Imprese Di Carpenteria Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai un’impresa di carpenteria con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Il settore della carpenteria, sia metallica che edile, è tra i più colpiti da crisi economiche, aumento dei costi dell’acciaio e dei materiali e ritardi nei pagamenti da parte di imprese appaltatrici e clienti. A ciò si aggiungono la complessità della gestione fiscale e i frequenti controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Molte aziende si trovano oggi a dover affrontare debiti con il Fisco, l’INPS o i fornitori, spesso aggravati da cartelle esattoriali, accertamenti IVA o IRES, pignoramenti e blocchi dei conti correnti.

Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e contestare accertamenti infondati, proteggendo la tua impresa, i macchinari e la continuità produttiva.

Quando un’impresa di carpenteria entra in difficoltà fiscale o finanziaria
Le situazioni più comuni che portano un’azienda di carpenteria ad accumulare debiti o a subire accertamenti fiscali sono:

  • Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF, IRES o contributi non versati
  • Accertamenti fiscali per presunte irregolarità nella contabilità o nella gestione dei subappalti
  • Pignoramenti o ipoteche su conti correnti, beni aziendali o immobili industriali
  • Sanzioni e interessi che fanno aumentare rapidamente l’importo del debito
  • Ritardi nei pagamenti da parte di imprese appaltatrici o clienti privati
  • Errori amministrativi o contabili nella gestione delle dichiarazioni o dei contributi

Cosa fare se la tua impresa di carpenteria ha debiti o è sotto accertamento fiscale
Agisci subito: ogni atto (cartella, intimazione o accertamento) ha scadenze precise – generalmente 60 giorni dalla notifica – per essere impugnato o rateizzato.

Ecco i passi fondamentali da seguire:

  1. Verifica la legittimità degli atti ricevuti: molti accertamenti fiscali contengono vizi di notifica, errori di calcolo o motivazioni generiche che possono rendere l’atto annullabile.
  2. Controlla l’importo effettivo del debito: spesso le somme richieste comprendono sanzioni e interessi eccessivi, riducibili tramite definizione agevolata.
  3. Richiedi la rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le procedure di riscossione.
  4. Valuta la definizione agevolata (rottamazione): se disponibile, consente di pagare solo il capitale, cancellando sanzioni e interessi.
  5. Impugna gli accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria puoi bloccare la riscossione e difendere la tua attività.

Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nella difesa delle imprese artigianali e metalmeccaniche può analizzare la tua posizione e predisporre una strategia difensiva su misura, tutelando il patrimonio aziendale e la continuità produttiva.

Le azioni più efficaci comprendono:

  • Contestare vizi di notifica, prescrizione o errori di calcolo negli accertamenti e nelle cartelle
  • Chiedere la sospensione immediata di pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi
  • Presentare ricorso contro accertamenti IVA, IRPEF o IRES basati su presunzioni o dati incompleti
  • Negoziare piani di rateizzazione o transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
  • Tutelare macchinari, mezzi d’opera, conti aziendali e immobili da azioni esecutive
  • Migliorare la gestione contabile e fiscale per prevenire nuovi debiti futuri

Il ruolo dell’avvocato nella difesa delle imprese di carpenteria
Un avvocato specializzato può:

  • Analizzare la legittimità di cartelle, accertamenti e intimazioni di pagamento
  • Presentare ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione
  • Negoziare rateizzazioni e definizioni agevolate
  • Difendere l’impresa nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
  • Proteggere i macchinari, i conti e i beni aziendali da pignoramenti o sequestri
  • Tutelare la continuità produttiva e la reputazione della tua azienda

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace

  • La sospensione immediata delle procedure di riscossione
  • L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi o prescritti
  • La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute
  • La tutela del patrimonio aziendale e personale dei soci
  • Il risanamento fiscale e la stabilità economica dell’attività

⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti, sequestri dei macchinari e gravi conseguenze sulla sopravvivenza dell’impresa.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o fortemente ridotte se affrontate tempestivamente con una difesa legale e fiscale competente.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi d’impresa e difesa fiscale delle aziende metalmeccaniche e artigianali – spiega cosa fare se la tua impresa di carpenteria ha debiti o è sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come ristabilire la solidità economica e produttiva della tua attività.

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Analizzeremo la tua situazione, verificheremo la legittimità degli atti e costruiremo una strategia difensiva personalizzata per proteggere la tua azienda, i tuoi beni e la continuità del tuo lavoro.

Introduzione

Le imprese di carpenteria sono una componente fondamentale del tessuto produttivo italiano. Molte di esse sono costituite da PMI a conduzione familiare che, in alcuni casi, operano come ditte individuali o società di persone e non dispongono di un apparato organizzativo complesso. A causa delle caratteristiche del settore ‒ margini spesso esigui, esposizione a cicli economici, elevati costi di materie prime e attrezzature, dipendenza da commesse della filiera edilizia o metalmeccanica ‒ l’indebitamento può rappresentare un rischio costante. I debiti assumono diverse forme: bancari e finanziari (mutui, leasing), fiscali e contributivi (imposte, IVA, contributi INPS), commerciali verso fornitori, debiti verso dipendenti e professionisti. Una gestione non prudente può condurre alla crisi d’impresa o all’insolvenza.

Nell’ordinamento italiano la disciplina delle imprese in difficoltà ha subito un profondo riordino con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introdotto dal D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e più volte modificato, da ultimo con il D.Lgs. 13 ottobre 2023 n. 152 e con il D.Lgs. 13 luglio 2023 n. 83, culminati nel cosiddetto correttivo ter (D.Lgs. 12 dicembre 2024 n. 136) che ha armonizzato molte disposizioni. Il CCII ha sostituito la legge fallimentare, abbandonando termini quali fallimento a favore di liquidazione giudiziale, e ha introdotto nuovi strumenti negoziali (composizione negoziata, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) pensati per prevenire la crisi e favorire la continuità aziendale.

La presente guida si propone di illustrare gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese di carpenteria indebitate, evidenziando i diritti del debitore e le azioni di difesa. L’obiettivo è fornire un supporto a imprenditori, avvocati e professionisti per comprendere le procedure, tutelare il patrimonio e scegliere la strategia più opportuna. Ogni sezione contiene riferimenti normativi, pronunce giurisprudenziali aggiornate fino al settembre 2025 e tabelle riepilogative. In calce sono riportate le fonti utilizzate.

1. Tipologie di debiti delle imprese di carpenteria

Le imprese di carpenteria, come tutte le aziende, possono contrarre debiti di diversa natura. Distinguere correttamente le tipologie di passività è fondamentale per scegliere lo strumento di regolazione più adeguato e per evitare responsabilità personali dei soci o degli amministratori.

1.1 Debiti bancari e finanziari

I debiti bancari derivano da finanziamenti concessi per l’acquisto di macchinari, capannoni, mezzi di trasporto o per far fronte al capitale circolante. Essi includono:

  • Mutui ipotecari e finanziamenti chirografari concessi da istituti di credito.
  • Leasing finanziari per l’acquisto di impianti e attrezzature.
  • Linee di credito (fidi in conto corrente, anticipi fatture) utilizzate per finanziare il ciclo produttivo.

I rapporti bancari sono spesso assistiti da garanzie ipotecarie o personali (fideiussioni dei soci). In caso di insolvenza, le banche possono avviare procedure esecutive, specialmente se il credito è assistito da privilegio fondiario; la Corte di cassazione nel 2024 ha confermato che il credito fondiario mantiene il privilegio anche nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata, interpretando in continuità l’art. 41 del Testo unico bancario e l’art. 150 CCII .

