Avvocato Per Piano Del Consumatore

Hai accumulato troppi debiti e non riesci più a far fronte a rate, bollette e finanziamenti? Ti stai chiedendo se esiste un modo per rientrare nei pagamenti in modo sostenibile e legale, senza perdere tutto e senza essere inseguito dai creditori?

Il piano del consumatore è una delle soluzioni previste per chi si trova in una situazione di sovraindebitamento, e può essere lo strumento che ti permette di uscire dalla crisi senza passare da pignoramenti o liquidazioni. Ma attenzione: per avviare questa procedura è fondamentale l’assistenza di un avvocato esperto, che sappia guidarti passo dopo passo.

Vediamo allora perché è importante affidarsi a un avvocato per il piano del consumatore, cosa fa concretamente e come può aiutarti a ottenere l’approvazione del giudice e, alla fine, l’esdebitazione.

Chi può accedere al piano del consumatore?
Tutti i soggetti non fallibili: lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi, disoccupati con redditi minimi. È rivolto a chi ha debiti con banche, finanziarie, fisco, fornitori, ma non può più pagarli regolarmente.

Cos’è il piano del consumatore e come funziona?
È una procedura giudiziale che permette al consumatore di proporre un piano di rientro ai creditori, con rate mensili sostenibili in base alle sue reali possibilità. Non serve il consenso dei creditori: è il giudice a decidere se approvare o meno il piano, dopo aver verificato la buona fede del debitore e la convenienza della proposta.

Perché serve un avvocato?
Perché il piano deve essere predisposto nei minimi dettagli, con documentazione completa, simulazioni di pagamento, relazione dell’OCC e una proposta tecnicamente sostenibile. L’avvocato:

  • analizza la tua situazione economica e debitoria;
  • valuta se ci sono i requisiti per accedere alla procedura;
  • ti assiste nella scelta dell’Organismo di Composizione della Crisi;
  • redige e presenta il piano al tribunale;
  • ti rappresenta davanti al giudice;
  • ti accompagna fino all’omologazione e all’esdebitazione finale.

Cosa succede se il piano viene approvato?
Se il giudice approva il piano, i creditori non possono più agire contro di te, i pignoramenti si fermano e tu puoi iniziare a pagare secondo un piano compatibile con le tue possibilità. Alla fine, se rispetti gli impegni, tutti i debiti residui vengono cancellati per sempre.

E se non mi affido a un avvocato esperto?
Rischi di vedere il piano bocciato per errori tecnici o mancanza di documenti. Oppure potresti proporre rate che non reggi nel tempo, con conseguenze molto peggiori: revoca della procedura, ripresa delle azioni esecutive e perdita dei benefici.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in piano del consumatore, esdebitazione e difesa dai creditori – ti spiega perché affidarti a un avvocato è decisivo, quali sono i passaggi per avviare la procedura e come possiamo aiutarti a uscire dalla crisi in modo legale, sicuro e senza perdere ciò che conta.

Hai bisogno di un piano del consumatore su misura e vuoi sapere se puoi davvero azzerare i tuoi debiti?

Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Valuteremo insieme se hai i requisiti per accedere alla procedura, costruiremo un piano sostenibile e ti accompagneremo fino all’approvazione del giudice e alla cancellazione definitiva dei debiti.

Introduzione

Avere al proprio fianco un Avvocato per Piano del Consumatore è fondamentale quando si è sommersi dai debiti e si vuole uscire da una situazione finanziaria difficile in modo legale e sostenibile. Il Piano del Consumatore, previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è uno strumento che consente alle persone sovraindebitate (cioè che non riescono più a far fronte ai propri debiti con regolarità) di ristrutturare il proprio debito in modo proporzionato al proprio reddito e alle proprie possibilità.

Un avvocato esperto in questa materia è essenziale perché ti aiuta a:

  1. Capire se hai i requisiti per accedere alla procedura: non tutti possono presentare un Piano del Consumatore. È necessario dimostrare buona fede e che il sovraindebitamento non dipenda da colpa grave o frode.
  2. Costruire un piano realistico e credibile, che tenga conto delle tue vere possibilità economiche e che sia sostenibile nel tempo.
  3. Predisporre tutta la documentazione necessaria, compreso il bilancio familiare, la lista dei debiti, dei creditori e dei beni, evitando errori che potrebbero compromettere l’intera procedura.
  4. Dialogare con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e con il Tribunale, che dovrà approvare il piano, e rappresentarti in eventuali opposizioni o udienze.
  5. Difenderti da azioni esecutive o pignoramenti, che vengono sospesi una volta avviata la procedura.

Affrontare da soli una crisi da sovraindebitamento può essere rischioso e frustrante. Un avvocato ti guida, ti tutela e ti aiuta a ritrovare la serenità, evitando ulteriori errori e approfittando di uno strumento legale pensato proprio per chi vuole ripartire da zero.

Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio come funziona una procedura di composizione del sovraindebitamento e nello specifico il piano del consumatore e soluzioni simili e complementari.

Una procedura di composizione del sovraindebitamento consente al debitore non fallibile (in prevalenza persone fisiche consumatrici o piccoli imprenditori) di proporre un piano ai creditori per ristrutturare o liquidare i debiti. La disciplina normativa di riferimento è il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della Crisi e dell’Insolvenza” – CCII) e le sue modifiche succedutesi fino al 2025. Dal punto di vista normativo, il legislatore italiano ha introdotto queste procedure con la Legge 3/2012 (cd. “salva-suicidi”), poi riorganizzate e rinominate dal Codice della Crisi (che abroga la L.3/2012). La piena operatività del CCII per i debitori sovraindebitati si è consolidata dal luglio 2022, a seguito dei correttivi normativi del 2020-2024. Oggi le procedure principali sono il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata (oltre a istituti collaterali come l’esdebitazione dell’incapiente e le procedure familiari).

