Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle. Questo vale in ogni partita a scacchi, e vale ancora di più quando la partita si gioca con il patrimonio della propria impresa. Sapere esattamente quali sono i limiti di fallibilità per il 2026 — e sapere come il creditore li userà contro di te — non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori: è la differenza tra subire una liquidazione giudiziale e costruire per tempo una difesa che regge. Molti imprenditori scoprono l’esistenza di queste soglie quando è già troppo tardi, quando il ricorso del creditore è già depositato e il tribunale ha già fissato l’udienza. Chi le conosce prima, invece, può orientare la propria contabilità, i propri bilanci, la propria strategia negoziale in modo da restare fuori dal perimetro della procedura maggiore — o da dimostrarlo con la documentazione giusta al momento giusto.
Lo Studio Monardo può seguire imprenditori commerciali, piccole imprese e professionisti che si trovano ad affrontare istanze di liquidazione giudiziale promosse da banche, finanziarie, fornitori o dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Questa specializzazione nasce da un dato concreto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e la materia dei limiti di fallibilità è terreno di continuo confronto tra le Corti d’Appello e la Cassazione, che negli ultimi due anni ha riscritto più volte i confini dell’onere della prova a carico del debitore. Solo chi segue queste pronunce fino all’ultimo grado di giudizio può costruire una strategia realmente solida, e non affidarsi a formule generiche ormai superate dalla giurisprudenza più recente.
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Chi hai di fronte: la logica del creditore che valuta l’attacco
Prima di entrare nel dettaglio delle soglie, è necessario capire chi le userà contro di te e perché. Il creditore tipico che valuta se richiedere la liquidazione giudiziale di un’impresa debitrice — che sia una banca, una società di factoring, un fornitore rimasto insoluto o l’Agenzia delle Entrate Riscossione — non agisce per principio. Agisce per convenienza economica, ed è proprio questa convenienza a determinare quando muove e quando invece preferisce restare fermo.
Per un istituto di credito, la richiesta di liquidazione giudiziale è quasi sempre l’ultima carta, non la prima. Prima di arrivarci valuta il costo della procedura (contributo unificato, spese legali, tempi di recupero spesso pluriennali attraverso il riparto dell’attivo) contro l’alternativa di un accordo di rientro, una cessione del credito a un fondo specializzato, o semplicemente l’azione esecutiva individuale su beni specifici. La liquidazione giudiziale conviene al creditore soprattutto quando il debitore ha un patrimonio consistente ma frammentato tra più creditori concorrenti: in quel caso, aprire la procedura concorsuale gli permette di bloccare la fuga di attivo verso altri creditori più rapidi e di partecipare al riparto con gli stessi diritti degli altri.
Per un fornitore con un credito di modesta entità, la scelta è diversa: userà quasi sempre prima il decreto ingiuntivo e il pignoramento, perché la soglia di 30.000 euro di debiti scaduti prevista dall’art. 49, comma 5, CCII rende la liquidazione giudiziale uno strumento non sempre disponibile o conveniente per crediti minori isolati — a meno che non si sommi ad altri debiti scaduti verso terzi, che il tribunale può comunque considerare nel computo complessivo.
Per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la logica è ancora diversa: agisce su volumi, con procedure spesso automatizzate, e la sua convenienza a richiedere la liquidazione giudiziale cresce quando il debito fiscale consolidato supera ampiamente le soglie e il debitore risulta inattivo, irreperibile, o privo di beni aggredibili con altri strumenti. In questi casi, la giurisprudenza recente mostra un atteggiamento dei tribunali molto meno indulgente verso il debitore silente.
Capire questa griglia di convenienza è la chiave per leggere correttamente ogni mossa che segue: il creditore non è un nemico irrazionale, è un attore economico che valuta costi e benefici — e proprio per questo, ogni sua mossa ha margini, tempi e limiti che la legge gli impone e che tu puoi sfruttare.
C’è poi un ulteriore livello di lettura, spesso trascurato: la convenienza del creditore cambia radicalmente a seconda della fase in cui si trova il rapporto con il debitore. Nella fase iniziale dell’inadempimento, quando il ritardo è ancora recente, quasi nessun creditore razionale valuta la liquidazione giudiziale: i costi di attivazione (contributo unificato, spese di notifica, compenso del legale, tempi di attesa per l’udienza) superano ampiamente il beneficio atteso, specialmente se il debito non è di importo rilevante. È nella fase intermedia — quando altri tentativi di recupero (solleciti, decreto ingiuntivo, pignoramento) si sono rivelati infruttuosi — che la valutazione cambia, perché a quel punto il creditore ha già sostenuto costi rilevanti e la liquidazione giudiziale diventa lo strumento che gli permette di “congelare” la situazione patrimoniale del debitore e impedire che altri creditori più rapidi si accaparrino l’attivo residuo.
Questo significa, in pratica, che il momento in cui il creditore decide di muoversi non è casuale: è quasi sempre preceduto da segnali che l’imprenditore attento può cogliere per tempo. Un pignoramento andato deserto, una richiesta di informazioni patrimoniali da parte del legale del creditore, una diffida che richiama esplicitamente la possibilità di ricorrere alla liquidazione giudiziale, sono tutti indizi che la convenienza della controparte si sta spostando verso l’aggressione concorsuale. Riconoscere questi segnali in anticipo — prima ancora che l’istanza venga materialmente depositata — è ciò che distingue una difesa costruita con calma da una difesa costruita in emergenza, e spesso fa la differenza tra un esito favorevole e uno sfavorevole.
Va inoltre considerato che, accanto ai creditori “ordinari”, il Codice della Crisi ha ampliato in modo significativo la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’apertura della procedura: non solo il debitore stesso e il pubblico ministero, ma anche i creditori possono ormai attivare, in determinati casi, anche la liquidazione controllata riservata ai soggetti non fallibili, secondo il meccanismo previsto dall’art. 268 CCII per il sovraindebitamento. Questo significa che anche l’imprenditore sotto le soglie dimensionali della liquidazione giudiziale non è completamente al riparo da un’iniziativa dei creditori, sebbene con presupposti e soglie debitorie diverse (in quel contesto, la soglia rilevante per l’insolvenza del debitore non fallibile è di 50.000 euro, ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCII). Comprendere questa distinzione è essenziale per non commettere l’errore, purtroppo frequente, di ritenersi “al sicuro” solo perché si resta sotto le soglie della liquidazione giudiziale maggiore.
La prima mossa: la verifica preliminare delle soglie dimensionali
La prima cosa che il creditore farà, prima ancora di depositare un ricorso, è verificare se l’impresa debitrice rientra nel perimetro della liquidazione giudiziale attraverso le tre soglie dimensionali previste dall’art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), richiamate dall’art. 121 CCII in tema di presupposti soggettivi.
Le tre soglie, che devono essere superate congiuntamente perché l’impresa sia considerata “non minore” e dunque fallibile, sono:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore);
- ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, nello stesso arco temporale;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro, al momento della domanda.
