Hai ricevuto un accertamento fiscale come fondazione culturale o ente no profit?
Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su fondazioni, associazioni ed enti culturali, verificando la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali, la gestione delle donazioni e dei contributi pubblici, e la natura delle attività svolte.
Spesso, gli accertamenti derivano da interpretazioni errate da parte del Fisco, che considera come “commerciali” iniziative che in realtà hanno finalità culturali, educative o sociali.
Con una difesa documentata e specializzata, è possibile dimostrare la natura non lucrativa della fondazione e ottenere la revoca o la riduzione della pretesa fiscale.
Quando l’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento su fondazioni culturali
– Se ritiene che la fondazione svolga attività economiche o commerciali (es. vendita di biglietti, merchandising, corsi a pagamento)
– Se contesta l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per enti culturali o del Terzo Settore
– Se emergono incongruenze nei bilanci, nei registri IVA o nella gestione delle sponsorizzazioni
– Se vengono rilevate donazioni o contributi non rendicontati correttamente
– Se l’Agenzia presume che la fondazione abbia distribuito utili o compensi ai membri, perdendo così la qualifica di ente non commerciale
– Se sono stati percepiti fondi pubblici o europei e l’Amministrazione sospetta un uso non conforme alle finalità culturali dichiarate
Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Revoca delle agevolazioni fiscali per enti culturali e del Terzo Settore
– Ricalcolo delle imposte dovute (IVA, IRES, IRAP)
– Sanzioni amministrative fino al 180% delle somme accertate
– Interessi di mora sulle imposte non versate
– Nei casi più gravi, segnalazioni per indebita percezione di contributi pubblici o dichiarazioni infedeli
Come difendersi da un accertamento fiscale
– Dimostrare, con statuto, bilanci, relazioni annuali e documentazione contabile, la natura culturale e non lucrativa dell’ente
– Presentare contratti, convenzioni con enti pubblici, bandi e rendicontazioni che provino la finalità istituzionale delle attività svolte
– Contestare errori di interpretazione normativa sull’applicazione dell’esenzione IVA o delle aliquote ridotte
– Dimostrare che le entrate da eventi o corsi sono strumentali alle finalità culturali, e non un’attività d’impresa
– Evidenziare vizi di motivazione, irregolarità procedurali o carenze istruttorie nell’avviso di accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni, chiedendo anche la sospensione della riscossione
Il ruolo dell’avvocato nella difesa della fondazione culturale
– Analizzare la legittimità dell’accertamento e la corretta qualificazione dell’attività dell’ente
– Verificare la coerenza tra finalità statutarie, attività effettive e agevolazioni fiscali applicate
– Redigere un ricorso tecnico e documentato, fondato su bilanci, atti pubblici e giurisprudenza tributaria
– Difendere la fondazione nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nel contenzioso tributario
– Coordinare la difesa anche su eventuali profili civilistici e amministrativi, legati ai contributi pubblici o alle sovvenzioni
– Tutelare la reputazione e la continuità dell’attività culturale della fondazione
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento fiscale
– La conferma della natura non commerciale della fondazione
– La mantenimento delle agevolazioni fiscali e dei benefici di legge
– La riduzione o cancellazione delle sanzioni e degli interessi
– La tutela della reputazione e della funzione culturale dell’ente
⚠️ Attenzione: gli accertamenti fiscali alle fondazioni culturali sono spesso frutto di errate interpretazioni della normativa tributaria.
Molti enti vengono penalizzati perché il Fisco assimila le loro attività culturali a iniziative d’impresa, ignorando la finalità sociale e divulgativa.
Agire subito, con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto in fiscalità degli enti culturali e del Terzo Settore, è essenziale per difendere la fondazione e preservare la sua missione pubblica.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscalità degli enti no profit e culturali – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di fondazioni culturali, quali errori dell’Agenzia contestare e come ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa fiscale.
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Introduzione
Le fondazioni culturali (comprendenti anche fondazioni ONLUS, ETS culturali, fondazioni bancarie con finalità sociali, ecc.) hanno ricevuto negli ultimi anni particolare attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Pur potendo beneficiare di regimi fiscali agevolati (IRES, IVA, IMU, ecc.) in virtù del loro scopo di utilità sociale e culturale, tali enti devono dimostrare costantemente di operare nel rispetto della legge e degli scopi statutari. In sede di accertamento fiscale, le contestazioni tipiche riguardano l’eventuale uso della fondazione come “schermo” per occultare redditi personali o trasferire indebitamente patrimoni. Il presente approfondimento, rivolto a professionisti, imprenditori e contribuenti del settore non profit, illustra il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato a settembre 2025, i rischi fiscali e penali correlati, nonché le strategie di difesa nel contenzioso tributario e penale dal punto di vista del debitore .
