Accertamento Societario Su Fatture False: Come Contestarlo

L’accertamento societario per presunte fatture false è una delle contestazioni fiscali più gravi e impattanti per un’impresa.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’utilizzo di fatture ritenute false, tende spesso a disconoscere integralmente i costi e l’IVA detratta, ipotizzando frodi fiscali anche in assenza di prove concrete di un coinvolgimento consapevole della società.

È fondamentale chiarirlo subito:
non ogni irregolarità del fornitore equivale a fattura falsa imputabile al cliente.

Molti accertamenti su fatture false sono fondati su presunzioni fragili e possono essere annullati o ridimensionati se contestati con una difesa tecnica e puntuale.


Cosa si intende per fatture false

Nel contesto degli accertamenti societari, si parla di fatture false quando:

• l’operazione è oggettivamente inesistente
• l’operazione è soggettivamente inesistente
• il fornitore è considerato “cartiera”
• manca la reale esecuzione della prestazione
• la fornitura di beni non è avvenuta
• la fattura è ritenuta emessa solo per fini fiscali

È essenziale distinguere tra inesistenza reale e irregolarità formali o problemi del fornitore.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta le fatture

L’Agenzia delle Entrate avvia accertamenti su fatture ritenute false per:

• recuperare IVA detratta
• disconoscere costi dedotti
• applicare sanzioni molto elevate
• ipotizzare frodi fiscali
• estendere i controlli ad altri periodi
• coinvolgere soci e amministratori
• giustificare segnalazioni penali

Il problema è che spesso viene colpita la società acquirente senza provare la sua consapevolezza.


Le contestazioni più frequenti

Negli accertamenti su fatture false, le contestazioni più comuni riguardano:

• fornitori ritenuti privi di struttura
• assenza di dipendenti del fornitore
• prezzi giudicati non congrui
• rapporti commerciali ripetuti
• mancanza di mezzi o attrezzature
• coincidenze soggettive tra le parti
• anomalie nei flussi finanziari

Questi elementi, da soli, non dimostrano la falsità dell’operazione.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti societari su fatture false, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• presume la falsità senza prova diretta
• ignora l’effettiva esecuzione delle prestazioni
• confonde irregolarità formali con inesistenza
• non dimostra la consapevolezza della società
• utilizza presunzioni non gravi e non concordanti
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e contestabile.


Quando l’accertamento su fatture false è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• l’operazione è realmente avvenuta
• la prestazione è dimostrabile
• la società ha agito in buona fede
• manca la prova della consapevolezza della frode
• l’Ufficio si basa solo su presunzioni
• non viene rispettato il diritto di difesa

La responsabilità del fornitore non può essere automaticamente trasferita al cliente.


Prove fondamentali per contestare l’accertamento

La difesa contro un accertamento su fatture false deve dimostrare la realtà delle operazioni e può basarsi su:

• contratti e ordini di acquisto
• documenti di trasporto
• prove della consegna dei beni
• stati di avanzamento lavori
• documentazione di cantiere o di servizio
• pagamenti tracciabili
• corrispondenza commerciale
• prova dell’organizzazione aziendale
• perizie tecniche e contabili

La sostanza economica dell’operazione è decisiva.


Tecniche di difesa più efficaci

Una difesa efficace contro un accertamento societario per fatture false deve essere tecnica e strutturata e può basarsi su:

• dimostrazione dell’effettiva esecuzione
• prova della buona fede della società
• smontaggio delle presunzioni utilizzate
• ricostruzione analitica delle operazioni
• contestazione del metodo accertativo
• utilizzo di giurisprudenza favorevole

Ogni fattura va difesa singolarmente, nel suo contesto reale.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento societario per presunte fatture false:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le fatture contestate
• ricostruisci l’intero rapporto commerciale
• raccogli tutta la documentazione operativa
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• recupero dell’IVA detratta
• disconoscimento dei costi
• sanzioni elevate
• interessi e accessori
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• coinvolgimento penale
• danni reputazionali


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di società coinvolte in accertamenti per presunte fatture false, spesso annullati per carenza di prova e violazione dell’onere probatorio.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in operazioni inesistenti e contenzioso tributario complesso.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• dimostrare la reale esecuzione delle operazioni
• far emergere la buona fede della società
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare società, soci e amministratori
• costruire una strategia difensiva solida


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Introduzione

Un accertamento fiscale societario basato su fatture false è uno dei contenziosi tributari più insidiosi e complessi. Si tratta di una contestazione dell’Amministrazione finanziaria (tipicamente l’Agenzia delle Entrate, spesso con il contributo della Guardia di Finanza) secondo cui una società avrebbe utilizzato nella propria contabilità fatture relative a operazioni inesistenti – comunemente dette “fatture false” – al fine di abbattere indebitamente il reddito imponibile o detrarre indebitamente l’IVA. Dal punto di vista del contribuente (in questo caso, la società accertata e i suoi soci o amministratori), ricevere un simile avviso di accertamento significa affrontare rischi economici elevati (imposte recuperate, sanzioni tributarie e interessi spesso ingenti) e possibili conseguenze penali, poiché l’uso di fatture false integra anche reati tributari gravi (frode fiscale). Affrontare efficacemente questa situazione richiede un livello avanzato di comprensione della normativa tributaria e penale, nonché delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Nella presente guida – aggiornata a dicembre 2025 – forniremo un’analisi dettagliata su cosa sono le fatture false, come il Fisco imposta l’accertamento e, soprattutto, come impostare la difesa per contestarlo con successo. Adotteremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) sia a imprenditori e privati coinvolti, mantenendo però un taglio approfondito. Inizieremo chiarendo le definizioni chiave e il quadro normativo italiano, per poi esaminare il procedimento di accertamento e le tecniche difensive in sede tributaria. Verranno trattati anche i profili penali (in particolare i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 in tema di fatture false) e le strategie per ridurre o evitare le sanzioni penali. Troverete inoltre tabelle riepilogative dei punti salienti, una sezione di domande e risposte frequenti (FAQ) che affronta dubbi comuni con esempi pratici (dal settore edile a quello della consulenza e del commercio), simulazioni di scenari tipici, e una raccolta finale delle fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli citate, incluse le sentenze più recenti rilevanti. L’obiettivo è fornire una guida completa dal punto di vista del contribuente (debitore) su come contestare efficacemente un accertamento basato su fatture false, tutelando i propri diritti e minimizzando le conseguenze negative.

Fatture false e operazioni inesistenti: definizioni e tipologie

Per prima cosa, è fondamentale capire cosa si intende per “fatture false” o “fatture per operazioni inesistenti” in ambito fiscale. La normativa tributaria e la giurisprudenza italiana hanno sviluppato precise definizioni: in sintesi, si tratta di documenti contabili emessi per operazioni commerciali mai realmente avvenute, oppure avvenute in modo diverso da quanto rappresentato. Questa categoria si divide in due sottotipologie principali, comunemente denominate operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni soggettivamente inesistenti:

  • Operazioni oggettivamente inesistenti: la fattura documenta una cessione di beni o una prestazione di servizi che non si è mai verificata nella realtà. In altre parole, è una fattura “completamente falsa”: il bene non è mai stato consegnato o il servizio non è mai stato reso. Ad esempio, si pensi a una fattura per la vendita di un macchinario che in realtà non è mai stato fornito, o a una fattura per consulenze mai effettivamente svolte. In tal caso l’inesistenza è totale (l’operazione è fittizia dall’inizio alla fine). Conseguentemente, anche il documento fiscale è interamente falso.
  • Operazioni soggettivamente inesistenti: in questo caso un’operazione economica c’è stata, ma non con il soggetto indicato in fattura. Più precisamente, la fattura riporta come cedente/prestatore un soggetto diverso da quello che ha realmente eseguito la fornitura. Spesso si tratta di “società filtro” o “cartiere”, prive di reale struttura, interposte fittiziamente per emettere fatture a fronte di operazioni che in realtà sono state effettuate da altri soggetti. In sostanza l’operazione è avvenuta, ma il documento è falsato riguardo all’identità delle parti (il che può implicare frodi sull’IVA, filiere di false fatturazioni, ecc.). Un esempio tipico: un’impresa edile riceve fatture per noleggio mezzi da una società che però è solo una cartiera, mentre i mezzi erano in realtà forniti da terzi non fatturati; la transazione (il noleggio) c’è stata, ma non con il fornitore indicato in fattura.

Esiste anche la possibilità di operazioni parzialmente inesistenti, ad esempio quando la fattura indica un importo superiore a quello reale (sovrafatturazione) oppure descrive beni diversi da quelli effettivamente consegnati. In tal caso la fattura è falsa per la parte in eccesso o diversa. La legge assimila queste ipotesi alle operazioni inesistenti: anche la sovrafatturazione costituisce falsità della fattura per la parte non corrispondente al vero.

Di seguito una tabella riepilogativa delle tipologie di fatture false e delle loro caratteristiche chiave:

Tipo di “fattura falsa”DescrizioneEsempio tipicoConseguenze fiscali
Operazione oggettivamente inesistenteL’operazione indicata in fattura non è mai avvenuta (beni mai consegnati, servizi mai resi). La fattura è interamente fittizia.Fattura per una fornitura mai effettuata (es. merce fantasma o consulenza mai prestata).– Indebita detrazione IVA (IVA a credito inesistente)<br>– Costo indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP<br>– Sanzioni: recupero totale dell’imposta evasa, sanzione amministrativa fino al 90-100% dell’imposta e altre eventuali (vedi oltre).
Operazione soggettivamente inesistenteL’operazione c’è stata, ma il fornitore indicato non è quello reale; vi è un soggetto interposto (cartiera). La fattura è falsata nell’intestazione.Fattura emessa da Alfa Srl per lavori edili eseguiti in realtà dalla Ditta individuale di Tizio non indicata in fattura.– IVA indetraibile (fattura emessa da soggetto fittizio)<br>– Costo generalmente indeducibile (documento fiscalmente inesistente, salvo eventualmente provarne l’inerenza con altro fornitore reale)<br>– Sanzioni analoghe al caso oggettivo (imposte recuperate + sanzioni).
Operazione parzialmente inesistente (sovrafatturazione)La transazione è avvenuta ma i dati economici sono falsi in parte (quantità o prezzo gonfiati). La fattura eccede il reale.Fattura da 100.000 € per forniture che in realtà valgono 50.000 € (50.000 € sono fatturati “a vuoto” per creare costi fittizi e recuperare liquidità).– IVA indetraibile sulla parte fittizia<br>– Costo indeducibile per la quota sovrafatturata<br>– Sanzioni sul maggior imponibile nascosto tramite sovrafatturazione.

Come si vede, la conseguenza comune è che tali fatture, non corrispondendo a operazioni reali (in tutto o in parte), non possono essere utilizzate per detrarre l’IVA né per dedurre costi ai fini delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate, quando le individua, procede a recuperare l’imposta (IVA, IRES, IRAP) indebitamente “risparmiata” dal contribuente, applicando severe sanzioni amministrative. Inoltre – tema che approfondiremo – l’emissione o l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti costituisce reato tributario (frode fiscale), perseguibile penalmente a prescindere dagli importi coinvolti.

Nota: talvolta si usa l’espressione “falsa fatturazione” in senso lato per riferirsi a condotte elusive diverse (es. creare fatture per operazioni vere ma con causale diversa per ottenere un vantaggio fiscale). In questa sede, però, trattiamo specificamente le fattispecie di fatture relative a operazioni inesistenti, come definite sopra, poiché sono quelle che tipicamente danno luogo agli accertamenti fiscali più invasivi e alle contestazioni di frode.

L’accertamento fiscale basato su fatture false

Quando l’Amministrazione finanziaria sospetta o scopre che una società ha contabilizzato fatture false, attiva una procedura di accertamento tributario mirata a recuperare le imposte evase e a sanzionare la condotta. È importante capire come si articola questo processo, per individuare anche i possibili vizi da contestare. In sintesi, un accertamento su fatture inesistenti si sviluppa tipicamente così:

