Hai debiti con il Fisco e cerchi una soluzione concreta per evitare pignoramenti e salvare la tua impresa? Con la transazione fiscale puoi non solo ridurre l’importo dovuto, ma anche ottenere una dilazione sostenibile nel tempo.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in trattative fiscali e crisi d’impresa – è pensata per aiutarti a capire come combinare la transazione fiscale con un piano di pagamento rateale che ti permetta di rientrare gradualmente nel debito senza soffocare l’attività.
Scopri quali debiti possono essere inseriti in una proposta di transazione fiscale, come richiedere la dilazione dei pagamenti, quali sono i criteri per ottenere l’approvazione del Fisco, e cosa fare se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS si oppongono (cram down).
Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua situazione con un avvocato esperto e preparare una strategia efficace per chiudere il contenzioso, evitare blocchi e salvare la tua impresa con pagamenti realmente sostenibili.
1. Introduzione
La transazione fiscale e la dilazione dei pagamenti tributari sono due istituti distinti ma correlati, pensati per agevolare imprese e contribuenti in difficoltà finanziaria. La transazione fiscale consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate (e in alcuni casi con l’INPS) una parziale riduzione e/o la dilazione dei debiti tributari nell’ambito di procedure di risanamento aziendale. La dilazione dei pagamenti, invece, riguarda la rateizzazione dei debiti tributari già iscritti a ruolo (cartelle e avvisi) secondo le regole generali di riscossione, che dal 1° gennaio 2025 prevedono piani estesi fino a 10 anni (120 rate).
La presente guida, aggiornata a maggio 2025, analizza in dettaglio il quadro normativo italiano in materia, con particolare focus sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, “CCII”) e sui correttivi successivi. Verranno esaminate modalità operative, requisiti, limiti e criticità di ciascun istituto, corredando la trattazione con esempi pratici, tabelle riepilogative e riferimenti giurisprudenziali significativi. L’obiettivo è fornire un quadro organico destinato a professionisti (avvocati, commercialisti) e imprenditori che devono affrontare situazioni di risanamento aziendale o di difficoltà nel pagamento dei tributi.
Il testo segue rigorosi riferimenti normativi e fonti istituzionali, privilegiando documenti ufficiali quali le circolari dell’Agenzia delle Entrate e della nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR), la Gazzetta Ufficiale e la prassi giurisprudenziale recente. Le citazioni in calce ai paragrafi indirizzano il lettore alle fonti utilizzate, come previsto dalle istruzioni.
2. Quadro Normativo di Riferimento
2.1 Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019)
Il D.lgs. 14/2019 ha profondamente riformato la disciplina della crisi d’impresa, sostituendo la vecchia legge fallimentare. In particolare, ha introdotto le nuove procedure di concordato preventivo (art. 57 e ss.) e accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63 e ss.), nonché la composizione negoziata della crisi (art. 23). Questi strumenti offrono percorsi alternativi al fallimento, consentendo al debitore di proporre piani di risanamento che comprendono anche trattamenti speciali per i creditori pubblici (Stato, INPS).
In particolare, l’art. 182-ter della vecchia legge fallimentare consentiva già la transazione fiscale nel concordato preventivo, regolando la possibilità di estinguere i debiti tributari con pagamenti in misura minore. Il nuovo Codice ha ripreso e ampliato questo concetto, estendendolo agli accordi di ristrutturazione dei debiti e (dal 2024) alla composizione negoziata. L’art. 88 CCII, ad esempio, disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato: il debitore può proporre di pagare in misura parziale o dilazionata tali crediti, a condizione che la proposta sia convenzionata e giudicata equa dall’autorità giudiziaria. Analogamente, l’art. 63 CCII regola la transazione fiscale all’interno degli accordi di ristrutturazione dei debiti, mentre l’art. 23, comma 2‑bis, (introdotto dal D.lgs. 136/2024) autorizza la transazione anche nella composizione negoziata, per la prima volta.
Principali disposizioni del CCII
- Concordato preventivo: ai sensi dell’art. 88 CCII, il debitore può includere i debiti tributari nel piano di concordato, riducendoli o dilazionandoli. Il piano deve essere conveniente per l’Erario oppure approvato tramite cram down (art. 88 c.2‑bis).
- Accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII): prevede espressamente l’opportunità di una transazione fiscale; l’adesione dell’Amministrazione finanziaria avviene con la sottoscrizione di un accordo di pagamento parziale e/o dilazionato, che viene depositato in Tribunale insieme all’accordo di ristrutturazione. Con il correttivo-ter (D.lgs. 136/2024) l’art. 63 è stato riscritto, definendo l’intero iter delle trattative fiscali nell’accordo.
- Composizione negoziata (art. 23 CCII): introdotta dal D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) e regolata in CCII, consente all’imprenditore in crisi di trattare con i creditori (inclusi i creditori pubblici) senza vincoli formali di procedura concorsuale. Il D.lgs. 136/2024 ha inserito il comma 2‑bis all’art. 23, autorizzando anche in questa fase la presentazione di una proposta di transazione fiscale (debiti tributari e contributivi) con pagamento parziale o dilazionato. In pratica, durante la composizione negoziata l’imprenditore può negoziare direttamente con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS un piano di rientro agevolato (vedi par. 3.2). Poiché la composizione negoziata è una procedura stragiudiziale, non c’è vera “omologazione” giudiziaria in questa fase: l’accordo è efficace solo se l’Erario e gli altri creditori aderiscono. Solo successivamente, in caso di successo della negoziazione, tale transazione potrà essere incorporata in un accordo omologato (concordato o accordo di ristrutturazione) o eseguita come accordo autonomo.
- Altri istituti: la transazione fiscale è possibile anche in alcuni casi particolari, come il concordato per le grandi imprese in amministrazione straordinaria (ex art. 39 D.lgs. 270/1999). Viceversa, non è ammessa nel concordato semplificato né nel concordato minore/consumatori, che non prevedono un vero accordo negoziato con i creditori.
2.2 Evoluzioni legislative e correttivi
Dal 2019 ad oggi il CCII è stato variamente modificato da decreti correttivi e leggi di delega per adeguarsi alle direttive UE e migliorare gli strumenti di risanamento. In particolare:
- D.lgs. 147/2020 e D.lgs. 83/2022: adeguamenti alla Direttiva (UE) 2019/1023 sulle ristrutturazioni preventive, con affinamenti di concordato e accordi di ristrutturazione.
- L. 177/2021 (Legge di bilancio 2022): delega di riscrittura di alcuni aspetti del Codice, seguita dal D.lgs. 149/2022 (c.d. “correttivo-bis”) che ha introdotto modifiche su maggioranze di voto e classificazione dei crediti (ad es. crediti fiscali subordinati o chirografari, shock 2015).
- D.lgs. 136/2024 (c.d. “correttivo-ter”): entrato in vigore il 28/9/2024, ha rimodellato l’intera disciplina della transazione fiscale e contributiva nel Codice. Oltre all’inserimento dell’art. 23 c.2‑bis (composizione negoziata), ha riscritto l’art. 63 e modificato l’art. 88 CCII. In pratica, ha integrato nell’ambito negoziale il modello di transazione, ridefinito condizioni e formalità per le transazioni fiscali nei piani concordatari e di ristrutturazione.
