Perfetto. Avvierò una ricerca approfondita per realizzare una guida di oltre 10.000 parole aggiornata a giugno 2025 dal titolo: “Come sapere se si è decaduti dalla Hai aderito alla Rottamazione Quater per alleggerire i debiti fiscali, ma adesso ti chiedi se sei ancora in regola? Temi di aver perso una scadenza e vuoi capire se sei decaduto dal beneficio e cosa succede adesso?
È una domanda che stanno facendo in molti. La Rottamazione Quater ha dato a migliaia di contribuenti la possibilità di pagare i debiti fiscali senza sanzioni né interessi, ma con un impegno preciso: rispettare puntualmente le rate previste dal piano di pagamento. Chi salta una scadenza o paga in ritardo, rischia di decadere dalla procedura e ritrovarsi improvvisamente con l’intero debito originario di nuovo attivo, comprensivo di sanzioni e interessi.
Ma come fai a sapere se sei effettivamente decaduto? C’è una comunicazione ufficiale? L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ti avvisa sempre?
Purtroppo no: non sempre arriva un avviso chiaro e tempestivo. In molti casi, ti accorgi della decadenza solo quando ricevi una nuova cartella, un sollecito o – peggio – un pignoramento. E a quel punto, potrebbe essere troppo tardi per rimediare. Ecco perché è fondamentale controllare periodicamente la propria posizione debitoria, verificare i pagamenti effettuati e accertarsi che non ci siano state irregolarità o errori di sistema.
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e tutela del contribuente – ti spiega come verificare se sei decaduto dalla Rottamazione Quater, cosa comporta la decadenza, e soprattutto cosa puoi fare per difenderti o chiedere una nuova rateazione se hai perso la misura agevolata.
Hai saltato una rata e non sai se puoi ancora pagare? Hai ricevuto un avviso e temi di aver perso tutti i benefici fiscali ottenuti?
Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: verificheremo la tua posizione aggiornata con Agenzia Entrate-Riscossione, controlleremo i termini e ti aiuteremo a trovare la strada più efficace per recuperare la tua serenità fiscale, anche dopo una decadenza.
Introduzione
La rottamazione-quater (o definizione agevolata 2023) è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197, commi 231-252) per permettere di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese, senza interessi, sanzioni e aggio. Chi ha aderito presentando entro il 30 giugno 2023 (termine poi prorogato a luglio 2023) la dichiarazione di adesione ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) la comunicazione delle somme dovute con il piano di pagamento (unica soluzione o rate mensili/annuali). Il contributo è informato alle seguenti regole di base:
- No ravvedimento: non esiste possibilità di regolarizzare una rata tardiva con interessi di mora: il piano va rispettato esattamente nei termini, con soli 5 giorni di tolleranza concessi per ciascuna scadenza.
- Assorbimento dei versamenti: i pagamenti già effettuati restano acquisiti come acconto e non vengono rimborsati in caso di perdita dei benefici.
- Pensione delle procedure esecutive: in caso di adesione, sono sospese iscrizioni a ruolo, fermi, ipoteche e pignoramenti (salvo incanti già tenuti) sui carichi definiti, fino all’esito del piano.
Tuttavia, il mancato o ritardato pagamento di qualsiasi rata del piano determina automaticamente la decadenza dai benefici della definizione agevolata. In pratica, basta anche una sola rata non saldata entro il termine (ossia oltre 5 giorni dalla scadenza) perché si perda ogni beneficio fiscale ottenuto. Il ripristino del debito originario segue integralmente, con interessi e sanzioni come se la rottamazione non fosse mai stata concessa. Questa guida spiega in dettaglio come verificare se si è decaduti, quali cause ne determinano l’effetto, quali comunicazioni si ricevono, e cosa fare nei casi più comuni, con esempi operativi e modelli pratici.
Normativa di riferimento
Le regole sulla rottamazione-quater sono contenute principalmente nella Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, commi 231-252. Tale norma stabilisce i carichi ammissibili, i termini di adesione e di versamento, e l’obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi definiti. In particolare:
- Art.1, commi 231-239 L.197/2022: definisce i carichi definiti (quote capitale e spese), le scadenze di pagamento (prima rata 31/7/2023 o entro 30/11/2023 per le prime due rate, le restanti sei in scadenza il 28/02, 31/05, 31/07, 30/11 di ciascun anno dal 2024) e la sospensione di fermi, ipoteche e liti tramite l’impegno a rinunciare ai giudizi tributari.
