Sei un ingegnere e ti ritrovi con troppi debiti da gestire? Fai fatica a pagare fornitori, imposte, contributi o rate di finanziamenti? Teme che la tua situazione economica stia sfuggendo di mano?
Molti professionisti, anche con incarichi importanti e anni di attività, possono attraversare periodi di crisi. Ma anche quando la pressione aumenta e le entrate calano, è importante sapere che esistono strumenti concreti e legali per affrontare i debiti in modo ordinato, salvare l’attività o chiudere in modo protetto, evitando conseguenze peggiori.
Cosa può fare un ingegnere in difficoltà economica?
Oggi la legge tutela anche i professionisti con partita IVA individuale, come gli ingegneri, offrendo soluzioni efficaci per affrontare situazioni di indebitamento, sia con creditori privati che con il Fisco.
Se vuoi continuare l’attività:
– Composizione negoziata della crisi
È uno strumento riservato e volontario, accessibile anche ai liberi professionisti. Ti consente di:
– Trattare i debiti con il supporto di un esperto terzo
– Ottenere la sospensione di pignoramenti e azioni esecutive
– Continuare a lavorare mentre costruisci un piano di rientro sostenibile
– Rateizzazione dei debiti fiscali e contributivi
È possibile chiedere piani di pagamento anche in presenza di cartelle esattoriali già scadute, evitando il blocco dell’attività.
Se la situazione non è più sostenibile:
Quando i debiti superano la capacità di rientro, è comunque possibile uscire in modo ordinato:
– Liquidazione controllata del professionista
Procedura che permette di affrontare la crisi in tribunale, gestire i debiti in modo trasparente e, alla fine, accedere all’esdebitazione (cioè la liberazione dai debiti residui).
– Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione dei debiti
Soluzioni previste dalla legge sul sovraindebitamento per chi ha debiti personali o misti (es. professionali e familiari), senza essere soggetto a fallimento.
E se hai beni personali a rischio?
Se sei titolare di beni immobili, conti o veicoli intestati, è fondamentale agire in tempo per evitare pignoramenti e tutelare ciò che ti serve per vivere e lavorare. Alcuni strumenti consentono di bloccare le azioni esecutive e gestire i debiti senza compromettere l’intero patrimonio.
Come ti aiutiamo noi dello Studio Monardo?
Offriamo assistenza completa agli ingegneri e ai professionisti in difficoltà economica: dall’analisi della situazione debitoria alla gestione delle trattative con i creditori, fino all’accesso alle procedure previste dal Codice della Crisi. Ti aiutiamo a uscire dalla crisi, proteggere il tuo futuro professionale e recuperare serenità.
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Introduzione
Un ingegnere libero professionista (o imprenditore individuale) può trovarsi in difficoltà per vari tipi di debiti: obblighi verso banche e finanziarie, mutui, locazioni, crediti verso fornitori, debiti fiscali (IRPEF, IVA, imposte locali), contributi previdenziali (INPS, casse professionali come Inarcassa), e altro ancora. In Italia le soluzioni principali per uscire dai debiti, specialmente in situazioni di sovraindebitamento o insolvenza personale, sono previste dalla legislazione concorsuale e dalle normative speciali. Di seguito si presenta una guida aggiornata (giugno 2025) che analizza questi strumenti dal punto di vista del debitore, con riferimenti normativi e giurisprudenziali, tabelle riepilogative e domande/risposte.
1. Tipologie di debiti e rischi per l’ingegnere
- Debiti bancari e finanziari: prestiti personali, mutui su immobili, linee di credito, leasing su beni strumentali (es. auto professionali). Questi debiti possono dare luogo a pignoramenti e ipoteche: ad esempio, la banca può ipotecare l’abitazione o chiedere il pignoramento dello stipendio.
- Debiti fiscali: imposte dirette (IRPEF, imposte sostitutive) e indirette (IVA), addizionali regionali/comunali, tributi locali (IMU, TARI, TASI), multe, canone RAI ecc. Quando tali debiti passano all’incasso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), possono essere iscritte cartelle esattoriali con interessi e sanzioni, fino al pignoramento di beni e crediti.
