Ricorso Avviso Di Accertamento: Come Impugnare Il Provvedimento E Difendersi

Introduzione
Un avviso di accertamento è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente che ha rilevato un maggiore imponibile o errori nella dichiarazione e richiede il pagamento di imposte aggiuntive, sanzioni e interessi. Ricevere un avviso di accertamento è un evento potenzialmente critico per il contribuente: può comportare ingenti somme da pagare, effetti negativi sulla propria attività (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) e l’avvio di procedure esecutive in caso di inadempienza. È pertanto fondamentale conoscere subito i rimedi a disposizione: in particolare il contribuente deve valutare di impugnare tempestivamente l’atto mediante ricorso tributario. Questo articolo esamina in dettaglio come funziona il ricorso contro l’avviso di accertamento e quali elementi inserire nel ricorso per massimizzare le probabilità di successo.

Nell’analisi daremo spazio alle soluzioni giuridiche più efficaci, sempre dal punto di vista del debitore/contribuente. Descriveremo quando e come proporre il ricorso, i termini da rispettare, i vizi formali e sostanziali da far valere, nonché gli strumenti alternativi (dal definizioni agevolate alle procedure concorsuali) per affrontare il debito tributario. Forniremo infine consigli pratici, un riepilogo tabellare delle norme e termini principali, oltre a una sezione FAQ con risposte chiare ai dubbi più comuni.

Il tema del ricorso avviso di accertamento è cruciale perché, se trascurato, preclude qualsiasi difesa giudiziaria successiva: in caso di mancato ricorso entro i termini, l’atto diventa definitivo e si attivano subito i poteri esecutivi dell’Amministrazione finanziaria (ad es. iscrizione di ruolo con cartella esattoriale). D’altro lato, impugnando correttamente l’atto il contribuente può ottenere l’annullamento totale o parziale dell’avviso, la riduzione delle sanzioni, e spesso la sospensione degli effetti esecutivi. Le soluzioni giuridiche da valutare vanno dall’impugnazione formale (ricorso tributario) a misure cautelari (ricorso sospensivo), fino a strumenti di composizione alternativa (accordi, definizioni, piani di rientro).

A supporto del lettore, c’è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo con il suo team di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo è cassazionista e coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) e come Professionista Fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre, è riconosciuto come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (ai sensi del D.L. 118/2021). Grazie a queste competenze multidisciplinari, l’Avv. Monardo e il suo staff possono assisterti a 360°: dall’analisi dell’avviso stesso alla predisposizione del ricorso, dalla richiesta di sospensione alla negoziazione con l’Agenzia, fino alla strutturazione di piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali ad hoc.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il ricorso tributario è disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Codice del processo tributario) e successive modifiche. In base a tale norma, il contribuente può impugnare l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro termini perentori. L’articolo 19 del c.p.t. elenca tra gli atti autonomamente impugnabili proprio l’“avviso di accertamento del tributo” . Analogamente, sono impugnabili l’avviso di liquidazione, i provvedimenti sanzionatori, il ruolo, la cartella di pagamento e altri atti assimilati . La disposizione prevede anche che ogni atto impugnabile indichi il termine e la commissione competente per il ricorso .

L’art. 21 c.p.t. stabilisce il termine di decadenza per proporre il ricorso: “Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato” . Questo termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno (sospensione feriale dei termini) e in alcuni casi può essere prorogato, ma in generale il contribuente dispone di soli 60 giorni di tempo dalla notifica . È quindi indispensabile contare i giorni a partire dalla consegna dell’avviso al domicilio fiscale. Il contribuente in difficoltà può richiedere l’assistenza di un professionista per calcolare con precisione le scadenze, considerando anche le eventuali sospensioni feriali (legge 742/1969) o proroghe in circostanze particolari (ad es. lockdown sanitaria).

In sede di processo, il contribuente presenta il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (ora spesso indicata anche come Corte di giustizia tributaria di primo grado). In appello si va davanti alla Commissione Tributaria Regionale (Corte di secondo grado). Il principio è che il giudizio tributario è basato sulla documentazione prodotta da entrambe le parti: l’Amministrazione deve motivare l’accertamento e il contribuente può portare documenti, testimonianze o perizie a discolpa. I giudici possono confermare, annullare o ridurre l’avviso impugnato. Le decisioni possono essere impugnate ulteriormente in Cassazione (previa regole di ammissibilità), ma questo riguarda fasi molto avanzate e non è l’oggetto principale del ricorso di primo grado contro l’avviso.

Contraddittorio endoprocedimentale. Prima di giungere all’avviso, spesso è previsto per legge un contraddittorio preventivo: ad esempio, la legge dispone che l’Ufficio debba invitare il contribuente a un incontro per discutere gli elementi (es. in presenza di studi di settore o parametri) prima di emettere l’atto. La giurisprudenza attuale (Cass. sez. trib., ord. n. 22686/2025) ha ribadito che tale contraddittorio è richiesto in buona fede, ma non si può considerare nullo l’avviso se la richiesta di rinvio del contribuente è tardiva o mal documentata. In quella sentenza la Cassazione ha affermato: “la procedura di contraddittorio … non può ritenersi omessa … qualora l’istanza di rinvio sia stata tardivamente formulata da un professionista privo di comprovato incarico, mediante comunicazione non adeguatamente documentata” . In pratica, i giudici hanno confermato che l’errore nel contraddittorio del contribuente (ad es. un avvocato non autorizzato o la tardività dell’istanza) non preclude l’accertamento, purché l’Ufficio abbia dato effettivamente un’opportunità di contraddittorio iniziale.

Negli ultimi anni la disciplina del contenzioso tributario è stata riformata: il D.Lgs. 220/2023 (entrato in vigore il 4 gennaio 2024) ha profondamente riscritto molte regole del processo tributario. In particolare, ha abrogato l’art. 17-bis c.p.t., ovvero l’obbligo di reclamo-mediazione tributaria preventiva . Questo significa che, per i ricorsi notificati a decorrere dalla riforma, non è più necessario esperire il reclamo-mediazione prima di procedere in giudizio. Come spiega il comunicato del MEF, “per i ricorsi notificati agli enti impositori a partire dal 4 gennaio 2024 la mediazione non opera” . In sostanza, oggi il contribuente può proporre ricorso in Commissione senza passare per il reclamo-mediazione (che comunque era stato oggetto di dichiarazione di incostituzionalità parziale già con la sentenza n. 98/2014 della Corte Costituzionale).

Sul piano sostanziale, le decisioni giurisprudenziali delineano i confini delle difese ammissibili. Ad esempio, la Cassazione (ordinanza 24798/2025) ha confermato che le eccezioni nuove (vizi di invalidità dell’atto o fatti estintivi del credito) devono essere sollevate già in primo grado e non possono comparire per la prima volta in appello . Come chiarito nell’ordinanza, “tale eccezione non poteva trovare considerazione … ex art. 57, comma 2, c.p.t.” . Rimane invece libero in appello sollevare le cosiddette “difese improprie”, cioè contestazioni del merito (fatti costitutivi del reddito, omissioni probatorie ecc.) che non rientrano nei limiti dell’art. 57 c.p.t. Questo principio è importante per il contribuente che può concentrarsi nel ricorso iniziale sui punti sostanziali (es. errata quantificazione del reddito) senza temere di esaurire le possibilità di difesa.

In sintesi, sul piano normativo è fondamentale conoscere il Codice del processo tributario (D.Lgs. 546/1992) – in particolare gli artt. 18-21-23-47 e segg. – e la normativa fiscale di riferimento (es. DPR 600/1973 per imposte sui redditi, legge statuto del contribuente n. 212/2000). Per orientarsi serve anche seguire la giurisprudenza più recente (Cassazione tributaria, Corte Costituzionale) e le circolari ministeriali. Di seguito riassumiamo schemi normativi chiave e termini processuali.

