Hai debiti con l’Agenzia delle Entrate o con l’INPS e ti stai chiedendo se puoi rientrare nelle procedure previste dal Codice della Crisi d’impresa? Vuoi sapere cosa succede ai debiti tributari se apri una composizione negoziata, un concordato minore o una liquidazione controllata?
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto regole più chiare e strumenti concreti anche per chi è sommerso da debiti fiscali e previdenziali. Ma attenzione: non tutti i debiti si cancellano allo stesso modo e serve una strategia mirata.
Vediamo insieme come vengono trattati i debiti tributari, quali sono le differenze tra le varie procedure e come puoi gestirli per evitare pignoramenti o fallimento.
Cosa succede ai debiti fiscali con il Codice della Crisi?
I debiti verso Agenzia Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione e INPS rientrano a pieno titolo nelle procedure di composizione della crisi. Possono essere:
- inseriti in un piano di pagamento nel concordato minore o nella liquidazione controllata;
- stralciati o ridotti, in certi casi, se non privilegiati;
- oggetto di cram down, cioè approvati anche contro il parere dell’Ente, se l’offerta è comunque conveniente.
Possono essere cancellati del tutto?
Dipende. I debiti privilegiati (come l’IVA o le ritenute operate e non versate) non possono essere eliminati, ma vanno pagati almeno parzialmente. Tuttavia, i debiti chirografari o le sanzioni possono essere abbattuti anche fino a zero, a seconda della procedura e del patrimonio disponibile.
Cosa cambia se ho solo debiti con il Fisco?
Anche in assenza di altri creditori, puoi avviare una procedura di sovraindebitamento, come il piano del consumatore o il concordato minore. È fondamentale però dimostrare la tua incapacità oggettiva di pagare e offrire una soluzione più vantaggiosa rispetto a un’esecuzione forzata.
Quali strumenti posso usare?
Se sei un imprenditore, piccolo imprenditore o professionista in difficoltà, puoi ricorrere a:
- Composizione negoziata, per cercare un accordo diretto anche con l’Agenzia;
- Concordato minore, per proporre un pagamento sostenibile e ottenere l’esdebitazione;
- Liquidazione controllata, per azzerare i debiti residui con la vendita dei beni.
Serve il consenso dell’Agenzia delle Entrate?
Non sempre. In molti casi, l’Agenzia può essere “superata” con l’omologazione forzata (cram down), se il piano proposto è più conveniente di quello che otterrebbe con un pignoramento o un’asta.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, debiti tributari e procedure concorsuali – ti spiega come vengono gestiti i debiti fiscali nel Codice della Crisi, quali sono le soluzioni concrete e cosa possiamo fare per aiutarti a uscire legalmente dal debito.
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Introduzione
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come aggiornato) disciplina le procedure concorsuali e di regolazione della crisi, specificando il trattamento dei crediti pubblici (tributari e contributivi). I debiti tributari, in tale contesto, assumono rilevanza fondamentale: da un lato il legislatore mira a coinvolgere il Fisco nei piani di risanamento (attraverso istituti come la “transazione fiscale”), dall’altro pone vincoli e privilegi sui crediti d’imposta. Nel quadro italiano vanno considerate la collocazione dei crediti erariali nella par condicio creditorum e il rapporto con norme fiscali pregresse (ad esempio l’art. 182-ter L.F.). Questa guida approfondisce il ruolo dei debiti tributari nelle procedure del Codice della crisi – dal punto di vista del debitore – e illustra novità normative (riforme 2022-2025), giurisprudenza recente e prassi dell’Agenzia delle Entrate, corredando il testo con tabelle e simulazioni pratiche. Tutte le fonti utilizzate sono elencate in coda, nella sezione Fonti.
