Hai deciso di affrontare la tua situazione debitoria con una procedura di sovraindebitamento, ma ti stai chiedendo chi nomina il gestore della crisi? Ti preoccupa l’idea di non sapere chi seguirà la tua pratica o se sarà davvero una figura imparziale e competente?
Il gestore della crisi è una figura centrale in tutte le procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento. È lui che valuta la tua situazione, redige la relazione preliminare e ti assiste nella costruzione del piano da sottoporre al tribunale. Ma chi lo nomina? E come viene scelto?
Vediamo allora come funziona la nomina del gestore della crisi, chi la effettua e cosa succede dopo.
Chi nomina il gestore della crisi da sovraindebitamento?
Il gestore della crisi viene nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Non puoi sceglierlo direttamente, ma puoi scegliere a quale OCC rivolgerti tra quelli iscritti presso il registro ministeriale. Una volta ricevuta la tua domanda completa, l’OCC designa uno dei propri professionisti iscritti per seguirti nel percorso.
Chi può essere gestore della crisi?
Si tratta di un professionista indipendente e qualificato: un avvocato, un commercialista o un esperto iscritto in un elenco speciale, formato e abilitato a gestire le procedure di sovraindebitamento. Deve essere imparziale, autonomo e non avere legami con i tuoi creditori.
Cosa fa il gestore una volta nominato?
Analizza la tua documentazione, valuta la tua situazione economica, predispone una relazione dettagliata e ti aiuta a formulare la proposta ai creditori o al giudice. È il tuo punto di riferimento tecnico nella procedura e collabora con l’avvocato per costruire un piano realistico e legalmente valido.
Serve comunque un avvocato?
Sì. Il gestore non sostituisce l’avvocato. La presenza di un legale è fondamentale per tutelare i tuoi interessi, assisterti in tribunale, risolvere problemi tecnici e gestire eventuali opposizioni. Il gestore è un tecnico super partes, non un difensore.
Cosa succede se il gestore non viene nominato subito?
I tempi possono variare in base al carico dell’OCC. Per questo è importante scegliere un OCC efficiente e farsi seguire da un avvocato esperto, che può velocizzare la procedura e garantire la correttezza della documentazione fin dall’inizio.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento, piano del consumatore e difesa patrimoniale – ti spiega chi nomina il gestore della crisi, come viene scelto e quale ruolo ha all’interno della procedura.
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Introduzione
1. Introduzione e contesto normativo
La disciplina delle crisi da sovraindebitamento in Italia è affidata in via prioritaria al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019, “CCII”), in attuazione della L. 155/2017, nonché alle disposizioni precedenti (L. 3/2012) e ai relativi regolamenti attuativi (D.M. 202/2014, ecc.). Questo quadro normativo si applica ai debitori non fallibili, in situazione di perdurante squilibrio tra obblighi e patrimonio. Le principali procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono tre: (i) il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; (ii) l’accordo di composizione della crisi (ex “concordato minore”); (iii) la liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato. In ciascuna di queste procedure assume rilievo centrale la figura del gestore della crisi, un professionista incaricato di affiancare il debitore nella definizione e nell’attuazione delle soluzioni proposte, nonché di riferire all’autorità giudiziaria sulla fattibilità del piano o dell’accordo.
Il tema “Chi nomina il gestore della crisi da sovraindebitamento?” riguarda la diversa titolarità del potere di nomina nei vari momenti procedimentali: il gestore può essere designato dall’Organismo di composizione della crisi (OCC) – su iniziativa del debitore – oppure sostituito o affiancato da un commissario/curatore nominato dal tribunale. La risposta dipende dal tipo di procedura (piano del consumatore, accordo, liquidazione) e dalle fasi in cui interviene l’autorità giudiziaria. In generale, il debitore stesso – tramite l’OCC – dà avvio alla procedura e chiede l’assegnazione di un gestore. Tuttavia, in alcuni casi espressamente previsti dalla legge, è il tribunale a nominare direttamente un organo di gestione, tipicamente il liquidatore o un commissario giudiziale, che può coincidere con il gestore già incaricato o essere un soggetto diverso.
Le norme del CCII, integrate da atti delegati e circolari, stabiliscono i requisiti degli OCC e dei gestori, nonché le modalità di presentazione delle istanze e di controllo sulla procedura. Gli OCC sono enti terzi, qualificati (ad es. Camere di commercio, ordini professionali, ecc.) iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, e operano – ciascuno nel proprio territorio – in funzione di segretariato e supporto tecnico ai debitori. Essi ricevono le domande di accesso alle procedure e provvedono a nominare i gestori della crisi, selezionandoli dall’albo dei professionisti abilitati, secondo criteri di rotazione e/o competenza.
Di seguito analizziamo in dettaglio per ciascuna delle procedure di composizione delle crisi (piano del consumatore, accordo di composizione/concordato minore, liquidazione controllata) chi svolge la nomina del gestore e come il ruolo può evolversi nelle varie fasi processuali. Approfondiremo il ruolo e il funzionamento degli OCC e delle modifiche normative introdotte dal CCII (Correttivi, D.Lgs. 83/2022, L. delega n.47/2023, ecc.), evidenziando le differenze tra nomina da parte del debitore (tramite OCC) e nomina da parte del tribunale.
2. Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) e il gestore della crisi
Gli OCC sono enti terzi, imparziali e indipendenti, istituiti dalla legge come canale ordinario di accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Solo gli enti iscritti nel Registro degli Organismi (tenuto dal Ministero della Giustizia) possono operare come OCC e svolgere attività di segretariato procedimentale. L’Organismo riceve l’istanza del debitore, verifica i requisiti di ammissibilità e poi nomina un professionista gestore della crisi, incaricato di assistere il debitore nella predisposizione della proposta (piano o accordo). Come evidenzia un vademecum di un Ordine professionale, «l’OCC procede preliminarmente alla nomina del Gestore da assegnare alla procedura, secondo criteri di rotazione e seguendo un ordine cronologico di iscrizione nel Registro dei Gestori». In pratica, dunque, il debitore si rivolge all’OCC (ad esempio alla Camera di Commercio o all’Ordine degli Avvocati del distretto) e chiede l’apertura della procedura, affidando all’OCC il compito di individuare un Gestore tra quelli abilitati (avvocati, commercialisti, notai formati sulla crisi).