1. Evoluzione normativa

Le procedure di sovraindebitamento sono state definite inizialmente dalla L.3/2012, che introdusse tre strumenti: l’accordo di composizione della crisi (poi concordato minore), il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. Con il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) si è avviata una riforma organica, abrogando la L.3/2012 e rinominando/rimodulando le procedure per debitori non fallibili. L’entrata in vigore del CCII è avvenuta il 15 luglio 2022 (rinviata da più decreti), con successivi correttivi (D.Lgs. 83/2022, 136/2024) che hanno recepito direttive UE e affinato alcuni istituti. Le novità normative hanno ampliato la platea dei soggetti ammessi (ad es. soci illimitatamente responsabili di società di persone come “consumatori” e start-up innovative), ma hanno anche introdotto preclusioni selettive per evitare abusi (limitando reiterazioni di esdebitazione, circoscrivendo la colpa grave o frode come causa di inammissibilità, ecc.).

In sintesi, ad oggi la disciplina del sovraindebitamento è contenuta negli artt. 65‑83 del CCII (per piani del consumatore e concordati minori) e negli artt. 268‑283 del CCII (per liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente). Rientrano in quest’ambito consumatori (persone fisiche con debiti estranei all’attività d’impresa) e soggetti non fallibili (piccoli imprenditori, professionisti, agricoltori, start-up innovative, enti non profit, ecc.). I soggetti fallibili (imprese oltre certe soglie dimensionali) devono seguire le procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale).

2. Le procedure principali

2.1 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il piano del consumatore (ora formalmente “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” – art. 67 CCII) è riservato esclusivamente ai consumatori: persone fisiche che hanno contratto debiti per fini non imprenditoriali o professionali. Il debitore (assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi – OCC – e da un legale) predispone una proposta di piano di pagamento che indica tempi e modalità di estinzione totale o parziale dei debiti. Il piano è libero nel contenuto (possono figurare pagamenti rateali, riduzioni percentuali dei debiti, cessione di beni, ecc.), a condizione che i creditori privilegiati (ad es. fisco, INPS, titolari di ipoteca, pegno, ecc.) ottengano almeno quanto avrebbero in una liquidazione. Un aspetto chiave è che non serve l’approvazione dei creditori: il piano viene depositato direttamente al tribunale competente, che provvede (dopo un’udienza) alla omologa. Con l’omologazione il piano diventa vincolante per tutti i creditori anteriori – anche dissentienti – e il debitore, seguendo il piano, potrà ottenere alla fine l’esdebitazione dai residui debiti (i creditori non potranno più agire per il differenziale non pagato).

Soggetti ammessi: solo il consumatore sovraindebitato (art. 2, c.1, lett. c CCII). La legge amplia la nozione di consumatore includendo anche, per i debiti personali, ex imprenditori o soci illimitatamente responsabili di società. Ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto che un socio di società di persone può accedere come consumatore per i debiti personali residui, a condizione che non vi siano debiti d’impresa attivi. Inammissibilità: il CCII stabilisce ostacoli che riprendono la L.3/2012: non possono accedere (art. 69 CCII) i consumatori già esdebitati nei 5 anni precedenti, oppure due volte in carriera; chi ha causato lo stato di sovraindebitamento per dolo, colpa grave o frode; chi non collabora con il Tribunale o nasconde patrimonio. Mancanza di documentazione completa può comportare rigetto.

Iter procedurale (fasi): secondo la prassi dottrinale, il percorso si articola in due fasi:

  • Fase stragiudiziale: il consumatore si rivolge a un OCC (professionisti iscritti nel Registro ministeriale) che lo assiste nell’analisi dei debiti e nella redazione del piano. Insieme all’avvocato si raccolgono i documenti obbligatori (inventario dei beni, elenco creditori con prelazioni e importi, situazione economica e reddituale propria e familiare, redditi ultimi anni, atti di disposizione negli ultimi 5 anni, cause del debito e diligenza impiegata). Sulla base di questi dati l’OCC redige una relazione attestante la fattibilità del piano e la sua sostenibilità. Tale relazione (art. 68 CCII) è essenziale per valutare l’esito della procedura.
  • Fase giudiziale: il consumatore, tramite avvocato, deposita in Cancelleria del Tribunale competente un ricorso per l’omologazione del piano (art. 67,2 CCII) corredato da piano dettagliato, elenco creditori, relazione OCC e copie della documentazione inviata ai creditori. Non è prevista la formale negoziazione preventiva con i creditori: si tratta di un ricorso straordinario sottoposto direttamente al giudice. Il giudice delegato fissa un’udienza di omologa (dopo un periodo di pubblicazione dell’avviso al registro imprese e altrove). In udienza il Tribunale verifica la conformità della proposta ai requisiti di legge (meritevolezza del debitore, completezza documentale, congruità del piano rispetto all’alternativa liquidatoria). Se il piano supera l’esame, il giudice emette sentenza di omologazione (immediata esecutività, impugnabile in Cassazione) che vincola tutti i creditori e sospende eventuali azioni esecutive (ad es. pignoramenti) sui beni del consumatore. In caso di opposizioni del Tribunale deve motivare l’eventuale rifiuto; su istanza del debitore il Tribunale può altresì convertire la procedura in liquidazione controllata (art. 73 CCII).

2.2 Concordato minore

Il concordato minore (art. 74 CCII) è il successore dell’ex “accordo di composizione della crisi” di L.3/2012. È riservato ai debitori non consumatori in stato di sovraindebitamento (piccoli imprenditori, professionisti, start-up innovative, enti non commerciali, ecc.). In pratica: può proporlo un imprenditore “minore” (soggetto che rientra nei limiti fissati dall’art.2 CCII: attivo ≤ €300K, ricavi ≤ €200K, debiti ≤ €500K), gli imprenditori agricoli (sempre non fallibili) e categorie assimilate. Non è ammesso al consumatore “puro” (chi ha solo debiti personali).

