Quali Sono I Vantaggi Della Composizione Negoziata Della Crisi?

La tua impresa sta attraversando un momento difficile? Hai debiti con fornitori, banche o il Fisco e stai cercando una via d’uscita prima che sia troppo tardi? In questi casi, la composizione negoziata della crisi può essere lo strumento più intelligente e meno invasivo per salvare l’attività.

Ma in cosa consiste davvero questa procedura? E quali sono i vantaggi concreti per un imprenditore in difficoltà?

La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale, volontaria e riservata che ti consente di avviare un confronto con i creditori, con il supporto di un esperto indipendente, per trovare una soluzione concordata prima che la crisi degeneri in fallimento.

A differenza di altri strumenti, non ti obbliga a cessare l’attività, non comporta la nomina di un commissario giudiziale e ti permette di mantenere il controllo della tua impresa, sotto la guida di un professionista super partes.

E quali vantaggi offre rispetto ad altre procedure?

I vantaggi sono concreti, soprattutto per chi si muove per tempo:

  • Blocco immediato delle azioni esecutive: puoi ottenere misure protettive che sospendono pignoramenti, fermi amministrativi e ingiunzioni.
  • Trattativa protetta con i creditori: niente più pressioni singole o richieste fuori controllo. Tutto avviene in modo ordinato e trasparente.
  • Continuità dell’attività: puoi continuare a operare, incassare, pagare i fornitori strategici e salvare posti di lavoro.
  • Maggiori chance di evitare la liquidazione giudiziale: con un piano ben strutturato, puoi rientrare progressivamente dal debito e rilanciare l’impresa.
  • Nessuna segnalazione negativa immediata: la procedura non comporta iscrizioni pregiudizievoli nei registri pubblici.
  • Accesso facilitato a finanziamenti ponte o nuova finanza, se prevista nel piano e autorizzata.

Serve essere già in crisi grave per accedervi? O si può attivare anche in fase di difficoltà iniziale?

Uno dei punti di forza della composizione negoziata è proprio questo: puoi attivarla anche in presenza di squilibri temporanei, prima che la situazione diventi irreversibile. Il portale nazionale analizza i dati aziendali e, se emergono segnali di rischio, consente l’accesso alla procedura in modo semplice e guidato.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in diritto d’impresa e procedure di risanamento – ti spiega quali sono i veri vantaggi della composizione negoziata, come accedervi, quando conviene attivarla e cosa possiamo fare per accompagnarti nel percorso di salvataggio dell’azienda.

La tua impresa è in difficoltà e vuoi evitare il fallimento? Hai bisogno di proteggerti dai creditori ma continuare a lavorare?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo la tua situazione economica, valuteremo se la composizione negoziata è lo strumento giusto per te e ti accompagneremo in tutte le fasi, fino al risanamento o alla definizione concordata dei debiti.

Introduzione

La composizione negoziata della crisi d’impresa è uno strumento introdotto dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, vigente dal 15 luglio 2022) volto a favorire il risanamento delle imprese in difficoltà prima del sopravvenire dell’insolvenza conclamata. Rispetto agli strumenti tradizionali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, amministrazione straordinaria, ecc.), la composizione negoziata presenta numerosi vantaggi per l’imprenditore e per l’azienda. Di seguito si analizzano in dettaglio i principali benefici, tenendo conto delle modifiche legislative più recenti (correttivi di attuazione, intervenuti fino al D.Lgs. 136/2024) e della prassi attuale, con riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza aggiornata a giugno 2025.

1. Caratteristiche generali della composizione negoziata

La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale, extragiudiziale e volontaria, che l’imprenditore può attivare autonomamente quando l’azienda è in crisi (squilibrio patrimoniale o economico-finanziario) ma con concrete prospettive di risanamento. La domanda si presenta su una piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) con l’ausilio di un esperto indipendente (art. 17 CCII) che facilita le trattative con i creditori e gli stakeholder. Durante la composizione negoziata l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda, senza vincoli giudiziali preventivi, fermo restando il dovere di evitare atti che aggravino inutilmente la crisi. In sostanza la procedura si configura come una trattativa organizzata e protetta, in cui l’autonomia negoziale dell’impresa è massima (salvo le limitate autorizzazioni necessarie a ottenere effetti speciali come la prededucibilità dei nuovi finanziamenti o l’esenzione da revocatoria degli atti).

La disciplina di accesso è molto ampia: possono ricorrere alla composizione negoziata tutte le imprese regolari (comprese le imprese commerciali “sopra soglia” e “sotto soglia”, le società agricole, le imprese in amministrazione straordinaria, le grandi aziende di rilevanti dimensioni, gli istituti bancari, gli intermediari finanziari, le assicurazioni, ecc.). Non sono ammessi solo i soggetti non imprenditori o irregolari. In particolare, anche le grandi imprese e i gruppi societari possono utilizzare lo strumento, configurando accordi unitari o affidando a un unico esperto la gestione delle trattative per tutte le società del gruppo. Anche le «start-up innovative» o «PMI innovative» vi rientrano senza particolari esclusioni, essendo anch’esse imprese commerciali, e in tali casi la riservatezza e i benefici fiscali risultano particolarmente importanti per proteggere idee e investimenti in fase di sviluppo.