1.2 Debiti fiscali e contributivi

Le imprese hanno l’obbligo di versare imposte (IRPEF, IRES, IVA), tasse locali, contributi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). Il mancato pagamento comporta sanzioni, interessi e, in determinati casi, reati tributari. Le agenzie fiscali sono creditori pubblici e godono di privilegi e facoltà speciali; le proposte di falcidia o dilazione dei loro crediti devono rispettare le norme sulla transazione fiscale, recentemente riformata. Il CCII riconosce che il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi, purché un professionista indipendente attesti che la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale .

1.3 Debiti commerciali verso fornitori

La carpenteria utilizza materie prime (ferro, acciaio, legno), servizi di trasporto, energia e consuma grossi quantitativi di materiali. I debiti verso fornitori generano crediti chirografari, privi di garanzie reali, ma rappresentano la parte più voluminosa delle passività. I fornitori possono agire giudizialmente per ottenere un decreto ingiuntivo o chiedere il fallimento. Le relazioni con i fornitori devono essere gestite con attenzione: un accordo di ristrutturazione o un piano di pagamento può evitare il contenzioso.

1.4 Debiti verso dipendenti e professionisti

I debiti verso lavoratori (salari, TFR, contributi) hanno natura privilegiata e ricevono tutela prioritaria nelle procedure concorsuali. Nelle operazioni di vendita dell’azienda o di ristrutturazione, tali crediti devono essere saldati entro 30 giorni dalla scadenza . I professionisti (geometri, ingegneri, avvocati, commercialisti) spesso operano per le aziende di carpenteria e maturano crediti assistiti da privilegio generale.

1.5 Debiti verso enti previdenziali ed ex Equitalia

Oltre all’INPS, esistono contributi dovuti a casse di previdenza per artigiani. Le cartelle esattoriali emesse da Agenzia delle Entrate ‒ Riscossione possono essere rottamate o rateizzate. In caso di piani di ristrutturazione, tali crediti entrano nelle classi dei creditori privilegiati.

2. La crisi d’impresa nel settore carpenteria: normativa di riferimento

2.1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

Il CCII, introdotto dal D.Lgs. n. 14/2019 e successivamente modificato, costituisce la fonte normativa principale in materia di insolvenza. L’art. 1 definisce la finalità del Codice: anticipare la crisi, promuovere la continuità aziendale e assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori attraverso strumenti preventivi e procedure concorsuali. La materia è stata profondamente incisa dai decreti correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024, che hanno ampliato l’ambito della composizione negoziata e introdotto modifiche alla liquidazione giudiziale, semplificando le formalità e valorizzando l’utilizzo delle comunicazioni elettroniche . Inoltre l’art. 63 CCII disciplina la transazione fiscale, il cui quadro è stato perfezionato nel 2023 con l’inserimento del cram down fiscale .

Tra le novità maggiori, il CCII prevede:

  • Segnalazione obbligatoria di crisi da parte degli organi di controllo e dei professionisti.
  • Indicatori della crisi, elaborati dal CNDCEC, che misurano la sostenibilità dell’indebitamento.
  • Procedura di composizione negoziata (art. 12 e ss.), accessibile tramite piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio, in cui un esperto indipendente assiste l’imprenditore nella negoziazione con i creditori .
  • Strumenti di regolazione quali accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO), concordato preventivo (continuità, misto o liquidatorio), concordato minore e concordato semplificato.
  • Liquidazione giudiziale, che sostituisce il fallimento, con procedure più snelle e maggiore digitalizzazione .

2.2 Soggetti interessati

Il codice disciplina sia le società commerciali che le imprese artigiane e agricole, includendo anche imprenditori sotto soglia (piccoli imprenditori, professionisti), start‐up innovative e associazioni. Le imprese di carpenteria, spesso costituite come SNC, SRL o imprese individuali artigiane, rientrano pienamente nell’ambito di applicazione del CCII. Per gli imprenditori agricoli e le imprese sotto i requisiti dell’art. 2 della legge fallimentare (attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti non oltre 500.000 euro) si applicano procedure semplificate come il concordato minore.

2.3 Obblighi degli amministratori e responsabilità

Gli amministratori devono adottare assetti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente la crisi e attivare gli strumenti previsti. La mancata attivazione della composizione negoziata o di altre procedure può comportare responsabilità civile per aggravamento del dissesto. È fondamentale monitorare costantemente gli indicatori di crisi e consultare professionisti.

3. Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Il legislatore ha predisposto vari strumenti, di natura negoziale o concorsuale, idonei a ristrutturare l’impresa o a liquidarla nel rispetto della par condicio. Di seguito si analizzano le principali procedure con particolare attenzione a pregi, limiti e prassi applicative.

3.1 Composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata è stata introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) ed è ora disciplinata dagli articoli 12‑25‑quater CCII. È uno strumento stragiudiziale pensato per l’imprenditore in squilibrio economico‐finanziario che, pur non essendo ancora insolvente, rischia la crisi . La procedura si caratterizza per:

  • Accesso telematico: l’imprenditore presenta domanda tramite piattaforma on‑line e carica i documenti richiesti (bilanci, dichiarazioni fiscali, situazione patrimoniale).
  • Nomina dell’esperto: una commissione costituita presso la Camera di Commercio nomina un esperto indipendente, generalmente un commercialista o avvocato, che assiste l’imprenditore e i creditori nella ricerca di un accordo . Il professionista favorisce la conclusione di un contratto o di un piano idoneo al risanamento.
  • Ruolo dell’imprenditore e dei creditori: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria, ma compie atti di straordinaria amministrazione solo con il consenso dell’esperto. I creditori partecipano volontariamente alla negoziazione . Il CCII prevede anche che l’indipendente possa proporre la vendita dell’azienda o di rami senza trasferire al cessionario i debiti pregressi (art. 22), incrementando l’appeal per investitori .
  • Durata e esiti: la procedura dura fino a 180 giorni, prorogabili. Può concludersi con un accordo (es. piano di risanamento o accordo di moratoria), con l’accesso ad altri strumenti (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo), oppure con la liquidazione controllata. Se la trattativa fallisce, i creditori riacquistano la facoltà di agire esecutivamente .
  • Protezione temporanea: l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e misure cautelari a tutela dell’azienda; tali misure sono confermate o revocate dal tribunale .

3.1.1 Vantaggi per l’impresa di carpenteria

Per una carpenteria con debiti, la composizione negoziata può essere un’ancora di salvezza. Permette di negoziare dilazioni di pagamento con fornitori, banche e fisco, mantenendo la continuità dell’attività. L’esperto facilita la comunicazione con i creditori e può suggerire la cessione dell’azienda a un soggetto interessato, trasferendo la manodopera e gli asset senza i debiti pregressi. La procedura è riservata e non comporta il discredito derivante da un concordato o da una liquidazione giudiziale.

3.1.2 Limiti e rischi

Tuttavia, l’efficacia della composizione dipende dalla disponibilità dei creditori a negoziare. Se i debiti sono elevati e la situazione irreversibile, la procedura potrebbe rivelarsi solo un rinvio della liquidazione. È essenziale presentare documenti aggiornati e una bozza di piano realistico, altrimenti il tentativo appare pretestuoso. In alcuni casi l’accesso alla composizione è precluso da comportamenti illeciti (es. distrazione di beni). La negoziazione richiede costanza e partecipazione attiva.

3.1.3 Chiusura e successive azioni

Al termine della composizione, se non si raggiunge un accordo, il debitore può attivare strumenti più incisivi: accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore o concordato semplificato. Il mancato utilizzo di tali rimedi può comportare l’avvio della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori. È quindi cruciale pianificare in anticipo i percorsi successivi.

