Aggiornato a gennaio 2026 – Quando l’Agenzia delle Entrate contesta la detrazione IVA su fatture emesse da fornitori ritenuti “società cartiere”, il contribuente si trova ad affrontare una verifica fiscale complessa e potenzialmente molto onerosa. Questo tema è di cruciale importanza perché in gioco vi sono sanzioni elevate, richieste di pagamento immediate, il rischio di accertamenti paralleli sul reddito e perfino possibili conseguenze penali. Sapere come difendersi in modo efficace è fondamentale per evitare errori che potrebbero portare a pignoramenti, ipoteche o blocchi dell’attività. In questa guida legale completa esamineremo le normative IVA, le ultime sentenze della Cassazione e le strategie operative per reagire a tali contestazioni, dal punto di vista del contribuente/debitore.
In particolare, anticipiamo alcune soluzioni legali chiave: è possibile opporsi all’accertamento dimostrando la realtà delle operazioni oppure la propria assoluta buona fede (assenza di consapevolezza della frode); si possono chiedere sospensioni immediate della riscossione; si può accedere a strumenti deflativi come l’accertamento con adesione o, in fase successiva, a piani di rateizzazione o a definizioni agevolate del debito fiscale (come rottamazioni delle cartelle). Inoltre, per i casi di importi insostenibili, esistono procedure straordinarie (piani di rientro da sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione, ecc.) per ridurre o azzerare il debito tributario.
Prima di entrare nel merito, presentiamo il professionista che ha curato questa analisi: Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati tributaristi e commercialisti con esperienza nazionale in materia di diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È anche Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo e il suo team sono in grado di offrire un’assistenza integrata sia sul piano legale tributario (ricorsi, sospensive, contenzioso) sia sul piano economico-finanziario (piani di ristrutturazione del debito, soluzioni stragiudiziali). In concreto, l’Avv. Monardo può aiutarti analizzando l’atto ricevuto, individuando vizi e margini di difesa, presentando ricorsi tempestivi, ottenendo sospensioni di pagamenti o pignoramenti, gestendo trattative con l’Agenzia Entrate o Agenzia Riscossione, e predisponendo eventualmente piani di rientro sostenibili o procedure di esdebitazione.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione analizziamo il quadro giuridico di riferimento – dalle definizioni di “società cartiera” e operazioni inesistenti alle norme IVA applicabili – e sintetizziamo i più recenti orientamenti dei giudici (Cassazione, Corte Costituzionale, ecc.) che hanno delineato i confini della prova e delle responsabilità nei casi di fatture “false”. Comprendere queste basi normative e giurisprudenziali è fondamentale per costruire una difesa solida.
Società “cartiere” e fatture false: cosa sono e perché il Fisco le contesta
Nel linguaggio fiscale, una “società cartiera” indica un’azienda costituita solo sulla carta, senza una reale attività economica, utilizzata principalmente per emettere fatture per operazioni inesistenti. In parole semplici, le fatture false (o fatture per operazioni inesistenti) sono documenti emessi per simulare transazioni mai avvenute (o non avvenute con i soggetti indicati), con lo scopo di generare indebiti vantaggi fiscali – tipicamente crediti IVA fittizi a favore di chi riceve la fattura, oppure costi fittizi da dedurre dal reddito . Le norme italiane e la giurisprudenza distinguono due categorie principali di operazioni inesistenti, che è importante tenere a mente:
- Operazioni oggettivamente inesistenti: non è avvenuta alcuna operazione reale. La fattura è totalmente falsa perché il bene non è mai stato ceduto o il servizio mai reso. Esempio: una fattura per una fornitura che in realtà non è mai stata consegnata. In questo caso sia il costo che l’IVA sono interamente fittizi e non spettanti . Chi utilizza tali fatture riduce illecitamente il reddito imponibile (costi mai sostenuti) e detrae un’IVA mai dovuta.
- Operazioni soggettivamente inesistenti: c’è un’operazione reale, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura. In pratica, c’è un fornitore “vero” nascosto e un fornitore “fittizio” (la cartiera) che emette la fattura. Un classico esempio è la frode carosello: la società reale A vende beni alla società B, ma viene interposta una società fittizia C (cartiera) che fattura a B. B riceve i beni effettivi, ma paga una fattura emessa da C, che non ha svolto alcuna attività reale se non emettere carta. L’operazione avviene quindi, ma non con il soggetto indicato sulla fattura . Il vantaggio fiscale in questi casi di solito consiste nell’occultare il vero fornitore (spesso un soggetto che evade l’IVA a monte) e permettere al destinatario di detrarre un’IVA che il fornitore “fantasma” non verserà.
Nota: Esistono anche situazioni “miste” o parzialmente inesistenti – ad esempio sovrafatturazioni, in cui la fattura riporta un importo maggiore del reale. In tali casi, per la parte eccedente non corrispondente al vero si considera comunque operazione inesistente: l’IVA sulla maggiorazione è indetraibile e il costo sovrafatturato non è deducibile .
Le società cartiere si riconoscono per alcune caratteristiche tipiche, emerse sia dall’esperienza investigativa sia dalle sentenze di Cassazione. Di solito presentano una apparente regolarità formale (libri contabili tenuti, fatture emesse) ma presentano anomalie sostanziali, ad esempio: quasi nessun bene strumentale, mancanza di una struttura operativa reale (niente dipendenti, magazzini, mezzi propri, utenze telefoniche), vita societaria breve e con frequenti cambi di sede o amministratori, e soprattutto omissione sistematica dei versamenti IVA dovuti . Spesso sono S.r.l. amministrate da “prestanome” nullatenenti (le cosiddette “teste di legno”) . Queste società fittizie si collocano nella filiera commerciale come intermediari fittizi: acquistano beni dal fornitore effettivo e li rivendono con IVA al cliente finale, ma non versano l’IVA incassata né dichiarano le operazioni . Così facendo, generano il cuore della frode: il cessionario (chi riceve la fattura) detrae un’IVA che non verrà mai versata all’Erario dal cedente, ottenendo un indebito vantaggio economico . In altri termini, l’IVA a monte finisce per essere “incassata” dalla cartiera e dispersa, mentre il destinatario ottiene un credito d’imposta fittizio .
Queste condotte sono considerate gravissime dal Fisco perché ledono il principio cardine di neutralità dell’IVA. Non sorprende quindi che l’Agenzia delle Entrate, una volta individuata una fattura emessa da una cartiera, contesti al destinatario la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo, presumendo che l’operazione sia fraudolenta. In pratica, con un avviso di accertamento l’Ufficio recupera l’IVA detratta, ricalcola le imposte dirette eliminando i costi fittizi, e applica pesanti sanzioni. Vediamo ora quali sono le basi normative di tali contestazioni.
Leggi e norme di riferimento: IVA indetraibile sulle operazioni inesistenti
La normativa IVA italiana – in linea con quella comunitaria – stabilisce chiaramente due principi fondamentali:
- Chi emette una fattura con IVA è sempre debitore di quell’imposta verso l’Erario, anche se l’operazione sottostante è fittizia. Questo è sancito dall’art. 21 comma 7 del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), che recepisce l’art. 203 della Direttiva IVA: “Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l’imposta ivi indicata è comunque dovuta”. In altre parole, la sola emissione della fattura fa sorgere a carico dell’emittente l’obbligo di versare l’IVA esposta .
- Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge solo a fronte di operazioni reali, effettivamente avvenute. Lo prevedono l’art. 19 del D.P.R. 633/1972 (che regola la detraibilità dell’IVA a credito) e a livello UE l’art. 168 della Direttiva IVA. Ne discende che se non c’è stata una reale cessione di beni o prestazione di servizi, l’IVA indicata in fattura non è detraibile . Ad esempio, se la fattura documenta una vendita mai avvenuta (operazione oggettivamente inesistente) o un fornitore fittizio (soggettivamente inesistente), la relativa IVA non può essere portata in detrazione nella liquidazione IVA del contribuente.
Queste norme mirano a tutelare il gettito fiscale: da un lato impedendo al cedente di evitare il versamento IVA con la scusa che “la fattura era falsa” (obbligo di versamento comunque), dall’altro negando al cessionario qualunque credito IVA ex lege se la transazione non è reale.
Oltre alle norme sostanziali sull’IVA, vanno ricordate le disposizioni in materia di accertamento e sanzioni amministrative. In caso di utilizzo di fatture false, l’Agenzia Entrate procederà con un accertamento induttivo basato sull’art. 54 del D.P.R. 633/1972 (accertamento IVA) e sugli articoli analoghi per le imposte sui redditi (art. 39 D.P.R. 600/73). Sul piano sanzionatorio, il D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni severe per chi si avvale di fatture per operazioni inesistenti:
- Sanzione IVA indebita: l’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 471/97 punisce l’indebita detrazione IVA con una sanzione amministrativa pari al 90% dell’imposta non spettante . Si tratta di una sanzione fissa (dal 90% fino al 180% nei casi più gravi) applicata sull’IVA che il contribuente ha detratto ma non doveva detrarre. Ad esempio, se sono stati detratti 10.000 € di IVA su fatture false, si dovranno restituire i 10.000 € e pagare una sanzione di 9.000 € (90%) , oltre agli interessi maturati.
- Sanzioni sulle imposte dirette: parallelamente, i costi documentati da fatture false sono indeducibili ai fini del reddito d’impresa (art. 109 TUIR in combinato con art. 14, comma 4-bis, TUIR che vieta la deduzione di costi da reato). L’Ufficio quindi ricalcola un maggior imponibile ai fini IRES/IRPEF e IRAP. La sanzione per la maggior imposta dovuta su tali costi fittizi è anch’essa dal 90% al 180% dell’imposta evasa (art. 1, comma 2 D.Lgs. 471/97) . In pratica, spesso l’Ufficio applica il minimo edittale del 90% anche su queste imposte. Ad esempio, se 50.000 € di costi fittizi hanno ridotto l’IRES di 12.000 €, verranno richiesti quei 12.000 € più una sanzione di 10.800 € (90%) .
- Sanzione aggiuntiva sui costi indeducibili: va segnalato che una norma del 2012 (art. 8, comma 3-bis D.Lgs. 471/97 introdotto dal D.L. 16/2012) prevede una ulteriore sanzione dal 25% al 50% dell’ammontare dei costi indeducibili quando questi derivano da operazioni inesistenti. Questa sanzione “speciale” sui costi tende però a essere calibrata in modo da evitare un duplice cumulo sanzionatorio: la prassi spesso considera assorbita o comunque non cumulabile integralmente questa sanzione con quella sul tributo evaso . In ogni caso il contribuente può trovarsi di fronte a contestazioni multiple, sia sul versante IVA che imposte sui redditi.