2. Vantaggi generali della composizione negoziata

2.1 Riserva di mercato e continuità aziendale

  • Prevenzione dell’insolvenza e tempestività – La composizione negoziata consente di intervenire prima che la crisi diventi insolvenza conclamata, sfruttando il fattore tempo per salvare l’azienda. Questa fase anticipata permette di evitare la decadenza che si avrebbe con l’apertura di procedure concorsuali (fallimento, AMMIN. STR., ecc.) e di cercare soluzioni concordate quando il valore dell’impresa è ancora intatto. In pratica l’imprenditore può negoziare con i creditori ben prima che si arrivi a una dichiarazione di insolvenza, dilazionando o ristrutturando debiti con minori oneri e facilitando la continuità del business. Come sottolinea la dottrina, il meccanismo sposta il baricentro sulla mantenimento del valore d’impresa: la crisi viene trattata come un’operazione economica negoziale, con ampia autonomia dell’impresa.
  • Controllo totale del debitore – A differenza delle procedure concorsuali, nella CN l’imprenditore mantiene pieno controllo della gestione aziendale. Non sono nominati né commissari né curatori e non esistono vincoli di approvazioni preventivi sugli atti di gestione (compresi quelli straordinari). Ciò comporta flessibilità operativa e velocità nelle decisioni, senza dover sottostare alle rigidità tipiche del concordato o di un accordo giurisdizionale. Le soluzioni che emergono dagli accordi negoziali sono creative e adattabili alla specifica situazione aziendale.
  • Riservatezza e minore stigma – L’istanza di composizione negoziata è presentata in via riservata (tramite SPID e piattaforma CCIAA), e non è resa pubblica fino all’accettazione dell’esperto (salvo la sola iscrizione dell’istanza di misure protettive nel Registro delle Imprese). Quindi, a differenza di concordato o fallimento, la procedura è meno visibile sul mercato, riducendo i danni reputazionali. Clienti, fornitori e partner continuano spesso a operare con fiducia, sapendo che è in corso un tentativo di risanamento assistito anziché una crisi conclamata. Questa riservatezza agevola anche la prosecuzione dei contratti in essere: ad esempio, i contratti essenziali (fornitura energia, locazioni, ecc.) non vengono sciolti per insolvenza come avverrebbe in procedure concorsuali. Anzi, con autorizzazione giudiziale, l’impresa può proseguire i contratti in corso e contrarre nuova finanza senza rischiare la risoluzione automatica, garantendo così la continuità operativa.
  • Misure protettive efficaci – Il codice prevede che, su istanza del debitore, il tribunale conceda misure protettive (art. 18 CCII) a tutela del patrimonio aziendale. Ciò equivale a una moratoria legale simile allo “automatic stay” americano. Nel periodo protetto, i creditori non possono avviare o proseguire esecuzioni o cautelari e non ottengono diritti di prelazione sui beni in uso all’impresa. La giurisprudenza recente ha ulteriormente ampliato questo vantaggio: diversi tribunali (Udine 30/4/24, Gorizia 19/3/24, Torino 5/12/23) hanno disposto misure cautelari d’urgenza aggiuntive, estendendo la protezione patrimoniale anche oltre i limiti ordinari delle misure protettive e inibendo ulteriori azioni dei creditori. In sostanza, grazie a tali provvedimenti cautelari i giudici garantiscono all’imprenditore un «ombrello protettivo» consistente, evitando il depauperamento forzato del patrimonio durante le trattative. Questi ordinamenti ribadiscono che il successo del piano di risanamento dipende anche dalla integrità degli asset aziendali; così un tribunale può prolungare la salvaguardia per il tempo necessario alla negoziazione.
  • Nessun effetto automatico concorsuale – Poiché la composizione negoziata è volutamente “non concorsuale”, i suoi effetti sui debiti dell’impresa non sono così vincolanti come nel concordato. Ciò può apparire un limite (nessun cram-down), ma è anche un vantaggio in termini di flessibilità. In CN non scatta alcuna cristallizzazione degli interessi e l’imprenditore può compiere pagamenti o costituire garanzie anche «preferenziali» purché concordate. In tal modo l’impresa può riscattare crediti strategici o garantire nuovi finanziamenti senza dover rispettare rigidamente il principio par condicio. I creditori partecipano volontariamente: se l’accordo negoziato coinvolge pienamente i creditori chiave, ne trae beneficio la fattibilità stessa del piano. Tuttavia, a differenza del concordato, la CN non obbliga i creditori dissenzienti (non c’è cramdown), e l’accordo definitivo solitamente necessita di omologa per diventare titolo esecutivo. Questo significa che l’intesa rimane raggiunta tra le parti firmatarie, ma il vantaggio sta proprio nel fatto di arrivare a un accordo condiviso di volontà, piuttosto che imporlo giuridicamente. Inoltre, qualora la negoziazione fallisca, l’azienda non è gravata da obblighi formali aggiuntivi e può rapidamente orientarsi verso altre soluzioni (es. concordato semplificato) senza aver disperso ingenti risorse.
  • Costi relativamente contenuti – Non essendovi organi procedurali (commissario, curatore) né spese di giustizia significative da sostenere, i costi della composizione negoziata sono generalmente molto inferiori rispetto a quelli di un concordato o fallimento. L’onere principale è il compenso dell’esperto e degli eventuali advisor. Tuttavia anche il compenso dell’esperto è regolato, con minimi fissati e bonus (raddoppio) riconosciuto solo se l’esperto contribuisce in modo determinante al buon esito. In media una CN si conclude in pochi mesi (da 6 a 12 mesi), anche perché l’esperto è incentivato a non protrarre inutilmente la procedura. Questo fattore diminuisce l’onere economico e temporale a carico dell’impresa, rendendo l’intero percorso di ristrutturazione più efficiente e pragmatico.

2.2 Incentivi fiscali e premialità

La legge italiana riconosce premialità fiscali significative alle imprese che accedono alla composizione negoziata (art. 25‑bis CCII). Tali agevolazioni spettano all’imprenditore, ma indirettamente avvantaggiano anche i creditori coinvolti nell’accordo. In sintesi, tra i benefici fiscali si annoverano:

  • Interessi ridotti sui debiti tributari: gli interessi maturati sui debiti fiscali pendenti (IVA, imposte dirette, IRAP) dal giorno di nomina dell’esperto fino alla conclusione delle trattative sono calcolati al tasso legale (5% attualmente), anziché a tassi ordinari più elevati. Ciò riduce l’onere complessivo del debito tributario.
  • Riduzione delle sanzioni tributarie: le sanzioni comminate per debiti tributari (ad es. omessi versamenti) sono ridotte in misura variabile, fino alla metà, a seconda dell’adesione alla procedura. In particolare, se l’accordo prevede soluzioni amichevoli (art. 23, comma 1, lett. b) CCII) si applica la riduzione principale.
  • Dilazioni potenziate: l’Agenzia delle Entrate può concedere piani di rateizzazione fino a 120 mesi (anziché i 72 ordinari) per i debiti fiscali non ancora iscritti a ruolo, incluse imposte dirette, IVA e IRAP. Questo consente di gestire meglio la pressione finanziaria immediata.
  • Non imponibilità di sopravvenienze attive: se nell’accordo vengono cancellate (stralciate) quote di debito tributario, tali “crediti transatti” non costituiscono reddito imponibile per l’impresa (art. 88 TUIR). Inoltre, le perdite su crediti o ricavi non realizzati restano deducibili (art. 101 TUIR). In pratica, il vantaggio consiste nell’evitare una tassazione sui benefici economici ottenuti con la rinegoziazione dei debiti tributari.

