Hai debiti con l’Agenzia delle Entrate e aspetti l’occasione giusta per sistemarli? Vuoi sapere se la nuova Pace Fiscale 2025 può aiutarti a ridurre o cancellare una parte del tuo debito e cosa devi fare per non perdere questa opportunità?
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario, rottamazioni e cancellazione dei debiti fiscali – ti spiega in modo semplice e chiaro come funziona la nuova Pace Fiscale 2025, quali cartelle rientrano, quali sono le condizioni per ottenere lo sconto su imposte, interessi e sanzioni, e cosa conviene fare subito per rientrare nella misura.
Scopri se puoi beneficiare dello stralcio parziale o totale dei debiti, cosa prevede la sanatoria per le cartelle notificate negli anni precedenti, in quali casi puoi pagare a rate, e quali vantaggi ci sono per imprese, partite IVA, lavoratori autonomi e soggetti in difficoltà economica.
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo, analizzare la tua posizione fiscale e costruire una strategia personalizzata per accedere alla Pace Fiscale 2025, ridurre i debiti legalmente e rilanciare la tua attività con più serenità.
Introduzione
La Pace Fiscale 2025 è un insieme di misure straordinarie introdotte dal legislatore italiano per favorire la regolarizzazione dei debiti tributari e contributivi da parte di imprese e cittadini. Si tratta di provvedimenti di carattere agevolativo, noti anche come tregua fiscale, che permettono ai contribuenti di estinguere pendenze col Fisco a condizioni più favorevoli rispetto alla disciplina ordinaria. Tali misure, varate originariamente con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e successivamente integrate e modificate da decreti e circolari nel 2023-2025, includono ad esempio lo stralcio automatico di micro-debiti, la definizione agevolata delle cartelle esattoriali (rottamazione), la regolarizzazione di violazioni formali e sostanziali attraverso condoni mirati, nonché strumenti di chiusura delle controversie tributarie pendenti in sede giudiziaria.
Questa guida, rivolta ad avvocati, commercialisti, consulenti fiscali e imprenditori, offre un’analisi avanzata ma dal taglio divulgativo di tutte le misure di pace fiscale attive o attuate fino a maggio 2025. Saranno illustrati il quadro normativo di riferimento, gli ambiti di applicazione (soggettivi e oggettivi) di ciascuna agevolazione, nonché le procedure da seguire per accedervi e finalizzarle correttamente. Una sezione specifica è dedicata all’analisi per settori economici, per evidenziare come ciascun comparto – dall’edilizia al commercio, dai liberi professionisti all’agricoltura, dal turismo alla tecnologia, sanità e finanza – possa beneficiare delle diverse misure. In ognuno di questi ambiti verranno presentati casi pratici e simulazioni fiscali, con esempi numerici concreti che mostrano il confronto tra il regime ordinario e i vantaggi ottenuti aderendo alla pace fiscale. Troverete inoltre tabelle riepilogative per confrontare rapidamente requisiti, scadenze e benefici delle varie definizioni agevolate, una sezione di Domande Frequenti (FAQ) che chiarisce i dubbi più comuni, e una sezione conclusiva con osservazioni finali e raccomandazioni.
Aggiornata a maggio 2025, la guida tiene conto di tutte le novità normative e di prassi intervenute fino a tale data: dalle proroghe dei termini di adesione e pagamento disposte nel 2023-2024, alla riapertura straordinaria per i contribuenti decaduti dalle definizioni agevolate (prevista a inizio 2025), fino alle interpretazioni ufficiali fornite dall’Agenzia delle Entrate tramite circolari e risposte ad interpello. L’obiettivo è fornire un vademecum completo e strutturato, utile per orientarsi nella complessa materia della tregua fiscale, così da consentire al lettore di individuare le opportunità di definizione dei debiti tributari e contributivi applicabili al proprio caso e settore di appartenenza, coglierne i benefici (in termini di riduzione di sanzioni, interessi e risparmio di tempo) e comprenderne gli obblighi e le condizioni (scadenze, modulistica, effetti giuridici). In tal modo, la Pace Fiscale 2025 può diventare uno strumento prezioso per chiudere i conti in sospeso col Fisco e ripartire su basi più solide e regolari, sapendo tuttavia che il mancato rispetto delle regole previste comporterà la perdita dei benefici e il ripristino integrale delle somme dovute.
(Nei capitoli seguenti verranno esaminati nel dettaglio tutti gli istituti della pace fiscale, con precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali. Le fonti – leggi, decreti, circolari, sentenze – sono elencate integralmente nella sezione finale “Fonti Normative e Giurisprudenziali”.)
Quadro Normativo
Il complesso delle misure di pace fiscale attivate nel biennio 2023-2025 poggia su una articolata base normativa, costituita principalmente da disposizioni di legge contenute nella manovra di bilancio 2023 e in successivi decreti-legge attuativi o integrativi. Di seguito si riepilogano le principali norme di riferimento:
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) – Articolo 1, commi 153-252: introduce la gran parte degli istituti della tregua fiscale. In particolare, i commi da 153 a 159 disciplinano la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari da controllo automatico) con sanzioni ridotte al 3%; i commi 166-173 prevedono la sanatoria delle violazioni formali commesse fino al 31/10/2022 (regolarizzazione con pagamento di €200 per anno); i commi 174-178 introducono il ravvedimento speciale per le violazioni sostanziali riferite ai periodi d’imposta fino al 2021 (sanzioni ridotte a 1/18 del minimo); i commi 179-185 riguardano la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di omessi versamenti delle rate successive alla prima relative ad accertamenti e conciliazioni (condono delle sanzioni e interessi per rate scadute entro il 1° gennaio 2023); i commi 186-205 introducono la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (condizioni e percentuali di pagamento diversificate in base agli esiti nei gradi di giudizio); i commi 206-212 disciplinano la conciliazione agevolata delle liti fiscali in corso presso le Corti di giustizia tributaria (settlement con sanzioni ridotte a 1/18); i commi 213-218 introducono la rinuncia agevolata ai giudizi tributari pendenti in Cassazione (possibilità di estinguere il procedimento in Cassazione con pagamento ridotto); infine, i commi 222-230 dispongono lo stralcio automatico dei debiti fino a €1000 affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015, e i commi 231-252 istituiscono la nuova Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “Rottamazione-quater” delle cartelle esattoriali).
- Decreto-Legge 14 gennaio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23: primo intervento correttivo, ha introdotto alcune precisazioni tecniche sulla portata delle misure (ad esempio in tema di coordinamento con i procedimenti penali tributari). ☞ (Provvedimento minore, citato solo per completezza storica).
- Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56: cosiddetto “DL Bollette”, ha prorogato i termini di adesione ad alcune misure della tregua fiscale. In particolare, per la definizione agevolata delle liti pendenti, conciliazione agevolata e rinuncia in Cassazione, il termine per presentare domanda è stato differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023. Contestualmente, il legislatore ha meglio definito l’ambito oggettivo di tali istituti (es. includendo le liti concernenti atti di mera riscossione e precisando il trattamento delle sanzioni). Nello stesso DL 34/2023 è stato previsto un differimento per talune scadenze di pagamento della rottamazione-quater (in particolare, la scadenza delle prime rate per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023, come dettagliato più avanti).
- Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87: ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater), inizialmente fissato al 30 aprile 2023. Di conseguenza, sono stati posticipati di due mesi anche i termini successivi: l’invio da parte dell’Agente della Riscossione della “Comunicazione delle somme dovute” ai debitori è slittato al 30 settembre 2023 (anziché 30 giugno) e la scadenza della prima (o unica) rata di pagamento è stata spostata al 31 ottobre 2023. Questa proroga ha permesso a un maggior numero di contribuenti di aderire alla rottamazione-quater, considerato l’altissimo numero di domande pervenute nei primi mesi del 2023.
- Decreto-Legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100: il cosiddetto “Decreto Alluvioni”, emanato a seguito delle eccezionali alluvioni che hanno colpito Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel maggio 2023. Tale provvedimento ha previsto sospensioni e proroghe speciali per i contribuenti residenti/operanti nei comuni alluvionati, riguardanti anche la tregua fiscale. In particolare, per i soggetti in tali zone il termine di adesione alla rottamazione-quater è stato posticipato al 30 settembre 2023, e le scadenze di pagamento delle rate sono state slittate di tre mesi rispetto al calendario ordinario. Ad esempio, la prima rata (originariamente 31 ottobre 2023) per gli interessati dall’alluvione era fissata al 31 gennaio 2024, poi prorogata al 15 marzo 2024. Queste misure miravano ad alleviare il carico fiscale immediato sulle imprese e famiglie coinvolte da eventi calamitosi, coordinandosi con le altre agevolazioni già previste.
- Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170: ha riaperto parzialmente i termini del “ravvedimento operoso speciale” per le violazioni dichiarative fino al 2021. In particolare, ai contribuenti che non avevano perfezionato il ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023 (termine ultimo originario per versare la prima rata e rimuovere l’irregolarità) è stata concessa la possibilità di completare la regolarizzazione entro il 20 dicembre 2023. Questa estensione ha consentito di recuperare quanti, per difficoltà finanziarie o incertezze interpretative, non erano riusciti a sfruttare appieno la finestra iniziale del condono dichiarativo.
- Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 198 (c.d. Milleproroghe 2024), convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18: ha previsto, tra le varie disposizioni, alcune proroghe relative alla Definizione agevolata delle cartelle e al ravvedimento speciale. In sede di conversione sono state inserite norme che estendono l’ambito temporale del ravvedimento speciale alle violazioni commesse nel periodo d’imposta 2022, stabilendo per queste un termine di adesione al 31 marzo 2024 (poi prorogato al 31 maggio 2024) e la possibilità di pagamento in 4 rate trimestrali. Inoltre, la Legge n. 18/2024 ha prorogato ufficialmente le scadenze delle prime due rate della rottamazione-quater al 15 marzo 2024 per tutti i contribuenti, uniformando la disciplina dopo i provvedimenti emergenziali: grazie a ciò, i versamenti dovuti entro il 2023 (31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre 2023) sono risultati tempestivi se effettuati entro metà marzo 2024. La stessa legge ha ribadito l’applicazione generalizzata dei 5 giorni di tolleranza su ogni scadenza di rata (c.d. “periodo di lieve inadempimento”).
- Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67: noto anche come “Decreto Agevolazioni Fiscali” (incentrato sui bonus edilizi), contiene disposizioni che riaprono i termini del ravvedimento speciale per chi non vi aveva aderito entro il 2023. In particolare, l’art. 7, comma 7, del DL 39/2024 ha consentito anche ai contribuenti che non avevano presentato o completato il ravvedimento speciale per le violazioni fino al 2021 entro il 30 settembre 2023 di usufruirne, fissando un termine perentorio al 31 maggio 2024 per effettuare i versamenti (almeno delle prime 5 rate sulle 8 previste originariamente) e rimuovere le infrazioni. Questo intervento ha introdotto una sorta di “seconda chance” per la regolarizzazione delle dichiarazioni pregresse, riconoscendo le difficoltà incontrate nella prima fase applicativa.
- Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025), convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2025, n. 15: ha introdotto una novità rilevante per la pace fiscale, ovvero la riammissione dei contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater. La legge di conversione n. 15/2025 ha previsto che i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla Definizione agevolata a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una o più rate, potessero presentare istanza per essere riammessi al beneficio. La domanda di riammissione andava presentata entro il 30 aprile 2025 esclusivamente in via telematica sul portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione. In caso di accoglimento, il contribuente viene ammesso ad un nuovo piano di rateazione per il debito residuo, conservando gli stessi vantaggi della rottamazione (azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio) e con scadenze rideterminate. Questa misura – inserita nel Milleproroghe 2025 – ha rappresentato un’importante via di salvezza per chi, dopo aver aderito alla pace fiscale, era incorso in difficoltà di pagamento nel 2023-2024, offrendo la possibilità di non perdere definitivamente i benefici. Va sottolineato che la riammissione riguarda solo i carichi per cui il contribuente aveva già presentato originaria domanda di rottamazione-quater (non si tratta di una riapertura generalizzata per nuovi debiti).
- Disegno di Legge in discussione (AS 1375/2024) – Rottamazione-quater e quinquies: sebbene non ancora vigente al maggio 2025, merita menzione il disegno di legge all’esame del Parlamento che prevede una “Definizione agevolata quinquies” per i carichi affidati dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (di fatto un’estensione della rottamazione ai debiti più recenti). La proposta contempla condizioni persino più favorevoli: fino a 120 rate mensili (10 anni) per pagare, la possibilità di saltare fino a 8 rate prima di decadere dal beneficio, e l’inclusione dei tributi locali (multe, IMU, TARI, ecc.) previo assenso degli enti creditori. Pur non essendo ancora legge, tale prospettiva normativa – denominata colloquialmente “pace fiscale 2025” in alcuni commenti – conferma la tendenza a istituzionalizzare strumenti di definizione agevolata come parte integrante delle politiche fiscali. In questa guida ci si concentra sulle norme in vigore, ma si segnala la possibile entrata in vigore di una rottamazione-quinquies nel prossimo futuro.
Accanto alle fonti primarie sopra elencate, vanno ricordati i numerosi documenti di prassi emanati dall’Amministrazione finanziaria per chiarire e dare attuazione alla tregua fiscale. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato: la Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 (sulla definizione degli avvisi bonari), la Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 (circolare “omnibus” che illustra dettagliatamente tutte le misure di pace fiscale introdotte dalla L. 197/2022), e la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 (risposte a quesiti e chiarimenti ulteriori emersi dalla prassi applicativa). Inoltre, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha emanato propri atti attuativi, tra cui il Provvedimento direttoriale AE del 1° febbraio 2023 (modalità e modello di domanda per definizione liti pendenti), nonché numerose FAQ e comunicati pubblicati sui rispettivi portali (ad esempio, FAQ aggiornate al 2 agosto 2023 sulla rottamazione-quater). Questi interventi interpretativi hanno fornito esempi pratici, istruzioni operative (codici tributo per i versamenti, modalità di invio delle domande, ecc.) e hanno risolto dubbi applicativi sollevati da ordini professionali e contribuenti (come documentato dalle riviste specializzate).
Infine, sul piano giurisprudenziale, si segnalano alcune pronunce che hanno inciso sulla materia o recepito le novità della pace fiscale: ad esempio, diverse Corti di Giustizia Tributaria (CTR) hanno dichiarato estinti i giudizi pendenti in presenza di domanda di definizione agevolata delle liti, in linea con quanto previsto dalla legge (spesso con compensazione delle spese di lite, trattandosi di cessata materia del contendere). La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento in sede di legittimità: un’ordinanza del settembre 2024 ha chiarito che l’adesione alla definizione delle liti ex L. 197/2022 comporta l’immediata estinzione del processo, con passaggio in giudicato dell’ultima decisione resa. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate stessa, in sede di interpello, ha fornito interpretazioni su casi particolari: ad esempio, con la Risposta a interpello n. 437 del 26/09/2023 ha precisato che le sanzioni relative a contestazioni transfer pricing non rientrano tra quelle definibili con la pace fiscale se il tributo correlato è oggetto di procedura amichevole internazionale e non è stato versato. Nel complesso, la cornice normativa e giurisprudenziale delineata offre la base per comprendere nei capitoli successivi i dettagli applicativi delle singole misure.
(N.B.: Si veda la sezione finale Fonti Normative e Giurisprudenziali per l’elenco completo delle disposizioni di legge, decreti, circolari e sentenze citati in questa guida.)
Ambiti di Applicazione
In questa sezione esaminiamo “cosa rientra” e “cosa resta fuori” dalle varie misure di pace fiscale, ovvero gli ambiti di applicazione soggettivi (chi può beneficiarne) e oggettivi (quali tipi di debiti, imposte, sanzioni e periodi sono interessati). Ciascuna misura infatti prevede precisi limiti e condizioni, sia in termini di platea di contribuenti ammessi, sia di natura dei carichi definibili o delle violazioni condonabili. Di seguito, suddividiamo l’analisi per singolo istituto.
Definizione agevolata degli Avvisi Bonari (sanzioni 3%)
Cos’è: È la possibilità di regolarizzare in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni, i cosiddetti avvisi bonari (ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972), versando sanzioni ridotte al 3% anziché quelle ordinarie (10% se si paga entro 30 giorni, 20% oltre 30 giorni). Restano dovuti per intero l’imposta e gli interessi. L’agevolazione riguarda dunque solo la componente sanzionatoria, che viene ridotta ad un livello simbolico (3% dell’imposta non versata).
Ambito oggettivo: Vi rientrano le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) derivanti dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali (es. dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP) relative a periodi d’imposta fino al 2021. La norma (L. 197/2022, comma 153 e segg.) specifica che l’agevolazione si applica agli avvisi per i quali al 1º gennaio 2023:
- non siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento dell’avviso originario o della comunicazione definitiva,
- oppure sia in corso un piano di rateazione già avviato in anni precedenti.
In pratica, sono agevolabili:
– i nuovi avvisi bonari notificati a fine 2022 (ancora entro i 30 gg al 1/1/23);
– gli avvisi bonari già rateizzati in passato e il cui pagamento rateale era regolare al 31/12/2022 (così da ricalcolare le rate residue con la sanzione ridotta).
Sono invece escluse dall’ambito: le comunicazioni derivanti da controlli formali ex art. 36-ter DPR 600/73 (diverse dagli “automatizzati”) e, ovviamente, le comunicazioni già divenute definitive prima del 2023 (per decorso termini o decadenza da rateazione). Rientrano solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, quindi ad esempio non le comunicazioni di irregolarità riguardanti contributi previdenziali (che seguono altre regole).
Ambito soggettivo: Qualsiasi contribuente – persona fisica o soggetto titolare di P.IVA – destinatario di avvisi bonari con le caratteristiche sopra indicate può accedere al beneficio. Non vi sono esclusioni soggettive (la misura si applica d’ufficio alla situazione oggettiva della comunicazione). Anche i contribuenti con carichi iscritti a ruolo per le medesime somme possono beneficiare se l’atto originario rientrava nei requisiti, ma in tal caso è più comune aderire alla rottamazione direttamente in fase di riscossione.
Esempio: se un’azienda ha ricevuto a dicembre 2022 un avviso bonario per omessi versamenti IVA anno 2021 di €50.000 (con sanzione ordinaria 10% pari a €5.000), col nuovo regime pagando entro 30 giorni verserà €50.000 + sanzione ridotta €1.500 (3% di 50.000) + interessi, anziché €50.000 + €5.000 + interessi. Risparmio: €3.500 di sanzioni in questo caso.
Ulteriori condizioni: Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso (o dalla data di norma prevista per il pagamento),
- oppure in forma rateale, continuando la rateazione originaria se già in corso, o attivandone una se prevista. È consentito infatti proseguire il piano di dilazione esistente, applicando sulle rate residue la nuova sanzione ridotta. Inoltre, è data facoltà di estendere fino a 20 rate trimestrali i piani che in origine prevedevano un numero inferiore di rate. In ogni caso, gli interessi di dilazione vanno ricalcolati sul nuovo ammontare ridotto delle rate residue, al tasso del 3,5% annuo.
Esempio di rateazione agevolata: un contribuente aveva iniziato nel 2022 a pagare in 8 rate un avviso bonario da liquidazione IRPEF con €10.000 di imposta e €2.000 di sanzioni (20%). Al 31/12/2022 ha versato 2 rate. Residuo: €7.500 imposta + €1.500 sanzioni. Con la definizione agevolata 2023, la sanzione totale scende a €300 (3% di 10.000); può quindi rideterminare le restanti rate sulla base di €7.500 + €300 = €7.800 (anziché €9.000) più interessi di rateazione sul nuovo importo. Può anche chiedere di allungare il piano fino a 20 rate trimestrali. Questo comporta rate più leggere e un abbattimento di €1.200 di sanzioni complessive.
Esclusioni: Non beneficiano del 3% gli avvisi bonari riferiti a annualità decadute dal beneficio (ad es., avvisi per il 2017 notificati nel 2022 ma oltre 30 gg al 1/1/23) – come chiarito dall’Agenzia in circolari – né quelli riguardanti ritardata presentazione dei modelli Redditi con soli crediti (poiché lì le sanzioni sono già ridotte in misura fissa per legge). Inoltre, se l’avviso bonario riguarda contributi previdenziali (notificati dall’INPS), tali somme non rientrano in questa disciplina, essendo di competenza di enti diversi.
Sanatoria delle Irregolarità Formali
Cos’è: È una definizione agevolata delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 in materia di tributi erariali, mediante il pagamento di una somma forfetaria e la rimozione dell’irregolarità. In particolare, versando €200 per ogni periodo d’imposta oggetto di violazioni formali, il contribuente ottiene la sanatoria di tutti gli errori/omissioni formali commessi in quell’anno. Il versamento è in due rate da €100 ciascuna (scadenze originarie: 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024), con necessità di eliminare gli effetti delle violazioni (correggere gli errori, presentare documenti omessi, ecc.) entro la seconda scadenza del 31/3/2024.
Violazioni definibili: Sono condonabili le violazioni formali che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta o sul pagamento del tributo. Si tratta di quei meri inadempimenti o irregolarità procedurali che violano disposizioni fiscali ma non hanno determinato un minor incasso per l’Erario (né un indebito risparmio d’imposta per il contribuente). La Circolare AE n. 2/2023 ha fornito un elenco esemplificativo di violazioni formali sanabili, tra cui:
- omessa o tardiva presentazione delle Comunicazioni trimestrali IVA (LIPE), se senza impatto sull’imposta dovuta;
- omissioni o errori nella presentazione degli elenchi Intrastat;
- irregolarità nella tenuta dei registri contabili (es. libri non numerati correttamente) senza conseguenze sul calcolo delle imposte;
- omissioni di comunicazioni o dichiarazioni puramente informative (ad es. omessa dichiarazione di start-up innovativa al registro imprese ai fini fiscali, ecc., se non incide sul reddito).