Da ricordare: l’utilizzo consapevole di fatture false configura anche reato tributario (art. 2 D.Lgs. 74/2000), su cui torneremo in seguito. Ai fini della difesa in sede tributaria, tuttavia, ciò che conta è che la legge non ammette buona fede come esimente automatica per la detrazione: se l’operazione è fittizia, formalmente l’IVA non è detraibile in ogni caso (salvo far valere le eccezioni in giudizio). La Cassazione e la Corte di Giustizia UE hanno però sviluppato principi importanti sulla rilevanza della buona fede, che incidono sul riparto dell’onere della prova. Vediamoli subito.
Onere della prova e buona fede del contribuente: cosa dice la Cassazione (2024-2025)
Una delle questioni centrali in queste controversie è: chi deve provare cosa? Se il Fisco contesta al contribuente di aver utilizzato fatture di cartiere, spetta all’Agenzia dimostrare la frode oppure è il contribuente che deve provare la propria innocenza? Negli ultimi anni la giurisprudenza (sia italiana che UE) ha chiarito questo aspetto, tracciando un equilibrio tra l’azione antifrode dell’Erario e la tutela dei contribuenti in buona fede. Possiamo sintetizzare così i principi emersi dalle sentenze più recenti:
- Dimostrare l’inesistenza dell’operazione spetta al Fisco. In linea generale, l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi (anche presuntivi) che indicano che le operazioni fatturate non sono state realmente effettuate dal fornitore indicato . Ad esempio, può provare che il fornitore era privo di struttura operativa (nessuna sede o dipendenti) o che non ha dichiarato né versato l’IVA su quelle vendite. Questi indizi sono considerati validi per inferire che la società emittente la fattura fosse in realtà una cartiera e che quindi la transazione, così come documentata, è fittizia . Non è neppure necessario che il Fisco individui esattamente chi fosse l’eventuale fornitore reale: basta che provi, con indizi gravi, precisi e concordanti, che non è stato il soggetto fatturante a eseguire l’operazione .
- Dimostrare la consapevolezza (o coinvolgimento) del contribuente spetta pure al Fisco, ma solo nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti. Se l’operazione c’è stata (beni consegnati o servizi resi, ma fornitore fittizio), perché al cessionario sia negato il diritto di detrarre l’IVA è necessario provare che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. La Corte di Cassazione, recependo la giurisprudenza UE, ha affermato che l’Agenzia delle Entrate deve provare la componente soggettiva della frode, cioè la consapevolezza del destinatario che l’operazione fosse inserita in un’evasione IVA . Tale prova può essere data anche mediante presunzioni basate su elementi oggettivi e specifici: ad esempio prezzi anomali, pagamenti inusuali, stretti rapporti societari tra fornitore e cliente, ecc., da cui dedurre che il contribuente, usando l’ordinaria diligenza richiesta al suo ruolo professionale, avrebbe dovuto accorgersi della natura fittizia del contraente . In breve, il Fisco deve dimostrare che il contribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere” che stava partecipando a una frode IVA . Questa è la declinazione nazionale del principio UE sul divieto di abuso del diritto di detrazione.
- La buona fede del contribuente non si presume: se il Fisco fornisce le prove di cui sopra (inesistenza dell’operazione e conoscenza della frode), entra in gioco il contribuente. A questo punto l’onere probatorio si sposta in capo a lui, il quale deve attivarsi per dimostrare il contrario. In pratica, il contribuente ha due strade alternative per difendersi: (i) provare che le operazioni contestate erano effettive (sono avvenute realmente come da fattura); (ii) in subordine, se proprio l’operazione l’ha effettuata un soggetto diverso (frode soggettiva), provare quantomeno di aver agito senza consapevolezza della frode, adottando tutte le cautele esigibili da un operatore diligente .
- Documenti contabili regolari e pagamenti tracciati non bastano come prova di buona fede. La Cassazione ha più volte ribadito che il contribuente non assolve il proprio onere limitandosi a esibire le fatture, i registri contabili in ordine o le ricevute di bonifico come prova. Questi elementi (spesso citati come “ho la fattura regolare e ho pagato con bonifico”) di per sé non provano affatto la reale esistenza dell’operazione, perché fanno parte dello stesso schermo fraudolento: le cartiere normalmente emettono fatture formalmente corrette e prevedono pagamenti tracciabili solo per dare parvenza di legittimità a un’operazione fittizia . Dunque, in giudizio non ci si può difendere dicendo solo “ho le carte in regola”; servono evidenze sostanziali.
Riassumendo in termini pratici: l’Agenzia delle Entrate deve provare che il fornitore era una cartiera e (nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti) che il contribuente era quantomeno colpevolmente ignaro della frode. Il contribuente, dal canto suo, per difendersi deve provare che l’operazione c’è stata davvero – fornendo prova concreta della consegna dei beni o della prestazione del servizio – oppure, se non può, deve provare di aver fatto tutto il possibile per verificare l’affidabilità del fornitore, così da escludere di essere stato complice o negligente . Se riesce a dimostrare questa diligenza massima esigibile, potrà far valere la propria buona fede e sottrarsi alle sanzioni.
Questi principi si sono consolidati in numerose sentenze di legittimità. Possiamo citare, tra le più recenti, Cass. ord. n. 2800/2025 e Cass. ord. n. 30644/2025, che confermano tale ripartizione dell’onere probatorio. In particolare, la Cassazione ha affermato che l’Amministrazione può ben basarsi su presunzioni semplici (come l’assenza di una sede o di dipendenti in capo al fornitore) per negare la detrazione, ma il contribuente conserva sempre la possibilità di vincere la presunzione provando l’effettività delle operazioni contestate . Inoltre, da ultima la Suprema Corte (Cass. 30644/2025) ha ribadito che una volta accertata l’inesistenza oggettiva di un’operazione non può configurarsi buona fede del contribuente, poiché “sa certamente se e in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o il servizio” – in sostanza, se un’operazione non è mai avvenuta, il contribuente non può non essersene accorto, e non vale invocare ignoranza.
Diverso è il caso di operazioni soggettivamente inesistenti: qui, come detto, conta la dimostrabilità della buona fede. Cass. ord. n. 14102/2024 ha sottolineato che le cautele esigibili da un acquirente non possono spingersi fino a pretendere “verifiche complesse e approfondite analoghe a quelle che l’Amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare” . Questa pronuncia importante (caso B.Srl) ha escluso la responsabilità di una società acquirente di macchinari, cui era stato negato il credito IVA perché il fornitore aveva poca manodopera: la Cassazione ha ritenuto che l’acquirente, avendo verificato che il fornitore era regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, non poteva spingersi oltre nelle indagini sulla sua struttura, non avendone né i poteri né gli strumenti . In breve, il contribuente deve agire con diligenza, ma non gli si può chiedere l’impossibile: se nulla di anomalo era rilevabile con normali controlli, non può essergli negata la detrazione per vicende fraudolente a monte di cui era ignaro incolpevole.
Come vedremo nella parte sulle strategie difensive, questi principi giurisprudenziali si traducono in consigli pratici su quali prove raccogliere e come impostare la difesa in giudizio. Prima però, delineiamo il percorso procedurale che attende il contribuente dal momento in cui riceve la contestazione dall’Agenzia Entrate.
Procedura dopo la notifica dell’accertamento: passi da seguire e diritti del contribuente
Ricevere un avviso di accertamento per IVA indebitamente detratta (magari congiunto a recupero di imposte dirette) è senz’altro fonte di preoccupazione. È però fondamentale mantenere la lucidità e agire tempestivamente, perché i termini sono stringenti. In questa sezione spieghiamo passo-passo cosa accade dopo la notifica dell’atto e quali sono gli strumenti immediati di tutela:
- tempi e modalità per impugnare l’atto;
- possibilità di ottenere la sospensione della riscossione;
- procedure di accertamento con adesione e altri strumenti pre-contenziosi;
- diritti del contribuente durante il procedimento.
Vedremo inoltre cosa succede se non si reagisce (cosa fortemente sconsigliata).
Notifica dell’atto e tipologie di accertamento
Di solito la contestazione dell’IVA su fatture da cartiere avviene tramite un Avviso di Accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Questo atto può essere preceduto da una verifica fiscale (es. PVC – processo verbale di constatazione – della Guardia di Finanza) oppure arrivare a sorpresa. In ogni caso, l’accertamento notificato conterrà le motivazioni: ad esempio citerà che il fornitore Tal dei Tali risulta inesistente o inadempiente, e quindi l’IVA su quelle fatture (elencate dettagiatamente) è disconosciuta.
Nota: dal 2023 le Commissioni Tributarie sono state ridenominate Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, ma la sostanza del processo non è cambiata. In questa guida useremo i termini comuni “Commissione Tributaria/Corte Tributaria” e “ricorso” per semplicità.
Termini per impugnare. Dalla data di notifica dell’avviso, decorrono 60 giorni entro i quali il contribuente ha diritto di presentare ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) competente. Questo termine di 60 giorni è perentorio: scaduto senza ricorso, l’atto diviene definitivo. È possibile ottenere una proroga di 90 giorni (quindi 60+90) solo se si avvia la procedura di accertamento con adesione (vedi oltre), che sospende i termini.
Modalità telematica. Il ricorso oggi si deposita telematicamente attraverso il Portale della Giustizia Tributaria. Nel ricorso bisognerà indicare i motivi di impugnazione (vizi formali dell’atto, contestazione nel merito della pretesa, ecc.) e chiedere, in conclusione, l’annullamento totale o parziale dell’accertamento impugnato.
Attenzione: se l’avviso riguarda più annualità o tributi (es. IVA e IRES), in genere è unico e va impugnato per intero. Non è possibile impugnare solo la parte IVA e lasciare stare il resto: bisogna contestare l’atto nella sua globalità, articolando le varie censure.
Riscossione provvisoria dopo l’accertamento e richiesta di sospensione
Un aspetto critico spesso poco noto ai contribuenti è che l’avviso di accertamento, trascorsi i primi 60 giorni, può diventare esecutivo anche se impugnato. La normativa (D.Lgs. 218/1997 modificato) prevede infatti che decorsi 60 giorni dalla notifica, l’Agenzia delle Entrate trasmetta il carico da riscuotere all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia). A quel punto, senza bisogno di ulteriore notifica di cartella, la riscossione delle somme può iniziare in via provvisoria.
Tuttavia, l’importo immediatamente riscuotibile è limitato: se si è presentato ricorso, l’Erario può intanto esigere un terzo delle imposte accertate (oltre interessi) e gli eventuali importi per tributi non contestati. Le sanzioni e il resto delle somme restano sospese fino al giudizio di primo grado. Se invece il ricorso non viene presentato entro 60 giorni, l’accertamento diventa definitivo ed è dovuto in misura piena (con obbligo di versare, entro 30 giorni dopo i 60, un importo pari a 1/3 delle somme, e il resto dopo la sentenza di primo grado se il contribuente non impugna).
In pratica, se hai fatto ricorso ma non chiedi alcuna sospensione, potresti vederti recapitare, qualche mese dopo, una comunicazione dall’Agenzia Riscossione con la richiesta di versare provvisoriamente circa un terzo del totale accertato. Per evitare ciò (specie quando le somme sono ingenti e la liquidità scarsa) è fondamentale valutare la richiesta di sospensione.