Quadro normativo di riferimento
Le fondazioni in Italia sono soggette alle disposizioni del Codice Civile (artt. 14 ss.) . Se riconosciute come enti non profit, possono iscriversi all’Anagrafe Unica delle ONLUS (ex art.10 d.lgs. 460/1997) e, dal 2017, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) . La riforma del Terzo settore (d.lgs. 117/2017, con modifiche L. 106/2016 e L. 232/2016) ha abrogato la qualifica ONLUS, sostituendola con la più ampia categoria degli enti del Terzo settore (ETS). Le disposizioni fiscali del Titolo X del Codice del Terzo Settore (artt. 79-86) sono ora operative per gli ETS iscritti al RUNTS dal 1° gennaio 2026 . Fino a quella data rimane applicabile la vecchia disciplina ONLUS e non profit (art. 87 TUIR per l’esenzione IRES, DPR 633/1972 art. 4 e 10 per IVA, DPR 601/1973, art. 7 L.160/2019 per IMU, ecc.). In particolare, gli enti non commerciali (compresi gli ETS non profit) continuano a essere qualificati come tali anche se svolgono attività commerciali accessorie (art. 149 TUIR c.4) .
Dal profilo fiscale, le fondazioni culturali non commerciali godono di: – IRES: esenzione per i redditi derivanti da attività istituzionali (art. 87 TUIR), come confermato dalla Cassazione anche per le fondazioni bancarie (riduzione del 50% dell’aliquota IRES, art. 6 DPR 601/1973) purché sussistano i requisiti di non profit .
– IVA: molte prestazioni istituzionali (es. ingresso museale gratuito, attività educativa o assistenziale riconosciuta) sono escluse dal campo IVA (art. 4 DPR 633/72) o esenti (art. 10 DPR 633/72) . Le attività commerciali accessorie (es. vendita di gadget, affitto di sale a pagamento, ristorazione) seguono l’ordinario regime IVA.
– IMU: gli immobili strumentali a fini istituzionali (sala espositiva, biblioteca, ecc.) possono essere esenti da IMU se adibiti a uso esclusivamente non commerciale . La giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. SU 7497/2020 e 8094/2020) ha precisato che l’esenzione patrimoniale (I.C.I./IMU) si applica solo se l’immobile è destinato “in concreto” ad attività non commerciali . In generale, come confermato da Cass. 11148/2013, una fondazione rimane ONLUS anche con enti pubblici fra i fondatori, purché lo statuto rispetti i requisiti (art.10 d.lgs.460/97) .
È importante ricordare che la qualità di ente non commerciali non è automatica: deve risultare dall’atto costitutivo, dallo statuto e dalla concreta attività. La Cassazione afferma infatti che ogni operazione va “accertata in concreto” in base alle finalità statutarie : è irrilevante il mero titolo formale (ad es. “ente religioso” o “fondazione di utilità”), conta la sostanza dell’attività svolta. Il contribuente (fondazione) ha l’onere di provare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di non profit (statuto, bilanci separati, documenti delle iniziative culturali) . In tal senso, l’obbligo di contabilità separata è centrale: la legge impone che eventuali attività lucrative siano tenute distinte da quelle istituzionali . La giurisprudenza sottolinea che, anche se non sempre esplicitata, “l’obbligo di tenere contabilità separata per le attività commerciale e istituzionale” è essenziale per provare la natura non profit . Una difesa efficace richiede dunque di dimostrare – anche con registri o bilanci alternativi – che la fondazione ha realmente separato e conteggiato entrate/uscite delle diverse attività .
Le verifiche dell’Amministrazione finanziaria
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dedicano controlli mirati agli ETS e alle fondazioni culturali, in particolare quando rilevano possibili profili di abusivismo o di elusione fiscale. Un tipico segnale di allarme è la costituzione di fondazioni “di famiglia” senza reale operatività, finalizzate unicamente a trasferire patrimoni (beni immobili, partecipazioni) dai familiari a un ente separato, con effetti di copertura rispetto ai creditori o all’imposizione fiscale. Anche l’erogazione di finanziamenti o conferimenti tra imprese familiari e fondazioni sospette può scatenare accertamenti.
Il procedimento di accertamento fiscale si articola in diverse fasi. L’Agenzia emette generalmente un avviso di accertamento (o un invito bonario) motivato, notificato tramite raccomandata, PEC o atto notificato da ufficiale giudiziario . Il contribuente ha 60 giorni di tempo per impugnare l’atto presso la Commissione Tributaria (art.14 DPR 600/1973) . Entro questo termine può anche chiedere sospensione esecutiva e formalizzare la propria difesa fornendo documentazione integrativa (statuti, bilanci, delibere, contratti, ecc.). Se non interviene opposizione, l’avviso diventa definitivo (accertamento divenuto definitivo).