- D.lgs. 110/2024 (riordino del sistema di riscossione): riforma organica che ha riscritto la disciplina della riscossione delle imposte, in vigore dal 1° gennaio 2025. Tra le novità più rilevanti (vedi par. 4) vi è l’estensione dei piani di rateizzazione fino a 120 mesi e criteri differenziati per la concessione delle dilazioni.
- L. 234/2021 (legge di bilancio 2022): al suo interno figurava la delega al governo per aggiornare le norme su crisi d’impresa e fallimento. Il c.d. “Decreto Crescita” (D.Lgs. 118/2021, conv. L. 147/2021) ha anticipato l’istituto della composizione negoziata.
- Legge 111/2023 (delega fiscale): ha incaricato il Governo di aggiornare la disciplina tributaria. Tra le deleghe vi è anche il potere di estendere alle fiscalità locali le agevolazioni della crisi d’impresa: nel 2025 è stato approvato uno schema di decreto legislativo per rendere disponibile anche ai Comuni e Regioni un regime di transazione fiscale.
2.3 Altre norme di riferimento
La dilazione dei pagamenti tributari si fonda in primo luogo sull’art. 19 del DPR 602/1973, che regola la rateizzazione dei debiti accertati. Questa norma è stata più volte modificata, l’ultima volta dal D.lgs. 110/2024, che ha esteso la durata dei piani (cfr. par. 4). Rilevante è anche il D.Lgs. 270/1999, art. 39 (piani per imprese in crisi straordinarie) e, sul fronte fiscale, le norme sui ruoli e notifiche (DPR 600/1973 e D.lgs. 46/1999). Infine, nel contesto della crisi aziendale, resta attuale l’art. 182‑bis e 182‑ter della vecchia Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) nei casi residui di applicazione (ad es. concordato liquidatorio prima della riforma). Tutte le fonti normative citate sono riportate in dettaglio nella sezione finale.
3. La Transazione Fiscale
3.1 Definizione e finalità
La transazione fiscale è un istituto di natura negoziale che consente al debitore di ottenere dal Fisco (Agenzia delle Entrate) la riduzione (falcidie) e/o la dilazione dei debiti tributari dovuti, in cambio di un pagamento concordato. L’obiettivo è facilitare il risanamento dell’impresa evitando la liquidazione fallimentare: il debitore propone un piano in cui si impegna a pagare una percentuale dei debiti, rinunciando al resto (falcidia) o posticipando le scadenze. In cambio, il Fisco ottiene almeno un beneficio patrimoniale (pagamento immediato di una quota, rispetto alla certezza incerta di un fallimento) e la più rapida definizione del contenzioso fiscale.
Questo istituto è nato con il concordato preventivo (art. 182-ter L.F., oggi art. 88 CCII) e poi è stato esteso agli altri strumenti di risanamento. La ragione giuridica è duplice: da un lato, l’Amministrazione finanziaria esige trasparenza e certezza del debito, imponendo l’urgente accertamento dei tributi inclusi nella transazione (per sapere esattamente quanto è dovuto). Dall’altro lato, il debitore deve ottenere una riduzione effettiva: la proposta di transazione è accompagnata da una relazione di un professionista indipendente che attesti la sua convenienza per il Fisco, confrontando il piano con l’ipotesi di liquidazione fallimentare. Se la transazione viene omologata (o accettata), il debito fissato nelle verifiche diventa definitivo e l’erario rinuncia al resto. In sostanza, l’effetto della transazione è una vera “consolidazione fiscale” del debito residuo.
3.2 Ambito applicativo
Procedimenti abilitanti: La transazione fiscale è ammessa unicamente all’interno di procedure di risanamento aziendale abilitate dalla legge. In pratica, è possibile proporla in:
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII): sì (deve esserci adesione dell’Agenzia, salvo cram-down in caso di piano omologato forzatamente).
- Concordato preventivo (ordinario e continuativo): sì, inclusa la forma in continuità aziendale (art. 88 CCII). L’adesione dell’Agenzia è condizione standard, anche se dal 2024 è ammesso il cram-down fiscale in particolari situazioni.
- Composizione negoziata (art. 23 CCII): sì, a partire dal 28/9/2024. In questo nuovo istituto stragiudiziale l’imprenditore può presentare al Fisco una proposta di transazione fiscale (debiti tributari e contributivi) con pagamento parziale o dilazionato. Poiché la composizione negoziata non prevede omologazione giudiziaria, la transazione negoziata ha efficacia solo se l’Agenzia vi aderisce; in caso contrario, non è garantita alcuna validazione giudiziaria.
- Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese (art. 39 D.lgs. 270/1999): sì, storicamente era prevista la transazione fiscale nei piani straordinari, e la riforma 2019 ha mantenuto tale possibilità.
- Esclusi: Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) e concordato minore/consumatori non prevedono la transazione fiscale. Questi procedimenti più rapidi escludono trattative con l’Erario.
Soggetti ammessi: Possono richiedere la transazione fiscale solo le imprese autorizzate ad accedere alla procedura di crisi in cui si svolge la transazione. Ad esempio, in composizione negoziata possono proporla «tutte le imprese commerciali e agricole in stato di crisi o di insolvenza imminente». Le riforme non hanno posto limiti dimensionali: anche micro o piccole imprese possono utilizzare la transazione fiscale se rientrano nei parametri previsti per le procedure di composizione negoziata o concordato. Non vi è invece alcun accesso per i soggetti non imprenditoriali (ad es. semplici professionisti senza partita IVA se non costituiti in impresa), dato che si tratta di istituti tributari correlati a procedure concorsuali riservate alle imprese. In sostanza, il soggetto che stipula l’accordo deve essere titolare di partita IVA e in crisi di impresa.
3.3 Debiti ammissibili
La transazione fiscale può riguardare tutti i debiti tributari dell’impresa verso l’Erario sorti fino alla data di presentazione della proposta. Ciò include:
- Tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate: imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP, addizionali), imposta sul valore aggiunto (IVA), imposte indirette nazionali (registro, bollo, etc.).
- Tributi gestiti dall’Agenzia Dogane e Monopoli: specialmente eventuali dazi e accise considerate «risorse proprie UE», le quali però richiedono attenzione particolare (vedi oltre).
- Ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADE-R): cartelle e avvisi esattoriali già notificati per imposte accertate. Quindi, la transazione può comprendere anche debiti non ancora pagati iscritti a ruolo (ma non ancora confluiti in concordato).
- Debiti contributivi: è possibile includere “per analogia” anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti a INPS/INAIL. Nella pratica, molte transazioni fiscali vengono estese all’INPS, che di solito aderisce alla transazione se l’Agenzia Entrate aderisce. Tuttavia, va ricordato che l’esclusione formale dei contributi a volte rende necessaria una negoziazione parallela o separata con l’ente previdenziale.