Il gestore della crisi è definito come “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge l’assistenza e la consulenza necessarie al debitore per predisporre la proposta di piano o di accordo e per soddisfare i creditori” (nel codice originario L.3/2012 la definizione era simile). Esso ha compiti sia informativi sia di controllo: raccoglie i dati patrimoniali, valuta la fattibilità del progetto di composizione, redige le relazioni previste (ad es. attestazione di fattibilità, relazione particolareggiata), e mantiene un rapporto continuativo con il debitore e l’OCC. Al gestore spetta anche di circolarizzare le richieste di precisazione dei crediti, contattare i creditori e compiere visure (anche anagrafe tributaria o centrali rischi) al fine di accertare la posizione debitoria complessiva. Il regolamento di ciascun OCC e il D.M. 202/2014 stabiliscono i requisiti formali e deontologici dei gestori, inclusi indipendenza e onorabilità.
2.1 Nomina del gestore da parte dell’OCC
Come regola generale, il gestore della crisi è nominato dall’OCC al momento dell’avvio della procedura, su richiesta del debitore. Il debitore presenta un’istanza all’OCC (appositamente autorizzato nel proprio circondario) indicando i documenti patrimoniali e reddituali previsti; l’OCC verifica i requisiti di soglia e meritevolezza, quindi affida la pratica a un professionista dalla propria graduatoria. «L’OCC dovrà preliminarmente visionare il fascicolo e verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura. Procede pertanto alla nomina del Gestore da assegnare alla procedura, secondo criteri di rotazione e seguendo un ordine cronologico di iscrizione nel Registro dei Gestori». Il provvedimento di nomina viene poi comunicato per posta elettronica certificata al Gestore e al debitore. Il Gestore accetta l’incarico e da quel momento accompagna il debitore nella fase istruttoria pre-giudiziale, fino alla definizione della proposta di piano o di accordo. Durante tale fase il gestore si occupa di acquisire le informazioni necessarie, integrare la documentazione e redigere la relazione attestante la completezza dei dati e la fattibilità del piano (art. 76 CCII).
In sintesi, quando la procedura viene attivata dal debitore, è l’OCC che individua e nomina il gestore della crisi. Il debitore non nomina direttamente il gestore: si affida all’OCC di riferimento, la cui segreteria interna ha un elenco di professionisti iscritti ad hoc. Solo in casi particolari – ad es. se nel circondario giudiziario di competenza non esiste alcun OCC – la nomina può provenire dal tribunale (vedi oltre).
2.2 Nomina del gestore o commissario da parte del tribunale
Vi sono situazioni eccezionali in cui è il tribunale a nominare direttamente l’organo di gestione o a convertire la designazione dell’OCC in un incarico giudiziario. Tali casi emergono soprattutto in relazione alla liquidazione controllata e, parzialmente, al concordato minore (accordo). Vediamoli brevemente:
- Liquidazione controllata: questa procedura, disciplinata agli artt. 268-275 CCII, è gestita dall’autorità giudiziaria e prevede la nomina di un liquidatore (organo giudiziario) incaricato di vendere i beni del debitore e ripartirne i proventi tra i creditori. Come vedremo, il liquidatore viene nominato dal tribunale con la sentenza di apertura, ma il gestore OCC (già nominato nella fase istruttoria) viene di norma confermato nello stesso ruolo di liquidatore. In altre parole, il tribunale incardina formalmente il procedimento e designa un organo curatore (liquidatore), solitamente coincidente con il gestore della crisi dell’OCC.
- Concordato minore (accordo di composizione): finché la procedura resta “esclusivamente extragiudiziale” (il piano o l’accordo elaborati sotto l’egida dell’OCC senza necessità di pubblicità), è l’OCC che coordina tutto, nominando il gestore. Tuttavia, in fase di omologa (con sentenza) il legislatore ha previsto che il tribunale può nominare un commissario giudiziale per esercitare le funzioni dell’OCC nei casi previsti. Il decreto correttivo del 2022 (D.lgs. 83/2022, Direttiva UE 2019/1023) ha introdotto nell’art. 79 CCII (Coordinamento col concordato minore) un nuovo comma 2-bis: il giudice, con decreto, «nomina il commissario giudiziale perché svolga – a partire dal momento di apertura – le funzioni dell’OCC» qualora (tra l’altro) la nomina sia richiesta dal debitore. In sostanza, se il debitore lo domanda – o in caso di specifiche esigenze – il tribunale può di fatto trasformare il gestore indipendente (OCC) in un commissario giudiziale di nomina pubblica, affinché prosegua l’iter di attuazione dell’accordo. (Questa facoltà è prevista per tutelare i creditori in caso di sospensione delle esecuzioni o di piani in continuità aziendale.) Al di fuori di questi casi eccezionali, tuttavia, il gestore rimane di nomina OCC e l’OCC continua a sovrintendere, senza che il tribunale debba formalmente nominare un suo rappresentante.
Riassumendo, la differenza principale tra nomina da parte del debitore/OCC e nomina da parte del tribunale è data dalla fase procedimentale e dalla tipologia di procedura. Per lo più, in avvio di procedura il debitore si rivolge all’OCC e quest’ultimo nomina il gestore. Solo con l’apertura formale del procedimento da parte del giudice (sentenza) la nomina può cambiare natura: nella liquidazione controllata il tribunale nomina e dirige il liquidatore; nel concordato minore il tribunale può designare un commissario giudiziale (in via opzionale). Come vedremo, nel linguaggio della prassi si parla a volte di “gestore OCC” (fase istruttoria) e di “liquidatore/commissario giudiziario” (fase esecutiva), pur trattandosi spesso dello stesso soggetto, specie se è l’OCC a proseguire l’incarico.
3. Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Il nuovo codice prevede tre procedure principali “da sovraindebitamento”. Le analizziamo brevemente per poi focalizzarci sulle modalità di nomina del gestore in ciascuna.
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII): è riservato al consumatore (persona fisica non imprenditore) in stato di insolvenza. Il debitore presenta domanda al tribunale (unitamente alla documentazione) tramite un OCC. Il piano dettaglia modalità e tempi di pagamento dei debiti (anche con concessione di dilazioni o riduzioni parziali), ed è esaminato dal giudice delegato che ne valuta l’ammissibilità, la fattibilità e la convenienza (test di equivalenza al diverso della liquidazione) senza voto dei creditori. Non è richiesto il consenso dei creditori per l’omologa del piano. All’esito positivo, il consumatore soddisfa i creditori secondo il piano e poi potrà ottenere l’esdebitazione dei residui debiti.
- Accordo di composizione della crisi (concordato minore) (artt. 74-83 CCII): è destinato alle piccole imprese (imprenditori individuali, professionisti, aziende agricole entro certi limiti) che non rientrano nella soglia fallimentare. Il debitore formula una proposta d’accordo ai creditori, che prevede pagamenti o forme di continuazione dell’attività; l’accordo deve essere approvato dagli stessi creditori (maggioranza del 60% del passivo). L’iter parte con un’istanza al tribunale presentata tramite OCC (analoga a prima fase del vecchio concordato ristrutturativo L.3/2012). All’esito di eventuali contestazioni del tribunale collegiale, se la proposta è fattibile e conveniente, il giudice omologa l’accordo con sentenza, rendendolo vincolante sui creditori ante-evento. In certi casi (vedi sopra), il giudice può disporre la nomina di un commissario giudiziale (spesso il gestore OCC) per vigilare sull’esecuzione.
- Liquidazione controllata (artt. 268-275 CCII): è una procedura liquidatoria riservata a qualsiasi debitore in sovraindebitamento che non può proseguire in altre ristrutturazioni. Può essere chiesta dal debitore stesso o dal creditore, anche se pendevano esecuzioni individuali. Con la sentenza di apertura il tribunale dichiara formalmente aperta la liquidazione del patrimonio del debitore, designa un giudice delegato e nomina un liquidatore (professionista) che procede alla raccolta e vendita dei beni del debitore e ripartisce il ricavato secondo l’ordine di prelazione dei creditori. Anche qui, la domanda iniziale viene predisposta con l’assistenza di un OCC (e del suo gestore), ma l’autorità esecutiva è il giudice delegato con il liquidatore. La liquidazione controllata si chiude con decreto giudiziario che autorizza lo sblocco delle somme e l’esdebitazione se prevista.
4. Nomina del gestore nelle singole procedure
4.1 Piano del consumatore: il gestore nominato dall’OCC
Nel piano del consumatore (artt. 67-73 CCII), l’iniziativa parte sempre dal debitore consumatore. Il soggetto coinvolge un OCC e presenta istanza al tribunale con la richiesta di avviare la procedura di ristrutturazione dei debiti. Come visto, l’OCC riceve la domanda e procede a verificare requisiti e documenti. Subito dopo l’accoglimento dell’istanza, l’OCC nomina il gestore della crisi. Non è prevista un’alternativa di nomina di un commissario nominato dal tribunale in questa fase: il legame è diretto debito-OCC-gestore. Nelle parole di un vademecum di Cagliari, «l’OCC procede […] alla nomina del Gestore da assegnare alla procedura» secondo criteri regolamentari.
Pertanto, fin dall’inizio è il debitore stesso che “nomina” indirettamente il gestore, scegliendo l’OCC a cui rivolgersi e avviando l’istanza. In pratica, il debitore propone all’OCC di occuparsi del suo caso e di nominare un professionista come gestore (talvolta il debitore può indicare un professionista preferito nell’ambito dell’elenco OCC, ma la scelta finale spetta all’OCC). Una volta conferito l’incarico, il gestore inizia la raccolta dati e redige la relazione di fattibilità del piano del consumatore (art. 68, 76 CCII).
Durante tutto questo periodo il gestore resta una figura dell’OCC, non soggetta a ordinanze del tribunale fintanto che la procedura è in corso di esame. Da un punto di vista sostanziale, il gestore OCC funge da “coordinatore tecnico” con funzioni analoghe a quelle del commissario in altri istituti concorsuali, ma si mantiene terzo e imparziale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’OCC (e quindi il suo gestore) non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo o del piano e non rappresenta il debitore. In altre parole, anche se il debitore agisce tramite l’OCC per depositare l’istanza, è sempre il debitore in prima persona che pone in essere gli atti principali: l’OCC si limita a collaborare con supporto tecnico e logistica.
Al termine dell’istruttoria, il debitore deposita il piano al tribunale corredato della relazione del gestore. Il giudice delegato fissa l’udienza di controllo e omologa il piano con sentenza se ritiene la proposta fattibile e idonea a garantire ai creditori almeno quanto avrebbero ricevuto in liquidazione. In pratica, l’unico organo “giudiziario” che interverrà è il giudice delegato (e in appello il tribunale collegiale): nessun nuovo gestore è nominato dal giudice. Il gestore già incaricato dall’OCC continua ad assistere il debitore finché il piano non è omologato, dopodiché resta a disposizione per agevolare il soddisfacimento dei creditori fino alla chiusura. Non esistono quindi situazioni in cui il tribunale designa un nuovo organo nell’ambito del piano del consumatore, né sono previsti commissari ad hoc.
