Hai un mutuo acceso a nome tuo o della tua azienda e ti trovi in difficoltà a causa di debiti aziendali crescenti? Ti stai chiedendo se puoi sospendere temporaneamente il pagamento delle rate per evitare di cadere in mora o finire in una procedura di pignoramento?
La sospensione del mutuo per debiti aziendali è una possibilità concreta in alcune situazioni, ma è importante capire come funziona, quando può essere richiesta e cosa comporta davvero.
Vediamo allora quando è possibile chiedere la sospensione, a chi rivolgersi e come usarla per prendere fiato e riorganizzare la tua attività.
Cos’è la sospensione del mutuo per debiti aziendali?
È una misura che consente di interrompere temporaneamente il pagamento delle rate di un mutuo, in particolare se sei un imprenditore o professionista colpito da difficoltà finanziarie. La sospensione può riguardare:
- solo la quota capitale (continui a pagare gli interessi);
- o l’intera rata (capitale + interessi), in base all’accordo con la banca.
Quando si può chiedere?
La sospensione può essere concessa in presenza di:
- crollo del fatturato aziendale;
- insolvenze prolungate da parte dei clienti;
- emergenze economiche improvvise (perdite rilevanti, eventi straordinari);
- procedure di ristrutturazione o composizione della crisi in corso.
Non tutte le banche sono obbligate a concederla, ma spesso è nell’interesse anche dell’istituto evitare un deterioramento della posizione del cliente.
Quanto dura la sospensione?
Dipende dall’accordo con la banca, ma può variare da 6 a 18 mesi, in alcuni casi anche oltre, soprattutto se viene attivata nell’ambito di una procedura formale di composizione della crisi o di un piano del consumatore.
Cosa comporta per l’imprenditore?
Attenzione: la sospensione non cancella le rate, le sposta nel tempo. Quindi:
- la durata del mutuo si allunga;
- gli interessi possono aumentare (soprattutto se maturano anche durante la sospensione);
- può essere una misura utile, ma temporanea, per respirare e riorganizzare le finanze.
È possibile chiederla anche se il mutuo è personale ma i debiti sono aziendali?
Sì, se la crisi aziendale ha riflessi diretti sul reddito personale (ad esempio, se sei socio o amministratore di una SRL o ditta individuale), puoi documentare la difficoltà e chiedere comunque la sospensione.
Serve l’assistenza di un avvocato o di un professionista?
Non sempre è obbligatoria, ma è fortemente consigliata, soprattutto se:
- vuoi attivare la sospensione nell’ambito di un piano di ristrutturazione;
- ci sono altri debiti (con Fisco, fornitori o banche) da riorganizzare;
- vuoi evitare che la banca rifiuti o ti imponga condizioni svantaggiose.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, mutui e crisi d’impresa – ti spiega come funziona la sospensione del mutuo per debiti aziendali, quando può essere richiesta e come possiamo aiutarti a gestire il rapporto con la banca senza perdere la tua casa o i tuoi beni.
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Introduzione
La sospensione del mutuo aziendale consiste in una interruzione temporanea del pagamento delle rate di un finanziamento concesso a un’impresa. Si tratta di uno strumento previsto in particolari situazioni (es. misure emergenziali, crisi aziendale, procedure di risanamento) che permette al debitore di posticipare i pagamenti delle quote di capitale e/o interessi senza incorrere in decadenze contrattuali o azioni esecutive immediatamente. In pratica, durante il periodo di sospensione l’azienda può non versare (in tutto o in parte) la rata pattuita, riprendendo poi i pagamenti alla fine del periodo stabilito, secondo un piano di rimborso allungato.
Nel contesto italiano recente, diverse norme emergenziali – soprattutto in risposta alla crisi da COVID-19 – hanno introdotto moratorie legali e misure di sostegno al credito per le imprese, con sospensione delle rate mutuo e garanzie pubbliche sui finanziamenti. Contestualmente, la disciplina del fallimento e del sovraindebitamento prevede strumenti di ristrutturazione del debito che possono includere piani di pagamento dilazionati anche per mutui ipotecari. Inoltre, le banche offrono talvolta moratorie volontarie e soluzioni negoziali (ad es. rinegoziazioni, saldo e stralcio, consolidamenti) per imprese in difficoltà finanziaria.
Questa guida avanzata – aggiornata a giugno 2025 – illustra le fonti normative e giurisprudenziali nazionali, con approfondimenti tecnici, tabelle riepilogative, domande e risposte e simulazioni pratiche.
1. Quadro normativo generale
1.1 Definizioni e tipologie di mutui aziendali
Un mutuo aziendale è un finanziamento concesso da una banca o intermediario finanziario a un’impresa (S.p.A., S.r.l., professionista con Partita IVA, etc.), garantito o meno da ipoteca su beni immobili. Può essere a tasso fisso o variabile, con piano di ammortamento prestabilito (ratta mensile/trimestrale), e può prevedere clausole accessorie come garanzie reali (ipoteca) o personali (fideiussioni). Sotto la voce «mutui aziendali» rientrano tipologie quali:
- Mutuo ipotecario: finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca su beni immobili (capannoni, uffici, terreni, ecc.). In caso di insolvenza del debitore, il credito della banca si soddisfa preferenzialmente sul ricavato della vendita coattiva dell’immobile ipotecato.
- Mutuo chirografario: prestito a medio-lungo termine non garantito da ipoteca, basato solo sulla firma dell’azienda. Questo comporta un rischio maggiore per la banca, che in caso di insolvenza assorbe tutto il credito nella procedura concorsuale dell’impresa.
- Aperture di credito a revoca (fidi): linee di credito a breve termine (es. linea di cassa, anticipi fatture). Non hanno piano di ammortamento predeterminato, ma la banca può revocarle (richiedere il rimborso) in mancanza di moratoria legale.
- Finanziamenti bullet e non rateali: prestiti a rimborso alla scadenza (importo unico finale). Di solito sono finanziamenti a breve-medio termine da destinare a spese specifiche (es. importazioni, investimenti puntuali). Vengono prorogati alle stesse condizioni in caso di moratorie legislative.
- Leasing finanziario: contratto attraverso cui la banca o società di leasing concede in uso un bene (immobile, macchinario) all’impresa, dietro pagamento di canoni. In sede di moratoria legale sono sospesi sia i pagamenti dei canoni sia, in caso di leasing immobiliare, gli oneri legati all’ipoteca.
- Factoring: non è un mutuo, ma la cessione di crediti commerciali. Non viene tipicamente sospeso da misure sui mutui.