- Esclusioni legali: Per espressa previsione normativa i contributi sono esclusi dall’art. 88 CCII. Inoltre, i tributi locali (IMU, TARI, addizionali IRPEF regionali/comunali, etc.) al momento non possono essere oggetto di transazione fiscale ordinaria. Ciò significa che debiti verso Comuni e Regioni non possono essere ridotti attraverso questo strumento (fanno eccezione ipotesi particolari fuori dal Codice, quali altre definizioni agevolate). Questa disparità normativa, evidenziata anche dalla Corte dei Conti, è destinata a essere colmata da un imminente intervento legislativo (si veda il par. 3.6).
Risorse proprie UE (IVA e dazi): Un aspetto delicato riguarda i tributi che costituiscono “risorse proprie dell’Unione Europea” (principalmente dazi doganali e la quota IVA spettante all’UE). Tali crediti non sono assoggettabili a falcidia: devono essere pagati integralmente. La giurisprudenza prevalente ritiene però che la quota IVA destinata all’UE sia estremamente limitata, rendendo per lo più possibile includere l’IVA nel piano (si paga solo la parte minima “risorsa UE” e si taglia la parte residua). In ogni caso, la transazione può prevedere il pagamento parziale o dilazionato di IVA, interessi e sanzioni; il vecchio divieto assoluto di falcidia dell’IVA è stato superato sia dal nuovo Codice che dalla prassi comunitaria.
Inclusività dei debiti: La proposta transattiva deve coprire l’intero monte dei debiti fiscali ammissibili. Non è in genere possibile “scegliere” arbitrariamente solo alcune imposte o periodi: la ratio è evitare preferenze tra crediti erariali. In pratica, l’imprenditore presenta un prospetto globale con tutte le imposte dovute (per ogni anno/periodo) e indica per ciascuna se propone pagamento integrale, riduzione % o dilazione. Deve anche prevedere una soluzione (piena o frazionata) per interessi e sanzioni accessori. Restano fuori solo i tributi locali (come detto) e i debiti futuri non ancora scaduti.
3.4 Modalità operative e requisiti della proposta
Il debitore, assistito dai suoi consulenti (revisore, avvocato, commercialista, ecc.) ed eventualmente dall’esperto indipendente nominato nel concordato o composizione, formula la proposta di transazione fiscale in forma scritta. Questa va depositata in Tribunale insieme al piano del concordato o all’accordo di ristrutturazione, secondo la procedura specifica. La documentazione tipica allegata comprende:
- Piano del risanamento (o bozza di concordato/accordo) con tutte le informazioni economico-finanziarie richieste dagli art. 47-61 CCII (piano industriale, situazione patrimoniale, relazione dell’esperto attestatore, ecc.).
- Prospetto dei debiti tributari e contributivi: elenco dettagliato di tutte le imposte, sanzioni e interessi compresi nella transazione. Devono essere esplicitati gli importi, gli anni di riferimento e le eventuali pretese accertate (ruoli).
- Relazione di convenienza: un documento redatto da un professionista indipendente (commercialista o esperto) che dimostri la fondatezza dell’offerta per l’Agenzia. In sostanza deve verificare che la proposta (riduzione e/o dilazione) sia più vantaggiosa per il Fisco rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare. La relazione confronta i ricavi attesi del piano con quelli di una liquidazione coatta e giustifica la percentuale offerta.
- Eventuali garanzie o forme di sicurezza: pur non obbligatorie, un debitore può offrire garanzie reali o fideiussioni per rendere più credibile la proposta (ad es. ipoteca su un immobile). Ciò può aumentare la probabilità di adesione dell’Agenzia.
- Trasparenza contabile: l’art. 88 CCII impone un obbligo attivo agli enti impositori: l’Amministrazione deve completare al più presto tutti gli accertamenti sui debiti inclusi nella transazione. In pratica, prima dell’omologazione il Fisco deve determinare definitivamente le imposte dovute. Per questo il debitore è tenuto a ottenere dall’Agenzia una “certificazione” dell’ammontare del debito originario (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, ecc.). Solo dopo aver stabilito con certezza il debito massimo, l’Agenzia potrà negoziare lo sconto. Se emergono nuove imposte non dichiarate dal debitore, queste non possono essere reclamate dopo l’omologazione (cristallizzazione del debito).
Presentazione e termini procedurali: In sede di accordo o concordato, la proposta transattiva va allegata all’istanza di omologazione. Nel caso della composizione negoziata non c’è deposito formale in Tribunale: si tratta di una trattativa diretta con l’Agenzia entro i termini stabiliti dal procedimento (solitamente 4 mesi dopo la nomina dell’esperto). Negli accordi di ristrutturazione, la legge stabilisce un termine di 90 giorni (art. 63 CCII comma 3, come da DL 69/2023) per il parere dell’Agenzia. Non si può chiedere l’omologazione prima della scadenza di questo termine, pena l’inammissibilità. Allo stesso modo, nel concordato l’Amministrazione ha termini analoghi per esprimersi.
3.5 Omologazione e ruolo dei creditori pubblici
Affinché la transazione fiscale produca effetti giuridici, è necessario ottenere l’omologazione da parte del Tribunale (nel concordato o nell’accordo) oppure l’adesione formale da parte dell’Agenzia (nella composizione negoziata). Il legislatore richiede esplicitamente che la proposta sia “conveniente” per l’Erario; ciò si traduce nella necessità che l’Agenzia e gli enti previdenziali coinvolti (INPS/INAIL) aderiscano all’accordo. Se l’Agenzia dell’Entrate non adesce spontaneamente, il giudice può comunque omologare il piano con un cram down fiscale, applicando le disposizioni del CCII (artt. 88 c.2-bis e 3-4, 245 c.5).
In concreto, la disciplina prevede:
- Classi e voti separati: nel concordato preventivo tributario i crediti erariali e contributivi costituiscono in genere una classe a sé (art. 87 CCII). Fino al correttivo 2024, il dissenso dell’Agenzia o dell’INPS bloccava l’omologazione. Con le modifiche recenti, è stato consentito di omologare anche senza il voto favorevole dei creditori pubblici, purché un perito indipendente certifichi la convenienza del piano. In sostanza, il giudice può “forzare” l’accordo (cram down) se il trattamento offerto non peggiora le prospettive dell’Erario rispetto alla liquidazione fallimentare.
- Quorum e maggioranze: per imporre la transazione ai creditori pubblici dissenzienti, servono determinate maggioranze di voto. Nel concordato, non essendoci soglie numeriche esplicite per i crediti pubblici, si applicano per analogia i criteri generali (voto favorevole di creditori che rappresentino almeno il 60% del passivo totale, con alcuni limiti soggettivi). Nei piani di ristrutturazione (accordi omologati), il DL 69/2023 ha stabilito una percentuale minima di pagamento: l’accordo deve prevedere almeno il 30% (fino al 40%, a seconda delle condizioni) dei crediti pubblici. In pratica, se i privati coprono almeno il 25% del debito totale, l’Agenzia è tenuta ad aderire solamente se riceve almeno una di quelle percentuali. Se l’offerta è inferiore, non è possibile l’omologazione forzata (a meno di condizioni speciali come dilazione contenuta entro 10 anni e pagamento al 40%). Simili criteri (30%-40% di falcidia minima) si applicano per prassi anche nel concordato.
