Come Posso Pagare I Debiti Con L’Agenzia Delle Entrate?

Hai ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate e ti stai chiedendo come pagare i debiti accumulati? Temi che la tua situazione possa peggiorare se non agisci subito, ma non sai da dove cominciare o quali soluzioni siano davvero percorribili?

Se hai cartelle esattoriali, avvisi bonari o altri debiti fiscali in sospeso, è importante sapere che esistono più strade per saldare o rientrare gradualmente nei pagamenti, evitando sanzioni aggiuntive, pignoramenti o iscrizioni a ruolo.

Vediamo insieme quali sono le opzioni per pagare i debiti con l’Agenzia delle Entrate, come funziona la rateizzazione e in quali casi è possibile ottenere una riduzione o una sospensione.

Come si può pagare un debito fiscale?
Puoi scegliere di:

  • pagare in un’unica soluzione, utilizzando i canali dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (come F24, bollettini o pagoPA);
  • richiedere una rateizzazione, se non riesci a pagare tutto subito ma hai una situazione finanziaria regolare;
  • valutare, in alcuni casi, strumenti straordinari come la definizione agevolata o la rottamazione, se previsti dalla normativa del momento.

Cos’è la rateizzazione e come funziona?
La rateizzazione è uno strumento che ti consente di suddividere il debito fino a 72 rate mensili, e in alcuni casi anche fino a 120. Può essere richiesta direttamente online se il debito non supera i 120.000 euro, oppure tramite istanza formale.

Una volta accettata, blocca le azioni di riscossione e ti permette di pagare poco per volta. Ma attenzione: se salti troppe rate, la rateizzazione decade e tutto torna esigibile in un’unica soluzione.

Ci sono alternative alla rateizzazione classica?
Sì. In caso di difficoltà più gravi o situazione di sovraindebitamento, potresti accedere a:

  • un piano del consumatore, per proporre una soluzione sostenibile e cancellare il residuo finale;
  • una composizione della crisi d’impresa, se hai un’attività e vuoi gestire i debiti tributari senza fallire;
  • o, in alcuni casi, valutare la liquidazione controllata, come ultima strada per chiudere tutto in modo ordinato e con esdebitazione.

Cosa succede se non pago o ignoro i solleciti?
La situazione può peggiorare: ti espone a fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti e altre misure esecutive. Agire in ritardo può comportare anche responsabilità personali, soprattutto per titolari di aziende o amministratori di società.

Hai bisogno di aiuto per capire quale strada scegliere?
La gestione dei debiti fiscali richiede una valutazione tecnica della tua posizione, delle tue entrate e dei margini reali per rientrare. Farsi assistere da un avvocato esperto in diritto tributario e crisi da sovraindebitamento fa la differenza tra risolvere e aggravare la crisi.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti fiscali, rateizzazioni e difesa patrimoniale – ti spiega come pagare i debiti con l’Agenzia delle Entrate, quali opzioni hai e cosa possiamo fare per aiutarti a rientrare senza perdere il controllo.

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Introduzione

Il pagamento dei debiti fiscali e previdenziali (IRPEF, IVA, IRES, contributi INPS, sanzioni, multe, ecc.) affidati all’Agenzia delle Entrate (ormai tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) può avvenire tramite diversi strumenti di diritto ordinario e straordinario. I principali strumenti ordinari includono rateizzazioni (dilazioni dei versamenti), compensazioni (utilizzo di crediti fiscali per estinguere debiti), e piani di pagamento concordati. Gli strumenti straordinari comprendono invece la rottamazione delle cartelle (definizione agevolata con cancellazione di sanzioni e interessi), il “saldo e stralcio” dei debiti agevolato per i contribuenti in difficoltà, e le definizioni agevolate delle controversie tributarie. La seguente guida, aggiornata a giugno 2025, analizza in dettaglio questi strumenti secondo la normativa italiana vigente, con riferimenti a leggi, prassi e giurisprudenza. Per brevità, molti riferimenti normativi e atti ufficiali sono richiamati indicativamente (es. DPR n.602/1973, Leggi di Bilancio, Decreti Fiscali), mentre le fonti complete sono elencate a fondo guida.