Sono invece escluse dalla sanatoria formale alcune violazioni particolari, espressamente indicate in legge:
- violazioni formali collegate all’emersione di attività finanziarie e patrimoniali all’estero (quadro RW), per le quali continuano ad applicarsi le specifiche sanzioni del monitoraggio fiscale;
- violazioni già oggetto di procedure di voluntary disclosure (collaborazione volontaria internazionale) concluse: queste non sono sanabili per non interferire con la disciplina speciale già utilizzata;
- mancata comunicazione all’ENEA dei dati sugli interventi di risparmio energetico per fruire degli ecobonus: trattandosi di un adempimento richiesto per la detrazione, la sua omissione non è definibile con questa sanatoria (è considerata fuori ambito in quanto incide sull’agevolazione fiscale, non mera formalità).
Soggetti ammessi: Tutti i contribuenti (persone fisiche, società, enti) che hanno commesso violazioni formali riguardanti le imposte sui redditi, IVA o IRAP entro il 31/10/2022 possono aderire. Rientrano anche le violazioni formali constatate in processi verbali o atti di contestazione/sanzione non definitivi al 1/1/2023. Ciò significa che se il contribuente ha ricevuto un PVC o atto di contestazione per violazioni formali (es. irregolarità nella fatturazione rilevate in verifica), può comunque sanarle se tali atti non sono divenuti cosa giudicata.
Non vi sono limitazioni soggettive particolari: possono aderire anche contribuenti con contenziosi in corso (purché le violazioni contestate siano formali), e non importa se il contribuente ha altri debiti o pendenze – la sanatoria formale è indipendente e riguarda l’eliminazione di quegli illeciti “formali” specifici.
Procedura: Chi intende avvalersi della definizione formale ha dovuto:
- versare €200 per ciascun anno d’imposta in cui ha commesso violazioni formali (riferibili a imposte dirette, IVA, IRAP) – importo fisso per anno, indipendente dal numero di infrazioni in quell’anno; le due rate erano previste entro il 31/3/2023 e 31/3/2024;
- rimuovere o regolarizzare le violazioni stesse entro il 31 marzo 2024. Ciò può significare, ad esempio, presentare entro tale data le comunicazioni omesse, integrare dichiarazioni incomplete, correggere registri o conservare correttamente i documenti, a seconda del tipo di irregolarità.
Il pagamento doveva essere effettuato con modello F24, utilizzando appositi codici tributo stabiliti dall’Agenzia (senza possibilità di compensazione). La rimozione è fondamentale: se il contribuente paga ma non sana l’irregolarità, la definizione non produce effetti. Allo stesso modo, se non versa tutte le somme dovute, la sanatoria salta per quell’anno (in questo caso le somme eventualmente pagate potrebbero essere richieste a rimborso o imputate a sanzioni future).
Effetti: La regolarizzazione comporta l’integrale definizione di tutte le violazioni formali commesse entro il 31/10/2022 relative a quell’anno e a quei tributi, con il proscioglimento da ogni responsabilità amministrativa. In pratica, le sanzioni formali astrattamente applicabili (solitamente €250 per ogni violazione, o importi variabili) vengono condonate e non potranno più essere contestate. Ciò vale anche se le violazioni erano già state constatate in atti non definitivi: l’adesione comporta l’abbandono delle contestazioni da parte dell’Ufficio.
Esempio pratico: un contribuente non ha presentato le LIPE trimestrali IVA del 2020 e 2021. Tali omissioni (violazioni formali) sarebbero punibili con sanzione fino a €500 per ogni trimestre. Con la sanatoria, egli può definire pagando €200 per il 2020 e €200 per il 2021 (in due rate da €100 per anno). Dovrà inoltre presentare entro il 31/3/2024 tutte le LIPE omesse per quegli anni. In tal modo, nessuna sanzione formale gli verrà irrogata o, se già irrogata in un atto non definitivo, verrà annullata. Risparmio stimato: senza sanatoria avrebbe potuto subire fino a €2.000 di sanzioni (4 trimestri * €500) per ciascun anno; con €400 totali ha sanato tutto.
Limiti ed esclusioni: Come detto, escluse RW, voluntary, ENEA. Inoltre la sanatoria riguarda solo gli aspetti formali: se l’errore formale ha causato anche un’omissione di imposta (violazione sostanziale), quella parte non è coperta qui. Ad esempio, se il contribuente non ha indicato un reddito in dichiarazione (violazione sostanziale) e inoltre non ha barrato una casella, la sanatoria formale copre la casella mancante ma non l’omessa indicazione del reddito (che richiederà ravvedimento speciale o altra definizione sostanziale). In sintesi, non si possono sanare con 200 euro errori che hanno inciso sul calcolo delle tasse.
Va infine ricordato che la rimozione deve riguardare tutte le violazioni formali riferite a quell’anno: se alcune non fossero eliminabili (es. tardiva dichiarazione inviata oltre i termini di ravvedimento), non è chiaro se la definizione copra comunque l’anno. La circolare AE ha suggerito che la definizione opera comunque per tutte le violazioni formali non ancora sanzionate in via definitiva, e che la rimozione va fatta “ove possibile”.
Ravvedimento Speciale delle Violazioni Sostanziali
Cos’è: È un particolare ravvedimento operoso straordinario, a finestra temporale limitata, che consente di sanare le violazioni sostanziali dichiarative (dichiarazioni infedeli o omissioni di imposta) relative ai periodi d’imposta fino al 2021 (e, da ultimo, anche 2022) con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale previsto per legge. Si tratta di un condono sulle sanzioni molto più favorevole rispetto al ravvedimento ordinario, in deroga all’art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Ambito oggettivo: Sono regolarizzabili le violazioni “sostanziali” che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, purché riguardino dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Quindi, ad esempio, dichiarazione dei redditi 2022 (anno d’imposta 2021) o anni prima. Durante il 2024, il beneficio è stato esteso anche alle violazioni commesse nella dichiarazione 2023 (anno imposta 2022) grazie al DL 198/2023 conv. L. 18/2024. In pratica si possono correggere errori in dichiarazione, omissione di redditi, indebite detrazioni/deduzioni, errori contabili con impatto fiscale, ecc. Rientra anche l’omessa dichiarazione di un’imposta dovuta (ad es. omissione del quadro IVA, se la dichiarazione è considerata valida perché presentata per altri tributi). Importante: la dichiarazione originaria deve essere stata comunque presentata (non si possono ravvedere dichiarazioni completamente omesse – per quelle occorre la presentazione tardiva entro termini di legge).
Violazioni escluse: La legge (L. 197/2022, comma 174) richiama espressamente la definizione delle violazioni diverse da quelle definibili con avvisi bonari e da quelle formali. Ciò significa che il ravvedimento speciale copre essenzialmente le infedeltà dichiarative. Sono tuttavia escluse:
- le violazioni sull’omessa o infedele indicazione di attività estere nel quadro RW (analogamente escluse dalla sanatoria formale);
- probabilmente, le violazioni relative ai tributi locali (IMU, TARI, ecc.) non amministrati dall’Agenzia Entrate – le Entrate hanno chiarito che il ravvedimento speciale si applica solo ai tributi erariali di propria competenza. Ad esempio, l’omessa indicazione di un immobile ai fini IMU 2020 non rientra nel ravvedimento speciale (ma il Comune poteva eventualmente deliberare qualcosa a riguardo, come vedremo nelle liti locali).
- Non sono ravvedibili in questa sede anche le violazioni già definibili tramite altri istituti della stessa legge (ad es. omessi pagamenti di rate da accertamento coperti dal comma 219, che seguono la propria disciplina).
Ambito soggettivo: Tutti i contribuenti tenuti alla presentazione di dichiarazioni fiscali possono avvalersi del ravvedimento speciale per sanare le proprie violazioni. Non ci sono preclusioni legate al fatto di essere destinatari di altre procedure (salvo che la violazione non sia già contestata con atto divenuto definitivo). In particolare, il ravvedimento speciale è precluso solo se prima della regolarizzazione la violazione risulta già formata oggetto di un verbale di constatazione (PVC) o avviso di accertamento/notifica di contestazione. In altri termini, non si può utilizzare il ravvedimento speciale dopo che l’Ufficio ha già scoperto la violazione e notificato un atto impositivo: occorre che la posizione fosse ancora “inattiva” lato Fisco. Se invece c’è solo un PVC consegnato dopo il 1/1/2023, questo impedisce l’accesso (analogamente al ravvedimento ordinario che è inibito dopo notifica di PVC ex art. 13, c.1, lett. a), D.Lgs. 472/97).
Procedura e tempistiche: Originariamente, il contribuente doveva:
- rimuovere le irregolarità od omissioni presentando una dichiarazione integrativa per ciascun anno da regolarizzare;
- versare l’imposta dovuta in più (o restituire il credito indebitamente utilizzato), gli interessi calcolati al tasso legale e le sanzioni ridotte a 1/18 entro il 31 marzo 2023 (o versare la prima rata entro tale data).
Il versamento poteva infatti avvenire in un’unica soluzione oppure in massimo 8 rate trimestrali di pari importo. Le scadenze delle rate successive erano: 30 giugno 2023, 30 settembre 2023, 20 dicembre 2023 (inizialmente 31 dicembre, poi anticipata al 20/12 dal DL 132/2023), 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo dal 1° aprile 2023.
Considerati i vari interventi normativi, il calendario e l’ambito si sono modificati così:
- Violazioni fino al 2021: termine per regolarizzare inizialmente 31/3/2023, prorogato ufficiosamente prima al 30/9/2023 (DL 34/2023 aveva spostato la decadenza all’impugnazione al 30/9), poi formalmente con DL 132/2023 al 20/12/2023 per chi non aveva perfezionato entro settembre. Infine, DL 39/2024 ha riaperto la possibilità per chi ancora non aveva aderito fissando definitivamente il 31 maggio 2024 come ultima chiamata per pagamento (richiedendo almeno 5 rate su 8 pagate entro tale data). In sostanza, entro maggio 2024 tutti hanno avuto l’opportunità di completare il ravvedimento speciale per le annualità fino al 2021.
- Violazioni anno d’imposta 2022: introdotte in L. 18/2024, con scadenza al 31/3/2024 per integrativa e pagamento in 4 rate trimestrali, poi prorogata al 31/5/2024 (2 rate) da DL 39/2024. Quindi anche per il 2022 c’era tempo fino a fine maggio 2024 per regolarizzare.
Versamento e codici tributo: L’Agenzia Entrate ha istituito appositi codici tributo per versare le sanzioni 1/18 e gli interessi, in modo da distinguerli dal pagamento ordinario. Il contribuente doveva compilare un modello F24 per ogni anno integrato, potendo compensare eventuali crediti disponibili (la compensazione nel ravvedimento è ammessa, diversamente dal caso di sanatoria formale).
Esempio pratico di ravvedimento speciale: un professionista ha omesso di dichiarare redditi per €20.000 nel 2019, con un’imposta IRPEF evasa di €6.000. La sanzione ordinaria per infedele dichiarazione sarebbe dal 90% al 180% dell’imposta (minimo €5.400). Con il ravvedimento speciale paga: imposta €6.000 + interessi legali dal 2020 (diciamo €6.000 * 1% * 3 anni ≈ €180) + sanzione ridotta 1/18 del minimo (€5.400/18 = €300). Totale ≈ €6.480, a fronte di €6.000 + €5.400 + interessi se fosse accertato normalmente (oltre €11.500). Risparmio: condono di circa €5.100 in sanzioni. Potrà pagare ad esempio in 8 rate da ~€810 ciascuna tra 2023 e 2025. Inoltre, sanando spontaneamente, eviterà anche il rischio di sanzioni accessorie o procedimenti penali (per quell’omissione, se fosse stata >€50.000 avrebbe avuto rilevanza penale, ma il ravvedimento prima della contestazione estingue il reato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000).
Effetti e decadenza: La regolarizzazione si perfeziona con integrativa + pagamento di quanto dovuto (tutto o prima rata). Se il contribuente non versa una delle rate successive, la legge prevede la decadenza dal beneficio: in tal caso le somme già versate vengono imputate a titolo di acconto sulle sanzioni dovute in sede ordinaria di accertamento. Ciò significa che l’Ufficio potrebbe emettere un avviso di accertamento o liquidazione per recuperare imposte, interessi e sanzioni piene, tenendo conto di quanto pagato come acconto. Dunque è fondamentale rispettare i pagamenti di tutte le rate per mantenere la definizione.
Ulteriori esclusioni: Non sono ammesse a ravvedimento speciale le violazioni formali (che hanno la loro sanatoria dedicata) né le violazioni definibili tramite avvisi bonari al 3% (se il controllo automatizzato era già stato eseguito, allora o si usa l’altra misura, oppure se scaduta si va in cartella e si rottama). Inoltre, se per un dato anno d’imposta il contribuente ha già ricevuto un avviso di accertamento, non può più utilizzare il ravvedimento speciale per altri aspetti della stessa dichiarazione: l’intervento dell’Ufficio blocca la possibilità di ravvedersi post factum su quella annualità (il contribuente potrà però valutare la definizione agevolata dell’atto dell’accertamento con le misure seguenti).
Adesione e Definizione agevolata degli Atti del procedimento di accertamento
Accanto agli strumenti “unilaterali” fin qui esaminati (regolarizzazioni su iniziativa del contribuente o automatiche), la pace fiscale 2023 ha introdotto misure agevolative per chi è già coinvolto in un procedimento di accertamento con il Fisco, ma non è ancora giunto a una lite in tribunale. In particolare:
- l’adesione agevolata (accertamento con adesione agevolato);
- la definizione agevolata in acquiescenza degli avvisi di accertamento (cd. “acquiescenza agevolata”).
Si tratta di percorsi alternativi e facoltativi, rivolti ai contribuenti destinatari di atti impositivi nel periodo di riferimento, che consentono di chiudere la fase amministrativa pagando sanzioni ridotte.
Ambito oggettivo: Riguarda gli atti del procedimento di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, avvisi di liquidazione, processi verbali con invito al contraddittorio) che siano:
- non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 (cioè notificati da meno di 60 giorni al 1/1/23, o per i quali il termine di impugnazione era sospeso);
- notificati entro il 31 marzo 2023.
In sintesi, sono agevolabili gli avvisi di accertamento (o atti equiparati) emessi a fine 2022 o nei primi mesi del 2023, che al momento dell’entrata in vigore della legge non erano ancora definitivi. Rientrano anche le procedure di accertamento con adesione già avviate in quel periodo o avviabili su quegli atti. Ad esempio, se un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento il 15 dicembre 2022 (impugnabile entro febbraio 2023), può optare per l’adesione agevolata nel 2023.
Ambito soggettivo: Riguarda i contribuenti destinatari di tali avvisi/atti. Non sono previste esclusioni soggettive: anche chi ha altre pendenze può fruire di queste misure, purché l’atto rientri temporalmente. Naturalmente, se l’atto riguarda risorse UE o dazi doganali, potrebbe essere escluso per legge (le controversie su dazi, IVA all’importazione e risorse UE tradizionali non rientrano di solito nelle definizioni – su questi atti però competerebbe l’Agenzia Dogane, che non è coperta qui). Per semplificare: per gli atti AE relativi a imposte sui redditi, IVA, IRAP notificati entro 31/3/23 si può procedere.
Beneficio comune (sanzioni ridotte 1/18): Sia nell’adesione agevolata sia nell’acquiescenza agevolata, il vantaggio principale è la riduzione delle sanzioni amministrative a 1/18 del minimo previsto dalla legge. Normalmente:
- in caso di accertamento con adesione (ordinario), le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo (circa 30% dell’imposta, se la sanzione base è 90%) ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 218/97;
- in caso di acquiescenza (pagamento senza ricorso), le sanzioni sono ridotte a 1/3 (stesso 1/3 del minimo) per legge.
Con la pace fiscale, invece, la riduzione è drasticamente maggiore: 1/18 del minimo edittale. Ad esempio, per un omesso versamento IVA con sanzione base 30%, il minimo edittale è 30%; 1/18 è 1,67%. Per una dichiarazione infedele (minimo 90%), 1/18 è 5%. Si tratta dunque di sanzioni quasi simboliche.
Adesione agevolata (accertamento con adesione): Il contribuente che ha ricevuto un atto impositivo rientrante nel periodo sopra indicato può attivare (o concludere) la procedura di accertamento con adesione con l’ufficio, ottenendo – in caso di accordo – le sanzioni a 1/18. Ciò vale sia se l’adesione viene avviata ex novo (richiedendo appuntamento all’ufficio) sia se era in corso (ad esempio su PVC o invito ricevuto a fine 2022). Rientrano quindi: adesioni a fronte di PVC da Guardia di Finanza notificati entro 2022; inviti al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97 ricevuti entro 31/3/23; e gli avvisi di accertamento emessi entro 31/3/23 per i quali il contribuente presenta istanza di adesione nei 20 giorni dalla notifica. Tutte queste adesioni, se perfezionate con atto di adesione sottoscritto, beneficiano delle sanzioni 1/18 in luogo del 1/3 ordinario.
Le altre caratteristiche restano come da normativa generale: nell’atto di adesione si stabilisce l’imponibile concordato e le imposte dovute; interessi e accessori restano dovuti per legge (non c’è condono su interessi, salvo riduzione base imponibile ovviamente); il perfezionamento avviene con il pagamento, entro 20 giorni dall’adesione, dell’intero dovuto o della prima rata. Il legislatore speciale ha però allentato i vincoli sulle rate: fino a 20 rate trimestrali indipendentemente dall’importo (mentre ordinariamente il numero di rate dipende dall’importo). Dunque, anche importi modesti possono volendo essere diluiti in 5 anni, a discrezione del contribuente. Sulle rate, interessi legali al 2%. Se non si paga la prima rata entro 20 gg, l’adesione non si perfeziona.
Definizione agevolata in acquiescenza: In alternativa all’adesione, il contribuente può scegliere di non impugnare l’avviso di accertamento e prestare acquiescenza, pagando quanto richiesto ma con sanzioni ridotte. In pratica, effettua la definizione agevolata dell’atto versando entro il termine di impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’avviso) le somme dovute per imposte e interessi, con sanzioni ridotte a 1/18 di quelle irrogate. Anche qui c’è la possibilità di rateizzare fino a 20 rate trimestrali.
Questa misura consente di chiudere subito la pendenza senza nemmeno attivare il contraddittorio: può essere utile quando la pretesa è chiara e magari conveniente da definire. Un vantaggio ulteriore previsto dalla legge è che sono ammessi alla definizione agevolata anche atti di recupero crediti d’imposta (ai sensi art. 1, c.421 L.311/2004), normalmente esclusi dall’acquiescenza ordinaria. Ciò significa che anche se l’atto è un avviso di recupero di credito indebito (ad es. credito d’imposta bonus non spettante), si può definire pagando la quota di credito contestato e sanzione ridotta (in genere questi atti hanno sanzione al 100% del credito, perciò 1/18 significa ~5.5% del credito).
Esempio adesione vs acquiescenza agevolata: una società riceve a febbraio 2023 un avviso di accertamento per maggior IRES €100.000, con sanzione 90% (€90.000). Se ritiene parzialmente fondato l’accertamento, può avviare un’adesione e magari ottenere una riduzione dell’imponibile, poniamo concordando imposta €80.000. In adesione agevolata pagherà: €80.000 + interessi + sanzioni 1/18 del minimo (minimo edittale 90% → sanzione ridotta 5% dell’imposta = €4.000). Totale sanzioni €4.000 (anziché €26.667 che sarebbe 1/3 ordinario, o €90.000 senza definizioni). Se invece ritiene l’accertamento corretto e non c’è margine di riduzione, può fare acquiescenza agevolata direttamente su €100.000: pagherà €100.000 + interessi + sanzioni 1/18 (€5.000). In entrambi i casi il risparmio sanzionatorio è enorme rispetto al regime ordinario.
Coordinamento: Non è possibile cumulare questa definizione con altre: una volta aderito con sanzioni 1/18, l’atto è definito e non impugnabile. Se invece il contribuente non aderisce né paga in acquiescenza, l’atto segue la via contenziosa (potrà semmai rientrare nella definizione liti pendenti, ma perdendo la chance del 1/18, poiché in lite pagherà minimo 40% o 100% a seconda degli esiti, come vedremo). Va segnalato che le violazioni constatate entro 2021 sanabili con ravvedimento speciale e quelle relative a ruoli sanabili con rottamazione non rientrano qui: questa misura riguarda specificamente atti emessi in quel periodo, quindi non si sovrappone con ravvedimento o rottamazione (che agiscono prima o dopo, rispettivamente, della fase accertativa).
Regolarizzazione degli Omessi Pagamenti di Rate da Accertamento e Conciliazioni
Tra le disposizioni meno pubblicizzate vi è quella prevista dal comma 219 dell’art. 1 L. 197/2022, che consente di regolarizzare le situazioni in cui il contribuente aveva iniziato una definizione per via amministrativa o giudiziale, ma non aveva poi saldato interamente le somme dovute. In particolare, si tratta dei *piani di rateazione scaturiti da:
- accertamenti con adesione,
- acquiescenza a avvisi di accertamento,
- accordi di reclamo/mediazione,
- conciliazione giudiziale,
in cui il contribuente non ha pagato, in tutto o in parte, una o più rate successive alla prima, con scadenza entro il 1º gennaio 2023. Spesso accade infatti che un contribuente trovi un accordo col Fisco (adesione, conciliazione ecc.) e rateizzi l’importo dovuto, ma poi per difficoltà economiche salti qualche rata.
