Una piccola impresa in crisi si trova spesso davanti a un bivio che non è solo giuridico ma strategico: rientra nei parametri che consentono l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, oppure è comunque assoggettabile alla liquidazione giudiziale (l’ex fallimento)? La differenza non è teorica: scegliere lo strumento sbagliato, o non accorgersi in tempo di quale sia effettivamente applicabile, significa perdere mesi preziosi mentre i creditori possono nel frattempo attivare iniziative più aggressive. Il rischio principale per una PMI in difficoltà è proprio questo: costruire una strategia di uscita dalla crisi senza aver prima accertato con precisione se l’impresa sia o meno un soggetto “non fallibile”, e quindi ammesso al più snello canale del sovraindebitamento.
Lo Studio Monardo affronta questa verifica preliminare partendo dalle competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, una combinazione che consente di valutare correttamente su quale dei due binari — sovraindebitamento o liquidazione giudiziale — si colloca effettivamente l’impresa in difficoltà.
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Inquadramento normativo: due canali diversi per la crisi d’impresa
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza distingue, come già accennato, tra imprese assoggettabili alla liquidazione giudiziale e imprese che, per dimensione o per natura, restano escluse da questo strumento e accedono invece alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento — in particolare, per le imprese, il concordato minore e la liquidazione controllata. La differenza pratica più rilevante è che il sovraindebitamento è un percorso pensato per realtà di piccole dimensioni, con una relazione particolareggiata predisposta da un OCC anziché un curatore nominato dal tribunale, e con tempi generalmente più contenuti rispetto a una liquidazione giudiziale integrale.
L’articolo 2, comma 1, lettera d) del CCII individua l’imprenditore “minore” attraverso le tre soglie dimensionali già note (attivo patrimoniale, ricavi lordi, esposizione debitoria), mentre l’articolo 33, comma 4, del CCII pone un limite ulteriore, di recente ribadito dalla Cassazione: l’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore, perché questo strumento presuppone l’esistenza attuale di un’impresa da risanare, non semplicemente la gestione dei debiti residui di un’attività ormai cessata e cancellata.
Va precisato che restare “sotto soglia” non significa automaticamente che il sovraindebitamento sia la scelta più conveniente in assoluto: significa solo che è la strada percorribile. La convenienza reale dipende da fattori ulteriori — la presenza o meno di una prospettiva di continuità aziendale, la composizione del passivo, la disponibilità dei creditori a negoziare — che vanno valutati caso per caso.
La prima domanda da porsi non è “quale strumento preferisco” ma “quali strumenti sono effettivamente disponibili per la mia impresa”.
Requisiti e termini: le soglie e i limiti temporali da rispettare
Per accedere al sovraindebitamento, una PMI deve rispettare, in ciascuno dei tre esercizi precedenti la domanda, i limiti già visti: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro, esposizione debitoria complessiva non superiore a 500.000 euro. Se anche uno solo di questi parametri viene superato in un solo esercizio, l’impresa perde la qualifica di soggetto non fallibile per dimensione, e diventa in astratto assoggettabile alla liquidazione giudiziale, sempre che il debito scaduto e non pagato superi la soglia di 30.000 euro.
Tabella dei termini
| Parametro / termine | Soglia o decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Attivo patrimoniale | ≤ 300.000 € per esercizio, nei 3 esercizi precedenti | Sostanziale | Perdita della qualifica di non fallibile per dimensione |
| Ricavi lordi | ≤ 200.000 € per esercizio | Sostanziale | Idem |
| Esposizione debitoria complessiva | ≤ 500.000 € | Sostanziale | Assoggettabilità alla liquidazione giudiziale |
| Cancellazione dal registro imprese | Preclude il concordato minore | Sostanziale | Inammissibilità della domanda (Cass. ord. n. 20141/2026) |
| Onere della prova sulle soglie | A carico del debitore | Procedurale | Se non dimostrato, si presume l’assoggettabilità (Cass. n. 32977/2023) |
| Termine per il reclamo su decreto di inammissibilità | 6 mesi se non comunicato, più breve se comunicato | Perentorio | Decadenza dall’impugnazione (Cass. n. 34158/2024) |
Il termine più critico è quello legato alla cancellazione dal registro delle imprese: una volta cancellata, l’impresa non può più accedere al concordato minore, secondo il principio ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20141/2026, che ha escluso questa possibilità anche per l’imprenditore individuale e anche per il concordato di tipo liquidatorio.