1. Tipologie di debiti verso l’Agenzia delle Entrate

I debiti riscossi da Agenzia delle Entrate-Riscossione sono vari e comprendono:

  • Imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP, ecc.): tasse calcolate su redditi di persone fisiche o imprese. Se non versate, vengono iscritte a ruolo e notificate tramite cartelle di pagamento (titoli esecutivi secondo il DPR n.602/1973).
  • IVA e altre imposte indirette: debiti derivanti da IVA, accise, imposta di registro, ecc., pure iscritte a ruolo se non pagate.
  • Contributi previdenziali e assistenziali INPS: quota a carico del lavoratore o del datore di lavoro; se omessi, l’INPS emette un avviso di addebito INPS in luogo della cartella, che costituisce titolo esecutivo. Dal 2011 la riscossione forzata dei crediti INPS avviene tramite avvisi di addebito in sostituzione delle cartelle.
  • Sanzioni tributarie e multe amministrative: ammende e sanzioni fiscali (per omessa dichiarazione, ecc.) e contravvenzioni (multe stradali, ecc.). Anche queste somme possono essere affidate agli agenti della riscossione e recuperate tramite cartelle o avvisi.
  • Cartelle di pagamento: sono i principali titoli esecutivi con cui l’Agente della riscossione (ex Equitalia, ora Agenzia Entrate-Riscossione) intimano il pagamento di tutti gli importi dovuti, comprensivi di capitale, sanzioni, interessi e spese. La disciplina delle cartelle è contenuta nel DPR 602/1973 e successive modificazioni.

2. Strumenti ordinari di estinzione del debito

2.1 Rateizzazioni (Dilazioni di pagamento)

Il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di pagare il debito a rate mensili o bimestrali. Le rateizzazioni ordinarie sono regolate dall’art.19 del DPR 602/1973: per i debiti affidati a ruolo fino a 120.000€ (incluso capitale, sanzioni e interessi), si possono ottenere fino a 72 rate mensili (art.19-bis); per importi superiori o per particolari tipologie di debiti possono arrivare fino a 120 rate (ad es. morosità contributive dell’INPS). In generale il piano di rateizzazione viene concesso se il contribuente versa subito una prima rata (il 4% del debito residuo nei casi normali, come previsto dall’art.19 comma 2-bis del DPR 602/1973, come modificato dalla L.160/2019). Chi sceglie la rateizzazione deve pagare mensilmente le rate dovute e, in caso di omesso o tardivo pagamento di una rata, decade dalla dilazione e l’intero residuo diventa esigibile. In certi casi (p.es. le rate da 61ª in poi) possono essere applicati interessi legali. In base a recenti indicazioni, le rate sono considerate tempestivamente pagate anche entro 5 giorni dalla scadenza (tolleranza di legge). Sul punto, l’Agenzia Entrate-Riscossione ricorda che in caso di pagamento oltre i termini scaduti le somme versate valgono come acconto, ma si perde il beneficio della rateizzazione.

2.2 Compensazioni orizzontali e verticali

La compensazione è un meccanismo per cui un contribuente che vanti crediti d’imposta (per esempio da Irpef a credito, bonus, detrazioni) può compensarli nel modello F24 per estinguere debiti fiscali iscritti a ruolo (orizzontale) o debiti previdenziali (verticale). In pratica si indica nel modello F24 il debito d’imposta da versare e lo si compensa con il credito disponibile, versando la differenza. La possibilità di compensare è prevista dall’art.8 L.212/2000. Tuttavia, nuove norme limitano notevolmente questa opzione: dal 1° luglio 2024 è vietato utilizzare crediti fiscali per compensare debiti erariali iscritti a ruolo di importo complessivamente superiore a 100.000 €. In altre parole, se un contribuente ha ruoli totali (per imposte, sanzioni e interessi) oltre tale soglia, non può più usare i suoi crediti fiscali per abbatterli, a meno di richiedere la rateizzazione entro il 30/06/2024. Sono invece sempre escluse dal limite le compensazioni verso debiti diversi dalle imposte erariali (p.es. tributi locali, contributi previdenziali INPS, premi INAIL, multe stradali, ecc.). Inoltre, la compensazione orizzontale di crediti d’imposta richiede l’invio telematico dell’F24 e dell’apposito visto di conformità per importi superiori a 5.000€ (art.34 D.Lgs. 241/1997). L’Agenzia delle Entrate fornisce specifiche schede operative sul modello F24 per la compensazione dei crediti della Pubblica Amministrazione (utili per imprese che detengono crediti Inps o Ag.Entrate stessi) e sui massimali di compensazione giornaliera. Se la compensazione è valida (modello F24 corretto e credito spettante), il debito si considera estinto fino alla concorrenza dell’importo compensato.

