Sovraindebitamento Non Concesso: Quanto Tempo Hai Per Ripresentare Dopo Un Rigetto

La maggior parte delle domande di sovraindebitamento respinte una seconda volta non falliscono per la stessa ragione della prima, ma per un errore diverso, commesso proprio nella fase di ripresentazione. Chi riceve un decreto di inammissibilità pensa spesso, erroneamente, di dover aspettare cinque anni prima di poter riprovare, oppure ripresenta la stessa domanda senza correggere le carenze che l’avevano fatta respingere, oppure lascia scadere il termine per il reclamo credendo di poter sempre ricominciare da capo. Gli errori più frequenti in questa fase sono:

  1. Credere che il divieto di ripresentazione quinquennale si applichi sempre, anche dopo una semplice inammissibilità
  2. Ripresentare la domanda senza correggere le carenze che hanno causato il primo rigetto
  3. Confondere il rigetto per inammissibilità con la revoca di un piano già omologato
  4. Lasciare scadere il termine per il reclamo pensando di poter sempre ripartire da zero
  5. Rivolgersi all’organo sbagliato per contestare il decreto di inammissibilità
  6. Non documentare il mutamento delle circostanze nella nuova domanda

Lo Studio Monardo affronta la fase successiva a un rigetto partendo dalla lettura tecnica del provvedimento ricevuto, distinguendo con precisione se si tratta di una semplice inammissibilità o di una revoca, perché le conseguenze sui tempi di ripresentazione sono profondamente diverse: una distinzione che rientra pienamente tra le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.

📩 Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti per raggiungerci in fondo a questa pagina — prima si inquadra correttamente il rigetto, prima si può ripartire senza commettere lo stesso errore due volte.

Errore 1 — Credere che il divieto quinquennale si applichi sempre

L’errore: un debitore riceve un decreto che dichiara inammissibile la sua domanda per carenze nella documentazione e, convinto di dover attendere cinque anni prima di poter riprovare, rinuncia per lungo tempo a ripresentare l’istanza, mentre intanto i creditori proseguono con le azioni esecutive.

Perché è un errore: il divieto di ripresentazione entro cinque anni, previsto storicamente dall’articolo 7 della legge 3/2012 e oggi trasfuso nella disciplina del Codice della Crisi, opera solo quando il debitore ha già beneficiato degli effetti di una procedura della stessa natura — tipicamente quando un piano è stato omologato e poi il debitore non lo ha rispettato, oppure ha già ottenuto l’esdebitazione. Non si applica invece quando la prima domanda è stata semplicemente dichiarata inammissibile per mancanza dei presupposti, senza che il debitore abbia mai beneficiato concretamente della procedura.

Le conseguenze: rinunciare per anni a ripresentare la domanda, quando in realtà nulla lo impedirebbe, significa lasciare che pignoramenti e altre azioni esecutive proseguano senza alcuna protezione, per un’attesa che la legge non richiede affatto.

Cosa fare invece: verificare con precisione, leggendo il testo del decreto ricevuto, se si tratta di una dichiarazione di inammissibilità (che normalmente non preclude una nuova domanda) oppure di una revoca conseguente a un piano già omologato e poi non rispettato (situazione diversa, dove il divieto quinquennale opera davvero). La Cassazione, con l’ordinanza n. 30534/2018, ha chiarito che l’interdizione quinquennale opera unicamente se il debitore ha già ottenuto benefici concreti dalla procedura precedente.

Il dettaglio che pochi conoscono: anche quando il divieto quinquennale non si applica, la nuova domanda deve comunque affrontare le stesse carenze che avevano causato il primo rigetto: ripresentare senza correggerle porta quasi sempre a un secondo diniego, come vedremo nell’errore successivo.

Errore 2 — Ripresentare la domanda senza correggere le carenze originarie

L’errore: un debitore, rassicurato dal fatto che può ripresentare la domanda senza attendere cinque anni, la deposita nuovamente con la stessa documentazione incompleta che aveva già causato il primo rigetto, convinto che “riprovare” basti da solo.

