Stai pensando di avviare una composizione negoziata per salvare la tua impresa? Hai bisogno di essere assistito da un legale esperto, ma ti stai chiedendo:
Quanto costa davvero un avvocato in una composizione negoziata? E come funziona il compenso?
È una domanda legittima, soprattutto in un momento in cui ogni risorsa va gestita con attenzione. La buona notizia è che il compenso dell’avvocato può essere commisurato alla complessità del caso, alle dimensioni dell’impresa e alla fase in cui ti trovi. Non esiste una tariffa fissa, ma ci sono parametri chiari e possibilità di accordi personalizzati.
Cosa comprende il lavoro dell’avvocato in questa procedura? Vale davvero il costo?
L’assistenza legale nella composizione negoziata è molto più di una semplice consulenza. L’avvocato ti guida in tutte le fasi:
- analizza la tua situazione patrimoniale e debitoria;
- predispone l’accesso alla piattaforma nazionale;
- elabora, insieme a commercialisti e consulenti, un piano di risanamento credibile;
- gestisce la comunicazione con l’esperto indipendente e i creditori;
- ti assiste in eventuali richieste di misure protettive o interventi del tribunale;
- e ti rappresenta in caso di trattative particolarmente delicate.
Il costo varia in base alla durata, alla complessità del piano e alle azioni necessarie per evitare il fallimento. In molte situazioni, il compenso dell’avvocato può essere rateizzato, concordato in anticipo o coperto anche da eventuali fondi stanziati per l’assistenza nella crisi.
E se non posso permettermelo? Posso accedere comunque alla procedura?
Sì. Se sei un imprenditore in grave difficoltà economica, puoi valutare forme di compenso agevolato o soluzioni assistite da OCC (Organismi di Composizione della Crisi). In alcuni casi, è anche possibile chiedere al tribunale l’autorizzazione a utilizzare parte dei fondi aziendali residui per coprire i costi necessari alla gestione della crisi, compreso il compenso del legale.
Vale la pena risparmiare sulla difesa legale, quando in gioco c’è il futuro dell’azienda?
In questi momenti delicati, avere un avvocato esperto al tuo fianco non è un costo, ma un investimento per salvare l’impresa. Un’assistenza sbagliata o improvvisata può portare alla liquidazione. Una strategia legale ben costruita, invece, può portarti a ristrutturare i debiti, proteggere il tuo patrimonio e ricominciare con basi solide.
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati specializzati in crisi d’impresa e composizione negoziata – ti spiega come funziona il compenso legale in questa procedura, da cosa dipende, quando si paga e come possiamo aiutarti ad affrontare la crisi con una strategia sostenibile.
Hai bisogno di essere assistito in una composizione negoziata ma temi i costi? Vuoi sapere in anticipo quanto spenderai e se puoi rateizzare?
Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo insieme il tuo caso, definiremo un compenso su misura e ti accompagneremo in ogni fase della procedura, con trasparenza, chiarezza e senza sorprese.
Introduzione
La composizione negoziata per la crisi d’impresa è un procedimento stragiudiziale introdotto dal D.L. n. 118/2021 (conv. L. 147/2021) e inserito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 14/2019 (modificato). Essa consente all’imprenditore in difficoltà di avviare trattative riservate con i creditori, affiancato da un esperto indipendente, per ottenere una soluzione concordata (ristrutturazione del debito, piano di rilancio, etc.). Poiché la procedura non è concorsuale, non sono previste nomine di curatori o commissari giudiziali: l’imprenditore mantiene la gestione e affida il coordinamento della negoziazione all’esperto.
Nei fatti, però, la novità procedurale della composizione negoziata non si è accompagnata a una specifica normativa sui compensi degli avvocati che assistono l’imprenditore nella fase negoziale. L’art. 16 del D.L. 118/2021 disciplina invece il compenso dell’esperto, disponendo precisi scaglioni percentuali sull’attivo medio aziendale (con minimo di €4.000 e massimo di €400.000), ma tace sui compensi di difensori e consulenti. Di conseguenza, il compenso del legale va concordato contrattualmente tra l’avvocato e il cliente, fermi i limiti della legge sull’equo compenso, ovvero in difetto di intesa applicando i parametri ministeriali vigenti per le prestazioni legali.