Sospensione giudiziale: contestualmente al ricorso (o anche successivamente, purché prima che inizi la riscossione) si può presentare un’istanza al presidente della Corte Tributaria per ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. Bisogna dimostrare due cose: (a) che il ricorso non è pretestuoso ma ha fumus boni iuris (motivi fondati, o quantomeno non infondati in modo palese); (b) che vi è un danno grave e irreparabile nel caso dovessi pagare subito (ad esempio compromissione della continuità aziendale, necessità di liquidare beni essenziali, ecc.). Se la sospensione viene concessa, l’Agenzia Riscossione non potrà procedere alla riscossione fino alla decisione di merito. In caso contrario, resta la possibilità di dilazionare (rateizzare) il terzo provvisorio, come vedremo.
Sospensione amministrativa (in autotutela): in parallelo, si può anche provare a chiedere all’Agenzia Entrate stessa di sospendere la riscossione, soprattutto se emergono errori evidenti nell’atto. L’Ufficio può in autonomia sospendere la procedura esecutiva, ma questa via (autotutela) è discrezionale e meno garantita rispetto al provvedimento del giudice tributario.
In ogni caso, agire entro i 60 giorni è cruciale: se si lascia scadere il termine senza fare ricorso, l’accertamento diviene definitivo e l’intero importo (imposte, sanzioni, interessi) sarà affidato alla riscossione, con impossibilità poi di contestarne la fondatezza.
Accertamento con adesione: negoziare una definizione per ridurre sanzioni
Prima di lanciare la causa tributaria, il contribuente ha facoltà di tentare un percorso di definizione stragiudiziale con l’Ufficio, noto come accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Questo strumento sospende i termini del ricorso e permette di negoziare con l’Agenzia Entrate un accordo sull’accertamento, con benefici sulle sanzioni.
Come funziona: entro il medesimo termine di 60 giorni, il contribuente (o il suo difensore) può presentare un’istanza di accertamento con adesione all’ufficio che ha emesso l’atto. Ciò comporta la sospensione dei termini di impugnazione per 90 giorni. L’Ufficio convocherà il contribuente (di solito presso i propri uffici) per un contraddittorio orale. In tale sede si può discutere il caso, portare elementi a proprio favore e cercare un compromesso.
Possibili esiti: se l’Ufficio riconosce alcuni errori oppure dubbi sulla propria pretesa, potrebbe ridurre parzialmente l’accertamento (ad esempio accettando che alcune fatture erano valide e togliendo la relativa imposta, o riducendo le sanzioni). Viceversa, potrebbe insistere sulla totalità della pretesa. Se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto di adesione in cui il contribuente “aderisce” all’accertamento come rimodulato; a quel punto si pagheranno le somme concordate (imposte e interessi) con sanzioni ridotte a 1/3 di quelle originarie per legge. Si possono chiedere fino a 20 rate trimestrali per pagare. Una volta perfezionato l’atto con il versamento iniziale, la materia del contendere è definita e non si va in giudizio.
Vantaggi e rischi: l’adesione consente di ridurre significativamente le sanzioni (dal 90% al 30%, ad esempio) e talvolta di ottenere sconti sul quantum imponibile, evitando i costi e i tempi del contenzioso. D’altro canto, aderire significa rinunciare a contestare nel merito la questione in futuro: se il contribuente era convinto della propria buona fede e aveva prove solide, l’adesione potrebbe fargli pagare comunque una parte del dovuto. È una valutazione strategica da fare con il legale: in alcuni casi (prove deboli, rischio penale incombente, ecc.) chiudere in adesione pagando il minimo possibile può essere conveniente, in altri è meglio combattere in Commissione.
Importante: l’istanza di adesione, come detto, sospende i termini per fare ricorso. Se però la trattativa fallisce o l’Ufficio non convoca entro 90 giorni, il contribuente ha 30 giorni dal termine della sospensione per notificare comunque il ricorso e non perdere il diritto. Bisogna tenere ben monitorate le scadenze.
Il giudizio tributario: ricorso, appello e Cassazione
Se non si è definito l’accertamento in adesione, il ricorso introduttivo presentato alla Corte di Giustizia Tributaria darà avvio al processo tributario. Ecco in sintesi cosa aspettarsi:
- Prima udienza e discussione: dopo il deposito del ricorso, l’Ufficio resisterà con un’istanza di costituzione in giudizio (memoria difensiva) entro 60 giorni. Seguiranno eventuali memorie aggiuntive di replica (30 giorni prima dell’udienza) e controrepliche (15 giorni prima). Il fascicolo andrà in decisione all’udienza pubblica (salvo che il contribuente non opti per la discussione in camera di consiglio senza pubblica udienza). In udienza, il difensore del contribuente potrà svolgere oralmente i punti salienti della difesa.
- Sentenza di primo grado: La Corte Tributaria di primo grado emetterà quindi la sua decisione, accogliendo in toto o in parte il ricorso, oppure respingendolo. I tempi variano, ma indicativamente possono passare parecchi mesi dall’udienza alla pubblicazione della sentenza. Se il ricorso viene accolto (ad esempio annullamento totale dell’atto per difetto di prova del Fisco), la pretesa fiscale viene meno – fatto salvo appello. Se viene respinto, il contribuente risulta soccombente e l’accertamento è confermato.
- Sospensione in appello: In caso di esito sfavorevole in primo grado, il contribuente può appellare la sentenza in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado). Durante l’appello, se l’atto era già sospeso in primo grado, la sospensione prosegue; altrimenti si può chiedere una nuova sospensiva in appello, poiché nel frattempo l’Agenzia Riscossione potrebbe esigere i 2/3 residui sulla base della sentenza di primo grado esecutiva.
- Sentenza di secondo grado: La Corte Tributaria regionale (secondo grado) rivaluterà il merito. Spesso questo è lo snodo decisivo: statisticamente, molte questioni si risolvono in appello. In tema di frodi IVA, i giudici di merito possono avere orientamenti diversi; alcuni appelli si concludono con vittorie per i contribuenti (specie se emergono elementi a loro favore non considerati prima, o se il Fisco non ha provato bene la consapevolezza della frode).
- Ricorso per Cassazione: L’ultimo grado, per sole questioni di legittimità (non più di merito), è il ricorso in Corte di Cassazione. Si può ricorrere contro la sentenza d’appello entro 60 giorni dalla notifica della stessa (o 6 mesi dalla pubblicazione se non notificata). In Cassazione non si discutono i fatti ma eventuali errori di diritto o vizi di motivazione molto gravi. Per esempio, si può eccepire che l’appello non ha applicato correttamente un principio di legge sull’onere della prova, oppure che la sentenza è nulla per difetto assoluto di motivazione. La Cassazione, se accoglie, in genere rinvia ad altra sezione della CTR per nuovo esame. Ricorrere in Cassazione è un percorso lungo (può richiedere anni) e costoso, da valutare solo in presenza di argomenti solidi e di importi elevati in gioco.
Diritti del contribuente durante il procedimento: lungo tutto questo iter, il contribuente ha una serie di diritti e garanzie. Ad esempio, ha diritto di accedere al proprio fascicolo presso l’Agenzia Entrate (per visionare documenti e prove raccolte dal Fisco), può depositare memorie illustrative, produrre documenti e perizie a sostegno, e in udienza può chiedere di essere sentito. Nelle controversie IVA da cartiera, può essere utile chiedere di escutere testi (ad esempio dipendenti che attestino l’avvenuta consegna dei beni) o disporre consulenze tecniche, se pertinenti. Occorre però che queste richieste siano fatte tempestivamente e ritenute rilevanti dal giudice.
In sintesi, dopo la notifica dell’accertamento il contribuente deve decidere in fretta la strategia: ricorso subito, magari preceduto da adesione; richiesta di sospensiva per non subire esecuzioni; e poi condurre attivamente il contenzioso, consapevole che sarà l’occasione per far valere le proprie ragioni. Nel prossimo capitolo vedremo proprio come impostare la difesa nel merito: quali argomentazioni e prove portare, e quali errori evitare nella strategia legale.
Difese e strategie legali: come impostare il ricorso e contrastare le accuse di fatture false
Passiamo ora al cuore dell’azione difensiva. Di fronte a un’accusa di utilizzo di fatture da cartiera, il contribuente (assistito dal suo avvocato tributarista) dovrà elaborare una linea difensiva solida, basata sia su aspetti formali sia soprattutto sul merito della vicenda. Ecco le principali strategie e argomentazioni che si possono adottare:
- Attaccare la fondatezza della pretesa: dimostrare che le operazioni contestate erano genuine (o quanto meno che il contribuente le riteneva tali dopo aver verificato il possibile).
- Evidenziare eventuali vizi procedurali o formali dell’accertamento: ad esempio carenza di motivazione, notifica irregolare, decadenza dei termini.
- Sfruttare i principi giurisprudenziali sulla buona fede e l’onere della prova, come visto, per spostare a carico del Fisco la mancata prova del coinvolgimento doloso.
- In sede penale (se c’è un procedimento in parallelo), coordinare la difesa in modo da non pregiudicare quella tributaria e viceversa.
Vediamo ogni punto più in dettaglio.
Provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate
La difesa più diretta, quando possibile, consiste nel fornire al giudice tributario prove concrete che le forniture o i servizi c’erano davvero. Questo ovviamente presuppone che ci sia stata una qualche realtà economica dietro le fatture (caso di operazioni soggettivamente inesistenti, o sovrafatturazioni). In pratica, si tratta di smontare l’accusa di operazione inesistente mostrando che “la merce c’è”.
Documenti da produrre: andranno raccolti tutti i documenti extra-contabili che attestino il movimento reale di beni/servizi. Ad esempio:
- DDT (documenti di trasporto) o CMR nel caso di merci: se esistono DDT firmati per accettazione dal personale del magazzino del destinatario, provano la consegna fisica.
- Bolle di consegna, ricevute di spedizionieri, bilici pesati, ecc.: tutto ciò che è collegato alla logistica delle merci. Anche foto di carichi, se disponibili, o registri di carico/scarico di magazzino.
- Contratti, ordini, preventivi, corrispondenza commerciale: e-mail o lettere scambiate col fornitore riguardo a quelle transazioni, che indicano trattative reali.
- Fatture di acquisto correlate: ad esempio, se il bene fatturato dal fornitore fittizio è stato poi rivenduto dal contribuente a terzi, esibire le fatture di vendita e i DDT in uscita può aiutare a dimostrare che quel bene esisteva e ha proseguito la filiera.
- Pagamenti e movimentazioni finanziarie: pur non essendo risolutivi da soli, possono corroborare: estratti conto bancari che mostrano il pagamento al fornitore, e magari l’utilizzo dei beni acquistati per produrre altri beni venduti incassando corrispettivi. Se ad esempio compro materie prime (fatture contestate) e poi vendo prodotti finiti per importi compatibili, dimostro una coerenza economica.