Finalità: consentire al debitore di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale nonostante la crisi. In linea ordinaria il concordato minore è configurato come un concordato in continuità: l’azienda o l’attività proseguono secondo un piano di risanamento presentato ai creditori. È però prevista la facoltà di concordato minore liquidatorio limitata: se non vi è continuità, il debitore deve comunque garantire ai creditori un apporto esterno apprezzabile (p.e. un finanziamento da terzi) che aumenti l’attivo recuperabile. Ciò evita l’uso distorto del concordato minore come mera liquidazione: se il debitore non offre alcuna prospettiva di recupero in più, difficilmente la proposta sarà ammessa.

Soggetti ammessi: “debitori non consumatori sovraindebitati” (imprenditori minori, agricoltori, professionisti, start-up, enti non fallibili). Vengono esclusi chi ha già fatto ricorso nell’ultimo quinquennio a una procedura di sovraindebitamento o esdebitato due volte, o chi ha frodato i creditori (art. 77 CCII). Il requisito soggettivo è lo stato di sovraindebitamento (crisi/insolvenza) analogo al consumatore.

Struttura e approvazione: il debitore, con l’OCC, presenta una proposta di concordato (in realtà un piano di risanamento) al Tribunale. La proposta può prevedere pagamenti parziali, riduzione dei crediti (falcidia), divisione in classi di creditori, ecc. A differenza del piano consumatore, qui è necessario l’accordo dei creditori: per omologare il concordato minore è richiesto il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. (I creditori privilegiati votano sulla parte non ancora garantita del loro credito, in base alle norme sulla moratoria.) Il tribunale può quindi applicare il cram-down: omologare il piano anche senza il consenso di una o più classi dissenzienti, purché ricorrano i requisiti di legge (p.es. il voto favorevole delle classi che rappresentano la maggioranza assoluta, il rispetto delle quote minime garantite, ecc.). Recentemente la Cassazione e la giurisprudenza di merito hanno precisato che il cram-down non è un potere automatico: ad esempio la Corte d’Appello di Venezia (10 ott. 2024) ha stabilito che l’ente pubblico (Fisco) può opporsi con ragione al piano se il trattamento offerto è ragionevolmente basso, e in tal caso il giudice non può ignorare il suo “no”.

Effetti: con l’omologazione il piano di concordato diventa vincolante per tutti i creditori ammessi, sotto vigilanza del liquidatore o del gestore nominato. Il debitore prosegue l’attività o altri impegni previsti dal piano. Se adempie regolarmente, ottiene l’esdebitazione del residuo debito (non serve un provvedimento ulteriore; i crediti residuali si estinguono alla fine del piano). Se il piano fallisce (p.es. inadempimento grave) il concordato può essere risolto e, su istanza dei creditori, si apre la liquidazione controllata. Anche per il concordato minore valgono cause di inammissibilità analoghe al consumatore: decadenze temporali, atti di frode, reiterazione (art. 77 CCII). Diversamente dal consumatore, nel concordato minore non si esige un giudizio di “meritevolezza” sul debitore: la sua colpa grave nell’indebitamento non preclude di per sé l’accesso.

2.3 Liquidazione controllata

La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è una procedura liquidatoria riservata a qualsiasi debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento: può accedervi sia il consumatore sia l’imprenditore minore, il professionista o l’ente non profit. Si tratta di una liquidazione “concorsuale” semplificata, analoga al fallimento ma in forma ridotta. Può essere richiesta volontariamente dal debitore (soprattutto se pianificare ristrutturazioni appare impraticabile) oppure promossa dai creditori contro il debitore insolvente – in tal senso svolge funzione simile all’istanza di fallimento per i soggetti fallibili. In liquidazione controllata il Tribunale nomina un liquidatore (di norma l’OCC già nominato) che procede all’inventario, alla vendita dei beni del debitore e alla distribuzione del ricavato secondo l’ordine di prelazione legale. Dal momento dell’apertura vige il divieto di iniziare nuove esecuzioni forzate contro il debitore (art. 270 CCII) e si sospendono gli interessi sui debiti non garantiti. Alla chiusura della liquidazione, se residuano debiti e il debitore è meritevole, può ottenere l’esdebitazione (art. 282 CCII) sotto condizioni più stringenti rispetto al concordato (ad es. buon adempimento e correttezza).

Procedure collegate: In sede di apertura di un piano o concordato, se insorgono motivi di inammissibilità o di meritevolezza del debitore, il tribunale può convertire la procedura in liquidazione controllata. Al contrario, un debitore incapiente (privo di beni) può chiedere all’inizio una liquidazione semplificata dell’incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII (che prevede l’esdebitazione finale solo se paga almeno il 10% futuro). Inoltre, dopo l’omologazione del concordato minore la legge prevede che l’esdebitazione residua sia automatica al completo adempimento del piano, mentre in liquidazione va richiesta ed è soggetta a valutazione (meritevolezza).

3. Raffronto tra le procedure

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali aspetti comparativi delle tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

