Istanza Di Esdebitazione: Requisiti E Come Presentare La Domanda

Hai troppi debiti e non riesci più a pagarli? Hai già concluso una procedura di sovraindebitamento o sei completamente privo di beni e redditi? In questi casi, la domanda di esdebitazione può rappresentare la svolta definitiva per cancellare i debiti rimasti e ripartire da zero.

Ma chi può chiedere l’esdebitazione? Quando è possibile ottenerla? E come si presenta la domanda in modo corretto?

L’esdebitazione è la procedura legale che consente di ottenere la cancellazione totale dei debiti non pagati dopo una liquidazione o, in certi casi, anche senza alcuna procedura, se il debitore è davvero incapiente. È una misura di tutela pensata per chi ha agito in buona fede e non ha più alcuna possibilità reale di far fronte alle obbligazioni.

Esistono due situazioni principali in cui puoi chiedere l’esdebitazione:

  1. Dopo la chiusura della liquidazione controllata: se hai messo a disposizione i tuoi beni, anche se i creditori non sono stati soddisfatti per intero.
  2. Come debitore incapiente, se dimostri di non avere nulla da liquidare, né redditi né beni aggredibili, e non ci sono comportamenti dolosi o irregolari.

Quali sono i requisiti? Serve avere fatto prima una procedura o posso fare domanda direttamente?

Dipende dalla tua situazione. Se hai già concluso una procedura di liquidazione, devi dimostrare:

  • di aver collaborato con correttezza,
  • di non aver nascosto beni o commesso frodi,
  • e che i creditori sono stati soddisfatti nei limiti del possibile.

Se invece sei debitore incapiente, puoi presentare una domanda autonoma di esdebitazione, ma solo una volta nella vita e solo se hai rispettato gli obblighi fiscali e dichiarativi negli anni precedenti.

Come si presenta l’istanza? Serve un avvocato? E chi decide se accoglierla o no?

La domanda si presenta al tribunale del luogo di residenza o domicilio del debitore, allegando tutta la documentazione patrimoniale e reddituale aggiornata. È fondamentale essere assistiti da un avvocato e da un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che può certificare la tua situazione e garantire il rispetto delle condizioni di legge.

Sarà poi il giudice a decidere, dopo aver verificato che non ci siano comportamenti scorretti o abusi, e che il debitore meriti davvero una seconda possibilità.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in esdebitazione, procedure da sovraindebitamento e tutela del patrimonio – ti spiega chi può accedere all’esdebitazione, quali documenti servono, come si presenta l’istanza e come possiamo aiutarti a ottenere l’annullamento totale dei debiti.

Sei sommerso dai debiti e non hai più nulla da offrire ai creditori? Vuoi sapere se hai diritto a cancellarli per sempre e ricominciare da zero, in modo legale?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: valuteremo insieme se hai i requisiti per ottenere l’esdebitazione e ti accompagneremo in ogni passo della procedura, fino alla liberazione definitiva dai debiti.

Esdebitazione: definizione e contesti applicativi

L’esdebitazione è il meccanismo giuridico che consente al debitore persona fisica meritevole (onesto e cooperativo) di ottenere la liberazione dai debiti residui non pagati al termine di una procedura di insolvenza. In altri termini, l’esdebitazione realizza il fresh start del debitore civile: cancellando i debiti rimasti insoddisfatti, gli permette di ripartire senza zavorre economiche. Questo istituto si applica in due contesti principali dell’ordinamento italiano:

  • Sovraindebitamento (procedure minori) – Riguarda consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non assoggettabili a fallimento. In queste procedure (regolate prima dalla L.3/2012 ed oggi dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII) l’esdebitazione interviene al termine di soluzioni come la liquidazione controllata del sovraindebitato (già “liquidazione del patrimonio”) o come procedura speciale autonoma per il debitore incapiente.
  • Fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”) – Riguarda l’insolvenza delle imprese commerciali sopra soglia e dei professionisti equiparati. Al termine del fallimento, una volta chiusa la procedura liquidatoria, il debitore persona fisica può richiedere l’esdebitazione ex art. 142 Legge Fallimentare (ora art. 278 CCII) al fine di essere liberato dai debiti non soddisfatti. Questo strumento, introdotto nell’ordinamento per offrire una “seconda chance” all’imprenditore onesto, è oggi parte integrante del nuovo Codice della Crisi.

Differenze fondamentali: In entrambe le situazioni l’esdebitazione ha effetti analoghi (cancella i debiti chirografari residui e libera il debitore da obbligazioni civili passate). Tuttavia, le modalità e i requisiti differiscono: nel sovraindebitamento l’esdebitazione può essere incorporata nella procedura liquidatoria minore (o concessa autonomamente se il debitore è totalmente privo di beni), mentre nel fallimento tradizionale è concessa su istanza del fallito dopo la chiusura della procedura giudiziale. Approfondiremo di seguito ciascun contesto.

Esdebitazione nelle procedure da sovraindebitamento

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (riservate ai debitori “civili”, cioè consumatori, professionisti, imprenditori sotto le soglie di fallibilità) prevedono diversi strumenti risolutivi. Il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.) ne individua quattro principali:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – un accordo negoziale proposto dal consumatore per pagare in modo sostenibile i creditori (richiede il vaglio di un giudice per l’omologazione, senza necessità di voto dei creditori).
  2. Concordato minore – un concordato preventivo semplificato per piccoli imprenditori e professionisti, con voto dei creditori, mirato alla ristrutturazione o liquidazione del debito in forma concordataria.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato – una procedura liquidatoria giudiziale simile al fallimento ma su scala ridotta, in cui un liquidatore realizza l’attivo del debitore (ad esempio vendendo i beni, compresa l’eventuale casa pignorata) e distribuisce il ricavato ai creditori. Al termine, se il debitore è persona fisica, può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui non soddisfatti, purché abbia cooperato e non abbia frodato i creditori. Importante novità del CCII è che non occorre più una separata istanza: la liberazione dai debiti avviene in modo pressoché automatico, su richiesta del debitore meritevole, contestualmente al decreto di chiusura della liquidazione controllata. In pratica, se il debitore ha rispettato i suoi obblighi (es. consegnato i beni, fornito documenti, non aggravato la sua posizione) e non vi sono comportamenti dolosi o colposi gravi, il Tribunale dispone la cancellazione dei debiti residui direttamente nell’atto finale di chiusura (salva opposizione di eventuali creditori che provino frodi). Ciò rende il procedimento più snello rispetto al passato, in linea con la direttiva UE sul fresh start (vedi § Novità normative).
  4. Esdebitazione del debitore incapiente – una procedura speciale e autonoma, introdotta di recente (prima in via transitoria nel 2020 e poi a regime col CCII) per i casi più gravi in cui il debitore non possiede alcun bene liquidabile né redditi pignorabili. In tali situazioni di completa insolvibilità patrimoniale, se il debitore è meritevole (cioè l’insolvenza non deriva da dolo o colpa grave), può chiedere direttamente al Tribunale di essere liberato da tutti i debiti senza offrire alcuna utilità ai creditori. È uno strumento straordinario, detto anche fresh start a zero, concesso una sola volta nella vita al debitore persona fisica onesto ma sfortunato. L’istanza di esdebitazione incapiente non richiede l’apertura di una procedura di liquidazione: si tratta di un procedimento autonomo avanti al giudice, istruito tipicamente con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e una relazione particolareggiata sulla situazione debitoria. Se accolto, il provvedimento cancella tutti i debiti chirografari del richiedente senza alcun pagamento ai creditori (i quali tuttavia, per tutela, potranno beneficiare di eventuali sopravvenienze future, come spiegato più avanti).

Condizioni e tutele – Anche per le procedure da sovraindebitamento valgono rigorosi criteri di meritevolezza. Il CCII (artt. 280-282) ribadisce che il debitore deve aver tenuto un comportamento leale e trasparente: niente frodi, niente colpe gravi o violazioni dei doveri di collaborazione con l’OCC o l’autorità giudiziaria. Un debitore non meritevole vedrà negarsi sia l’omologazione di un piano/concordato sia l’eventuale esdebitazione finale. Ad esempio, occultare deliberatamente informazioni o risorse costituisce causa ostativa. Viceversa, è ammessa la cosiddetta “meritevolezza sopravvenuta”: anche chi in passato ha gestito male la propria posizione può “redimersi” collaborando pienamente durante la procedura liquidatoria, ottenendo comunque il beneficio dell’esdebitazione.

Esempio: Un consumatore sovraindebitato che cede la propria unica casa tramite liquidazione controllata (gestita dal liquidatore nominato dal tribunale) potrà, a vendita conclusa, chiedere di cancellare eventuali debiti residui se ha agito in buona fede. Se invece questo consumatore non aveva alcun bene fin dall’inizio (nullatenente) e redditi solo per la mera sopravvivenza, potrà optare direttamente per l’esdebitazione da incapienza, evitando persino l’apertura di una liquidazione (che sarebbe inutile in mancanza di attivo).

Obblighi post-esdebitazione incapiente – La legge prevede misure di garanzia per evitare abusi dell’esdebitazione “a costo zero”. In particolare, per i 4 anni successivi al provvedimento di esdebitazione incapiente, il debitore dovrà comunicare tempestivamente ai creditori (o al liquidatore/Giudice) l’eventuale sopravvenienza di utilità rilevanti – ad esempio un’eredità, una vincita o un incremento significativo di reddito – e destinarle al pagamento dei debiti originari nei limiti dovuti, pena la revoca dell’esdebitazione. Questo vincolo quadriennale assicura che il debitore completamente liberato non possa arricchirsi fortunosamente subito dopo sulle spalle dei creditori. Va evidenziato che l’esdebitazione incapiente è concessa “una tantum”: ogni persona fisica può ottenerla solo una volta nella vita, a differenza dell’esdebitazione ordinaria che può teoricamente ripetersi in caso di più procedure concorsuali (fermo restando che un recidivo difficilmente verrebbe ritenuto meritevole una seconda volta).

Esdebitazione post-fallimentare (dopo la liquidazione giudiziale)

Nel contesto del fallimento (oggi liquidazione giudiziale nel CCII), l’esdebitazione rappresenta la fase conclusiva della procedura concorsuale classica. Introdotta nell’ordinamento con la riforma del 2006 e disciplinata dall’art. 142 Legge Fallimentare (ora art. 278 CCII), consente al fallito persona fisica di ottenere la cancellazione dei debiti residui non pagati durante il fallimento. Questo strumento è riservato ai debitori persone fisiche (imprenditori individuali, soci illimitatamente responsabili, piccoli imprenditori falliti, etc.): le società fallite, invece, vengono estinte con la chiusura e non hanno bisogno di esdebitazione (i debiti sociali insoddisfatti si estinguono con la società stessa).

