Cittadino Cubano Con Debiti In Italia E Cartelle Esattoriali: Cosa Fare E Come Difendersi

Se sei un cittadino cubano che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali, è normale chiedersi se questi debiti possano raggiungerti a Cuba, se rischi pignoramenti o se puoi sistemare la tua situazione senza tornare in Italia.
La buona notizia è chiara: i debiti italiani non possono essere riscossi a Cuba, perché non esiste alcun accordo bilaterale Italia–Cuba che permetta la cooperazione nella riscossione delle imposte o delle cartelle.
Tuttavia, i debiti rimangono attivi nel sistema italiano e possono creare problemi se un giorno torni in Italia o se possiedi beni nel Paese. Con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi bloccare la riscossione, cancellare le cartelle illegittime e chiudere definitivamente la tua posizione fiscale.

Cosa sono le cartelle esattoriali italiane

Le cartelle esattoriali sono atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) per richiedere il pagamento di:

  • imposte non pagate come IRPEF, IVA, IRAP, IRES
  • contributi INPS arretrati
  • tributi comunali (IMU, TARI, bollo auto)
  • multe o sanzioni amministrative
  • interessi e spese di riscossione

Se non paghi entro 60 giorni dalla notifica, la cartella diventa esecutiva, e in Italia possono iniziare pignoramenti e fermi.

Cosa succede se vivi a Cuba

Vivendo a Cuba, la tua situazione è più protetta:

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare alcuna procedura esecutiva a Cuba
  • le autorità cubane non collaborano al recupero dei debiti italiani
  • i tuoi beni, conti e redditi a Cuba sono completamente al sicuro

Ma è importante sapere che:

  • i debiti rimangono attivi nei registri italiani
  • aumentano con sanzioni e interessi
  • possono essere riscossi se torni in Italia
  • eventuali beni, conti o eredità in Italia possono essere pignorati

Per questo è utile chiudere la posizione fiscale, anche vivendo all’estero.

Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti

Molte cartelle italiane possono essere annullate perché irregolari, prescritte o viziate.
Un debito può essere eliminato se:

  • la notifica è stata fatta a un indirizzo errato o dopo il trasferimento
  • il debito è prescritto (5 anni per multe e tributi locali, 10 anni per imposte statali)
  • non esistono atti interruttivi validi
  • l’accertamento fiscale non è definitivo
  • ci sono calcoli sbagliati, duplicazioni o sanzioni illegittime
  • il credito è stato ceduto a società di recupero senza documentazione
  • sono scaduti i termini di legge

Un avvocato può identificare questi problemi e ottenere l’annullamento delle cartelle.

Cosa fare subito se hai debiti italiani

  1. Richiedi l’estratto di ruolo tramite SPID o tramite un avvocato: mostra tutti i debiti registrati.
  2. Verifica la notifica: se la cartella non ti è stata notificata correttamente, può essere nulla.
  3. Controlla la prescrizione: molti debiti risultano già estinti.
  4. Non pagare né rispondere senza prima aver consultato un avvocato: rischi di riattivare debiti prescritti.
  5. Rivolgiti a un avvocato tributarista per contestare formalmente le cartelle e bloccare la riscossione.

Le soluzioni legali più efficaci

Un avvocato può aiutarti con:

  • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per annullare le cartelle
  • sospensione della riscossione, per evitare pignoramenti su beni italiani
  • istanza di autotutela, per fare annullare rapidamente debiti illegittimi
  • saldo e stralcio, quando previsto dalla legge
  • rateizzazione, se vuoi regolarizzare un debito valido
  • contestazione della prescrizione

Ogni procedura può essere gestita completamente a distanza, senza che tu debba rientrare in Italia.

Cosa può fare un avvocato per te

Un avvocato tributarista esperto può:

  • verificare la legittimità di ogni debito
  • recuperare gli atti dall’Agenzia delle Entrate
  • impugnare cartelle irregolari o prescritte
  • proteggere eventuali beni in Italia
  • bloccare pignoramenti e fermi
  • ottenere forti riduzioni del debito
  • chiudere definitivamente la tua posizione fiscale

Cosa succede se non agisci

Se ignori la situazione:

  • i debiti continueranno a crescere
  • qualsiasi bene italiano può essere pignorato
  • eventuali eredità in Italia possono essere trattenute
  • se torni in Italia rischi pignoramenti immediati
  • perdi occasioni di saldo e stralcio o sanatorie
  • diventa più difficile contestare gli atti con il passare del tempo

Agire subito, invece, ti permette di proteggere il tuo patrimonio e chiudere il problema per sempre.

Quando rivolgersi a un avvocato

Dovresti contattare un avvocato se:

  • sei un cittadino cubano con cartelle o debiti italiani
  • hai ricevuto notifiche o solleciti anche vivendo a Cuba
  • vuoi verificare se i debiti sono validi o prescritti
  • possiedi beni italiani da proteggere
  • desideri chiudere definitivamente la tua posizione fiscale

Un avvocato esperto può gestire tutto da remoto, senza che tu debba rientrare in Italia.

⚠️ Attenzione: molti cittadini stranieri pagano debiti che non devono più pagare perché non conoscono la legge. Prima di versare qualsiasi importo, fai controllare tutte le cartelle da un professionista.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia ti mostra come difenderti legalmente e come risolvere definitivamente la tua posizione fiscale anche vivendo a Cuba.

