Mi Conviene Aprire Una “Newco” (Una Nuova Società Pulita) A Nome Di Un Familiare Per Trasferirci I Clienti E I Contratti Sani, Lasciando I Debiti Nella Vecchia Società (“Badco”)?

Il ribaltamento di prospettiva: smetti di chiederti se funziona, chiediti come verrà attaccata

Chi si pone questa domanda la formula quasi sempre nello stesso modo: “se costituisco una società nuova, intestata a mio fratello o a mia moglie, e ci porto i clienti buoni, riesco a ripartire?”. È la domanda sbagliata. La domanda giusta è un’altra: quando il primo creditore capirà cosa è successo — e lo capirà — con quali atti mi verrà addosso, in che ordine, entro quali termini, e con quali oneri probatori a suo carico?

Perché il punto non è se l’operazione sia tecnicamente possibile: costituire una società è possibile a chiunque, e nessun notaio te lo impedirà. Il punto è che quella società nasce già dentro una partita, e la partita ha un avversario che gioca da anni, ha strumenti tipizzati dalla legge, sa dove guardare e ha una convenienza economica precisa. Chi conosce in anticipo le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle: è l’unica differenza reale tra chi esce dalla crisi d’impresa e chi ci lascia anche il patrimonio personale e la libertà.

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Questa guida ricostruisce l’arsenale della controparte una mossa alla volta: cosa fa, perché le conviene farlo, dove la legge le impone un limite invalicabile, e quale contromossa hai a disposizione — inclusa quella che quasi nessuno ti dice, cioè che esiste un modo autorizzato dal tribunale per separare l’azienda sana dai debiti, e che quel modo, a differenza della NewCo intestata al cognato, regge.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. La materia di questo titolo è la crisi d’impresa e il trasferimento d’azienda contestato dai creditori: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a condurre proprio il percorso — la composizione negoziata — che il legislatore ha costruito come alternativa lecita e presidiata alla “NewCo di famiglia”; è avvocato cassazionista, e questo conta perché le revocatorie, le opposizioni e i giudizi di responsabilità che nascono da queste operazioni non si chiudono in primo grado ma arrivano in impugnazione e spesso in legittimità; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè la materia di cui sono fatti i creditori che ti troverai davanti: banche, factor, Agenzia delle Entrate-Riscossione.

📩 Prima di firmare qualsiasi atto — un contratto di cessione, un affitto d’azienda, anche solo una lettera ai clienti — parlane con chi conosce entrambe le partite, quella civile e quella penale: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa guida.


Chi hai di fronte: non un creditore, ma quattro avversari diversi con quattro convenienze diverse

L’errore di impostazione più costoso è immaginare “il creditore” come un soggetto unico. In una vicenda NewCo/BadCo ne agiscono almeno quattro, con logiche economiche che non coincidono e che a volte confliggono tra loro. Capire quale hai davanti in un dato momento significa capire cosa farà nei successivi novanta giorni.

Il creditore commerciale o bancario. È un attore economico razionale, e la sua unica domanda è: quanto recupero, in quanto tempo, spendendo quanto? Ha un ufficio legale o un legale esterno che ragiona per aspettativa di recupero. Se il credito è modesto e la BadCo è già un guscio vuoto, spesso si ferma: iscrive la perdita, deduce, chiude la pratica. Ma se il credito è significativo — diciamo sopra le poche decine di migliaia di euro — e soprattutto se scopre che l’attività continua altrove, il calcolo cambia radicalmente. Dal suo punto di vista, agire contro la NewCo non è un atto di vendetta: è l’unica ipotesi in cui il recupero torna probabile, perché la NewCo ha incassi, conti attivi, magazzino e crediti verso clienti. Il creditore commerciale, poi, ha un vantaggio informativo che i debitori sottovalutano sistematicamente: conosce il mercato. Sa chi sono i tuoi clienti, perché spesso sono anche i suoi.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ragiona in modo completamente diverso. Non ha un problema di costo dell’azione, non deve anticipare il contributo unificato per iscrivere ipoteca o notificare un pignoramento presso terzi, e non ha fretta: i suoi termini sono lunghi e i suoi strumenti sono amministrativi. Ma soprattutto ha accesso a banche dati che nessun creditore privato possiede: anagrafe tributaria, rapporti finanziari, fatturazione elettronica, dichiarazioni. Quando la NewCo comincia a emettere fatture verso gli stessi committenti della BadCo, quel dato è già dentro il sistema. Non serve un’indagine: serve un incrocio.

Il curatore della liquidazione giudiziale. È l’avversario che quasi nessuno mette in conto al momento della decisione, ed è quello che cambia la partita. Il curatore non è un creditore: è un professionista nominato dal tribunale, con un compenso legato all’attivo che riesce a realizzare e con un obbligo di legge di esercitare le azioni recuperatorie. Dal suo punto di vista, un’operazione NewCo/BadCo è un attivo potenziale: non deve nemmeno cercarlo, perché gli si presenta da solo quando confronta l’ultimo bilancio con la contabilità e con il registro imprese. Ha poteri istruttori, accesso alle scritture, e — punto decisivo — dispone di azioni che il singolo creditore non ha: le revocatorie concorsuali, l’azione di responsabilità contro gli amministratori, l’istanza di estensione della procedura. Il curatore è anche il soggetto che, se ravvisa fatti di reato, ne riferisce al pubblico ministero.

Il pubblico ministero. Ultimo in ordine cronologico, primo per gravità delle conseguenze. La sua convenienza non è economica: è di priorità dell’ufficio. E le operazioni di svuotamento societario, quando emergono in modo documentale — e in questi casi emergono in modo documentale, perché sono fatte di atti registrati, visure, buste paga e fatture — sono fascicoli che si costruiscono in fretta e reggono in dibattimento.

C’è un ultimo aspetto della convenienza altrui che vale la pena mettere a fuoco subito, perché è controintuitivo. Il creditore che sospetta un’operazione fraudolenta diventa molto meno disponibile a trattare, non più disponibile. Chi ipotizza di poter usare la NewCo come leva negoziale (“ormai i beni non ci sono più, accetteranno il 15%”) ottiene di norma l’effetto opposto: irrigidisce la controparte, che a quel punto vede un percorso di recupero alternativo e più redditizio della transazione, e sposta l’orizzonte dalla trattativa al contenzioso.


Mossa 1 — La ricognizione: come il creditore scopre la NewCo, e in quanto tempo

La mossa. La prima cosa che il creditore fa, quando un pagamento salta o un decreto ingiuntivo non viene onorato, non è pignorare: è guardare. Chiede una visura camerale storica della BadCo, una visura sull’imprenditore, una visura sui soggetti a lui collegati. Sono attività a costo irrisorio e a esito immediato. Se c’è una società nuova con oggetto sociale sovrapponibile, costituita negli ultimi mesi, con sede alla stessa via o addirittura allo stesso civico, il dato compare in poche ore.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). La fa perché è l’investigazione a più alto rendimento della sua intera strategia: nessun altro atto gli offre tanta informazione a tanto poco. Preferisce non farla solo quando il credito è talmente piccolo da non giustificare nemmeno l’apertura del fascicolo. Ma se decide di farla, non si ferma alla visura: incrocia i bilanci depositati (la BadCo che azzera i ricavi nell’ultimo esercizio è un semaforo rosso), i flussi UNIEMENS sui dipendenti passati da una società all’altra, il sito internet e le pagine social ancora identiche, il numero di telefono invariato, i domini, le recensioni online che continuano sotto la vecchia insegna, le referenze commerciali. E, quando può, chiede informazioni ai clienti comuni.

