Sovraindebitamento Familiare: Quando I Familiari Possono Accedere Insieme Al Debitore

Le domande che riceviamo più spesso su questo tema riguardano una situazione molto concreta: marito e moglie, o due conviventi, o un genitore e un figlio, si trovano insieme in difficoltà economica e si chiedono se possano presentare un’unica domanda di sovraindebitamento, invece di due procedure separate. La risposta, in sintesi, è che il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza lo consente attraverso la cosiddetta procedura familiare, disciplinata dall’articolo 66, ma solo a determinate condizioni, che vale la pena chiarire una per una.

Lo Studio Monardo affronta questo tipo di valutazione partendo dalle competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che presuppongono proprio la capacità di verificare se, nel caso concreto, sussistono i presupposti per una procedura familiare unica oppure se sia necessario procedere con domande distinte.

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Cos’è esattamente la procedura familiare di sovraindebitamento?

È la possibilità, prevista dall’articolo 66 del Codice della Crisi, che più componenti dello stesso nucleo familiare presentino un’unica domanda di composizione della crisi, con un solo OCC, una sola relazione particolareggiata e un’unica proposta di piano, anche se i debiti restano imputati a ciascun debitore secondo la propria posizione. Non si tratta di fondere i patrimoni in un’unica massa indistinta, ma di gestire con un solo procedimento situazioni che, per origine o per convivenza, sono strettamente collegate tra loro.

Chi può accedere alla procedura familiare?

Possono accedervi i familiari conviventi, oppure i familiari il cui indebitamento ha un’origine comune, anche se non convivono più. La norma, come modificata dal correttivo ter del Codice della Crisi, ha ampliato la platea rispetto alla versione originaria, includendo espressamente anche i casi di indebitamento con causa comune indipendentemente dalla convivenza attuale. Lo ha confermato anche il Tribunale di Forlì, con la pronuncia del 19 gennaio 2024, ammettendo alla procedura familiare due coniugi ormai separati, proprio perché il loro sovraindebitamento presentava un “intreccio causale” comune, nonostante non facessero più parte dello stesso nucleo abitativo.

Entro quando va presentata la domanda familiare?

Non esiste un termine specifico diverso da quello ordinario per l’accesso al sovraindebitamento: la domanda familiare segue le stesse regole procedurali delle domande individuali, quindi può essere presentata in qualunque momento in cui sussistano i presupposti di sovraindebitamento per i familiari coinvolti. Ciò che va valutato con attenzione, semmai, è il momento più opportuno per presentarla congiuntamente, soprattutto se uno dei familiari ha situazioni debitorie che si stanno evolvendo diversamente dall’altro.

Come si fa a capire se conviene una procedura familiare unica o due domande separate?

Questa è probabilmente la domanda più pratica, e la risposta dipende da diversi elementi che vale la pena esaminare uno per uno nelle prossime risposte: l’origine dei debiti, l’eventuale conflitto di interessi tra i familiari, e la composizione dei rispettivi patrimoni.

Come si presenta concretamente la domanda familiare?

Si deposita un’unica istanza, tramite lo stesso OCC per tutti i familiari coinvolti, davanti al tribunale competente per la residenza della famiglia. L’OCC redige un’unica relazione particolareggiata che dà conto della situazione di ciascun componente, pur mantenendo distinte le rispettive posizioni debitorie e patrimoniali. Il tribunale valuta la domanda nel suo complesso, ma la sostenibilità del piano va verificata anche per ciascun debitore singolarmente.

Tabella dei passaggi e termini

Fase Atto Termine indicativo Davanti a chi
Verifica dei presupposti Colloquio preliminare con OCC Prima del deposito OCC individuato
Predisposizione relazione Relazione particolareggiata familiare unica Variabile secondo complessità OCC
Deposito della domanda Istanza congiunta Tribunale competente per residenza familiare
Udienza di ammissione Comparizione dei familiari coinvolti Fissata dal tribunale Tribunale, giudice designato
Omologazione Decreto Dopo la fase di voto (se concordato minore) o di verifica (se piano del consumatore) Tribunale

Cosa succede se i familiari hanno redditi e patrimoni molto diversi tra loro?

La procedura resta unica sul piano procedurale, ma le masse patrimoniali restano distinte: ciascun familiare risponde con il proprio patrimonio dei propri debiti, salvo le ipotesi di debiti effettivamente comuni (ad esempio un mutuo cointestato). Questo significa che un familiare con un patrimonio più consistente non risponde automaticamente dei debiti esclusivamente personali dell’altro: la relazione particolareggiata deve dare conto separatamente della situazione di ciascuno, e il piano deve prevedere una ripartizione coerente con questa distinzione.

E se il debito è cointestato tra i familiari?

Per i debiti effettivamente cointestati — un mutuo, un finanziamento richiesto insieme — la procedura familiare consente una gestione unitaria naturale, perché entrambi i debitori sono ugualmente obbligati verso lo stesso creditore per lo stesso importo. È proprio in questi casi che la procedura familiare offre il vantaggio più evidente: evita di dover gestire lo stesso credito in due procedimenti separati, con il rischio di soluzioni tra loro incoerenti.