Se l’impresa resta sotto tutte e tre queste soglie contemporaneamente, non è fallibile: è “impresa minore” e può accedere solo agli strumenti del sovraindebitamento (liquidazione controllata, concordato minore, accordo di ristrutturazione), non alla liquidazione giudiziale. Questo è il primo, fondamentale limite invalicabile per il creditore: se non riesce a dimostrare — o se il debitore riesce a dimostrare il contrario — il superamento congiunto delle tre soglie, la strada della liquidazione giudiziale gli è preclusa.
Dal suo punto di vista, conviene verificare questi dati prima di agire, perché un ricorso presentato contro un’impresa palesemente sotto soglia rischia il rigetto e, in alcuni casi, una condanna alle spese per lite temeraria — come dimostra la giurisprudenza più recente in tema di abuso dello strumento processuale.
Vale la pena soffermarsi su un punto tecnico che genera spesso confusione tra gli stessi imprenditori: cosa si intende esattamente per “attivo patrimoniale” e per “ricavi lordi” ai fini del calcolo delle soglie. Per l’attivo patrimoniale si guarda al totale dell’attivo di bilancio, comprensivo quindi non solo delle disponibilità liquide ma anche di immobilizzazioni, crediti, rimanenze e ogni altra posta iscritta nello stato patrimoniale. Per i ricavi lordi, la giurisprudenza ha chiarito — anche prescindendo dai principi contabili applicati — che occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 2425, lettera a), del codice civile, considerando le voci relative ai ricavi delle vendite e delle prestazioni e agli altri ricavi e proventi, ma escludendo le variazioni delle rimanenze e i lavori in corso su ordinazione, che non costituiscono ricavi in senso tecnico ai fini di questo calcolo. Questo dettaglio non è irrilevante: un’impresa con un bilancio che presenta forti variazioni di rimanenze potrebbe avere un valore della produzione complessivo superiore ai 200.000 euro, pur restando sotto soglia se si calcolano correttamente solo i ricavi lordi in senso tecnico.
È inoltre importante ricordare che le tre soglie possono essere aggiornate ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Questo meccanismo di adeguamento, previsto già dalla previgente Legge Fallimentare e confermato nell’impianto del CCII all’art. 348, in tema di adeguamento delle soglie dell’impresa minore, comporta che le cifre attualmente in vigore (300.000, 200.000 e 500.000 euro) non sono necessariamente immutabili nel tempo: un imprenditore che si trova vicino al limite dovrebbe sempre verificare, al momento della valutazione, quale sia l’importo esatto vigente, poiché un adeguamento anche modesto può fare la differenza tra il restare sotto soglia o il superarla.
Un ulteriore aspetto che il creditore valuta, prima di scegliere se muoversi, è la natura cumulativa — e non alternativa — dei tre requisiti. Questo significa che è sufficiente che l’impresa resti sotto anche una sola delle tre soglie, perché non sia qualificabile come fallibile: non è necessario restare sotto tutte e tre contemporaneamente per essere “al sicuro” nel senso comunemente inteso, ma è vero l’esatto contrario — basta superarne anche una sola perché il presupposto soggettivo della fallibilità sia integrato. Questo crea, dal punto di vista difensivo, un compito preciso: per dimostrare la non fallibilità occorre provare il mancato superamento di tutte e tre le soglie congiuntamente, mentre per il creditore è sufficiente dimostrare il superamento anche di una sola di esse.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone un vincolo temporale preciso: le soglie di attivo e ricavi vanno verificate sui tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), e il mancato superamento anche di una sola di esse per un solo anno può essere sufficiente a escludere la fallibilità, mentre il superamento anche di uno solo dei tre parametri, per un solo esercizio, rende l’impresa potenzialmente fallibile. La soglia debitoria, diversamente, va invece verificata al momento della dichiarazione, non nei tre esercizi pregressi.
La tua contromossa
Qui è dove puoi giocare d’anticipo. L’imprenditore che tiene una contabilità ordinata, deposita puntualmente i bilanci presso il Registro delle Imprese e conserva la documentazione degli ultimi tre esercizi ha in mano lo strumento più forte per dimostrare — se è così — di restare sotto soglia. E questo perché, come vedremo nel dettaglio più avanti, l’onere della prova del mancato superamento delle soglie grava per intero sul debitore, non sul creditore.
Le pronunce che ti proteggono
Sul tema della natura cumulativa e non alternativa dei tre requisiti, e sulla necessità di verificarli sui tre esercizi precedenti la domanda, si è consolidato un orientamento stabile della giurisprudenza di merito e di legittimità, che distingue nettamente tra i requisiti “soggettivi” dimensionali di cui all’art. 2 CCII e i presupposti “oggettivi” — stato di insolvenza e soglia debitoria minima — di cui parleremo nella prossima mossa.
La seconda mossa: la soglia minima dei 30.000 euro di debiti scaduti
Superata la prima verifica, dal suo punto di vista, conviene al creditore controllare un secondo filtro, distinto dalle soglie dimensionali: l’art. 49, comma 5, CCII stabilisce che non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, risultante dagli atti dell’istruttoria, è inferiore a 30.000 euro. Questa norma riprende quasi testualmente il previgente art. 15, comma 9, della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942).
È importante non confondere questo limite con le soglie dimensionali della prima mossa: qui non si guarda al totale dei debiti dell’impresa (anche non scaduti), ma specificamente ai debiti scaduti e non pagati al momento dell’istruttoria. Un’impresa può avere debiti complessivi ben al di sotto dei 500.000 euro della soglia dimensionale, ma se i debiti scaduti e non pagati superano i 30.000 euro, e le altre condizioni ricorrono, il presupposto oggettivo per l’apertura della procedura può comunque sussistere.
I suoi limiti
Grassetta ogni limite invalicabile: la Cassazione ha chiarito, con l’ordinanza n. 2223 del 30 gennaio 2025, che questa soglia dei 30.000 euro non riguarda l’importo del singolo credito vantato dal creditore istante, ma l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria, anche di crediti vantati da altri soggetti. Questo significa che il creditore istante può avere un credito anche modesto, ma se dall’istruttoria emergono altri debiti scaduti verso terzi che sommati superano la soglia, il presupposto è comunque integrato. Un vizio frequente del creditore, però, è quello di presentare un’istanza basata su un credito isolato e di importo esiguo, confidando che il tribunale “aggreghi” automaticamente altri debiti: se l’istruttoria non conferma la sussistenza di questi ulteriori debiti scaduti, l’istanza va respinta.
La tua contromossa
La tua contromossa chiave consiste nel contestare puntualmente, con documentazione, la reale esistenza e scadenza di ciascun debito che il creditore assume come “scaduto e non pagato”: la Cassazione ha però anche precisato — con l’ordinanza n. 110/2025 — che la semplice contestazione informale di un debito da parte del debitore non è sufficiente a escluderlo dal computo complessivo; per escluderlo davvero serve una formale e fondata impugnazione giudiziale del credito contestato, non una mera dichiarazione difensiva nel procedimento prefallimentare.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. civ., ordinanza n. 2223 del 30 gennaio 2025: ha chiarito che la condizione ostativa di cui all’art. 15, comma 9, L. fall. (oggi art. 49, comma 5, CCII) non risiede nell’importo del singolo credito dell’istante, ma nell’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 110/2025: ha confermato che i debiti contestati dal debitore devono comunque essere inclusi nel calcolo dell’indebitamento complessivo, salvo una formale impugnazione giudiziale, e non una semplice contestazione informale nel procedimento.