I suoi limiti. Qui il margine del creditore è ampio ma non illimitato. Non può accedere a banche dati riservate, non può ottenere dati bancari o fiscali senza un titolo esecutivo e senza il procedimento di ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c., che presuppone un’autorizzazione e un titolo. Non può ottenere dai clienti informazioni coperte da riservatezza contrattuale. E soprattutto, tutto ciò che raccoglie in questa fase non è ancora prova: sono indizi, che dovranno essere dedotti in giudizio come presunzioni semplici e valutati secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 c.c.

La tua contromossa. Ed è qui che si gioca la partita vera, molto prima del primo atto giudiziario. La contromossa non è rendere l’operazione meno visibile — è un’illusione, perché ogni indicatore di continuità è un dato pubblico o comunque acquisibile — ma renderla legittima prima che sia visibile. La legge mette a disposizione uno strumento esattamente tarato su questo: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019), all’interno della quale il tribunale può autorizzare il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. — cioè con l’esonero dell’acquirente dalla responsabilità solidale per i debiti pregressi — ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) CCII, ferma restando l’applicazione dell’art. 2112 c.c. per i rapporti di lavoro. Non è una scappatoia: è una cessione trasparente, con selezione competitiva dell’acquirente, con le parti interessate sentite, e con la stabilità degli effetti garantita dall’art. 24 CCII anche in caso di successiva liquidazione giudiziale. La differenza pratica è enorme: nel primo caso il creditore raccoglie indizi contro di te; nel secondo trova un decreto del tribunale.

Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti mettono in guardia). Il valore probatorio degli indizi raccolti in questa fase è stato messo alla prova più volte. In tema di revocatoria di cessione d’azienda, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34588/2024 ha confermato che la sussistenza dell’eventus damni e del consilium fraudis è accertamento di fatto riservato al merito, non riesaminabile in Cassazione, e ha ritenuto legittimo desumerli anche in via presuntiva da elementi come il trasferimento dell’intero patrimonio a una società riconducibile alle stesse persone fisiche poco dopo un accertamento ispettivo. Sul versante opposto, però, la stessa Corte pretende rigore: la prova dell’eventus damni non può essere generica, e i giudici di merito devono ancorarla alla situazione patrimoniale concreta del debitore al momento dell’atto e alle ragioni creditorie già esistenti in quel momento. La sequenza temporale — quando è nato il credito, quando è stato compiuto l’atto — non è un dettaglio: è il primo terreno su cui la difesa può lavorare.


Mossa 2 — Il titolo contro la BadCo e il pignoramento che colpisce i tuoi nuovi clienti

La mossa. Ottenuto o già in mano un titolo esecutivo contro la BadCo, il creditore notifica atto di precetto e, decorso il termine, procede. Ma non procede a caso. Il pignoramento mobiliare presso la sede della BadCo, se lì non c’è più nulla, produce solo un verbale negativo. Il creditore esperto lo sa e ne fa un uso strumentale: il verbale di pignoramento negativo è la prova documentale che l’attivo è stato dismesso, e diventa il primo allegato di tutte le azioni successive. Il vero colpo, però, è un altro: il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., diretto non alle banche della BadCo — vuote — ma ai committenti e ai clienti storici, notificato “a tappeto”.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Ha due obiettivi, entrambi razionali. Il primo è economico: se qualche commessa è rimasta intestata alla BadCo, o se qualche fattura pregressa è ancora da incassare, quel credito viene intercettato. Il secondo è reputazionale e informativo: la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. lo costringe a dichiarare i rapporti in essere, e la risposta — “con la società X non abbiamo più rapporti, oggi fatturiamo alla società Y” — è esattamente la confessione documentale che il creditore stava cercando, resa da un soggetto terzo e non sospettabile di parzialità. Preferisce non farlo quando teme di bruciarsi la trattativa, o quando i terzi sono troppo dispersi per giustificare i costi di notifica.

I suoi limiti. Qui il suo margine si restringe, e in modo netto. Il pignoramento presso terzi può colpire solo crediti della BadCo verso quel terzo: se il rapporto contrattuale è validamente e realmente intestato a un altro soggetto, il credito non è pignorabile in quella sede, e il creditore deve prima ottenere un accertamento di responsabilità della NewCo. Deve inoltre rispettare i termini rigorosi dell’art. 543, comma 4, c.p.c. sulla notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo al debitore e al terzo, a pena di inefficacia del pignoramento, e i termini di efficacia del precetto (novanta giorni dalla notifica, art. 481 c.p.c.). E deve fare i conti con la sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1° al 31 agosto: un errore di calendario su un’opposizione o su un’iscrizione a ruolo, in questo periodo, può costargli l’atto.

La tua contromossa. La contromossa chiave non è resistere al pignoramento — spesso è infondato solo in parte — ma presidiare le decadenze processuali del creditore e, soprattutto, non lasciare che la dichiarazione del terzo si trasformi in una confessione a tuo carico. Le opposizioni disponibili sono tre e vanno scelte, non cumulate a pioggia: l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando si contesta il diritto di procedere; l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con il suo termine perentorio di venti giorni, quando il vizio è formale; l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. quando il bene colpito appartiene effettivamente ad altri. La terza è quella che i debitori usano peggio: proporla per beni che formalmente appartengono alla NewCo ma la cui provenienza è la BadCo significa aprire, davanti al giudice dell’esecuzione, esattamente il tema che si voleva evitare.

Le pronunce che ti proteggono. Sul terreno dei limiti dell’azione esecutiva la giurisprudenza è consolidata nel richiedere al creditore il rispetto puntuale delle forme e dei termini. Ma la pronuncia da tenere presente in questa fase è di segno diverso e riguarda il rapporto di lavoro: Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 15977 del 27 luglio 2020 ha chiarito che la responsabilità solidale tra due società succedutesi nella titolarità dei rapporti di lavoro non è automatica, ma presuppone che sia stato dedotto e provato un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. È un limite reale all’azione del creditore-lavoratore: senza allegazione del trasferimento, la nuova società non risponde. È anche, letta al contrario, la mappa di ciò che il creditore deve provare — e quindi di ciò su cui si costruisce la difesa.


Mossa 3 — L’azione diretta contro la NewCo: art. 2560 c.c., art. 2112 c.c., art. 14 D.Lgs. 472/1997

La mossa. È il passaggio in cui la partita entra nel vivo. Il creditore smette di inseguire un guscio vuoto e cita direttamente la NewCo, chiedendone la condanna in solido. Non lo fa invocando la frode — quello viene dopo — ma invocando la responsabilità legale del cessionario d’azienda. Tre norme, tre binari distinti, che spesso vengono azionati insieme nello stesso atto di citazione.

Il primo binario è l’art. 2560, comma 2, c.c.: nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti anteriori anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Il secondo è l’art. 2112 c.c.: cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, e la norma si applica a qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, a prescindere dalla forma giuridica adottata. Il terzo è l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, che rende il cessionario d’azienda responsabile in solido per imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, oltre a quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). La fa perché è l’azione più economica di tutto il suo arsenale: non deve provare l’intento fraudolento, non deve provare l’insolvenza, non deve attendere una procedura concorsuale. Deve solo provare che c’è stato un trasferimento d’azienda. Preferisce non farla — o la fa in subordine — quando il trasferimento è talmente informale da rendere difficile la prova del “complesso organizzato”: se davvero è passata solo qualche attrezzatura scollegata, l’azione rischia il rigetto.