- Art.1, comma 236: dispone che, con la domanda di adesione, il contribuente indichi eventuali procedimenti in corso sui medesimi carichi e si impegni a rinunciarvi; i giudizi vengono sospesi fino al pagamento e poi si estinguono se il piano è perfezionato.
- Art.1, comma 244: stabilisce la causa di decadenza: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle [dilazionate] … la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi”. In altri termini, ritardi superiori a 5 giorni comportano la decadenza dal beneficio, con conseguente riesposizione di tutto il debito residuo.
- Art.1, commi 245-252: definiscono casi particolari e clarimenti (esclusioni di debiti comunitari, tributi locali, rottamazioni già inefficaci, credito d’imposta, ecc.) e le modalità di calcolo delle somme dovute.
Altre norme rilevanti includono:
- Legge 27 luglio 2023, n. 100 (c.d. “decreto alluvione”) ha prorogato di 3 mesi alcune scadenze nei territori alluvionati, ma i termini finali per pagamento restano quelli sopra indicati salvo casi straordinari.
- Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto “Milleproroghe 2025”), convertito dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha aperto una riapertura straordinaria dei termini per la rottamazione-quater: i soggetti decaduti entro il 31/12/2024 possono fare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, pagando un piano ridotto (max 10 rate, con prime scadenze 31/7/2025 e 30/11/2025) e interessi al 2% dal 1° novembre 2023.
- Decreto Legislativo 13 maggio 2024, n. 110 (riforma della riscossione) ha confermato le regole di massima sulla definizione agevolata senza modificarne le cause di decadenza.
- **Codice della Strada, **Enti territoriali, Corte dei Conti, ecc.: alcune categorie di sanzioni e tributi sono escluse dalla definizione agevolata (art.1, commi 246-247 L.197/2022).
In caso di dubbi interpretativi la giurisprudenza tributaria di legittimità si è espressa su questioni contigue (ad es. effetti dell’adesione sul contenzioso pendente), ma il cardine resta il rispetto delle scadenze legislative. Le circolari e le FAQ ufficiali dell’Agenzia Entrate‑Riscossione – per quanto non sempre accessibili al pubblico – confermano queste linee guida.
Cause di decadenza dalla rottamazione-quater
Il principale motivo di decadenza è l’inadempimento delle rate del piano. Come chiarito dalla norma e dalla prassi:
- Ritardo o mancato pagamento: se una rata è versata in ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza, oppure non viene versata affatto entro la scadenza utile, il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata. Ciò vale sia per la prima rata (entro luglio/novembre 2023) sia per le successive; in base alla legge l’effetto è retroattivo: si perde l’intera agevolazione per tutti i carichi inclusi.
- Pagamento insufficiente: anche l’eventuale pagamento parziale di una rata (versamento inferiore a quanto dovuto) comporta la stessa decadenza, in quanto la norma parla espressamente di “versamento insufficiente”.
- Decorso dei termini di pagamento: analogamente, non sono previste ulteriori proroghe o rate aggiuntive oltre i termini indicati. La decadenza si verifica formalmente alla data di scadenza del piano se la rata successiva non è pagata.
- Effetti pratici: in caso di decadenza, la definizione agevolata «non produce effetti» sui debiti definiti e l’Agenzia può procedere nuovamente con riscossione coattiva. Le somme già versate vengono trattenute come acconti sul debito originario, senza estinzione del residuo.
In sintesi, basta anche un solo versamento oltre il termine consentito per perdere l’agevolazione. Questa regola è fissata espressamente dalla legge e ripetuta in numerosi commenti fiscali: «in caso di mancato o tardivo pagamento di una rata del piano si perdono i benefici della definizione agevolata». Non esiste ravvedimento operoso né sanzioni mitigate per il ritardatario.
