È Obbligatorio Essere In Crisi Per Accedere Alla Transazione Fiscale?

La tua impresa è sommersa dai debiti fiscali e rischia il blocco delle attività? Vuoi evitare pignoramenti, salvare l’azienda e ripartire con un piano sostenibile? La transazione fiscale può essere la chiave.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa e trattative con il Fisco – è pensata per aiutarti a capire come funziona la transazione fiscale e come usarla per risanare l’azienda e difendere il tuo patrimonio.

Scopri quando puoi proporre una transazione fiscale, quali debiti tributari e contributivi possono essere inclusi, come funziona il cram down in caso di dissenso del Fisco, e quali benefici immediati puoi ottenere: dalla sospensione delle azioni esecutive alla riduzione dell’importo dovuto.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua posizione con un avvocato esperto e costruire una strategia efficace per evitare la chiusura e dare nuova vita alla tua impresa.

Introduzione

La transazione fiscale è uno strumento introdotto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) che consente a un’impresa in difficoltà di concordare con l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, INPS, Dogane, ecc.) il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi. Il tema chiave è se l’accesso a questo strumento richieda necessariamente che l’impresa si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza. Nel seguito analizziamo la normativa vigente aggiornata a maggio 2025, la giurisprudenza più significativa e proponiamo esempi pratici, per fornire una risposta completa ed esaustiva.

Definizione di stato di crisi e di insolvenza (CCII)

Il nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) fornisce per la prima volta una definizione normativa di “crisi” e “insolvenza” d’impresa. In base all’articolo 2, comma 1, lett. a) CCII, la crisi è lo “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. L’insolvenza, invece, è definita come lo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il medesimo non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In sostanza, la crisi è una situazione di tenuta finanziaria precaria (la cui evoluzione verso il fallimento è probabile), mentre l’insolvenza è la condizione per cui il debitore non paga più i suoi debiti alla scadenza.

La riforma ha introdotto anche precisi obblighi per l’imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, al fine di rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi (art. 2086 c.c., art. 375 e seguenti CCII). Ciò significa che l’imprenditore ha l’onere di monitorare la sostenibilità dei debiti a breve termine (12 mesi) e di intervenire tempestivamente in caso di peggioramento. Anche l’istituto della composizione negoziata della crisi (introdotto da L. 147/2021 e ora disciplinato dal CCII artt. 12 e seguenti) si rivolge esplicitamente all’“imprenditore in stato di crisi”, consentendogli di avviare trattative protette con i creditori per evitare il peggio.

Gli strumenti di regolazione della crisi con transazione fiscale

La transazione fiscale è concepita come parte integrante degli strumenti concorsuali o negoziali di risanamento aziendale. In particolare, il legislatore prevede la possibilità di proporre una transazione fiscale all’interno di:

  • Concordato Preventivo – sia nella forma di concordato in continuità aziendale sia in liquidazione (art. 88 CCII, coordinato con ex art. 182-ter L.F.).
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti – strumenti extragiudiziali in cui imprenditore e creditori (privati e pubblici) raggiungono un accordo da omologare in tribunale (artt. 57-67 CCII, con regole speciali di cui all’art. 63 CCII per i debiti tributari).
  • Composizione Negoziata della Crisi – procedura introdotta dal 2022 (artt. 12-25 CCII) che consente all’imprenditore di avviare trattative protette (con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi) con tutti i creditori. Solo con il Terzo Decreto Correttivo (D.Lgs. 136/2024) è stata espressamente prevista la possibilità di proporre anche una transazione fiscale (art. 23, comma 2‑bis CCII) nell’ambito di tale procedura.

In tutti questi casi, la transazione fiscale non è un meccanismo stand-alone: la proposta viene formulata all’interno di un piano di concordato, di un accordo di ristrutturazione o di un piano allegato alla composizione negoziata. In particolare, le norme impongono che la proposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi sia accompagnata da una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria (ossia il maggior recupero possibile in caso di fallimento/liquidazione giudiziale). La proposta va poi depositata in Tribunale (o nell’OCRIS) insieme agli altri documenti del piano, e il Tribunale valuta la regolarità formale prima di “autorizzarne” l’esecuzione (con provvedimento analogo all’omologazione). L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della procedura fallimentare o di liquidazione coatta, accertamento di insolvenza o mancato pagamento delle somme pattuite nei termini.

Normativa di riferimento e modifiche recenti

Il punto di partenza è il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi), in vigore dal 15 luglio 2022. Le disposizioni originarie sulla transazione fiscale erano contenute nell’art. 182-ter L.F. (introdotto negli anni precedenti); con il nuovo Codice tale norma è stata sostituita e spostata nell’art. 88 CCII per il concordato, nonché è stata ricavata una disciplina parallela negli artt. 63 e 23 CCII. Tuttavia, sin dalla sua entrata in vigore il Codice è stato più volte emendato da decreti correttivi e altre leggi, come riassume la dottrina:

  • D.Lgs. 14/2020 (c.d. Decreto “Alfani”) e L. 159/2020 (Decreto Rilancio): hanno introdotto il cram-down fiscale originario, cioè il potere del Tribunale di omologare forzatamente la transazione fiscale anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali, purché la proposta sia conveniente (ottenga un recupero maggiore rispetto alla liquidazione).
  • D.Lgs. 83/2022 (Correttivo I, attuativo della Direttiva Insolvency): ha profondamente riformato il concordato in continuità (artt. 84-85 CCII), abrogando le regole fiscali “speciali” precedenti. In pratica la falcidia parziale dei crediti tributari nel concordato di continuità è ora regolata secondo le ordinarie regole della ripartizione dell’attivo. Sono stati modificati anche alcuni requisiti di ammissibilità, ma confermato l’obbligo delle attestazioni indipendenti.
  • D.Lgs. 136/2024 (Correttivo II al Codice, approvato nel 2024): ha introdotto la transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis CCII), superando il vuoto normativo originario che la escludeva in tale procedura. Ha inoltre ridefinito criteri anti-abuso nei concordati e accordi: ad esempio, blocca il cram-down fiscale se il debito tributario supera l’80% del debito complessivo (nuova soglia anti-frode). Ha confermato esplicitamente che, nel concordato, il Tribunale può omologare la transazione anche in assenza dell’adesione del Fisco (come già previsto dall’art.182-ter L.F.), ma ribadendo che il trattamento offerto ai creditori pubblici non deve essere “deteriorato” rispetto alla liquidazione (comma 2-bis art.88 CCII).
  • Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): non ha modificato direttamente l’istituto della transazione, ma ha adeguato alcune scadenze e soglie per concordato e accordi (es. termini di deposito), senza impatti specifici sui crediti tributari.
  • Normativa futura (Delega Fiscale 111/2023): è prevista l’estensione della transazione fiscale anche ai tributi locali (IMU, TARI, addizionali IRPEF, ecc.) in tutte le procedure di crisi, attuazione che dovrebbe avvenire entro il 2025. Ciò eliminerà un’importante limitazione attuale, poiché oggi soltanto tributi statali e contributi INPS rientrano nella transazione.

In sintesi, fino a maggio 2025 le principali novità normative relative alla transazione fiscale riguardano l’estensione alle trattative negoziate (art.23 CCII), l’allineamento delle regole del concordato continuativo alle norme generali e la prospettiva di includere i tributi locali. Le regole fondamentali sui requisiti, sull’attestazione e sui criteri di convenienza restano invece confermate.

Requisiti soggettivi di accesso

La transazione fiscale è riservata agli imprenditori commerciali e agricoli (individuali o collettivi) in stato di crisi o insolvenza. In particolare, possono accedervi imprenditori, società di capitali, imprese individuali, cooperative, consorzi industriali, etc., nella misura in cui soddisfino la definizione civilistica di “imprenditore commerciale” (artt. 2082 e 2135 c.c.). L’istituto è invece estraneo alle persone fisiche non imprenditori, agli enti non commerciali o alle pubbliche amministrazioni, poiché queste categorie non rientrano nell’ambito concorsuale del CCII. Inoltre, se un’impresa è già sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale «piena», non può più accedere alla transazione – che invece è ammessa solo in fase pre-fallimentare (peraltro anche nella composizione negoziata pre-fallimentare).

Non sono previsti requisiti ulteriori di “meriti” rispetto a quelli generali delle procedure concorsuali. Ad esempio, per depositare un concordato continuativo è necessario che il debitore abbia (solitamente) depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi e abbia regolarizzato i pagamenti del personale, ma questi adempimenti sono connessi alla procedura prescelta e non specifici della transazione fiscale in sé. In ogni caso la transazione resta facoltativa: chi accede a una procedura (concordato, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata) non è tenuto a proporre la transazione con l’Erario, salvo che non sia indispensabile ai fini del cram-down (omologazione forzosa) in alcuni concordati in continuità.

Tabella 1. Soggetti ammessi alla transazione fiscale (Sintesi)

CategoriaRequisiti chiaveEsempiEsclusioni
Imprenditore commercialeStato di crisi o insolvenza; iscrizione CCIAASocietà di capitali e persone, imprese individuali, cooperative, consorzi industriali, imprenditore agricolo in crisi (es. impresa edilizia con debiti fiscali)Persone fisiche non imprenditori; enti non commerciali; PA
Procedura amministrativa– (transazione fiscale non prevista)Imprese già in fallimento/liquidazione coatta; concordato semplificato (no trattativa)

Requisiti oggettivi e iter procedurale della transazione fiscale

Per poter proporre una transazione fiscale occorre essere già inseriti in una procedura di risanamento ammessa dal CCII. Le principali fattispecie sono il concordato preventivo (ex art. 84-88 CCII), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-63 CCII) e – dal 2024 – la composizione negoziata (art. 23 CCII). In ogni caso, la proposta transattiva deve essere destinata all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate (o INPS/Dogane), e solo mediante accordo negoziale con l’Amministrazione finanziaria può realizzarsi (non esiste una “istanza unilaterale”).