3.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) sono previsti dagli articoli 57‑64 CCII. Costituiscono strumenti negoziali che consentono all’impresa di rinegoziare le proprie passività con la maggioranza dei creditori, evitando procedure più gravose. Possono essere ordinari o speciali, a seconda dei requisiti e delle categorie di creditori coinvolti. Il D.Lgs. 136/2024 ha riformato la disciplina, distinguendo nettamente tra le due figure e introducendo modifiche procedurali .

3.2.1 Tipologie e requisiti

  1. Accordo ordinario (art. 57): Il debitore negozia con almeno il 60 % dei creditori per importanza economica. L’accordo deve prevedere una regolazione unitaria dei debiti e assicurare il riequilibrio finanziario dell’impresa. È necessaria l’attestazione di un professionista sull’attuabilità e convenienza dell’accordo.
  2. Accordo agevolato (ex art. 61): Prevede l’adesione di almeno il 30 % dei creditori, ma richiede la disponibilità di strumenti finanziari e garanzie idonei a soddisfare i dissenzienti. Si applica soprattutto alle ristrutturazioni “flash” dove il sostegno di un investitore consente di convincere i creditori restanti.
  3. Accordo ad efficacia estesa (art. 59): Consente di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori chirografari non aderenti, purché la percentuale di adesione superi il 75 % o siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero nella liquidazione. Un giudice omologa l’accordo esteso.

3.2.2 Transazione fiscale e contributiva

La transazione fiscale è regolata dall’art. 63 CCII, che disciplina la possibilità di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi, previa attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione . L’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali hanno 90 giorni per rispondere; in mancanza di adesione, il tribunale può omologare l’accordo se è più conveniente della liquidazione (cram down fiscale). Questa norma recepisce la novella dell’art. 1‑bis D.L. 69/2023, che consente al giudice di superare il dissenso erariale in caso di maggiore convenienza . Le imprese di carpenteria indebitate con il fisco possono così ottenere falcidie e dilazioni, ma devono rispettare i requisiti di tempestiva presentazione dei documenti e dei bilanci.

3.2.3 Vantaggi e criticità degli ARD

L’accordo di ristrutturazione consente di mantenere la continuità aziendale senza l’elevato controllo giudiziario del concordato. È particolarmente adatto a imprese con debiti bancari e fornitori disponibili a negoziare. Nel settore della carpenteria, dove i fornitori rivestono un ruolo centrale, l’accordo può permettere un rientro graduale senza interrompere la produzione.

Le criticità riguardano la necessità di convincere la percentuale richiesta di creditori; inoltre, i creditori erariali sono spesso restii ad accettare falcidie, costringendo a ricorrere al cram down. La procedura richiede un piano dettagliato e attestato; l’imprenditore deve garantire un apporto finanziario esterno o la disponibilità di asset da liquidare.

3.2.4 Procedura

  1. Preparazione: redazione di un piano economico-finanziario, stimando entrate e uscite, con l’ausilio di un professionista abilitato.
  2. Negoziazione: contatto con i creditori per ottenere l’adesione alle condizioni proposte.
  3. Deposito in tribunale: l’accordo e l’attestazione vengono depositati presso il tribunale competente, richiedendo l’omologazione. La procedura resta sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.

3.3 Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione rappresenta un’innovazione del CCII (art. 64‑bis). Rispetto all’accordo, il PRO consente al debitore di predisporre un piano vincolante anche per i creditori non aderenti, senza la necessità di percentuali di consenso rigide e con la possibilità di effettuare classi di creditori e utilizzare regole di priorità. Originariamente vi erano dubbi sulla possibilità di piani puramente liquidatori; la giurisprudenza recente ha però riconosciuto tale facoltà.

3.3.1 Natura e funzione

Il PRO è un piano attestato da un professionista indipendente che descrive le misure per regolare il debito e assicurare la sostenibilità nel medio periodo. Può essere in continuità (prosecuzione dell’attività) o liquidatorio (vendita di beni). L’art. 64‑bis consente di derogare alle regole sulla par condicio, distribuendo il valore eccedente quello di liquidazione sulla base di priorità relative; consente inoltre di effettuare cram down all’interno delle classi (omologazione trasversale).

3.3.2 PRO liquidatorio: giurisprudenza

La domanda se il PRO possa essere puramente liquidatorio è stata risolta dal Tribunale di Milano (9 ottobre 2024), che ha riconosciuto l’ammissibilità di un PRO a carattere liquidatorio. La decisione si fonda sulle modifiche dell’art. 64‑bis introdotte dal decreto correttivo; il tribunale ha stabilito che l’assenza di continuità non preclude la validità del piano, purché le vendite di beni avvengano con procedura competitiva, assicurando pubblicità e trasparenza per massimizzare il valore per i creditori . Il PRO liquidatorio presenta vantaggi rispetto al concordato preventivo liquidatorio perché non richiede il soddisfacimento minimo del 20 % dei chirografari né l’apporto di risorse esterne; consente una maggiore flessibilità nella distribuzione del ricavato, fermo restando il pagamento integrale dei crediti dei lavoratori entro 30 giorni .

3.3.3 Omologazione trasversale (cross‐class cram down)

Un aspetto innovativo del PRO e del concordato preventivo è l’omologazione trasversale, che permette al tribunale di imporre il piano anche a classi dissenzienti, purché siano rispettate alcune condizioni. La Corte d’Appello di Milano (24 marzo 2025) ha chiarito che i creditori appartenenti a un rango privilegiato degradato (es. privilegio speciale degradato) devono essere trattati separatamente dai creditori chirografari; la “classe” dei creditori dissenzienti deve ricevere un valore pari a quello di altre classi dello stesso rango e superiore a quello delle classi inferiori, in conformità alla regola della priorità relativa . La decisione ha ribadito che il cram down si applica solo se esistono classi dissenzienti; se tutti i creditori aderiscono, il debitore può discriminarli a condizione di pagare integralmente i lavoratori e di rispettare gli ordini di prelazione .

3.3.4 Procedura di omologazione

Il PRO è predisposto con l’assistenza di un professionista; il piano e l’attestazione sono depositati in tribunale, che convoca i creditori per l’espressione del voto. Il giudice verifica il rispetto delle condizioni di legge, i criteri di formazione delle classi, la veridicità dei dati e la convenienza del piano. In caso di opposizione, può procedere al cram down se le condizioni sopra illustrate sono soddisfatte. L’omologazione rende il piano vincolante per tutti i creditori.

3.4 Concordato preventivo e sue varianti

Il concordato preventivo è un classico strumento concorsuale disciplinato dagli artt. 84‑109 CCII. Permette all’imprenditore di proporre un piano al tribunale per la regolazione dei debiti, suddividendo i creditori in classi e determinando il soddisfacimento mediante continuità, cessione di beni o una combinazione. Il concordato si distingue in:

  • Concordato in continuità: l’impresa prosegue l’attività sotto la vigilanza di un commissario giudiziale, con obbligo di assicurare almeno il 20 % di soddisfacimento dei chirografari se non vi è aumento di valore derivante dalla prosecuzione (regola abrogata per il PRO). Sono previsti incentivi fiscali e la possibilità di transazione fiscale.
  • Concordato liquidatorio: l’attività viene cessata e i beni venduti; richiede il pagamento di almeno il 20 % dei chirografari, salvo il ricorso al PRO liquidatorio.
  • Concordato misto: combina elementi di continuità e liquidazione.
  • Concordato semplificato (art. 25‑sexies CCII): procedura residuale introdotta dal 2021, di natura strettamente liquidatoria, che può essere attivata solo dopo il fallimento della composizione negoziata; è priva di voto dei creditori e mira a una rapida cessione dei beni . L’accesso è riservato all’imprenditore di qualunque dimensione che abbia tentato senza successo la composizione negoziata . L’assenza di voto consente al tribunale di omologare direttamente il piano se risulta preferibile alla liquidazione giudiziale.
  • Concordato minore: procedura destinata agli imprenditori sotto soglia, disciplinata dagli artt. 74‑83 CCII. È accessibile a piccoli imprenditori, professionisti, start-up e aziende agricole che non superano i limiti di attivo, ricavi e debiti previsti dalla legge. Può essere in continuità o liquidatorio. Richiede un apporto esterno idoneo a rendere il piano più vantaggioso per i creditori rispetto alla liquidazione , .