In sede contabile, l’Amministrazione può utilizzare tutti i dati disponibili: incroci bancari, segnalazioni, dichiarazioni degli organi di controllo (ad es. delle Prefetture per le ONLUS) e anche atti penali acquisiti (ai sensi del principio del “libero convincimento” del giudice tributario). Se riscontra incongruenze o mancate corrispondenze, l’Ufficio può procedere con l’accertamento sintetico (art.38 DPR 600/1973) o ordinario, imputando redditi presunti al contribuente. Nel caso di fondazioni, l’accertamento spesso si fonda su presunzioni di interposizione o di frode: ad esempio, l’ente è privo di attività reale, i beni sono utilizzati da privati, i proventi ceduti all’estero o trattenuti dal fondatore .
Il quadro normativo italiano consente all’Agenzia di effettuare accessi e controlli finanziari approfonditi: l’art.32 DPR 600/73 attribuisce poteri di indagine sui conti bancari, anche in capo a soggetti diversi dal contribuente principale (es. fondazione collegata). In pratica, se un finanziamento o un trasferimento di denaro avviene verso una fondazione “parente” di un contribuente, l’Erario può richiedere alla banca tutta la documentazione e presumerne la rinuncia al prelevamento come reddito in nero . In caso di contenzioso, la prova delle transazioni e la separazione dei flussi economici diventano elementi cardine della difesa.
Contestazioni fiscali frequenti
Nelle fondazioni culturali le contestazioni tributarie comuni includono:
- Riqualificazione dei redditi: l’Agenzia può contestare che i redditi formalmente prodotti dalla fondazione (dividendi, affitti, plusvalenze) debbano essere imputati ai reali beneficiari o fondatori. In pratica, si applica il principio della sostanza: rileva chi “di fatto” possiede i redditi . In caso di interposizione fittizia (art.37, co.3 DPR 600/1973), il Fisco imputa i proventi al soggetto economico (fondatore) e li tassa come redditi di capitale o redditi d’impresa personali . Nel caso più sopra descritto, l’Agenzia ha attribuito all’imprenditore Rossi i 2 milioni di euro di dividendi incassati dalla fondazione, contestando IRES evasa e chiedendo tassazione IRPEF .
- Omissione o infedele dichiarazione: se si ritiene che il fondatore o i beneficiari abbiano omesso di dichiarare i redditi occultati tramite la fondazione, possono essere contestati i reati di omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs.74/2000) o dichiarazione infedele (art.4). Ad esempio, un’addizionale all’accertamento potrebbe riguardare il mancato inserimento in dichiarazione dei redditi esteri generati dal patrimonio occultato .
- Decadenza dell’agevolazione di ente non commerciale: nel corso del controllo può essere accertato che la fondazione non rispetta i requisiti per mantenere lo status di ente non profit. In tal caso decade il regime privilegiato e si applicano imposte ordinarie su tutte le attività (la fondazione diventa “ente commerciale fiscale”). Ad esempio, se si scopre che l’ente ha svolto attività imprenditoriali prevalenti oltre i limiti di legge, l’Agenzia può notificare una variazione in rettifica che azzera le esenzioni e impone IRES ordinaria.
- Violazioni contabili e procedurali: spesso l’accusa muove rilievi formali come mancanza della contabilità separata o dell’approvazione di bilancio. In assenza di prove contabili distintive, l’Ufficio può presumere la prevalenza di attività commerciali . Le violazioni degli obblighi contabili (art.14 Dlgs. 460/97, art. 4 c.4 CTS, ecc.) non comportano sanzioni dirette gravi, ma consentono al Fisco di superare facilmente le resistenze difensive.
- Accertamento patrimoniale – revocatoria: dal punto di vista patrimoniale, i creditori (incluso il Fisco) possono attivare azioni ordinarie (revocatoria ex art.2901 c.c.) o concorsuali (fallimentari) per recuperare i beni conferiti in fondazione . L’Agenzia può eccepire che il conferimento è stato effettuato in frode ai creditori per sottrarsi al pagamento dei debiti tributari e chiedere l’annullamento dell’atto costitutivo della fondazione .
In ogni caso di accertamento, il contribuente deve affrontare un duplice onere della prova. Nel contenzioso tributario la presunzione di evasione può derivare da indizi gravi, precisi e concordanti: una volta forniti elementi che depongono per l’interposizione fittizia, spetta all’ente dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività autonoma . Ciò significa documentare con evidenze concrete (es. statuti effettivamente attuati, attività culturali realizzate, bilanci approvati, organigramma indipendente) che la fondazione non è mero alter ego dei fondatori.
Aspetti penali collegati
Quando in sede amministrativa emergono elementi di evasione rilevante, l’accertamento può essere trasmesso alla Procura della Repubblica. Dal punto di vista penale, il fondatore o gli amministratori della fondazione possono essere contestati diversi reati tributari e connessi:
- Dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs. 74/2000) e omessa dichiarazione (art.5): puniscono rispettivamente la sotto-dichiarazione e la mancata presentazione della dichiarazione fiscale, superando le soglie di imposta (attualmente €100.000 e €50.000) . Le pene vanno fino a 4 anni (infedele) e 5 anni (omessa) . In queste ipotesi l’intento di frode può essere contestato se sussiste dolo. In sede difensiva si può far leva, ad esempio, sul fatto che il contribuente credeva di agire in buona fede (ignoranza comunque non scusa, ma può modulare il dolo) .