  • Attività istruttoria (verifica fiscale): Spesso tutto parte da una verifica fiscale o un’indagine della Guardia di Finanza. Ad esempio, la GdF può aver scoperto una “cartiera” (società fantasma) che emetteva fatture false a numerose aziende; di conseguenza, le imprese clienti (utilizzatrici di quelle fatture) vengono ispezionate. Oppure l’Agenzia delle Entrate, incrociando dati (dichiarazioni IVA, spesometro, ecc.), nota che un fornitore della società non presenta dichiarazioni o ha un volume d’affari incoerente: indizio di possibili fatture di comodo. In questi casi può scattare un controllo formale o una verifica generale presso la società. Durante la verifica, i funzionari esaminano la contabilità, contratti, documenti di trasporto, e cercano evidenze dell’inesistenza delle operazioni (ad esempio: mancanza di beni in magazzino corrispondenti alle fatture, pagamenti anomali, assenza di personale o mezzi in capo al fornitore, ecc.).
  • Processo Verbale di Constatazione (PVC): Se emergono elementi gravi, i verificatori redigono un PVC, cioè un verbale che riassume le irregolarità riscontrate. Nel nostro caso, conterrà la descrizione delle fatture ritenute false, le ragioni (es. “fornitore Alfa Srl privo di struttura, operazione inesistente oggettivamente/ soggettivamente”) e il calcolo delle maggiori imposte dovute (IVA indebitamente detratta, costi indebitamente dedotti con relativo IRPEG/IRES e IRAP da recuperare) più le sanzioni proposte. Il contribuente ha diritto di replicare al PVC presentando osservazioni e documenti difensivi entro 60 giorni (diritto al contraddittorio endoprocedimentale, almeno per le verifiche svolte dalla GdF): questo è un passaggio importante per la difesa, come vedremo.
  • Avviso di accertamento: Trascorso il contraddittorio (o anche prima, in caso di urgenza o se il contraddittorio non è obbligatorio), l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di accertamento, che è l’atto formale con cui contesta al contribuente l’evasione rilevata e gli intima il pagamento delle imposte e sanzioni. L’avviso deve essere motivato in modo chiaro, indicando i fatti (quali fatture sono ritenute false e perché) e le norme applicate. Ad esempio, un avviso tipico riporterà: “Si recupera a tassazione l’IVA per € X relativa a n. Y fatture emesse da Alfa Srl negli anni …, ritenute relative a operazioni inesistenti, in quanto… (segue motivazione). Si recuperano inoltre ai fini IRES costi per € Z indebitamente dedotti. Sanzioni applicate: art. 6, co.6 D.Lgs. 471/97 (indebita detrazione IVA) nella misura del 90% dell’imposta, art. 1, co.2 D.Lgs. 471/97 (dichiarazione infedele) per la maggiore IRES…” e così via. L’atto normalmente menziona le prove o presunzioni raccolte (es. verbali GdF, deposizioni, incongruenze contabili).
  • Notifica ai responsabili solidali: se la società accertata è una società di persone (SNC, SAS), l’avviso di accertamento viene emesso a nome della società ma interessa anche i soci: il reddito extra accertato, per trasparenza, viene imputato ai soci e l’Agenzia notifica contestualmente (o successivamente) avvisi di accertamento IRPEF a ciascun socio, per le maggiori imposte personali dovute sulla quota di reddito attribuita . Anche nelle società di capitali (SRL, SPA) possono esserci riflessi su persone fisiche, ad esempio l’Amministrazione potrebbe ritenere responsabile in solido l’amministratore per sanzioni (in caso di concorso in violazioni tributarie gravi) o procedere nei confronti di eventuali coobbligati (ad esempio, il cessionario d’azienda che abbia acquisito l’azienda con debiti tributari: in tal caso, come chiarito dalla Cassazione, risponde anch’egli nei nuovi termini allungati in caso di reati tributari) . In generale, però, per le società di capitali la pretesa fiscale rimane a livello societario, con eventuale riscossione che può estendersi al patrimonio dei garanti o fideiussori se presenti.
  • Raddoppio dei termini di accertamento: è importante sapere che, se l’uso di fatture false configura un reato tributario (come quasi sempre accade, vista la natura fraudolenta), il Fisco può beneficiare del cosiddetto “raddoppio dei termini” per l’accertamento. Normalmente, i termini di decadenza per notificare un accertamento sono (attualmente) il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ad es., per la dichiarazione 2020 presentata nel 2021, termine al 31/12/2026). In presenza di un reato tributario che obbliga l’ente impositore a presentare denuncia penale (ex art. 331 c.p.p.), i termini raddoppiano (nel caso citato, diventano 10 anni). Questo principio, previsto dall’art. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972 per gli anni fino al 2015, è stato confermato dalla riforma del 2015/2016 in forma condizionata (occorre che la denuncia penale sia inviata entro i termini normali). La giurisprudenza recente ha ribadito tuttavia che il raddoppio opera in virtù della mera sussistenza della fattispecie penale, indipendentemente dall’esito o anche dalla effettiva presentazione della denuncia entro la scadenza, trattandosi di una proroga investigativa in favore del Fisco . In altre parole, se l’ufficio accertatore contesta un reato ex D.Lgs. 74/2000 (come la dichiarazione fraudolenta con fatture false) relativo a quell’anno, può notificare l’accertamento anche oltre il termine ordinario, entro il nuovo termine raddoppiato.
  • Sanzioni amministrative tributarie: unitamente alle maggiori imposte, l’avviso liquida pesanti sanzioni. Per l’IVA indebitamente detratta, la sanzione è generalmente del 90% dell’imposta non spettante (art. 6, co.6, D.Lgs. 471/1997). Per i costi falsi dedotti che hanno portato a una dichiarazione infedele sui redditi, la sanzione base è dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, co.2, D.Lgs. 471/97). In pratica, per ogni 1.000 € di imposta evasa, possono essere richiesti 900 € ulteriori di sanzione (oltre interessi). Se le violazioni sono ripetute o particolarmente gravi, le sanzioni possono cumularsi e aumentare (fino al raddoppio in caso di comportamenti fraudolenti plurimi, recidiva, ecc.). Va segnalato che in ipotesi di frode con fatture false non si applica alcuna definizione agevolata (ad esempio, non è ammesso il cumulo giuridico se le fatture false afferiscono a operazioni distinte, e le definizioni previste per errori formali o simili non coprono la frode sostanziale).
  • Segnalazione all’Autorità giudiziaria: parallelamente all’accertamento, l’ufficio trasmette la notitia criminis alla Procura della Repubblica competente, trattandosi di possibili reati tributari (art. 2 D.Lgs. 74/2000 per l’utilizzatore, art. 8 per l’eventuale emittente). Questo passaggio apre un procedimento penale a carico degli amministratori o delle persone fisiche responsabili, di cui parleremo più avanti. È importante sottolineare che il procedimento tributario e quello penale seguono binari distinti, pur riguardando gli stessi fatti: il primo mira a riscuotere le imposte evase e applicare sanzioni pecuniarie; il secondo mira ad accertare la responsabilità penale e irrogare pene detentive o interdittive. Ciò comporta che l’esito dell’uno non vincola automaticamente l’altro, anche se in pratica le prove raccolte possono essere condivise e gli esiti spesso si influenzano reciprocamente (ad es., un’assoluzione penale per insussistenza del fatto può essere un forte argomento nel contenzioso tributario, e viceversa una sentenza tributaria passata in giudicato può costituire prova nel penale).

In sintesi, l’accertamento basato su fatture false è un atto molto aggressivo del Fisco: dichiara non attendibile la contabilità dell’azienda per via di quei documenti fittizi e, di conseguenza, ridetermina il reddito e l’IVA dovuti aumentando l’imponibile di tutti i costi finti e stornando la relativa IVA detratta. Spesso l’ufficio procede con metodo induttivo o analitico-induttivo: una volta provato che nella contabilità vi sono elementi falsi, può presumere che anche altri dati siano inattendibili (ad esempio contestando intere categorie di costi come non deducibili, basandosi su percentuali o studi di settore). È quindi fondamentale, per chi subisce questo tipo di accertamento, agire tempestivamente per contestarlo, sia sul piano formale (vizi dell’atto) sia nel merito (insussistenza della frode, buona fede del contribuente). Nel prossimo paragrafo vedremo come predisporre la difesa in sede tributaria.

Strategie di difesa in sede tributaria

Contestare con successo un accertamento fondato su fatture false richiede un’azione difensiva ben strutturata, che combini argomentazioni giuridiche e prove fattuali. Bisogna innanzitutto ricordare che l’atto ricevuto (avviso di accertamento) può essere impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dalla notifica. La difesa pertanto si esplicherà in un ricorso tributario in cui il contribuente (società e/o soci coinvolti) contesta le pretese del Fisco. Vediamo gli aspetti principali su cui incentrarsi:

Onere della prova e riparto delle responsabilità probatorie

Un principio cardine nel contenzioso da fatture inesistenti è il riparto dell’onere della prova tra Fisco e contribuente. Su questo la Corte di Cassazione negli anni ha delineato regole piuttosto precise: spetta anzitutto all’Amministrazione finanziaria fornire la prova che le operazioni fatturate sono inesistenti, almeno in termini di elementi gravi, precisi e concordanti; una volta assolto tale onere, tocca al contribuente dimostrare il contrario, ossia provare la reale esistenza delle operazioni o quantomeno la propria buona fede .

In particolare, la giurisprudenza distingue tra le due tipologie di falsità:

  • Per operazioni oggettivamente inesistenti (quelle mai avvenute), l’Erario deve provare che, al di là della fattura, non c’è alcuna traccia reale dell’operazione. Ciò può essere fatto evidenziando ad esempio che il preteso fornitore non aveva la capacità operativa per eseguire la fornitura (nessuna struttura, dipendenti o beni strumentali) e che manca ogni evidenza che il bene/servizio sia mai passato (assenza di DDT, di trasporto, di risultanze a magazzino, ecc.). Se il Fisco riesce a dimostrare in modo credibile che i beni fatturati non sono mai entrati nella sfera del contribuente (o che i servizi non sono stati resi), si integra una presunzione di inesistenza oggettiva. Esempio: L’Agenzia produce visure e verbali GdF da cui risulta che la società Alfa Srl (fornitrice) non aveva né magazzino né personale per consegnare i 1000 bancali di merce fatturati, e che le targhe dei camion indicati nei DDT sono inesistenti – evidenza forte di operazione fantasma. A questo punto grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva realizzazione dell’operazione (ad es. esibendo documenti di trasporto autentici, prove di ricezione merce, utilizzo della merce in produzione, ecc.), oppure di evidenziare elementi tali da far dubitare delle conclusioni del Fisco.
  • Per operazioni soggettivamente inesistenti (quelle avvenute ma con soggetto diverso), il quadro è più complesso: la Cassazione richiede una sorta di doppia prova a carico del Fisco . In primis, l’Ufficio deve provare il profilo oggettivo dell’inesistenza, ossia che il fornitore formalmente interposto sulla fattura è in realtà un soggetto inesistente o una mera cartiera priva di capacità operativa. Inoltre – ed è l’aspetto peculiare – deve provare il profilo soggettivo, cioè che il contribuente acquirente fosse consapevole o comunque avrebbe dovuto accorgersi della frode in atto . Questa consapevolezza può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, basate su elementi oggettivi che inducano a ritenere che l’impresa sapeva (o con normale diligenza avrebbe potuto sapere) che stava partecipando a un meccanismo fraudolento di fatture false . Solo dopo che il Fisco abbia fornito evidenze sufficienti sia sull’inesistenza del fornitore apparente sia sulla conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente, si trasferisce a quest’ultimo l’onere di dimostrare la propria buona fede e la reale sostanza delle operazioni.

La buona fede del cessionario/committente è un concetto chiave mutuato anche dalla giurisprudenza comunitaria: un soggetto passivo IVA ha diritto alla detrazione se l’operazione è reale e se non sapeva né poteva sapere di partecipare a una frode . La Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che il diritto a detrazione non può essere negato a chi ha agito con normale diligenza senza accorgersi della frode, mentre va negato a chi, con dolo o colpa grave, vi ha preso parte . La Cassazione ne ha tratto il corollario che non si possono pretendere dal contribuente controlli eccessivi o impossibili: “non si può esigere dal contribuente che proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che solo l’Amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare” . Quindi, per dimostrare la mala fede del contribuente, il Fisco deve portare elementi concreti: ad esempio pagamenti anomali (giri di denaro che tornano al cliente), prezzi troppo fuori mercato, clausole strane (come la restituzione a posteriori dell’IVA al cliente), legami personali o societari tra contribuente e cartiera, ecc.. Non basta – sottolinea la Cassazione – il semplice fatto che il fornitore è privo di struttura: se l’azienda fornitrice era ufficialmente iscritta al Registro Imprese e nulla di macroscopico era noto al cessionario, non si può automaticamente accusare quest’ultimo di connivenza . Ad esempio, “la consapevolezza del cessionario della frode non può fondarsi sul solo presupposto che il fornitore fosse privo di organizzazione (nessuna manodopera, mezzi presi a nolo all’ultimo etc.), in assenza di altri indizi come prezzi anomali, patti occulti sulla retrocessione dell’IVA o movimenti finanziari inusuali” .

Solo dopo che l’Amministrazione finanziaria abbia soddisfatto questo onere probatorio iniziale (oggettivo + soggettivo per le frodi soggettive), spetta al contribuente la prova contraria . Cosa significa in concreto? Che la società dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare di essere coinvolta in un’operazione inesistente. In pratica, dovrà provare di aver agito con “la diligenza massima esigibile da un operatore accorto” . Questo può voler dire, ad esempio:

  • Provare che l’operazione c’è stata realmente (nel caso di contestazione oggettiva): esibendo documenti di trasporto originali firmati, foto o filmati che attestano la presenza dei beni, rapporti di collaudo o documenti di accettazione merci, report di lavori svolti, comunicazioni email o ordini relativi a quella fornitura, ecc. Anche testimonianze di terzi possono essere utili (es. l’autista che ha consegnato il materiale, i clienti finali che hanno ricevuto il prodotto finito contenente quei beni, etc.), fermo restando che nel processo tributario classico la prova testimoniale diretta non è ammessa (ma si possono produrre dichiarazioni rese in altri procedimenti, come quello penale, o affidarsi a presunzioni e documenti). Se si dimostra che la merce contestata era stoccata in magazzino ed è stata utilizzata nella produzione venduta, oppure che il servizio fatturato ha prodotto un risultato tangibile (es. un progetto, uno studio consegnato), l’ufficio avrà difficoltà a sostenere l’inesistenza oggettiva.
  • Provare, in subordine, la propria buona fede e diligenza (specie per contestazioni soggettive): qui si tratta di mostrare tutto ciò che l’azienda ha fatto per verificare la serietà del fornitore e la genuinità dell’operazione. Ad esempio, presentare la visura camerale e il certificato di partita IVA del fornitore (per dimostrare che era regolarmente costituito e attivo all’epoca), eventuali attestazioni SOA o DURC (nel settore edile, ad esempio, un’impresa può esibire il DURC regolare del subappaltatore per dimostrare che era in regola con i contributi – sarebbe anomalo considerarlo cartiera se aveva DURC regolare), la corrispondenza intercorsa (lettere, email, PEC con cui il fornitore comunicava), preventivi e contratti firmati, prova di aver ricercato più preventivi sul mercato (a dimostrazione che il prezzo praticato non era anomalo), pagamenti tracciati su conto intestato al fornitore (bonifici, assegni non girati a terzi – se i pagamenti tornano indietro in contanti è invece indizio di frode). Anche l’aver effettuato la ritenuta d’acconto (se dovuta) o l’aver registrato regolarmente la fattura nei registri IVA e di magazzino gioca a favore dell’inconsapevolezza, pur non essendo decisivo. In breve, il contribuente deve dipingersi come “operatore accorto ma ingannato”: qualcuno che ha adottato tutte le cautele normalmente esigibili, e che non aveva strumenti né segnali per accorgersi dell’eventuale frodo del fornitore.
  • Evidenziare l’assenza di segnali d’allarme: come accennato, se non c’erano indizi evidenti di irregolarità (ad es. il fornitore non era una società neonata dal capitale irrisorio, ma un’azienda sul mercato da anni; i prezzi fatturati erano allineati a quelli di mercato; la consegna è avvenuta in modo normale; non vi sono stati movimenti finanziari sospetti né retrocessioni di denaro), diventa meno plausibile accusare la società di collusione. Cassazione ha anche affermato che la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non basta da sola a provare la buona fede, ma è comunque un elemento che non può essere ignorato se il Fisco non ha altri elementi forti . Ad esempio, se l’impresa cliente ha pagato la fattura con bonifico bancario sul conto del fornitore e quel denaro non è tornato indietro, e se il margine di profitto ricavato dall’operazione è in linea (quindi la società non ha avuto un vantaggio occulto), questi fatti rendono più difficile sostenere che fosse un’evidente frode.