Gli adempimenti procedurali tipici sono:

  • Allegazione all’istanza concordataria o all’accordo: in concordato la proposta di transazione viene allegata al ricorso depositato in Tribunale (art. 161 L.F.); negli accordi di ristrutturazione è parte integrante dell’accordo fra debitore e creditori (art. 60 CCII); in composizione negoziata va presentata all’OCRI insieme al piano di risanamento.
  • Attestazione di un professionista indipendente: è obbligatoria in tutti i casi (concordati preventivi, accordi, composizione). Il professionista attesta la veridicità dei dati aziendali e la convenienza della proposta per l’Amministrazione finanziaria rispetto all’alternativa liquidatoria. Tale relazione è un filtro inderogabile: in sua assenza il Tribunale non può omologare la transazione.
  • Relazione del revisore sui dati aziendali: va allegata una relazione di un revisore legale (o esperto contabile) che certifichi la completezza e veridicità dei dati aziendali e contabili (art. 63 e 88 CCII).
  • Deposito in Tribunale e autorizzazione: il debitore deposita la proposta (con le relazioni) presso il Tribunale fallimentare territorialmente competente (o presso l’OCRI, per la composizione negoziata). Il giudice verifica la regolarità formale e, con decreto, autorizza l’esecuzione dell’accordo transattivo. Tale decreto ha efficacia di omologazione parziale: vincola le parti al piano concordato con la falcidia dei debiti fiscali inclusi.
  • Termini di adesione e opposizione: in linea di massima, gli enti pubblici hanno 90 giorni (dal deposito o da notifica del piano) per aderire o opporsi alla proposta. In caso di modifica della proposta, i termini si estendono (60 o 90 giorni in più). Solo concluso questo periodo (o ottenuta adesione), il debitore può chiedere l’omologazione dell’accordo.
  • Condizioni di omologazione (cram-down): se l’Agenzia o altri enti pubblici non aderiscono (o la respingono), il Tribunale può comunque omologare forzatamente l’accordo se soddisfatte certe condizioni: deve sussistere convenienza finanziaria per l’Erario e, a seguito dell’ultima riforma, anche il trattamento offerto non deve essere inferiore a quello liquidatorio. In altri termini, il tribunale può imporre l’accordo di transazione anche senza voto positivo dell’Erario (cass. 27782/2024 conferma che il rifiuto esplicito dell’Agenzia non blocca l’omologazione).
  • Esecuzione dell’accordo: una volta omologata, l’impresa deve pagare i crediti fiscali secondo il piano. I debiti non pagati (quelli oggetto di taglio) si estinguono con l’omologazione; gli importi residui (sanzioni e interessi non pagati) di norma possono essere riscossi con i rimedi ordinari, limitatamente ai termini fissati nell’accordo. Se il debitore non adempie nei tempi, la transazione si risolve di diritto e gli enti pubblici possono riprendere il recupero ordinario.

Tabella 2. Procedura comparata della transazione fiscale nei diversi strumenti (sintesi).

Fase/StrumentoConcordato in continuitàConcordato liquidatorioAccordi di ristrutturazioneComposizione negoziata
Base normativaArt. 88 CCII (ex art. 182-ter L.F.)Art. 88 CCII (sub 2)Art. 63 CCIIArt. 23(2-bis) CCII
Soggetti coinvoltiDebitore, creditori (tributari e finanziari), A. Entrate, INPSSimileDebitore, creditori, A.Entrate, INPS, DoganeDebitore, creditori, Agenzie fiscali (nel corso di trattative)
Attestazione richiestaSì – attestatore verifica convenienzaSì – attestatore verifica convenienzaSì – attestatore verifica convenienzaSì – per la proposta di transazione
Deposito propostaAllegata al ricorso di concordato (art.161 LF)Come sopraInclusa nell’accordo di ristrutturazione (art. 60 CCII)Presentata all’OCRI insieme al piano (art.23 CCII)
Termini adesione creditori pubblici90 gg (+ eventuali proroghe)Come sopra90 gg (all’art.63 non espressi, ma per analogia conc.)90 gg dal deposito piano (art.23)
Omologa forzosa senza voto pubblicoSì, se convenienzaSì, se convenienzaSì, se convenienzaDa DL 136/2024: Sì, se convenienza (novità art.23)
EffettiCrediti pubblici ridotti/pagati come da piano; residuali riscossi dopo scadenzaAnaloga (ma è liquidatorio)Debiti erariali trattati come da proposta, residuo riscossibile dopo scadenzaDebiti fiscali trattati come da proposta; residui riscossibili dopo scadenza

Stato di crisi: requisito necessario per accedere?

Alla luce di quanto detto, essere in crisi (o insolventi) risulta un requisito essenziale per accedere alla transazione fiscale. In primo luogo, le procedure in cui la transazione è prevista – concordato, accordi, composizione negoziata – possono essere attivate solo se sussiste una situazione di crisi d’impresa. Ad esempio, il concordato preventivo può essere richiesto dal debitore quando si trovi in uno stato di difficoltà tale da renderne probabile l’insolvenza. Allo stesso modo, il legislatore ha esplicitamente collegato la composizione negoziata alla «imprenditore in stato di crisi».

In secondo luogo, la lettera della norma sulla transazione fiscale non contempla ipotesi extra-concorsuali: essa fa riferimento sempre a strumenti «di regolazione della crisi». Come ha osservato la dottrina, “possono accedere agli strumenti di regolazione della crisi (e dunque proporre la transazione fiscale) gli imprenditori commerciali e agricoli in stato di crisi o insolvenza”. Non c’è alcun cenno normativo a possibilità di transazione in mancanza di crisi: non esistono “transazioni fiscali stragiudiziali” previste dal CCII al di fuori di questi contesti.