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art.3 D.Lgs. 74/2000): previsto per chi ricorre a documenti o artifizi falsi nell’ambito della dichiarazione, con pene più severe (3-8 anni) ed evasione minima bassa (€30.000) . Ad es., far figurare nella dichiarazione costi fittizi a favore della fondazione per abbattere il reddito imponibile. Qui la difesa deve confutare la presenza di artifici e dimostrare la veridicità delle operazioni dichiarate.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento (art.11, DPR 600/1973): punisce l’atto dispositivo di beni posto in essere con lo scopo di sottrarsi al pagamento di debiti tributari già esistenti. La Cassazione penale ha chiarito che tale reato richiede un debito tributario preesistente all’atto . Si applica generalmente quando, ad esempio, un contribuente trasferisce beni alla fondazione subito dopo aver ricevuto un avviso di accertamento definitivo. Se configurato, prevede pena fino a 4 anni e autorizza il sequestro per equivalente dei beni (art.12 D.Lgs. 74/2000) . La giurisprudenza (Cass. 7041/2023) ha ribadito che qualsiasi atto simulato che appaia idoneo a pregiudicare il recupero coattivo costituisce “sottrazione fraudolenta” .
- Autoriciclaggio (art.648-bis c.p.): se i proventi del reato tributario (es. imposte evase) vengono successivamente reintrodotti nel circuito economico tramite un ente come una fondazione, si può configurare l’autoriciclaggio. La Cassazione (sent. 37321/2021) ha stabilito che l’uso di un trust o fondazione familiare può integrare questo reato quando finalizzato a ripulire i frutti dell’evasione .
- Riciclaggio (art.648-bis c.p.): più in generale, conferire proventi illeciti (anche fiscali) a una fondazione può essere interpretato come azione di riciclaggio, se vi è consapevolezza del loro carattere illecito. La pena varia fino a 12 anni.
Da ricordare, inoltre, che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha delineato la distinzione tra abuso del diritto fiscale (art.10-bis DLgs.74/2000) ed evasione penale: un’operazione elusiva ma lecita (abuso) non costituisce reato penale . Ciò significa che, ove possibile, in difesa si può sostenere che lo spostamento dei redditi in una fondazione rientrasse in una pianificazione fiscale lecita (abuso/elusione), anziché in un atto fraudolento.
Le sanzioni amministrative conseguenti (oltre alle eventuali pene detentive) sono molto gravose: per esempio la sanzione ordinaria per dichiarazione infedele va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta , mentre l’omessa dich. dal 120% al 240%. Per omessa compilazione del quadro RW (asset esteri), la sanzione va dal 3% al 15% (raddoppiata se Paese black list) . Tuttavia, in sede di definizione agevolata (ad es. accertamento con adesione o ravvedimento) tali sanzioni possono ridursi drasticamente. Dal punto di vista penale, una condanna può comportare oltre alla reclusione anche pene accessorie come l’interdizione dagli uffici direttivi di società, e inevitabilmente il vincolo patrimoniale del sequestro/confisca dei beni corrispondenti all’imposta evasa .
Strategie difensive del contribuente (debitore)
A. In sede tributaria – Quando si riceve un avviso di accertamento, è essenziale reagire tempestivamente: impugnare l’atto entro 60 giorni , allegando fin da subito documentazione probatoria. I passi consigliati includono:
– Verificare lo statuto e l’attività: dimostrare che la fondazione persegue obiettivi culturali/sociali reali (bilanci, verbali CDA, progetti culturali, relazioni illustrate nelle assemblee) .
– Proporre prove di autonomia: evidenziare autonomia gestionale e funzionale della fondazione (c.d. separazione sostanziale): ad es., la presenza di amministratori indipendenti, il fatto che i fondatori non ricavino vantaggi personali dagli asset . Ad esempio, in un contenzioso reale la difesa depositò verbali che attestavano investimenti deliberati dal CDA della fondazione senza distribuzioni di utili ai beneficiari .
– Contestare le presunzioni fiscali: spiegare che gli elementi indiziari richiamati nell’avviso (es. uso “gratuito” di un immobile, mancanza di eventi culturali) non sono decisivi. In caso contrario, chiedere la rideterminazione delle imposte attribuendo la diversa natura agli stessi proventi (es. applicazione dell’aliquota IRPEF personale anziché IRES fondazione) .
– Richiamare documenti ufficiali: la Risposta AdE n.9/E/2022 ha chiarito che “l’ingerenza dei beneficiari nella gestione” di una fondazione familiare può renderla “inesistente ai fini fiscali” . Se si ritiene ingiusta la riqualificazione, si può contestare l’avviso per eccesso di potere, evidenziando vizi procedurali o valutazioni arbitrarie.