2.3 Piani di pagamento per contributi (rate INPS)

Per regolarizzare debiti contributivi verso INPS, esistono programmi di rateizzazione specifici. Ad esempio, talune leggi di bilancio hanno autorizzato la dilazione per debiti previdenziali pregressi (c.d. “rateizzazione contributi”). In generale, l’INPS può concedere piani di pagamento con rate fino a 120 mesi anche per contributi ritardati (purché garantiti, si veda art.3 D.L. 449/1997 convertito in L. 487/1997). I debiti contributivi affidati agli agenti della riscossione possono essere rateizzati secondo le norme INPS, che prevedono anche il pagamento di soli interessi legali sui piani concordati. In caso di irregolarità (omissione di più rate), si decade dal beneficio e riprende la riscossione coattiva.

2.4 Altri strumenti ordinari

  • Compensazioni verticali INPS/IVA (Modello F24): per le partite IVA è possibile compensare orizzontalmente contributi INPS, IVA o IRAP tramite lo stesso modello F24, seguendo le istruzioni ministeriali. L’Agenzia Entrate-Riscossione consente l’utilizzo del servizio “ContiTu” per pagare parzialmente alcuni avvisi/cartelle, operando una sorta di compensazione interna tra varie somme dovute all’Erario.
  • Pagamenti diretti tramite PagoPA: tutti i debiti (cartelle, ruolo, accertamenti) possono essere saldati con il sistema PagoPA (bollettini allegati alla cartella), oppure presso banche, poste, tabaccherie convenzionate, sportelli ATM abilitati, l’app Equiclick o direttamente presso gli sportelli dell’Agenzia. Questi canali garantiscono la regolarità del pagamento (i bollettini PagoPA sono precompilati con l’ID del debito).
  • Riporti a nuovo di crediti (senza esborso): situazioni particolari, come il meccanismo dello “sconto in fattura” o cedibilità di ecobonus, possono produrre crediti d’imposta che il contribuente può utilizzare o cedere, ma le modalità sono regolamentate (ad esempio, Art.121 DL “Rilancio”).

3. Strumenti straordinari di definizione agevolata

3.1 Rottamazione delle cartelle (definizione agevolata)

La definizione agevolata (cd. “rottamazione delle cartelle”) è un istituto che consente al contribuente di estinguere i debiti affidati alla riscossione pagando solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione, con cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio dell’agente. Nel dettaglio:

  • Rottamazione-ter (2018/2019): introdotta dal D.L. 119/2018 convertito nella L. 136/2019, applicabile ai carichi affidati dal 2000 al 31.12.2017. Prevede il pagamento del solo capitale affidato, con annullamento di sanzioni, interessi e aggio. Le domande di adesione alla rottamazione-ter furono presentate nel 2019-2020.
  • Rottamazione-quater (2022/2023): prevista dall’art.1, commi 231-252, della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Si applica ai carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022. Permette analogamente di versare solo il capitale e le spese, senza pagare sanzioni né interessi (né aggio). In particolare, anche per multe o sanzioni amministrative non tributarie rimangono esclusi aggio e interessi (maggiorazioni). Chi aderisce deve presentare domanda entro il 30 aprile 2023 (o successivi termini di riammissione). I pagamenti possono essere fatti in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o a rate (fino a 18 rate). Le prime due rate della rottamazione quater devono complessivamente coprire almeno il 20% del debito residuo: ad esempio, su un debito totale di €2.000, le prime due rate saranno di €200 ciascuna. Da agosto 2023 sui pagamenti rateali maturano interessi legali (2% annuo). L’Agenzia Entrate-Riscossione invia al contribuente un “Avviso delle somme dovute” con i moduli di pagamento. I pagamenti si effettuano con i bollettini PagoPA allegati o tramite domiciliazione bancaria, come per tutte le cartelle. In caso di mancato versamento entro i termini, si perde il beneficio e le somme già pagate vengono considerate acconti sul debito.
  • Rottamazione-quinto e oltre: ad oggi (giugno 2025) non risultano ulteriori rottamazioni successive. Tuttavia è in attesa il disegno di legge per una nuova definizione agevolata (“rottamazione quinquies”), che potrebbe essere approvato in futuro.