Queste agevolazioni fiscali (misure premiali) rendono più conveniente l’accesso allo strumento: come osserva la dottrina, grazie a essi l’imprenditore può liberare liquidità e ridurre oneri fiscali durante il piano di risanamento. Ad esempio, chi aderisce alla composizione negoziata ottiene automaticamente l’applicazione degli art. 88 e 101 TUIR dall’entrata in vigore della riforma, analogamente a quanto avviene nel concordato preventivo. Inoltre, la recente normativa ha introdotto in via espressa la possibilità di una transazione fiscale dei debiti tributari già durante le trattative (art. 23, comma 2‑bis CCII, D.Lgs. 136/2024), equiparando per tal via il CN a concordato e accordi di ristrutturazione su questo punto.

2.3 Credito bancario e regole prudenziali

Un vantaggio spesso trascurato, ma oggi cruciale, è rappresentato dal rapporto banca–impresa. Storicamente le banche reagivano all’apertura di negoziazione tagliando linee di credito o segnalando l’impresa come deteriorata nei sistemi creditizi (CRIF/Centrale Rischi), aggravando la crisi. La riforma del 2024 ha invece introdotto paletti precisi per tutelare la continuità finanziaria: ora le banche non possono revocare o sospendere linee di credito in reazione automatica all’avvio della CN; anzi, devono partecipare attivamente alle trattative con diligenza. Secondo la Corte di Cassazione (gennaio 2025), l’accesso alla composizione negoziata non può essere in alcun modo considerato un evento di deterioramento «di per sé», e il merito creditizio va valutato sulla base della sostenibilità del piano, non sulla semplice circostanza della domanda. Le banche devono dunque giustificare per iscritto qualsiasi peggioramento delle condizioni contrattuali e non segnalare automaticamente il debitore a CRIF.

In pratica, l’impresa che avvia la composizione negoziata mantiene la fiducia del sistema bancario più a lungo: può continuare a utilizzare affidamenti esistenti e – con autorizzazione giudiziale – ottenere nuova finanza prededucibile. Non deve più temere di trovarsi all’improvviso senza liquidità a causa di revoche unilaterali. La dottrina definisce questo orientamento della prassi e della norma come un principio di neutralità creditizia: se l’azienda è virtuosa e progetta un risanamento fattibile, le banche non subiscono sanzioni per non aver interrotto i finanziamenti; anzi, al contrario, siamo in un regime “protetto” in cui la continuazione degli affidamenti (salvo situazioni di vigilanza) non è considerata gestioni avventata. Tali garanzie rafforzano ulteriormente il vantaggio per l’impresa, consentendo di negoziare dilazioni e nuovi prestiti senza essere puniti per “curarsi in anticipo” della crisi.

3. Vantaggi per tipologia di impresa

3.1 Imprese piccole e medie (PMI)

Per le PMI (spesso più vulnerabili) la composizione negoziata si presenta come uno strumento ideale. In Italia i codici prevedono misure adattive per le imprese sotto soglia: ad es. l’accesso semplificato alle misure (art. 25‑quinquies CCII) e l’applicazione dell’istituto alle «imprese minori» con modalità adeguate. I vantaggi specifici per le PMI includono:

  • Facilità di accesso: le imprese con bilancio sotto i parametri di fallibilità (sotto soglia) possono comunque avvalersi della CN. Non occorre soddisfare requisiti dimensionali elevati, e non serve un capitale minimo, purché sussistano le condizioni di crisi prevedibili. La procedura è la stessa per tutti, con l’unica differenza che nelle imprese minori non è previsto il concordato semplificato successivo con voto (la liquidazione eventuale si fa con ordinario concordato semplificato, art. 25-sexies CCII).
  • Costi relativi bassi: per PMI, il fatto di non dover ingaggiare inutilmente processi giudiziali o commissari riduce molto le spese, che sono spesso intollerabili per aziende di piccola dimensione. Come visto, l’unica parcella principale è quella dell’esperto, commisurata all’attività effettivamente svolta e con minimi garantiti.
  • Incentivi fiscali: le misure premiali sono particolarmente importanti per le PMI con risorse limitate. Il risparmio sugli interessi e sulle sanzioni tributarie, così come le dilazioni a lunga scadenza, rappresentano un sollievo immediato sul cash flow. Inoltre, l’assenza di imposte sulle sopravvenienze attive (art. 88 TUIR) se il piano prevede cancellazioni di debito, evita un carico tributario inatteso su eventuali benefici di ristrutturazione.
  • Semplificazioni procedurali: alcune riforme recenti semplificano l’iter per le PMI. Ad esempio, con il concordato semplificato (art.25-sexies CCII) si predispone un’uscita liquida rapida se la composizione negoziata fallisce, senza il voto dei creditori. Questo significa che l’imprenditore può scegliere un piano di liquidazione celermente, minimizzando la burocrazia. In ogni caso, la mera presentazione della CN (anche senza successo) genera comunque benefici protettivi fino alla chiusura del fallimento.
  • Continuità aziendale e reputazionale: per piccole imprese legate a reti locali, il fatto di non essere dichiarate fallite pubblicamente aiuta a mantenere rapporti di fiducia con banche, fornitori e clienti, permettendo magari di ottenere qualche credito di fiducia per onorare il piano.

