Procedura Di Sovraindebitamento: Perché I Debiti Alimentari Restano Fuori Dalla Cancellazione

Chi si trova a dover affrontare più debiti insieme — verso banche, fornitori, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e in aggiunta un assegno di mantenimento verso l’ex coniuge o verso i figli — si chiede spesso se il sovraindebitamento possa “azzerare tutto”, incluso quest’ultimo. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il debito alimentare segue regole proprie, distinte da quelle degli altri debiti, e la scelta su come gestirlo dipende dalla situazione specifica di chi lo deve versare e di chi lo deve ricevere.

Lo Studio Monardo affronta questo tipo di valutazione partendo da una lettura congiunta della disciplina della crisi da sovraindebitamento e di quella del diritto di famiglia, resa possibile dalla combinazione tra il ruolo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il supporto dello staff multidisciplinare, che consente di valutare in che misura un piano di sovraindebitamento incide realmente sull’obbligazione alimentare e quali strade restano aperte per gestirla.

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Il quadro di partenza

L’articolo 278 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che disciplina l’esdebitazione anche nelle procedure di sovraindebitamento, individua espressamente alcune categorie di debiti che restano fuori dalla cancellazione, indipendentemente dall’esito della procedura: tra queste, gli obblighi di mantenimento e gli alimenti dovuti, i debiti da risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative pecuniarie e i debiti derivanti da obblighi di restituzione conseguenti ad annullamento, risoluzione o inadempimento di contratti aventi ad oggetto beni non più nella disponibilità del debitore.

La ratio di questa esclusione è chiara: il legislatore ha voluto proteggere alcune categorie di crediti ritenute meritevoli di una tutela superiore rispetto agli altri, perché legate a esigenze di sussistenza (gli alimenti e il mantenimento) o a valori diversi dalla semplice logica patrimoniale (il risarcimento da illecito, le sanzioni). Per il debitore sovraindebitato, questo significa che qualunque piano venga costruito — piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata — non potrà mai avere l’effetto di cancellare l’obbligo di versare gli alimenti o il mantenimento dovuto, anche quando tutti gli altri debiti vengono stralciati o rateizzati.

Va precisato subito, però, che questa esclusione non significa che il debito alimentare sia del tutto irrilevante nella costruzione del piano: il debitore deve comunque tenerne conto nel calcolo della propria capacità reddituale, perché la somma da destinare al mantenimento resta un impegno da rispettare parallelamente all’esecuzione del piano di sovraindebitamento. La vera domanda, quindi, non è “posso cancellare il debito alimentare?” (la risposta è sempre no), ma “quale strategia adotto per gestire correttamente, insieme, il sovraindebitamento generale e l’obbligazione alimentare?”. Su questo punto esistono, in concreto, due strade percorribili.

Opzione 1 — Includere il debito alimentare nel piano di sovraindebitamento come credito non falcidiabile

In cosa consiste: il debitore include nella proposta di piano anche gli arretrati dell’assegno di mantenimento o degli alimenti, indicandoli come credito che non può essere ridotto (falcidiato) né dilazionato oltre quanto compatibile con la natura dell’obbligazione, mentre gli altri debiti (bancari, fiscali, commerciali) vengono gestiti secondo le regole ordinarie del piano, con eventuale stralcio parziale.

Quando ha senso: questa opzione è generalmente preferibile quando gli arretrati dell’assegno sono relativamente contenuti rispetto al complesso dei debiti, quando il rapporto con il beneficiario dell’assegno (l’ex coniuge o, per conto dei figli, l’altro genitore) è comunque gestibile senza un contenzioso separato, e quando la capacità reddituale del debitore consente di sostenere sia il pagamento integrale degli arretrati alimentari sia una proposta credibile per gli altri creditori.