Va precisato che, in alcuni casi, la linea di difesa può spingersi oltre: ad esempio sostenendo che, pur se il fornitore era fittizio, l’operazione sottostante è realmente avvenuta con un altro soggetto e dunque il costo è comunque deducibile in capo al contribuente. Questa tesi (“inerenza economica nonostante l’inesistenza soggettiva”) è però di difficile successo: la prassi dell’Agenzia è di negare qualsiasi deduzione se la fattura è intestata a un soggetto che non ha eseguito i lavori, a meno che il contribuente rettifichi a posteriori la situazione (ma ciò richiede che il vero fornitore emetta una fattura regolare a suo nome, cosa che nelle frodi non avviene poiché il vero fornitore spesso è un soggetto evasore o complice). La giurisprudenza talora ha riconosciuto la deducibilità del costo in capo ad altri soggetti se viene dimostrato che la spesa è stata sostenuta ed è inerente, ma resta comunque l’indebita detrazione IVA e sanzione perché la fattura utilizzata non era quella corretta. In sostanza, la strategia primaria rimane provare che l’operazione è genuina e che la scelta del fornitore poi risultato fittizio è avvenuta senza malizia.

Vizi formali e procedurali dell’accertamento da eccepire

Oltre al merito (inesistenza o meno delle operazioni), è essenziale scrutinare l’accertamento per individuare eventuali vizi procedurali o formali, che possano comportarne l’annullamento indipendentemente dalla sostanza. Eccone alcuni di frequente riscontro, da valutare attentamente:

  • Difetto di motivazione dell’avviso: l’accertamento deve “essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche” (art. 7, L. 212/2000 – Statuto del Contribuente). Se l’atto si limitasse ad affermare che le fatture sono false senza spiegare sufficientemente il perché, o senza allegare (o menzionare) gli atti da cui risultano le prove, si potrebbe eccepire la nullità per motivazione insufficiente. Ad esempio, se l’avviso cita un verbale della GdF ma non lo riassume né lo allega, il contribuente potrebbe lamentare di non essere stato messo in condizione di conoscere gli elementi a suo carico. La giurisprudenza richiede tuttavia che il contribuente, per eccepire ciò, dimostri anche concretamente che tale lacuna motivazionale gli ha impedito la difesa; viceversa, se poi in giudizio quei documenti vengono prodotti, la carenza iniziale può considerarsi sanata. In ogni caso, è un punto da verificare: una motivazione generica e per relationem a atti non conosciuti dal contribuente può essere contestata.
  • Violazione del contraddittorio endoprocedimentale: se la verifica fiscale si è conclusa con un PVC, occorre controllare se l’ufficio ha atteso i 60 giorni previsti prima di emettere l’accertamento (obbligo introdotto dal D.Lgs. 218/1997 e succ. mod., salvo casi di particolare urgenza documentata). Inoltre, per le verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, la prassi vuole che al contribuente sia data la possibilità di presentare memorie difensive. La mancata considerazione delle osservazioni presentate (o il mancato invito a presentarle quando dovuto, ad esempio in verifiche parziali IVA, dopo la sentenza “ENEL” della CGUE) può costituire motivo di censura, invocando la nullità dell’atto per violazione del diritto di difesa. Tuttavia, va detto che la Cassazione, dopo oscillazioni, tende ora a richiedere di provare che l’assenza di contraddittorio ha leso concretamente il diritto di difesa (principio di “non ogni violazione formale annulla l’atto, se non incide sul merito”).
  • Utilizzo di presunzioni illegittime o non qualificate: un’accertamento può poggiare in parte su presunzioni. Ad esempio, l’ufficio potrebbe presumere che “se X% dei fornitori dell’azienda erano cartiere, allora anche altri costi sono fittizi” oppure usare medie di settore per rideterminare ricavi nascosti. È fondamentale contestare tali extrapolazioni se mancano i requisiti di legge: per un accertamento analitico-induttivo, le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti (art. 39, c.1, lett. d, DPR 600/73). Se sono generiche o contraddittorie, vanno smontate. Ad esempio, l’errore tipico è che “l’Ufficio presume automaticamente la distribuzione ai soci del maggior reddito accertato” senza provare davvero che quel reddito è stato percepito dai soci; oppure presume che l’utilizzo di una cartiera implichi che l’intero margine dell’operazione sia nero. Tali presunzioni potrebbero essere contestabili. La Cassazione ha più volte affermato che “presunzioni statistiche o standard non bastano se non collegate al caso concreto” .
  • Mancata prova effettiva a supporto dell’accertamento: collegato al punto dell’onere probatorio, se l’agenzia non ha prodotto in giudizio prove sufficienti dell’inesistenza delle operazioni, il giudice dovrebbe dar ragione al contribuente. In altre parole, a fronte di una contestazione basata su sospetti o dicerie (es. “si dice che quel fornitore emetteva solo cartaceo”), se non supportata da atti ufficiali o riscontri, il ricorso può essere accolto. Solo la prova contraria consente di contestare gli accertamenti su fatture false, ha titolato emblematicamente una nota ufficiale : se l’Agenzia non fornisce prove solide, l’accertamento è da annullare. Un esempio concreto: Cassazione ha ritenuto illegittimo un accertamento basato su fatture false senza prova che le operazioni non fossero avvenute . Pertanto, nel ricorso è bene enfatizzare ogni lacuna probatoria del Fisco (es.: “si sostiene che il sig. Bianchi non avesse mezzi, ma non si allega alcuna prova documentale”; “non è stato provato che la merce non è giunta a destino, anzi produciamo prova del contrario”).
  • Errori nei calcoli o nel periodo accertato: può capitare che nell’accertamento vi siano errori materiali (fatture vere confuse con quelle false, doppio conteggio di una stessa fattura, applicazione errata delle sanzioni, errata indicazione dell’anno d’imposta, ecc.). Questi errori, se rilevati, vanno segnalati: se sono errori sostanziali (ad esempio l’atto include un periodo decaduto, o tassa un importo già tassato altrove) possono invalidare in parte o totalmente la pretesa.

In sede di ricorso, è utile articolare più motivi: ad esempio uno principale sul difetto di prova della frode (merito) e uno (subordinato) su eventuali vizi procedurali (forma). Il giudice tributario valuterà entrambe le categorie e, se trova fondato anche solo un motivo (ad esempio reputa che l’ufficio non abbia provato la consapevolezza della frode da parte del contribuente), potrà annullare in toto l’avviso di accertamento.

Strumenti deflativi e tutela cautelare

Dal punto di vista pratico, chi riceve un accertamento del genere deve anche decidere come procedere: contestarlo fino in fondo o eventualmente aderire a qualche soluzione transattiva? In materia di frodi con fatture false, le possibilità di definizione bonaria sono limitate, ma vanno valutate caso per caso:

  • Accertamento con adesione: è teoricamente ammesso anche in caso di frode. Consiste nel richiedere un contraddittorio in ufficio (entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso) per cercare un accordo. In uno scenario di fatture false, l’Agenzia potrebbe essere poco propensa a sconti significativi poiché tratta di evasione grave. Tuttavia, talvolta si riesce a ridurre le sanzioni o a circoscrivere la contestazione a importi minori dimostrando qualcosa durante l’adesione. L’aspetto penale, però, non viene meno con l’adesione: anche se si definisce l’atto pagando (magari con riduzione di 1/3 delle sanzioni), la notizia di reato rimane e il penale farà il suo corso (anzi, l’adesione potrebbe costituire quasi un’ammissione utile in sede penale, quindi va ponderata con attenzione assieme al legale penalista). L’adesione ha tuttavia il vantaggio di prorogare i termini per il ricorso (sospende 90 giorni), dando più tempo per preparare la difesa e valutare il da farsi.
  • Sospensione dell’atto: l’accertamento per legge è esecutivo dopo 60 giorni (decurtati a 30 per gli atti dal 2023 in poi, in forza delle riforme – attenzione alla disciplina transitoria). Significa che, scaduti i 60 giorni senza pagamento o ricorso, l’ufficio può iscrivere a ruolo 1/3 delle imposte e sanzioni rendendole immediatamente riscuotibili (con eventuali cartelle e pignoramenti). Se si presenta ricorso, per evitare la riscossione è indispensabile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecutività dell’atto, evidenziando il fumus boni iuris (cioè la fondatezza del ricorso, ad esempio per difetto di prove) e il periculum in mora (il danno grave che subirebbe il contribuente pagando quella somma). Nel caso di fatture false, gli importi contestati sono spesso elevati e potrebbe esserci pericolo per la continuità aziendale, quindi si hanno buone argomentazioni per ottenere la sospensione. È importantissimo depositare l’istanza cautelare insieme al ricorso o subito dopo, e preparare documentazione sul periculum (es. bilanci da cui risulta che l’esborso metterebbe in crisi l’azienda, ecc.).
  • Autotutela: raramente l’ufficio revoca in autotutela un proprio accertamento per frode, a meno di errori evidenti. Comunque, se emergono elementi nuovi a favore (ad esempio nel frattempo in sede penale vengono prosciolti i contribuenti per insussistenza del fatto), si può presentare un’istanza di autotutela per chiedere l’annullamento totale o parziale. L’autotutela non sospende però termini né garantisce risultato, va vista come tentativo parallelo.

Riassumendo le mosse difensive iniziali consigliate dal punto di vista pratico:

  1. Analizzare a fondo l’atto e la documentazione allegata: identificare le fatture contestate, le ragioni addotte, le prove presentate dall’ufficio. Fare subito un inventario delle evidenze difensive che si hanno o che si possono procurare su ciascuna fattura.
  2. Coinvolgere professionisti esperti: data la complessità (profilo tributario e penale), è bene farsi assistere da un avvocato tributarista in tandem con eventualmente un penalista se il caso è già avviato anche in procura. Sarà utile anche il commercialista aziendale per raccogliere i dati contabili rilevanti e predisporre eventuali perizie tecniche (es. per dimostrare l’utilizzo effettivo delle merci o la congruità dei prezzi).
  3. Valutare se chiedere adesione: come detto, se si pensa di poter trattare qualcosa (ad esempio riconoscere un costo come esistente perché si individua il vero fornitore, etc.) si può tentare l’adesione, sapendo però che non estinguerà il penale. Altrimenti, prepararsi direttamente al ricorso.
  4. Preparare il ricorso sviluppando sia difese di merito (inesistenza non provata, esistenza effettiva provata, buona fede) sia eccezioni procedurali (termini, motivazione, ecc. visti sopra). Inserire riferimenti a giurisprudenza recente a favore: ad esempio, citare la Cassazione che richiede la doppia prova per le soggettivamente inesistenti , oppure una pronuncia che in un caso simile ha annullato l’accertamento perché il Fisco non aveva dimostrato l’effettiva fittizietà delle operazioni.
  5. Chiedere la sospensione: come spiegato, per evitare effetti immediati sul patrimonio della società (o dei soci, in caso di trasparenza), presentare istanza cautelare con il ricorso.
  6. Curare il coordinamento con la difesa penale: se è già stato aperto un fascicolo penale, è bene non assumere posizioni contraddittorie. Ad esempio, se in penale ci si difende negando qualsiasi consapevolezza e indicando un responsabile della frode esterno, nel tributario non si può (di norma) fare diversamente. Le memorie difensive depositate in un procedimento potrebbero essere acquisite nell’altro. Pertanto la strategia va unificata per quanto possibile.

La nullità del contratto civile non preclude la detrazione IVA

Un aspetto particolare, talvolta sollevato dall’Amministrazione, è la nullità civilistica dell’operazione come argomento per negare deduzioni o detrazioni. Ad esempio: un atto di compravendita potrebbe essere civilmente nullo per un vizio formale, e il Fisco tenta di sostenere che, essendo nullo, l’IVA non è detraibile. Ebbene, la nullità dell’operazione sul piano civilistico non implica automaticamente la sua inesistenza sul piano fiscale. Su questo la Cassazione si è espressa di recente (sent. 16279/2024): in quel caso l’Agenzia aveva negato la detrazione IVA su un acquisto immobiliare perché l’atto notarile era nullo (il notaio aveva rogato a favore della moglie, violando norme civilistiche) e quindi l’operazione era “simulata” . La Suprema Corte ha invece confermato che nessuna rilevanza ha la nullità civile ai fini del diritto alla detrazione, salvo che la nullità coincida con un’inesistenza effettiva o con un abuso . In altre parole, ciò che conta fiscalmente è: l’operazione è stata realmente effettuata? È una cessione reale (anche se giuridicamente invalida)? Se sì, l’IVA a monte è detraibile, a meno che l’operazione non celi in realtà un’evasione o un abuso . La Corte di Giustizia UE, nella causa C-114/22 del 25.5.2023 citata, ha statuito che è illegittimo privare del diritto a detrazione un soggetto passivo solo perché l’operazione è considerata simulata/nulla in base al diritto civile nazionale, a meno che non si dimostri che secondo il diritto UE essa è effettivamente fittizia o fraudolenta . Pertanto, se vi fosse un caso in cui il Fisco contesta fatture in base a nullità civilistiche (es. contratto non valido), la difesa potrà far valere questo principio: una cosa è l’inesistenza economica dell’operazione (fattura falsa), altra è la sua invalidità giuridica; solo la prima comporta perdita del diritto a detrazione.

Coordinamento con i soci nelle società di persone

Prima di passare ai profili penali, una breve parentesi sul coordinamento della difesa tra società e soci, qualora l’accertamento riguardi una società di persone (snc, sas) i cui redditi sono tassati per trasparenza. In questi casi, come detto, i soci ricevono avvisi conseguenti (per IRPEF). È fondamentale adottare una difesa coordinata: società e soci dovrebbero presentare ricorsi in sinergia, preferibilmente con lo stesso difensore o difensori che collaborano, per evitare strategie contrastanti . Difendere solo la società e non il socio (o viceversa) è un errore, perché se uno perde, l’accertamento diviene definitivo anche per l’altro. Ad esempio, se la società non impugna e il socio sì, il socio difficilmente può vincere sostenendo che il reddito non esiste se la società ha accettato l’accertamento. Occorre quindi impugnare entrambi e magari chiederne la riunione dinanzi allo stesso collegio, evidenziando che l’annullamento dell’atto verso la società deve travolgere anche quelli dei soci (e viceversa). Inoltre, i soci possono avere argomenti aggiuntivi: ad esempio, contestare che il reddito extraproventi sia stato davvero distribuito a loro (il Fisco spesso presume che ogni utile in più sia finito nelle tasche dei soci, ma il socio può provare che non è così, specie se i soci non coincidevano con gli amministratori). Cassazione ha riconosciuto che il socio non può essere tassato su utili non percepiti se prova che sono stati accantonati o trattenuti in società; tuttavia, se l’accertamento su fatture false viene confermato, normalmente si ritiene che quei costi fittizi abbiano generato fondi extracontabili di cui i soci, specie se amministratori, hanno goduto. Comunque, è un ulteriore profilo di difesa per il socio: mancata distribuzione dell’utile extra = tassazione indebita nei suoi confronti, da far valere in subordine.