Perché è un errore: l’inammissibilità di una domanda di sovraindebitamento nasce quasi sempre da una carenza specifica — documentazione mancante, relazione particolareggiata incompleta, mancata dimostrazione della meritevolezza, proposta insostenibile — e quella carenza non si risolve da sola con il semplice passare del tempo o con un nuovo deposito formale.

Le conseguenze: una seconda domanda identica alla prima riceve, con alta probabilità, lo stesso esito: un secondo rigetto, con l’aggravante che a questo punto il tribunale può considerare la reiterazione come indice di scarsa serietà nell’approccio alla procedura, un elemento che può incidere negativamente anche sulla valutazione di meritevolezza in una terza eventuale domanda.

Cosa fare invece: prima di ripresentare, individuare con precisione, leggendo la motivazione del decreto di inammissibilità, quale specifica carenza ha determinato il rigetto, e colmarla in modo documentato prima del nuovo deposito: che si tratti di integrare la documentazione reddituale, di rafforzare la relazione particolareggiata sulla meritevolezza, o di ricostruire in modo più completo la cronologia dell’indebitamento.

Il dettaglio che pochi conoscono: la relazione dell’OCC nella seconda domanda può e deve dare atto espressamente delle correzioni apportate rispetto alla prima, per dimostrare al tribunale che la ripresentazione non è un mero tentativo ripetuto ma una domanda effettivamente rivista e migliorata.

Errore 3 — Confondere l’inammissibilità con la revoca di un piano già omologato

L’errore: un debitore il cui piano era stato omologato ma che non è più riuscito a rispettarne le rate, dopo aver subito la revoca del piano, ripresenta una nuova domanda pensando che si applichino le stesse regole di chi aveva semplicemente ricevuto un rigetto per carenze documentali.

Perché è un errore: la revoca di un piano già omologato è un provvedimento sostanzialmente diverso dall’inammissibilità: presuppone che il debitore abbia già beneficiato degli effetti della procedura (la sospensione delle azioni esecutive, l’eventuale falcidia dei crediti) e poi non abbia rispettato gli impegni assunti. È proprio questa situazione — il beneficio concreto già ottenuto — che fa scattare il divieto di ripresentazione per il periodo previsto dalla legge, secondo il principio chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30534/2018.

Le conseguenze: ripresentare una domanda credendo, erroneamente, che non vi sia alcuna preclusione, espone al rischio di un nuovo rigetto immediato per la presenza del divieto temporale, con ulteriore perdita di tempo.

Cosa fare invece: far esaminare con attenzione, da un professionista, il provvedimento di revoca ricevuto, per individuare con esattezza da quale data decorre l’eventuale preclusione e quali margini restano per una nuova domanda, anche valutando strumenti diversi dal semplice deposito di una nuova istanza identica.

Il dettaglio che pochi conoscono: anche in presenza di una revoca, non tutte le situazioni comportano automaticamente la preclusione totale: la valutazione dipende dalle ragioni specifiche dell’inadempimento e dalla buona fede dimostrata dal debitore durante l’esecuzione del piano poi revocato.

Errore 4 — Lasciare scadere il termine per il reclamo pensando di poter sempre ripartire da zero

L’errore: un debitore che ritiene ingiusto il decreto di inammissibilità, magari perché convinto che la documentazione fosse in realtà completa, lascia trascorrere il termine per proporre reclamo, ragionando che “tanto posso sempre ripresentare la domanda da capo”.

Perché è un errore: il reclamo avverso il decreto di inammissibilità è lo strumento specifico per contestare nel merito le ragioni del rigetto, e va proposto entro termini stringenti. La Cassazione, con la sentenza n. 34158/2024, ha chiarito che, in assenza di comunicazione del decreto, si applica il termine semestrale per l’impugnazione, mentre in presenza di comunicazione formale il termine è più breve. Rinunciare al reclamo per affidarsi solo a una nuova domanda significa perdere l’occasione di far valere, davanti a un giudice diverso e in composizione collegiale (come chiarito dalla Cassazione con la pronuncia n. 24870/2024), eventuali errori di valutazione del primo giudice.