I suoi limiti. E sono limiti seri, che vanno conosciuti con precisione. Sull’art. 2560, comma 2, c.c., la Cassazione ha ribadito che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori ha valore costitutivo della responsabilità del cessionario: se il debito non risulta dalle scritture, il cessionario non risponde, e non rileva né che ne fosse a conoscenza per altra via, né che la cessione sia frutto di un disegno fraudolento (Cass. civ., Sez. I, sent. 26 maggio 2025, n. 14020). È un limite invalicabile, e la Corte lo àncora al principio di immodificabilità soggettiva del lato passivo dell’obbligazione senza il consenso del creditore. Attenzione però: la stessa pronuncia chiude una porta e ne indica un’altra, precisando che i creditori pregiudicati da una cessione fraudolenta trovano tutela negli ordinari rimedi generali — l’azione revocatoria ordinaria e l’azione risarcitoria. Non è un’assoluzione: è uno spostamento del campo di battaglia.

Sull’art. 14 D.Lgs. 472/1997 i limiti sono altrettanto precisi, ma con un’eccezione che qui pesa più di tutto il resto. La responsabilità del cessionario è sussidiaria, con beneficio di preventiva escussione del cedente, ed è contenuta nel valore dell’azienda o del ramo ceduto; è inoltre circoscritta al debito risultante dagli atti degli uffici alla data del trasferimento, cosicché il cessionario che chiede e ottiene il certificato dei carichi pendenti — o che non lo riceve entro quaranta giorni — è liberato. L’eccezione è il comma 4: quelle limitazioni non si applicano quando la cessione è stata attuata in frode dei crediti tributari, anche se realizzata mediante trasferimento frazionato di singoli beni; e la frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento è effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. Tradotto: nella NewCo intestata al familiare, costituita dopo un processo verbale di constatazione, la responsabilità fiscale diventa illimitata e la prova contraria è a carico tuo.

La tua contromossa. La contromossa efficace su questo fronte è documentale e va costruita prima, non dopo: perizia di stima indipendente dell’azienda o del ramo, corrispettivo effettivamente pagato e tracciabile, certificato dei carichi pendenti richiesto all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. 472/1997, atto notarile con inventario analitico dei beni trasferiti. Se l’operazione è reale e onerosa, questi quattro documenti la reggono; se non lo è, nessuna difesa processuale li sostituisce. Ed è esattamente qui che si misura la differenza tra una riorganizzazione e uno svuotamento: non nelle intenzioni dichiarate, ma nella tracciabilità del corrispettivo.

Il caso in cui non c’è nessun atto: la cessione “di fatto”. Vale la pena fermarsi su un equivoco che ricorre in quasi tutte le consulenze su questo tema. Molti ragionano così: se non firmo nessun contratto di cessione, non c’è nessuna cessione, e quindi l’art. 2560 c.c. non si applica. È vero solo sul piano formale, ed è il livello sul quale il creditore non si ferma. L’art. 2112, comma 1, c.c. si applica infatti a qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, a prescindere dallo strumento negoziale utilizzato e anche in assenza di uno strumento negoziale. E sul versante civilistico i creditori agiscono da tempo contro il cosiddetto cessionario di fatto, deducendo che la nuova impresa è composta dalla stessa compagine sociale, esercita la medesima attività e serve la medesima clientela: l’assenza di un atto formale di trasferimento, in questi giudizi, non è stata ritenuta di per sé ostativa all’applicazione del principio di solidarietà. Nella stessa logica, una sequenza articolata di cessioni, affitti e retrocessioni di rami d’azienda può essere letta dal giudice come un fenomeno unitario di trasferimento ai sensi dell’art. 2112 c.c., con la conseguente continuità dei crediti dei lavoratori lungo tutta la catena.

Il paradosso, per chi progetta l’operazione, è che la mancanza dell’atto peggiora la propria posizione anziché migliorarla. Con un contratto di cessione si ha un perimetro definito, un prezzo, un inventario, una data certa e — se il prezzo è congruo e pagato — una causa economica opponibile. Senza contratto si ha soltanto uno spostamento di ricchezza che nessun documento giustifica: e il vuoto documentale, davanti al curatore e al giudice penale, non è neutro, perché il distacco di beni dall’impresa privo di valida giustificazione economica connessa alla normale attività aziendale è precisamente la definizione di condotta distrattiva che la Cassazione applica.

Dove il creditore però si ferma. Qui il suo margine si restringe, e in un punto tecnico molto preciso. Per ottenere una condanna solidale il creditore deve provare che a essere trasferito sia stato un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 2555 c.c., non la semplice successione in alcuni rapporti commerciali. La differenza è sostanziale: l’acquisizione di qualche cliente, o l’assunzione di due dipendenti che si erano dimessi, non integra il trasferimento di un’azienda o di un suo ramo. La giurisprudenza penale è esplicita nel richiedere che la cessione, per poter essere qualificata come distrattiva, abbia ad oggetto un complesso aziendale in senso proprio. È l’eccezione che più spesso conduce al rigetto di queste domande, ed è anche la ragione per cui i creditori più esperti costruiscono l’atto introduttivo su tre binari alternativi anziché su uno solo.

Un vincolo che quasi nessuno considera: il divieto di concorrenza. Se l’azienda è stata effettivamente ceduta, l’art. 2557 c.c. impone all’alienante di astenersi, per cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. La norma nasce a tutela dell’acquirente, ma nelle vicende NewCo/BadCo produce un effetto scomodo per chi ha progettato l’operazione: rende contraddittorio sostenere, davanti al giudice, di aver ceduto l’azienda a un terzo e insieme di continuare legittimamente a servire gli stessi clienti attraverso la propria attività. Sul piano fiscale, poi, l’amministrazione finanziaria dispone di uno strumento parallelo, cioè la riqualificazione ai fini dell’imposta di registro di una serie di atti collegati come unitaria cessione d’azienda, con recupero d’imposta e sanzioni: un fronte che si apre a distanza di anni e che colpisce entrambe le società.

Le pronunce che ti proteggono. Oltre alla già citata Cass. n. 14020/2025, va tenuta presente Cass. civ. n. 29071/2024, che conferma il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori non risultanti dai libri contabili obbligatori, e Cass. civ. n. 13319 del 30 giugno 2015, secondo cui, salvo che il debito sia stato espressamente incluso nel perimetro aziendale trasferito, il debitore sostanziale resta il cedente e il cessionario che abbia pagato come coobbligato solidale può agire in regresso. Sono i due argomenti tecnici più solidi a disposizione della NewCo convenuta — e sono argomenti che valgono, si badi, solo se l’operazione ha una sua consistenza economica reale.


Mossa 4 — La revocatoria e il sequestro: rendere l’operazione economicamente inutile

La mossa. Chiusa la strada dell’art. 2560 c.c., il creditore imbocca quella che la Cassazione stessa gli ha indicato: l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., per far dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto di trasferimento, e — quasi sempre contestualmente — il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sui beni transitati alla NewCo. L’obiettivo non è riprendersi i beni: è renderli aggredibili in executivis nonostante il cambio di intestazione, e nel frattempo bloccarli.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). La fa perché il rapporto tra sforzo e risultato è ottimo. Non deve dimostrare la nullità dell’atto, non deve dimostrare la simulazione, non deve provare un dolo penalmente rilevante: gli bastano tre elementi, e per due dei tre può servirsi di presunzioni. Preferisce non farla quando il credito è anteriore di poco all’atto e la prova della scientia damni del terzo è debole, oppure quando i beni trasferiti sono di modesto valore e il costo del giudizio di cognizione — contributo unificato compreso — non si giustifica.