Conseguenze fiscali ed effetti economici dell’accertamento

Abbiamo visto come contestare l’accertamento, ma è utile riepilogare cosa comporta, dal punto di vista fiscale ed economico, una contestazione di fatture false, così da capire cosa c’è in gioco:

  • Recupero dell’IVA detratta: l’IVA relativa alle fatture inesistenti viene considerata indebitamente detratta e viene quindi addebitata alla società. Questo significa dover versare quell’IVA come se fosse dovuta. Ad esempio, se la società aveva detratto 22.000 € di IVA su 100.000 € di fatture risultate false, dovrà restituire quei 22.000 €. A ciò si sommano gli interessi (calcolati dal momento della detrazione, in genere interessi moratori automatici) e la sanzione del 90% circa, quindi ulteriori 19.800 € nell’esempio (90% di 22.000). In totale, per 22.000 € di IVA, la società potrebbe trovarsi a dover pagare circa 44.000 € tra imposta e sanzione (più interessi).
  • Recupero delle imposte dirette (IRES/IRPEF, IRAP): i costi fittizi vengono eliminati dal conto economico fiscale. Questo aumenta il reddito imponibile. Se la società di capitali aveva dedotto quei 100.000 € di costi, ora li deve aggiungere al reddito imponibile IRES. Con aliquota IRES al 24%, significa 24.000 € di imposta in più. Per le società di persone/ditte individuali, quei 100.000 € sarebbero reddito tassato in capo ai soci/imprenditore con aliquote IRPEF progressive (potenzialmente 43% se sono al massimo scaglione). Anche l’IRAP, se quei costi erano deducibili da IRAP, viene ricalcolata (aliquota ordinaria 3,9%, quindi +3.900 €). Anche qui scattano sanzioni per dichiarazione infedele sulle imposte dirette, intorno al 90-100% dell’imposta evasa. Nel nostro esempio di 24.000 € IRES evasa, la sanzione sarà ~21.600 € se il 90%. In sintesi, ogni costo fittizio costa circa il doppio al recupero: l’azienda deve pagare l’imposta risparmiata e quasi altrettanto di sanzione.
  • Indetraibilità dell’IVA a monte vs rivalsa IVA a valle: un aspetto peculiare è che, in caso di fatture false, l’IVA “fittizia” indicata in fattura non è detraibile per chi l’ha ricevuta. Non di rado, però, l’operazione inesistente genera un cortocircuito: il fornitore-cartiera spesso non versa al Fisco l’IVA incassata (infatti guadagna così), e il cliente la detrae. Il risultato è un danno erariale doppio (IVA non versata ma detratta altrove). L’Erario quindi colpisce il cliente. Da notare: se eccezionalmente il fornitore cartiera avesse versato l’IVA (cosa rara, perché di solito sono insolventi), il sistema IVA andrebbe a credito per lo Stato. In linea teorica, la società acquirente non può comunque detrarre quell’IVA perché la legge lo vieta in caso di operazione inesistente, ma in equità potrebbe sostenere di aver pagato un’IVA che lo Stato ha comunque incassato. In pratica, tuttavia, ciò non esime dalla sanzione: la fattura falsa è un documento illecito che non dà diritto a detrazione a prescindere (non c’è un meccanismo di sanatoria se l’IVA è finita all’Erario, salvo poi la società chiedere eventualmente la restituzione di quell’IVA tramite azioni di arricchimento contro il fornitore, beninteso fallimentari in genere).
  • Riscossione coattiva e rischi patrimoniali: se l’accertamento non è sospeso, come detto, si procede alla riscossione di un terzo (poi, dopo la sentenza di primo grado, si iscrive il restante, etc.). Ciò può portare a iscrizione a ruolo e successivamente, in caso di mancato pagamento, ad atti esecutivi: fermi amministrativi su veicoli aziendali, ipoteche su immobili della società, pignoramenti di conti correnti e crediti verso clienti. In società di persone, i soci illimitatamente responsabili rispondono anche con il loro patrimonio personale: Equitalia (ora ADER – Agenzia Entrate Riscossione) può iscrivere ipoteca sui beni dei soci o pignorare i loro conti se la società non paga. Questo scenario drammatico sottolinea perché è cruciale attivarsi subito (richiedere sospensione in giudizio e magari cercare soluzioni).
  • Interessi e aggravi: le somme contestate producono interessi giornalieri finché non vengono pagate. Inoltre, se si arriva alla cartella esattoriale, si aggiungono l’aggio di riscossione e altre spese. Pertanto, la cifra lievita col passare del tempo. Ad esempio, su importi di qualche centinaio di migliaia di euro, anche pochi anni di contestazione possono accumulare decine di migliaia di euro di interessi.

Questa panoramica serve a comprendere che l’impatto economico di un accertamento per fatture false può essere devastante: non è raro che importi relativamente modesti fatturati (magari 100-200 mila euro) si traducano in richieste da mezzo milione di euro tra imposte e sanzioni. Intere aziende sono finite in crisi o insolvenza a causa di questi recuperi, specie se pluriennali. Ciò spiega anche perché spesso dietro alle false fatturazioni ci sia l’intento di creare fondi neri o evadere in maniera organizzata: il legislatore e la giurisprudenza vedono tale comportamento come altamente pericoloso per l’Erario (da qui le sanzioni severe e anche il penale senza soglie). La Corte Costituzionale ha giustificato l’assenza di soglie di tolleranza proprio con “l’elevato allarme sociale” che queste condotte destano e il loro carattere insidioso di aggressione al sistema fiscale .

Profili penali: reati tributari connessi alle fatture false

Oltre alle conseguenze strettamente tributarie, l’utilizzo di fatture false espone a gravissime conseguenze penali. L’ordinamento italiano (D.Lgs. 74/2000) prevede specifici reati in materia di dichiarazioni fraudolente e documenti falsi. Dal punto di vista del contribuente, ciò significa che gli amministratori, i rappresentanti legali della società e in alcuni casi la società stessa (in termini di responsabilità amministrativa degli enti) possono essere chiamati a rispondere penalmente. Esaminiamo i principali reati e le novità normative più recenti.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

È il reato tipicamente contestato al soggetto che utilizza fatture per operazioni inesistenti nella propria dichiarazione dei redditi o IVA, al fine di evadere le imposte. La condotta consiste nell’indicare in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi (costi fittizi, crediti IVA fittizi) avvalendosi di fatture o altri documenti falsi. Si tratta di un delitto (reato penale non contravvenzionale) caratterizzato da dolo specifico di evasione.

Soglie di punibilità: peculiarmente, questo reato non prevede soglie quantitative minime per la sua configurabilità. A differenza, ad esempio, della dichiarazione infedele (art. 4) che scatta solo oltre 100.000 € di imposta evasa, l’art. 2 punisce l’utilizzo di qualsiasi importo di fatture false. Tale scelta normativa – oggetto di questioni di legittimità – è stata confermata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 95/2019) proprio in considerazione della particolare pericolosità di questa condotta: il legislatore ha ritenuto, ed è risultato non irragionevole, che anche poche migliaia di euro di fatture false possano costituire una frode grave, data la facilità con cui le fatture, in quanto documenti probatori privilegiati, possono ingannare il Fisco . Tuttavia, la legge prevede una sorta di attenuante legislativa: se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 € per periodo d’imposta, si applica una pena ridotta (vedi oltre). Questa è una previsione inserita nel 2015 (D.Lgs. 158/2015) con l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 2.

Pene previste: il quadro sanzionatorio è stato irrigidito dal 2019. Attualmente l’art. 2 D.Lgs. 74/2000 prevede: reclusione da 4 a 8 anni nei casi ordinari; qualora l’importo dei documenti falsi sia inferiore a 100.000 €, la reclusione scende da 1 anno e 6 mesi a 6 anni . In pratica, sopra soglia 100k vi è una pena base molto alta (minimo 4 anni), sotto soglia c’è un regime attenuato (minimo 1,5 anni). Attenzione: parliamo dell’“importo fittizio” delle operazioni, non dell’imposta evasa . Ad esempio, se un contribuente registra fatture false per 90.000 € + IVA 22% = 109.800 € totali, l’imposta evasa potrebbe essere circa 20.000 €; se invece ne registra 110.000 € + IVA = 134.200 € totali, l’imposta evasa è ~24.000 €. In entrambi i casi l’imposta evasa è sotto 30.000 € (che era la soglia di punibilità per l’infedele), ma nel secondo caso l’importo fittizio supera i 100k, quindi la condotta ricade nella fascia aggravata 4-8 anni. Questo mostra come anche evasioni in termini d’imposta modeste possono condurre a pene detentive elevatissime, se attuate tramite fatture false per importi grossi.

Consumazione e procedibilità: il reato si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta (ad esempio, presentazione del Modello Redditi o della dichiarazione IVA). È un reato di evento: l’evento è il pericolo concreto per l’interesse erariale di cui parla la norma. La procedibilità è d’ufficio, con competenza della procura ordinaria (non tribunale collegiale, se la pena max è 8 anni la competenza rimane del tribunale monocratico, salvo cumuli).

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

Speculare all’art. 2 è l’art. 8, che punisce chi emette o rilascia fatture false (o altri documenti equipollenti) affinché un terzo le utilizzi per evadere. È dunque il reato tipico del “fornitore compiacente”, la cosiddetta cartiera o l’impresa che presta le fatture. Anche qui non vi sono soglie di importo per l’esistenza del reato: “È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione, emette fatture per operazioni inesistenti”, qualsiasi importo. Similmente all’art. 2, è prevista la doppia fascia di pene: base 4-8 anni di reclusione, ridotta a 1 anno e 6 mesi – 6 anni se l’ammontare delle fatture emesse nell’anno è inferiore a 100.000 € . Questa simmetria normativa riflette l’idea che emittente e utilizzatore sono due facce della stessa medaglia criminosa. Vale la pena notare che il concorrente esterno (che media tra emittente e utilizzatore, tipico nei caroselli IVA internazionali) può anch’egli rispondere di concorso nel reato.

Per l’art. 8 il bene giuridico tutelato è sempre l’interesse fiscale statale, ma aggravato dal fatto che la fattura falsa ha un potere ingannatorio molto forte negli accertamenti (motivo per cui punire l’emittente è considerato essenziale secondo la Consulta ). Anche qui è dolo specifico (fine di far evadere terzi; non importa se poi il terzo la usa davvero o no: l’emissione con quello scopo perfeziona il reato).

Spesso, nei casi pratici, se l’amministratore di una società viene accusato di aver sia emesso che utilizzato fatture false (ad esempio incrociandole tra società collegate), può rispondere di entrambi i reati in concorso formale. Ma la situazione più comune è: soggetto A emette (art. 8), soggetto B utilizza (art. 2).

Sanzioni accessorie: per condanne su reati di frode (art. 2 e 8) sono previste anche pene accessorie, es. interdizione dagli uffici direttivi delle imprese per un periodo (art. 12 D.Lgs. 74/2000), interdizione dai pubblici uffici, ecc., specie se la pena supera determinati limiti.

Altri reati collegati

Oltre agli articoli 2 e 8, è opportuno citare brevemente altre possibili imputazioni correlabili a casi di false fatturazioni:

  • Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): generalmente esclusa quando ricorre la fattispecie fraudolenta, perché art. 4 è residuale (copre l’evasione senza utilizzo di artifici fraudolenti). Dunque se vi sono fatture false, il fatto ricade nell’art. 2, non nel 4, anche se le imposte evase fossero sotto soglia. (La dichiarazione infedele richiede >100k imposta evasa e >10% scostamento reddito o >2 mln elementi attivi non dichiarati, soglie che come visto non si applicano al 2).
  • Frode fiscale mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000): punisce chi fraudolentemente evade usando mezzi di frode diversi dalle fatture false (es. operazioni simulate senza fatture, documenti falsi diversi da fatture, ecc.). Nelle contestazioni di fatture false, potrebbe entrare in gioco l’art. 3 se, oltre alle fatture, si sono usati ulteriori artifici (es. doppie scritture contabili, società schermo, ecc.). Ma di solito art. 2 e 8 coprono già la condotta specifica.
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): se l’imprenditore, prevedendo l’arrivo dell’accertamento, compie atti per rendersi insolvente (tipo distrae beni della società, svuota conti, simula vendite di beni a prestanome per non pagar le cartelle), si configura questo reato. È indipendente dall’utilizzo di fatture false ma spesso compare come “appendice”: la società usava false fatture (frode) e, quando viene scoperta, l’amministratore trasferisce immobili a parenti per non farli pignorare (sottrazione fraudolenta). Pene: reclusione fino a 6-7 anni (a seconda degli importi).
  • Reati fallimentari: se la società poi fallisce, le false fatture possono costituire elementi di bancarotta fraudolenta documentale (per aver tenuto le scritture contabili false) o patrimoniale (se hanno distratto risorse). Ciò attiene però al diritto fallimentare penale e va oltre l’ambito tributario stretto.

Responsabilità amministrativa dell’ente (D.Lgs. 231/2001)

Un capitolo di crescente importanza: dal 2019 alcuni reati tributari, tra cui proprio quelli legati alle fatture false, rientrano tra i reati presupposto della responsabilità degli enti. Significa che se, ad esempio, i dirigenti di una società di capitali commettono il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2) nell’interesse o a vantaggio della società stessa, anche la società (persona giuridica) può essere sanzionata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 . I reati tributari inseriti (da una modifica introdotta con il D.L. 124/2019, conv. L.157/2019, e integrata dal D.Lgs. 75/2020 in attuazione direttiva PIF) includono i principali reati di frode: art. 2, 3, 8 e 11 tra questi . Le sanzioni 231 per l’ente possono essere assai pesanti: sanzioni pecuniarie in quote (che per reati così gravi possono arrivare a milioni di euro) e sanzioni interdittive (come il divieto di contrattare con la PA, la sospensione o revoca di licenze, fino al commissariamento giudiziario in casi estremi). Pertanto, un imprenditore deve considerare che l’uso sistematico di false fatture non solo lo espone personalmente, ma mette a rischio anche la sua azienda, che potrebbe essere colpita da misure interdittive se riconosciuta responsabile in sede 231. Vi sono tuttavia strumenti difensivi: ad esempio, se la società aveva adottato un Modello Organizzativo 231 idoneo a prevenire i reati fiscali e dimostra che l’evento è avvenuto eludendo fraudolentemente i controlli, può andare esente da responsabilità. Dopo le novità del 2019-2020, molte aziende hanno aggiornato i propri modelli di organizzazione per includere protocolli di controllo sulle fatturazioni e i rapporti con fornitori, proprio per evitare il coinvolgimento 231. In caso di procedimento 231, la società può anche accedere a patteggiamento e ottenere sospensione condizionale delle sanzioni se paga un risarcimento (di solito coincidente col pagamento del debito tributario) . Nel 2023, per esempio, Confindustria ha emanato linee guida per l’adeguamento dei modelli 231 ai reati tributari, e già si registrano le prime pronunce giurisprudenziali che confermano la responsabilità 231 per frodi fiscali quando l’azienda ne ha tratto vantaggio e non aveva predisposto misure preventive adeguate .