Scadenze di pagamento e termini di tolleranza
Per evitare la decadenza, è fondamentale rispettare puntualmente le scadenze contrattuali stabilite nella comunicazione delle somme dovute. Il piano di rateizzazione originario (previsto dalla L.197/2022, così come modificato dalle proroghe succedute) era il seguente:
- Soluzione unica entro il 31 luglio 2023 (oppure, a seguito delle proroghe estive, entro il 31 ottobre 2023 nella maggior parte dei casi).
- Piano ordinario (18 rate): le prime due rate (ciascuna 10% del totale) scadono al 31 luglio e al 30 novembre 2023; le restanti 16 rate, di pari importo, sono a scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno dal 2024 fino al 2027. A titolo esemplificativo, un debito residuo di €10.000 sarebbe ripartito così: 1ª rata €1.000 (31/7/23), 2ª €1.000 (30/11/23), poi circa €500 a ciascuna delle 16 rate successive.
- Interessi di dilazione: in caso di pagamento rateale, sono dovuti interessi al 2% annuo a decorrere dal 1° agosto 2023. Questi interessi ricominciano a decorrere nel nuovo piano di riammissione (vedi oltre), ma non interrompono la decadenza (che è automatica con ritardo).
- Tolleranza di 5 giorni: la legge concede sempre 5 giorni di proroga “amichevole” per ciascuna scadenza. Di fatto, il pagamento entro il 5° giorno successivo al termine ordinario è considerato regolare. Oltre questo limite scatta la decadenza automatica, come detto.
- Riammissione entro aprile 2025: i contribuenti decaduti entro il 31/12/2024 hanno potuto richiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025. In quel caso il nuovo piano (in vigore dal 31 luglio 2025) prevede 10 rate: 31/7/25, 30/11/25, quindi annualmente 28/02, 31/05, 31/07, 30/11 per il 2026 e il 2027. Restano i 5 giorni di tolleranza su ogni rata anche nel piano di riammissione.
Si può riassumere in tabella il calendario aggiornato:
Scadenza rata | Data originaria | Termine con tolleranza | Conseguenza inadempienza |
---|---|---|---|
1ª rata (10%) | 31 lug 2023 (poi 31 ott 2023) | +5 giorni | Decadenza dalla definizione (perdita benefici) |
2ª rata (10%) | 30 nov 2023 | +5 giorni | idem |
3ª rata | 28 feb 2024 | +5 gg | idem |
4ª rata | 31 mag 2024 | +5 gg | idem |
5ª rata | 31 lug 2024 | +5 gg | idem |
6ª rata | 30 nov 2024 | +5 gg | idem |
7ª rata | 28 feb 2025 | +5 gg (proroga 3/5/25) | idem |
8ª rata | 31 mag 2025 | +5 gg (proroga 6/6/25) | idem |
9ª rata | 31 lug 2025 | +5 gg | idem |
10ª rata | 30 nov 2025 | +5 gg | idem |
… fino alla 18ª rata | 2026‑2027 | +5 gg | idem |
Tabella 1. Scadenze di pagamento della rottamazione-quater e conseguenze della mancata o tardiva corresponsione.
In tutti i casi, il superamento del termine (oltre 5 giorni) fa decadere la definizione agevolata retroattivamente. Come sottolinea la prassi, “il ritardo… nelle rate della definizione comporta la perdita del beneficio”.
Conseguenze fiscali e giuridiche della decadenza
La decadenza dalla rottamazione-quater ha effetti immediati e gravi per il contribuente:
- Ripristino integrale del debito residuo: tutte le somme non pagate rientrano a pieno titolo nell’esposizione debitoria originaria. In pratica, “viene ripristinato integralmente il debito residuo: si eliminano gli effetti benefici della definizione e si iscrive a ruolo l’intero importo residuo (capitale, interessi e sanzioni) come previsto dalla normativa”. Gli eventuali versamenti già fatti dal contribuente vengono considerati semplici acconti sul debito totale, senza estinguerlo. Ad esempio, se il piano complessivo era di €10.000 e si erano versati €2.000 prima della decadenza, questi €2.000 restano acquisiti ma rimangono a copertura parziale, mentre i restanti €8.000 rifluiscono nelle ordinarie procedure esecutive.