Procedura passo-passo: come orientarsi tra i due strumenti
Verificare la qualifica dimensionale. Ricostruire attivo, ricavi ed esposizione debitoria degli ultimi tre esercizi, per stabilire se l’impresa rientra sotto le soglie previste dall’articolo 2 del CCII.
Verificare lo stato del registro delle imprese. Accertare se l’impresa è ancora iscritta e attiva, oppure se è già stata cancellata: nel secondo caso, il concordato minore non è più accessibile, e resta eventualmente percorribile solo la liquidazione controllata per i debiti residui.
Valutare la prospettiva di continuità aziendale. Se l’impresa può proseguire l’attività, il concordato minore in continuità è generalmente preferibile, perché consente di preservare il valore dell’azienda come complesso funzionante, con benefici anche per i creditori rispetto a una liquidazione pura.
Individuare l’OCC competente e avviare la relazione particolareggiata. Il documento deve dare conto delle soglie dimensionali, delle cause della crisi e della sostenibilità della proposta.
Costruire la proposta di concordato minore o valutare la liquidazione controllata, a seconda che vi sia o meno una prospettiva di prosecuzione dell’attività.
Depositare la domanda presso il tribunale competente, con richiesta di eventuali misure protettive per sospendere le azioni esecutive in corso.
Gestire la fase di voto dei creditori, se si tratta di concordato minore, curando la comunicazione preventiva delle ragioni della proposta.
Un errore frequente è avviare la verifica delle soglie dimensionali solo dopo aver già ricevuto un’istanza di liquidazione giudiziale da parte di un creditore, quando sarebbe stato preferibile accertarla per tempo, prima che la crisi si aggravasse. Un secondo errore è sottovalutare l’impatto della cancellazione dal registro delle imprese, spesso effettuata per ragioni fiscali o amministrative senza considerare le conseguenze sulla possibilità di accedere al concordato minore.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Esempio 1 — PMI sotto soglia con prospettiva di continuità. Una piccola impresa di servizi ha, negli ultimi tre esercizi, un attivo patrimoniale che oscilla tra 180.000 € e 245.000 €, ricavi lordi tra 140.000 € e 185.000 €, ed esposizione debitoria complessiva di 380.000 €. Tutti i parametri restano sotto soglia in ogni esercizio: l’impresa è non fallibile per dimensione e, avendo ancora clienti attivi e un fatturato ricorrente, può orientarsi verso un concordato minore in continuità, con una proposta che preveda il pagamento parziale dei debiti attraverso i flussi futuri dell’attività.
Esempio 2 — PMI sopra soglia in un solo esercizio. Un’impresa artigiana presenta, nei primi due esercizi, valori ampiamente sotto soglia, ma nel terzo esercizio l’esposizione debitoria complessiva sale a 540.000 € per effetto di un finanziamento straordinario contratto per un investimento poi non andato a buon fine. Il superamento della soglia dei 500.000 € in un solo esercizio fa perdere la qualifica di non fallibile per dimensione: l’impresa, in questo caso, deve valutare se un creditore possa attivare la liquidazione giudiziale, oppure se residuino margini per una diversa ricostruzione documentale della soglia superata.