Un elemento specifico che il creditore pubblico usa spesso in questa fase è l’avviso di accertamento tributario: secondo un principio consolidato, ai fini dell’art. 15, comma 9, L. fall. rilevano come debiti scaduti e non pagati anche le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal contribuente, indipendentemente dall’iscrizione a ruolo e dalla trasmissione all’agente della riscossione — un dettaglio tecnico che molti imprenditori ignorano e che può far scattare la soglia prima di quanto pensino.
Va sottolineato anche un altro aspetto che spesso sfugge a chi affronta per la prima volta questo tipo di contenzioso: la soglia dei 30.000 euro non va confusa con l’ammontare del singolo credito minimo necessario per legittimare il creditore a proporre l’istanza. Un creditore può depositare un ricorso anche per un credito di importo modesto — non esiste, di per sé, una soglia minima per la legittimazione attiva del singolo istante — ma, perché l’istanza venga accolta, occorre che l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, comprensivo quindi anche dei crediti di soggetti terzi che emergono nel corso dell’istruttoria, superi i 30.000 euro. È proprio questa la ragione per cui il tribunale, nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare, procede a un’attività di accertamento più ampia rispetto al singolo rapporto tra creditore istante e debitore, acquisendo informazioni su altri creditori, verificando le posizioni debitorie risultanti dai pubblici registri e dalle banche dati disponibili, ai sensi dell’art. 42 CCII in tema di istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri.
Questo meccanismo istruttorio “allargato” è un’arma a doppio taglio. Da un lato consente al creditore di raggiungere la soglia anche con un credito individuale modesto, se altri debiti scaduti emergono dall’istruttoria. Dall’altro lato, però, offre al debitore un’opportunità difensiva spesso trascurata: se l’istruttoria del tribunale non riesce a documentare in modo puntuale l’esistenza di questi ulteriori debiti scaduti — magari perché il debitore ha nel frattempo regolarizzato alcune posizioni, o perché alcuni debiti indicati dal creditore non risultano confermati dai pubblici registri — il presupposto della soglia minima può non risultare integrato, con conseguente rigetto dell’istanza indipendentemente dalla fondatezza del singolo credito dell’istante.
La terza mossa: l’onere della prova ribaltato sul debitore
E questo è esattamente il momento in cui la partita si complica di più per chi la subisce senza saperlo: una volta verificate le soglie e il presupposto oggettivo, il creditore sa — perché la giurisprudenza glielo garantisce in modo ormai costante — che non sarà lui a dover dimostrare che l’impresa supera i limiti dimensionali. Sarà il debitore a dover dimostrare il contrario.
L’art. 121 CCII dispone infatti che la liquidazione giudiziale è disposta nei confronti degli imprenditori commerciali “che non dimostrino il possesso congiunto” dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 2, comma 1, lett. d). La formulazione stessa della norma pone l’onere della prova in capo al debitore, non al creditore istante né al pubblico ministero.
I suoi limiti
Il creditore, per attivare questo meccanismo a proprio favore, deve comunque allegare elementi che facciano presumere il superamento delle soglie: non basta una richiesta generica, servono indizi concreti (bilanci non depositati da anni, irreperibilità del legale rappresentante, assenza di beni aggredibili, debiti fiscali rilevanti). Solo a fronte di questi elementi il baricentro probatorio si sposta davvero sul debitore.
La tua contromossa
Qui la contromossa più efficace è preventiva, non processuale: depositare puntualmente i bilanci degli ultimi tre esercizi presso il Registro delle Imprese, prima ancora che scoppi il contenzioso. La giurisprudenza è netta nel considerare i bilanci regolarmente depositati come lo strumento probatorio privilegiato, mentre la documentazione contabile “interna”, mai depositata ufficialmente, viene sistematicamente giudicata di scarsa attendibilità e quindi inidonea a fornire la prova liberatoria.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 10687 del 23 aprile 2025: ha ribadito che l’onere della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali grava interamente sull’imprenditore debitore, e che, in assenza di documentazione contabile attendibile, l’impresa viene ritenuta fallibile.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 2120/2025 (16 settembre 2025): ha confermato che l’omesso deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi si risolve in danno dell’imprenditore stesso, e che il giudice non è tenuto a supplire d’ufficio a questa inerzia con un’attività istruttoria propria.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 33148/2025: ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che contestava genericamente i debiti fiscali senza fornire la prova positiva del non superamento delle soglie attraverso bilanci attendibili, ribadendo che una contestazione generica non è mai sufficiente.
Corte d’Appello di Trento, sentenza n. 1/2025 (16 luglio 2025): in riforma del decreto di primo grado, ha affermato che il mancato superamento delle soglie non può essere desunto in via presuntiva da meri indizi negativi (assenza di bilanci, inattività apparente, irreperibilità), perché ciò comporterebbe un inammissibile ribaltamento dell’onere della prova; ha richiamato sul punto anche Cass. n. 31353/2022 e Cass. n. 625/2016, formatesi sotto la previgente Legge Fallimentare ma tuttora applicabili per identità di ratio.
Cass. civ. n. 24138/2019 e Cass. civ. n. 30541/2018, richiamate dalla giurisprudenza di merito più recente: pur ammettendo strumenti probatori alternativi ai bilanci, confermano che questi ultimi restano lo strumento privilegiato per assolvere l’onere della prova a carico del debitore.
Occorre inoltre precisare che, se i bilanci restano lo strumento probatorio privilegiato, non sono l’unico ammesso dalla legge. La giurisprudenza di merito più recente ha riconosciuto che il debitore può fornire la prova della propria non fallibilità anche attraverso strumenti probatori alternativi: scritture contabili regolarmente tenute anche se non ancora depositate in forma di bilancio ufficiale, documentazione proveniente da soggetti terzi (ad esempio estratti conto bancari, dichiarazioni fiscali, contratti in essere) suscettibile di fornire un quadro attendibile della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Resta fermo, tuttavia, che l’onere di attivarsi con questa documentazione grava sempre e comunque sul debitore: il tribunale non è tenuto a supplire d’ufficio all’inerzia dell’imprenditore, né ha l’obbligo di ricercare autonomamente elementi favorevoli al debitore che quest’ultimo non abbia prodotto.
Un ulteriore profilo interessante, chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 29472/2022 — tuttora rilevante per l’impianto del CCII, che ha ripreso l’impostazione della previgente disciplina — riguarda il momento in cui la prova del superamento (o del mancato superamento) delle soglie può essere fornita: la Suprema Corte ha affermato che tale prova può essere fornita anche in sede di reclamo, tenendo conto pure di fatti anteriormente verificatisi ma emersi solo successivamente alla sentenza dichiarativa. Questo significa che, anche qualora la prima difesa in tribunale non sia stata condotta nel modo più efficace, esiste un margine — seppur stretto e da giocare con competenza tecnica — per recuperare la posizione difensiva nella fase del reclamo davanti alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 50 CCII.