Riassunto (Piano consumatore): la nomina del gestore avviene solo tramite OCC su richiesta del debitore. Il tribunale non nomina il gestore, ma esamina l’ammissibilità e omologa il piano. In particolare, «il gestore della crisi, nominato dall’OCC, assiste il debitore nella predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti finalizzato alla composizione della crisi da sovraindebitamento». La Corte di Cassazione ha sottolineato che l’OCC non acquista alcun potere di rappresentanza in giudizio: “L’Organismo di Composizione della Crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa” e il debitore conserva la titolarità degli atti.
4.2 Accordo di composizione della crisi (concordato minore): gestore OCC e possibile commissario
Nella procedura dell’accordo di composizione della crisi (vecchio “concordato minore”, artt. 74-83 CCII), l’avvio è analogo al piano consumatore: il debitore (imprenditore o professionista non fallibile) presenta istanza attraverso l’OCC, che nomina un gestore della crisi incaricato di redigere un progetto di concordato o di liquidazione. Anche qui, quindi, inizialmente la nomina è affidata al debitore tramite l’OCC. Il gestore raccoglie i dati contabili e patrimoniali, compila gli schemi finanziari e redige la relazione attestante la completezza delle informazioni. Il debitore fissa, con il gestore, una proposta di accordo da proporre ai creditori.
Dopo la presentazione al tribunale, il tribunale in composizione collegiale valuta l’ammissibilità e la fattibilità della proposta in contraddittorio con il debitore e l’OCC (quest’ultimo rappresenta l’organo di controllo nominato dal debitore stesso). Se l’accordo ottiene il consenso dei creditori (maggioranza) e il tribunale ne verifica la convenienza, emette sentenza di omologa.
Un aspetto peculiare è che il legislatore ha coordinato la procedura con il concordato fallimentare attraverso l’introduzione della figura del commissario giudiziale. In particolare, come già accennato, il D.lgs. 83/2022 (correttivo CCII) ha aggiunto all’art. 79 CCII un comma 2-bis: in sede di apertura il giudice può nominare un commissario giudiziale che svolga (fino alla sentenza definitiva) le funzioni dell’OCC. Le ipotesi previste sono tre: a) presenza di provvedimento di sospensione generale delle esecuzioni, b) richiesta del debitore in caso di concordato in continuità, c) formale richiesta del debitore. Il testo recita: «il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se […] la nomina è richiesta dal debitore». Ciò significa che, a differenza del passato, il debitore può chiedere fin dall’apertura che il gestore già nominato dall’OCC riceva formalmente il titolo di commissario pubblico.
In concreto, pertanto, la prassi può essere la seguente:
- Fase istruttoria iniziale: come nel consumatore, l’OCC nomina il gestore; tutto viene svolto sotto l’egida dell’OCC (audizione del debitore, predisposizione del piano, raccolta del consenso dei creditori). Non vi è ancora un organo giudiziario con funzioni di controllo, se non il giudice delegato limitatamente al vaglio formale della domanda.
- Fase di omologa e apertura formale: il giudice può eventualmente nominare un commissario giudiziale. Se non vi è alcuna circostanza eccezionale, non c’è necessità di nominare il commissario e l’OCC resta organo di controllo. Se invece il debitore lo richiede o si configurano le condizioni di sospensione generale, il tribunale emette decreto (sulla scorta dell’art. 46 CCII) nominandolo. In questo caso, la persona scelta come commissario sarà tipicamente il medesimo gestore che l’OCC aveva già incaricato nella fase istruttoria. Di fatto, dunque, il “gestore” diventa formalmente commissario, con lo stesso nome e doveri.
Se poi il commissario nominato (che in origine era il gestore OCC) svolge le funzioni di gestione del debitore e di verifica del raggiungimento delle maggioranze, egli resta contraddittore nel giudizio di omologa. Va osservato che, a differenza del concordato preventivo ordinario, nel concordato minore non c’è una norma che renda il commissario contraddittore necessario; il comma 2-bis è una nuova aggiunta che consente la nomina su richiesta.
In sintesi, nella procedura dell’accordo di composizione la nomina iniziale del gestore avviene sempre tramite OCC come prima. Solo in fase di apertura formale può intervenire il tribunale con la nomina di un commissario giudiziale che assume le funzioni dell’OCC: di norma si tratta dello stesso gestore già nominato, ma operativamente cambia il suo status (diventa commissario). A titolo esemplificativo, come spiega un commento, «nelle procedure di concordato minore … dopo l’apertura della procedura, il gestore può essere nominato dal Tribunale come Commissario Giudiziale».
4.3 Liquidazione controllata: nomina del liquidatore
Nella liquidazione controllata (artt. 268-275 CCII) la dinamica è diversa perché si tratta di una vera e propria procedura liquidatoria di matrice giudiziale. Sebbene il debitore presenti ugualmente un’istanza di apertura tramite un OCC e il suo gestore, la decisione finale spetta al tribunale con sentenza. Pertanto:
- In fase pre-giudiziale (istruttoria), l’OCC riceve la domanda e nomina un gestore, come per le altre procedure. Il gestore assiste il debitore nella predisposizione del ricorso di liquidazione controllata e redige la relazione ex art. 269 CCII, illustrando la situazione finanziaria del debitore. Il debitore deposita poi il ricorso al tribunale, con gli allegati (elenco creditori, documenti reddituali, inventario del patrimonio, ecc.).
- Sentenza di apertura: il tribunale collegiale, una volta appurato lo stato di sovraindebitamento, dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza. Con questa sentenza il tribunale dispone vari provvedimenti tipici della liquidazione giudiziale (nomina del giudice delegato, di solito provvedimenti cautelari, pubblicità, ecc.) e nomina il liquidatore. Nello specifico, l’art. 268 CCII prevede che «il Tribunale […] nomina il giudice delegato e il liquidatore» (adottando gli artt. 143 e ss. CCII richiamati).