- Termini di adesione: il debitore deve comunicare per iscritto la proposta di transazione (ad esempio, depositandola in Tribunale nel concordato o inviandola in composizione negoziata) e notificare l’atto all’Agenzia, all’INPS, alle Dogane e agli altri enti interessati. Da quel momento decorre un termine di 90 giorni (art. 63 CCII c.3) entro il quale l’Agenzia deve aderire o esprimersi. Scaduto il termine (o avendo avuto adesione esplicita), si può procedere con l’omologazione. La Cassazione ha sottolineato che non è ammesso chiedere l’omologazione prima dell’atto di adesione dei creditori pubblici.
3.6 Criticità e novità in arrivo
La transazione fiscale presenta alcune criticità operative e limiti legislativi che occorre considerare:
- Tributi locali esclusi: come detto, i debiti verso Comuni e Regioni non possono essere oggetto di transazione (art. 23 c.2‑bis limita ai tributi «gestiti dalle agenzie fiscali» e ai ruoli erariali). Ciò crea una disparità normativa: il debitore in piano poteva concordare IVA, IRES o INPS, ma non l’IMU dovuta ai Comuni, i quali continueranno a pretendere l’importo pieno. La Corte dei Conti ha evidenziato questa criticità normativa. In risposta, nel 2025 il Governo ha predisposto uno schema di decreto delegato che estende il perimetro della transazione fiscale anche ai tributi locali e regionali. Tale intervento, collegato alla legge delega fiscale 111/2023, consentirà a breve anche ai Comuni e alle Regioni di negoziare piani di pagamento agevolati nell’ambito delle procedure di crisi.
- Complessità procedurale: la transazione richiede il rispetto di procedure rigorose (depositi, notifiche, relazioni giurate) e tempi stretti. Errori formali (es. mancate notifiche) possono far saltare l’omologazione. Inoltre, il debitore deve spesso attendere molte settimane per la revisione degli uffici, rallentando l’esecuzione del piano.
- Valutazione dei beni: nelle trattative vengono valutati anche i beni offerti in garanzia (immobili, ecc.). Una perizia prudente dell’Amministrazione può smentire la valutazione del debitore, riducendo il margine della transazione. In un caso recente si è sottolineato che il debitore deve avere un quadro chiaro e completo del debito (effetto “cristallizzazione”). In pratica, una transazione mal calibrata rischia di risultare inefficace o rifiutata se il Fisco individua incongruenze nei valori attivi del piano.
- Dipendenza dalla volontà del Fisco: nell’ambito della composizione negoziata la riuscita dipende essenzialmente dall’adesione dell’Agenzia. Se il Fisco giudica la proposta non conveniente, il piano decade e l’imprenditore dovrà cercare altre strade (concordato, fallimento). Ciò rende critico definire richieste realistiche e sostenibili sin dall’inizio.
3.7 Giurisprudenza rilevante
La materia ha già ricevuto alcune pronunce giurisprudenziali aggiornate:
- Cassazione Civile n. 18561/2016 e n. 13090/2022 (Sezioni Unite) – hanno affermato il principio della cristallizzazione del debito: dopo che l’Agenzia delle Entrate riceve la proposta di transazione, è inibito qualsiasi ulteriore accertamento sui tributi inclusi nella proposta stessa. Ciò rende definitivi i debiti dichiarati e certificati al momento della transazione. Nel caso di un concordato omologato, il Tribunale di Piacenza (26/11/2024) ha riconosciuto tale effetto consolidante, confermando che l’Erario non può esigere ulteriori somme su periodi di imposta già transatti.
- Cassazione Civile n. 34377/2024 – ha precisato i termini e le condizioni che il debitore deve rispettare prima di poter presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale. In particolare, la Cassazione ha stabilito che la proposta transattiva e il piano devono essere depositati contestualmente in Tribunale, così da evitare di far mancare trasparenza ai creditori. Inoltre, ha ribadito l’obbligo di completa verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate sugli elementi contabili presentati. (**)
- Tribunale di Roma, 25 ottobre 2023 – in un caso di accordo di ristrutturazione omologato con transazione fiscale, ha osservato che il parere inizialmente negativo dell’Erario è stato poi ritrattato dopo integrazioni documentali fornite dal debitore. Ciò conferma che la trattativa con il Fisco può proseguire anche oltre la scadenza formale dei termini, purché si dimostri maggiore convenienza e trasparenza.
- In generale, le pronunce recenti sottolineano che la transazione fiscale deve fondarsi sulla massima buona fede contabile e su piani di rientro ragionevoli. Una volta omologata, essa acquista un’efficacia rilevante, come sottolineato dalla giurisprudenza citata.
(Per brevità, molte decisioni di merito non sono citate direttamente qui, ma per chi volesse approfondire si rimanda ad archivi di giurisprudenza commerciale e tributaria aggiornati.)
4. Dilazione dei Pagamenti Tributari
4.1 Contesto normativo generale
La dilazione (o rateizzazione) dei tributi è la possibilità riconosciuta al contribuente di pagare debiti fiscali e previdenziali (iscritti a ruolo) in rate mensili anziché in un’unica soluzione. L’istituto è previsto dall’art. 19 del DPR 602/1973 (e successive modifiche) e riguarda tipicamente le somme già accertate e notificate al contribuente tramite cartelle di pagamento o avvisi di accertamento. Fino al 2024 i criteri di concessione erano stati progressivamente inaspriti: si richiedeva al contribuente di dimostrare oggettive difficoltà (riguardo ISEE o indici patrimoniali) per ottenere più di 72 rate.
Il D.lgs. 110/2024 (entrato in vigore il 1° gennaio 2025) ha rivoluzionato la materia. Con tale decreto di riordino del sistema della riscossione, sono state ampiamente semplificate le procedure di dilazione, estendendo notevolmente il numero massimo di rate e rivedendo i requisiti richiesti. La riforma si pone l’obiettivo di agevolare la regolarizzazione spontanea del contribuente, nel solco delle raccomandazioni UE di sostenere i debitori in difficoltà e ridurre i pignoramenti.
4.2 Principali novità del D.lgs. 110/2024 (a partire dal 2025)
Le misure fondamentali introdotte sono:
- Estensione della durata dei piani: Le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 possono prevedere fino a 120 rate mensili (10 anni). In particolare, per importi fino a 120.000 euro si ha:
- fino a 84 rate (7 anni) senza documentazione nei primi due anni di applicazione (2025-2026);
- fino a 96 rate (8 anni) per le richieste 2027-2028;
- fino a 108 rate (9 anni) dal 2029 in poi.
In passato (2024) il massimo era di 72 rate senza prova della difficoltà. Con la riforma si ha quindi un allungamento automatico della dilazione senza ulteriori requisiti per i debiti entro 120.000 €.
- Dilazioni documentate: Per piani di durata da 85 a 120 rate (i.e. fino a 10 anni) è necessario dimostrare una situazione di obiettiva difficoltà economica. La documentazione varia a seconda del tipo di contribuente. Anche per importi superiori a 120.000 € è sempre richiesta documentazione e il massimo concessibile è comunque 120 rate. In altre parole: da 85 fino a 120 rate (sia per importi fino a 120k sia oltre), il contribuente deve produrre attestazioni sul proprio stato economico.
