La risposta è sì: le misure protettive fermano anche le esecuzioni già in corso. Ma nella pratica quasi nessuna impresa perde il capannone, i conti o i crediti perché la legge non li protegge: li perde perché la protezione è stata chiesta tardi, chiesta male, o mai portata dentro il fascicolo dell’esecuzione.
L’art. 18 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal terzo correttivo D.Lgs. 136/2024) usa due verbi che vanno letti insieme: dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa, né acquisire diritti di prelazione non concordati. “Proseguire” è la parola che riguarda chi ha già un pignoramento addosso. Ma quel blocco è una sospensione, non una cancellazione: il vincolo resta, le somme restano ferme dove sono, e il pignoramento riprende esattamente da dove si era interrotto se qualcosa nel percorso va storto.
L’esperienza insegna che è proprio in quello spazio — tra “sospende” e “cancella”, tra “opera dal giorno della pubblicazione” e “resta efficace solo se…” — che si consumano gli errori più costosi. Questi sono i sei che ricorrono con più frequenza, ordinati da quello che costa di più:
- Credere che la pubblicazione dell’istanza faccia sparire il pignoramento e liberi le somme già accantonate.
- Perdere i termini “invisibili” dell’art. 19 CCII: il ricorso di conferma e la pubblicazione del numero di ruolo.
- Non portare la protezione dentro il fascicolo dell’esecuzione, dando per scontato che il giudice dell’esecuzione lo sappia già.
- Muoversi quando l’esecuzione è già arrivata all’aggiudicazione o all’assegnazione.
- Contare su una protezione che copra anche fideiussori, soci e crediti dei lavoratori.
- Trattare la protezione come un traguardo e non come una finestra a scadenza, senza un piano che regga il vaglio del tribunale.
Lo Studio Monardo lavora questa materia dal punto esatto in cui i due mondi si toccano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a svolgere il ruolo che nella composizione negoziata redige il parere sulla funzionalità delle misure richieste: conosce il procedimento dal lato di chi lo conduce, non solo dal lato di chi lo subisce. Ed è avvocato cassazionista, il che conta perché il pignoramento non si difende in astratto ma davanti al giudice dell’esecuzione, con le opposizioni e i reclami che di lì possono nascere e risalire fino all’ultimo grado. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si gioca quasi sempre la trattativa con banche, intermediari e cessionari dei crediti.
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Errore 1 — Credere che le misure protettive cancellino il pignoramento e liberino le somme
L’errore
L’imprenditore pubblica l’istanza di accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Il giorno dopo telefona alla banca terza pignorata e chiede lo sblocco delle somme accantonate sul conto. Alla risposta negativa si convince che la protezione “non funziona” — oppure, peggio, considera quelle somme già rientrate e le mette a piano, come liquidità disponibile per pagare i fornitori strategici.
Perché è un errore
L’art. 18 CCII inibisce di iniziare o proseguire l’azione esecutiva: non dichiara inefficace l’atto di pignoramento già compiuto, non scioglie il vincolo di indisponibilità, non restituisce al debitore la disponibilità di ciò che è già stato colpito. Il vincolo pignoratizio è un effetto sostanziale già prodotto; la misura protettiva agisce sul procedimento, non sull’atto. Coerentemente, l’art. 18 precisa che i pagamenti non sono inibiti e che le prescrizioni restano sospese mentre le decadenze non si verificano: la pretesa del creditore va in quiescenza, non si estingue.
La giurisprudenza è ferma su questo punto da subito. Il Tribunale di Milano (26 gennaio 2022, est. Bottiglieri) ha descritto l’effetto come una cristallizzazione: le somme restano indisponibili presso il terzo, sia quelle già esistenti sia quelle che affluiscono dopo, fino alla cessazione della misura. Il Tribunale di Verona (ord. n. 331/2021, 9 febbraio 2023) ha affermato che gli effetti del pignoramento permangono, compreso il vincolo sui frutti naturali e civili prodotti dal bene ai sensi dell’art. 2912 c.c., e che restano dovuti gli atti conservativi del custode. Il Tribunale di Arezzo (9 agosto 2024) ha parlato di quiescenza della procedura esecutiva, che rimane pendente in attesa dell’esito del tentativo di ristrutturazione.
Le conseguenze
La prima conseguenza è finanziaria e immediata: un piano di risanamento costruito sull’aspettativa di riavere le somme accantonate è un piano che nasce già falsato, e l’esperto se ne accorge alla prima verifica di cassa. Quelle somme non torneranno disponibili per il solo effetto della protezione; nella migliore delle ipotesi finiranno per essere imputate all’accordo con il creditore procedente, che proprio grazie al vincolo già perfezionato siede al tavolo in posizione di forza.
La seconda è processuale. Il Tribunale di Milano (Sez. II, 4 luglio 2025, est. De Simone) ha chiarito che sono inammissibili tutele cautelari che, rispetto a procedimenti esecutivi in corso, ne comportino l’inefficacia retroattiva: non esiste una via — né protettiva né cautelare — per far finta che il pignoramento non ci sia mai stato. Chi chiede al tribunale la liberazione tout court delle somme accantonate chiede qualcosa che il sistema non prevede, e brucia credibilità su un’istanza che poteva essere accolta se formulata diversamente.
Cosa fare invece
Va ribaltata la logica: la protezione non serve a recuperare ciò che è già vincolato, serve a impedire che il vincolo si converta in assegnazione o in vendita. In concreto significa mappare, prima di pubblicare l’istanza, che cosa è già colpito e a che stadio si trova ciascuna procedura: quali somme sono accantonate, se il terzo ha già reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., se l’udienza di assegnazione è già fissata, se il bene immobile è già in vendita. Poi si costruisce il piano su quello che resta effettivamente aggredibile e negoziabile, trattando il creditore procedente come creditore strategico — perché di fatto lo è.
Dove serve incidere su un vincolo specifico, lo strumento non è la misura protettiva tipica ma la misura cautelare atipica ex art. 19 CCII, che va chiesta in modo puntuale, motivata sul pregiudizio alle trattative e proporzionata: il Tribunale di Trapani (11 marzo 2025, giud. Ciulla) ha indicato proprio nella proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori il presupposto che l’istanza deve superare.
Il dettaglio che pochi conoscono
La sospensione non alleggerisce la posizione del terzo pignorato: la aggrava. Il Tribunale di Padova (20 luglio 2022, est. Rossi) ha stabilito che gli obblighi di custodia del terzo permangono e anzi si accentuano fino alla definizione della procedura, e che l’esperto nominato nella composizione negoziata non ha alcun potere di disporre di quelle somme, non essendo assimilabile né a un commissario giudiziale né a un curatore. Chi si presenta al terzo pignorato con la nomina dell’esperto in mano, aspettandosi che quella nomina apra il cassetto, sta chiedendo a un soggetto che risponde in proprio di violare un obbligo di custodia. La risposta sarà no, e sarà la risposta giuridicamente corretta.