Giurisprudenza e prassi hanno confermato questo quadro. La transazione fiscale è considerata parte integrante di una procedura concorsuale (concordato o accordo), non un rimedio fiscale ordinario. Di conseguenza, il suo eventuale diniego si giudica in tribunale fallimentare (come confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione ord. 8504/2021 e Cass. 34865/2023). Un’impresa senza problemi di liquidità o senza crisi conclamata non rientra nel perimetro di applicazione del CCII e non può fare ricorso alla transazione fiscale sotto il profilo legale. In tali casi, l’imprenditore dovrà ricorrere a strumenti ordinari (rottamazioni, rateizzazioni o estinzione integrale dei debiti) ma non alla transazione concorsuale.

In sintesi, il legislatore collega espressamente la transazione fiscale all’istituto della crisi d’impresa: tutti gli strumenti che la prevedono possono essere utilizzati solo da imprese in crisi o insolventi. Pertanto, si può affermare che lo stato di crisi, pur non esplicitamente enunciato nell’art. 63 CCII, risulta di fatto un prerequisito (oggettivo e soggettivo) per accedere alla transazione fiscale. Un’impresa non in crisi non può attivare la transazione fiscale ai sensi del CCII.

Giurisprudenza di rilievo

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 8504/2021 (ordinanza depositata il 2 marzo 2021): ha chiarito che le controversie sul diniego di transazione fiscale spettano al Tribunale fallimentare (giudice ordinario), escludendo la competenza delle Commissioni tributarie. La Corte ha affermato che la transazione è strumento concorsuale a tutti gli effetti.
  • Cass. n. 34865/2023 (9 novembre 2023): conferma il principio che il giudice competente è il Tribunale fallimentare.
  • Cass. n. 27782/2024 (ordinanza 28 ottobre 2024): segna una svolta nel «cram-down fiscale». La Cassazione ha riconosciuto che il Tribunale può omologare forzatamente la proposta di transazione anche se l’Agenzia delle Entrate la respinge esplicitamente, non solo in caso di silenzio-rifiuto. Con questa sentenza si stabilisce che l’espressa opposizione del Fisco equivale a “mancanza di adesione” e non blocca l’omologazione, a condizione che l’accordo sia conveniente.
  • Cass. n. 34377/2024 (24 dicembre 2024): ha confermato che, in caso di concordato preventivo con transazione, l’omologa può essere concessa anche in assenza del voto pubblico favorevole, recependo le modifiche normative ex D.Lgs. 136/2024 (art. 88 CCII).
  • Corte Cost. n. 225/2014: seppur anteriore al CCII, è storicamente importante perché riconobbe la possibilità di transazione fiscale (all’epoca “semplificata”) quale dilazione di pagamento, stabilendo i limiti di inidoneità alle transazioni di tipo truffaldino.
  • Tribunale di Piacenza 26/11/2024: in una recente pronuncia (ordinanza) il Tribunale di Piacenza ha affrontato la “cristallizzazione” del debito fiscale nella transazione, affermando che i debiti tributari oggetto della proposta si considerano definitivi alla data del deposito.

Queste pronunce consolidano l’interpretazione concorsuale della transazione fiscale e ne chiariscono i requisiti procedurali (ad es., Cass. 27782/2024) e la competenza giurisdizionale (SU 8504/2021, 34865/2023). Esse non hanno discusso specificamente la necessità dello “stato di crisi” (dato considerato acquisito), ma inquadrano la transazione come strumento di ricupero nei casi di insolvenza.

Simulazioni pratiche di casi aziendali

Caso 1 – Crisi leggera (tensione finanziaria lieve): Immaginiamo una media impresa industriale con fatturato stabile ma marginalità ridotta. Nel 2024 paga regolarmente fornitori e salari, ma le vendite calano del 10% e i costi fissi incidono sensibilmente sul cash flow. L’impresa ha un debito fiscale di 500.000€ e un’esposizione bancaria significativa. Non sussiste una crisi conclamata (l’impresa è ancora in grado di pagare con difficoltà), ma vi è tensione finanziaria.

  • Soluzione possibile: In questa fase iniziale, l’impresa non può accedere direttamente al CCII perché manca lo stato formale di crisi. Tuttavia, può anticipare la gestione dei crediti tributari rinegoziando con l’Agenzia (sempre possibile per legge ordinaria), ad esempio chiedendo una rateizzazione o aderendo a una definizione agevolata (rottamazione o adesione). La transazione fiscale non è ammessa al di fuori di procedure concorsuali. In alternativa, l’impresa può valutare di segnalare formalmente la propria crisi e avviare una composizione negoziata (art. 23 CCII). In tal caso, se l’OCRI apre procedura (richiede stato di crisi), l’azienda potrebbe proporre un piano di risanamento con transazione fiscale incluse (dal 2024 consentito).
  • Esito pratico: Se l’impresa decide di non entrare in una procedura formale, dovrà pagare i debiti fiscali con le soluzioni fiscali ordinarie. Se, invece, accetta di presentare istanza al Portale della composizione negoziata segnalando una crisi (art. 376 CCII), potrà proporre all’Agenzia una transazione contenente la dilazione o riduzione del debito. Ad esempio, in caso di crisi lieve, l’istitutore dell’OCRI potrebbe coadiuvare un accordo con rateizzazione ventennale. Se l’Amministrazione sottoscrive (o viene omologato dall’Autorità giudiziaria), l’azienda liquida solo parte del debito fiscale concordato e si impegna a rispettare il piano.