Strumento/NormaTermine/ContenutoRiferimento
Ricorso tributario (1° grado)60 giorni dalla notifica dell’avviso . Deposito telematico del ricorso presso la CTP competente.D.Lgs. 546/1992, art. 21
Rifiuto tacito / istanza di rimborsoImpugnabile dal 91° giorno dopo la richiesta di rimborso o 2 anni dal pagamento (art. 21, co. 2).D.Lgs. 546/1992, art. 21
Reclamo-mediazione (abolito)Non più obbligatorio dopo 4/1/2024 . Precedentemente 60-90 giorni per esperirlo.D.Lgs. 546/1992, art. 17-bis (abrog.)
Commissione Tributaria ProvincialeCompetente per primo grado (sede del contribuente o del bene).D.Lgs. 546/1992, art. 11
Commissione Tributaria RegionaleSecondo grado in appello (stesse competenze territoriali).D.Lgs. 546/1992, art. 35
Cassazione TributariaRicorso per cassazione se l’importo delle imposte contestate è oltre soglie (art. 52 c.p.t.).D.Lgs. 546/1992, art. 51-52
Sospensione cautelare (art. 47-bis)Richiesta al Presidente CTP per sospendere l’atto; udienza entro 30 gg dall’istanza. Richiesta cauzione proporzionata.D.Lgs. 546/1992, art. 47-bis
Pagamento del debito impugnatoNon obbligatorio in pendenza del giudizio. Se richiesto depositare garanzia per sospendere le azioni.D.Lgs. 546/1992, art. 47 e ss.
Deposito del ricorsoDeve essere effettuato telematicamente (processo tributario telematico). (Tariffa di iscrizione: € 27 ogni mille euro di imposta).D.Lgs. 546/1992, art. 19, 38 (diritti)

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’avviso

  1. Verifica dell’atto. Subito dopo la notifica (ufficialmente al domicilio fiscale), il contribuente deve esaminare l’avviso di accertamento con attenzione. È consigliabile rivolgersi a un professionista (avvocato o commercialista) esperto per un’analisi preliminare. Verificare che l’avviso indichi chiaramente la voce e l’importo di ogni imposta e sanzione, i termini di pagamento, il termine e la corte tributaria competente per il ricorso. Controllare eventuali errori formali (firma, data, dati identificativi) o palesi difformità (es. dati anagrafici errati, calcoli sbagliati).
  2. Raccolta documenti. Occorre predisporre tutta la documentazione utile a contestare l’avviso. A seconda del caso, può servire la dichiarazione dei redditi impugnata, il libro giornale, fatture, contratti, ricevute bancarie, visure, titoli di acquisto, perizie. Documentare ogni elemento che smonti le ragioni dell’Amministrazione (es. costi giustificati, corretta tenuta delle scritture contabili, esenzioni spettanti). Se l’avviso si basa su presunzioni (es. studi di settore, coefficienti, redditometro), va preparata la prova contraria: documenti che dimostrino la normalità della posizione del contribuente o circostanze eccezionali.
  3. Scelta della strategia iniziale. Subito dopo aver raccolto le carte, decidere il tipo di difesa:
  4. Immagine immediata – Se ci sono errori materiali da correggere, inviare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la rettifica dell’atto (solo se si tratta di palesi errori, altrimenti è sostanzialmente inefficace). Ad esempio, rettifiche di dati personali o contabili evidenti.
  5. Accertamento con adesione – Se l’avviso è stato emesso a seguito di verifica in corso, valutare la possibilità (a volte prevista) di aderire a un accertamento con adesione o definizione in via amministrativa. Ciò consente di chiudere il contenzioso pagando l’imposta con sconti di sanzioni, evitando l’atto giudiziario. Tuttavia, spesso l’avviso di accertamento giunge proprio perché non è stata resa l’adesione, o la verifica è già terminata, quindi questo strumento potrebbe non essere disponibile.
  6. Preavviso di irrogazione – In alcuni casi l’Agenzia invia prima un “preavviso” (o lettera di rettifica) per dare al contribuente l’opportunità di fornire chiarimenti. È buona prassi rispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di chiarimenti dell’Ufficio prima della notifica formale.
  7. Decisione di ricorrere. Se il contribuente non riesce a risolvere l’atto con gli strumenti amministrativi, la via principale è il ricorso tributario. Bisogna decidere entro 60 giorni dalla notifica se vi sono valide ragioni di diritto o di fatto per impugnare l’avviso. Il mancato ricorso dentro tale termine comporta l’impossibilità di difendersi in giudizio (salvo, in casi eccezionali, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica). In pratica, non fare nulla equivale ad accettare l’accertamento.
  8. Redazione del ricorso. Il ricorso tributario deve rispettare le forme di rito previste dall’art. 19 c.p.t. e seguenti. Anche se il giudizio tributario è più snello di quello ordinario, occorre comunque preparare un atto scritto contenente:
  9. I dati identificativi del ricorrente (nome, cognome, codice fiscale o partita IVA).
  10. L’ufficio che ha emesso l’avviso e la data di notifica.
  11. L’indicazione della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente (solitamente quella del luogo di residenza del contribuente o di ubicazione del bene oggetto di imposta).
  12. I motivi del ricorso (le ragioni di fatto e di diritto per cui si ritiene illegittimo l’avviso). Ad esempio: violazione del contraddittorio, carenza di motivazione, errata interpretazione delle norme fiscali, errato calcolo delle imposte, applicazione impropria di presunzioni, omissione di elementi probatori rilevanti, prescrizione del credito, violazione di diritti costituzionali (principio di capacità contributiva, difesa, affidamento). Ogni motivo va spiegato con chiarezza e, ove possibile, fatto riferimento alla normativa violata o alla giurisprudenza.
  13. Le conclusioni (ad esempio: annullamento totale o parziale dell’avviso).

È consigliato allegare al ricorso copia integrale dell’avviso, del processo verbale di constatazione (se esistente), delle dichiarazioni presentate (compreso l’ultimo modello di dichiarazione dei redditi) e di ogni documento utile a sostegno delle ragioni difensive. Va anche versato il contributo unificato e apposta marca da bollo (€27) sul ricorso, così come i diritti di iscrizione a ruolo (0,78‰ delle somme indicate, con minimo 27,00 €). Molti praticanti utilizzano moduli prestampati o software specializzati, ma è fondamentale adattare ciascuno di questi modelli al caso concreto, evitando frasi generiche e copia-incolla.