3.2 Grandi imprese e gruppi societari

Le imprese di maggiori dimensioni, incluse quelle quotate o appartenenti a gruppi complessi, possono anch’esse sfruttare i benefici della composizione negoziata, pur dovendo fare i conti con sfide aggiuntive (molte posizioni creditorie, stakeholder istituzionali, ecc.). I vantaggi rilevanti sono:

  • Applicabilità ampia: come detto, la disciplina è pensata per “tutte le imprese”, incluse quelle sopra-soglia e appartenenti a gruppi societari. In particolare, se la crisi interessa più società controllate o controllanti, si possono concentrare le competenze: un solo esperto può seguire tutte le aziende coinvolte, e la trattativa può avere esiti unitari (ad es. un unico accordo di ristrutturazione applicabile a tutte). Questo consente al gruppo di coordinare le soluzioni globalmente anziché procedere frammentariamente.
  • Flessibilità contrattuale: per un grande gruppo, la composizione negoziata permette di negoziare soluzioni tailor-made con ciascun gruppo di creditori (istituti di credito, fornitori, obbligazionisti, ecc.), senza dover seguire uno schema rigido. Ad esempio, si possono definire piani differenziati su livelli di debito diversi, pur mantenendo unità di base strategiche. La mancanza di un vincolo di “par condicio” (tranne per gli accordi finali ratificati) offre margini di manovra più ampi.
  • Omologa di accordi successivi: anche per le grandi, un aspetto chiave è che gli accordi definitivi scaturiti dalla CN possono essere poi omologati dal tribunale come piani di risanamento (art. 56 CCII) o come accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII). Ciò offre protezioni analoghe a quelle del concordato (per es. prelazione sui crediti prededucibili su nuovi finanziamenti). La giurisprudenza segnala che i tribunali valorizzano positivamente l’esito del negoziato: ad esempio, il Tribunale di Parma (26.5.2024) ha omologato un accordo art.57 raggiunto grazie alla composizione negoziata, sottolineando il ruolo cruciale dell’esperto nell’allineare i creditori. In sostanza, per il gruppo imprenditoriale è vantaggioso che la CN prepari il terreno all’omologazione di piani condivisi, minimizzando contestazioni.
  • Protezione di aziende strategiche: nei gruppi, spesso alcune controllate sono solventi e alcune no. La composizione negoziata permette di trattare solo le posizioni problematiche (anche solo nei confronti di determinati creditori, come banche o enti previdenziali) senza coinvolgere imprese sane. Non essendo procedura liquidatoria obbligatoria, gli asset di quelle aziende strategiche rimangono gestiti normalmente fino a un accordo complessivo.

3.3 Start-up e imprese innovative

Anche le start-up innovative e in generale le imprese basate su tecnologia traggono beneficio dalla composizione negoziata:

  • Difesa dell’idea di impresa: per una start-up, il valore risiede spesso in asset immateriali (IP, know-how, contratto con investitori). La composizione negoziata consente di esplorare opzioni di investimento e di ristrutturazione dei debiti senza che l’azienda venga etichettata come insolvente. La riservatezza evita che eventuali partner o mercati vengano allontanati per lo “stigma” del fallimento, consentendo all’imprenditore di continuare le trattative con fondi e clienti.
  • Coinvolgimento degli investitori: gli investitori di venture capital o angel, se già presenti, possono essere coinvolti più serenamente nella composizione negoziata per valutare un aumento di capitale o un nuovo finanziamento prededucibile, approvato dal giudice. La recente conferma di CONSOB (14 maggio 2024) sull’esenzione obbligo OPA chiarisce che un aumento di capitale per il risanamento di una società quotata emergente in CN può avvenire senza dover lanciare un’OPA, agevolando operazioni di salvataggio per società ad alta capitalizzazione.
  • Accesso semplificato alle agevolazioni start-up: molte start-up godono di benefici (leggerezza fiscale, regime agevolato, etc.), che restano applicabili anche in composizione negoziata. Inoltre, ottenere il certificato di esdebitazione (se previsto) o nuovi crediti d’imposta non confliggono con la CN.

In sintesi, le caratteristiche proprie delle start-up (dinamismo, valorizzazione del capitale immateriale, rapporti con incubatori e finanziatori) si sposano bene con la flessibilità della composizione negoziata. Essa offre un’opportunità di ristrutturazione amichevole senza necessità di procedere a scenari fallimentari che distruggerebbero il valore innovativo costruito.

3.4 Società quotate

Le società quotate hanno esigenze particolari (trasparenza verso il mercato, regole CONSOB/UE, consenso di molti stakeholders). Tuttavia, anche per queste la composizione negoziata può fornire vantaggi:

  • Tutela della continuità in contesti pubblici: per un’impresa quotata, la pressione reputazionale può essere ancora più forte. La segretezza della CN riduce il rischio di forti discesa in borsa dovuta all’annuncio di una crisi; al tempo stesso, permette ai principali azionisti di trattare con i creditori per un piano di salvataggio industriale, magari con l’ingresso di nuovi soci o del fondo statale (CDP).
  • Esenzione OPA: elemento assai rilevante per le quotate è la possibilità di operazioni di salvataggio con aumento di capitale da parte di terzi senza incorrere nell’obbligo di OPA. Come chiarito dalla CONSOB (comunicazione 14 maggio 2024), un aumento di capitale di una quotata in CN, finalizzato a sostenere un accordo di ristrutturazione omologato post-composizione, rientra nell’esenzione di cui all’art. 106, comma 5, TUF. Ciò significa che un investitore che supera la soglia del 30% (ad esempio) non è tenuto a lanciare un’offerta pubblica d’acquisto, favorendo interventi rapidi di capitali freschi per salvaguardare l’azienda.
  • Maggior rigore nella comunicazione: l’obbligo di trasparenza verso il mercato esige che l’impresa quotata fornisca informazioni tempestive sull’accesso al procedimento; tuttavia, la disciplina di crisi consente di bilanciare tale trasparenza con il diritto alla riservatezza, in modo da non esporre l’azienda a vendite selvagge in borsa prima che il piano sia pronto. Inoltre, il controllo assembleare sugli atti straordinari resta centrale: nella composizione negoziata l’amministratore delegato della quotata può negoziare, ma ciò deve sempre riflettersi in decisioni condivise dai soci secondo gli statuti.
  • Valorizzazione delle ristrutturazioni obbligatorie: per le quotate (o banche/assicurazioni) i debiti verso lo Stato o gli enti previdenziali possono essere più rilevanti. La rinegoziazione di questi debiti (pensioni, imposte) è facilitata dalla CN in quanto equiparata a un piano concordatario – i debiti verso PA possono essere stralciati solo in procedure concorsuali o transazioni specifiche. Con la CN ora è possibile attivare contestualmente la transazione fiscale sui debiti tributari, mentre resta esclusa la transazione contributiva (che richiederebbe procedure separate). In ogni caso, la CN permette in modo informale di progettare un piano di risanamento complessivo che sarà poi omologato, evitando così l’apertura di procedure di amministrazione straordinaria che comporterebbero la decadenza dell’organo amministrativo e una gestione molto più vincolata.