In questa guida aggiornata a giugno 2025 esaminiamo in dettaglio la normativa di riferimento, i criteri di calcolo, le prassi vigenti e le indicazioni ufficiali relative al compenso degli avvocati nella composizione negoziata. Verranno inoltre riportati esempi numerici di calcolo, tabelle riassuntive e FAQ pratiche, oltre a un focus sui compensi degli altri professionisti coinvolti (esperto indipendente, advisor finanziario, commercialista, revisore legale).
Riferimenti normativi e prassi applicative
- Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019): all’art. 12 ss. stabilisce l’istituto della composizione negoziata (già introdotto dal D.L. 118/2021 e recepito nel CCII). Tra i vari articoli, il 25-ter del CCII affida i criteri del compenso dell’esperto, ma non norma quelli dei professionisti del debitore (incluse le spese legali).
- D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021: normativa “originaria” sulla composizione negoziata, in particolare l’art. 16 dedicato all’esperto e l’art. 23 sulla possibilità di integrare la composizione con la domanda di concordato semplificato in caso di liquidazione.
- Decreti correttivi del CCII: in particolare il D.Lgs. 136/2024 (“correttivo-ter”) ha chiarito alcuni aspetti procedurali (ad es. ammissione dell’impresa già insolvente a condizione di “prospettive concrete di risanamento”). Non ha però introdotto regole specifiche sui compensi legali.
- Legge n. 247/2012 e Legge 31/2018 (Equo compenso): abrogazione delle tariffe, obbligo del mandato scritto e parametro minimo imposto dalle tabelle ministeriali (i “parametri” DM 55/2014). In sintesi, l’equo compenso impone che i compensi professionali rispettino i minimi indicati dalle tabelle ufficiali, anche nei rapporti fra privati, salvo adeguate motivazioni. Tali disposizioni si applicano anche al contratto di prestazione d’opera legale per la composizione negoziata.
In mancanza di una norma ad hoc, quindi, il compenso dell’avvocato resta materia contrattuale, da stabilire (nel rispetto dell’equo compenso) nella convenzione con il cliente (mandato o contratto d’opera intellettuale, ex artt. 2230 e ss. c.c.). Solo in assenza di accordo le Commissioni di liquidazione o i giudici fanno riferimento ai parametri forensi previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i. (liquidazione giudiziale o stragiudiziale del compenso).
Criteri di determinazione del compenso dell’avvocato
Poiché la fase di composizione negoziata è extragiudiziale, l’attività dell’avvocato (assistenza nella negoziazione) viene equiparata – per la liquidazione del compenso – alle prestazioni stragiudiziali. In pratica, il compenso verrà definito:
- Per accordo fra le parti: le parti possono pattuire liberamente onorario e modalità di pagamento, purché non venga violato il principio di equo compenso e le norme deontologiche. La pattuizione deve idealmente essere contenuta in un mandato scritto con parametri prestabiliti o formule (orario, forfait, percentuale, etc.), e rispettare il divieto di pagamento “a percentuale” sul risultato senza componente fissa (proibito dall’art. 2234 c.c., salvo che ai sensi della succitata legge 31/2018).
- In difetto di accordo: prevalgono i parametri ministeriali forensi (D.M. 55/2014 aggiornato) relativi all’attività stragiudiziale. Tali parametri prevedono fasce di valore del “fabbisogno” e tabelle percentuali applicabili per tipologia di atto (ad es. redazione di memorie, assistenza in negoziazioni, redazione di accordi). In concreto, l’attività di consulenza e negoziazione nella composizione negoziata può rientrare nelle categorie generiche dell’allegato al DM 55/2014 (atti stragiudiziali e contrattuali).
