Transazione E Saldo E Stralcio Con Il Fondo Di Garanzia PMI: Come Si Fa

Hai un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI e vuoi risolverlo con una transazione o un saldo e stralcio?

Allora questa guida dello Studio Monardo – gli avvocati esperti in trattative con banche e Fondo di Garanzia – è quello che ti serve per agire nel modo giusto.

Scopri quando è possibile proporre un saldo e stralcio sul debito garantito, quali sono le condizioni per una transazione efficace, come trattare con l’ente erogante e con il Fondo, e quali tutele puoi ottenere con l’assistenza legale.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza su misura, valutare il tuo caso e negoziare una soluzione vantaggiosa con il supporto di professionisti esperti in debiti aziendali.

Transazione e Saldo e Stralcio con il Fondo di Garanzia PMI: Guida Pratica

Introduzione

Il Fondo di Garanzia per le PMI (gestito da Mediocredito Centrale, sotto la supervisione del MIMIT, ex MISE) è uno strumento pubblico che facilita l’accesso al credito delle piccole e medie imprese offrendo una garanzia statale sui finanziamenti bancari. In caso di insolvenza dell’impresa, la banca può escutere la garanzia statale a prima richiesta, ottenendo dal Fondo il pagamento della percentuale garantita del credito (tipicamente fino all’80%). Ciò significa che, se un’azienda non riesce a ripagare il proprio debito, lo Stato (tramite il Fondo) interviene a rimborsare la banca per la quota garantita, subentrando nei diritti di credito verso l’impresa per l’importo pagato.

Tuttavia, dopo l’escussione del Fondo, l’impresa debitrice si trova di fronte a un nuovo creditore: lo Stato. Il credito che il Fondo di Garanzia vanta nei confronti dell’impresa inadempiente ha natura di credito pubblico privilegiato in virtù di una specifica previsione di legge (art. 8-bis D.L. 3/2015, conv. L. 33/2015). Ciò comporta due conseguenze fondamentali: (1) il credito del Fondo viene riscosso tramite iscrizione a ruolo e cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, analogamente a un tributo; (2) tale credito gode di privilegio generale sui beni mobili del debitore, posizionandosi immediatamente dopo i crediti per spese di giustizia e i crediti di lavoro ex art. 2751-bis c.c.. In pratica, il Fondo si sostituisce alla banca come creditore, ma con una posizione di favore: anche se il finanziamento originario era chirografario (non garantito da pegni o ipoteche), il credito di regresso del Fondo viene elevato a privilegiato per volontà di legge.

Per l’impresa debitrice, questo scenario comporta dei rischi e costi aggiuntivi. L’iscrizione a ruolo del debito garantito comporta l’aggravio di interessi di mora e spese, facendo lievitare l’importo dovuto ben oltre la somma pagata dal Fondo. Inoltre, un credito privilegiato dello Stato riduce le possibilità di successo di eventuali procedure di risanamento o concordatarie, poiché deve essere soddisfatto con priorità rispetto ai crediti chirografari ordinari. Infine, la presenza di una cartella esattoriale espone l’impresa a misure esecutive da parte dell’Agente della Riscossione (fermo amministrativo, ipoteche, pignoramenti) e rende più complessa una trattativa diretta.

Fortunatamente, la normativa si è evoluta di recente per favorire soluzioni transattive tra imprese in difficoltà, banche finanziatrici e Fondo di Garanzia, al fine di prevenire l’escussione della garanzia o limitarne gli effetti negativi. “Transazione a saldo e stralcio” in questo contesto significa un accordo grazie al quale l’impresa debitrice paga una parte del debito a fronte della rinuncia, da parte della banca e del Fondo, alla restante parte. In altre parole, l’impresa può tentare di chiudere il proprio debito garantito dallo Stato pagando un importo ridotto (saldo), ottenendo lo stralcio (cancellazione) del residuo. Questo tipo di accordo coinvolge tre attori:

  • L’impresa debitrice, che propone il pagamento ridotto in cambio dell’esdebitazione parziale.
  • La banca finanziatrice, che deve accettare di incassare solo una parte del credito e di non escutere (in tutto o in parte) la garanzia.
  • Il Fondo di Garanzia (MCC), che deve approvare l’operazione e rinunciare a rivalersi sull’impresa per la quota di debito “stralciata”.

Questa guida, aggiornata ad aprile 2025, fornisce un quadro tecnico-legale completo su come procedere alla transazione a saldo e stralcio in presenza di finanziamenti assistiti dal Fondo PMI. Si rivolge ad avvocati e a imprenditori di PMI alle prese con debiti garantiti dallo Stato, offrendo:

  • Un’analisi della normativa vigente (incluse le modifiche recenti) e della giurisprudenza aggiornata;
  • Le procedure operative per ottenere un accordo transattivo col Fondo in caso di default, secondo le istruzioni di Mediocredito Centrale e del Ministero competente;
  • Strategie di negoziazione efficaci tra impresa, banca e soggetti pubblici garanti;
  • Modelli pratici (fac-simile di lettere, schemi di accordo, piani di rientro, esempi di calcolo);
  • Casi pratici simulati e risolti, con commento alle criticità frequenti e suggerimenti utili;
  • Un’appendice finale con l’elenco delle fonti normative, circolari e sentenze di riferimento aggiornate.

Il tono sarà tecnico-legale ma con un taglio pratico-operativo, per guidare passo dopo passo sia i professionisti sia gli imprenditori nell’affrontare con successo una trattativa di saldo e stralcio su un credito garantito dal Fondo PMI.

Nota sul contesto attuale: a seguito della pandemia Covid-19 vi è stata una fortissima estensione dell’utilizzo del Fondo di Garanzia (anche fino al 100% per certi prestiti emergenziali). Molte imprese, a distanza di qualche anno, faticano a rimborsare questi finanziamenti, generando sofferenze bancarie. Il legislatore e gli operatori (banche e MCC) hanno quindi introdotto nel 2022-2023 nuovi strumenti per gestire queste situazioni in modo negoziale, evitando il ricorso generalizzato a procedure concorsuali o all’aggressione esattoriale. Proprio di queste novità normative e operative ci occuperemo nelle sezioni che seguono.