Nel dettaglio della sentenza il tribunale «a) nomina il giudice delegato; b) nomina il liquidatore confermando l’OCC o, per giustificati motivi, scegliendo nell’elenco dei gestori della crisi; …». Questo significa che, in via ordinaria, il liquidatore nominato dal tribunale è il medesimo professionista già assunto dall’OCC come gestore. In altre parole, il gestore della fase istruttoria viene “promosso” a liquidatore nella fase esecutiva. Tuttavia, il tribunale ha libertà di sostituire il professionista se ritiene giustificato (per esempio per incompatibilità o opportunità locale).
A norma dell’art. 270 co.2 lett. b) CCII (richiamato negli approfondimenti dottrinali), “nel caso di ricorso del debitore, deve essere nominato liquidatore colui che ha svolto le funzioni di gestore della crisi”. Viceversa, se la liquidazione è stata chiesta da un creditore, il tribunale nomina uno qualsiasi degli altri gestori iscritti all’Albo (non già l’OCC). In pratica, questo inciso di legge conferma che in quasi tutti i casi di apertura su istanza del debitore “ad akadémia” l’incarico di liquidatore resta affidato al gestore OCC preesistente. Solo eccezionalmente (creditore ricorrente) può entrare un nuovo professionista.
In conclusione, nella liquidazione controllata l’atto formale di nomina del liquidatore spetta al tribunale con la sentenza di apertura. Ma nel 99% dei casi il tribunale conferma il gestore designato dall’OCC. Ad es. i protocolli operativi di alcuni tribunali raccomandano di “confermare, quale liquidatore, il gestore della crisi già nominato dall’OCC”. Da questo momento il liquidatore (che di fatto coincide con l’ex-gestore, a meno di sostituzioni motivati) assume il controllo della procedura: redige inventario, programma di liquidazione, stato passivo e progetto di riparto, e rende conto periodicamente al giudice delegato fino alla chiusura della procedura e all’esdebitazione.
4.4 Confronto e differenze di nomina
Riassumiamo le principali differenze di nomina del gestore nelle varie procedure:
- Chi effettua la nomina? In generale, quando la procedura è iniziata dal debitore, la nomina del gestore spetta all’OCC di zona. Il debitore si rivolge all’OCC, l’OCC seleziona il gestore. Se non vi fosse alcun OCC nel circondario (circostanza molto rara), il tribunale stesso può nominare un professionista per svolgere funzioni analoghe. Solo in presenza di apertura giudiziale (liquidazione, omologazione accordo) il tribunale entra in gioco, ma in quelle fasi nomina liquidatore/commissario, non “gestore”.
- Gestore OCC vs liquidatore/commissario: Il “gestore della crisi” (termine generico dell’OCC) svolge compiti tecnici e informativi pre-omologa. Con l’intervento del giudice, questa figura può “trasformarsi” nel liquidatore (procedura liquidatoria) o commissario (concordato minore) ma, di norma, senza perdere la medesima identità personale. In ogni caso, il tribunale conferisce all’organo giudiziario di sintesi (liquidatore o commissario) il ruolo di gestore formalmente riconosciuto.
- Differenze per procedura: Nel piano del consumatore non è prevista nomina giudiziaria di nuovo gestore, se non l’OCC nominato; nel concordato minore il giudice può nominare un commissario (quasi sempre il gestore OCC); nella liquidazione controllata il tribunale nomina sempre il liquidatore (di norma il gestore OCC).
- Differenze di iniziativa: Da parte del debitore l’OCC nomina sempre il gestore; da parte del tribunale nomina l’organo di gestione (liquidatore/commissario) nei casi previsti dalla legge. Per il debitore la garanzia è che il professionista inizialmente incaricato dall’OCC rimane generalmente lo stesso fino al termine, salvo sostituzioni motivate. Il tribunale, invece, dispone la nomina dei soggetti esecutivi (giudice delegato e liquidatore o commissario) per rendere la procedura formalmente efficace e assicurare la tutela dei creditori.
Una tabella comparativa può aiutare a chiarire queste differenze:
Procedura | Inizio / Istanza | Nomina iniziale del gestore | Nomina in fase giudiziale | Fonte |
---|---|---|---|---|
Piano del consumatore | Il consumatore presenta domanda tramite OCC | OCC nomina il gestore tra gli iscritti | Nessuna nuova nomina da parte del tribunale (resta il gestore OCC) | Manuale OCC, Cass. (2021) |
Accordo di composiz. (minore) | Debitore imprenditore presenta domanda tramite OCC | OCC nomina il gestore | Il tribunale può nominare un commissario giudiziale (di solito il medesimo gestore) | Manuali di prassi |
Liquidazione controllata | Debitore (o creditore) presenta ricorso al tribunale con assistenza OCC | OCC nomina un gestore provvisorio (fase istruttoria) | Tribunale nomina liquidatore con sentenza; di norma conferma il gestore OCC | Sentenza Trib. (protocollo) |
La tabella mostra come, indipendentemente dalla procedura specifica, nelle fasi iniziali compete sempre all’OCC nominare il gestore se è il debitore a richiedere l’avvio. Solo quando scatta la fase giudiziale di liquidazione o di omologa, il tribunale può disporre nuove nomine organiche. Da questo raffronto emerge che, in ultima analisi, la differenza tra nomina “dal debitore” e “dal tribunale” è collegata al punto in cui interviene il giudice.
5. Simulazioni pratiche
Per chiarire ulteriormente il ruolo di OCC, debitore e tribunale nella nomina del gestore, proponiamo alcune simulazioni di casi concreti:
- Simulazione 1 – Piano del consumatore: Mario è un consumatore con debiti di natura personale (mutuo casa, prestiti al consumo) pari a 60.000€. Si rivolge a un OCC di Milano per valutare la soluzione. L’OCC verifica i requisiti (non è imprenditore, stato di sovraindebitamento, meritevolezza) e apre la procedura. L’OCC nomina un commercialista come gestore della crisi che contatta Mario, raccoglie i dati (reddito da lavoro, importi dei debiti, patrimonio). Insieme elaborano un piano di rientro di 5 anni. Il gestore redige la relazione di fattibilità e, con procura di Mario, deposita la domanda al tribunale competente. Il tribunale convoca l’udienza; i creditori potranno fare osservazioni tramite l’OCC. Al termine, il giudice omologa il piano. L’incarico del gestore rimane lo stesso dall’inizio alla fine: non c’è alcuna nuova nomina da parte del tribunale.