- Interessi e sanzioni: vengono ricalcolati tutti gli interessi legali e le sanzioni originarie, incluse le maggiorazioni e aggio di riscossione, come se la definizione agevolata non fosse mai intervenuta. In base alla legge, sulle somme affidate a ruolo si applica la sanzione del 30% (art. 27 DLgs. 46/1999), anch’essa ripristinata nel calcolo.
- Ripresa delle procedure esecutive: cessata la sospensione, l’AdER procede automaticamente alla riscossione coattiva del debito residuo. Fermi amministrativi e ipoteche già iscritti rimangono efficaci; se erano state sospese aste o pignoramenti, questi riprendono (salvo eventuale incanto già avvenuto con esito positivo, che fa decadere la procedura). Anche i termini di prescrizione/decadenza riprendono a decorrere come se la definizione non fosse stata chiesta.
- Perdita di vantaggi fiscali: il contribuente decade da qualsiasi facilitazione tributaria collegata (ad esempio, le somme in definizione non concorrono ai fini del DURC). L’AdER ha piena libertà di rivalersi sul nuovo debito risuscitato, analogamente a un normale recupero d’imposta.
- Possibilità di nuova dilazione: la rottamazione-quater in sé non esclude la rateazione ordinaria prevista dal DPR 602/1973. Quindi, teoricamente, chi decade potrebbe chiedere una rateizzazione “standard” del residuo (fino a 72 rate mensili) secondo le regole ordinarie. Tuttavia, questo non comporta più alcuno sconto: anzi, sul debito residuo scatterebbero subito interessi legali e le spese di dilazione normale. Inoltre, l’Amministrazione è libera di respingere qualsiasi nuova richiesta se nel frattempo ha avviato esecuzioni. Di fatto, molti consulenti consigliano di sanare il prima possibile le somme dovute o far valere ricorsi tributari su atti esecutivi piuttosto che contare su ulteriori rateazioni agevolate.
Tabella 2. Principali conseguenze della decadenza dalla rottamazione-quater:
Effetto della decadenza | Spiegazione |
---|---|
Debito residuo riproiettato | Il residuo ancora non pagato torna integralmente dovuto, con interessi e sanzioni. I versamenti già fatti sono contati come acconti, ma non estinguono il debito. |
Interessi e sanzioni ripristinati | Sulle somme a ruolo si calcolano gli interessi legali e la sanzione del 30% (art.27 DLgs.46/99). L’aggio di riscossione riprende a maturare sul capitale residuo. |
Fine sospensione esecutiva | Ripartono le procedure di riscossione (pignoramenti, aste, fermo-amministrativo, ecc.) sui carichi definiti: eventuali incanti futuri possono avere luogo. |
Acquisizione dei versamenti | I pagamenti effettuati non vengono rimborsati. Al massimo sono imputati come acconto sul vecchio carico. |
Nessuna dilazione speciale | Non ci sono ulteriori sconti. Il contribuente può solo chiedere una normale rateazione (DPR 602/73) del residuo, con interessi di mora legali e spese standard, o pagare in un’unica soluzione. |
Per verificare concretamente la decadenza, il contribuente deve controllare le comunicazioni ufficiali e le informazioni sul proprio profilo. In caso di perdita dei benefici, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione invia solitamente una comunicazione scritta di decadenza (tramite raccomandata o PEC) entro pochi giorni dal mancato pagamento. Inoltre, nell’area riservata online (ContiTu o cassetto fiscale) lo “stato” del debito passa da Definizione agevolata a Da saldare. Se ciò accade, significa che i benefici sono stati annullati e il piano è irrimediabilmente perso. In altri termini, il contribuente “rientra” in regime ordinario di riscossione.
Verifica dello stato e canali operativi
Per verificare se si è decaduti o no, il contribuente può utilizzare diversi strumenti telematici:
- Area riservata AdER “ContiTu” (servizi.agenziaentrateriscossione.it): accedendo con SPID/CIE/CNS, si può consultare la sezione “Estratto conto” o “Definizione agevolata”. Lì compare l’elenco dei carichi in definizione e lo stato di ciascuno. Se la definizione ha perso efficacia, il carico risulterà di nuovo “esigibile”. È inoltre possibile scaricare la comunicazione delle somme dovute e i moduli F24 precompilati relativi al piano approvato.