Errore 2 — Perdere i termini invisibili dell’art. 19: il ricorso di conferma e il numero di ruolo
L’errore
L’istanza è pubblicata, l’esperto ha accettato, la protezione “è partita”. L’imprenditore tira il fiato e si concentra sui numeri del piano. Il difensore attende di ricevere la nomina formale prima di depositare al tribunale. Passano quattro giorni. Nel frattempo il creditore procedente, che monitora il registro delle imprese, deposita al giudice dell’esecuzione una nota in cui rileva che nessun procedimento di conferma risulta instaurato.
Perché è un errore
L’art. 19 CCII costruisce un meccanismo semiautomatico, non automatico. Le misure protettive tipiche sono efficaci dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto, ma quell’efficacia è provvisoria e condizionata a due adempimenti a carico dell’imprenditore:
- il ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, da presentare entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, per chiedere la conferma o la modifica delle misure;
- la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato, entro venti giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 18, comma 1 (termine che il terzo correttivo ha abbreviato rispetto ai trenta giorni del testo originario).
L’omesso o il ritardato deposito del ricorso comporta l’inefficacia delle misure ottenute con la pubblicazione dell’istanza, e la relativa declaratoria non richiede la fissazione di un’udienza. Sul versante del tribunale, l’art. 19 impone la fissazione dell’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso e collega all’inosservanza la perdita di efficacia delle misure — un profilo che la dottrina ha criticato, perché fa dipendere la protezione dell’impresa dalla tempistica dell’ufficio, ma che nel frattempo è diritto vigente e va gestito.
Le conseguenze
La perdita di efficacia non sospende soltanto la protezione: riapre le esecuzioni al punto in cui si erano fermate, con le date di vendita che tornano a correre e nessun effetto retroattivo da invocare. Il creditore che aveva un’udienza di assegnazione a quindici giorni non ha perso nulla; l’imprenditore ha perso il vantaggio informativo, perché ha comunicato al mercato la propria crisi senza ottenerne in cambio una protezione stabile.
C’è di più. La caduta delle misure protettive fa cadere anche lo scudo che l’art. 18 costruisce contro l’apertura della liquidazione giudiziale in pendenza delle trattative. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore proprio in una situazione in cui al debitore era stata negata la conferma delle misure protettive e non erano emerse prospettive di risanamento. E il Tribunale di Milano (Sez. II, ordinanza 19 febbraio 2025) ha ritenuto che, una volta archiviata la composizione negoziata dall’esperto, gli fosse ormai preclusa ogni pronuncia sulla richiesta di conferma avanzata successivamente: la finestra, quando si chiude, non si riapre con un’istanza tardiva.
Cosa fare invece
Il calendario dell’art. 19 va costruito a rovescio, partendo dal giorno in cui si prevede l’accettazione dell’esperto, e il ricorso di conferma va scritto e pronto al deposito prima che l’istanza venga pubblicata. Non è un adempimento da preparare “quando arriva la nomina”: è un ricorso completo, con l’elenco dei creditori interessati, l’indicazione delle procedure esecutive pendenti e degli atti già compiuti, la documentazione contabile e la ricostruzione delle ragioni per cui la protezione serve a quelle trattative e non genericamente all’impresa.
Il Tribunale di Catania (15 dicembre 2025, giud. Bellia) ha insistito proprio su questo: alcune valutazioni devono essere già state compiute dal ricorrente, perché la loro funzione è consentire al giudice il vaglio richiesto dalla legge. Un ricorso depositato nei termini ma vuoto di contenuto rispetta la scadenza e perde nel merito.
Il dettaglio che pochi conoscono
Molti calcolano il termine per il numero di ruolo su trenta giorni, perché è così che lo riportano ancora manuali e articoli scritti prima del terzo correttivo: oggi il termine è di venti giorni, e dieci giorni di differenza sono esattamente la distanza tra una protezione efficace e una protezione caduta. Va aggiunto un secondo dettaglio che sorprende sempre: la sospensione feriale dei termini processuali opera solo dal 1° al 31 agosto, e per i procedimenti a struttura cautelare l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario la esclude. Poiché la Corte di cassazione ha qualificato le misure protettive come provvedimenti interinali e cautelari (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 500/2026, Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia), chi conta sull’agosto per prendere fiato rischia di scoprire che nessun termine si è fermato.
Errore 3 — Non portare la protezione dentro il fascicolo dell’esecuzione
L’errore
Tutto è stato fatto bene: istanza pubblicata, esperto accettato, ricorso depositato nei termini, numero di ruolo pubblicato. Nessuno, però, deposita nulla nel fascicolo dell’espropriazione immobiliare pendente da due anni. La vendita è calendarizzata: il professionista delegato pubblica l’avviso, gli esperimenti proseguono, le visite si svolgono. Il giudice dell’esecuzione non ha ragione di sapere che nel registro delle imprese, in un altro circondario, è comparsa un’istanza.
Perché è un errore
L’effetto dell’art. 18 CCII opera di diritto, ma nessun effetto di diritto si autoproduce dentro un procedimento a cui nessuno lo comunica. Il processo esecutivo si muove sugli atti del suo fascicolo: la sospensione va disposta o rilevata, e l’improcedibilità temporanea determinata dalla misura protettiva deve essere allegata e documentata dalla parte che ne beneficia. Sul piano operativo servono la certificazione della pubblicazione nel registro delle imprese, l’accettazione dell’esperto, il numero di ruolo del procedimento ex art. 19 e — quando c’è — l’ordinanza di conferma.
Il Tribunale di Vicenza (11 gennaio 2026, G.D. Limitone) ha messo a fuoco il punto con la formula più utile: le misure protettive hanno effetti erga omnes e sono inconciliabili con la prosecuzione della procedura esecutiva. Inconciliabili, però, davanti a un giudice che ne è stato informato. Il Tribunale di Roma (6 ottobre 2022) ha aggiunto un tassello di competenza spesso trascurato: la conferma delle misure spetta al tribunale del luogo dove ha sede l’impresa, non al giudice presso cui pende la procedura cautelare o esecutiva, e quel tribunale non può accertare in via incidentale l’inefficacia di una misura adottata da altro giudice — può, se accoglie la richiesta, inibirne il corso. Tradotto: sono due binari, e la comunicazione tra i due la fa il difensore.
Le conseguenze
Gli atti esecutivi compiuti mentre nessuno ha eccepito nulla non si annullano da soli, e un’aggiudicazione intervenuta in quel silenzio è la conseguenza più difficile da riparare. L’inefficacia retroattiva è la strada che il Tribunale di Milano (4 luglio 2025) ha espressamente chiuso. Restano il rilievo tempestivo e, dove ne sussistano i presupposti, le opposizioni esecutive: strumenti reali, ma tanto più efficaci quanto più precoce è l’intervento.
Una conseguenza collaterale è reputazionale, e nella composizione negoziata pesa più di quanto sembri. L’esperto è chiamato a esprimere il parere sulla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative: un imprenditore che si presenta all’udienza di conferma dicendo che nel frattempo la vendita è proseguita perché non era stato depositato nulla dà al creditore il migliore argomento possibile contro la conferma.