In questa guida ci si concentrerà principalmente sulla sospensione dei mutui e finanziamenti rateali (ipotecari o chirografari) e sui meccanismi di ristrutturazione del debito che possono incidere su tali posizioni. Nei casi di misure emergenziali COVID o war (vedi sez. 3), la sospensione si applica generalmente solo sulla quota capitale delle rate o sull’intera rata, a seconda della norma.
1.2 Le misure emergenziali per le imprese (COVID-19 e oltre)
Dal 2020 in poi l’Italia ha adottato numerosi provvedimenti legislativi per affrontare eventi straordinari che hanno turbato l’economia. Tra questi, le più rilevanti sospensioni di mutui sono state introdotte a seguito dell’epidemia da COVID-19 e successivamente ampliate. In sintesi:
- Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18): primo intervento emergenziale. L’art. 56 comma 2 c) prevede la sospensione fino al 30 giugno 2020 (poi prorogata) delle rate e canoni in scadenza di mutui e finanziamenti a rimborso rateale, compresi cambiali agrarie e leasing, per PMI colpite dall’epidemia. Il piano di ammortamento relativo alle rate sospese deve essere automaticamente dilazionato, senza oneri aggiuntivi per le parti. Il debitore può chiedere la sospensione completa della rata (capitale+interessi) oppure solo della quota capitale (continuando a pagare gli interessi). Se sospende interamente la rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono distribuiti nelle rate successive; se sospende solo il capitale, gli interessi continuano a essere corrisposti come da piano originale. Nel provvedimento è richiesta un’autocertificazione del danno di liquidità diretto da COVID per accedere al beneficio.
- Decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23): conferma e potenzia molte misure del Cura Italia. Riconosce garanzie pubbliche ampie sui finanziamenti bancari (Fondo PMI, SACE) ed estende indirettamente le moratorie. In particolare, il fondo di garanzia per le PMI garantisce al 33% le rate sospese di finanziamenti bancari e la moratoria ex lege (vedi sopra) viene già prorogata da giugno 2020 al 30 settembre 2020.
- Decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104): proroga la moratoria ex lege introdotta dal Cura Italia fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo per il turismo, con autorizzazione UE). Le imprese già in moratoria hanno un rinnovo automatico fino al 31/1/2021. Chi non ne aveva fatto richiesta entro fine 2020 può ancora aderirvi (sospensioni fino al 31/1/2021). Vengono inoltre estesi i limiti temporali di segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi (fino al 31/1/2021 per i soggetti in moratoria).
- Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) e Decreto Sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73): recepiscono le proroghe. In particolare, la Legge di Bilancio 2021 conferma la sospensione fino al 30 giugno 2021 dei medesimi pagamenti rateali (questo perché l’Agenzia UE aveva autorizzato l’estensione al 30/6/2021). Il D.L. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), art.16, proroga ulteriormente la moratoria fino al 31 dicembre 2021 (con riserva di proroga UE fino a marzo 2022 per settori specifici). L’estensione 2021 si applica limitando la sospensione alla sola quota capitale (interessi da pagare), e alle PMI con esposizioni in bonis alla data del primo decreto (17/3/2020). La comunicazione di proroga (se si era già in moratoria) o di adesione (se non si era ancora entrati) va trasmessa all’istituto entro scadenze prefissate, ad esempio entro il 15 giugno 2021 via PEC.
In sintesi, dal marzo 2020 al dicembre 2021 le imprese hanno potuto sospendere i mutui in modo automatico (ex lege) semplicemente inviando un modulo e un’autocertificazione alla banca, senza necessità di nuove garanzie. Le durate delle sospensioni sono state estese più volte (prima 30/9/2020, poi 31/1/2021, infine 30/6/2021 per chi già in moratoria e 31/12/2021 con il “Sostegni-bis”). Durante tutto il periodo non sono state applicate commissioni o oneri aggiuntivi e le rate sospese venivano rimborsate successivamente con dilazione del piano. Le PMI beneficiarie potevano ottenere la garanzia del Fondo PMI sul 33% delle rate sospese (per adeguare gli accantonamenti bancari). Va osservato che tali misure non si applicano automaticamente oltre fine 2021, essendo legate allo stato di emergenza COVID. Attualmente (metà 2025) non esistono misure legali nazionali di sospensione mutui universalmente valide oltre quelle concluse; tuttavia, nel contesto delle procedure concorsuali e del sovraindebitamento permangono strumenti di ristrutturazione che consentono piani dilazionati.
1.3 Requisiti per le moratorie emergenziali
In generale, le misure ex lege di sospensione mutui COVID-19 erano rivolte alle PMI italiane in bonis (non classificate in sofferenza) con cessazione temporanea di liquidità causata dall’epidemia. Le regole chiave per l’accesso erano:
- Dimensione impresa: micro, piccole o medie (def. UE 2003/361), ovvero imprese fino a 250 dipendenti e fatturato ≤50 mln€ (o bilancio ≤43 mln).
- Stato delle esposizioni: i crediti non dovevano essere deteriorati alla data di emanazione del provvedimento (cioè iscritti a sofferenza/inadempienza probabile nei bilanci bancari). In pratica, si escludeva chi era già in default.
- Tempistica: inizialmente entro 29/2/2020 o data del DL 17/3/20 (data pubblicazione Cura Italia) le esposizioni dovevano essere bonis. In seguito, per le estensioni, bisognava già essere in moratoria o aderire nei termini (es. fino al 31/1/2021 con comunicazione).
- Autocertificazione: va attestato per iscritto (modulo firmato) che l’impresa ha subito «temporalmente carenze di liquidità dirette al COVID-19». Questo documento, da allegare alla comunicazione al creditore, serve a dimostrare la causa emergenziale.
- Comunicazione alla banca: la richiesta deve essere trasmessa per iscritto all’istituto finanziatore (spesso via PEC o modulistica dedicata). Ad esempio, con il Sostegni-bis 2021 si richiedeva l’invio tramite PEC entro il 15 giugno 2021. È buona prassi consultare moduli ABI o modulistica consap (quando prevista) per assicurare la corretta procedura.
Le imprese già in moratoria prima delle proroghe sono state automaticamente estese; quelle che non avevano aderito avevano termini più lunghi per farlo (ad es. fino al 31 dicembre 2020 per sospensioni da attivare entro fine 2021). In ogni caso, la moratoria legale era facoltativa: l’azienda può rifiutare il beneficio se preferisce proseguire con i pagamenti regolari.