La giurisprudenza interpretativa rammenta che l’attività stragiudiziale dell’avvocato (assistenza nella fase negoziale) può essere liquidata autonomamente rispetto a eventuali attività giudiziali successive, purché abbia autonoma dignità. In particolare, si ritiene che l’avvocato possa ottenere, in aggiunta al compenso già pattuito o liquidato per la fase stragiudiziale, un ulteriore compenso se partecipa agli incidenti cautelari (artt. 7 e 10 CCII) o se prosegue l’assistenza nell’eventuale procedura concorsuale (concordato) decorrente dall’accordo. A tal fine, in mancanza di intesa, vanno applicate le tabelle del DM 55/2014 relative:
- all’attività stragiudiziale (art. 1 co. 13 lett. a, allegato tab. A e B): voci generiche (ad es. redazione contratti, consulenze, adempimenti documentali);
- ai procedimenti cautelari e camerali (art. 1 co. 13 lett. d, allegato tab. D): parametri relativi ad autorizzazioni, sequestri conservativi ecc., se l’avvocato assiste negli incidenti previsti dagli artt. 7 e 10 CCII;
- alla fase giudiziale (art. 1 co. 13 lett. b, allegato tab. C) nel caso di prosecuzione del mandato in un concordato o accordo omologato, con applicazione della regola dell’art. 11 co. 10 del DM 55/2014 per cumulare parametri stragiudiziali e giudiziali.
In sintesi, se l’avvocato interviene solo nella composizione negoziata senza atti giudiziali, il compenso sarà determinato “in base ai parametri previsti dal DM 55/2014 per l’attività stragiudiziale”. Se l’assistenza si estende agli incidenti cautelari (ad es. richiesta di misure protettive ex art. 7 CCII) si aggiunge un compenso secondo i parametri del DM 55/2014 per i procedimenti cautelari. Se infine l’attività prosegue nella successiva procedura concorsuale (ad esempio un concordato preventivo di continuità o liquidazione), al legale spetterà un ulteriore compenso aggiuntivo calcolato secondo la “regola cumulativa” dell’art. 11, comma 10, del DM 55/2014.
Esempio: un avvocato assiste l’imprenditore solo nella fase negoziale (redige accordi, contratti, presenta istanze protettive). In assenza di pattuizione specifica, il suo compenso si valuta con i parametri stragiudiziali del DM 55/2014 (tabella A per doc. negoziali, tabella C per atti complessi, tabella D per cautelari). Se l’accordo fallisce e il cliente poi deposita un concordato, l’avvocato potrà chiedere un compenso aggiuntivo da parametri giudiziali (DM 55 tab. C) per il successivo giudizio di omologa.
Criteri pratici e convenzionali
- Mandato scritto: è buona prassi far sottoscrivere un incarico formale all’avvocato con previsione espressa di compenso (forfait, percentuale sull’attivo o sul debito ristrutturato, tariffa oraria ecc.), in linea con le regole deontologiche. Qualsiasi patto comunque deve rispettare l’equo compenso e il divieto del solo “success fee” senza corrispettivo congruo.
- Parametri legali: ai sensi dell’art. 13 del DM 55/2014 (e succ. aggiornamenti), i parametri hanno valori rideterminati periodicamente (ultimo aggiornamento con DM 147/2022, +12%). In generale, il compenso minimo previsto dai parametri deve essere sempre garantito. La Commissione liquidazione parcelle (Ordine forense) e i giudici comparano il compenso richiesto dall’avvocato ai minimi tabellari.
- Equo compenso: con la riforma del 2018, i parametri forensi sono vincolanti come minimi anche nei rapporti privati. Se il legale chiede onorari superiori ai parametri, l’ordinamento consente l’accordo tra le parti, purché fondato su criteri di adeguatezza e trasparenza (fasi, tempi, difficoltà, risultati conseguiti). La parte può contestare la congruità del compenso e una commissione di liquidazione dell’ordine professionale può esprimere parere vincolante sui compensi degli iscritti.
- Accordi atipici: il contratto tra avvocato e cliente è di tipo consensuale. La legge riserva all’art. 2234 c.c. (pactum de quota litis) solo una parziale deroga: il legale può concordare un “success fee” esclusivamente come parte integrativa di un compenso fisso minimo. Un patto che preveda remunerazione solo in funzione dell’esito positivo è nullo.
- Previsione di spese anticipate: solitamente nel mandato si pattuire l’anticipo spese e l’obbligo del cliente a depositare un acconto. La restante parte può essere differita al raggiungimento dell’accordo con i creditori e/o alla chiusura della procedura.
Orientamenti professionali – Seppur non vincolanti, gli enti di categoria hanno fornito qualche indicazione generale: ad esempio il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che l’aumento del compenso in base a criteri astratti (ad es. “più tempo e più lavoro”) deve sempre essere motivato alla luce dei parametri (cfr. raccomandazioni su “equità” del compenso). Analogamente, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti richiama l’obbligo dell’equo compenso anche per i professionisti tecnici (periti, esperti) nell’ambito delle crisi.