Principi generali e inquadramento normativo
Il Codice della crisi (CCII) è entrato in vigore nell’agosto 2020, attuando le direttive UE in materia di insolvenza e introducendo nuovi istituti (es. composizione negoziata, concordato semplificato, accordi di ristrutturazione). I debiti tributari dell’imprenditore (quali imposte dirette, IVA, tributi locali, sanzioni ed interessi) sono iscritti tra i crediti pubblici. In caso di liquidazione giudiziale (antico fallimento), i crediti tributari rientrano tra quelli prededucibili o privilegiati secondo l’ordine di prelazione del codice civile (art. 2777 c.c.). In particolare, alcune imposte (IVA, ritenute, IRES, IRAP) sono privilegiate nei confronti del patrimonio; i rimanenti debiti d’imposta sono generalmente chirografari, ma godono di una prelazione relativa (ad esempio, i crediti fiscali e contributivi sono iscritti al passivo come privilegiati ex art. 9 D.Lgs. 123/1998).
Dal punto di vista normativo, il CCII ha integrato o richiamato varie disposizioni fiscali. Ad esempio, nell’ambito del concordato preventivo in continuità, l’art. 88 prevede che il piano possa prevedere “il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi e contributi, purché in misura non inferiore a quella realizzabile… in liquidazione”. Questo richiama il principio del “non deteriore”: l’offerta all’Erario deve garantire un grado minimo di soddisfacimento almeno pari a quanto si otterrebbe con la liquidazione fallimentare. Altre norme fiscali (es. art. 86 TUIR sulle sopravvenienze da cessione di beni in concordato, art. 88 TUIR sulle sopravvenienze attive da riduzione debiti, art. 101 TUIR su perdite su crediti) non sono state coordinate con il codice, e la loro applicazione è incerta nel concordato semplificato (nuovo istituto 2022). In tali casi si invocano interpretazioni analogiche per estendere anche al concordato semplificato benefici fiscali originariamente pensati per il concordato ordinario.
La certificazione dei debiti tributari è stabilita dall’art. 364 CCII: su richiesta del debitore (o del tribunale), gli uffici finanziari rilasciano un certificato unico relativo ai debiti tributari pendenti (avvisi, accertamenti, cartelle non saldate). Il Codice ha dato 90 giorni di tempo all’Agenzia delle Entrate per stabilirne le modalità (Provvedimento del 16/6/2019). Questo strumento è utile al debitore per conoscere l’ammontare complessivo dei carichi e per allegare la certificazione alle domande di concordato o accordo di ristrutturazione, come previsto dal codice.
Tavola 1 riepiloga l’inquadramento generale di alcuni istituti del CCII e il possibile trattamento dei debiti tributari:
Istituto | Debiti tributari ammessi/pagati | Vincoli/privilegi | Novità fiscali |
---|---|---|---|
Composizione negoziata (art.23) | Rateizzazione Fiscale fino a 72 (anche 120) rate, esclusione sanzioni e interessi (premialità) | Nessun voto Fisco (parte negoziale stragiudiziale) | Trasnaz. fiscale (art.23(2-bis) c.d. correttivo 2024); misure premiali (art.25-bis) |
Concordato semplificato (art. 16 DLgs 83/2022) | Strumenti analoghi al concordato ordinario (pagamento o riduzione) | Procedure semplificate (no attestazione in alcuni casi) | Introduzione procedura; regime fiscale incerto (si applicano per analogia norme concordat. ordinario) |
Accordi di ristrutturazione (art. 63) | Pagamento parziale/dilazionato dei tributi (transazione fiscale) | Richieste maggioranze simil-cram down in assenza Fisco (dl 125/2020) | Possibilità di cram-down fiscale; art.63 integrato dalla normativa emergenziale (dl 147/2020 ecc.) |
Concordato preventivo (art. 84-91) | Pagamento parziale/dilazionato (concordato continuità) purché ≥ liquidazione; poss. cram-down fiscale se Fisco non aderisce | Debito tributario collocato in classe con prelazione relativa; sanzioni “salvate” in continuazione | Norme di continuità vs liquidazione (art.84 c.6 CCII) |
Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Si pagano integralmente tributi privilegiati (IVA, ritenute) fino a concorrenza del valore realizzato; gli altri tributi entrano come crediti chirografari privilegiati (art.2777 c.c.) | Prelazione: spese GI, crediti previd., prededuzioni Fisco, poi chirografari | Regime fallimentare (legge 267/1942 abrogata dal CCII, ma principi applicabili) |
Composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata della crisi (art.23 CCII) è uno strumento stragiudiziale di tutela precoce per l’imprenditore in difficoltà. Un esperto indipendente assiste nelle trattative con i creditori, al fine di concordare un piano di risanamento. Sul fronte fiscale, il legislatore ha introdotto misure premiali: l’art. 25-bis CCII prevede rateizzazioni agevolate e riduzioni di sanzioni/interessi per chi raggiunge un accordo nell’ambito della composizione negoziata. In particolare, l’Agenzia delle Entrate concede un piano di dilazione fino a 72 rate mensili (fino a 10 anni) per i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo, con possibilità di rate crescenti. Se il debitore dimostra (anche tramite l’esperto) una grave difficoltà economica, il termine può essere portato fino a 120 rate. I pagamenti dilazionati possono avere importi variabili in aumento annuale, analogamente a quanto previsto dall’art.19 del DPR 602/1973. Tutti gli oneri fiscali possono essere rateizzati secondo queste regole, inclusi quelli derivanti da semplici avvisi di accertamento. In pratica, l’imprenditore ottiene una sorta di “rottamazione indiretta” delle cartelle: anche sanzioni e interessi possono essere azzerati o ridotti nell’accordo, a condizione che il pagamento proposto non sia peggiorativo rispetto alla liquidazione.
La recente riforma con il c.d. “terzo correttivo” (D.Lgs. 136/2024) ha ulteriormente ampliato gli strumenti in composizione negoziata. In particolare, l’art. 23 comma 2-bis consente di stipulare accordi transattivi fiscali con Agenzia delle Entrate, Agenzia della Riscossione e Dogane per il pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari e contributivi. Ciò significa che anche durante le trattative è possibile prevedere una definizione agevolata dell’intero carico fiscale (compatibilmente con la par condicio). L’accordo deve rispettare la condizione di convenienza: l’esperto indipendente attesta che la proposta è vantaggiosa per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Il Tribunale, se chiamato a omologare (di norma non lo è per la CN), verificherà formalmente questa condizione. In ogni caso, l’accordo (o il contratto) concluso con l’accordo transattivo va iscritto nel registro delle imprese, come conferma la normativa di recente introduzione.
Dal punto di vista procedurale, la composizione negoziata non richiede approvazione giudiziale e il Fisco, in quanto credito estraneo, non vota nell’accordo. Tuttavia, l’esperto deve informare l’Agenzia delle entrate dell’iscrizione della pratica in registro, così da far partire i termini per l’opposizione. La Risposta ad interpello n. 443/E/2023 ha chiarito che l’Agenzia, in tale contesto, ammette flessibilità delle rate: si possono prevedere rate variabili di importo crescente anziché piani con quote costanti. Tale risposta conferma anche che la concessione del piano agevolato (72 o 120 rate) non si applica solo alle cartelle, ma a tutti gli oneri fiscali riscontrabili, in linea con l’interpretazione del ministero.
Domanda: Posso ridurre il debito d’imposta nella composizione negoziata?
Risposta: Sì, in parte. L’accordo transattivo fiscale consente il pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari: non si tratta di un condono totale ma di una riduzione concordata. Le riduzioni (ad es. “falcidia” delle sanzioni o di parte dell’imposta) vengono negoziate caso per caso. Tutte le imposte possono essere oggetto di trattativa (ivi comprese IVA, IRPEF, tributi locali), benché il legislatore valuti in modo più stringente la riduzione dei tributi privilegiati (IVA, ritenute, IRES). In sostanza, l’accordo deve garantire all’Erario un recupero non inferiore a quanto riceverebbe in liquidazione, salvo ragioni di maggiore continuità aziendale. Se il piano garantisce comunque una soddisfazione “non peggiore” di quella fallimentare, il Tribunale può omologarlo anche senza adesione del Fisco (ex cram down fiscale, art. 48 CCII, introdotto dal D.L. 125/2020).