- Simulazione 2 – Accordo di composizione (concordato minore): Lucia è titolare di una piccola impresa artigiana in crisi con debiti per 150.000€. Presenta istanza presso l’OCC di Firenze per l’accordo di composizione dei debiti. L’OCC nomina un avvocato specializzato come gestore. Il gestore esamina bilanci, incontra Lucia e formula un progetto di concordato che prevede, ad esempio, la cessione di alcuni beni aziendali e un piano di pagamenti dilazionati. Il debito non può affrontare subito tutto, quindi si propone un sollievo sui crediti chirografari. Grazie all’attività del gestore, Lucia convoca assemblea dei creditori per ratificare l’accordo. Parallelamente, il gestore deposita la domanda di concordato al tribunale di competenza. Prima dell’udienza di omologa, Lucia ottiene dal giudice l’autorizzazione alla sospensione delle esecuzioni pendenti. Alla camera di consiglio il tribunale omologa l’accordo. Poiché Lucia ha richiesto la sospensione delle esecuzioni e c’era volontà di proseguire l’attività in continuità, il tribunale decide di nominare un commissario giudiziale per sorvegliare l’esecuzione. Il commissario nominato è lo stesso avvocato designato dall’OCC (viene investito delle funzioni dell’OCC). D’ora in avanti egli opererà come organo ufficiale, con obbligo di relazionare semestralmente sullo stato del piano.
- Simulazione 3 – Liquidazione controllata: Giuseppe, pensionato, ha accumulato 30.000€ di debiti nei confronti di banche e fornitori. Non dispone di reddito lavorativo e possiede un piccolo appartamento. Si rivolge a un OCC locale di Torino. L’OCC nomina un commercialista come gestore della crisi. Il gestore prepara il ricorso di liquidazione controllata e la documentazione (redditi ultimi anni, elenco creditori). Giuseppe deposita il ricorso al tribunale di Torino (sesssionno alla fine dell’istruttoria). Il tribunale conferma lo stato di insolvenza e dichiara aperta la liquidazione controllata. Con la sentenza di apertura, il tribunale nomina liquidatore il commercialista stesso che era gestore dell’OCC. Il liquidatore inventaria i beni di Giuseppe, procede alla vendita di eventuali beni vendibili, elabora lo stato passivo e il progetto di riparto, supervisionato dal giudice delegato.
Questi esempi illustrano come – dal punto di vista del debitore – l’iter formale della nomina cambi poco: è sempre il debutto presso l’OCC a decidere il gestore. Le differenze emergono quando il tribunale entra in scena: nei casi 2 e 3 si verifica la nomina (seppure conferma) da parte del giudice di un commissario/liquidatore, mentre nel caso 1 no.
6. Domande e risposte frequenti
Q1. Chi può richiedere l’apertura di una procedura di sovraindebitamento?
R: Solo il debitore in stato di sovraindebitamento (non fallibile) può presentare istanza. Possono essere consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, PMI sotto soglia, start-up innovative, ecc.. Non può presentare istanza un debitore già in altre procedure concorsuali o chi già ha beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti. Inoltre bisogna essere meritevoli (assenza di frodi volontarie nel causare l’indebitamento), come verificato dal tribunale al momento dell’omologa.
Q2. Chi è l’OCC e chi è il gestore della crisi?
R: L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è un ente pubblico o privato autorizzato dal Ministero della Giustizia (tipicamente una Camera di Commercio o un Ordine professionale). Può ricevere le domande e offrire il servizio di segreteria alle procedure. Il gestore della crisi è il professionista (avvocato, commercialista, notaio) che l’OCC incarica per seguire un singolo caso. Il gestore agisce in autonomia professionale, senza vincoli di subordinazione, e deve essere iscritto all’albo dei gestori.
Q3. Può il debitore scegliere liberamente il gestore?
R: Il debitore non nomina direttamente il gestore. Deve rivolgersi all’OCC (nel circondario competente) e, di norma, segnala il problema. L’OCC ha un regolamento (es. girare le pratiche equamente) che stabilisce i criteri di assegnazione. Il debitore può eventualmente esprimere preferenze, ma la decisione finale spetta all’OCC e al referente che applica i criteri stabiliti dal regolamento interno.
Q4. Cosa succede se nel circondario non esiste alcun OCC disponibile?
R: In tal caso la legge prevede che il tribunale provveda a nominare un professionista o società di professionisti ad hoc che eserciti le funzioni dell’OCC. In pratica, il Presidente del Tribunale delega un professionista iscritto nell’elenco dei gestori a svolgere il ruolo di OCC per quel procedimento. Ciò garantisce comunque al debitore l’accesso alla procedura anche in mancanza di un organismo territoriale.
Q5. Quali sono le differenze tra gestore nominato dall’OCC e commissario/liquidatore nominato dal tribunale?
R: Il gestore OCC è un professionista incaricato privatamente dall’OCC. Agisce sotto il coordinamento dell’OCC e del debitore. Non è organo giudiziario, non ha poteri autoritativi propri, ma solo funzioni di consulenza/controllo. Il commissario giudiziale (nel concordato minore) o il liquidatore giudiziale sono nominati dal tribunale con provvedimento giudiziale. Diventano organi ufficiali della procedura concorsuale, con poteri esecutivi (es. gestire beni del debitore, convocare creditori, approvare riparti). In pratica, se l’OCC rimane attore neutrale, il commissario/liquidatore giudiziale agisce in nome del tribunale. Tuttavia, spesso la stessa persona ricopre il ruolo: ad esempio il gestore OCC può venire formalmente nominato liquidatore dal giudice.
Q6. Quali sono gli effetti della nomina del gestore sulla partecipazione del creditore?