  1. Notifica del ricorso. Entro i 60 giorni il ricorso deve essere notificato per via telematica all’Agenzia delle Entrate (o all’ente impositore) e al concessionario della riscossione competente , depositando poi copia in Commissione. Dopo la riforma, il processo tributario è obbligatoriamente telematico: quindi si usa la posta elettronica certificata (PEC) del proprio studio e del destinatario (Agenzia). La notifica con ritardo può comportare l’inammissibilità (termine perentorio). La Cassazione ha evidenziato che in sede di notifica vanno rispettate le forme rituali; eventuali difetti di notifica dell’atto originale possono essere utilizzati in ricorso come motivo di nullità se rilevanti (ma anche qui occorre cautela e prova del vizio).
  2. Istanza di sospensiva cautelare (facoltativa). Dopo la notifica del ricorso, il contribuente può chiedere al Presidente della Commissione Tributaria di concedere una sospensione dell’esecuzione dell’avviso (c.d. sospensiva cautelare). Questo si fa depositando un’istanza scritta al Presidente della CTP competente (art. 47-bis c.p.t.), motivando la richiesta (ad es. grave pericolo di pregiudizio irreparabile se si procedesse con il pignoramento) e offrendo una cauzione (bancaria o fideiussoria) proporzionata all’importo richiesto con l’atto. Il presidente fissa un’udienza di trattazione entro 30 giorni e decide (di norma entro altri 30 giorni) se concedere la sospensiva totale o parziale. Se la sospensiva è accordata, si bloccano temporaneamente i termini di pagamento e le azioni esecutive relative all’avviso. Da notare che la sospensiva non è automatica: senza garanzia l’effetto sospensivo non si produce. In molti casi è consigliabile depositare subito, insieme al ricorso, la cauzione al giudice (se si vuole evitare subito il fermo auto o l’ipoteca). Al termine del giudizio, se il contribuente soccombe, la garanzia viene escussa.
  3. Definizione agevolata del tributo. Parallelamente al ricorso, occorre valutare se usufruire di qualche definizione agevolata (acquiescenza) offerta dalla legge. Ad esempio, anche dopo l’avviso di accertamento è possibile definire il debito in misura ridotta fino alla chiusura del periodo di impugnazione, pagando l’imposta e abbattendo sanzioni e interessi. Norme come il decreto “Ristori” o leggi finanziarie straordinarie talvolta hanno previsto formule di definizione (riduzione del 40-50% delle sanzioni). Ad oggi è possibile chiedere dilazioni delle somme iscritte a ruolo (rateizzazioni) in casi di comprovata difficoltà, o aderire a piani come la rottamazione delle cartelle se l’avviso è confluito in cartella di pagamento . In genere, ogni novità fiscale (manovra finanziaria) introduce periodicamente misure di definizione delle entrate tributarie; è fondamentale verificare se al contribuente spettino benefici del genere.
  4. Deposito cauzione definitiva. Se il ricorso è stato notificato alla scadenza (60° giorno) dell’avviso, il contribuente deve, entro 20 giorni dalla notificazione in Commissione, depositare una cauzione definitiva presso la segreteria della Commissione (art. 12 c.p.t.). La cauzione è pari al 20% delle somme indicate nell’avviso (comprensive di imposte, sanzioni e interessi, non delle spese) o, se queste superano 10.000 €, al 10% . In alternativa è possibile prestare fideiussione bancaria o assicurativa. La mancata costituzione di tale garanzia può comportare decadenza dal beneficio della sospensione degli effetti esecutivi ed eventuale revoca del termine di pagamento.
  5. Udienza e decisione. Lo svolgimento del processo tributario è abbastanza snello: di solito dopo la costituzione delle parti (Amministrazione e contribuente), viene fissata un’udienza di discussione (o due, in commissione collegiale). In udienza il giudice può chiedere chiarimenti e ascoltare le parti. Al termine, la Commissione si ritira in camera di consiglio e renderà una sentenza motivata entro alcuni mesi. Secondo l’art. 30 c.p.t., i giudici devono pronunciare la sentenza in tempi ragionevoli (di norma non oltre 18 mesi dal deposito del ricorso). La sentenza può confermare integralmente l’avviso, annullarlo o ridurlo. Spesso viene disposta la compensazione delle spese se l’accertamento viene dichiarato illegittimo in tutto, o in misura diversa se solo in parte. Se il ricorso è accolto, l’Agenzia non potrà più pretendere le somme annullate.

In conclusione, dopo la notifica dell’avviso di accertamento il contribuente deve muoversi con decisione: analisi dell’atto, raccolta prove, ed entro 60 giorni proporre ricorso alla Commissione Tributaria . Allo stesso tempo, è utile esplorare soluzioni alternative (autotutela, accertamento con adesione, definizioni) prima che l’atto diventi definitivo. Il supporto di professionisti qualificati (avvocati e commercialisti) può fare la differenza per preparare un ricorso completo e per utilizzare gli strumenti più idonei a difendersi.

Difese e strategie legali

Nel ricorso contro l’avviso di accertamento vanno esplicitati tutti i vizi formali e sostanziali che ne inficiano la legittimità. Le possibili linee difensive possono essere suddivise in categorie:

  • Vizi formali dell’atto: manca uno dei requisiti obbligatori? Ad esempio, l’avviso potrebbe essere nullo se privo di motivazione (necessaria spiegazione del “perché” dell’accertamento, ad es. violazione del principio di specificità dell’art. 42 TUIR), se mancante della sottoscrizione o della prova della notificazione, se fuori termine o notificato in modo errato. Se l’atto risulta difettoso nella forma, si può chiedere l’annullamento per nullità formale. Importante: l’art. 7 del DPR 602/1973 (Attuazione TUIR) e sentenze della Cassazione impongono che l’avviso indichi tutti gli elementi di fatto e di diritto (congrui in dettaglio) alla base del calcolo. Una motivazione generica può costituire motivo di annullamento.
  • Violazione del contraddittorio: se spettava un contraddittorio endoprocedimentale (ad es. prima di imporre rettifiche basate su studi di settore o redditometro) e questo non è avvenuto nel rispetto delle regole di legge, l’avviso può essere impugnato per difetto assoluto di contraddittorio. Ad esempio, se il contribuente era legittimato a partecipare a un incontro e l’Ufficio non ne ha dato atto nonostante un’istanza tempestiva, si potrà lamentare la nullità. Tuttavia, come visto, la giurisprudenza moderata (Cass. 22686/2025 ) richiede che la richiesta di contraddittorio sia stata legittima e tempestiva: se il contribuente ha tardivamente chiesto il rinvio o non ha documentato adeguatamente gravi motivi, non può lamentare il vizio. In sostanza, vanno analizzate le comunicazioni intercorse (convocazioni, risposte) per verificare se sia stata violata la procedura.
  • Errori di calcolo: la moltiplicazione di ricavi/differenze da parte dell’Agenzia potrebbe contenere un semplice errore numerico. Nel ricorso vanno ricontrollati i calcoli fatti dall’Ufficio (imposte, interessi, sanzioni) e riportati con chiarezza eventuali incongruenze o duplicazioni. Spesso la semplice rideterminazione dell’imposta in proprio (con allegati i calcoli a supporto) può far emergere errori contabili.
  • Prescrizione del credito: un classico motivo di ricorso è la prescrizione dell’imposta. La norma (art. 3 DPR 602/1973) prevede un termine di 5 anni per l’accertamento (raddoppiato a 8 anni in casi di evasione grave). Se l’avviso è stato notificato dopo tale termine dalla dichiarazione o dal presupposto impositivo, si può chiedere la dichiarazione di estinzione. È necessario controllare attentamente le date degli atti antecedenti (affidando eventualmente un’istanza di certificazione della prescrizione all’Agenzia).
  • Contestazione del reddito accertato: se l’atto corregge il reddito dichiarato (ad es. maggiori ricavi, omessa tassazione di spese o plusvalenze), il contribuente deve fornire la prova che le voci contestate erano regolari. Ciò può richiedere di dimostrare la provenienza lecita del denaro, fornire parcelle, fatture, contratti di vendita, rogiti, documentazione bancaria ecc. Per gli esempi tipici: fondi di magazzino, prescrizione di farmaci, fatture fittizie, rifiuti d’oro, ecc., la difesa deve smontare le inferenze dell’Ufficio con prove certificate. Se l’avviso è di tipo induttivo (basato su presunzioni, studi di settore, redditometro), va specificato che tali presunzioni non sono state opportunamente dimostrate o che hanno carattere generico. Ricordiamo che le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c. possono essere superate con elementi contrari: nel caso di avviso induttivo, occorre dimostrare almeno parzialmente la veridicità dei dati contabili. Se invece i dati contabili risultano gravemente inattendibili, si può sostenere l’eventuale applicazione dell’accertamento analitico-induttivo (più rigoroso) con l’onere probatorio in capo all’Agenzia.
  • Errori normativi: il ricorso può contestare la legittimità dell’applicazione delle norme fiscali. Ad esempio, si può far valere che l’Amministrazione ha applicato un’aliquota sbagliata (o una tassa per imposta sbagliata, come nel caso IRAP vs IRPEF), che ha omesso un regime agevolato (esenzioni, deduzioni) o che ha applicato la legge sbagliata (cumulo di periodi di imposta in violazione del principio dell’anno solare). Vanno dunque citate le norme di legge applicabili e spiegato il contrasto. Esempi: l’applicazione retroattiva di modifiche legislative non consentite, la mancata considerazione di un’agevolazione per specifiche categorie (es. esenzione contributi artigiani, regime del margine), o l’errata determinazione del reddito ai fini dell’IVA.
  • Contestazione delle sanzioni e degli interessi: spesso l’avviso contiene, oltre all’imposta maggiore, sanzioni amministrative (di regola del 100% dell’imposta dovuta) e interessi di mora. Il contribuente può chiedere la riduzione delle sanzioni quando ha impugnato l’avviso: in base all’art. 13 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), se l’avviso viene annullato o ridotto in giudizio le sanzioni (e gli interessi) devono ricalcolarsi con la percentuale minima (di norma 30% o ridotta) come se ci fosse stato un comportamento collaborativo. Inoltre, in sede di definizione agevolata è prevista la possibilità di cancellare in gran parte le sanzioni: ad esempio, il decreto-legge “Ristori-ter” ha consentito di definire l’atto pagando soltanto il 15-20% delle sanzioni. Nel ricorso si può comunque far presente il mancato riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti (ad esempio, se si tratta di primo atto e non vi era precedente contenzioso, si poteva chiedere la applicazione di una sanzione ridotta per violazione formale). Non va infine dimenticato che gli interessi di mora sono dovuti per legge a prescindere dalla responsabilità: possono però essere calcolati in misura erronea (in genere al tasso legale attuale), dunque è buona prassi includere un calcolo alternativo in difesa.
  • Nullità per violazione dei diritti: occasionalmente il contribuente può eccepire il difetto di motivazione in termini di violazione dei principi costituzionali (es. principio del contraddittorio di cui all’art. 24 Cost., come nella sentenza C. Cost. 98/2014 per il reclamo-mediazione). Altre ipotesi: la violazione del principio dell’affidamento (ad es. presenza di preclusioni non previste dalla legge nel modello di accertamento), o la lesione dei diritti di difesa (per esempio, se l’Agenzia non ha richiesto documenti richiesti con excusatio). Questi sono motivi più complessi e vanno trattati caso per caso con supporto giuridico specializzato.