- Servizi telematici Entratel/Fisconline (Fisco online): gli operatori abilitati (commercialisti, aziende, Caf) possono accedere con le proprie credenziali alle piattaforme dell’Agenzia Entrate. In particolare, nel “cassetto fiscale” è disponibile il “Servizio di Riscossione e Pagamenti” che mostra l’estratto conto dei debiti tributari. Se un carico era in definizione agevolata, vi comparirà l’indicazione del piano rateale. In caso di decadenza, al suo posto il debito apparirà nuovamente come da saldare nella sua interezza.
- Consultazione del piano: il contribuente può verificare le date di scadenza e gli importi delle rate all’interno della comunicazione ricevuta dall’AdER (ricevuta di avvenuta adesione) oppure mediante le ricevute di pagamento degli F24 effettuati, che riportano i codici tributo e i periodi di riferimento.
- Servizio di richiesta documentazione: tramite il portale AdER è possibile richiedere in forma telematica le informazioni sui debiti definiti (ad es. “Comunicazione delle somme dovute”) anche senza credenziali, compilando un apposito modulo pubblico. Questo consente di ottenere copia della documentazione di definizione, utile in caso di mancata ricezione per posta.
In sintesi, per “capire” se si è decaduti conviene verificare due cose:
- se nel sito AdER (ContiTu/area riservata) il debito in oggetto risulta ancora in definizione o è tornato “da saldare”;
- se è arrivata una comunicazione di decadenza via PEC/raccomandata.
Nella pratica, molti contribuenti scoprono la decadenza controllando il proprio estratto conto online: come spiega un caso concreto, al momento della decadenza l’AdER aggiorna l’estratto conto indicando l’importo complessivo residuo da saldare, mentre i versamenti parziali già effettuati appaiono solo come acconti e non estinguono il debito. Ad esempio, se era stato definitamente versato il 20% del debito e poi si decada, nell’estratto figura l’80% residuo “da saldare”.
Domande e risposte sui casi pratici
D1. Cosa succede se salto una rata o la pago in ritardo?
Nel momento in cui la rata viene pagata oltre 5 giorni dalla scadenza (ad es. anziché entro il 31 maggio la paghi il 7 giugno), si decade automaticamente dai benefici. Non esiste alcuna sanzione ridotta o possibilità di regolarizzare con ravvedimento: la ritenzione dei benefici è condizione essenziale. Ciò significa che perderai tutto lo sconto ottenuto: interessi e sanzioni previsti tornano a maturare sul debito residuo. Se invece il ritardo rientra nei 5 giorni, la rata è considerata regolare. È molto importante pianificare i versamenti con anticipo di qualche giorno per evitare incidenti.
D2. Non ho ricevuto nessuna comunicazione di decadenza: come faccio a verificarlo?
Verifica nell’area riservata (ContiTu o cassetto fiscale) lo stato del debito. Se il carico in definizione è ancora segnato “Definizione agevolata”, non sei decaduto. Se invece risulta “Da saldare” per l’intero importo originario, significa che la rottamazione è decaduta. Puoi anche controllare la “Comunicazione delle somme dovute” precedente: se è scaduto il termine e non risulta coperto tutto il dovuto, sei decaduto. In ogni caso, la mancata ricezione del sollecito non sospende il termine: la norma è automatica.
D3. Ho aderito e pagato qualche rata: cosa mi arriva da parte dell’Agenzia?
Dopo aver inviato la domanda di adesione, l’AdER ha inviato una comunicazione di accoglimento, recante il piano delle rate approvato e i moduli F24 precompilati. Finché rispetti le scadenze, continuerai a ricevere la copia delle ricevute di pagamento e avvisi di scadenza tramite email o PEC. Non ci saranno ulteriori comunicazioni fino alle successive scadenze, a meno di rimesse straordinarie. Se, invece, hai decadenza, l’Agenzia inoltra una comunicazione di decadenza ufficiale e l’estratto conto verrà aggiornato.
D4. Posso presentare un ricorso se vengo dichiarato decaduto “per errore”?