1.4 Effetti della sospensione sulle rate
La sospensione legale del mutuo congela i pagamenti delle rate da parte dell’impresa, ma comporta automaticamente lo spostamento in avanti del piano di ammortamento. In pratica:
- Allungamento del piano: le rate sospese vengono aggiunte a fine piano originario, estendendone la durata. Non viene applicata alcuna commissione o costo di istruttoria per lo slittamento. Si specifica che anche le garanzie pubbliche (come quella del Fondo PMI) seguono l’allungamento senza oneri.
- Quota capitale vs interi tassi: se l’impresa opta per la sospensione dell’intera rata (capitale+interessi), allora tutti gli interessi che maturano durante la sospensione rimangono dovuti e verranno ripagati a rate maggiori dopo la sospensione. Se invece si sospende solo la quota capitale (pagando quindi la quota interessi regolarmente durante la sospensione), il piano originario non subisce ritardi aggiuntivi e gli interessi residui non capitalizzano. In questo secondo caso si riduce l’impatto finanziario durante la moratoria, a spese di dover continuare a pagare gli interessi.
- Spese e oneri aggiuntivi: le norme stabiliscono che non devono esserci oneri aggiuntivi né spese straordinarie a carico dell’impresa. Ad esempio il D.L. 18/2020 richiede che il piano di rimborso delle rate sospese avvenga “senza alcuna formalità” e “senza nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”. Pertanto non ci sono penali contrattuali e l’istituto finanziatore non può richiedere commissioni per la sospensione.
- Segnalazioni creditizie: tipicamente, durante una moratoria legale l’impresa non viene segnalata in Centrale Rischi come cattivo pagatore, perché l’inadempimento è giustificato dalla legge. Ciò è confermato anche dalla prassi ABI-Banca d’Italia sulle sospensioni COVID: le imprese in moratoria non hanno subito implicazioni negative nel proprio merito creditizio. Ciononostante, dopo il periodo di sospensione dovranno normalizzare i pagamenti arretrati (le rate saltate non restano “perdute”): eventuali rate preesistenti alla moratoria devono essere sanate o ricomprese nel nuovo piano.
Ricapitolando, la sospensione posticipa le scadenze senza cancellarle e aggiunge un periodo pari alla durata della sospensione al contratto. Ad esempio, il piano di ammortamento complessivo si “allunga” di tanti mesi quante sono state le rate sospese. Un caso pratico (vedi simulazione più avanti) illustra questo effetto.
1.5 Garanzia del Fondo PMI
Per sostenere la liquidità bancaria, è stata prevista una garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI sulle maggiori esposizioni generate dalla moratoria. In particolare, per ogni finanziamento con rata sospesa, il Fondo garantisce al 33% l’importo delle rate sospese. Ciò significa che la banca può iscrivere a garanzia pubblica fino al 33% della rata non pagata; l’obbligo di eventuale risarcimento al Fondo scatta solo se la banca, entro 18 mesi dalla fine della moratoria, accerta l’inadempimento definitivo del debitore sulle rate oggetto di sospensione. In pratica, il Fondo interviene a mitigare il rischio bancario per le rate differite. Anche questo è un incentivo a far sì che le banche concedano agevolmente le moratorie richieste.
2. Condizioni e modalità di richiesta
2.1 Procedura di richiesta al finanziatore
La sospensione ex lege dev’essere esplicitamente richiesta dall’impresa ai soggetti finanziatori (banche o intermediari). I passi tipici sono:
- Valutazione preliminare: il debitore verifica di soddisfare i requisiti (dimensioni, stato dei crediti, perdita di liquidità a causa dell’evento straordinario) previsti dal provvedimento vigente (es. legge 3/2012 o decreto COVID).
- Autocertificazione: prepara una dichiarazione formale (spesso prestampata dai modelli ministeriali o ABI) attestando le proprie condizioni di difficoltà. Nel caso COVID-19, per esempio, si deve autocertificare di aver subito «temporanee carenze di liquidità» per l’epidemia. Per altre norme (sovraindebitamento, agricoltura, ecc.) si applicano requisiti analoghi indicati dalla legge specifica.
- Comunicazione scritta: invia al soggetto finanziatore una comunicazione formale di adesione alla sospensione. Ciò può avvenire via PEC (raccomandata elettronica), posta raccomandata o consegna diretta in filiale. Ad esempio, durante il Sostegni-bis 2021 la norma imponeva l’invio della richiesta tramite PEC entro una certa data. È fondamentale seguire le istruzioni riportate dal decreto o fornite dalla banca (moduli online, app mobile, ecc.). Alcune banche hanno modulistica dedicata o permettono la richiesta con un semplice click sulla piattaforma telematica del conto.
- Ricezione della conferma: una volta arrivata la richiesta completa, la banca ha l’obbligo di attivare la moratoria senza ulteriori verifiche sulla solvibilità (fatta eccezione per alcuni controlli formali). Di norma l’azienda riceve una conferma scritta (lettera o e-mail) che attesta l’accoglimento della sospensione e le nuove scadenze del piano di ammortamento. Le rate sospese rientrano automaticamente nel nuovo piano dilazionato. Se la banca rifiuta senza giustificato motivo, il debitore può segnalarlo alla vigilanza o cercare tutela legale. Tuttavia, le norme prevedono quasi sempre il diritto di sospensione se ricorrono i presupposti formali.
Durante il periodo di sospensione, l’impresa non deve effettuare alcun pagamento delle rate (secondo le modalità richieste), tranne eventualmente la quota interessi se ha scelto di sospendere solo il capitale. Concluse le formalità, si applicano automaticamente gli effetti giuridici previsti dalla legge (allungamento del piano, estensione delle garanzie, ecc.). Il debitore conserva comunque la facoltà di rinunciare alla moratoria in qualsiasi momento, semplicemente comunicandolo alla banca; in tal caso riprende il pagamento regolare delle rate.