R: Il creditore non nomina il gestore; tuttavia può opporsi alla proposta del piano o dell’accordo e segnalare la propria eventuale soddisfazione alternativa. L’OCC e il gestore devono convocare i creditori e fornire informazioni. La normativa prevede che eventuali opposizioni e reclami confluiscano in udienza di omologa presso il tribunale. In nessun caso la nomina del gestore concede al creditore di nominarne uno alternativo.
Q7. Chi paga il gestore della crisi?
R: I compensi del gestore e dell’OCC sono a carico del debitore istante, secondo tariffe minime fissate dal D.M. 202/2014 e in acconto all’accettazione dell’incarico. Nella pratica si versa un anticipo all’OCC che ne trattiene una quota e retribuisce il gestore. Queste spese non sono prededucibili (anche Cass. ha confermato che non godono di prelazione in liquidazione). Le tabelle di compenso variano a seconda della procedura (piano consumatore, concordato, liquidazione). In ogni caso il gestore non può ricevere compensi direttamente dal debitore se non tramite l’OCC, e la maggioranza viene liquidata con il rendiconto finale.
Q8. Cosa succede se il debitore rinuncia o viene escluso dalla procedura?
R: Se il debitore rinuncia al piano o all’accordo prima dell’omologa, il procedimento si estingue. Il rapporto con il gestore si chiude, ma il debitore dovrà comunque pagare quanto dovuto (l’OCC può trattenere onorari e spese già effettuate). In caso di accordo omologato che poi fallisca (revocato o risolto), l’art. 270 CCII prevede la conversione automatica della procedura in liquidazione controllata. In quella fase il Tribunale provvede alle nomine del caso (giudice delegato e liquidatore). Il gestore OCC può essere confermato liquidatore in questa conversione. Se invece si tratta di piano del consumatore rigettato o revocato, il debitore resta responsabile dei debiti residui e può poi riprovare se sussistono i requisiti (fino a due volte totali di esdebitazione).
Q9. Chi è responsabile del gestore?
R: Il gestore risponde professionalmente per negligenza o mala fede (responsabilità civile e disciplinare) nell’esercizio dell’incarico. Risponde verso l’OCC (che glielo ha conferito) e verso il debitore di eventuali danni. L’OCC, per prassi, esonera il gestore da responsabilità per i risultati della procedura (ad es. esiti dell’omologa), ma il gestore deve comunque operare con la diligenza del buon professionista. L’autorità giudiziaria può revocare l’incarico al gestore/commissario per gravi inadempienze (Cassazione e tribunali hanno affermato che la mancata relazione semestrale di un liquidatore, ad es., è causa di revoca).
Q10. Dopo l’omologa o la chiusura, il gestore sparisce?
R: Terminata la procedura con sentenza di omologa (accordo o piano) o con decreto di chiusura (liquidazione), il compito del gestore si esaurisce. Il debitore che ottiene l’esdebitazione è liberato dai debiti pregressi (con alcune eccezioni specifiche). Il gestore non segue il debitore oltre l’iter legale. La chiusura della procedura viene notificata a tutti gli interessati, e il gestore deposita il rendiconto finale delle proprie attività all’OCC e al tribunale. Soltanto la consulenza post-esdebitazione (es. a chiuder debiti residuali) sarebbe eventualmente prestata separatamente, ma non è parte del ruolo del gestore nominato.
7. Aggiornamenti normativi recenti
Negli ultimi anni il quadro normativo italiano sulle procedure da sovraindebitamento è stato aggiornato da correttivi e decreti. Tra gli interventi più rilevanti:
- Correttivo 2024 (decreto legislativo in attesa di pubblicazione): ha chiarito vari aspetti, tra cui l’esclusione dei debiti di natura imprenditoriale dal piano consumatore, rafforzando il principio che il piano consumatore riguarda soltanto debiti personali. In pratica, “i debiti da attività imprenditoriale restano fuori dall’ambito del piano del consumatore”.
- Correttivo 2022 (D.lgs. 83/2022): ha introdotto in particolare il già citato comma 2-bis dell’art. 79 CCII sul commissario giudiziale nel concordato minore, e ha sostituito l’art. 56 del CCII per allineare il concordato minore alla disciplina UE.
- Rinvii e digitalizzazione: vari provvedimenti (D.L. 118/2021, D.L. 36/2022, L. 9/2023 e L. 4/2023) hanno spostato l’entrata in vigore di parti del Codice e introdotto procedure telematiche (fase depositi digitali, piattaforma CNCAA ecc.). Dal 2023 è operativo il registro nazionale (art. 356 CCII) per l’iscrizione dei curatori/commissari, sebbene l’elenco gestori del 2014 resti utilizzato dai tribunali per le nomine.
- Giurisprudenza recente: la Cassazione ha già introdotto principi come quello del “test di convenienza” del piano (Cass. 2021, poi recepito nel CCII), e nel 2024 ha precisato che il rifiuto di aprire un piano del consumatore inammissibile può essere reclamato in tribunale. Nel corso del 2024-2025 sono state rese molte sentenze di merito che completano il quadro applicativo (ad es. sul debito misto, sulla nozione di colpa grave del consumatore, sui diritti dei creditori), ma per il tema della nomina del gestore resta valido il principio che tali nomine dipendono dalle norme di procedura, non dalla volontà delle parti.