Parere dei tribunali e prassi giurisprudenziale
La giurisprudenza sulla composizione negoziata è ancora limitata, essendo procedura relativamente nuova. Va tuttavia segnalata una decisione chiave del Tribunale di Parma (26.9.2023), che impone un limite massimo ai compensi pattuiti con gli advisor (inclusi avvocati) dell’imprenditore: in quel caso il tribunale ha stabilito che “il compenso pattuito con i difensori o advisors della ricorrente … non può eccedere il compenso previsto per l’esperto”, sul principio che l’imprenditore ha il dovere di tutelare gli interessi dei creditori. In pratica, se il professionista del debitore chiede onorari superiori a quelli dell’esperto nominato (che sono già commisurati all’attivo), il tribunale riduce gli onorari eccedenti.
Questo orientamento sottolinea che i compensi dei professionisti del debitore, pur contrattuali, non possono discostarsi arbitrariamente dai criteri legislativi (anche se applicabili all’esperto e non all’avvocato). Non risultano invece pronunce specifiche della Cassazione sulla materia, fatta eccezione per principi generali (ad es. Cass. 24682/2017 conferma che prestazioni stragiudiziali collegate ad attività giudiziale possono essere liquidate autonomamente se dotate di propria autonomia). Si attendono ulteriori orientamenti, anche perché la Corte di Cassazione (Sezioni Unite) è chiamata a dirimere alcuni dubbi sulla “prededuzione” dei compensi dei professionisti nella composizione negoziata (ordinanza n. 10885/2021).
Compensi degli altri professionisti
Nella composizione negoziata, oltre all’avvocato, intervengono tipicamente altri professionisti. Di seguito si riassumono i criteri principali di determinazione dei loro compensi:
- Esperto indipendente (gestore della composizione): il compenso è disciplinato espressamente dall’art. 16 del D.L. 118/2021. Si calcola applicando percentuali fisse all’attivo medio degli ultimi 3 bilanci del debitore, con scaglioni cumulativi. Per esempio:
- attivo fino a €100.000: 5,00 %; da €100.000,01 a €500.000: 1,25 %; da €500.000,01 a €1.000.000: 0,80 %; da €1.000.000,01 a €2.500.000: 0,43 %; da €2.500.000,01 a €50.000.000: 0,10 %; oltre si scende fino allo 0,008% e 0,002% (per scaglioni molto alti). Il compenso minimo è €4.000 e il massimo €400.000. Tali importi possono essere aumentati o ridotti in base al numero dei creditori coinvolti (es. +25% se 21–50 creditori, +35% se >50, –40% se <5), e in base ai risultati ottenuti. In ogni caso l’esperto può concordare il compenso con l’imprenditore, ma in difetto la stessa commissione camerale nomina l’esperto liquida applicando questi criteri.
- Advisor finanziario: la legge lascia ampia autonomia, ma si fa riferimento ai parametri del D.M. 140/2012 (Consob). In particolare, ai sensi dell’art. 26 del D.M. 140/2012 il compenso degli specialisti finanziari (per piani di risanamento e ristrutturazioni) si calcola secondo le “tabelle 8.1 e 8.2” della tabella C di quel regolamento. Di solito gli advisor finanziano (banche d’affari, consulenti M&A) concordano con l’imprenditore una percentuale sull’attivo o sul debito ristrutturato, entro i minimi-consigliati da quella tabella.
- Commercialista / Dottore Commercialista / Revisore legale: non esiste un parametro speciale per la composizione negoziata. Il professionista incaricato di predisporre l’analisi contabile e il piano di risanamento (ad es. revisione dello stato patrimoniale, valutazione dell’attivo) stabilisce il compenso in convenzione libera, spesso a forfait o a tariffa oraria, eventualmente con criteri di equità determinati dagli Ordini professionali. In mancanza di accordo, si fa riferimento ai parametri del D.M. 55/2014 anche per i commercialisti (tabella aggiuntiva del D.M. 202/2014) o, più comunemente, ai minimi tariffari dell’Ordine (D.M. 140/2012 per i revisori, D.M. 913/65 per i commercialisti, ove applicabili). Il CNDCEC e gli OdCEC raccomandano di vigilare sul principio di congruità: se la prestazione professionale è complessa, il compenso dovrà adeguarsi in ragione dell’impegno, fermo restando il rispetto della normativa fiscale e previdenziale sulle parcelle.