Concordato semplificato e concordato biennale
Con il D.Lgs. 83/2022 è stato introdotto il concordato semplificato per piccole imprese, semplificando il concordato in continuità: meno adempimenti formali (ad es. no relazione del professionista su bilancio), ma sempre nel rispetto della par condicio creditorum. Sui debiti tributari valgono i principi generali del concordato ordinario: l’imprenditore deve dichiarare tutti i crediti e allegare le certificazioni (cfr. art. 367 CCII). Tuttavia, non esiste per il momento normativa fiscale specifica per il concordato semplificato; pertanto si ritiene che le agevolazioni del TUIR (es. detassazione delle sopravvenienze attive su debiti cancellati, art.88 TUIR) possano applicarsi per analogia. Tale estensione analogica è avvalorata anche dalla prassi (il legislatore non ha escluso tali benefici, ma ha omesso la disciplina formale). Gli adempimenti tributari durante il concordato semplificato rimangono a carico del debitore come nel concordato classico, fatte salve le deroghe di legge. In sintesi, anche nel concordato semplificato è possibile definire i debiti fiscali con pagamento ridotto, seppure la normativa di sostegno sia meno dettagliata rispetto al concordato ordinario.
Domanda: Il concordato semplificato consente la cancellazione dei debiti tributari?
Risposta: Sì, in linea di principio. Analogamente al concordato ordinario, anche nel concordato semplificato si può prevedere una falcidia (“sconto”) sui debiti fiscali, purché approvata dal Tribunale. Occorre allegare il certificato dei debiti e dimostrare la congruità dell’offerta al Fisco. Non c’è un divieto specifico nella legge di escludere le tasse dal concordato semplificato; al contrario, per interpretazione sistematica è plausibile applicare all’impresa semplificata gli stessi criteri di congruità rispetto alla liquidazione (parità relativa).
Concordato preventivo “biennale”
Dal 2024 è previsto anche il concordato preventivo biennale (DLgs 13/2024), una variante light per piccole imprese in continuità temporanea. Sul fronte fiscale, si applicano gli stessi meccanismi del concordato in continuità ordinario: in particolare l’art. 88 CCII trova piena applicazione anche per la versione biennale. Ciò significa che il piano può prevedere riduzioni e differimenti dei tributi, nel rispetto dei paletti di liquidazione (come descritto nel paragrafo successivo). La dottrina segnala però alcuni profili critici: ad esempio, l’art. 1940 c.c. (stretta del patto di quota lavorativa) prevede la decadenza dell’effetto liberatorio se i creditori, entro sei mesi dal decreto di omologa, non accettano la riduzione fiscale pattuita. In tale ipotesi, la riduzione non si ritiene ampiamente pubblicizzata, quindi occorrerà convertire il concordato; tuttavia va tenuto conto della nuova previsione di proroga del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c.. In ogni caso, tutte le imposte rientrano nel concorso e il debitore deve notificare i documenti agli uffici erariali, come nel concordato ordinario.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
L’art. 63 CCII disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.). Tali accordi possono includere una transazione fiscale: il debitore e i creditori (concordatari) possono proporre un piano di pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dei contributi previdenziali. La logica è simile al concordato: l’accordo transattivo fiscale viene valutato comparando il recupero proposto con quello possibile in liquidazione. Diversamente dal concordato, l’art. 63 non richiama espressamente il principio del “non deteriore”, ma tale vincolo è implicitamente tutelato dal meccanismo legale di approvazione dell’accordo. Con la conversione del DL “ristori-ter” (L. 183/2020) è stata introdotta la possibilità di omologa dell’accordo di ristrutturazione anche senza adesione del Fisco, se il piano è migliorativo rispetto alla liquidazione. In tal caso, il Tribunale stabilisce il recupero fiscale forzoso (cram-down fiscale).
Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno ulteriormente precisato la materia. Ad esempio, con la sentenza n. 34377/2024 la Cassazione ha affermato che, nel caso di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, la domanda di omologazione deve rispettare i termini concessi all’amministrazione finanziaria per esprimersi, facendo decorrere tutti i termini dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese. Ciò garantisce il contraddittorio con l’Erario in sede di opposizione. Inoltre, la Corte ha confermato il principio che anche negli accordi di ristrutturazione si verifica l’effetto sospensivo del concordato: finché l’accordo non è omologato, il debitore non può pagare i debiti tributari pregressi senza autorizzazione, e l’eventuale decadenza dalla dilazione non si applica. In sintesi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono inglobare una definizione agevolata del debito fiscale, con il Fisco partecipante come soggetto “fiscale” all’accordo.
Concordato preventivo e liquidazione giudiziale
Nel concordato preventivo ordinario, la proposta può includere la transazione fiscale grazie all’art. 88 CCII: il piano può prevedere il pagamento parziale/dilazionato di tutte le imposte e contributi, purché garantisca un grado di soddisfacimento almeno pari a quello realizzabile in fallimento. L’attestazione del professionista indipendente comparerà la convenienza del piano rispetto alla liquidazione. Se l’Agenzia delle Entrate non aderisce al piano, il Tribunale può comunque omologare (anche a maggioranza) con cram-down fiscale, come spiegato sopra. Durante la procedura di concordato, si applica l’effetto sospensivo dell’art. 168 L.F.: dal deposito del ricorso, il debitore non può compiere pagamenti straordinari (tra cui il pagamento di cartelle fiscali) senza autorizzazione del giudice. Ciò implica che le rateizzazioni in corso per debiti tributari sono sospese durante il concordato e non determinano decadenza o sanzioni, come confermato dalla Cassazione.
Il fallimento (ora “liquidazione giudiziale”) vede invece i debiti tributari soddisfatti secondo l’ordine di prelazione: innanzitutto le imposte privilegiate (IVA, ritenute, IRES), poi come crediti prededucibili. Gli altri tributi (IVA non versata, IRPEF, addizionali, ecc.) si collocherebbero come crediti chirografari di pari grado. Il Curatore iscrive i crediti tributari nel passivo sulla base di certificazioni e ruoli (art. 364 CCII). Non esiste alcuna procedura di rinegoziazione in fallimento: tutti i debiti tributari pregressi concorrono al riparto secondo la prelazione, senza ulteriore sollievo al debitore (salvo eventuali dilazioni concesse preventivamente). Da notare che alcune agevolazioni fiscali (es. deducibilità delle perdite su crediti in procedure concorsuali, art.101 TUIR) continuano ad applicarsi anche in fallimento.