Quadro Normativo Vigente (aggiornato al 2025)

Fondamento legislativo del Fondo di Garanzia: Il Fondo PMI è stato istituito dall’art. 2, co.100, lett. a) della L. 662/1996 come misura di supporto pubblico al credito delle PMI. La sua operatività è disciplinata da una serie di decreti attuativi succedutisi nel tempo (D.M. 31 maggio 1999 n.248 e s.m.i., D.M. 23 settembre 2005, ecc.), nonché dal D.lgs. 123/1998 sul sostegno pubblico alle imprese. Il Fondo opera concedendo garanzie a prima richiesta sulle varie tipologie di finanziamento alle PMI, entro massimali di importo (oggi fino a 5 milioni di euro per singola impresa in condizioni ordinarie). La garanzia copre di regola l’80% del finanziamento (percentuale variabile in base alla normativa pro tempore e al tipo di operazione) e può arrivare al 90-100% in casi speciali (es. finanziamenti Covid-19). Quando la banca escute la garanzia, il pagamento copre capitale, interessi ed eventuali spese fino al limite dell’importo garantito.

Surroga nei diritti della banca: In caso di insolvenza dell’impresa, dopo gli eventi di default contrattualmente previsti (ad es. 90 giorni di ritardo, o altri eventi di rischio), la banca può chiedere al Fondo il rimborso della quota garantita. Il Fondo, una volta pagata l’indennità, si surroga ex art. 1203 c.c. nei diritti della banca finanziatrice verso tutti i debitori e garanti dell’operazione. Questa surrogazione è automatica per legge ed è ribadita dalle Disposizioni Operative del Fondo: il gestore (MCC) deve precisare, in ogni atto di avvio delle azioni di recupero verso il debitore, che l’operazione era assistita da garanzia pubblica e che a seguito del pagamento il Fondo subentra nei diritti del creditore originario. In altre parole, l’impresa debitrice deve restituire allo Stato quanto è stato pagato alla banca per suo conto.

Natura del credito del Fondo: Il credito di rivalsa vantato dal Fondo di Garanzia è qualificato espressamente dalla legge come credito di natura pubblica privilegiato. Questa importante previsione è stata introdotta con l’art. 8-bis del D.L. 3/2015 (conv. in L. 33/2015) e prevede che il credito da escussione delle garanzie pubbliche “prevale su ogni altro titolo di prelazione”, eccettuati solo i privilegi per spese di giustizia e i crediti privilegiati ex art. 2751-bis c.c.. Si tratta dunque di un privilegio generale mobiliare di grado elevato, che colloca il Fondo subito dopo i crediti dei lavoratori (retribuzioni) e prima di gran parte degli altri crediti privilegiati (inclusi i crediti fiscali e previdenziali). Questa elevata prelazione viene riconosciuta anche se il credito originario della banca era chirografario, a conferma della natura “nuova” e pubblicistica del credito del Fondo surrogato. La Corte di Cassazione ha confermato più volte tale interpretazione: “il credito di rivalsa di MCC, anche se il finanziamento originario era chirografario, è assistito da privilegio ex lege, giustificato dalla finalità pubblica di tutela delle risorse impegnate”. In altri termini, per garantire il recupero delle risorse statali, la legge attribuisce al Fondo creditore una posizione privilegiata che non avrebbe altrimenti.

Recupero mediante ruolo esattoriale: Coerentemente con la natura pubblica del credito, la riscossione avviene tramite il procedimento ordinario di riscossione coattiva delle entrate dello Stato. Le somme dovute dall’impresa al Fondo vengono iscritte a ruolo e affidate all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) per il recupero. Ciò è previsto dall’art. 2, co.4 del D.M. 20/06/2005 e dagli artt. 17 del D.lgs. 46/1999 e 9, co.5, D.lgs. 123/1998, richiamati nelle Disposizioni Operative. In pratica, una volta pagata la banca, MCC procede a iscrivere il credito a ruolo, e l’impresa riceverà una cartella di pagamento equivalente a quella di un tributo. Questa procedura non richiede al Fondo di munirsi di un autonomo titolo esecutivo giudiziale: la legge equipara il credito a un’entrata patrimoniale dello Stato, per cui la formazione del ruolo e della cartella è di per sé titolo sufficiente. Su questo punto vi è stato dibattito giurisprudenziale: alcuni tribunali (ad es. Trib. Pavia e Trib. Napoli in talune pronunce del 2023) hanno inizialmente sospeso cartelle MCC ritenendo mancante un titolo esecutivo formale. Tuttavia, la Cassazione civile sez. III, 16/01/2023 n. 1005 ha chiarito definitivamente che “l’escussione della garanzia pubblica determina la surroga di MCC con credito privilegiato, volto a recuperare risorse pubbliche, e la legittimità della riscossione tramite cartella ai sensi del D.lgs. 46/1999”. Dunque, oggi è pacifico che il Fondo possa agire tramite cartella senza precostituirsi un decreto ingiuntivo, data la cornice normativa speciale.