La rottamazione presuppone che il contribuente rinunci ai giudizi pendenti relativi ai carichi in definizione. In giurisprudenza la Cassazione ha affermato che la rinuncia non produce automaticamente l’estinzione del contenzioso: si estingue il processo tributario solo dopo il pagamento delle somme corrispondenti alla definizione. Secondo l’Amministrazione finanziaria (Circolare AdE n.2/E/2017), ciò avviene con il “tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto”. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno chiarito che basta la presentazione dell’istanza di rottamazione con la rinuncia e il regolare pagamento delle rate scadute per ottenere l’estinzione del giudizio, anche se non sono state versate integralmente tutte le rate.

3.2 Saldo e Stralcio

Il “saldo e stralcio” è una definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018, art.1 commi 184-198), rivolta esclusivamente ai contribuenti privati in grave difficoltà economica. Possono aderirvi i soggetti con ISEE del nucleo familiare fino a €20.000 e, in alcuni casi, chi è in procedura di liquidazione coatta. L’agevolazione si applica solo ai carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31/12/2017 (come per la rottamazione), ma con regole particolari: il debitore paga una percentuale ridotta del debito (spesso 16-35% a seconda dell’ISEE) e vede azzerate sanzioni e interessi di mora sui tributi (mentre rimane dovuto il capitale iniziale e, in certi casi, gli interessi legali). In pratica, il saldo e stralcio abbassa drasticamente il debito per chi ne ha diritto. Le modalità di adesione erano state fissate dal DL “Fiscale” 2019 (D.L. 124/2019), poi confermate da DL “Sostegni-ter” 2021 (D.L. 4/2022 conv. L. 25/2022). Tuttavia, non sono attualmente aperte nuove finestre di saldo e stralcio: l’agevolazione originaria è scaduta a fine 2022. In ogni caso, la normativa fondamentale resta la L.145/2018.

3.3 Definizione agevolata delle controversie tributarie

A fianco dei debiti già affidati a ruolo, la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha introdotto una definizione agevolata per le controversie tributarie pendenti presso le commissioni tributarie (art.1 commi 186-205). Il contribuente può estinguere la causa pagando quote fisse dell’imposta o compensazione immediata in caso di primo grado già deciso. Dal punto di vista costituzionale, la Consulta con la sentenza n.189 del 28/11/2024 ha dichiarato inammissibili e infondate le censure di illegittimità sollevate contro questa disposizione. Ciò significa che tale “definizione agevolata” delle liti tributarie è considerata legittima. In pratica, se un contribuente aderisce a questo istituto, la causa si estingue e deve pagarne l’importo definito (calcolato secondo i parametri di legge). Tale definizione agevolata non si applica ai debiti già affidati in ruolo (per i quali si utilizza la rottamazione sopra descritta), ma solo alle controversie in essere.

3.4 Altri istituti agevolativi

  • Cancellazione automatica di ruoli fino a 1000€: secondo l’art. 54 del Decreto Fiscale 2020, le cartelle fino a 1000€ emesse fino al 31/12/2019 e notificate dopo il 1° gennaio 2000 dovevano essere automaticamente cancellate. L’AdER ha confermato che tali somme non sono più esigibili (discarico automatico dei piccoli ruoli).
  • Ravvedimento operoso: per debiti tributari non ancora affidati a ruolo, è possibile regolarizzare spontaneamente la violazione tramite pagamento dell’imposta dovuta, interessi e sanzioni in misura ridotta (ravvedimento breve, medio, lungo). Ciò estingue l’obbligo senza ricorso agli strumenti di riscossione forzata.
  • Transazione fiscale: in casi molto specifici (soprattutto per controversie con importi limitati), gli organi giurisdizionali possono consentire un accordo (“transazione”) tra Amministrazione e contribuente, ma si tratta di istituto residuale e poco frequente.