Le conseguenze: una nuova domanda, per quanto ben costruita, non permette di far accertare che la prima decisione era stata errata: si riparte da zero, perdendo tempo prezioso e l’opportunità di una correzione più rapida attraverso il reclamo.

Cosa fare invece: valutare sempre, entro il termine applicabile, se le ragioni del rigetto siano effettivamente fondate oppure contestabili nel merito, e in quest’ultimo caso proporre reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale, anziché limitarsi a un nuovo deposito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di cassazionista, valuta caso per caso se le ragioni del rigetto siano effettivamente sostenibili in sede di reclamo o se sia più efficiente, anche in base ai tempi, orientarsi verso una nuova domanda corretta.

Il dettaglio che pochi conoscono: secondo la Cassazione (sentenza n. 5157/2025), solo la parte legittimata e soccombente nel procedimento può proporre il reclamo: un elemento tecnico da verificare con attenzione quando la domanda coinvolge più soggetti, ad esempio in caso di sovraindebitamento familiare.

Errore 5 — Rivolgersi all’organo sbagliato per contestare il decreto

L’errore: un debitore, convinto che il decreto di inammissibilità sia impugnabile direttamente davanti alla Corte di Cassazione, predispone un ricorso straordinario per cassazione anziché il reclamo davanti al tribunale competente.

Perché è un errore: la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il decreto di rigetto del reclamo per inammissibilità del piano non sia, di regola, censurabile con ricorso straordinario per cassazione, perché privo del carattere di decisorietà richiesto dall’articolo 111 della Costituzione, come confermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30529/2024 e con la pronuncia n. 30542/2024 in tema di dichiarazione di inammissibilità.

Le conseguenze: un ricorso presentato all’organo sbagliato viene dichiarato inammissibile, con la conseguenza di aver consumato tempo e risorse senza ottenere alcun riesame della propria posizione, mentre il termine per gli strumenti effettivamente esperibili nel frattempo può scadere.

Cosa fare invece: individuare correttamente, con l’assistenza di un legale, quale sia lo strumento di impugnazione effettivamente ammesso contro il tipo specifico di provvedimento ricevuto — reclamo al tribunale in composizione collegiale, nella maggior parte dei casi — prima di scegliere la via processuale da seguire.

Il dettaglio che pochi conoscono: la distinzione tra provvedimenti decisori e non decisori, rilevante ai fini della ricorribilità per cassazione, è stata oggetto di un consolidamento specifico da parte della Cassazione, che con la pronuncia n. 35976/2022 ha anche chiarito l’applicabilità della sospensione feriale ai termini di queste procedure.

Errore 6 — Non documentare il mutamento delle circostanze nella nuova domanda

L’errore: un debitore ripresenta una nuova domanda di sovraindebitamento senza spiegare al tribunale, con elementi documentali, cosa è cambiato rispetto alla prima domanda, limitandosi a un generico richiamo alla propria situazione di difficoltà.

Perché è un errore: anche quando il divieto quinquennale non si applica, il tribunale valuta con maggiore attenzione una seconda domanda rispetto alla prima, proprio perché il precedente rigetto è un elemento che entra nel quadro complessivo della valutazione: una domanda che non spiega cosa è cambiato — nella documentazione, nella situazione reddituale, nella completezza della relazione — rischia di essere percepita come un mero tentativo ripetuto.

Le conseguenze: il rischio concreto è un secondo rigetto, questa volta motivato anche dalla mancanza di elementi nuovi rispetto alla domanda già respinta, situazione che complica ulteriormente ogni tentativo successivo.