Requisiti formali: Il debitore fallito deve aver collaborato con gli organi della procedura e soddisfatto le condizioni di legge, tra cui: aver consegnato i propri beni e le scritture contabili al curatore; non aver ostacolato le operazioni; non aver riportato condanne per bancarotta o reati gravi in materia economica; non aver già beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti; non aver causato il fallimento con dolo o frode ai creditori (art. 280 CCII). Se tali requisiti sono rispettati, il debitore può presentare istanza di esdebitazione al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, una volta ottenuto il decreto di chiusura della procedura (di solito entro 1 anno dalla chiusura, secondo la normativa previgente). Con il nuovo Codice della Crisi, la richiesta di esdebitazione ordinaria viene preferibilmente esaminata contestualmente alla chiusura: il giudice delegato può emettere un unico decreto di chiusura ed esdebitazione, su sollecitazione del debitore, senza costringerlo ad un procedimento separato. Questo allineamento procedurale snellisce i tempi e recepisce le indicazioni della direttiva UE 2019/1023.

Criteri di merito: Pur in presenza dei requisiti formali, la giurisprudenza ha riconosciuto un certo margine di scrutinio qualitativo sul comportamento del fallito. La Cassazione ha affermato che il giudice può valutare quanto la condotta del debitore abbia inciso sul dissesto e sul risultato per i creditori. Ad esempio, Cass. Sez. I, 10/03/2022 n. 7775 ha stabilito che il tribunale deve comparare l’attivo realizzato con il passivo e può negare l’esdebitazione se emerge che l’insolvenza è dipesa da un comportamento gravemente imprudente o doloso del debitore, tale da ridurre al minimo la soddisfazione dei creditori. In altri termini, se il fallito ha dilapidato o distratto beni a danno dei creditori, o ha assunto rischi irresponsabili portando al fallimento, l’esdebitazione può essergli negata per abuso dell’istituto. Di converso, la bassa percentuale di soddisfacimento dei creditori non è di per sé motivo di diniego: se il fallito è una persona onesta ma sfortunata, che ha visto i creditori recuperare poco solo per mancanza di attivo, l’esdebitazione va concessa ugualmente, in ossequio allo scopo di legge di offrire comunque una seconda chance. Questo principio – “meritevolezza prevale su utile pagato” – è fondamentale: la legge non richiede di aver pagato una quota minima di debiti per accedere al beneficio, ma solo correttezza e buona fede.

Debiti esclusi e limiti: L’esdebitazione (sia nel fallimento che nel sovraindebitamento) non cancella alcune categorie di debiti espressamente escluse per legge. Restano comunque dovuti, ad esempio: obblighi di mantenimento (alimenti e assegni di famiglia), debiti da risarcimento per fatti illeciti extracontrattuali (come i danni per lesioni personali causate da reato), multe e sanzioni penali e amministrative di natura punitiva. Tali crediti, ritenuti meritevoli di particolare tutela, non sono soggetti a discharge. Sul punto si è espressa anche la Corte di Giustizia UE: nella sentenza dell’8/05/2024 (causa C-20/23) la CGUE ha ribadito che gli Stati membri possono escludere taluni debiti dall’esdebitazione per ragioni imperative (es. interessi pubblici), purché in modo proporzionato. In Italia, l’assetto attuale è considerato conforme a tali principi: non esistono esclusioni generalizzate di intere categorie come i debiti tributari (nemmeno l’IVA è più integralmente esclusa, essendo ora ammessa la falcidia parziale in piani e concordati). Le uniche eccezioni riguardano appunto poche tipologie come alimenti, multe e pene pecuniarie.

In sintesi, nel fallimento come nel sovraindebitamento, l’esdebitazione è orientata a massimizzare il reinserimento del debitore onesto nel circuito economico, bilanciando però l’esigenza di evitare abusi. La giurisprudenza più recente conferma questa lettura evolutiva: maggiore apertura al fresh start ma con un filtro severo sulla buona fede del richiedente.

Novità normative 2022: D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 149/2022

Negli ultimi anni la disciplina dell’esdebitazione ha subito importanti modifiche per effetto dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e di due decreti legislativi correttivi nel 2022:

  • D.Lgs. 83/2022 (attuativo direttiva UE 2019/1023) – Emanato il 17 giugno 2022, ha allineato la normativa italiana alla direttiva Insolvency in materia di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e interdizioni. Il decreto 83/2022, entrato in vigore insieme al CCII il 15 luglio 2022, ha introdotto varie novità sostanziali riguardanti l’esdebitazione:
    • Durata massima e automatismo: Recependo il principio europeo del second chance veloce, il Codice fissa in 3 anni il termine ordinario per la chiusura di una liquidazione concorsuale persona fisica (prorogabile solo in casi eccezionali) e prevede che la liberazione dai debiti avvenga contestualmente alla chiusura, senza necessità di avviare un giudizio separato. In pratica, un imprenditore onesto non dovrà attendere oltre 3 anni per riabilitarsi economicamente.
    • Soppressione degli “OCRI” e nuovo ruolo degli OCC: Il decreto ha eliminato l’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) previsto inizialmente dal CCII, ma ha rafforzato gli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) per i debitori civili. Gli OCC restano fondamentali, ad esempio, nell’assistere il debitore nella predisposizione dell’istanza di esdebitazione incapiente e nella redazione della relazione particolareggiata.
    • Soglia di accesso per la liquidazione controllata: È stato stabilito che la liquidazione controllata del sovraindebitato può essere avviata solo se i debiti scaduti ammontano ad almeno €50.000. Questa novità, introdotta per razionalizzare l’uso delle procedure concorsuali minori, evita di attivare complesse liquidazioni giudiziali per importi estremamente modesti. I debitori sotto questa soglia che non abbiano alternative di accordo potrebbero valutare l’esdebitazione speciale (se incapienti) o altre soluzioni stragiudiziali, evitando di gravare il sistema con procedure di costo sproporzionato.
    • Esdebitazione del debitore incapiente a regime: Il D.Lgs. 83/2022 ha istituzionalizzato in via definitiva l’esdebitazione “a zero” (debitore incapiente) nel CCII, come art. 283. In precedenza, tale misura era stata introdotta provvisoriamente con la L.176/2020 (di conversione del “Decreto Ristori”) per offrire sollievo ai debitori civili nullatenenti durante la pandemia. Dal 2022 essa è parte stabile dell’ordinamento, applicabile a tutti i debitori persona fisica (non più solo consumatori), senza distinzione di categoria, purché in buona fede. Il decreto ha anche chiarito i paletti: beneficio una tantum, obbligo di segnalare sopravvenienze per 4 anni, esclusione se il debitore ha anche minime utilità da offrire (in tal caso deve seguire la liquidazione ordinaria).
    • Riabilitazione del debitore esdebitato: Sempre in attuazione della direttiva UE, il legislatore delegato ha previsto che l’esdebitazione comporta per il debitore la piena riabilitazione civile e commerciale. In concreto, la persona liberata dai debiti viene esonerata da ogni “causa di ineleggibilità o decadenza” legata al fallimento. Ad esempio, cessano gli effetti pregiudizievoli del fallimento sul diritto di elettorato passivo, sulla possibilità di ricoprire cariche societarie o esercitare attività d’impresa. Ciò recepisce l’idea che un fallito meritevole, una volta esdebitato, non debba più subire stigma né preclusioni nella vita economica.
    • Coordinamento con misure emergenziali: Il D.Lgs. 83/2022 ha integrato nel Codice anche le modifiche apportate dai decreti legge 118/2021 e 152/2021 (misure COVID e PNRR), di cui alcune riguardavano l’insolvenza minore. Queste integrazioni hanno consolidato in un unico testo le varie innovazioni sparse, rendendo il CCII la fonte unica di disciplina dal 2022.
  • D.Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) – Entrato in vigore il 1° gennaio 2023, questo decreto ha riformato il processo civile italiano e ha toccato anche aspetti delle procedure concorsuali, in un’ottica di maggiore efficienza e digitalizzazione (obiettivi PNRR). Per quanto concerne l’esdebitazione:
    • Il D.Lgs. 149/2022 ha armonizzato le procedure concorsuali con il nuovo rito civile, ad esempio prevedendo forme di notificazione telematica e semplificando i ricorsi. Ha introdotto correttivi tecnici nel CCII, senza però stravolgere l’impianto sostanziale introdotto da 83/2022. In sostanza, la Riforma Cartabia ha confermato l’orientamento pro-debitore meritevole, ma cercando di snellire i tempi processuali. Ad esempio, si segnalano interventi per:
      • rendere più celere la trattazione delle istanze di esdebitazione (riducendo udienze superflue, favorendo decisioni in camera di consiglio salvo opposizioni);
      • potenziare gli strumenti telematici: oggi le domande possono essere depositate via PEC o portale telematico con l’assistenza dell’OCC, e il fascicolo digitale facilita lo scambio di atti (questo risponde all’esigenza di velocizzare la definizione dell’istanza).
    • Inoltre, la Riforma Cartabia ha promosso una più ampia formazione specializzata per giudici e professionisti in materia di crisi d’impresa ed esdebitazione, riconoscendo la delicatezza di queste procedure e la necessità di competenze mirate (anche questo in linea con la direttiva UE).
    • È degno di nota che nel novembre 2024 è stato emanato un ulteriore decreto correttivo (D.Lgs. 164/2024) per perfezionare alcuni aspetti del processo civile riformato. Tali aggiustamenti (ad es. esenzione dal contributo unificato per alcune istanze nelle esecuzioni) impattano marginalmente sul sovraindebitamento, ma confermano l’attenzione del legislatore a limare ostacoli economici e procedurali per l’accesso alla giustizia.

Altre novità 2024-2025: Da segnalare infine che la Legge di Bilancio 2024 (L.197/2023) ha istituito presso il Ministero della Giustizia un Fondo pubblico per l’esdebitazione degli incapienti. Questo Fondo, finanziato dallo Stato, serve a coprire le spese di procedura e i compensi degli OCC nelle istanze di esdebitazione a zero presentate da soggetti nullatenenti, evitando che i costi ricadano sui professionisti o sul tribunale. Si tratta di un supporto concreto per facilitare l’accesso all’istituto da parte dei più indigenti: il debitore totalmente insolvente non dovrà farsi carico nemmeno delle spese vive (bolli, contributo unificato, compensi del gestore), rimuovendo un potenziale deterrente economico. Questa misura, unita al generale favore legislativo verso il fresh start, lascia prevedere un incremento delle domande di esdebitazione incapiente e un orientamento giurisprudenziale ancor più benevolo, salvo ovvi casi di abuso.