Impatto nelle procedure concorsuali: Quando un’impresa garantita dal Fondo entra in liquidazione giudiziale (fallimento) o in un concordato preventivo, il credito del Fondo – se la garanzia è già stata escussa – partecipa al concorso come credito privilegiato. Il curatore o il commissario dovranno ammettere MCC al passivo in grado privilegiato per l’importo pagato alla banca. Anche su questo aspetto si registrano orientamenti ormai consolidati: la Cass. civ. Sez. I, 2/03/2023 n. 6276 ha ribadito la legittimità dell’insinuazione al passivo di MCC in via privilegiata anche se la banca ha già ricevuto il pagamento dal Fondo (escludendo qualsiasi “doppia pretesa”). Va notato che, se la banca non ha ancora escusso il Fondo al momento dell’apertura della procedura concorsuale, la situazione è peculiare: il credito originario della banca rimane in capo ad essa (eventualmente assistito da garanzie reali o privilegio se presenti) e il Fondo potrà escutere solo successivamente. In un concordato preventivo, l’eventuale escussione in corso d’opera trasforma il credito chirografario della banca in credito privilegiato di MCC, alterando la classe di voto e trattamento. Per questo, la prassi suggerisce di definire eventuali accordi transattivi con il Fondo prima o contestualmente al concordato, per evitare che la trasformazione del credito comprometta l’equilibrio del piano. Addirittura, alcuni tribunali hanno inibito le banche dal chiamare la garanzia durante le trattative concordatarie: ad esempio, il Tribunale di Milano, ord. 12/05/2024 ha vietato a una banca di escutere la garanzia MCC nel corso di una composizione negoziata della crisi, ritenendo che la conversione del debito chirografario in privilegiato avrebbe ostacolato il risanamento. Provvedimenti analoghi sono stati emessi dal Tribunale di Gorizia in casi simili. Tali interventi emergenziali mirano a tutelare sia l’interesse pubblico (evitando escussioni affrettate che aumenterebbero la perdita per lo Stato) sia l’impresa in crisi (mantenendo il debito “negoziabile” in sede di ristrutturazione).

Evoluzione normativa 2022-2025: Fino a poco tempo fa, non esisteva una procedura formalizzata per transare il debito garantito col Fondo. La banca, coperta dallo Stato, non aveva incentivi a concedere stralci sul finanziamento (a differenza di un normale saldo e stralcio bancario), poiché qualsiasi somma non recuperata sarebbe stata comunque rimborsata dal Fondo. Inoltre, l’assenza di linee guida poneva incertezza sulla possibilità di includere il Fondo in accordi di ristrutturazione del debito. Questa lacuna è stata colmata solo di recente: il Decreto MISE 3 ottobre 2022 ha modificato le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, introducendo una disciplina organica per gli accordi transattivi e i prolungamenti della garanzia in presenza di procedure di crisi d’impresa. Contestualmente, Mediocredito Centrale ha emanato la Circolare n. 8/2022 (e successive, tra cui la n. 14/2023) con le istruzioni operative rivolte alle banche e intermediari per gestire le trattative transattive su crediti garantiti dal Fondo. Queste novità, entrate in vigore dal 14 ottobre 2022, hanno aperto finalmente la strada ai saldi e stralci concertati con la partecipazione del garante pubblico. In particolare, è ora possibile formulare proposte di accordo a saldo e stralcio anche nell’ambito delle nuove procedure di regolazione della crisi, come la composizione negoziata e la ristrutturazione dei debiti da sovraindebitamento. Il legislatore ha dunque allineato la posizione del Fondo alle altre categorie di creditori, consentendo di fatto transazioni sul debito garantito purché ciò avvenga secondo regole ben precise (prescrizioni di tempistiche, soglie minime di pagamento, approvazioni necessarie). Nella sezione seguente esamineremo in dettaglio tali regole operative e la procedura tecnica da seguire per richiedere ed ottenere un accordo transattivo con il Fondo di Garanzia PMI.

Procedura Operativa per la Transazione con il Fondo di Garanzia PMI

La procedura per ottenere un accordo a saldo e stralcio su un credito garantito dal Fondo PMI è ora disciplinata dalle Disposizioni Operative del Fondo (aggiornate da MIMIT/MCC nel 2022-2023) e relative circolari esplicative. Si tratta di un iter che coinvolge attivamente la banca (o altro intermediario finanziatore) in quanto soggetto richiedente della garanzia, l’impresa debitrice (e gli eventuali co-obbligati/garanti personali) e il gestore del Fondo (MCC) che deve valutare ed approvare l’accordo transattivo. Di seguito illustriamo i requisiti, contenuti e passi procedurali chiave.

Requisiti per l’ammissibilità della proposta transattiva

Non tutte le situazioni possono accedere a un saldo e stralcio con il Fondo: occorre rispettare alcuni requisiti formali e sostanziali stabiliti dalla normativa. In particolare, la proposta di accordo transattivo deve soddisfare le seguenti condizioni fondamentali:

  • Iniziativa del debitore/garante: la proposta può essere formulata dal soggetto debitore principale (beneficiario finale del finanziamento) oppure da un suo garante (es. fideiussore) che voglia ottenere la liberazione, anche parziale, dalla garanzia. Di norma è l’impresa debitrice stessa a farsi promotrice dell’accordo, eventualmente affiancata dai suoi garanti personali se coinvolti.
  • Valutazione positiva della banca: la banca finanziatrice (o altro intermediario creditore) deve valutare positivamente la proposta e aderirvi in linea di principio. In pratica, la trattativa inizia tra impresa e banca: solo se quest’ultima è disponibile al saldo e stralcio (ritenendolo conveniente rispetto alle alternative) la procedura prosegue con il coinvolgimento di MCC. La banca funge da “filtro” iniziale: MCC non prenderà in esame proposte non supportate dal consenso del finanziatore.
  • Presentazione tramite il portale MCC: la proposta va formalmente inserita a sistema dalla banca (soggetto richiedente) sul Portale Fondo di Garanzia, utilizzando l’apposito modulo online predisposto da MCC. La proposta deve essere caricata preventivamente rispetto alla richiesta di escussione e completa di tutti i documenti richiesti per l’attivazione della garanzia. In pratica, la banca compila un modulo ad hoc (reso disponibile dal gestore con una circolare) e allega documentazione di supporto.
  • Rispetto dei termini di presentazione: la proposta deve essere inviata entro i termini previsti per la richiesta di attivazione della garanzia. Ricordiamo infatti che la banca ha un termine massimo per escutere il Fondo dopo il default: attualmente le Disposizioni Operative fissano 18 mesi dall’“evento di rischio” per i finanziamenti con piano di ammortamento e 9 mesi per le operazioni senza ammortamento (es. fidi a revoca o prestiti bullet). Questi termini corrispondono alle tempistiche ordinarie entro cui la banca deve chiedere l’intervento del Fondo, pena decadenza della garanzia. La proposta di transazione va quindi formulata entro lo stesso orizzonte temporale. Presentare la proposta sospende il decorso di tali termini: il tempo impiegato per la valutazione della transazione non erode il diritto della banca di escutere in seguito, se l’accordo non si perfeziona.
  • Proposta prima della conclusione dell’accordo: è cruciale che la richiesta a MCC sia fatta prima di formalizzare l’accordo transattivo con la banca o di eseguire pagamenti definitivi. In altri termini, l’impresa non deve pagare (neanche in parte) né la banca deve rinunciare al credito prima di avere l’assenso del Fondo. L’accordo deve restare in sospeso (condizionato) finché MCC non delibera. Se le parti concludessero un saldo e stralcio senza coinvolgere MCC anticipatamente, la banca rischierebbe di perdere la garanzia per la parte non incassata e l’operazione verrebbe esclusa.
  • Pagamento minimo del 15%: la proposta deve prevedere che l’impresa paghi una quota pari o superiore al 15% del debito complessivo residuo. Tale percentuale si calcola sull’intero importo dovuto al momento della proposta (rate scadute non pagate, capitale a scadere e interessi di mora). Ad esempio, su un debito residuo totale di €100.000, l’offerta a saldo dovrà essere di almeno €15.000. Questo requisito della soglia minima del 15% è stato introdotto per assicurare che vi sia una soddisfazione minima dei creditori e un recupero non meramente simbolico. In pratica, MCC non valuterà proposte di stralcio troppo spinte (ad esempio un pagamento del 5% sarebbe automaticamente rigettato perché inferiore al minimo). Si noti che 15% è un floor: nella realtà, affinché la banca e il Fondo siano favorevoli, l’offerta dovrà spesso essere più elevata (in base alla situazione dell’impresa). Nei casi di crisi d’impresa formalizzati (concordati, ecc.), l’offerta andrà confrontata con il ricavato atteso in una liquidazione fallimentare, potendo anche superare la soglia minima.
  • Accordo nell’ambito di procedure di risanamento (se applicabile): se l’accordo a saldo e stralcio è parte di una più ampia procedura di ristrutturazione aziendale (composizione negoziata, piano di risanamento attestato, accordo di ristrutturazione o concordato), allora occorre soddisfare ulteriori requisiti informativi. In particolare, la proposta transattiva dovrà essere corredata da: il piano di risanamento o l’accordo in cui si inserisce; la relazione di fattibilità redatta dal professionista indipendente attestatore (se prevista); l’indicazione delle adesioni degli altri creditori all’accordo; la data prevista di deposito o omologa dell’accordo presso il registro delle imprese o il tribunale. Questi elementi servono a MCC per valutare il contesto complessivo: ad esempio, se il saldo e stralcio con il Fondo è condizione per confermare la fattibilità di un concordato preventivo o fa parte di una composizione negoziata in corso, occorre dimostrarlo documentatamente. In assenza di una procedura formale di crisi, tali documenti non sono necessari, ma rimane fondamentale illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e le prospettive in caso alternativo (liquidazione), per giustificare la convenienza dell’accordo.

Contenuto della proposta e documenti da allegare

Una volta verificato che sussistono i presupposti sopra elencati, l’impresa (di concerto con la banca) predispone la proposta di transazione vera e propria. Questo documento – che, come detto, viene caricato dalla banca sul portale MCC – deve includere una serie di informazioni obbligatorie, affinché possa essere valutato dal gestore. In base alle Disposizioni Operative aggiornate, nella proposta devono essere indicati almeno i seguenti elementi chiave:

  • Importo del debito totale vantato dalla banca alla data della proposta (comprensivo di quota capitale ancora da rimborsare, rate scadute impagate, interessi di mora maturati, ecc.).
  • Importo offerto a saldo e stralcio dall’impresa, con specificazione delle modalità di pagamento proposte (ad esempio: pagamento in un’unica soluzione entro X giorni dalla delibera, oppure pagamento rateale con determinate scadenze). Deve essere chiaro l’ammontare assoluto che l’impresa si impegna a versare a titolo transattivo.
  • Percentuale di realizzo per la banca rispetto al credito: cioè la percentuale che l’importo proposto rappresenta sul totale dovuto. Ad esempio, un’offerta di €20.000 su €100.000 di debito equivale al 20%. Questo dato permette a MCC di valutare immediatamente se il requisito del 15% è rispettato (come visto, deve essere ≥15%) e di capire l’entità dello sconto richiesto.
  • Perdita a carico della banca finanziatrice: in altri termini, la quota di credito che la banca rinuncerebbe a incassare secondo l’accordo. Riprendendo l’esempio, se la banca ha €100.000 di credito e ne incassa €20.000 dall’impresa più poi la garanzia sul resto, la “perdita” per la banca potrebbe essere la differenza rispetto all’incasso integrale teorico. (In realtà, come vedremo, la banca in questi accordi tende a recuperare comunque l’equivalente di quanto avrebbe ottenuto escutendo interamente il Fondo, quindi la perdita effettiva per la banca può risultare zero; la voce serve più che altro a formalizzare la rinuncia della banca su una parte nominale del credito).
  • Perdita a carico del Fondo: analogamente, indicare quale parte del credito garantito verrebbe di fatto non recuperata da MCC. È la quota di cui il Fondo si farebbe carico rinunciando alla surroga. Nel nostro esempio, se MCC doveva garantire €80.000 ma ne pagherà solo €60.000 (perché l’impresa paga gli altri €20k al creditore), la perdita per MCC è €20.000. Anche questo serve a MCC per valutare l’impatto finanziario dell’accordo rispetto all’alternativa (pagare tutto e tentare di recuperare tramite cartella).
  • Situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del debitore (e di eventuali garanti): occorre fornire un quadro aggiornato dell’azienda debitrice, con dati di bilancio, stato dell’attivo (beni disponibili), passivo debitorio complessivo, ecc.. Questa parte è fondamentale per convincere MCC della convenienza del saldo e stralcio: bisogna evidenziare le difficoltà finanziarie e le prospettive di recupero in scenari alternativi. Ad esempio, se l’azienda è di fatto insolvente e in assenza di accordo andrebbe in liquidazione, il Fondo avrà probabilmente un recupero nullo (nonostante il privilegio) perché non vi sono beni: ciò rende più appetibile accettare ora un pagamento parziale. Al contrario, se l’impresa ha attivi consistenti, MCC sarà meno propenso a concedere sconti senza una valida ragione.
  • Altre esposizioni debitorie dell’impresa: vanno elencati eventuali ulteriori debiti rilevanti che gravano sull’azienda (altri finanziamenti, debiti fiscali, verso fornitori, ecc.). Questo per far comprendere il contesto complessivo: ad esempio, se l’accordo si inserisce in una ristrutturazione di più debiti bancari, MCC vorrà sapere se altre banche partecipano e con quali percentuali di stralcio.
  • Valutazioni tecnico-legali a supporto: è importante includere una nota esplicativa in cui si illustrano le ragioni per cui la banca ha deciso di aderire alla proposta e la giudica vantaggiosa. Solitamente qui si argomenta che, dato lo stato di difficoltà del debitore, l’accordo transattivo offre un risultato migliore rispetto a procedimenti esecutivi o concorsuali. Si può citare la stima di dividendo in caso di fallimento, oppure l’assenza di beni aggredibili, ecc., per evidenziare che anche per il Fondo l’incasso prospettato è ottimale nelle circostanze date. In caso di composizione negoziata o concordato, si potrà richiamare la relazione dell’attestatore sul fatto che la proposta soddisfa il principio di convenienza.