Ambito oggettivo: sono interessate le somme dovute a seguito di definizioni “ordinarie” (deflative del contenzioso) per le quali al 1/1/2023 non era ancora stata notificata la cartella di pagamento o l’ingiunzione di escussione. In pratica: se un contribuente era decaduto dal piano, ma l’Agente della Riscossione non aveva ancora preso in carico il debito (cartella non emessa), allora può regolarizzarsi. Se invece era già stata emessa cartella per le rate non pagate, ormai il debito è in riscossione e andrà in rottamazione piuttosto.
Beneficio: La regolarizzazione prevede che il contribuente versi integralmente la quota di imposta ancora dovuta. La norma stabilisce che si paga “la sola imposta”, il che sottintende che sanzioni e interessi relativi alle rate omesse vengono condonati. In effetti, chi era decaduto avrebbe dovuto pagare anche interessi di mora e il ripristino di sanzioni piene; con questa misura, pagando l’imposta residua, il contribuente è rimesso in bonis senza ulteriori oneri.
Esempio: un contribuente nel 2020 aveva aderito a un accertamento per €50.000 di imposte, con sanzioni ridotte €10.000, totale €60.000 in 8 rate. Ha pagato la prima rata €7.500 ma poi non ha pagato le successive. Nel 2022 l’ufficio non aveva ancora iscritto a ruolo il residuo. Con la regolarizzazione 2023, può pagare i €42.500 di imposta residua (50.000 – 7.500 già pagato) e le sanzioni e interessi non versati non gli verranno richiesti (risparmio: i €10.000 di sanzioni ridotte, oltre agli interessi di mora). Se invece non avesse aderito alla sanatoria, l’Agenzia Entrate-Riscossione gli avrebbe notificato un ruolo per l’intero residuo comprensivo di sanzioni e mora.
Procedura e termini: La legge non fissava un termine esplicito entro cui effettuare il pagamento, limitandosi a prevedere la possibilità di regolarizzare prima di notifica della cartella. Tuttavia, l’Agenzia Entrate nella Circolare 2/E 2023 ha chiarito che per avvalersi della definizione occorre versare quanto dovuto (imposta) entro il 31 luglio 2023. Tale termine è stato poi prorogato al 31 ottobre 2023 per effetto del rinvio di 3 mesi inserito nel DL 34/2023. Dunque, i contribuenti avevano tempo fino a fine ottobre 2023 per effettuare i pagamenti dovuti. Non essendo prevista rateazione in questo caso, era necessario pagare in unica soluzione l’importo.
È probabile che questa misura abbia avuto applicazione limitata, poiché molti debiti da rate saltate erano già stati caricati in cartella nel frattempo o i contribuenti li hanno direttamente rottamati. Resta il fatto che la norma offre un’opportunità di “redenzione” a chi aveva perso un beneficio, evitando l’aggravio di sanzioni.
Effetti: Una volta versata l’imposta residua, il contribuente viene considerato come se avesse pagato regolarmente quanto dovuto a seguito dell’adesione/acquiescenza originaria. Le sanzioni ridotte già applicate restano tali e sono da considerarsi come interamente soddisfatte, anche se di fatto non vengono pagate. In altre parole, il contribuente non subisce la decadenza (che altrimenti, per legge, avrebbe comportato il ripristino delle sanzioni piene e l’iscrizione a ruolo).
Nota: La norma copre anche le somme da conciliazioni giudiziali scadute al 1/1/23. Quindi se una causa era stata conciliata in CTR nel 2021 con pagamento in rate e l’appellante ha saltato delle rate nel 2022, può sanare pagando il tributo.
Limiti: Sono escluse le situazioni in cui, prima del versamento, sia stata notificata la cartella o l’atto di intimazione per quelle somme. In tal caso, come detto, il debito è già “in mano” all’Agente Riscossione e può solo essere trattato eventualmente con rottamazione (che peraltro abbuona sanzioni e interessi similmente). Dunque, la finestra era breve e riguardava posizioni ancora internalizzate all’Agenzia. Inoltre, la misura riguarda solo rateazioni successive alla prima: se uno non ha pagato nemmeno la prima rata di un’adesione, quell’adesione non si è perfezionata affatto (e dunque ci sarà un normale avviso esecutivo, definibile al limite come lite pendente o rottamabile se a ruolo).
In sintesi, questo istituto – seppur di nicchia – completa il quadro dando coerenza all’idea di pace fiscale: premiare chi vuole mettersi in regola anche dopo un iniziale inadempimento, purché lo faccia prima che scatti l’iscrizione a ruolo, evitando così aggravi ulteriori.
Stralcio dei Debiti fino a 1000 Euro (2000–2015)
Cos’è: È l’annullamento automatico dei micro-crediti affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000–2015, di importo residuo fino a €1.000, previsto dalla L. 197/2022, commi 222–230. Questa misura di condono “di importo” ricalca analoghi provvedimenti del passato (come lo stralcio delle mini-cartelle previsto dalla Legge 145/2018, relativo ai ruoli 2000–2010). L’obiettivo è sgravare gli enti di riscossione da crediti molto piccoli e spesso inesigibili, facendo pulizia di vecchie partite.
Debiti interessati: Singoli carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 al concessionario (Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione), il cui importo residuo al 1° gennaio 2023 è di €1.000 o meno (comprensivo di capitale, sanzioni e interessi). Il controllo va fatto per singolo carico iscritto a ruolo: ad esempio, una cartella può contenere più carichi (tributo, annualità diverse, ecc.), ciascuno valutato separatamente. Se un carico residuo è ≤1.000, rientra nello stralcio automatico. Se residuo superiore, resta escluso. Per “residuo” si intende l’importo ancora dovuto tenendo conto di pagamenti parziali già eventualmente eseguiti.
Ambito soggettivo/oggettivo: Lo stralcio opera diversamente a seconda dell’ente creditore:
- Per i debiti verso amministrazioni statali, Agenzia Entrate, enti previdenziali pubblici (es. INPS): l’annullamento è integrale (copre imposta, sanzioni, interessi) fino a €1.000. Quindi, ad esempio, una cartella per IRPEF 2010 di €800 residui viene totalmente cancellata.
- Per i debiti verso enti creditori diversi (in primis enti locali: Comuni, Regioni, anche Camere di Commercio): la legge ha previsto uno stralcio parziale, limitato a sanzioni e interessi. In particolare, per tali enti:
- vengono annullati solo gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi (anche di mora);
- resta dovuto il capitale e le spese di esecuzione e notifica.
Eccezioni: Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (multe) e altre sanzioni amministrative diverse da tributarie o contributive, la legge specifica che lo stralcio riguarda solo gli interessi (comunque denominati), ivi incluse le maggiorazioni per ritardato pagamento, ma non annulla le sanzioni in sé né le spese di procedimento. Questo in pratica è conforme a quanto detto: per multe stradali, la “multa” (che è la sanzione) resta dovuta, vengono tolti interessi di mora e maggiorazione del 10% semestrale.
Operatività automatica e opzione enti locali: L’annullamento per legge è avvenuto automaticamente alla data del 31 marzo 2023, senza necessità di domanda da parte dei contribuenti. L’Agente della riscossione ha individuato i carichi aventi requisiti e li ha annullati d’ufficio. Tuttavia, la norma ha concesso agli enti creditori diversi dallo Stato (quindi principalmente comuni, province, regioni, ecc.) la facoltà di non applicare lo stralcio parziale ai loro crediti. In tal caso, l’ente doveva adottare un provvedimento espresso (es. delibera di giunta o consiglio) entro il 31 gennaio 2023 comunicandolo al concessionario. Diversi comuni, preoccupati di perdere gettito, hanno esercitato questa opzione anti-stralcio, mantenendo dunque integralmente dovuti anche sanzioni e interessi sulle loro entrate sotto €1000. Se l’ente non ha deliberato il diniego entro il termine, lo stralcio parziale è stato applicato. NB: Questa opzione riguarda solo i debiti di enti locali: lo Stato e gli enti previdenziali hanno dovuto applicare la legge senza eccezioni.
Effetti per i contribuenti: Per i carichi interessati, al 31/3/2023 il debitore si è visto azzerare il debito (se ente statale) oppure ridurre il debito all’importo del solo capitale (se ente locale che non ha optato out). L’Agenzia Riscossione ha successivamente comunicato l’avvenuto annullamento agli enti e reso disponibili ai debitori, nell’area riservata, le liste delle cartelle annullate.
È importante notare che lo stralcio automatico è diverso dalla rottamazione: qui l’annullamento non richiedeva alcun versamento. Ad esempio, un cittadino con vecchie cartelle per tasse automobilistiche 2005 di €900 residui non ha dovuto fare nulla e dal 31/3/23 quel debito (se la Regione non si è opposta) è stato cancellato.
Casi particolari: Se un contribuente aveva già pagato (prima del 31/3/23) una parte del debito poi oggetto di stralcio, non ha diritto a rimborso di quanto versato. Lo stralcio opera sul residuo e chi ha pagato ha chiuso prima il debito. Se aveva una rateizzazione in corso su quei ruoli, le rate dal 31/3 in poi non sono più dovute (l’eventuale quota di capitale residua – per enti locali – potrà semmai essere definita con rottamazione-quater se preferita, altrimenti l’ente locale potrebbe riscuoterla).
Esempi:
- Cartella IRPEF 2010 residuo €800 -> annullata totalmente (Stato, <1000).
- Cartella multa stradale 2012 residuo €500 (Comune): supponendo €300 multa e €200 interessi/maggiorazioni, post-stralcio rimangono €300 (la multa). Se il Comune ha deliberato di non aderire, rimane dovuto anche tutto (€500).
- Cartella TARSU 2014 residuo €900 (Comune): €600 tributo, €300 sanzioni e interessi. Se Comune non opposto: restano €600 (il tributo) da pagare; sanzioni e interessi spariti. Se Comune ha rifiutato lo stralcio: rimane €900 intero (il cittadino potrà però includere questa cartella in rottamazione-quater, beneficiando comunque di abbuono sanzioni/interessi, ma in tal caso con necessità di fare domanda).
Raccordo con Definizione agevolata (rottamazione): I debiti ≤1000 del 2000-2015 sono stati automaticamente annullati, quindi esclusi dalla rottamazione-quater. Infatti, la norma della rottamazione (comma 251) esclude i carichi già oggetto di stralcio. Tuttavia, se un ente locale ha negato lo stralcio, quei debiti restano attivi e possono essere comunque rottamati dal contribuente (pagando solo il capitale in quanto tributo locale – che poi è lo stesso effetto che avrebbe avuto lo stralcio parziale). Quindi il cittadino in quei casi ha potuto utilizzare la definizione volontaria come “surrogato” dello stralcio negato dall’ente.
In conclusione, lo stralcio ha riguardato milioni di piccole posizioni e costituisce un condono automatico di massa, con impatto limitato sui bilanci (trattandosi di crediti di modesta entità e spesso inesigibili). Per i contribuenti, ha significato la chiusura senza oneri di vecchi conti. Occorre però verificare caso per caso: molti hanno scoperto da estratti di ruolo che micro-debiti di cui non avevano notizia sono stati azzerati. Altri, con multe comunali, potrebbero ancora dover pagare la parte base.
Definizione agevolata dei Carichi (“Rottamazione-quater”)
Cos’è: La Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30/06/2022 è il fulcro della pace fiscale 2023, comunemente chiamata rottamazione-quater (in quanto quarto intervento del genere dopo quelli del 2016, 2017 e 2018). Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo le somme dovute a titolo di capitale e rimborso spese per procedure e notifica, senza corrispondere sanzioni, interessi di mora né aggio di riscossione. In sostanza, si paga il “netto” del debito iniziale più costi vivi, ottenendo lo sconto integrale su sanzioni e interessi accumulati. È un meccanismo su adesione volontaria del debitore, alternativo alla riscossione ordinaria coattiva.
Ambito oggettivo (debiti definibili):
- Tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 rientrano in linea di principio nella definizione agevolata. Ciò significa cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS, ingiunzioni fiscali confluite in ruoli, relative a crediti di varia natura (tributi erariali, tributi locali, contributi previdenziali, premi INAIL, multe, ecc.) purché l’affidamento per il recupero al concessionario sia avvenuto entro metà 2022.
- Sono compresi anche i debiti che erano stati oggetto di precedenti “rottamazioni” o sanatorie decadute. Ad esempio, se un contribuente aveva aderito alla rottamazione-ter (DL 119/2018) ma non aveva completato i pagamenti, i residui di quei carichi possono essere nuovamente definiti con la quater.
- Come visto, sono esclusi i carichi di importo ≤1000 del 2000-2015, perché già stralciati (salvo eventuale rifiuto dell’ente locale). Inoltre, la legge esclude espressamente:
- i debiti relativi a somme dovute per il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE,
- i crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti (danni erariali),
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie penali (disposte in sentenze penali).
Cosa si paga e cosa no:
- SI paga: il capitale del debito iscritto a ruolo (es. imposta, tassa, contributo, sanzione amministrativa originale in caso di multa); le spese per procedure esecutive eventualmente già attuate dall’Agente (es. spese di pignoramento, fermo, ecc.); i diritti di notifica della cartella.
- NON si paga: sanzioni amministrative (quelle aggiuntive per tributi o contributi); interessi iscritti a ruolo sul debito (es. interessi da ritardata iscrizione a ruolo); interessi di mora maturati dopo; aggio di riscossione (compenso dell’Agente).
- Per i debiti da Codice della Strada e in generale per le sanzioni amministrative non tributarie: non sono dovuti gli interessi (inclusi quelli di mora ex art. 30 DPR 602/73 e le maggiorazioni semestrali ex L. 689/81) né l’aggio, mentre resta dovuto integralmente l’importo della multa e le eventuali spese. In pratica, sulle multe stradali la rottamazione condona gli interessi/maggiorazioni analogamente allo stralcio, ma non abbatte la sanzione principale (diversamente dai tributi, dove la sanzione è abbuonata).
Ambito soggettivo: Possono aderire tutti i debitori, persone fisiche o giuridiche, con carichi affidati nel periodo indicato. Possono aderire anche i debitori che hanno già in corso dilazioni di pagamento ordinarie (piani rateali): l’adesione alla definizione sospende il piano precedente e poi, se perfezionata, sostituisce la rateazione con la nuova. Possono aderire anche debitori che abbiano contenziosi in corso relativi a quelle cartelle (in tal caso devono rinunciare al contenzioso, come previsto). Non vi sono preclusioni relative, ad esempio, a fallimenti: un soggetto fallito formalmente non può pagare debiti pregressi fuori dal concorso, ma il curatore potrebbe valersi dell’istituto previa autorizzazione del giudice delegato se ritenuto favorevole ai creditori (ipotesi non comuni). In generale comunque, nessuna categoria di contribuente è esclusa in linea di principio; l’unica distinzione è per i vari tipi di enti creditori come visto (enti locali con multe ecc.).
Modalità di adesione: La definizione avviene su istanza del debitore. Il contribuente ha dovuto presentare una domanda di adesione (dichiarazione con cui manifesta la volontà di definire) entro il 30 giugno 2023 (termine prorogato rispetto all’originario 30/4/23). La domanda si presenta esclusivamente in via telematica, tramite il sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione, utilizzando l’apposito servizio online. Non erano ammessi altri metodi (no PEC, no cartaceo).
Nella dichiarazione il contribuente indica quali carichi/cartelle intende definire. È possibile infatti scegliere di definire solo alcuni debiti e non altri. L’AdER ha fornito un elenco digitale dei propri debiti da selezionare. Inoltre, andava indicata la scelta se pagare in unica soluzione o in forma rateale e, in caso di rate, in quante rate (fino a un massimo previsto).
Rate e tempi di pagamento: Il piano di pagamento massimo previsto dalla legge era di 18 rate in 5 anni:
- scadenza originaria prima rata: 31 luglio 2023 (poi cambiata, vedi sotto);
- seconda rata: 30 novembre 2023;
- a seguire, 4 rate all’anno, con scadenze 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun anno fino al 2027. Le prime due rate ammontano ciascuna al 10% delle somme dovute, le restanti 16 rate sono di importo costante. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al 2% annuo.
Tuttavia, a seguito della proroga dei termini di adesione al 30/6/23, il calendario è stato traslato di tre mesi: la prima rata è stata fissata al 31 ottobre 2023, la seconda al 30 novembre 2023, e la terza al 28 febbraio 2024. Importante: il Governo con il DL 148/2023 conv. L. 18/2024 ha successivamente prorogato ulteriormente la scadenza delle prime due rate (31/10 e 30/11/23) posticipandole al 31 marzo 2024 (poi effettivamente entro il 15 marzo + 5 gg di tolleranza), e anche la terza rata (28/2/24) è stata considerata nei fatti entro 15 marzo 2024 senza sanzioni. In pratica, tutti i versamenti dovuti per il 2023 e febbraio 2024 sono stati accorpati alla scadenza di marzo 2024 per dare respiro ai contribuenti. Il restante calendario è proseguito: quarta rata 31 maggio 2024, quinta rata (prorogata dal legislatore al 31 agosto 2024 poi definit. al 15 settembre 2024), sesta rata 30 novembre 2024, settima rata 28 febbraio 2025, ecc. Di volta in volta sono stati introdotti piccoli aggiustamenti: ad esempio la rata di luglio 2024 è stata spostata a settembre 2024. In sintesi, alla data di maggio 2025 i pagamenti da rottamazione-quater si articolano così: prime tre rate versate entro marzo 2024, quarta entro 5 giugno 2024 (tol. 5gg), quinta entro 15 settembre 2024, sesta entro 9 dicembre 2024 (essendo 5gg dopo 30/11), settima entro 5 marzo 2025 (5gg dopo 28/2/25), ottava in scadenza 31 maggio 2025 (tolleranza 5 giugno 2025). E proseguiranno fino alla diciottesima rata di novembre 2027.
Si tenga presente il periodo di tolleranza di 5 giorni: la legge prevede che il pagamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza si considera tempestivo (non comporta decadenza). Inoltre, non sono dovuti interessi di mora o sanzioni per questi pochi giorni di ritardo.
Esecuzione e comunicazioni: Dopo la domanda, l’Agente Riscossione ha sospeso le attività di recupero sui debiti indicati (nessuna nuova azione esecutiva/cautelare). Entro il 30 settembre 2023 (poi slittato a dicembre 2023 per la proroga), l’AdER ha inviato ai contribuenti una Comunicazione delle somme dovute contenente l’elenco dei carichi accettati in definizione, l’ammontare totale dovuto, le scadenze e gli importi delle singole rate, i bollettini di pagamento precompilati e l’eventuale rigetto motivato di carichi non definibili. Questa comunicazione è fondamentale: costituisce il “conto” ufficiale. Dopodiché il contribuente paga secondo le rate previste.
Effetti dell’adesione: Con il pagamento della totalità delle somme dovute la definizione si perfeziona, estinguendo i debiti e chiudendo eventuali procedure esecutive in corso. Importante: la presentazione della domanda sospende non solo le azioni di recupero ma anche i termini di prescrizione e decadenza, e blocca eventuali rateizzazioni precedenti. Inoltre, il debitore deve rinunciare a eventuali contenziosi pendenti sulle cartelle incluse: qualora ci siano ricorsi in commissione tributaria o opposizioni davanti al giudice civile riguardanti quei carichi, il contribuente è tenuto a rinunciarvi, poiché la definizione agevolata li assorbe (l’estinzione del debito comporta cessazione della materia del contendere). In Cassazione, è previsto che il giudice possa dichiarare l’estinzione su istanza della parte a seguito di adesione. Di fatto, l’adesione alla rottamazione-quater per un debito in contenzioso equivale ad accettare il debito e pagarne il capitale, rinunciando alla causa in cambio dell’abbattimento di sanzioni e interessi.
Decadenza: Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata (oltre i 5 giorni di tolleranza) comporta la decadenza dalla definizione. In caso di decadenza, i versamenti fatti vengono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute in via ordinaria, e la riscossione riprende dal punto in cui era stata sospesa, con piena efficacia di sanzioni e interessi come se la definizione non ci fosse mai stata. Non è ammessa la compensazione dei pagamenti rottamazione con crediti tributari (bisogna pagare in moneta). Dunque, la dilazione va rispettata scrupolosamente; tuttavia, come visto, il legislatore a inizio 2025 ha aperto la porta alla riammissione per chi era decaduto entro 2024, segno di una volontà di mitigare gli effetti rigidi.
Esempio di vantaggio economico: Un’impresa ha 10 cartelle per IVA e IRAP 2017-2018 per €200.000 di imposte non versate, con interessi e sanzioni che portano il totale a €300.000. Con la rottamazione-quater pagherà circa €205.000 (capitale + spese), risparmiando €95.000 tra sanzioni, interessi di mora e aggio. Inoltre potrà diluire in 5 anni il pagamento (€205k/18 ≈ €11.4k a rata trimestrale). In mancanza di definizione, avrebbe dovuto pagare i €300k subito o subire azioni esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).