In sintesi, le riforme del 2022 hanno modernizzato e reso più inclusiva la disciplina dell’esdebitazione: da un lato recependo i principi UE che auspicano procedure rapide e seconde chance agli imprenditori onesti, dall’altro introducendo una safety net per i debitori civili più vulnerabili (l’incapiente) e abbattendo oneri e lungaggini burocratiche. È un cambiamento epocale nell’approccio culturale: si passa dalla vecchia idea punitiva del fallito “mors tua vita mea” alla logica di dare al debitore onesto la possibilità di risollevarsi, a beneficio in prospettiva anche dell’economia generale.

Giurisprudenza recente (2024-2025)

La giurisprudenza degli ultimi due anni ha contribuito a chiarire e consolidare vari aspetti applicativi dell’esdebitazione, sia nel fallimento che nel sovraindebitamento. Di seguito, una rassegna delle pronunce più significative del 2024 e 2025, con relative implicazioni pratiche:

  • Cass. civ. Sez. I, 19 luglio 2024 n. 19964: ha affrontato un caso interessante di esdebitazione post-fallimentare in cui il debitore fallito era riuscito a soddisfare parzialmente i creditori nella procedura (ad esempio pagando un dividendo del 10% ai chirografari). La questione era se tale pagamento parziale precludesse l’esdebitazione per la restante parte di debito. La Cassazione ha risposto negativamente: aver pagato in riparto una percentuale dei crediti non impedisce l’esdebitazione del residuo. L’ordine pubblico fallimentare non richiede che i creditori restino completamente insoddisfatti perché il debitore ottenga il beneficio – quest’ultimo copre tutto ciò che resta dovuto, indipendentemente da quanto già ricevuto dai creditori. Ovviamente restano esclusi dall’esdebitazione eventuali crediti di natura non cancellabile (mantenimento, risarcimenti per illecito, ecc., come detto sopra), ma il pagamento di una parte del debito non è di ostacolo al fresh start sul rimanente. Questa sentenza consolida il principio che l’esdebitazione opera sul debito residuo in toto, senza decurtazioni o limiti quantitativi, purché il debitore sia meritevole.
  • Cass. civ., ordinanza 30 agosto 2021 n. 24214: (anche se del 2021, citata spesso nel 2024) – rilevante per l’enfasi sulla completezza e veridicità delle informazioni fornite dal debitore. In quel caso, la Suprema Corte ha confermato il rigetto dell’esdebitazione a un fallito che aveva omesso di indicare un creditore nell’elenco depositato, ritenendo tale omissione indice di mala fede o quantomeno di grave negligenza. La lezione pratica per i debitori (e i loro legali) è chiara: massima trasparenza. Nella domanda di esdebitazione occorre dichiarare tutti i debiti e creditori noti, anche quelli discutibili o oggetto di contestazione, perché nasconderne intenzionalmente qualcuno porterà quasi certamente a un diniego per indegnità. Il dovere di completezza vale tanto nel fallimento quanto nel sovraindebitamento (dove l’elenco dei creditori va allegato all’istanza iniziale): qualsiasi reticenza può essere letta come tentativo di frode.
  • Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2020 n. 28927: decisione cruciale sul concetto di “meritevolezza sopravvenuta”. La Corte ha affermato che anche un debitore che all’origine dell’insolvenza fosse considerabile non pienamente meritevole (magari perché aveva assunto rischi eccessivi o gestito male i propri affari) può comunque ottenere l’esdebitazione se durante la procedura concorsuale adotta una condotta virtuosa. In particolare, la collaborazione assidua con il curatore o l’OCC, la diligente consegna di documenti, l’assenza di atti in frode durante la procedura, possono “riabilitare” il debitore agli occhi del giudice, superando pecche iniziali. Questo orientamento incoraggia i debitori a cooperare attivamente nella procedura di liquidazione: una condotta irreprensibile e proattiva nei confronti degli organi concorsuali potrà compensare eventuali leggerezze pregresse, consentendo comunque l’accesso al fresh start. Si tratta di un approccio evolutivo e premiale, in linea con la finalità di recupero del debitore onesto: l’errore imprenditoriale non preclude per sempre la meritevolezza, se seguito da ravvedimento operoso.
  • Tribunale di Pistoia, decreto 16 marzo 2021; Tribunale di Napoli, decreto 15 luglio 2022: sono tra i primi provvedimenti di merito ad aver applicato la nuova esdebitazione del debitore incapiente. In entrambi i casi, i giudici hanno concesso il beneficio a debitori completamente privi di attivo, riconoscendo la meritevolezza degli istanti e l’assenza di alternative di realizzo. Queste pronunce “apripista” – antecedenti l’entrata in vigore formale del CCII ma emanate in base alla normativa transitoria (L.176/2020) – hanno di fatto anticipato i tempi, testando sul campo l’innovativo istituto. Ad esempio, nel caso di Pistoia, un consumatore sommerso dai debiti ma nullatenente ha visto cancellare oltre 100 mila euro di esposizioni senza versare un euro, grazie alla dimostrata buona fede (il debitore non aveva causato dolosamente la propria insolvenza e viveva in condizioni economiche al limite della sussistenza). Questi precedenti hanno tracciato la via: l’esdebitazione incapiente non è un’utopia, ma una realtà concreta quando ricorrono i presupposti di legge. Ad oggi (maggio 2025) non risultano ancora interventi della Cassazione sul tema specifico dell’incapiente, dato che l’istituto è nuovo e i casi stanno arrivando gradualmente al vaglio di legittimità. Ci si attende che la Suprema Corte, quando investita, confermi per l’esdebitazione “a zero” gli stessi parametri di meritevolezza elaborati per l’esdebitazione post-liquidazione – ossia onestà, trasparenza, unicità del beneficio – data la chiara continuità di ratio.
  • Corte di Giustizia UE, sentenza 8 maggio 2024 (C-20/23): questa pronuncia, già citata, riveste importanza nell’interpretazione della direttiva Insolvency riguardo alle eccezioni al discharge. La causa riguardava la normativa di uno Stato membro (Spagna) che escludeva integralmente i debiti fiscali dal beneficio dell’esdebitazione. La CGUE ha dichiarato che la direttiva non impedisce agli Stati di prevedere esclusioni per determinati debiti (come quelli tributari), ma tali esclusioni devono rispettare il principio di proporzionalità e la ragionevolezza, per non svuotare il diritto al fresh start. Escludere in toto i debiti verso il Fisco può confliggere con lo scopo riabilitativo, a meno che non vi siano ragioni imperative (ad es. contrasto all’evasione). L’Italia, come detto, consente l’esdebitazione anche dei debiti erariali (inclusa la falcidia dell’IVA in sede di piano, che ora è ammessa parzialmente), escludendo solo pochi crediti “sensibili”. La sentenza UE conferma dunque che l’ordinamento italiano è in linea con la direttiva e fornisce un monito: eventuali future limitazioni all’esdebitazione dovranno essere ben giustificate. Per i pratici, ciò significa che anche i debiti tributari e contributivi possono rientrare in un’esdebitazione, specie nell’ambito di procedure omologate: è lecito proporre stralci o pagamenti parziali al Fisco purché la proposta sia più vantaggiosa della liquidazione (c.d. best interest test) e purché non vi siano norme nazionali contrarie (attualmente non più, dopo la riforma).

In generale, l’indirizzo giurisprudenziale 2024-2025 rispecchia l’evoluzione normativa verso una maggiore apertura. Le corti italiane mostrano di volere:

  • da un lato agevolare il debitore meritevole nel percorso di liberazione (come visto nei casi di parziale pagamento non ostativo, o di nullatenenti esdebitati),
  • dall’altro mantenere fermo il filtro dell’onestà (vedi caso di omissione del creditore punita, o richiami alla prudenza nell’escludere debiti fiscali).

Per i professionisti, ciò implica che le istanze vanno preparate con estrema cura documentale e morale: un dossier completo, credibile e trasparente ha buone probabilità di successo in linea con le tendenze attuali, mentre scorciatoie o opacità verranno sanzionate col rigetto.

Esempi pratici e simulazioni di casi di esdebitazione

Di seguito presentiamo alcuni casi esemplificativi per capire come l’istituto dell’esdebitazione opera nella pratica, calato in situazioni tipiche di privati, piccoli imprenditori e professionisti. Ogni esempio è semplificato nei numeri, ma basato su scenari realistici, per illustrare le possibili strategie e soluzioni:

Caso 1: Consumatore sovraindebitato con beni pignorati (Privato).
Scenario: Mario è un padre di famiglia che ha contratto debiti consumeristici (prestiti personali, carte di credito) per €80.000. Ha anche un mutuo residuo sulla casa di abitazione, che però non riesce più a pagare dopo aver perso il lavoro. I creditori non privilegiati hanno avviato pignoramenti sui conti e minacciano di mettere all’asta la casa.
Soluzione: Mario si rivolge a un OCC e, con l’aiuto di un gestore, valuta le opzioni. Poiché vuole salvare la casa, tenta un Piano del consumatore: propone di pagare i creditori chirografari al 20% usando il TFR e piccoli risparmi, mentre intende continuare a pagare il mutuo ipotecario per non perdere l’immobile. Il piano viene attestato dall’OCC e presentato al tribunale. Nonostante i creditori votino contrariamente, il giudice omologa il piano riconoscendo la meritevolezza di Mario (ha perso il lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà) e verificando che l’offerta è più conveniente della liquidazione (il best interest test è soddisfatto). Grazie a ciò, Mario paga solo €16.000 in 4 anni e ottiene l’esdebitazione contrattuale dei debiti residui: al termine del piano, il restante 80% del suo debito è definitivamente cancellato. La casa è salva e Mario può ripartire, mantenendo il tetto familiare. (Nota: se il piano non fosse stato fattibile, Mario avrebbe potuto ripiegare sulla liquidazione controllata vendendo la casa con l’aiuto del liquidatore. In tal caso, avrebbe perso l’immobile ma, dopo la vendita e distribuzione ai creditori, avrebbe potuto chiedere l’esdebitazione giudiziale del debito residuo.)