Oltre al contenuto della proposta in sé, è richiesto di allegare alcuni documenti integrativi per supportare i dati dichiarati. In particolare, MCC richiede usualmente:

  • Visure ipocatastali aggiornate del debitore e degli eventuali garanti personali. Ciò per verificare la presenza di immobili, ipoteche, pignoramenti in corso ecc. (anche una visura negativa è utile a dimostrare che il debitore è privo di beni immobili).
  • Documentazione estimativa sui beni immobili del debitore/garanti. Ad esempio, se l’impresa possiede immobili, sarebbe opportuno allegare perizia di stima o valori catastali, per far capire quanta parte del credito potrebbe essere recuperata liquidando quei beni (e se magari sono già gravati da ipoteche prioritarie).
  • Documentazione relativa ad eventuali procedure concorsuali o di composizione della crisi in corso. Come accennato, se la transazione rientra in un contesto di risanamento aziendale, bisogna allegare copia del piano o accordo di ristrutturazione, della domanda di composizione negoziata o di concordato, della relazione dell’attestatore ex art. 87 CCII (nel concordato) o art. 19 DL 118/2021 (nella comp. negoziata), ecc. Tutto questo serve a comprovare la serietà del percorso intrapreso dall’impresa e la necessità dell’accordo ai fini del buon esito dello stesso.
  • Altra documentazione rilevante: qualunque altro documento che illustri la posizione finanziaria dell’impresa (es. ultimi bilanci, situazioni contabili recenti, elenco immobili e beni strumentali, elenco crediti verso clienti, ecc.) e l’adesione di altri creditori alla manovra di risanamento (nel caso in cui la banca richiedente non sia l’unico creditore). In pratica, più il quadro informativo è completo e trasparente, più facile sarà per MCC deliberare con cognizione di causa.

Best practice: Nella pratica, la preparazione di una proposta di saldo e stralcio con il Fondo somiglia molto alla preparazione di un mini-dossier di ristrutturazione. È consigliabile predisporre un memorandum riassuntivo che accompagni la proposta, in cui si racconta la storia dell’azienda, le cause della crisi, le azioni già intraprese (es. piano di rilancio, nuovi investitori in arrivo, ecc.), e si dettaglia la convenienza dell’accordo per tutti. Questo documento di supporto (pur non formalmente richiesto) può essere caricato tra gli allegati e può fare la differenza nel convincere sia la banca sia MCC. Spesso è utile l’ausilio di un professionista (commercialista o advisor finanziario) per elaborare le proiezioni di recupero e per attestare, se del caso, che l’accordo proposto è più favorevole di alternative liquidatorie.

Iter di approvazione: esame MCC e perfezionamento dell’accordo

Una volta caricata la proposta completa sul portale, si avvia l’iter di valutazione da parte del Gestore del Fondo e l’eventuale formalizzazione dell’accordo. Il processo può essere suddiviso in 4 fasi principali, come sintetizzato dalla circolare MCC e dalle Disposizioni Operative:

  1. Istruttoria MCC (entro 30 giorni): Mediocredito Centrale esamina la proposta e svolge l’istruttoria, verificando il rispetto di tutti i requisiti e valutando nel merito la convenienza dell’accordo. Questa fase coinvolge gli uffici interni di MCC competenti per le escussioni. Entro 30 giorni dalla ricezione della proposta completa, MCC presenta gli esiti dell’istruttoria al Consiglio di Gestione del Fondo. Il Consiglio di Gestione (organo che amministra il Fondo e decide sulle garanzie) dovrà deliberare se accogliere o respingere la proposta transattiva. La circolare 8/2022 ha previsto che le proposte transattive abbiano un canale prioritario di esame, proprio per favorire tempi rapidi.
  2. Delibera e comunicazione (entro 10 giorni): Il Consiglio di Gestione delibera sulla proposta. In caso di esito positivo, viene approvata una delibera che autorizza l’accordo alle condizioni proposte (o eventualmente con condizioni diverse negoziate durante l’istruttoria, se le parti le accettano). Se l’esito è negativo (proposta rigettata), MCC ne prende atto e chiude l’istruttoria. In entrambi i casi, MCC comunica formalmente l’esito alla banca richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla delibera. La comunicazione avviene in genere via PEC. Dunque, entro circa 40 giorni dalla presentazione si ha una risposta definitiva dal Fondo.
  3. Perfezionamento dell’accordo (entro 3 mesi): Ricevuto il via libera di MCC, la palla torna alla banca e all’impresa per formalizzare l’accordo transattivo. Le parti hanno al massimo 3 mesi di tempo, dalla data di ricezione dell’assenso MCC, per perfezionare l’accordo e darne notizia al Fondo. “Perfezionare” significa sottoscrivere l’accordo di saldo e stralcio definitivo e provvedere al pagamento concordato (o almeno alla prima tranche, se è previsto un pagamento rateale). La banca deve quindi comunicare a MCC, entro quel termine, se l’accordo è stato concluso con successo oppure no. Se entro 3 mesi la banca non comunica nulla, la proposta presumibilmente decade (sarà considerata non perfezionata nei tempi). È quindi importante, una volta ottenuto l’assenso, procedere celermente: tipicamente l’accordo viene firmato nel giro di pochi giorni e l’impresa effettua il pagamento pattuito (spesso in un’unica soluzione immediata per massimizzare la credibilità dell’offerta). In questa fase, la banca potrebbe richiedere all’impresa anche ulteriori atti (ad es. una quietanza a saldo, la rinuncia a eventuali cause in corso, etc., di solito inclusi nell’accordo stesso).
  4. Escussione parziale della garanzia (entro 6 mesi): Dopo la stipula dell’accordo e l’esecuzione del pagamento da parte dell’impresa, la banca procede a incassare dal Fondo la quota garantita ridotta secondo i termini dell’accordo. In pratica, la banca invierà la richiesta di escussione della garanzia a MCC, allegando copia dell’accordo transattivo e attestando l’avvenuto pagamento parziale da parte del debitore. A seguito dell’accordo, l’escussione non sarà più per l’intero importo originario, ma solo per la parte residua concordata. La normativa concede alla banca fino a 6 mesi dal perfezionamento dell’accordo per inoltrare la richiesta di escussione. Questo lasso di tempo serve a gestire eventuali pagamenti dilazionati dell’impresa: se l’accordo prevede alcune rate, la banca può attendere l’incasso di tutte (purché entro 6 mesi) e poi chiedere il saldo al Fondo. Ad esempio, se l’impresa paga a saldo €50.000 in tre rate da €16.667 in 6 mesi, la banca potrà richiedere al Fondo, una volta incassata l’ultima rata, la copertura sul residuo. MCC, verificata la conformità alla delibera, liquiderà alla banca l’importo dovuto in base all’accordo. A quel punto l’operazione è conclusa: la banca ha ottenuto quanto previsto (somma debitore + somma Fondo) e rilascerà liberatoria completa; l’impresa non avrà ulteriori debiti né verso la banca né – soprattutto – verso il Fondo, poiché MCC rinuncia alla surroga per la parte non recuperata come condizione dell’accordo stesso.

È utile sottolineare che, con il perfezionamento dell’accordo, MCC rinuncia ad ogni pretesa ulteriore verso l’impresa per la quota stralciata. La delibera di MCC infatti comporta l’accettazione che, invece di pagare l’intera garanzia e poi agire in regresso per l’80%, il Fondo paghi solo una parte e non agisca affatto verso il debitore. Nel verbale di accordo sarà di norma indicato che la banca rinuncia a parte del credito e che il Fondo, avendo autorizzato l’operazione, non eserciterà rivalsa per tale parte. In altri termini, l’impresa debitore, a fronte del pagamento concordato, si libera sia dal debito verso la banca sia dal debito verso il Fondo, evitando l’emissione di qualsiasi cartella esattoriale successiva. Questo è il risultato principale e vantaggioso del saldo e stralcio col Fondo: cristallizzare la propria esposizione ad una frazione sostenibile, evitando l’escalation del debito pubblico.

Esito negativo o mancato perfezionamento

Se la proposta di transazione non viene approvata da MCC (caso raro, se si è seguita correttamente la procedura, ma possibile qualora MCC giudichi la perdita troppo alta o la documentazione inadeguata), oppure se l’accordo non si concretizza nei tre mesi disponibili (ad esempio perché l’impresa non riesce a versare l’importo promesso, o cambia idea), cosa succede? In questi casi:

  • MCC comunica il diniego o prende atto della mancata conclusione. A quel punto, la banca è libera di procedere con le vie ordinarie: potrà escutere la garanzia normalmente (entro i termini, che riprendono a decorrere dal momento della comunicazione di improcedibilità o rinuncia), ottenendo dal Fondo l’intero importo garantito. Il credito del Fondo tornerà ad essere dell’80% del debito e seguirà il percorso esattoriale consueto. In alternativa, la banca potrebbe tentare altre strade di recupero (azioni legali, esecuzioni) o eventualmente ripresentare una nuova proposta di transazione se ci sono margini (ma servirebbe un mutamento sostanziale delle condizioni per renderla accettabile).
  • L’impresa, dal canto suo, potrà ancora cercare soluzioni di ristrutturazione formali (come un concordato preventivo) includendo il credito del Fondo. Ad esempio, potrebbe presentare un concordato prevedendo di pagare parzialmente il credito privilegiato di MCC (ma dovrà assicurare almeno il rispetto delle regole concorsuali, come il pagamento integrale dei privilegiati entro certi limiti, o ottenere il voto favorevole di MCC per eventuali falcidie). La via extragiudiziale in tal caso sarebbe fallita, quindi resterebbero solo strumenti giudiziali o l’attendere un’eventuale rottamazione delle cartelle se in futuro prevista per tali crediti (tema su cui non vi è certezza: in passato le definizioni agevolate delle cartelle hanno incluso talora i crediti non tributari dello Stato, ma è materia di politica fiscale e non garantita).
  • Se la proposta non va in porto per cause imputabili al debitore (es. non fornisce documenti, non perfeziona accordo nei 3 mesi), MCC potrà dichiararla improcedibile d’ufficio e la banca conserverà la copertura piena se agisce rapidamente dopo il fallimento dell’accordo. È importante quindi presentare proposte solo quando si è davvero convinti di poterle portare a termine, per non compromettere i rapporti con la banca e con il Fondo.