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Introduzione

Il cittadino cubano con debiti in Italia deve tenere presente che, anche se ha trasferito la propria residenza all’estero, i suoi debiti verso l’erario o gli enti contributivi italiani restano validi e possono essere riscossi secondo le regole italiane. Cartelle esattoriali (avvisi di pagamento) e atti di riscossione notificati in Italia hanno efficacia vincolante sul debitore, a prescindere dalla cittadinanza o dal domicilio estero . Anche vivendo a Cuba, un soggetto può subire pignoramenti di beni o conto corrente in Italia e l’iscrizione di ipoteche sui suoi immobili italiani. Al contempo, esistono strumenti procedurali e giuridici per difendersi, fare opposizione e chiedere dilazioni di pagamento.

In questa guida forniamo un approfondimento avanzato – rivolto a professionisti, imprenditori e privati – sulle modalità di gestione e difesa dei debiti fiscali e contributivi in Italia, con particolare riguardo alle cartelle esattoriali e alle azioni esecutive collegate (pignoramenti, ipoteche, fermi). Teniamo conto della specificità del caso (residenza in Italia o all’estero) e offriamo tabelle riepilogative, domande e risposte utili, simulazioni di casi pratici. Le fonti normative italiane e le più recenti pronunce giurisprudenziali vengono indicate nelle note a pie’ pagina e nella sezione finale, per una consultazione completa.

1. Inquadramento generale del debito in Italia

  • Tipi di debiti in Italia: un cartella esattoriale può includere tributi statali (es. IRPEF, IVA, imposte dirette), tributi locali (es. IMU, TARI, TASI), contributi previdenziali (INPS, INAIL), multe e sanzioni amministrative, oneri accessori, interessi e sanzioni. Anche debiti privati (prestiti bancari, finanziamenti, debiti condominiali, utenze) possono essere recuperati in Italia, ma seguono procedure civili diverse. In questa guida ci concentriamo sui debiti fiscali/contributivi e sulle modalità di riscossione pubblica.
  • Residuenze e cittadinanza: la cittadinanza cubana non esenta dai debiti in Italia. Se il contribuente risiede ancora in Italia o è iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), l’amministrazione può notificare regolarmente cartelle e atti all’indirizzo italiano o a quello estero (tramite posta raccomandata internazionale o convenzioni consolari). Decadono i termini di impugnazione anche per chi è all’estero: di norma 60 giorni dalla notifica (che diventano 90 per residenti UE e 150 per extra-UE) . Se però il debitore non riceve l’atto (per indirizzo errato o cambiato), il provvedimento può essere impugnato tramite opposizione (vedi domande frequenti).
  • Obbligatorietà degli atti: per il fisco italiano la notifica dell’atto è fondamentale. Ad esempio, una cartella non pagata diventa titolo esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica. La Cassazione ha precisato che, in caso di contestazioni, il momento di “presa di conoscenza” del debito è proprio la notifica (o l’atto equipollente, come il pignoramento stesso ). Chi risiede all’estero deve quindi prestare attenzione: il pignoramento presso terzi vale come notifica della cartella e produce decorso dei termini.
  • Prescrizione dei debiti: ogni tipologia di debito ha un termine di prescrizione. In generale, i tributi erariali (es. IRPEF, IVA) e altri crediti statali si prescrivono in 10 anni, mentre tributi locali, contributi previdenziali e sanzioni amministrative in 5 anni . Alcuni esempi sono raccolti nella seguente tabella:
ObbligazioneTermine prescrizionale
IRPEF, IVA, IRES, IRAP, imposte indirette (registro, bollo), CCIAA, TOSAP, CUP, canone RAI10 anni
IMU, TASI, TARI (tributi locali), contributi INPS/INAIL, multe stradali, sanzioni amministrative pecuniarie5 anni
Bollo auto3 anni

Fonte: Cass. SS.UU. 17/11/2016 n.23397 e giurisprudenza successiva.

In caso di cartella (o ruolo) pendente, il debitore può sollevare l’eccezione di prescrizione con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o con il ricorso tributario (se l’atto è ancora impugnabile). La Cassazione ha ribadito che, per le cartelle INPS, se in 5 anni nessun atto di riscossione viene notificato, il credito previdenziale si prescrive .

2. Cartelle esattoriali: cos’è e come funziona la riscossione

  • Cos’è la cartella esattoriale: è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), ex Equitalia, intima il pagamento di somme iscritte a ruolo. Tali somme derivano da atti definitivi dell’Amministrazione (avvisi di accertamento, sentenze passate in giudicato, sanzioni tributarie, ecc.). Dal 2017 per i tributi statali si utilizza l’Avviso di Accertamento Esecutivo al posto della vecchia cartella, ma la funzione è la medesima. La cartella riporta il dettaglio del debito principale (imposte e contributi), le sanzioni, gli interessi di mora e i diritti di riscossione. Deve essere notificata al contribuente (ad es. tramite ufficiale giudiziario o posta certificata) .
  • Decorrenza del debito esecutivo: la cartella non pagata entro 60 giorni dalla notifica diventa esecutiva, ovvero il debito può essere riscosso coattivamente. In pratica, dopo il termine dei 60 giorni l’AER può avviare il pignoramento di beni e crediti del contribuente. Finché la cartella non è “datata 60 giorni”, non scattano le azioni forzate. Il debitore ha facoltà di impugnare la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (o al Giudice di Pace, nel caso di multe stradali) entro 60 giorni dalla notifica . Se il contribuente non agisce, perde questa possibilità.
  • Opposizione alla cartella: l’impugnazione può fondarsi su vizi formali (irregolarità di notifica, difetto di motivazione o di numeri di ruolo) o sostanziali (debito non dovuto, già pagato o estinto, mancata applicazione di condoni ecc.). Il ricorso va proposto in Tribunale tributario entro il termine previsto (generalmente 60 gg in Italia, 90/150 gg da estero). Non impugnare vuol dire di fatto riconoscere la validità del debito. Se la cartella è già divenuta esecutiva, il debitore può tuttavia impugnare anche successivamente i singoli atti esecutivi (ad es. contestare l’ipoteca o il pignoramento) facendo valere i vizi nel titolo sottostante.
  • Costi della riscossione: oltre al debito iscritto, l’AER aggiunge al ruolo i compensi di riscossione (“aggio”), le spese di notifica e iscrizione ipotecaria, interessi legali di mora. Dal 2022 l’aggio sugli importi affidati alla riscossione è stato abolito (Legge di bilancio 2022), ma restano dovuti gli interessi.