Sì. Se sei convinto di aver pagato puntualmente ma l’Agenzia contesta il versamento (ad esempio a causa di accrediti mancanti), puoi impugnare l’atto di decadenza con ricorso tributario. In pratica, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza potrai chiedere la tutela al Giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale) tramite un formale reclamo giurisdizionale. In questa sede dimostrerai i pagamenti effettuati entro termine (esibendo ricevute, F24, estratti conto bancari, ecc.). Non esistono particolari altre istanze preventive: la decadenza è un atto impugnabile come qualsiasi altro recupero tributario. Spesso si allega al ricorso anche la ricevuta di domanda e la prima comunicazione AdER, per dimostrare l’adesione corretta.
D5. Se decado, posso ottenere comunque una rateazione ordinaria?
Sì, ma senza alcun beneficio fiscale. Una volta decaduto, il debito residuo si ricomprende nelle procedure ordinarie. A norma del DPR 602/1973 il contribuente può eventualmente richiedere (se in ritardo) una rateazione ordinaria fino a 72 rate mensili di pari importo, con interessi legali e costi di istruttoria. Tuttavia, nessuna quota sarà scontata: il debito è ripristinato integrale e continueranno a maturare ulteriori interessi legali sulle rate future. In pratica, può servire solo per non trovarsi senza soluzioni, ma il vantaggio è minimo. Invece, si può valutare di saldare il dovuto in un’unica soluzione (interessi compresi) o fare opposizione agli atti esecutivi, se sussistono profili di illegittimità.
D6. Sono decaduto: quali comunicazioni ricevo adesso?
Il contribuente decaduto riceve una notifica formale di perdita dei benefici (di solito una PEC o raccomandata dall’Agenzia Entrate‑Riscossione) con la quale l’ufficio comunica l’iscrizione a ruolo delle somme residue. Contemporaneamente (o subito dopo) nell’area riservata verrà aggiornato l’estratto conto con lo stato “da saldare” sul totale residuo. Se avevi rate future non ancora scadute, tali rate vengono automaticamente cancellate e sostituite dal nuovo piano di riscossione ordinaria. L’Agenzia può anche iniziare a sollecitare con cartelle esattoriali normalmente fino al saldo.
D7. Posso rientrare nella rottamazione anche dopo essere decaduto?
Sì, ma solo se sei deceduto entro il 31 dicembre 2024 e hai presentato la domanda straordinaria entro il 30 aprile 2025. In tal caso hai potuto accedere alla riammissione dei decaduti. Se sei nella casistica e hai ottenuto l’accoglimento, l’AdER ti ha inviato un nuovo piano di pagamento (esteso fino al 2027 al massimo) e continuano a valere le agevolazioni sulle somme da definire, con interessi agevolati al 2% dal 1° novembre 2023. Se invece il tuo debito non è stato incluso nel piano originario (o decadi dopo il 31/12/2024), non esiste ad oggi alcuna possibilità di “rientrare” nella rottamazione: dovrai saldare come sopra indicato o chiedere eventuale ristrutturazione secondo l’ordinario regime tributario.
D8. Esempi concreti:
- Caso 1 – Rata saltata: Paola aveva aderito alla rottamazione-quater e pagato regolarmente le prime due rate (luglio e novembre 2023). A gennaio 2024, per difficoltà finanziarie, non salda la terza rata (28/2/24). Entro 5 giorni dal 28/2 lei versa la somma, ma la norma vuole il pagamento entro il 28/2, perciò decade dai benefici. L’AdER iscrive a ruolo il residuo residuo (capitale+interessi) e, pur mantenendo i €2.000 già versati come acconto, considera nuovamente dovuti i €8.000 restanti. L’estratto conto on-line mostra il debito totale di €8.000 come “da saldare”. Paola riceve la comunicazione ufficiale di decadenza e potrà eventualmente impugnarla se ritiene che il versamento sia stato effettuato regolarmente.
- Caso 2 – Rientro per decaduti: Marco era decaduto a novembre 2024 per mancato pagamento della sesta rata. Ha presentato domanda di riammissione entro aprile 2025. L’AdER gli ha riconosciuto la riapertura con un piano di 10 rate: 31/7/2025, 30/11/2025 e quattro rate nel 2026-27. Sul nuovo piano gli applica gli interessi 2% già maturati sul residuo. Marco vedrà notificata la nuova comunicazione delle somme dovute entro giugno 2025 e potrà riprendere i pagamenti secondo il piano aggiornato.