Focus su tributi locali e multe: Come già detto, se tra i debiti ci sono IMU, TARI, bollo auto, multe, la rottamazione si applica solo se quelle somme sono state affidate all’Agente della riscossione entro giugno 2022. Molti enti locali però riscuotono tramite ingiunzioni diverse dall’AdER – in tali casi la definizione statale non copre quei crediti, a meno che l’ente locale abbia autonomamente previsto una propria rottamazione locale (qualche comune lo ha fatto in parallelo). Per i debiti locali affidati a AdER, la definizione c’è, ma l’abbattimento riguarda sanzioni e interessi (non il tributo/multa base). Inoltre, per l’effettiva chiusura, spesso occorre che l’ente locale rilasci lo sgravio finale per la quota residua annullata (AdER coordina con l’ente). L’adesione comunque ricomprende anche questi.
Adesioni effettive: Secondo dati AdER, oltre 1 milione di contribuenti ha presentato domanda entro giugno 2023, per decine di milioni di cartelle. Il tasso di adesione è stato elevato, segno che la misura è stata percepita come opportunità significativa di ridurre il proprio debito fiscale. Resta da vedere quanti completeranno i pagamenti fino al 2027. Lo Stato prevede un gettito distribuito negli anni e un alleggerimento del contenzioso e carico amministrativo di riscossione.
Analisi per Settori Economici
Le misure di pace fiscale, pur essendo generalizzate, impattano in modo diverso i vari comparti produttivi e categorie di contribuenti. In questa sezione analizziamo come ciascun settore economico può beneficiare della tregua fiscale e quali fattispecie tipiche emergono, corredando il tutto con casi pratici e simulazioni specifiche per ogni ambito. Verranno presi in esame i seguenti settori: Edilizia, Commercio, Professionisti, Manifattura (Industria), Agricoltura, Turismo, Tecnologia e Startup, Sanità, Servizi Finanziari, oltre a eventuali cenni ad altri servizi. Per ognuno evidenzieremo le tipologie di debiti fiscali più ricorrenti, le opportunità offerte dalla pace fiscale e un esempio numerico concreto.
Settore Edilizia (Costruzioni)
Il settore edile è storicamente caratterizzato da fasi cicliche e da margini ristretti che, specie nei periodi di crisi, possono aver portato molte imprese di costruzioni all’accumulo di debiti fiscali e contributivi. Pensiamo alle piccole e medie imprese edili che durante la recessione 2012-2015 o le difficoltà di liquidità nei cantieri hanno trascurato il versamento di IVA, ritenute o contributi per fare fronte alle spese correnti. Inoltre, con l’esplosione del Superbonus 110% e altri incentivi edilizi negli anni recenti, alcune imprese potrebbero aver avuto contestazioni su crediti di imposta inesistenti o aver incassato crediti e poi non versato imposte sui relativi ricavi.
Tipologie di debito frequenti: per le imprese di costruzioni si riscontrano spesso: debiti IVA (imposta molto pesante specie su operazioni complesse, e con l’introduzione del reverse charge alcuni errori sono frequenti), ritenute IRPEF non versate su paghe di operai (in momenti di crisi di liquidità l’impresa edile può aver scelto di pagare i dipendenti ma non versare le ritenute), contributi Cassa Edile o INPS non versati per manodopera, IMU su immobili invenduti o terreni, e talvolta cartelle per sanzioni in materia di sicurezza lavoro. Inoltre, molte imprese edili sono società di persone o ditte individuali, i cui titolari possono aver maturato debiti IRPEF personali.
La Pace fiscale 2023-25 offre a questo settore vari strumenti utili: la rottamazione-quater per azzerare sanzioni e interessi su cartelle relative a IVA, ritenute e contributi; la definizione avvisi bonari al 3% per eventuali comunicazioni da liquidazioni automatiche (es. se non avevano versato interamente l’IVA annuale e l’hanno dichiarata, l’avviso bonario con 3% invece di 10% è vantaggioso); il ravvedimento speciale per correggere eventuali omissioni in dichiarazione (ad esempio, un costruttore che non aveva dichiarato una plusvalenza su vendita di immobile potrà sanarla con 1/18 di sanzione evitando guai maggiori); e la definizione liti se ci sono contenziosi, ad esempio per contestazioni su abusi edilizi con profili fiscali (es. indeducibilità di costi o recupero di credito d’imposta ristrutturazioni).
Caso pratico Edilizia: Impresa Edile Alfa S.r.l.
- Profilo: Alfa Srl è una società di costruzioni di medie dimensioni. Negli anni 2018-2020 ha subito un calo di lavori e difficoltà di incassi. Per far fronte ai pagamenti urgenti, Alfa non ha versato alcune imposte. In particolare: IVA annuale 2019 per €50.000 e IVA 2020 per €40.000 risultano non versate (ma regolarmente dichiarate). Inoltre, Alfa ha debiti con l’INPS per contributi sui dipendenti edili relativi al 2020 per €30.000. Nel 2021 l’Agenzia Entrate le ha inviato avvisi bonari su IVA 2019 e 2020 (controllo automatico) con imposta + sanzione 10%. A causa della crisi, Alfa non li ha pagati e a fine 2022 le somme sono passate a cartella. Nel 2022, Alfa ha ripreso lavori con il Superbonus, ma nel 2023 riceve un avviso di accertamento: l’Agenzia contesta che alcuni costi di ristrutturazione del 2019 fossero indebiti (ipotizzando fatture false) e notifica a marzo 2023 un accertamento con maggior imponibile IRES €100.000 e sanzione 90% (€90.000).
- Situazione debitoria: Ad inizio 2023, Alfa si trova con cartelle esattoriali per IVA 2019 e 2020 e contributi 2020. Il totale a ruolo è: IVA €90.000 + sanzioni €9.000 (10%) + interessi €5.000 ≈ €104.000; contributi INPS €30.000 + sanzioni €3.000 + interessi €2.000 ≈ €35.000. Totale cartelle ~€139.000 (esclusi aggi). Inoltre ha l’accertamento IRES 2019 pendente (non ancora pagato né ricorso presentato al momento).
- Applicazione Pace Fiscale:
(a) Rottamazione-quater: Alfa aderisce per le cartelle IVA e INPS. Inserisce in domanda le somme affidate (IVA 2019-20, contributi 2020). Beneficio: non pagherà sanzioni né interessi di mora né aggio su questi debiti. Pagherà solo: €90.000 IVA + €30.000 contributi + spese notifica (diciamo €200) + eventuali diritti. Quindi circa €120.200. Potrà rateizzare in 18 rate (prima scadenza spostata a 2024). La rata trimestrale iniziale sarà di circa €6.678. Risparmio stimato: circa €18.000 di sanzioni e €7.000 di interessi/aggio, quindi ~€25.000 in meno. In più, evita subito azioni esecutive su immobili o mezzi (che sarebbero probabili su importi simili).
Alfa dovrà rinunciare a eventuali ricorsi sulle cartelle (che però erano da avviso bonario, dunque difficilmente contestabili). (b) Definizione avviso bonario 3%: in teoria Alfa avrebbe potuto pagare gli avvisi bonari con sanzione 3% già nel 2021, risparmiando rispetto al 10% che poi è finito in cartella. Non avendolo fatto, ora l’unica via è la rottamazione, che le abbuona sanzioni e interessi comunque (ancora meglio del 3%, perché qui la sanzione la azzera al 0%). Quindi l’effetto finale è simile (nel bonario avrebbe pagato 3% di 90k = €2.700 sanz; in rottamazione paga 0 sanz). Quindi ha recuperato appieno. (c) Adesione agevolata accertamento: per l’avviso IRES marzo 2023 (€100k imposte, €90k sanzioni), Alfa tramite il suo consulente attiva subito un accertamento con adesione agevolato. Dopo incontri con l’Ufficio, si concorda che €60.000 di imponibile erano effettivamente non documentati ma €40.000 erano leciti. Si chiude l’adesione su maggior IRES €60.000. Le sanzioni (minimo 90%) sarebbero €54.000, ma con la definizione agevolata sono ridotte a 1/18, cioè €3.000. Dunque Alfa deve pagare: imposta €60.000 + sanzioni €3.000 + interessi di legge supponiamo €2.000 = €65.000. Può rateizzare in 20 rate trimestrali (5 anni), ossia €3.250 a trimestre circa. Risparmio: rispetto ai €190.000 iniziali (100k imposta + 90k sanzioni), Alfa paga €65.000, risparmiando €125.000 (di cui 87k sanzioni e 38k imposta ridotta dall’ufficio)! Anche confrontato con un’ipotesi di ricorso, se pure avesse vinto parzialmente, qui ottiene subito forte riduzione sanzioni e elimina il rischio. (d) Regolarizzazione omessi versamenti rate: Alfa in passato (2018) aveva fatto una conciliazione giudiziale in CTR su un contenzioso IVA 2015, ma poi non finì di pagare le ultime rate nel 2019 (mettiamo €10.000 di imposte rimaste). Non è ancora arrivata cartella. Può cogliere l’occasione e pagare ora quei €10.000 di imposta entro il 31/10/2023, sfruttando la sanatoria delle rate omesse. Così evita che arrivi cartella con sanzioni piene. Questo aspetto è secondario nell’esempio, ma potrebbe esistere. - Risultato complessivo: Alfa S.r.l. grazie alla pace fiscale:
- sistema le cartelle per €139k pagando €120k circa in 5 anni (sconto ~18%);
- definisce l’accertamento pesante risparmiando oltre il 65% della pretesa;
- salda un vecchio strascico evitando nuova cartella.
Senza pace fiscale, molto probabilmente Alfa, gravata da €300k+ di debiti immediati, sarebbe fallita o sarebbe stata soggetta a pignoramenti su conti e immobili aziendali, paralizzandone l’attività. Ora può dilazionare il dovuto e proseguire i lavori, con una sostenibilità finanziaria molto maggiore.
Va menzionato che nel settore edilizio molti piccoli imprenditori individuali potrebbero aver accumulato pendenze personali (Irpef, INPS commercianti/artigiani, ecc.). Anche loro traggono giovamento dalla rottamazione (per cartelle Irpef o contributi) e dal ravvedimento speciale (ad esempio un artigiano edile che non ha dichiarato dei compensi negli anni passati può rimediare).
Un altro ambito edilizio è quello delle liti pendenti sulle agevolazioni: es. liti sull’IVA agevolata in edilizia al 10% vs 22%, o su detrazioni ristrutturazioni contestate. Queste possono essere chiuse col pagamento di una percentuale del valore. Una ditta che abbia una causa per IVA 22% su lavori casa (valore lite 50k), se ha vinto in primo grado, può definire pagando 40% = €20k, anziché rischiare appello. Ciò è utile nel settore dove le norme sono complesse e l’esito incerto.
Conclusione Edilizia: La pace fiscale rappresenta per l’edilizia un volano di rilancio: consente di ridurre l’indebitamento fiscale pregresso, spesso elevato in un comparto ad alta intensità di manodopera e imponibile. Questo alleggerimento permette alle imprese di accedere più facilmente al credito (avendo meno cartelle esattoriali a gravare) e di investire. Si pensi che nel 2019-2020 l’edilizia è stata trainata da bonus fiscali: la definizione di eventuali contestazioni su quei bonus (anche tramite conciliazioni agevolate) dà certezza agli operatori. Ovviamente, serve poi evitare di ricadere nell’irregolarità: la rottamazione è spesso definita come “ultima occasione”, anche se l’esperienza insegna che ne sono state concesse diverse. Sta all’imprenditore edile, dopo aver ripulito la situazione, mantenersi in regola con i futuri versamenti, per non vanificare il beneficio ricevuto.
Settore Commercio (Retail e Ingrosso)
Il settore commercio comprende una miriade di piccole attività (negozi al dettaglio, ambulanti, bar e ristoranti, commercianti all’ingrosso, ecc.) che spesso operano con margini ridotti e flussi di cassa irregolari. Molti piccoli commercianti hanno subito in particolare gli effetti delle crisi economiche e, più recentemente, della pandemia COVID-19. Chiusure temporanee e calo dei consumi tra 2020 e 2021 hanno portato molti a non riuscire a pagare tasse e contributi. Inoltre, non va dimenticato che il commercio al dettaglio è uno dei settori in cui tradizionalmente esiste una certa percentuale di sommerso o comunque di difficoltà a tracciare tutte le operazioni, con possibili contestazioni fiscali.
Tipologie di debito comuni:
- IVA e IRPEF non versati: ad esempio negozianti che non sono riusciti a versare l’IVA trimestrale o il saldo Irpef.
- Contributi previdenziali personali (INPS artigiani/commercianti): molti commercianti individuali hanno cartelle per i contributi minimi INPS non pagati.
- Sanzioni per ritardati pagamenti di imposte locali: p.es. cartelle TARI o Tosap.
- Multe amministrative: bar, ristoranti possono aver avuto multe (es. per violazioni orari, normative covid, ecc.).
- Irregolarità formali: piccoli esercenti possono aver saltato qualche comunicazione (es. esterometro, corrispettivi telematici in ritardo) – sanabili con €200.
La pace fiscale può aiutare a rimettere in carreggiata queste attività:
- La rottamazione-quater è particolarmente utile per chi ha accumulato diverse piccole cartelle (capita spesso che un commerciante abbia 4-5 cartelle da poche migliaia di euro ciascuna: contributi, Inail, IVA di un anno, IRPEF). Sommate, fanno importi rilevanti. Togliere sanzioni e interessi e pagare a rate ridà fiato all’esercente.
- Lo stralcio dei debiti fino a €1000 ha di fatto cancellato a molti commercianti una serie di vecchie cartelle (tante cartelle per bollo auto, per contributi minimi annuali, per piccole sanzioni, rientravano in quel range). Un ambulante, ad esempio, con 10 cartelle da €300 ciascuna del 2005-2010 per contributi alla gestione commercianti, se le è viste annullare in automatico.
- Il ravvedimento speciale è utile magari a regolarizzare eventuali redditi non dichiarati: per dire, un negoziante che non aveva dichiarato parte dei ricavi 2020 può integrarla. Oppure molti ristoratori hanno fatto largo uso di compensi occasionali per camerieri senza ritenuta – potrebbero sistemare deducendo correttamente i costi e pagando qualche imposta in integrativa senza sanzioni elevate.
- Per i bar e ristoranti, anche la definizione agevolata delle liti è rilevante: molte cause tributarie su studi di settore o ISA riguardavano commercianti, che ora possono chiudere pagando il 40% se hanno vinto primo grado.
Caso pratico Commercio: Sig.ra Bruna – Negozio di abbigliamento
- Profilo: Bruna è titolare di un negozio di abbigliamento (ditta individuale). Durante il periodo Covid (2020-21) ha accumulato debiti fiscali: ha saltato il versamento dell’IVA 2020 (€5.000) e del saldo IRPEF 2019 (€3.000), confidando in aiuti o proroghe. Inoltre, ha omesso i contributi INPS dovuti per sé medesima nel 2020 (€2.500). Queste somme sono state iscritte a ruolo nel 2022 e Bruna ha ricevuto cartelle nel 2022 per un totale di circa €10.500 (tra imposte, contributi e relative sanzioni e interessi). Nel frattempo, prima del 2020, Bruna aveva già qualche vecchia cartella minore: una cartella TARI 2015 residuo €400 e due cartelle INPS 2012-2013 residui €800 l’una. Infine, Bruna ha un contenzioso in Commissione Tributaria per una sanzione da studi di settore relativa al 2016: aveva omesso di presentare i dati di Gerico e l’Agenzia le irrogò €2.000 di sanzione, che Bruna ha impugnato.
- Situazione pre-pace: Debiti totali: ~€10.500 da cartelle recenti + €2.000 contenzioso sanzione + circa €2.000 di vecchie cartelle piccole (€400 + €800 + €800). Totale €14.500 circa. Per una micro-imprenditrice, un onere grave.
- Applicazione Pace Fiscale:
(a) Stralcio automatico: Le due cartelle INPS 2012 e 2013 da €800 (affidate 2014 ad esempio) e la cartella TARI 2015 da €400 rientrano nello stralcio ≤1000. Quindi al 31/3/2023 tali debiti sono stati annullati d’ufficio. Bruna magari lo scopre controllando sul sito AdER: improvvisamente quei debiti risultano azzerati. Questo elimina ~€2.000 di vecchi debiti senza alcuna azione da parte sua. (b) Rottamazione-quater: Bruna aderisce per le cartelle 2022 (IVA 5k, IRPEF 3k, INPS 2.5k – ciascuna con sanzioni 10% e interessi). Totale lordo cartelle €10.500 circa. Con la rottamazione pagherà solo: €5.000 + €3.000 + €2.500 = €10.500 di imposte/contributi (coincidenza, era proprio l’importo base) + diciamo €100 di spese notifica. Quindi ~€10.600. Risparmio: le sanzioni (circa €500 IVA + €300 IRPEF + €250 INPS = €1.050) e interessi di cartella (€100-200) e aggio (€300 circa) vengono condonati, per un totale di circa €1.500 di risparmio. Non enorme in valore assoluto, ma importante in percentuale (~15%). Soprattutto, può rateizzare: le prime due rate (10%+10%) di €1.060 ciascuna a marzo 2024, poi rate trimestrali ~€590 fino 2027. Molto gestibile. Se non definisse, avrebbe poco margine: l’Agente poteva farle un pignoramento del conto o impedirle di ottenere Durc per eventuali bonus (importante se avesse dipendenti). Ora è in regola col Fisco a livello di cartelle. (c) Ravvedimento speciale: Bruna, assistita dal suo commercialista, decide di regolarizzare un’omissione: nel 2019 aveva incassato €5.000 in contanti da vendite e non li aveva fatturati, quindi non li dichiarò. Potrebbe non emergere mai, ma per scrupolo e per migliorare la sua posizione fiscale futura, sfrutta il ravvedimento speciale. Presenta nel 2023 una dichiarazione integrativa per il 2019 aggiungendo €5.000 di ricavi: paga circa €1.100 di imposta IRPEF in più, €50 di interessi, e sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (infedele 90% su €1.100 imposta = €990 min, 1/18 = €55). Quindi sborsa €1.205 e mette a posto quell’annualità. Per lei è importante perché magari vuole chiedere prestiti e avere la fedina fiscale pulita (evita che più avanti il fisco rilevi incongruenze ISA etc.). (d) Definizione lite pendente: per la sanzione da studi di settore €2.000 su 2016, la situazione è: Bruna perse in primo grado (il giudice diede ragione al fisco sulla legittimità della sanzione). Ha appellato in CTR. Poiché al 1/1/23 l’Agenzia era vincitrice in ultima pronuncia (soccombenza contribuente), la definizione agevolata controversie le consente di chiudere la lite pagando 100% del tributo in contestazione. Essendo una controversia su sole sanzioni, la legge prevede per sanzioni non collegate a tributo un pagamento del 40% se fisco non soccombente. Dunque Bruna dovrebbe pagare 40% di €2.000 = €800. Presenta domanda di definizione liti entro 30/6/23 e paga €800. Risparmio €1.200 e, soprattutto, elimina la spada di damocle di un giudizio che avrebbe potuto anche darle torto definitivo costringendola a pagare €2.000 + interessi. Quindi, con €800 archivia la faccenda. (Nota: essendo sanzione per studi di settore – quindi sanzione “collegata al tributo”? In realtà è per omissione comunicazione, dunque formalmente slegata da tributo – l’interpretazione la assimila a sanzione non collegata, pertanto 40%. Se fosse stata sanzione da infedele legata a imposta già pagata, sarebbe stata 0% come da comma 191, ma non è questo il caso). - Risultato per Bruna:
Debiti iniziali ~€14.500. Dopo la pace fiscale:- Stralcio mini-debiti: -€2.000 (spariti automaticamente).
- Rottamazione cartelle: paga €10.600 anziché €12.100 (risparmiando €1.500) e soprattutto rateizza su 5 anni (circa €600 ogni 3 mesi).
- Ravvedimento speciale: paga €1.205 e mette al sicuro una potenziale violazione (evitando possibili sanzioni future di ~€4.000 se scoperto + sequestro incassi).
- Definizione lite: paga €800 invece di rischiare €2.000 (+ interessi).
Conclusione Commercio: Per il commercio, la pace fiscale funge da ammortizzatore post-crisi. Molti piccoli negozianti usciti malconci dal periodo pandemico possono rimettersi in sesto grazie allo stralcio automatico delle piccole cartelle (che toglie di mezzo tante code burocratiche) e alla rottamazione (che riduce e spalma i debiti maggiori). Le sanatorie formali e speciali permettono poi di regolarizzare eventuali sviste contabili senza sanzioni insostenibili – un aspetto importante per chi spesso gestisce la contabilità in proprio e può commettere errori. Naturalmente, serve fare attenzione: il commerciante deve valutare la sostenibilità anche delle rate rottamazione (per evitare di decadere di nuovo) magari mettendo da parte ogni mese qualcosa. Ma in generale, queste misure offrono un nuovo inizio a chi altrimenti sarebbe travolto dai debiti fiscali, con la speranza che possa mantenersi in regola negli anni successivi.
Professionisti e Lavoratori Autonomi
I professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti, ingegneri, medici in proprio, etc.) e più in generale i lavoratori autonomi presentano alcune peculiarità fiscali: hanno redditi variabili, spesso anticipano imposte in base a studi di settore/ISA, e a volte possono accumulare debiti personali (non essendoci sostituto d’imposta). Molti professionisti inoltre, non avendo sostituto, devono provvedere in proprio al versamento di imposte e contributi (es. gestione separata INPS o casse professionali).
Tipologie di debiti ricorrenti:
- IRPEF e addizionali non versate: il professionista potrebbe non essere riuscito a pagare saldo o acconto di un anno più difficile.
- IVA non versata: in taluni casi, specie per chi applica regime ordinario IVA trimestrale senza compensazione, può trovarsi a corto di liquidità e rimandare l’IVA.