- Debiti previdenziali: contributi obbligatori alla Gestione Separata INPS (per professionisti senza cassa) o alla Cassa previdenziale di categoria (per ingegneri, architetti Inarcassa). Se non versati, questi importi vengono iscritti a ruolo e agganciati da cartelle. Dal 2019 è prevista la definizione agevolata (“saldo e stralcio”) anche per contributi degli autonomi.
- Debiti verso fornitori/colleghi: insoluti per acquisto di beni o servizi, spese condominiali, bollette. Tali debiti possono subire azioni esecutive ordinarie (pignoramento presso terzi, pignoramento mobiliare/immobiliare).
- Fideiussioni e garanzie: l’ingegnere che abbia prestato fideiussioni per clienti o collaboratori può rischiare di dover pagare come garantito.
- Altri debiti personali: per esempio rate di finanziamenti non professionali, conti correnti in rosso, carte di credito.
Pignoramenti ed esecuzioni: I creditori (banca, Fisco, INPS, fornitori) possono avviare azioni giudiziarie esecutive per recuperare il credito. Tuttavia, l’ordinamento tutela alcuni beni essenziali: ad esempio, la prima casa (entro certi limiti di valore), lo stipendio/pensione (solo per la parte eccedente il quinto), l’auto indispensabile per lavoro, il vestiario e gli arredi essenziali. La giurisprudenza conferma che un veicolo strettamente necessario all’attività professionale è impignorabile. Queste tutele vanno sempre verificate caso per caso (ad esempio l’autovettura di famiglia può essere invece oggetto di pignoramento se non indispensabile).
2. Quadro normativo di riferimento
In Italia la legge chiave per i debitori in difficoltà è la Legge n. 3 del 2012 (“salva suicidi”), tuttora vigente, che ha introdotto procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per persone fisiche non fallibili (consumatori, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori). Questa normativa (capitolo IX del Codice Civile) prevede:
- Accordo di composizione della crisi (concordato minore): per debitori non agricoli che esercitano attività commerciale o professionale. Richiede il coinvolgimento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e l’omologazione del tribunale.
- Piano del consumatore: specifico per consumatori non imprenditori, basato sulla situazione reddituale e patrimoniale personale.
- Liquidazione del patrimonio del consumatore (ex liquidazione controllata): per consumatori con attività agricole o per coloro che hanno già utilizzato il piano in precedenti 5 anni. Comporta la vendita di tutti i beni e l’esdebitazione finale.
Al termine di piano o liquidazione la legge prevede l’esdebitazione, ossia l’annullamento giudiziale dei debiti residui anteriori alla procedura. In altre parole, superata positivamente la procedura, il debitore risulta liberato dai debiti rimanenti (ad eccezione di quelli non sanabili dalla legge, vedi sotto).
Dal 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e ss.mm.ii.), che ha riformato molte parti del diritto concorsuale. Esso estende e coordina le procedure per le imprese (anche individuali) e introduce nuovi istituti (allerta, piani attestati, concordato preventivo allargato, accordi di ristrutturazione). Tuttavia, le procedure speciali per i sovraindebitati (Legge 3/2012) sono state in gran parte confermate con poche modifiche dalla riforma. Va inoltre ricordato che permangono procedure tradizionali per gli imprenditori: fallimento (oggi “liquidazione giudiziale” sotto il nuovo codice) e concordato preventivo.
Norme salienti (indicative): Codice Civile art. 2740 (capienza del patrimonio del debitore), art. 492 ss. c.p.c. (pignoramenti), Codice di Procedura Civile art. 327 (termine “lungo” di 6 mesi per impugnazioni non notificate), art. 739 (termine breve 10 gg.). Legge fallimentare (R.D. 267/1942) art. 26-27 (reclami e pubblicità). DPR 115/2002 art. 13-quater sulla riservatezza degli atti giudiziari.