Testimonianze: nel processo tributario non è ammessa la testimonianza formale, ma attestazioni giurate o dichiarazioni sostitutive di atto notorio di terzi (clienti, trasportatori, etc.) possono essere prodotte. Ad esempio, la dichiarazione del titolare di un deposito che conferma di aver visto entrare tot bancali di merce in tal data. Anche se non hanno lo stesso valore di una testimonianza orale sotto giuramento, possono influire come indizi.
Perizie tecniche: in alcuni casi, una perizia può confermare l’utilizzo di certi materiali nella produzione. Ad esempio, se si contesta l’acquisto di un certo metallo perché il fornitore era fittizio, una perizia sul prodotto finito può evidenziare la presenza di quel metallo nelle quantità attese, suggerendo che fu effettivamente acquistato da qualche parte.
L’obiettivo di questa raccolta di prove è ribaltare la tesi del Fisco: mostrare che la sostanza economica c’è stata. Se riesco a convincere il giudice che, malgrado il fornitore fosse scorretto, la mia azienda ha effettivamente ricevuto quei beni/servizi e li ha usati nell’attività, ho compiuto un passo fondamentale. A quel punto resterà da discutere l’aspetto soggettivo (lo vediamo sotto), ma almeno sul profilo oggettivo dell’operazione avrò messo in dubbio l’accertamento.
Dimostrare la propria buona fede e la diligenza nelle scelte dei fornitori
Supponiamo che, nonostante tutto, rimanga la prova (o il sospetto) che il fornitore era una cartiera e che magari le merci provenivano altrove. In tal caso, come visto, il nodo è la consapevolezza del destinatario. Il contribuente dovrà puntare tutto sul provare di essere stato un cliente “onesto e mediamente esperto” tratto in inganno, ovvero di aver agito con la massima diligenza possibile senza comunque poter scoprire la frode .
Ecco come articolare questa difesa:
- Verifiche sul fornitore effettuate: elencare e documentare tutte le cautele prese all’epoca. Ad esempio, aver controllato che la partita IVA del fornitore fosse attiva (stampate la visura VIES o Agenzia Entrate di quel periodo), aver ottenuto una visura camerale aggiornata dal Registro Imprese che mostrava la società regolarmente esistente, con un capitale sociale magari congruo. Se il settore lo prevedeva (edilizia, appalti), aver richiesto il DURC o documenti di regolarità contributiva del fornitore. Ogni check fatto deve essere mostrato come indice di buona fede.
- Assenza di indizi di frode: sottolineare che nulla appariva sospetto nelle transazioni. Esempio: i prezzi applicati erano in linea col mercato (non c’erano ribassi esagerati che facessero pensare a nero), le modalità di pagamento erano normali (bonifico bancario sul conto intestato alla società fornitrice, non assegni a persone fisiche o contanti), la sede del fornitore era conosciuta e magari visitabile (se avete foto o se qualcuno l’ha visitata, dirlo). Insomma, che la controparte si presentava come impresa affidabile: magari aveva un sito web, o partecipava a fiere, ecc.
- Documentazione scambiata: mostrare eventuali contratti firmati col fornitore, ordini formalizzati, schede tecniche dei prodotti fornite, ecc. Questo indica che il rapporto era commercialmente trasparente, non una collusione simulata.
- Reazione una volta venuti a conoscenza del problema: se la prima notizia della frode l’avete avuta dall’accertamento, ovviamente la buona fede è integra fino a quel momento. Ma può capitare che durante i controlli fiscali o prima abbiate scoperto qualcosa (es: il fornitore sparito). In tal caso, evidenziate di aver reagito in modo coerente con la buona fede: per esempio, presentando una denuncia querela contro il fornitore per truffa, oppure interrompendo immediatamente rapporti con quell’azienda. Questo atteggiamento conferma che eravate vittime, non complici.
L’obiettivo qui è dimostrare al giudice che più di così non potevate fare. Richiamate anche i precedenti giurisprudenziali: ad esempio, citare la Cassazione 2024 sopra menzionata che dice che non si possono pretendere indagini approfondite dal cessionario, se non quelle ragionevoli. Quindi, se voi le ragionevoli le avete fatte, non potete essere puniti per non aver scoperto ciò che solo la Guardia di Finanza, con i suoi poteri, poteva trovare (tipo che dietro c’era un giro fraudolento).
Diligenza richiesta e dimensione dell’impresa: è chiaro che il livello di diligenza richiesto è commisurato anche al tipo di contribuente. A una piccola ditta individuale si chiede l’ordinaria prudenza, a una grande azienda con ufficio acquisti può darsi che si chieda qualcosa in più (tipo procedure di verifica più formalizzate). Ma in ogni caso non si può pretendere, come ha detto la Cassazione, che un privato faccia le veci dell’Autorità tributaria nei controlli .
Se questa linea convince, l’effetto auspicato è che il giudice riconosca la non punibilità in sede amministrativa del contribuente in buona fede. Cioè, in termini pratici, potrebbe annullare le sanzioni o addirittura annullare l’intero accertamento se ritiene che manca il presupposto soggettivo della frode. Alcune Commissioni hanno in passato accolto ricorsi di aziende inconsapevoli proprio perché il Fisco non aveva provato alcun comportamento negligente o collusivo di queste (in tal senso, per esempio, Cass. n. 9851/2018 ha stabilito che se l’Erario non prova che “il cessionario sapeva o poteva sapere” della frode, la detrazione va mantenuta).
Contestare gli indizi e le presunzioni dell’Agenzia Entrate
Spesso l’accertamento dell’Agenzia si fonda su una serie di indizi raccolti a carico del fornitore e del contribuente, messi insieme a mo’ di puzzle per argomentare la frode. È compito della difesa smontare criticamente ciascun elemento o almeno ridimensionarne la portata.
Ad esempio, l’Ufficio potrebbe elencare nel motivare l’accertamento:
- che la società fornitrice non aveva dipendenti né mezzi aziendali;
- che non ha presentato le dichiarazioni IVA o risultano omessi versamenti;
- che l’amministratore era un prestanome già nullatenente;
- che il vostro acquisto è avvenuto a un prezzo stranamente basso (o alto) rispetto al mercato;
- che avete pagato su un conto estero o con modalità anomale;
- che fornitore e cliente avevano sede nello stesso indirizzo (succede nelle frodi carosello);
- ecc.
Per ciascuno di questi punti, replicate puntualmente nel ricorso:
- Mancanza di dipendenti/mezzi: obiettate che ciò non prova che non abbia svolto la fornitura. Ad esempio, molte attività possono essere esternalizzate: il fornitore poteva subappaltare il lavoro o noleggiare mezzi di trasporto. Se avete evidenza, ad esempio, che la consegna fu fatta dal corriere XYZ, segnalatelo. Oppure che il montaggio dell’impianto fu eseguito da tecnici free-lance ma coordinati dal fornitore. Insomma, offrite spiegazioni alternative lecite a quei dati.
- Omissioni fiscali del fornitore: ribadite che di questo voi non avevate contezza all’epoca. Non potevate sapere se pagava l’IVA o meno (non avete accesso ai suoi conti fiscali). Quindi è irrilevante per la vostra buona fede. Inoltre, contestate che l’omesso versamento IVA non dimostra di per sé che la fattura fosse falsa – potrebbe essere un caso di evasione del fornitore su operazioni vere. (È un punto sottile: il Fisco dirà “cartiera significa che non versa l’IVA”, voi potete dire “non versare l’IVA può capitare anche a fornitori reali in crisi di liquidità, non implica automaticamente operazione inesistente”).
- Prestanome/nullatenente: anche qui, come potevate sapere chi fosse l’amministratore di fatto? Sottolineate che avete verificato la visura e c’era un amministratore formalmente in carica, nessuno vi ha detto fosse testa di legno. E che, purtroppo, in Italia esistono tante società con prestanome non immediatamente distinguibili.
- Prezzi anomali: se vi accusano di aver accettato un prezzo fuori mercato (troppo basso di solito), cercate di giustificarlo: magari acquisto stock fallimentare, fine serie, materiali scadenti, pagamento in anticipo con sconto, ecc. Se invece era troppo alto (sovrafatturazione), è più difficile da spiegare, ma potete dire che il fornitore era unico disponibile, ecc. L’importante è non lasciare che l’indizio sembri privo di altra spiegazione se non la frode.
- Modalità di pagamento strane: se per caso avete pagato con compensazioni, mandati a terzi o altro, spiegate il contesto. Magari era su richiesta del fornitore per sue ragioni, ma ciò non vi ha insospettito perché comunque ne avete tracciabilità.
- Collegamenti sospetti: a volte emergono intrecci societari (soci in comune, parenti). Se ci sono e non li potete negare, provate a minimizzarne la rilevanza (“sì, eravamo soci anni prima in un’altra ditta ma qui le attività erano separate” ecc.). L’obiettivo è evitare che passi l’idea che c’era un accordo collusivo.
In generale, costruite una contro-narrazione: l’Agenzia ha narrato la storia come frode, voi narratela come normale rapporto commerciale dove il partner si è rivelato inaffidabile a vostra insaputa. Mostrate che ogni tassello può avere una spiegazione alternativa lecita. Questo indebolisce il procedimento inferenziale dell’ufficio , che è poi quello su cui si basano le presunzioni semplici.
Ricordate di far rilevare se l’accertamento pecca di insufficienza motivazionale: ad esempio, se l’ufficio ha dato per scontato che la società fosse cartiera senza spiegare bene perché, o ha usato frasi generiche (“assenza di operatività”) non supportate da dati, sottolineate la cosa. Una motivazione meramente apodittica può rendere annullabile l’atto per difetto di motivazione (art. 7 dello Statuto del Contribuente prevede l’obbligo di motivare con riferimento ai fatti e alle prove). Cassazione ha affermato che la sentenza del giudice deve qualificare esplicitamente se si tratta di inesistenza oggettiva o soggettiva, perché le conseguenze probatorie sono diverse . Analogamente l’atto di accertamento dovrebbe chiarire su quale fattispecie si colloca la contestazione. Se non lo fa, censure anche su questo.
Eccepire vizi formali e procedurali dell’accertamento
Oltre al merito, mai dimenticare di verificare la legittimità formale dell’atto impositivo e della procedura seguita dal Fisco. Talvolta, errori procedurali possono portare all’annullamento dell’accertamento, a prescindere dalla fondatezza sostanziale. Ecco alcuni aspetti da controllare e, se del caso, contestare:
- Notifica dell’accertamento: è avvenuta correttamente? Ad esempio, se la notifica è via PEC, l’indirizzo PEC era quello risultante dall’INI-PEC? È stato allegato il file giusto? Se cartacea, chi ha ritirato l’atto (persona autorizzata? c’era la relata regolare?). Notifiche viziate possono rendere nullo l’atto (o comunque spostarne in avanti la decorrenza dei termini).