AspettoPiano del consumatoreConcordato minoreLiquidazione controllata
DestinatariConsumatori: persone fisiche con debiti non imprenditoriali. Anche soci illimitati di società di persone per debiti personali.Debitori non consumatori: piccoli imprenditori (limiti art.2 CCII), professionisti, agricoltori, start-up innov., enti non fallibili.Tutti i soggetti non fallibili in stato di sovraindebitamento: consumatori, imprenditori minori, professionisti, enti non profit, ecc..
Presupposto soggettivoStato di sovraindebitamento personale (insolvenza o crisi) senza fini imprenditoriali.Sovraindebitamento da attività d’impresa/professione. Debitore minore o assimilato.Sovraindebitamento di qualsiasi soggetto non fallibile (anche ex consumatore con risorse insufficienti).
Atti richiestiRicorso al Tribunale con piano dettagliato, elenco creditori, elenco beni, dichiarazioni redditi, atti ultimi 5 anni, relazione OCC.Ricorso introduttivo ex art. 74 CCII con piano di concordato (accompagnato da documenti contabili e relazione OCC sull’affidabilità e continuità).Ricorso ex art. 268 CCII con elenco creditori e garanzie, bilanci e scritture contabili, relazione OCC che attesti la fattibilità della liquidazione.
Votazione creditoriNo voto preventivo. Il piano viene omologato dal tribunale senza adesione formale dei creditori.Sì, voto preventivo. Occorre maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il tribunale omologa dopo il voto (con possibilità di cram-down sui dissenzienti).Non rilevante (procedura non concordataria). Sono possibili opposizioni dei creditori alla domanda, ma non “voti”.
Ruolo del giudiceValuta meritevolezza del debitore (assenza di dolo/frode) e fattibilità del piano. Omologa se tutti i requisiti di legge sono rispettati.Controllo di legalità e fattibilità dopo voto creditori. Deve verificare che il piano dia una soddisfazione almeno non inferiore all’alternativa liquidatoria. Omologa se regolari.Gestisce l’apertura del procedimento, nomina il liquidatore, vigila sul regolare svolgimento. Decade eventuale nomina in caso di inadempienze.
Ruolo dell’OCCAssiste il debitore nella fase istruttoria, raccoglie documenti, nomina il gestore della crisi, redige la relazione di fattibilità per il tribunale. Durante e dopo l’omologa vigila sull’esecuzione.Assegna il liquidatore (sovrintende al piano), cura la relazione iniziale di fattibilità, e può rimanere supervisore del piano concordatario.Spesso coincide con il liquidatore nominato. Attesta fin da subito che esistono attivi o risorse liquide sufficienti e poi gestisce la liquidazione (inventario, vendite, ripartizione).
Effetto principaleCon l’omologa: piano vincolante per tutti i creditori; il debitore adempie secondo il piano sotto vigilanza; residui debiti vengono cancellati con esdebitazione (salvo abusi).Con l’omologa: piano vincolante per tutti i creditori; attività continua sotto supervisione; residuo debito residuo viene cancellato all’adempimento del piano.Con l’apertura: inibizione delle azioni esecutive (art. 270 CCII). Alla chiusura: liquidati pro rata creditori secondo prelazioni; l’esdebitazione finale è possibile su istanza, ma subordinata a meritevolezza (art. 282 CCII).
Vantaggi (para)Nessuna votazione necessaria, riservatezza relativa, possibilità di dilazionare o ridurre debiti anche ipotecari (Cass. 34150/2024), sospensione pignoramenti, esdebitazione finale.Consente di mantenere o cedere l’attività, ottenere esdebitazione alla fine, tutela della continuità aziendale. Maggior flessibilità negoziale (classi creditori, cram-down).Procedura definita e organizzata per liquidare efficientemente gli attivi. Consente l’apertura anche su richiesta di creditori se il debitore trascura obblighi. In caso di assenza di attivi (incapiente), prevede un meccanismo di esdebitazione al 10% futuro.
Criticità (para)Richiede completa documentazione e buona fede del debitore. Il giudice valuta rigorosamente il “merito creditizio”: omissioni o false dichiarazioni possono far rigettare il piano (Cass. 6869/2025). L’omologa è discrezionale, soggetta a esame di fattibilità.Occorre ottenere consenso di una maggioranza qualificata di creditori, incluso a volte enti pubblici (Fisco, INPS). L’ente pubblico può bloccare il piano con un diniego giustificato (CA Venezia 2024). Rischio di cram-down (licenziamenti, ecc.) se non condiviso.Processo più complesso e oneroso (inventario, vendite forzate). Esdebitazione finale non automatica (dipende da meritevolezza). Il debitore perde il controllo sul patrimonio (in sostanza un fallimento “light”).

Fonte delle informazioni: normativa CCII (D.Lgs. 14/2019) e L.3/2012; prassi dottrinale e giurisprudenza (Cass., Tribunali, CA) in materia di sovraindebitamento.

4. Il piano del consumatore e la composizione negoziata

La composizione negoziata della crisi d’impresa (introdotta dal D.L. 118/2021, conv. L.147/2021) è una procedura stragiudiziale destinata alle imprese commerciali in difficoltà. È alternativa alle procedure concorsuali e si svolge sotto la guida di un esperto, con l’obiettivo di negoziare soluzioni (p.es. moratorie, accordi, cessione d’azienda) prima che la crisi si aggravi irreversibilmente. Il piano del consumatore, invece, è riservato ai privati che non svolgono attività d’impresa. Di norma non ci sono rapporti diretti tra i due istituti, dato che si rivolgono a platee diverse. Tuttavia, in prospettiva teorica un piccolo imprenditore che abbia anche debiti personali potrebbe valutare alternativamente il piano consumatore (per i debiti estranei all’attività) e/o strumenti negoziali (per la parte aziendale). In pratica, se un soggetto è qualificabile come consumatore ai sensi dell’art.2 CCII, non può accedere alla composizione negoziata (riservata alle imprese commerciali); analogamente, un’impresa non può usare il piano consumatore per i debiti aziendali. Pertanto i rapporti fra i due strumenti sono limitati: entrambi mirano alla soluzione della crisi, ma il Codice li separa nettamente per applicazione (Piano → consumatori; Composizione negoziata → imprese).

5. Aspetti dottrinali e processo forense

Ruolo degli organi coinvolti: Il Tribunale è giudice delegato monocratico; valuta la domanda, nomina il giudice delegato, omologa i piani e sovrintende all’esecuzione (può nominare all’occorrenza un curatore fallimentare o commissario). L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è un ente di terzi indipendenti che assiste il debitore sin dall’inizio. Secondo art. 65, c.3 CCII “l’OCC svolge i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore”: cioè analizza la crisi, verifica documenti, redige relazioni, nomina il Gestore della crisi (che funge da fiduciario), e assiste il tribunale. In pratica, l’OCC “certifica” la fattibilità del piano e garantisce la trasparenza del processo.