3. Procedure di composizione della crisi
3.1 Sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Questa procedura riguarda persone fisiche, professionisti, piccoli imprenditori in grave squilibrio tra debiti e patrimonio. Gli strumenti sono principalmente:
- Accordo di composizione della crisi (accordo con i creditori): l’ingegnere propone ai creditori un piano di rientro strutturato con l’aiuto di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi, e.g. consulente o professionista abilitato). L’accordo va depositato in tribunale con l’elenco dei creditori, piano dettagliato, attestazione di fattibilità e documentazione patrimoniale. Il tribunale fissa l’udienza; i creditori votano (occorrere almeno il 60% in valore dei crediti, o 50% per consumatori). Dopo la delibera favorevole l’accordo viene omologato dal tribunale; da quel momento diventa vincolante per tutti i creditori (anche dissenzienti). Esdebitazione: se il piano (o l’accordo) si conclude con il soddisfacimento delle obbligazioni come previsto, al debitore è attribuito il beneficio dell’esdebitazione dei residui (cancellazione finale dei debiti non adempiuti). Alcuni debiti sono però esclusi dall’esdebitazione (v. domande frequenti).
- Piano del consumatore: assimilabile ad un “accordo light” per soggetti non imprenditori (famiglie, professionisti con attività limitata). Prevede un piano di rimborso basato sulle potenzialità reddituali future senza liquidazione coatta di beni. Viene anch’esso omologato in tribunale e conclude con esdebitazione. La sua applicazione è riservata a chi non svolge attività commerciale (ossia non iscritto nel Registro delle imprese) o ad altre categorie (persone con età superiore a 60 anni, ecc.).
- Liquidazione del patrimonio: per consumatori e non-imprenditori che hanno già usufruito del piano, si procede a un inventario e vendita di tutti i beni mobiliare/immmobiliari e crediti. I proventi vengono distribuiti ai creditori; al termine l’esdebitazione annulla i debiti residui.
Requisiti di accesso: L’interessato deve trovarsi in “sovraindebitamento” (impossibilità duratura di pagare tutti i debiti) e non aver compiuto gravi illeciti. Per gli accordi/piani serve l’asseverazione di un OCC. Vanno presentate documentazioni ISEE, dichiarazioni dei redditi, stato patrimoniale.
Tabella: Procedure di sovraindebitamento
Procedura | Debitore ammesso | Debiti trattabili | Effetto finale | Articolo legge 3/2012 |
---|---|---|---|---|
Accordo composizione | Persone fisiche imprenditori o no | Tutti (privilegiati escl.) | Omologa giudice + esdebitazione finale | art. 7-8 |
Piano del consumatore | Persone fisiche non imprenditori | Privati (no fallimentare) | Omologa + esdebitazione finale | art. 14-16 |
Liquidazione patrimonio | Persone fisiche non imprenditori | Tutti (inclusi privilegiati) | Vendita beni + esdebitazione finale | art. 10-13 |
Accordo di composizione del debito
Nel piano o accordo di composizione, il debitore riprende a pagare i creditori secondo un piano pluriennale, di solito a zero interessi. I crediti privilegiati (es. ipoteche, privilegio legale) possono essere soddisfatti parzialmente solo se il piano assicura loro un rimborso almeno pari a quanto avrebbero ottenuto in caso di liquidazione. In particolare, la Corte di Cassazione ha richiamato che l’art. 7 L.3/2012 consente di non pagare integralmente un credito privilegiato a condizione che «ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile» tramite liquidazione. I creditori muniti di privilegio che risultano integralmente soddisfatti dal piano non contribuiscono a formare la maggioranza deliberativa e non votano (a meno che non rinuncino al privilegio stesso, in tal caso votano come chirografari).
Esempio: se il piano propone di rimborsare un mutuo ipotecario per 50.000€ (invece di 100.000€ dovuti), occorre dimostrare che i 50.000€ equivalgano almeno al possibile ricavo in vendita (non degradandosi meno del valore di mercato del bene ipotecato). Se così non fosse, il tribunale non omologa l’accordo. In tal caso il debitore può rivedere la proposta (riproporre il piano in versione corretta) senza che la prima decisione di diniego diventi “cosa giudicata” sui suoi diritti.
Piano del consumatore
Il piano del consumatore è previsto dall’art. 14-17 L.3/2012 e si applica esclusivamente a soggetti non imprenditori. Il piano può prevedere rimborsi parziali basati su reddito disponibile (es. 1/3 dello stipendio) e mira a restituire almeno una quota dei creditori. Anche in questo caso esdebitazione finale (cancellazione residui). La Corte di Cassazione ha precisato che il decreto di omologazione del piano è impugnabile solo da chi era parte formale nel giudizio e risultava soccombente. In altre parole, creditori che non sono stati convocati o non si sono costituiti non possono normalmente proporre reclamo – salvo rarissimi casi di difetto di notifica, che consentono comunque di fare reclamo (ad es. se il creditore non ha saputo dell’udienza).