2.2 Tabella riassuntiva: misure COVID-19 per le imprese
Norma / Decreto | Periodo sospensione | Destinatari | Condizioni principali | Effetti |
---|---|---|---|---|
D.L. 18/2020 (“Cura Italia”), art.56 | Inizialmente 17/3/2020–30/9/2020; esteso poi al 30/6/2021 | PMI (micro, piccole, medie) italiane in bonis al 29/2/2020 | Autocertificazione COVID-19; crediti non deteriorati | Sospensione pagamenti rate o leasing scadenti fino a 30/6/2021; dilazione automatica piano; facoltà di sospendere solo capitale |
D.L. 104/2020 (“Agosto”), art.65,77 | Esteso al 31/1/2021 (31/3/2021 per turismo, previo ok UE) | Stesse PMI del decreto precedente | Richiesta entro 31/1/2021; prelazione UE | Proroga automatica moratoria dal 30/9/20 al 31/1/21; nuova domanda entro 31/12/20 per chi non aveva aderito |
D.L. 73/2021 (“Sostegni-bis”), art.16 | Fino al 31/12/2021 | PMI italiane in bonis | Autocertificazione; banche soggetti a garanzia stato (non in default) | Sospensione quota capitale di mutui/finanziamenti scadenti entro il 31/12/2021; dilazione del piano senza oneri. |
Iniziativa ABI | Moratorie volontarie | Imprese clienti delle banche | Sviluppi caso per caso, documentazione di difficoltà | Possibile sospensione (solitamente solo quota capitale) per massimo 12 mesi fino a fine 2024; piani di ammortamento allungati (vedi [14] e [41]) |
Tabella 1: Principali misure di sospensione mutui COVID-19 per le imprese. La durata effettiva di ogni moratoria dipende dalla normativa di riferimento. Gli effetti pratici sono l’allungamento del piano di ammortamento senza maggiori costi per il debitore.
3. Altre misure emergenziali specifiche
Oltre alle crisi sanitarie, l’Italia ha introdotto misure di sospensione mutui per eventi economici straordinari. In particolare si segnala:
- Crisi ucraina – Settore agroalimentare (DL “Aiuti Quater” del 2023): il D.L. 23 giugno 2023 (cosiddetto “DL agricoltura”) riconosce alle imprese agricole, della pesca e acquacoltura con calo di fatturato ≥20% nel 2023 una moratoria di 12 mesi sulla quota capitale dei mutui e finanziamenti rateali in scadenza nel 2024. Il piano di rimborso viene prorogato di 12 mesi senza oneri aggiuntivi. Vengono inoltre rifinanziati i relativi fondi di garanzia e previsti contributi a copertura di parte degli interessi passivi bancari. In sintesi, le aziende primarie colpite dalla crisi energetica e dei costi agricoli possono sospendere i pagamenti della sola quota capitale per un anno. L’azienda deve presentare autocertificazione del calo di fatturato e compiere la richiesta nei tempi stabiliti dal decreto (ad es. tramite Istituto di credito o PSN).
- Misure per calamità naturali e sisma: esistono accordi tra ABI, Governo e ANCI per sospensioni volontarie di mutui per comuni colpiti da eventi calamitosi. In particolare, la Legge di Bilancio 2021 ha esteso la sospensione rate mutui per le popolazioni di zone sismiche colpite da disastri (si veda lettera ABI del 13/1/2021). Tali misure riguardano generalmente mutui prima casa delle famiglie nelle aree colpite, ma spesso estensioni analoghe sono negoziate anche per imprese in quelle zone. Negli ambiti agricolo e turistico, alcune Regioni (es. Veneto, Friuli) prevedono sospensioni automatiche o prestiti a tasso agevolato in caso di eventi calamitosi (leggi regionali “salva-prima casa” del settore agrario).
- Fondo Gasparrini (prima casa): sebbene rivolto ai privati, è utile menzionare che il Fondo di solidarietà mutui prima casa permette alle famiglie dipendenti o pensionate di sospendere fino a 18 mesi il pagamento del mutuo prima casa in caso di perdita d’impiego o eventi particolari. L’impresa commercialmente non rientra in questo ambito, ma è una misura emergenziale alternativa riservata ai consumatori (non trattata in dettaglio qui).
In pratica, a oggi le uniche sospensioni per imprese formalmente disciplinate dal legislatore oltre al COVID sono quelle del 2023 per l’agricoltura. Per altri tipi di “emergenze” (p. es. calamità locali) si conta su accordi volontari o aiuti specifici (ad es. nuovi finanziamenti agevolati). Le imprese imprevedibilmente colpite da crisi improvvise – come lockdown o guerre – hanno quindi principalmente gli strumenti sopra descritti (moratoria legale o negoziata) e gli ordinari meccanismi di gestione del credito (es. ristrutturazione dei debiti tramite concordato).
4. Piani di composizione della crisi e procedure concorsuali
Quando un’impresa è in grave crisi finanziaria, oltre alle misure “emergenziali” esistono strumenti di regolazione strutturale del debito che possono includere la sospensione o la dilazione dei pagamenti dei mutui ipotecari/chirografari. Questi strumenti agiscono in contesti concorsuali o assimilati:
4.1 Sovraindebitamento (Legge n.3/2012)
Per gli imprenditori (o piccoli professionisti) non fallibili che non riescono a far fronte ai debiti, la legge 3/2012 prevede procedure di composizione assistita della crisi (Piano del consumatore, accordi di composizione negoziata). Caratteristiche chiave:
- Creditori coinvolti: nelle procedure stragiudiziali o con tribunale, l’accordo di composizione può riguardare tutti i debiti dell’impresa, compresi quelli verso banche e istituti finanziari. In caso di piano omologato dal Tribunale, i debiti che non vengono pagati entro il piano possono essere in parte cancellati o convertiti.
- Trattamento dei crediti garantiti (mutui): la giurisprudenza recente (Cass. n.34150/2024) ha chiarito che è ammissibile prevedere piani che dilazionano il pagamento anche dei crediti prelatizi (mutui ipotecari) oltre il termine di un anno previsto ordinariamente dall’art.8 L.3/2012. In altri termini, anche un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione (ex art. 56 D.Lgs.14/2019) può includere una moratoria o rateizzazione ultrannuale del mutuo garantito, senza intaccare la validità dell’omologazione. Ciò offre al debitore la possibilità di allungare molto i tempi di pagamento dei mutui, sempre nel rispetto della convenienza per i creditori (la Cassazione sottolinea che piani di durata più lunga possono essere più vantaggiosi per i creditori stessi rispetto all’immediato incasso tramite vendite coattive).
- Cancellazione del residuo: nei piani omologati (in particolare del consumatore), al termine del periodo convenuto i debiti residui (anche quelli di mutuo) possono essere cancellati per quote non pagate (art.11 L.3/2012). Tuttavia, questa esdebitazione finale si applica solo alle persone fisiche (consumatori o piccoli imprenditori) e non alle società fallibili.