Caso 2: Piccolo imprenditore artigiano fallito (Piccola impresa).
Scenario: Luca era titolare di una piccola impresa edile (ditta individuale) che è fallita nel 2023 con un passivo di €500.000. Durante il fallimento, il curatore ha liquidato tutti i beni di Luca (furgone, attrezzature, un appartamento non prima casa) ricavando €100.000, distribuiti per lo più alla banca ipotecaria e in parte minima (5%) ai chirografari. Luca ha collaborato pienamente con il curatore, consegnando documenti e aiutando a rintracciare alcuni crediti verso clienti. Chiusa la procedura, residuano circa €400.000 di debiti chirografari impagati (fornitori, fisco per sanzioni e interessi, ecc.).
Soluzione: Luca presenta al tribunale fallimentare un’istanza di esdebitazione ex art. 278 CCII, allegando l’elenco dei crediti rimasti e dichiarando di aver soddisfatto tutte le condizioni di legge. Nessun creditore si oppone (anche perché Luca si è mostrato corretto e non ha nascosto nulla). Il Tribunale, valutata la meritevolezza (nessuna condotta fraudolenta, anzi attiva collaborazione) e visto che i creditori hanno già ottenuto il massimo possibile dal fallimento, accorda l’esdebitazione. Con decreto motivato, il giudice libera Luca dall’obbligo di pagare il residuo €400.000 di debiti chirografari. Restano esclusi solo €20.000 di debiti personali per sanzioni amministrative e un credito alimentare verso l’ex coniuge, che Luca dovrà continuare a onorare (come previsto dalla legge). Ora Luca può aprire una nuova attività o essere assunto senza l’assillo delle vecchie esposizioni: il fallimento è alle spalle e, grazie al fresh start, egli torna economicamente “pulito” e può anche riottenere la fiducia commerciale (ad esempio, non risulta più protestato per i debiti pregressi).

Caso 3: Professionista indebitato nullatenente (Professionista/incapiente).
Scenario: L’avvocato Giovanni ha accumulato €150.000 di debiti: fiscalità arretrata, canoni non pagati, prestiti per l’avviamento dello studio. A causa di gravi problemi di salute ha dovuto cessare l’attività; oggi vive in affitto, non ha immobili di proprietà né auto, e le sue uniche entrate sono un modesto sussidio statale e il sostegno economico saltuario di familiari. Non esercita più la professione e non vede prospettive di ripresa a breve. È quindi un debitore “incapiente” in piena regola: nulla da liquidare e nessuna capacità di rimborso neppure parziale.
Soluzione: Giovanni, con l’ausilio di un OCC presso l’Ordine degli Avvocati, prepara un’istanza di esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII. L’istanza elenca tutti i suoi debiti e attesta l’assenza totale di beni aggredibili, allegando la relazione particolareggiata dell’OCC che conferma lo stato di insolvenza prolungata e incolpevole (la crisi è dovuta a forza maggiore: malattia) e l’assenza di atti in frode (Giovanni non ha regalato beni a parenti, né sperperato denaro prima di indebitarsi). Il tribunale competente, verificata la completezza documentale e la meritevolezza, accoglie la domanda: con decreto, dichiara esdebitato Giovanni da tutti i debiti personali indicati (erariali compresi). I creditori non ricevono nulla (zero dividendo), ma vengono informati che potranno rivalersi su eventuali nuove disponibilità di Giovanni nei prossimi 4 anni, come previsto dalla legge. Trascorso tale periodo senza sopravvenienze, il beneficio diverrà definitivo. Giovanni ottiene così il completo fresh start: può iniziare un nuovo capitolo, magari riconvertirsi in altra attività, libero dal fardello dei debiti passati che altrimenti l’avrebbero perseguitato a vita. Questo caso dimostra l’importanza pratica dell’esdebitazione incapiente: anche un professionista che abbia fallito economicamente può ottenere una “pulizia” integrale della propria posizione debitoria, purché la sua insolvenza non sia frutto di malafede.

Caso 4: Piccola impresa sovraindebitata con patrimonio limitato (Concordato minore vs liquidazione).
Scenario: Una società agricola a conduzione familiare (snc) ha debiti totali per €200.000, di cui €50.000 verso banche (garantiti da pegno su macchinari) e il resto verso fornitori. Il patrimonio sociale consiste in attrezzature e scorte modeste. I soci (due fratelli) non vogliono dichiarare fallimento e cercano di evitare la cessazione brusca.
Soluzione: Grazie alla possibilità di accedere alle procedure di sovraindebitamento (le snc di piccole dimensioni rientrano tra i soggetti non fallibili), la società propone un concordato minore: un terzo (un parente) si offre di mettere €30.000 a disposizione per pagare i fornitori al 20%, mentre la banca escuterà il pegno sui macchinari stimati sufficienti per coprire il proprio credito. I creditori votano e approvano a maggioranza il concordato, attratti dalla prospettiva di incassare qualcosa subito. Il tribunale omologa l’accordo. Una volta eseguiti i pagamenti pattuiti (che chiudono le posizioni debitorie come da accordo), la società risulta liberata dai debiti residui verso tutti i creditori aderenti: in sostanza, i fornitori hanno accettato di stralciare l’80% dei loro crediti in cambio del concordato andato a buon fine, quindi non possono più pretendere nulla oltre quanto ricevuto. I soci escono così dall’insolvenza senza procedure giudiziali lunghe. (Se il concordato non fosse stato praticabile, l’alternativa sarebbe stata la liquidazione controllata: in tal caso, dopo la vendita di beni sociali e la ripartizione ai creditori, i soci illimitatamente responsabili avrebbero potuto chiedere l’esdebitazione personale per eventuali debiti sociali rimasti in capo a loro.)

Questi esempi evidenziano come, a seconda delle circostanze, esistono più percorsi per giungere all’effetto finale della liberazione dai debiti. La scelta dipende da vari fattori: la presenza di beni liquidabili, la possibilità di offrire un piano di rientro, la natura del debitore (consumatore vs imprenditore), l’entità del debito e la sussistenza o meno di risorse anche minime. L’esdebitazione può realizzarsi:

  • per via accordata (come effetto dell’esecuzione di un piano o concordato, dove i creditori accettano perdite);
  • per via giudiziale diretta (come nel fallimento o nella liquidazione controllata, dove il giudice cancella d’autorità i residui dopo aver liquidato il possibile);
  • in via eccezionale a zero (col provvedimento ad hoc per l’incapiente).

Tabella comparativa: esdebitazione ordinaria vs esdebitazione incapiente

Per fare chiarezza, riportiamo una tabella riepilogativa che confronta i requisiti e le caratteristiche dell’esdebitazione ordinaria (successiva a procedura liquidatoria) e dell’esdebitazione speciale del debitore incapiente. Questa comparazione aiuta a comprendere quando si applica l’una o l’altra e con quali differenze:

Aspetti principaliEsdebitazione ordinaria (post liquidazione fallimentare/controllata)Esdebitazione speciale (debitore incapiente)
Normativa di riferimentoArt. 278 CCII (già art.142 L.F. per fallimenti) – Artt. 280-282 CCII (requisiti, cause ostative)Art. 283 CCII (introdotto da D.Lgs.83/2022)
Procedura presuppostaRichiede una procedura concorsuale con liquidazione dell’attivo: fallimento (liquidazione giudiziale) per imprenditori fallibili, oppure liquidazione controllata per sovraindebitati non fallibili. Solo dopo la chiusura di tale procedura si può chiedere l’esdebitazione.Autonoma, senza procedura liquidatoria se non c’è attivo. Si può chiedere direttamente al tribunale quando il debitore è nullatenente. Se invece ha anche pochi beni liquidabili, deve prima procedere con la liquidazione controllata ordinaria.
Soggetti ammessiDebitori persone fisiche insolventi coinvolti in procedure concorsuali. Include: ex imprenditori commerciali falliti, soci illimitatamente responsabili, consumatori o piccoli imprenditori che hanno fatto liquidazione controllata. (Le società non beneficiano perché estinte dalla liquidazione).Debitori persone fisiche (consumatori, professionisti, imprenditori minori) che si trovino in stato di sovraindebitamento senza alcun patrimonio o reddito aggredibile. Non rileva se siano consumatori o imprenditori, basta che siano individui meritevoli. Esclusi gli enti collettivi (società) e in genere i debitori deceduti.
Utilità offerte ai creditoriPresente, seppur parziale. I creditori ricevono il ricavato della liquidazione del patrimonio del debitore. Spesso recuperano poco (pennies on the dollar), ma qualcosa ottengono. L’esdebitazione libera dal residuo non pagato.Nessuna utilità distribuita: procedura “a zero” per creditori. Il debitore non offre né beni immediati né pagamenti futuri (per definizione, non ne ha). I creditori subiscono l’integrale inesigibilità dei crediti (salvo sopravvenienze postume, v. sotto).
Meritevolezza richiestaSì, rigorosa. Il debitore non deve aver provocato il dissesto con dolo o colpa grave; deve aver collaborato con curatore/OCC; nessuna frode o violazione dei doveri nella procedura. Escluso chi ha commesso reati fallimentari o chi ha già avuto esdebitazione recente (<10 anni). Il giudice può negare se ravvisa abuso o comportamenti gravemente scorretti.Sì, altrettanto rigorosa (forse ancor più scrutinata data la gratuità). Il debitore deve essere incolpevole: insolvenza non volontaria o dolosa, nessun depauperamento intenzionale del patrimonio per farsi risultare incapiente. Richiesta massima trasparenza documentale. I precedenti tribunali hanno concesso il beneficio solo a debitori totalmente onesti in difficoltà estrema.
TempisticaFine procedura: tipicamente dopo 3 anni (durata standard liquidazione persona fisica). L’istanza può essere valutata contestualmente alla chiusura. L’effetto esdebitatorio decorre dal decreto di esdebitazione (immediatamente esecutivo).Procedura rapida ad hoc: una volta presentata l’istanza (tramite OCC) e verificata la completezza, il tribunale può decidere in pochi mesi, dato che non ci sono attivi da gestire né riparti. Se accolta, l’esdebitazione è efficace con il decreto emesso dal giudice.
Obbligo di coinvolgere OCCNon obbligatorio nel fallimento tradizionale (si opera tramite curatore e istanza legale). Nella liquidazione controllata da sovraindebitamento, invece, il ruolo dell’OCC/gestore è già insito nella procedura e assiste il debitore.Sì, tramite OCC: la domanda deve essere presentata con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi, che redige una relazione particolareggiata e certifica la situazione. Il debitore incapiente consumatore può rivolgersi personalmente all’OCC senza bisogno di avvocato.
Frequenza e reiterabilitàLa legge non fissa un tetto assoluto, ma preclude una nuova esdebitazione entro 10 anni. Inoltre, se uno stesso soggetto incorresse ripetutamente in insolvenza, sarebbe difficilmente ritenuto meritevole nelle procedure successive (rischio abuso). In pratica, l’esdebitazione ordinaria può avvenire più volte nella vita di una persona, ma solo in casi eccezionali e lontani nel tempo.Una volta sola nella vita. Il Codice lo esplicita: l’esdebitazione incapiente è un beneficio una tantum, non reiterabile. Se il soggetto in passato ha già ottenuto una cancellazione dei debiti (anche ordinaria), probabilmente non avrà accesso a questa misura speciale.
Debiti esclusiNon estingue debiti per alimenti, da dolo extracontrattuale, sanzioni penali/amm.ve, etc. (vedi § precedente). Anche dopo esdebitazione questi creditori possono agire (sebbene spesso siano inesigibili per altri motivi).Identico elenco di esclusioni. Il provvedimento di esdebitazione incapiente non tocca gli eventuali debiti di natura personale non condonabili (assegni divorzili, multe, etc.). Tali obblighi rimangono a carico del debitore.
Effetti sui coobbligati e fideiussoriLimitati al debitore istante: l’esdebitazione è personale. I coobbligati (ad es. un garante) restano obbligati per intero verso i creditori, che possono escutere il debito residuo nei loro confronti (art. 282 c.5 CCII). L’esdebitazione non può peggiorare la posizione di terzi obbligati.Uguale all’ordinaria. Se, ad esempio, i genitori del debitore avevano garantito un prestito, la cancellazione del debito per il debitore principale non libera i garanti: il creditore potrà rivalersi su di loro.
Obblighi post-decretoNessuno di legge, salvo il generico dovere di non compiere frodi. Nota: Se emergono ex post asset occultati, il debitore rischia sanzioni e la revoca del beneficio per indegnità. Inoltre, nel fallimento, se entro 5 anni si scoprono attivi non noti, è possibile la riapertura della procedura (art. 146 CCII), anche se il debito personale era esdebitato – in pratica i nuovi attivi servono a pagare i creditori precedenti.Vincolo di 4 anni sulle sopravvenienze attive: eredità, donazioni, vincite o aumenti di reddito vanno segnalati e utilizzati per pagare i vecchi creditori fino a soddisfacimento completo. In caso contrario scatta la revoca del decreto di esdebitazione e tornano esigibili tutti i debiti originari. Decorso il quadriennio senza novità, il beneficio diviene definitivo.
Esempio tipicoImprenditore fallito che dopo la liquidazione rimane debitore di grosse somme; consumatore che ha venduto la casa in liquidazione controllata e ancora deve differenze ai creditori. Se meritevoli, ottengono la cancellazione di quei debiti e possono ricominciare attività.Pensionato senza beni né reddito aggredibile che ha accumulato debiti di prestiti; disoccupato nullatenente con debiti di bollette e piccoli finanziamenti; ex lavoratore autonomo malato che non può produrre reddito. Persone in queste condizioni, dimostrata la buona fede, ottengono l’esdebitazione totale senza pagare nulla, per potersi reintegrare socialmente.