Cosa fare invece: costruire la nuova domanda esplicitando in modo puntuale le correzioni apportate e, se rilevante, il mutamento delle circostanze economiche intervenuto dal primo rigetto, in modo che la relazione particolareggiata dia conto in modo trasparente dell’evoluzione della posizione del debitore.

Il dettaglio che pochi conoscono: un intervallo di tempo troppo breve tra il primo rigetto e la nuova domanda, se non giustificato da un effettivo mutamento della situazione, può di per sé indebolire la credibilità della seconda istanza agli occhi del tribunale.

Gli errori in cifre

Simulazione 1 — Ripresentazione tempestiva e corretta. Un debitore riceve un decreto di inammissibilità il 10 marzo per carenza nella documentazione reddituale. Entro 60 giorni integra la documentazione mancante e deposita una nuova domanda il 15 maggio, con una relazione che dà atto delle correzioni apportate. La nuova domanda viene ammessa senza rilievi.

Simulazione 2 — Ripresentazione tardiva e senza correzioni. Un debitore con lo stesso tipo di rigetto (10 marzo) attende 18 mesi, convinto erroneamente di dover rispettare un periodo minimo di attesa, e ripresenta poi la domanda con la stessa documentazione originaria, senza integrazioni. La seconda domanda viene dichiarata inammissibile per le stesse ragioni della prima, con un ulteriore anno e mezzo trascorso senza alcuna protezione dalle azioni esecutive nel frattempo proseguite.

Simulazione 3 — Reclamo tempestivo vs. nuova domanda diretta. Due debitori ricevono, nello stesso periodo, un decreto di inammissibilità che entrambi ritengono ingiusto nel merito. Il primo propone reclamo entro il termine applicabile e ottiene, tre mesi dopo, la riforma del decreto e l’ammissione della domanda originaria. Il secondo, invece, rinuncia al reclamo e deposita una nuova domanda da zero: il procedimento, tra relazione particolareggiata, deposito e prima udienza, richiede complessivamente più tempo rispetto al reclamo del primo debitore.

La mappa degli errori

Errore Momento in cui si commette Conseguenza Rimedio possibile
Credere nel divieto quinquennale assoluto Dopo la ricezione del decreto di inammissibilità Attesa ingiustificata, azioni esecutive proseguono Sì — verifica della natura del provvedimento
Ripresentare senza correggere le carenze Al momento del nuovo deposito Secondo rigetto probabile Sì — analisi puntuale della motivazione del primo decreto
Confondere inammissibilità e revoca Nella valutazione del provvedimento ricevuto Nuovo rigetto per preclusione temporale Parziale — dipende dalle circostanze della revoca
Non proporre reclamo nei termini Entro il termine di impugnazione Perdita dello strumento più rapido No, se il termine è già scaduto in modo definitivo
Ricorso all’organo sbagliato Nella scelta dello strumento di impugnazione Ricorso dichiarato inammissibile Parziale — dipende dai termini residui per lo strumento corretto
Domanda senza mutamento documentato Nella costruzione della nuova domanda Rigetto per mancanza di elementi nuovi Sì — integrazione documentale prima del deposito

La checklist preventiva

Prima di ripresentare una domanda di sovraindebitamento dopo un rigetto, verifica che:

  • Hai letto integralmente la motivazione del decreto ricevuto, non solo il dispositivo
  • Hai individuato con precisione se si tratta di inammissibilità o di revoca di un piano già omologato
  • Hai verificato se hai già beneficiato in passato degli effetti concreti di una procedura di sovraindebitamento
  • Hai valutato, entro i termini applicabili, se proporre reclamo anziché una nuova domanda
  • Hai individuato correttamente l’organo competente per l’eventuale impugnazione
  • Hai raccolto la documentazione che colma specificamente le carenze indicate nel decreto
  • Hai aggiornato la ricostruzione reddituale e patrimoniale alla data della nuova domanda
  • Hai verificato se sono decorsi termini di decadenza rilevanti per l’impugnazione
  • Hai predisposto una relazione che dia conto in modo esplicito delle correzioni apportate
  • Hai valutato con l’OCC se sussistono elementi di mutamento delle circostanze da documentare
  • Hai verificato lo stato delle azioni esecutive pendenti nel frattempo
  • Hai considerato se, nel tuo caso, sia più efficiente il reclamo o una nuova domanda corretta

E se l’errore l’ho già fatto?