Vale anche per conviventi non sposati?

Sì. La norma, nella formulazione vigente dopo il correttivo ter, fa riferimento ai “familiari conviventi” senza richiedere il vincolo del matrimonio: rientrano quindi anche le coppie conviventi di fatto, purché sussista l’elemento della convivenza effettiva o, in alternativa, l’origine comune dell’indebitamento.

Cosa succede se tra i familiari c’è un conflitto di interessi?

Se sussiste un conflitto di interessi concreto tra i familiari — ad esempio perché uno di loro è anche creditore dell’altro, o le rispettive posizioni patrimoniali sono in contrasto — la procedura familiare unica può non essere la strada più adeguata, e l’OCC deve segnalarlo nella fase di valutazione preliminare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della crisi e fiduciario OCC, valuta proprio questo aspetto prima di consigliare la strada familiare unica o le domande separate, perché un conflitto di interessi non adeguatamente gestito può compromettere l’intera procedura.

Rischio di perdere tutto se scelgo la procedura sbagliata?

No, non si perde “tutto”: una domanda mal impostata rischia al massimo l’inammissibilità, non la perdita definitiva della possibilità di accedere al sovraindebitamento. Detto questo, un errore nella scelta tra procedura familiare unica e domande separate comporta comunque una perdita di tempo, che nel frattempo lascia proseguire le azioni esecutive dei creditori: è per questo che la valutazione preliminare è così importante.

Quanto tempo ho davvero per decidere se procedere insieme o separatamente?

Non c’è un termine legale specifico per questa scelta, ma più a lungo si attende, più aumenta il rischio che nel frattempo si aggiungano nuovi atti esecutivi o nuove scadenze da gestire separatamente. La valutazione va quindi fatta il prima possibile, non appena si individua la situazione di sovraindebitamento condiviso.

Se uno dei familiari non è un consumatore ma un piccolo imprenditore, cosa cambia?

Questa è una domanda che nessuno pensa di fare all’inizio, ma che dovrebbe essere tra le prime: quando uno dei familiari coinvolti nella procedura non è un consumatore, ma un piccolo imprenditore non fallibile, la procedura familiare può comunque essere utilizzata, ma lo strumento applicabile complessivamente diventa il concordato minore, con le regole di voto e di maggioranza proprie di questo istituto, anche per la posizione del familiare che sarebbe stato, singolarmente, un consumatore. Questo aspetto, se trascurato, può portare a costruire un piano secondo le regole sbagliate, con il rischio di un rigetto per errore procedurale.

Mi fa vedere un esempio concreto?

Esempio 1 — Coniugi con debito cointestato e debiti personali distinti. Una coppia sposata ha un mutuo cointestato con un residuo di 87.400 €, oltre a 22.600 € di debiti personali del marito (una fideiussione escussa per un’attività cessata) e 9.800 € di debiti personali della moglie (finanziamenti al consumo). La procedura familiare unica consente di trattare il mutuo come credito comune nel piano, mentre le rispettive posizioni personali vengono gestite distintamente ma nello stesso procedimento, con un’unica relazione particolareggiata che dà conto di entrambe.

Esempio 2 — Coniugi separati con origine comune del debito. Due coniugi, separati da due anni, hanno debiti che derivano entrambi dalla stessa attività commerciale gestita insieme durante il matrimonio, poi cessata. Pur non convivendo più, la procedura familiare resta accessibile, secondo il principio chiarito dal Tribunale di Forlì, proprio per l’origine comune del sovraindebitamento, che giustifica una trattazione unitaria anche in assenza di convivenza attuale.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Se scegliamo la procedura familiare unica, e uno di noi due non rispetta il piano, cosa succede all’altro?” È l’aspetto più delicato, e va chiarito prima di scegliere: la procedura unica non trasforma le obbligazioni personali in obbligazioni solidali. Se un familiare non rispetta la propria parte del piano — ad esempio non versa le rate relative ai propri debiti personali — le conseguenze (revoca del piano, decadenza dai benefici) ricadono in linea di principio su di lui, ma possono comunque incidere sulla sorte complessiva della procedura unica, soprattutto per la parte relativa ai debiti comuni, come il mutuo cointestato dell’esempio precedente. È quindi essenziale, prima di scegliere la strada familiare unica, verificare che entrambi i familiari abbiano una reale capacità di sostenere gli impegni assunti, e non solo uno dei due.

Ma i giudici cosa dicono?

Tribunale di Forlì, Sez. II, 19 gennaio 2024. Ha ammesso alla procedura familiare due coniugi separati, riconoscendo che l’origine comune del sovraindebitamento consente l’accesso unitario anche in assenza di convivenza attuale, ridefinendo così il concetto di “famiglia” rilevante ai fini dell’articolo 66 del CCII.