3. Come ottenere la rateizzazione dei debiti

  • Richiesta di dilazione: il debitore (sia privato che imprenditore) può chiedere all’Agenzia Entrate-Riscossione la rateizzazione del debito iscritto. La disciplina generale è l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, modificato più volte. In sostanza, chi versa in temporanea difficoltà economica può ottenere un piano di pagamenti mensili anziché saldare tutto in una volta. La domanda si presenta compilando il modulo ministeriale e inviandolo all’Agente della Riscossione (anche per via telematica). Non è necessaria una procedura giudiziale: la rateizzazione è un atto dell’amministrazione.
  • Numero massimo di rate: fino al 2024 la rateizzazione ordinaria consentiva fino a 72 rate mensili (6 anni). Recentemente (D.Lgs. 110/2024, in vigore dal 2025) la durata massima è stata estesa: 84 rate (7 anni) per le richieste 2025-2026, 96 rate (8 anni) per 2027-2028 e 108 (9 anni) dal 2029 in poi . In ogni caso le rate devono essere almeno €50. Fino a 120 rate (10 anni) è possibile ottenere un piano “straordinario” in situazioni di grave e comprovata difficoltà economica, presentando documenti che attestino lo stato di insolvenza.
  • Interessi e oneri: sulle somme da rateizzare viene applicato un tasso d’interesse agevolato (attualmente il 2,5% annuo ). Sulle rateizzazioni concesse non si applicano ulteriori sanzioni. Resta dovuto solo il compenso di riscossione per l’Agente (che dal 2022 però non è più caricato sul contribuente per i carichi affidati).
  • Requisiti e indicatori: il contribuente deve autocertificare la propria condizione finanziaria. Esiste un sistema di indicatori (come l’Indice Alfa/Beta) che il Fisco calcola per valutare l’ammissibilità della richiesta “documentata” (per piani fino a 120 rate, importi elevati e imprese). Se il valore dell’Indice Alfa è superiore a 1, l’Agenzia deve concedere fino al massimo delle rate previste (ad es. fino a 120) . Se l’Indice di liquidità è inferiore a 1, la rateizzazione può essere più breve (per piani “facoltativi”).
  • Procedure semplificate e soglie: per i debiti fino a €120.000 esiste una procedura semplificata. In questo caso si può ottenere la rateazione ordinaria (fino a 84 rate) con semplice domanda e auto-dichiarazione senza allegare documenti . Per importi maggiori, o se si chiede un numero di rate superiore alle soglie standard, occorre presentare una documentazione finanziaria/commerciale.
  • Ripresa del piano e “adempimento lieve”: è bene sapere che la legge prevede la nozione di “inadempimento lieve” (art. 15-ter D.P.R. 602/1973). Piccoli ritardi o mancate scadenze di una sola rata non fanno decadere subito il beneficio: il debitore può sanare l’importo entro un nuovo breve termine senza perdere la rateazione. Solo il mancato pagamento di più rate consecutive (attualmente oltre 6 rate mensili) comporta la decadenza dal piano .
  • Decadenza e nuova richiesta: se il contribuente interrompe i pagamenti al di là delle tolleranze legali, l’Agenzia notifica un avviso di decadenza dalla rateizzazione. In tal caso l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile e l’AER può riprendere le azioni esecutive. Tuttavia è possibile chiedere il riesame della decadenza o un nuovo piano: in molti casi un avvocato può ottenere l’annullamento della decadenza dimostrando che i pagamenti erano stati correttamente effettuati o proponendo un nuovo piano adeguato . In alternativa, possono valutarsi strumenti sostitutivi come la transazione fiscale (“saldo e stralcio”) o, in casi estremi di insolvenza, la procedura di sovraindebitamento (vedi oltre).

4. Pignoramenti e azioni esecutive dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Quando il debito è esecutivo e non rateizzato, l’AER può ricorrere al pignoramento presso terzi e al pignoramento immobiliare.