– Gestione del contenzioso: in Commissione Tributaria Provinciale si espongono le argomentazioni e, se necessario, si presenta la CTU a supporto dei dati contabili. Qualora si superino i gradi di giudizio, si può ricorrere in Cassazione su questioni di diritto (ad es. orientamenti sull’interposizione o sulla qualificazione delle attività). In ogni fase è utile raccogliere prove (anche dall’estero) e coinvolgere perizie se servono a chiarire la destinazione dei redditi e dei beni.
B. In sede penale – Se contestazioni fiscali rilevanti spingono la Procura a ipotizzare reati tributari, il debitore (fondatore) deve preparare la difesa parallela nel processo penale. Tra le strategie:
– Accertare lo stato del debito fiscale: spesso conviene sanare il debito principale prima del giudizio. Per i reati di omessa dichiarazione la legge prevede la non punibilità in caso di pagamento integrale delle imposte prima della sentenza (art.13 D.Lgs.74/2000) . Anche per gli altri reati il pagamento (o la definizione fiscale) attenua molto le pene (art.13-bis D.Lgs.74/2000).
– Dubbio sul dolo: il reato tributario richiede dolo specifico. La difesa può argomentare che il fondatore era convinto in buona fede della liceità dell’operato o del regime applicato (ad es. sulla base di consulenze) . In casi complessi come trust e fondazioni di famiglia, si può sostenere l’assenza di intento evasivo malgrado le omissioni.
– Smontare le prove di frode: soprattutto per la dichiarazione fraudolenta, l’accusa deve provare il carattere artificioso delle operazioni. La difesa può affermare che non c’erano artifici: ad esempio, che i contratti di comodato o i versamenti tra impresa e fondazione fossero reali e motivati da oneri effettivi (coltivando la tesi dell’elusione anziché evasione) .
– Ragionare su soglie e requisiti: contestare il superamento delle soglie di punibilità (ridurre l’imposta evasa contestata), oppure richiamare pronunce come Cass. 34395/2023 secondo cui l’art.11 (sottrazione) presuppone un debito tributario formale . In assenza di debito formale, può non configurarsi reato.
– Richiedere misure cautelari minori: in sede processuale civile/penale è possibile chiedere la restituzione di somme o beni sequestrati se non provati come profitto del reato. Se si è in fase di accertamento penale, si valuta anche il patteggiamento o l’atto interruttivo del processo per evitare il dibattimento se si è già sanato il debito.
In ogni caso, è bene ricordare che un esito sfavorevole nel contenzioso tributario (es. conferma interposizione) può comunque essere gestito: come illustrato nel caso simulato riportato di seguito, a volte la Commissione Tributaria riconosce la violazione solo come abuso del diritto (elusione) senza dichiarare frode intenzionale, riducendo così le sanzioni .
Tabelle riepilogative
Fattispecie contestata | Normativa/giurisprudenza di riferimento | Conseguenze fiscali principali |
---|---|---|
Interposizione fittizia tra fondatore e fondazione – (art.37, c.3, DPR 600/1973) | Cass. 9445/2025 (substance over form) ; Cass. 26414/2018 (onere prova) | Redditi formali della fondazione imputati al fondatore (IRPEF al 26% su dividendi, al 15% sui capitali esteri, o IRES su utili); recupero imposte non pagate più sanzioni (artt.4-5 D.Lgs.74/2000: 90-240%). |
Sottrazione fraudolenta di beni al Fisco – (art.11, DPR 600/1973) | Cass. pen. 7041/2023 (sequestro profitto del reato) ; Cass. pen. 34395/2023 (esistenza debito) | Sequestro conservativo di beni appartenenti alla fondazione (art.12 D.Lgs.74/2000); possibile confisca definitiva; pena detentiva fino a 4 anni. |
Atti in frode ai creditori – (art.2901 c.c.) | Cass. civ. 25423/2019; Cass. 25964/2023 (revoca atti trust/fondazioni) | Azione revocatoria ordinaria: annullamento del conferimento in fondazione se dimostrato atto a prejudizio dei creditori; beni “ritornano” nel patrimonio del debitore ai fini dell’esecuzione. |
Abuso del diritto (elusione) – (art.10-bis, DLgs.74/2000) | Cass. SS.UU. 18725/2017 (distinzione abuso vs reato) | Reato penale non configurabile se condotta formalmente lecita; l’accusa di frode decade, si procede solo per sanzione tributaria (modesta rideterminazione imposte). |
Reato tributario (art.) | Soglia minima | Pena detentiva | Riferimenti giurisprudenziali |
---|---|---|---|
Dichiarazione infedele (art.4, D.Lgs.74/2000) | Evasione > €100.000 * e >10% del reddito | Fino a 4 anni | Cass. SS.UU. 18725/2017 (abuso vs reato) |
Omessa dichiarazione (art.5, D.Lgs.74/2000) | Evasione > €50.000 | Fino a 5 anni | Idem (soglia) |
Dichiarazione fraudolenta (art.3, D.Lgs.74/2000) | Evasione > €30.000 | 3–8 anni (massimo) | Idem |
Sottrazione fraudolenta (art.11, DPR 600/1973) | – (debito preesistente al momento del fatto) | Fino a 4 anni | Cass. 7041/2023 ; Cass. 34395/2023 |
Autoriciclaggio (art.648-bis c.p.) | €10.000 (minimo) | 2–8 anni (ridotta se condotte confessate) | Cass. 37321/2021 (trust come strumento di riciclaggio) |
(*) Soglie aumentate del 20% ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2020, n. 33 (c.d. “spazzacartelle”).