- Requisiti specifici: Il debitore persona fisica o titolare di impresa individuale deve allegare al modulo di rateizzazione (RDF) una certificazione ISEE aggiornata del proprio nucleo familiare. Se il soggetto è una società, un condominio o altro ente, va presentata al modulo RDG la documentazione contabile che dimostri la situazione di temporanea difficoltà, calcolata secondo gli indici di liquidità previsti (c.d. indice Alfa per imprese, Beta per condomini). Le Pubbliche Amministrazioni dichiarano semplicemente la carenza di liquidità mediante il modello RDG.
- Domanda online semplificata: Dal 2025 è disponibile il servizio “Rateizza adesso” nell’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione (accessibile con SPID/CIE/CNS). Questo strumento consente di selezionare le cartelle/avvisi da rateizzare e ottenere immediatamente il piano di rateazione, pagandone la prima rata. In alternativa resta possibile usare il nuovo modello cartaceo (mod. RS) da inviare via PEC o consegnare agli sportelli dell’Agenzia.
- Cessione del credito e modifiche legislative: È stata inoltre introdotta la celerità delle procedure e la possibilità di compensare la rateazione in caso di cessione del credito allo Stato, riformando l’art. 66 DL 24/2022, ma questo esula dallo scopo principale di questa guida.
4.3 Condizioni operative e documentazione
Rateizzazione “semplice” (fino a 84/96/108 rate): Per somme fino a 120.000 € si ottiene il piano su semplice domanda, senza allegare alcuna documentazione economica. Ad esempio, un contribuente che presenta istanza nel 2025 o 2026 potrà richiedere fino a 84 rate (7 anni) senza dover produrre evidenze di ISEE o altri dati finanziari. Per richieste nel 2027-28 il limite è di 96 rate e dal 2029 di 108 rate. In tal caso il contribuente seleziona online gli atti da pagare (cartelle, avvisi), sceglie il numero di rate desiderato (fino al massimo consentito per l’anno) e ottiene automaticamente il piano.
Rateizzazione documentata (85-120 rate): Se si vuole usufruire di un piano più lungo (fino a 10 anni), occorre documentare la situazione di difficoltà economica del richiedente. In pratica, le domande che prevedono da 85 a 120 rate (o qualsiasi piano oltre 120.000 €) devono essere corredate da moduli e allegati specifici. I contribuenti persone fisiche o titolari di partite IVA semplificate devono fornire l’attestazione ISEE (modulo RDF). Le società e gli altri enti allegano contabili che dimostrino l’insufficienza di liquidità (modulo RDG). L’entità della difficoltà viene valutata mediante parametri (indici Alfa, Beta) stabiliti dal Provvedimento del Vice Ministro MEF del 27/12/2024 e da istruzioni operative di Agenzia Entrate-Riscossione. In base ai calcoli, l’adeguatezza della dilazione viene quantificata (numero massimo rate concesse, importo rata). Per facilitare i contribuenti, AdeR ha anche messo a disposizione un simulatore online che indica quanti rate possono essere approvate e il valore indicativo della rata.
Limiti di importo: Se l’importo complessivo da rateizzare supera 120.000 €, l’istanza è sempre documentata e non è ammesso il semplice piano fino a 84 rate. Anche in questo caso il piano può arrivare fino a 120 rate, ma solo a fronte della prova di difficoltà. In sintesi, per ogni singola istanza: se il debito ≤120k, è possibile chiedere un piano “senza documenti” fino al massimale previsto; se il debito >120k, serve documentazione e 120 è il numero massimo di rate.
Decadenza e revoca: Se il contribuente non paga puntualmente anche una sola rata, scatta la decadenza dalla dilazione: il piano salta e l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile. Il contribuente sarà anche tenuto a versare le rate ormai scadute, oltre a possibili sanzioni per inadempienza. Tuttavia, con le nuove regole dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione vi è una certa flessibilità: fino a un certo numero di rate inevase (ad es. 3 mensilità) il contribuente può riprendere il piano pagando le rate arretrate più una penale minima. Oltre questa soglia, si decade definitivamente.
4.4 Tassi e interessi
Il piano di rateizzazione prevede l’applicazione di interessi legali (calcolati mensilmente) sulle rate non ancora pagate. Fino al 2022 tali interessi erano pari al 2,5% annuo; la legge finanziaria 2023 li ha abbassati al 2,2%. Dall’1/1/25, il tasso legale è ulteriormente sceso a 1,5% annuo (così come previsto dall’art. 1284 c.2 c.c.). Sulle imposte iscritte a ruolo gli interessi decorrono di norma dal 1° giorno del mese successivo alla notifica della cartella. Se una rata viene pagata in ritardo, sul ritardato pagamento si calcolano ulteriori interessi al 1,5% fino alla data effettiva di versamento. Non si applicano interessi di mora o penali aggiuntive oltre a questo; resta in capo al contribuente l’obbligo di pagare, oltre alla rata in scadenza, gli interessi su di essa maturati.
4.5 Simulazione di rateizzazione
Per chiarire l’applicazione pratica, si consideri il seguente esempio di rateizzazione “semplice”:
- Caso (senza documentazione): Un professionista autonomo ha una cartella esattoriale di €90.000 (somma iscritta a ruolo). Nel gennaio 2025 può utilizzare il portale “Rateizza adesso” per scegliere fino a 84 rate mensili. Ad esempio, con 84 rate pagherà circa €1.071 al mese (più interessi legali). Non deve produrre alcuna documentazione di difficoltà finanziaria.
- Caso (documentato): Una piccola impresa ha debiti iscritti a ruolo per €200.000. Essendo >120k, la richiesta va dimostrata. L’impresa presenta il modello RDG con i bilanci dell’ultimo triennio, evidenziando un indice di liquidità al di sotto della soglia prevista. Sulla base dei documenti, AdeR concede fino a 120 rate. L’imprenditore potrà quindi diluire i pagamenti su 10 anni, ma dovrà allegare al piano il certificato ISEE o bilancio (a seconda dei casi) come richiesto.
In entrambi i casi il contribuente ha accesso anche al simulatore online di Agenzia Entrate-Riscossione, che in pochi passaggi fornisce il numero massimo di rate ottenibili e l’ammontare indicativo della rata.
4.6 Procedimenti amministrativi e decorrenza
La domanda di rateizzazione va presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che dal 2022 ha assorbito Equitalia. La procedura è la seguente:
- Via web: accedere al servizio “Rateizza adesso” con SPID/CIE/CNS (o credenziali Agenzia). Il servizio consente di individuare online i carichi rateizzabili, calcolare immediatamente un piano (fino a 84 rate) e pagare telematicamente la prima rata. Il sistema genera in tempo reale il provvedimento di accoglimento e il piano in formato pdf, inviandoli per email all’utente.