3.4.1 Concordato semplificato

Il concordato semplificato è stato introdotto dal D.L. 118/2021 come “ultima spiaggia” per le imprese che non hanno concluso la composizione negoziata. Le sue caratteristiche sono:

  • Accesso subordinato: può essere richiesto solo dopo il fallimento della negoziazione; il tribunale verifica la buona fede del debitore e l’assenza di soluzioni migliori .
  • Natura liquidatoria: il piano prevede la cessione dell’azienda o dei beni; non è possibile prevedere la continuità, neppure temporanea, come chiarito dal Tribunale di Milano .
  • Nessun voto: i creditori non votano; il tribunale approva il piano se ritiene che il ricavato dalla vendita sia superiore a quello della liquidazione giudiziale.
  • Misure protettive: sono concesse su richiesta del debitore e vengono confermate dal tribunale; il Tribunale di Sondrio ha stabilito che basti l’iscrizione dell’istanza nel registro delle imprese per far decorrere la sospensione delle azioni esecutive .
  • Destinatari: l’istituto è aperto a imprenditori di qualsiasi dimensione (non solo sotto soglia) che dimostrino di aver tentato inutilmente la composizione .

3.4.2 Concordato minore

Il concordato minore è una procedura per soggetti non fallibili (piccoli imprenditori, agricoltori, professionisti). Le regole sono contenute negli artt. 74‑83 CCII. I principali tratti sono:

  • Requisiti soggettivi: non devono superare i limiti dell’art. 2 L.F. (attivo patrimoniale annuo inferiore a 300.000 €, ricavi inferiori a 200.000 € e debiti inferiori a 500.000 €). Possono accedere anche imprenditori agricoli, professionisti, start‐up innovative e organizzazioni non profit .
  • Piano: il piano può prevedere la continuità o la liquidazione. Deve includere un apporto esterno significativo, cioè risorse non ricavabili dal patrimonio del debitore, per rendere la proposta più conveniente della liquidazione . Tale apporto può provenire da familiari o terzi investitori. Il Tribunale di Oristano ha respinto una proposta in cui l’unico apporto era la vendita dell’immobile del debitore camuffata da contributo esterno .
  • Falcidia dei crediti fiscali e contributivi: l’art. 74 prevede che il piano possa prevedere il pagamento parziale dei crediti erariali e contributivi, richiamando le regole della transazione fiscale .
  • Adesione dei creditori: a differenza del concordato semplificato, i creditori sono chiamati a votare sul piano. L’omologazione richiede la maggioranza dei crediti ammessi.
  • Effetti: l’omologazione produce gli stessi effetti del concordato ordinario; i creditori esclusi sono vincolati. Se il piano è in continuità, i debiti sono soddisfatti con i proventi dell’attività; in caso di liquidazione, i beni sono venduti e il ricavato distribuito.

3.5 Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata

La liquidazione giudiziale ha sostituito il fallimento. È la procedura concorsuale per eccellenza, disciplinata dagli artt. 121‑236 CCII. Si apre con sentenza su ricorso del debitore o di un creditore e prevede la nomina di un curatore e di un giudice delegato. Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto alcune novità tese alla digitalizzazione e alla semplificazione:

  • I curatori devono dichiarare di avere mezzi e tempo adeguati per assumere l’incarico; la redazione del bilancio, se mancante, non è più obbligatoria .
  • È istituito un domicilio digitale; le comunicazioni avvengono tramite PEC o depositi nel fascicolo elettronico .
  • L’emissione del decreto di “non farsi luogo all’accertamento del passivo” (quando i creditori sono definiti) è attribuita al giudice delegato; i pareri del comitato dei creditori possono essere espressi per silenzio-assenso .

La liquidazione controllata (art. 268‑292 CCII) è la procedura prevista per i soggetti non fallibili (sovraindebitati). È simile alla liquidazione giudiziale ma semplificata e rivolta a consumatori, professionisti e piccole imprese.

3.6 Esdebitazione del debitore incapiente

Nel caso di imprenditore persona fisica incapiente e privo di patrimoni, l’art. 282 CCII prevede che, decorsi tre anni dalla chiusura della liquidazione controllata o del concordato minore, il debitore può ottenere l’esdebitazione per l’ammontare residuo dei debiti. Ciò consente di ripartire da zero, ma l’esdebitazione non si applica a debiti tributari derivanti da condotte penalmente rilevanti, a obblighi alimentari e a risarcimenti da delitto.

4. Protezione del patrimonio del debitore

Le imprese di carpenteria spesso coincidono con il patrimonio personale dell’imprenditore; la tutela degli asset familiari è pertanto essenziale. Esistono strumenti di pianificazione patrimoniale che consentono di separare il patrimonio aziendale da quello personale e di ridurre i rischi di aggressione dei creditori. Tuttavia, l’utilizzo di tali strumenti richiede serietà e tempestività; se attivati in prossimità della crisi, possono essere dichiarati inopponibili o revocati.

4.1 Trust

Il trust è un istituto di derivazione anglosassone riconosciuto in Italia dalla Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata con L. 364/1989. Consiste nel trasferimento di beni dal disponente (settlor) a un trustee che li amministra nell’interesse di beneficiari o per una finalità determinata. I beni in trust costituiscono una massa distinta e separata dal patrimonio del trustee e del disponente: non possono essere aggrediti dai loro creditori, salvo i casi di frode . Questa segregazione patrimoniale costituisce un’eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale generale dell’art. 2740 c.c.

4.1.1 Vantaggi e idoneità per le carpenterie

Un trust familiare o d’impresa permette di proteggere gli immobili, le attrezzature e i risparmi da eventuali azioni dei creditori dell’imprenditore. Secondo un commento giurisprudenziale del 2024, il trust consente di separare i beni personali da quelli aziendali, proteggere la famiglia, pianificare la successione e ridurre i rischi di crisi . La Cassazione ha anche chiarito che la costituzione del trust e il trasferimento dei beni sono fiscalmente neutrali: non si verifica un incremento o una diminuzione del patrimonio imponibile, poiché il trustee ha mera intestazione formale dei beni .

4.1.2 Opponibilità ai creditori e revocatoria

L’efficacia del trust dipende dalla sua meritevolezza e dalla corretta costituzione. La Cassazione 18084/2025 ha stabilito che per essere opponibile ai creditori è necessario che l’atto istitutivo e il trasferimento dei beni abbiano data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento e che, per gli immobili, sia avvenuta la trascrizione nei registri . Occorre inoltre valutare la “causa concreta” del trust: se il trust è meramente simulato o costituito per frodare i creditori, è revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2929‑bis c.c., che consente la vendita forzata dei beni trasferiti con atto gratuito fraudolento .

Un’altra pronuncia del 2025 (Cass. 9096/2025) ha applicato il principio di interposizione fittizia: un trust estero, gestito dal disponente che ne rimane effettivo proprietario e beneficiario, viene considerato un mero schermo; i redditi vanno imputati al disponente e gli atti sono soggetti a revoca .