Cosa fare invece
Il giorno stesso della pubblicazione, in ogni fascicolo esecutivo pendente va depositata un’istanza con la documentazione della protezione, e va chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’improcedibilità temporanea o di revocare gli atti di vendita ancora nella sua disponibilità. Vale per ogni procedura: espropriazioni immobiliari, mobiliari, pignoramenti presso terzi. Nei pignoramenti presso terzi va aggiunta la comunicazione al terzo, non per chiedere lo sblocco — che non arriverebbe — ma perché sappia che l’assegnazione non può essere disposta e i suoi obblighi di custodia continuano.
Va poi presidiata la fase intermedia, quella tra la pubblicazione e l’ordinanza di conferma: è il tratto in cui la protezione esiste ma non è ancora stata vagliata, e in cui alcuni creditori tentano di ottenere che l’esecuzione vada avanti sostenendo che l’effetto non sia ancora consolidato. Presidiarla significa essere presenti nel fascicolo con carte, non con affermazioni.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 19 consente al tribunale, sentito l’esperto, di limitare le misure a determinate iniziative dei creditori o a determinati creditori o categorie di creditori. È una facoltà che cambia la strategia: significa che si può chiedere una protezione mirata sulla singola esecuzione che minaccia l’asset produttivo, invece di uno scudo generale che il tribunale percepirebbe come sproporzionato. La stessa logica emerge dal Tribunale di Napoli (Sez. VII, 4 febbraio 2026, Pres. Scoppa, Rel. Cacace), che ha riconosciuto le misure quando servono a tutelare beni — anche di terzi — necessari all’esercizio dell’impresa. Il criterio non è “di chi è il bene”, è “che funzione svolge quel bene nell’attività”.
Errore 4 — Muoversi quando l’esecuzione è già arrivata all’aggiudicazione
L’errore
L’imprenditore conosce la composizione negoziata e la tiene come ultima carta. La gioca quando l’asta del capannone è già andata: l’aggiudicazione c’è, il termine per il saldo prezzo corre, il decreto di trasferimento è questione di settimane. Istanza pubblicata, esperto nominato, ricorso depositato, e all’udienza di conferma la richiesta di inibire quella specifica esecuzione viene respinta.
Perché è un errore
Il blocco dell’art. 18 CCII non è un dato meccanico che il tribunale deve limitarsi a registrare. All’udienza di conferma il giudice sente l’esperto sulla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative, può assumere informazioni dai creditori indicati nell’elenco allegato al ricorso e deve sentire i terzi i cui diritti siano incisi. È in quella sede che il creditore ipotecario giunto all’aggiudicazione fa valere il proprio argomento: che la sospensione della vendita, a quel punto, produrrebbe un deprezzamento del bene e un pregiudizio sproporzionato rispetto al beneficio per le trattative. La dottrina che accompagna la formazione dei magistrati indica esattamente questo scenario come quello in cui è verosimile che lo stay non venga confermato.
Si aggiunge un secondo profilo, più insidioso. Il Tribunale di Milano (Sez. II, 14 dicembre 2025, giud. De Simone) ha dichiarato inammissibile l’accesso e inaccoglibile la richiesta di misure in un caso in cui l’operazione non presentava una ragionevole perseguibilità del risanamento, aveva scopo meramente liquidatorio dei beni e le misure risultavano finalizzate a eludere le iniziative esecutive già intraprese dai creditori. Muoversi solo quando l’asta è imminente rende quella lettura la più naturale che il tribunale possa dare all’iniziativa.
Le conseguenze
Il bene si perde e la protezione arriva a coprire soltanto ciò che resta, cioè spesso il debito residuo dopo una vendita a valori di liquidazione: è la conseguenza più grave dell’intera casistica, perché nessun rimedio successivo restituisce l’immobile. L’inefficacia retroattiva degli atti esecutivi non è concedibile (Trib. Milano, Sez. II, 4 luglio 2025, est. De Simone) e l’aggiudicazione è, nella fisiologia del processo esecutivo, il punto oltre il quale la tutela dell’acquirente diventa prevalente.
C’è poi una conseguenza sistemica sull’intera operazione: un rigetto della conferma motivato sull’assenza di prospettive di risanamento non resta confinato a quella esecuzione. Diventa un accertamento che i creditori possono usare, e che come si è visto ha già fatto da presupposto all’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di creditore.
Cosa fare invece
La composizione negoziata va valutata quando i primi solleciti diventano precetti, non quando l’avviso di vendita è già pubblicato: la misura protettiva è tanto più solida quanto più lontana è l’esecuzione dalla sua fase satisfattiva. Operativamente, la soglia di allarme corretta è il pignoramento — non l’asta. Da quel momento esiste una procedura pendente, esiste un creditore procedente da mettere al tavolo, ed esiste ancora un margine per dimostrare che il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
Quando invece il tempo è già compromesso, la strategia cambia oggetto: non si chiede di fermare tutto, si chiede una protezione selettiva sugli asset ancora salvabili, si valuta se esistono vizi degli atti esecutivi da far valere con gli strumenti dell’opposizione, e si verifica se il percorso corretto sia ancora quello negoziale o piuttosto un diverso strumento di regolazione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: conosce il procedimento dal lato di chi è chiamato a condurlo e il fronte esecutivo dal lato di chi lo contesta nei gradi successivi. È la combinazione che permette di dire con onestà, in tempi rapidi, se una protezione ha ancora senso su una determinata esecuzione o se le energie vanno spostate altrove.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Tribunale di Mantova (4 dicembre 2024) ha riconosciuto le misure protettive anche in presenza di insolvenza conclamata, purché ragionevolmente superabile, valorizzando la logica della Direttiva UE 2019/1023 e ammettendo che la composizione negoziata possa accompagnarsi a piani anche sostanzialmente liquidatori quando conducano a un risanamento in senso oggettivo, cioè a una soddisfazione dei creditori migliore di quella ottenibile in liquidazione giudiziale. È un orientamento che convive con quello più restrittivo di Milano, Verona e Bolzano, e la differenza non è ideologica: è documentale. Chi porta numeri che dimostrano il maggior valore recuperabile ottiene ciò che chi si limita a chiedere tempo non ottiene.
Errore 5 — Contare su una protezione che copra anche fideiussori, soci e crediti dei lavoratori
L’errore
Ottenute le misure protettive sulla società, l’imprenditore comunica ai soci garanti che possono stare tranquilli. Nel frattempo la banca notifica ai fideiussori decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e atto di precetto: l’esecuzione sul patrimonio personale parte mentre la società è protetta. Sul fronte interno, un gruppo di dipendenti con mensilità arretrate ottiene decreto ingiuntivo e procede.
Perché è un errore
Il perimetro dell’art. 18 CCII è definito da due limiti espressi. Il primo è soggettivo: l’inibitoria riguarda le azioni sul patrimonio dell’imprenditore e sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa. Il Tribunale di Brindisi (3 marzo 2025, giud. Natali) ha affermato che la protezione riconosciuta va intesa come circoscritta al solo imprenditore e non ai terzi, con esclusione dei fideiussori che tali effettivamente siano, salva la possibilità di estenderla a chi risulti imprenditore di fatto. Il secondo limite è oggettivo e riguarda una categoria di crediti: l’art. 18, comma 1, CCII esclude espressamente i diritti di credito dei lavoratori dalle misure protettive, che restano pienamente esigibili in pendenza della composizione negoziata.