Come si esegue in sintesi: l’OCC, nella relazione particolareggiata, individua distintamente il credito alimentare come non falcidiabile e costruisce il piano di riparto dando a questo credito priorità di soddisfacimento rispetto agli altri, salvo il rispetto delle cause legittime di prelazione previste dalla legge.

Vantaggi: il debitore ottiene, con un’unica procedura, una gestione ordinata di tutti i debiti, compreso quello alimentare, senza dover attivare un procedimento separato in sede di famiglia; il beneficiario dell’assegno ha comunque la garanzia che il proprio credito non viene intaccato dalla procedura.

Rischi e svantaggi onesti: se gli arretrati alimentari sono ingenti, includerli per intero nel piano può rendere insostenibile la proposta complessiva, perché la capacità reddituale del debitore deve coprire sia questo importo sia una quota adeguata per gli altri creditori; inoltre, il beneficiario dell’assegno, pur non subendo falcidia, resta comunque coinvolto nella procedura come creditore, con tutto ciò che questo comporta in termini di comunicazioni e partecipazione.

Il profilo ideale per questa opzione è il debitore con arretrati alimentari contenuti e un rapporto collaborativo con il beneficiario dell’assegno, che preferisce gestire l’intera situazione debitoria in un’unica procedura.

Opzione 2 — Rinegoziare separatamente l’obbligazione alimentare in sede di famiglia

In cosa consiste: parallelamente o prima di avviare la procedura di sovraindebitamento, il debitore richiede una modifica delle condizioni di separazione o divorzio (ai sensi dell’articolo 710 c.p.c. per la separazione o dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 per il divorzio), chiedendo una riduzione dell’assegno per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche, mentre il sovraindebitamento gestisce separatamente gli altri debiti.

Quando ha senso: questa opzione è generalmente preferibile quando la situazione reddituale del debitore è realmente e stabilmente peggiorata rispetto al momento in cui l’assegno fu determinato, quando gli arretrati alimentari sono già elevati al punto da rendere insostenibile qualunque piano che li includa per intero, o quando il rapporto con il beneficiario dell’assegno richiede comunque un confronto diretto in sede di famiglia, indipendentemente dalla procedura di sovraindebitamento.

Come si esegue in sintesi: il procedimento di modifica delle condizioni si svolge davanti al tribunale che ha pronunciato la separazione o il divorzio (o a quello del luogo di residenza del richiedente, secondo le regole di competenza vigenti), con un ricorso che documenta il mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali. Solo dopo — o parallelamente — si valuta se e come includere l’importo residuo, eventualmente ridotto, nel piano di sovraindebitamento.

Vantaggi: consente di affrontare la componente alimentare con lo strumento specificamente previsto dall’ordinamento per adeguarla alle mutate condizioni economiche, potenzialmente riducendo l’impatto complessivo prima ancora di costruire il piano di sovraindebitamento; evita di “appesantire” la proposta di piano con un importo che, se rinegoziato, potrebbe risultare inferiore.

Rischi e svantaggi onesti: richiede un procedimento separato, con tempi e un contraddittorio ulteriori rispetto alla sola procedura di sovraindebitamento; il tribunale della famiglia valuta la richiesta di riduzione con criteri propri, che tengono conto anche delle esigenze del beneficiario (in particolare se si tratta di mantenimento per i figli minori, dove la tutela della prole rende più stringente la valutazione), quindi l’esito non è scontato.

Il profilo ideale per questa opzione è il debitore la cui situazione reddituale è cambiata in modo significativo e documentabile, con arretrati alimentari già rilevanti, che preferisce affrontare la componente familiare con lo strumento specifico previsto per adeguarla, prima di costruire il piano per gli altri debiti.

Le opzioni alla prova dei conti

Simulazione con dati comuni: un debitore ha un’esposizione debitoria complessiva di 62.000 €, di cui 14.000 € di arretrati per l’assegno di mantenimento dei figli (maturati negli ultimi 20 mesi) e 48.000 € tra debiti bancari e fiscali. Il reddito netto mensile disponibile, al netto delle spese di sostentamento, è di 950 €.