4.1.3 Best practice e raccomandazioni

  • Costituire il trust con sufficiente anticipo, quando l’impresa è ancora sana; un trust istituito in prossimità della crisi è sospetto.
  • Redigere un atto scritto dettagliato con indicazione di beni, beneficiari, finalità e durate; allegare relazione notarile e perizia.
  • Trasferire effettivamente i beni al trustee e registrare la proprietà nei registri immobiliari.
  • Evitare gestioni simulate: il trustee deve essere indipendente e amministrare secondo i termini dell’atto.
  • Prevedere clausole di revoca e protezione per eventuali sopravvenienze.

4.2 Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167‑171 c.c.) consente a coniugi o uniti civilmente di destinare beni (spesso la casa coniugale) ai bisogni della famiglia. I beni conferiti non sono aggredibili da creditori per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari. La Cassazione 11 aprile 2024 n. 9789 ha stabilito che il criterio non è la natura dell’obbligazione (es. debito derivante da attività imprenditoriale), bensì la relazione tra debito e bisogni della famiglia . La stessa sentenza ha precisato che spetta ai debitori provare che il creditore era consapevole dell’estraneità del debito ai bisogni familiari; non basta dimostrare che il debito è nato da un’attività imprenditoriale per escludere l’esecutività .

Ciò significa che i creditori potranno aggredire i beni del fondo se il debito è contratto per esigenze familiari (ad esempio, mutuo per la ristrutturazione della casa). Inoltre, il fondo è revocabile se costituito in frode ai creditori entro due anni dalla dichiarazione di insolvenza.

4.3 Patto di famiglia e donazioni

Il patto di famiglia consente al titolare di un’azienda di trasferire l’impresa ai discendenti, regolando i rapporti successori. Tuttavia, la Cassazione 10536/2025 ha affermato che il patto di famiglia, pur essendo un contratto, è un atto a titolo gratuito e quindi revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c. se pregiudica i creditori . Ciò vale anche per le donazioni di beni ai figli o al coniuge. È quindi sconsigliabile ricorrere a tali strumenti in prossimità della crisi.

4.4 Holding e holding di fatto

Costituire una holding può essere una strategia per segregare la proprietà e limitare la responsabilità. Una holding è una società che detiene partecipazioni in altre società operative. Attraverso una struttura holding, l’imprenditore può centralizzare la gestione e proteggere il patrimonio personale. Tuttavia, è necessario che la holding abbia una reale operatività e un’organizzazione distinta; altrimenti potrebbe configurarsi una holding di fatto.

4.4.1 Holding di fatto e responsabilità solidale

Una holding di fatto sorge quando più società e l’imprenditore agiscono in modo unitario senza aver formalizzato una capogruppo. Le corti hanno riconosciuto l’esistenza di holding di fatto quando ricorrono i seguenti elementi:

  1. Affectio societatis: volontà di costituire un’unica impresa attraverso società nominalmente distinte.
  2. Unità di direzione: medesima compagine sociale, stessa sede, contabilità unificata, scambi continui di risorse umane e finanziarie.
  3. Patrimonio comune anche occulto, con commistione di beni e conti .

La giurisprudenza (Corte d’Appello di Venezia 26 marzo 2021, confermata da Cassazione 2024) ha ritenuto che in presenza di tali elementi il fallimento può essere esteso a tutte le società del gruppo e al patrimonio personale dell’imprenditore; eventuali atti di cessione a familiari o divorzi fittizi sono revocabili . Pertanto, l’imprenditore deve costituire una holding con statuto blindato e rispettare la separazione contabile tra le società.

4.4.2 Costituzione di una holding come forma di protezione

La costituzione di una holding richiede l’intervento di un notaio, la predisposizione di uno statuto con clausole che limitino la responsabilità e la pianificazione fiscale adeguata. È consigliabile trasferire le partecipazioni delle società operative alla holding e inserire la holding in un trust per rafforzare la segregazione. Ciò permette di isolare i rischi dell’attività operativa e proteggere gli asset.

4.5 Altri strumenti di protezione

  • Assicurazioni di responsabilità civile e professionale: coprono i danni a terzi e riducono il rischio di azioni esecutive sul patrimonio.
  • Polizze vita e prodotti assicurativi a capitalizzazione: in alcune situazioni, gli importi sono impignorabili fino a un certo limite.
  • Clausole di salvaguardia nei contratti: patti di riserva di proprietà, clausole penali, strumenti di garanzia.

5. Strategia di difesa del debitore: come gestire i debiti

Affrontare un periodo di indebitamento richiede un approccio strutturato. Di seguito si propone un percorso in più fasi rivolto a imprenditori di carpenteria, avvocati e consulenti.

5.1 Analisi della situazione economico-finanziaria

  1. Raccolta documenti: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione contabile aggiornata, elenco completo dei debiti (importo, natura, scadenza, eventuali garanzie). Va incluso l’elenco dei contratti in corso (leasing, appalti, forniture).
  2. Verifica degli incassi futuri: commesse in portafoglio, pagamenti dovuti da clienti, contenziosi attivi.
  3. Valutazione del patrimonio: beni immobili, macchinari, magazzino, veicoli, disponibilità liquide. Occorre distinguere i beni strumentali da quelli personali.
  4. Analisi degli indicatori di crisi: rapporti di leva finanziaria, indicatori di sostenibilità del debito. L’imprenditore deve verificare se sussiste uno squilibrio patrimoniale o finanziario e se la crisi è reversibile.

5.2 Ricerca di soluzioni negoziali

Prima di attivare procedure concorsuali, è opportuno tentare di rinegoziare i debiti. Le banche e i fornitori preferiscono spesso un accordo piuttosto che affrontare un fallimento.

  • Ristrutturazioni bancarie: rinegoziazione dei tassi, allungamento dei piani di ammortamento, consolidamento delle esposizioni a breve termine. In presenza di garanzie personali (fideiussioni), è possibile proporre piani di rientro con decurtazioni parziali.
  • Accordi con i fornitori: prolungamento dei termini di pagamento, sconti per saldo anticipato, utilizzo di contratti di factoring per ottenere liquidità immediata.
  • Transazione fiscale: presentare istanza di rateizzazione o definizione agevolata delle cartelle. Le leggi di bilancio 2023‑2025 hanno introdotto misure di rottamazione delle cartelle ed eventuali stralci.
  • Composizione negoziata: se la crisi è grave, si può accedere alla composizione negoziata per formalizzare la trattativa con l’aiuto dell’esperto. La procedura consente di ottenere misure protettive e di evitare l’avvio di esecuzioni .

5.3 Scelta dello strumento concorsuale

La scelta tra le diverse procedure (ard, PRO, concordato, liquidazione) dipende da vari fattori:

  • Dimensione dell’impresa: per imprese sotto soglia conviene valutare il concordato minore o la liquidazione controllata. Le imprese più grandi possono optare per l’ARD o il PRO.
  • Stato di continuità: se l’attività può proseguire generando flussi di cassa, è preferibile un piano in continuità (concordato in continuità, PRO in continuità). Se la continuità non è più sostenibile, si ricorre a un piano liquidatorio (PRO liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione giudiziale).
  • Disponibilità di risorse esterne: l’apporto di soci o familiari può rendere percorribile un concordato minore o un accordo agevolato .
  • Entità dei debiti fiscali: la presenza di ingenti debiti verso l’erario richiede un piano che preveda la transazione fiscale .
  • Presenza di beni ipotecati: i crediti fondiari mantengono il privilegio anche nella liquidazione giudiziale e controllata .