- Caso 3 – Errore contabile: Lucia ha pagato puntualmente tutte le rate fino a maggio 2024, ma per un problema tecnico l’ultimo versamento (200€) non è pervenuto all’Agente della Riscossione. A luglio 2024 riceve una lettera di decadenza nonostante il suo intento di pagamento. In questo caso Lucia presenta ricorso tributario contro la decisione di decadenza, allegando copia delle ricevute e dimostrando di aver disposto il pagamento entro termine. Spesso si ottiene l’annullamento della decadenza se si prova che il ritardo non era imputabile a negligenza volontaria.
- Caso 4 – Verifica online: Giovanni entra nel suo cassetto fiscale Entratel dopo il 6 giugno 2025 e trova che la cartella d’origine non figura più in “Definizione agevolata”, ma appare in “Da saldare” con l’importo residuo. Capisce così di essere decaduto per il mancato pagamento della 8ª rata. Chiede conferma al suo consulente e procede a definire come tasso ordinario.
Istruzioni operative e schermate
Per aiutare contribuenti e professionisti, riportiamo alcuni riferimenti pratici (senza cercare screenshot espliciti):
- Entratel/Fisconline: dopo login, accedere alla sezione “Consultazioni” → “Estratto Conto Riscossione” (o simile). Qui appaiono tutti i debiti gestiti dall’Agenzia Entrate‑Riscossione. In presenza di rottamazione, il debito è contrassegnato come “In definizione agevolata”. Se compare invece “Da saldare”, il piano è decaduto.
- ContiTu (AeR): questo servizio online permette di generare i bollettini per il pagamento agevolato. Dopo accesso, scegliere “Estratto conto” e selezionare “Definizione agevolata / Rottamazione-quater”. Si ottiene l’elenco dei carichi ed è possibile scaricare la “Comunicazione delle somme dovute” aggiornata, che riporta il nuovo piano in caso di riammissione.
- Portale AdER: nelle guide online dell’Agenzia (area “Definizione agevolata”) si suggerisce di consultare l’estratto conto “estrazione rate” e la voce “Piano di pagamento” per ogni cartella. Tali informazioni consentono di verificare lo stato.
- Esempi di schermate esplicative: nella consulenza fiscale si utilizzano spesso stampe delle videate del cassetto fiscale che mostrano la voce “Definizione agevolata” in caso attivo e “Da saldare” in caso di decadenza. Tali immagini chiarificano immediatamente la situazione.
Nota: non è necessario un software dedicato: basta un browser e le credenziali di accesso telematico. L’Agenzia Entrate‑Riscossione ha inoltre una guida in PDF scaricabile (nell’area “Risorse / Manuali operativi”) su come interpretare l’estratto conto della definizione agevolata.
Modelli di istanze e reclami
In caso di decadenza e in presenza di circostanze da contestare, è utile predisporre apposite istanze o reclami. Ecco alcuni esempi schematici di modelli:
- RIMISSIONE A MANO / UFFICIO POSTALE – ISTANZA GENERICA:
Spett.le Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Provinciale di […] – Ufficio Rottamazione
[indirizzo PEC o posta]
Oggetto: Richiesta di riesame della decadenza dalla definizione agevolata – Cartella esattoriale n. […], C.F. […], in data […]. Il sottoscritto/La società [nome], codice fiscale […], in qualità di [contribuente/procuratore], espone quanto segue: – In data […] è stata inviata regolare domanda di adesione alla definizione agevolata ex L.197/2022 relativa alla cartella/avviso n. […] (importo complessivo […], capienza residua […]). – Il piano di pagamento previsto n. rate era stato determinato nelle comunicazioni ricevute. – In data […] risulta versata regolarmente la [k-esima] rata di € […], come da ricevuta F24 n. […], ma per [motivo dell’errore (es. proroga non registrata erroneamente, accredito in ritardo)] è stato notificato un provvedimento di decadenza. Si chiede pertanto il riesame della posizione, in quanto il sottoscritto ritiene di aver ottemperato in tempo utile al pagamento, e di conseguenza di non incorrere nei presupposti di decadenza previsti dall’art.1, comma 244 L.197/2022. In subordine, si invita l’Agenzia a verificare gli atti contabili e a sospendere eventuali procedure esecutive in corso. In fede, [Luogo e data] [Firma del contribuente o suo rappresentante] Allegati: Copia domanda di adesione, comunicazioni AdER, ricevute di versamento, ecc.