In definitiva, nel ricorso tributario è importante rendere incisive tutte le eccezioni possibili. Dato che in secondo grado non si possono proporre “eccezioni nuove” (art. 57 c.p.t.), il contribuente deve concentrare nel ricorso di primo grado tutto ciò che ha a disposizione, anche sostenendo più ragioni alternative. La citazione della giurisprudenza aiuta a rafforzare i punti chiave; ad esempio, la Corte di Cassazione ha precisato che una volta riconosciuta (in primo grado) una specifica causa esentativa, l’appello non può nuovamente sollevare altre eccezioni in senso formale .

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Oltre al ricorso, esistono strumenti deflativi e soluzioni patrimoniali che il contribuente (o l’impresa) può valutare per ridurre il carico o gestire il debito. Questi strumenti possono essere utilizzati sia prima che dopo il ricorso, talvolta in parallelo:

  • Accertamento con adesione: è uno strumento che consente di definire amichevolmente l’accertamento direttamente con l’Agenzia, prima dell’atto formale. Viene offerto dall’Amministrazione (di solito alla fine della fase istruttoria). Il contribuente può accettare l’accertamento proposto, pagando le imposte contestate con sconto sulle sanzioni (fino al 50%). L’importo complessivo viene quindi contratto e non sarà più possibile ricorrere in giudizio. Sebbene l’accertamento con adesione si perfezioni prima della notifica dell’avviso, è bene menzionarlo: se infatti la procedura era in corso e l’Agenzia non ha proposto l’adesione, si può chiedere di riaprirla (anche successivamente) o quantomeno portare in giudizio la mancata adesione come fattore che incide sulle spese processuali.
  • Definizioni agevolate: di norma riguardano cartelle o atti di riscossione, ma talvolta vengono estese anche agli avvisi. Ad esempio, il cosiddetto “condono tombale” o “rottamazione” del passato permetteva di estinguere debiti fiscali (anche derivanti da avvisi) pagando solo il capitale, con cancellatione di interessi e sanzioni. Oggi si parla di rateizzazioni e di sanatorie: ad es. il DL 50/2017 (“rottamazione ter”) ha consentito ai debitori di rateizzare agevolmente le somme iscritte a ruolo e cancellare gli interessi di mora; il DL “Semplificazioni” ha introdotto la definizione a carico degli atti di accertamento con il 15-20% delle sanzioni e degli interessi. Per il contribuente in difficoltà è importante restare aggiornato su queste misure: in alcuni casi, entro certi termini è possibile aderire a tali definizioni anche dopo la notifica, limitando l’esborso complessivo.
  • Rateizzazione del debito: se l’avviso è stato confermato (o anche se è in pendenza di giudizio), si può chiedere all’Agenzia (art. 19 D.P.R. 602/1973) la rateizzazione del debito tributario. L’Agenzia valuta la richiesta di dilazione (fino a 72 mesi in via ordinaria, eccezionalmente fino a 120 mesi per debitori con problemi economici). La rateizzazione non evita il ricorso, ma consente di diluire i versamenti ed evitare procedure esecutive immediate (purché ogni rata sia pagata regolarmente).
  • Accordi di composizione della crisi (aziendale): se il debitore è un’impresa in difficoltà, può valutare le procedure dell’attuale codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, in attuazione della L. 3/2012). In particolare:
  • Piano del consumatore (per imprenditori individuali e professionisti non fallibili, ex art. 7 Legge 3/2012): consente al debitore sovraindebitato di proporre un piano di rientro (anche non assistito da garanzie) che diluisce tutti i debiti, tributari compresi. Se approvato dal tribunale e adempiuto parzialmente per almeno 2 anni, si ottiene l’esdebitazione: i debiti residui (anche verso l’Erario) vengono cancellati.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis Legge Fallimentare): è destinato alle imprese soggette a crisi formale (se in procedura fallimentare o in composizione). Prevede la presentazione di un piano di ristrutturazione, con il 10% dei creditori (fiscali inclusi) che costituiscono il Comitato. Se approvato dal Tribunale e finanziato, vincola tutti i creditori (incluso il Fisco) a concedere le misure previste (ad es. riduzioni degli importi, dilazioni, cancellazioni). Il piano può richiedere anche la rateazione dei debiti tributari. Importante: il legislatore ha previsto regole specifiche per coinvolgere l’Agenzia delle Entrate in questi accordi (art. 182-ter comma 2 L.F.), che vanno seguite alla lettera. In pratica, una società in crisi potrebbe far rientrare anche il debito da avviso d’accertamento in un piano concordato, con il vantaggio di congelare l’esecuzione e rientrare gradualmente nel debito.
  • Liquidazione del patrimonio (ex Legge 3/2012, art. 14): un’altra procedura per imprenditori non fallibili, che porta a vendere i beni per pagare i creditori secondo un piano, con la parte residua del debito cancellata. Anche in questo percorso fiscale si prevede l’inclusione dei crediti tributari nell’elenco dei pagamenti (il debitore indica quali debiti tributari può soddisfare con il ricavato; il resto viene esonerato).
  • Concordato preventivo: anche il concordato fallimentare o liquidatorio (previsti dalla Legge Fallimentare) possono costituire opzioni per le imprese in crisi. Attraverso il concordato in continuità (art. 186-bis L.F.) o liquidatorio (art. 161 L.F.), l’azienda concorda con i creditori un piano di pagamento. Se approvato (con maggioranze qualificate) dal tribunale, obbliga anche l’Agenzia a rinunciare a parte del credito o ad accettare dilazioni. In caso di concordato, le cartelle e gli avvisi già notificati diventano esecutivi solo fino all’ammontare rateizzato dal piano, mentre il resto dei crediti si cancella al termine.
  • Compensazione fiscale: in alcuni casi, il contribuente può avere crediti d’imposta (ad es. rimborsi Iva, crediti IRPEF). È possibile verificare se il credito maturato nel contenzioso possa essere compensato con il debito risultante dall’avviso. Ciò dipende dalla tipologia dei crediti (alcuni scaglioni sono utilizzabili in compensazione orizzontale). Inoltre, la normativa consente di compensare somme dovute a titolo di ravvedimento con altri tributi. Attenzione: la compensazione in contenzioso è complessa e andrebbe valutata caso per caso, ma può risultare conveniente se applicabile.
  • Riconciliazione e negoziazione: infine, esistono forme di conciliazione del contenzioso. Per controversie di minor valore (fino a 50.000 €) era prevista una conciliazione obbligatoria presso la CTP, poi abolita nel 2024. Oggi, il contribuyente può comunque proporre una transazione stragiudiziale attraverso i canali di autotutela dell’Agenzia (cosiddetto art. 2, comma 18, DLgs 74/2000 che prevede misure di adesione anche in corso di giudizio) o chiedere un incontro di chiarimento ufficiale con l’Agenzia. Lo stesso decreto delegato 118/2021 (riforma della crisi) ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita tra impresa e fisco per crisi. Il vantaggio di questi metodi è evitare tempo e costi del giudizio, ma spesso richiedono l’accettazione di una parte delle pretese dell’Agenzia. In ogni caso, è bene tenere aperta la porta alla trattativa (anche mentre il ricorso è pendente) finché perdura la competenza tributaria.