Indagine penale e rapporti con il processo tributario

Dal lato pratico, quando scatta un procedimento penale per art. 2 o 8, l’imprenditore (o l’amministratore) coinvolto dovrà affrontare due procedimenti paralleli. È bene capire le interazioni:

  • Prove raccolte: spesso l’indagine penale (condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura) riesce a raccogliere prove più ampie rispetto al solo accertamento tributario. Ad esempio, per dimostrare la consapevolezza della frode, in sede penale si possono fare intercettazioni telefoniche, perquisizioni, sequestri di email e messaggi, audizioni di testimoni. Queste prove, se emergono, possono poi essere utilizzate anche nel giudizio tributario, se acquisite legittimamente (rispettando le regole di circolazione delle prove). Viceversa, documenti e testimonianze del contenzioso tributario possono confluire nel penale. Quindi è importante avere una visione unitaria.
  • Misure cautelari penali: per i reati fiscali, specie se l’imposta evasa supera certe soglie importanti, la Procura spesso chiede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni del contribuente, fino a concorrenza dell’imposta evasa. Ciò può portare al congelamento di conti correnti, immobili, auto, ecc., intestati agli indagati, a tutela del credito erariale (la legge anzi prevede la confisca obbligatoria in caso di condanna, per l’importo dell’evasione, quindi il sequestro è quasi di rito). Questa è un’ulteriore spada di Damocle: anche se si sospende la cartella in sede tributaria, potrebbe arrivare la GdF a sequestrare beni per via penale. Si può tentare di evitare il sequestro mostrando che il debito è già garantito (es. con polizze fideiussorie) o che si è in corso di pagamento rateale (argomento rafforzato dall’ultima riforma, come vedremo, che incentiva il pagamento del debito fiscale).
  • Esiti dei giudizi: come accennato, formalmente il giudice tributario non è vincolato dall’eventuale sentenza penale (principio del doppio binario). Tuttavia, nei fatti, se c’è una sentenza penale irrevocabile, soprattutto se di assoluzione piena, spesso l’Agenzia in autotutela adegua l’accertamento, o i giudici tributari ne tengono conto. Viceversa, un accertamento divenuto definitivo (perché confermato in Cassazione) che afferma la frode potrebbe aggravare la posizione penale dell’imputato, pur non avendo valore di giudicato in sede penale. In linea generale, c’è la tendenza a evitare contrasti clamorosi tra esiti penali e tributari, ma non è automatico. Ad esempio, se in sede penale l’imprenditore viene assolto perché il fatto non sussiste (ossia le fatture non erano false), è molto probabile che il Fisco rinunci alla pretesa o la magistratura tributaria annulli l’atto (spesso sulla base delle medesime prove). Se invece l’assoluzione penale è “per insufficienza di prove” (oggi sarebbe un’assoluzione perché non provato oltre dubbio), in tributario, dove vige il criterio del più probabile che non, quella situazione potrebbe anche portare comunque a considerare valide le presunzioni del Fisco – quindi occhio: vincere in penale non garantisce vincere in tributario e viceversa, data la diversa soglia probatoria.

Cause di non punibilità e attenuanti per pagamento del debito

Una delle domande più frequenti degli imprenditori in questi casi è: “Se pago quello che devo al Fisco, la faccenda penale si risolve?”. La risposta, allo stato attuale, è articolata ma tendenzialmente positiva: pagare il debito tributario può evitare o attenuare la condanna penale, ma con modalità e limiti precisi.

Per i reati di frode come l’art. 2 e 8, fino a qualche anno fa valeva solo un’attenuante (non una causa di non punibilità): l’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 infatti prevedeva la non punibilità solo per i reati di omesso versamento se il pagamento avveniva entro certe scadenze, mentre per i reati di dichiarazione fraudolenta il pagamento serviva principalmente per accedere al patteggiamento (concordato in sede penale) e come attenuante generica. Dal 2023-2024, le cose sono cambiate in meglio per i contribuenti ravveduti, grazie alla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e al D.Lgs. 87/2024 (delega fiscale):

  • È stato introdotto nell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 un nuovo comma 3-bis e 3-ter (dal 2023/2024) che stabilisce che il pagamento integrale del debito tributario (imposte, sanzioni amministrative e interessi) può comportare la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) anche per reati che prima erano esclusi, come le frodi fiscali . In pratica, la giurisprudenza (Cass. n. 19675 del 27/5/2025) ha affermato che se dopo il reato il contribuente salda il dovuto, questo costituisce un comportamento positivo rilevante che può far considerare il fatto di particolare tenuità e quindi non punibile . Ciò è stato reso possibile perché la riforma Cartabia ha alzato i limiti di pena per l’accesso alla tenuità (ammettendo reati con pena edittale fino a 6 anni min. se il giudice lo valuta opportuno). Dato che la fattispecie attenuata di art. 2 e 8 ha minimo 1 anno e 6 mesi, rientra teoricamente. Chiaramente non è un automatismo: il giudice deve valutare che il fatto sia tenue (e in frodi organizzate potrebbe non esserlo). Ma il pagamento può inclinare la bilancia verso la tenuità, specie se gli importi evasi non erano enormi e l’imputato è incensurato.
  • È stato rafforzato l’art. 13-bis D.Lgs. 74/2000, che ora prevede una attenuante speciale molto vantaggiosa: se l’imputato provvede al pagamento integrale del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (in sostanza entro l’inizio del processo penale vero e proprio), la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie . Questo è cruciale: significa poter evitare l’interdizione dagli uffici o altre misure. La Cassazione (sent. 20068/2025) ha confermato che tale attenuante si applica retroattivamente e va concessa se risultano i pagamenti . Quindi, pagare entro il dibattimento conviene moltissimo: dimezza la potenziale pena (ad esempio, da 4 anni si scende a 2 anni, il che può significare conversione in pena sospesa) e toglie le interdizioni.
  • Il pagamento del debito è inoltre conditio sine qua non per accedere al patteggiamento (applicazione pena su accordo) nei reati dichiarativi: dal 2019 la legge impedisce patteggiamento per art. 2 e 3 se non hai saldato prima il dovuto. Dunque chi vuole patteggiare (ottenendo magari 1/3 di sconto pena) deve comunque aver pagato tutto. Per l’emittente (art. 8) la Cassazione a Sezioni Unite nel 2023 ha chiarito che il divieto di patteggiamento senza pagamento si riferisce solo ai reati dichiarativi (art. 2 e 3), mentre per art. 8 teoricamente si potrebbe patteggiare anche senza aver pagato (perché l’emittente potrebbe sostenere “non devo nulla al fisco, le imposte erano a carico altrui”) . Tuttavia, in pratica, spesso l’emittente viene invitato a versare almeno l’IVA corrispondente alle fatture emesse (formalmente a suo debito in dichiarazione IVA) se vuole un trattamento indulgente.
  • Ravvedimento operoso e autodenuncia: se il contribuente, prima di essere scoperto, si autodenuncia e versa spontaneamente il dovuto, il fatto non è punibile (art. 13, co.2, D.Lgs. 74/2000 prevede la non punibilità per chi prima che l’autorità abbia conoscenza del reato, regolarizza e paga). Tuttavia, questa ipotesi è di scuola: raramente qualcuno che ha usato fatture false si pente e paga prima di un controllo, ma se accadesse, è esimente totale. Più spesso accade dopo la constatazione, e allora ricadiamo nelle attenuanti sopra.

In conclusione, dal punto di vista pratico: se un amministratore è indagato per fatture false, concordare un piano di pagamento con il Fisco e saldare il dovuto può letteralmente salvargli la fedina penale. Si può ad esempio chiedere un piano di rateizzazione al Fisco (oggi piani fino a 8 anni, 72 rate, e oltre in certi casi) e iniziare a pagare: la Cassazione ha valutato positivamente anche il pagamento frazionato, considerandolo segno di ravvedimento . L’importante è completare il saldo prima possibile (comunque prima della fine del primo grado per avere l’attenuante massima). Con ciò, si potrà chiedere in giudizio penale di dichiarare il fatto tenue e non punibile, oppure ottenere patteggiamento con pena molto ridotta e magari sospesa (specie se incensurato).

Naturalmente, tutto questo va valutato con l’avvocato penalista in coordinamento col tributarista. È essenziale in queste situazioni non adottare atteggiamenti attendisti o di sfida: ignorare il profilo penale sperando che svanisca è pericolosissimo. Al contrario, cooperare (pagare il debito, fornire chiarimenti) può cambiare l’esito. Anche ai fini di 231 per la società, pagare il dovuto e adottare misure riparative può evitare interdizioni (c’è un’esimente se l’ente risarcisce integralmente il danno, che in reati fiscali coincide col pagamento imposte, prima del dibattimento 231).

Tabelle riepilogative

A questo punto, presentiamo due tabelle riassuntive che aiutano a collocare le informazioni fornite:

Tabella 1 – Confronto tra accertamento tributario e procedimento penale in caso di fatture false

AspettoAccertamento Tributario (Avviso di accertamento)Procedimento Penale (art. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000)
NormativaDPR 633/1972 (IVA); DPR 600/1973 (imposte dirette); L. 212/2000 (Statuto contrib.); D.Lgs. 471/97 (sanzioni amm.ve).D.Lgs. 74/2000 art. 2 (utilizzo fatture false) e art. 8 (emissione fatture false); c.p.p. (procedura penale); D.Lgs. 231/2001 (resp. enti).
Soglia di rilievoNon c’è soglia per contestare: anche 1 fattura falsa porta all’accertamento (importo evaso irrilevante ai fini dell’illecito tributario).Nessuna soglia di punibilità per esistenza del reato (basta 1 fattura falsa); soglia 100.000 € serve solo a distinguere il livello di pena (sopra soglia pena aggravata).
Autorità competenteAgenzia delle Entrate (o GdF in fase di verifica) emette l’atto; giudice tributario decide sul ricorso.Procura della Repubblica procede (con indagini GdF); giudice penale (Tribunale) decide sul rinvio a giudizio ed eventuale condanna.
Standard probatorioProva “civile” in giudizio tributario: basta il “più probabile che non”. Il Fisco può basarsi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Il contribuente può vincere evidenziando mancanza di prove sufficienti o fornendo controprove documentali.Prova “penale” oltre ogni ragionevole dubbio: serve evidenza forte per condannare. Gli imputati hanno diritto al silenzio e non devono provare la propria innocenza, spetta al PM provare il fatto e la consapevolezza dolosa al di là di ogni dubbio ragionevole.
Oggetto della decisioneLegitimità dell’avviso e fondatezza della pretesa fiscale: conferma, annulla (in tutto o in parte) le maggiori imposte e sanzioni.Colpevolezza penale degli individui (amministratori, emittenti) e dell’ente ex 231: condanna o assoluzione.
Conseguenze sanzionatoriePagamento delle imposte evase + sanzioni amministrative pecuniarie (dal 90% al 180% dell’imposta). Nessuna sanzione detentiva.Pena detentiva (reclusione fino a 6 o 8 anni); eventuali pene pecuniarie (multe) in sentenza; confisca obbligatoria dei beni per equivalente dell’evaso. Per l’ente 231: sanzione pecuniaria e possibili misure interdittive (es. interdizione da attività).
Prescrizione/DecadenzaDecadenza accertamento: 5 anni (dich. presentata) o 7 anni (dich. omessa) dall’anno d’imposta; raddoppiati se c’è reato (diventano 8/10 anni) . Termine sospeso se adesione o altri eventi.Prescrizione penale: 6 anni (base) o 8 anni (aggravata) aumentabili per atti interruttivi fino a 7 anni e mezzo / 10 anni. Termini aumentati di metà se reato commesso prima del 2020 (regole transitorie). Eventuale sospensione per rogatorie, ecc. (Materia complessa, semplificata qui).
Definizioni/PentimentiPossibile definire in acquiescenza (riduzione sanzioni 1/3 se non ricorre) o adesione (trattativa). In caso di soccombenza, possibilità di definizione agevolata in appello se previsto da norme temporanee (spesso escluse frodi).Possibile ravvedimento operoso ex art.13: pagamento prima di sapere indagine = non punibilità (raro). Patteggiamento: solo previo pagamento integrale (per art. 2 e 3); per art. 8 possibile anche senza pagamento ma raramente concesso. Messa alla prova: accessibile per pena max < 6 anni – quindi per fattispecie attenuate sì – consente estinzione reato con lavori utili + pagamento danno. Tenuità del fatto (131-bis): applicabile se offensività molto limitata e pagamento debito, a discrezione giudice .
Rapporto tra i procedimentiIndipendenti ma coordinati: la cartella esattoriale va pagata anche se pende il penale, salvo sospensioni. L’esito penale non vincola il trib., ma può influire (e viceversa). Spesso si attende esito penale prima di chiudere definitivamente il tributaro.Eventuale sentenza definitiva tributaria può essere usata come elemento di prova (es. per dimostrare l’evasione avvenuta), ma il giudice penale deve comunque valutare autonomamente le responsabilità individuali.