(Tabella 1: Confronto tra esdebitazione ordinaria e speciale incapiente – fonte: elaborazione da CCII e dottrina)

FAQ – Domande frequenti su esdebitazione e sovraindebitamento

Di seguito rispondiamo ad alcune domande comuni che avvocati, imprenditori e cittadini si pongono in tema di esdebitazione, alla luce delle norme vigenti (aggiornate al 2025):

D1: Chi può ottenere l’esdebitazione?
R: Può accedere all’esdebitazione qualunque persona fisica insolvente che abbia affrontato (o stia affrontando) una procedura concorsuale liquidatoria, oppure – se priva di qualsiasi risorsa – anche senza procedura, tramite l’istituto speciale per incapienti. In pratica: l’imprenditore individuale o il consumatore sovraindebitato, al termine della liquidazione controllata; il fallito al termine del fallimento; oppure il debitore civile nullatenente tramite esdebitazione ex art.283 CCII. Restano esclusi gli enti (società) perché non ne hanno bisogno (i debiti delle società si estinguono con la cancellazione della società stessa). È necessario inoltre che il debitore sia meritevole (buona fede, cooperazione, nessun frode). Se ci sono state condotte fraudolente, condanne per reati gravi o violazioni dolose dei doveri verso i creditori, l’accesso verrà negato.

D2: L’esdebitazione cancella tutti i debiti?
R: Quasi tutti. Vengono cancellati tutti i debiti chirografari residui anteriori alla procedura, cioè quelli non soddisfatti durante il fallimento o il piano. Eccezioni: per legge non sono mai cancellati alcuni debiti di natura speciale, come: le obbligazioni alimentari (es. mantenimento ai figli o ex coniuge), i debiti per risarcimento danni da fatto illecito (tipicamente i danni derivanti da reati), le multe e ammende (sanzioni pecuniarie penali o amministrative). Queste categorie restano a carico del debitore anche dopo l’esdebitazione. Inoltre, se il debitore aveva garantito obbligazioni altrui, l’esdebitazione non libera i coobbligati: il creditore può perseguire eventuali fideiussori o condebitori solidali per la parte di debito non pagata (art. 282 CCII). In sintesi, l’esdebitazione libera solo i debiti civili personali del debitore verso i suoi creditori generici. Restano fuori alcuni debiti “protetti” per interesse pubblico o familiare, e la responsabilità di eventuali garanti.

D3: Posso esdebitarmi da debiti con il Fisco e le banche?
R: Sì, i debiti fiscali e bancari sono esdebitabili come gli altri chirografari, salvo garanzie. In particolare, i debiti verso Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) possono essere inclusi nelle procedure di sovraindebitamento e anche oggetto di parziale falcidia. La riforma ha tolto molti paletti che esistevano in passato: oggi il piano del consumatore o il concordato minore possono prevedere stralci di tributi (anche IVA in parte) e il giudice può omologare senza bisogno del consenso formale del Fisco, a condizione che l’erario riceva almeno quanto otterrebbe in una liquidazione. Se poi al termine della procedura restano impagati importi fiscali, anche quelli possono essere soggetti a esdebitazione (non c’è più il divieto assoluto come un tempo). Lo stesso vale per i debiti bancari: mutui, prestiti, fidi – se restano scoperti in parte dopo la vendita dei beni (es. la casa ipotecata venduta non copre l’intero mutuo), la parte residua rientra nell’esdebitazione e la banca non potrà più pretendere la differenza. Attenzione però: non si esdebitano eventuali frodi fiscali o indebiti arricchimenti: se il debito erariale deriva da sanzioni per frode fiscale, quelle sanzioni rimangono dovute (in quanto rientrano nelle multe non cancellabili).

D4: Quali sono i principali requisiti di “meritevolezza”?
R: La meritevolezza è il fulcro per ottenere l’esdebitazione. In sintesi, il debitore deve poter dimostrare di non aver colpa grave né dolo nel proprio indebitamento e di aver tenuto un comportamento corretto. I criteri chiave:

  • Assenza di dolo o colpa grave nell’indebitamento: ad es. non aver contratto debiti sapendo di non poterli pagare con malafede, non aver dissipato il patrimonio in modo irresponsabile pregiudicando i creditori.
  • Collaborazione durante la procedura: aver consegnato tutti i beni, documenti e informazioni richieste; non aver occultato o sottratto attivi; aver agevolato il lavoro di curatore o OCC.
  • Nessun tentativo di frode: non aver simulato crediti o passività inesistenti, non aver distratto beni prima della procedura, non aver favorito occultamente qualcuno a danno di altri creditori.
  • Veridicità delle informazioni: come detto, fornire elenchi di beni e creditori completi e veritieri. Omettere deliberatamente un creditore, o mentire su redditi e patrimonio, è considerato indice di malafede (vedi Cass. 24214/2021).
  • Carichi pendenti puliti: non bisogna avere condanne per reati di bancarotta fraudolenta o simili. Tali reati sono ostativi per legge (art. 280 CCII).
  • Unicità del beneficio: il debitore non deve aver già ottenuto un’esdebitazione recentemente (la legge fissa 10 anni per l’ordinaria, mentre l’incapiente è comunque una sola volta). Ciò garantisce che la misura sia effettivamente una seconda chance e non una prassi ripetibile.

In pratica, il giudice compie una valutazione a 360 gradi sulla condotta del debitore: se emerge un profilo di onestà e sfortuna, l’esdebitazione sarà concessa; se invece affiora opportunismo o malizia, sarà negata in quanto l’istituto è riservato a chi “non ha colpa” nel proprio dissesto o comunque ha cercato di rimediare con atteggiamento leale.

D5: Quante volte si può chiedere l’esdebitazione?
R: L’esdebitazione ordinaria (post-fallimento/liquidazione) può, in via teorica, essere richiesta ogniqualvolta una persona fisica subisca una procedura concorsuale e ne rispetti i requisiti. Tuttavia, la legge pone un freno temporale: non è possibile ottenere un nuovo decreto di esdebitazione se non sono trascorsi almeno 10 anni dal precedente (art.280 c.2 CCII). Inoltre, un soggetto che ricade spesso in insolvenza vedrà minata la propria meritevolezza – più fallimenti accumulati rendono difficile provare che non vi sia colpa. Dunque, nella prassi, ottenere l’esdebitazione più di una volta è molto raro.
L’esdebitazione incapiente, invece, è strettamente monouso: la norma dice esplicitamente “può accedere solo per una volta”. È un’agevolazione eccezionale che non si ripete. Se un debitore incapiente viene graziato dei debiti e poi in futuro contrae altri debiti che non paga, non potrà chiedere di nuovo l’azzeramento. Questa regola punta ad evitare abusi e a responsabilizzare il beneficiario: la tabula rasa viene concessa solo una volta, dopodiché si presume che il soggetto abbia avuto modo di imparare dalla propria esperienza.

D6: Come si presenta in concreto l’istanza di esdebitazione?
R: Dipende dal tipo di procedura:

  • Nel fallimento (liquidazione giudiziale): al momento della chiusura del fallimento, il debitore (tramite il suo avvocato) deve presentare al giudice delegato o al tribunale fallimentare un’istanza di esdebitazione, indicando di aver diritto al beneficio. L’istanza è in forma di ricorso, con firma dell’avvocato, e va notificata al curatore e ai creditori (secondo le norme del rito camerale). Può essere contestuale alla richiesta di chiusura oppure successiva (entro 1 anno dalla chiusura, secondo la vecchia legge). Il tribunale fissa udienza o decide in camera di consiglio se non vi sono opposizioni. Se accoglie, emette il decreto di esdebitazione che viene comunicato a tutte le parti.
  • Nella liquidazione controllata da sovraindebitamento: similmente, il debitore persona fisica formula l’istanza al giudice nell’ambito della procedura stessa, preferibilmente poco prima della chiusura. Spesso è il liquidatore o l’OCC a segnalare che il debitore ha i requisiti e propone la sua esdebitazione nel progetto di chiusura. Il giudice allora inserisce nel decreto di chiusura la dichiarazione di esdebitazione (salvo obiezioni di creditori). In mancanza, il debitore può presentare ricorso entro 1 anno dalla chiusura.
  • Nell’esdebitazione del debitore incapiente: qui la domanda inizia la procedura. Va depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore, tramite l’OCC competente territorialmente. L’istanza deve contenere tutti i dati anagrafici, la descrizione della situazione d’insolvenza e la dichiarazione espressa che il debitore non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, nemmeno prospettica. Vanno allegati i documenti richiesti (elenchi creditori, atti ultimi 5 anni, redditi ultimi 3 anni, etc.) e soprattutto la relazione dell’OCC. Il tribunale verifica la regolarità formale e può chiedere integrazioni; quindi fissa udienza per ascoltare l’OCC e il debitore. I creditori vengono informati (di solito con decreto che ordina comunicazione dell’istanza ai principali creditori, se reperibili, perché possano eventualmente segnalare irregolarità). Se non emergono opposizioni fondate, il tribunale emette decreto di esdebitazione esecutivo.
  • Nota: In tutti i casi, è dovuto un contributo unificato per il ricorso (attualmente €98 per le procedure concorsuali minori) salvo esenzioni specifiche, più una marca da bollo forfettaria (es. €27). Tuttavia, dal 2024 il citato Fondo per incapienti potrà coprire queste spese per chi non è in grado di sostenerle.