Atti e documentazione: Il debitore deve predisporre un ricco fascicolo documentale. Oltre al piano, occorrono gli elenchi di creditori (con dettagli su importi, scadenze e privilegi), patrimoniali (mobiliare e immobiliare), redditi, spese personali e familiari, scritture contabili, e ogni altro documento utile. Si allegano anche i contratti significativi degli ultimi 5 anni e le dichiarazioni dei redditi. Una particolare attenzione dottrinaria è riservata alla “valutazione del merito creditizio”: il debitore deve rispondere in modo veritiero alle richieste delle banche su precedenti rapporti finanziari, altrimenti il piano rischia l’inammissibilità (Cass. 6869/2025 ha confermato che informazioni incomplete al credito falsano il piano).

Fasi processuali: Il giudice fissa un’udienza di omologazione (di norma entro pochi mesi dal deposito) e convoca debitore, OCC e creditori. In udienza il Tribunale verifica:

  • Requisiti di legge: residenza (Tribunale del luogo di residenza del debitore), qualità di consumatore, assenza di cause di inammissibilità (esdebitazione recente, frode, ecc.).
  • Regolarità del ricorso: completezza degli allegati e correttezza formale.
  • Fattibilità economica: il piano deve essere concreto nelle entrate del debitore; l’OCC ha già attestato la presenza di risorse sufficienti e di un percorso sostenibile. Il giudice valuta se il piano è più conveniente rispetto alla liquidazione controllata alternativa.
  • Meritevolezza del debitore: in caso di piano consumatore, si controlla l’assenza di dolo o colpa grave che abbia causato il debito. In concordato minore questo filtro è meno stringente: si preoccupa essenzialmente la mancanza di frodi.
  • Composizione del piano: deve rispettare i vincoli di legge (p.es. prevedere almeno il minimo soddisfacimento dei crediti privilegiati, secondo art. 67,4 CCII). Recenti correttivi (DL 69/2023) hanno introdotto parametri per giudicare “adeguate” le offerte all’Erario, uniformando i criteri in analogia con le transazioni fiscali in concordato preventivo.

Competenze del giudice: Il Tribunale può rigettare (in parte o totalmente) la domanda o omologare il piano se idoneo. In sede di omologa ha poteri analoghi a quelli del concordato preventivo: verifica legalità, autorizza eventuali atti (p.e. rinegoziazione contratti, pagamenti anticipati del mutuo sulla casa, ecc.), e decide sulle opposizioni. Se omologa, emette il decreto che “conclude la procedura” rendendo obbligatorio quanto previsto nel piano. Se invece non omologa (per insufficienza del piano, opposizioni credibili, o indegnità del debitore), può convertire la procedura in liquidazione controllata su istanza del debitore.

Indagini e opposizioni: I creditori possono presentare osservazioni in udienza, ma il loro unico potere di blocco nel piano consumatore è indiretto: il piano è approvato senza voto, perciò i creditori “colpevoli” (che hanno contribuito alla crisi) non possono opporsi ex art. 69 c.2 CCII. Nel concordato minore i creditori votano preventivamente, e quelli dissenzienti di classi sfavorevoli possono essere superati dal cram-down. In liquidazione controllata i creditori devono depositare domanda di ammissione nel passivo; possono impugnare eventuali atti fraudolenti del debitore.

Ruolo del gestore/liquidatore: Nella fase esecutiva post-omologa (o in caso di liquidazione), il liquidatore della crisi (spesso nominato come OCC stesso) assume il controllo dei beni del debitore e procede all’inventario, alla vendita (aste giudiziarie o trattative), e alla ripartizione dei ricavi tra i creditori secondo le quote di prelazione. Deve presentare relazioni semestrali al Tribunale (l’inosservanza è causa di revoca automatica). In concordato minore il gestore assiste il debitore nell’esecuzione del piano, ma il patrimonio resta per la maggior parte nelle mani del debitore o dell’attività continuante.

6. Simulazioni pratiche

Caso 1 – Piano del consumatore (categoria “lavoratore dipendente”): Mario, 45 anni, è un consumatore con debiti da mutui, carte di credito e prestiti personali per complessivi €150.000, mentre la sua moglie ha reddito regolare. Rivolgendosi all’OCC, Mario raccoglie documenti (certificati bancari, visura catastale della casa di abitazione, dichiarazioni dei redditi). Con l’avvocato prepara un piano dilazionato in 60 rate mensili, impegnandosi a vendere la seconda auto e a pagare tutti i mesi €2.000 che restano dal reddito disponibile. Nel piano garantisce che l’ipoteca sulla prima casa sarà soddisfatta in pari misura di quanto prevederebbe la liquidazione (falcidiando parte del debito): tale clausola rispetta l’art. 67 CCII. Il piano è privo di voto preventivo, quindi Mario deposita il ricorso con gli allegati (inventario immobili/mobili, elenco creditori con importi e prelazioni, dichiarazioni di redditi 2022-2024, ecc.). In udienza il giudice verifica fattibilità e meritevolezza: Mario risulta in condizioni sinceramente sovraindebitate (soddisfa i requisiti dell’art. 69 CCII) e la proposta è credibile secondo i dati forniti. Nessun creditore si oppone in modo persuasivo. Il Tribunale omologa il piano, che diventa vincolante. Mario inizia a pagare regolarmente secondo il piano; trascorso il termine e saldate le rate concordate, ottiene l’esdebitazione residua: i creditori non potranno più richiedere le somme non pagate nel piano (remissione legale del debito).