4. Dottrina e giurisprudenza recenti sui vantaggi della composizione negoziata

Nel periodo 2022-2025 la dottrina e la giurisprudenza italiane hanno approfondito l’istituto della composizione negoziata. In linea generale, gli autori sottolineano l’importanza della CN come «strumento cruciale» di emergenza anticrisi. Alcuni studi evidenziano la flessibilità e i benefici sistemici: Bonfatti osserva che la composizione negoziata rappresenta un’alternativa all’accordo stragiudiziale tradizionale, ma resa più efficace dagli effetti protettivi (esenzione da revocatoria e prededucibilità) che normalmente non sarebbero disponibili in trattativa privata. Rinaldo d’Alonzo, giudice tribunale, con l’analisi delle modifiche del correttivo 2024 mostra come le nuove norme rafforzino proprio la tutela del risanamento – ad esempio ribadendo che le banche non possono revocare affidamenti.

I commentatori evidenziano anche come le misure premiali siano collegate agli esiti: se la composizione negoziata sfocia in un accordo omologato (ad es. art. 56 o 57 CCII), il beneficio fiscale si applica al massimo grado. Tuttavia, come notano Silla e Oldani, per godere appieno di tutti i vantaggi (soprattutto fiscali) è utile affiancare alla CN la procedura di mediazione (prevista dal d.lgs. 28/2010), in quanto la mediazione offre ulteriori crediti d’imposta e l’accordo finale è titolo esecutivo. In altri termini, un imprenditore proattivo può attivare insieme mediazione e composizione negoziata per combinare ogni beneficio disponibile (compresi quelli di natura fiscale).

4.1 Principali orientamenti giurisprudenziali

La giurisprudenza del 2023-2025 ha manifestato una chiara tendenza a valorizzare i vantaggi della composizione negoziata:

  • Tutela del patrimonio: i tribunali inferiori si sono dimostrati molto attenti a non vanificare gli effetti protettivi della CN. Tribunali di Udine (30/4/2024), Gorizia (19/3/2024) e Torino (5/12/2023) hanno in più occasioni concesso misure cautelari aggiuntive, estendendo il blocco delle azioni esecutive anche oltre la durata standard delle misure protettive. In tali ordinanze i giudici hanno esplicitato che il rischio di fallimento o pignoramento in itinere della procedura in corso richiederebbe un intervento esteso per garantirne il buon esito. Ad esempio, il Tribunale di Torino (dicembre 2023) ha impedito la revoca di licenze speciali per un’impresa in CN, giudicandola essenziale alla continuità aziendale.
  • Validazione degli accordi: ove la CN si concluda positivamente, i giudici hanno confermato l’omologazione di piani ristrutturativi. Come anticipato, il Tribunale di Parma (sent. 26/5/2024) ha omologato un accordo ex art. 57 CCII sorto dall’esperto, sottolineando che la composizione negoziata aveva permesso di ottenere l’adesione qualificata dei creditori. Analogamente, il Tribunale di Roma (decr. 15/11/2023) ha omologato un concordato semplificato dopo una CN, riconoscendo che l’ultima procedura di liquidazione ha consentito di verificare l’impossibilità di continuità e procedere ad una soluzione ordinata, senza voto dei creditori.
  • Autonomia del debitore: alcuni giudizi ribadiscono l’assenza di vincoli sull’imprenditore in CN (a eccezione dei doveri di buona fede e delle misure protettive). In una recente ordinanza la Cassazione (12.2.2025, n. 3634) ha affermato che l’avvio di misure protettive o di composizione negoziata non sospende automaticamente la dichiarazione di fallimento. Ciò significa che l’imprenditore non ha un diritto assoluto a dilazionare il fallimento richiedendo rinvii processuali: il tribunale fallimentare può procedere indipendentemente dallo stato di CN. Questa decisione ha suscitato dibattiti ma mostra che i benefici derivano soprattutto dall’ambito negoziale e fiscale (protezione extragiudiziale), non da effetti automatici di congelamento concorsuale.
  • Tutela del debitore: la Cassazione ha riaffermato principi favorevoli all’impresa. Nel commento delle decisioni del 2025, la Corte ha descritto un “approccio garantista” fra banca e debitore: l’accesso alla CN non può essere usato dal creditore come motivo di revoca arbitraria dell’affidamento. In altre parole, la Corte ha consacrato il principio di neutralità: solo piani inadeguati o comportamenti colposi del debitore giustificano una diversa valutazione del merito creditizio.

In sintesi, la giurisprudenza recente si è generalmente orientata nel confermare l’efficacia delle protezioni offerte dalla composizione negoziata e nel favorire i tentativi di risanamento aziendale, pur ricordando i limiti oggettivi della procedura (assenza di voto dei creditori dissenzienti, limiti temporali, necessità di effettiva fattibilità del piano). Le pronunce giudiziarie – insieme agli interventi legislativi – stanno consolidando un panorama in cui la CN è uno strumento più definito e affidabile rispetto al passato.

5. Confronto con altri strumenti di gestione della crisi

Per comprendere i vantaggi competitivi della composizione negoziata, vale la pena confrontarla sinteticamente con altri rimedi della legge fallimentare. Nelle tabelle seguenti si riportano alcuni confronti chiave fra CN e gli strumenti alternativi più diffusi (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione giudiziale).