  • Modalità del pignoramento: il pignoramento tributario segue il Codice di Procedura Civile (c.p.c.). L’atto iniziale è di solito l’atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) notificato ad esempio alla banca del contribuente o all’ufficio pagatore (stipendi, pensioni). In alternativa, l’Agenzia può pignorare beni immobili tramite trascrizione dell’avviso nei registri immobiliari. Dopo la notifica del pignoramento, il terzo (banca, datore di lavoro, ecc.) blocca la somma o il bene pignorato e lo versa/rilascia all’ufficiale giudiziario o all’AER. Per il pignoramento immobiliare si procede a successiva vendita forzata.
  • Limiti legali ai pignoramenti: esistono limiti volti a garantire la sopravvivenza del debitore. Innanzitutto, art. 545 c.p.c. stabilisce che i crediti alimentari (es. assegni di mantenimento, sussidi di sostentamento) e certi sussidi statali non sono pignorabili . Le retribuzioni, pensioni e analoghi redditi di lavoro possono essere pignorate solo per quote limitate: al massimo un quinto per tributi erariali (es. tasse) e un quinto per ciascun altro credito . In presenza di più pignoramenti simultanei, la somma pignorabile complessivamente non può superare la metà dello stipendio . Per i bonifici su conto corrente già accreditati, il pignoramento può colpire solo le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale mensile, mentre per accrediti in data anteriore o successiva vanno applicati i limiti del terzo, quarto, quinto comma (come sopra) . In ogni caso, se il pignoramento eccede i limiti di legge, l’atto è inefficace nella misura eccedente e il giudice può dichiararlo di ufficio.
  • Beni mobili in casa: l’ufficiale giudiziario può perquisire l’abitazione del debitore (art. 513 c.p.c.) alla ricerca di beni da pignorare. Anche qui vige il principio di proporzionalità: sono esclusi dal pignoramento alcuni beni di uso essenziale (ad esempio, il letto del malato, indumenti, arredi indispensabili, sussidi di assistenza) e le somme modeste in contanti (fino a circa €2.582,81 ). Vanno adempiti solo i debiti dichiarati con titolo esecutivo (cartella definitiva). Per i pignoramenti mobiliare (beni registrati come auto, imbarcazioni), si applicano le procedure ordinarie di sequestro e vendita giudiziaria.
  • Difese del debitore: il contribuente può opporsi all’esecuzione (art. 615 c.p.c. – opposizione all’esecuzione) motivando vizi del titolo (ad es. prescrizione intervenuta, notifica della cartella irregolare, errore nel calcolo). Notare che la Corte di Cassazione ha chiarito che l’atto di pignoramento vale come notifica della cartella ai fini dell’impugnazione : ciò significa che chi riceve un pignoramento (stipendio, conto o altro) è già messo a conoscenza del debito e deve contestare immediatamente eventuali difformità. Trascorsi 60 giorni dall’atto di pignoramento senza opposizione, non è più possibile contestare la cartella attraverso l’intimazione successiva . In pratica, i termini decadenziali decorrono dal pignoramento stesso.
  • Pignoramento presso terzi: nel caso più comune il debitore non ha redditi in Italia (es. vive a Cuba) ma possiede beni o conti correnti italiani. In questo caso l’Agenzia può notificare l’atto di pignoramento alla banca o all’ufficio pagatore (anche su PEC se disponibile) e rivalersi su somme in c/c o crediti. Se il contribuente non ha redditi italiani e non ha conti, il pignoramento “alla fonte” può fallire. In genere però l’AER ricorre al pignoramento immobiliare.
  • Pignoramento immobiliare: l’Agenzia può iscrivere ipoteca su un immobile e successivamente vendere l’immobile. L’avviso di pignoramento immobiliare viene trascritto nei registri immobiliari e notificato al debitore entro 5 giorni . Solo dopo sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca (salvo pagamento o accordo) l’AER può chiedere il pignoramento e la vendita coatta. Finché l’ipoteca è l’unica misura cautelare, il debitore mantiene il possesso dell’immobile (non cambia titolarità) ; il vincolo è una garanzia per il fisco fino al rimborso totale.
  • Prima casa ed esenzioni: esistono regole speciali per l’abitazione principale. L’Agenzia delle Entrate non può pignorare la “prima casa” se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni: (1) è l’unico immobile di proprietà del contribuente (anche il possesso di una quota minoritaria di altro bene rende la prima casa pignorabile); (2) il debitore lo abita e vi ha domicilio; (3) non è classificato come lusso ai sensi del D.M. LL.PP. 2/8/1969 . Se tutte e tre le condizioni sono rispettate, l’abitazione principale è immunitaria verso il Fisco.

Se manca anche una sola di queste condizioni (prima casa non più esclusa a priori), l’Agenzia può procedere ma solo se sussistono ulteriori vincoli: debito minimo €120.000, valore totale degli immobili del debitore > €120.000, ipoteca già iscritta e attesa di almeno 6 mesi dall’iscrizione con il debitore inadempiente . Inoltre l’AER deve prima concedere la possibilità di rateizzare il debito; in caso di rifiuto ingiustificato o di mancato rispetto di queste condizioni, il pignoramento dell’abitazione può essere annullato dal giudice tributario . Infine, se l’immobile ipotecato è l’unico del contribuente, abitazione principale e non di lusso, la stessa sentenza stabilisce che non può essere pignorato nemmeno con debito superiore ai 120.000 (l’ipoteca non può sfociare in esproprio) .