- Via modello cartaceo: compilare il nuovo mod. RS (sostituto del vecchio mod. F24 unificato) scaricabile dal sito dell’Agenzia. In caso di piano semplice (≤84 rate) non serve nulla oltre a RS. Per piani con documentazione, va allegata al modello la prova della difficoltà (ISEE o contabili) come descritto sopra. La domanda compilata deve essere inviata via PEC agli uffici competenti di AdeR o consegnata agli sportelli sul territorio. Dal 2025 il mod. RS include anche un QR code che rimanda al servizio “Rateizza adesso”.
Per ambedue le modalità valgono le stesse regole di accoglimento: l’Ufficio deve esaminare la domanda e, in caso di esito positivo, approvare il piano entro pochi giorni; l’esito viene comunicato via email o PEC. A differenza del passato, oggi non è più necessario attendere alcun parere terzo; la dilazione si concede a discrezione del funzionario, entro i criteri generali imposti dalla legge.
Durata del procedimento: Non sono previsti termini formali stringenti entro i quali l’Agenzia debba fornire risposta (a differenza degli accordi con transazione, art.63 CCII c.3). In pratica, in assenza di comunicazioni entro alcune settimane (di norma AdeR risponde entro 30 giorni), la domanda si può considerare accolta. In caso di diniego va richiesto il riesame e, se confermato, il contribuente può impugnare l’atto.
4.7 Criticità pratiche
La riforma del 2025 ha reso la rateizzazione più accessibile, ma permangono alcune criticità:
- Adeguatezza dei dati: i modelli RDF/RDG richiedono documentazione dettagliata (ISEE, bilanci, indici). Eventuali errori o dati incompleti possono rallentare la concessione.
- Interessi e costi: benché il tasso legale sia contenuto (1,5% annuo), il carico complessivo può risultare gravoso per piani molto lunghi.
- Perdita di agevolazione: in passato, la decadenza comportava spesso il pagamento immediato dell’intero debito residuo. Dopo la riforma, il contribuente può sanare più facilmente alcune rate omesse (entro certi limiti), riducendo il rischio di perdere completamente il beneficio.
- Coordinamento con piani di crisi aziendale: se un’impresa è in crisi e presenta sia una composizione negoziata/accordo sia un piano di rateizzazione dei debiti fiscali, bisogna coordinare i due strumenti. Ad esempio, i debiti ammessi al piano di transazione fiscale non possono essere contestualmente rateizzati con mod. RS, essendo già inclusi nel piano negoziale. In tal caso è necessario concordare con l’Agenzia un piano unico.
5. Simulazioni e Casi Studio
Per chiarire l’applicazione pratica dei concetti finora illustrati, proponiamo alcuni esempi ipotetici.
5.1 Caso studio: transazione fiscale in composizione negoziata
L’impresa Beta srl (settore edile) entra in composizione negoziata con crisi conclamata. I debiti tributari totali sono di €2.000.000, suddivisi tra IVA e imposte dirette. Beta presenta all’Agenzia delle Entrate (e per analogia all’INPS) una proposta di transazione fiscale: offrire il 30% del debito (€600.000) da pagare entro 12 mesi dalla vendita di un capannone (valutato €3.000.000 nel piano aziendale), rinunciando al saldo. Non vengono date garanzie aggiuntive, confidando nel valore dell’immobile. Contemporaneamente Beta è in ritardo con la dichiarazione IVA dell’ultimo anno.
Esito della negoziazione: L’Agenzia verifica l’offerta e riscontra varie criticità. Innanzitutto il capannone, a detta di una perizia d’ufficio, vale forse 2,5 milioni anziché 3.000.000, riducendo l’attivo reale disponibile. Inoltre, la somma proposta (30%) corrisponde esattamente a quanto emergerebbe da una liquidazione fallimentare secondo l’esperto indipendente, per cui non c’è alcun “guadagno” rispetto al fallimento stesso. Dal punto di vista fiscale, Beta non ha presentato le dichiarazioni IVA corrette, minando la credibilità della contabilità. Infine, Beta non ha considerato i tributi locali: l’IMU comunale di competenza (circa €500.000) non è stata inclusa nel piano (essendo al momento non transigibile). I Comuni coinvolti minacciano opposizione se non saranno saldati integralmente, chiedendo quindi liquidità aggiuntiva.
Di fronte a questi rilievi, l’Agenzia delle Entrate respinge la proposta (marzo 2025) giudicandola non conveniente né affidabile. Anche l’INPS segue l’orientamento dell’Erario. L’esperto in composizione negoziata conclude negativamente la procedura: non si è trovato un accordo sostenibile nel breve termine. Beta decide allora di passare a un concordato preventivo (liquidatorio), prevedendo di vendere comunque il capannone per soddisfare i creditori, ma rinunciando alla transazione fiscale non omologata.
Lezioni dal caso: Questo esempio illustra diverse criticità reali: la necessità di proporre un’offerta maggiormente vantaggiosa rispetto alla liquidazione fallimentare, la verifica rigorosa del valore dei beni offerti come copertura, l’inclusione obbligatoria di tutti i debiti erariali (IVA compresa) e contributivi, nonché l’esclusione dei debiti verso enti locali che può compromettere il piano. La mancanza di precisione documentale (dichiarazione IVA omessa) ha fatto cadere la fiducia del Fisco. L’Agenzia delle Entrate si aspetta trasparenza assoluta: la proposta deve basarsi su valori giustificati e su contabilità in ordine.
5.2 Caso studio: dilazione dei pagamenti tributi
La Beta srl del caso precedente ha anche ricevuto negli anni una cartella esattoriale di €50.000 per contributi INPS non versati. A marzo 2025, il liquidatore aziendale chiede la rateizzazione del debito per iscrizione a ruolo. Poiché si tratta di una domanda individuale (€50k ≤ 120k), non è richiesta documentazione di difficoltà. Tramite il portale “Rateizza adesso”, Beta sceglie 84 rate (7 anni) e ottiene immediatamente il piano: pagherà circa €595 mensili (più interessi legali). La prima rata viene versata entro il mese successivo e l’Agenzia conferma l’accoglimento telematicamente. Così il debito contributivo viene dilazionato senza gravare sulla manovra di concordato. Se Beta avesse voluto un piano di 10 anni (120 rate), avrebbe dovuto presentare attestazioni di difficoltà (bilancio in rosso), ma considerata la modesta entità e la volontà di saldare, 84 rate sono sufficienti. Questo esempio dimostra come la dilazione semplice consenta alle imprese di affrontare piccoli debiti con procedure snelle, senza aggravare ulteriormente la crisi.