Reclami e termini di impugnazione
Se l’ordinanza di omologazione del piano/acordo è definitiva, può essere impugnata mediante reclamo al tribunale (art. 739 c.p.c.) entro 10 giorni dalla comunicazione integrale. Eccezione: la Corte di Cassazione ha chiarito che se l’ordinanza non viene mai notificata o comunicata formalmente al debitore o al creditore, il termine breve di 10 giorni non si applica. In tali casi scatta il termine ordinario di sei mesi dall’ultima pubblicazione (ai sensi dell’art. 327 c.p.c.). Ciò vuol dire che, se un creditore o il debitore non hanno ricevuto il testo integrale del decreto, hanno 6 mesi dal giorno di pubblicazione sull’albo del tribunale per proporre reclamo. Questo principio è stato ribadito da Cass. civ. n. 34158/2024: in assenza di notifica, “si applica il termine lungo ex art. 327 c.p.c.”.
Inammissibilità e nuova proposta
Se il tribunale dichiara inammissibile la domanda di accordo o piano (ad es. perché non comprovata la difficoltà economica o mancanti documenti), tale provvedimento non ha effetto preclusivo per il debitore. La Cassazione (ord. 30542/2024) ha stabilito che una semplice pronuncia di inammissibilità non costituisce una “decisione definitiva” sui diritti delle parti. In pratica, significa che il debitore può riproporre l’accordo o il piano correggendo gli errori, e non può essere fermato da una mera inammissibilità dell’istanza. Solo quando un reclamo contro il diniego di omologa viene rigettato, o l’omologazione viene resa, si crea un giudicato che impedisce un nuovo ricorso (almeno fino all’eventuale prescrizione).
3.2 Saldo e stralcio fiscale e contributivo
Parallelamente alle procedure giudiziali, negli ultimi anni il legislatore italiano ha introdotto misure speciali per chi ha debiti fiscali/previdenziali modesti e si trova in grave difficoltà economica. In particolare:
- Saldo e stralcio fiscale (Legge 145/2018 e ss.): consente a persone fisiche in ISEE basso (fino a 20.000€) o in sovraindebitamento (anche professionisti) di definire in modo agevolato i debiti affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2017 (originari della dichiarazione dei redditi, tributi locali e contributi previdenziali). Il contribuente paga una percentuale ridotta del solo capitale e interessi in misura fissa sulla base dell’ISEE: 16% fino a €8.500, 20% tra €8.500-12.500, 35% fino a €20.000. Tali percentuali non comprendono l’aggio di riscossione (da versare comunque) e azzerano interessi di mora/sanzioni. Per coloro che hanno già aperto una procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento è prevista una quota ancora più bassa (10%). Ad esempio, un ingegnere con ISEE pari a 10.000€ pagherebbe il 20% del debito iscritto a ruolo (senza sanzioni/ritardati), restando a carico solo le rate dell’aggio e spese.
- Saldo e stralcio contributivo: analogamente, lo stesso meccanismo si applica ai contributi previdenziali degli autonomi (INPS gestioni artigiani/commercianti, separata, o casse professionali come Inarcassa), affidati al 31/12/2017. In pratica, artigiani e professionisti possonono definire le cartelle dei contributi versando le percentuali indicate sopra. Chi ha già avviato la liquidazione dei beni (sovraindebitamento) può pagare un ulteriore 10% forfettario. Va però considerato che questi versamenti valgono solo per sanare le cartelle esattoriali: l’INPS non accredita i contributi originari, pertanto il lavoratore perde alla fonte gran parte dell’anzianità contributiva corrispondente.
- Bonus saldo e stralcio 2023: Con la Legge di Bilancio 2023 (art. 1 co. 73-74 L. 197/2022) è stata riproposta un’ulteriore definizione agevolata dei debiti fiscali fino a 5.000€ per soggetti in grave difficoltà, con quote di pagamento fisse (20% o 35%) analoghe alla precedente rottamazione. Anche i contributi INPS fino a 5.000€ hanno potuto essere regolarizzati, secondo modalità simili. Queste misure, anche se relativamente recenti, offrono opportunità concrete per ridurre sensibilmente il carico debitorio di piccole importi.