Caso 2 – Crisi conclamata (insolvenza): Un gruppo commerciale ha grandi debiti verso fornitori e istituti di credito, e da mesi non paga tributi per 1 milione €. La visura camerale risulta decurtata e diversi fornitori hanno chiesto pagamenti anticipati. La situazione configura già uno stato di insolvenza.

  • Soluzione possibile: L’azienda può presentare un concordato preventivo in continuità (art. 88 CCII) con un piano che prevede la prosecuzione dell’attività produttiva. All’interno del piano, propone una transazione fiscale con il Fisco (pagamento dilazionato in più anni, ad esempio dilazione trentennale con saldo e stralcio su interessi). Il piano contiene anche la ristrutturazione dei debiti verso banche e fornitori.
  • Adempimenti: Occorre allegare al concordato la relazione di un professionista (commercialista) che attesti la convenienza della proposta di riduzione fiscale rispetto al fallimento. Si richiede altresì l’adesione dell’Assemblea dei creditori e la formale approvazione del Tribunale.
  • Esito pratico: Se tutti i creditori (compreso il Fisco) votano a favore, il Tribunale omologa l’accordo con transazione fiscale. I debiti fiscali oggetto dell’accordo (es. 1 milione € di tributi) si considerano estinti una volta pagato quanto previsto, mentre le rimanenti somme (sanzioni, interessi) non pagate vengono stralciate. Se invece l’Agenzia respinge l’accordo, la transazione potrà essere omologata forzatamente se soddisfatte le condizioni di convenienza richieste (c.d. cram-down fiscale).

Caso 3 – Tensione finanziaria ma non crisi conclamata (grandi tributi locali): Un’impresa di servizi ha lavorato regolarmente, ma a fine anno scopre di avere esposizioni IRPEF regionali e IMU arretrate per 300.000 €. L’azienda non è in perdita: il fatturato tiene e i fornitori sono pagati, ma la posizione verso il fisco locale è insostenibile.

  • Soluzione possibile: Attualmente i tributi locali non rientrano nell’ambito della transazione fiscale. Quindi, l’impresa può cercare di dilazionare questi importi con il Comune (intendendo i normali iter di rateizzazione). Se invece l’azienda si trova in una situazione di lievi difficoltà finanziarie, potrebbe entrare in una procedura di composizione negoziata o in un accordo di ristrutturazione (se la crisi è in atto), includendo i tributi statali e contributivi eventualmente in pendenza, e decidere comunque di gestire i tributi locali fuori procedura. Inoltre, è in corso (attuazione delega fiscale 2023) l’estensione della transazione anche ai tributi locali.
  • Esito pratico: In assenza di crisi conclamata, l’azienda non accede al CCII. Se, al contrario, dichiara crisi e avvia la negoziazione, potrà proporre al Fisco statale una transazione (solo per i tributi statali esistenti) e parallelamente negoziare con le autorità locali. Dalla bozza normativa 2025 emerge che in futuro la transazione potrà comprendere i tributi locali, colmando questa lacuna.

Caso 4 – Composizione negoziata con transazione fiscale (nuova procedura): Un’impresa agricola in crisi per calo delle esportazioni vuole evitare il fallimento. Con il nuovo art. 23(2-bis) CCII, durante la composizione negoziata decide di formulare una proposta di transazione fiscale ai creditori pubblici.

  • Iter: L’imprenditore deposita in tribunale la richiesta di apertura della negoziazione. Successivamente, nel piano allegato (depositato all’OCRI) inserisce la proposta di riduzione dei debiti tributari e contributivi (ad es. pagando il 50% in 10 anni), con l’attestazione di un professionista che certifica la convenienza. L’OCRI avvia le trattative e coinvolge l’Agenzia delle Entrate. Se entro i termini prestabiliti l’Agenzia aderisce o, in alternativa, il Tribunale omologa l’accordo, l’impresa ottiene la ristrutturazione fiscale insieme al piano di rilancio generale.

Ognuno di questi esempi illustra come la presenza o meno di uno stato di crisi influisce sulle opzioni disponibili. In sintesi: solo in presenza di crisi (o sua anticipazione negoziata) è possibile utilizzare la transazione fiscale come strumento di risanamento aziendale; altrimenti, l’impresa deve usare le vie ordinarie.