La scelta degli strumenti alternativi dipende molto dalla gravità della posizione debitoria e dalla situazione patrimoniale: un contribuente non in crisi potrebbe cercare solo di rateizzare o definire, mentre un’impresa in crisi valuterà piani di ristrutturazione più complessi. In ogni caso va tenuto presente che, anche avendo aperto un procedimento di crisi, il debito tributario impugnato resta in vita fino alla sentenza (salvo sospensioni), quindi è sempre consigliato proseguire con il ricorso o con accordi paralleli per tutelarsi completamente.

Errori comuni e consigli pratici

Affrontare l’avviso di accertamento è un momento delicato: ecco gli errori da evitare e le raccomandazioni pratiche:

  • Non far scadere il termine. Il mancato rispetto dei 60 giorni è l’errore più grave. Anche un solo giorno di ritardo determina l’inammissibilità del ricorso . Se non si è certi della data di notifica o ci sono dubbi (es. ricevuta di ritorno poco chiara), è meglio presentare il ricorso comunque e sollevare il vizio in udienza, anziché correre il rischio di rinunciare al ricorso.
  • Non improvvisarsi difensore. L’avviso di accertamento spesso copre voci tecniche e numeri complessi. È sconsigliato rispondere da soli all’atto (ad esempio scrivendo un’autocertificazione o email) senza assistenza legale: rischierebbe di produrre dichiarazioni incomplete o addirittura di consolidare l’accertamento. Meglio affidarsi a un consulente per elaborare una strategia e un ricorso mirato.
  • Non ripetere semplicemente la dichiarazione. Un errore frequente è limitarsi a dire che “il contribuente ha già dichiarato quei redditi” senza spiegazioni. Il giudice, per accogliere il ricorso, ha bisogno di capire perché le risultanze del fisco siano sbagliate. Quindi bisogna evidenziare punto per punto perché la presunzione del Fisco non sussiste e allegare elementi concreti.
  • Attenzione all’onere probatorio. Nel processo tributario vale il principio dell’onere della prova: l’Amministrazione deve motivare l’accertamento e portare la prova degli addebiti tributari. Quando si addebitano maggiori ricavi, ad esempio, la presunzione spetta all’ufficio; ma se il contribuente dimostra, con documenti, che tali ricavi non ci sono stati, l’accertamento deve essere ridotto. Occorre quindi verificare i documenti prodotti dall’Agenzia (processi verbali, studi di settore, dati di terzi) e controbatterli con proprie fonti.
  • Non sottovalutare la sospensiva. Se si teme il pignoramento o l’ipoteca sui beni, è importante chiedere subito la sospensiva in Commissione. Spesso si pensa che la sola presentazione del ricorso basti a bloccare tutto, ma non è così: è necessaria anche la cauzione. Perciò, se l’Agenzia può agire rapidamente, conviene depositare una fideiussione o garanzia bancaria contestualmente al ricorso. Se ciò non è possibile, almeno chiedere entro breve la sospensiva con le motivazioni.
  • Non confondere termini e azioni. Ad esempio, il contribuente a volte crede che la cartella di pagamento sia impugnabile come l’avviso. In realtà l’avviso si impugna in commissione tributaria; la cartella si impugna con opposizione (art. 615 c.p.c.) oppure definizione nel particolare contesto (come la rottamazione o l’istituto del difensore civico). Anche il reato di occultamento di documenti dovrebbe essere valutato separatamente (azione penale). La chiarezza nella terminologia aiuta a seguire correttamente la procedura.
  • Preparare un ricorso completo, anche lungo. Un errore comune è ridurre troppo il ricorso per risparmiare costi. In realtà, curare ogni aspetto nel ricorso (anche inserendo più motivi di appello, anche se “astratti”) aumenta le chance di successo in toto o in parte. Non bisogna temere di un ricorso troppo articolato: ogni punto va ben motivato e supportato da riferimenti normativi e documenti. Più completa è l’impostazione, meno sorprese ci saranno in udienza.
  • Gestire bene i costi di causa. Calcolare le spese legali in anticipo e valutare l’effettivo interesse a contestare una bassa pretesa. A volte, quando l’avanzo in contestazione è modesto, può convenire definire l’atto anziché impugnare. Tuttavia, bisogna stare attenti: con le percentuali minime di sanzione (c.d. sanzione ridotta) e la condanna alle spese (che di solito viene compensata con l’Amministrazione solo in caso di accoglimento totale del ricorso), in pratica si risparmia sempre ad agire in giudizio se l’esito è incerto.
  • Anticipare il rischio di contenzioso pluriennale. Se il debito è elevato e si prevedono impugnative successive (appello e cassazione), organizzarsi per tempo. Assicurarsi di conservare tutte le prove di pagamento/versamento delle eventuali rate già pagate e di depositare tempestivamente le garanzie (art. 69 c.p.t. disciplina l’esecuzione). Nell’attesa degli esiti, conviene anche sollecitare l’Agenzia a non applicare azioni esecutive, informando cortesemente dei ricorsi in corso.

A grandi linee, il consiglio pratico è di non temporeggiare e non trascurare l’atto. Anche se si pensa di aver ragione solo in parte, è preferibile impugnare e negoziare successivamente anziché perdere irreversibilmente ogni diritto. Eseguire subito un piano d’azione: contattare l’Avvocato o commercialista, preparare i documenti, calcolare le somme esatte in contestazione, e agire entro i termini. Un piccolo ostacolo spesso previene problemi molto maggiori.