Questo non significa che i garanti siano senza tutela: significa che la loro tutela ha un’altra fonte e un altro presupposto. Il Tribunale di Modena (Sez. III, 8 marzo 2025, giud. Bianconi) ha inquadrato lo stay delle esecuzioni nei confronti del garante come misura di natura cautelare, da giustificare sul periculum che essa è volta a scongiurare. Il Tribunale di Verona (11 dicembre 2025, giud. Attanasio) ha ammesso in linea di principio l’estensione anche a un socio della società ricorrente, indicandone la finalità. La strada esiste, ma passa dall’art. 19 e da un’istanza cautelare motivata, non dall’automatismo dell’art. 18.
Le conseguenze
Mentre la società è protetta, il patrimonio personale dei garanti può essere aggredito senza che una sola virgola dell’art. 18 lo impedisca — ed è lì che molte trattative saltano, perché il socio garante perde la casa e con essa la disponibilità a sostenere il piano. Sul versante dei lavoratori, la conseguenza è che una parte del passivo continua a produrre azioni esecutive legittime durante tutto il percorso: se il piano non ne tiene conto, il fabbisogno è sottostimato dall’inizio.
Una terza conseguenza riguarda la credibilità dell’operazione. Un piano che presuppone la neutralizzazione dei creditori dei garanti senza che sia stata chiesta alcuna misura cautelare è un piano che l’esperto non può attestare come coerente, e che il tribunale legge come costruito su un presupposto giuridicamente inesistente.
Cosa fare invece
Le posizioni dei garanti vanno inventariate prima della pubblicazione dell’istanza e, dove le azioni contro di loro pregiudicano concretamente le trattative, va chiesta contestualmente al ricorso di conferma una misura cautelare ex art. 19 CCII che inibisca quelle specifiche iniziative. L’istanza deve dire tre cose: quali azioni, contro chi, e perché il loro proseguire rende impossibile chiudere l’accordo. È utile ricordare che la legittimazione a chiedere le misure appartiene all’imprenditore che ha attivato la composizione negoziata: istanze presentate direttamente dai singoli soci vengono dichiarate inammissibili, mentre la domanda della società che chiede protezione anche in relazione alle iniziative contro i garanti è la formulazione che regge.
Per i crediti da lavoro la risposta non è protettiva ma finanziaria: vanno collocati tra le uscite non comprimibili del periodo di trattativa, e la pianificazione di cassa deve prevederli come tali. È esattamente il tipo di verifica in cui lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo — evita che il piano nasca con un buco.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 18, comma 5, CCII contiene una regola che vale molto nella trattativa con il ceto bancario: i creditori, comprese banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari dei crediti, non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, né revocare le linee di credito già concesse, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. E dal momento della conferma delle misure, banche e intermediari non possono mantenere la sospensione delle linee accordate se non dimostrano che essa è imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Il Tribunale di Bologna (Sez. IV, 16 marzo 2025, giud. Mirabelli) si è occupato proprio dell’istanza cautelare volta alla riattivazione di linee sospese o modificate, individuando presupposti e limiti dell’accoglimento. È una leva che molte imprese non usano perché non sa nessuno che esista.
Errore 6 — Trattare la protezione come un traguardo e non come una finestra a scadenza
L’errore
Le misure vengono confermate. In azienda si respira. Passano settanta giorni in cui la trattativa procede a rilento, l’advisor prepara il piano, i creditori chiedono documenti. Al giorno centoventi la protezione scade. Nessuno ha depositato l’istanza di proroga, nessuno ha pianificato che la composizione negoziata dura più delle misure che la accompagnano. Il giorno dopo il creditore riattiva la vendita.
Perché è un errore
Il sistema è costruito su due orologi che non battono lo stesso tempo. L’art. 19, comma 4, CCII prevede che il tribunale, con l’ordinanza di conferma, stabilisca una durata non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni; il comma 5 consente la proroga per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell’esperto, con il limite complessivo di duecentoquaranta giorni. La composizione negoziata, invece, ha un primo termine più lungo. Il disallineamento è strutturale: chi non lo governa scopre di essere in trattativa senza scudo.
Il secondo fronte è la revoca. L’art. 19, comma 6, consente al giudice di revocare le misure o abbreviarne la durata quando non assolvono l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. La revoca può seguire l’istanza dell’imprenditore o dei creditori, la segnalazione dell’esperto o l’archiviazione della composizione negoziata; e con la revoca cessa anche il divieto di apertura della liquidazione giudiziale. Una protezione ottenuta e poi non alimentata da progressi documentati è una protezione esposta.
Le conseguenze
Alla scadenza le esecuzioni ripartono senza bisogno di alcun atto del creditore, e il tempo guadagnato si converte in svantaggio se in quei mesi non è stato costruito un accordo verificabile. Il Tribunale di Bolzano (20 novembre 2025, giud. Fleischmann) ha respinto l’istanza in un caso di proposta puramente liquidatoria priva di una prospettiva di risanamento dell’impresa; il Tribunale di Verona (11 dicembre 2025) e il Tribunale di Milano (14 dicembre 2025) si muovono nella stessa direzione quando l’operazione appare orientata soltanto a neutralizzare le iniziative esecutive in corso. Nel 2025 e nel 2026 questo è l’orientamento con cui bisogna fare i conti.
Cosa fare invece
L’istanza di proroga va depositata quando la protezione è ancora in vita e va accompagnata dal parere dell’esperto e dalla prova dei progressi compiuti: manifestazioni di interesse, bozze di accordo, adesioni parziali, riscontri dal ceto bancario. Il calendario corretto prevede una revisione al giorno sessanta e il deposito entro il giorno novanta, non un controllo alla scadenza.
Quando invece il tetto dei duecentoquaranta giorni è stato raggiunto, esiste una via ulteriore. Il Tribunale di Milano (Sez. II, 4 luglio 2025, est. De Simone) ha ritenuto ammissibile, esaurito quel termine, la concessione di misure cautelari con cui il tribunale inibisca la messa in esecuzione di titoli esecutivi di creditori singolarmente individuati, a tre condizioni: che l’esigenza sia sopravvenuta, che la misura sia giustificata dalla necessità di salvaguardare trattative con apprezzabili prospettive di successo e che i diritti dei creditori inibiti non risultino gravemente pregiudicati. Nella stessa direzione si era mosso il Tribunale di Padova (9 dicembre 2024, est. Amenduni), ammettendo misure cautelari a valle della scadenza delle protettive per evitare che la ripresa delle esecuzioni vanificasse le trattative.
Il dettaglio che pochi conoscono
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale e non è uno strumento di regolazione della crisi: l’imprenditore resta in bonis e conserva, ai sensi dell’art. 21 CCII, la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Da qui una conseguenza che colpisce molti: durante il percorso continua ad applicarsi la disciplina ordinaria della compensazione, e per impedire che un creditore compensi il proprio debito verso l’impresa con il credito che ha nei suoi confronti non esiste altro mezzo che un provvedimento cautelare che la inibisca. Va ricordato anche l’art. 25-quinquies CCII, che preclude l’accesso all’imprenditore nei confronti del quale penda uno strumento di regolazione della crisi o che vi abbia rinunciato di recente: la sequenza degli strumenti va decisa all’inizio, perché sbagliarla chiude porte.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi seguiti dallo Studio. Servono a misurare quanto costa ciascun errore.