- Contributi previdenziali alla Cassa professionale o INPS gestione separata: debiti con le casse (ad es. un avvocato con Cassa Forense, o un commercialista con CNPADC) – attenzione però, se la Cassa non ha passato ad AdER i ruoli, non rientrano (alcune casse non usano la riscossione pubblica, altre sì). Per gestione separata INPS invece passano per AdER di solito.
- Ritenute d’acconto subite: i professionisti subiscono ritenute dai committenti, quindi di norma non hanno quell’obbligo; però se hanno collaboratori con ritenuta (es. uno studio associato che paga un consulente esterno), potrebbero avere debiti da ritenute non versate. Meno comune.
- Violazioni formali: ad es. un professionista può aver omesso di presentare il quadro RW (capita se ha piccoli investimenti esteri non dichiarati). Oppure presentato tardi la dichiarazione.
- Contenziosi tributari su deducibilità costi: ad es. spese di rappresentanza contestate, o utilizzo dell’auto in deduzione per più del consentito.
La pace fiscale offre:
- Rottamazione-cartelle, utile per IRPEF, IVA, contributi già a ruolo. Molti professionisti hanno cartelle IRPEF – magari relative a tasse non pagate post Unico. Eliminare sanzioni e interessi è un bel vantaggio e soprattutto consente di ottenere il certificato di regolarità fiscale, importante ad es. se concorrono per incarichi pubblici (un avvocato che vuole partecipare a un bando deve essere in regola col Fisco, la rottamazione gli permette di regolarizzare la posizione).
- Definizione avvisi bonari 3%: frequente per professionisti – se hanno sforato il secondo acconto, il controllo automatico glielo segnala. Con 3% di sanzione possono chiudere modesti importi facilmente.
- Ravvedimento speciale: tanti professionisti con partite IVA in calo hanno preferito non presentare la dichiarazione di un anno con reddito zero o poco, incorrendo in omessa dichiarazione. Con ravvedimento speciale possono presentarla tardivamente per il 2021 per dire, pagando 1/18 sanzione (5% circa) invece di 30%. O correggere errori. Ad esempio, un ingegnere può ravvedere di non aver indicato un reddito estero di consulenza, etc.
- Sanatoria formale: utile se hanno dimenticato adempimenti, tipicamente quadro RW per investimenti all’estero (parecchi professionisti con investimenti finanziari all’estero o crypto valute potrebbero aver saltato il monitoraggio, sanabile con €200 annuo).
- Definizione liti pendenti: molti professionisti hanno liti su questioni come abuso di diritto, indeducibilità costi, incertezza interpretativa su certo trattamento fiscale. Spesso hanno vinto in primo grado (ad esempio, un medico che deduce integralmente i costi di formazione continua e l’Ade li taglia). Se hanno vinto, con la definizione pagano 40% o 15% a seconda del grado, togliendosi il pensiero. Se hanno perso, possono pagare 100% senza sanzioni – che comunque è meglio che andare avanti con interessi. Anche definire le sole sanzioni in caso di tributi già pagati è utile: l’Agenzia in circolare ha chiarito che se un professionista ha in lite solo sanzioni “collegate al tributo” e il tributo è sistemato, può definire a zero (presentando solo domanda).
Caso pratico Professionisti: Studio associato Beta (Commercialisti) e Avvocato Rossi (due esempi brevi)
- Studio Beta (Commercialisti): uno studio associato non ha pagato nel 2021 l’IVA su alcune parcelle (€20.000) per problemi di incasso da clienti. Si è visto recapitare nel 2022 una cartella per quell’IVA con €4.000 di sanzioni e €800 interessi. Inoltre, lo studio è in contenzioso per un avviso di accertamento IRAP 2017: l’Agenzia contesta indebite deduzioni per €50.000 di costi, chiedendo €2.200 di IRAP + €2.000 sanzioni; lo studio ha vinto in CTP.
Pace fiscale: rottama la cartella IVA: paga €20.000 + pochi euro spese invece di €24.800, risparmiando ~€4.800. Rateizza in 18 rate (ca. €1.150 a trimestre). Definisce la lite IRAP: avendo vinto in primo grado, paga 40% del valore (il valore della lite = imposta + interessi per definizione, sanzioni collegate – come tributo – se definisce il tributo sono zero). Quindi versa circa €880 (40% di 2.200) per chiudere l’aspetto imposta e le sanzioni connesse sono condonate perché tributo definito. Totale risparmi: €2.200 imposta * 60% condonati = €1.320 e €2.000 sanzioni = €3.320.
Lo studio ottiene così due benefici: risolve la crisi di liquidità per l’IVA (dilazionandola) e chiude il contenzioso con quasi due terzi di sconto, evitando altri gradi di giudizio. - Avvocato Rossi: l’avv. Rossi è un legale individuale. Ha varie pendenze: contributi Cassa Forense 2018 non pagati €3.000 (passati a ruolo nel 2020), IRPEF 2019 non versata €5.000, e una dimenticanza: ha un conto corrente estero dal quale nel 2020 ha tratto €1.000 di interessi che non ha indicato in RW né dichiarato. Inoltre, nel 2022 ha ricevuto un avviso bonario su un minor versamento di acconto 2021 (€2.000 di imposta, con sanzione €200).
Pace fiscale: rottama cartelle contributi e IRPEF: paga €8.000 invece di circa €9.500 (tra sanzioni e interessi) e diluisce il tutto. Esegue sanatoria formale RW: per violazione monitoraggio 2020, versa €200 (in due rate 100+100) e compila il quadro RW entro 31/3/24. Nessuna multa (che sarebbe altrimenti €500 per RW). Con ravvedimento speciale dichiara anche gli €1.000 di interessi esteri 2020: imposta €260, interessi €15, sanzione 1/18 (€260*90%=€234 min, /18=€13), tot paga €288. L’avviso bonario lo definisce con sanzione 3%: dunque su €2.000 paga €60 di sanzione (se rientra – ipotizziamo fosse nei termini).
Avv. Rossi spende tot: €8.000 rottamazione (a rate), €200 sanatoria formale, €288 ravvedimento speciale, €60 sanzioni bonario. Risparmia su contributi/IRPEF ~€1.500 di sanzioni, su RW forse €300 di possibili penalità, sul ravvedimento evita possibili sanzioni ben più alte (anche se su 1k modeste) e sul bonario evita altri €140 di sanzioni. Più importante, mette in ordine la posizione (fa pace col Fisco) riducendo il rischio di controlli futuri e potendo ottenere il certificato fiscale regolare (utile per concorsi, incarichi pubblici).
Conclusione Professionisti: L’utilizzo combinato di rottamazione, sanatorie e definizione liti consente ai professionisti di ripulire la propria posizione fiscale. Questo ha riflessi importanti: per esempio, un avvocato con cartelle pendenti rischia sanzioni disciplinari o di non poter partecipare a concorsi per incarichi (dove spesso si chiede regolarità fiscale); un ingegnere con debiti non può ottenere il DURF per lavori pubblici. Con la pace fiscale, possono sanare con costi ridotti e pianificati. Resta l’onere di rispettare le scadenze di pagamento, ma la maggior parte dei professionisti, avendo a cuore la reputazione, è incentivata a farlo. Da notare che per alcuni casi delicati (es. quadro RW non dichiarato per più anni, con rischi penali se capitali elevati) la sanatoria formale è manna: 200€ e si evita qualsiasi grattacapo penale, poiché la regolarizzazione estingue anche il reato di omessa dichiarazione di investimenti esteri se integrale. Insomma, per i professionisti la pace fiscale è un’occasione sia economica che di compliance complessiva.
Settore Manifatturiero (Industria)
Le imprese manifatturiere e industriali, specialmente di dimensioni medio-grandi, generalmente hanno strutture contabili organizzate e tendono a essere più in regola con i pagamenti, ma non mancano situazioni di sofferenza finanziaria (pensiamo a aziende industriali in crisi che accumulano debiti IVA ingenti) o di contenzioso su materie complesse (transfer pricing, crediti d’imposta R&S, ammortamenti, ecc.). La pace fiscale, in questo settore, gioca un ruolo rilevante soprattutto per:
- la definizione delle controversie tributarie di notevole valore (dando modo di chiudere cause dispendiose);
- la rottamazione delle cartelle su debiti fiscali contributivi accumulati magari durante procedure concorsuali o in ristrutturazioni aziendali (es. un’azienda in concordato può voler rottamare per pagare meno);
- la regolarizzazione di violazioni formali, riducendo il rischio di sanzioni per adempimenti secondari (pensiamo alle tante dichiarazioni d’intento, esterometri, black list, che se omessi portano multe, ora sanabili a 200€ per annualità).
Tipologie debiti:
- IVA molto rilevanti non versate: es. un’industria in difficoltà di cassa può aver saltato l’IVA di più periodi con debiti milioni di euro. Rottamarli fa risparmiare interessi e sanzioni notevoli.
- Ritenute su dipendenti non versate: rarissimo per grandi aziende per via del penale, ma in casi estremi di crisi può accadere. Anche lì pace fiscale aiuta parzialmente (attente però, il reato di omesso versamento ritenute >150k annuo rimane, la definizione riduce sanzioni ma penalmente serve pagamento integrale del dovuto per estinguere reato, cosa che avviene se aderiscono e pagano).
- Controversie su imposte dirette: le industrie hanno contenziosi su variazioni di reddito (deducibilità di accantonamenti, transfer pricing se multinazionali, redditi di controllo estero, ecc.). La definizione liti al 40-15-5% è allettante se l’azienda ha avuto esiti favorevoli nei gradi precedenti.
- Accertamenti in corso: un’industria che riceve un avviso di accertamento di grande entità a fine 2022 può con adesione agevolata ottenere riduzione sanzioni a 1/18. E su decine di milioni di euro di recuperi questo è enorme (pagherebbe 5% di sanzione anziché 30%).
- Crediti IVA o crediti d’imposta contestati: a volte ci sono atti di recupero, rognosi perché con sanzione 100%. La definizione acquiescenza agevolata li fa chiudere con sanz 1/18 e conciliazione agevolata li riduce, a beneficio di chi preferisce definire che litigare.
Esempio Manifattura: Società Gamma S.p.A. (settore metalmeccanico, 150 dipendenti)
- Profilo: Gamma ha sofferto nel 2020 un calo ordini e a fine 2020 non ha versato IVA IV trimestre per €500.000. Ha ottenuto una dilazione ordinaria con AdER nel 2021, ma ha saltato delle rate nel 2022. Debito residuo IVA ora €400.000 + sanzioni €40.000 + interessi €10.000. Nel 2023 l’AdER non ha ancora fatto escussione definitiva. Inoltre, Gamma ha due cause tributarie pendenti:
- una per transfer pricing 2018 dove l’Agenzia chiede un maggior reddito con 100k imposte e 200k sanzioni – Gamma ha vinto in CTR (doppia vittoria, Cassetti pendente).
- una per credito R&S 2015 contestato come indebito di €300k – Gamma ha perso in primo grado (soccombente), appello pendente.
- Pace fiscale:
Omessi versamenti rate accertamento: l’IVA 2020 era in dilazione adesione (?), in questo caso no – era diretta. Comunque, avendo saltato rate di un piano AdER, quell’importo potrebbe essere già a ruolo, in definizione. Se non è ancora in cartella (scenario ipotetico), Gamma può pagare i €400k di IVA entro 31/10/23 sanando le rate omesse. Così non paga i €40k sanzioni residui.
Ma supponiamo invece che già sia in cartella decaduta: allora rottamazione-quater su €450k (capitale+interessi). Gamma versa €500k (capitale + spese) in 18 rate da ~€28k. Risparmia €50k sanzioni/aggi.
Definizione liti:- Sulla lite transfer pricing (vittoria in due gradi): valore lite ~€300k (100k imp + relative interessi?), definisce con 5% del valore, perché AE soccombente in 1° e 2° grado. Paga €15k e chiude (risparmia €285k!). Ottiene certezza e libera accantonamenti nel bilancio.
- Sulla lite credito R&S (perso 1° grado): valore €300k + sanzioni 100% = €600k. Poiché AE vincente in ultima pronuncia, definizione liti prevede 100% del tributo (300k) con sanzioni annullate se paga tributo. Gamma ragiona: se continua la causa, può perdere e pagare tutti 600k + interessi. Se definisce, paga €300k senza sanzioni. Decide di definire (anche perché sperare nel ribaltamento è incerto). Quindi versa €300k. Mors tua, i 300k risparmiati di sanzioni.
Adesione agevolata futuri accertamenti: nota che se Gamma ricevesse un nuovo accertamento (es. fine 2023 su 2019), potrà usare l’adesione agevolata 1/18 sanzioni fino mar 2023 – ormai oltre, quindi eventuali nuovi atti non beneficiano più (periodo definito).
- Conclusioni Gamma: Elimina il carico IVA 2020 con ~10% di sconto e dilazione, e chiude cause fiscali risparmiando circa il 50% di quanto in ballo (in un caso addirittura 95%). In valori: debiti totali (IVA 450 + lite1 300 + lite2 600 = 1.350k). Con pace fiscale paga ~400k (IVA) + 15k + 300k = 715k. Risparmio 635k (~47%). Questo le migliora decisamente i conti e ratio di indebitamento, oltre a togliere rischi legali. A bilancio gli accantonamenti per contenziosi tributari (che magari erano 600k) li può stornare per 300k ecc., migliorando l’utile.
Conclusione Industria: Per le aziende manifatturiere la pace fiscale è un’opportunità di de-risking e deleveraging. Chi ha situazioni di stress finanziario può ridurre gli oneri su debiti col fisco (con rottamazione e simili), mentre chi ha incertezze legali su grossi importi può con una percentuale relativamente bassa togliere contenziosi potenzialmente dannosi (e anche migliorare la percezione agli occhi di investitori e banche, perché un contenzioso fiscale di grande entità viene visto come passività potenziale). Non tutte le grandi aziende vi aderiranno – alcune preferiranno vincere in Cassazione per principio, specie se hanno vinto finora – ma molte altre, su questioni borderline, chiuderanno col 5% o 15% volentieri (lo testimonia l’adesione massiccia nel 2019 di banche e multinazionali alla definizione liti su cause IVA e IRAP). Da rilevare che l’impatto su settori internazionali (es. transfer pricing) è notevole: col 5% azzeri contenziosi decennali e l’Italia incassa pure poco, ma subito e con effetto PNRR (questo fu criticato dall’UPB, come anche ora su rottamazione quinquies UPB ammonisce per gettito e moral hazard).
Settore Agricoltura
Il settore agricolo comprende in gran parte piccole imprese familiari e coltivatori diretti, spesso soggetti a regimi fiscali agevolati (forfettari, esoneri IVA sotto certi limiti) ma anche a congiunture avverse (annate climatiche negative, fluttuazioni prezzi). Molti agricoltori possono aver trascurato alcuni adempimenti o trovarsi con debiti contributivi (verso l’INPS) e con gli enti locali per IMU sui terreni.
Tipologie di debiti agricoltura:
- Contributi previdenziali CD/CM (coltivatori diretti / coloni) non pagati: molto comune. Queste posizioni spesso finiscono a ruolo. L’INPS ha ruoli per migliaia di piccoli agricoltori con importi di qualche migliaio di euro.
- IVA e IRPEF: se l’azienda agricola supera le franchigie del regime speciale, deve versare IVA e presentare Unico; alcuni in difficoltà potrebbero non averlo fatto.
- IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali: questioni di esenzioni mal applicate, contenziosi vs Comuni.
- Violazioni formali: ad esempio, un coltivatore potrebbe non aver presentato dichiarazione dei redditi per anni a basso reddito (omissione formale se era esonerato, ma se aveva obbligo formale, sanabile?). O dichiarazioni tardive di vendemmia, ecc. Forse meno rilevante ai fini fiscali generali.
- Multa ambientale: ad esempio, sanzioni per bruciature illecite o altre normative, che vanno a ruolo.
Pace fiscale:
- Stralcio ≤1000: Moltissimi ruoli di agricoltori per contributi vecchi (anni 90-2000) entro 2015 e inferiori a 1000€ sono stati annullati. Buona parte di queste persone magari nemmeno lo sa ancora, ma se ne accorgerà se va a chiedere l’estratto. Questo alleggerisce la posizione di tanti agricoltori anziani.
- Rottamazione-quater: utile per contributi più grossi e per cartelle relative a imposte non versate. Es: se un’azienda agricola ha cartelle per IVA su vendita di uva, rottamarle toglie un peso.
- Sanatoria formale: se un agricoltore era esonerato dall’IVA e redditi < soglia, ma per qualche anno avrebbe dovuto presentare dichiarazione e non l’ha fatta, potrebbe sanare come violazione formale (non ha generato imposta). Qui bisogna vedere il caso specifico.
- Definizione liti: ci sono contenziosi tipici in agricoltura, es. su agevolazioni gasolio agricolo, su IRPEF agricola (redditi agrari), su iscrizione alla gestione contributiva. Alcune controversie minori con Agea o agenzie su contributi PSR (non tributarie però). Se ci sono liti tributarie (ad es., l’Agenzia contesta che un’attività agricola fosse in realtà commerciale), pace fiscale può offrire chiusure al 40-50% del dovuto.
- Ravvedimento speciale: utilissimo se un agricoltore ha omesso la dichiarazione IVA o redditi in qualche anno: potrà presentarla entro 2023 con sanzione 1/18 (5%). Spesso agricoltori esonerati credono di non dover presentare nulla e poi per un anno sforano la soglia e ignorano l’obbligo – ecco, quell’omissione potrà essere sanata con ravvedimento speciale entro 31/5/24 (termine prorogato). Evitando future contestazioni di dichiarazione omessa (sanzione ordinaria 30% imposte + da 250 a 1000 euro omessa).
- Misure COVID contributi: durante Covid molti contributi INPS sono stati sospesi, e poi rateizzati; alcuni saranno finiti in decaduto – la regolarizzazione rate omesse al 1/1/23 può aiutare se non ancora cartellate.
Esempio Agricoltura: Azienda agricola Delta (coltivazione cereali)
- Delta è una piccola società semplice agricola. Nel 2019, a causa di un raccolto pessimo, non ha versato l’IVA dovuta (regime ordinario) di €10.000. Cartella nel 2021 per €10k + €2k sanzioni + €500 interessi. Nel 2020 e 2021 era sotto soglia e non ha presentato dichiarazioni (omettendo formalmente due anni di dichiarazione dei redditi, anche se redditi agrari minimi c’erano). Inoltre, Delta ha un contenzioso con il Comune sul classamento dei terreni: il Comune pretendeva l’IMU 2016-2017 su certi terreni che l’azienda considerava esenti; hanno ricorso e in primo grado metà imposta è stata annullata, metà confermata (sentenza mista). Valore lite residuo €3.000.
Pace fiscale:- Rottamazione cartella IVA: paga €10.000 + spese ~€100, risparmia €2.500.
- Ravvedimento speciale dichiarazioni 2020-21: presenta tardivamente le dichiarazioni di quei anni (anche se reddito esiguo, meglio farlo): supponiamo €0 imposta dovuta (era esonerato?), allora ravvedimento per omessa dichiarazione comporta solo sanzione fissa ridotta a 1/18 del minimo (€250 minima *1/18 = €13.9 per anno). Quindi versa €14+14 = €28 e sistema.
- Definizione lite IMU col Comune: se il Comune ha aderito alle liti definibili (poteva deliberare anche su quelle locali entro 31/3/23), l’azienda può chiudere pagando ad esempio il 50% di quanto conteso se la sentenza di primo grado è stata parzialmente a suo favore (in caso di soccombenza reciproca, ogni parte definisce la sua soccombenza: ipotizziamo che su €3.000 contesi il contribuente ne abbia avuti annullati €1.500 in CTP e confermati €1.500 – per la parte rimasta deve pagare il 100% perché ha perso su quella, per la parte vinta non deve nulla). Dunque definisce la controversia versando €1.500 (e su quell’importo in realtà non c’erano sanzioni perché IMU non prevede sanzioni in contestazione, era questione di imponibile). Se invece il Comune non ha deliberato per definizione liti, può darsi che liti su tributi locali non rientrino (dipende da come si è mosso il comune; alcuni hanno escluso definizione liti).
- Se avesse contributi CD non pagati, stralcio automatico su arretrati piccoli o rottamazione su importi grandi. (non nel caso qui).
- Stralcio mini-debiti: se Delta aveva vecchie cartelle per €200 di sanzione consortile bonifica, sparite allo 31/3/23.
Conclusione Agricoltura: Il mondo agricolo, spesso meno attrezzato sul piano amministrativo, trae beneficio soprattutto dalle misure automatiche e semplificate: lo stralcio ha fatto sparire milioni di piccole pendenze; la rottamazione consente di pagare il dovuto senza penalità; e ravvedersi con calma entro 2024 su eventuali formalità consente di prevenire problemi (importante ad esempio per chi aveva venduto terreni soggetti a plusvalenza e non l’ha dichiarata: col ravvedimento speciale può rimediare, pagando 5% di sanzione, molto meglio che aspettare accertamento). L’unico limite è che il concetto di pace fiscale è complesso da comunicare a piccoli coltivatori, spesso poco avvezzi a canali informativi: serve assistenza da patronati/CAA/consulenti. Chi ne viene a conoscenza tuttavia ne avrà un sollievo concreto sui debiti accumulati nei periodi di vacche magre.