Se hai già ripresentato una domanda identica alla prima e hai ricevuto un secondo rigetto, la situazione non è necessariamente compromessa in modo definitivo: è possibile costruire una terza domanda, questa volta con una documentazione realmente rivista, anche se il tribunale valuterà con maggiore attenzione la credibilità complessiva della posizione.

Se hai lasciato scadere il termine per il reclamo, la via del riesame nel merito del primo decreto è normalmente preclusa, ma resta aperta la strada di una nuova domanda, purché costruita in modo da superare le carenze originarie.

Se hai già beneficiato di una procedura in passato e ora ti trovi soggetto al divieto quinquennale, la vera via d’uscita è verificare con precisione la data di decorrenza del divieto e, nel frattempo, valutare strumenti diversi dal sovraindebitamento — ad esempio accordi diretti con i creditori o la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali — per gestire la fase di attesa senza subire passivamente le azioni esecutive.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

Ho lasciato passare il termine per il reclamo: è finita? Non necessariamente per la procedura in sé, ma è finita la possibilità di ottenere il riesame diretto di quel decreto: resta aperta la strada di una nuova domanda, se le carenze originarie vengono corrette.

Ho ripresentato la domanda troppo presto dopo il primo rigetto: rischio qualcosa? Non esiste un termine minimo di attesa in sé, ma una ripresentazione troppo ravvicinata, senza elementi nuovi, rischia di essere valutata negativamente proprio per l’assenza di correzioni sostanziali.

Il mio piano è stato revocato: quanto devo aspettare prima di riprovare? Dipende dalle circostanze specifiche della revoca: è necessario far esaminare il provvedimento da un professionista per individuare con esattezza l’eventuale periodo di preclusione applicabile al tuo caso.

Posso presentare reclamo e, contemporaneamente, preparare una nuova domanda? È possibile predisporre la documentazione per entrambe le strade, ma è opportuno attendere l’esito del reclamo prima di depositare formalmente una nuova domanda, per evitare sovrapposizioni procedurali.

Se il primo rigetto riguardava un piano del consumatore, posso ripresentare come concordato minore? Sì, se la qualifica soggettiva lo consente: cambiare lo strumento processuale, quando la carenza originaria riguardava la sostenibilità del piano più che la qualifica soggettiva, può essere una strategia efficace.

Gli errori davanti ai giudici

Cass. civ., ord. n. 30534/2018 (26 novembre 2018). La Corte ha chiarito che il divieto di ripresentazione entro cinque anni previsto per il sovraindebitamento opera solo quando il debitore ha già beneficiato degli effetti concreti di una procedura della stessa natura, non quando la prima domanda è stata semplicemente dichiarata inammissibile: la pronuncia più rilevante per l’errore 1 e l’errore 3 di questo articolo.

Cass. civ., n. 34158/2024. Ha stabilito che, in assenza di comunicazione del decreto di omologazione o di rigetto, si applica il termine semestrale per l’impugnazione: fondamentale per non lasciar scadere il termine per il reclamo (errore 4).

Cass. civ., n. 24870/2024. Ha chiarito che il reclamo avverso il decreto di inammissibilità va proposto davanti al tribunale in composizione collegiale: un’indicazione essenziale per non sbagliare organo (errore 5).

Cass. civ., ord. n. 30542/2024. Ha approfondito i profili della dichiarazione di inammissibilità nelle procedure di sovraindebitamento, anche alla luce delle novità introdotte dal Correttivo Ter, rilevante per inquadrare correttamente la natura del provvedimento ricevuto.