I suoi limiti. Sono più numerosi di quanto si creda, e sono tutti terreno di difesa. La revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.): oltre quel termine, l’azione è preclusa. L’eventus damni deve sussistere e persistere fino al momento della decisione: se in corso di causa il credito si riduce o viene meno — ad esempio per un giudicato favorevole al debitore che accerti un controcredito — il presupposto oggettivo dell’azione può venir meno (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19650/2025). E il regime probatorio dell’elemento soggettivo cambia radicalmente a seconda della collocazione temporale dell’atto rispetto al credito: per gli atti successivi al sorgere del credito basta la scientia damni, cioè la mera consapevolezza del pregiudizio, senza necessità di provare l’animus nocendi (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3512/2025); per gli atti anteriori al sorgere del credito serve invece la dolosa preordinazione del debitore e, per il terzo acquirente a titolo oneroso, la partecipatio fraudis, cioè la conoscenza di quella preordinazione (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4551/2026). È un onere ben più gravoso.

C’è poi un limite che riguarda il quantum: la revocatoria rende l’atto inefficace solo nei confronti del creditore che l’ha promossa e nei limiti del suo credito. Non travolge l’atto erga omnes, non lo annulla, non trasferisce la proprietà. Il creditore che vince ottiene il diritto di espropriare quel bene presso la NewCo — nulla di più.

La tua contromossa. La contromossa più forte, quando l’operazione ha una sua sostanza, è aggredire l’eventus damni: dimostrare che il patrimonio residuo della BadCo, valutato al momento dell’atto e non oggi, era ancora capiente rispetto alle ragioni creditorie allora esistenti, e che il corrispettivo incassato è entrato in cassa ed è stato destinato ai creditori. Un trasferimento a prezzo congruo, con denaro effettivamente pagato e visibile sul conto della cedente, non impoverisce il patrimonio: lo trasforma. È il contrario di ciò che accade quando il corrispettivo è simbolico, dilazionato senza garanzie, o compensato con crediti dell’acquirente.

Su questo tipo di valutazione serve una lettura doppia, giuridica ed economica, che va tenuta insieme fin dal primo giorno. Nello Studio Monardo questa doppia lettura fa capo all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: chi valuta la tenuta civilistica dell’operazione è lo stesso professionista che ne misura il rischio nella prospettiva della futura procedura concorsuale, ed è la stessa linea difensiva che prosegue, senza cambi di mano, fino all’ultimo grado di giudizio.

Le pronunce che ti proteggono. Oltre alle tre già citate, va segnalata Cass. civ., Sez. Unite, n. 5089/2025, che ha risolto una questione di competenza dalle ricadute molto pratiche: la revocatoria fallimentare avente ad oggetto una scissione societaria appartiene alla competenza del tribunale fallimentare, mentre la revocatoria ordinaria resta al tribunale delle imprese. Sapere davanti a quale giudice si andrà — e eccepire tempestivamente l’incompetenza quando il creditore sbaglia foro — è una delle poche eccezioni processuali che in questa materia possono ancora spostare l’esito.


Mossa 5 — L’istanza di liquidazione giudiziale: il creditore chiama in campo il curatore

La mossa. È il momento in cui il creditore smette di giocare da solo. Deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale della BadCo ai sensi dell’art. 40 CCII, e dal giorno della sentenza di apertura non è più lui l’avversario principale: lo è il curatore.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). La convenienza è quasi imbattibile. Sostiene un costo processuale contenuto e, in cambio, ottiene un professionista pubblico che lavora nell’interesse di tutti i creditori ma con strumenti che nessuno di loro possiede individualmente: le revocatorie concorsuali, che non richiedono la prova della frode ma solo la collocazione dell’atto nel periodo sospetto; l’azione di responsabilità contro gli amministratori di diritto e di fatto ex art. 255 CCII; il potere di acquisire le scritture contabili e di ricostruire i flussi; la possibilità di chiedere l’estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili e alle società di fatto occulte ai sensi dell’art. 256 CCII. Preferisce non farla — o la usa come minaccia negoziale — quando ritiene che l’attivo recuperabile sia inferiore alle spese di procedura, perché in quel caso non incasserebbe nulla e avrebbe soltanto anticipato dei costi.

I suoi limiti. Il creditore non può ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale a piacimento. Deve dimostrare lo stato di insolvenza, il superamento delle soglie dimensionali e di indebitamento previste dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, e il superamento della soglia di trenta-mila euro di debiti scaduti e non pagati richiesta dall’art. 49, comma 5, CCII: sotto quella soglia, la liquidazione giudiziale non può essere aperta. Il procedimento si svolge in contraddittorio davanti al tribunale, e il debitore ha diritto a essere sentito. Anche il curatore, una volta nominato, incontra limiti perentori: l’azione revocatoria concorsuale non può essere promossa decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, né oltre cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII); gli atti a titolo gratuito sono inefficaci solo se compiuti nei due anni anteriori (art. 163 CCII); il periodo sospetto dell’art. 166 CCII si misura in sei mesi o in un anno a seconda della tipologia di atto, e per gli atti “normali” è il curatore a dover provare che il terzo conosceva lo stato di insolvenza.

La tua contromossa. La contromossa decisiva è temporale e va giocata prima del deposito del ricorso: accedere a uno strumento di regolazione della crisi e chiedere le misure protettive. La composizione negoziata consente, con l’istanza di misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII, di paralizzare le azioni esecutive e cautelari dei creditori e di impedire l’acquisizione di titoli di prelazione non concordati, mentre le trattative proseguono con l’assistenza dell’esperto indipendente. Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha inoltre esteso il perimetro dell’accordo possibile, introducendo all’art. 23, comma 2-bis, CCII la possibilità di un accordo transattivo sui tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, nei limiti e alle condizioni previsti dalla norma. E se la composizione negoziata non approda a un accordo, resta aperta la via del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII. Sono tutte strade che, a differenza della NewCo, non producono conseguenze penali e non espongono il familiare intestatario.

Le pronunce che ti proteggono. Sul terreno dei limiti dell’azione recuperatoria concorsuale, Cass. civ., Sez. Unite, n. 5089/2025 ha definito il riparto di competenza tra tribunale fallimentare e tribunale delle imprese per le revocatorie di scissione. Sul versante della prova dell’eventus damni richiesta al curatore, la Cassazione ha cassato con rinvio una decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il pregiudizio sulla base di valutazioni generiche, ribadendo che grava sul curatore l’onere di dimostrare in modo rigoroso la situazione patrimoniale del debitore al momento dell’atto e che la cessione ha reso oggettivamente più difficile il soddisfacimento dei crediti già esistenti in quel frangente. È un principio che vale come argine anche contro le contestazioni costruite ex post.


Mossa 6 — La denuncia penale e il sequestro preventivo: quando la partita cambia natura

La mossa. È l’ultima mossa in ordine cronologico ed è quella che nessuna delle precedenti prepara adeguatamente il debitore ad affrontare. Il curatore riferisce al pubblico ministero; il creditore, dal canto suo, può presentare denuncia-querela in qualunque momento. Le ipotesi contestate sono tipicamente tre, e possono concorrere.