Tabelle comparative

StrumentoStato richiestoSoggetti ammessiProcedure principaliVantaggi principaliLimiti/rischi
Concordato preventivo (continuità)Insolvenza o grave crisiImprenditori commerciali in crisiDeposito piano in Tribunale; attestazione; voto; omologaSalvataggio aziendale, falcidia fiscale dilazionataRequisiti rigorosi di continuità, giudizio del Tribunale, obbligo di bilanci regolari
Concordato preventivo (liquidazione)Insolvenza o grave crisiStessa categoria imprenditorialePiano liquidatorio con transazione; attestazione; omologaEstinzione definitiva dei debiti oggetto di falcidiaNon assicura continuità; meno flessibile; possibile opposizione creditore pubblico
Accordi di ristrutturazioneInsolvenza o crisi anticipataImprenditori in crisi (imprese di dimensioni adeguate)Trattativa preventiva; proposta a Tribunale; accordo con creditori; attestazione indipendenteStrumento extragiudiziale; può coinvolgere creditori selezionatiMeno trasparenza rispetto al concordato; serve giudizio di omologa; complessità negoziale
Composizione negoziataStato di crisi (anche iniziale)Tutte le imprese in crisi (anche al di sotto soglie ordinario)Trattative assistite OCRI; proposta di piano (ora anche con transazione fiscale)Flessibilità, riservatezza, tempi più rapidiApplicabile solo a crisi primarie; richiesta di segnalazione; trasazione fiscale post-2024
AspettoTransazione fiscaleAltri strumenti fiscali (rottamazione, adesione)
OggettoDebiti tributi e contributi esistenti al momento della proposta (liquidati nella procedura)Possono includere anche imposte future o definizioni fiscali (es. contenziosi)
Entità minimaNessun importo minimo di legge – ragionevole se economicamente sensatoPreviste soglie minime (es. per adesione); limiti di importo
Garanzie richiesteNessuna specifica garanzia personale oltre a quelle previste dalla proceduraSpesso viene richiesto pagamento immediato di una rata (es. adesione 20%)
Impatto su esdebitazioneNon dà diritto automatico all’esdebitazione dei debiti fiscali, ma i crediti residui (es. interessi) non pagati esauriscono il debitoRottamazione: prevista estinzione totale degli interessi; adesione: definizione minima di interessi fino a 10 anni
Competenza per controversieTribunale fallimentare (giudice ordinario)Commissioni tributarie (solo per contenziosi pendenti, restano tributarie)
Vantaggi della transazione fiscaleLimiti e condizioni
– Permette di ottenere una dilazione a lungo termine o una revisione in peius dei debiti tributari, alleggerendo l’esposizione immediata.– Ammissibile solo in presenza di crisi/insolvenza, non può essere attivata in assenza di procedure concorsuali.
– Salvaguardia della continuità aziendale, facilitando il risanamento complessivo.– Richiede la convincente attestazione di un professionista sulla convenienza del piano.
– Il Tribunale può forzare l’accordo anche contro il veto del Fisco (condizioni di convenienza).– L’omologazione può essere condizionata al rispetto di criteri stringenti (non-deteriorità, soglie ecc.).
– Concorre ad evitare procedure fallimentari o liquidatorie più onerose per tutti i creditori.– Esclusione dei tributi locali (solo statali e contributivi); ammissibile solo a determinate fasi concorsuali.
– Partecipazione e favori all’imprenditore da parte di creditori privati (Piani attestati, sovvenzioni).– Rischio di impugnazioni (dei creditori o dell’Agenzia) e assoggettamento alla giurisdizione fallimentare.

Domande frequenti (Q&A)