4. Principali riferimenti normativi

Le soluzioni di cui sopra sono disciplinate da numerosi testi legislativi. Di seguito si citano alcuni riferimenti normativi rilevanti (il dettaglio andrebbe reperito in Gazzetta Ufficiale o in raccolte normative):

  • D.P.R. 29/09/1973, n.602 (Testo Unico della riscossione): regola la riscossione coattiva dei tributi, prevede l’emissione di cartelle, rateizzazioni (art.19), iscrizioni a ruolo e modalità di versamento.
  • D.Lgs. 31/12/1992, n.546 (Decreto sul processo tributario): disciplina il processo nelle commissioni tributarie e cita la definizione agevolata delle liti introdotta nel 2022.
  • L. 30/12/2018, n.145 (Legge Bilancio 2019): istituisce il saldo e stralcio (art.1, commi 184-198) e la rottamazione-bis delle cartelle.
  • D.L. 30/04/2019, n.34, conv. L.58/2019 (Decreto Crescita): introduce la definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-ter, art.3).
  • D.L. 146/2021, conv. L.215/2021 (Decreto Fiscale 2021): prevede “riammissioni” e altre facilitazioni su rateizzazioni e rottamazioni a causa del COVID-19.
  • D.L. 146/2021, conv. L.215/2021 e D.L. 146/2023 (Decreto Fiscale 2023): modifiche ai termini di pagamento delle rate di rottamazione.
  • D.L. 198/2022, conv. L.15/2023 (“decreto Agenti Riscossione”): delega al Governo misure sulla riscossione, tra cui possibili ulteriori definizioni agevolate.
  • Legge 27/12/2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023): introduce la rottamazione-quater (commi 231-252) e la definizione agevolata delle liti tributarie (commi 186-205).
  • Legge 30/12/2022, n.234 (Legge di Bilancio 2023, Salva Enti Locali): definisce il salvataggio dei piani di rientro INPS pendenti.
  • Legge 29/12/2022, n.197, art.1 commi 229-231: prevede lo stralcio dei ruoli fino a 1000€ (abrogato da successivi interventi).
  • Legge 30/12/2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024): introduce il divieto di compensazione oltre 100.000€.
  • D.L. 29/03/2024, n.39, conv. L.15/2025 (c.d. Milleproroghe): norma modifiche e chiarimenti tecnici su compensazioni e termini di pagamento legati alla Legge 213/2023.
  • D.L. 41/2021, D.L. 73/2021, D.L. 146/2021 (Decreti Sostegni e Fiscali 2021): varie agevolazioni e rinvii di termini fiscali in seguito a pandemia.
  • D.P.R. 602/1973, art.39 e D.Lgs. 31/12/1992, art.467: prevedono la sospensione automatica e giudiziale dei ruoli in caso di contenzioso.
  • L. 213/2023, art.1 c.94: norma il divieto di compensazione vs ruoli >100.000€.
  • Circolari, risoluzioni, interpelli AE: ad es. la Circolare AdE n.2/E/2017 (istruzioni per rottamazione ter) e varie prassi che seguono le nuove leggi (vedi sotto par. 6).

(I riferimenti sopra indicati vanno verificati nei testi ufficiali – Gazzetta Ufficiale o Normattiva – per la formulazione esatta delle norme.)

5. Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno più volte affrontato questioni correlate alla riscossione e alla definizione agevolata dei debiti tributari. Tra le più recenti:

  • Cassazione civile, sentenza 28/01/2025 n.1997 – ha statuito che, qualora il contribuente abbia rinunciato a un contenzioso tributario confidando nel perfezionamento della definizione agevolata (rottamazione) e quest’ultima poi fallisca, è legittimo revocare la rinuncia. In sostanza, se la rottamazione non si perfeziona, decade anche la ragione della rinuncia al giudizio, e il contribuente può riprendere il contenzioso.
  • Cassazione civile, ordinanza 11/09/2024 n.24428 – in tema di contenzioso tributario e rottamazione-quater, ha affermato che per l’estinzione del processo non è necessario aver pagato integralmente tutte le rate di definizione; basta aver presentato l’istanza di rottamazione con la rinuncia ai giudizi pendenti e aver versato regolarmente le rate sino a quel momento.
  • Cassazione, sentenze nn.8379/2014, 23301/2019, 950/2021 – hanno ribadito che, in presenza di un accordo transattivo fiscale, il giudice del lavoro (o tributario) deve comunque esaminare la fondatezza del credito previdenziale e non può considerare validi meccanismi deflativi senza verifiche (cfr. cfnews, [62]).
  • Corte Costituzionale, sentenza 28/11/2024 n.189 – ha esaminato la legittimità costituzionale della definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta con la L.197/2022. Ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni sollevate dalle commissioni tributarie, confermando così la legittimità della nuova norma.
  • Corte Costituzionale, sentenza 27/06/2024 n.111 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (artt.3 e 53 Cost.) di alcune norme che limitavano i rimborsi fiscali (art. 37 DL 21/2022), salvando però i rimborsi stessi (non direttamente collegata alla riscossione, ma rilevante per il rapporto contribuente-Fisco).