6. Tabelle Riepilogative
Tavola 1 – Principali procedure con applicabilità della transazione fiscale
Procedura | Trasazione Fiscale | Note principali |
---|---|---|
Concordato preventivo (art. 88) | Sì | Adozione di piano con pagamento ridotto/dilazionato dei tributi. Necessaria adesione Agenzia (in mancanza si applica il cram down). Richiesta di convenienza per l’Erario. |
Accordo di ristrutturazione (art. 63) | Sì | Crediti tributari inclusi in fase di negoziazione. Adesione formale dell’Agenzia. Soggetto a maggioranze rafforzate (minimo 30-40% di falcidia). |
Composizione negoziata (art. 23) | Sì (dal 28/9/2024) | Introdotto il c.2‑bis (D.lgs.136/2024). L’imprenditore può proporre accordo fiscale parziale in sede stragiudiziale. Richiesta relazione indipendente e adesione delle parti per efficacia. |
Concordato semplificato (art. 25-sexies) | No | Transazione fiscale non prevista (procedura troppo snella). |
Concordato minore/consumatori | No | Esclusa in via normativa (strumenti dedicati a microimprese/professionisti). |
Amministrazione Straordinaria grandi imprese (art.39 L.270/99) | Sì | L’art. 39 ammette transazione fiscale nei piani straordinari; la nuova disciplina ne conferma la possibilità. |
Tavola 2 – Debiti consentiti nella transazione fiscale
Tipologia di debito | Rientra nella transazione? | Osservazioni |
---|---|---|
Imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP, etc.) | Sì | Amministrate da Agenzia delle Entrate. Necessario includere tutti i periodi rilevanti. |
IVA (compresa parte eccedente risorse UE) | Sì | Inclusa con pagamento parziale/interessi. La quota “risorsa UE” (IVA all’UE) non può essere falcidiata. |
Altre imposte indirette nazionali (registro, bollo, tabacchi, etc.) | Sì | Amministrate dall’Agenzia delle Entrate o Dogane. |
Contributi previdenziali (INPS/INAIL) | Sì (per analogia) | La transazione può coprire anche i contributi (INPS) e assicurativi (INAIL), ma in ogni caso resta necessaria la trattativa parallela con l’ente previdenziale. |
Tributi locali (IMU, TARI, addizionali IRPEF, etc.) | No (attualmente) | Esclusi dal perimetro transattivo. Interverrà estensione normativa imminente. |
Dazi doganali e “risorse proprie UE” (quota IVA) | Parzialmente | Devono essere pagati integralmente (non falcidiabili). In pratica, l’IVA eccedente tale quota è trattabile. |
Debiti futuri (periodi non scaduti) | No | Si tratta solo di debiti certi e scaduti alla data di presentazione. |
Tavola 3 – Rateizzazione dei tributi (D.lgs. 110/2024)
Anni di presentazione dell’istanza | Importo ≤ 120.000 € (semplice) | Importo ≤ 120.000 € (documentato) | Importo > 120.000 € (sempre doc.) |
---|---|---|---|
2025–2026 | Fino a 84 rate (7 anni) | Fino a 120 rate (10 anni) | Fino a 120 rate (10 anni) |
2027–2028 | Fino a 96 rate (8 anni) | Fino a 120 rate (10 anni) | Fino a 120 rate (10 anni) |
2029 in poi | Fino a 108 rate (9 anni) | Fino a 120 rate (10 anni) | Fino a 120 rate (10 anni) |
- Documentazione: per piani fino a 84/96/108 rate (colonna semplice) non è necessaria documentazione di difficoltà. Per piani da 85 a 120 rate o importi >120k (colonna documentata) serve attestare la “temporanea obiettiva difficoltà economica” (moduli ISEE, contabili).
- Nota: il limite di €120.000 si riferisce ad ogni singola istanza di rateizzazione. Un contribuente può presentare più istanze in anni successivi per debiti diversi, ognuna valutata singolarmente.
7. FAQ (Domande Frequenti)
D. Che cos’è la transazione fiscale?
R. È un accordo negoziato tra debitore e Fisco, in sede di concordato o altri piani di risanamento aziendale, mediante il quale l’impresa versa una parte dei debiti tributari dovuti e ottiene la riduzione (condono) del resto. Lo scopo è facilitare la ripresa aziendale, garantendo comunque un certo rientro delle imposte all’Erario. La transazione si formalizza in un accordo scritto che va approvato (omologato) dal Tribunale o ratificato dall’Amministrazione finanziaria.
D. Chi può accedere alla transazione fiscale?
R. Possono proporla soltanto le imprese in stato di crisi o insolvenza imminente che partecipano a procedure di risanamento (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata). In generale l’accesso è riservato al mondo delle imprese (titolarità di partita IVA commerciale o agricola). I professionisti singoli senza partita IVA non vi hanno diritto perché le procedure concorsuali di cui sopra sono previste per le imprese.
D. Quali debiti possono essere transatti?
R. Tutti i debiti tributari verso l’Erario maturati fino alla data della proposta. Ciò comprende imposte sui redditi, IVA, altre tasse nazionali e ruoli esattoriali accertati. Per analogia si includono anche i contributi previdenziali. Restano fuori i tributi locali (IMU, TARI, addizionali regionali/comunali) che non possono essere oggetto di transazione (saranno oggetto di interventi specifici in futuro). I dazi UE e la quota IVA destinata all’UE vanno pagati integralmente (non soggetti a sconto).
D. Chi deve approvare la transazione fiscale?
R. Nei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati, la transazione è parte integrante del piano e diventa efficace solo con l’omologazione giudiziale da parte del Tribunale. La proposta deve essere giudicata «conveniente per l’Erario»: in pratica occorre l’adesione formale dell’Agenzia delle Entrate. In mancanza del consenso dell’Erario, è possibile il cram down fiscale, ovvero l’omologazione forzosa da parte del giudice se vengono soddisfatti determinati requisiti (soglie minime di pagamento, relazione di convenienza).
Nella composizione negoziata non c’è omologazione: la proposta è un accordo privato tra debitore e Amministrazione finanziaria. Dunque la transazione negoziata ha effetto solo se l’Erario e l’INPS aderiscono secondo i termini concordati. Non esiste un provvedimento giudiziario di omologazione in questa fase.
D. Quali sono i requisiti della proposta?
R. Il debitore deve preparare una proposta articolata e trasparente. In sintesi: un piano di pagamento (es. saldi integrali o frazionati del debito residuo, con rateazioni e riduzioni), corredato da tutti i documenti di contesto (bilanci, piano di risanamento, perizia di convenienza) richiesti dal CCII. Deve presentare un prospetto analitico dei debiti inclusi e degli importi offerti. Inoltre l’art. 88 CCII impone la determinazione certa del debito, quindi il Fisco svolge accertamenti preliminari sui tributi oggetto di transazione. Non dimenticare di attivare l’esperto indipendente (nel concordato) o partecipare alle trattative (in CN). Se l’Agenzia chiede integrazioni, il debitore deve fornirle nei tempi utili.
D. Cosa succede se la transazione viene rifiutata?
R. Se l’Agenzia delle Entrate (o l’INPS) non aderisce, il piano non si può approvare con gli stessi termini. Nel concordato, l’Agenzia può opporsi e far fallire l’accordo se non si ricorre al cram down (art. 88). Se non si ottiene il cram down, il Tribunale dichiarerà l’inattuabilità del concordato. Nella composizione negoziata, la mancata adesione dell’Erario significa che l’accordo fallisce: la procedura negoziata si chiude senza accordo fiscale e il debitore dovrà cercare altre soluzioni (concordato ordinario, liquidazione giudiziale, ecc.).