5.4 Difesa in giudizio e opposizioni

Le imprese di carpenteria possono trovarsi coinvolte in procedure esecutive, ingiunzioni di pagamento o azioni revocatorie. Alcuni strumenti di difesa:

  • Opposizione a decreto ingiuntivo: se i crediti sono contestati (es. difetti nei materiali, prestazioni parziali) si può opporsi entro 40 giorni. Occorre motivare puntualmente contestando l’esistenza o l’importo del debito.
  • Opposizione a precetto o pignoramento: la legge prevede termini ristretti (20 giorni dalla notifica) per eccepire nullità del titolo o prescrizione.
  • Istanza di sospensione dell’esecuzione: nell’ambito della composizione negoziata o del concordato, si può chiedere la sospensione delle procedure esecutive. In caso di concordato semplificato, la sospensione scatta automaticamente con l’iscrizione della domanda .
  • Revocatoria contro atti dei creditori: se un bene è stato pignorato in violazione delle norme (es. beni in fondo patrimoniale o trust validi), si può agire per far dichiarare inefficace l’atto esecutivo.

5.5 Ruolo di avvocato e commercialista

L’avvocato e il commercialista sono figure chiave. Il commercialista assiste nella predisposizione dei bilanci, delle attestazioni e nel dialogo con l’esperto; l’avvocato cura gli aspetti giuridici, redige gli atti, rappresenta il debitore in giudizio e nella negoziazione con i creditori. Entrambe le figure devono lavorare sinergicamente per garantire la completezza dei documenti e la coerenza del piano di risanamento.

5.6 Pianificazione a lungo termine

La crisi offre l’opportunità di ripensare il modello di business. Le imprese di carpenteria devono valutare:

  • Diversificazione dei clienti: ridurre la dipendenza da pochi committenti.
  • Investimenti in tecnologia: digitalizzazione dei processi, macchinari innovativi, formazione del personale.
  • Valutazione di partnership o fusioni: entrare in gruppi industriali o creare reti di impresa per condividere costi e opportunità.
  • Pianificazione patrimoniale: costituzione di trust, holding e polizze assicurative; definizione di strategie successorie.

6. Domande e risposte frequenti (FAQ)

D: Quando conviene avviare la composizione negoziata?

R: La composizione negoziata va richiesta al sorgere dei primi segnali di squilibrio, quando l’impresa ha ancora prospettive di risanamento. L’art. 12 CCII consente l’accesso anche a soggetti in probabile insolvenza o già insolventi purché esista una ragionevole prospettiva di continuità . Avviare la procedura troppo tardi riduce le possibilità di successo. È opportuno preparare con il commercialista i documenti richiesti dalla piattaforma.

D: L’accordo di ristrutturazione può ridurre i debiti verso l’Erario?

R: Sì, mediante la transazione fiscale (art. 63 CCII). Il debitore può chiedere il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi; l’Agenzia delle Entrate deve valutare la proposta entro 90 giorni. In assenza di adesione, il tribunale può applicare il cram down fiscale se dimostra che la proposta è più conveniente della liquidazione .

D: Qual è la differenza tra PRO e concordato preventivo?

R: Il PRO è un piano attestato che non richiede votazione dei creditori e consente di imporre soluzioni anche ai dissenzienti tramite cross‑class cram down. Permette di derogare alla par condicio e non impone una soglia minima di soddisfacimento dei chirografari. Il concordato preventivo richiede il voto dei creditori e, salvo il concordato semplificato, prevede regole più rigide sulla percentuale di soddisfacimento. Il PRO è più flessibile e adatto a ristrutturazioni complesse; recentemente la giurisprudenza ha ammesso anche piani puramente liquidatori .

D: Cosa accade se il piano proposto nel concordato minore non prevede un vero apporto esterno?

R: Il Tribunale di Oristano (giugno 2024) ha dichiarato inammissibile un concordato minore dove l’apporto esterno era costituito unicamente dalla vendita di un immobile già di proprietà del debitore, perché ciò non rappresenta un incremento reale dei mezzi disponibili . L’apporto esterno deve essere significativo e provenire da terzi o da risorse esterne al patrimonio del debitore.

D: Posso costituire un trust per proteggere l’immobile dell’azienda se sono già in crisi?

R: È rischioso. La Cassazione richiede che l’atto di trust abbia data certa anteriore alla dichiarazione di insolvenza e che vi sia una causa concreta meritevole . Un trust costituito pochi mesi prima della crisi può essere sospettato di frode e dichiarato inefficace. La protezione patrimoniale deve essere pianificata con largo anticipo e per finalità legittime .

D: Che differenza c’è tra holding e holding di fatto?

R: La holding è una società capogruppo costituita formalmente, con statuto e organi propri. La holding di fatto è una situazione in cui più società sono gestite come un’unica impresa senza una struttura societaria adeguata. Se i giudici riscontrano affectio societatis, unità di direzione e patrimonio comune, possono estendere la liquidazione giudiziale a tutte le società e all’imprenditore . Costituire una holding formale con separazione contabile è l’unico modo per ridurre questo rischio.

D: Nel concordato semplificato, i creditori possono opporsi?

R: Nel concordato semplificato non è previsto il voto dei creditori, ma questi possono formulare osservazioni. Il tribunale decide se approvare il piano valutando la maggiore convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale . In caso di mancata soddisfazione, i creditori possono proporre opposizione all’omologazione entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

D: Cosa succede ai dipendenti in caso di cessione dell’azienda durante un PRO o un concordato?

R: La cessione dell’azienda o di un ramo può avvenire nel contesto di un PRO o di un concordato. L’art. 47 L. 428/1990 prevede la tutela dell’occupazione; i dipendenti sono trasferiti al cessionario con la medesima anzianità e diritti, salvo accordi diversi con i sindacati. I crediti dei lavoratori devono essere saldati integralmente entro 30 giorni .

D: L’imprenditore persona fisica può ottenere l’esdebitazione?

R: Sì, se è stato dichiarato incapiente e ha concluso la liquidazione controllata. Dopo tre anni dalla chiusura, può ottenere l’esdebitazione per i debiti residui (art. 282 CCII), salvo i debiti esclusi (tributari derivanti da reati, risarcimenti da dolo, alimenti). La cancellazione consente di ripartire con nuova attività.

7. Tabelle riepilogative

7.1 Confronto tra principali strumenti

StrumentoDestinatariNaturaPercentuale di adesione/votoPossibilità di falcidia fiscaleContinuità aziendaleCompetenza del tribunale
Composizione negoziataTutti gli imprenditori (anche insolventi)Stragiudiziale, negozialeNessun voto, negoziazione assistitaNo falcidia automatica, ma si può proporre transazione fiscale nel contestoTribunale interviene solo per misure protettive e autorizzazioni
Accordo di ristrutturazione (ordinario)Imprese che superano limiti del concordato minoreContrattualeAdesione del 60 % dei creditori (30 % per accordo agevolato)Sì, tramite transazione fiscalePossibileOmologazione del tribunale su richiesta
PROImprese di ogni dimensionePiano soggetto a omologazione, anche liquidatorioNon è previsto voto; eventuale voto su base volontariaSì, tramite transazione fiscale; consente cram down fiscalePossibile, ma può essere liquidatorioOmologazione obbligatoria del tribunale
Concordato preventivoImprese di ogni dimensioneProcedura concorsualeVoto dei creditori (maggioranza del 50 % + 1)Sì, tramite transazione fiscaleContinuità o liquidazioneTribunale competente; presenza del commissario giudiziale
Concordato semplificatoImprese che hanno fallito la composizione negoziataLiquidatorioNessun votoSì, tramite transazione fiscaleNoTribunale omologa senza voto
Concordato minoreImprenditori sotto soglia, professionisti, start-upProcedura concorsuale semplificataVoto dei creditoriSì, richiamo all’art. 74Possibile in continuità o liquidazioneTribunale, con nomina di un OCC (organismo di composizione della crisi)
Liquidazione giudizialeImprese insolventi, anche di grandi dimensioniProcedura concorsuale di liquidazioneNessun votoNo (i crediti sono soddisfatti secondo prelazioni)NoTribunale; nomina del giudice delegato e del curatore
Liquidazione controllataDebitori sovraindebitati non fallibiliLiquidatoriaNessun votoNoNoTribunale o giudice di pace in base al valore