CaratteristicaComposizione NegoziataAccordo di Ristrutturazione (Art. 182-bis L.F.)Concordato PreventivoAmministrazione StraordinariaLiquidazione Giudiziale
Natura proceduraExtragiudiziale, volontaria, riservataExtragiudiziale, ma richiede omologa se si vuole efficacia vincolanteConcorsuale (giudiziale), esecutivaConcorsuale speciale (AMMSTRA)Concorsuale ordinaria (Fallimento)
AvvioSu iniziativa del debitore (art. 12 CCII)Su iniziativa del debitore, accordo privato con creditoriSu iniziativa del debitore (più talvolta anche su istanza di terzi)Su domanda dell’impresa (AMMSTRA, art. 8 L.270/99)Su domanda dell’impresa o di creditori (art. 3 L.F.)
Gestione impresaGestione del debitore liberaGestione del debitore liberaGestione sotto controllo del Tribunale (commissario fallimentare)Commissario straordinario nomina dalle AutoritàCuratore nominato
Organi di controlloNessun commissario o curatore permanenteNessun commissario (solo piano attestato dall’esperto)Commissario giudiziale continua gestione o subentraCommissario straordinario (AMMSTRA)Curatore fallimentare
Misure protettiveSì: provvisorie (art. 18 CCII), automatiche dall’istanzaNo (trattative private; eventualmente richiesta suppletiva in sede di omologa)Sì: si può chiedere concordato con riserva (effetto simile, art. 161,2° LF)No, solo internamente gestiteNo (anzi, sospensione gestioni giudiziarie)
Effetti su debitiNessun cramdown forzato; validità solo tra partiSolo con omologa: vincolante anche per dissenzienti (cramdown art. 182-bis)Vincolante se omologato (cramdown art. 160 LF)Accordi stipulati (necess. autorizzazione Ministero per passività)No accordi; liquidazione degli attivi
Protezione patrimonioSì, esenzione revocatorie se autorizzate (art. 24 CCII)Limitata: solo i pagamenti concordati (piano attestato)Sì: esenzione da revocatoria (art. 67 LF) se omologatoNo protezione mirata, gestita dall’AutoritàNo, anzi si nominano custodi per conservare valore
Continuazione contrattiSì: con autorizzazione, no scioglimenti per insolvenzaSì: se piano consente, difficilmente sciolti (non c’è insolvenza formale)Solo con autorizzazione del Tribunale (art. 58 CCII)No (spesso è liquidatoria o assett separata)No, cadono in fallimento (da art. 67 L.F.)
Costi proceduraBassi (solo esperto e consulenti)Medi: costi legali e del piano attestato (ma senza curatore)Alti: commissioni giudiziarie, curatore, organi proceduraMedi (onorari curatore straord.)Spesso alti (curatore, organi fallimentari)
Durata tipicaBreve (mesi, max 6-12)Media (piano da attuare in 3-5 anni)Lunga (anche 1-2 anni)Variabile (dipende dall’iter industriale)Lunga (diversi anni di liquidazione)
RiservatezzaAlta (procedura in c.c.i.a.a. riservata)Parziale (trattativa privata, ma eventuale omologa pubblica)Bassa (procedura pubblica, accordo pubblicizzato)Bassa (procedura pubblica)Bassa (procedura pubblica)
Consenso creditoriRichiesto per efficacia dell’accordo (volontario)60% creditori chirografariAccordi con maggioranze (art. 160 LF); può valere cramdownNo voto (decisione autorità)Nessuno (stato fallimentare, liquidazione)

La tabella precedente riassume alcune differenze chiave. In particolare, emerge che la composizione negoziata è unica nel coniugare volontarietà, rapidità e flessibilità, con un notevole livello di riservatezza e protezioni patrimoniali, a fronte di costi e oneri procedurali molto ridotti. Al contrario, gli strumenti concorsuali (concordato, AMMSTRA, liquidazione) impongono procedure formali pubbliche, durature e spesso onerose, anche se concedono il cramdown dei dissenzienti. L’accordo di ristrutturazione (piano attestato) si colloca nel mezzo: non comporta organi pubblici permanenti, ma per ottenere effetti vincolanti richiede comunque omologa e non impedisce azioni dei creditori pendenti, a meno di protezioni supplementari.

6. Domande e risposte pratiche

Q1. Chi può accedere alla composizione negoziata?
Risposta: Possono presentare istanza tutti i soggetti qualificabili come imprenditori commerciali o agricoli in stato di crisi “razionalmente perseguibile” (art. 12 CCII), inclusi titolari di impresa individuale, società di persone o capitali. Anche le imprese non soggette a fallimento (sotto soglia di legittimazione) vi accedono senza limiti particolari. In generale, si applica il principio “tutte le imprese”: sono legittime tutte, dalle PMI alle banche e assicurazioni. L’unico requisito fondamentale è la probabilità concreta di superare la crisi con un piano di risanamento, da autodichiarare nell’istanza.

Q2. Quali documenti servono per avviare la procedura?
Risposta: L’imprenditore deve predisporre il piano (o un preludio di piano) di risanamento con dati economico-finanziari aggiornati, l’elenco dei creditori e l’indicazione dei debiti certi (tributari, contributivi, bancari, ecc.). Occorre presentare la situazione patrimoniale aggiornata e i certificati dei debiti tributari e previdenziali richiesti al fisco e agli enti previdenziali (che però è possibile auto-certificare se non disponibili). Tutto ciò si carica sulla piattaforma CCIAA nazionale. Contestualmente (nella stessa istanza o poco dopo) si può richiedere al Tribunale la concessione di misure protettive (art. 18 CCII) per bloccare esecuzioni e prelazioni.

Q3. Che ruolo ha l’esperto?
Risposta: L’esperto negoziatore (art. 16 CCII) è un professionista indipendente nominato dalla Camera di Commercio, scelto dall’elenco regionale. Il suo compito è agevolare le trattative con i creditori e gli stakeholder, facilitando accordi sostenibili. Verifica l’assenza di conflitti, conduce riunioni, consiglia sull’adeguatezza del piano e, soprattutto, redige la relazione finale (ex art. 18, comma 7 CCII) attestando in modo motivato la perseguibilità del risanamento o l’impossibilità dello stesso. L’esperto non decide al posto dell’imprenditore, ma agisce come negoziatore/mediatore qualificato: il suo contributo è fondamentale soprattutto perché l’atto finale (accordo) potrà acquisire maggiore forza se accompagnato dalla sua attestazione. Il Decreto correttivo 2024 ha anche incentivato l’attività proattiva dell’esperto (raddoppio compenso solo in caso di successo attribuito al suo lavoro, possibilità di proroga facilitata).

Q4. Che succede se i creditori non accettano un accordo?
Risposta: Se non si raggiunge un’intesa condivisa, l’imprenditore può valutare di passare ad altre soluzioni. In particolare, la legge prevede che chi non ottiene l’accordo in CN possa depositare un concordato semplificato di liquidazione (art. 25‑sexies CCII) senza necessità di voto dei creditori. Questo strumento permette all’imprenditore di proporre un piano di liquidazione dell’azienda, il cui giudizio di convenienza è dato dal tribunale (rispetto alla prospettiva fallimentare). Negli ultimi anni molti imprenditori hanno avviato CN anche solo per poi passare al concordato semplificato in caso di fallimento della trattativa; si tratta di una via d’uscita ordinata dal rischio di fallimento. Alternativamente, il debitore può negoziare accordi formali (accordo di ristrutturazione) o, se del caso, presentare istanza di fallimento/AMMSTRA, consapevole però di non avere le protezioni della fase precedente.