Caso 2 – Concordato minore (categoria “professionista”): Lucia, ingegnere 40enne con partita IVA, ha accumulato debiti di €200.000 (fornitori e prestiti professionali) a causa di un fallimento improvviso di un ente appaltante. Possiede uno studio con attivo mobiliare e un’attività in corso. Rivolgendosi a un OCC specializzato, valuta di proporre un concordato minore in continuità (artiglio dell’attività) o, se necessario, con un forte finanziamento esterno (da parte di un socio). In questo caso raccoglie relazioni, bilanci e propone ai creditori un piano di ristrutturazione che mantiene lo studio operativo e prevede pagamenti al 50% in 3 anni. Presenta il ricorso al Tribunale aziendale con l’elenco creditori e la proposta dettagliata. A differenza del consumatore, Lucia chiede ai creditori di votare: tramite assemblea verrà raccolto il consenso delle classi di creditori (ad esempio banca e fornitori). Supponiamo che una banca (70% dei crediti) voti contro perché ritiene insufficiente l’offerta. Se la maggioranza (compresi altri creditori) è favorevole, il Tribunale può comunque omologare il piano superando il dissenso tramite cram-down (garantendo comunque i limiti minimi di legge). Tuttavia, se il dissenso dell’ente pubblico (p.es. erario) è giustificato per un’offerta troppo bassa, come illustrato dal caso di Venezia, il Tribunale potrebbe sospendere l’omologa e invitare Lucia a migliorare la proposta. Se il piano viene omologato, Lucia continua l’attività come da accordi e alla fine ottiene l’esdebitazione residua .

Caso 3 – Liquidazione controllata (debito misto o fallimento del piano): Antonio è un ex imprenditore sovraindebitato senza beni significativi da offrire in un piano fattibile. L’azienda non prosegue e i creditori (in particolare una banca) fanno istanza di liquidazione controllata. Il Tribunale nomina un liquidatore (di solito l’OCC) e avvia la procedura ex art. 268 CCII. Antonio è incaricato di fornire tutte le scritture contabili. Il liquidatore inventaria pochi beni: un camion e attrezzature. Vengono venduti all’asta e incassati €50.000. I ricavi vengono ripartiti per priorità: prima gli stipendi (se presenti), poi Inps/Fisco per contribuzioni pregresse. Saldati i privilegiari, se residua qualcosa viene dato ai chirografari. Trascorso il termine (ad es. un anno), il liquidatore chiede il termine per distribuire ai creditori (in base all’art. 221 c.c.). Se Antonio è ritenuto meritevole, può presentare domanda finale di esdebitazione (art. 282 CCII); ma avendo frodato i creditori, il giudice l’ha precluso all’inizio. In ogni caso il piano (purtroppo) non c’è stata e i creditori prendo quanto ottenuto dalla vendita; Antonio non potrà più proporre le altre procedure (in base ai limiti quinquennali di L.3/2012) e dovrà affrontare le azioni esecutive residue se presenti.

7. Giurisprudenza recente

Negli ultimi anni la giurisprudenza (Corte di Cassazione, Tribunali, Corti d’Appello) ha chiarito alcuni profili chiave. Di seguito alcuni orientamenti selezionati (citazione per approfondire).

  • Cass. civ., Sez. I, 26 feb. 2025, n. 9549Moratoria e termine per i pagamenti privilegiati nel piano consumatore: la Corte ha precisato che il termine “fino a un anno” (previgente L.3/2012) o “fino a due anni” (art.67,4 CCII) per la moratoria non indica una deadline finale entro cui saldare i crediti privilegiati, ma il momento di inizio dei pagamenti rateali. In pratica, il consumatore dovrà iniziare a pagare i crediti privilegiati entro l’anno/2 anni dall’omologa, ma non è tenuto ad ultimare il pagamento in questo termine. Tali pronunce confermano la ratio di bilanciare la mancanza di voto in sede di omologa (il piano non richiede l’adesione dei creditori) con la previsione di una dilazione dei pagamenti e l’imposizione degli interessi legali durante la moratoria.
  • Cass. civ., Sez. I, 14 mar. 2025, n. 6869Merito creditizio falsato nel piano del consumatore: la Cassazione ha confermato l’inammissibilità del piano quando il debitore, rispondendo a questionari bancari, ha omesso di indicare rapporti creditizi preesistenti. Ciò ha impedito alla banca di valutare correttamente la sua affidabilità, determinando un errore essenziale. In tal caso (come nel giudizio di legittimità del Tribunale di Palermo), il Tribunale di primo grado aveva revocato l’omologa e la Cassazione ha respinto il reclamo del debitore. Questo orientamento sottolinea che informazioni incomplete o mendaci fornite dal debitore nel piano falsano il merito creditizio e possono compromettere la fattibilità del piano. I consulenti giudiziari, banche e OCC devono valutare attentamente il questionario creditizio del consumatore.
  • Cass. civ., Sez. I, 23 dic. 2024, n. 34150Dilazione oltre un anno nel concordato e piano consumatore: di recente la Cassazione ha ammesso nei concordati (in continuità) la possibilità di dilazionare il pagamento dei debiti ipotecari oltre il termine annuale, alla luce dell’estensione a due anni della moratoria nel CCII. Anche nel piano del consumatore tale principio è stato recepito, come confermato implicitamente in Cass. 9549/2025 sopracitata.
  • Tribunale di Verona, sentenza 2024 (richiamata da dottrina) – ha affermato che nel concordato minore non si effettua un giudizio di meritevolezza del debitore analogo a quello del consumatore: la colpa imprudente non esclude l’accesso, purché non vi siano frodi.
  • Corte d’Appello di Venezia, decreto 10 ott. 2024 – ha chiarito che l’applicazione del cram-down sul dissenso dell’ente pubblico (Agenzia delle Entrate) non è automatica. Se l’offerta al Fisco è ragionevole e migliorativa rispetto alla liquidazione, il giudice può ignorare il diniego; se invece il veto è motivato da validi interessi (come nel caso concreto, dove il debito tributario superava tutti gli altri e l’offerta era solo del 5%), il giudice non deve omologare. Ciò ribadisce come il concordato minore sia funzionale anche alla “tutela del pubblico interesse” rappresentato da creditori privileggiati di natura pubblica.
  • Tribunale di Napoli, sentenza 12 dic. 2024 – (menzionata in dottrina) ha evidenziato la distinzione tra moratoria e pagamento rateale: la moratoria sospende le scadenze, mentre i pagamenti rateali dilazionano il debito (art. 67 e art. 86 CCII). Ha inoltre riportato (in nota) la sentenza del Trib. Napoli 12/12/2024 che analizza l’art.67 CCII e l’istituto della moratoria.
  • Tribunale di Ferrara, decreto 28 dic. 2024 – (cfr. [50]) ha applicato il vincolo quinquennale: nega l’omologa e apre la liquidazione perché il debitore aveva già beneficiato recentemente di esdebitazione.