Va infine segnalato un aspetto pratico di grande rilievo: la soglia debitoria dell’art. 2, comma 1, lett. d), n. 3) CCII — quella dei 500.000 euro di debiti anche non scaduti — deve essere provata con riferimento al momento della dichiarazione, e non necessariamente attraverso la sola contabilità formalmente tenuta dall’impresa. La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini di questa soglia, rileva “in qualunque modo risulti” l’ammontare complessivo dei debiti, il che significa che anche documentazione esterna alla contabilità ufficiale — purché attendibile — può essere utilizzata sia dal creditore per dimostrare il superamento, sia dal debitore per dimostrare il contrario.
La quarta mossa: la dimostrazione dello stato di insolvenza
Superato lo scoglio delle soglie dimensionali e della soglia debitoria minima, la prima cosa che il creditore farà a questo punto è costruire la prova dello stato di insolvenza, secondo presupposto oggettivo indispensabile insieme al primo. Lo stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) CCII, si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Dal suo punto di vista, conviene costruire questa prova attraverso elementi facilmente documentabili: protesti, decreti ingiuntivi non opposti e non pagati, pignoramenti infruttuosi, cartelle esattoriali non onorate, chiusura di fatto dell’attività senza formale cessazione. Anche un unico creditore istante può fondare la domanda, se il credito è idoneo a rivelare l’insolvenza — la Cassazione lo ha confermato anche con riferimento a un lavoratore dipendente titolare di un credito da lavoro.
I suoi limiti
Il concetto di insolvenza non coincide con il semplice inadempimento: deve trattarsi di un’incapacità strutturale e non transitoria di far fronte regolarmente alle obbligazioni, non di una difficoltà temporanea di liquidità superabile con mezzi normali. Un’impresa che, pur avendo qualche pagamento in ritardo, dispone di credito bancario ancora accessibile, di un patrimonio realizzabile o di flussi di cassa prospettici solidi, non è insolvente nel senso tecnico della norma, anche se il creditore prova a rappresentarla come tale.
La tua contromossa
La contromossa chiave è documentare, con dati oggettivi e non con mere affermazioni difensive, la capacità dell’impresa di far fronte regolarmente alle obbligazioni: piani di rientro già in corso e rispettati, affidamenti bancari ancora operativi, contratti in essere che generano flussi certi, oppure la natura meramente contingente delle difficoltà (ad esempio un credito verso un cliente moroso di importo tale da spiegare la temporanea tensione di cassa). In alcuni casi, l’accesso tempestivo alla composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) può sospendere l’istruttoria prefallimentare e offrire al debitore uno spazio per dimostrare che la crisi è reversibile.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19591 del 15 luglio 2025: ha ribadito che lo stato di insolvenza è riscontrabile anche nel caso di un unico creditore istante, precisando la particolare rilevanza del credito da lavoro subordinato ai fini di questa valutazione.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 26370/2025 (29 settembre 2025): ha chiarito che, in caso di istanza di liquidazione giudiziale proposta da un creditore, il giudice deve svolgere una verifica incidentale sull’esistenza del credito, quale presupposto da cui dedurre la sussistenza dello stato di insolvenza — non un accertamento automatico.
Tribunale di Torino, 6 marzo 2024 (Pres. Nosengo, Rel. Mussa): ha affermato che la legittimazione del creditore istante non è esclusa dal fatto che il debitore eccepisca un controcredito da compensare, potendo tale circostanza rilevare solo ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, non della legittimazione ad agire — richiamando sul punto Cass. SS.UU. n. 1521/2013.
Un aspetto che merita attenzione specifica riguarda la distinzione tra insolvenza e mera “crisi”, concetto quest’ultimo che il CCII definisce come probabilità di futura insolvenza, rilevante soprattutto ai fini dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo) piuttosto che come presupposto della liquidazione giudiziale in senso stretto. Questa distinzione concettuale, introdotta organicamente dal Codice della Crisi, ha una ricaduta pratica significativa: un’impresa che si trova in stato di “crisi” — cioè con segnali di difficoltà prospettica ma non ancora incapace di adempiere regolarmente — può e dovrebbe attivarsi con gli strumenti di allerta e di composizione negoziata prima che la situazione degeneri in vera e propria insolvenza, proprio per evitare di trovarsi, in un secondo momento, nella posizione difensiva più debole di chi deve dimostrare che l’incapacità di adempiere non è strutturale.
Va inoltre ricordato che il legislatore ha voluto attribuire un peso specifico agli strumenti di allerta precoce, che comportano obblighi di segnalazione in capo a determinati creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, agente della riscossione) quando l’esposizione debitoria dell’impresa supera determinate soglie. Sebbene queste segnalazioni non costituiscano di per sé una domanda di liquidazione giudiziale, esse rappresentano spesso il primo campanello d’allarme che un imprenditore attento dovrebbe cogliere per attivarsi tempestivamente, prima che la situazione precipiti verso un’istanza formale da parte di un creditore. Anche un’impresa sotto le soglie dimensionali della liquidazione giudiziale può, su base volontaria, accedere alla composizione negoziata della crisi, con procedure in parte semplificate rispetto a quelle previste per le imprese di maggiori dimensioni.
Un ultimo elemento da considerare riguarda il rapporto tra insolvenza e cessazione di fatto dell’attività: la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la mera cessazione dell’attività non equivale automaticamente a stato di insolvenza, essendo necessario che dalla cessazione emergano comunque elementi sintomatici dell’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni — ad esempio l’assenza di un attivo residuo sufficiente a soddisfare i creditori, oppure l’irreperibilità del debitore che impedisce ogni forma di verifica sulla effettiva situazione patrimoniale.
La quinta mossa: l’aggressione ai soggetti particolari — start-up, imprese cessate, soci
Qui il creditore affina la mira, perché sa che esistono categorie di debitori con regole specifiche, e il suo margine di manovra cambia a seconda del profilo che ha di fronte.
Le start-up innovative, iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, godono di una protezione temporanea di 5 anni dalla costituzione: non possono essere dichiarate in liquidazione giudiziale in questo periodo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1587/2024, ha chiarito che questa tutela cessa automaticamente allo scadere del quinquennio, senza necessità di formale cancellazione dalla sezione speciale del registro: dal giorno successivo, se la start-up è insolvente e supera le soglie, torna pienamente assoggettabile alla procedura.
Le imprese cessate o cancellate dal Registro delle Imprese restano fallibili entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza è maturata prima o entro tale periodo: la Cassazione ha ribadito, anche in tema di fusione per incorporazione, che la società incorporata cancellata resta soggetta a liquidazione giudiziale entro l’anno dalla cancellazione, se insolvente.
I soci illimitatamente responsabili possono vedersi estendere gli effetti della liquidazione giudiziale della società, e questo vale anche per l’estensione da impresa individuale a società di fatto e ai soci occulti, previo accertamento della reale attività svolta.
I suoi limiti
Ognuno di questi profili ha un termine perentorio o una condizione oggettiva che il creditore deve rispettare puntualmente: l’anno dalla cancellazione, il quinquennio per le start-up, l’accertamento rigoroso della reale attività per l’estensione ai soci di fatto. Un ricorso presentato fuori da questi termini, o senza la prova rigorosa richiesta per l’estensione, è destinato al rigetto.