- Notaio, consulente fiscale, ecc.: raramente coinvolti nella sola fase negoziale (più spesso in caso di successiva omologazione di concordato), ad esempio per il conferimento di immobili, verifiche fiscali, etc. Anche in questi casi valgono i normali criteri convenzionali o parametrici (tariffe notarili, modelli fiscali).
Tutti i compensi dei professionisti del debitore non sono prededucibili di diritto come accade nel fallimento: l’eventuale prededucibilità (art. 111 L.F.) è ammessa solo se l’accordo viene effettivamente omologato con un concordato o se si apre una procedura fallimentare a seguito della negoziazione. In pratica, se la composizione non sfocia in un concordato (e non procede a fallimento omologato), i creditori non sono obbligati a pagare automaticamente le fatture pregresse dei professionisti; tuttavia, l’accordo finale generalmente prevede un piano di rimborso dei consulenti che andrà ottemperato dalla società stessa.
Tabelle riepilogative
Compensi esperto indipendente (art. 16 D.L. 118/2021):
Attivo medio (ultimi 3 anni) | Percentuale base | (*)Variazioni per n. creditori (±) |
---|---|---|
Fino a €100.000,00 | 5,00% | –40% se < 5 creditori; +25% se 21–50; +35% se > 50 |
€100.000,01 – €500.000,00 | 1,25% | |
€500.000,01 – €1.000.000,00 | 0,80% | |
€1.000.000,01 – €2.500.000,00 | 0,43% | |
€2.500.000,01 – €50.000.000,00 | 0,10% | |
€50.000.000,01 – €400.000.000,00 | 0,025% | |
Oltre €400.000.000,00 | 0,008% – 0,002% | |
Limiti: minimo €4.000; massimo €400.000 |
(*) Le percentuali sopra si applicano cumulate (es. se l’attivo è €3.000.000,00 si applicano 5% fino a 100k, 1,25% fino a 500k, 0,80% fino a 1M, 0,43% sulla parte oltre 1M). Gli adeguamenti percentuali per numero di creditori si calcolano sull’ammontare totale così ottenuto. In ogni caso, il compenso risultante non può essere inferiore a €4.000.
Parametri forensi (avvocato) – Purtroppo non si presta a una tabella unica sintetica, perché variano per tipo di atto. Si può indicare, in linea generale, che per le attività stragiudiziali (consulenza, redazione di contratti, lettere, piani ecc.) si utilizzano le tabelle A e B del D.M. 55/2014, che definiscono ampi valori minimi basati sul “valore della controversia” o del “pegno”. Ad esempio: per la stesura di un accordo con valore economico (attivo patrimoniale) compreso tra €100k e €500k, il compenso base (tariffario) di un avvocato può variare da poche migliaia a decine di migliaia di euro, a seconda della complessità. Questi parametri servono come punto di riferimento: in caso di contenzioso sull’onorario, una commissione di liquidazione confronta il compenso richiesto con la tabella ministeriale.
Simulazioni di calcolo
Ecco alcuni esempi pratici di calcolo del compenso dell’esperto e indicativo del legale in diversi scenari aziendali. I valori sono ipotetici e servono a illustrare il meccanismo di calcolo:
- Microimpresa: attivo medio €100.000, pochi creditori (es. 3).
- Esperto: base 5,00% su €100k = €5.000. Numero creditori < 5 → riduzione del 40% → €3.000, ma il minimo legale è €4.000, quindi il compenso finale è €4.000.
- Avvocato: in assenza di accordo, si applicherebbero i parametri stragiudiziali. Ad es., stima prudenziale: se redige semplici atti può applicare valori di fascia bassa. Ipotesi: circa €1.500 – €3.000 (comprensivi di IVA e Cassa), variabili secondo le tabelle e l’impegno svolto.
- Piccola impresa: attivo medio €3.000.000, ~30 creditori.