(Le citazioni complete delle sentenze sopra riportate sono elencate in calce alle fonti normative e dottrinali.)

8. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si riportano alcune tabelle sintetiche:

Tabella 1 – Confronto delle procedure di sovraindebitamento

ProceduraConsumatori (art.65 CCII)Concordato Minore (art.74 CCII)Liquidazione Controllata (art.268 CCII)
Soggetti ammessiPersona fisica consumatore (debitore meritevole).Debitori non consumatori sovraindebitati: imprenditori minori, professionisti, start-up, agricoltori, enti non fallibili.Qualsiasi debitore non fallibile sovraindebitato (consumatore, imprenditore, ente).
Approvazione creditoriNon richiesta (nessun voto).Richiesta maggioranza crediti ammessi (pdr., con possibile cram-down sulle classi dissenzienti).Non previste votazioni; i creditori partecipano predisponendo il passivo e segnalando beni (liquidatore).
Continuità aziendaleNon rilevante (debitore non imprenditore).Prevista come condizione ordinaria per l’accesso; ammessa liquidatoria purché ci sia apporto esterno.Non prevista (procedura liquidatoria pura).
Ruolo del giudiceOmologa il piano se meritevole e fattibile. Conversione in liquidazione se piano non approvato.Omologa dopo verifica legalità e voto creditori, con possibile use of cram-down. Conversione in liquidazione in caso di reclamo respinto del debitore.Nomina liquidatore, verifica atti di frode, dispone inventario e vendite, omologa la chiusura e l’esdebitazione finale (art. 282).
EsdebitazioneAutomatismo finale se debitore meritevole (art. 71 CCII). Se no-meritevolezza, può essere negata.Automaticamente con l’omologa e adempimento del piano. Non è subordinata a prova di meritevolezza.Non automatica; richiede domanda finale e valutazione (art. 282 CCII). Può essere concessa solo se non ci sono stati abusi (dolo/frode).

Tabella 2 – Soggetti coinvolti e funzioni principali

AttorePiano consumatoreConcordato minoreLiquidazione controllata
DebitorePresenta ricorso, propone piano di rientro; deve collaborare attivamente (fornire info veritiere). Soggetto di meritevolezza.Presenta domanda di concordato con piano di continuità/ristrutturazione. Deve coinvolgere l’OCC nella fase istruttoria. Può chiedere cram-down.Richiede apertura procedura o risponde a istanza creditori. Collabora con il liquidatore (fornisce scritture).
OCCAnalizza situazione, raccoglie documenti, nomina gestore, redige relazione di fattibilità. Vaglia piano e lo deposita con ricorso. Assiste debitore e giudice.Redige attestazione iniziale (OCC come liquidatore “if needed”), supporta debitore. In fase esecutiva spesso è lo stesso liquidatore nominato.Se chiamato, attesta la possibilità di liquidare attivo sufficiente. Nomina il liquidatore e assume generalmente tale ruolo.
TribunaleGiudice delegato monocratico: fissa udienze, controlla adempimenti, valuta ricorso e propone, omologa il piano o lo rigetta. Converte in LC se necessario.Fissa udienza di concordato; verifica formale e voto creditori; omologa se piano è legale e fattibile; gestisce reclami e conversioni.Tribunale (sez. fallimentare o civile) delibera apertura, nomina liquidatore, autorizza vendite (ccii-art 270), emette decreto di apertura e di chiusura con eventuale esdebitazione.
CreditoriPossono partecipare all’udienza di omologa con osservazioni. Creditori “colpevoli” non possono opporsi al piano (art.69 CCII).Presentano osservazioni in assemblea; votano il piano di concordato. Creditori privilegiati votano sulla perdita di valore dovuta alla dilazione.Devono segnalare e documentare le proprie pretese nel passivo. Possono opporsi a dolo/frodi del debitore.
Altro (ministero, ecc.)Può intervenire se ha crediti preesistenti (p.es. Agenzia Entrate). Il suo dissenso può essere valutato come “voto colpevole” se giustificato.Enti pubblici (Fisco, INPS) partecipano al voto e possono esercitare il jus ad bonum (diritto di prelazione). Il giudice valuta il loro dissenso caso per caso (C.A. Venezia).Il Tribunale impone al liquidatore di notificare le procedure esecutive in corso (art.270).

Queste tabelle offrono una visione d’insieme dei processi, dei soggetti e delle principali differenze, ma non sostituiscono la lettura approfondita della normativa e della giurisprudenza specifica.

9. FAQ – Domande frequenti

1. Chi può accedere al piano del consumatore?
Solo il consumatore sovraindebitato, ovvero la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale. Sono ammessi anche ex imprenditori (o soci illimitati) che al momento della domanda non hanno debiti d’impresa residui.

2. Il piano del consumatore richiede l’approvazione dei creditori?
No, a differenza del concordato, il piano del consumatore si omologa senza preventiva votazione da parte dei creditori. Ciò rende la procedura più snella, ma il tribunale richiede comunque di garantire gli interessi dei creditori privilegiati secondo le quote minime previste.

3. Che documenti vanno allegati al ricorso per il piano del consumatore?
Secondo il comma 2 dell’art. 67 CCII (ripreso nella giurisprudenza) vanno prodotti: inventario dettagliato dei beni, elenco creditori con importi e prelazioni, dichiarazioni dei redditi e altri redditi/documenti utili degli ultimi anni, situazione patrimoniale e reddituale personale e familiare, contratti rilevanti e atti significativi degli ultimi 5 anni, nonché ogni atto che abbia inciso sul patrimonio (ad esempio cessioni di beni). L’OCC poi deposita anche una relazione di fattibilità (art. 68 CCII).