La prima è la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, oggi prevista dall’art. 322 CCII e, per gli amministratori di società, dall’art. 329 CCII (già artt. 216 e 223 della legge fallimentare). La seconda è la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000, che punisce chi aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, quando le imposte, sanzioni e interessi superano cinquantamila euro — con aumento di pena oltre i duecentomila. La terza è la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice dell’art. 388 c.p., per chi compie atti simulati o fraudolenti sui propri beni per sottrarsi all’esecuzione. A queste si aggiunge, per la NewCo in quanto ente, la possibile responsabilità amministrativa da reato, dopo che i reati tributari fraudolenti sono stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto dall’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Il creditore la usa raramente come primo atto, perché la denuncia non gli restituisce il credito. La usa quando le vie civili si sono rivelate lente o infruttuose, e soprattutto perché produce un effetto che nessuna azione civile produce: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, che può colpire i beni della NewCo e il patrimonio personale dell’indagato con una rapidità che il processo civile non conosce. Nel reato dell’art. 11, il profitto confiscabile è stato individuato nel valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti erariali (Cass. pen., Sez. V, n. 32018 del 14 marzo 2019). Il creditore preferisce non usarla quando la trattativa è in corso e vuole preservarla: una denuncia, una volta depositata, non si ritira.

I suoi limiti. Anche qui la legge impone paletti precisi, e conoscerli è ciò che separa una difesa efficace da una resa. Per il reato dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000 serve il superamento della soglia di cinquantamila euro e l’idoneità dell’atto a pregiudicare la riscossione secondo un giudizio ex ante: non basta un trasferimento, serve un elemento di inganno o di artificio. Per la bancarotta distrattiva serve la prova del distacco patrimoniale privo di valida giustificazione economica connessa all’attività d’impresa, e la mera appartenenza delle due società a un medesimo gruppo non è sufficiente a escluderla né, all’inverso, a fondarla. E per il familiare che ha solo prestato il nome vale un principio che la Cassazione ha ribadito con nettezza: la responsabilità penale non può fondarsi sulla sola assunzione della carica formale né sul rapporto di parentela con il dominus, ma richiede la prova della concreta consapevolezza delle operazioni illecite. Sul piano cautelare, infine, il sequestro preventivo è impugnabile con richiesta di riesame entro dieci giorni ai sensi dell’art. 324 c.p.p.

La tua contromossa. La contromossa più efficace è quella che si costruisce prima e si chiama documentazione della causa economica dell’operazione: perizia di stima, verbali degli organi sociali che diano conto delle ragioni della scelta, corrispettivo tracciato, destinazione delle somme ai creditori. L’orientamento sui cosiddetti vantaggi compensativi mostra bene il punto: un’operazione infragruppo non è distrattiva se il beneficio riequilibra concretamente gli effetti negativi per la società depauperata, ma per invocarlo non basta allegare l’appartenenza al gruppo — occorre allegare e provare il vantaggio specifico. Chi non ha costruito quel dossier al momento dell’operazione difficilmente riesce a ricostruirlo davanti al giudice penale tre anni dopo.


La partita giocata: tre simulazioni, mossa per mossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare come si muovono, in concreto, i tempi e le convenienze delle parti.

Ipotesi 1 — La NewCo informale. BadCo S.r.l., impiantistica, debiti complessivi 418.700 euro (96.400 verso la banca, 187.300 verso fornitori, 135.000 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS). Il 14 gennaio viene costituita una S.r.l. con oggetto sociale sovrapponibile, socio e amministratore unico la sorella dell’amministratore della BadCo, sede a quattrocento metri. Il 1° febbraio sei dipendenti su nove passano alla nuova società. Da marzo i quattro committenti principali ricevono fatture dalla NewCo. Il 9 giugno un fornitore, titolare di decreto ingiuntivo per 87.200 euro, notifica precetto; il 3 luglio il pignoramento mobiliare presso la sede della BadCo si chiude con verbale negativo. Il 21 luglio notifica pignoramento presso i quattro committenti: le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. attestano che i rapporti proseguono con l’altra società. Il 12 ottobre il fornitore cita la NewCo in revocatoria e chiede sequestro conservativo. Esito prevedibile: sequestro concesso nei limiti di 87.200 euro sui conti della NewCo, che si trova operativamente bloccata mentre è in piena stagione di commesse. Il costo dell’operazione, per il debitore, non è la perdita della causa: è il fatto che la nuova società smette di funzionare esattamente come la vecchia.

Ipotesi 2 — La cessione dopo il verbale di constatazione. Il 18 marzo si chiude una verifica fiscale con processo verbale di constatazione: rilievi IVA e imposte dirette per 214.500 euro. Il 6 luglio — centodieci giorni dopo — la BadCo cede il ramo d’azienda alla NewCo per 22.000 euro. Qui si attiva la presunzione dell’art. 14, comma 5, D.Lgs. 472/1997: il trasferimento è avvenuto entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante, quindi la frode ai crediti tributari si presume salvo prova contraria, e con essa cade ogni limitazione: niente beneficio di preventiva escussione, niente tetto al valore dei 22.000 euro incassati, niente limite triennale. In parallelo, l’importo supera abbondantemente la soglia dei duecentomila euro dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000, con la cornice edittale più severa. La prova contraria è teoricamente possibile — perizia indipendente, corrispettivo congruo e tracciato, ragioni economiche documentate — ma va costruita al momento dell’atto, non in giudizio.

Ipotesi 3 — La stessa azienda, per la via autorizzata. Stessa impresa, stessi 418.700 euro di debiti. L’azienda in funzionamento è stimata da un perito indipendente 165.000 euro; smembrata e liquidata bene per bene ne varrebbe 38.500. L’imprenditore presenta istanza di composizione negoziata, chiede e ottiene le misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII, l’esperto avvia una raccolta di manifestazioni di interesse con pubblicità adeguata; arrivano tre offerte, la migliore è di 178.000 euro. Il tribunale autorizza il trasferimento ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) CCII, con esonero dell’acquirente dalla responsabilità dell’art. 2560, comma 2, c.c. e ferma l’applicazione dell’art. 2112 c.c. per i dipendenti. Esito: i creditori incassano 178.000 euro anziché nulla, l’azienda continua a operare, l’acquirente è protetto dalla stabilità degli effetti garantita dall’art. 24 CCII anche in caso di successiva liquidazione giudiziale, e nessuno rischia una contestazione penale. E qui va detta una cosa che spesso sorprende: nella selezione competitiva può partecipare anche un familiare. Non è il rapporto di parentela a rendere illecita l’operazione — è la gratuità, l’opacità e l’assenza di controllo.


Quando all’avversario conviene davvero trattare

C’è un momento preciso in cui la convenienza del creditore si sposta dalla causa all’accordo, ed è un momento che quasi nessuno riconosce mentre lo sta attraversando.

Il primo è la finestra tra il verbale di pignoramento negativo e la citazione in revocatoria. Il creditore ha appena speso denaro per non ottenere nulla, ha in mano la prova dello svuotamento, ma sa che davanti a sé ha un giudizio di cognizione di durata pluriennale, con contributo unificato, eventuale consulenza tecnica e un esito non garantito. È il punto in cui una proposta seria — sostenuta da un piano e da una provvista reale — ha la massima probabilità di essere accolta, perché il confronto non è più tra il cento per cento e la transazione, ma tra la transazione e tre anni di causa.