- Garanzia dei termini: durante la procedura non c’è una vera “sospensione legale” come nella moratoria COVID; bensì i termini e le modalità di pagamento sono ridefiniti dal piano stesso, con nuove scadenze prestabilite. Il legislatore richiede però che il piano sia elaborato da professionisti e depositato in tribunale, e che i creditori abbiano la possibilità di valutare la proposta.
In sintesi, l’impresa in sovraindebitamento può proporre al giudice un piano di ristrutturazione del debito che includa dilazioni di pagamento anche per i mutui; l’omologazione del piano ha efficacia anche sui creditori ipotecari, consentendo di pagare in più anni anziché in un’unica soluzione. Ciò offre strumenti simili a una moratoria, ma sotto controllo giudiziario e vincolanti per tutti i creditori partecipanti. L’impresa deve essere seguita da un Organismo di Composizione della Crisi (OCRI) abilitato; una volta omologato il piano, la procedura si conclude con esdebitazione dei residui (per debiti non aziendali) e percentuali di soddisfazione dei creditori concordate.
4.2 Concordato preventivo (Legge Fallimentare)
L’impresa in crisi può ricorrere al concordato preventivo (art. 160-180 L.F.) per ottenere l’approvazione di un piano di ristrutturazione dal Tribunale fallimentare. Il concordato può avvenire con o senza continuità aziendale. Riguardo ai mutui:
- Piano concordatario con continuità: il piano può prevedere ristrutturazioni di debito (ad es. riduzione del tasso, allungamento delle scadenze, dilazione di pagamento) per tutti i creditori, inclusi i finanziatori. In particolare, la Cassazione n.34150/2024 ha confermato che in sede di concordato è possibile includere anche i crediti ipotecari in dilazione, con piani ultradecennali se opportuni. Il creditore garantito (banca con mutuo su bene aziendale) resta titolare della prelazione sul prezzo di vendita degli asset, ma può acconsentire di essere pagato in modo frazionato. Se il concordato viene omologato, le ipoteche rimangono iscrizioni “preservate” (il tribunale non le annulla), ma la loro esecuzione è sospesa per tutta la durata del concordato.
- Liquidazione giudiziale (fallimento): in caso di fallimento vero e proprio, non vi è un piano negoziato, ma le banche ipotecarie esercitano i loro diritti tradizionali (precetto + pignoramento). Il bene ipotecato viene venduto all’asta e il ricavato distribuito al creditore fino a concorrenza del credito (art. 2740 c.c., 2784 c.c.). Le quote parte eccedenti ritornano all’imprenditore o agli altri creditori. In pratica, il mutuo ipotecario in fallimento diventa “credito garantito” soddisfatto per intero in asta. Nel concordato, invece, le vendite degli immobili (se contemplate) avvengono solitamente a condizioni concordate, e l’imprenditore resta “occupante” finché il piano è in corso.
Sintesi: in sede di concordato preventivo l’imprenditore e i creditori possono pattuire la sospensione o dilazione delle rate dei mutui ipotecari, integrandole nel piano presentato al tribunale. Questo consente di evitare l’immediata escussione del bene aziendale e di ripagare la banca nei tempi previsti dal concordato stesso. In fallimento, invece, la sospensione non è prevista: il mutuo ipotecario è un credito privilegiato e la banca segue il normale iter esecutivo (pignoramento e asta).
5. Simulazioni pratiche e tabelle di riepilogo
5.1 Esempio numerico di sospensione mutuo
Per comprendere l’effetto dell’allungamento del piano, consideriamo un mutuo ipotecario aziendale di €100.000 a tasso fisso 5% annuo, durata originaria 10 anni (120 rate mensili). La rata costante senza sospensione sarebbe circa €1.060,66, per un totale di circa €127.279 in 10 anni. Se l’impresa chiede una sospensione di 12 mesi della sola quota capitale (pagando solo gli interessi nel primo anno), il piano si modifica:
- Nei primi 12 mesi si pagano solo gli interessi (0,05/12 * 100.000 ≈ €416,67/mese).
- Dopo la sospensione, rimangono 108 rate mensili per ammortizzare €100.000 al 5%. La nuova rata diventa di circa €1.151,73 al mese.
- Il totale complessivo pagato sale a circa €129.387, di cui €1.560 in più rispetto al piano originale (questo perché nel primo anno si sono pagati interessi su tutta la somma senza ridurre il capitale).
La tabella seguente riassume la simulazione:
Scenari | Durata orig. | Rata mensile | Totale pagato | Efectto moratoria |
---|---|---|---|---|
Senza sospensione (10 anni) | 120 mesi | €1.060,66 | €127.279 | – |
Con sospensione 12 mesi (quota capitale) | 12 mesi (interessi solo) + 108 mesi pagamento | 1) €416,67 (solo interessi) per 12 mesi; 2) €1.151,73 per 108 mesi | €129.387 | +12 mesi di durata complessiva; totale maggiorato di €2.108. |
Tabella 2: Simulazione di un mutuo aziendale ipotecario (€100.000, 5%, 10 anni) con e senza sospensione della quota capitale per 12 mesi. La moratoria allunga il piano di 12 mesi e comporta un onere di interessi aggiuntivi (circa €2.100 in più).
Questa simulazione evidenzia i seguenti punti pratici: (i) durante la sospensione il debitore paga un importo inferiore (solo interessi), alleggerendo momentaneamente la spesa mensile; (ii) il piano di rimborso si allunga della durata della sospensione; (iii) il costo totale del mutuo aumenta (poiché si pagano più interessi complessivi), a meno di non rimodulare ulteriormente il tasso o la durata finale. Tali conseguenze sono conformi alle regole indicate dalla normativa: non ci sono commissioni, ma gli interessi restano dovuti.
5.2 Tabelle riepilogative
- Tabella 3 – Condizioni di accesso alla moratoria COVID-19: Requisito Significato Fonte normativa Impresa in bonis al 29/2/2020 Debito classificato non deteriorato (no sofferenze) D.L. 18/2020, art.56 Impresa fino a 499 dipendenti Dimensioni PMI eleggibili D.L. 18/2020, art.56 (6) Autocertificazione COVID-19 Dichiarare carenza temporanea di liquidità per COVID D.L. 18/2020, art.56 (2) Termine per inviare richiesta Es. entro 31/1/2021 per prima finestra; 15/6/2021 per proroga D.L. 104/2020; D.L. 73/2021 Durata massima sospensione Generalmente fino a 12 mesi; proroghe fino al 31/12/2021 Decreti emergenza (vedi sopra)
- Tabella 4 – Tipologie di finanziamenti aziendali interessati: Finanziamento Descrizione Moratoria COVID (es.) Mutuo ipotecario Prestito a medio-lungo termine con ipoteca su immobile. Sospensione rata fino alla scadenza prevista; piano allungato. Mutuo chirografario Prestito a medio-lungo termine senza garanzie reali. Stesse regole del mutuo ipotecario; manca prelazione in caso di sofferenza. Apertura di credito Linea di fido a revoca (cassa) o anticipi fatture. Divieto di revoca fidi (non si può richiedere il rimborso) fino ai termini di moratoria. Finanziamento bullet Prestito non rateale (p.e. importazione); rimborso finale. Proroga automatica (senza formalità) fino a termine di moratoria. Leasing finanziario Locazione finanziaria di beni aziendali. Sospensione canoni e rate similmente ai mutui; piano rimborso esteso.