Tabella 2 – Reati tributari da fatture false: sintesi di elementi e trattamenti sanzionatori

Reato (D.Lgs. 74/2000)CondottaConfigurabilità (soglie)Pena basePena attenuataBenefici e note
Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistentiIndicare in dichiarazione annuale elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture/documenti falsi (operazioni inesistenti) per evadere imposte sui redditi o IVA.Nessuna soglia minima di punibilità (reato sussiste anche per importi minimi). Soglia 100.000 € di importi fittizi annui rileva solo per distinguere la fascia di pena (sopra soglia = aggravata, sotto soglia = attenuata).Reclusione 4 – 8 anni (se importi falsi ≥ 100.000 € in anno d’imposta).Reclusione 1 anno e 6 mesi – 6 anni (se importi falsi < 100.000 €).– È reato “dichiarativo”: si consuma con la presentazione della dichiarazione fraudolenta.<br>– Dolo specifico di evasione richiesto.<br>– Pagamento debito: no non punibilità automatica, ma:<ul><li>se fatto prima di accertamento: non punibile ex art.13 co.2 (ravvedimento operoso);</li><li>se fatto dopo ma entro dibattimento: attenuante speciale art.13-bis (–1/2 pena, niente pene accessorie) ;</li><li>può consentire tenuità del fatto 131-bis se importi modesti e circostanze lievi .</li></ul>– Patteggiamento ammesso solo dopo pagamento integrale (obbligatorio).<br>– Reato presupposto 231: , ente sanzionabile (fino 400 quote).
Art. 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistentiEmettere o rilasciare fatture/documenti falsi (operazioni inesistenti), al fine di consentire a terzi l’evasione di imposte.Nessuna soglia minima (reato a prescindere dall’importo). 100.000 € annui di imponibile fittizio discriminano fascia attenuata.<br>(Nota: soglia riferita alla somma imponibili fittizi per anno).Reclusione 4 – 8 anni (se totale importi fatture false ≥ 100.000 € in anno).Reclusione 1 anno e 6 mesi – 6 anni (se importi < 100.000 €).– Reato “di pericolo”: basta emettere documento, non serve che sia poi usato dal terzo in dichiarazione (consumato al momento emissione con dolo specifico).<br>– Pagamento debito: l’emittente in teoria non “deve” imposte (se dichiarava vendite poi fittizie), ma se vuole beneficiare di attenuanti deve comunque pagare l’IVA correlata se non versata. Non c’è divieto legale a patteggiare senza pagamento (art. 8 non è “dichiarativo”) , ma in pratica la condotta riparatoria è valutata positivamente (eventuale nota di credito per stornare fattura e versare IVA non versata) .<br>– Tenuità del fatto: applicabile a casi lievi (importi poco sotto soglia, incensurato, ravvedimento) .<br>– Reato presupposto 231: , ente punibile (art. 25-quinquiesdecies).
(Altri reati connessi)Art. 3 (frode mediante altri artifici); Art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento)Art. 3: no soglie, pene 3-8 anni (attenuata 2-6 se imponibile fittizio <100k). Art. 11: soglia >50k sottratto, pena 6 mesi-4 anni (se patrimoniale) o 1-6 anni (se frode con atti simulati).Vedi D.Lgs. 74/2000.Anche art. 3 è reato 231, art. 11 sì dal 2019. Rilevanti se condotta parallela alla false fatture.

(Nota: le pene indicate sono quelle edittali aggiornate alle modifiche in vigore al 2025. La concreta pena irrogata dipende dal giudice, tenendo conto di eventuali attenuanti generiche, continuazione di reati se vi sono plurimi episodi, ecc. In caso di patteggiamento, vi è riduzione fino a 1/3.)

Le tabelle sopra evidenziano come il quadro sanzionatorio penale sia estremamente severo per le fatture false, riflettendo la volontà legislativa di contrastare duramente queste forme di evasione. Allo stesso tempo, mostrano degli spiragli per il contribuente collaborativo: pagando il dovuto e dimostrando pentimento, è possibile evitare la condanna (nei casi lievi) o in ogni caso ridurre significativamente la pena detentiva e gli effetti pregiudizievoli (niente pene accessorie, sospensione condizionale se la pena finale non supera i 2 anni, ecc.).

In definitiva, chi si trova coinvolto in un contesto di false fatturazioni deve muoversi su due fronti: difendersi nel merito, provando la correttezza sostanziale delle proprie operazioni e/o la propria buona fede (front-tributario e anche penale, dove vale per negare il dolo), e attenuare le conseguenze, tramite ravvedimento e pagamento (front-penale e anche finanziario).

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo ad alcune domande ricorrenti in materia di accertamenti su fatture false, con un taglio pratico e di immediata comprensione.