Tabelle riepilogative

VoceDescrizione/Riferimento
Atti impugnabiliAvviso di accertamento e altri atti elencati dall’art. 19 c.p.t., come avviso di liquidazione, ruolo, cartella, sanzioni, avviso di mora .
Termine ricorso (avviso)60 giorni dal ricevimento dell’avviso (termine perentorio). Termini sospesi: 1-31 agosto.
Commissione competenteCommissione Tributaria Provinciale (zona del domicilio/contribuente o dove si trova il bene) . In appello Commissione Regionale.
Effetto del ricorsoSospende (previa cauzione) le azioni esecutive legate all’avviso; permette la trattazione della controversia .
Cauzione (sospensiva)Cauzione proporzionale all’importo (capitali, sanzioni, interessi) in misura variabile (minimo 10% o 20% a seconda dell’ammontare). Alternativa: fideiussione.
Sospensiva cautelareIstanza facoltativa (art. 47-bis c.p.t.) per bloccare l’esecuzione; decide il Presidente della CTP entro 30 gg.
Deposito del ricorsoEsclusivamente via PEC (processo tributario telematico). Marca da bollo (€27) e contributo unificato da calcolare in base al valore della causa.
Rateizzazione debitoRichiesta di rateizzazione ordinaria fino a 72 mesi, mass. 120 mesi in casi eccezionali (Agenzia valuta difficoltà).
Definizioni agevolatePossibilità di ridurre sanzioni e interessi con regimi agevolati (condoni fiscali, rottamazioni, adesioni straordinarie) in scadenze specifiche (legge di bilancio, decreti fiscali).
Esdebitazione/piani consumatoreL. 3/2012 – Piano del consumatore: progetto di rientro delle passività (debiti fiscali inclusi) per i non fallibili, con esdebitazione finale.
Accordo di ristrutturazioneArt. 182-bis L.F. – Imprese in crisi possono proporre un piano concordato con i creditori (comprendenti il Fisco). Se omologato, vincola anche l’Agenzia.
CassazioneRicorso di legittimità alla Cassazione Tributaria se l’importo supera le soglie (es. 300.000 € per IRPEF, 516.456 € per IVA). Necessaria rappresentanza da avvocato cassazionista.
StrumentoContenuto/Vantaggi
Ricorso tributarioAnnullo totale/parziale dell’avviso in Commissione. Ferma azioni esecutive (con cauzione). Ricomputazione sanzioni con tasso minimo (art. 13 Statuto).
Accertamento con adesioneDefinizione volontaria dell’accertamento con riduzione (fino 50%) delle sanzioni. Nessun contenzioso, ma si accetta la rettifica sottostante.
Rottamazione/DefinizioniPagamento delle sole imposte dovute (o con sconto) senza interessi, sanzioni annullate o scontate (variabile a seconda del provvedimento legislativo).
Autotutela AgenziaIstanza all’ufficio per la revisione dell’atto (revoca o riduzione per errori di calcolo o di diritto evidenti). Strumento interno “amministrativo”.
RateizzazioneDilazione dei pagamenti fino a 5-10 anni senza esecutività immediata. Mantiene aperto il contenzioso, ma offre respiro finanziario.
Piano del consumatoreSalva il patrimonio del debitore non fallibile: prevede piano di rientro e successiva cancellazione dei debiti fiscali residui (art. 7 L.3/2012).
Accordo ristrutturazione 182-bisImpresa presenta piano di ristrutturazione con ampio taglio debiti (approvato dal Tribunale). Blocca le procedure esecutive con creditori, incluso Fisco.

Domande e risposte (FAQ)

1. Cosa si intende per “avviso di accertamento” e perché va impugnato?
Risposta: L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione del contribuente e chiede il pagamento di imposte aggiuntive, sanzioni e interessi. Va impugnato perché è vincolante: se non lo si ricorre entro 60 giorni, diventa definitivo e si attivano le procedure di riscossione (ad es. cartella di pagamento, ipoteca). Impugnandolo invece si può ottenere l’annullamento totale o parziale, l’aggiornamento delle cifre in base a elementi difensivi e la sospensione degli effetti esecutivi.

2. Quali termini devo rispettare per impugnare l’avviso?
Risposta: Come previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, hai 60 giorni di tempo dalla notifica dell’avviso per presentare il ricorso in Commissione Tributaria . Si tratta di un termine perentorio, quindi qualsiasi ritardo lo rende inammissibile. Inoltre, i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto (festività estive). Si calcolano i giorni solari. Ad esempio, se ricevi l’avviso il 10 maggio, il termine scade il 9 luglio (60 giorni dopo). È bene inviare subito il ricorso (anche prima della scadenza) per evitare qualsiasi errore di calcolo.

3. Serve ancora il reclamo-mediazione?
Risposta: No. Fino al 31 dicembre 2023 esisteva (per le controversie di importo fino a 50.000 €) l’obbligo di reclamo-mediazione prima di ricorrere. Tuttavia, tale istituto è stato abrogato dal D.Lgs. 220/2023 . Quindi per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 in poi non serve alcun reclamo o mediazione obbligatoria. Puoi procedere direttamente con il ricorso in Commissione senza dover esperire questa procedura. Questo semplifica i tempi e i costi.

4. Posso depositare il ricorso tramite PEC o posta normale?
Risposta: Devi utilizzare il processo tributario telematico: il ricorso va notificato alla Commissione e all’Agenzia tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). L’atto va redatto in formato PDF e inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio territoriale dell’Agenzia e del concessionario della riscossione. Dopo la notifica telematica, si deposita copia presso la segreteria della Commissione via PEC. La PEC sostituisce la raccomandata; la notifica ordinaria (posta non certificata) non è più consentita.

5. Cosa deve contenere il ricorso?
Risposta: Il ricorso deve contenere innanzitutto i dati del contribuente (nome, indirizzo, codice fiscale) e indicare chiaramente l’atto impugnato (ufficio che l’ha emesso, data e numero). Deve poi esporre in modo ordinato i motivi di impugnazione: ogni vizio che vuoi contestare va descritto (inadempienza formale, eccesso di potere, errata applicazione delle norme, errori di calcolo, superamento termini, ecc.). Ad esempio: “Il contribuente contesta l’avviso perché il maggior reddito accertato non risulta dalle scritture contabili certificate, in violazione degli art. 42 e 43 del DPR 600/1973…”. Non serve particolare formalismo redazionale, ma chiarezza e precisione sono fondamentali. Alla fine devi formulare delle conclusioni concrete (ad es. “ogni responsabilità dell’istante in ordine alle maggiori imposte accertate viene respinta”). Infine, ricorda di allegare all’istanza copia dell’avviso di accertamento e di tutta la documentazione utile (dichiarazioni, contratti, ecc.) a sostegno delle tue ragioni.

6. Quanto costa fare ricorso?
Risposta: Il ricorso tributario comporta alcuni costi fissi: la marca da bollo da € 27,00 sul ricorso e il contributo unificato per il rito tributario (pari a € 3,50 ogni 1000 euro di valore della lite, fino al massimo consentito). Inoltre, si paga il diritto di iscrizione a ruolo: 0,78‰ delle somme richieste nell’avviso (aliquota minima 27,00 €). Ad esempio, se l’avviso contesta 50.000 € di imposte, il contributo unificato è di circa € 175 e il diritto di iscrizione sarà € 39 (€ 50.000 * 0,78‰). Questi oneri vanno versati all’atto di deposito del ricorso. A ciò si aggiungono naturalmente gli eventuali onorari dell’avvocato, che variano a seconda della complessità del caso.

7. Che succede se presento il ricorso ma non deposito la cauzione?
Risposta: In primo luogo, il solo deposito del ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione dell’avviso. È necessario depositare la cauzione o garantire per un valore adeguato affinché venga accordato lo stop temporaneo al pignoramento. A fini pratici, se non versi garanzia alcuna, l’Agenzia potrebbe continuare a iscrivere ipoteche o a pignorare beni (tuttavia, se poi vinci il ricorso, il giudice annullerà questi atti esecutivi e restituirà tutto). La cauzione definitiva (art. 12 c.p.t.) va invece depositata entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso alla CTP, e serve a confermare in via definitiva il termine di sospensione. Se non versi la cauzione entro tale termine, si decade dal beneficio della sospensione e l’Ufficio può riscuotere liberamente.

8. Quali sono gli effetti del ricorso in Commissione?
Risposta: La Commissione tributaria nel giudizio valuta se l’avviso di accertamento sia fondato o meno. Se accoglie il ricorso (in tutto o in parte), l’avviso viene annullato o ridotto di conseguenza. Nel frattempo, il procedimento in Commissione ha efficacia sospensiva sugli atti impugnati: le azioni esecutive si bloccano fino alla decisione (con la condizione di aver prestato garanzia). Se invece il ricorso viene respinto, l’avviso diventa definitivo (salvo la possibilità di un appello). L’impugnante rischia di dover pagare le spese di lite (in genere pari alle spese vive) se perde in primo grado.