Queste tabelle aiutano a orientarsi nell’articolato delle misure emergenziali e degli strumenti finanziari.
5.3 Domande frequenti (FAQ)
D: Chi può richiedere la sospensione delle rate di un mutuo aziendale ex lege?
R: Nei provvedimenti COVID, solo le PMI italiane in bonis al 29/2/2020 (o data di norma) potevano accedere alla moratoria. Ciò significa che all’entrata in vigore delle norme le esposizioni bancarie non dovevano essere già in sofferenza. Imprese con sofferenze o fallite erano escluse. Non è richiesto un tetto minimo di fatturato o di numero di rate impagate prima. In realtà, nel caso COVID la norma è molto ampia: qualsiasi micro, piccola o media impresa (s.a.s., S.r.l., S.p.A., anche professionista con P.IVA) in regola con i pagamenti previsti al momento dell’entrata in vigore può attivare la moratoria, a condizione di inviare l’autocertificazione. In altri contesti (es. agricoltura 2023) ci possono essere criteri aggiuntivi (es. calo di fatturato ≥20%).
D: Cosa succede se continuo a pagare gli interessi ma sospendo solo la quota capitale?
R: Se si sospende solo la quota capitale, l’intera rata non viene interrotta: il debitore versa regolarmente gli interessi ogni mese come da piano originale. In tal caso, il piano di ammortamento non si allunga ulteriormente rispetto a quanto previsto per la sola quota capitale sospesa. Gli interessi sul capitale residuo continuano ad essere incassati dalla banca, quindi l’ammontare del debito residuo rimane praticamente invariato (non si capitalizza alcunché). Al termine della sospensione, il debito residuo va rimborsato nei tempi originari o rinegoziati, ma non si è accumulato nuovo debito. Questa opzione è spesso scelta dalle imprese per contenere i costi: infatti, sospendere solo il capitale comporta pagare comunque tutti gli interessi dovuti, evitando di accumulare interessi passivi aggiuntivi.
D: In quale tabella del contratto appare la sospensione?
R: Dal punto di vista contrattuale, non si firma un nuovo contratto: si procede con un allungamento automatico del piano originario senza modifica formale del contratto di mutuo. La banca emette un nuovo prospetto informativo di ammortamento che incorpora le rate mancate, indicando le date delle nuove scadenze. Formalmente, il contratto resta in vigore “nella sua forma originaria”, mentre l’effetto giuridico è quello di posticipare le scadenze. In alcuni casi le banche inviano una comunicazione (lettera/PEC) che attesta l’avvenuta sospensione e l’aggiornamento del piano, ma non si redige un atto nuovo: non serve notarile o scrittura aggiuntiva. È però buona pratica conservare copia della richiesta e della risposta della banca.
D: La sospensione mutuo influisce sulla segnalazione in Centrale Rischi?
R: No, la moratoria legale rimuove lo stato di pre-inadempimento. Durante la sospensione ex lege il debitore non viene segnalato come cattivo pagatore per le rate oggetto di sospensione. Anzi, circolari di vigilanza raccomandano alle banche di non segnalare posizioni in moratoria come scorrette. Una volta cessata la sospensione, se il debitore era in regola prima, tornerà “in bonis” secondo il nuovo piano. Attenzione però: se vi erano già rate scadute prima della richiesta di sospensione, quelle restano da sanare; la moratoria non cancella morosità pregresse. In linea di principio, dopo aver riavviato i pagamenti si dovrebbero aggiornare le segnalazioni in CRIF/Centrale Rischi entro pochi mesi dalla normalizzazione.
D: E se non ho i requisiti per la moratoria ex lege?
R: Se l’azienda non può aderire alle moratorie legali (p.es. per dimensione, esposizioni non ammissibili o scadenze fuori termini), ci sono comunque strumenti negoziali da esplorare. Tra questi: la richiesta di una moratoria volontaria alla banca (magari limitata a pochi mesi), l’allungamento della durata del mutuo, la rinegoziazione del tasso di interesse (riduzione del tasso in cambio di allungamento), la surroga (sostituzione del mutuo con uno nuovo più vantaggioso), o soluzioni più strutturate come un accordo di ristrutturazione del debito con i creditori. Spesso è consigliabile contattare immediatamente l’ufficio crediti della banca per informare della crisi: le banche tendono a preferire soluzioni pattizie (moratorie concordate, piani di rientro a tassi agevolati) piuttosto che portare l’impresa a default. Nel caso di sofferenza conclamata, possono valutare insieme un concordato preventivo o un piano di rientro.
D: In concordato preventivo posso continuare a pagare il mutuo?
R: Nel concordato preventivo il contratto di mutuo rimane efficiente, ma i termini possono essere modificati dal piano concordatario. Se il piano prevede una dilazione anche delle rate ipotecarie, il debitore può continuare a pagare secondo le nuove scadenze pattuite. Come ricordato, la Cassazione ha affermato che “in concordato … è possibile offrire una dilazione anche per i debiti ipotecari”. Ciò significa che, finché il concordato è in corso e non viene dichiarata risoluzione del contratto (cosa che non avviene se il piano è rispettato), l’impresa può rimborsare la banca secondo il nuovo accordo senza subire decadenza del beneficio del termine. Se invece il concordato fallisce e l’impresa entra in liquidazione, la banca ipotecaria segue la procedura fallimentare ordinaria (precedenza sul ricavato della vendita degli immobili aziendali).
D: E nel caso di fallimento dell’impresa?