Q5. Quali sono i tempi tipici della procedura?
Risposta: Una composizione negoziata ben condotta può concludersi nel giro di alcuni mesi. L’incarico dell’esperto ha durata standard di 180 giorni (prorogabili di ulteriori 90, e ora più facilmente estendibili su richiesta). La prassi consiglia di fissare un incontro iniziale entro poche settimane dalla nomina e di attivare le trattative con i principali creditori (banca, Agenzia Entrate, INPS, fornitori, ecc.) entro 3-6 mesi. Se il piano è concreto e c’è buona volontà, si può arrivare a un’intesa entro l’anno. In ogni caso, trascorso questo termine l’esperto deve consegnare la relazione finale al tribunale (positiva o negativa). È importante procedere tempestivamente: la Cassazione ha escluso il “diritto al rinvio” del fallimento per consentire una trattativa infinita.

Q6. Quali vantaggi fiscali conseguo con un accordo non omologato?
Risposta: Le misure premiali dell’art. 25‑bis CCII spettano in ogni caso se l’accordo è stipulato in CN e viene pubblicato (anche se non omologato). Di conseguenza, anche in un’intesa stragiudiziale “pura” tutti i benefici fiscali elencati (interessi legali, riduzioni sanzioni, etc.) si applicano, perché la legge si riferisce all’accordo raggiunto nell’ambito della CN. Tuttavia, va ricordato che per ottenere pieni effetti di esenzione da revocatoria sui pagamenti o la prededucibilità, l’accordo deve (in teoria) essere sottoposto al vaglio del Tribunale (art. 24 e 22 CCII). In pratica, molti imprenditori cercano comunque di formalizzare l’intesa con tribunale (anche in corso d’opera) per chiudere ogni rischio.

Q7. Cosa succede in caso di concorrenza di procedure?
Risposta: È possibile che, per esempio, si stia svolgendo una composizione negoziata e contemporaneamente (o successivamente) l’impresa presenti un concordato o un fallimento. In tali ipotesi, le misure protettive ottenute nella CN impediscono l’avvio o la dichiarazione di fallimento per tutta la durata del procedimento. La legge (art. 18 e art. 21 CCII) stabilisce infatti che fino alla chiusura della CN o all’archiviazione, non può essere pronunciata la sentenza di fallimento. Ciò significa che l’accesso alla CN crea una sospensione temporanea dei termini per il fallimento: il giudice fallimentare non può dichiarare l’insolvenza fintanto che le misure protettive sono attive. Tuttavia, come visto, la Cassazione richiede che il debitore dia tempestiva comunicazione al giudice fallimentare, altrimenti decade il divieto di sentenza.

Q8. Cosa fa l’esperto se l’impresa è già insolvente?
Risposta: L’esperto deve verificare se l’impresa ha ancora prospettive di risanamento. Se, nel corso della CN, egli constata che l’imprenditore è ormai insolvente (passivo > attivo) e non vede soluzioni concrete per la continuità, ha il dovere di cessare immediatamente le trattative. A quel punto può proporre il passaggio al concordato semplificato di liquidazione. Questo dovere di segnalazione limita il rischio che una CN prosegua a oltranza senza esito, salvaguardando creditori e sistema giudiziario. In sostanza, la composizione negoziata è indicata solo in crisi superabili; se emerge che la crisi è irreversibile, la procedura si chiude.

Q9. È possibile abbandonare la composizione negoziata?
Risposta: Sì, la procedura è volontaria. L’imprenditore può ritirare l’istanza in ogni momento (solitamente presentando formale istanza di archiviazione al tribunale). Questo comporta la fine del procedimento e la revoca delle misure protettive. Dopo il ritiro, l’azienda resta libera di adottare altre misure (ritirarsi totalmente dalle trattative o ricorrere ad altri strumenti formali). In ogni caso, fino a quel momento non era vincolata da obblighi contrattuali verso i creditori che avesse incontrato; il ritiro non determina sanzioni di sorta, ma significa che si perde la possibilità di ottenere gli incentivi fiscali offerti dalla CN.

Q10. Quali rischi devo considerare?
Risposta: I principali rischi sono la mancata conclusione dell’accordo e i costi sostenuti senza esito. Se i creditori non trovano consensi, le spese (esperto, consulenti) rimangono a carico dell’impresa, il che può aggravare la posizione debitoria. Inoltre, la CN non può imporre nulla: se chiave, ad esempio banche o grossi fornitori, non collaborano, l’accordo non si realizza. Per questo motivo, la valutazione iniziale della perseguibilità e il supporto di advisor esperti sono fondamentali.

7. Simulazioni pratiche di applicazione

Caso 1: PMI manifatturiera (Alfa S.r.l.)

Scenario: Alfa S.r.l. è un’azienda tessile di 50 dipendenti con 5M€ di fatturato, specializzata in maglieria artigianale. Ha accumulato debiti per 800k€ (500k bancari garantiti dal F.M.C.C.I.A., 200k con fornitori, 100k tributari tra IVA e IRES). A fine 2024 il fatturato è calato del 30% e il cash flow è negativo. L’imprenditore ritiene che intervenendo con ritardi sui fornitori e riassestando la produzione potrebbe risanare: pertanto, decide di tentare una composizione negoziata (l’azienda è sotto-soglia di fallibilità e quindi pienamente legittimata).

Avvio procedura: Gennaio 2025, Alfa S.r.l. carica sulla piattaforma CCIAA i bilanci ultimi, piano di cassa previsionale con tagli e dilazioni proposte, elenco creditori. Contemporaneamente, presenta al Tribunale domanda di misure protettive (art. 18 CCII). Immediatamente le banche esecutrici e i fornitori ricevono un’immagine di volumi di business in diminuzione, ma non possono iniziare pignoramenti né ottenere prelazioni automatiche. Nel frattempo, la CCIAA nomina l’esperto (dott. B), il quale accetta l’incarico verificando di non avere conflitti.