8. Tabelle riepilogative
Di seguito proponiamo due tabelle riassuntive che confrontano le procedure e le figure coinvolte:
Tabella 1 – Confronto fra procedure di sovraindebitamento
Procedura | Chi la presenta | Organo che riceve istanza | Nomina del gestore (fase iniziale) | Nomina di commissario/liquidatore (fase giud.) |
---|---|---|---|---|
Piano del consumatore | Debitore consumatore | OCC (segretariato) | OCC nomina il gestore (commercialista/avvocato) | Nessuno: gestore OCC resta tale fino all’omologa, che è sentenza del giudice. |
Accordo di composizione (minore) | Debitore impr. (non fallibile) | OCC | OCC nomina il gestore (avvocato/commercialista) | Tribunale può nominare commissario giud. (spesso lo stesso gestore) su istanza del debitore. |
Liquidazione controllata | Debitore (o creditore) | OCC/Tribunale | OCC nomina gestore istruttorio | Tribunale nomina liquidatore (di regola confermando il gestore OCC). |
Tabella 2 – Ruoli e attività del gestore della crisi
Attività/Fase | Gestore OCC (nomina da OCC) | Commissario/liquidatore giudiziale |
---|---|---|
Istruttoria pre-giudiziale | Raccoglie dati, redige relazioni (fattibilità, attestazione), integra documenti per domanda. Mantiene contatti con debitore e creditori. | N.A. (non nominato in questa fase). |
Deposito domanda in tribunale | Presenta piano/accordo/liquidazione; segue il deposito telematico (gestore supportato dall’OCC). | N.A. |
Udienza di ammissione (omologa) | Partecipa all’udienza (eventualmente convocato dal giudice). Non ha potere decisorio. | Può essere contraddittore (nei casi di nomina), es. concordato preventivo). In generale non necessario nel sovraindebitamento. |
Gestione esecutiva dopo omologa | In accordo: affianca debitore nell’attuazione del piano (es. monitoraggio pagamenti). | (Se nominato) Esegue funzioni dell’OCC nel processo concorsuale: custodia beni, contatti creditori, ecc. |
Inizio liquidazione controllata | Collabora alla domanda, svolgimento affidato a liquidatore. | Dopo apertura: avvia inventario beni, stesura del programma di liquidazione, stato passivo, progetto di riparto. |
Fine procedura (rendiconto) | Presenta rendiconto finale delle attività all’OCC. | Presenta rendiconto delle attività (liquidatore) al giudice delegato per liquidazione del compenso. |
9. Conclusioni
Dal punto di vista del debitore, chi nomina il gestore della crisi dipende essenzialmente dall’iniziativa: se è il debitore a proporre la procedura, si rivolge all’OCC e sarà l’OCC – e quindi indirettamente il debitore – a decidere il professionista incaricato. Tuttavia, non bisogna dimenticare che tutte le procedure sono sotto controllo giudiziario: al momento dell’apertura formale (liquidazione o omologa), il tribunale nomina gli organi esecutivi (liquidatore o commissario) che, di norma, coincidono con il gestore OCC. L’OCC rimane un attore di garanzia e un supervisore tecnico-finanziario: il suo gesto di nomina iniziale viene quasi sempre confermato dal giudice.
In altre parole, “il debitore nomina il gestore” nel senso che è il debitore stesso (per il tramite dell’OCC) a far partire la procedura e a far nominare il professionista di fiducia. Ma “il tribunale nomina il gestore” (che diventa liquidatore/commissario) quando la normativa richiede un incarico giudiziale: essenzialmente nella liquidazione controllata (decreto di apertura) e nei casi eccezionali di concordato minore (commissario su domanda). Il legislatore e la giurisprudenza hanno delineato chiaramente queste distinzioni, lasciando al debitore il potere di scelta iniziale tramite l’OCC, ma riservando al giudice il potere di organizzare formalmente la procedura quando ve n’è bisogno per tutelare creditori e terzi.
I professionisti, gli imprenditori e i cittadini devono pertanto tenere presente che, se intendono avviare una procedura di sovraindebitamento, devono rivolgersi a un OCC competente. L’OCC valuterà la situazione, attiverà il gestore più idoneo e assicurerà la correttezza formale della domanda. Solo in rarissimi casi (assenza di OCC) o in fasi di omologa/controllo (liquidazione) il giudice entra nella nomina del responsabile della gestione. Conoscere queste differenze è fondamentale per orientarsi nella procedura e per capire i rapporti di forza tra debitore, OCC e tribunale.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019, G.U. 14/02/2019, n.38). In particolare: Titolo IV, Capo II (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, artt. 65-83) e artt. 268-283 (liquidazione controllata).
- Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 – Regolamento sui requisiti e compensi degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.
- Sentenze della Corte di Cassazione: Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2021, n. 21828 (sovraindebitamento, poteri dell’OCC); Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2024, n. 24870 (diniego apertura piano consumatore).
- Giurisprudenza di merito: Tribunale di Rimini 28 aprile 2021 (gestore vs. liquidatore, art. 14-quinquies L.3/2012); Tribunale di Lodi 2021; Provvedimenti di Tribunali di Milano, Napoli, Salerno, etc., citati nella letteratura.
- Materiali ufficiali: Linee guida del Tribunale di Milano (doc. interno) sull’iter delle procedure di sovraindebitamento; protocolli organizzativi di altri tribunali (es. Trib. Spoleto, Trib. Bologna).
- Dottrina e manuali: Commentari e vademecum degli Ordini professionali (Odcec Roma, Cagliari, ecc.); corsi e riviste specializzate (Diritto della crisi e dell’insolvenza, ilCaso.it, IlSovraindebitamento.it, ecc.).
- Fonti normative collegate: L. 3/2012 (abbrogata, ma recepita nel CCII); D.lgs. 118/2021 e 36/2022 (posticipi di efficacia); D.lgs. 83/2022 (correttivo CCII); Legge 176/2020 (modifiche L.3/2012); Direttiva UE 2019/1023.
Tutte le citazioni in questa guida fanno riferimento ai testi e ai documenti sopra indicati, come evidenziato dai riferimenti inseriti. Le fonti giurisprudenziali sono richiamate per completezza (Cassazione, Tribunali), mentre le fonti normative (testi di legge e regolamento) costituiscono la base del discorso.
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✔️ Con esperienza diretta come gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
✔️ Difensore di privati, famiglie e lavoratori in difficoltà finanziaria
✔️ Consulente per l’intera durata della procedura, fino all’esdebitazione
Conclusione
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