Prima ipotesi — pignoramento presso terzi e termine dell’art. 19. Debito azionato 176.500 €. Pignorati i crediti verso due committenti; il terzo rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e accantona 38.900 €. Udienza di assegnazione fissata al 6 maggio. Istanza di accesso con richiesta di misure protettive pubblicata il 14 aprile, accettazione dell’esperto pubblicata lo stesso giorno.
- Percorso corretto: ricorso di conferma depositato il 15 aprile (entro il giorno successivo), numero di ruolo pubblicato il 29 aprile (entro venti giorni), istanza depositata nel fascicolo esecutivo il 14 aprile. Il 6 maggio l’assegnazione non può essere disposta: i 38.900 € restano vincolati presso il terzo ma non escono dal perimetro negoziale, e diventano la base della trattativa con il creditore procedente.
- Percorso sbagliato: ricorso depositato il 21 aprile. Le misure protettive perdono efficacia; il 6 maggio l’assegnazione può essere pronunciata. Uscita definitiva di 38.900 €, debito residuo 137.600 €, e nessuna possibilità di ottenere la restituzione in via cautelare, perché l’inefficacia retroattiva degli atti esecutivi non è concedibile. Costo dell’errore: sei giorni di ritardo, 38.900 €.
Seconda ipotesi — espropriazione immobiliare e momento dell’accesso. Capannone strumentale, valore di stima 742.000 €, offerta minima 556.500 €, vendita fissata al 19 novembre.
- Accesso al giorno 48 prima dell’asta: istanza pubblicata il 2 ottobre, deposito nel fascicolo esecutivo lo stesso giorno, ricorso di conferma il 3 ottobre. L’esecuzione entra in quiescenza, l’immobile resta nel perimetro aziendale e continua a produrre reddito d’impresa; la protezione confermata copre 120 giorni, prorogabili.
- Accesso dopo l’aggiudicazione a 583.000 €: la conferma dello stay su quella specifica esecuzione ha probabilità minime, perché il creditore ipotecario può documentare il pregiudizio sproporzionato della sospensione a vendita conclusa. Il bene esce, il debito residuo resta, e la composizione negoziata si trova a proteggere ciò che rimane. Differenza tra i due scenari: la disponibilità dell’unico immobile strumentale.
Terza ipotesi — il calendario dei due orologi. Accettazione dell’esperto l’8 gennaio; ordinanza di conferma che fissa la durata delle misure in 90 giorni con decorrenza dal 12 gennaio, quindi scadenza al 12 aprile. Composizione negoziata destinata a durare oltre.
- Istanza di proroga depositata al giorno 78 (30 marzo), con parere dell’esperto e due manifestazioni di interesse allegate: la protezione può essere estesa entro il tetto complessivo di 240 giorni, cioè fino a inizio settembre.
- Istanza depositata il 15 aprile, tre giorni dopo la scadenza: nel frattempo le esecuzioni sono ripartite di diritto, e la strada residua è quella cautelare, che richiede un’esigenza sopravvenuta e prospettive apprezzabili di successo. Costo dell’errore: sedici giorni di calendario, e un onere probatorio molto più pesante.
Quarta ipotesi — la protezione che non copre i garanti. Debito bancario residuo 268.400 €, assistito da fideiussione omnibus dei due soci. La società ottiene la conferma delle misure protettive; la banca, che non può proseguire l’esecuzione sui beni aziendali, notifica ai fideiussori decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e precetto, e iscrive pignoramento immobiliare sull’abitazione di uno dei due, valore di stima 214.000 €.
- Con istanza cautelare contestuale al ricorso di conferma: la richiesta di inibire quelle specifiche iniziative viene presentata dalla società, motivata sul fatto che il socio garante è il soggetto che si è impegnato ad apportare 60.000 € di nuova finanza e che l’aggressione della sua abitazione rende quell’apporto impossibile. La misura, se concessa, tiene in piedi la componente del piano che dipende da quell’apporto.
- Senza alcuna istanza: l’esecuzione sul patrimonio personale prosegue legittimamente, perché l’art. 18 CCII protegge l’imprenditore e non i terzi garanti. Il socio ritira la disponibilità ad apportare capitale, e il piano si presenta all’esperto con un fabbisogno scoperto di 60.000 € su un debito di 268.400 €. Costo dell’errore: non un termine perso, ma un’istanza mai scritta.
La mappa degli errori
Ogni errore ha un momento tipico in cui si commette e una finestra di riparazione che si restringe con il passare dei giorni. La tabella mette in fila i sei casi con la loro conseguenza e con l’indicazione, onesta, di quanto sia recuperabile la posizione.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza | Rimediabile? |
|---|---|---|---|
| Credere che il pignoramento sia cancellato | Nei giorni successivi alla pubblicazione | Piano costruito su liquidità inesistente; somme che restano vincolate | Sì — riallineando il piano e trattando il creditore procedente come strategico |
| Perdere il termine del ricorso di conferma o del numero di ruolo | Entro il giorno successivo alla pubblicazione; entro venti giorni | Inefficacia delle misure; esecuzioni riattivate; caduta dello scudo sulla liquidazione giudiziale | Parziale — solo con una nuova iniziativa e nei limiti dell’art. 25-quinquies CCII |
| Non depositare la protezione nel fascicolo esecutivo | Dal giorno della pubblicazione in avanti | Prosecuzione della vendita; atti esecutivi compiuti | Parziale — rilievo tempestivo e opposizioni; non oltre l’aggiudicazione |
| Accedere quando l’esecuzione è all’aggiudicazione | Fase finale della procedura esecutiva | Mancata conferma dello stay su quella esecuzione; perdita del bene | No — l’inefficacia retroattiva non è concedibile |
| Contare sulla protezione per garanti e crediti da lavoro | In fase di costruzione dell’istanza | Esecuzioni sul patrimonio dei garanti; crediti dei lavoratori esigibili | Sì — con misure cautelari ex art. 19 CCII chieste dall’imprenditore |
| Non presidiare scadenza e proroga | Tra il giorno 60 e il giorno 120 delle misure | Ripartenza automatica delle esecuzioni alla scadenza | Parziale — misure cautelari su esigenza sopravvenuta |
La checklist preventiva
Prima di pubblicare l’istanza, e non dopo, verifica che ciascuna di queste caselle sia spuntata. È un elenco pensato per essere salvato e usato come ultimo controllo operativo.
- [ ] Ho l’elenco completo delle procedure esecutive pendenti, con numero di ruolo, tribunale, creditore procedente e stato di avanzamento di ciascuna.
- [ ] Per ogni pignoramento presso terzi so se il terzo ha già reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e quale somma risulta accantonata.
- [ ] Per ogni espropriazione immobiliare conosco la data della prossima vendita e se sia già intervenuta un’aggiudicazione.