Tribunale di Bari. Ha chiarito che la procedura familiare ex articolo 66 CCII è invocabile solo quando i familiari propongono effettivamente la medesima procedura, non quando ciascuno intenda seguire uno strumento diverso: un principio che orienta la scelta iniziale tra piano del consumatore e concordato minore quando i familiari hanno qualifiche soggettive diverse.

Tribunale di Modena. Ha affrontato le incombenze cui è tenuto il liquidatore nella liquidazione controllata di tipo familiare, escludendo l’accesso immediato all’esdebitazione per il componente del nucleo che risulti nullatenente, in assenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge: un chiarimento rilevante per chi valuta la liquidazione controllata come strumento familiare.

Cass. civ., ord. n. 20415/2025 (21 luglio 2025). La Corte ha ribadito la centralità dell’autonomia negoziale nella crisi familiare, confermando la validità degli accordi patrimoniali tra coniugi sottoposti a condizione sospensiva lecita: un principio rilevante quando la procedura familiare si intreccia con accordi patrimoniali tra i coniugi stessi.

Cass. civ., n. 1869/2016. Ha chiarito che la qualifica di consumatore è limitata ai debiti contratti per finalità personali o familiari: un punto di riferimento essenziale per distinguere, all’interno della procedura familiare, quali debiti di ciascun componente rientrino in questa qualifica.

Cass. civ., n. 22890/2023. Ha chiarito che la meritevolezza del consumatore va accertata secondo il nuovo criterio dell’articolo 69 del CCII: un accertamento che, nella procedura familiare, va condotto distintamente per ciascun componente che assuma la qualifica di consumatore.

Cass. civ., ord. n. 21048/2025. Ha affermato che la negligenza della banca nella concessione di un finanziamento non esclude la colpa grave del debitore: principio rilevante quando, all’interno della procedura familiare, uno dei componenti abbia contratto debiti attraverso finanziamenti concessi con leggerezza.

Cass. civ., n. 34158/2024. Ha stabilito che, in assenza di comunicazione del decreto di omologazione, si applica il termine semestrale per l’impugnazione: una regola valida anche per i decreti relativi a procedure familiari.

Cass. civ., n. 30529/2024. Ha chiarito che una declaratoria di inammissibilità non ha carattere decisorio tale da consentire il ricorso straordinario per cassazione: un’indicazione utile anche per le domande familiari respinte.

Cass. civ., n. 28013/2022. Ha affermato che un soddisfacimento meramente simbolico dei creditori rende il piano inammissibile: principio che, nella procedura familiare, va verificato tenendo conto della somma delle risorse disponibili di tutti i componenti coinvolti.

E voi, concretamente, cosa fate?

  1. Verifichiamo la sussistenza dei presupposti per la procedura familiare unica — convivenza o origine comune del debito — prima di consigliare questa strada.
  2. Analizziamo la composizione dei debiti di ciascun familiare, distinguendo quelli comuni da quelli personali, per costruire correttamente la proposta di piano.
  3. Individuiamo eventuali conflitti di interesse tra i familiari coinvolti, segnalandoli prima che possano compromettere la procedura.
  4. Predisponiamo, con l’OCC, un’unica relazione particolareggiata che dia conto in modo distinto della posizione di ciascun componente del nucleo.
  5. Valutiamo la qualifica soggettiva di ciascun familiare (consumatore, piccolo imprenditore) per individuare lo strumento processuale corretto quando le qualifiche sono diverse tra loro.
  6. Costruiamo la proposta di piano tenendo conto della capacità reddituale complessiva del nucleo, senza confondere le rispettive responsabilità patrimoniali.
  7. Richiediamo le misure protettive per sospendere le azioni esecutive in corso contro ciascun componente della famiglia coinvolto nella procedura.
  8. Assistiamo i familiari nell’udienza di ammissione, chiarendo al tribunale l’origine comune o la convivenza che giustifica la trattazione unitaria.
  9. Coordiniamo la strategia con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, per una lettura congiunta dei profili patrimoniali di ciascun componente della famiglia.
  10. Seguiamo l’eventuale reclamo o l’impugnazione, garantendo continuità difensiva dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel tema delle procedure familiari, il ruolo di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC è centrale, perché è proprio l’OCC a dover verificare, prima del deposito, se sussistono i presupposti per la trattazione unitaria e a dover redigere una relazione che dia conto separatamente della posizione di ciascun componente della famiglia, senza confondere le rispettive responsabilità. A questo si affianca la continuità garantita dal ruolo di cassazionista, utile quando la scelta tra procedura unica e domande separate viene contestata da un creditore, e lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che consente una lettura congiunta delle diverse posizioni patrimoniali coinvolte.

In sintesi: la procedura familiare unica è uno strumento utile quando sussiste convivenza o origine comune del debito, ma richiede una valutazione preliminare attenta su eventuali conflitti di interesse e sulle diverse qualifiche soggettive dei componenti coinvolti. Lo Studio Monardo affronta questa valutazione partendo dalle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo in materia di crisi da sovraindebitamento, proprio per evitare che una scelta procedurale sbagliata comprometta l’intera strategia della famiglia.

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