La tua contromossa
Se sei titolare di una start-up innovativa prossima alla scadenza del quinquennio, o hai recentemente cessato o cancellato un’attività, verifica con attenzione le date esatte: un ricorso presentato anche di poco fuori termine è aggredibile con un’eccezione di decadenza puntuale e documentata.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. civ., ordinanza n. 1587/2024: ha chiarito che la tutela quinquennale delle start-up innovative cessa automaticamente allo scadere del termine, senza necessità di cancellazione dalla sezione speciale.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14414 del 23 maggio 2024 (Pres. Abete, Rel. Vella): ha confermato che la società incorporata per fusione, cancellata dal Registro delle Imprese, può essere dichiarata insolvente entro l’anno dalla cancellazione.
Cass. civ., ordinanza n. 482/2026 (9 gennaio 2026): si è pronunciata sui presupposti per l’estensione della liquidazione giudiziale dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, richiedendo l’accertamento rigoroso della reale attività svolta.
Un ulteriore profilo di specificità riguarda gli imprenditori agricoli, tradizionalmente esclusi dal perimetro della fallibilità in ragione della natura dell’attività svolta, esclusa dalla nozione di imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2082 e seguenti del codice civile. Il Codice della Crisi ha tuttavia in parte rivisto questa impostazione, prevedendo che le imprese agricole di maggiori dimensioni possano, in presenza di determinati presupposti, accedere volontariamente ad alcuni strumenti di regolazione della crisi altrimenti riservati alle imprese commerciali, pur restando escluse dall’assoggettamento coattivo alla liquidazione giudiziale su iniziativa dei creditori. Questa distinzione va sempre verificata con attenzione, perché la qualificazione di un’attività come “agricola” in senso tecnico-giuridico non sempre coincide con la percezione comune, specialmente per le imprese che uniscono attività agricola in senso stretto a fasi di trasformazione o commercializzazione dei prodotti.
Per quanto riguarda le persone fisiche già imprenditori individuali e successivamente cancellate dal Registro delle Imprese, la giurisprudenza recente ha chiarito che, decorso l’anno dalla cancellazione senza che sia intervenuta una dichiarazione di insolvenza, resta comunque possibile — su istanza di un creditore — l’apertura della liquidazione controllata riservata ai soggetti non fallibili, qualora ricorrano i relativi presupposti: un tribunale può quindi disporre questa procedura anche nei confronti di un ex imprenditore individuale ormai cancellato, se emergono i presupposti oggettivi e soggettivi previsti per il sovraindebitamento, con un vaglio comunque rigoroso da parte del giudice.
Va infine considerato il tema, sempre più frequente nella pratica, delle imprese in liquidazione volontaria: la circostanza che una società abbia deliberato lo scioglimento e messo in liquidazione il proprio patrimonio non la sottrae automaticamente al rischio di liquidazione giudiziale, se durante o dopo la fase di liquidazione volontaria emerge uno stato di insolvenza non risolto. Anzi, proprio le società in liquidazione volontaria sono spesso oggetto di particolare attenzione da parte dei creditori, perché la fase di liquidazione, se non gestita correttamente, può generare proprio quegli indici di insolvenza (irreperibilità, mancato deposito di bilanci, assenza di attivo residuo) che la giurisprudenza considera sintomatici, pur dovendo sempre essere provati positivamente e non semplicemente presunti.
Un ultimo profilo, di crescente rilevanza pratica, riguarda i gruppi di imprese. Il CCII ha introdotto una disciplina organica per la gestione della crisi e dell’insolvenza dei gruppi societari, riconoscendo la possibilità di una trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi quando più società appartenenti allo stesso gruppo si trovino in difficoltà. Questo significa che, per un imprenditore che opera attraverso una pluralità di società collegate, la valutazione delle soglie di fallibilità non può mai essere condotta guardando alla singola entità in modo isolato dal contesto complessivo del gruppo, perché le dinamiche di intercompany, i finanziamenti soci e le garanzie incrociate tra le diverse società possono avere un impatto diretto sulla determinazione dell’indebitamento rilevante ai fini delle soglie, e perché un creditore avveduto valuterà sempre la posizione del gruppo nel suo complesso, non solo quella della singola società formalmente debitrice.
Anche per questo motivo, quando l’imprenditore opera attraverso una struttura di gruppo, la verifica preventiva delle soglie di fallibilità non può limitarsi a un controllo formale dei bilanci della singola società, ma richiede un’analisi più ampia, che tenga conto dei rapporti finanziari e patrimoniali tra le diverse entità collegate, proprio per evitare che un creditore, nel costruire la propria istanza, possa fare leva su elementi che emergono dalla lettura congiunta delle diverse posizioni contabili del gruppo, anziché dalla sola posizione della società formalmente destinataria del ricorso.
La sesta mossa: gli errori procedurali del creditore che puoi sfruttare
Non tutte le mosse del creditore sono impeccabili. Anzi, l’esperienza dello Studio mostra che una parte significativa dei ricorsi presentati contiene vizi procedurali che, se intercettati per tempo, possono portare al rigetto dell’istanza indipendentemente dal merito delle soglie dimensionali.
Dal suo punto di vista, conviene al creditore muoversi rapidamente, spesso utilizzando modelli standard di ricorso, e questo genera errori ricorrenti: competenza territoriale radicata sulla sede legale quando il centro degli interessi principali (COMI) del debitore è altrove; mancato rispetto dei termini per fissare l’udienza, soprattutto in caso di imprese cessate; vizi di notifica del ricorso, specie quando il debitore non ha un indirizzo PEC valido iscritto al Registro delle Imprese.
I suoi limiti
Grassetta ogni limite invalicabile: la competenza territoriale per la dichiarazione di liquidazione giudiziale non si individua automaticamente con riferimento alla sede legale, quando il centro degli interessi principali del debitore risulti effettivamente collocato altrove — un principio che la Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 31727/2025. Analogamente, in tema di procedura prefallimentare, esistono termini precisi da rispettare per la fissazione dell’udienza, la cui violazione è aggredibile, in particolare quando l’impresa risulti già cessata.
La tua contromossa
La tua contromossa chiave consiste nel far verificare, da subito, la regolarità formale dell’intero procedimento: competenza del tribunale adito rispetto al reale centro degli interessi, correttezza della notifica, rispetto dei termini procedurali. Un vizio di questo tipo, se sollevato tempestivamente nella prima difesa e non tardivamente, può bloccare l’intera procedura prima ancora di entrare nel merito delle soglie.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. civ., ordinanza n. 31727/2025 (4 dicembre 2025): ha chiarito i presupposti affinché la competenza territoriale per la dichiarazione di liquidazione giudiziale non venga individuata con riferimento alla sola sede legale del debitore.
Cass. civ., ordinanza n. 31177/2025 (29 novembre 2025): ha affrontato il termine per eccepire o rilevare l’incompetenza territoriale del tribunale adito nella procedura prefallimentare.