- [ ] Ho verificato quali beni colpiti sono strumentali all’attività: è su quelli che la protezione ha le maggiori probabilità di essere confermata.
- [ ] Il ricorso di conferma ex art. 19 CCII è già scritto, completo dell’elenco dei creditori e della documentazione, pronto al deposito entro il giorno successivo alla pubblicazione.
- [ ] Ho segnato in calendario la scadenza dei venti giorni per la pubblicazione del numero di ruolo generale.
- [ ] Ho predisposto, per ciascun fascicolo esecutivo, l’istanza da depositare al giudice dell’esecuzione con la documentazione della protezione.
- [ ] Ho verificato la posizione dei garanti e dei soci e, se necessario, ho inserito nel ricorso una richiesta di misura cautelare mirata sulle azioni che li riguardano.
- [ ] Ho collocato i crediti dei lavoratori tra le uscite non comprimibili del periodo di trattativa, perché restano esigibili.
- [ ] Ho verificato se banche o intermediari abbiano sospeso o revocato linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori.
- [ ] Ho documentato la ragionevole perseguibilità del risanamento con numeri, non con intenzioni: è il presupposto su cui i tribunali rigettano più spesso.
- [ ] Ho fissato la revisione al giorno sessanta e il deposito dell’istanza di proroga entro il giorno novanta delle misure.
- [ ] Ho verificato che non sussistano preclusioni all’accesso ai sensi dell’art. 25-quinquies CCII.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi legge questa guida dopo aver sbagliato non è in un vicolo cieco in tutti i casi: dipende da quale porta si è chiusa. Vale la pena distinguere con precisione, perché muoversi sulla porta sbagliata consuma tempo che serve altrove.
Se il termine del ricorso di conferma è scaduto e le misure sono decadute, la protezione tipica su quella istanza non torna. Restano però due verifiche: se le condizioni di accesso alla composizione negoziata permangono e non operano preclusioni, si valuta una nuova iniziativa costruita meglio; se il percorso negoziale non è più praticabile, si valuta il passaggio a un diverso strumento di regolazione della crisi, dove opera un diverso sistema di misure protettive. La decisione va presa in giorni, non in settimane, perché le esecuzioni nel frattempo corrono.
Se la vendita è proseguita perché nessuno aveva depositato nulla nel fascicolo esecutivo, la strada dipende dal punto raggiunto. Prima dell’aggiudicazione il rilievo immediato dell’improcedibilità e, dove ne sussistano i presupposti, gli strumenti dell’opposizione esecutiva sono percorsi concreti. Dopo l’aggiudicazione la partita su quel bene è chiusa, ma non è chiusa la partita sul debito residuo: quello resta e va negoziato, e la protezione può ancora servire a evitare che le altre esecuzioni facciano lo stesso percorso.
Se le somme sono state assegnate al creditore procedente, non esiste rimedio restitutorio: la richiesta di dichiarare retroattivamente inefficaci gli atti esecutivi in corso è stata espressamente ritenuta inammissibile. Quello che si può ancora fare è impedire che il vincolo si estenda ai flussi futuri, chiedendo la protezione sui crediti non ancora colpiti e riscrivendo il piano di cassa su base realistica.
Se le misure sono scadute e il tetto dei duecentoquaranta giorni è stato raggiunto, resta la via cautelare, alle condizioni indicate dal Tribunale di Milano nel luglio 2025: esigenza sopravvenuta, trattative con prospettive apprezzabili, assenza di grave pregiudizio per i creditori inibiti. È una strada in salita, ma è una strada, e va percorsa con un fascicolo che documenti i progressi compiuti.
Se il tribunale ha revocato le misure o negato la conferma, la reazione tecnica è il reclamo. Va però messo in conto un limite di sistema: la Corte di cassazione ha stabilito che i provvedimenti sulle misure protettive hanno natura interinale e cautelare e non sono impugnabili con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Questo significa che il reclamo è il momento in cui la partita si chiude davvero, e va preparato come tale: non è un passaggio formale prima di un ulteriore grado, perché quell’ulteriore grado non c’è.
Se i garanti sono già stati aggrediti, l’istanza cautelare va presentata dall’imprenditore, non dai soci: le richieste avanzate direttamente dai singoli garanti vengono dichiarate inammissibili, mentre la domanda della società che chiede l’inibizione di quelle specifiche iniziative è quella che il tribunale può esaminare.
Se l’esperto ha archiviato la composizione negoziata, il quadro cambia in modo radicale: con l’archiviazione cade il presupposto delle misure e cessa anche il divieto di apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Milano, nel febbraio 2025, ha ritenuto che dopo l’archiviazione fosse preclusa ogni pronuncia sulla conferma richiesta successivamente. In questa situazione l’unica mossa utile è verificare immediatamente quale strumento di regolazione della crisi sia ancora accessibile e con quali tempi, perché lo spazio negoziale si è chiuso mentre le esecuzioni sono ripartite. Va letto con attenzione il motivo dell’archiviazione: se riguarda la condotta nelle trattative, quel giudizio pesa anche nelle sedi successive.
Se la protezione è stata confermata ma limitata a determinati creditori o a determinate iniziative, non si tratta di una sconfitta ma di un’applicazione dell’art. 19, comma 4, CCII, che consente al tribunale, sentito l’esperto, di circoscrivere le misure. La reazione corretta non è il reclamo generico ma un’istanza integrativa che spieghi, procedura per procedura, perché anche le esecuzioni escluse pregiudicano le trattative: il tribunale che ha limitato può estendere se riceve la motivazione che prima mancava. Nel frattempo le esecuzioni non coperte proseguono, e va deciso in fretta se difenderle nella sede esecutiva con gli strumenti dell’opposizione o se accettarne l’esito concentrando le risorse sugli asset protetti.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho pubblicato l’istanza ma ho depositato il ricorso tre giorni dopo: le misure valgono ancora?” No, non nella forma in cui le avevi ottenute. La legge collega all’omesso o ritardato deposito l’inefficacia delle misure, e la declaratoria non richiede nemmeno un’udienza. La domanda utile ora è un’altra: quali esecuzioni sono ripartite e quale di esse ha la prossima scadenza. Da lì si decide se ricostruire il percorso o cambiare strumento.
“Il pignoramento è sospeso: posso usare le somme che la banca aveva bloccato?” No. La sospensione cristallizza il vincolo, non lo scioglie: le somme restano indisponibili presso il terzo, e i suoi obblighi di custodia non solo permangono ma si accentuano. Quelle somme non sono liquidità del piano; sono materia della trattativa con il creditore procedente.
“L’asta è tra dodici giorni. Faccio ancora in tempo?” Tecnicamente sì, l’inibitoria opera anche sulle esecuzioni in corso. Realisticamente dipende da due cose: che la pubblicazione e il deposito nel fascicolo esecutivo avvengano subito, e che l’operazione presenti una ragionevole prospettiva di risanamento documentata. Se l’unica ragione visibile dell’accesso è fermare quell’asta, il rischio concreto è che il tribunale legga l’iniziativa come finalizzata a eludere iniziative esecutive già intraprese.