Casi particolari
L’impresa già cancellata dal registro. Come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20141/2026, l’imprenditore cancellato non può accedere al concordato minore, indipendentemente dal fatto che sia persona fisica o che il concordato sia di tipo liquidatorio: resta eventualmente percorribile la liquidazione controllata per i debiti residui, ma senza la possibilità di una proposta di risanamento in continuità.
L’impresa con prospettiva di continuità ma soci diversamente qualificati. Quando l’impresa è gestita da più soci con posizioni patrimoniali eterogenee, la scelta tra concordato minore e liquidazione controllata va valutata anche alla luce della posizione personale di ciascun socio illimitatamente responsabile, che può avere interesse a strumenti diversi rispetto alla società.
L’impresa che ha già tentato una composizione negoziata della crisi non andata a buon fine. In questi casi, la relazione dell’esperto negoziatore nominato durante la composizione negoziata può fornire elementi utili per la successiva relazione particolareggiata dell’OCC, evitando di dover ricostruire da zero l’analisi della crisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, valuta proprio questo tipo di continuità tra gli strumenti, per evitare che il passaggio da una procedura all’altra comporti una perdita di tempo e di elementi documentali già raccolti.
Domande frequenti
Se la mia impresa è già stata cancellata dal registro delle imprese, ho perso ogni possibilità di gestire i debiti residui? No: resta percorribile la liquidazione controllata, che non richiede l’esistenza attuale di un’impresa attiva, a differenza del concordato minore, escluso invece dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20141/2026 per l’imprenditore cancellato.
Chi deve dimostrare che l’impresa è sotto le soglie dimensionali? L’onere della prova grava sul debitore, secondo il principio chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 32977/2023: se non si documenta con precisione il rispetto delle soglie, si rischia che il tribunale presuma l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
Conviene sempre il concordato minore rispetto alla liquidazione giudiziale? Non sempre: dipende dalla prospettiva di continuità dell’attività e dalla sostenibilità della proposta. Un’impresa priva di qualunque prospettiva di prosecuzione può trovare nella liquidazione controllata uno strumento comunque più snello rispetto alla liquidazione giudiziale, pur senza i vantaggi della continuità.
Cosa succede se un creditore presenta istanza di liquidazione giudiziale mentre sto preparando la domanda di sovraindebitamento? È essenziale muoversi rapidamente: la domanda di accesso alle procedure di composizione della crisi, se depositata per tempo, può normalmente essere valutata con priorità rispetto all’istanza di liquidazione giudiziale, ma i tempi vanno gestiti con attenzione per evitare che il tribunale proceda con quest’ultima.
Un’impresa sopra soglia in un solo esercizio per una ragione straordinaria può comunque tentare il sovraindebitamento? È una valutazione delicata, che richiede di documentare con precisione le ragioni del superamento e di verificare se, complessivamente, il tribunale possa comunque considerare l’impresa nei limiti previsti, ma il rischio di rigetto per superamento delle soglie resta concreto se non adeguatamente supportato.
Il quadro giurisprudenziale
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20141/2026 (16 giugno 2026). Ha chiarito che la domanda di accesso al concordato minore presentata da un imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del CCII, anche per l’imprenditore individuale e anche per il concordato di tipo liquidatorio: la pronuncia più rilevante per orientare la scelta tra i due strumenti quando l’impresa ha già cessato l’attività.
Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2023, n. 32977. Ha affermato che l’onere di provare il non superamento delle soglie dimensionali grava sul debitore che intende avvalersene: principio essenziale per la costruzione della relazione particolareggiata a supporto della domanda di sovraindebitamento.
Cass. civ., n. 22169/2024. In tema di concordato preventivo in continuità diretta, ha chiarito che il surplus derivante dalla prosecuzione dell’attività è soggetto al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione: un principio che, per analogia, orienta anche la costruzione della proposta di concordato minore in continuità.
Tribunale di Ferrara. Ha adottato un approccio rigoroso nella valutazione dell’affidabilità del debitore ai fini dell’ammissione al concordato minore, un elemento che va tenuto presente nella preparazione della relazione particolareggiata.