5. Specifiche tipologie di debito

  • Debiti IVA/tributi d’impresa: sono debiti verso lo Stato per imposte indirette o dirette e vengono riscossi dai ruoli AER. Possono essere rateizzati come gli altri debiti fiscali (vedi sopra). Se contestati, il ricorso va in Commissione Tributaria con giurisdizione ordinaria. In caso di impresa in crisi, potrebbe essere in corso anche un accordo con l’Agenzia per il pagamento (ad es. adesione agli accertamenti).
  • Debiti contributivi INPS: le cartelle INPS (es. contributi previdenziali non versati) si prescrivono in 5 anni dalla notifica se non interviene alcun atto interruttivo . L’opposizione alle cartelle contributive va proposta al Giudice del Lavoro. Il lavoratore o imprenditore cubano con obblighi contributivi in Italia deve rivolgersi al giudice di lavoro per contestare l’esatto ammontare e può accordare rate o concordare eventuali sanzioni. Attenzione: su base praticabile l’INPS può iscrivere ipoteca su immobili del contribuente come l’Agenzia fiscale (stessi limiti e soglie) .
  • Multe stradali e sanzioni amministrative: le multe non pagate possono essere iscritte a ruolo e riscattate da AER. Sono pignorabili al pari di altri tributi (5 anni prescrizione, tasso d’interesse, aggio). Le opposizioni vanno però fatte al Giudice di Pace (o al Prefetto per multe stradali) entro 60 giorni dalla contestazione o notifica. Se il cittadino cubano è proprietario di un veicolo italiano, il pignoramento amministrativo (fermo auto) o la riscossione coattiva può essere avviata anche dall’Italia (addebiti bancari, fermi, ecc.) fino a 5 anni dall’infrazione.
  • Prestiti bancari e crediti privati: i debiti verso banche o finanziarie seguono le procedure civili ordinarie. Ciò significa che il creditore, per ottenere esecuzione, deve avere un titolo esecutivo (cambiali, contratto con clausola esecutiva, decreto ingiuntivo ecc.). Una volta ottenuto, può procedere a pignoramento (artt. 481 e segg. c.p.c.). A differenza del Fisco, non esistono limiti di soglia sul valore minimo del debito per agire: la banca può pignorare anche la prima casa per qualunque importo, purché sussistano i presupposti generali (e salvo specifiche tutele sulla prima casa ex art. 1 L. 12/1993, 58-quater D.L. 50/2017 se ipotecata come abitazione principale). In pratica, se il cubano ha un mutuo o prestito e smette di pagare, la banca può pignorare casa, stipendio, conti senza le esenzioni previste per i debiti tributari.

6. Altri strumenti di tutela del debitore

  • Risanamento del debito: se la difficoltà economica è estrema e il cittadino non può far fronte a nessun piano di rientro, può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge n.3/2012 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Titolo II del D.Lgs. 14/2019). Queste procedure (piano del consumatore, accordo di composizione, concordato in bianco) permettono di ottenere l’esdebitazione totale o parziale eliminando tutti i debiti residui, purché non derivino da reati fiscali o rapporti alimentari . L’accesso è riservato a chi non può ricorrere al fallimento (privati non professionisti o imprese molto piccole) e comporta la presentazione di un piano di ristrutturazione in tribunale.
  • Composizione agevolata: esistono procedure straordinarie come il “saldo e stralcio” delle cartelle con riduzione del debito (riservato a piccoli contribuenti in gravi difficoltà) o le sanatorie occasionali (ultima rottamazione-ter 2019 non più attiva). Questi strumenti vanno verificati caso per caso, ma in genere richiedono requisiti reddituali/patrimoniali specifici.
  • Sequestro conservativo: in rari casi il debitore può chiedere al giudice un sequestro conservativo sui suoi beni in favore dei creditori in una procedura concordataria, ma si tratta di un’ipotesi fuori contesto per un privato con cartelle.
  • Accordi giudiziali: una strategia alternativa è proporre una transazione tributaria (art. 182-bis L. 147/2013 e succ.), depositando istanza in Commissione Tributaria e ottenendo l’approvazione di un piano di pagamenti con riduzione delle sanzioni. Ciò è possibile solo per debiti affidati alla riscossione da almeno 3 anni e con alcune garanzie (ricavi in calo oltre 15%).

7. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Scadenze di impugnazione principali (Italia/estero)
| Atto | Termine impugnazione (Italia) | Termine estero (UE/extra-UE) | |——————————-|———————————-|———————————| | Cartella esattoriale | 60 giorni dalla notifica | 90/150 giorni (per convenzioni internazionali) | | Avviso di accertamento | 60 giorni dalla notifica | 90/150 giorni | | Sanzioni/amministrative | 60 giorni | 90/150 giorni | | Opposizione pignoramento | 60 giorni dal pignoramento | 90/150 giorni |

Tabella 2 – Limiti di pignorabilità sullo stipendio (art. 545 c.p.c.)
| Tipo di credito | Quota pignorabile massima | |——————————|———————————–| | Tributi verso Stato/Enti pubblici | 1/5 dello stipendio netto | | Ogni altro credito | 1/5 dello stipendio netto | | Somme per crediti alimentari | Secondo atto del giudice (per intero fabbisogno) | | Limite cumulo pignoramenti | Non oltre 1/2 dello stipendio totale |