7.2 Limiti e requisiti di accesso

ProceduraRequisiti soggettiviRequisiti oggettiviEsclusioni
Composizione negoziataImprenditori, anche insolventi, purché vi sia prospettiva di risanamentoStato di squilibrio patrimoniale o finanziarioImprenditori che hanno distratto beni, violato gravi obblighi, o in caso di frode
Accordo di ristrutturazione (ordinario e agevolato)Imprese commerciali, non fallibili minoriPercentuale di adesione dei creditori (60 % o 30 %)Imprese che hanno già beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti
PROImprese che possono presentare un piano attestatoPiano conveniente rispetto alla liquidazioneProposte fraudolente o carenze documentali
Concordato semplificatoImprese di ogni dimensione che hanno fallito la composizione negoziataPiano liquidatorio puro, cessione totale dei beniDebitori che non hanno condotto la negoziazione in buona fede
Concordato minoreImprenditori sotto soglia, professionisti, start-upApporto esterno significativo; piano in continuità o liquidatorioDebitori che non hanno effettuato l’esdebitazione negli ultimi 5 anni
Liquidazione giudizialeImprese insolventiStato di insolvenza provato, passivo superiore a 500.000 €Imprenditori agricoli e professionisti con debiti modesti
Liquidazione controllataDebitori sovraindebitati (consumatori, professionisti, piccole imprese)Stato di insolvenza, assenza di beni o patrimonio modestoDebitori che hanno agito con dolo o colpa grave nel contrarre debiti

8. Modelli di atti legali

8.1 Istanza per l’accesso alla composizione negoziata

Di seguito si propone un modello semplificato di domanda da presentare tramite la piattaforma telematica. È consigliabile rivolgersi a un avvocato o commercialista per la redazione definitiva.

Oggetto: Domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi dell’art. 12 CCII

**Spettabile Camera di Commercio di [___],

Il/la sottoscritto/a [Nome, Cognome], nato/a a [], il [], residente in [], in qualità di imprenditore individuale/legale rappresentante della [Denominazione societaria], con sede in [], codice fiscale e partita IVA [___],**

espone quanto segue:

  1. L’impresa opera nel settore della carpenteria dal [anno] e ad oggi impiega [numero] dipendenti. A causa di [descrizione cause della crisi], la società manifesta uno stato di squilibrio economico-finanziario e rischia l’insolvenza.
  2. Il debito complessivo ammonta a circa [importo], così ripartito: [descrizione per categorie]. Nonostante ciò, la società dispone di un portafoglio ordini di [importo] e ritiene di poter superare la crisi mediante la rinegoziazione dei debiti.
  3. Si allegano i documenti previsti dall’art. 13 CCII: (i) ultimi tre bilanci, (ii) situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, (iii) elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi importi e privilegi, (iv) elenco dei contenziosi in essere, (v) descrizione dei contratti in corso, (vi) dichiarazioni fiscali, (vii) bozza di piano di risanamento.

Tutto ciò premesso, chiede che venga nominato un esperto indipendente per assistere le parti nella procedura di composizione negoziata e che vengano accordate, se del caso, misure protettive come da specifica istanza.

Luogo e data

Firma

8.2 Domanda di accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa

Oggetto: Richiesta di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti con estensione ai creditori non aderenti ex art. 59 CCII

Ill.mo Tribunale di [___] – Sezione fallimentare,

Il/la sottoscritto/a [nome], legale rappresentante della [società],

PREMESSO CHE

  • In data [] è stato sottoscritto un accordo con creditori rappresentanti il []% del passivo, come da elenco allegato. L’accordo prevede [descrizione sintetica delle misure: ristrutturazione bancaria, pagamento dilazionato fornitori, transazione fiscale].
  • Il professionista indipendente dott. [___] ha attestato la fattibilità e la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione.
  • Si chiede l’estensione degli effetti ai creditori chirografari non aderenti ai sensi dell’art. 59 CCII, in quanto la percentuale di adesione supera il 75% e i creditori dissenzienti riceverebbero un soddisfacimento maggiore rispetto alla liquidazione.

Tutto ciò premesso, si chiede che l’Ill.mo Tribunale voglia:

  1. Omologare l’accordo di ristrutturazione dei debiti in oggetto;
  2. Estenderne gli effetti ai creditori chirografari non aderenti;
  3. Concedere le misure protettive sino alla definitività dell’omologazione.

Luogo e data

Firma

8.3 Proposta di concordato minore

Oggetto: Proposta di concordato minore ex artt. 74‑83 CCII

Ill.mo Tribunale di [___] – Sezione fallimentare,

Il/la sottoscritto/a [nome], in qualità di imprenditore sotto soglia (art. 2 L.F.),

PREMESSO CHE

  • È in stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2 CCII.
  • Il passivo complessivo ammonta a [], di cui [] verso l’Erario, [] verso fornitori, [] verso istituti di credito.
  • Si allega piano di ristrutturazione predisposto dall’OCC, che prevede la liquidazione di parte del patrimonio e il proseguimento in forma ridotta dell’attività, con l’apporto esterno di [descrizione: versamento dei familiari/investitore].
  • Il piano classifica i creditori in [numero] classi; la classe fiscale verrà soddisfatta mediante transazione ai sensi dell’art. 74 CCII .

Tutto ciò premesso, si chiede:

  1. L’ammissione alla procedura di concordato minore;
  2. La nomina di un commissario giudiziale;
  3. L’approvazione del piano proposto e la convocazione dei creditori per il voto.

Luogo e data

Firma

8.4 Istanza di concordato semplificato

Oggetto: Istanza di omologazione di concordato semplificato ex art. 25‑sexies CCII

Ill.mo Tribunale di [___] – Sezione fallimentare,

Il/la sottoscritto/a [nome], legale rappresentante della [società],

PREMESSO CHE

  • In data [] è stata avviata la procedura di composizione negoziata della crisi, che si è conclusa con esito negativo, come da relazione dell’esperto depositata il [].
  • L’impresa non ha prospettive di continuità e non è possibile presentare concordato preventivo o PRO.
  • Si presenta piano di concordato semplificato contenente la cessione integrale dei beni aziendali a [eventuale investitore/asta competitiva], con distribuzione del ricavato ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni.

Tutto ciò premesso, si chiede che l’Ill.mo Tribunale:

  1. Esamini la proposta e ne verifichi la maggiore convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale;
  2. Omologhi il concordato semplificato;
  3. Disponga le misure protettive come da art. 25‑septies, a decorrere dalla pubblicazione dell’istanza .