- Esperto: calcolo cumulato: 5% fino a 100k (5.000) + 1,25% su 400k (5.000) + 0,80% su 500k (4.000) + 0,43% su 1.500k (6.450) = €20.450 (base). Numero creditori 30 (tra 21 e 50) → +25% = €25.562,50. €25.562 se < €400.000, no minimo da applicare perché >€4.000.
- Avvocato: assumendo un lavoro medio (redazione del piano, negoziazioni con creditori di media complessità) e un accordo con, ad es., €500.000 di debito ristrutturato, si potrebbe concordare un compenso forfettario (es. €10.000) o parametrico (ad es. 1–3% del debito ristrutturato). Se liquidato da Commissione secondo DM 55/2014, potrebbe aggirarsi nell’ordine di €5.000 – €15.000 (a seconda delle voci applicate).
- Grande impresa: attivo medio €100.000.000, oltre 100 creditori.
- Esperto: base calcolato come per 50M (vedi tabella): 5k+5k+4k+6.450+47.500+12.500 = €80.450. Creditori >50 → +35% = €108.607,50.
- Avvocato: data l’enormità e complessità, l’onorario sarà elevato. Se si procede a un concordato omnibus, può superare decine di migliaia di euro. Ad esempio, un accordo di risanamento complesso con €50M di passivo può far concordare con il legale un compenso forfettario di €50k–€100k, o rateizzato in base ai risultati. In assenza di pattuizione, il DM 55/2014 (parametri giudiziali, se concordato omologato) prevederebbe indici proporzionali all’“entità delle somme” oggetto della procedura: per valori simili, le tabelle giudiziali (d.m. 55/2014, ex legge fall.) oscillano nell’ordine di 1–3% dell’attivo o del passivo, ossia diverse centinaia di migliaia di euro, ma di solito il compenso dell’avvocato non supera i parametri minimi (che per classi così elevate fungono da limite irrisorio).
Questi esempi dimostrano la differenza di ordine di grandezza tra il compenso dell’esperto (che segue percentuali prestabilite) e quello dell’avvocato (che dipende da contrattazione privata e parametri complessi).
Domande frequenti (FAQ)
D: Con quale parametro si calcola il compenso dell’avvocato nella composizione negoziata?
R: Non esiste un “parametro specifico” ad hoc nel CCII. In generale, se l’avvocato svolge solo attività stragiudiziale nella fase negoziale, si applicano i parametri ministeriali stragiudiziali (D.M. 55/2014) come base di liquidazione. Questi parametri stabiliscono fasce di valore e percentuali minime per ogni atto legale o consulenza. Se invece l’avvocato assiste in procedimenti cautelari (artt. 7 e 10 CCII) o continua l’assistenza in un successivo concordato, si utilizzano i parametri delle tabelle cautelari (allegato D, DM 55) o giudiziali (allegato C, DM 55). In ogni caso, il contratto libero tra le parti prevale: se concordato diversamente, si applicano gli accordi privati (rispettando la norma sull’equo compenso).
D: È obbligatorio rispettare i parametri e i minimi tariffari?
R: Sì. L’avvocato deve garantire almeno il compenso minimo stabilito dai parametri. Anche le tariffe del 1994 (D.M. 917/65) non si applicano più, essendo state sostituite dai parametri. Se il compenso pattuito è inferiore al minimo tabellare o risulta sproporzionato, il cliente può rivolgersi all’Ordine professionale perché verifichi la congruità. Il principio dell’equo compenso (Legge 31/2018) è speciale: impone che anche il patto privato non deroghi indebitamente ai minimi ministeriali.
D: Posso pagare l’avvocato a percentuale sul piano di risanamento o sul risparmio realizzato?
R: No, in base all’art. 2234 c.c. è nullo il pactum de quota litis che preveda il compenso solo in funzione di un risultato futuro. È ammesso al massimo un compenso convenuto ridotto, da integrare con una parte fissa secondo il D.M. 55/2014 (casi di concorsi maggiori). In pratica, se si vuole un “success fee”, bisogna comunque concordare un compenso base minimo e una maggiorazione ragionevole, chiaramente in forma scritta.
D: Chi paga il compenso del legale?