8. Simulazioni pratiche

  • Esempio di rateizzazione: Supponiamo un debito residuo di €50.000 (imposte + interessi) maturato su un’attività professionale. Il contribuente, residente in Italia, può richiedere rateizzazione. Se gli vengono concesse 72 rate (6 anni) con interesse al 2,5% annuo, la rata mensile minima sarà circa €790,00. Se il debitore prova grave crisi finanziaria, può chiedere anche 120 rate (10 anni) riducendo la rata a circa €530. Per ottenere un piano più favorevole (più rate), potrebbe dover presentare bilanci e dichiarazioni reddituali. Se decidesse di pagare in 84 rate (nuovo massimo 2025), la rata salirebbe a circa €610/mese. In tutti i casi, l’Agenzia non applicherà ulteriori sanzioni sulle somme rateizzate, ma resta dovuto solo l’interesse.
  • Esempio di opposizione a pignoramento: Un cittadino cubano ha un conto bancario in Italia e riceve un pignoramento via PEC per una cartella di €30.000. Sospetta irregolarità nella notifica (ad es. cartella notificata all’ultima residenza italiana non aggiornata). Ha 60 giorni per impugnare. Deve introdurre opposizione all’esecuzione presso il tribunale (art. 615 c.p.c.), segnalando ad esempio la mancata notifica dell’intimazione di pagamento; secondo Cassazione, contestare il pignoramento è l’unico modo per far valere la nullità della cartella . Se invece il contribuente non agisce entro 60 giorni, non potrà più impugnare quel titolo neppure posteriormente .
  • Esempio di iscrizione ipotecaria: Un imprenditore cubano possiede un capannone in Italia con un debito IVA insoluto di €25.000. L’AER ha notificato cartella e intimazione, senza esito. Poiché il debito supera €20.000, l’Agenzia può iscrivere ipoteca sull’immobile (art. 77 DPR 602/73) . L’imprenditore può però verificare se sono state rispettate le condizioni: deve aver ricevuto le notifiche e la comunicazione preventiva di ipoteca con almeno 60 giorni di preavviso. Qualora l’ipoteca fosse stata iscritta irregolarmente (ad es. senza avviso, o con debito inferiore a 20.000), può essere impugnata entro 60 giorni dall’iscrizione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale .
  • Esempio d’intervento in caso di sovraindebitamento: Una persona fisica (non imprenditore) cubana, con debiti fiscali italiani totali di €150.000 e senza beni pignorabili, può valutare di accedere al piano del consumatore (Legge 3/2012) tramite tribunale. Dovrà presentare piano di ristrutturazione in cui propone il pagamento di una quota (determinata in base al reddito reddituale del nucleo familiare) o addirittura l’eliminazione del debito residuo se manca totalmente capacità di spesa. Se accolto, otterrebbe l’esdebitazione finale e la cancellazione delle cartelle esecutive pendenti.

9. Domande e Risposte

D1. Se risiedo a Cuba, come faccio a sapere se ho cartelle esattoriali in Italia?
Difficilmente arriveranno avvisi fisici. È consigliabile incaricare un legale italiano o un familiare di controllare il domicilio fiscale in Italia (es. RAE – Registro delle Cartelle Esecutive) o l’estratto conto debitori dell’Agenzia, richiedibile anche online con delega. In ogni caso, la responsabilità del debito non si estingue con il trasferimento all’estero. Sconsiglio di ignorare eventuali comunicazioni: se il debitore non si oppone tempestivamente, il debito diventa definitivo ed esecutivo.

D2. Posso impugnare una cartella anche dopo essermi trasferito?
_Sì, purché il ricorso sia depositato entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dalla notifica, o 90/150 giorni se notificata all’estero tramite convenzioni). Se la notifica è stata irregolare (ad es. spedita a vecchio indirizzo), il contribuente può fare opposizione per difetti di notifica. La Cassazione ricorda che il pignoramento presso terzi equivale a notifica: se si scopre un pignoramento di conto o stipendio, va impugnato immediatamente . In sintesi, anche da Cuba è possibile presentare ricorso, ad esempio via PEC o con procuratore in Italia.

D3. Come fermare un pignoramento in corso?
Gli atti esecutivi possono essere sospesi chiedendo la rateizzazione: una volta concessa (o se è già in corso un piano regolare), la legge vieta nuovi pignoramenti sul debito dilazionato. In alternativa, si può proporre opposizione al pignoramento (art. 615 c.p.c.) motivando vizi della cartella sottostante (prescrizione, nullità di notifica, ecc.). Se si è in possesso di documenti che dimostrano vizi, il giudice può sospendere l’esecuzione fino alla decisione. Anche il ricorso per decreto ingiuntivo o l’imposizione di un sequestro conservativo possono bloccare temporaneamente l’esecuzione. In ogni caso, è fondamentale agire entro i termini di legge, perché dopo 60 giorni dal pignoramento decadono i diritti difensivi.

D4. Quali beni/crediti non possono essere pignorati?
_Sono impignorabili i crediti alimentari (assegni mantenimento, sussidi di sostentamento) e in generale quanto previsto dall’art. 545 c.p.c. . Ciò significa che intere categorie di crediti non entrano in esecuzione coattiva. Per quanto riguarda lo stipendio, è pignorabile solo per 1/5 (per tributi statali e per ogni altro credito) . Non si possono toccare i fondi vitali previsti dalla legge (ad es. assegni di sostegno sociale nella misura minima prevista ). Un’eccezione: se il debito è privato (es. banca), la prima casa non gode di questi limiti e può essere pignorata anche con importi modesti .

D5. Posso vendere o ipotecare il mio immobile con ipoteca fiscale?
_L’iscrizione dell’ipoteca non toglie la proprietà: il debitore può continuare a usare l’immobile. Tuttavia, finché c’è l’ipoteca l’immobile risulta gravato nei registri: una vendita è vincolata al saldo del debito. La banca generalmente non concede mutui su immobili ipotecati. L’unico modo “di venderla” è saldare o ottenere giudizialmente la cancellazione dell’ipoteca. Il debitore può chiedere alla Commissione Tributaria di ridurre o cancellare l’ipoteca se è sproporzionata rispetto al debito (es. valenza catastale altissima rispetto all’importo) . In ogni caso, vendendo senza cancellare l’ipoteca, il vincolo passerà all’acquirente.