Tavola 2 illustra un esempio sintetico di confronto tra una liquidazione giudiziale e un concordato preventivo in continuità per un’impresa debitrice con carichi fiscali rilevanti:
Scenario | Liquidazione giudiziale | Concordato preventivo (continuità) |
---|---|---|
Debiti IVA priv. (es. accertate) | 100.000 € (privilegiati, pagati per intero dal ricavato di vendita dei beni) | Inserite in piano concordatario con soddisfazione minima ≥ valore di realizzo; poss. pagamento parziale/ dilazionato |
Debiti IVA chivrog. e IRPEF | 50.000 € (crediti chirografari prededucibili) | Inseriti in piano: potrebbero essere ridotti (es. al 60%) e dilazionati, mantenendo almeno trattamento relativo previsto dall’art.88 CCII |
Spese giudiziarie e crediti INPS | Piene spese concorsuali, contributi previdenziali antef., fondiari (prededotte) | Anche in concordato si pagano spese di procedura e contributi “privilegiati” obbligatori; transazione previdenziale analoga a fiscale |
Risultato per il debitore | Il debitore non paga nulla: cede beni e chiude attività, rimanendo responsabile per residui (IRAP, IRPEF futura) | L’impresa continua l’attività; paga parte dei debiti fiscali e rilancia l’attività; eventuali sopravvenienze attive (valori aggiunti) possono essere distribuite |
Vantaggi fiscali | Nessuno: il fisco incamera quanto è dovuto (a volte con aggravio di sanzioni) | Sospensione sanzioni; riduzione interessi; deducibilità delle perdite su crediti fiscalmente gestiti nel concordato |
Prassi dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha emanato istruzioni importanti per l’applicazione delle norme fiscali nella crisi. La Circolare n. 16/E/2018 (su riforma fallimentare 2016) e la n. 34/E/2020 (su transazione fiscale) hanno spiegato le modalità operative della definizione agevolata. In particolare, la 34/E/2020 (emanata in occasione del cram-down fiscale del 2020) fornisce linee guida per gli uffici: l’attestatore indipendente deve valutare la convenienza del piano per l’Erario rispetto alla liquidazione, come abbiamo visto. La circolare dettaglia gli elementi che l’esperto deve considerare (controllo contabilità, analisi delle cause di crisi, ecc.) e chiarisce che il mancato pagamento di debiti precedenti non può dar luogo a sanzioni in un concordato, poiché il debitore è «impedito» per legge a pagare debiti pregressi.
La prassi dell’Agenzia include inoltre risposte ad interpello e provvedimenti specifici. Ad esempio, con la risposta n. 443/2023 è stato chiarito (come già descritto) che tutti gli oneri fiscali dell’impresa in composizione negoziata possono essere rateizzati nel piano di cui all’art.25-bis, anche quelli non ancora notificati tramite ruolo. Inoltre il Provvedimento del 29 gennaio 2024 dell’Agenzia (in attuazione del nuovo art. 23 c.2-bis) ha istituito le procedure interne per gestire le transazioni fiscali in crisi. In generale, l’Agenzia si mostra collaborativa nelle trattative: purché il piano sia finanziariamente sostenibile e garantisca un recupero almeno pari alla liquidazione, essa fornisce i moduli per la richiesta di rateazione e concede agevolazioni analoghe a quelle delle definizioni agevolate.
Principali novità normative (2022-2025)
Negli ultimi anni il Codice della crisi è stato modificato più volte, con rilevanti conseguenze fiscali:
- D.Lgs. 14/2019 (Codice Crisi): Introduce i pilastri degli strumenti di crisi e la disciplina della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione (art. 63) e nel concordato (art. 88).
- D.Lgs. 83/2022 (Decreto Semplificazioni): Introduce il concordato semplificato (art. 16 CCII) e stabilisce un nuovo accesso alla composizione negoziata (art.23, c.5) – anche il nucleo giuridico tributario si adegua, seppur in maniera implicita. Il correttivo specifica che l’accesso alla composizione negoziata è precluso a chi ha procedure pendenti (art. 23, c.5).
- D.Lgs. 13/2024 (Concordato biennale): Introduce il concordato preventivo in pendenza di crisi sistemica biennale. Dal punto di vista fiscale, amplia la platea di imprese che possono beneficiare degli sconti tributari previste da art. 88.
- D.Lgs. 136/2024 (Correttivo ter): Estende la transazione fiscale alla composizione negoziata (art. 23 c.2-bis). Rivede l’art. 25-bis (misure premiali) e altri passaggi di coordinamento. Conferma e applica principi di parità relativa nelle procedure concorsuali per i tributi.