- Motivazione insufficiente o per relationem non valida: l’atto deve spiegare le ragioni in modo intellegibile. Se si limita a richiamare un PVC della Guardia di Finanza senza allegarlo, e il PVC non è stato notificato prima, potrebbe esserci un vizio (la motivazione per relationem è ammessa solo se il PVC è conosciuto dal contribuente). Oppure se l’ufficio si limita a dire “il fornitore è cartiera quindi indetraibile” senza indicare gli indici concreti, si può eccepire la violazione dell’art. 3 L. 241/90 e 7 L. 212/2000 sulla carenza di motivazione.
- Termini di decadenza: verifica quando è stato notificato l’atto rispetto all’anno d’imposta contestato. In generale, il termine ordinario per l’accertamento IVA e imposte sui redditi è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (es: anno 2020, termine 31/12/2025). In caso di omessa dichiarazione il termine è di 7 anni. Attenzione: in presenza di reati tributari (come le fatture false) in passato operava il raddoppio dei termini (fino a 10 anni) anche senza querela di parte. Dal 2016, però, il raddoppio è condizionato: l’Amministrazione deve aver trasmesso la notizia di reato alla Procura entro i termini ordinari, altrimenti il raddoppio non vale. Dunque, controllate se l’accertamento si fonda sul raddoppio: se l’anno era “scaduto” e l’ufficio cita la frode penale per giustificare la tardività, verificate che sia stata effettivamente presentata la denuncia penale nei termini. Se così non fosse, eccepite la decadenza dell’azione accertatrice (l’atto è nullo perché emesso fuori termine). Ad esempio, Cassazione ha ritenuto illegittimo il raddoppio termini per tributi come l’IRAP dove il reato non è configurabile – segno che i termini vanno applicati con rigore.
- Diritto al contraddittorio preventivo: se l’accertamento scaturisce da una verifica fiscale (PVC GdF), in materia di tributi non armonizzati (es: IRAP) c’è obbligo di contraddittorio anticipato 60 giorni prima di emettere atto, pena nullità (principio sancito dalla Corte Cost. 2015 per tributi non armonizzati, e dalla Cassazione “doppi binari” per l’IVA si tende a dire che se non rispettato, bisogna eccepire e può comportare vizio procedurale). Insomma, controllare se vi hanno dato modo di dire la vostra prima di spiccare l’atto. In materia di IVA, dopo Cass. SU 24823/2015, il contraddittorio preventivo nazionale non è obbligatorio se non previsto da norma specifica, ma in alcuni casi (accertamenti da indagini finanziarie, o in ambito doganale) potrebbe esservi specifico obbligo.
- Firma dell’atto e deleghe: l’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato. Se è firmato da un funzionario, accertarsi che vi sia agli atti la delega del direttore. In mancanza, nullità (vizio non frequente ma da valutare).
- Altri vizi minori: errori nel calcolo delle imposte, sanzioni irrogate fuori dalle previsioni di legge, mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni (se dovuto), omessa indicazione dell’organo a cui ricorrere o dei termini (in teoria vizio sanabile). Tutto fa brodo se si può sommare come motivo in più.
Spesso questi vizi formali, anche se non accettati come decisivi dal giudice (che tende ad andare al merito), creano una pressione negoziale. Ad esempio, un Ufficio che si rende conto di aver una scarsa motivazione potrebbe essere più incline a transigere in sede di adesione o conciliazione.
Coordinare la difesa tributaria con il procedimento penale (se presente)
L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, se contestato per importi rilevanti, porta quasi sempre all’apertura di un procedimento penale parallelo a carico del contribuente (per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, art. 2 D.Lgs. 74/2000). Questo aggiunge complessità: occorre infatti gestire due fronti, quello tributario e quello penale, che hanno regole e tempistiche diverse ma oggetto di fatto comune.
È fondamentale che la strategia sia coordinata. Alcuni consigli:
- Coerenza nelle dichiarazioni: quanto sostenete in sede tributaria (es. memoria difensiva) potrebbe emergere in sede penale. Mantenete quindi un approccio coerente. Ad esempio, se nel ricorso tributario dichiarate “la fattura era falsa ma io non sapevo”, nel penale ammettereste così l’inesistenza dell’operazione (che è elemento oggettivo del reato) puntando solo sull’assenza di dolo. Questa può essere una scelta consapevole, ma va valutata con l’avvocato penalista. In altri casi potreste negare proprio che fosse falsa l’operazione. Insomma, evitate contraddizioni che potrebbero nuocere.
- Uso delle sentenze tributarie nel penale (e viceversa): una novità introdotta dalla riforma dei reati fiscali (D.Lgs. 75/2020) è la possibilità di utilizzare nel processo penale le sentenze definitive del giudizio tributario relative ai medesimi fatti . Ciò significa che se vincete in commissione tributaria dimostrando la vostra buona fede, questo potrà essere portato a conoscenza del giudice penale come elemento probatorio a vostro favore. Al contrario, attenzione: se perdete in modo definitivo in ambito tributario, quella sentenza potrà aggravare la posizione in penale (anche se formalmente il giudice penale non è vincolato).
- Sfruttare cause di non punibilità penale per pagamento del debito: una norma di particolare interesse è l’art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 (introdotto dal 2019), che prevede la non punibilità per alcuni reati tributari, incluso l’uso di fatture false, se il contribuente paga integralmente il debito tributario (imposte, sanzioni, interessi) prima dell’apertura del dibattimento penale di primo grado. In pratica, se riuscite a versare tutto il dovuto al Fisco tempestivamente, il procedimento penale potrà essere chiuso senza condanna. Questa è ovviamente una scelta strategica estrema – significa rinunciare alla disputa sul fronte fiscale e pagare – ma va menzionata perché in casi di rischio carcere significativo alcuni contribuenti preferiscono “sacrificare” il lato economico per evitare quello penale. Avv. Monardo e il suo team, padroneggiando entrambe le materie, sapranno consigliarvi se e quando questa opzione può essere praticabile.
- Penale e patteggiamento: ricordiamo che per il reato di fatture false le pene sono state alzate (oggi la reclusione va da 4 a 8 anni se non erro, salvo attenuanti) e con minimo 4 anni non è accessibile il patteggiamento sotto i 2 anni. Quindi spesso l’unica via per chi è imputato è puntare all’assoluzione (dimostrando mancanza di dolo) oppure ad attenuanti che riducano la pena eventualmente sopra i 4 anni (permisso di patteggiare solo in appello eventualmente). Un altro motivo per cui evitare di arrivare a condanna penale passa magari da una vittoria in ambito tributario o dal pagamento integrale per estinguere il reato.
In sintesi, la miglior difesa penale in questi casi è vincere sul terreno della buona fede in sede tributaria. E viceversa, elementi raccolti nel penale (perizie, testimonianze) possono essere utilizzati anche nel processo tributario se favorevoli. Avvocati tributaristi e penalisti dovrebbero fare squadra coordinandosi. Lo studio dell’Avv. Monardo, con le sue competenze incrociate, può gestire questo coordinamento per massimizzare le chance complessive di uscire indenni sia da sanzioni che da condanne.
Nel prossimo capitolo vedremo invece le possibili soluzioni alternative per definire il debito contestato o alleviarne il peso, qualora la strada del contenzioso non garantisca esiti certi o il contribuente abbia necessità di risolvere la questione sul piano finanziario.
Strumenti alternativi per definire o ridurre il debito: rottamazione, piani di rientro, procedure da sovraindebitamento
Parallelamente (o successivamente) alla difesa in giudizio, il contribuente deve anche valutare come gestire il debito tributario contestato. Le somme in gioco, tra IVA, altre imposte, sanzioni e interessi, possono essere molto ingenti. In questa sezione esploriamo alcune opzioni fuori dal contenzioso tradizionale per ridurre, diluire o risolvere il debito:
- Definizioni agevolate e “rottamazioni” delle cartelle esattoriali;
- Conciliazione giudiziale e altre definizioni in corso di causa;
- Rateizzazioni ordinarie con l’Agente della Riscossione;
- Procedure di composizione della crisi da debiti per soggetti in grave difficoltà (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, ecc.).
Questi strumenti, spesso, non cancellano la necessità di difendersi nel merito (soprattutto se si è in regola e in buona fede), ma vanno conosciuti perché possono rappresentare soluzioni pratiche quando l’esito del contenzioso è incerto o si vuole evitare il protrarsi di azioni esecutive.
Rottamazione delle cartelle e definizione agevolata delle liti pendenti
Negli ultimi anni il legislatore ha varato varie misure di definizione agevolata per i carichi affidati alla riscossione e per le controversie tributarie in corso. Esempi noti sono le cosiddette rottamazioni delle cartelle (Rottamazione-ter, quater, ecc.) e la definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla Legge di Bilancio 2023 per le cause tributarie in determinati gradi.
Se il tuo accertamento è già sfociato in cartella esattoriale (quindi se hai perso o non hai impugnato in tempo e ormai il debito è iscritto a ruolo), allora potresti accedere a una rottamazione: si tratta di pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora, in forma rateale fino a 18 rate, ottenendo l’estinzione del carico. Ad esempio, la Rottamazione-quater (introdotta dalla L. 197/2022) ha permesso di chiudere i carichi 2000-2017 pagando solo imposte e interessi legali. Bisogna verificare se la tua situazione rientra nelle finestre temporali di tali condoni e presentare la relativa domanda nei termini previsti. In questo modo, anche l’IVA da fatture false (se ormai in cartella) può essere sanata con forte sconto, rinunciando ovviamente a contestarla (perché accetti di pagarla, ancorché ridotta).
Se invece hai una causa in corso, tieni d’occhio eventuali norme di definizione delle liti pendenti: per esempio, nel 2023 era possibile definire le liti tributarie versando una percentuale del valore (dal 100% al 20% a seconda se avevi vinto nei vari gradi). Queste misure variano di anno in anno. Rivolgendoti all’Avv. Monardo, verrai aggiornato su eventuali “finestre di pace fiscale” attive e sulla convenienza di aderirvi nel tuo caso concreto.
Un’altra via di chiusura anticipata del contenzioso è la conciliazione giudiziale: se sei già in giudizio, puoi trovare un accordo con l’Ufficio (spesso mediato dal giudice stesso) per chiudere la lite con una riduzione delle sanzioni. La conciliazione può essere fuori udienza (proposta dalle parti) oppure in udienza (suggerita dal giudice). I benefici sono: sanzioni ridotte al 1/3 del minimo (simile all’adesione) se concilia al 1° grado, o al 1/2 se concilia in appello. Si firma un verbale di conciliazione e si paga quanto concordato, estinguendo la causa. Questa opzione è utile se in corso di causa emergono spiragli di trattativa – magari il giudice fa intendere l’orientamento o l’Ufficio stesso, valutando i rischi, preferisce “prendere qualcosa subito” invece di rischiare una sconfitta totale.