D7: Quanto dura la procedura per ottenere l’esdebitazione?
R: La tempistica varia in base alla tipologia:

  • Nel fallimento tradizionale, l’esdebitazione coincide con la fine del fallimento stesso. I fallimenti possono durare vari anni; tuttavia per le persone fisiche il CCII auspica che la liquidazione si chiuda entro 3 anni dall’apertura (più eventuale 1 anno in casi eccezionali). Quindi il debitore meritevole può sperare di essere esdebitato entro 3-4 anni dall’inizio dell’insolvenza. Se la procedura dura di più, l’attesa si allunga di conseguenza.
  • Nella liquidazione controllata, similmente, il CCII fissa un termine di massima di 3 anni per la chiusura. Spesso la liquidazione di un singolo immobile o patrimonio modesto si conclude in 1-2 anni, per cui l’esdebitazione arriverà subito dopo (tempi molto più brevi del vecchio fallimento medio).
  • Nell’esdebitazione del debitore incapiente, la procedura è snella: pochi mesi se i documenti sono in ordine. Indicativamente: 30-60 giorni per preparare la pratica con l’OCC, 60 giorni per l’istruttoria in tribunale (nomina giudice, eventuale udienza), e poi l’emissione del decreto. Quindi in 3-6 mesi si può ottenere il risultato, salvo intoppi.
  • Per contro, se la prima istanza viene respinta (ad es. perché il giudice riscontra una causa ostativa), il debitore non ottiene l’esdebitazione. In tal caso può valutare di reclamare in Corte d’Appello (il decreto di diniego è reclamabile nei 30 giorni). Se anche l’appello conferma il rigetto, resta solo il ricorso in Cassazione per motivi di legittimità, ma trattandosi di decisione discrezionale è difficile da ribaltare. Il debitore potrà ritentare eventualmente dopo 4 anni (nel caso dell’incapiente, ammesso che non l’abbia già ottenuta altrove) o dopo 10 anni nel fallimento, se ricapita insolvenza.

D8: Cosa succede se dopo l’esdebitazione il debitore riceve un’eredità o torna a guadagnare bene?
R: Se si tratta di un’esdebitazione ordinaria, formalmente il debitore è libero una volta per tutte: i creditori chirografari anteriori non possono più chiedergli nulla, anche se dovesse diventare milionario l’anno dopo. Non c’è un meccanismo di “retroattività” degli incassi futuri. L’unico caso è quando emergono beni occultati o non conosciuti durante la procedura: in tal caso il curatore può chiederne la liquidazione a favore dei creditori (riapertura del fallimento entro 5 anni). Ma se l’arricchimento postumo è dovuto a nuove vicende (una donazione inaspettata, una vincita), non c’è obbligo di riversarla ai vecchi creditori – a meno che si sospetti che il debitore abbia orchestrato la cosa per frodarli, nel qual caso si potrebbe tentare una revoca per indegnità (ma è ipotesi estrema).
Invece, nell’esdebitazione incapiente, come già evidenziato: per 4 anni c’è l’obbligo legale di comunicare e destinare ai creditori eventuali sopravvenienze attive significative. Se ad esempio 2 anni dopo l’esdebitazione il debitore incapiente vince alla lotteria €50.000, dovrà informare gli ex creditori e usare quella somma per pagare, fino a concorrenza, i debiti che gli erano stati cancellati (ovviamente nei limiti di ciò che aveva originariamente dovuto). In pratica, l’esdebitazione a zero viene congelata per quella parte: se arrivano soldi freschi, vanno in prima battuta a chi non ha preso nulla. Solo dopo 4 anni senza novità il beneficio diventa irrevocabile e il debitore potrà godere interamente di eventuali fortune. Se il debitore non ottempera a questo obbligo e si scopre, il tribunale revocherà il decreto e ripristinerà tutti i debiti come prima, oltre alle possibili sanzioni per l’omissione.

D9: Esdebitazione e protesti: il nome del debitore esdebitato viene cancellato dai registri?
R: Ricevere l’esdebitazione non cancella automaticamente le segnalazioni pregiudizievoli (come protesti o CRIF) derivanti dai debiti pregressi. Ad esempio, se il debitore aveva assegni protestati o segnalazioni come cattivo pagatore, il decreto di esdebitazione non li rimuove d’ufficio. Tuttavia, l’interessato può attivarsi per ottenere la riabilitazione protesti (trascorsi i termini di legge) o far annotare l’avvenuta esdebitazione nei pubblici registri relativi alle procedure concorsuali. Inoltre, il certificato dei carichi pendenti civili (diritti civili) riporterà la chiusura della procedura e l’avvenuta esdebitazione, il che di fatto riabilita il soggetto. Va ricordato che dopo l’esdebitazione cessano le incapacità personali legate al fallimento: ad es. il soggetto torna eleggibile, può aprire partita IVA e costituire società, può accedere a nuove linee di credito (sarà comunque una valutazione discrezionale degli istituti finanziari, ma legalmente non è più un fallito). In sostanza, l’esdebitazione riporta il debitore allo status giuridico di un qualunque cittadino non insolvente, pur senza riscrivere la storia creditizia immediatamente.

D10: Quali documenti servono per avviare un’istanza di esdebitazione?
R: La documentazione necessaria è ampia, perché occorre dimostrare in modo completo la situazione debitoria e patrimoniale. In generale servono:

  • Elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi importi dovuti e causali (contratti, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali, etc.). Meglio allegare copia delle ultime comunicazioni ricevute da ciascun creditore o estratti conto debito.
  • Elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni: es. vendite di immobili, donazioni, transazioni rilevanti. Questo per verificare che il debitore non abbia sottratto attivo poco prima di chiedere sollievo dai debiti.
  • Ultime 3 dichiarazioni dei redditi (Modello Unico/730) e, se non si presentava la dichiarazione per incapienza, un’autocertificazione sui redditi percepiti. Inoltre, indicazione di stipendi, pensioni o altre entrate attuali del debitore e del suo nucleo familiare (serve a valutare se davvero non c’è capacità di pagamento).
  • Situazione di famiglia, residenza, stato civile: documenti anagrafici che spesso l’OCC richiede (certificato di residenza, stato di famiglia, eventuale documentazione su figli o persone a carico).
  • Documenti patrimoniali: visure catastali e PRA per attestare il possesso (o meno) di beni immobili e mobili registrati; estratti conto bancari recenti per evidenziare disponibilità o scoperti; eventuali polizze assicurative, TFR maturato, etc. (tutto ciò che compone il patrimonio va dichiarato).
  • Relazione particolareggiata dell’OCC (per sovraindebitamento/incapiente): è un documento chiave, redatto dal gestore della crisi, che riepiloga la storia debitoria, le cause dell’insolvenza, il comportamento del debitore, e attesta l’assenza di soluzioni alternative nonché la sussistenza dei requisiti di legge. In pratica è il “parere tecnico” indipendente che il giudice valuta per capire se concedere l’esdebitazione.
  • Eventuali attestazioni aggiuntive: ad esempio, una certificazione che il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse (certificato di inesistenza di procedure concorsuali pendenti), e un attestato di godimento dei diritti civili (che spesso serve per verificare l’assenza di interdetto, ma in contesto di esdebitazione è formale).
  • Documenti di identità e codici fiscali, ovviamente, e dichiarazioni sostitutive ove necessario (es. dichiarare di non aver ottenuto esdebitazione in precedenza, di impegnarsi a comunicare sopravvenienze, etc.).

In pratica, si deve fornire un quadro completo e trasparente della propria posizione economica e delle vicende degli ultimi anni. La precisione e veridicità dei documenti non solo è obbligatoria, ma rappresenta anche la migliore “prova” di buona fede e affidabilità agli occhi del giudice.

Modelli e strumenti pratici

In questa sezione finale proponiamo alcuni strumenti operativi utili: un fac-simile di istanza di esdebitazione, un elenco di controllo dei documenti (checklist) e uno schema di cronoprogramma che illustra le fasi principali della procedura. Tali modelli sono orientativi e andranno adattati al caso specifico.

Fac-simile di istanza di esdebitazione

Nota: L’istanza andrebbe redatta e depositata in conformità alle norme del tribunale competente. Qui forniamo una struttura generica per un’istanza di esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), che può essere adattata anche al caso di istanza post-liquidazione cambiando opportunamente le premesse.

TRIBUNALE ORDINARIO DI [Città]  
Sezione Fallimentare / Procedure Concorsuali

Istanza di Esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII

Oggetto: Istanza di esdebitazione totale dei debiti residui di [Nome Cognome], ai sensi dell’art. 283 D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.

Ill.mo Sig. Giudice Delegato / Presidente, 

il sottoscritto [Nome Cognome], nato a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], C.F. [codice fiscale], rappresentato e assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi [denominazione OCC] con sede in [città], referente [nome gestore] (come da nomina del ...), espone quanto segue:

- Il richiedente versa in uno stato di sovraindebitamento conclamato ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. c) CCII, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni da lungo tempo.

- Egli risulta **privo di qualsiasi patrimonio liquidabile e di redditi pignorabili**, come dettagliato nella relazione particolareggiata OCC allegata. In particolare: non detiene proprietà immobiliari né mobili registrati; le sue entrate mensili (derivanti da [eventuale fonte, es. sussidio di €X] oppure “pari a zero”) sono appena sufficienti al suo sostentamento e a quello del nucleo familiare.