R: Nella composizione negoziata non interviene un organo pagatore esterno: è l’imprenditore che versa direttamente onorari e anticipi dei professionisti che lo assistono. Il compenso dell’esperto infatti è “a carico dell’imprenditore” (art. 16 co. 10 D.L. 118/2021). Analogamente, l’avvocato del debitore va pagato dal debitore stesso (anche se a volte, in accordo tra le parti, i creditori possono contribuire coprendo parte dell’assegno finale al legale come spesa di transazione).
D: Si può concordare che l’avvocato venga pagato solo al successo dell’accordo?
R: No. L’avvocato deve essere remunerato al di là dell’esito, poiché la composizione negoziata non è una procedura contenziosa vincolata a esiti o bocciature da tribunale. Il legislatore non prevede “oneri a carico dell’accordo” in favore dell’avvocato. Eventuali penalità per il fallimento dei negoziati dovrebbero essere gestite contrattualmente (ad es. clausole penali in caso di rinuncia immotivata al piano da parte dell’imprenditore, se ammesso).
D: Che succede se la composizione ha esito negativo?
R: L’accordo fallisce e l’imprenditore potrà eventualmente passare a un’altra procedura (concordato, liquidazione giudiziale, etc.). Gli onorari del professionista rimangono comunque dovuti all’avvocato secondo quanto pattuito (non si perdono per il solo fatto che “non si è concluso un accordo”). In pratica, l’avvocato verrà pagato di norma a cadenze prestabilite dal mandato, o comunque per l’opera svolta. È spesso prassi prevedere nel contratto con l’avvocato un acconto impegnativo al momento dell’avvio del procedimento, proprio per coprire il lavoro fino all’esito.
D: In base a quali parametri l’Ordine disciplina la liquidazione di un’eventuale parcella contestata?
R: La Commissione per la liquidazione delle parcelle dell’Ordine valuta la congruità del compenso richiesto in base ai parametri/tabelle legali (DM 55/2014). Nel parere può confrontare l’onorario con i minimi previsti per atti analoghi (consulenze, contratti, piani attestati). Non si esprime invece sulla esigibilità del credito (prescrizione), ma solo sulla congruità.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 12–25sexies: composizione negoziata, concordato semplificato).
- Decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118 (convertito con L. 21 ottobre 2021 n. 147) – Istituzione e disciplina transitoria della composizione negoziata (art. 12, art. 16, art. 23 DL 118/2021).
- D.Lgs. 12 settembre 2023 n. 136 (decreto correttivo-ter del CCII) – Chiarimenti e modifiche all’istituto della composizione negoziata (accesso anche in caso di impresa già insolvente, ecc.).
- Legge 31 dicembre 2018 n. 147 (convertito D.L. 4/2019) – Equo compenso professionisti: obbligo di parametri come minimi per tutti i compensi forensi.
- Legge 31 luglio 2012 n. 247 – Abrogazione delle tariffe professionali e introduzione dei parametri forensi (D.M. 55/2014).
- D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – Regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi forensi (aggiornato dal D.M. 13/8/2022 n. 147) (tabelle A–E).
- D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 – Parametri per consulenti tecnici e finanziari (tabelle su compensi advisor finanziari).
- Art. 2234 c.c. – Divieto di compenso del professionista calcolato esclusivamente “a percentuale” sul risultato (salvo componenti fissi minimi).
- Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2017 n. 24682 – Liquidazione compenso avvocato stragiudiziale e giudiziale, principio di autonomia delle prestazioni.
- Tribunale di Parma, 26 settembre 2023 – Composizione negoziata: il Tribunale di Parma sulla misura massima del compenso di difensori e advisors, in Giurisprudenza IlCaso.it (30273, 8.12.2023): stabilisce che gli onorari degli advisors non possono superare il compenso dell’esperto.
- Prassi CNF/CNDCEC – Delibera CNF n. … sul compenso equo (riguardante ambito di applicazione, non specifico sulla composizione negoziata); Pareri Commissione Liquidazione Parcelle CNDCEC (ad es. Pronto Ordini 135/2022, su congruità dei compensi).
- Documenti ufficiali – Adempimenti CCIAA (istruzioni per presentazione istanza di composizione negoziata, da portali camerali); circolare MEF (ove disponibile) su trattamento fiscale di eventuali sopravvenienze da accordi.
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Conclusione
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