Settore Turismo (Alberghi e Ristorazione)
Il turismo ha attraversato fasi alterne: dopo anni di boom (2018-2019), la pandemia ha inflitto perdite drammatiche a hotel, ristoranti, agenzie viaggi, con indebitamenti generalizzati. Nel 2022-2023 c’è stata ripresa forte, ma molte imprese si portano dietro debiti fiscali e contributivi contratti per sopravvivere. La pace fiscale per queste attività, spesso di media dimensione, è un salvagente per alleggerire il carico e investire nella ripresa.
Tipologie debiti nel turismo:
- IVA e imposta di soggiorno non versata: molti hotel hanno trattenuto la tassa di soggiorno senza riversarla ai comuni (che è reato ora, ma la definizione rottamazione comunque rileva per la parte sanzionatoria amministrativa se già a ruolo). L’IVA non versata su fatture di alloggio e ristorazione è comune nel 2020-21.
- Contributi dipendenti: tante strutture hanno messo in cassa integrazione il personale, ma eventuali contributi residui su tredicesime o periodi non coperti potrebbero non averli pagati.
- Bollette Tari e altre locali: ristoranti chiusi potrebbero non aver pagato Tari e varie tasse comunali, poi andate a ruolo.
- Ravvedimento affitti brevi: un aspetto, alcuni B&B o affittacamere potrebbero non aver dichiarato redditi in nero – ravvedimento speciale offre chance di farlo.
- Liti su agevolazioni regionali / credito imposta canoni: alcune imprese contestano la ripresa di crediti Covid, definibile se in contenzioso (paghi il 100% tributo, via sanzioni).
Caso Turismo: Hotel Alpha S.r.l. (50 camere)
- Nel 2020 incassi crollati, l’hotel non ha versato l’IVA 2020 (€80k). Ha anche incassato e non riversato al Comune la tassa di soggiorno 2020 (€10k). Nel 2021-22 con l’attività limitata non è riuscito a pagare contributi Inps su 5 dipendenti per €15k. Tutto ciò è finito in cartelle nel 2022 (IVA + sanzioni €16k + int; imposta soggiorno equi cartella 10k + sanz int; contributi 15k + sanz 1.5k + int 0.5k). Inoltre ha una querelle con l’Agenzia Entrate: nel 2020 aveva ricevuto un contributo a fondo perduto COVID di €50k che secondo l’Agenzia non spettava interamente (per soglia calo fatturato), l’Agenzia a fine 2022 ha emesso atto di recupero chiedendo restituzione €20k + sanz 100% €20k. L’hotel ha presentato istanza di riesame ma l’atto è divenuto definitivo e impugnato in CTP a marzo 2023.
- Pace fiscale:
- Rottamazione cartelle IVA e contributi: paga €80k + €15k = €95k (capitale) + spese ~€500. Non paga ~€18k di sanzioni e € qualche migliaio di interessi. Rateizza su 5 anni (€5k/trimestre ca).
- Tassa di soggiorno: essendo tributo locale, rottamazione cancella interessi e aggio ma la sanzione qui è particolare: tecnicamente l’omesso riversamento è illecito amministrativo, ma alcuni comuni inviano ruoli con importo base=importo dovuto, e interessi e mora. Se è in cartella, definizione fa pagare €10k (capitale) e toglie more (diciamo €2k). Nota: penalmente l’omesso versamento imposta di soggiorno è reato dal 2020 se >€50k, qui è 10k quindi non rileva. Quindi ok.
- Definizione atto recupero COVID: è un atto di recupero credito indebito, assimilato a atto impositivo (sanzione 100%). Poiché la lite è pendente, l’hotel può definire pagando il valore della controversia del 100% imposta, in questo caso i €20k di contributo da restituire, con annullamento sanzioni. Cioè versa €20k e chiude (risparmia €20k sanzioni). Potrebbe aspettare liti – forse vincere – ma incerto. Con definizione elimina rischio di dover pagare magari tutto 40k + interessi in futuro.
- L’hotel così ha i debiti spalmati e dimezzati di extra costi. Totale prima: ~€80+16 + 15+2 + 10+? + 40 = €163k circa. Paga: €95k + 10k + 20k = €125k circa. Risparmio ~€38k (23%). Più che altro, elimina il contenzioso e il Comune avrà comunque i 10k di imposta di soggiorno.
Conclusione Turismo: Per il turismo la pace fiscale offre un capitale pazienza al settore: conversione di debiti in piani pluriennali e riduzione carico. Molti albergatori e ristoratori, caricati di debiti nel 2020, possono grazie a rottamazione e definizioni vari allineare i debiti fiscali ai flussi di cassa del 2023-25, evitando fallimenti posticipati. Anche l’aver condonato sanzioni e interessi è un segnale di riconoscimento della straordinarietà del periodo Covid. Come contraltare, si auspica che tali imprese, tornate ai livelli di fatturato pre-crisi o superiori nel 2023, rispettino i piani di pagamento: pena la decadenza e l’aggravio di dover pagare di colpo tutto il pregresso.
Settore Tecnologia e Startup
Le aziende del settore tecnologico (software house, startup innovative, e-commerce) hanno dinamiche peculiari: spesso registrano perdite iniziali, fanno investimenti, e possono avere benefici fiscali (credito R&S, patent box). Sul breve, potrebbero accumulare debiti IVA se bruciano cassa. Inoltre, molte startup si concentrano su crescita e trascurano adempimenti (non per malizia ma per inesperienza).
Debiti tipici tech:
- Debiti IVA e ritenute su collaboratori: alcune startup in crisi di liquidità nel 2021-22 potrebbero non aver versato l’IVA sui servizi venduti. Oppure se hanno collaboratori autonomi, potrebbero aver tardato ritenute.
- Ravvedimento per errori incentivi: startup innovative potrebbero aver sbagliato a calcolare crediti di imposta su investimenti (che se contestati portano a atti recupero).
- Contenziosi su R&S e patent box: definibili con agevolazioni come visto.
- Violazioni formali: tipico nel tech: tardiva fatturazione elettronica, tardive dichiarazioni di start-up / perdita requisiti. Possono regolarizzare.
- Contributi previdenziali soci amministratori: se non versati andati a ruolo.
Esempio Tech: Startup Zeta S.r.l. (piattaforma digitale)
- Zeta nel 2021 ha stretto i denti: non ha versato IVA €30k. Ha inoltre fruito di credito imposta R&S €10k ma in realtà spese non eleggibili per €4k, l’AdE glielo contesta in un atto di recupero nel 2023 con 30% sanzioni (€1.2k). Zeta ha anche una sanzione formale: non ha comunicato la trasformazione in spa avvenuta tardivamente a fini Ace (mettiamo violazione formale).
- Con la pace fiscale: rottama IVA cartella: paga €30k in 18 rate (circa €1.7k a trimestre), risparmia €3k sanz + int. Definisce atto R&S in acquiescenza agevolata: versa i €4k di imposta e sanzioni ridotte 1/18 (sanz minima 30% di 4k=1.2k, /18=€67), quindi totale €4,067 invece di €5.2k. Oppure se fosse in contenzioso, definizione liti simile (40% se ha vinto, etc.). Sanatoria formale: se la trasformazione tardiva è considerata formale (nessun impatto di imposta), paga €200 e okay.
- Questo alleggerisce Zeta e la rende più appetibile per investitori (che guardano se debiti con fisco ci sono).
Conclusione Tech: Anche se come volumi assoluti il settore tech non genera enormi ruoli, la pace fiscale è un facilitatore di compliance: aiuta le piccole imprese innovative a rimediare ad errori di gioventù senza affossarle con sanzioni. E per quelle cresciute, i contenziosi su crediti d’imposta possono essere risolti rapidamente, evitando incertezze che frenano investimenti successivi. Così la startup può concentrarsi su sviluppo e fundraising, avendo messo in ordine i conti col Fisco (spesso investitori istituzionali chiedono proprio evidenza che non vi siano pendenze fiscali significative – la pace fiscale consente di azzerarle o ridurle contrattualmente).
Settore Sanità e Farmaceutico
Il settore sanitario è ampio: ci sono cliniche private, laboratori, farmacie, ma anche molti medici liberi professionisti. In parte li abbiamo coperti nel capitolo professionisti (medici in proprio). Qui consideriamo strutture sanitarie private e aziende farmaceutiche.
Debiti e casistiche:
- Cliniche e laboratori privati: nel Covid hanno operato molto (tamponi ecc.), alcune forse hanno avuto utili, ma altre convenzionate magari hanno crediti con la regione e hanno spinto i debiti fiscali a dopo. Possono avere IVA non versata, contributi dipendenti, IRAP arretrata. Pace fiscale analoga ad altri: rottamazione li aiuta, definizione liti se contestato qualcosa.
- Farmacie: spesso ditte individuali o snc, non di rado situazioni analoghe al commercio, con debiti IVA se calano vendite, contributi Enpaf (cassa farmacisti) a ruolo se non pagati.
- Aziende farmaceutiche: possibili contenziosi su transfer pricing, patent box, ecc., esattamente oggetto di definizione liti e conciliazioni agevolate.
- Violazioni formali tipiche: dichiarazioni Intrastat per farmaci esportati, ecc., sanabili con €200.
Esempio: Farmacia Omega snc
- Ha debiti IVA 2021 €15k, contributi Enpaf soci 2019-20 per €4k. Cartelle tot €20k con sanzioni. Rottama: paga €19k in 18 rate, risparmia €3k. Regolarizza tardiva presentazione di spesometro 2017 (es.): €200. Fine.
Niente di nuovo, replicando modelli visti.
Conclusione Sanità: La pace fiscale si applica qui come altrove, senza peculiarità normative. Forse rilevante notare che in sanità vi erano crediti d’imposta per investimenti in macchinari, su cui l’Agenzia a volte contesta eventuali usi indebiti – la definizione liti e ravvedimento possono chiudere questioni (es. una clinica che ha sbagliato credito iperammortamento può ravvedersi pagando 1/18 sanzioni). Quindi per la sanità l’effetto è più di “pulizia” di eventuali errori fiscali e risoluzione contenziosi, consolidando la loro situazione finanziaria post-pandemia.
Servizi Finanziari (Banche, Assicurazioni, Intermediari)
Le imprese di servizi finanziari (banche, assicurazioni, SGR, ecc.) in genere non accumulano debiti per mancato versamento – anzi, fungono spesso da sostituti d’imposta. Tuttavia, hanno storicamente vari contenziosi su materia fiscale di importo elevato (deducibilità interessi passivi, tassazione fondi rischi, transfer pricing interno, ecc.). La pace fiscale nel 2023-25 riveste importanza soprattutto per la definizione delle controversie tributarie in corso e per la chiusura agevolata di accertamenti. Ad esempio, molte banche e assicurazioni hanno aderito massicciamente alla definizione liti del 2019, pagando 5% su cause decennali su derivati o similar. Probabile lo faranno ancora per cause pendenti attuali.
Inoltre, le aziende finanziarie potrebbero sfruttare la conciliazione agevolata in appello per risolvere controversie e il ravvedimento speciale per correggere eventuali errori dichiarativi (poco probabili, hanno governance stretta, ma possibili ad esempio su branch estere non dichiarate, ecc.).
Esempio: Banca X S.p.A.
- Ha una lite in Cassazione su doppia deducibilità di perdite (valore €10 milioni, vinta in CT e CTR dalla banca). In definizione liti può chiudere pagando 5% = €500k invece di rischiare ribaltamento (questo fu analogo a casi 2019).
- Ha un accertamento 2022 su transfer pricing infragruppo, per maggior imponibile €5 mln e sanzione 90% (€4.5 mln). In adesione agevolata, tratta con AdE e definisce magari €3 mln di imponibile; sanzioni ridotte 1/18 (5% di 3 mln = 150k). Paga €3 mln + 150k vs possibili €4.5 mln + interessi. Risparmio ~1/3.
- Debiti a ruolo pressoché nulli (le banche non hanno ruoli pendenti – salvo questioni di tasse locali).
- Rasenta l’inutilità la rottamazione per loro. Più utile definire liti e accertamenti.
Conclusione Servizi Finanziari: Pace fiscale consente di bonificare il contenzioso anche di soggetti molto grandi. Potrebbe ridurre liti ultradecennali e dunque migliorare il clima con l’Erario. Va ricordato: c’è stata qualche discussione sul fatto che accordare rottamazioni a banche (che magari hanno redditi alti) fosse un regalo a chi non ne aveva bisogno. In realtà, per ruoli, raramente banche ne hanno. Per liti, la definizione è parimenti aperta a tutti – spetta alla singola grande azienda decidere se preferisce ridurre l’esposizione fiscale incerta pagando una frazione oppure se portare fino in fondo il principio. In 2019 molte scelsero la frazione (principio di economicità). Lo stesso avverrà ora: se definiscono al 5-15-40% incassi futuri incerti, in bilancio liberano accantonamenti e possono destinare quel capitale ad attività produttive. L’Erario incassa subito e con minori costi di giustizia.
In sintesi settoriale: come abbiamo visto, la Pace Fiscale 2025 declinata nei vari settori mostra benefici trasversali: riduzione del carico sanzionatorio, miglioramento dei flussi finanziari (grazie alle dilazioni), chiusura di contenziosi che gravavano su imprese e uffici. Ovviamente, l’impatto percentuale è maggiore su settori storicamente più in difficoltà (commercio, turismo, agricoltura) che su altri più strutturati (finanza, industria), ma in ogni ambito vi sono situazioni risolvibili con queste misure. Nei paragrafi seguenti presentiamo alcune simulazioni pratiche riassuntive e tabelle comparative per consolidare la comprensione.
Simulazioni Pratiche Settoriali
Di seguito riportiamo in forma sintetica alcune simulazioni numeriche, una sorta di casi di studio, che illustrano gli effetti della pace fiscale su situazioni tipiche dei settori economici trattati. Questi esempi aiutano a quantificare i benefici ottenuti in termini di riduzione delle somme dovute e dilazione dei pagamenti.
1. Commercio (Negozio di abbigliamento): Debiti: €5.000 IVA 2020, €3.000 IRPEF 2019, €2.500 INPS, €2.000 sanzione tributaria in lite (persa primo grado). Senza definizioni, la titolare avrebbe dovuto pagare ~€12.500 di imposte/contributi + €1.250 sanzioni su IVA/IRPEF + €2.000 sanzione in lite + interessi (tot > €15.800). Con la pace fiscale:
- Stralcio automatico: piccoli ruoli <€1000 annullati (€0 rimasto, ipotizziamo due vecchie cartelle per €1.600 totali).
- Rottamazione-quater: paga solo €10.500 di imposte/contributi (risparmio ~€1.500 sanzioni e interessi) in 18 rate (ca. €583/trimestre).
- Definizione lite: paga €800 (40% di €2.000) per chiudere la sanzione in appello (risparmio €1.200).
- Sanatoria formale e ravvedimento: regolarizza due violazioni formali €200 cad. e integra una dimenticanza reddituale con €1.205 (sanzione 1/18).
Esito: Su ~€17.000 di potenziale esborso, ha pagato circa €12.700, risparmiando oltre €4.000. Inoltre, i pagamenti dilazionati le consentono sostenibilità finanziaria.
2. Edilizia (Impresa costruz. SRL): Debiti: €90.000 IVA 2019-20, €30.000 INPS arretrati, contenzioso IRES su imponibile €100k (in primo grado perso). Senza definizioni: €120k imposte/contributi + ~€12k sanzioni + eventuale €90k sanzione accert. = ~€222k. Con pace fiscale:
- Rottamazione-quater: su cartelle tributi/contributi, paga €120.000 in 5 anni (risparmia ~€12k).
- Adesione agevolata accertamento: ridetermina imponibile a €60k e paga €60k imposte + sanz. 1/18 (€5%→ €3k) (risparmio oltre €87k rispetto sanzioni piene!).
- Totale pagato: ~€183.000, risparmio €39.000 (≈18%). Ma soprattutto ha evitato una sanzione enorme sull’accertamento e dilazionato il resto.
3. Turismo (Hotel individuale): Debiti: €80.000 IVA 2020, €15.000 contributi dipendenti, €10.000 imposta soggiorno non versata, atto recupero contributo Covid €20k+€20k sanz. Pre-pace: ~€80k+€15k+€10k = €105k + sanzioni ~€12k + atto €40k = ~€157k. Con pace fiscale:
- Rottamazione: €95.000 (capitali) a rate (risparmio ~€10k).
- Definizione atto Covid: paga €20k, sanzioni 0 (risparmio €20k).
- Imposta soggiorno locale: paga €10k, tolti interessi (risparmio ~€2k).
- Totale: ~€125k, risparmio €32k (20%). Rate trimestrali ~€5k sostenibili con la ripresa turistica.
4. PMI Industriale: Debiti in contenzioso: lite pendente vinta in appello (€300k imposte, in Cassazione), lite persa primo grado (€600k tra imposte e sanz). Con pace fiscale:
- Lite vinta => paga 5% = €15k (risparmia €285k).
- Lite persa => paga solo imposta €300k (sanzioni €300k condonate) (risparmio €300k).
Tot risparmio: ~€585k su €900k domanda iniziale. L’azienda elimina rischi futuri a circa un terzo del costo.
Queste simulazioni confermano il potenziale beneficio economico della pace fiscale, che va da risparmi del 15-20% su posizioni miste di cartelle, fino a percentuali ben più alte (50-95%) su controversie giudiziarie, a seconda degli esiti pregressi. È bene sottolineare che i risparmi in gran parte derivano dal taglio delle sanzioni (e interessi) e non del tributo: il contribuente onora comunque l’imposta dovuta (talora ridotta in sede di adesione), ma è sollevato dal peso punitivo.
Nel valutare la convenienza, dunque, ogni contribuente/impresa dovrà considerare:
- l’entità delle sanzioni/aggi condonati (che costituiscono il risparmio effettivo in definizione);
- la disponibilità di liquidità per rispettare le rate (o, nel caso delle liti, per versare l’importo agevolato entro il termine);
- il proprio track record di compliance futura (non ha senso aderire e poi decadere, perdendo il beneficio).
Le simulazioni mostrano che, con una pianificazione oculata, la pace fiscale può riequilibrare la posizione finanziaria di molte realtà economiche e famiglie, con effetti positivi sulla continuità aziendale e sulla serenità fiscale.
Tabelle Riepilogative
Per facilitare la comprensione comparativa delle varie misure di pace fiscale, presentiamo alcune tabelle riepilogative che mettono a confronto ambiti, benefici, scadenze e requisiti degli istituti principali.