9. Cosa succede se vinco il ricorso?
Risposta: Se la Commissione accoglie interamente il ricorso, l’avviso di accertamento viene annullato e le somme non sono più dovute; se lo accoglie solo in parte, annulla o riduce quelle illegittime. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto del Contribuente, le sanzioni e gli interessi presenti nell’avviso devono essere ricalcolati con la percentuale minima consentita (di fatto azzerate se l’accertamento viene annullato totalmente). Solitamente, nella sentenza di accoglimento le spese di giudizio vengono compensate tra le parti. Inoltre, l’Agenzia potrà restituire eventuali somme già versate o escusse. Dopo la sentenza favorevole, a tutela del contribuente può essere chiesta ex art. 70 c.p.t. l’ottemperanza al giudicato: cioè l’esecuzione coattiva della sentenza (con richiesta di pagamento delle somme in favore del contribuente, come avviene per le sentenze civili).

10. Ho già pagato parte dell’avviso. Posso ancora fare ricorso?
Risposta: Sì. Il pagamento parziale o totale dell’avviso non preclude il diritto di ricorrere, a condizione che il ricorso sia stato presentato prima del pagamento (o contestualmente). Anzi, in alcune ipotesi il pagamento entro il termine del ricorso può alleggerire le sanzioni (si rientra nel ravvedimento operoso). Se hai pagato senza riserve e senza fare ricorso, perdi l’occasione, ma il versamento comunque verrà considerato in sede di giudizio (il giudice iscriverà la somma versata nel contradditorio e la scalerà dall’imponibile o dalle sanzioni). In ogni caso è sempre possibile impugnare anche dopo aver versato: si chiederà la restituzione delle somme erroneamente pagate se il ricorso viene accolto.

11. Che differenza c’è tra avviso di liquidazione e accertamento?
Risposta: L’avviso di accertamento si riferisce alle imposte sui redditi o all’IVA in caso di verifica e rettifica dei dati dichiarati. L’avviso di liquidazione riguarda i contributi previdenziali o altre imposte minori, ed è atto con cui l’INPS o altro ente liquidano una posizione contributiva. Entrambi sono impugnabili davanti alla CTP, ma il procedimento differisce leggermente se emessi da enti previdenziali (regole sulla competenza). In ogni caso, anche l’avviso di liquidazione ha 60 giorni di tempo per ricorrere e segue il medesimo rito di impugnazione.

12. Quali sono i motivi più efficaci per impugnare un avviso?
Risposta: Dipende dal caso, ma in genere i motivi forti includono: mancanza di prova concreta di quanto accertato, violazione del contraddittorio preventivo, carenza di motivazione specifica (il mancato rispetto del principio di specificità della norma), errori materiali (ad esempio, aver computato più volte la stessa voce), eccesso di potere (ad esempio, uscita dai limiti di legge). Ad esempio, la Cassazione ha spesso annullato accertamenti basati su studi di settore quando il contribuente dimostrava che l’elevazione di reddito era legittima a causa di fattori non considerati (es. squilibri di bilancio dovuti a investimenti reali). Oppure si può contestare l’applicazione di sanzioni troppo elevate rispetto alla condotta. Occorre preparare la difesa sulla base di prove documentali e di principi di diritto.

13. Posso chiedere la compensazione dei crediti d’imposta con il debito?
Risposta: Sì, a certe condizioni. Se il contribuente ha in attivo crediti d’imposta (ad es. crediti Iva o Irpef da dichiarazioni pregresse) può verificarne la compensabilità orizzontale o verticale con il debito emerso dall’avviso. Ad esempio, un credito IVA di 5.000 € può in alcuni casi essere compensato con debito IRPEF. Tuttavia, i crediti compensabili dipendono dalla natura dell’imposta e dagli scaglioni di legge. È opportuno discutere questo aspetto con un tecnico: la compensazione va eseguita con modello F24 (telematico) entro i termini previsti. Notare che la compensazione non elimina il debito (che rimane formalmente iscritto in attesa di utilizzo del credito), ma effettivamente sconta le somme pagabili in conseguenza dell’avviso.

14. Cosa succede se non pago né ricorro?
Risposta: Se non fai nulla, l’avviso diventa definitivo trascorsi i termini (60 giorni) e si trasforma in ruolo esattoriale. L’Agenzia può allora iscrivere a ruolo le somme (mediante cartella) e avviare azioni di riscossione forzata: pignoramenti, ipoteche, fermo amministrativo su veicoli, blocco dell’esportazione di beni, ecc. Inoltre, in caso di mancato pagamento si applicherà la sanzione per omesso versamento (di base il 30% delle somme dovute, aumentata fino al 60% o 90% in caso di ravvedimento tardivo). Pagare senza impugnare significa dare per assodato l’avviso. Pertanto, anche se la situazione finanziaria è critica, è preferibile contestare l’atto e negoziare (o rateizzare) piuttosto che subirne passivamente l’esecuzione.

15. Il mio debito è elevato: quali rischi corro?
Risposta: Con un debito elevato (somme a partire da decine di migliaia di euro), i rischi includono l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili, pignoramento di conti correnti e stipendi, fermo di auto/mezzi, sequestro di beni mobili registrati. L’Agenzia ha poteri ampi di espropriazione. In questi casi diventa ancora più importante agire rapidamente: chiedere la sospensione giudiziaria, valutare gli strumenti di crisi (come accennato) e monitorare la correttezza formale dell’atto (per individuare i minimi vizi che possano vanificare le pretesi). È fondamentale non ignorare la situazione, perché l’azione esecutiva può portare a gravi conseguenze (ad esempio, blocco dell’attività aziendale se viene pignorato un macchinario essenziale).

16. Cosa posso contestare nelle motivazioni dell’avviso?
Risposta: Nelle motivazioni dell’avviso il contribuente può contestare le presunzioni e i calcoli su cui si basa l’accertamento. Ad esempio, se l’avviso utilizza presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) senza fornire dati precisi, puoi sostenere che queste non sono gravi, precise e concordanti come richiede la legge. Oppure se l’avviso afferma che certi movimenti (ad es. incassi in nero) sono inesistenti, il contribuente può provare il contrario con documenti bancari o fatture. In pratica, bisogna smontare punto per punto le affermazioni dell’Ufficio con elementi probatori. Se vi è stata una distinzione tra accertamento analitico-induttivo e analitico puro, va anche esaminato in che regime è stato collocato l’atto: se l’Ufficio ha utilizzato un metodo induttivo puro, si applica un onere probatorio più gravoso per lo stesso Ufficio.

17. Posso richiedere una rateizzazione o dilazione da subito?
Risposta: Sì. In parallelo al ricorso, il contribuente può chiedere all’Agenzia una rateizzazione del debito ai sensi del DPR 602/1973 (art. 19). Non appena ricevi l’avviso, puoi presentare istanza di dilazione (anche via PEC) motivando l’impossibilità di pagamento immediato e dettagliando situazione reddituale. La concessione è discrezionale, ma spesso viene accordata se si dimostra che il pagamento immediato causerebbe grave nocumento. La rateizzazione blocca l’esecuzione (l’agente non procede a pignoramenti finché le rate restano pagate). Tuttavia, se il ricorso fallisce, le rate restanti diventano esigibili con possibile aggravio di interessi di mora.