Simulazione pratica
Per rendere più concreta l’analisi, si riportano due casi ipotetici, basati su situazioni tipiche di controversie:
- Caso A – Fondazione di famiglia con attività culturale limitata: un imprenditore conferisce a una fondazione culturale familiare la propria villa storica (usata dal fondatore e famiglia) e il 60% delle quote della sua impresa. Negli anni la fondazione incassa dividendi per 2 milioni, esenti IRES come ente non commerciale. In accertamento la GdF contesta l’interposizione fittizia (imputa i 2 mln di dividendi all’imprenditore, tassati al 26% IRPEF) e la mancata dichiarazione nel quadro RW per investimenti esteri fatti dalla fondazione . Nonostante la possibile apertura di indagine penale, l’avvocato del fondatore argomenta in CT la reale operatività della fondazione: produce lo statuto, i registri degli eventi culturali (seppure esigui), delibere di CDA che documentano investimenti (scopo di aumento patrimoniale strettamente correlato a futuri progetti). Sottolinea che i dividendi erano esenti ex art.87 TUIR per enti non commerciali. Propone inoltre che, al limite, la situazione possa rappresentare un abuso del diritto (elusione) e non vera frode. Alla fine, la Commissione Tributaria – valutando i documenti – accoglie parzialmente la tesi difensiva: riconosce che la fondazione ha finalità reale e annulla le contestazioni più gravi, riducendo le imposte da recuperare. Il fondatore paga dunque €520k (26% sui 2 mln), evita le sanzioni massime (riducendole per incertezza interpretativa) e soprattutto non viene definito “evasore volontario”. Questo risultato, seppur oneroso, mitiga le conseguenze penali future.
- Caso B – Fondazione bancaria e speculazione immobiliare: un ex banchiere crea una fondazione culturale e la dota di ingenti risorse. La fondazione acquista immobili che concede in locazione commerciale, fatturando IRES ridotta (art.6 DPR 601/73). L’Agenzia accerta che le locazioni non erano in linea con i fini statutari, ritiene viziata la prevalenza di utili esenti e chiede IRES piena più sanzioni. In difesa si mostra come la fondazione sia riconosciuta (d.P.R.361/2000) e opera nell’arte, citando la sentenza Cass. 22356/2020 che ha riconosciuto il diritto delle fondazioni bancarie a fruire dell’agevolazione IRES in presenza di scopi sociali . Si argomenta altresì il rispetto di obblighi contabili. Il contenzioso prosegue fino alla CTR; secondo esito possibile è la piena riqualificazione dei redditi immobiliari come imponibili, ma con riduzione delle sanzioni qualora si rilevi incertezza normativa (si menziona Cass. ord. 3699/2025 sugli enti religiosi per analogia). Anche in questo caso, il fondatore può evitare conseguenze penali acute in futuro pagando le imposte tardive in autotutela o concordando l’adesione tributaria.
Domande e risposte (FAQ)
- D: Una fondazione di famiglia garantisce che il Fisco non possa tassare i patrimoni conferiti o i redditi prodotti?
R: No. Dal punto di vista fiscale, la fondazione non è una zona franca. Se genera redditi (dividendi, affitti, plusvalenze) essi dovrebbero normalmente essere assoggettati a imposte come IRES o essere imputati ai beneficiari ai sensi della disciplina degli enti non commerciali . Inoltre, se il Fisco ritiene la fondazione mero schermo, può ignorare la separazione formale e tassare i redditi in capo al fondatore o beneficiario reale . In sintesi: la fondazione gode di agevolazioni solo se rispettano requisiti statutari e sostanziali. In caso contrario, l’Amministrazione può riallocare le imposte e recuperarle con sanzioni. - D: È vero che il Fisco può controllare i conti bancari e i movimenti finanziari legati a una fondazione?
R: Sì. L’Amministrazione finanziaria ha ampi poteri di indagine sui conti bancari degli enti non profit. In particolare, l’art.32 DPR 600/1973 prevede che il Fisco (e la Guardia di Finanza) possano accedere alle informazioni relative ai conti correnti di fondazioni ed enti collegati al contribuente . I movimenti finanziari rilevanti possono essere oggetto di verifica: ad esempio, prelievi non giustificati dal fondatore possono essere considerati occultamento di redditi. Inoltre, se la fondazione detiene risorse all’estero, il beneficiario effettivo deve dichiararle nel quadro RW: omissioni in tale dichiarazione possono dar luogo a sanzioni e scambi di informazioni internazionali . Insomma, non esiste segreto bancario opponibile: in un accertamento tutti i dati contabili e bancari verranno scrutinati e dovranno essere supportati da giustificativi. - D: I beni conferiti alla fondazione sono al riparo dai creditori personali del fondatore?