  1. Cos’è la transazione fiscale e cosa comprende?
    È un accordo che consente di pagare parzialmente o dilazionare nel tempo i debiti tributari e contributivi pregressi dell’impresa. Includono tutte le imposte amministrate dalle Entrate (IRES, IRPEF, IVA, ritenute) e i contributi INPS; dal 2025 verranno inclusi anche tributi locali come IMU, TARI e addizionali IRPEF. Non si estendono a imposte future o a eventuali debiti in contenzioso, che rimangono definiti al di fuori dell’accordo.
  2. Chi può proporre la transazione fiscale?
    Solo un imprenditore commerciale o agricolo in stato di crisi o insolvenza. In pratica ogni impresa (individuo, srl, spa, cooperativa, ecc.) “fallibile” che accede a una procedura di crisi può proporre la transazione. Sono esclusi i privati non imprenditori, le onlus non commerciali, la PA. Importante: se un’impresa è già in fallimento o liquidazione coatta, non può più usare la transazione (è riservata alla fase pre-fallimentare).
  3. È vero che bisogna essere in crisi per accedere?
    Sì. Come anticipato, l’accesso è vincolato allo stato di crisi/insolvenza. Il legislatore fa espressamente riferimento agli «imprenditori in stato di crisi o insolvenza» come destinatari degli strumenti di risanamento (concordato, accordi, negoziazione). La transazione fiscale fa parte di questi strumenti, pertanto senza una situazione di difficoltà finanziaria non è applicabile.
  4. Quali sono i principali passaggi della procedura?
    Sinteticamente: (a) l’imprenditore allega al piano di concordato o al progetto di accordo (o al piano di composizione negoziata) la proposta di transazione, corredata dalle relazioni di attestazione e revisione; (b) deposita il tutto in Tribunale fallimentare (o presso l’OCRI); (c) i creditori pubblici vengono informati e hanno 90 giorni per aderire, modificare o opporsi; (d) trascorso questo termine, il debitore chiede l’omologazione/ autorizzazione, notificando il Tribunale e dando avviso all’Agenzia; (e) il Tribunale verifica la regolarità degli atti e, se ricorrono le condizioni di legge, autorizza l’accordo; (f) l’imprenditore esegue i pagamenti ai creditori pubblici secondo il piano.
  5. Devo pagare per intero un importo minimo per fare la transazione?
    No, la legge non fissa un importo minimo. In teoria, anche piccoli debiti tributari possono essere oggetto di transazione, purché risulti sensato economicamente. Tuttavia, in pratica l’istituto è utilizzato per debiti rilevanti; per saldi di modesta entità si preferiscono gli strumenti ordinari (rateizzazioni brevi). L’importo deve comunque giustificare gli oneri della procedura e l’intervento dell’attestatore.
  6. Serve una garanzia o un pagamento anticipato?
    La transazione fiscale, in sé, non prevede una cauzione o un acconto obbligatorio. Ciò distingue la proposta dal c.d. concordato “minimo”, dove a volte si chiedono acconti. L’adesione dell’Agenzia non richiede il pagamento preliminare di una percentuale (salvo che nelle modifiche legislative straordinarie – es. Concordato Semplificato – non siano stabilite altre regole). In pratica, se l’Agenzia accetta volontariamente la proposta, nulla è dovuto prima dell’omologazione, poi l’imprenditore paga secondo i termini pattuiti.
  7. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate si oppone?
    Se l’Agenzia rifiuta la proposta, l’esito dipende dalla procedura:
    • Nel concordato o nell’accordo, il Tribunale può comunque omologare l’accordo (c.d. cram-down) se la proposta risulta conveniente e rispetta le condizioni (per esempio, trattamento non inferiore al fallimento). L’ordinanza Cass. 27782/2024 conferma che anche il rigetto esplicito dell’Agenzia non impedisce l’omologa forzata.
    • Nella composizione negoziata, la legge 136/2024 ha introdotto un meccanismo simile (art. 23), consentendo che l’accordo prosegua anche se le negoziazioni con l’Erario non vanno in porto, a condizione di convenienza comparata.
  8. In che modo si valuta la convenienza della proposta?
    Un professionista indipendente (commercialista o esperto del registro OC) redige una relazione che confronta il risultato della transazione con quello della liquidazione giudiziale: dimostra che il rimborso per l’Erario tramite la transazione è maggiore o almeno non inferiore rispetto al ricavabile in fallimento. Nel concordato in continuità si parla di trattamento non deteriore, nel concordato liquidatorio o accordo di ristrutturazione di trattamento conveniente. Tale attestazione è indispensabile per ottenere l’omologa; il Tribunale non riesamina i dati da zero, ma verifica l’esistenza della relazione e l’assenza di evidenti errori.
  9. Qual è il ruolo del Tribunale fallimentare?
    Il Tribunale fallimentare è l’organo giudiziale competente a autorizzare/omologare l’accordo con transazione fiscale. Dopo la scadenza dei termini di adesione, l’imprenditore deposita in Tribunale una richiesta di autorizzazione. Il giudice verifica la correttezza formale e sostanziale (esistenza delle relazioni, percentuali rispettate) e può:
    • Omologare (autorizzare) l’accordo, anche forzosamente se le condizioni di cram-down sono soddisfatte.
    • Dichiarare l’accordo privo di effetti se trova vizi formali o mancata convenienza.
      In caso di opposizioni (da parte del Fisco o di altri creditori), il Tribunale decide sulle stesse in sede di udienza. È importante: in caso di contenzioso relativo al diniego di transazione, la causa si svolge davanti al Tribunale fallimentare (non nelle Commissioni tributarie).
  10. E se l’imprenditore non adempie?
    Se l’imprenditore omesso pagamenti nei termini stabiliti, l’accordo «si risolve di diritto». Ciò significa che decadono i benefici della transazione: i crediti che erano stati ridotti o dilazionati tornano a regime ordinario con interessi e sanzioni. Una volta avviata la procedura fallimentare (o riattivate le azioni esecutive), l’Erario potrà recuperare interamente il residuo secondo le regole ordinarie (salvo giusta causa di morosità). In pratica, l’imprenditore perde ogni sconto o beneficio fiscale precedentemente concordato.
  11. La transazione fiscale è uguale alla rottamazione-ter o adesione alla definizione?