D6. Cosa succede se non pago e sono ancora in tempo prima dell’esproprio?
_Se il debito resta impagato, dopo 60 giorni dall’intimazione di pagamento l’AER iscrive l’ipoteca (art. 77 DPR 602/73) e, trascorsi altri 6 mesi senza soluzioni, può procedere con pignoramento immobiliare. Tuttavia, il debitore ha facoltà di chiedere sempre una dilazione (anche in corso di ipoteca) e di presentare opposizione alla Cartella e all’esecuzione. Se ha proposto ricorso tributario (o opposizione a cartella) entro i 60 giorni, l’esproprio resta congelato fino alla pronuncia. Al contrario, se non impugna nulla, dopo 6 mesi l’Agenzia può vendere l’immobile all’asta.

D7. La cartella può essere annullata dal giudice tributario?
_Sì. Un vizio di fondo (es. errore di calcolo, pagamento già effettuato, inesistenza del debito) può portare all’annullamento della cartella in sede tributaria. Anche vizi formali (mancata notifica della cartella o dell’intimazione) sono sanabili con sentenza. Ricordiamo che, una volta eseguito un pignoramento, contestare la cartella passa comunque per l’atto di pignoramento . In pratica, se la cartella è illegittima, il debitore deve impugnare l’atto di esecuzione che lo ha colpito (stipendio, conto, ecc.). Se interviene prescrizione del credito prima dell’esecuzione, il debitore può ottenere dichiarazione di estinzione del ruolo e di conseguenza inefficacia del pignoramento stesso.

D8. Posso chiedere una conciliazione con l’Agenzia prima del pignoramento?
_Sì, un contribuente che versa in grave stato di insolvenza può proporre transazione fiscale all’Agenzia (art. 182-bis L. 147/2013). La domanda si deposita presso la Commissione Tributaria con un’istanza motivata. Se l’Agenzia accetta, si definisce il debito con sconto di sanzioni e interessi. È uno strumento valido ma difficilmente concesso spontaneamente. In alternativa, la legge sulla crisi (L.3/2012) permette di coinvolgere tutti i creditori (fiscali e privati) in un accordo di ristrutturazione homologato dal tribunale. Questi approcci, tuttavia, richiedono tempi lunghi e professionalità.

10. Conclusioni

Un cittadino cubano con debiti in Italia deve innanzitutto informarsi tempestivamente su cartelle e procedure in corso, anche tramite delegati o avvocati italiani. Ignorare una cartella o un pignoramento può costituire decadenza dai diritti di opposizione (ad es. Cassazione 2025 ). È fondamentale valutare subito le possibilità di rateizzazione, che bloccano le azioni esecutive sui debiti rateizzati. Nel frattempo, bisogna accertare eventuali vizi di notifica (in Italia o all’estero) e preparare eventuali ricorsi (Tribunale tributario o opposizione all’esecuzione).

Di norma, l’ipoteca fiscale impedisce temporaneamente di disporre dei beni immobili ma può essere impugnata (Commissione Tributaria) se iscritta per importi non dovuti o senza rispetto dei termini (art. 77 D.P.R. 602/1973) . Allo stesso tempo la legge tutela il debitore con limiti rigidi al pignoramento della prima casa e del minimo vitale . Se il debitore si trova in condizioni di generale insolvenza, la via giudiziaria di composizione del sovraindebitamento (L. 3/2012) può rappresentare l’ultima risorsa per liberarsi delle cartelle.

In sintesi, la migliore difesa è l’informazione e la tempestività: monitorare cartelle e pignoramenti, impugnare ogni atto irregolare nei termini, chiedere subito un piano di rateizzazione o gli altri strumenti di conciliazione previsti dalla legge .

Fonti normative e giurisprudenziali

Leggi e regolamenti:
– D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Testo Unico Riscossione);
– D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (IVA), D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR – imposte redditi);
– D.P.R. 21 dicembre 1987 n.917 (ricerca redditi), D.P.R. 28 ottobre 1940 (codice di procedura civile), in particolare artt. 513 e 545;
– D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Libri II-III);
– Legge 27 febbraio 2001 n. 109 (esdebitazione per privati);
– Legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto del contribuente);
– Legge 27 gennaio 2012 n.3 (gestione delle crisi da sovraindebitamento);
– Legge 6 novembre 2018 n.118 (disposizioni per accordi di ristrutturazione personale);
– altre disposizioni italiane in materia di esecuzione forzata (ad es. L. n. 54/2015) e di semplificazione fiscale.

Giurisprudenza chiave:
– Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 novembre 2016, n.23397 (termini di prescrizione delle entrate tributarie) ;
– Cass. Civ., ord. 5 dicembre 2019, n.31010 (in tema di prescrizione quinquennale dei crediti INPS) ;
– Cass. Civ., ord. 21 luglio 2018, n.21704 (principio di validità del pignoramento come notifica) ;
– Cass. Civ., 26 febbraio 2025, n. [non disponibile] (principio della Cassazione sul valore equipollente del pignoramento );
– Cass. Civ., 12 giugno 2017, n.14718 (in materia di notificazione all’estero);
– Cass. Civ., 8 marzo 2017, n.6451 (ipoteca e pignoramento della prima casa);
– Cass. Civ. 14 gennaio 2015, n.386; 27 gennaio 2010, n.1853 (principi sull’ipoteca fiscale art.77 DPR 602/1973);
– Cass. Civ. 11 dicembre 2019, n.31789 (tutela della dilazione di pagamento e decadenza);
– Cass. Civ. 1 settembre 2020, n.17247 (massa passiva in concordato personale).