Rateizzazioni: come diluire il pagamento nel tempo
Qualora l’esito del contenzioso sia sfavorevole (o si decida di non impugnare, o ancora si definisca in adesione), il pagamento rateale è quasi sempre un’ancora di salvezza per gestire l’esborso. Ci sono varie fasi in cui è possibile rateizzare:
- Rateazione dell’avviso di accertamento in adesione: se si chiude con adesione, si può chiedere di pagare in 8 rate trimestrali (fino a 16 se importo oltre 50 mila €). La prima rata (o l’unica se pagamento in un’unica soluzione) va versata entro 20 giorni dalla firma dell’adesione. Le rate successive ogni tre mesi.
- Rateazione di cartelle esattoriali o accertamenti definitivi: quando il debito passa all’Agenzia Riscossione, si può chiedere una dilazione fino a 72 rate mensili (6 anni) automaticamente per importi fino a € 120.000 (dal 2022; prima era 60k). Oltre tale soglia serve dimostrare temporanea difficoltà. In casi di grave e comprovata difficoltà, si possono ottenere fino a 120 rate mensili (10 anni). La domanda si presenta online al portale di Agenzia Entrate-Riscossione oppure tramite modulo. Con la rateizzazione attiva, si blocca ogni azione esecutiva purché si paghi regolarmente le rate.
- Piani di rate extracartella: a volte, in fase di pre-ruolo, l’ufficio può concedere un piano di dilazione sulle somme dovute dopo sentenza. Questo è meno codificato, ma si può tentare dialogo con l’ufficio legale dell’Agenzia per evitare iscrizione a ruolo offrendo un piano di pagamento diretto.
La rateizzazione comporta interessi di dilazione (il tasso attuale è intorno al 2-3% annuo), ma consente di spalmare l’impatto finanziario e soprattutto sospende provvedimenti cautelari o esecutivi (pignoramenti, fermi amministrativi ecc., che l’ADER altrimenti potrebbe attivare sul debito). È fondamentale però non saltare le rate: basta saltarne 5 anche non consecutive per far decadere il piano e a quel punto il debito residuo diventa immediatamente esigibile.
Strumenti da sovraindebitamento o crisi d’impresa
Quando il debito fiscale contestato è di entità tale da mettere in crisi la sopravvivenza economica del contribuente (sia esso un privato, un professionista o un imprenditore), può essere opportuno valutare gli strumenti offerti dalla normativa sul sovraindebitamento e crisi d’impresa. Si tratta di procedure che, se ben gestite, possono portare anche a riduzioni importanti del debito verso tutti i creditori (incluso l’Erario), previa approvazione dell’Autorità giudiziaria.
- Piano del consumatore (ora “piano di ristrutturazione dei debiti”): è destinato a persone fisiche non imprenditori (o piccoli imprenditori sotto soglie) sovraindebitate. Consente di proporre al giudice un piano di pagamento parziale dei debiti, commisurato alle proprie reali possibilità, mantenendo però un tenore di vita dignitoso. Se il giudice omologa il piano, i creditori (compreso il Fisco) devono accontentarsi di quanto previsto. Ad esempio, un contribuente persona fisica con 200.000 € di cartelle potrebbe proporre di pagarne 50.000 in 5 anni, dimostrando che più di così non può, e ottenere la cancellazione del restante debito. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali, è particolarmente qualificato nel predisporre questi piani e seguirne l’iter presso gli OCC e il tribunale.
- Concordato preventivo o accordo di ristrutturazione debiti (per imprese): le aziende in crisi possono accedere a procedure concorsuali con riserva di continuità aziendale. Il concordato preventivo in continuità o gli accordi di ristrutturazione prevedono che l’imprenditore presenti un piano attestato in cui spesso i debiti fiscali vengono parzialmente pagati e in parte stralciati. La legge impone che i debiti IVA, essendo tributi europei, non possano essere falcidiati nel concordato salvo che l’alternativa sia il fallimento (situazione in cui comunque il Fisco non riscuoterebbe niente). Con le nuove norme del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), è ora ammessa anche la falcidia dell’IVA in alcuni contesti di concordato liquidatorio. In ogni caso, Avv. Monardo e i commercialisti del team possono valutare se la tua impresa ha i requisiti per negoziare col Fisco in tali procedure. Spesso l’Agenzia Entrate, a fronte di un piano attestato serio, accetta di ridurre sanzioni e interessi, o dilazionare lungamente il capitale, pur di favorire il risanamento.
- Esdebitazione finale: al termine di procedure di liquidazione del patrimonio (ex “fallimento del consumatore” o fallimento classico), la persona fisica può chiedere l’esdebitazione, ossia la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti, tributi compresi. Questo è l’extrema ratio, ma garantisce un fresh start. Richiede però di aver messo a disposizione tutto il proprio patrimonio disponibile nella liquidazione.
- Composizione negoziata della crisi (DL 118/2021): per imprenditori in temporanea difficoltà c’è anche la via di una negoziazione assistita da un esperto indipendente (come l’Avv. Monardo, iscritto nell’elenco degli Esperti) per trovare accordi con i creditori. In questa sede, si può trattare con l’Erario una moratoria o dilazione dei debiti fiscali, o la rinuncia a ipoteche e ganasce fiscali per favorire la continuità. Non è una soluzione definitiva ma può congelare le azioni esecutive e dare respiro mentre si cerca un accordo.
Il filo conduttore di queste procedure è che forniscono strumenti legali per ridurre e rendere sostenibile il debito quando pagarlo integralmente sarebbe impossibile. L’Avv. Monardo, grazie al suo ruolo sia legale che di gestore fiduciario di OCC, può guidarti attraverso questi percorsi. Spesso, combinando difesa tributaria e gestione della crisi, si ottiene il miglior risultato: ad esempio annullare la parte illegittima del debito in giudizio e ristrutturare (o stralciare) la parte residua legittima tramite un accordo o un piano di rientro.
Va sottolineato che attivare tali procedure richiede tempi e requisiti (serve lo stato di crisi conclamata o insolvenza per il sovraindebitamento), ma se la contestazione fiscale rischia di farti fallire, è consolante sapere che esiste una “rete di salvataggio” per ripartire senza essere schiacciati dai debiti.
Dopo aver passato in rassegna leggi, difese e strumenti vari, dedichiamo ora un capitolo agli errori da evitare e ai consigli pratici, e successivamente alle domande più frequenti su questo spinoso argomento.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Affrontare un’accusa di fatture “cartiere” è complicato, e ci sono passi falsi che potrebbero compromettere la riuscita della difesa. Ecco un elenco di errori comuni commessi dai contribuenti e alcuni consigli pratici per prevenirli o rimediare efficacemente:
- Non reagire in tempo alla contestazione: l’errore più grave è ignorare o sottovalutare l’avviso di accertamento, magari perché si pensa “non è possibile, c’è un errore, ci penserà il commercialista”. Consiglio: attivati immediatamente. Appena ricevi l’atto, contatta un avvocato tributarista esperto. I 60 giorni volano e preparare un ricorso richiede analisi e raccolta prove. Ogni giorno perso può essere decisivo.
- Pagare subito senza verificare la legittimità dell’atto: spaventati dall’importo, alcuni corrono a pagare (magari facendo mutui o liquidando beni) nella speranza di far “sparire” il problema. Così facendo però rinunciano a possibili difese e, se c’è un penale, pagare non blocca automaticamente l’azione penale (a meno di usare l’istituto art.13-bis, ma comunque conviene valutare). Consiglio: non affrettarti a pagare integralmente prima di aver consultato un legale. Potresti pagare somme non dovute o comunque riducibili. Meglio, eventualmente, attivare una rateazione per congelare le azioni e intanto valutare il da farsi.
- Continuare a utilizzare il fornitore sospetto dopo i primi segnali: capita che il Fisco o la GdF chiedano documenti su un dato fornitore (segnale d’allarme) oppure che quest’ultimo inizi ad avere atteggiamenti strani (cambia nome, sede). Perseverare nei rapporti dopo tali red flag può essere visto come indice di malafede. Consiglio: se il tuo fornitore strategico comincia ad avere guai o se emergono dubbi, sospendi gli acquisti da lui finché non hai chiarimenti. Meglio diversificare i fornitori se uno appare a rischio.
- Non raccogliere e conservare le prove di consegna e prestazione: molti imprenditori non archiviano con cura DDT, rapportini di lavoro, e-mail di conferma lavori svolti. Poi a distanza di anni, serviranno in giudizio e non si trovano più. Consiglio: crea un dossier per ogni grosso fornitore con dentro tutti i documenti (anche informalmente, scansioni di e-mail, foto cantiere, ecc.). Nel momento del bisogno, avere quel materiale può fare la differenza tra vincere e perdere.
- Affidarsi solo al consulente contabile senza assistenza legale: il commercialista è figura chiave, ma le contestazioni su fatture false vanno oltre la normale contabilità: servono competenze legali, processuali e strategiche. Consiglio: coinvolgi fin da subito un avvocato tributarista, lavorando in sinergia col tuo commercialista. O, ancor meglio, come nel caso dello Studio Monardo, appoggiati a un team integrato di legali e fiscalisti che parlano la stessa lingua e coprono tutti gli aspetti.
- Atteggiamento passivo o conflittuale con i verificatori: durante la verifica fiscale (se sei ancora in quella fase), evitare sia di ostacolare in modo ingenuo (nascondere documenti, negare l’accesso, cose che possono peggiorare la posizione) sia di firmare tutto supinamente senza osservazioni. Consiglio: collabora fornendo ciò che chiedono (se ne hai diritto di rifiutare consegna di certi documenti, fallo solo su consiglio legale), ma fai mettere a verbale eventuali dichiarazioni utili (“confermo che le merci sono state consegnate qui e qui, ecco ddt”). Non firmare conclusioni con cui non sei d’accordo senza riserva: aggiungi eventuali note a tua discolpa.
- Tralasciare la verifica dei termini e degli aspetti tecnici: molti accertamenti potrebbero essere nulli per vizi procedurali ma il contribuente, non sapendolo, non li eccepisce. Consiglio: fai fare al tuo difensore un check-up completo dell’atto e dell’iter (PVC, deleghe, termini di notifica, ecc.) per individuare se ci sono nullità da far valere. A volte l’“errore formale” salva dal merito, perché più facile da far valere.
- Non considerare soluzioni transattive quando opportune: c’è chi per principio vuole portare la battaglia fino alla Cassazione, anche se rischia grosso, e chi al contrario vorrebbe pagare anche il dovuto pur di finirla, anche se avrebbe chance di vincere. Entrambe possono essere scelte non ottimali se estremizzate. Consiglio: valuta con mente aperta ogni opzione – conciliazione, adesione, rottamazione, piano di rientro – senza farti guidare solo dall’orgoglio o dalla paura. L’obiettivo è il miglior risultato per te, che a volte è una vittoria piena in giudizio, altre volte un compromesso vantaggioso.