Applicando l’Opzione 1: il piano include i 14.000 € di arretrati alimentari come credito non falcidiabile, da soddisfare integralmente in un periodo di 24 mesi (583 € al mese), mentre i restanti 48.000 € vengono proposti agli altri creditori con uno stralcio del 40% (28.800 €) dilazionato in 5 anni (480 € al mese). Il totale mensile richiesto (1.063 €) supera la capacità reddituale disponibile (950 €): il piano, così strutturato, rischia di essere dichiarato insostenibile.

Applicando l’Opzione 2: il debitore richiede preliminarmente la modifica delle condizioni di mantenimento, documentando la riduzione del proprio reddito. Il tribunale della famiglia, verificato il mutamento delle condizioni, riduce l’assegno futuro del 30% e riconosce una rateizzazione degli arretrati in 30 mesi (467 € al mese anziché 583 €). Il piano di sovraindebitamento per i restanti 48.000 € viene poi costruito su una rata di 480 € al mese: il totale (947 €) risulta finalmente compatibile con la capacità reddituale disponibile.

Questa simulazione, con dati di partenza identici, mostra come la scelta tra le due opzioni non sia indifferente: la sostenibilità complessiva del percorso dipende in modo diretto da quale strada si imbocca per primo.

Il confronto in tabella

CriterioOpzione 1 — Inclusione nel pianoOpzione 2 — Rinegoziazione separata in sede di famiglia
TempiPiù rapida, un’unica proceduraPiù lunga, richiede un procedimento aggiuntivo
ComplessitàBassa, gestita interamente dall’OCCMaggiore, richiede coordinamento tra due procedimenti
Rischi in caso di esito negativoPiano dichiarato insostenibile se gli arretrati sono elevatiRigetto della richiesta di riduzione se il mutamento non è provato
Effetti sull’esecuzioneIl credito alimentare resta comunque prioritario e non falcidiabileL’importo dovuto può ridursi, alleggerendo il piano successivo
ReversibilitàBassa: una volta omologato, il piano è vincolanteIl procedimento di modifica può essere nuovamente attivato in futuro se le condizioni cambiano ancora
Costi di giustiziaContributo unificato della procedura di sovraindebitamentoContributo unificato aggiuntivo per il procedimento di modifica

I criteri per scegliere

Se gli arretrati alimentari sono contenuti rispetto al reddito disponibile, generalmente l’Opzione 1 è sufficiente: non ha senso attivare un procedimento aggiuntivo per un importo che il piano di sovraindebitamento può comunque assorbire.

Se la situazione reddituale è realmente e documentabilmente peggiorata rispetto a quando l’assegno fu determinato, generalmente conviene valutare l’Opzione 2, perché una riduzione riconosciuta dal tribunale della famiglia alleggerisce in modo strutturale anche il piano di sovraindebitamento successivo.

Se il beneficiario dell’assegno è disponibile a un confronto diretto, la strada della modifica consensuale delle condizioni (anche tramite negoziazione assistita) può essere più rapida di un contenzioso, e va sempre valutata prima di un ricorso giudiziale.

Se il mantenimento riguarda figli minori, va tenuto presente che la tutela della prole rende la valutazione del tribunale della famiglia più rigorosa: una richiesta di riduzione va sempre supportata da una documentazione economica solida e aggiornata.

Se il tempo a disposizione è limitato — ad esempio per la presenza di azioni esecutive già avviate sui debiti bancari o fiscali — può essere preferibile avviare comunque il sovraindebitamento con l’Opzione 1, e valutare in un secondo momento la modifica delle condizioni di mantenimento, senza che le due strade siano necessariamente alternative nel tempo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, valuta caso per caso quale delle due strade — o quale combinazione tra le due — risulti effettivamente sostenibile, prima di costruire la proposta definitiva.