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👉 Non preoccuparti: puoi difenderti e risolvere la tua posizione fiscale, anche se vivi fuori dall’Italia.

In questa guida scoprirai quando il Fisco italiano può agire, quando non ha alcun potere all’estero, e come annullare o bloccare le cartelle esattoriali italiane, anche dalla tua residenza a Cuba.


💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia

Se hai avuto residenza o lavoro in Italia, puoi avere debiti verso:

  • Agenzia delle Entrate-Riscossione (tasse, imposte, cartelle);
  • INPS/INAIL (contributi non pagati);
  • Comuni (IMU, TARI, multe);
  • banche e finanziarie (prestiti, mutui, carte di credito).

📌 Se non agisci nei tempi, il debito diventa esecutivo e può generare pignoramenti in Italia.


⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Agire a Cuba?

La risposta è no.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare beni, conti correnti o stipendi a Cuba, perché:

  • Cuba non appartiene all’Unione Europea;
  • non esiste nessun trattato Italia–Cuba per la riscossione coattiva;
  • gli atti italiani non hanno valore giuridico automatico a Cuba.

📌 Se vivi e hai beni solo a Cuba, il Fisco italiano non può toccarli.


⚠️ Cosa Può Accadere se Ignori le Cartelle

Anche vivendo a Cuba, l’Agenzia può comunque:

  • 🏦 pignorare eventuali conti in Italia;
  • 🏠 mettere ipoteca su immobili italiani;
  • 🚗 bloccare veicoli registrati in Italia;
  • 💰 aumentare il debito con interessi e sanzioni;
  • ⚖️ riattivare la riscossione se rientri in Italia anche dopo anni.

📌 Molti cittadini cubani scoprono debiti irrisolti quando tornano in Italia per lavoro, visite o documenti consolari.


💠 Cosa Fare Subito per Difendersi

1️⃣ Ottenere l’Estratto di Ruolo

Il documento mostra:

  • tutte le cartelle attive;
  • importi richiesti;
  • eventuali pignoramenti;
  • date delle notifiche.

📌 L’avvocato può richiederlo per te, anche se risiedi a Cuba.


2️⃣ Controllare la Notifica

Molte cartelle sono nulle perché:

  • inviate a un vecchio indirizzo;
  • mai consegnate correttamente;
  • notificate fuori tempo;
  • prive dei documenti obbligatori.

📌 Una notifica irregolare rende la cartella annullabile.


3️⃣ Verificare la Prescrizione

La legge italiana prevede:

  • 5 anni → multe, contributi, cartelle esattoriali;
  • 10 anni → imposte (IRPEF, IVA, IRES).

📌 Se non hai ricevuto atti validi per anni, il debito può essere già estinto per legge.


4️⃣ Chiedere la Sospensione della Riscossione

È possibile bloccare tutto se:

  • la cartella è irregolare;
  • il debito è prescritto;
  • l’importo è errato;
  • il debito è stato già pagato.

📌 L’avvocato può ottenere la sospensione entro 48 ore.


5️⃣ Presentare Ricorso (entro 60 giorni)

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria può:

  • annullare la cartella;
  • ridurre gli importi;
  • bloccare la riscossione futura.

6️⃣ Chiedere Rateizzazione o Saldo e Stralcio

Se il debito è reale ma pesante:

  • puoi pagarlo in 120 rate;
  • puoi aderire alle rottamazioni (quando attive);
  • puoi ottenere un saldo e stralcio con forte riduzione.

📌 Valido anche se vivi a Cuba.


🧩 Difendersi da Cuba è Possibile

Un avvocato può rappresentarti a distanza, senza che tu debba tornare in Italia.

Può:

  • ottenere tutta la documentazione;
  • presentare ricorsi;
  • bloccare cartelle e pignoramenti;
  • trattare una riduzione del debito;
  • verificare la prescrizione;
  • proteggere eventuali beni rimasti in Italia.

📌 Tutto tramite procura telematica.


🧾 Documenti da Fornire all’Avvocato

  • Documento d’identità e codice fiscale;
  • Copia delle cartelle o solleciti ricevuti;
  • Estratto di ruolo;
  • Prove di pagamenti già effettuati;
  • Indirizzo attuale a Cuba.

⏱️ Tempistiche

  • Verifica posizione: 5–10 giorni
  • Sospensione: 48 ore – 7 giorni
  • Ricorso: entro 60 giorni
  • Chiusura della posizione: 1–3 mesi

📌 Durante la sospensione, il Fisco non può agire.


⚖️ I Vantaggi di una Difesa Specializzata

✔️ Blocco immediato di cartelle e pignoramenti
✔️ Annullamento delle cartelle irregolari o prescritte
✔️ Riduzione fino al 70–90% del debito tramite trattativa
✔️ Protezione dei beni presenti in Italia
✔️ Assistenza completa anche a distanza


🚫 Errori da Evitare

❌ Pensare “vivo a Cuba, non succederà nulla”
❌ Pagare senza verificare la legittimità del debito
❌ Lasciare passare i 60 giorni per il ricorso
❌ Affidarsi a persone non esperte

📌 Molte cartelle italiane sono annullabili o riducibili, ma devi agire in tempo.


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✔️ Avvocato cassazionista esperto in riscossione internazionale
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Pluriennale esperienza contro Fisco e Agenzia Entrate-Riscossione


Conclusione

Essere un cittadino cubano con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa essere senza soluzioni.
Con una difesa legale tempestiva puoi bloccare la riscossione, annullare gli atti irregolari o prescritti e ridurre significativamente il debito, anche vivendo all’estero.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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