  1. D: Cosa si intende esattamente per “fattura falsa”?
    R: In ambito fiscale, una fattura si considera falsa (o riferita a operazione inesistente) quando documenta una cessione di beni o prestazione di servizi che in realtà non è mai avvenuta oppure che è avvenuta tra soggetti diversi o in misura diversa rispetto a quanto indicato. Non è necessario che la fattura rechi dati falsi “materialmente” (come partita IVA errata o importi sbagliati): ciò che conta è la falsità sostanziale dell’operazione rappresentata. Ad esempio, se registro una fattura di un fornitore per consulenza che però non ha svolto alcuna consulenza, quella è una fattura falsa (operazione oggettivamente inesistente). Se invece registro una fattura di Alfa Srl per lavori edili, ma i lavori li ha fatti in realtà Beta Srl, la fattura è soggettivamente falsa (il lavoro c’è stato ma non da Alfa). Entrambi i casi integrano “fatture per operazioni inesistenti” secondo la definizione di legge. In sintesi: fattura falsa = operazione non reale o non corrispondente al vero.
  2. D: Come fa l’Agenzia delle Entrate a sostenere che una fattura è falsa?
    R: Deve raccogliere e presentare evidenze concrete. In genere si parte da accertamenti incrociati: se un fornitore risulta essere una “cartiera” (es. non ha sede reale, non presenta dichiarazioni, ha rappresentanti prestanome), l’Agenzia presume che le fatture emesse da quello siano false. Oppure verifica incongruenze: ad esempio fatture per grandi quantità di merce ma il fornitore non aveva magazzini né l’azienda acquirente ha spazi per averla ricevuta; o ancora, pagamenti che tornano indietro. L’Agenzia può utilizzare presunzioni (indizi gravi, precisi, concordanti) e spesso si basa su verbali della Guardia di Finanza che hanno indagato sul fornitore o sul settore. Per contestare la falsità di solito adducono elementi come: mancata corrispondenza tra fatture e DDT (documenti di trasporto), assenza di tracciabilità dei beni, personale insufficiente del fornitore per eseguire quei lavori, ecc. Inoltre, incrociano i dati IVA: se una ditta emette fatture e poi non versa l’IVA e sparisce, è un forte segnale di frode. Tutte queste prove vengono spiegate nell’atto di accertamento. Va sottolineato che, per la Cassazione, l’Agenzia deve provare sia che l’operazione non c’è (o il fornitore è finto) sia che il contribuente era consapevole della frode . Quindi l’Agenzia cercherà anche di dimostrare la consapevolezza, ad esempio evidenziando prezzi anomali, stretti rapporti tra azienda e cartiera, o altre circostanze “sospette”. Una volta che il Fisco ha messo sul piatto queste prove (documentali e presuntive), starà al contribuente contrastarle.
  3. D: Ho ricevuto un avviso di accertamento per fatture false: cosa devo fare immediatamente?
    R: Appena ricevuto l’atto, attenzione ai termini: hai 60 giorni per presentare ricorso (termine perentorio). Prima mossa, quindi: contatta un professionista (avvocato tributarista o commercialista esperto in contenzioso) con urgenza e fornisci tutti i documenti. Contemporaneamente, raccogli tutte le prove a tuo favore: copie di DDT, contratti, email, visure, tutto ciò che può dimostrare che quelle operazioni erano reali o che tu eri in buona fede. Valuta con il professionista se presentare un’istanza di accertamento con adesione (che darebbe 90 giorni di tempo in più e chance di trattativa) – spesso si presenta per prendere tempo, anche se poi non si raggiunge accordo. Non ignorare l’atto: trascorsi 60 giorni senza fare nulla, diventa definitivo e dovrai pagare. Inoltre, prepara una istanza di sospensione da depositare col ricorso per evitare che la riscossione vada avanti (l’atto dopo 60 giorni può diventare esecutivo per 1/3 del dovuto). In pratica, entro 30-40 giorni dalla notifica dovresti aver già delineato la strategia (ricorso o adesione) e predisposto gli atti. Nel frattempo, se l’importo è enorme e rischi il default, può valer la pena contattare l’ufficio legale dell’Agenzia per valutare soluzioni transattive, ma con cautela (meglio tramite il tuo difensore, per non fare ammissioni sbagliate). Ricorda anche di informare il tuo legale penalista (se ne hai uno o se sai di un’indagine in corso) perché ogni mossa fiscale può avere impatto sul penale. In breve: tempestività, consulenza esperta e raccolta prove sono le parole d’ordine.
  4. D: La mia azienda è nel settore edile e mi contestano fatture di subappalto come false. Io però ho davvero eseguito quei lavori (es. costruzione di un capannone) e ho pagato i subappaltatori: come posso difendermi?
    R: I settori come l’edilizia sono spesso nel mirino perché l’uso di subappalti a catena può nascondere fatture di comodo. Nel tuo caso, se ritieni che i lavori siano stati effettivamente svolti, devi dimostrarlo il più possibile: per ogni fattura contestata, presenta i documenti di cantiere (SAL – stati di avanzamento lavori, libretti delle misure, relazioni del direttore lavori, certificati di regolare esecuzione se ci sono). Mostra che i lavoratori c’erano: ad esempio, produci le copie dei badge di ingresso in cantiere, i nominativi delle maestranze (se presenti registri di cantiere che li indicano) per quel periodo e confrontali con quelli del subappaltatore contestato – se combaciano, è prova che quell’impresa ha lavorato davvero sul cantiere. Se il Fisco dice che il subappaltatore non aveva dipendenti, ma tu trovi che magari li aveva assunti in nero o li ha presi da un’altra impresa, cerca testimonianze (anche dichiarazioni scritte da parte di chi era sul cantiere). Evidenzia che i lavori risultano fisicamente realizzati: se il capannone è stato costruito, qualcuno quei lavori li ha fatti! Se anche il subappaltatore contestato era una cartiera, mostra eventualmente che il lavoro è stato fatto da altri soggetti regolari (ad esempio, un altro subappaltatore non fatturato). Certo, quest’ultima cosa può implicare ammettere un’irregolarità diversa, ma a volte capita: es. società A fattura ma lavori li fa davvero società B, ignara; potresti portare società B a testimoniare che ha lavorato e ha ricevuto pagamenti “in nero” da qualcuno – scenario delicato però, perché coinvolge altri illeciti. Altra linea di difesa: buona fede: in edilizia spesso si lavora con subappalti multipli; se tu hai verificato DURC e SOA del subappaltatore, e magari l’hai scelto da white list prefettizia, sottolinea tutto ciò: come potevi immaginare fosse una cartiera? Se hai pagato con bonifici su conto dedicato, mostra le ricevute. Insomma, costruisci la narrativa che “il cantiere era vero, i lavori eseguiti, io ho scelto uno che sembrava valido, ho controllato il giusto, ho pagato regolare, se quello ha truffato lo Stato non è colpa mia”. Infine, nel ricorso richiama giurisprudenza: es. Cassazione richiede prova che tu fossi consapevole ; se non lo eri e hai agito diligentemente, l’IVA si deve mantenere (cita magari anche sentenze UE). Preparati a far eventualmente parlare in Commissione il tuo direttore tecnico o chi ha seguito i lavori, con una memoria tecnica. La difesa in questi casi è impegnativa ma non impossibile se il lavoro c’è davvero stato.
  5. D: Ho una società di consulenza. L’Agenzia contesta come false alcune fatture di consulenti esterni a cui mi ero affidato, sostenendo che fossero solo cartiere. Io però ho ricevuto dei report e analisi da queste consulenze, anche se in effetti erano one-man company. Che fare?
    R: Nei servizi intangibili (consulenze, studi, marketing) è frequente la contestazione di fatture come inesistenti perché di difficile riscontro materiale. La chiave qui è dimostrare il risultato della consulenza e la sua utilità. Se hai dei deliverables – ad esempio relazioni, presentazioni, documenti progettuali – che quei consulenti ti hanno fornito, producili: far vedere che dietro la fattura c’è un lavoro intellettuale effettivo è cruciale. Se possibile, deposita anche le comunicazioni (email, scambi di bozze, convocazioni a riunioni) che hai avuto con quei consulenti: questo rende palpabile che c’era un rapporto di lavoro reale. Se il Fisco dice “azienda X non aveva struttura né dipendenti: consulenza fittizia”, tu mostra che quell’azienda X era in realtà un singolo professionista molto competente che operava con P.IVA societaria: questo non la rende cartiera di per sé. Magari allega il curriculum o il sito web di quel consulente per attestare che esiste come persona qualificata. Anche testimonianze dei tuoi clienti finali a cui è stato destinato il frutto di quella consulenza possono aiutare: es. “grazie allo studio di mercato fattoci da [società contestata], abbiamo sviluppato il prodotto Y”. Insomma, devi rendere tangibile la prestazione. L’Agenzia a volte insiste sul fatto che queste società erano “fantasma”; tu contrattacca sul concetto di “persona fisica operante dietro la società”: se puoi portare il consulente stesso a dichiarare (in sede penale lo farà di sicuro se c’è, ma anche nel ricorso puoi allegare una sua dichiarazione sostitutiva) che ha svolto quell’incarico, fallo. Certo, se davvero era una frode e il consulente non esiste, allora la difesa è più difficile: potresti essere vittima di un raggiro? In tal caso punta tutto su buona fede: hai ricercato chi offriva quel servizio, hai visto il portfolio, hai un contratto firmato, hai pagato regolarmente, quindi eri convinto fosse tutto a posto. Buona fede e prova della prestazione – sono i due pilastri per difendersi in ambito consulenze. Non ultimo: se i prezzi delle consulenze erano di mercato, sottolinealo (spesso l’AdE dice “fatture false” quando i compensi sono gonfiati rispetto al valore reale; se qui il valore è congruo e riscontrabile, evidenzialo con magari un confronto di listini).
  6. D: Gestisco un’attività commerciale. Il fisco contesta che alcune fatture di acquisto (es. di merci alimentari) da un nostro fornitore sono false perché quel fornitore era una cartiera sparita. Io però quei beni li ho venduti nel mio negozio e ho gli scontrini/fatture di vendita. Posso difendermi dicendo che comunque la merce c’era?
    R: Sì, questa è un’ottima linea di difesa. Se puoi dimostrare che le merci fatturate dal fornitore “cartiera” erano effettivamente nel tuo inventario e poi vendute ai tuoi clienti, stai provando l’esistenza oggettiva dell’operazione. Ad esempio, mostra che dopo l’acquisto contestato il tuo magazzino aveva un carico di X pezzi di prodotto, e nelle settimane seguenti hai emesso scontrini o fatture di vendita per circa quel quantitativo. Se combacia, c’è evidenza che i prodotti c’erano. A quel punto, la questione diventa soggettiva: il Fisco dirà “sì la merce c’era ma te l’ha venduta qualcun altro, non la cartiera” (magari un grossista parallelo). Tu replica: anche fosse, io non potevo saperlo; ho un documento fiscale valido e ho agito regolarmente. Qui entra in gioco la buona fede: spiega che per te quel fornitore era uno come altri, iscritto alla Camera di Commercio; magari mostra di aver verificato la partita IVA sul sito dell’Agenzia all’epoca (c’è il servizio “verifica partita IVA” – se l’hai fatto stampane l’esito, anche ora se risulta cessata di colpo, indica che all’epoca era attiva). Se hai le conferme d’ordine, i DDT firmati alla consegna, le bolle di accompagnamento, è oro: la merce arrivava con un trasportatore? Fornisci i riferimenti, se rintracciabili. Anche prove indirette: scontrini di acquisto del fornitore (es. ricevute pedaggio autostrada per venire fino a te, se ne hai copia, o email del commerciale del fornitore). L’idea è convincere che “io commerciante ho comprato merce realmente consegnata e l’ho rivenduta, pagando pure l’IVA al fornitore; se questi era un furfante, non era percepibile”. La Cassazione su casi simili ha stabilito che il diritto a detrazione IVA resta salvo se il contribuente dimostra di non poter accorgersi della frode usando normale diligenza . Nel commercio al dettaglio, spesso i fornitori sono grossisti trovati magari alle fiere: sottolinea che non c’era nulla di strano, che i listini erano normali, ecc. Potresti anche arguire: “Perché mai avrei dovuto volontariamente comprare da una cartiera? Non mi portava beneficio, anzi rischio di non avere continuità nelle forniture; l’ho fatto perché non sapevo e i prezzi erano buoni ma non incredibili.” Questa logica spesso convince. Quindi sì: prova che la merce c’era (foto scaffali, ddt, vendite) e che sei stato prudente quanto basta (pagamenti tracciati, richiesta fattura elettronica se era periodo dal 2019 in poi – la fattura elettronica, se c’è, già è un punto a tuo favore perché la cartiera non è “fantasma” ma regolarmente nel SDI, anche se ciò non esime dal controllo). Non ultimo: se quel fornitore era “certificato” in qualche modo (tipo fornitore di altri negozi rinomati), menzionalo: mostra che nessun operatore normale l’avrebbe ritenuto sospetto.
  7. D: Ma se l’operazione è reale (merce consegnata ecc.), può comunque essere considerata “inesistente” solo perché il fornitore ha fatto da filtro?
    R: Purtroppo , dal punto di vista legale-fiscale viene considerata inesistente soggettivamente. Ciò significa che la fattura in sé è fiscalmente inutilizzabile, perché emessa da soggetto che non ha effettuato la cessione. In pratica, non basta che la merce sia reale: se è transitata da un soggetto fittizio, quell’IVA è comunque considerata indebitamente detratta e quel costo indebito. L’unica eccezione sarebbe riuscire a ottenere una fattura corretta dall’effettivo cedente, ma spesso l’effettivo cedente è un evasore o un soggetto estero non identificato. Quindi, in sede di accertamento, l’Agenzia considera inesistente l’operazione documentata da quella specifica fattura. Ciò detto, come abbiamo visto, se riesci a dimostrare che l’operazione era reale e soprattutto che non eri consapevole dell’interposizione, puoi far valere la tua buona fede per tentare di mantenere il diritto alla detrazione IVA (in forza dei principi UE sulla buona fede). Alcune Commissioni Tributarie hanno riconosciuto il diritto alla detrazione in casi di soggettiva inesistenza quando il contribuente ha provato di aver agito diligentemente e che la transazione economica c’è stata davvero. Comunque, la regola generale resta: fattura intestata a soggetto diverso dal reale esecutore = fattura non valida fiscalmente, a meno di prova di estraneità alla frode. Per i costi, c’è stato un dibattito: se io compro merce da Tizio ma fattura Caio, posso dedurre il costo come spesa da Tizio? La risposta del Fisco è no, perché manca un documento fiscalmente valido intestato a Tizio. La Cassazione in alcune vecchie pronunce diceva che “il costo, se inerente e documentato sia pure impropriamente, potrebbe riconoscersi”, ma la prassi attuale lo nega. Quindi, difenditi puntando su non punibilità e non addebitabilità (cioè nessuna sanzione per te perché inconsapevole), più che pretendere di mantenere la deduzione, che è oggettivamente difficile se la fattura è fittizia.
  8. D: Se pago subito quello che mi chiede l’Agenzia nell’accertamento, risolvo anche il penale?
    R: Pagare subito (entro i 60 giorni, cosiddetta acquiescenza) comporta solo benefici amministrativi: riduzione delle sanzioni a 1/3 di quelle irrogate e chiusura del caso tributario (rinuncia al ricorso). Questo non estingue automaticamente il reato, perché per i reati di frode (art. 2, 8) non c’è causa di non punibilità automatica post-fatto. Tuttavia, effettuare il pagamento integrale del debito tributario mette te in una posizione migliore nel processo penale. In base alle norme aggiornate e alla giurisprudenza recente: se paghi tutto prima del giudizio penale, hai diritto a un’attenuante speciale che può dimezzare la pena ; inoltre, la Cassazione ha detto che questo comportamento può portare a ritenere il fatto di particolare tenuità e quindi non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. . Quindi, pagando non “estingui” automaticamente il reato come succede per altri (tipo omesso versamento IVA, dove se paghi prima del dibattimento non sei punibile), ma di fatto è molto probabile che tu eviti il carcere: o vieni prosciolto per tenuità, o ti daranno una pena magari sospesa e senza accessorie. In più, pagando subito, potresti avere margine per chiedere un patteggiamento a una pena molto bassa (dopo il pagamento è consentito patteggiare sui reati dichiarativi). Quindi sì, pagare aiuta enormemente, ma attenzione: devi comunque affrontare il processo penale, magari far valere tramite il tuo avvocato il fatto che hai risarcito interamente il danno erariale. Il giudice valuterà le circostanze: se la frode era gigantesca, pure pagando potrebbe non concedere la tenuità, però ti applicherà l’attenuante e probabilmente una pena non detentiva effettiva. In sintesi: pagare migliora di molto la situazione penale, ma non la cancella con un colpo di spugna (salvo rarissimi casi in cui il PM chiede archiviazione per particolare tenuità, cosa che con un pagamento integrale potrebbe anche avvenire, ma non contiamoci troppo). Dal lato opposto, se non paghi nulla e fai resistenza totale, sappi che in caso di condanna non avrai accesso a patteggiamento, né attenuanti, e rischi seriamente il carcere (perché per frodi gravi difficilmente le pene vengono sospese se il danno erariale rimane). Quindi valuta bene: spesso la strategia migliore è negoziare con l’Erario un pagamento magari rateale e parallelamente presentarsi in procura mostrando buona volontà.
  9. D: Sono socio al 50% di una SNC che ha usato fatture poi risultate false. L’accertamento colpisce la società e anche me come socio. Io però ero socio di capitale, non mi occupavo della gestione quotidiana (faceva tutto l’altro socio). Posso evitare che mi tassino la mia parte di reddito non percepito?
    R: Nelle società di persone vige il principio per cui il reddito sociale, anche se non distribuito, è tassato in capo ai soci per trasparenza. Dunque formalmente l’Agenzia, accertando un maggior reddito nella SNC, lo attribuisce pro-quota a te. Ciò detto, in sede di ricorso potresti sostenere che quel maggior reddito non è mai stato effettivamente incassato da te, specie se dimostri che l’altro socio (amministratore) lo ha magari distratto a sua insaputa. C’è giurisprudenza che in alcune situazioni tutela il socio non amministratore quando manca prova che egli abbia beneficiato dei proventi extrabilancio . Devi far emergere che eri estraneo alla gestione fraudolenta: ad esempio, se le fatture false servivano all’altro socio per creare fondi neri di cui tu non sapevi nulla, potresti, parallelamente alla difesa nel merito (che punta ad annullare tutto l’accertamento), chiedere in subordine che comunque non si applichi la tassazione a te per la parte di reddito non distribuito. È una difesa non semplice perché il fisco obietterà: la SNC ha reddito maggiore, per legge va tassato ai soci, punto. Ma in casi di palese estraneità (es. tu puoi documentare che in quel periodo neppure prelevavi utili, o addirittura hai denunciato il socio fraudolento), qualche spiraglio c’è. Intanto però conviene che tu impugni l’accertamento insieme alla società: non confidare che annullino per te se rimane per la SNC; devi mirare a far cadere l’intero castello (se l’accertamento alla SNC viene annullato, decadono automaticamente quelli ai soci). Coordinati con l’altro socio se possibile nella difesa tributaria, anche se avete divergenze personali – il nemico comune in questa sede è il Fisco. In ogni caso, puoi chiedere al giudice, in via subordinata, di annullare quantomeno l’atto nei tuoi confronti per mancanza di prova che il reddito sia andato a te. Anche errori procedurali – tipo se l’ufficio ha notificato a te socio senza aspettare esito del giudizio sulla società – potrebbero essere rilevanti (c’è un certo dibattito su come devono procedere contro i soci in pendenza di giudizio sulla società; alcuni dicono che dovrebbero attendere). Fai valutare al tuo avvocato anche questi dettagli. In parallelo, potresti agire civilmente contro l’altro socio se ti ha danneggiato – ma questo esula dal tributario. In definitiva: sì, c’è spazio per difese “personali” del socio, ma di solito vengono affrontate assieme al merito: se cade la frode, si salva il socio; se la frode regge, spesso tassano entrambi i soci a meno che tu dia prova robusta di estraneità ai benefici.
  10. D: Quali sono le sentenze più importanti o recenti in materia di fatture false e onere della prova?
    R: Eccone alcune di rilievo, utili da conoscere (le cito con numero e anno):
    • Cass. 5 aprile 2019 n. 9588 – ha sancito chiaramente che spetta al Fisco provare sia l’inesistenza dell’operazione sia la consapevolezza del contribuente, prima di pretenderne la prova contraria . È una pietra miliare perché ribalta l’idea che bastasse all’ufficio “lanciare l’accusa” e toccasse al contribuente provare tutto. No: prima devono portare elementi seri loro.
    • Cass. ord. 24 aprile 2024 n. 14102 – molto importante, ribadisce i criteri sopra e aggiunge che non si può pretendere dal contribuente verifiche che solo l’Amministrazione può fare, e che la sola mancanza di struttura del fornitore non è prova automatica di complicità del cliente . Fornisce anche principi ripresi dalla Corte UE sul dovere di diligenza e i limiti di tale dovere (non si può chiedere all’acquirente di fare l’investigatore privato oltre un certo limite).
    • Cass. 12 giugno 2024 n. 16279 – affronta il caso di contratto nullo civilmente ma IVA detraibile: stabilisce che la nullità civilistica non preclude la detrazione IVA se l’operazione è reale, salvo che sia configurabile evasione o abuso . Ribadisce anche principi UE su simulazioni e abusi.
    • Cass. 27 maggio 2025 n. 19675 – sul penale: ha affermato che con la modifica dell’art. 13 D.Lgs.74/2000 il pagamento successivo del debito può evitare la condanna (richiamando il concetto di particolare tenuità) . È un segnale importante verso l’orientamento premiale.
    • Cass. 8 settembre 2025 n. 24735 (ordinanza) – conferma i principi di riparto onere prova: una volta che il Fisco prova l’utilizzo doloso di false fatture, spetta al contribuente la prova contraria di aver agito con massima diligenza (questo probabilmente consolida i precedenti).
    • Corte Costituzionale n. 95/2019 – ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sull’assenza di soglie di punibilità per le fatture false, ritenendo non irragionevole punire anche piccole evasioni con fatture fittizie, data la loro insidiosità . Questo per dire: non aspettatevi in futuro soglie di non punibilità, la Consulta ha avallato l’impianto rigoroso.
  • Queste sono alcune pronunce chiave. Ce ne sono ovviamente molte altre (ogni anno la Cassazione produce decine di sentenze su questo tema), ma quelle citate delineano i principi attuali. È sempre utile poi consultare le Rassegne tributarie o siti istituzionali (Fiscooggi, giustizia tributaria) per aggiornarsi sulle ultimissime evoluzioni.

Conclusioni

Contestare un accertamento societario fondato su fatture false è un compito arduo che richiede approfondita conoscenza legale e un’attenta analisi fattuale. Da quanto esposto emerge che la difesa deve muoversi su più piani: dimostrare la realtà delle operazioni o quantomeno la propria estraneità alla frode, sfruttando ogni elemento probatorio a favore; contestare ogni lacuna procedurale o probatoria dell’operato fiscale; ed essere pronti a collaborare e rimediare dove possibile (ad esempio mediante il pagamento del dovuto) per attenuare le conseguenze. La posizione del contribuente (debitore d’imposta) è certamente scomoda: l’ordinamento presume spesso la sua responsabilità, ma gli riconosce anche strumenti di tutela – come abbiamo visto, i giudici richiedono al Fisco uno sforzo probatorio iniziale, e in ambito penale esistono possibilità di uscire senza condanna se si adottano comportamenti riparatori.

Dal punto di vista pratico-operativo, chi affronta queste vicende dovrebbe:

  • Prevenire, per il futuro, situazioni simili: dotarsi di procedure interne per verificare i fornitori (un controllo di compliance fiscale, specie dopo l’introduzione dei reati 231, è indispensabile). Meglio spendere tempo prima che soldi dopo in sanzioni.
  • Reagire tempestivamente in caso di verifica: appena si percepisce che un fornitore potrebbe essere una cartiera, consultare un legale prima che arrivi l’atto, per predisporre un dossier difensivo da usare eventualmente già in sede di PVC o osservazioni.
  • Agire con trasparenza: mostrarsi collaborativi con le autorità (senza però cedere diritti). Spesso instaurare un dialogo costruttivo con l’ufficio, presentando i propri elementi, può convincerli almeno a ridurre la portata dell’accertamento (ad es. riconoscere alcune operazioni come reali e contestarne altre più dubbie).
  • Coordinare la difesa tributaria e penale: evitare contraddizioni, adottare una strategia univoca (se sostieni di essere in buona fede in trib., non puoi poi in penale ammettere che sapevi tutto, e viceversa).
  • Considerare soluzioni transattive: talvolta, soprattutto se la documentazione a favore è debole, può convenire cercare un accordo (adesione) per limitare i danni economici, e parallelamente usare il pagamento come leva per evitare il penale pesante. Sono valutazioni strategiche delicate in cui il consulente esperto fa la differenza.