R: In liquidazione giudiziale (fallimento), il contratto di mutuo ipotecario è un credito privilegiato: la banca può ottenere il trasferimento dell’immobile ipotecato con decreto ex art. 58 TUB (mutuo fondiario) oppure pignorare l’immobile e venderlo all’asta. In generale, non esiste una “sospensione” del mutuo in fallimento: al contrario, il processo esecutivo va avanti. Solo i pignoramenti già iniziati alla data di apertura delle procedure vengono normalmente sospesi dall’amministrazione straordinaria e dalla riforma del fallimento (art. 168 e segg. L.F.), ma gli effetti finali sono l’alienazione e l’incasso per la banca. In pratica, nel fallimento la continuazione del rapporto di mutuo non è assicurata a meno di accordi specifici con il curatore fallimentare.
D: Che differenza c’è tra “moratoria” e “rateizzazione” nel piano?
R: La moratoria (moratorio) è la sospensione temporanea dei pagamenti – un esonero dal versamento per un periodo limitato. La rateizzazione, invece, è la dilazione dei pagamenti con pagamento integrale alla fine in rate. Nel contesto del sovraindebitamento (Legge 3/2012), la Corte di Cassazione ha richiamato la distinzione: piani di composizione possono prevedere sia una pausa di pagamento (moratoria) sia rateizzazione dilazionata dei debiti. Una moratoria può comportare che, per un certo periodo, il debitore non paghi nulla o paghi solo interessi, differendo tutto a dopo; una rateizzazione implica che comunque si fissano nuove scadenze per pagare in tutto la somma dovuta. L’art.8 L.3/2012 consente al debitore di adeguare liberamente le modalità di pagamento (rate o moratoria) nel piano, purché la soluzione soddisfi i creditori.
6. Strategie negoziali con le banche
Anche fuori dalle misure “ex lege”, il debitore può negoziare con gli istituti di credito soluzioni di sospensione personalizzate. Ecco alcune opzioni pratiche:
- Moratoria volontaria delle banche: molte banche propongono spontanee moratorie di diversa durata alle imprese clienti in difficoltà, specie dopo il COVID. Ad esempio, a partire dal 2022–2023 alcune principali banche italiane hanno lanciato iniziative interne di sospensione della sola quota capitale fino a 12 mesi (fino a fine 2024) per i mutui alle imprese in bonis. Queste moratorie bancarie sono strumenti volontari: per ottenerle il debitore deve contattare la banca, presentare documenti di bilancio e una motivazione oggettiva, e spesso firmare un accordo specifico. In genere in una moratoria volontaria gli interessi continuano a maturare e il piano si allunga, similmente alla moratoria legale. Le banche valutano il merito creditizio e possono richiedere garanzie aggiuntive. Il vantaggio è che non vi è procedura giudiziaria e si ottiene comunque un alleggerimento temporaneo del debito. Un istituto (Unicredit) ad esempio ha previsto una sospensione fino a 12 mesi, con pagamenti di soli interessi e piano allungato fino al 31/12/2024.
- Rinegoziazione del tasso o allungamento (refinanziamento): si può richiedere di estendere la durata residua del mutuo oltre la scadenza originaria (p.es. da 10 a 15 anni), abbassando così la rata mensile. Questa soluzione richiede il consenso della banca e spesso la stipula di un atto aggiuntivo, ma può essere meno impattante di una moratoria (non comporta “stop” ai pagamenti, solo modifiche contrattuali). A volte si ottiene anche un abbassamento del tasso d’interesse. Anche una surroga verso altro istituto (cambiare banca) può permettere condizioni più vantaggiose.
- Consolidamento: se l’impresa ha più mutui o prestiti, può consolidarli in un unico nuovo prestito (c.d. finanziamento di consolidamento) con scadenza più lunga. Anche se tecnicamente non è una sospensione, può ridurre l’onere rata mensile rispetto al pagamento aggregato dei finanziamenti originari.
- Trasferimento di assets / equity: in casi estremi, l’impresa può cercare partner/investitori per ridurre l’esposizione debitoria: ad esempio vendendo quote societarie o rami d’azienda per incassare liquidità e rimborsare parzialmente le banche. Altre volte si propongono accordi transattivi (saldo e stralcio): il debitore chiede di estinguere il mutuo offrendo una somma inferiore al residuo e il creditore valuta il pagamento parziale come soluzione alternativa alle liti. Tali negoziazioni sono molto soggettive e dipendono dall’appetibilità commerciale del settore e del bene.
- Fondo garanzia SACE/ISMEA: nei limiti degli aiuti di Stato, è possibile far valere finanziamenti garantiti dallo Stato o dalla UE; per esempio, in certi casi il debito può essere interamente rimborso come se fosse prestito garantito (questo vale soprattutto per nuovi finanziamenti, ma anche rinegoziazioni a volte sono coperte).
- Supporto professionale: infine, avvalersi di consulenti legali o finanziari (advisor, organo deputato in composizione crisi) può facilitare il dialogo con la banca e la predisposizione di proposte strutturate (ad es. business plan di risanamento). Una proposta ben argomentata (indicando proiezioni di redditività) può spingere la banca ad accordare migliori condizioni.
In ogni caso, la strategia negoziale più efficace è agire precocemente, prima che l’impresa entri in sofferenza. Far constatare alla banca un piano di rilancio credibile aumenta la volontà del creditore di concedere flessibilità (una banca preferisce “tenersi buono” il cliente anziché ritrovarsi un credito insoluto). Come osserva la prassi bancaria, è prassi consolidata che le banche in difficoltà negoziano per non compromettere totalmente il rapporto.
7. Domande e risposte
- Cosa copre esattamente la «quota capitale» in sospensione?
Il termine «quota capitale» indica la parte di ciascuna rata che va a ridurre il debito residuo. Durante la moratoria si può scegliere di sospendere solo il capitale oppure intera rata (capitale più interessi). Se si sospende solo il capitale, in quei mesi il debitore paga comunque gli interessi sul debito residuo (ovvero una quota ridotta della rata), e il capitale residuo non viene abbattuto. Se si sospende l’intera rata, si smette di pagare sia capitale sia interessi per il periodo concordato, accumulando più debito residuo. Gli effetti sul piano di ammortamento e sui conteggi di interessi sono descritti in precedenza. - Devo pagare penali di mora se sospendo la rata?
No. Durante la moratoria legale non si applicano penali o interessi di mora aggiuntivi: la legge li esenta. Ad esempio, i decreti COVID stabiliscono che il rimborso delle rate sospese avvenga “senza nuovi o maggiori oneri”. Quindi la banca non può pretendere sanzioni per il mancato pagamento delle rate sospese, né può rifiutare la sospensione per questo motivo. È come se il contratto fosse semplicemente congelato per un periodo. - Gli interessi capitalizzati durante la moratoria hanno agevolazioni fiscali?