Fase di trattativa: Neanche due settimane dopo, il dott. B convoca un meeting con l’imprenditore e i principali creditori (la banca locale e i rappresentanti dei fornitori). L’esperto facilita la discussione: si propone alla banca di dilazionare 200k su 5 anni con interessi legali (incentivato dalla legge al 5%) e un breve preammortamento di 6 mesi, ottenendo un audit delle garanzie. Ai fornitori offre piani di pagamento semestrali. L’Agenzia Entrate concede rateizzazione a 120 rate (massimo consentito) dei 100k iva/irpef in sofferenza. Dopo circa 4 mesi, oltre l’80% dei creditori chiave dà il proprio assenso informale alle proposte.

Epilogo: Entro settembre 2025 Alfa S.r.l. raggiunge un accordo formale (ad es. un piano di concordato o accordo di ristrutturazione) soddisfacente. Grazie alla composizione negoziata, l’accordo finale è completo di attestazione del dott. B (art. 56 CCII). La pubblicazione del piano in CCIAA fa partire i benefici fiscali: ad esempio l’IVA “stralciata” non genera imposte aggiuntive. Grazie alla riservatezza della procedura e alla protezione patrimoniale, Alfa evita crisi peggiore: i clienti continuano a ordinare in stabilimento fiduciosi nella continuità produttiva. In definitiva, Alfa S.r.l. ha evitato il fallimento ed è uscita dalla crisi con un accordo sostenibile e incentivi fiscali concreti.

Caso 2: Gruppo industriale (Beta S.p.A.)

Scenario: Beta S.p.A. è una grande impresa dell’automotive con 200M€ di fatturato e 1500 dipendenti, parte di un gruppo europeo. L’azienda ha oltre 50M€ di debiti bancari a lungo termine e 10M€ di debiti commerciali con fornitori globali. Dal 2024 i ricavi sono crollati del 40% e il cash flow è negativo. Il management presenta un piano di ristrutturazione (chiusura di una linea produttiva, ricollocamento 200 addetti, ingresso di un nuovo partner industriale con aumento di capitale) e ritiene che possa reggere il risanamento.

Avvio procedura: A gennaio 2025, Beta S.p.A. presenta istanza di composizione negoziata. Dal momento dell’accoglimento, ottiene l’omologa temporanea (al tribunale) delle misure protettive: durante tutta la trattativa nessuno dei 10 istituti di credito può revocare o restringere gli affidamenti (come per legge) e Beta non viene segnalata come non performing presso la Centrale Rischi. Il gruppo aziendale decide di nominare come esperto un professionista con competenze industriali, che viene incaricato per tutte le società italiane del gruppo coinvolte (un unico esperto per più entità secondo art. 25 CCII).

Negoziazione: L’esperto convoca due round di incontri: nel primo assiste Beta nel presentare il piano di rilancio alle banche, ottenendo l’allungamento delle scadenze e l’erogazione di una nuova tranche di credito prededucibile (già autorizzata dal giudice). Nel secondo round vengono trattate questioni operative (cessioni di assets non core, nuovi contratti di fornitura). I creditori chiave (banche, principali fornitori e leasing) partecipano collaborativi: ciascuno vede ridotta la propria esposizione in cambio di quote di partecipazione ai futuri profitti. Entro 9 mesi oltre il 95% dei creditori aderisce alle proposte.

Risultato: Alla fine della CN viene redatto un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII. Il Tribunale omologa l’accordo senza ulteriori modifiche, con pareri favorevoli da tutte le banche e i fornitori. Il piano prevede un aumento di capitale di 20M€, allo 0,5 € azione, sottoscritto dal partner industriale terzo. Consob concede esenzione OPA per tale operazione (comunicato 14/5/2024). I soci di Beta accettano diluizioni sapendo che l’azione viene salvata. Beta S.p.A. esce dal rischio fallimento con un assetto finanziario sostenibile, mantenendo intatto il know-how produttivo grazie alla continuità garantita dalla fase negoziale e agli accordi firmati.

Caso 3: Start-up innovativa (Gamma S.r.l. Innovativa)

Scenario: Gamma S.r.l. è una start-up biotech con 10 dipendenti. Ha sviluppato un prototipo di dispositivo medico, ma ha subito un forte rallentamento dei finanziamenti. Ha accumulato debiti verso fornitori tecnici per 200k€ e debiti bancari di 300k€. Pur avendo potenziale di crescita elevato (in partnership con ospedali), Gamma è in crisi di liquidità. I soci decidono di tentare una composizione negoziata per salvare l’investimento.

Procedura e negoziazioni: Gamma carica i documenti sulla piattaforma, chiede misure protettive (bloccando i pignoramenti di fornitori). Nomina un esperto tecnico in biotech, che si accorda con la banca per un finanziamento ponte prededucibile di 150k€ (autorizzato dal tribunale) e con i fornitori per dilazioni di 2 anni. Durante la trattativa, l’esenzione OPA e i regolamenti bancari fanno sì che né la banca né eventuali partner innovativi disdicano i contratti per “allarme crisi”, grazie al nuovo regime di neutralità.

Esito: Nel giro di pochi mesi, grazie alla CN Gamma ristruttura i debiti: ottiene l’ingresso di un fondo di venture capital (rischio di OPA estinto) e approfitta dei benefici fiscali per start-up (credito d’imposta R&S, deducibilità delle perdite). I fornitori continuano a supportare Gamma, sapendo di essere coperti dalle misure protettive. L’imprenditore continua a guidare la ricerca, con prospettive di crescita salvaguardate.

8. Fonti normative e giurisprudenziali

  • Fonti normative: Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii.), in particolare artt. 12‑25‐bis CCII; Decreto-legge 118/2021 conv. L.147/2021; Decreto-legge 73/2022 conv. L.122/2022; Decreto-legge 24.2.2023 n.13 conv. L.38/2023; D.Lgs. n. 136/2024 (terzo correttivo CCII); D.Lgs. n. 28/2010 (mediazione civile, artt. 17,20); Testo Unico Bancario (art. 106 TUF) e Regolamento Consob n.11971/1999 (art.49).
  • Fonti giurisprudenziali: Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 3634/2025 (12 feb. 2025); Trib. Parma, 26 mag. 2024 (omologa accordo ex art.57 CCII da CN); Trib. Roma, 15 nov. 2023 (concordato semplificato post-CN); Trib. Udine, 30 apr. 2024; Trib. Gorizia, 19 mar. 2024; Trib. Torino, 5 dic. 2023 (misure cautelari su patrimonio in CN); Comunicazione Consob 14/5/2024 n.0048847 (esenzione OPA in CN).

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