- DL 125/2020 e L. 183/2020: Hanno introdotto il cram-down fiscale, ora stabilito nel CCII (art. 48). Permettono l’omologazione di un piano anche contro il dissenso dell’Erario se migliorativo del fallimento.
- Legge Delega 111/2023: Prevede future norme per includere anche i tributi locali (regioni, comuni) nell’accordo sulla crisi, ma attualmente non ancora operative.
Tabella 3: Evoluzione normativa (2022-2025) e impatto sui debiti tributari
Anno | Norma | Intervento | Effetto sui debiti tributari |
---|---|---|---|
2022 | DLgs 83/2022 (Sempl.) | Introduzione del concordato semplificato (art.16 CCII). Riordino della composizione negoziata (art.23) | Nuova procedura con regime fiscale “da interpretare”; rimane valida art.25-bis per misure premiali nella CN |
2023 | DL 13/2024 | Concordato preventivo biennale; novità procedure crisi sistemiche | Estesa possibilità di transazione fiscale a piccole imprese |
2024 | DLgs 136/2024 (Correttivo-ter) | Ampliamento della transazione fiscale alla CN (art.23(2-bis)). Modifiche a delibere di omologazione | Nuove opzioni per accordi col Fisco nella negoziazione |
2024 | L. delega 111/2023 (in attu.) | Prevede accordi di crisi anche per tributi locali | (Attuazione futura: potenzia definizione debiti locali) |
Domande e risposte (FAQ)
- D. In un concordato preventivo posso concordare lo sconto sui debiti IVA e IRES?
R. Sì, a patto che il piano garantisca un soddisfacimento almeno pari a quello fallimentare per tali crediti privilegiati. In pratica si può proporre una “falcidia” su IVA e IRES, ma l’esperto indipendente deve attestare che anche dopo la riduzione l’Erario riceverà quanto avrebbe ottenuto in liquidazione. Il giudice può omologare il concordato anche senza il consenso del Fisco se rileva che il piano è migliorativo (cram-down fiscale). - D. Se presento domanda di concordato, posso continuare a pagare le rateizzazioni fiscali già in corso?
R. No. Dal deposito del ricorso vale il divieto di pagamenti estranei al concorso (R.D. 267/1942, art. 168), per cui anche il pagamento di rate d’imposta è considerato di straordinaria amministrazione. Tale divieto genera però una “sospensione” del piano di rate: poiché il contribuente non può più pagare, l’Agenzia non potrà dichiararne la decadenza né sanzionarlo. - D. I contributi INPS si comportano come i tributi in concordato?
R. Sì. I debiti previdenziali e assicurativi (INPS/INAIL) beneficiano di disciplina simile: l’art. 88 CCII consente anche per i contributi un pagamento parziale/dilazionato nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. Il CCII prevede appositi atti di certificazione (art. 363 CCII) analoghi a quelli fiscali. - D. Cosa succede ai debiti tributari nel concordato semplificato?
R. Al momento non è specificato dalla legge. In mancanza di deroghe, valgono le norme del concordato ordinario per analogia. Dunque è ammissibile includere i debiti fiscali nel piano di concordato semplificato, con le medesime regole di congruità e prelazione relative. - D. La definizione agevolata (rottamazione o saldo&stralcio) è compatibile con il concordato?
R. Sì, ma con limite. Si possono chiedere sanatorie fiscali fino al deposito del ricorso; dopo, valgono le regole del concorso. In pratica, benefici come quelli delle definizioni agevolate (sospensione o riduzione sanzioni) possono essere ottenuti se inseriti nel piano concordatario o di ristrutturazione.