“Il bene è già stato aggiudicato: la composizione negoziata serve ancora a qualcosa?” Su quel bene, no. Sul resto, sì: il debito residuo, gli altri beni, le altre esecuzioni, i rapporti bancari e la continuità aziendale restano tutti dentro il perimetro della trattativa. Cambia l’obiettivo, non l’utilità dello strumento.
“La banca ha revocato i fidi appena ho pubblicato l’istanza: è legittimo?” Dipende dalla ragione. I creditori, comprese banche e intermediari, non possono revocare le linee già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione; e dopo la conferma delle misure la sospensione delle linee non può essere mantenuta se non si dimostra che è imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale. La reazione corretta è un’istanza cautelare mirata alla riattivazione, non una lettera di protesta.
“I miei dipendenti hanno ottenuto un decreto ingiuntivo. Le misure protettive non li fermano?” No, e non è un difetto della tua istanza: l’art. 18, comma 1, CCII esclude espressamente i crediti dei lavoratori dalle misure protettive. Vanno gestiti come uscite del periodo, e la loro esistenza va dichiarata nel piano: nasconderla è il modo più rapido per perdere la fiducia dell’esperto.
“Ho chiesto la protezione su tutto e il tribunale l’ha limitata a due creditori: gli altri pignoramenti proseguono?” Sì, proseguono. La limitazione è una facoltà espressamente prevista dalla legge, e il criterio con cui viene esercitata è la funzionalità delle misure alle trattative unita alla proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori. La via non è contestare la limitazione in astratto: è documentare, per ciascuna procedura rimasta fuori, quale bene colpisce e quale effetto la sua prosecuzione produce sul piano. Le richieste indifferenziate sono proprio quelle che i tribunali ridimensionano.
“L’esperto ha scritto nel suo parere che le misure non sono funzionali alle trattative: è finita?” Non è formalmente vincolante, ma è l’elemento su cui il tribunale si orienta, perché la legge chiama l’esperto a esprimersi esattamente su quello. La risposta tecnica è affrontare nel merito le ragioni del parere: se riguardano l’assenza di prospettive di risanamento, servono numeri nuovi e verificabili; se riguardano la sproporzione del sacrificio, serve ridurre il perimetro della richiesta a ciò che è davvero strumentale all’attività. Presentarsi all’udienza ignorando il parere è il modo più rapido per ottenere una revoca ai sensi dell’art. 19, comma 6, CCII.
Gli errori davanti ai giudici
Quello che segue è l’elenco delle pronunce che hanno dato un contenuto concreto a ciascuno degli errori descritti. I principi sono riformulati in sintesi.
Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 500/2026 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia). I provvedimenti in materia di misure protettive hanno natura interinale e cautelare e non sono idonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi; di conseguenza è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro il decreto che rigetta il reclamo sul mancato riconoscimento delle misure. Rileva perché individua il punto finale della tutela: il reclamo è l’ultima sede utile. La pronuncia riguarda le misure previste dall’art. 6 del D.L. 118/2021, poi trasfuse nel Codice della crisi; nelle rassegne la data di deposito è indicata al 9 gennaio 2026, in altre al 19 gennaio 2026.
Tribunale di Milano, 26 gennaio 2022 (est. Bottiglieri). Nel pignoramento presso terzi la misura protettiva sospende la procedura mantenendo il vincolo sulle somme, che restano indisponibili sia per quanto già presente sia per quanto affluisce successivamente; l’effetto è automatico e non retroattivo. È la base dell’errore 1.
Tribunale di Padova, 20 luglio 2022 (est. Rossi). La sospensione non libera le somme già vincolate; gli obblighi di custodia del terzo pignorato permangono e si accentuano fino alla definizione della procedura; l’esperto non ha poteri dispositivi, non essendo assimilabile a commissario giudiziale o curatore. Spiega perché la richiesta di sblocco al terzo non può essere accolta.
Tribunale di Roma, 6 ottobre 2022. La competenza sulla conferma delle misure protettive e cautelari appartiene al tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa e non al giudice presso cui penda altra causa relativa a una misura già adottata; quel tribunale non può accertare incidentalmente l’inefficacia di una misura disposta da altro giudice, ma può inibirne il corso accogliendo la richiesta. Rileva per l’errore 3: sono due binari distinti.
Tribunale di Verona, ordinanza n. 331/2021, 9 febbraio 2023. Gli effetti del pignoramento permangono nonostante l’applicazione delle misure protettive, compreso il vincolo di indisponibilità sui frutti naturali e civili del bene pignorato ai sensi dell’art. 2912 c.c.; restano doverosi gli atti conservativi del custode. Conferma la distanza tra sospensione ed estinzione.
Tribunale di Arezzo, 9 agosto 2024. L’improseguibilità determinata dalle misure protettive si traduce in uno stato di quiescenza della procedura esecutiva, che resta pendente in attesa dell’esito del tentativo di ristrutturazione. Fornisce la categoria concettuale corretta con cui leggere il blocco.
Tribunale di Mantova, 4 dicembre 2024. Le misure protettive possono essere concesse anche in presenza di insolvenza conclamata, purché ragionevolmente superabile, e la composizione negoziata può accompagnarsi a piani anche sostanzialmente liquidatori se conducono a un risanamento in senso oggettivo, cioè a una soddisfazione migliore di quella ottenibile in liquidazione giudiziale. Utile a chi teme di essere fuori tempo massimo, purché porti numeri.
Tribunale di Padova, 9 dicembre 2024 (est. Amenduni). Sono ammissibili misure cautelari ex art. 19 CCII anche dopo la cessazione delle misure protettive, per preservare gli effetti già conseguiti ed evitare che la ripresa delle esecuzioni vanifichi le trattative. È la prima via d’uscita per l’errore 6.
Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. È stata aperta la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa a cui era stata negata la conferma delle misure protettive, anche in ragione dell’accertata assenza di prospettive di risanamento. Documenta la conseguenza più severa della caduta dello scudo.
Tribunale di Milano, Sez. II, ordinanza 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione della composizione negoziata disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, è preclusa la pronuncia sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente. La finestra, una volta chiusa, non si riapre.
Tribunale di Brindisi, 3 marzo 2025 (giud. Natali). La protezione riconosciuta all’imprenditore è circoscritta alla sua sfera e non si estende ai terzi, restando esclusi i fideiussori che tali effettivamente siano; è invece possibile estenderla a chi risulti imprenditore di fatto. È il fondamento dell’errore 5.
Tribunale di Modena, Sez. III, 8 marzo 2025 (giud. Bianconi). La misura che inibisce le esecuzioni nei confronti del garante dell’imprenditore ha natura cautelare e va giustificata sul pericolo che è volta a scongiurare. Indica lo strumento corretto per proteggere i garanti.
Tribunale di Trapani, 11 marzo 2025 (giud. Ciulla). Nella richiesta di conferma delle misure protettive tipiche accompagnata da istanza di misure cautelari atipiche, la proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori è tra i presupposti dell’accoglimento. Spiega perché le richieste generalizzate vengono ridimensionate.