- Ignorare il rischio penale: alcuni pensano “è solo questione di soldi, al massimo pago”. Ma se gli importi di IVA sono alti (sopra € 50.000 per singola annualità di frode, attualmente), c’è un reato serio di mezzo. Ignorarlo può portare a sorprese (citazione in tribunale penale) non preparate. Consiglio: informati sulle soglie penali e se vedi che potresti rientrarci, affidati anche a un penalista o scegli uno studio come quello dell’Avv. Monardo che ha competenze penali tributarie. Ad esempio, attualmente per l’utilizzo di fatture false non esiste soglia di punibilità minima – è reato a prescindere dall’importo (Corte Cost. n.95/2019 ha confermato questa assenza di soglia). Quindi anche 10k di IVA fittizia teoricamente integrano il reato. Non sottovalutare.
Riassumendo: tempestività, prudenza e consulenza specializzata sono i tre pilastri per evitare passi falsi. Ogni mossa va ponderata chiedendosi “come inciderà sul mio caso? Ci sono alternative migliori?”. Per fortuna, con l’assistenza di professionisti esperti, potrai navigare queste acque tempestose evitando gli scogli più pericolosi.
Passiamo ora alle Domande e Risposte frequenti (FAQ), che sintetizzano in forma di Q&A molti dei dubbi che imprenditori e contribuenti ci pongono su questo tema.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa significa esattamente che un fornitore è considerato “cartiera”?
R: Una società cartiera è un soggetto societario che esiste solo per emettere fatture, senza un’effettiva attività. In genere presenta sede fittizia, nessun dipendente né beni strumentali, breve vita operativa e manca ai suoi obblighi fiscali (non presenta dichiarazioni, non versa l’IVA) . Viene definita “cartiera” perché produce solo carta (fatture), consentendo ai clienti di creare crediti IVA o costi fittizi, mentre essa sparisce senza pagare le imposte. Se l’Agenzia Entrate bolla un tuo fornitore come cartiera, significa che ritiene le sue fatture false e prive di una reale prestazione sottostante.
D: L’Agenzia delle Entrate mi contesta l’IVA: in pratica cosa vuole da me?
R: Sta dicendo che, poiché ritiene false le fatture di quel fornitore, tu non avevi diritto a detrarre l’IVA su di esse. Quindi recupera quell’IVA come imposta dovuta (più interessi) e in più ti applica una sanzione del 90% su tale importo . Ad esempio, se hai detratto indebitamente 10.000 € di IVA, ti chiederanno 10.000 € + interessi + 9.000 € di sanzione. Inoltre, quasi sempre, l’accertamento include il recupero a tassazione dei costi corrispondenti: quei costi sono indeducibili, per cui aumenta il tuo reddito imponibile e di conseguenza devi pagare più IRES/IRPEF e IRAP, con relative sanzioni (anch’esse intorno al 90% del maggior tributo) . Insomma, vogliono farti restituire il vantaggio fiscale ottenuto più una punizione economica.
D: Ma io ho effettivamente ricevuto la merce/servizio da quel fornitore. Come può l’operazione essere falsa?
R: Ci sono due possibilità: o l’operazione è oggettivamente falsa (cioè realmente non hai ricevuto nulla, e potresti esserne vittima inconsapevole di truffa se hai pagato per niente), oppure è soggettivamente falsa, nel senso che la merce/servizio l’hai avuta ma non proveniva realmente da quel fornitore. Magari proveniva da un altro soggetto “a monte” e il tuo fornitore si è solo interposto emettendo la fattura. In entrambi i casi, per il Fisco la fattura è inesistente ai fini IVA. Se hai ricevuto la merce, puoi provare che l’operazione economica c’è stata (e lo devi fare, in difesa), ma rimane da chiarire chi l’ha fornita. L’Agenzia potrebbe dire: “ok la merce c’è, ma il fornitore Alfa Srl era fasullo, quindi l’IVA a credito non è comunque spettante”. Dovrai quindi dimostrare che tu non sapevi della frode e che hai comprato in buona fede.
D: Come posso dimostrare in pratica la mia buona fede?
R: Documentando tutte le verifiche e cautele che hai adottato nell’operare con quel fornitore. Ad esempio: avevi controllato che avesse una regolare iscrizione alla Camera di Commercio; magari hai visitato i suoi uffici o stabilimento; i pagamenti li hai fatti sul suo conto corrente aziendale; hai comunicazioni email normali di trattativa commerciale; i prezzi erano di mercato; il contratto prevedeva penali se qualcosa fosse andato storto (segno che ti fidavi come di un’azienda normale). Inoltre puoi dimostrare che non avevi segnali di allarme: ad esempio non sapevi che non versava l’IVA, nessuno ti ha mai riferito nulla di strano su di loro, ecc. In più, se emergono elementi come “il fornitore non aveva dipendenti”, puoi dire che questo non lo potevi sapere o che non è insolito (esistono aziende che appaltano a terzi). In sintesi, devi convincere che qualunque imprenditore onesto al tuo posto sarebbe caduto nello stesso inganno perché il fornitore appariva regolare . Se ci riesci, la giurisprudenza dice che non puoi essere penalizzato (il diritto alla detrazione dovrebbe esserti riconosciuto).
D: L’Agenzia delle Entrate deve provare che io ero d’accordo nella frode?
R: Deve provare almeno che tu eri consapevole o, usando diligenza, avresti dovuto capire l’inganno . Non serve provare un “accordo scritto” o una partecipazione attiva; è sufficiente dimostrare che c’erano indizi evidenti di irregolarità che tu hai ignorato. Per esempio, se pagavi fatture molto alte a una società neonata con amministratore prestanome su un conto estero: sono elementi che avrebbero dovuto insospettire un imprenditore prudente. Se il Fisco porta queste prove (anche indiziarie), allora inverte la frittata e tocca a te provare che invece hai fatto tutto il possibile per evitarle. Quindi sì, l’onere iniziale della prova della frode (oggettiva e soggettiva) è in capo all’Agenzia , ma non serve che provino una “collusione esplicita”; basta che dimostrino che sapevi o dovevi sapere. Sta a te poi discolparti mostrando il contrario.
D: Dopo la notifica dell’accertamento, posso ancora parlare con l’Agenzia per sistemare le cose?
R: Sì. Hai la possibilità dell’accertamento con adesione entro 60 giorni. Presentando istanza di adesione, ti siedi a un tavolo con l’ufficio per discutere. Se hai argomenti convincenti, potresti ottenere uno sgravio parziale e sicuramente la riduzione delle sanzioni a 1/3. È una sorta di “patteggiamento tributario”. Valuta questa opzione se le prove a tuo favore non sono fortissime: magari convincere l’Ufficio a chiudere con, ad esempio, pagamento solo dell’IVA senza sanzioni, può essere un male minore. In alternativa, più avanti, anche in giudizio puoi tentare una conciliazione (con sanzioni ridotte). Quindi dialogare è possibile, specialmente se mostri collaborazione e porti elementi nuovi. Ovviamente, se sei completamente nel giusto, potresti puntare a far annullare tutto in giudizio; ma se il rischio è alto, trattare è un’opzione sensata.
D: Quanto tempo ha il Fisco per fare un accertamento del genere?
R: In generale, 5 anni dopo l’anno oggetto di verifica (se hai presentato le dichiarazioni). Ad esempio per IVA 2020, fino al 31/12/2025. Se non avevi presentato la dichiarazione IVA di quell’anno, 7 anni. C’è poi la questione del raddoppio termini in caso di reato: l’accertamento può essere notificato fino a 8 anni (dichiarazione presentata) o 10 anni (omessa) se c’è un procedimento penale per reati tributari collegati e se la denuncia penale è stata trasmessa prima della scadenza ordinaria. Quindi se ti notificano un accertamento tardivo appellandosi al reato, verifica con un legale se quella denuncia è stata presentata nei tempi. Se non lo è, l’atto potrebbe essere tardivo e quindi nullo. La Cassazione ha anche escluso il raddoppio per tributi come IRAP dove il reato non si applica .
D: Nel mio caso l’anno è molto vecchio, parliamo del 2014, però parlano di frode. Possono ancora chiedermi soldi dopo tanto tempo?
R: Se l’avviso lo hai già ricevuto, vuol dire che ritengono di poterlo fare (magari grazie al raddoppio dei termini). Per il 2014, ordinariamente scadeva a fine 2019, col raddoppio al 2021 se denuncia entro 2019. Se ti è arrivato dopo e c’è di mezzo la frode, controlla l’aspetto che dicevamo sopra. Purtroppo sì, con la scusa del penale possono arrivare richieste molti anni dopo il periodo in questione. Questo crea difficoltà anche a reperire prove, lo capiamo. Ma è consentito dalla legge se rispettano le condizioni.
D: Nel frattempo posso essere soggetto a pignoramenti o blocchi sul conto?
R: Se fai ricorso entro 60 giorni, di norma no nell’immediato, a meno che tu non chieda sospensione e l’ADER dopo 60 giorni potrebbe notificarti una intimazione a pagare il 1/3. Ma per arrivare a pignoramenti serve che tu non paghi nemmeno quel terzo. In pratica, lo scenario tipico è: ricevi l’accertamento, fai ricorso e chiedi sospensiva. Finché il giudice non decide sulla sospensione, l’ADER potrebbe anche iscrivere un fermo amministrativo o ipoteca per cautela sul quel terzo. Se ottieni sospensione, tutto bloccato fino a sentenza. Se perdi e diventa definitivo, allora sì, l’ADER potrà procedere a pignorare conti, stipendio, iscrivere ipoteca su immobili o fermo su auto, come per qualunque cartella. Emetteranno un avviso di intimazione e poi atti esecutivi. Quindi, per stare tranquillo, chiedi la sospensiva e/o rateizza se dovuto, così eviti azioni. Inoltre, se il debito supera 50.000 €, l’Agenzia Entrate-Riscossione potrebbe iscrivere ipoteca sugli immobili di tua proprietà (previa comunicazione). Insomma, il rischio esecutivo c’è una volta che il debito è esigibile. Muoversi per tempo (ricorso, sospensione, eventualmente adesione o rottamazione) serve proprio a evitare questi scenari.
D: I costi di queste fatture sono deducibili almeno per le imposte sui redditi? Io quell’acquisto l’ho fatto, era un costo per la mia azienda…
R: Se l’operazione è considerata inesistente, no, i costi non sono deducibili. Anzi, vengono trattati come costi fittizi: ti verrà aumentato il reddito imponibile di quell’importo. Esiste una distinzione: se tu non eri consapevole, quei costi per te erano sostenuti davvero – c’era una correlazione con ricavi, ecc. In teoria una certa giurisprudenza dice che se l’operazione è soggettivamente inesistente ma la prestazione c’è stata da altro soggetto, il costo, se inerente, potrebbe essere deducibile (perché hai effettivamente speso per ottenere un’utilità). Tuttavia, se il fornitore legale era falso, spesso contestano anche la deducibilità appellandosi al fatto che è un costo da reato (se eri consapevole) o comunque non correttamente documentato. Diciamo che nel 99% dei casi, se disconoscono la fattura ai fini IVA, disconoscono anche il costo ai fini imposte dirette. L’unica eccezione può essere se tu dimostri in causa che il costo c’era e tu eri in buona fede: alcuni giudici tributari in tal caso hanno ammesso deducibilità del costo ma non detraibilità IVA. Dipende, ma non farci troppo conto in sede amministrativa. In sede penale, addirittura quel costo rientra tra i profitti illeciti.