Tabella: percentuali Saldo e Stralcio 2019 per autonomi/professionisti
ISEE nucleo familiare | % del debito (capitale+interessi) |
---|---|
Fino a € 8.500 | 16% (pagamento)* |
€ 8.500 – 12.500 | 20% |
€ 12.500 – 20.000 | 35% |
Procedura di liquidazione già aperta (qualsiasi ISEE) | 10% |
* restano a carico aggio riscossione e spese notifica (interessi e sanzioni azzerati).
In sintesi, il saldo e stralcio permette di azzerare sanzioni e interessi e di cancellare i residui (per questo chiamato stralcio). Non spetta automaticamente: si deve presentare istanza all’Agente della riscossione entro i termini indicati, e risultare in possesso dei requisiti (ISEE entro i limiti o procedura in corso). Le domande vengono valutate e, se accettate, il contribuente versa le quote in unica soluzione o rateizzate entro le scadenze previste.
3.3 Concordato preventivo e piani attestati
Se l’ingegnere è considerato imprenditore commerciale (ad es. ha iscrizione nel Registro delle Imprese), può accedere alle procedure concorsuali «ordinarie»:
- Concordato preventivo (ex art. 160 ss. legge fallimentare): questione complessa, oggi disciplinata dal Codice della crisi. Permette all’imprenditore in crisi di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione o liquidazione dei beni sotto controllo giudiziale. Può prevedere una riduzione/ dilazione dei debiti o la vendita di beni, con una votazione assembleare dei creditori e omologazione giudiziale. Anche in questo caso, se si conclude con esito favorevole, è possibile ottenere l’esdebitazione (D.Lgs. 14/2019). Di recente si è introdotto il concordato biennale semplificato per soggetti ISA (ingegneri): è una procedura facilitata in cui, in caso di accettazione del piano da parte dei creditori (che devono riconoscere almeno il rimborso di una parte minima), i debiti vengono rimborsati in 2 anni con sconto degli interessi di mora. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato istruzioni su questo strumento (cfr. Circolare Entrate 9/2025).
- Accordi di ristrutturazione (art. 67 L.F.): l’imprenditore insolvente può proporre in tribunale un accordo ad hoc con i creditori, che vincola solo i firmatari (almeno il 60% di crediti). L’accordo deve risultare più conveniente dell’ipotesi liquidatoria. Se approvato e trascritto, blocca le esecuzioni solo sui creditori aderenti. È un rimedio meno usato dai piccoli professionisti, dato il vincolo sui soli firmatari.
Dato il complessità e i costi giudiziari di queste procedure, spesso un professionista con debiti medio-bassi sceglie prima gli strumenti di composizione del sovraindebitamento o il saldo e stralcio (più agili e “da non fallito”). Il concordato resta uno strumento più utile in presenza di consistenti debiti bancari/tributari e beni da liquidare (es. studio professionale con macchinari).
4. Strumenti stragiudiziali e difesa dal pignoramento
- Accordi privati con i creditori: Spesso il debitore apre un dialogo diretto con banche e fornitori. È possibile ottenere dilazioni o rateizzazioni (ad es. con Equitalia, con INPS, con banche), spesso dietro pagamento di interessi ridotti. Può offrire un “saldo stralcio” negoziato: il creditore, per chiudere rapidamente la pratica, accetta una somma inferiore (ad es. rimborsare il 70% di un debito bancario) in cambio della chiusura della posizione. Questi accordi devono essere formalizzati per iscritto, e non hanno l’effetto di liberare da altri creditori (solo concordano un singolo debito). Ad esempio, spesso le banche fanno piani di rientro (moratorie o consolidamenti) nei confronti di professionisti in difficoltà.
- Legge sull’esdebitazione immediata: a decorrere dal 2018 è in vigore il nuovo art. 14-ter L.3/2012, che prevede un’ipotesi straordinaria di “esdebitazione immediata” senza piano/preclusione, ripetibile dopo 5 anni. È un istituto molto specifico: consente a debitori in stato di insolvenza conclamato (ma con patrimonio prossimo allo zero) di ottenere l’annullamento di tutti i debiti chirografari (non privilegiati), pagando una quota minima (solitamente l’aggio di riscossione). Pur essendo prevista dalla legge, richiede requisiti stringenti e un giudizio sull’inoperosità concreta del patrimonio. Secondo vari autori, tale strumento va considerato come estrema ratio per «soggetti disperati».