Gli interessi che maturano durante la sospensione del mutuo restano a carico dell’impresa e sono deducibili secondo le ordinarie regole fiscali degli interessi passivi. La moratoria non prevede agevolazioni fiscali particolari sui mutui; rimane invece la possibilità di dedurre al 100% gli interessi passivi su mutui per investimenti o immobili strumentali secondo l’art.61 TUIR, nei limiti di spesa previsti dalla legge. Va comunque verificare caso per caso la normativa tributaria (ad es. alcune leggi regionali previste per agricoltura o investimenti coprono gli interessi in parte). - Se un mutuo è affidato a terzi (confidi, CDP, fondi agevolati), posso comunque sospendere le rate?
In linea di principio sì. Le norme emergenziali dispongono che anche i finanziamenti erogati con provvista di soggetti terzi (es. Confidi, ISMEA, Cassa DD.PP.) subiscano in automatico la moratoria, senza necessità di autorizzazione preventiva dei terzi (es. legge 662/1996, art.100, lett. a). Ad esempio, i finanziamenti agevolati (con contributi a carico di fondi pubblici) vedono allungati i termini di rimborso con procedura semplificata, con obbligo di informare l’ente erogatore entro 15 giorni. Tuttavia, per un finanziamento agevolato è buona norma consultare le istruzioni dell’ente concedente (es. ISMEA) per eventuali adempimenti aggiuntivi. In ogni caso la banca omologa la moratoria anche su questi rapporti e provvede a trasmettere alle controparti interessate. - Una moratoria COVID scaduta può essere sostituita da un altro strumento?
Se le moratorie legali non sono più in vigore (ad es. dopo il 2021 per il COVID) e l’impresa ancora non paga le rate, si entra in campo ordinario: la banca potrebbe considerare l’impresa in default e procedere come da contratto (precetto, pignoramento, etc.). Tuttavia, l’impresa può proporre alternative: chiedere una nuova moratoria volontaria (se la banca è disponibile), oppure avviare una procedura di composizione (sovraindebitamento, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo). Questi percorsi non sono automatic, ma possono fornire tutele simili. In particolare, la composizione negoziata dei debiti (art. 56 c.c.i.) non interrompe i rapporti con le banche, e il debitore può trattare nuovi piani di pagamento con la banca nel contesto di un piano attestato. Dunque l’abolizione delle moratorie d’emergenza non significa che il debitore rimanga senza soluzioni: esistono gli strumenti concorsuali ordinari, che includono la possibilità di rateizzazione o dilazione dei mutui fino ad anni. - Quali documenti conservare durante la sospensione?
È fondamentale conservare copia di tutte le comunicazioni scambiate con la banca (richiesta e ricevuta di moratoria). Tenere i prospetti aggiornati del piano di ammortamento (forniti dalla banca) e qualsiasi lettera di presa d’atto. Se sono intervenute modifiche contrattuali (es. estensioni formali), conservarle. Questi documenti serviranno per dimostrare a terzi (es. eventuali concorrenti bancari, fini fiscali, o in caso di futura verifica legale) che la moratoria era legittima e che l’impresa è in regola con quanto concordato. - Cosa succede se decido di rinunciare alla sospensione?
Il debitore può sempre revocare la richiesta di moratoria e riprendere subito i pagamenti originali. In tal caso la banca dovrà ricalcolare il piano di ammortamento eliminando il posticipo precedentemente accordato. La decisione di rinunciare è spesso presa se la situazione di liquidità migliora, oppure se l’impresa preferisce onorare il mutuo per evitare ulteriori interessi. Una volta revocata la sospensione, l’impresa torna a pagare come prima della richiesta (salvo aver già utilizzato alcune rate). - Le misure di sospensione si applicano anche ai finanziamenti per le imprese agricole/sisma?
Sì, ma con norme dedicate. Ad esempio, la Legge 3/2012 (sovraindebitamento) e i conseguenti accordi possono riguardare anche i mutui agrari. Le leggi speciali regionali (es. Veneto L. 10/2020) o nazionali (L.108/1996) prevedono casi specifici di moratoria per agricoltori colpiti da calamità. Nel 2023, il DL agricoltura ha previsto la sospensione per agricoltura/pesca con calo fatturato. Nei comuni colpiti da sisma esistono atti legislativi e protocolli ABI di sospensione dedicati (gli art. 121-122 L. 232/2016 e circolari ABI per il sisma) ma solo per i mutui prima casa o mutui concessi da istituti specifici (Cassa DD.PP.). Le imprese industriali non agricole nei territori sisma rientrano nelle generali prassi ACL (ad es. sospensione tributi, bandi contributivi) più che in moratorie creditizie obbligatorie. Bisogna quindi valutare caso per caso.
8. Fonti normative e giurisprudenziali
Le informazioni fornite in questa guida sono tratte da normative italiane e da prassi giurisprudenziale aggiornate a metà 2025. In particolare si fa riferimento a:
- D.Lgs. 385/1993 (TUB): Testo Unico Bancario – definisce gli istituti di credito e le regole generali.
- D.L. 17/3/2020, n. 18 (art. 56) – “Cura Italia”, art.56 c.2c: sospensione rate mutui per COVID-19.
- D.L. 8/4/2020, n. 23 (artt. 13 ss.) – “Liquidità”, conferma e amplia garanzie (Fondo PMI) e sospensioni.
- D.L. 14/8/2020, n. 104 (artt.65,77) – “Agosto”, proroga fino 31/1/2021 di moratorie ex lege.
- Legge 178/2020 (L. di Bilancio 2021) – proroga fino 30/6/2021 (attuazione EU) della moratoria.
- D.L. 25/5/2021, n. 73 (art.16) – “Sostegni-bis”, proroga fino al 31/12/2021 con sospensione quota capitale.
- Legge 3/2012, art.8 e segg. – composizione crisi da sovraindebitamento, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione.
- Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) – articoli 56-67-bis: strumenti di regolazione della crisi pre-fallimentare (accordi, piani attestati).
- Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150 – ha affermato la legittimità di piani sovraindebitamento e concordati con dilazioni ultrannuali dei mutui.
- Legge 29 dicembre 2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023) – misure per il settore agroalimentare (sospensione mutui agricoltura).
- ABI – Circolari e Accordi: protocolli di moratoria per calamità (es. famiglie/PMI 2015-2017), ABI CASA, ecc. Citati in fonti associative.
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