D: Ho sentito parlare di sanzione del 30% e del 90%: posso chiedere che mi applichino quella minore (30%) perché ero inconsapevole?
R: Stai facendo riferimento alla distinzione tra credito IVA non spettante (sanzione 30%) e credito inesistente (sanzione 90%). Alcuni contribuenti provano a sostenere che, se la partita IVA del fornitore esisteva formalmente, la violazione sarebbe un credito non spettante (meno grave). Purtroppo la giurisprudenza prevalente respinge questa tesi quando l’operazione è oggettivamente inesistente . Cioè: se la fattura è falsa, è un credito inesistente, punto, sanzione 90%. Nei casi soggettivi qualcuno è riuscito a far riconoscere credito non spettante (e dunque sanzione 30%) sostenendo che l’IVA era dovuta a qualcuno (solo non quel soggetto). Ma sono rare eccezioni. In pratica, l’Agenzia quasi sempre contesta credito inesistente (90%) e i giudici confermano, salvo rarissimi orientamenti. Potrai tentare questa carta in subordine in giudizio, ma come argomento residuale.
D: Posso rivalermi sul fornitore che mi ha ingannato?
R: In teoria sì. Dal punto di vista civilistico, se tu hai pagato delle fatture e poi scopri che erano fasulle, puoi intentare un’azione di risarcimento o indebito arricchimento verso il fornitore per farti restituire quanto pagato, o almeno la parte di danno (tipo le sanzioni, gli interessi che hai dovuto pagare al Fisco). Spesso questi fornitori cartiera sono nullatenenti, irreperibili o falliti, per cui anche vincere una causa civile contro di loro non porta a recuperare denaro. Inoltre, se eri in parte consapevole, ovviamente non lo farai perché era collusione. Se eri vittima totale, la strada è: sporgi denuncia querela per truffa o frode fiscale verso i responsabili (se li identifichi) e costituirti parte civile nel loro eventuale processo penale per chiedere i danni. Ma realisticamente, i “teste di legno” non hanno beni intestati. Quindi non contare su quello per rientrare delle perdite. È più un’azione di principio e per mostrare la tua buona fede (il fatto che li denunci può aiutare in sede tributaria/penale a dimostrare che non eri complice).
D: Rischio anche la galera in questi casi?
R: Se l’importo dell’IVA evasa tramite fatture false è significativo, sì, c’è un rischio penale concreto. L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è reato (art. 2 D.Lgs.74/2000) punito con la reclusione da 4 a 8 anni (limiti attuali) se l’imposta evasa supera € 100.000 annui; se è inferiore a 100k ma comunque fatture false, mi spiace informarti che dopo le modifiche del 2019 questo reato non ha soglie di punibilità: praticamente anche 1€ di imposta evasa con false fatture costituisce reato (Corte Cost. 95/2019 ha confermato la legittimità di questa assenza di soglia). Nella prassi, tuttavia, sotto certi importi minori e se non c’è dolo, può darsi che non procedano con severità. Ma formalmente il rischio c’è sempre. La galera effettiva dipende: se sei incensurato e la pena comminata (in caso di condanna) è entro 2 anni, può essere sospesa; però con minimi a 4 anni per fatture false, la sospensione è possibile ma non il patteggiamento sotto i 2. Insomma, la faccenda è seria. La strategia migliore per evitare condanne è dimostrare la tua innocenza (mancanza di dolo) – cosa che coincide con la difesa tributaria in buona fede. Inoltre, se riesci a pagare tutti i debiti tributari prima del dibattimento, puoi ottenere la non punibilità (nuova causa di non punibilità introdotta nel 2019, come dicevamo). In estrema sintesi: rischi un procedimento penale, quindi attivati per difenderti anche su quel fronte con avvocati penalisti preparati in reati tributari. L’Avv. Monardo può seguirti direttamente o coordinarsi con penalisti di fiducia per assicurare una difesa a 360° gradi.
D: Conviene far intervenire un avvocato già durante la verifica fiscale, prima dell’accertamento?
R: Sì, è molto opportuno. Durante la verifica puoi certamente avvalerti di un consulente/avvocato che assista te o i tuoi dipendenti quando vengono chieste informazioni. Un legale esperto può consigliarti come rispondere alle domande dei verificatori (evitando ammissioni dannose, ma senza nemmeno ostacolare). Inoltre può iniziare a impostare la difesa raccogliendo elementi già in fase pre-accertamento. Spesso si possono presentare memorie difensive entro 60 giorni dal PVC per provare a convincere l’ufficio a non emettere accertamento (o a emetterlo più lieve). Intervenire prima può quindi, talvolta, far risparmiare un contenzioso. Di certo non nuoce: mostra che sei proattivo e trasparente. Quindi se ne hai la possibilità, coinvolgi subito l’avvocato non appena parte una verifica su queste tematiche.
D: Quanto durerà tutta questa storia?
R: In termini di contenzioso tributario, può durare diversi anni. Il primo grado tipicamente 1-2 anni dal ricorso (dipende dalla regione e dall’arretrato delle Corti). L’appello altri 1-2 anni. La Cassazione anche 2-3 anni. Quindi se parti ora, potresti vedere la fine tra 3-5 anni facilmente (a meno di definizioni anticipate). Nel frattempo, il debito resta “congelato” se hai ottenuto sospensioni e se stai pagando eventualmente la parte concordata in piani. Il penale segue il suo corso: le indagini durano un po’, poi eventualmente il rinvio a giudizio e processo penale parallelo. A volte il penale arriva a sentenza prima del tributario (non di rado, data la lungaggine dei ricorsi tributari). Preparati dunque a una maratona, non uno sprint. È importante per questo avere assistenza qualificata costante, perché il fai da te rischia di farti perdere colpi col tempo.
D: In tutto questo, come può aiutarmi concretamente l’Avvocato Monardo e il suo staff?
R: Il team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo può affiancarti in ogni step. Sin dalla prima analisi dell’accertamento, saprà individuare i punti deboli dell’atto e costruire una strategia personalizzata (magari decidendo se è meglio puntare sul vizio formale X o sulla prova documentale Y). Curando centinaia di casi analoghi a livello nazionale, l’Avv. Monardo conosce quali argomenti funzionano con le Commissioni e quali no, e si mantiene aggiornato sulle ultime sentenze di Cassazione (anche quelle del 2025 che abbiamo citato) per sostenere al meglio la tua posizione. Inoltre, grazie al suo approccio multidisciplinare, può aiutarti non solo a vincere la causa ma anche a gestire il debito: ad esempio negoziando una rateazione favorevole, valutando se aderire a una rottamazione, o se opportuno, attivando come Gestore un piano di sovraindebitamento per mettere in sicurezza il tuo patrimonio dagli effetti dell’accertamento. In caso di procedimento penale, la sua qualifica di cassazionista e l’esperienza nei reati finanziari saranno determinanti per coordinare la difesa tecnica. In sintesi, ti fornirà un supporto totale: legale, tecnico e strategico, per ottenere il miglior risultato possibile – sia esso l’annullamento dell’atto, la riduzione della pretesa, la dilazione o qualsiasi combinazione di questi esiti che protegga i tuoi interessi.
Conclusione
Affrontare una contestazione dell’Agenzia delle Entrate relativa a fatture ricevute da fornitori “cartiere” è senza dubbio una sfida impegnativa, ma come abbiamo illustrato in questa guida, esistono numerosi strumenti di difesa a disposizione del contribuente. Riassumiamo i punti chiave:
- Non farti prendere dal panico: un avviso di accertamento per fatture false non significa automaticamente che dovrai pagare importi astronomici. Esistono fondati motivi legali per contestarlo, dalla mancanza di prove sul tuo coinvolgimento alla possibilità che l’atto sia viziato. Agire tempestivamente è fondamentale.
- Leggi e sentenze sono dalla parte di chi è in buona fede: la normativa IVA è severa, ma la giurisprudenza (anche recentissima) ha riconosciuto che non tutti i destinatari di fatture false sono evasori. Se hai agito onestamente, ci sono ampi spazi per far valere le tue ragioni e ottenere giustizia. Abbiamo visto come la Cassazione, con pronunce fino al 2025, richieda al Fisco di provare la frode e tuteli il contribuente diligente . Questo può fare la differenza nel tuo caso.
- Difese tecniche efficaci: contestare punto per punto le presunzioni dell’Ufficio, raccogliere prove concrete dell’effettività delle operazioni, dimostrare la massima diligenza – tutte queste azioni possono portare all’annullamento totale o parziale dell’accertamento. Anche eventuali errori procedurali (termini, motivazione, deleghe) possono essere leve da sfruttare. Nel dubbio, meglio impugnare e giocarsi ogni carta.
- Azioni tempestive bloccano le conseguenze peggiori: presentare ricorso e chiedere la sospensione può evitare nell’immediato esborsi che metterebbero in crisi la tua attività. Allo stesso modo, aderire a definizioni agevolate (rottamazioni, conciliazioni) quando conviene può ridurre drasticamente l’impatto economico. L’importante è non restare passivi: chi si muove per tempo spesso riesce a fermare sul nascere pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre misure aggressive.
- Soluzioni per ogni scenario finanziario: se anche – malauguratamente – il debito venisse confermato, non è la fine: con piani di rateazione, interventi su misura (piani del consumatore, concordati) e l’assistenza giusta, è possibile gestire il debito in modo sostenibile, evitando il collasso finanziario e addirittura ripartendo puliti (pensiamo all’esdebitazione finale nelle procedure da sovraindebitamento). Abbiamo visto che la legge offre vie di uscita anche nelle situazioni più critiche, e l’esperienza dell’Avv. Monardo in queste procedure è un valore aggiunto concreto.
In conclusione, non sottovalutare mai l’importanza di agire rapidamente e con i professionisti adeguati al fianco. La materia è complessa – intreccia diritto tributario, penale e procedure concorsuali – e solo un esperto qualificato può valutare a 360° la tua posizione e costruire la strategia vincente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti hanno le competenze e l’esperienza per intervenire subito, bloccare sul nascere azioni esecutive (cartelle, pignoramenti, ipoteche) e difenderti con strategie legali concrete e tempestive, calibrate sul tuo caso specifico.
📞 Hai ricevuto un’accusa su fatture da “cartiere”? Non aspettare oltre: contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo attraverso i recapiti qui sotto per una consulenza personalizzata. Insieme esaminerete la tua situazione e verrà delineato un piano d’azione efficace per proteggere i tuoi diritti e il tuo patrimonio. Con l’aiuto di professionisti esperti, potrai trasformare quella che sembra una condanna inevitabile in un problema risolvibile. Agisci ora per difenderti – la legge offre soluzioni, e noi sappiamo come adottarle in tuo favore.