D. Quando e come si presenta la domanda di rateizzazione (dilazione pagamenti)?
R. La domanda di rateizzazione va presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) dopo l’iscrizione a ruolo dei debiti. Dal 2025 le richieste si possono fare online con il servizio “Rateizza adesso” (area riservata), oppure compilando il nuovo modello RS scaricabile dal sito di Ader. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dopo l’iscrizione a ruolo, purché non siano scaduti i termini per poterla avanzare (di norma fino alla notifica dell’atto di precetto).
D. Quali documenti servono per ottenere la dilazione?
R. Se l’importo da rateizzare è ≤120.000 €, per i primi 84-96-108 rate non serve documentare nulla (richiesta semplice). Se si richiede un piano più lungo (fino a 120 rate) o per importi >120k, bisogna allegare: l’attestazione ISEE (per titolari di redditi di lavoro autonomo o impresa individuale), o le dichiarazioni economiche/contabili dell’azienda (per società, condomini, enti). I moduli sono il RDF (per persone fisiche forfettarie) e il RDG (per imprese, condomini, enti). Vanno allegati anche i documenti di riconoscimento del dichiarante. L’Agenzia pubblica appositi manuali che dettagliano la modulistica e i documenti da presentare.
D. Qual è il numero massimo di rate concessibili?
R. Dipende dall’anno di richiesta e dalla necessità di documentazione. In sintesi:
- Richieste 2025-26: fino a 84 rate (≤120k, nessun doc); fino a 120 rate con doc.
- Richieste 2027-28: fino a 96 rate (≤120k, nessun doc); fino a 120 rate con doc.
- Richieste dal 2029: fino a 108 rate (≤120k, nessun doc); fino a 120 rate con doc.
Sopra 120 rate (oltre 10 anni) non è consentito. In pratica, chi ha debiti modesti beneficia dell’estensione automatica (7-9 anni) senza condizioni, mentre chi ha debiti maggiori o vuole più tempo deve dimostrare la difficoltà.
D. Cosa succede se non pago una rata?
R. Il mancato pagamento (anche di una sola rata) fa decadere automaticamente la rateizzazione. L’Agenzia può richiedere l’intera residuo residuo del debito (tutte le rate non pagate) maggiorato degli interessi legali. Attenzione: dal 2025 l’Agenzia prevede in genere una “gradualità”: se il contribuente salda rapidamente le prime tre rate scadute (più l’interesse), il piano può essere mantenuto; altrimenti si perde definitivamente l’agevolazione e si ripresenta il debito.
D. Posso rateizzare anche cartelle già in atto di contenzioso?
R. No. La dilazione riguarda solo atti definitivi passati in giudicato o iscritti a ruolo con iscrizione a ruolo formale. Se c’è un ricorso pendente sul pagamento, prima si deve definire il contenzioso. Viceversa, se la transazione fiscale prevede l’omologazione di un debito, quel debito (già definito) non può più essere rateizzato separatamente. È sempre consigliabile verificare lo stato giuridico del debito prima di chiedere la rateazione.
D. Quali fonti normative regolano la dilazione dei pagamenti?
R. La base giuridica è l’art. 19 del DPR 602/1973, come modificato dal D.lgs. 110/2024. Le nuove regole di rateizzazione (piani fino a 120 rate, modelli, documentazione) derivano dal D.lgs. 110/2024 e dai decreti attuativi del MEF del 27/12/2024. Circolari esplicative e guide operative sono state pubblicate su FiscoOggi e sul sito di Ader.
8. Fonti Normative, Dottrinali e Giurisprudenziali
- Fonti normative principali: Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, artt. 23, 57, 63, 88, 245 e ss.), aggiornato dai correttivi D.lgs. 147/2020, 83/2022, 149/2022 e 136/2024; D.lgs. 110/2024 (riordino riscossione); DPR 602/1973 (art. 19) e DPR 600/1973; Legge Fallimentare art. 182-ter (R.D. 267/1942); Legge 111/2023 (delega fiscale); Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) e relativi provvedimenti attuativi.
- Giurisprudenza: Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanze n. 18561/2016 e 13090/2022 (principio di cristallizzazione del debito); Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 34377/2024; Tribunale di Piacenza 26.11.2024 (concordato con transazione); altri tribunali di merito e Corti di appello rilevanti nel settore (non citati specificamente sopra).
- Fonti ufficiali legislative: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dei testi di legge citati). L’elenco completo delle fonti normative e giurisprudenziali consultate è disponibile a corredo di questa guida.
Transazione Fiscale e Dilazione dei Pagamenti: Perché Affidarti a Studio Monardo
Hai debiti fiscali o contributivi che non riesci più a sostenere?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di accertamento o richieste di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS?
Con la transazione fiscale, puoi ridurre legalmente l’importo da pagare, ottenere una rateizzazione più ampia e sostenibile e bloccare tutte le azioni esecutive già avviate.
È uno strumento previsto dal Codice della Crisi d’Impresa, pensato per tutelare imprese e professionisti in difficoltà. Ma solo se utilizzato correttamente e con assistenza legale qualificata.
Cosa significa “transazione fiscale con dilazione dei pagamenti”?
La transazione fiscale ti consente di:
✅ Offrire al Fisco una somma inferiore al debito complessivo
✅ Rateizzare il pagamento fino a 72 mesi (6 anni) o anche oltre, se la proposta è ritenuta conveniente
✅ Sospendere tutte le azioni esecutive in corso: fermi, pignoramenti, blocchi conto, ipoteche
✅ Rilanciare l’attività aziendale o chiudere i debiti in modo definitivo, se sei in fase di liquidazione
⚠️ Attenzione: non si tratta di una semplice rateizzazione come quella concessa dall’AdER, ma di una vera e propria trattativa legale basata su documenti tecnici, attestazioni di sostenibilità e convenienza per lo Stato.
Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo
✅ Valuta la tua situazione economica e debitoria, stabilendo se sei idoneo alla transazione fiscale
✅ Costruisce un piano di pagamento realistico, in base alla tua capacità di rimborso
✅ Redige e presenta tutta la documentazione richiesta, comprese le attestazioni tecniche obbligatorie
✅ Dialoga con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, evitando rigetti e ritardi
✅ Chiede l’omologazione giudiziale del piano, anche se l’Ente rifiuta la proposta (cram down fiscale)
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
🔹 Avvocato esperto in contenzioso fiscale, transazione e riscossione
🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Negoziatore della Crisi d’Impresa – abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in diritto tributario e tutela patrimoniale
Perché agire subito
⏳ La transazione fiscale va presentata entro tempi ben precisi, altrimenti perdi l’opportunità
⚠️ Una proposta mal strutturata o fuori termine viene rigettata e il Fisco riprende la riscossione
📉 Rischi reali: pignoramenti, chiusura aziendale, segnalazioni e responsabilità personali
🔐 Solo un piano ben costruito e difeso legalmente ti garantisce una rateizzazione sicura e sostenibile
Conclusione
Transazione fiscale e dilazione dei pagamenti non sono favori dello Stato, ma strumenti di legge per chi vuole risolvere i debiti e ripartire.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa accedere a una trattativa seria con il Fisco, protetta da norme precise e gestita da un esperto in materia.
Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata. Se hai debiti con il Fisco e cerchi una vera via d’uscita, il momento giusto per agire è adesso.