Tabelle riepilogative
Tabella 4: Confronto dei crediti tributari nelle procedure concorsuali
Caratteristiche | Composizione negoziata | Concordato preventivo | Accordo di ristrutturazione | Liquidazione giudiziale |
---|---|---|---|---|
Status processuale | Extra-giudiziale (supporto esperto) | Giudiziale (Tribunale omologa) | Giudiziale (Tribunale omologa) | Giudiziale (fallimentare) |
Richiesta certificati debiti | No obbligo formale, ma utile (domanda art.364) | Sì (allegati al piano, art. 367) | Sì (allegati alla domanda, art. 366) | Sì (curatore chiede, art. 364) |
Pagamenti durante la procedura | Possibile per ordinarie (no vincoli forz.) | Solo atti ordinari (straordinari con via giud.) | Come concordato preventivo (vacanza pagamenti) | Sospensione pagamenti par. dec. |
Fisco partecipante | Non votante (accordo stragiudiziale) | Votante (o assente con cram-down) | Votante (o assente con cram-down) | Non partecipa (passivo concorso) |
Trattamento debiti fiscali | Rateizzazione agevolata 72/120 rate; sanzioni ridotte | Pagamento parziale/dilazionato (art.88) | Pagamento parziale/dilazionato (art.63) | Debito esigibile nel concorso; privilegi come da art.2777 c.c. |
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Composizione negoziata con transazione fiscale: Un’azienda in crisi chiede la composizione negoziata. Ha debiti fiscali complessivi pari a 300.000 € (IVA non versata, imposte sostitutive, sanzioni) e redditività prevista modesta. L’esperto certifica che in caso di liquidazione il Fisco recupererebbe circa 120.000 €. Con l’Agenzia si concorda di rateizzare la cifra dovuta in 120 rate mensili; le sanzioni vengono azzerate e gli interessi dimezzati. Il piano viene registrato, l’impresa ottiene il beneficio della sospensione dei pagamenti ed evita il fallimento. I creditori parziali votano favorevolmente, e il Tribunale controlla solo l’assenza di peggioramento rispetto alla liquidazione.
Esempio 2 – Concordato preventivo in continuità: L’impresa “Beta S.r.l.” propone al Tribunale un concordato preventivo con continuità: nel piano, sugli originari 100.000 € di IVA e 50.000 € di imposte dirette dovute, propone di pagare rispettivamente 70.000 € e 40.000 € in 5 anni, riducendo le sanzioni ai minimi di legge. L’esperto attestatore dimostra che il valore di realizzo fallimentare (50.000 €) è inferiore all’offerta del piano, quindi il piano soddisfa il requisito di “non deteriore”. Il Tribunale omologa il concordato anche senza l’adesione dell’Agenzia (grazie alla legge del 2020), fissando comunque un termine di opposizione per l’Erario. In sede di controllo, la Commissione Tributaria accoglie il piano: il debito residuale viene rateizzato secondo quanto omologato, senza ulteriori sanzioni.
Fonti
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) – vigente, con modifiche e correttivi (artt. 23, 25-bis, 63, 84-91, 363-364 CCII).
- Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), previgente disciplina (art. 168, 182-ter) – per principi di rinvio applicativi.
- Corte Suprema di Cassazione, sez. trib., 6 maggio 2024, n. 12174 – “in pendenza di concordato preventivo, la riscossione dei tributi ratealizzati è sospesa e non comporta decadenza dal beneficio né sanzioni”.
- Corte Suprema di Cassazione, ord. 9 febbraio 2023, n. 4081 – principio di sospensione: “in caso di domanda di concordato, gli atti di pagamento di debiti tributari pregressi costituiscono straordinaria amministrazione; la sospensione del pagamento è legittima e non fa decadere il contribuente dal piano”.
- Corte Suprema di Cassazione, sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34377 – accordi di ristrutturazione con transazione fiscale: termini per opposizione e omologazione.
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 34/E/2020 (29 dicembre 2020): istruzioni operative su transazione fiscale e valutazione delle proposte di pagamento.
- Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 443/2023 (2 ottobre 2023): composizione negoziata della crisi e rateizzazione fiscale.
- Agenzia delle Entrate – Provvedimento 29/1/2024: definisce istruzioni attuative della transazione fiscale nel CCII.
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Conclusione
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