Luogo e data

Firma

9. Considerazioni finali e consigli pratici

La gestione dei debiti in un’impresa di carpenteria richiede lungimiranza. Il CCII offre un ventaglio di strumenti che spaziano dalla prevenzione all’intervento concorsuale; la scelta corretta può salvare l’azienda o ridurre i danni per l’imprenditore. Di seguito alcuni consigli:

  1. Non rimandare: la crisi raramente si risolve da sola. È fondamentale affrontarla con tempestività, analizzando i conti e cercando consulenza qualificata.
  2. Trasparenza con i creditori: la fiducia è essenziale; fornitori e banche collaboreranno più facilmente se ricevono informazioni chiare e un piano credibile.
  3. Valutare la composizione negoziata: rappresenta uno strumento flessibile, con costi contenuti, che consente di esplorare varie soluzioni prima di arrivare a una procedura concorsuale.
  4. Considerare l’uso di trust e holding, ma solo come strumenti di pianificazione legittima e con largo anticipo; l’abuso può essere sanzionato .
  5. Coinvolgere professionisti esperti: l’interpretazione delle norme e l’applicazione delle procedure richiedono competenze interdisciplinari. Commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro devono operare in team.
  6. Proteggere il patrimonio familiare: valutare la costituzione di un fondo patrimoniale se la maggior parte delle passività riguarda l’attività d’impresa, ricordando i limiti evidenziati dalla giurisprudenza .
  7. Monitorare le novità legislative: il CCII continua a essere oggetto di interventi; la normativa fiscale e contributiva è in costante evoluzione, con possibilità di rottamazioni e definizioni agevolate.

In sintesi, con la giusta consulenza e una pianificazione accurata, anche un’impresa di carpenteria fortemente indebitata può intraprendere un percorso di risanamento o concludere dignitosamente la propria attività, minimizzando i danni per il titolare e i creditori.

10. Fonti normative e giurisprudenziali

  • Composizione negoziata: pagina di Unioncamere sulle modalità di accesso e sul ruolo dell’esperto .
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato; informazione sulla decorrenza e aggiornamenti .
  • Sentenza Cassazione n. 22914/2024 (privilegio del credito fondiario nella liquidazione giudiziale e controllata) .
  • Cassazione n. 9789/2024 su fondo patrimoniale e bisogni della famiglia .
  • Cassazione n. 24387/2024 (trust e neutralità fiscale) .
  • Tribunale di Milano, 9 ottobre 2024, ammissibilità del PRO liquidatorio .
  • Corte d’Appello di Milano, 24 marzo 2025, omologazione trasversale .
  • Cassazione n. 18084/2025: opponibilità del trust .
  • Cassazione n. 9096/2025: trust interposto .

Gestisci un’impresa di carpenteria, metallica o in legno, e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Gestisci un’impresa di carpenteria, metallica o in legno, e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento o rischi pignoramenti, ipoteche o blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle banche o dei fornitori?

👉 Prima regola: non aspettare che la situazione peggiori.
Nel settore della carpenteria, dove i costi di materiali, energia e manodopera sono elevati e i pagamenti dei clienti arrivano spesso in ritardo, una crisi di liquidità può rapidamente trasformarsi in un indebitamento serio.
Con una difesa legale e fiscale mirata, puoi bloccare le azioni esecutive, rinegoziare i debiti e salvaguardare la tua azienda, i tuoi macchinari e i tuoi dipendenti.


⚖️ Le cause più comuni di indebitamento per un’impresa di carpenteria

  • Ritardi nei pagamenti da parte di committenti o imprese appaltatrici.
  • Aumento dei costi di acciaio, ferro, legno e trasporti.
  • Debiti fiscali e contributivi (IVA, INPS, IRPEF, IRAP) non versati.
  • Cartelle esattoriali e interessi di mora accumulati nel tempo.
  • Leasing onerosi per macchinari, automezzi e capannoni.
  • Errori nella pianificazione fiscale e contabile.
  • Difficoltà di accesso al credito o revoca di linee di finanziamento.

📌 I rischi per un’impresa di carpenteria indebitata

  • Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e fatture attive.
  • Ipoteca su immobili, capannoni o officine aziendali.
  • Fermi amministrativi su camion, furgoni e mezzi di trasporto.
  • Revoca di linee di credito e affidamenti bancari.
  • Blocco dei crediti IVA o dei rimborsi fiscali.
  • Rischio di liquidazione giudiziale (ex fallimento) in caso di insolvenza.
  • Perdita di commesse e DURC irregolare, con esclusione da gare pubbliche o appalti.

🔍 Cosa fare subito

  • Analizza la tua posizione debitoria, distinguendo tra debiti fiscali, contributivi, bancari e fornitori.
  • Verifica la legittimità delle cartelle e degli atti notificati, molti contengono errori o importi prescritti.
  • Blocca pignoramenti e azioni esecutive con ricorsi o istanze di sospensione.
  • Richiedi rateizzazioni o definizioni agevolate (“rottamazioni”), se disponibili.
  • Affidati a un avvocato tributarista esperto nel settore metalmeccanico e artigianale, per predisporre un piano di risanamento concreto e sostenibile.

🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti

💠 Rateizzazione delle cartelle
Permette di pagare in 120 rate mensili e sospendere pignoramenti e riscossioni in corso.

💠 Definizione agevolata o “rottamazione”
Quando attiva, consente di pagare solo l’imposta dovuta, eliminando sanzioni e interessi di mora.

💠 Ricorso tributario o istanza di autotutela
Serve per annullare o sospendere cartelle e atti fiscali errati, prescritti o illegittimi.

💠 Composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 14/2019)
Strumento del Codice della Crisi d’Impresa che consente di negoziare con Fisco, banche e fornitori, mantenendo la continuità produttiva e sospendendo le azioni dei creditori.

💠 Piano di risanamento aziendale
Con una consulenza legale e contabile mirata, puoi ristrutturare i debiti, ridurre i costi e rilanciare la tua attività di carpenteria.


🛠️ Strategie di difesa per un’impresa di carpenteria indebitata

  • Analizzare ogni cartella e atto notificato per individuare vizi, prescrizioni o importi errati.
  • Contestare ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi illegittimi.
  • Dimostrare una crisi temporanea di liquidità per ottenere piani di pagamento agevolati.
  • Attivare accordi di rientro e saldo e stralcio con Fisco, banche e fornitori.
  • Tutelare macchinari, attrezzature e capannoni dalle azioni esecutive.
  • Migliorare la gestione contabile e fiscale per evitare nuovi debiti futuri.

⚖️ Perché agire subito è fondamentale

Nel settore della carpenteria, la continuità produttiva e la regolarità fiscale sono indispensabili per mantenere clienti e appalti.
Un pignoramento o un blocco dei conti può interrompere le lavorazioni, far perdere contratti e compromettere la sopravvivenza dell’impresa.

Agire tempestivamente consente di:

  • Bloccare cartelle e azioni di riscossione.
  • Difendere la tua azienda, i macchinari e i mezzi da lavoro.
  • Rinegoziare i debiti e ridurre l’esposizione fiscale.
  • Ripristinare equilibrio finanziario e serenità operativa.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la tua posizione debitoria e la documentazione ricevuta.
📌 Verifica la legittimità di cartelle, ipoteche e pignoramenti.
✍️ Predispone piani di risanamento, istanze di autotutela e ricorsi tributari su misura per imprese artigianali e metalmeccaniche.
⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle banche e alla Corte di Giustizia Tributaria.
🔁 Offre consulenza continuativa su fiscalità aziendale, tutela patrimoniale e gestione della crisi d’impresa.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
✔️ Professionista per la difesa di imprese di carpenteria, metalmeccaniche e artigianali contro debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Un’impresa di carpenteria con debiti può risollevarsi e tornare competitiva, ma serve agire subito con una strategia legale e fiscale ben pianificata.
Con il giusto supporto puoi bloccare cartelle e pignoramenti, rinegoziare debiti e proteggere la tua attività, i tuoi macchinari e la fiducia dei tuoi clienti.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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