Altri giudicati, tra cui ordinanze delle Sezioni Unite, hanno trattato aspetti procedural e sostanziali della riscossione (p.es. effetti della notifica degli atti) e confermato la prevalenza degli effetti deflattivi della rottamazione sui giudizi pendenti.

6. Prassi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

L’Amministrazione finanziaria ha pubblicato circolari e documentazione interpretativa per chiarire l’applicazione delle misure agevolative:

  • Circolare AdE n.2/E del 08/03/2017 – forniva istruzioni sulla definizione agevolata (rottamazione-ter) dei carichi Equitalia, chiarendo criteri di ammissibilità e modalità di pagamento.
  • Circolare AdE n.7/E del 07/05/2019 (cd. “Pace Fiscale”) – chiariva la rottamazione-ter e lo stralcio delle sanzioni.
  • Circolare AdE n.2/E del 2023 – contiene FAQ e chiarimenti sul nuovo regime di definizione agevolata (redditi, patrimoniali, tributi locali).
  • Risposte ad interpelli – L’Agenzia ha rilasciato risposte a interpelli riguardanti, ad es., l’ammissibilità di crediti alla compensazione, l’effetto delle norme su agevolazioni fiscali, ecc. Ad esempio, un interpello (n.6/2014) ha chiarito l’uso dei crediti d’imposta in compensazione.
  • Pubblicazioni dell’Agenzia Entrate-Riscossione (AdER) – dal 2017 l’“AdER” (ex Equitalia) sul proprio sito pubblica guide per contribuenti, comunicazioni sulle scadenze (ad es. per la rottamazione-quater) e risorse come l’app Equiclick. In particolare, sul portale AdER sono disponibili i servizi online “Paga online” (per il modulo PagoPA) e ContiTu, che consente di scegliere di pagare in via agevolata solo alcuni debiti indicati nella comunicazione.

Le prassi sopra citate non sono autonome, ma attuano le norme primarie. Vanno comunque sempre verificate le istruzioni ufficiali pubblicate nelle circolari e risoluzioni consultabili sui siti istituzionali (Agenzia Entrate, AdER, Gazzetta Ufficiale).

7. Tabelle comparative degli strumenti

Di seguito una tabella riassuntiva (non esaustiva) dei principali strumenti di estinzione dei debiti con il Fisco:

StrumentoDebiti interessatiSanzioni/InteressiCondizioni di ammissibilità
Rateizzazione ordinariaQualunque debito affidato a ruolo (IRPEF, IVA, sanzioni, INPS, ecc.)Capitale+interessi+sanzioni fino €120k o €1mln (a seconda dell’agevolazione)Vanno pagati: residuo capitale + interessi legali (non si annullano).Concessa con pagamento di prima rata (4% del debito).Istanza all’AdER, pagamento 1ª rata entro termine (altrimenti decadenza).
Compensazione F24Qualunque debito erariale o previdenziale (IVA, IRPEF, INPS, ecc.)Azzera il debito compensato. Viene meno l’obbligo finanziario fino alla concorrenza del credito.Dal 1.7.2024: divieto se ruoli >€100k.Credito d’imposta certificato; modulo F24 con visto; limiti di legge su importi.
ContiTu (AdER)Debiti contenuti in comunicazione AdERDecurta i debiti scelti, azzerando sanzioni/maggiorazioni residui.È un servizio online dell’AdER (no costi, ma va usato entro termini indicati).
Rottamazione (def. agevolata)Debiti affidati a ruolo 2000-… (tributari, ma anche multe e contributi pre-2018)Pagamento solo capitale e spese; azzerate sanzioni e interessi iscritti a ruolo.Domanda entro termine (p.es. rottamazione-quater entro 30/4/2023); pagamento secondo piano agevolato.
Saldo e StralcioDebiti affidati a ruolo fino 31/12/2017 (solo persone fisiche in forte difficoltà)Pagamento di aliquota ridotta del debito principale; tutte sanzioni e interessi di mora azzerati.ISEE ≤ €20.000 (valore nucleo familiare); presentare domanda nel periodo di adesione.
Definizione liti tributarieControversie tributarie pendentiProcesso si estingue dopo pagamento concordato dell’importo della lite.Domanda all’AdER entro termine, dopo sentenza di primo grado o per atti impugnati in Cassazione.