- L’elenco completo dei creditori con i relativi importi e titoli del credito è allegato (Doc. 1). Il debito complessivo ammonta a €[totale] ed è composto da [descrizione sintetica: es. prestiti personali, carte di credito, bollette insolute, ecc.]. Non vi sono contestazioni sull’esistenza di tali debiti.

- Negli ultimi 5 anni il sottoscritto **non ha compiuto atti in frode ai creditori**. In particolare, come da elenco allegato (Doc. 2), non ha effettuato donazioni, vendite a prezzi irrisori o altri atti di straordinaria amministrazione pregiudizievoli. L’unico bene alienato è stato [se applicabile, es. “un’autovettura nel 2019 per far fronte a spese mediche, al valore di mercato”].

- Le cause dell’insolvenza sono imputabili a circostanze sfortunate e non a dolo o colpa grave del debitore. In particolare, [descrivere brevemente: es. “il sovraindebitamento è derivato dalla perdita del lavoro nel 2020 e da spese straordinarie per motivi di salute; il debitore ha tentato di ripianare i debiti vendendo i propri beni, ma ciò non è bastato”].

- Il debitore **è meritevole** ai sensi degli artt. 280 e 283 CCII: non ha ottenuto altri benefici di esdebitazione in passato, non ha violato obblighi di legge né aggravato la propria situazione debitoria volontariamente.

- Si dichiara fin d’ora che, qualora nei 4 anni successivi all’eventuale decreto di esdebitazione sopravvenissero utilità rilevanti nel patrimonio del sottoscritto (es. eredità, donazioni, vincite, incrementi di reddito oltre la soglia di sopravvivenza), egli ne darà immediata comunicazione a codesto Tribunale e agli ex creditori, mettendole a disposizione fino alla concorrenza dei debiti originari, ai sensi dell’art. 283, comma 3 CCII.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto istante, **meritevole ed incapiente**, 

**CHIEDE** 

che l’Ill.mo Tribunale voglia:
1. Ai sensi dell’art. 283 CCII, dichiarare l’esdebitazione del sig. [Nome] relativamente a **tutti i debiti** da lui contratti e antecedenti alla presente istanza, come elencati in atti, dispensandolo dal pagamento di qualsiasi somma ai creditori chirografari ivi compresi;
2. Conseguentemente, disporre che il debitore sia liberato da ogni residua obbligazione non soddisfatta, fatta eccezione per gli eventuali debiti esclusi ex lege dall’esdebitazione (art. 282 CCII: obblighi di mantenimento, debiti da dolo, sanzioni e ammende, etc., peraltro nel caso di specie non ricorrenti/… [oppure: “dei quali si dà atto”]);
3. Dare atto che l’esdebitazione è concessa **una tantum** e informare il debitore dei suoi obblighi ex art. 283, comma 3 CCII riguardo alle sopravvenienze.

Si allegano i seguenti documenti a corredo:
- Doc. 1: Elenco creditori e somme dovute, sottoscritto dal debitore;
- Doc. 2: Elenco atti di straordinaria amm.ne ultimi 5 anni (ovvero dichiarazione che non vi sono stati tali atti);
- Doc. 3: Dichiarazioni dei redditi anni [anno1, anno2, anno3] (ovvero certificazione dell’assenza di redditi imponibili);
- Doc. 4: Dettaglio entrate correnti del nucleo familiare;
- Doc. 5: Stato di famiglia e Certificato di residenza;
- Doc. 6: Relazione particolareggiata OCC del [data], comprensiva dell’attestazione di veridicità e fattibilità;
- [Eventuali ulteriori documenti: visure, attestati medico/lavorativi se rilevanti, ecc.].

In fede,  
Luogo, data

Firma del Debitore incapiente ______________________  
(per ricevuta e conferma dati)  

Firma del Gestore OCC ___________________________  
(nome, organismo) – che assevera la veridicità dei dati ai sensi art. 284 CCII

Spiegazione: Il fac-simile sopra è semplificato. Una vera istanza includerebbe riferimenti puntuali alla normativa, l’indicazione del RG (numero di ruolo) se la procedura è già aperta, e un’attestazione formale del gestore. Tuttavia, fornisce l’idea di come strutturare i punti chiave: situazione debitoria, assenza di attivo, meritevolezza, richiesta di liberazione dai debiti. Nelle istanze post-fallimento, molte di queste informazioni (elenchi creditori, atti compiuti, ecc.) sono già nel fascicolo fallimentare; il ricorso può quindi essere più snello, richiamando la relazione del curatore e dichiarando semplicemente il possesso dei requisiti ex art. 278 CCII.

Check-list documentale (domanda di esdebitazione)

Prima di presentare l’istanza, assicurarsi di aver raccolto tutti i documenti necessari. Questa checklist riassume gli allegati e le informazioni di norma richiesti:

  • Documento d’identità e codice fiscale del debitore (copia).
  • Certificato di residenza recente.
  • Stato di famiglia (per identificare componenti del nucleo e carichi di famiglia).
  • Elenco completo dei creditori con relative somme dovute, cause dei debiti (contratti, fatture, cartelle, sentenze) e indicazione di eventuali privilegi/mutui. – Allegare documentazione: es. estratti conto, ingiunzioni, ecc.
  • Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni dal debitore e, se rilevante, dal coniuge o altre persone con cui ha patrimoni comuni. – Es: vendite immobiliari, donazioni, costituzioni di trust, rinunce ad eredità, pagamenti preferenziali.
  • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (Modello Unico/730 o CUD). Se il debitore non ha prodotto redditi imponibili, predisporre un’autocertificazione di nullatenenza fiscale.
  • Documentazione su entrate correnti: buste paga recenti, cedolino pensione, certificazione di sussidi (es. NASpI, RDC/assegno sociale), rendicontazione di eventuali aiuti da terzi. Includere anche le entrate dei familiari conviventi se concorrono alle spese, per dimostrare il bilancio familiare.
  • Situazione patrimoniale aggiornata: visura catastale nazionale (per immobili intestati o cointestati), visura PRA (veicoli), estratti conto bancari/postali ultimi 6-12 mesi di tutti i conti intestati, eventuali investimenti (titoli, fondi pensione riscattabili, etc.), elenco polizze assicurative con valore di riscatto, certificato di eventuali TFR maturandi presso datori di lavoro, ecc. Se il debitore è socio di società, indicare la quota e lo stato della società.
  • Atto di matrimonio o stato civile con annotazioni: se separato/divorziato, servono i relativi provvedimenti (es. per capire obblighi di mantenimento in corso).
  • Eventuali procedimenti in corso: indicare se il debitore è coinvolto in cause pendenti o esecuzioni in atto (pignoramenti, aste in corso) e fornire i dettagli (tribunale, RGE, stato).
  • Relazione particolareggiata OCC (solo per procedure di sovraindebitamento): redatta e firmata dal gestore nominato, comprensiva di:
    • ricostruzione del debito (origine e evoluzione dell’esposizione),
    • verifica delle cause dell’indebitamento,
    • elenco dei tentativi fatti dal debitore per porvi rimedio,
    • attestazione circa la veridicità dei dati e l’assenza di atti in frode,
    • valutazione sulla meritevolezza e sulla convenienza per i creditori (per piani/concordati; per l’incapiente semplicemente prende atto che non c’è soddisfacimento possibile).
  • Eventuali attestazioni di procedura conclusa: ad esempio decreto di chiusura del fallimento (per istanza post-fallimento) o provvedimento di omologazione piano (se si chiede esdebitazione residui dopo un concordato minore non pienamente soddisfacente, anche se tecnicamente lì sarebbe già previsto contrattualmente).
  • Quietanze spese di procedura: marca da bollo, pagamento contributo unificato (€98 per sovraindebitamento), o istanza di esenzione se ne ricorrono i presupposti (es. gratuito patrocinio se applicabile, o utilizzo del Fondo incapienti per OCC).

Questa checklist funge da guida per non dimenticare nulla. L’OCC di solito fornisce al debitore un elenco dettagliato delle carte necessarie (molti OCC pubblicano vademecum e modulistica online a riguardo). È importante iniziare a raccogliere i documenti quanto prima, perché reperire certificati, estratti e attestazioni può richiedere tempo. Un fascicolo completo sin dal deposito iniziale accelera la procedura e trasmette al giudice un segnale di serietà e accuratezza.

Cronoprogramma della procedura di esdebitazione

Di seguito uno schema sequenziale dei passaggi tipici nella gestione di un’istanza di esdebitazione, dal momento in cui il debitore decide di intraprendere il percorso fino al decreto finale. Si distinguono i due casi: (A) esdebitazione in corso di procedura concorsuale e (B) esdebitazione del debitore incapiente autonoma.

(A) Esdebitazione al termine di fallimento/liquidazione controllata:

  1. Preparazione fase finale: Verso la conclusione della liquidazione, il curatore (o liquidatore giudiziale) notifica al debitore e ai creditori il progetto di riparto finale e propone la chiusura della procedura. Il debitore, se persona fisica, manifesta l’intenzione di ottenere l’esdebitazione depositando un’istanza o anche semplicemente tramite dichiarazione a verbale.
  2. Chiusura della procedura concorsuale: Il Tribunale pronuncia il decreto di chiusura (fallimento/liquidazione) constatando l’esaurimento dell’attivo. In tale sede, se il debitore ha richiesto l’esdebitazione e risultano soddisfatti i requisiti, il giudice decide sull’esdebitazione contestualmente. Di solito:
    • Se non vi sono opposizioni dei creditori e la meritevolezza è evidente, nel decreto di chiusura stesso viene inserita la clausola di esdebitazione che libera il debitore dai debiti residui.
    • Se invece qualche creditore ha eccepito irregolarità (es. accusa il debitore di aver occultato beni), il tribunale può differire la decisione sull’esdebitazione, trattandola separatamente (istruendo un breve sub-procedimento per verificare l’eccezione).
  3. Decreto di esdebitazione: Viene emesso dal tribunale in camera di consiglio. È un provvedimento motivato che attesta il rispetto delle condizioni di legge e dichiara inesigibili i debiti anteriori non soddisfatti. Il decreto è comunicato a tutti i creditori (generalmente tramite PEC ai creditori insinuati o avviso pubblico).
  4. Periodo post-decreto: Dal deposito del decreto decorrono i termini per eventuale reclamo: i creditori (o il P.M.) che volessero contestare la concessione dell’esdebitazione possono proporre reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza reclami, il decreto diviene definitivo. (In caso di reclamo, la Corte d’Appello riesamina il caso; contro la decisione di secondo grado è ammesso ricorso in Cassazione).
  5. Chiusura definitiva: Se non ci sono impugnazioni o se queste vengono respinte, l’esdebitazione diventa irrevocabile. Il debitore può richiedere in Tribunale un certificato attestante l’avvenuta esdebitazione, utile per i propri archivi o da esibire a istituti di credito per spiegare la propria posizione. Inoltre, il debitore potrà attivarsi per cancellare eventuali pignoramenti pendenti (ad es. su stipendi) avviati da creditori chirografari ormai non più titolati, mostrando il decreto.