Il secondo è la fase immediatamente successiva all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Quando il creditore riceve la comunicazione dell’istanza di composizione negoziata e delle misure protettive, il quadro cambia: le azioni esecutive si fermano, l’interlocutore diventa un esperto indipendente nominato dalla camera di commercio, e il creditore comprende che il valore recuperabile in continuità è superiore a quello ottenibile smembrando l’impresa. È l’unica configurazione in cui la sua convenienza e la tua coincidono realmente.

Il terzo è quando il credito è assistito da garanzie personali dell’imprenditore. Qui la logica si inverte rispetto a quanto si crede: se il creditore ha una fideiussione, la NewCo non lo spaventa affatto, perché lui aggredisce il patrimonio del garante e non quello sociale. Trattare con lui conviene molto presto, perché il suo percorso di recupero è breve e non passa dalla società.

Il quarto è la vigilia dell’udienza sull’istanza di liquidazione giudiziale. Il creditore istante sa che, se la procedura si apre, il suo credito verrà falcidiato in concorso con tutti gli altri e che dovrà attendere anni per un riparto. Una proposta seria a ridosso di quella data ha un valore comparativo molto superiore a quella stessa proposta fatta sei mesi prima.

Il quinto, per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non coincide con nessuno dei precedenti. La riscossione non tratta sulla base della convenienza processuale, ma sulla base delle procedure previste dalla legge: rateizzazioni, definizioni agevolate quando disponibili, e — nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi — la transazione fiscale. Sperare in uno “stralcio negoziato” fuori da questi binari è una perdita di tempo; muoversi dentro questi binari, e per tempo, è invece uno degli spazi di manovra più concreti che esistano.


La partita in tabella

Ogni mossa dell’avversario ha un vincolo di legge che la limita e una finestra temporale entro cui la contromossa è utile. Fuori da quella finestra la stessa difesa, per quanto fondata nel merito, diventa inammissibile o tardiva. Questa è la mappa sintetica della partita.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile per giocarla
Ricognizione: visure, bilanci, dipendenti, clientiGli indizi valgono come presunzioni solo se gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.)Accedere alla composizione negoziata prima di qualunque atto dispositivoPrima del trasferimento, non dopo
Precetto e pignoramento mobiliarePrecetto efficace 90 giorni (art. 481 c.p.c.); sospensione feriale dal 1° al 31 agostoOpposizione ex art. 615 o 617 c.p.c., mirata sul vizio effettivo20 giorni dalla notifica per gli atti esecutivi
Pignoramento presso terzi ai clientiIscrizione a ruolo e avviso al debitore e al terzo a pena di inefficacia (art. 543, c. 4, c.p.c.)Verifica della tempestività degli adempimenti; contestazione della dichiarazione del terzoAlla prima udienza di comparizione
Azione ex art. 2560, c. 2, c.c. contro la NewCoSolo per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori (Cass. n. 14020/2025)Eccezione di difetto di iscrizione; produzione delle scrittureNella comparsa di costituzione
Azione ex art. 2112 c.c. dei lavoratoriPresuppone la prova di un trasferimento d’azienda (Cass. n. 15977/2020)Contestare l’esistenza di un complesso organizzato trasferitoNel giudizio di merito
Azione ex art. 14 D.Lgs. 472/1997Sussidiaria, limitata al valore e al triennio; ma illimitata in caso di frode, presunta entro 6 mesi dal p.v.c.Certificato dei carichi pendenti (silenzio dell’ufficio per 40 giorni = effetto liberatorio)Prima della stipula
Revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)Prescrizione quinquennale (art. 2903 c.c.); eventus damni persistente (Cass. n. 19650/2025)Prova della capienza residua al momento dell’atto e del corrispettivo tracciatoDalla notifica della citazione
Sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.)Servono fumus e periculum concretiReclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c.15 giorni dalla comunicazione
Istanza di liquidazione giudizialeSoglie dimensionali (art. 2, c. 1, lett. d, CCII) e soglia di 30.000 euro (art. 49, c. 5, CCII)Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e misure protettivePrima dell’udienza
Revocatorie del curatore (artt. 163-166 CCII)Atti gratuiti nel biennio; periodo sospetto di 6 mesi o 1 anno; decadenza 3 anni e prescrizione 5 anni (art. 170 CCII)Eccezione di decadenza; prova dell’ignoranza dello stato di insolvenzaNella comparsa di risposta
Azione di responsabilità (art. 255 CCII)Quantificazione secondo i criteri dell’art. 2486, c. 3, c.c.Contestazione del criterio dei netti patrimoniali e del nesso causaleNel giudizio di merito
Denuncia penale e sequestro preventivoSoglia di 50.000 euro per l’art. 11 D.Lgs. 74/2000; prova del doloRiesame ex art. 324 c.p.p.; produzione del dossier economico dell’operazione10 giorni dall’esecuzione del sequestro

Le domande di chi sta per fare il passo

“La società nuova è intestata a mio fratello e io non ho nessuna carica: sono al sicuro?” No, e questa è la convinzione che produce più danni di ogni altra. La qualifica di amministratore di fatto non dipende dalle visure ma dall’esercizio concreto e continuativo dei poteri gestori: chi tratta con i clienti, chi dispone dei conti, chi decide gli acquisti e chi firma gli ordini è amministratore, qualunque cosa dica il registro imprese. Le azioni di responsabilità del curatore e le contestazioni penali si dirigono contro chi ha gestito, non contro chi ha firmato.

“I clienti sono miei, li ho portati io: posso portarmeli nella nuova società?” No, se costituiscono l’avviamento dell’impresa. Il portafoglio clienti e i contratti in corso sono beni aziendali a tutti gli effetti, e la Cassazione ha ritenuto integrare distrazione il trasferimento gratuito dell’intero portafoglio di contratti di assistenza da una società in crisi a una neocostituita. Va ricordato anche l’art. 2557 c.c., che pone a carico di chi aliena l’azienda un divieto di concorrenza quinquennale.

“E se cedo l’azienda a prezzo di mercato e mi faccio pagare davvero?” Cambia tutto, ma non mette al riparo da ogni azione. Un corrispettivo congruo, tracciato e destinato ai creditori neutralizza l’eventus damni e toglie fondamento alla contestazione distrattiva. Restano però in piedi la responsabilità dell’art. 2560, comma 2, c.c. per i debiti iscritti nei libri e le revocatorie concorsuali se la liquidazione giudiziale interviene entro il periodo sospetto. Per l’esonero pieno serve l’autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII.

“Mio fratello, che ha solo prestato il nome, cosa rischia in concreto?” Rischia in proprio, sul piano civile e su quello penale, ma non automaticamente. L’accettazione della carica comporta doveri di vigilanza il cui inadempimento può fondare responsabilità anche colposa; per la bancarotta fraudolenta, invece, occorre la prova di una consapevolezza concreta, e la Cassazione ha annullato condanne fondate soltanto sul ruolo formale e sul legame di parentela con il dominus. Il rischio, comunque, ricade su una persona che dell’operazione non ha tratto vantaggio.

“Quanto tempo ha il creditore per attaccare quello che ho fatto?” Molto più di quanto si immagini. La revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto; la revocatoria concorsuale va proposta entro tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque entro cinque anni dall’atto; l’azione di responsabilità ha il proprio termine quinquennale; i termini di prescrizione dei reati fallimentari e tributari sono ancora più lunghi. Un’operazione fatta oggi resta contestabile per anni.