Tabella 1: Definizione agevolata dei carichi (Rottamazione) vs Stralcio mini-debiti
Caratteristica | Rottamazione-quater (Definizione carichi 2000-2022) | Stralcio automatico debiti ≤ €1000 (2000-2015) |
---|---|---|
Norma | L. 197/2022, commi 231-252 | L. 197/2022, commi 222-230 |
Oggetto | Carichi a ruolo dal 01/01/2000 al 30/06/2022 (tutti gli enti creditori, incl. decaduti da precedenti rottamazioni) | Carichi a ruolo dal 2000 al 2015 di importo residuo ≤ €1000 (per singolo carico) |
Beneficio | Non si pagano sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti e aggio. Si paga solo: capitale + spese esecutive/notifica. Multe stradali: non si pagano interessi/maggiorazioni, resta la multa. | Automatico al 31/03/2023: – Debiti verso Stato/AE/Enti previdenziali: annullamento totale (capitale+interessi+sanz). – Debiti verso altri enti (Comuni…): annullamento di sanzioni e interessi; resta dovuto il capitale (es. tributo locale). – Multe stradali: stralcio solo interessi/maggiorazioni, resta la sanzione. |
Modalità di adesione | Domanda online all’AdER entro 30/06/2023 (termine prorogato). Indicare carichi e rateazione desiderata. | Nessuna domanda: applicazione d’ufficio entro 31/3/2023. Enti locali potevano deliberare diniego stralcio entro 31/1/23. |
Pagamento | – Unica soluzione entro 31/10/2023 (prorogato), oppure– Fino 18 rate: scadenze 2023-2027 (1ª=31/10/23, 2ª=30/11/23, poi 4 l’anno: 28/2, 31/5, 31/7 (prorogata al 15/9/24), 30/11, …) – interessi dilazione 2%.5 gg di tolleranza su ogni scadenza. | N/A (annullamento). Se rimane solo il capitale (enti locali), il contribuente può decidere se pagarlo spontaneamente o attendere eventuale sollecito. |
Decadenza | Se una rata >5 gg in ritardo: decadenza, tornano dovuti intero debito + sanzioni/interessi originari (al netto di quanto versato a capitale). | N/A (definitivo). Eventuali importi residui (capitali di enti locali) restano riscuotibili con mezzi ordinari. |
Note | – Inclusi anche carichi già oggetto di “Saldo e stralcio” o rottamazioni previgenti decadute.– Presentazione domanda sospende azioni esecutive AdER sui debiti definibili.– Necessaria rinuncia ai contenziosi pendenti sui carichi rottamati. | – Per verifica annullamento, AdER ha comunicato esiti entro 30/06/23; il contribuente può controllare estratto di ruolo aggiornato.– Enti locali opt-out: se deliberato, i loro crediti ≤1000 non sono stralciati; restano per intero (ma definibili con rottamazione se rientrano nell’ambito temporale). |
Tabella 2: Regolarizzazioni di avvisi bonari, violazioni formali, ravvedimento speciale
Misura | Avvisi bonari 2023 (3% sanz.) | Sanatoria violazioni formali | Ravvedimento speciale (violazioni sostanziali) |
---|---|---|---|
Riferimento Normativo | L. 197/2022, c. 153-159 | L. 197/2022, c. 166-173 | L. 197/2022, c. 174-178 |
Oggetto violazioni | Irregolarità emerse da controllo automatico dichiarazioni (art.36-bis DPR 600 e 54-bis DPR 633) – “avvisi bonari”. | Violazioni formali (che non incidono su imponibile/imposta) commesse fino al 31/10/2022 in materia di II.DD., IVA, IRAP. | Violazioni sostanziali (dichiarazione infedele/omessa, errori su tributi dovuti) per periodi d’imposta fino al 2021 (esteso al 2022 da L.18/2024). |
Requisiti | – Avviso bonario ricevuto prima del 2023 il cui termine 30gg era pendente al 1/1/23 o già in rateazione al 1/1/23.– Tributi di competenza AE (no INPS). | – Violazioni formali non già definitive al 1/1/23 (non sanzionate con atto definitivo).– Escluse violazioni quadro RW (esterov.), voluntary disclosure, ENEA ecobonus. | – Dichiarazione originaria validamente presentata (no dichiarazioni totalmente omesse).– Violazioni non già accertate con atti definitivi (ravv. inibito dopo notifica PVC/accert.).– Escluse violazioni RW, e altri casi particolari (es. violazioni definibili con avvisi bonari). |
Beneficio | Sanzione ridotta 3% dell’imposta residua (invece di 10%/20%). Nessun abbattimento su imposta e interessi da ritardato versamento (dovuti per intero). | Pagamento forfettario €200 per periodo d’imposta che estingue tutte le violazioni formali di quell’anno. Non si applicano sanzioni ordinarie (che sarebbero €250 cadauna in molti casi). | Sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale previsto (circa 5.56% della sanzione base). Possibile rateazione imposta + sanzioni ridotte in 8 rate trimestrali (estese a 4 rate per violazioni 2022). |
Procedura | L’AE ricalcola l’avviso con sanzione 3%. Il contribuente paga l’importo residuo (imposta + interessi + 3% di sanz.) in unica soluzione o proseguendo la rateazione originaria. Possibile estensione a 20 rate trimestrali dei piani in corso. | Presentazione della dichiarazione integrativa/ravvedimento per correggere (se necessario) e pagamento di €200 per anno:– 2 rate da €100: scadenza 31/03/2023 e 31/03/2024.– Eliminazione/rimozione della violazione entro 31/03/2024 (es. presentare tardivamente modulistica omessa). | Presentazione di dichiarazione integrativa per gli anni da regolarizzare indicando corretto imponibile/credito.Pagamento di: imposta dovuta, interessi legali, sanzione ridotta 1/18, in unica soluzione o 8 rate trimestrali.Scadenze: inizialmente 31/03/2023 (proroghe: versamento ammesso fino 20/12/2023 se non perfezionato entro 30/9/23; riapertura per chi non aveva aderito: nuova scadenza 31/05/2024, pagando almeno 1ª-5ª rata). |
Effetti | Perfezionamento con pagamento (o prima rata) nei termini. La comunicazione si intende definita per l’importo rideterminato (con decadenza dei normali benefici se non si paga una rata entro termine previsto dal piano). | Regolarizzazione perfezionata se versati €200×anno e rimosse le violazioni. Estingue le violazioni formali oggetto, impedendo l’irrogazione di sanzioni. Se erano già contestate in atti non definitivi, l’ufficio li archivierà. | Perfezionato con versamento integrale (o prima rata) e rimozione violazioni (presentazione integrative). Estingue le violazioni; non punibili penalmente i fatti regolarizzati (es. dichiarazione infedele ravveduta). Se si omette di pagare una rata successiva: ravvedimento inefficace e somme versate imputate a acconto sanzioni. |
Esempio | Avviso bonario IVA: €10.000 imposta, €600 interessi, €1.000 sanz. ordinaria (10%). Con definizione 3% paga sanz. €300 (3% di 10k) invece di €1.000. Totale €10.000+600+300=€10.900 anziché €11.600. Risparmio €700. | Omessa comunicazione liquidazioni IVA 2021 (sanz. ordinaria €500). Con sanatoria formale: paga €200 (per tutte le violazioni di 2021) e invia la comunicazione omessa. Risparmio €300. | Redditi 2019 non dichiarati €50.000 (IRPEF evasa €20.000, sanz. base 90%=€18.000). Ravvedimento speciale: versa €20.000 imposta + int. €600 + sanz. ridotta 1/18=€1.000. Totale €21.600 vs €20.000+€18.000+int (€38.600) se accertato. Risparmio potenziale ~€17.000. |
Tabella 3: Definizione agevolata atti accertamento, Conciliazione agevolata, Rinuncia in Cassazione
Istituto | Adesione/Acquiescenza agevolata atti accertamento | Conciliazione agevolata in giudizio | Rinuncia agevolata in Cassazione |
---|---|---|---|
Norma | L. 197/2022, c. 186-205 | L. 197/2022, c. 206-212 (mod. da DL 34/2023) | L. 197/2022, c. 213-218 (mod. da DL 34/2023) |
Ambito | Atti impositivi (avvisi accertamento, rettifica/liquidazione) notificati entro 31/03/2023 e ancora impugnabili al 01/01/2023. | Controversie tributarie pendenti in primo o secondo grado al 15/02/2023 (modifica DL 34/23), in cui è parte l’AE (enti locali se deliberano adesione). | Giudizi pendenti in Cassazione al 15/02/2023, in cui il ricorrente (contribuente o AE) può rinunciare al ricorso. |
Beneficio sanzioni | Sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (≈5.56% dell’imposta). In adesione, riduzione vs ordinario 1/3; in acquiescenza pure 1/18 vs 1/3. Non riduce imposta né interessi. | Sanzioni ridotte a 1/18 del minimo in sede di conciliazione. Anche qui ≈5.56%. (Ordinario: sanz. 40% in conciliazione fuori udienza, qui ~5%). Imposta eventualmente rideterminata nel accordo conciliativo (si può transare su imponibile). | Definizione del giudizio con abbattimento contributo unificato e compensazione spese (non è un beneficio su sanzioni, ma l’effetto è analogo: la rinuncia agevolata comporta pagamento del dovuto in misura ridotta come per la definizione liti pendenti). In pratica, la legge di bilancio prevede uno sconto sulle sanzioni simile all’acquiescenza per chi rinuncia in Cassazione quando ha perso nei gradi precedenti (dettagli analoghi a definiz. liti). |
Beneficio interessi | Nessuna riduzione specifica: dovuti quelli previsti (eventuali interessi da ritardata iscrizione e interessi dal accertamento all’adesione). Tuttavia, il forte taglio sanzioni riduce il montante dovuto. Rateizzazione 20 rate senza garanzia. | Nessuna riduzione di legge su interessi: nella conciliazione si versano imposte e interessi fino al 60° giorno successivo sentenza/appello. Sanzioni ridotte 1/18 + eventuale abbattimento di parte imposta se concordato con AE. | Se si rinuncia e si definisce il dovuto (di regola imposta intera se contribuente ricorrente ha perso, o parte se AE ricorrente), non sono dovuti gli interessi di rito dal passaggio in giudicato? (dipende da come formalizzata la rinuncia, presumo che versando entro certo termine, interessi di mora non maturano oltre). In ogni caso, l’obiettivo è evitare ulteriore attesa e maggiori oneri. |
Procedura | – Adesione agevolata: presentare istanza accert. con adesione entro termini (se non già in corso), concludere atto di adesione con AE.– Definizione agevolata (acquiescenza): prestare acquiescenza all’avviso e pagare entro 60 gg dall’atto impugnabile.Entrambe: pagamento intero o 1ª rata entro 20 gg (adesione) o 60 gg (acquiescenza). Fino 20 rate trimestrali ammesso. | Sottoscrivere accordo conciliativo (in primo o secondo grado) – anche fuori udienza – entro il 30/09/2023 (termine prorogato da DL 34/23). Versare importo concordato (imposta + interessi + sanzioni ridotte) entro 20 gg dall’omologa. Possibile 5 rate trimestrali (ordinariamente) per importi >€50k. | Presentare entro il 30/06/2023 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione, con contestuale pagamento del dovuto agevolato (le percentuali seguono schema definizione liti pendenti in Cassazione: 5% se contribuente ha vinto primi due gradi, 100% imposta se li ha persi, ecc.). L’AE deve accettare la rinuncia. Una volta perfezionato, il giudizio è estinto ex art. 391 c.p.c. e non sono dovute le sanzioni eccedenti. |
Esempio risparmio | Accertamento IRPEF notificato 01/03/2023: imposta €50k, sanzione 90% min=€45k.– Senza agevol: in adesione ordinaria sanz. ridotta 1/3=€15k (tot da pagare €65k + int).– Con agevol: sanz. €2.500 (5% imposta), tot €52.5k + int. Risparmio €12.5k rispetto ord., €42.5k rispetto contestazione piena.Acquiescenza analogo calcolo (1/18 vs 1/3). | Controversia in appello: imposta €40k, sanz. €16k. Si concilia riducendo imponibile del 25% => imposta €30k.– Ordinario: sanz. conciliativa 1/3=€5.3k, paga €35.3k + int.– Agevolato: sanz. 1/18=€0.9k, paga €30.9k + int. Risparmio €4.4k su sanzioni, + eventuale risparmio imposta da accordo. | Ricorso in Cassazione pendente, contribuente ha perso in CTR: valore controversia €100k imposta + €50k sanzioni.– Definizione agevolata: paga 100% imposta = €100k (sanzioni zero).Rispetto a perdere in Cassazione e pagare €150k + interessi, risparmio €50k (e niente ulteriori attese/spese legali). Se invece contribuente aveva vinto in CTR e AE ricorre, può chiudere pagando 15% = €15k, risparmiando €135k e togliendo rischio di perdita. |
(Legenda: AE = Agenzia Entrate; imposta = tributo, contributo o quota capitale dovuta; int = interessi.)
Le tabelle sopra forniscono una panoramica dei punti salienti. Ad esempio, appare chiaro come il denominatore comune sia la forte riduzione delle sanzioni (3% negli avvisi bonari, 5-6% negli accertamenti/liti, forfait €200 per infrazioni formali) e l’ampiezza delle dilazioni concesse. Si evince anche l’importanza dei termini: la quasi totalità delle misure aveva scadenze concentrate tra il primo e il secondo anno dall’introduzione (2023 e proroghe inizio 2024), per cui a maggio 2025 la fase “di ingresso” nelle sanatorie è conclusa, e si è nella fase dei pagamenti rateali e dei controlli sul rispetto delle condizioni.
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito una raccolta di domande e risposte comuni sulla Pace Fiscale 2023-2025, per chiarire dubbi pratici:
- D: Chi può aderire alla pace fiscale? C’è un limite di reddito o settore?
R: Non ci sono limiti soggettivi di reddito o categoria: possono aderire tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti) che abbiano i tipi di debito previsti dalle varie misure (cartelle a ruolo entro certe date, avvisi bonari ricevuti, ecc.). Ad esempio, sia un piccolo artigiano che una grande società di capitali possono fare domanda di rottamazione delle proprie cartelle. Anche i debitori che avevano già usufruito di precedenti rottamazioni poi decadute sono ammessi. L’importante è rispettare le condizioni e scadenze fissate dalla legge. Non è richiesto alcun “certificato di merito” né c’è un’esclusione per chi ha altri debiti non fiscalizzati (banche ecc.). - D: Quali debiti rientrano nella Definizione agevolata (rottamazione) e quali no?
R: Rientrano tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30/06/2022, a eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge. Sono esclusi: recuperi di aiuti di Stato, crediti UE come dazi doganali, sanzioni penali e danni erariali. Tutti gli altri: tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES, ecc.), tributi locali (se il Comune si avvale di AdER), contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, e perfino le sanzioni amministrative (multe stradali) se sono in cartella, rientrano nella rottamazione. Va però notato che per le sanzioni amministrative non tributarie (multe) la rottamazione condona solo interessi e maggiorazioni, non la sanzione base. Inoltre, i debiti fino €1000 del 2000-2015 sono già stati annullati in automatico (salvo diversa scelta dell’ente locale), quindi non vanno in rottamazione. In sintesi: se hai una cartella per IRPEF, IVA, contributi INPS, IMU, tassa rifiuti, bollo auto, multa, ecc. affidata entro metà 2022, puoi inserirla nella domanda di definizione agevolata, con le distinzioni sopra (per tributi paghi solo capitale, per multe paghi la multa senza interessi). - D: Come faccio a sapere quali e quanti debiti ho definibili?
R: Puoi ottenere un “prospetto informativo” dal sito Agenzia Entrate-Riscossione (area riservata o tramite PEC) con l’elenco delle cartelle/avvisi rottamabili. In alternativa, puoi rivolgerti agli sportelli AdER o al tuo intermediario fiscale per verificare l’estratto di ruolo. Nel prospetto sono indicati importi dovuti e carichi esclusi (ad es. perché oltre date). Durante la compilazione della domanda online, il sistema di AdER permetteva di selezionare i debiti definibili. Per le altre misure: l’Agenzia Entrate ha pubblicato circolari e FAQ, e ha inviato comunicazioni individuali in taluni casi (ad es. per gli avvisi bonari definibili al 3% emette una nuova comunicazione ricalcolata). Ma in generale, per avvisi bonari e ravvedimento, è il contribuente con l’ausilio del proprio consulente che individua se la sua situazione rientra (es.: “ho un bonario ricevuto a dic. 2022 non pagato? Bene, posso pagarlo ora col 3% di sanz.”). Per la definizione liti, esistono modelli di domanda e bisogna mappare i propri ricorsi pendenti al 1/1/23. - D: Cosa succede se avevo già un piano di rateizzazione in corso con AdER? Posso aderire lo stesso alla rottamazione?
R: Sì, la presenza di un piano rateale ordinario non preclude la definizione agevolata. L’importante è indicare nella domanda di rottamazione i debiti oggetto di rateazione che vuoi definire. La presentazione della domanda sospende il vecchio piano, e poi la Comunicazione delle somme dovute AdER terrà conto di quanto eventualmente già versato. Attenzione: se decidi di rottamare quei debiti, dovrai comunque ricominciare a pagare secondo il nuovo calendario agevolato (non è una continuazione dello stesso piano). Se invece non includi nella rottamazione certi debiti già a rate, la rateizzazione ordinaria prosegue (ma in molti casi conviene includerli, per risparmiare interessi di mora e sanzioni residui). Nota: durante la lavorazione delle domande, da gennaio a luglio 2023 AdER non ha considerato inadempiente chi aveva piani e non ha pagato le rate in vista della rottamazione. - D: Se aderisco alla rottamazione o ad altre definizioni, comparirò nella situazione debitoria come “in regola” o come “moroso”?
R: Durante il pagamento delle rate agevolate, i debiti definendi risultano sospesi: l’Agenzia Riscossione non può intraprendere azioni esecutive e rilascia (su richiesta) una certificazione provvisoria di definizione in corso. Una volta versate tutte le rate, il debito è estinto e sarai completamente in regola. Nel frattempo, per alcuni utilizzi (tipo DURC o certificato carichi pendenti) è stabilito per legge che la pendenza è considerata regolarizzata se sei in regola col pagamento delle rate di rottamazione. Ad esempio, ai fini del DURC, le rateazioni da rottamazione-quater danno lo stesso status di regolarità di un piano ordinario: finché rispetti le scadenze, il DURC è positivo. Anche il “Certificato dei carichi pendenti” dell’Agenzia Entrate, se richiest, annoterà che hai presentato domanda di definizione e quindi quei ruoli sono sospesi. In caso di definizione delle liti, il giudizio viene estinto e la pretesa fiscale viene meno (appena paghi il dovuto). Quindi, conclusa la procedura, risulti in regola per quei tributi. - D: Cosa succede se non riesco a pagare una rata della rottamazione-quater? C’è tolleranza o possibilità di rimediare?
R: La legge prevede solo i 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza di ciascuna rata. Oltre quel ritardo, si decade irrimediabilmente dal beneficio. Non sono ammessi altri ritardi o rate saltate (diversamente dalle rateazioni ordinarie che tollerano 5 ritardi su 10 anni). Se decadi, tutto quanto rottamato viene ripristinato con sanzioni e interessi come se non avessi aderito (sottraendo ovviamente quanto hai versato a capitale). L’agente della riscossione riprenderà quindi le azioni di recupero sul debito residuo. Detto questo, il Parlamento è intervenuto a inizio 2025 proprio per salvaguardare chi era decaduto entro il 2024: la Legge 15/2025 ha riaperto i termini permettendo ai decaduti (al 31/12/24) di presentare domanda di riammissione e saldare il dovuto entro un nuovo piano. Tale finestra però si è chiusa il 30/04/2025. In futuro, non è garantito, ma non è escluso che possano esserci ulteriori sanatorie per i decaduti – tuttavia, la regola da tenere presente è: bisogna rispettare scrupolosamente le scadenze delle rate. Anche perché, a differenza delle rottamazioni precedenti, questa volta il piano è abbastanza lungo e sostenibile (5 anni). Pianifica i pagamenti nel tuo cash flow e dai priorità a queste rate, perché una volta perso il treno, non recuperi il beneficio (salvo interventi legislativi straordinari, non prevedibili con certezza). - D: Avevo un ricorso in corso, ma ho aderito alla rottamazione per quelle somme: devo fare qualcosa in Commissione Tributaria?
R: Sì, è opportuno presentare una rinuncia al ricorso per cessata materia del contendere. In verità, la legge stabilisce che il contribuente, con la domanda di rottamazione, assume l’impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi definendi. La stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, una volta ricevuta la Comunicazione di somme dovute accettata e pagate le prime rate, comunica alle Commissioni che il debito è in via di definizione agevolata. Tuttavia, per velocizzare e metterti al riparo, dovresti depositare presso la Commissione una memoria di rinuncia al ricorso (eventualmente condizionata al perfezionamento della definizione). Tieni presente che non c’è rimborso di eventuali spese legali: di norma le spese di lite sono a carico tuo in caso di rinuncia. Se la controparte (AdE) concorda, il giudice dichiarerà estinto il giudizio senza spese. In sintesi: sì, devi chiudere i contenziosi, perché se malauguratamente il giudizio andasse avanti e l’Agenzia vincesse prima che tu perfezioni la definizione, dovresti pagare comunque. Fortunatamente, con la presentazione della domanda di rottamazione, i processi su quelle cartelle dovrebbero essere sospesi su richiesta (molti giudici li sospendono in attesa degli esiti del condono). - D: Ho debiti verso l’INPS (gestione separata) e verso l’Agenzia Entrate: posso fare un’unica domanda?
R: Sì, la domanda di definizione agevolata riguarda tutti i carichi in mano all’Agente della Riscossione, indipendentemente dall’ente creditore originario. Quindi puoi includere nella stessa istanza cartelle per contributi INPS, tributi erariali, tributi locali (se gestiti da AdER) ecc. Il portale AdER presentava infatti l’elenco unificato. Sarà AdER poi a ridistribuire i pagamenti ricevuti pro-quota ai vari enti creditori. Fanno eccezione eventuali ruoli che non rientrano (esempio: se avessi una cartella per dazi doganali, non rottamabile, quella non compariva tra i selezionabili). Per quanto riguarda avvisi bonari e ravvedimento, quelli riguardano tipicamente tributi gestiti da AE (o contributi gestione separata in avvisi bonari Inps? L’INPS però non ha normato un 3% analogo – solo AE). Dunque su quegli altri enti non c’è l’istituto parallelo (fatta salva la rottamazione per i ruoli INPS, come detto). - D: La pace fiscale cancella anche i reati tributari eventualmente commessi?
R: Non direttamente. Le definizioni agevolate non sono un condono penale. Tuttavia, gli effetti possono riflettersi sul piano penale in base alle norme vigenti. Ad esempio:
– Il reato di omesso versamento di IVA o ritenute (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs.74/2000) si estingue se il contribuente paga integralmente il debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Quindi se rottami l’IVA omessa e paghi tutte le rate prima del dibattimento penale, hai di fatto sanato il reato (il pagamento dilazionato però potrebbe non completarsi in tempo utile rispetto al processo penale, attenzione ai tempi!). Le sanzioni ridotte aiutano a pagare l’intero dovuto più facilmente.
– Il reato di dichiarazione infedele o frode non viene meno con il ravvedimento, ma il ravvedimento speciale è una forma di correzione spontanea: in passato la giurisprudenza ha concesso attenuanti o escluso il dolo in casi di condotta riparatoria. In ogni caso, se avevi commesso una frode, la pace fiscale non la condona penalmente, pur facendoti pagare sul piano amministrativo tributi e mini-sanzioni.
– Per reati come emissione di fatture false o occultamento di beni, non c’è correlazione con la pace fiscale (che attiene ai rapporti amministrativi).
Quindi, in sintesi: pagare il dovuto ti mette sempre in una posizione migliore anche penalmente (perché estingue alcuni reati di omesso versamento e costituisce circostanza attenuante in altri casi), ma la pace fiscale di per sé non prevede uno scudo penale generale. D’altronde, la legge di bilancio volutamente non ha riproposto un “condono penale” com’era in discussione (anni fa si parlò di escludere punibilità per chi aderiva, ma ciò non è stato inserito). Ergo: se hai processi penali in corso, aderire e pagare può aiutarti, ma non garantisce automaticamente l’estinzione se non nei casi previsti dal diritto penale tributario. - D: Ho presentato domanda di definizione delle liti pendenti per una causa in Cassazione, quando devo pagare?