Tempistiche: questa fase finale può essere relativamente rapida. Dalla chiusura della liquidazione all’emissione del decreto di esdebitazione spesso passano 1-2 mesi. Se fatta contestualmente, addirittura zero tempo aggiuntivo (il decreto di chiusura è anche esdebitazione). Le eventuali impugnazioni possono prolungare di alcuni mesi, ma sono infrequenti se il caso è lineare.

(B) Esdebitazione del debitore incapiente (procedimento autonomo):

  1. Contatto con OCC e raccolta documenti: Il debitore individua un Organismo di Composizione della Crisi nel circondario (presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti o Avvocati, o un organismo pubblico accreditato). Presenta una prima istanza all’OCC per la nomina di un gestore della crisi. Una volta nominato, il gestore fissa colloqui col debitore, fornisce la lista di documenti richiesti e assiste nel reperimento. Questa fase preparatoria può durare alcune settimane a seconda della reattività del debitore e della complessità del caso.
  2. Deposito dell’istanza in tribunale: L’OCC predispone la relazione particolareggiata e raccoglie tutti gli allegati. Quindi il debitore (spesso con l’ausilio formale di un avvocato o dello stesso OCC come “ricorrente”) deposita il ricorso per esdebitazione incapiente presso la Cancelleria concorsuale del Tribunale competente. Si paga il contributo unificato (€98) a meno di esenzione. Il ricorso viene iscritto a ruolo e assegnato a un giudice relatore.
  3. Verifica di ammissibilità: Il giudice esamina la documentazione. Se qualcosa manca o è irregolare, può emettere un decreto di integrazione chiedendo di produrre elementi aggiuntivi. Se tutto è regolare, fissa direttamente un’udienza (in camera di consiglio) per sentire il debitore e l’OCC. Spesso viene nominato anche un Giudice Delegato (nei tribunali più grandi) che conduce l’istruttoria.
  4. Comunicazioni ai creditori: Di solito, il tribunale ordina che copia dell’istanza e del decreto di fissazione udienza sia comunicata (a cura dell’OCC o del debitore) ai principali creditori indicati, o pubblicata sull’albo pretorio online. Questo per dare modo ai creditori di intervenire ed eventualmente opporsi. Nota: Essendo i creditori destinati a non ricevere nulla, raramente investono risorse per opporsi, salvo abbiano prova di comportamenti fraudolenti del debitore.
  5. Udienza camerale: Alla data stabilita, il debitore comparirà (assistito dal gestore OCC e/o dal legale). Il giudice potrà rivolgere domande per chiarire la posizione, verificare la sincerità e completezza delle dichiarazioni e accertare l’assenza di risorse nascoste. Se qualche creditore si è costituito, potrà esporre le sue ragioni (es.: contestare la meritevolezza). Il giudice acquisisce il parere finale del gestore.
  6. Decreto del Tribunale: All’esito, il collegio (o il giudice monocratico, a seconda delle prassi) emette il decreto di esdebitazione oppure respinge l’istanza. Il decreto di accoglimento contiene: l’affermazione che il debitore è liberato da tutti i debiti indicati nell’istanza (eccetto quelli non esdebitabili ex lege), l’elenco sintetico dei creditori o almeno il totale, e l’avvertimento al debitore circa il dovere di dichiarare le sopravvenienze nei 4 anni successivi a pena di revoca (spesso questo obbligo è riportato testualmente nel dispositivo). Il decreto di rigetto, invece, motiva le ragioni (ad es. “insussistenza della condizione di meritevolezza per aver occultato X”).
  7. Comunicazioni e pubblicità: Il decreto viene notificato o comunicato ai creditori (di solito a cura della Cancelleria via PEC, laddove disponibili). Inoltre viene pubblicato sul registro delle procedure concorsuali. Da questo momento, i creditori chirografari non possono più iniziare né proseguire azioni esecutive individuali contro il debitore per quei crediti (diventano inesigibili).
  8. Impugnazioni: Anche qui, i creditori insoddisfatti o il P.M. possono proporre reclamo in Corte d’Appello entro 30 giorni. Se nessuno reclama, il decreto diviene definitivo. In caso di rigetto, il debitore può reclamare lui in Appello.
  9. Follow-up 4 anni: Se l’esdebitazione è concessa, il debitore deve tenere nota per i successivi 4 anni di qualsiasi evento che aumenti il suo patrimonio. Qualora ciò avvenga, come detto, deve attivarsi spontaneamente per informare e per destinare ai creditori le somme eccedenti il minimo vitale. È opportuno che queste comunicazioni vengano fatte per iscritto (PEC all’OCC o al Tribunale, e magari per conoscenza ai creditori maggiori) così da lasciare traccia. Allo scadere dei 4 anni, senza novità, l’obbligo cessa automaticamente.

Tempistiche: questo iter (B) può concludersi indicativamente in 6 mesi – 1 anno dalla presentazione dell’istanza, a seconda dei carichi di lavoro del tribunale e dell’eventuale presenza di contestazioni. In casi molto lineari e con tribunali efficienti, si è visto anche concludere in 4 mesi. È comunque opportunamente più breve rispetto a qualsiasi procedura concorsuale tradizionale, coerentemente con la natura “snella” dell’istituto.

In conclusione, conoscere in dettaglio il percorso procedurale aiuta il professionista e il debitore a programmare per tempo ogni fase: dall’organizzazione dei documenti, alla gestione dei rapporti con l’OCC, fino alle attività successive (comunicazioni, chiusura formalità). L’esdebitazione, specie nella forma incapiente, riduce al minimo gli step burocratici necessari a fronte dell’enorme beneficio sostanziale che produce.

Fonti normative e giurisprudenziali (riferimenti)

Normativa:

  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, entrato in vigore il 15/07/2022 (come modificato dai D.Lgs. 83/2022 e 149/2022). In particolare, artt. 278-284 CCII disciplinano l’esdebitazione dell’imprenditore insolvente e del debitore incapiente.
  • D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 – Attuazione della Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency), con modifiche al CCII in materia di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e procedure concorsuali (introduzione art.283 CCII, soglia €50.000 per liquidazione controllata, ecc.).
  • D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 – Riforma Cartabia del processo civile, ha apportato correttivi di coordinamento alle procedure concorsuali (integrazioni al CCII, digitalizzazione, snellimento procedimenti).
  • Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (come modificata dal D.L.179/2012, L.176/2020, ecc.) – Disciplina originaria del sovraindebitamento, ora abrogata e confluita nel CCII. Rilevante per comprendere l’evoluzione storica dell’esdebitazione dei non fallibili.
  • Legge 30 dicembre 2023 n. 197 (Legge di Bilancio 2024) – Art. 1, commi 256-258 istituisce il Fondo per la copertura delle spese delle procedure di esdebitazione dei debitori incapienti, presso il Ministero della Giustizia (dotazione 1,5 milioni di euro annui).
  • Art.142 Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (vecchia Legge Fallimentare) – Previgente norma sull’esdebitazione del fallito (abrogata dal CCII ma utile come riferimento interpretativo per la giurisprudenza formatasi fino al 2022).

Giurisprudenza:

  • Cass. civ. Sez. I, 10 marzo 2022 n. 7775: Principio di diritto sulla valutazione di meritevolezza nel fallimento – il giudice può negare l’esdebitazione se l’insolvenza è causata da condotta gravemente colposa del debitore (soddisfazione minima dei creditori imputabile a lui).
  • Cass. civ., 19 luglio 2024 n. 19964: Conferma che l’esdebitazione copre il debito residuo indipendentemente da quanto pagato in fallimento (il parziale pagamento dei creditori non preclude il beneficio per la parte restante).
  • Cass. civ., 30 agosto 2021 n. 24214: Negata l’esdebitazione al fallito che aveva omesso un creditore: omissione considerata indice di malafede. Importanza della completa informazione sui debiti.
  • Cass. civ., 17 dicembre 2020 n. 28927: Ammessa la meritevolezza sopravvenuta: anche chi inizialmente fu imprudente può ottenere l’esdebitazione se collabora attivamente in liquidazione, mostrando ravvedimento.
  • Corte di Giustizia UE, sentenza 8 maggio 2024 (causa C-20/23): Interpretazione della direttiva insolvenza sui debiti esclusi dal discharge. Conferma compatibilità delle esclusioni limitate (multe, alimenti) e censura esclusioni totali dei debiti tributari se sproporzionate.
  • Tribunale di Pistoia, decreto 16 marzo 2021: Primo caso di esdebitazione accordata a debitore incapiente ex L.3/2012 come modificata dal DL 137/2020 (importante precedente di merito, poi confluito nella disciplina CCII).
  • Tribunale di Napoli, decreto 15 luglio 2022: Concessa esdebitazione a nullatenente secondo la nuova disciplina CCII (entrata in vigore proprio quel giorno), confermando immediatamente l’operatività dell’istituto dell’incapiente.
  • Tribunale di Benevento, decreto 28 aprile 2023 (concordato minore): Caso di piccolo imprenditore incapiente che invece di chiedere esdebitazione ha proposto concordato con apporto di terzi (rif. in dottrina: evidenziato come esempio dove esdebitazione a zero poteva essere alternativa più efficiente).

Vuoi liberarti dai debiti? Fatti aiutare da Studio Monardo

L’esdebitazione è la procedura che ti permette di cancellare i debiti residui e ripartire da zero, ma servono precisi requisiti e documenti.
Fatti aiutare da Studio Monardo.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Verifica se hai i requisiti per ottenere l’esdebitazione (incapienza, buona fede, chiusura della procedura)
📑 Ti assiste nella raccolta della documentazione economica e patrimoniale necessaria
⚖️ Redige e presenta l’istanza al tribunale tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
✍️ Argomenta la tua meritevolezza e dimostra l’assenza di dolo o frode nei debiti
🔁 Ti segue fino all’udienza e alla decisione definitiva del giudice

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto della crisi e procedure di esdebitazione
✔️ Difensore accreditato presso OCC e tribunali civili
✔️ Consulente per famiglie, autonomi e imprese che vogliono chiudere con i debiti
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia

Conclusione

Con l’istanza di esdebitazione puoi ottenere una vera seconda possibilità e cancellare legalmente i tuoi debiti.
Con la guida giusta il percorso è più semplice e sicuro.

📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo:

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

My Agile Privacy
Privacy and Consent by My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!