“L’ho già fatto sei mesi fa. È troppo tardi per rimediare?” Quasi mai è troppo tardi, ma la finestra si restringe ogni mese. Le strade praticabili esistono e vanno valutate insieme: la retrocessione o la regolarizzazione dell’operazione con versamento di un conguaglio congruo; l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi che assorba la vicenda in un percorso trasparente; la ricostruzione documentale della causa economica dell’atto. Ciò che non funziona è aspettare il primo atto del creditore per iniziare a pensarci.


I paletti fissati dai giudici

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali che delimitano ciascuna mossa dell’avversario, con l’indicazione del principio in forma sintetica e della sua rilevanza pratica per questo specifico tema.

Sui limiti dell’azione contro la NewCo come cessionaria d’azienda

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. 26 maggio 2025, n. 14020. L’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie è requisito costitutivo della responsabilità solidale del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c.: non rileva che l’acquirente ne fosse a conoscenza per altra via, né che la cessione si inserisca in un disegno fraudolento, poiché i creditori dispongono degli ordinari rimedi generali. È il principale argomento difensivo della società acquirente e, insieme, l’indicazione della strada che il creditore imboccherà.
  2. Cass. civ. n. 29071/2024. Ribadisce il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori. Consolida l’orientamento che rende centrale, in giudizio, la produzione delle scritture.
  3. Cass. civ. n. 13319 del 30 giugno 2015. Salvo che il debito sia stato espressamente incluso nel perimetro trasferito, il debitore sostanziale resta il cedente, e il cessionario che abbia pagato quale coobbligato solidale può agire in regresso. Rileva per la regolazione dei rapporti interni tra le due società.
  4. Cass. civ. n. 26450/2023. Affronta la questione se il requisito dell’iscrizione nei libri contabili possa essere surrogato da equipollenti, come la conoscenza del debito acquisita aliunde dall’acquirente. Mostra che la materia è stata oggetto di un confronto interpretativo serrato, poi ricomposto in senso restrittivo.
  5. Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 15977 del 27 luglio 2020. In assenza di allegazione e prova di un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., non sussiste responsabilità solidale tra le società succedutesi nella titolarità del rapporto di lavoro. Delimita l’azione dei creditori-lavoratori, che è di norma la prima a essere promossa.

Sui limiti dell’azione revocatoria

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34588/2024. In tema di revocatoria di cessione d’azienda, l’accertamento dell’eventus damni e del consilium fraudis è riservato al giudice di merito e può fondarsi su presunzioni, come il trasferimento dell’intero patrimonio a società riconducibile alle medesime persone fisiche poco dopo un accertamento ispettivo. Indica quali indizi il giudice considera decisivi.
  2. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3512/2025. Per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito è sufficiente la scientia damni, cioè la consapevolezza del pregiudizio, senza necessità di provare l’intenzione specifica di nuocere. Riduce l’onere del creditore e va conosciuta per calibrare la difesa sul piano oggettivo anziché su quello soggettivo.
  3. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4551/2026. Per gli atti anteriori al sorgere del credito occorrono la dolosa preordinazione del debitore e, per il terzo, la conoscenza di tale preordinazione. È il limite più significativo all’azione del creditore quando il trasferimento precede il credito.
  4. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19650/2025. L’eventus damni deve persistere fino al momento della decisione: se il credito si riduce in corso di causa, può venir meno lo stesso presupposto oggettivo dell’azione. Apre uno spazio difensivo concreto quando pendono giudizi sul credito.
  5. Cass. civ., Sez. Unite, n. 5089/2025. La revocatoria fallimentare di una scissione societaria è di competenza del tribunale fallimentare, mentre la revocatoria ordinaria resta al tribunale delle imprese. Consente di eccepire tempestivamente l’incompetenza quando l’azione è promossa nella sede sbagliata.

Sui limiti della contestazione di bancarotta distrattiva

  1. Cass. pen., Sez. V, n. 18820/2024. La costituzione di una nuova società cui vengono trasferiti mezzi, personale e commesse della società in crisi, lasciando a quest’ultima i costi e i debiti, non è una modalità lecita di gestione della crisi ma integra bancarotta fraudolenta per distrazione. È la pronuncia che descrive con maggiore precisione lo schema oggetto di questa guida.
  2. Cass. pen., Sez. V, n. 23577 del 23 aprile 2024 (Rv. 286621). La cessione a qualunque titolo di un ramo d’azienda può integrare condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata, ma presuppone che il trasferimento abbia ad oggetto un complesso organizzato ai sensi dell’art. 2555 c.c. Delimita l’oggetto della contestazione e offre un argomento difensivo tecnico.
  3. Cass. pen., Sez. V, n. 16748 del 13 febbraio 2018 (Rv. 272841). Integra distrazione anche il contratto di affitto d’azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità dei principali beni aziendali ad altro soggetto. Chiude la scorciatoia dell’affitto come alternativa “più prudente” alla cessione.
  4. Cass. pen., Sez. V, n. 17163, depositata il 17 aprile 2018. Anche l’operazione di scissione, astrattamente lecita e frequente nella prassi, integra bancarotta distrattiva quando, valutata in concreto alla luce della situazione debitoria esistente, si riveli volutamente depauperativa e pregiudizievole per i creditori. Vale per chi immagina di ottenere lo stesso risultato con uno strumento societario tipico.
  5. Cass. pen., Sez. I, n. 11955/2025. I vantaggi compensativi possono escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo, ma non è sufficiente allegare l’appartenenza delle due società a un medesimo gruppo: il vantaggio va dimostrato in concreto. Definisce il perimetro esatto di una delle difese più utilizzate.
  6. Cass. pen. n. 7233/2025. La distrazione si configura con il distacco di beni o somme dall’impresa privo di valida giustificazione economica, anche quando il trasferimento avviene verso soggetti giuridicamente distinti ma legati da rapporti personali o familiari. È direttamente pertinente all’ipotesi della società intestata a un congiunto.
  7. Cass. pen. n. 14394/2024. Il trasferimento di risorse da una società in difficoltà a un’altra, anche se presentato come tentativo di salvataggio, mantiene natura distrattiva quando sottrae risorse ai creditori della prima. Neutralizza la difesa fondata sulla finalità di continuità aziendale.

Sulla posizione del familiare intestatario

  1. Cass. pen., Sez. V, n. 40239/2025. La condanna del prestanome non può fondarsi sul ruolo meramente formale né sul rapporto di parentela con il dominus: occorre provarne la concreta consapevolezza del dissesto e delle operazioni distrattive. È la garanzia più solida per il familiare coinvolto.
  2. Cass. pen., Sez. V, n. 34809/2025. Per la responsabilità dell’amministratore formale occorre dimostrare che egli abbia avuto una significativa rappresentazione della possibilità che l’amministratore di fatto compisse atti illeciti e abbia comunque omesso di esercitare i propri poteri di controllo. Fissa lo standard probatorio a carico dell’accusa.
  3. Cass. pen., Sez. V, n. 23035/2025. Chi accetta consapevolmente il ruolo di amministratore fittizio per agevolare l’occultamento delle scritture partecipa pienamente al reato; il dolo può essere desunto da indicatori quali la scelta di un amministratore privo di competenze e la cessione dell’azienda a prezzo simbolico poco prima del fallimento. È il rovescio della medaglia della pronuncia precedente.
  4. Cass. pen., Sez. V, n. 4329/2025 (ud. 12 novembre 2024, dep. 3 febbraio 2025). Ribadisce l’obbligo di motivazione puntuale sul coefficiente psicologico del prestanome imputato di reati fallimentari. Rafforza il terreno di impugnazione quando la condanna si fonda su presunzioni.
  5. Cass. pen., Sez. V, n. 25952/2022 (ud. 8 febbraio 2022, dep. 6 luglio 2022). La carica formale non fonda automaticamente un giudizio di colpevolezza, e la responsabilità va esclusa quando la gestione dell’amministratore di fatto sia stata così complessiva e sostitutiva da ridurre l’amministratore di diritto a un ruolo meramente nominale. Precedente di riferimento sul tema.