18. In caso di soccombenza, come funzionano le spese di lite?
Risposta: Normalmente, se il ricorso è respinto in primo grado, la Commissione condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite (minime, generalmente intorno a 100-200 € tra contributo unificato residuo e iva). Se invece il ricorso è accolto totalmente, le spese sono compensate tra le parti (quindi normalmente non si paga nulla all’Agenzia). Se è accolto solo parzialmente, la condanna alle spese è proporzionale alla soccombenza. È importante notare che – contrariamente alla giustizia ordinaria – la liquidazione delle spese è molto limitata nel giudizio tributario e i parametri di cui all’art. 91 c.p.c. non si applicano; spesso il giudice liquida solo il contributo unificato dovuto all’esito. In ogni caso, è bene tenere a disposizione un budget per le spese legali.

19. Cosa succede se decidiamo di transigere con l’Agenzia?
Risposta: La transazione (adesione stragiudiziale) può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo aver iniziato il giudizio, purché in termini di legge (in sede di impugnazione, ad esempio, ci sono limiti normativi specifici). Se il contribuente e l’Agenzia raggiungono un accordo, si deposita in Commissione e si chiede all’organo di omologarne i termini (per renderlo vincolante). L’accordo di solito prevede l’applicazione di sanzioni ridotte (ad es. 30% o 50% dell’importo originario) e un piano di pagamento rateale (anche legato ad esiti del giudizio). Se il giudice concorda, la controversia si chiude in quei termini. Fino all’omologazione rimangono fermi i termini del giudizio, quindi è fondamentale che l’accordo sia congruo per entrambe le parti. Si tratta di uno strumento articolato che richiede un esperto tributarista per non perdere opportunità di sconto.

20. Dopo quanto tempo l’avviso è definitivamente annullato se vinco?
Risposta: Se il ricorso viene accolto con sentenza passata in giudicato (cioè dopo aver esaurito tutti i gradi di giudizio), l’avviso si estingue definitivamente: significa che il debito non esiste più. Tuttavia, in primo grado la sentenza è provvisoriamente esecutiva per l’Agenzia (art. 69 c.p.t.), salvo che tu non abbia fatto opposizione all’esecutorietà o all’Agenzia non convenga rinviare l’esecuzione. In pratica, l’azione di riscossione resta congelata fino alla conclusione del processo: se vinci in primo grado e hai depositato cauzione, otterrai comunque l’annullamento dei provvedimenti esecutivi (p.es. ipoteca) subito dopo la notifica della sentenza. Se dovessi perdere in appello e poi vincere in Cassazione, il percorso si allunga di altri anni. Quindi, in sintesi, l’avviso si annulla definitivamente quando la sentenza di accoglimento diventa definitiva (senza ulteriori impugnazioni).

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1: Accertamento basato su presunzioni (studi di settore). Società di servizi “Alfa S.r.l.” dichiara ricavi per 100.000 €. L’Agenzia emette un avviso che, applicando lo studio di settore, rettifica il reddito a 150.000 €. Ciò comporta una maggiore imposta IRPEF/IRAP di 50.000 €. Vengono irrogate sanzioni pari al 100% (50.000 €) e interessi di mora (al 3,5% annuo per 2 anni) di circa 3.500 €. In totale Alfa deve 103.500 €. La società impugna sostenendo che la detrazione dell’IVA e i costi hanno già giustificato una soglia di reddito più alta, e che alcuni costi (es. canoni di leasing) non erano valutabili con lo studio. In udienza la Commissione rivede il reddito rettificato portandolo a 120.000 € e conferma solo il 20% delle maggiori imposte: l’ulteriore debito riconosciuto diventa 20.000 €. Per effetto di una definizione agevolata (ad es. adesione al 50%), Alfa versa solo 10.000 € di imposta, con sanzioni ridotte a 3.000 € e interessi dimezzati. Il risparmio complessivo ottenuto grazie al ricorso e alla negoziazione è quindi di oltre 80.000 €.

Esempio 2: Calcolo dei termini e della cauzione. Contribuente “Mario Rossi” riceve il 1° febbraio 2025 un avviso che integra IRPEF per € 20.000, IVA per € 5.000, sanzioni (100%) € 25.000 e interessi € 1.000 (totale € 51.000). Contiamo 60 giorni: il termine ricorso scade il 2 aprile 2025. Rossi invia il ricorso entro marzo 2025, allegando motivi di fatto/diritto. Per ottenere la sospensiva cautelare, Rossi deposita una garanzia pari al 20% dell’ammontare totale (50.000 €*20% = €10.000) presso la CTP. L’Ufficio Fiscale ha così tempo 30 gg per fissare l’udienza di discussione della sospensiva e, se concessa, Rossi evita ogni pignoramento di stipendi o conto fino alla decisione. Nel merito, supponiamo che dopo l’istruttoria emerga che l’IVA contestata era stata già pagata in compensazione: la Commissione annulla i 5.000 € di IVA e il correlato 30% di sanzione su quella quota (pari a 1.500 €). Rimane debito di IRPEF 20.000 €, con sanzioni minime (ad es. 6.000 €) e interessi aggiornati. Rossi risparmia dunque circa 20.000 € grazie alla contestazione di un solo profilo (IVA), dimostrando l’importanza di contestare in modo puntuale anche ogni voce.

Esempio 3: Piano del consumatore ed esdebitazione. Maria è un’imprenditrice individuale con debiti totali di 100.000 €, di cui 60.000 € derivanti da avvisi d’accertamento (imposte+interessi+sanzioni). Presenta un piano del consumatore (L. 3/2012) indicando di poter pagare solo 20.000 € in 5 anni con il surplus di reddito futuro. Il tribunale approva il piano. Dopo 5 anni Maria ha pagato la rata concordata, e ottiene l’esdebitazione, cancellando i 40.000 € residui di debiti tributari. Per lo Stato si ottiene comunque la riscossione di quanto ottenibile (20.000 €), mentre il contribuente ottiene la sua “liberazione” dal resto del debito.

Esempio 4: Accordo di ristrutturazione dei debiti (Impresa in crisi). La S.p.A. “Beta” ha un debito tributario di 500.000 € (cartelle) emerso da vari avvisi d’accertamento. L’azienda può proporre un accordo ai sensi dell’art. 182-bis L.F.: presenta un piano di ristrutturazione in cui offre di pagare € 200.000 in 10 anni, coinvolgendo i creditori. Con il voto favorevole dei creditori (fra cui l’Agenzia delle Entrate) e l’omologazione del Tribunale, i restanti 300.000 € di debito tributario vengono cancellati. In questo modo Beta continua l’attività e salda parte del debito in forma sostenibile.

Conclusione

L’impugnazione di un avviso di accertamento è un passaggio fondamentale per difendere i propri diritti e i propri risparmi. Come abbiamo visto, il percorso è complesso ma ben definito: un ricorso tempestivo può bloccare gli effetti dell’atto, evidenziare errori e condurre alla cancellazione totale o parziale del debito. Ricordiamo i punti chiave emersi: impugnare entro 60 giorni , preparare un ricorso completo e motivato, usare tutte le prove possibili, e valutare parallelamente gli strumenti deflativi (accertamento con adesione, rateizzazione, definizioni agevolate). Le difese giuste possono ridurre notevolmente le pretese dell’Amministrazione o persino annullarle. Le sentenze citate mostrano come oggi la Cassazione tuteli il contribuente: ad esempio, perché non perdere le eccezioni in sede di appello o quali regole valgono per il contraddittorio . In ogni caso, il tempo è nemico del contribuente: il consiglio più importante è agire tempestivamente con l’assistenza di professionisti esperti.

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Fonti: Codice del processo tributario (D.Lgs. 546/1992) e affini, codici fiscali (DPR 600/1973, DPR 633/1972), Statuto del contribuente (L. 212/2000), sentenze Corte di Cassazione (ordinanze n. 22686/2025 e n. 24798/2025) , e prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate. Le recenti novità legislative (D.Lgs. 220/2023) sono indicate dove rilevanti . Le competenze professionali dell’Avv. Monardo menzionate si basano su informazioni ufficiali del Ministero della Giustizia e normative attuali.

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