(La tabella è riepilogativa. Per ogni caso si rimanda alle norme specifiche e alla modulistica online. Le informazioni sui benefici e sui requisiti derivano da prassi dell’AdER e da fonti normative citate in testo.)

8. Esempi pratici

Simulazione 1 – Privato con debito IRPEF

Il Sig. Rossi è un lavoratore dipendente che ha debiti IRPEF da saldo 2022 pari a €2.000 (includendo interessi e sanzioni). Ha un ISEE di €18.000. Visto il debito esiguo, valuta il saldo e stralcio. In base a L.145/2018, Rossi può pagare, ad esempio, il 16% del debito residuo: pagherà €320 (estinguendo capitale e interessi moratori, con sanzioni e interessi di mora azzerati). L’istanza va inviata online in autunno 2019 (termine scaduto), pertanto in realtà non ha aderito al saldo e stralcio. Decide allora di usare la rottamazione-quater. Presenta domanda entro aprile 2023 e aderisce alla dilazione: il debito capitale (€2.000) deve essere coperto interamente, ma sanzioni e interessi vengono cancellati. Può pagare in 5 rate semestrali (per semplicità). Le prime due rate coprono il 20% complessivo, ossia €400: quindi €200 a luglio 2023 e €200 a novembre 2023. Le rate successive (€400 cadauna, fino a saldo) si scadono secondo il piano (es. 28/2/24, 31/5/24, 31/7/24). Pagando regolarmente, Rossi risparmia circa il 30-40% sul debito iniziale (sanzioni+interessi). Se tardasse anche di 5 giorni su una scadenza, il pagamento sarebbe comunque considerato valido.

Simulazione 2 – Impresa individuale con IVA a credito

La ditta individuale Alfa vanta un credito IVA di €10.000 (eccedenza IVA 2023 da riportare in detrazione) e al contempo ha un debito IRPEF da cartella di €8.000 (iscritto a ruolo). Vuole saldare il debito senza spendere liquidità. Compensa l’Iva a credito con il debito IRPEF: inserisce nel modello F24 l’imposta di €8.000 da versare ed €8.000 di credito IVA a disposizione. Il debito IRPEF viene estinto per intero tramite compensazione (non servono versamenti aggiuntivi). Rimangono €2.000 di credito IVA inutilizzati, che potrà riportare negli anni successivi o chiedere a rimborso. Questa compensazione è legittima perché il debito tot (8.000€) è sotto la soglia di €100k. Se invece il debito IRPEF fosse stato, ad es., €150.000, Alfa non potrebbe più compensare l’intera eccedenza IVA oltre tale soglia e dovrebbe ricorrere a un altro strumento (ad es. rateizzazione o rottamazione).

Simulazione 3 – Società con debiti fiscali misti

La società Beta S.r.l. ha un debito IRES di €50.000 affidato a ruolo, più sanzioni e interessi per un totale di €70.000. Inoltre, ha contributi INPS omessi per €10.000 (con avviso di addebito). Si rivolge all’AdER: essendo importi elevati ma inferiori a €100.000 totali, chiede la rottamazione-quater per i tributi. Aderisce al piano rateale e paga subito il 20% del debito (€14.000) come prime due rate (10%+10%). Il restante (€56.000) lo dilaziona in 10 rate semestrali. Per i contributi INPS, essendo titolo esecutivo diverso, può comunque compensarli in F24 (se ha crediti IVA o IRAP) o richiedere la rateizzazione INPS. Se Beta ha ad esempio un credito IVA di €20.000, compensa interamente i €10.000 INPS, estinguendo così anche il debito previdenziale. In alternativa, Alpha (che è a perdere la concessione se non paga 8 rate) deve considerare il rischio di decadenza dalla rateizzazione (cfr. art.19 DPR 602/1973).