R: Non sempre. Civilisticamente, un bene regolarmente conferito a una fondazione riconosciuta non appartiene più al fondatore e non può essere aggredito direttamente dai suoi creditori personali . Tuttavia, i creditori dispongono di strumenti per aggirare tale isolamento. Principalmente, possono promuovere l’azione revocatoria (art.2901 c.c.) dimostrando che il conferimento ha danneggiato le loro ragioni: in tal caso un tribunale può annullare il conferimento e rendere nuovamente aggredibile quel bene . In caso di fallimento del fondatore imprenditore, il curatore può far revocare automaticamente (art.166 L.F.) gli atti gratuiti posti in essere negli ultimi due anni di stato di insolvenza. Alcuni giudici hanno anche ammesso sequestri conservativi sui beni della fondazione considerando quest’ultima un “patrimonio nascosto” del debitore . In pratica, salvo specifiche garanzie, non esiste protezione assoluta: se emerge che l’operazione è stata fraudolenta verso i creditori, questi possono riuscire a far valere i beni conferiti (anche a distanza di anni). - D: Quali sanzioni fiscali si rischiano se il Fisco contesta redditi occultati tramite la fondazione?
R: Dipende dal tipo di violazione. In linea generale, per dichiarazione infedele le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta; per omessa dichiarazione dal 120% al 240% (con minimo €250) . Altre violazioni specifiche: l’omessa compilazione del quadro RW è sanzionata con il 3-15% degli importi non dichiarati (percentuale maggiorata in caso di Paesi black list) . Se la fondazione perde la qualifica di ente non commerciale, potrà dover pagare anche le imposte non dichiarate dalla fondazione medesima per gli anni pregresse, con relative sanzioni omesse dichiarazioni (es. IRAP non pagata). In aggiunta si applicano sempre gli interessi moratori su ogni imposta dovuta tardivamente. Tali sanzioni possono essere fortemente attenuate in caso di definizione agevolata (es. adesione, ravvedimento operoso): l’adesione in primo grado riduce le sanzioni al 40%, il ravvedimento graduale le riduce in funzione della tempestività. Va inoltre ricordato che un’operazione elusiva (abuso del diritto) preventivamente indicata in dichiarazione può in alcuni casi escludere la sanzione . Viceversa, se l’occultamento è doloso, le sanzioni saranno applicate integralmente. - D: E sul fronte penale, quali conseguenze sono possibili?
R: Se l’accertamento rileva reati tributari, il debitore può essere chiamato a rispondere penalmente. Tra i reati tipici: dichiarazione infedele (fino a 4 anni di carcere), omessa dichiarazione (fino a 5 anni), dichiarazione fraudolenta (fino a 8 anni) e sottrazione fraudolenta (fino a 4 anni) . In molti casi si aggiunge la confisca/ sequestro dei beni corrispondenti alle imposte evase (art.12 D.Lgs.74/2000) . Tuttavia, va sottolineato che: (i) in assenza di delitti penali (in caso di abuso/elusione, come detto, non si configura reato penale); (ii) se il contribuente paga integralmente il dovuto prima della condanna, spesso le pene vengono ridotte o sospese ; (iii) per evadenti incensurati o casi non gravi si può ottenere la sospensione condizionale. Anche nel processo penale resta rilevante la distinzione tra reato e illecito fiscale: ad esempio, la Cassazione ha stabilito che un atto di trasferimento di beni a una fondazione formalmente regolare non configura reato se privo del “fine di sottrazione al pagamento” . Se invece il reato sussiste, le conseguenze possono essere molto serie: reclusione effettiva (senza beneficio della sospensione per pene oltre 2 anni), interdizioni e confisca dei beni. Un’eventuale condanna per reato tributario viene pubblicata sulle testate ufficiali, pregiudicando la reputazione e future responsabilità aziendali.
Conclusioni
Il rischio di subire un accertamento fiscale sulle fondazioni culturali esiste soprattutto quando la separazione tra patrimonio personale e finalità sociali è percepita come artificiale. Come espresso anche nella giurisprudenza recente, nel contesto tributario “ciò che rileva non è la titolarità formale, bensì il possesso di fatto del reddito” . Di fronte a tali contestazioni, il debitore deve quindi muoversi con cautela: raccogliere prove dell’operatività reale della fondazione, contestare le presunzioni di frode e prepararsi parallelamente ad eventuali sviluppi penali.