Cass. civ., n. 22890/2023. Ha chiarito che la meritevolezza va accertata secondo il nuovo criterio dell’articolo 69 del CCII, un accertamento richiesto anche per le imprese che accedono al concordato minore.
Cass. civ., n. 28013/2022. Ha affermato che un soddisfacimento meramente simbolico dei creditori rende il piano inammissibile, un principio che orienta la costruzione realistica della proposta, sia in continuità sia liquidatoria.
Cass. civ., n. 1869/2016. Ha chiarito che la qualifica di consumatore è limitata ai debiti personali o familiari, un punto di riferimento per distinguere correttamente la posizione dell’imprenditore da quella dei soci con debiti personali distinti.
Cass. civ., ord. n. 21048/2025. Ha affermato che la negligenza della banca nella concessione di un finanziamento non esclude la colpa grave del debitore, un principio rilevante quando la crisi dell’impresa derivi anche da un indebitamento bancario mal gestito.
Cass. civ., n. 34158/2024. Ha stabilito il termine semestrale per l’impugnazione in assenza di comunicazione del decreto, rilevante per la PMI che intenda contestare un rigetto della domanda.
Cass. civ., n. 30529/2024. Ha chiarito che una declaratoria di inammissibilità non ha carattere decisorio tale da consentire il ricorso straordinario per cassazione, un’indicazione utile per orientare le scelte difensive della PMI.
Cosa può fare lo Studio Monardo
- Verifichiamo il rispetto delle tre soglie dimensionali negli ultimi tre esercizi, con ricostruzione documentale precisa di attivo, ricavi ed esposizione debitoria.
- Accertiamo lo stato del registro delle imprese, per verificare se residua la possibilità di accedere al concordato minore o se sia necessario orientarsi verso la liquidazione controllata.
- Valutiamo la prospettiva di continuità aziendale, per costruire una proposta di concordato minore in continuità quando sussistono le condizioni.
- Predisponiamo, con l’OCC, la relazione particolareggiata, curando la documentazione delle soglie dimensionali e delle cause della crisi.
- Coordiniamo la transizione da un’eventuale composizione negoziata della crisi non conclusa favorevolmente verso la procedura di sovraindebitamento più adatta.
- Richiediamo le misure protettive per sospendere le azioni esecutive e le istanze di liquidazione giudiziale eventualmente già presentate da creditori.
- Costruiamo la proposta di piano più sostenibile, valutando insieme al cliente vantaggi e rischi di ciascuno strumento disponibile.
- Gestiamo la fase di voto dei creditori, quando si tratta di concordato minore, curando la comunicazione preventiva della proposta.
- Coordiniamo la strategia con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, indispensabile per la lettura economica e finanziaria della crisi d’impresa.
- Seguiamo l’eventuale reclamo o l’impugnazione, garantendo continuità difensiva dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una PMI che deve scegliere tra sovraindebitamento e liquidazione giudiziale, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 assume un peso particolare, perché presuppone proprio la capacità di valutare tecnicamente le prospettive di risanamento di un’impresa in difficoltà e di orientarla verso lo strumento più adatto, in coordinamento con le competenze di Gestore della crisi e fiduciario OCC per la componente specificamente riferita al sovraindebitamento. A questo si affianca la continuità garantita dal ruolo di cassazionista, utile quando la scelta tra i due strumenti viene contestata, e lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che legge la crisi d’impresa anche sul piano economico e contabile, non solo giuridico.
La distinzione tra soggetto fallibile e non fallibile è il punto di partenza di ogni strategia di uscita dalla crisi per una PMI, e verificarla per tempo è spesso più decisivo della scelta finale tra gli strumenti disponibili. Lo Studio Monardo affronta questa verifica con le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo in materia di crisi da sovraindebitamento e crisi d’impresa.
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