9. FAQ (domande frequenti)

  • D: Posso rateizzare tutte le cartelle esattoriali?
    R: Sì, in linea di principio qualsiasi cartella può essere dilazionata con l’Agente della riscossione. È necessario presentare un’istanza online (o fisica) e versare subito la prima rata. Si applica il tasso legale sulle rate successive. Se si salta una rata, si decade dalla rateizzazione.
  • D: Ho un credito Irpef, posso usarlo per cancellare una cartella?
    R: Sì, se il debito complessivo non supera €100.000 (v. tabella parag.7). In tal caso puoi compensare il tuo credito di imposta con il debito utilizzando il modello F24. Dal 2024, oltre tale soglia la compensazione è vietata.
  • D: Se ho cartelle e contenzioso in corso, come funziona?
    R: Si può chiedere la rottamazione anche con cause pendenti: bisogna barrare la casella di rinuncia nel modulo. La Cassazione ha spiegato che il giudizio si estingue solo dopo il pagamento effettivo della rottamazione. Se la rottamazione salta, si può revocare la rinuncia e riprendere la causa.
  • D: Cos’è il servizio “ContiTu” dell’Agenzia Entrate-Riscossione?
    R: È un servizio online gratuito che permette di pagare solo alcune delle cartelle/contenuti in una comunicazione ricevuta. È utile se si vuole stralciare parzialmente il debito e mantenere la definizione agevolata su altri carichi.
  • D: Posso pagare rateizzazioni o rottamazione con domiciliazione bancaria?
    R: Sì, l’Agenzia Entrate-Riscossione consente l’addebito su conto corrente (mandando il modulo in fase di domanda). In alternativa si possono usare i bollettini PagoPA precompilati o versare negli sportelli bancari/postali o via home banking.
  • D: Cosa succede se non rispetto la scadenza di una rata di rottamazione?
    R: Se ritardi di pochi giorni (5 giorni di tolleranza), il pagamento è comunque valido. Se superi i termini senza pagare o versi un importo inferiore, decadi dalla rottamazione: si perdono i benefici e il residuo diventa esigibile come se non avessi aderito.
  • D: Chi può usufruire del Saldo e Stralcio?
    R: Solo persone fisiche con ISEE del nucleo familiare ≤20.000 € (limite aumentato dagli ultimi provvedimenti). Inoltre, devono dichiarare gravi difficoltà economiche (es. procedura fallimentare personale). È uno strumento ristretto rispetto alla rottamazione.
  • D: Posso estinguere il debito fiscale direttamente nel 730?
    R: No. Il modello 730 è per la dichiarazione dei redditi e conguaglio su stipendio o pensione. Debiti affidati a ruolo vanno saldati con le procedure di riscossione (rate, compensazioni, PagoPA, ecc.).

10. Fonti

Normativa: DPR 29.9.1973 n.602 (Testo Unico Riscossione) – D.Lgs. 31.12.1992 n.546 (Processo tributario) – L. 27/12/2019 n.197 (Legge di Bilancio 2020) – D.L. 30/4/2019 n.34 conv. L.58/2019 – L. 27/12/2018 n.145 – D.L. 146/2021 conv. L.215/2021 – D.L. 146/2021 (Fiscale 2021) – L. 6/12/2011 n.183 – L. 30/12/2022 n.197 (Bilancio 2023) – L. 30/12/2023 n.213 (Bilancio 2024) – D.L. 29/3/2024 n.39 conv. L.15/2025 – D.L. 119/2018 conv. L.136/2019 – D.L. 124/2019 conv. L.157/2019 – D.L. 73/2021 conv. L.106/2021 – D.L. 4/2/2022 conv. L.25/2022 – L. 197/2022 – L. 234/2021 – L. 15/2025 – Disposizioni COVID (D.L. 34/2020, L. 126/2020, ecc.). (vedi G.U. e Normattiva).

Giurisprudenza: Corte di Cassazione, 28 gennaio 2025 n.1997; Corte di Cassazione, ord. 11 settembre 2024 n.24428; Corte Costituzionale, sentenza 28 novembre 2024 n.189; Corte di Cassazione SS.UU. 2017 n.33569; Cass. 8379/2014; Cass. 23301/2019; Cass. 950/2021; Cass. SS.UU. 12.5.2021 n.950; Tribunali e CdA: Trib. Venezia 295/2022; Trib. Udine 171/2022; Cass. SS.UU. 26/11/2014 n.24637 (on compensazione); ecc.

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