Cass. civ., sentenza n. 930/2025: si è pronunciata sul termine da rispettare per la fissazione dell’udienza volta all’accertamento dei presupposti, in particolare in caso di impresa già cessata al momento della domanda.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di avvocato cassazionista, segue proprio questo tipo di vizi con un’attenzione che nasce dalla pratica quotidiana davanti alla Suprema Corte: un’eccezione di incompetenza o di vizio procedurale, per essere davvero efficace, va costruita conoscendo esattamente come la Cassazione la valuterà nell’eventuale ultimo grado di giudizio, non solo come la valuterà il tribunale di primo grado.
Un ulteriore fronte su cui il creditore può commettere errori riguarda la ricorribilità delle decisioni intermedie. Il nuovo assetto del CCII ha modificato in modo significativo il regime delle impugnazioni rispetto alla previgente Legge Fallimentare: mentre in passato il decreto che decideva sul reclamo contro il rigetto dell’istanza di fallimento non era, di regola, ulteriormente impugnabile, la giurisprudenza più recente ha chiarito che la sentenza della Corte d’Appello che accoglie il reclamo ex art. 50 CCII contro il rigetto dell’istanza di apertura, avendo natura decisoria e producendo effetti immediati (compresa l’apertura della procedura), è ammissibile il ricorso per cassazione contro tale pronuncia, superando il precedente regime dell’art. 22, comma 4, L. fall. Questo significa che, anche quando il tribunale di primo grado ha respinto l’istanza del creditore e la Corte d’Appello l’ha riformata aprendo la procedura, il debitore non resta privo di un ulteriore grado di tutela: può accedere al giudizio di legittimità, sebbene con l’importante precisazione — prevista dall’art. 51, comma 14, CCII — che il ricorso per Cassazione non sospende l’efficacia della sentenza impugnata, per cui la procedura prosegue nel frattempo salvo diversa misura cautelare.
Un altro errore ricorrente riguarda la legittimazione del pubblico ministero a proporre l’istanza: la Cassazione ha avuto modo di precisare, con l’ordinanza n. 31638/2025, i limiti entro cui il pubblico ministero può formulare istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e come debba essere valutato, in questo contesto, anche il finanziamento dei soci come possibile componente del debito complessivo della società. Un ricorso del pubblico ministero costruito senza questi presupposti rigorosi è aggredibile tanto quanto un ricorso di un creditore privato mal costruito.
Infine, un profilo tecnico spesso decisivo riguarda la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza: per le imprese che non risultano iscritte con un indirizzo PEC valido presso il Registro delle Imprese, la notifica avviene secondo modalità particolari previste dall’art. 3-ter, comma 2, della L. 53/1994, attraverso il Portale dei servizi telematici. Un vizio in questa fase — ad esempio una notifica tentata a un indirizzo PEC non più attivo, senza il successivo ricorso alle modalità alternative previste dalla legge — può essere motivo di nullità dell’intero procedimento, se sollevato tempestivamente. È un controllo che va sempre effettuato con la massima cura fin dalla prima difesa, perché un vizio di notifica non eccepito in tempo si consolida e diventa, di fatto, irrilevante ai fini dell’esito del giudizio.
La partita giocata: due simulazioni mossa-contromossa
Simulazione 1 — Le soglie dimensionali giocate d’anticipo. Una S.r.l. di servizi ha un attivo patrimoniale medio di 280.000 € nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi medi di 190.000 € e debiti complessivi (compresi quelli non scaduti) pari a 470.000 €: tutte e tre le soglie restano sotto i limiti di legge, ma di poco. Un fornitore le notifica un decreto ingiuntivo non opposto per 42.300 €, rimasto insoluto, e valuta di depositare istanza di liquidazione giudiziale, contando sull’assenza di bilanci recenti depositati. Se l’impresa non deposita per tempo il bilancio dell’ultimo esercizio, il fornitore può sostenere — con qualche margine — che la documentazione non è sufficiente a provare il mancato superamento delle soglie, spostando l’onere probatorio a sfavore del debitore. Se invece l’impresa deposita tempestivamente il bilancio, corredato da situazione patrimoniale aggiornata, la contromossa neutralizza sul nascere il tentativo, perché il giudice dispone della prova privilegiata richiesta dalla giurisprudenza.
Una considerazione ulteriore, spesso trascurata, riguarda i tempi tecnici del deposito del bilancio: non basta approvarlo in assemblea, occorre depositarlo effettivamente presso il Registro delle Imprese entro i termini di legge, perché sia opponibile e utilizzabile come prova nell’eventuale istruttoria prefallimentare. Un bilancio approvato ma non ancora depositato, o depositato tardivamente rispetto alla data di presentazione dell’istanza del creditore, rischia di essere considerato tardivo dal giudice, con conseguenze pratiche analoghe a quelle del mancato deposito. Per questo motivo, un piano di difesa preventivo dovrebbe sempre includere un controllo periodico — almeno annuale — dello stato dei depositi camerali, per evitare di scoprire, proprio nel momento peggiore, che l’ultimo bilancio utile risale a più di tre esercizi prima.
Simulazione 2 — La soglia dei 30.000 euro e la contestazione formale. Un’impresa individuale ha un credito fiscale consolidato di 18.995,92 € già affidato all’Agente della Riscossione, più 12.771,84 € di debiti fiscali non ancora affidati: il totale, pari a 31.767,76 €, supera la soglia dei 30.000 € prevista dall’art. 49, comma 5, CCII. Se il debitore si limita a contestare genericamente l’esistenza di questi debiti nella propria memoria difensiva, senza aver mai proposto impugnazione formale contro gli avvisi di accertamento o le cartelle sottostanti, la contestazione non è sufficiente e i debiti restano computati nel totale, con conseguente apertura della procedura in caso di contumacia — come confermato dalla giurisprudenza più recente in tema di onere della prova. Se invece il debitore ha tempestivamente impugnato in sede tributaria una parte di quei debiti, riducendo l’importo scaduto e non pagato effettivamente accertabile sotto la soglia dei 30.000 €, la contromossa può risultare determinante per il rigetto dell’istanza.
Quando all’avversario conviene trattare
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo, prima ancora che la partita entri in tribunale. Ci sono momenti precisi in cui, per il creditore, la convenienza economica di proseguire con l’aggressione giudiziale si riduce, e in cui è disposto a trattare piuttosto che affrontare i costi e i tempi di una procedura concorsuale.
Il primo momento favorevole è prima del deposito del ricorso, quando per il creditore la prospettiva di anni di attesa per il riparto dell’attivo — spesso con percentuali di soddisfazione contenute — pesa più della certezza di un accordo immediato, anche parziale. Un piano di rientro credibile, sostenuto da un professionista che dimostri la capacità reale dell’impresa di onorarlo, può convincere il creditore a soprassedere.
Il secondo momento favorevole è dopo il deposito, ma prima dell’udienza, quando il creditore ha già sostenuto i costi iniziali della procedura (contributo unificato, spese legali) e valuta se proseguire fino in fondo o accettare una soluzione negoziata che gli garantisca comunque un recupero, senza i rischi e i tempi lunghi del giudizio. In questa fase, l’accesso alla composizione negoziata della crisi, se non ancora tentato, può offrire al debitore un canale alternativo che spesso interessa anche al creditore, perché più rapido di una liquidazione giudiziale completa.