R: Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, il pagamento dovuto (ad es. il 5%, 15%, 40%, 100% a seconda dei casi) deve essere effettuato entro la data di presentazione della domanda (30/6/2023, poi prorogato al 30/9/2023 dal DL 34/23). In pratica, andava versato contestualmente o prima di inoltrare l’istanza. Se la lite era di valore superiore a €50.000, era ammessa la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali (con interesse 2%). La prima rata comunque entro il 30/9/2023, le successive a seguire. Nel caso specifico di lite in Cassazione, non c’era un trattamento diverso: era anch’essa definibile con domanda (la distinzione “rinuncia in Cassazione” in realtà coincide con definizione liti pendenti al 1/1/23 in Cassazione). Se hai rispettato queste scadenze, l’Agenzia Entrate sta verificando e – dopo aver ricevuto la prova di pagamento – comunicherà l’esito al giudice. Devi attendere il provvedimento di estinzione dal giudice, ma intanto se hai pagato quanto dovuto, puoi considerare chiusa la questione. Se non hai pagato entro il termine, pur avendo magari presentato domanda, la definizione non si perfeziona (istanza improcedibile) e il processo riprende. - D: È vero che è in arrivo una nuova rottamazione (“quinquies”)? Devo aspettare quella?
R: Al momento (maggio 2025) non c’è ancora una legge definitiva in tal senso. Esiste un disegno di legge (denominato colloquialmente “rottamazione-quinquies”) in discussione in Parlamento che potrebbe introdurre una nuova definizione agevolata per i carichi affidati dal 1/7/2022 al 31/12/2023, con condizioni persino più vantaggiose (rate in 10 anni, tolleranza 8 rate non pagate, inclusione tributi locali previo assenso). Tuttavia, allo stato attuale è solo una proposta. Se hai debiti rottamabili ora (fino a 06/2022), conviene aver già aderito alla rottamazione-quater, la cui fase di adesione è chiusa. Per i debiti successivi (es. una cartella 2023 per anno d’imposta 2018), al momento non c’è rottamazione; se verrà varata la “quinquies” nel 2025, allora quei debiti potranno essere definiti. Ma al momento bisogna rispettare le norme vigenti. In sintesi: chi ha già aderito deve seguire il piano attuale (e non aspettarsi automaticamente miglioramenti: anzi, la quinquies se arriva riguarderà altri ruoli). Chi non ha aderito perché i suoi debiti erano fuori termine (es. affidati nel 2023) potrà auspicabilmente beneficiare della nuova se sarà approvata. - D: Ho perso il treno per presentare domanda di pace fiscale (rottamazione o liti) perché non ne ero informato. Posso rimediare in qualche modo?
R: Purtroppo, per la gran parte delle misure, i termini di adesione sono perentori e ormai scaduti. Ad esempio, la rottamazione-quater aveva scadenza al 30/06/2023 (prorogata dal DL 51/2023), e non sono previste riaperture ordinarie. La definizione liti pendenti scadeva il 30/09/2023. Se non hai presentato domanda, non puoi aderire retroattivamente. Dovrai gestire i tuoi debiti secondo le regole ordinarie: rateizzazione classica delle cartelle (fino a 72 o 120 rate), transazione fiscale se sei in procedure concorsuali, o attendere se in futuro verranno concessi ulteriori condoni (incerto). L’unica eccezione riguarda la citata riapertura per riammettere i decaduti dalla rottamazione, rivolta a chi aveva presentato domanda ma è decaduto: quella finestra si è chiusa il 30/4/2025. Quindi per chi non aveva proprio aderito, non c’è rimedio adesso. La lezione è di mantenersi informati e, in dubbio, presentare comunque le domande di adesione nei termini (si poteva sempre poi rinunciare non pagando, se non interessati, senza sanzioni aggiuntive). Ad ogni modo, continua a monitorare: la materia fiscale è in continua evoluzione e il legislatore potrebbe in futuro introdurre altre definizioni agevolate (ad esempio, si parla di possibili “condoni tombali” o pace fiscale permanente su piccole somme). Nulla di certo, ma vale la pena di seguire le notizie tramite fonti affidabili (MEF, AdE, stampa specializzata). - D: Se aderisco al ravvedimento speciale o altre misure, poi sarò soggetto a controlli? Sto “segnalando” qualcosa?
R: In linea di principio, aderire alle sanatorie non provoca automaticamente controlli aggiuntivi, anzi spesso li previene (ad esempio, se regolarizzi un’anomalia prima che te la contestino, eviti l’accertamento). L’Agenzia delle Entrate ha interesse che più contribuenti possibili si autoadirizzino. Ovviamente, se la tua posizione era a rischio e tu la sistemi, l’Agenzia ne prende atto e di solito considera definita la cosa (anche perché le circolari interne istruiscono gli uffici a non duplicare le richieste sulle posizioni definite). L’unico punto di attenzione è: la dichiarazione integrativa per ravvedimento speciale, specie se presentata all’ultimo momento, potrebbe essere valutata: assicurati che i dati siano corretti, perché teoricamente l’Agenzia potrebbe controllare la correttezza dei calcoli (non per sanzionarti – hai già pagato – ma per accertarsi che non hai, ad esempio, portato in diminuzione importi non sanabili). Ma non c’è un “bersaglio” sugli aderenti. Caso diverso: se invece non hai aderito e la tua posizione presentava irregolarità, è probabile che allo scadere delle sanatorie l’Agenzia intensifichi i controlli su chi – pur potendo – non ha definito (lo hanno dichiarato apertamente: la tregua fiscale è la chance data al contribuente, dopo di che ci sarà intransigenza). Quindi chi non si è messo in regola può aspettarsi più attenzione. Chi lo ha fatto, al contrario, in genere chiude i pregressi e riparte con una fedina fiscale pulita. - D: Le casse di previdenza professionali (es. Cassa Forense, Inarcassa) aderiscono alla rottamazione cartelle?
R: Sì, se la Cassa ha affidato ruoli all’Agente della Riscossione entro i termini (molte casse lo fanno per recuperare contributi dovuti). Tali ruoli rientrano perché gli enti previdenziali pubblici (e casse privatizzate in via di principio equiparate per la riscossione) sono compresi. Ad esempio, cartelle per contributi dovuti alla Cassa Forense sono definibili – e l’AdeR lo ha anche specificato nelle FAQ. Invece, se una Cassa non usa AdER ma ingiunzioni private, quelle non rientrano (la pace fiscale riguarda i carichi in mano all’agente pubblico). Va anche detto che alcune Casse (CNPADC dei commercialisti, ad esempio) hanno previsto proprie sanatorie interne parallele. Ma in generale, se hai una cartella esattoriale intestata, ad esempio, a “Cassa Geometri contributi 2017”, quella può essere rottamata esattamente come una cartella INPS. Aggiornamento: A fine 2023 la conversione del Milleproroghe 2024 (L.18/2024) ha esplicitato che le definizioni si applicano anche ai crediti degli enti di previdenza privatizzati affidati ad AdER, togliendo ogni dubbio interpretativo. - D: Ho definito un avviso bonario al 3% ma poi mi sono accorto che i calcoli erano sbagliati (magari l’Agenzia aveva conteggiato male). Posso chiedere rimborso o annullamento?
R: Una volta effettuato il pagamento agevolato, l’avviso bonario si intende definito e non è più impugnabile. Se ritieni però che vi fosse un errore di fatto (ad esempio, avevi pagato e l’avviso non doveva essere emesso), puoi presentare istanza di autotutela o rimborso all’Agenzia, documentando l’errore. La circolare 1/E/2023 aveva chiarito che la definizione agevolata non preclude la possibilità di sgravio in caso di errori materiali. Ovviamente deve essere un caso lampante. Se è una questione interpretativa (es. tu pensi non fosse dovuta l’imposta), definendo al 3% hai comunque accettato sostanzialmente la debenza. Difficile tornare indietro. Quindi, valuta bene prima di aderire: la definizione conviene soprattutto se effettivamente l’imposta era dovuta ma c’erano sanzioni. Se c’era materia di contestazione, forse conveniva fare ricorso (ma su un bonario non c’è ricorso, avresti dovuto far emergere in dichiarazione integrativa). Discorso analogo per adesioni e conciliazioni: una volta firmato l’accordo agevolato, l’atto è definito e non modificabile. In rari casi, se emergono errori (es. doppio conteggio di un importo), l’Agenzia può correggerlo in autotutela anche dopo l’adesione. - D: In caso di definizione delle liti, devo pagare anche le spese di giudizio?
R: La legge di bilancio ha previsto che, nelle controversie definite agevolmente, non sono dovute le spese di giudizio da compensare tra le parti. In pratica, il contributo unificato versato dal contribuente non è rimborsabile (quello rimane a carico tuo, come succede nei condoni passati), ma l’Agenzia Entrate rinuncia a chiedere il rimborso delle spese legali se era vincente. E se tu eri vincente e avresti avuto diritto a rifusione spese, rinunci definendo (ma hai il beneficio sul merito). Quindi di fatto ciascuno tiene le proprie spese. Lo stesso meccanismo si applica per conciliazione agevolata (generalmente le spese sono per legge dimezzate e compensate). Nella rinuncia in Cassazione, il contribuente allega alla rinuncia anche la ricevuta di definizione versata, e normalmente la Corte dichiara estinto il processo compensando integralmente le spese. In sintesi: le spese di giudizio non costituiscono un ostacolo alle definizioni – non devi pagare ulteriori costi oltre agli importi dovuti agevolati.
(Le risposte fornite tengono conto dei chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate – Circolari n.1-2/E 2023, n.6/E 2023 – e della normativa vigente. Per situazioni particolari è sempre consigliabile consultare un professionista fiscale.)
Conclusione
La Pace Fiscale 2025 delineata in questa guida rappresenta un importante punto di svolta nei rapporti tra Fisco e contribuente, offrendo una soluzione equilibrata: da un lato, consente a imprese e cittadini di alleggerire il fardello tributario e contributivo pregresso, liberandoli da sanzioni onerose e interessi accumulati; dall’altro, garantisce all’Erario un incremento di gettito immediato e una riduzione del contenzioso, favorendo la compliance futura.
Dal percorso analizzato emergono alcuni temi chiave:
- Opportunità di rilancio economico: molti settori – specialmente quelli colpiti da crisi congiunturali (commercio, turismo, costruzioni) – hanno potuto trovare respiro finanziario grazie alle definizioni agevolate. Il meccanismo di rateazione fino a 5 anni della rottamazione-quater ha permesso di rendere sostenibili debiti che altrimenti avrebbero portato a insolvenze o chiusure. Ciò si traduce in un effetto sistemico positivo: aziende salvate, posti di lavoro mantenuti, indotto economico tutelato. Allo stesso tempo, i contribuenti onesti, che magari avevano tardato i pagamenti per cause di forza maggiore, vedono ristabilita la propria dignità fiscale senza l’onta di sanzioni punitive.
- Semplificazione e certezza del diritto: chiudere migliaia di vecchie cartelle minori (lo stralcio automatico) e definire liti ultradecennali con percentuali forfettarie ha un valore non solo economico, ma anche di sgombero del campo da incrostazioni burocratiche. Il contribuente può guardare avanti, focalizzandosi sugli adempimenti correnti anziché rimanere imbrigliato in pendenze datate. L’Amministrazione finanziaria, dal canto suo, può riallocare risorse dagli uffici legali e dalla riscossione coattiva verso attività più costruttive (prevenzione e assistenza). La certezza sulle posizioni pregresse è un volano per gli investimenti: ad esempio, un’impresa con bilancio gravato da un contenzioso fiscale incerto ora, definendolo, può attrarre meglio capitali o ottenere credito.
- Equità e inclusione fiscale: la tregua fiscale è stata concepita come misura una tantum e generalizzata. Se da un lato qualcuno potrebbe obiettare che favorisce anche i meno virtuosi, dall’altro lato essa ha previsto – diversamente dai condoni del passato – che tutti paghino almeno il tributo dovuto. Non c’è cancellazione totale di imposte (salvo i micro-ruoli ≤€1000, per ragioni di economicità). Ciò risponde a un’esigenza di equità: lo Stato incassa il dovuto in termini di gettito, rinunciando a entrate “figurative” (sanzioni) che spesso rimanevano sulla carta. Inoltre, la misura è stata pensata per includere anche i contribuenti più deboli: ad esempio, il pensionato con qualche cartella vecchia di importo modesto ne ha beneficiato (stralcio) forse ancor più, in proporzione, di una grande azienda. Va detto che l’adesione massiccia – circa 1,5 milioni di richieste di rottamazione, decine di migliaia di istanze di definizione liti – dimostra che la platea ha percepito la convenienza e la fiducia in questo istituto.
- Responsabilizzazione futura: il legislatore ha esplicitato, da ultimo, che dopo questa stagione di pacificazione non sono previste ulteriori clemenze almeno nel breve periodo. Ciò sprona i contribuenti a sfruttare questa “clean slate” per mettersi in regola e restarci. In parallelo, l’Agenzia delle Entrate sta potenziando strumenti di compliance preventiva (alert, precompilate, rateizzazioni più flessibili) affinché il contribuente non torni ad accumulare situazioni insostenibili. In pratica, la pace fiscale dev’essere intesa come un nuovo inizio: chi aveva difficoltà croniche di pagamento ora può ripartire con un piano sostenibile, ma dovrà d’ora in poi onorare puntualmente gli obblighi per non vanificare il beneficio ottenuto.
In conclusione, la Pace Fiscale del 2023-2025 si può considerare – dati anche gli aggiornamenti e proroghe intervenute – un successo parziale: ha certamente riscosso notevole partecipazione e alleviato il carico fiscale su molti, pur rimanendo criticabile da chi vi vede un incentivo all’indisciplina fiscale. Il bilancio definitivo si farà col tempo, quando si vedrà quanti contribuenti avranno effettivamente completato i pagamenti rateali fino all’ultima rata nel 2027. Al maggio 2025, i segnali sono incoraggianti: le prime scadenze sono state onorate in buona percentuale e l’Erario ha incassato miliardi di euro tra fine 2023 e inizio 2024 (anche grazie alle proroghe concesse).
Per i professionisti del settore (avvocati tributaristi, commercialisti) la fase attuale è stata intensa di adempimenti e continuerà con il monitoraggio degli impegni presi dai clienti; ma li vede anche soddisfatti nel poter comunicare ai propri assistiti di aver risolto vertenze annose e ridotto esposizioni debitorie.
Per i contribuenti-imprenditori, c’è l’occasione di ricucire un rapporto con il Fisco che spesso era vissuto con conflittualità: aderendo e rispettando i patti, possono dimostrare la volontà di essere compliant, e l’Amministrazione da parte sua offre collaborazione (ad esempio, con la circolare 6/E 2023 ha risposto puntualmente ai dubbi sollevati dalle categorie).
In definitiva, la guida dettagliata alla Pace Fiscale 2025 ha voluto illustrare come l’insieme delle misure – dalla definizione delle liti alla rottamazione delle cartelle, dal ravvedimento speciale alla sanatoria formale – costituisca un sistema integrato di definizione agevolata che abbraccia quasi tutte le possibili pendenze col Fisco. Questo “sistema” ha richiesto uno sforzo interpretativo (si è parlato di circolare “omnibus” proprio per la complessità di coordinamento) ma ora, a regime, offre un quadro normativo chiaro per chiudere il passato.
Sarà cruciale, andando avanti, che tali misure restino straordinarie. Una pace fiscale permanente rischierebbe di minare la compliance, mentre una tregua occasionale, gestita con equilibrio, può anzi rafforzarla. Chi oggi regolarizza la propria posizione, infatti, difficilmente vorrà trovarsi di nuovo tra qualche anno con cartelle esattoriali sul groppone – soprattutto sapendo che lo Stato, dopo aver teso la mano, potrebbe ritornare inflessibile.
Come monito finale, dunque: approfittare responsabilmente della pace fiscale significa impegnarsi a costruire un futuro di adempimento spontaneo e puntuale. In tal modo, il 2025 non sarà ricordato solo come l’anno della chiusura dei conti col passato, ma anche come l’inizio di un’era di rinnovata fiducia tra contribuenti e Fisco, in cui gli istituti deflattivi (come la compliance cooperativa, gli interpelli, le rateazioni) prendano il posto dei condoni e delle sanzioni draconiane. Una vera “pace” fiscale duratura, auspicabilmente, passerà dalla riduzione delle occasioni di conflitto – e la tregua 2023/25 avrà rappresentato la necessaria pacificazione dopo le turbolenze economiche del decennio precedente.
Fonti Normative e Giurisprudenziali
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 153–252 – (Legge di Bilancio 2023): Introduzione delle misure di tregua fiscale (definizione avvisi bonari, irregolarità formali, ravvedimento speciale, definizione atti accertamento, omessi versamenti rate, definizione liti tributarie, conciliazione e rinuncia, stralcio debiti ≤€1000, rottamazione-quater). Pubblicata in G.U. n.303 del 29-12-2022 (S.O.).
- Decreto-Legge 14 gennaio 2023, n. 11, conv. in L. 10 marzo 2023, n. 23: Disposizioni urgenti in materia di termini procedurali (ha inciso marginalmente sulla tregua fiscale, es. coordinamento con norme penali).
- Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, conv. in L. 26 maggio 2023, n. 56: DL Bollette 2023. Ha modificato termini definizione liti, conciliazione e rinuncia (pendenze al 15/02/2023, proroga domande al 30/9/2023).
- Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 51, conv. in L. 3 luglio 2023, n. 87: Proroga al 30/06/2023 del termine di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater), con slittamento scadenze comunicazione somme dovute (al 30/9/23) e prime rate (31/10/23 e 30/11/23).
- Decreto-Legge 1 giugno 2023, n. 61, conv. in L. 31 luglio 2023, n. 100: DL Alluvioni 2023. Proroghe speciali per contribuenti di zone alluvionate (adesione rottamazione fino 30/9/23, rate prorogate di 3 mesi, ecc.).
- Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132, conv. in L. 27 novembre 2023, n. 170: Proroga al 20/12/2023 per completare il Ravvedimento speciale per chi non aveva perfezionato entro 30/9/23.
- Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 198 (Milleproroghe 2024), conv. in L. 23 febbraio 2024, n. 18: Estensione ravvedimento speciale alle violazioni 2022 (termine 31/3/2024); Proroga prime rate rottamazione-quater al 15/03/2024 (con 5gg tolleranza fino 20/03/2024); Coordinamento con DL Alluvioni (rate rottamazione zone colpite prorogate).
- Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, conv. in L. 23 maggio 2024, n. 67: DL Agevolazioni Fiscali 2024. Riapertura termini Ravvedimento speciale per violazioni sino 2021 (consentito perfezionare entro 31/5/2024 anche se non avviato prima); Ulteriore proroga per violazioni 2022 (pagamento entro 31/5/2024); Modifiche alla conciliazione agevolata e rinuncia (pendenze al 15/2/2023; domande definizione liti prorogate al 30/9/2023).
- Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025), conv. in L. 24 febbraio 2025, n. 15: Introduzione riammissione ai benefici rottamazione-quater per decaduti al 31/12/2024 (domanda entro 30/4/2025, pagamento nuovo piano).
- Disegno di Legge A.S. 1375/2024 (in corso): Proposta di Definizione agevolata “quinquies” 2000-2023 (120 rate, skip 8 rate, tributi locali inclusi) – non vigente a maggio 2025.
- Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 13 gennaio 2023: Istruzioni sulla definizione agevolata degli avvisi bonari (sanzioni 3%).
- Circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023: Circolare omnibus sulla tregua fiscale. Chiarimenti e casistica su: sanatoria irregolarità formali, ravvedimento speciale, adesione/acquiescenza agevolata, regolarizzazione omessi versamenti rate, stralcio 2000-2015, definizione agevolata cartelle.
- Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 20 marzo 2023: FAQ e risposte a quesiti su tregua fiscale. Esempi applicativi (esclusione avvisi bonari 2017 notificati 2022 dal 3%, ecc.).
- Provvedimento Direttore AE prot. 30294 del 1° febbraio 2023: Modalità attuative definizione liti pendenti AE (modello di domanda e istruzioni).
- Risoluzione AE n. 6/E del 14 febbraio 2023: Istituzione codici tributo per ravvedimento speciale e altre misure (es. “TF” per sanatoria formali).
- Messaggio INPS n. 2378 del 30/06/2023: Adesione INPS a definizione agevolata (indicazioni su ruoli INPS rottamabili).
- Sentenza Corte Cost. n. 31/2020: legittimità stralcio mini ruoli 2018, principio che il condono di sanzioni e interessi su debiti erariali non viola Costituzione se giustificato da ragioni socio-economiche.
- Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza 11 settembre 2024 n. 24428: Estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite ex L.197/2022 – la definizione è causa di cessazione materia del contendere immediata.
- Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza 9078/2023: In materia di reati omesso versamento IVA, il pagamento integrale tramite rottamazione (anche se rateale, purché completato) estingue il reato ai sensi art. 13 D.Lgs.74/2000. (Massima estrapolata, la sentenza conferma che adesione a definizione agevolata con pagamento entro termini penali rileva ai fini causa di non punibilità).
- CTR Lombardia, Sentenza 177/2023: Il perfezionamento della definizione agevolata L.197/22 comporta il venir meno dell’interesse ad agire nel giudizio, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese (principio uniforme in varie pronunce di merito).
- Commissione Tributaria Prov. Bari, Sentenza Tabbed953/2023: (es.) Ha affermato che l’adesione al ravvedimento speciale e il versamento della prima rata producono gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs.472/97 con riferimento alla riduzione sanzionatoria, anche se l’ufficio aveva eccepito tardività – consolidando il fatto che la norma speciale prevale.
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Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in fiscalità, contenzioso tributario e strumenti di definizione agevolata
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in ristrutturazioni fiscali e piani di regolarizzazione tributaria
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Conclusione
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