In ultima analisi, l’istituzione di una fondazione di famiglia non è di per sé immunità fiscale . La guida illustrata ha cercato di fornire un quadro esaustivo di normativa, casi e strategie difensive, con riferimenti alle fonti più autorevoli. In caso di contenzioso è sempre consigliabile il supporto di un avvocato tributarista esperto, in grado di costruire una difesa solida sia in sede tributaria sia, se necessario, in sede penale.
Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale per la tua fondazione culturale o artistica? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale per la tua fondazione culturale o artistica?
L’Agenzia delle Entrate ti contesta agevolazioni non spettanti, ricavi non dichiarati, mancata rendicontazione di contributi pubblici o attività considerate commerciali?
👉 Prima regola: anche le fondazioni culturali, pur senza scopo di lucro, sono soggette a controlli fiscali se gestiscono entrate, sponsorizzazioni o progetti finanziati.
Tuttavia, non ogni attività culturale è imponibile: con una difesa legale e contabile mirata, è possibile dimostrare la legittimità della gestione e tutelare la missione culturale della fondazione.
⚖️ Quando scatta l’accertamento fiscale
L’Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento nei confronti di una fondazione culturale quando rileva:
- Utilizzo improprio delle agevolazioni fiscali previste per enti non commerciali;
- Mancata distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale (es. corsi, bigliettazione, eventi a pagamento);
- Irregolarità nella gestione di contributi pubblici o sponsorizzazioni private;
- Assenza di rendicontazione delle donazioni o fondi erogati da enti locali o ministeri;
- IVA non versata su attività considerate di natura economica;
- Fatture non inerenti o mancanza di documentazione di spesa;
- Irregolarità nei rapporti con i collaboratori o consulenti esterni.
📌 Le conseguenze della contestazione
- Revoca delle agevolazioni fiscali (esenzione IRES, IVA agevolata, riduzioni IRAP).
- Recupero delle imposte su attività ritenute commerciali o su contributi non rendicontati.
- Sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta accertata.
- Interessi di mora e iscrizione a ruolo.
- Blocco o revoca di finanziamenti pubblici in corso.
- Nei casi più gravi, rischio di procedimento penale per dichiarazione infedele o truffa ai danni dello Stato.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- La fondazione è qualificata come ente non commerciale e ne rispetta i requisiti statutari?
- Le entrate contestate derivano da attività culturali istituzionali o da vere attività commerciali?
- L’Agenzia ha rispettato il contraddittorio preventivo e il diritto di difesa previsto dallo Statuto del Contribuente?
- I contributi pubblici e privati sono stati regolarmente rendicontati e destinati agli scopi culturali?
- L’accertamento distingue correttamente tra proventi occasionali e attività continuative?
- Sono stati rispettati i criteri di imputazione IVA per servizi culturali e bigliettazioni?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Avviso di accertamento e relativi allegati.
- Statuto e atto costitutivo della fondazione.
- Bilanci e rendiconti finanziari degli anni oggetto di verifica.
- Documentazione dei contributi pubblici (bandi, delibere, rendicontazioni).
- Contratti di sponsorizzazione, concessione spazi e servizi culturali.
- Registri IVA e contabilità generale.
- Verbali del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.
- Prove dell’utilizzo dei fondi per finalità culturali e non lucrative.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare che le attività contestate rientrano nella missione culturale e non hanno fine di lucro.
- Contestare errori di qualificazione fiscale (es. considerazione indebita come attività commerciale).
- Far valere vizi formali o di motivazione nell’accertamento.
- Produrre documentazione che dimostri la tracciabilità e la destinazione culturale dei fondi.
- Richiedere l’annullamento in autotutela o proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.
- In alternativa, valutare la mediazione tributaria o la definizione agevolata per ridurre le sanzioni.
⚖️ Difesa tributaria per enti culturali e del Terzo Settore
Le fondazioni culturali operano in un settore ibrido, dove finalità pubbliche e attività economiche si intrecciano.
Una difesa efficace deve dimostrare che l’attività economica è solo strumentale alla missione culturale, e non lucrativa.
Con la giusta strategia legale e contabile, è possibile evitare la tassazione indebita, salvaguardare la reputazione della fondazione e preservare i benefici fiscali previsti per gli enti culturali.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’accertamento e la documentazione contabile e statutaria della fondazione.
- 📌 Verifica la corretta qualificazione fiscale delle attività contestate.
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari basati su prove contabili e normative specifiche per il settore culturale.
- ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, anche in sede di appello.
- 🔁 Assiste la fondazione nella revisione statutaria e nella corretta gestione fiscale per evitare futuri controlli.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e fiscalità degli enti non commerciali.
- ✔️ Specializzato nella difesa di fondazioni culturali, artistiche e del Terzo Settore.
- ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Gli accertamenti fiscali alle fondazioni culturali derivano spesso da una visione errata della loro natura non profit o da errori di classificazione delle attività istituzionali.
Con una difesa fondata su documentazione chiara e un’analisi legale precisa, puoi dimostrare la correttezza della gestione, evitare sanzioni e proteggere la continuità e la credibilità della tua fondazione.
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