- Tutela dei beni necessari (impignorabilità): il debitore può opporsi a un pignoramento affermando l’esistenza di beni impignorabili per legge. Oltre alla prima casa (fino a 120.000€ di valore, se abitazione principale) e alla quota di stipendio prevista (art. 545 c.p.c.), sono protetti anche gli autoveicoli indispensabili per lavoro, le attrezzature strettamente necessarie (macchinari indispensabili) e i beni di uso personale (vestiario, elettrodomestici di prima necessità). Una recente pronuncia del Tribunale di Torino (4.2.2022) ha ribadito che il veicolo utilizzato per l’attività professionale non può essere sequestrato. Ciò implica che, se il professionista dimostra che un bene è essenziale alla sua attività o alla sua vita familiare, il giudice può escludere la sua esecuzione.
- Opposizioni e rinvii esecutivi: in caso di pignoramento (immobile, conto corrente, stipendio), l’ingegnere può presentare opposizione agli atti esecutivi per far valere vizi formali o legittimazione del creditore. Inoltre, se è stato presentato un accordo o un piano, le esecuzioni individuali vengono sospese per legge durante la procedura di composizione (tre anni in cui non si possono iniziare nuove azioni sui debiti, ad eccezione delle procedure concorsuali già in corso).
5. Domande frequenti (Q&A)
D: Quali debiti non vengono mai cancellati da esdebitazione?
R: Alcuni debiti sono esclusi dall’esdebitazione per legge: ad esempio, obblighi alimentari verso familiari, debiti di natura tributaria od erariale anteriori al processo (salvo saldo e stralcio), debiti originati da illeciti penali o da certe violazioni, multe stradali non ancora iscritte a ruolo, quote condominiali non fiscali, debiti per reati tributari, e altre eccezioni indicate dal legislatore. In pratica, l’esdebitazione libera da tutti i debiti civili e commerciali anteriori al piano, tranne quelli espressamente esclusi dalla legge (il legislatore li considera “non delegabili” a terzi).
D: Chi può impugnare l’omologazione del piano/acordo?
R: Solo le parti formalmente costituite nel giudizio che abbiano votato contro (o il debitore se risultasse soccombente). La Cassazione (ord. 5157/2025) ha stabilito che un creditore che non ha partecipato alla fase di omologazione non ha diritto di reclamo contro il decreto di omologa. In altri termini, il reclamo è consentito solo a chi ha avuto effettiva legittimazione processuale (creditori o altri interessati costituiti) e che non ha ottenuto il risultato voluto. (Eccezione: se un creditore non è stato avvisato del procedimento per un vizio di notifica, potrà reclamo; ma se è stato regolarmente convocato e non ha partecipato, non potrà agire dopo).
D: Entro quanto tempo devo presentare reclamo contro l’omologa del piano?
R: Di norma entro 10 giorni dalla notifica integrale (termine “breve” ai sensi dell’art. 739 c.p.c.). Tuttavia, se il provvedimento di omologa non viene consegnato (ad es. non è notificato né comunicato), il termine decorre dall’esecuzione della pubblicazione (albo giudice) ed è quello lungo di 6 mesi. Cass. 34158/2024 ha precisato che in tali casi «si applica il termine lungo ex art. 327 c.p.c.», dunque sei mesi dalla pubblicazione. In pratica, senza notifica il reclamo è tempestivo fino a sei mesi dopo (con sospensione dei termini feriali, se presenti).
D: Se mi dichiarano “inammissibile” l’accordo, posso riprovare?
R: Sì. Una semplice dichiarazione di inammissibilità non è considerata decisoria in senso tecnico. La Cassazione (ord. 30542/2024) ha chiarito che se il tribunale rigetta la domanda come inammissibile, il debitore non subisce pregiudizio finale e può ripresentare la domanda. Quindi, a differenza di un vero merito (diniego di omologa), l’inammissibilità permette al debitore di correggere e ritentare senza essere bloccato (non c’è “giudicato” sui diritti). Solo i provvedimenti di omologa o di rigetto con ricorso al contraddittorio sono definitivi.