Il terzo momento, meno conosciuto ma molto significativo, è quando il creditore stesso valuta la propria posizione probatoria debole: se, dopo un primo confronto, emerge che l’imprenditore ha effettivamente bilanci regolari e soglie rispettate, il creditore razionale — consapevole del rischio di condanna alle spese per lite temeraria in caso di ricorso infondato — preferisce spesso ritirarsi o rinegoziare piuttosto che insistere su un terreno probatorio sfavorevole.
Un quarto momento, tipico soprattutto nei rapporti con istituti bancari e società di factoring, è quello in cui il credito è stato ceduto o è prossimo alla cessione a un fondo specializzato nel recupero crediti deteriorati. In questa fase, la banca cedente ha spesso interesse a chiudere la posizione rapidamente, anche accettando un saldo e stralcio significativamente inferiore al valore nominale del credito, perché il valore di libro attribuito al credito deteriorato ai fini della cessione è comunque una frazione ridotta dell’importo originario: proporre una trattativa proprio a ridosso di questa fase, quando è ancora possibile interloquire con il creditore originario prima della cessione, può risultare più vantaggioso rispetto al confronto con un fondo di recupero crediti, generalmente meno disponibile a soluzioni negoziate flessibili.
Va infine sottolineato che la lettura strategica della convenienza del creditore non riguarda solo il “se” trattare, ma anche il “come”: un piano di rientro proposto con il supporto di una relazione professionale che documenti in modo credibile la sostenibilità economica dell’impegno assunto (flussi di cassa attesi, ordini in portafoglio, eventuali nuove linee di credito) ha una probabilità di accoglimento molto più alta rispetto a una proposta generica. Il creditore, soprattutto se istituzionale, valuta la proposta con gli stessi criteri con cui valuterebbe un nuovo affidamento: la credibilità della proposta dipende dalla qualità della documentazione a supporto, non solo dalla buona volontà dichiarata dal debitore.
La partita in tabella
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Verifica soglie dimensionali (art. 2 CCII) | Tre esercizi precedenti la domanda | Deposito puntuale dei bilanci e delle scritture contabili | Prima che scoppi il contenzioso |
| Soglia 30.000 € debiti scaduti (art. 49 c.5 CCII) | Ammontare complessivo, non singolo credito | Impugnazione formale dei debiti contestati | Prima dell’istruttoria prefallimentare |
| Dimostrazione stato di insolvenza | Insolvenza strutturale, non temporanea illiquidità | Prova di affidamenti attivi, flussi certi, piano di rientro in corso | Nella memoria difensiva iniziale |
| Aggressione a start-up/imprese cessate | 5 anni dalla costituzione / 1 anno dalla cancellazione | Eccezione di decadenza puntuale sulle date | Alla prima udienza utile |
| Vizi procedurali (competenza, notifica, termini) | COMI reale, termini di fissazione udienza | Eccezione di incompetenza o nullità tempestiva | Prima difesa, mai tardiva |
Le domande di chi è sotto attacco
Posso essere dichiarato fallibile anche se sono un piccolo imprenditore? No, non se resti sotto tutte e tre le soglie dimensionali congiuntamente (attivo 300.000 €, ricavi 200.000 €, debiti 500.000 €): in quel caso sei “impresa minore” e puoi accedere solo agli strumenti del sovraindebitamento, non alla liquidazione giudiziale.
Basta un solo creditore per aprire la procedura contro di me? Sì, la giurisprudenza lo ammette, anche con un unico creditore istante, purché il credito sia idoneo a rivelare lo stato di insolvenza — è successo anche con un credito da lavoro dipendente.
Se non deposito i bilanci, cosa rischio davvero? Rischi che l’onere della prova a tuo carico diventi impossibile da assolvere: la Cassazione ha più volte confermato che l’omesso deposito si risolve in danno dell’imprenditore, che resta privo dello strumento probatorio privilegiato.
Posso contestare un debito fiscale per farlo uscire dal calcolo della soglia dei 30.000 euro? Solo con un’impugnazione formale, non con una semplice contestazione informale nella memoria difensiva: la giurisprudenza recente è netta su questo punto.
Una start-up innovativa può davvero fallire? Sì, ma non prima di 5 anni dalla costituzione, e la protezione cessa automaticamente alla scadenza, senza bisogno di formalità aggiuntive.
Se ho cessato l’attività, sono al sicuro dalla liquidazione giudiziale? No, resti esposto per un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, se l’insolvenza era già maturata o matura entro quel periodo.
Cosa succede se il tribunale non è competente per territorio? L’eccezione va sollevata tempestivamente, alla prima difesa utile: se non viene eccepita nei termini, la competenza si consolida e non può più essere contestata, anche se in origine il tribunale adito non era quello corretto secondo il criterio del centro degli interessi principali.
Posso ancora accedere alla composizione negoziata se è già stata depositata un’istanza di liquidazione giudiziale contro di me? In alcuni casi sì: l’avvio di un procedimento di composizione negoziata della crisi può sospendere l’istruttoria prefallimentare già in corso, permettendo al debitore di presentare un piano di risanamento, sebbene i presupposti per questa sospensione vadano valutati con attenzione caso per caso.
Cosa rischio se ignoro completamente l’istanza del creditore e non mi costituisco? Rischi moltissimo: la contumacia viene interpretata dalla giurisprudenza come un’ulteriore conferma dell’incapacità del debitore di fornire la prova contraria, e il tribunale tende a decidere sulla base della sola documentazione prodotta dal creditore istante, con esito quasi sempre sfavorevole per il debitore silente.
I paletti fissati dai giudici
I riferimenti giurisprudenziali che seguono sono organizzati per la mossa del creditore che ciascuno limita o condiziona, con il principio riformulato in parole proprie e la rilevanza pratica per chi si difende.
Sulla verifica delle soglie dimensionali e l’onere della prova: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10687/2025 (23 aprile 2025) — l’onere di provare il non superamento delle soglie grava sul debitore, che deve fornirlo con documentazione contabile attendibile, pena la fallibilità presunta. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2120/2025 (16 settembre 2025) — l’omesso deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi danneggia l’imprenditore, senza obbligo per il giudice di supplire d’ufficio. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33148/2025 — la contestazione generica dei debiti, senza prova positiva contraria, non basta a evitare la procedura. Corte d’Appello di Trento, sent. n. 1/2025 (16 luglio 2025) — il mancato superamento delle soglie non si desume da meri indizi presuntivi, spettando comunque al debitore la prova positiva, con richiamo a Cass. n. 31353/2022 e Cass. n. 625/2016.
Sulla soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti: Cass. civ., ord. n. 2223/2025 (30 gennaio 2025) — la soglia riguarda l’ammontare complessivo dei debiti scaduti risultanti dall’istruttoria, non il singolo credito dell’istante. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 110/2025 — i debiti semplicemente contestati restano nel computo, salvo impugnazione formale.
Sullo stato di insolvenza: Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19591/2025 (15 luglio 2025) — l’insolvenza è riscontrabile anche con un unico creditore istante, rilevando in particolare il credito da lavoro subordinato. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26370/2025 (29 settembre 2025) — necessaria verifica incidentale dell’esistenza del credito quale presupposto per dedurre l’insolvenza.