Le domande di chi è indeciso

Posso avviare entrambe le strade contemporaneamente? Sì, non sono alternative in senso stretto: è possibile depositare la domanda di sovraindebitamento e, parallelamente, il ricorso per la modifica delle condizioni di mantenimento, purché il piano tenga conto degli esiti attesi di entrambi i procedimenti.

Se scelgo l’Opzione 1 e poi mi accorgo che il piano è insostenibile, posso cambiare strada a metà? Fino a quando il piano non è stato omologato, è possibile modificare la proposta, anche attivando nel frattempo il procedimento di modifica delle condizioni di mantenimento; dopo l’omologazione, invece, le modifiche diventano più complesse e richiedono comunque un intervento del tribunale.

Cosa succede se non pago l’assegno di mantenimento nemmeno durante l’esecuzione del piano di sovraindebitamento? Il mancato pagamento espone, oltre alle conseguenze civili (azioni esecutive del beneficiario, che restano possibili proprio perché il credito non è falcidiato), anche a possibili rilievi penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare, un profilo che va sempre tenuto distinto e monitorato con attenzione durante l’intero percorso.

Il beneficiario dell’assegno può opporsi al piano di sovraindebitamento? Sì, come ogni creditore, può intervenire nella procedura e, in determinati casi, proporre opposizione o reclamo, soprattutto se ritiene che la proposta non tuteli adeguatamente la natura non falcidiabile del proprio credito.

Se l’assegno di mantenimento riguarda l’ex coniuge e non i figli, le regole cambiano? La natura non falcidiabile prevista dall’articolo 278 del CCII riguarda gli obblighi di mantenimento e gli alimenti in generale, quindi si applica sia all’assegno per i figli sia a quello per l’ex coniuge, pur restando distinta, sul piano sostanziale, la natura giuridica dei due assegni (quello per i figli ha più marcatamente natura alimentare legata allo stato di bisogno, quello per il coniuge trova fondamento nel vincolo coniugale).

Le pronunce che orientano la scelta

Cass. civ., Sez. Unite, 8 novembre 2022, n. 32914. Le Sezioni Unite sono intervenute sulla natura dell’assegno di mantenimento, distinguendone i profili strutturali rispetto ad altre obbligazioni patrimoniali: un chiarimento che orienta la valutazione, rilevante per entrambe le opzioni, di come il credito da mantenimento debba essere trattato rispetto agli altri debiti del sovraindebitato.

Tribunale di Palermo, sent. n. 3881, 10 ottobre 2025. La pronuncia ha ribadito che l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge, a differenza di quello per i figli, trova fondamento nel vincolo coniugale e non in uno stato di bisogno, con conseguenze sulla sua compensabilità: un principio utile per chi valuta l’Opzione 2, perché la diversa natura dei due assegni incide sulla strategia di rinegoziazione più efficace.

Cass. civ., n. 1869/2016. Ha chiarito che la qualifica di consumatore, rilevante per l’accesso al piano del consumatore (Opzione 1), è limitata ai debiti contratti per finalità personali o familiari: un principio che conferma la compatibilità tra la posizione di chi deve alimenti o mantenimento e l’accesso a questo strumento, per la componente di debito diversa da quello alimentare.

Cass. civ., n. 28013/2022. Ha affermato che un soddisfacimento meramente simbolico dei creditori rende il piano inammissibile: un principio che, applicato all’Opzione 1, ricorda che anche la componente non alimentare del piano deve offrire un soddisfacimento reale, non solo nominale.

Cass. civ., n. 22890/2023. Ha chiarito che la meritevolezza del consumatore va accertata secondo il nuovo criterio dell’articolo 69 del CCII: un aspetto che, nell’Opzione 1, va comunque dimostrato, anche quando la componente alimentare del debito è gestita separatamente come non falcidiabile.