RICORSO TRIBUTARIO IN CTP (segnalato solo come schema, da adattare in collaborazione con professionista):
Commissione Tributaria Provinciale di [città]
Ricorrente: [Nome/C.F.], rappresentato e difeso dall’avv. […], c.f. […].
Resistente: Agenzia Entrate – Riscossione, in persona del Responsabile pro tempore.
Oggetto: Impugnazione avviso di decadenza dalla definizione agevolata ex L.197/2022 in merito alla Cartella n. […], notificato in data […].
Fatti di causa:
1. Il [data] il ricorrente ha presentato telematicamente la domanda di adesione alla definizione agevolata “Rottamazione-quater” per il carico n. […], come da documento allegato.
2. Il [data] l’Ufficio ha approvato il piano di rateazione e ha inviato la comunicazione delle somme dovute (allegato 1).
3. In base al piano, il ricorrente ha corrisposto le prime [k] rate nei termini previsti (allegati 2-k); in particolare la rata scadente il [data] di €[…] è stata versata con modello F24 in data [data < termine +5 giorni].
4. Nonostante ciò, con raccomandata PEC del [data], l’Ufficio ha reso **decaduta la definizione agevolata** (allegato N), asserendo il mancato versamento entro termine. Il ricorrente impugna tale atto, ritenendolo illegittimo.
Motivi del ricorso:
- Violazione art.1, c.244 L.197/2022: non sussiste ritardo di oltre 5 giorni nel versamento, come risulta dalla quietanza bancaria allegata. Il deficit del sistema informatico non può comportare sanatoria di fatto del debito; nel caso in esame il pagamento è stato effettuato nei tempi tollerati.
- Difetto di motivazione: l’avviso di decadenza non indica espressamente quale addebito non è stato corrisposto, né prova contraria alla documentazione versata.
- Conseguenze palesemente sproporzionate: l’atto impugnato estingue retroattivamente il beneficio senza considerare l’effettivo intento collaborativo del contribuente.
Conclusioni:
Vogliate, ogni contraria difesa esclusa, **accertare e dichiarare l’illegittimità della decadenza**, ripristinando lo stato della definizione agevolata e la validità del piano originario, con vittoria di spese e competenze.
[Data, Firma avvocato e timbro]
Elenco allegati: istanza di adesione, comunicazioni, ricevute di versamento, copia avviso di decadenza.
Questi modelli sono meramente indicativi: andranno adeguati al singolo caso e inviati con raccomandata A/R o PEC ai competenti uffici. In ogni caso, la strategia tipica è dimostrare con prove documentali che il versamento è stato eseguito nei termini.
Fonti e riferimenti
- Normativa primaria: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 commi 231-252; Legge 21 luglio 2023, n. 100 (Decreto alluvioni); D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, art. 3-bis, convertito con L. 15/2025; D.Lgs. 13 maggio 2024, n. 110 (riscossione). DPR 29 settembre 1973, n. 602. Codice del Processo Tributario (C.P.T.), art. 33 e segg.
- Prassi amministrativa e circolari: Si veda in particolare la circolare n. 6/E/2019 sul condono e in parte circolari precedenti su definizioni agevolate. Le FAQ e i documenti informativi dell’Agenzia Entrate-Riscossione (ad es. guida operativa all’Estratto conto) esplicitano le procedure di adesione, pagamento e controllo online.
- Giurisprudenza: Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 24428/2024 e n. 5830/2025 (quest’ultima con questione assegnata alle Sezioni Unite), che discutono gli effetti dell’adesione (con rinuncia al contenzioso) sul giudizio tributario pendente; si veda anche l’Ordinanza Cass. 26/03/2025 n. 6767. Commissione Tributaria Regionale Lazio, sent. n. 9/04/2025 (su pratiche di definizione agevolata).
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✔️ Avvocato esperto in riscossione fiscale e definizioni agevolate
✔️ Difensore in contenziosi contro Agenzia delle Entrate-Riscossione
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Conclusione
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