Tribunale di Bologna, Sez. IV, 16 marzo 2025 (giud. Mirabelli). Individua le norme e i presupposti in base ai quali può essere accolta o rigettata l’istanza di misura cautelare volta alla riattivazione di linee di credito sospese o modificate dalle banche dopo l’accesso alla composizione negoziata. È la leva più trascurata dell’intero istituto.
Tribunale di Milano, Sez. II, 4 luglio 2025 (est. De Simone). Esaurito il termine massimo di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII, è ammissibile la concessione di misure cautelari che inibiscano la messa in esecuzione di titoli di creditori singolarmente individuati, a condizione che l’esigenza sia sopravvenuta, che la misura serva a salvaguardare trattative con apprezzabili prospettive di successo e che i creditori inibiti non subiscano grave pregiudizio; sono invece inammissibili tutele cautelari che comportino l’inefficacia retroattiva dei procedimenti esecutivi in corso. È la pronuncia che chiude la porta a ogni pretesa restitutoria.
Tribunale di Bolzano, 20 novembre 2025 (giud. Fleischmann). L’istanza non può essere accolta quando la proposta è puramente liquidatoria e manca una prospettiva di risanamento dell’impresa. Segna il confine dell’uso legittimo dello strumento.
Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025 (giud. Attanasio). Ammette in linea di principio l’estensione delle misure anche a un socio della società ricorrente, precisandone la finalità, e dichiara inammissibile la misura cautelare volta a incidere su una negoziazione in essere. Delimita il perimetro soggettivo e oggettivo delle richieste.
Tribunale di Catania, 15 dicembre 2025 (giud. Bellia). Nell’istanza di conferma delle protettive e di riconoscimento di misure cautelari, alcune valutazioni devono essere già state compiute dal ricorrente, perché la loro funzione è consentire il vaglio del giudice. Spiega perché i ricorsi tempestivi ma generici vengono respinti.
Tribunale di Milano, Sez. II, 14 dicembre 2025 (giud. De Simone). In assenza di ragionevole perseguibilità del risanamento e in presenza di uno scopo meramente liquidatorio dei beni, con misure finalizzate a eludere le iniziative esecutive già intraprese dai creditori, la richiesta di accesso è inammissibile e quella di riconoscimento delle misure non accoglibile. È la fotografia dell’errore 4.
Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026 (G.D. Limitone). Le misure protettive producono effetti erga omnes e sono inconciliabili con la prosecuzione della procedura esecutiva. Il principio è netto: perché operi in concreto, però, deve essere portato davanti al giudice dell’esecuzione.
Tribunale di Napoli, Sez. VII, 4 febbraio 2026 (Pres. Scoppa, Rel. Cacace). Le misure protettive del patrimonio sono riconoscibili quando sono finalizzate a tutelare beni, anche appartenenti a terzi, necessari all’esercizio dell’impresa. Sposta il criterio dalla titolarità formale alla funzione produttiva del bene.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene su due fronti che nella composizione negoziata non si possono separare: quello del procedimento davanti al tribunale e quello, parallelo, delle esecuzioni già pendenti. In concreto:
- Ricostruiamo la mappa esecutiva completa prima di qualunque pubblicazione: acceso ai fascicoli, verifica dello stato di ciascuna procedura, individuazione delle date di vendita e delle udienze di assegnazione già fissate.
- Verifichiamo i titoli e gli atti dei creditori procedenti confrontando titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e relate di notifica, perché un vizio rilevato in tempo cambia il rapporto di forza al tavolo.
- Scriviamo il ricorso di conferma ex art. 19 CCII prima della pubblicazione dell’istanza e lo depositiamo entro il giorno successivo, con l’elenco dei creditori interessati e la documentazione delle procedure pendenti.
- Presidiamo i due termini che fanno cadere la protezione: il deposito del ricorso e la pubblicazione del numero di ruolo generale entro venti giorni, con scadenze tracciate sul fascicolo.
- Depositiamo la protezione in ogni fascicolo esecutivo e chiediamo al giudice dell’esecuzione i provvedimenti conseguenti sulle vendite ancora nella sua disponibilità.
- Costruiamo le istanze cautelari atipiche mirate: inibizione delle azioni contro i garanti, riattivazione delle linee di credito sospese, blocco delle compensazioni, protezione dei beni di terzi funzionali all’attività.
- Interveniamo all’udienza di conferma con la documentazione che regge il vaglio di proporzionalità e con il coordinamento del confronto con l’esperto e con i creditori.
- Governiamo il calendario delle misure: revisione al giorno sessanta, istanza di proroga entro il giorno novanta, e — quando il tetto dei duecentoquaranta giorni è esaurito — valutazione della via cautelare sull’esigenza sopravvenuta.
- Curiamo il reclamo contro la revoca o la mancata conferma trattandolo come la sede decisiva che è, alla luce del limite di impugnabilità affermato dalla Corte di cassazione.
- Costruiamo il piano di cassa del periodo protetto insieme ai commercialisti dello Studio, collocando correttamente i crediti dei lavoratori e le uscite non comprimibili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia la qualifica di cassazionista pesa in modo particolare: quando un errore va riparato, la riparazione avviene per gradi — rilievo davanti al giudice dell’esecuzione, opposizione, reclamo — e la Corte di cassazione ha chiarito che sulle misure protettive il reclamo è l’ultima sede utile. Impostare quella difesa richiede la stessa mano che l’ha impostata all’inizio. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere dall’interno il ruolo che redige il parere sulla funzionalità delle misure consente di costruire istanze che rispondono alle domande che l’esperto e il tribunale porranno davvero.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: stesso difensore, stessa linea difensiva, nessun passaggio di mano nei momenti in cui i termini corrono. Sullo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché una protezione ottenuta senza un piano di cassa sostenibile è una protezione che il tribunale revoca, e un piano perfetto senza copertura processuale è un piano che un’asta cancella.
In chiusura
Le misure protettive della composizione negoziata bloccano i pignoramenti già avviati: la legge dice “iniziare o proseguire”, e la giurisprudenza di merito lo ha confermato con costanza dal 2022 a oggi. Ma quel blocco è una finestra a scadenza, condizionata a termini brevissimi, da portare fisicamente dentro ogni fascicolo esecutivo, e destinata a chiudersi se il risanamento non è ragionevolmente perseguibile. La differenza tra chi conserva l’azienda e chi perde il capannone quasi mai sta nella norma: sta nei giorni e negli adempimenti.
È esattamente il punto in cui lo Studio Monardo lavora. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — la qualifica costruita sull’istituto oggetto di questa guida — ed è avvocato cassazionista, condizione necessaria per difendere una posizione esecutiva fino all’ultimo grado senza cambiare mano; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è ciò che permette di trattare con banche, intermediari e cessionari dei crediti sul terreno che è loro. Non promettiamo esiti: analizziamo la mappa delle esecuzioni, verifichiamo i titoli, costruiamo l’istanza e la difendiamo nelle sedi in cui va difesa.
📩 Ogni giorno che passa con un pignoramento in corso restringe le opzioni disponibili: parliamone adesso, prima che sia il calendario a decidere — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano al termine di questa pagina.