Cass. civ., ord. n. 21048/2025. Ha affermato che la negligenza della banca nella concessione di un finanziamento non esclude la colpa grave del debitore: un principio che, se il debitore ha accumulato anche debiti bancari insieme agli arretrati alimentari, va tenuto presente nella costruzione della relazione particolareggiata.

Cass. civ., n. 34158/2024. Ha stabilito che, in assenza di comunicazione del decreto di omologazione, si applica il termine semestrale per l’impugnazione: rilevante per il beneficiario dell’assegno che intenda eventualmente opporsi al piano.

Cass. civ., n. 30529/2024. Ha chiarito che una declaratoria di inammissibilità non ha carattere decisorio tale da consentire il ricorso straordinario per cassazione: un’indicazione utile per orientare le scelte difensive in caso di rigetto del piano proposto nell’Opzione 1.

Cass. civ., n. 5157/2025. Ha affermato che solo la parte legittimata e soccombente nel procedimento di omologazione può proporre reclamo: rilevante per capire chi, tra i creditori coinvolti (incluso il beneficiario dell’assegno), può effettivamente contestare il piano.

Cass. civ., n. 22914/2024. Ha riconosciuto l’azionabilità dei privilegi durante la liquidazione da sovraindebitamento: un principio che, per analogia, sostiene la natura prioritaria riconosciuta al credito alimentare nell’Opzione 1, trattato come credito che precede gli altri nella soddisfazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

  1. Ricostruiamo l’intera esposizione debitoria, distinguendo con precisione il credito alimentare dagli altri debiti, per valutare l’impatto di ciascuna opzione sulla capacità reddituale del debitore.
  2. Valutiamo quale delle due opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, considerando l’entità degli arretrati, la stabilità del mutamento reddituale e il rapporto con il beneficiario dell’assegno.
  3. Predisponiamo, se necessario, il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, documentando con precisione il mutamento delle condizioni economiche.
  4. Costruiamo, insieme all’OCC, la relazione particolareggiata per il piano di sovraindebitamento, trattando correttamente il credito alimentare come non falcidiabile.
  5. Coordiniamo i tempi tra il procedimento di famiglia e quello di sovraindebitamento, per evitare che l’uno pregiudichi la sostenibilità dell’altro.
  6. Verifichiamo la capacità reddituale reale del debitore, incrociando redditi, spese necessarie e impegni verso il beneficiario dell’assegno.
  7. Assistiamo il debitore nel contraddittorio con il beneficiario dell’assegno, se questo interviene nella procedura di sovraindebitamento come creditore.
  8. Monitoriamo l’esecuzione del piano, per prevenire situazioni di inadempimento che espongano a conseguenze sia civili sia penali.
  9. Coordiniamo la strategia con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, per una lettura congiunta dei profili di famiglia, fiscali e patrimoniali.
  10. Seguiamo l’eventuale reclamo o l’impugnazione, garantendo continuità difensiva dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nella scelta tra le due strade descritte in questo articolo, la leva che più conta è la continuità di strategia fino in Cassazione: la decisione presa oggi — includere il debito alimentare nel piano oppure rinegoziarlo separatamente — va difesa con lo stesso impianto argomentativo in ogni fase successiva, senza cambiare linea a metà percorso se il caso arriva davanti a un giudice di legittimità. È qui che il ruolo di cassazionista dell’Avv. Monardo garantisce che la strategia scelta all’inizio non venga smontata per un cambio di approccio difensivo lungo il percorso, mentre il Gestore della crisi e il fiduciario OCC restano le competenze che presiedono alla costruzione tecnica del piano, e lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti permette di leggere insieme i profili di famiglia e quelli patrimoniali.

La scelta tra includere il debito alimentare nel piano o rinegoziarlo separatamente dipende sempre dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e, potenzialmente, la sostenibilità dell’intero percorso di sovraindebitamento. Lo Studio Monardo affronta questa valutazione con la lettura congiunta resa possibile dalle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo in materia di crisi da sovraindebitamento.

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