    No. La rottamazione-ter (D.L. n.119/2018 conv. L. 136/2018) e l’adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 34/2019 conv. L. 58/2019) sono strumenti straordinari di definizione autonoma dei debiti fiscali, accessibili anche a imprese non in crisi e non collegati a procedure concorsuali. La transazione fiscale, invece, è un istituto concorsuale: richiede come detto stato di crisi e può prevedere condizioni molto più personalizzate (dilazioni pluriennali, riduzioni percentuali maggiori, ecc.) ma va concordata con tribunale fallimentare. In rottamazione/adesione non c’è omologa giudiziale e si applicano specifiche percentuali agevolate; inoltre la transazione fiscale tiene conto comparativamente dei dati di liquidazione (garantendo non-deteriorità).
  12. I debiti contributivi (INPS) sono inclusi?
    Sì. L’art. 88 CCII prevede che la transazione possa riguardare “tutti i debiti tributari, ivi inclusi quelli relativi ai tributi e ai contributi e premi amministrati dagli enti previdenziali, e i relativi accessori”. Quindi l’INPS (e anche l’Agenzia delle Dogane per i tributi doganali) è soggetto coinvolto. Anche gli enti previdenziali, come l’Agenzia delle Entrate, esprimono adesione o no alla transazione e partecipano alle negoziazioni. L’attestazione dell’esperto copre tutti i crediti pubblici (fiscali e previdenziali) vantati verso l’impresa.
  13. Il Tribunale può disporre il rimborso integrale del Fisco?
    No. Il Tribunale non può chiedere di integrare la transazione oltre quanto offerto. Può solo omologare la proposta così come formulata (eventualmente forzandola con cram-down). Se, ad esempio, l’Agenzia si oppone, il Tribunale potrà comunque omologare la proposta a patto che sia conveniente per l’Erario e rispetti i limiti normativi (ad esempio la soglia di dilazione massima decennale, che non può superare i 10 anni per i debiti tributari ordinari). Insomma, il giudice non può aumentare il carico tributario, ma può solo renderlo esecutivo.
  14. La transazione fiscale offre esdebitazione (cancellazione del debito residuo)?
    In generale, la transazione fiscale non dà diritto all’esdebitazione nel senso tecnico del concordato fallimentare (art. 119 LPF), perché si tratta di un’operazione di composizione tra debiti e crediti dello stesso tipo. Gli unici debiti che “si cancellano” sono quelli oggetto della riduzione percentuale concordata: al pagamento della quota pattuita si estingue la restante parte del credito. Non si tratta di esdebitazione vera e propria (cancellazione del debito senza pagamento) ma di una rinuncia parziale da parte del creditore pubblico. Da notare inoltre che i nuovi interventi di legge non prevedono che la transazione fiscale venga inclusa in una procedura di fallimento con esdebitazione totale dei residui, come invece avviene ad esempio per il concordato (che può prevedere esdebitazione dei debiti non pagati).
  15. Che accade ai debiti contestati in sede tributaria?
    I debiti non definiti (in contenzioso) vengono in genere esclusi dalla quantificazione del piano di transazione, che si calcola sui debiti certi. La giurisprudenza (e la prassi) tende a sospendere temporaneamente gli importi oggetto di causa durante la procedura concorsuale. In pratica, si costruisce la transazione solo sui debiti già accertati o determinati, rinviando la soluzione dei contenziosi alle Commissioni tributarie e alle sentenze definitive. Se poi l’impresa vince un contenzioso, potrà beneficiare di quel credito; se perde, dovrà integrare il pagamento residuo una volta definita la causa.
  16. La transazione fiscale vale anche per i debiti verso Equitalia/Agenzia della riscossione?
    Sì. Nel linguaggio normativo odierno, l’Agenzia delle Entrate ingloba anche le competenze di riscossione (ex Equitalia) e delle Dogane. Quindi la transazione può riguardare anche ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (o alle Agenzie previdenziali) per la riscossione coattiva. Tutti i creditori pubblici coinvolti esercitano la propria “adesione” attraverso i vertici dell’Agenzia competente.
  17. Qual è la differenza con altri accordi di ristrutturazione fiscale?
    Al di fuori del CCII esistono precedenti forme di transazione fiscale (c.d. DL 269/2003, L. 311/2004 e 147/2013) che però richiedevano l’intermediazione del Ministero dell’Economia o procedure complesse. Il nuovo istituto CCII è completamente sottratto alla logica ministeriale e spostato in tribunale. Una differenza sostanziale è anche che la transazione CCII ha effetto vincolante una volta omologata dal Tribunale, mentre le vecchie “leggi finanziarie” richiedevano un iter diverso (esame da parte del MEF).
  18. Come si confronta con gli strumenti dell’esdebitazione “ordinaria”?
    A differenza di piani attestati o esdebitazione del concordato fallimentare, la transazione fiscale non mira a liberare l’impresa dai debiti residui (cioè a cancellare quello che non è pagato). Non esiste “soglia di saturazione” (come accade per l’esdebitazione fallimentare degli altri creditori, ex art. 120 LPF) legata ai crediti privilegiati pubblici. In altre parole, il soddisfacimento dei residui fiscali dopo l’eventuale fallimento dell’impresa non è bloccato: i crediti pubblici restanti potranno essere riscossi anche dopo la chiusura del fallimento, nei limiti temporali ordinari (di regola entro 5 anni dall’accertamento).
  19. È possibile usare la transazione per debiti relativi a una società diversa da quella in crisi?
    No. La transazione riguarda i debiti tributari del debitore stesso che chiede la procedura. Se un imprenditore controlla più società in crisi, ogni società deve condurre separatamente la propria negoziazione. Non è ammesso fare da “garante” per terzi. I debiti devono pertinenere all’impresa che formalmente presenta l’accordo.
  20. Quando entra in vigore la possibilità di transazione nella composizione negoziata?
    L’art. 23, comma 2-bis CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, è in vigore dal 30 settembre 2024. Pertanto, dal 2024 qualsiasi imprenditore in composizione negoziata può presentare al Tribunale un accordo transattivo alle agenzie fiscali, con le stesse condizioni di convenienza previste per gli altri strumenti.

Fonti e giurisprudenza

  • Normativa vigente: D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), artt. 2, 23, 56, 63, 88 e 161.
  • Correttivi e leggi collegate: D.Lgs. 14/2020, L. 159/2020 (Decreto Rilancio), D.Lgs. 83/2022, L. 147/2021, L. 197/2022, D.Lgs. 136/2024, Legge Delega Fiscale 111/2023.
  • Giurisprudenza: Cass. SU ord. n. 8504/2021; Cass. n. 34865/2023; Cass. n. 27782/2024; Cass. n. 34377/2024; Corte Cost. n. 225/2014; Tribunale di Piacenza, ord. 26/11/2024.

Azienda in Crisi e Transazione Fiscale: Perché Affidarti a Studio Monardo

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