Cass. civ., n. 30529/2024. Ha confermato che una declaratoria di inammissibilità non ha carattere decisorio tale da consentire il ricorso straordinario per cassazione: la pronuncia che sostiene direttamente l’errore 5.

Cass. civ., n. 35976/2022. Ha affrontato la ricorribilità per cassazione dei decreti pronunciati in sede di reclamo e l’applicabilità della sospensione feriale dei termini, un aspetto tecnico rilevante per calcolare correttamente le scadenze.

Cass. civ., sent. n. 5157/2025 (27 febbraio 2025). Ha chiarito che solo la parte legittimata e soccombente nel procedimento di omologazione può proporre reclamo: un punto tecnico da verificare prima di intraprendere l’impugnazione.

Cass. civ., n. 28013/2022. Ha affermato che un soddisfacimento meramente simbolico dei creditori rende il piano inammissibile: un principio da tenere presente nella costruzione della nuova domanda, per evitare di ripetere un vizio di sostenibilità.

Cass. civ., n. 22890/2023. Ha chiarito che la meritevolezza del consumatore va accertata secondo il nuovo criterio dell’articolo 69 del CCII: un aspetto sempre da riverificare in una domanda ripresentata.

Cass. civ., n. 1869/2016. Ha chiarito che la qualifica di consumatore è limitata ai debiti contratti per finalità personali o familiari: un punto da riconsiderare se si valuta il cambio di strumento processuale nella nuova domanda.

Cosa può fare lo Studio Monardo

  1. Analizziamo il decreto di rigetto ricevuto, distinguendo con precisione se si tratta di inammissibilità o di revoca, per individuare correttamente i tempi e gli strumenti disponibili.
  2. Intercettiamo l’errore prima che si consumi: verifichiamo, prima di qualunque nuovo deposito, se sussistono termini di impugnazione ancora aperti che convenga utilizzare al posto di una nuova domanda.
  3. Individuiamo con precisione le carenze che hanno determinato il primo rigetto, per costruire una nuova domanda realmente diversa e non una semplice ripetizione.
  4. Quando il termine è scaduto, verifichiamo se residuano comunque margini per una nuova domanda corretta, valutando il tempo trascorso e gli elementi di mutamento delle circostanze disponibili.
  5. Predisponiamo il reclamo, quando ancora nei termini, davanti al tribunale in composizione collegiale competente.
  6. Ricostruiamo la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, necessaria per una nuova domanda solida.
  7. Coordiniamo la richiesta di misure protettive per sospendere le azioni esecutive proseguite nel frattempo, non appena la nuova domanda viene depositata.
  8. Valutiamo strumenti alternativi durante eventuali periodi di preclusione, per non lasciare il debitore privo di tutela nel frattempo.
  9. Coordiniamo la strategia con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, per una lettura congiunta dei profili documentali e giuridici.
  10. Seguiamo l’eventuale ricorso o l’impugnazione ulteriore, garantendo continuità difensiva dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo, dove la differenza tra un reclamo tempestivo e una nuova domanda da zero può risparmiare mesi di attesa, il ruolo di cassazionista dell’Avv. Monardo assume un peso particolare: la continuità della strategia difensiva, dalla prima valutazione del decreto ricevuto fino a un eventuale giudizio di legittimità, consente di individuare senza esitazioni lo strumento processuale corretto, evitando l’errore — frequente — di rivolgersi all’organo sbagliato. A questo si affiancano le competenze di Gestore della crisi e fiduciario OCC, indispensabili per ricostruire tecnicamente la nuova domanda, e lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che permette una lettura congiunta e rapida delle carenze da colmare.

Chi riceve un rigetto non deve pensare che la strada sia chiusa, ma deve evitare di ripetere lo stesso errore — o di commetterne uno nuovo — nella fase successiva. Lo Studio Monardo affronta questa fase delicata partendo sempre dalla lettura tecnica del provvedimento ricevuto, prima di scegliere se procedere con un reclamo o con una nuova domanda corretta.

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