D: Quali crediti posso non pagare nel piano?
R: Nel piano/accordo è possibile prevedere il pagamento integrale solo dei creditori privilegiati (ipoteca, pegno, contributi previdenziali ecc.) o loro rate parziali. I crediti chirografari (comuni) possono essere ridotti anche a zero. I privati chirografari non pagati confluiscono nel residuo e verranno eliminati in sede di esdebitazione finale. I creditori privilegiati parzialmente soddisfatti devono ricevere almeno quanto avrebbero incassato in liquidazione, come detto. I creditori che rinunciano in tutto o in parte al privilegio entrano nella votazione (votano come chirografari); quelli integralmente soddisfatti non votano.
D: Sono obbligato a fare domanda in tribunale per il piano?
R: Per i creditori fiscali o previdenziali, no: si può approfittare delle definizioni agevolate (rottamazione o saldo e stralcio) senza passare dal tribunale. Per coinvolgere tutti i creditori e ottenere l’esdebitazione, però, le procedure di composizione (piano/accordo in tribunale) sono necessarie. Se si stipula un accordo privatamente con un solo creditore (es. banca), questo vincola solo le parti e non estingue gli altri debiti.
D: Cosa succede ai miei beni e redditi durante la procedura?
R: Durante la fase di accordo/piano, le esecuzioni singole (pignoramenti) sono sospese per legge (i creditori non possono avviare nuovi pignoramenti sui debiti oggetto di procedura). In concreto, da omologa depositata, il debitore deve continuare a pagare le quote previste dal piano; può conservare reddito e beni, a condizione di rispettare il programma. Non esiste insolvenza automatica come nel fallimento: il patrimonio rimane del debitore e non viene liquidato (tranne nel caso specifico di liquidazione patrimoniale).
D: Posso mantenere la prima casa? E l’automobile?
R: Sì, in genere. La prima casa non è pignorabile se è abitazione principale (con i limiti di legge: valore catastale entro 120.000€ ed eventuale ipoteca residua privilegiata). Analogamente, la giurisprudenza protegge i beni indispensabili al lavoro: un ingegnere può opporsi al pignoramento dell’auto necessaria allo svolgimento della sua attività, come già riconosciuto dal Tribunale di Torino. Quindi, se il veicolo sequestrato è dimostrabilmente strumentale alla professione, il giudice può dichiararlo impignorabile.
6. Tabelle riepilogative
- Tabella: comparazione strumenti di rientro
Strumento / Procedura | Debitore idoneo | Principali effetti | Procedura formale |
---|---|---|---|
Accordo con creditori (L.3/2012, Art.7-8) | Persona fisica (anche imprend.) con debiti non estinti da procedure concorsuali | Piano di rientro pluriennale, blocco esecuzioni, esdebitazione finale | Domanda in Tribunale, adesione creditori (60%), omologa |
Piano del consumatore (L.3/2012, Art.14) | Persona fisica non imprenditore | Come sopra, ma senza devoluzione forzosa dei beni | Domanda in Tribunale, omologa |
Liquidazione patrimoniale (L.3/2012, Art.10) | Persona fisica non imprenditore (già ricorso) | Vendita di tutti i beni, distribuzione proventi, esdebitazione finale | Apertura liquidazione in Tribunale |
Saldo e stralcio (L.145/2018, L.197/2022) | Persona fisica (anche in esercizio di impresa/attività autonomo), ISEE ≤20k o in sovraindebitamento | Definizione agevolata debiti fiscali e contributivi: percentuali fisse, condono sanzioni/interessi | Istanza all’Agente della riscossione, verifica requisiti |
Concordato preventivo | Impresa individuale (anche professionale) | Ristrutturazione debiti omologata, possibile prosecuzione attività o liquidazione | Domanda in Tribunale fallimentare |
Accordo stragiudiziale su singolo debito | qualsiasi | Negoziazione privata, vincolante solo tra firmatari | Contratto/accordo scritto |
- Tabella: beni impignorabili e limiti (art. 543 ss. c.p.c. e giurisprudenza)
Beni protetti | Regime generico | Note |
---|---|---|
Prima casa (abitazione principale) | Impignorabile nei limiti di legge | Se valore <€120k, senza ipoteche estese |
Stipendio/pensione | Impignorabile per 4/5, pignorabile solo 1/5 | Viene trattenuto al massimo 1/5 netta |
Veicolo necessario per lavoro | Impignorabile (giurisprudenza) | Se dimostrato indispensabile all’attività |
Attrezzature professionali minime | Impignorabili nella misura strettamente necessaria | Beni indispensabili all’attività |
Beni di prima necessità (vestiario, ecc.) | Impignorabili | La legge protegge i beni essenziali alla vita quotidiana |
7. Conclusioni e consigli pratici
Per un ingegnere con debiti, il primo passo è fotografare la propria situazione: redigere un elenco puntuale di tutti i creditori (bancari, fiscali, previdenziali, ecc.) con gli importi dovuti e le scadenze. Parallelamente, va valutato il patrimonio (immobili, veicoli, investimenti) e la capacità reddituale. Poi:
- Ricerca di assistenza qualificata – È consigliabile rivolgersi a un professionista (avvocato esperto di sovraindebitamento) o a un OCC autorizzato, per guidare il debitore nelle scelte. Un errore procedurale può compromettere l’esito (ad es. mancare un termine di reclamo).