4. Qual è il ruolo dell’OCC?
L’OCC, nominato dal debitore (iscritto al registro presso il Ministero), valuta la situazione iniziale e assiste il debitore nella predisposizione del piano. In pratica funge da “garante” per il tribunale: redige la relazione attestando che il piano è ragionevole e che il debitore non può pagare integralmente. Inoltre nomina un gestore della crisi (funzione simile al commissario giudiziale) che aiuta il debitore ad applicare il piano. L’OCC continua a seguire il caso anche dopo l’omologa, vigilando sull’andamento dei pagamenti.

5. Cosa controlla il giudice all’udienza di omologa del piano?
Il Tribunale esamina se il debitore è davvero meritevole (assenza di dolo o frode) e in stato di sovraindebitamento. Controlla la completezza del piano e che rispetti i requisiti legali (doc. completi, preferenze rispettate, coerenza economica). Verifica la congruità del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Esamina le eventuali opposizioni dei creditori: in generale i creditori non possono opporre motivi frutto di loro colpa precedente (art. 69 CCII). Se il piano soddisfa i criteri, il giudice omologa con decreto motivato; altrimenti lo rigetta e (su istanza del debitore) può aprire la liquidazione controllata.

6. Quando si ottiene l’esdebitazione?
Nel piano del consumatore l’esdebitazione è automatica al termine del piano omologato, se il debitore adempie senza gravi infrazioni. Anche nel concordato minore l’esdebitazione residua scatta con l’omologa e il completamento dei pagamenti. In liquidazione controllata va invece chiesta al termine della procedura e accordata solo se il debitore è meritevole secondo i criteri dell’art. 282 CCII (assenza di frodi, adempimento puntuale, ecc.).

7. Cosa succede se il piano fallisce o il debitore non paga?
Se durante l’esecuzione emergono inadempimenti gravi o frodi, l’omologa può essere revocata o risolta. Nel piano consumatore la revoca del piano comporta perdita dei benefici e possibile apertura di liquidazione. Nel concordato minore il piano può essere revocato (art. 81 CCII) e i creditori riprendono le azioni esecutive. In ogni caso, se il piano non va a buon fine il tribunale può aprire la liquidazione controllata (anche d’ufficio) per liquidare i beni rimasti.

8. Che differenza c’è con il concordato preventivo?
Il concordato preventivo è riservato agli imprenditori fallibili (sopra soglia) e richiede l’approvazione formale delle classi di creditori secondo regole più complesse (concordato ordinario e semplificato). Il concordato minore, al contrario, è riservato ai piccoli debitori non fallibili e semplifica le procedure. A differenza del concordato in senso tecnico, il concordato minore si svolge integralmente sotto l’egida del tribunale fallimentare in composizione monocratica, con regole ad hoc (ad es. possibilità di cram-down particolare sui crediti fiscali, limiti di fatturato, ecc.).

9. Il debitore può ritirare la domanda o modificare il piano già depositato?
Prima dell’omologa il debitore può chiedere modifiche o ritirare la domanda, ma è prassi che il giudice valuti la fattibilità della domanda stessa; in genere se cambia intenzione è consigliabile depositare un nuovo ricorso (per evitare confusione giurisprudenziale). Non è prevista una procedura di “negoziazione obbligatoria” come in altri istituti. In ogni caso il tribunale controlla l’ammissibilità all’atto stesso del deposito (art. 65,4 CCII richiede l’assistenza dell’OCC fin dall’inizio).

10. Cosa succede in caso di pluralità di debitori (procedura familiare)?
Il CCII prevede che più debitori appartenenti allo stesso nucleo familiare (conviventi o con debiti di origine comune) possano avviare un progetto unitario di composizione (artt. 64-65 CCII). In tal caso si richiede un’unica domanda e un unico piano coordinato, che semplifica costi e procedure. Se in famiglia c’è un soggetto non consumatore, le regole applicabili sono quelle del concordato minore per la parte comune.

10. Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali

Normativa: D.Lgs. 12.1.2019, n.14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) – in particolare artt. 65‑83 (piano del consumatore e concordato minore) e artt. 268‑283 (liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente) – e s.m.i.; Legge 3/2012 (art. 8 e ss. per il piano del consumatore, art. 12-bis ss. per concordato minore); D.L. 118/2021 conv. L.147/2021 (introduzione della composizione negoziata); D.Lgs. 17.6.2022, n.83 e D.Lgs. 13.9.2024, n.136 (correttivi e adeguamenti UE); D.L. 69/2023 conv. L.103/2023 (novità su concordato e moratoria); Codice Civile (artt. 221 ss. – prelazioni, art. 282 – esdebitazione dopo liquidazione).

Giurisprudenza (principali pronunce a giugno 2025): Corte di Cassazione, sez. I civ., 23/12/2024 n.34150; 26/2/2025 n.9549; 14/3/2025 n.6869; Corte d’Appello di Venezia 10/10/2024; Tribunale di Verona 2024; Tribunale di Napoli 12/12/2024; altri Tribunali italiani (Pistoia, Monza, ecc.) hanno emesso vari provvedimenti di omologa o rigetto del piano, utili esempi di merito.

Fonti istituzionali: Camere di Commercio (Organismi di composizione della crisi), portali giustizia (siti Tribunali) e banche dati come Unijuris e DeJure, che raccolgono provvedimenti e note.

Prassi notarile e legislativa: Inoltre, vanno considerate le circolari ministeriali e le istruzioni operative (es. DM 202/2014 sul registro OCC, circolari MEF).

Gli approfondimenti sul quadro normativo e sulla giurisprudenza specifica qui citati possono essere consultati nelle relative fonti indicizzate: ad es. Legge 3/2012, D.Lgs. 14/2019, artt. 65-83 e 268-283 CCII, e nelle sentenze di Cass. citate. Per casi pratici e ulteriori esempi si rimanda ai siti giuridici specializzati (Diritto.it, Altalex, ecc.) e alla dottrina accreditata.

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