Sui limiti della contestazione tributaria

  1. Cass. pen., Sez. III, sent. 29 agosto 2025, n. 29943. Nella nozione di “atti fraudolenti” dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000 rientrano anche i comportamenti formalmente leciti quando siano connotati da elementi di inganno o di artificio idonei a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione; nel caso esaminato si trattava della cessione al figlio convivente delle quote della società di famiglia dopo la notifica di un accertamento. È la pronuncia più vicina, per fattispecie concreta, alla domanda da cui parte questa guida.
  2. Cass. pen., Sez. III, n. 33988/2023. Hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivi che, a differenza di quelli simulati, determinano un trasferimento effettivo del bene, quando siano presenti elementi di inganno o stratagemmi diretti a sottrarre le garanzie all’esecuzione. Esclude che la realità dell’atto basti, da sola, a metterlo al riparo.
  3. Cass. pen., Sez. III, n. 37576 del 14 settembre 2021. Per la configurabilità del reato è sufficiente che l’atto sia idoneo a impedire il soddisfacimento del credito tributario, senza che occorra una procedura di riscossione già in corso. Anticipa in modo rilevante il momento della rilevanza penale.
  4. Cass. pen., Sez. V, n. 32018 del 14 marzo 2019. Il profitto confiscabile del reato dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000 è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti erariali. Spiega l’ampiezza dei sequestri che accompagnano queste contestazioni.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio non si limita a difendere quando l’atto è già arrivato: legge la partita dall’inizio, misura la convenienza dell’avversario e sceglie il momento in cui muovere. In concreto:

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria complessiva distinguendo debiti bancari, commerciali, tributari e contributivi, e verifichiamo quali siano assistiti da garanzie personali dell’imprenditore, perché è lì che si decide se la partita si giochi sulla società o sul patrimonio di famiglia.
  2. Esaminiamo gli atti già compiuti — cessioni, affitti d’azienda, trasferimenti di contratti, passaggi di dipendenti — e ne misuriamo l’esposizione alle azioni revocatorie e alle contestazioni distrattive, indicando quali sono ancora regolarizzabili e con quali strumenti.
  3. Verifichiamo la fondatezza tecnica delle pretese rivolte alla società acquirente, confrontando i libri contabili obbligatori con i debiti azionati ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., ed eccependo il difetto dei presupposti di legge dove manchino.
  4. Presidiamo le decadenze processuali del creditore: efficacia del precetto, adempimenti a pena di inefficacia del pignoramento presso terzi, termini per le opposizioni esecutive, termini di decadenza e prescrizione delle azioni revocatorie ordinarie e concorsuali.
  5. Chiediamo il certificato dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e ne valutiamo l’effetto liberatorio, gestendo l’ipotesi di silenzio dell’ufficio nei quaranta giorni.
  6. Costruiamo il dossier economico dell’operazione — perizia di stima indipendente, tracciamento del corrispettivo, verbalizzazione delle ragioni della scelta, destinazione delle somme ai creditori — che è ciò che regge, o non regge, davanti al giudice civile e a quello penale.
  7. Accompagniamo l’impresa nella composizione negoziata della crisi, depositando l’istanza, chiedendo le misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII e, dove ricorrano i presupposti, l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII, che è l’unico modo per separare l’azienda sana dai debiti con un provvedimento del tribunale alle spalle.
  8. Conduciamo la trattativa con banche, factor e fornitori nel momento in cui la loro convenienza economica si sposta dalla causa all’accordo, e gestiamo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione i binari previsti dalla legge, inclusa la transazione fiscale negli strumenti che la consentono.
  9. Difendiamo l’amministratore e il familiare intestatario nei giudizi di responsabilità promossi dal curatore e nei procedimenti penali, incluse le impugnazioni cautelari contro i sequestri preventivi.
  10. Gestiamo l’esposizione personale residua dell’imprenditore e dei garanti attraverso le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando la garanzia fideiussoria ha trasformato un problema d’impresa in un problema familiare.

Tutto questo poggia su un profilo professionale preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano in particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il percorso che il legislatore ha costruito come alternativa lecita alla NewCo di famiglia: sapere quali autorizzazioni il tribunale concede, con quali istruttorie e con quali garanzie di competitività, è ciò che distingue una cessione che regge da una che verrà revocata. La qualifica di avvocato cassazionista pesa perché queste vicende non si esauriscono in primo grado: revocatorie, opposizioni esecutive, azioni di responsabilità e giudizi penali proseguono in appello e in legittimità, e la strategia impostata il primo giorno viene portata avanti dallo stesso difensore, con la stessa linea, fino all’ultimo grado, senza i cambi di mano che nelle impugnazioni costano più di ogni altro errore.

Va aggiunto un elemento che in questa materia non è accessorio: lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso. La convenienza del creditore, la congruità di un corrispettivo, il valore dell’azienda in continuità rispetto a quello di liquidazione atomistica, la tenuta di una perizia di stima sono questioni tanto contabili quanto giuridiche. Affrontarle con una sola delle due competenze significa costruire una difesa che si regge su metà dei fatti.


Chiusura

Torniamo alla domanda iniziale. La risposta onesta è che l’operazione descritta nel titolo — la società nuova intestata a un familiare, i clienti e i contratti che si spostano, i debiti che restano dove sono — non è una strategia: è la fattispecie che oltre vent’anni di giurisprudenza hanno imparato a riconoscere a prima vista, e che oggi produce revocatorie, sequestri, azioni di responsabilità e contestazioni penali contro chi la realizza e contro il familiare che ci ha messo il nome. Non fallisce perché è fatta male: fallisce perché ogni suo indicatore è pubblico. Nella crisi d’impresa non vince chi si muove per primo, ma chi si muove nel modo che il sistema riconosce come legittimo — e quel modo, oggi, esiste ed è scritto nel Codice della crisi.

È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo lavora. La materia di questa guida è la crisi d’impresa e il trasferimento d’azienda contestato dai creditori: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a condurre il percorso di composizione negoziata che consente di ottenere dal tribunale ciò che la NewCo cerca di prendersi da sola; è avvocato cassazionista, perché queste partite si decidono spesso nei gradi di impugnazione; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè la materia dei creditori che si troverà davanti; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, perché quando le fideiussioni hanno già trasferito il problema sulla famiglia, la risposta non è più societaria ma personale.

📩 Se stai valutando questa operazione, o se l’hai già realizzata e il primo atto del creditore è arrivato, non lasciare che sia il tempo a decidere al posto tuo: contattaci adesso e mettiamo insieme la partita nella sequenza giusta — tutti i recapiti dello Studio li trovi al termine di questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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