In conclusione, sebbene l’accertamento per fatture false sia un evento gravissimo per un’azienda, non bisogna dare per persa la partita. Molti contribuenti, con una difesa ben preparata, sono riusciti a far annullare questi accertamenti (quando veramente infondati) o comunque a ridurre fortemente gli esborsi e a evitare guai penali maggiori. La chiave sta nel conoscere i propri diritti (come abbiamo cercato di illustrare), nel raccogliere ogni prova utile e nell’affidarsi a professionisti competenti in materia tributaria e penale tributaria. Con queste armi, anche un accertamento apparentemente schiacciante può essere contestato e, in molti casi, vinto o transatto onorevolmente.

Fonti e riferimenti normativa e giurisprudenziali

  • Normativa tributaria di riferimento:
    – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’IVA), in particolare artt. 19 (detrazione IVA) e 21 (contenuto fattura, divieto di fatturazione falsa), 54 e 55 (accertamento IVA, anche in caso di inesistenze).
    – D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni in materia di accertamento imposte sui redditi), art. 39, co.1 lett. d) (accertamento induttivo quando le scritture sono inattendibili, es. per uso di fatture false) .
    – D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (Sanzioni tributarie non penali), art. 6, co.6 (sanzione 90% per indebita detrazione IVA), art. 1, co.2 (sanzione 90%-180% dichiarazione infedele) e art. 5 (dichiarazione fraudolenta sanzionata col 200%, norma in parte superata dall’ambito penale).
    – L. 27 luglio 2000 n. 212 (“Statuto del Contribuente”), art. 7 (obbligo di motivazione chiara e allegazione atti nell’avviso di accertamento).
    – D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (Accertamento con adesione), art. 6 (sospensione termini ricorso 90gg).
    – D.L. 4 luglio 2006 n. 223, art. 37, co.24 (introdusse il raddoppio dei termini di accertamento in caso di reato tributario); D.Lgs. 128/2015, art.2 (ha condizionato il raddoppio alla denuncia entro termini) e L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016, nuovi termini 5/7 anni). – (Norme sul raddoppio applicate in Cass. 3953/2024) .
    – D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Processo tributario), artt. 19 (impugnabilità avvisi), 47 (sospensione), 58 (formazione prova per presunzioni, divieto prova testimoniale diretta).
    – D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 conv. L.157/2019 (c.d. “Decreto Fiscale 2020 – Manette agli evasori”), che ha abbassato soglie punibilità di taluni reati e inserito i reati fiscali nel D.Lgs. 231/2001 .
    – D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (Attuazione direttiva UE PIF), art. 5 che ha introdotto art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/2001 (responsabilità enti per reati tributari, incluso art.2, 3, 8, 5, 10, 11 se frodi transfrontaliere >10 mln).
    – D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (Riforma Cartabia penale), in particolare modifica art. 131-bis c.p. ampliando ambito tenuità; estensione messa alla prova a reati fino 6 anni.
    – D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Attuazione delega fiscale 2022), che ha modificato l’art. 13 D.Lgs.74/2000 introducendo commi 3-bis e 3-ter (valorizzazione pagamento debito come circostanza favorevole) , e l’art. 13-bis (attenuante speciale pagamento entro il dibattimento) .
  • Normativa penale-tributaria (D.Lgs. 74/2000):
    – Art. 1, co.1 lett. a) e b) D.Lgs.74/2000: definizioni di “fatture per operazioni inesistenti” (include anche operazioni soggettivamente inesistenti e sovrafatturazioni).
    – Art. 2 D.Lgs.74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (Pena base 4-8 anni; comma 2-bis: attenuata 1½-6 anni se <100k) .
    – Art. 3 D.Lgs.74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (non fatture).
    – Art. 4 D.Lgs.74/2000: Dichiarazione infedele (reato contravvenzionale minore, soglie >100k imposta e >10%).
    – Art. 5 D.Lgs.74/2000: Omessa dichiarazione (reato se >50k imposta evasa).
    – Art. 8 D.Lgs.74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (Pene come art.2, speculari) .
    – Art. 9 D.Lgs.74/2000: (Circostanze del reato – aggravante per banda organizzata).
    – Art. 10 D.Lgs.74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili (reato spesso connesso se si cerca di nascondere registri).
    – Art. 11 D.Lgs.74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (es. simulare vendita beni per non pagar cartelle).
    – Art. 12 D.Lgs.74/2000: Pene accessorie: interdizione da cariche direttive imprese, interdizione professionale, ecc., se condannato per frodi gravi.
    – Art. 13 D.Lgs.74/2000: Cause di non punibilità e circostanze del ravvedimento: co.1 non punibilità omessi versamenti se paghi entro termini. Co.2 non punibilità dichiarazioni fraudolente se paghi spontaneamente prima che fisco o PG abbiano formale notizia. Co.3-bis/3-ter (introdotti 2023/24) – indicazione che pagamento successivo è valutato per tenuità del fatto .
    – Art. 13-bis D.Lgs.74/2000: Circostanze attenuanti speciali: riduzione fino a 1/2 pena e esclusione pene accessorie se paghi tutto entro il primo grado ; inoltre, attenuante per collaborazione attiva.
    – Art. 17 D.Lgs.74/2000: Termini di prescrizione dei reati (rinvio al codice penale, presr. base 6 o 8 anni, aumento 1/3 per atti interr., etc.).
  • Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):
    Cass., Sez. Trib., 5 aprile 2019, n. 9588: onere al Fisco di provare elementi oggettivi e soggettivi della frode; solo dopo spetta al contribuente la prova contraria .
    Cass., Sez. III Pen., 18 aprile 2019 (dep. 7 maggio 2019), n. 18809: Corte Cost. 95/2019 intervenuta su art.2 (no soglie), pronuncia di legittimità conseguente.
    Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 51/2020: (tema diverso, ma afferma specialità reciproca art.2 e art.3, citata in Corte Cost 95/2019) – reato di dichiarazione infedele assorbito da frode se condotta fraudolenta.
    Cass., Sez. Trib., 29 ottobre 2020, n. 23902: operazioni soggettivamente inesistenti – doppio livello prova (contribuente ignaro non perde IVA se prova diligenza massima).
    Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2021, n. 13219: su buona fede detrazione IVA, richiama principi UE (Kittel) e onere Fisco di provare consapevolezza.
    Cass., Sez. Un., 30 settembre 2021, n. 34445: (Penale) su patteggiamento reati tributari e pagamento debito – ha stabilito che per reati “dichiarativi” (art.2 e 3) pagamento è condizione per patteggiare, mentre per reati omissivi no; dictum su art.8 come reato di documento e non dichiarativo .
    Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2024, n. 3953: (cita in Dirittobancario) raddoppio termini accertamento per reati anche verso cessionario d’azienda .
    Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 14102: onere della prova del Fisco su consapevolezza del cessionario in frode IVA; diligenza esigibile dall’acquirente e limiti (non verifiche complesse) .
    Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16279: detrazione IVA e contratto nullo; conformità a Corte UE: nullità civilistica irrilevante salvo frode; se operazione reale e beni utilizzati, detrazione va riconosciuta .
    Cass., Sez. Pen. feriale, 27 luglio 2024, n. 33884: (ipotetica, su tenuità? presumibile) – eventuali pronunce su 131-bis applicata a reati art.2/8 post riforma.
    Cass., Sez. V Pen., 27 maggio 2025, n. 19675: pagamento frazionato debito tributario rileva per non punibilità tenuità del fatto .
    Cass., Sez. III Pen., 11 giugno 2025, n. 20068: riconosce attenuante art.13-bis per pagamento entro primo grado anche retroattivamente .
    Cass., Sez. Trib., 7 settembre 2025, n. 24735 (ord.): ribadisce riparto onere prova frodi IVA; se Fisco dimostra elementi fraudolenti, contribuente deve provare massima diligenza per evitare coinvolgimento (in linea con Cass. 9588/2019).
  • Giurisprudenza di merito e prassi:
    – Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sent. 30 gennaio 2018 n. 472: caso operazioni soggettivamente inesistenti, annulla avviso perché Fisco non prova consapevolezza cliente (confermato poi da Cassazione in 2019).
    – Commissione Tributaria Prov. Milano, sent. 22 marzo 2021 n. 743: riconosciuto diritto a detrazione IVA a contribuente in buona fede nonostante fornitore fittizio (principio di derivazione EU).
    – Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 2018 Guardia di Finanza (istruzioni operative su controlli fatture inesistenti) – ribadisce importanza indici: mancanza mezzi, rapporto tra soggetti, movimentazione finanziaria ciclica, etc.
    – Relazione illustrativa D.Lgs. 75/2020: motivazioni inserimento reati tributari nel catalogo 231 (in attuazione dir. UE 2017/1371 PIF).
    – Linee guida Confindustria 2021 su modelli 231 e reati tributari – indicazioni su prevenzione fatture false in ambito societario (due diligence fornitori, controlli incrociati fatture, etc.).

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta fatture ritenute false o riferite a operazioni inesistenti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta fatture ritenute false o riferite a operazioni inesistenti?
Ti disconoscono costi e IVA, sostenendo che i documenti siano fittizi, soggettivamente o oggettivamente inesistenti?
Temi che operazioni reali vengano trasformate in frodi fiscali, con recuperi d’imposta, sanzioni gravissime e possibili riflessi penali?

Devi saperlo subito:

👉 una fattura non è falsa per presunzione,
👉 l’inesistenza dell’operazione deve essere provata dal Fisco,
👉 moltissimi accertamenti su fatture presunte false sono aggressivi, forzati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • come nasce l’accertamento per fatture false,
  • quali errori commette spesso l’Agenzia,
  • quando la contestazione è illegittima,
  • come contestare l’accertamento in modo efficace.

Cosa Si Intende per Fatture False (In Modo Chiaro)

Le contestazioni sulle fatture riguardano in genere:

  • operazioni oggettivamente inesistenti
    (beni o servizi mai forniti),
  • operazioni soggettivamente inesistenti
    (fornitore diverso da quello indicato in fattura),
  • presunte “cartiere” o fornitori irregolari,
  • filiere commerciali ritenute fittizie.

👉 Le due ipotesi sono diverse e richiedono difese diverse.


Perché il Fisco Contesta le Fatture

Il ragionamento tipico dell’Agenzia è questo (spesso scorretto):

👉 “Se il fornitore è irregolare, la fattura è falsa.”

Questo approccio ignora che:

  • l’operazione può essere realmente avvenuta,
  • il contribuente può essere in buona fede,
  • l’irregolarità del fornitore non prova la frode del cliente.

👉 La responsabilità non è automatica.


Le Contestazioni Più Frequenti

Negli accertamenti societari su fatture false il Fisco contesta spesso:

  • inesistenza delle prestazioni,
  • fornitore privo di struttura,
  • prezzi ritenuti anomali,
  • pagamenti sospetti,
  • filiera commerciale irregolare,
  • deducibilità dei costi,
  • detrazione IVA indebita.

👉 Molte contestazioni si basano su presunzioni, non su fatti.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti presentano errori gravi, tra cui:

  • presumere la falsità senza prova diretta,
  • basarsi solo sull’irregolarità del fornitore,
  • ignorare l’effettività delle operazioni,
  • non distinguere tra inesistenza oggettiva e soggettiva,
  • ribaltare l’onere della prova sul contribuente,
  • applicare presunzioni non gravi, precise e concordanti,
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Fattura Contestata ≠ Operazione Inesistente

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che:

  • la prestazione non è mai stata resa oppure
  • il contribuente era consapevole della frode.

Non basta dimostrare:

  • irregolarità del fornitore,
  • anomalie formali,
  • semplici sospetti.

👉 La buona fede del contribuente è decisiva.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento societario su fatture false è ribaltabile se:

  • l’operazione è reale e documentabile,
  • i beni o servizi sono stati effettivamente utilizzati,
  • i pagamenti sono tracciabili,
  • il contribuente ha agito in buona fede,
  • manca la prova della frode,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 La frode non si presume: si prova.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • recupero di IVA e imposte dirette,
  • indeducibilità totale dei costi,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • iscrizioni a ruolo rapide,
  • pignoramenti e sequestri,
  • possibili profili penali.

👉 Le contestazioni sulle fatture sono tra le più pericolose.


Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)

1. Distinguere il tipo di contestazione

È fondamentale chiarire:

  • se l’inesistenza è oggettiva o soggettiva,
  • quali elementi vengono contestati,
  • su quali prove si fonda l’accertamento.

2. Dimostrare l’effettività dell’operazione

La difesa efficace dimostra:

  • esecuzione reale dei servizi,
  • consegna effettiva dei beni,
  • utilizzo nell’attività d’impresa,
  • coerenza economica.

📄 Prove tipiche:

  • contratti e ordini,
  • documenti di trasporto,
  • report di lavoro,
  • fotografie e relazioni tecniche,
  • pagamenti tracciati.

3. Dimostrare la buona fede

È essenziale provare che:

  • il contribuente non era consapevole di irregolarità,
  • sono stati effettuati controlli ragionevoli,
  • non vi era vantaggio fiscale indebito.

👉 La buona fede esclude la frode.


4. Bloccare e impugnare l’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • impugnarlo nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere società e amministratori

La difesa serve a:

  • evitare sanzioni massime,
  • tutelare il patrimonio,
  • preservare la continuità aziendale.

6. Prevenire future contestazioni

È utile:

  • rafforzare i controlli sui fornitori,
  • migliorare la documentazione,
  • tracciare le operazioni,
  • formalizzare le procedure interne.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti societari su fatture false richiede competenza tributaria avanzata e grande esperienza difensiva.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento su fatture contestate,
  • verifica dell’effettività delle operazioni,
  • dimostrazione della buona fede,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela di società e amministratori anche sul piano penale.

Conclusione

Un accertamento societario su fatture false non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’inesistenza dell’operazione o la consapevolezza della frode, non limitarsi a sospetti.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • contestare l’accertamento,
  • dimostrare la realtà delle operazioni,
  • evitare sanzioni e conseguenze penali,
  • proteggere il tuo patrimonio e la tua impresa.

👉 Agisci subito: negli accertamenti su fatture false, la prova dell’effettività e della buona fede è decisiva.

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Difendersi da un accertamento per fatture false è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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