- Dialogo con i creditori – Prima di tutto, contattare banche/ente riscossione per negoziare piani personalizzati di rimborso o chiedere eventuali dilazioni; informarsi sulle novità legislative (es. saldo e stralcio).
- Preparazione documentale – Raccogliere documenti fiscali (dichiarazioni redditi, atti catastali), situazioni contabili, ISEE familiare, bilanci dello studio se impresa. Queste carte serviranno per ogni istanza (accordo, piano o agevolazione).
- Valutare il sovraindebitamento – Se i debiti superano di molto le possibilità di rimborso, può convenire attivare una procedura di composizione del debito (accordo o piano). Questo blocca le esecuzioni sui creditori coinvolti e può portare all’esdebitazione dei residui.
- Concordato/preventivo – In caso di attività molto complessa o debiti molto consistenti, valutare se vi sono i requisiti per un concordato preventivo (ad esempio continuità dell’attività e piano fattibile) oppure un accordo di ristrutturazione.
In tutti i casi, va ricordato che l’obiettivo è tornare ad avere una vita finanziaria sostenibile. Gli strumenti descritti mirano a dare “seconda chance” al debitore, consentendo di ripartire senza strangolamenti insostenibili, ma richiedono impegno (cooperazione col tribunale, pagamenti regolari, rispetto dei piani). Come sempre, le situazioni di debito possono avere molte variabili: questa guida fornisce un quadro di alto profilo, ma ogni caso necessita di un’analisi personalizzata.
8. Fonti normative e giurisprudenziali
- Legislazione italiana: Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Disciplina delle crisi da sovraindebitamento); D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i. (Codice della crisi d’impresa); D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 169 (codice della crisi: disposizioni integrative) e D.Lgs. 24 novembre 2023 n. 83 (decreto correttivo al Codice); Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019, art. 1 commi 184-194 sul saldo e stralcio); Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023, commi su saldo e stralcio e altre definizioni agevolate); D.L. 119/2018 (Decreto fiscale, “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”); D.L. 4/2019 (riforma dell’impresa). Codice Civile artt. 2740 e seguenti; Codice di Procedura Civile artt. 492, 545-553 (pignoramenti), 327 e 739; R.D. 267/1942 (“Legge Fallimentare”) artt. 26, 129 e ss.; DPR 115/2002 art. 13-quinquies (dati personali nel procedimento). Norme INPS sui conguagli contributivi (Circ. INPS 86/2023).
- Giurisprudenza più rilevante: Cass. civ. Sez. I, ord. 27 feb. 2025 n. 5157 (reclamo omologa piano consumatore); Cass. civ. Sez. I, ord. 23 dic. 2024 n. 34158 (termine reclamo “lungo” art.327 c.p.c.); Cass. civ. Sez. I, ord. 27 nov. 2024 n. 30543 (acc. composizione con crediti privilegiati); Cass. civ. Sez. I, ord. 27 nov. 2024 n. 30542 (inammissibilità piano accordo); Trib. Torino 4 feb. 2022 n. 479 (veicolo di lavoro impignorabile).
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