Su start-up e imprese cessate: Cass. civ., ord. n. 1587/2024 — la protezione quinquennale delle start-up innovative cessa automaticamente allo scadere del termine. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14414/2024 (23 maggio 2024) — la società incorporata cancellata resta fallibile entro l’anno dalla cancellazione, se insolvente. Cass. civ., ord. n. 482/2026 (9 gennaio 2026) — presupposti rigorosi per l’estensione della procedura ai soci di fatto.
Sui vizi procedurali del creditore: Cass. civ., ord. n. 31727/2025 (4 dicembre 2025) — la competenza territoriale non si individua automaticamente sulla sede legale, se il COMI reale è altrove. Cass. civ., ord. n. 31177/2025 (29 novembre 2025) — termini per eccepire l’incompetenza territoriale nella procedura prefallimentare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella partita tra debitore e creditore, non basta conoscere le regole: serve chi le applica ogni giorno, e che gioca la partita al tuo fianco fin dalla prima mossa dell’avversario. Ecco, nel concreto, cosa fa lo Studio Monardo per chi si trova ad affrontare — o teme di affrontare — un’istanza di liquidazione giudiziale:
- Verifichiamo il possesso congiunto delle tre soglie dimensionali dell’art. 2 CCII, analizzando bilanci e scritture contabili degli ultimi tre esercizi per accertare se l’impresa rientra effettivamente nel perimetro della fallibilità o è impresa minore.
- Ricostruiamo l’ammontare reale dei debiti scaduti e non pagati rilevanti ai fini della soglia dei 30.000 euro dell’art. 49, comma 5, CCII, distinguendo i debiti effettivamente esigibili da quelli contestabili formalmente.
- Presidiamo le scadenze che vincolano il creditore, dal termine annuale per l’aggressione alle imprese cessate al quinquennio di protezione delle start-up innovative, verificando puntualmente ogni data rilevante.
- Intercettiamo i vizi procedurali del ricorso, dalla competenza territoriale mal individuata ai difetti di notifica, costruendo eccezioni tempestive e documentate.
- Curiamo il deposito tempestivo e regolare dei bilanci presso il Registro delle Imprese, per garantire al debitore lo strumento probatorio privilegiato riconosciuto dalla giurisprudenza.
- Impugniamo formalmente i debiti contestabili, in sede civile o tributaria, per escluderli dal computo complessivo rilevante ai fini delle soglie.
- Costruiamo la prova della reversibilità della crisi, documentando affidamenti bancari attivi, flussi di cassa prospettici e piani di rientro già in esecuzione, per contrastare la qualificazione come stato di insolvenza strutturale.
- Apriamo il tavolo della trattativa con il creditore nel momento esatto in cui la sua convenienza economica si sposta verso l’accordo, prima o durante il procedimento.
- Assistiamo l’accesso alla composizione negoziata della crisi, quando la situazione dell’impresa lo consente, come strumento alternativo alla procedura concorsuale maggiore.
- Seguiamo il caso fino in Cassazione, con la stessa strategia difensiva dal primo grado all’ultimo, senza soluzione di continuità nella linea di difesa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come quella dei limiti di fallibilità, dove ogni eccezione procedurale può risalire fino alla Suprema Corte, la qualifica di cassazionista dell’Avv. Monardo garantisce continuità di strategia dal primo grado fino all’ultimo, senza il rischio — frequente quando ci si affida a difensori diversi nei vari gradi — di perdere coerenza argomentativa proprio nel momento decisivo. A questo si affianca il valore dello staff multidisciplinare: la partita che si gioca contro il creditore non è solo giuridica, è anche economica e contabile, perché valutare la convenienza reale dell’avversario — e la propria posizione rispetto alle soglie — richiede una lettura congiunta di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, non due pareri separati e scoordinati.
Quando la partita riguarda un’impresa che, pur restando sopra le soglie della liquidazione giudiziale, presenta comunque i margini per una gestione negoziata della crisi, il ruolo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 diventa centrale: consente allo Studio di affiancare l’imprenditore non solo nella fase difensiva contro l’istanza del creditore, ma anche nella costruzione di un percorso di risanamento condotto secondo le regole tecniche previste dalla normativa sulla composizione negoziata, con il supporto della piattaforma telematica dedicata e il coinvolgimento, se necessario, di un esperto indipendente. Quando invece la situazione dell’imprenditore rientra tra quelle dei soggetti non fallibili — sotto le soglie dimensionali, ma comunque esposto a un’istanza di liquidazione controllata da parte dei creditori ai sensi dell’art. 268 CCII — il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC permette allo Studio di gestire l’intero percorso, dalla fase di composizione della crisi fino all’eventuale esdebitazione finale, con un’unica regia difensiva coerente dal primo momento.
Questa capacità di muoversi su registri diversi — dalla difesa tecnica contro l’istanza di liquidazione giudiziale, alla negoziazione con i creditori, fino alla gestione degli strumenti di sovraindebitamento per chi resta sotto soglia — è ciò che permette allo Studio di costruire, per ciascun cliente, la strategia più aderente alla propria specifica posizione, senza dover ricorrere a professionisti diversi e scoordinati per ciascuna fase della vicenda.
Questo approccio integrato si rivela particolarmente prezioso proprio nei casi limite, quelli in cui la posizione dell’impresa oscilla vicino alle soglie dimensionali e la qualificazione come impresa fallibile o impresa minore non è affatto scontata: in queste situazioni, una lettura congiunta — legale e contabile — dei bilanci, delle scritture e dei rapporti debitori consente di individuare per tempo margini di intervento (ad esempio la corretta imputazione di una posta contabile, la verifica della reale composizione dei ricavi lordi, l’impugnazione tempestiva di un debito contestabile) che possono fare la differenza tra restare sotto soglia e superarla, o viceversa tra riuscire a dimostrare il mancato superamento e non riuscirci per carenza di documentazione adeguata.
Chiusura
Nella procedura di liquidazione giudiziale non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Le soglie di fallibilità per il 2026 sono precise, misurabili, verificabili con largo anticipo: chi le controlla per tempo, deposita i bilanci con puntualità e conosce i vincoli procedurali che gravano sul creditore, gioca la partita da una posizione di forza. Chi la scopre solo quando il ricorso è già notificato, gioca in difesa e spesso in affanno.
Lo Studio Monardo segue questa materia proprio a partire da questo principio: capire in anticipo le mosse dell’avversario per costruire, insieme al cliente, la contromossa giusta prima che sia troppo tardi — con la continuità di uno stesso difensore cassazionista dal primo confronto fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio.
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata. Le simulazioni numeriche presentate sono ipotesi dimostrative a scopo illustrativo, e i riferimenti giurisprudenziali richiamati vanno sempre verificati e contestualizzati rispetto alla singola vicenda concreta, poiché l’esito di ogni procedimento dipende dalle specifiche circostanze di fatto e dalla documentazione effettivamente disponibile. Per una valutazione della propria specifica situazione, è sempre opportuno rivolgersi a un professionista competente in materia.