Vantaggi dell’accordo per le parti: Prima di procedere con la parte pratica, riepiloghiamo i benefici chiave di questa procedura di transazione per tutti gli attori, sottolineando perché è uno strumento win-win se ben calibrato:

  • Vantaggi per l’impresa: come già detto, l’azienda evita di accumulare un ingente debito erariale che sarebbe altrimenti difficilmente estinguibile. Con l’accordo, paga solo una frazione del dovuto e ottiene la liberazione completa. Ciò le permette di alleggerire il proprio indebitamento e (se economicamente possibile) tentare un rilancio senza il “macigno” della cartella esattoriale. Inoltre, evita azioni esecutive aggressive e salvaguarda i beni aziendali (che in caso di cartella sarebbero soggetti a possibili fermi o ipoteche). In termini di continuità aziendale, questo può fare la differenza tra proseguire l’attività o chiudere.
  • Vantaggi per la banca: inizialmente le banche erano poco incentivate a trattare (per via della garanzia statale che le copre comunque). Ma il meccanismo studiato da MCC fa sì che la banca, a conti fatti, non ci rimetta rispetto all’alternativa. Nell’accordo tipo, la banca incassa dall’impresa una quota e dal Fondo la restante, in modo da arrivare grosso modo alla stessa somma che avrebbe ottenuto escutendo integralmente il Fondo. Ad esempio, invece di ricevere 80 dallo Stato e 0 dall’azienda, riceve 60 dallo Stato e 20 dall’azienda: sempre 80 totale. La differenza è che lo Stato risparmia 20. Quindi la banca non perde denaro, ma anzi spesso guadagna tempo (incassando prima una parte) e risparmia sui costi e sulle lungaggini di recupero (nessuna causa, nessun intervento in fallimento, ecc.). Inoltre, laddove la garanzia non copriva il 100%, la banca recupera anche almeno parte del suo scoperto (nel nostro esempio, incassa il 20% che altrimenti avrebbe dovuto insinuare come chirografo forse con scarso esito). In sintesi, la banca può chiudere la posizione deteriorata rapidamente e con realizzo certo, migliorando i propri indici di sofferenza.
  • Vantaggi per il Fondo/MCC: il Fondo di Garanzia è istituito per sostenere il sistema imprenditoriale, ma ha anche interesse a minimizzare le perdite per l’erario. Accettare transazioni convenienti consente al Fondo di ridurre l’esborso in caso di default. Nell’esempio, MCC paga 60 al posto di 80, risparmiando 20 (25%). Su larga scala, se molte imprese in crisi pagano anche solo 15-20% dei loro debiti garantiti, il risparmio per lo Stato può essere significativo, rispetto all’ipotesi di dover escutere tutto e poi recuperare poco o nulla via ruolo. Inoltre, promuovere queste soluzioni premia le aziende che dimostrano impegno a pagare una parte del debito nonostante le difficoltà, migliorando il clima di fiducia. Va anche detto che MCC, come gestore pubblico, ha il mandato di massimizzare il recupero delle risorse pubbliche: se l’accordo offre un recupero maggiore rispetto a scenari liquidatori (ad esempio perché l’azienda evita il fallimento e resta attiva), allora è coerente con la mission del Fondo perseguirlo.

In definitiva, la convenienza reciproca è la chiave di volta: la proposta di saldo e stralcio deve risultare più conveniente rispetto alle alternative per tutti e tre i soggetti coinvolti. Se ben costruita, la transazione permette una distribuzione delle perdite equilibrata: l’impresa sopporta il pagamento secondo le sue possibilità, la banca e lo Stato accettano di rinunciare a una quota del credito in cambio di un esito più certo e (paradossalmente) migliore di quanto otterrebbero andando fino in fondo a un fallimento.

Strategie di Negoziazione tra Impresa, Banca e Fondo

L’iter tecnico-formale descritto sopra deve essere sostenuto da una solida strategia di negoziazione. Il successo di un saldo e stralcio col Fondo dipende infatti, oltre che dalle regole, dalla capacità dell’impresa di convincere la banca e MCC della bontà della proposta. In questa sezione forniremo indicazioni pratiche su come prepararsi alla trattativa, come coinvolgere al meglio ciascun attore e come gestire situazioni particolari (crediti cartolarizzati, presenza di più creditori, garanzie personali, ecc.).

Preparazione preliminare dell’impresa debitrice

Prima di avanzare qualsiasi proposta, l’impresa debitrice (coadiuvata dai suoi consulenti) dovrebbe compiere un’accurata analisi preliminare della propria posizione. In particolare:

  • Mappatura del debito e dello status legale: è fondamentale avere un quadro chiaro dell’ammontare dovuto alla banca garantita dal Fondo. Bisogna recuperare i contratti di finanziamento, i piani di ammortamento, l’eventuale lettera di decadenza dal beneficio del termine o altri atti ricevuti dalla banca. Occorre inoltre sapere se la banca ha già avviato azioni legali (ad es. decreto ingiuntivo per la parte non garantita) o se ha già inviato la richiesta di escussione a MCC. Avere queste informazioni è cruciale: se la garanzia non è ancora stata escussa, siamo nella fase ideale per negoziare (la banca magari ha inviato solo solleciti o un’intimazione); se invece è già stata presentata la richiesta al Fondo, bisogna verificare se MCC ha pagato (ciò avviene in genere qualche mese dopo la richiesta) e se la cartella è stata emessa. In quest’ultimo caso, la posizione è più complessa ma non disperata (si potrebbe comunque trattare col concessionario in sede di definizioni agevolate generali, o includere il debito in un concordato, vedi oltre). Conviene anche controllare la propria posizione in Centrale Rischi Bankitalia e nei database creditizi (es. CRIF) per capire come la banca sta segnalando il credito: una sofferenza di lungo corso suggerisce che la banca probabilmente ha già svalutato/accantonato quel credito e potrebbe essere più disposta a uno stralcio.
  • **Valutazione della garanzia residua della banca (parte non coperta): se il Fondo copre meno del 100%, la banca ha comunque una quota di rischio (es. 20%). Questa parte scoperta di solito motiva la banca a recuperare almeno quella. Ad esempio, in un finanziamento di €100.000 garantito all’80%, la banca ha €20.000 scoperti: se l’azienda offre di pagare proprio €20.000, la banca può recuperare interamente la sua esposizione netta e usare la garanzia per il resto. Viceversa, in finanziamenti garantiti al 100% (alcuni prestiti Covid fino a 30mila € lo erano), la banca potrebbe essere indifferente tra trattare o escutere, poiché è comunque coperta integralmente. In tal caso, la leva persuasiva va spostata sull’interesse del Fondo a risparmiare risorse. Sapere quanta parte del credito la banca rischia direttamente aiuta a calibrare l’offerta: se la banca ha molto “skin in the game” (es. garanzia solo 50%), potrebbe essere più proattiva nel trattare per massimizzare il recupero; se ne ha poca (garanzia 90%+), si affiderà di più alle indicazioni di MCC.
  • Analisi del patrimonio e delle garanzie: l’impresa deve valutare con onestà cosa il creditore potrebbe ottenere forzosamente in assenza di accordo. Ci sono beni pignorabili? Immobili ipotecabili? Crediti esigibili? Se l’azienda è una scatola vuota, ciò va messo in luce (senza ovviamente cedere tutti i segreti, ma la controparte spesso lo sa già da visure e informazioni). Se invece ci sono asset, la banca/MCC saranno consapevoli di poterli attaccare: in tal caso la strategia potrebbe essere offrire in pagamento proprio il ricavato di quegli asset, magari vendendoli volontariamente per massimizzare il valore. Ad esempio, se l’impresa ha un immobile, potrebbe proporre: “venderemo l’immobile X e destineremo il 100% del ricavato (stimato €50k) a pagare parte del debito, chiedendo lo stralcio del resto”. Questo mostra buona fede e convergenza di interessi.
  • Business plan o prospettive future: se l’impresa intende proseguire l’attività, è utile preparare un mini-business plan che dimostri come l’azienda potrà risollevarsi una volta alleggerita dal debito. Ad esempio, nuovi contratti, nuovi soci finanziatori, riduzione dei costi, ecc. Non è richiesto formalmente (a meno di procedure concorsuali), ma in ottica negoziale è un punto di forza: “aiutateci collo stralcio e vi assicuriamo continuità e magari ulteriori rapporti sani in futuro”. Alcune banche apprezzano questo approccio, vedendo il cliente come potenzialmente recuperabile per il futuro.
  • Consulenza legale specializzata: coinvolgere un legale esperto in diritto bancario/crisi d’impresa sin dall’inizio può aiutare a evitare errori tattici. Ad esempio, un avvocato potrà consigliare di non firmare accordi unilaterali o moratorie che pregiudicano la successiva transazione, oppure potrà gestire con attenzione i termini per evitare decadenze di garanzie o prescrizioni. Inoltre, se vi sono fideiussioni personali dei soci, occorre considerare anche la loro posizione (si veda oltre la parte sulle garanzie personali). Un professionista può valutare se la fideiussione è impugnabile (talvolta sono nulle per violazione antitrust di schema ABI, e una loro caducazione potrebbe ridurre la pressione sui garanti) e usare anche questo come leva.

In sintesi, conoscere la propria situazione meglio della banca stessa è la prima regola: solo così si potrà guidare la negoziazione mettendo in risalto i punti a favore e preparando contromisure per quelli deboli.

Coinvolgere la banca: collaborazione e allineamento di interessi

Il passo successivo è coinvolgere attivamente la banca finanziatrice, poiché senza il suo assenso non si può procedere con MCC. Ecco alcune strategie utili:

  • Contatto tempestivo con la banca: appena l’impresa realizza di non poter far fronte regolarmente al debito, dovrebbe informare la banca e manifestare la volontà di trovare una soluzione negoziale. Questo può sembrare controintuitivo (molti debitori tendono a evitare la banca in caso di difficoltà), ma in realtà avviare il dialogo prima che la banca attivi il Fondo o proceda legalmente è fondamentale. Si può richiedere un incontro o una call con il gestore del rapporto in banca per discutere apertamente la situazione e prospettare la formula del saldo e stralcio con intervento del Fondo. Spesso gli addetti della banca non conoscono nei dettagli la procedura (essendo relativamente nuova): presentarsi preparati, magari citando la Circolare MCC 8/2022 e la possibilità offerta, aiuta a instaurare fiducia e a far capire che esiste una strada concreta approvata dalla casa madre (MCC) per gestire il caso.
  • Proporre un piano realistico: alla banca interessa capire quanto l’impresa è in grado di pagare subito e con certezza. Occorre quindi formulare sin dal principio un’offerta chiara, motivata e sostenibile. Ad esempio: “Banca X, il nostro debito residuo con voi è €100k; vi proponiamo di chiudere con pagamento a saldo di €20k entro 30 giorni. Questa somma è il massimo che possiamo reperire (ad es. attraverso l’apporto dei soci o la liquidazione di scorte), ed è superiore a quanto otterreste in caso di nostra liquidazione (€5k stimati). Il restante importo del finanziamento, pari a €80k, potrete richiederlo al Fondo di Garanzia in via ridotta secondo le nuove istruzioni MCC, con rinuncia alla rivalsa su di noi.” Un’offerta di questo tipo, argomentata con numeri e magari supportata da un breve conto economico dell’impresa, appare seria e concreta. Importante: non promettere più di quanto si possa davvero pagare in tempi brevi. È preferibile offrire meno ma subito, che di più dilazionato e incerto.
  • Evidenziare i vantaggi per la banca: quando si parla con la banca, occorre mettersi nei suoi panni. Come già detto, la banca vuole minimizzare perdite e tempi. Pertanto, sottolineate che con la vostra proposta recupererà immediatamente la parte scoperta (se c’è) e incasserà dal Fondo il resto senza ulteriori ritardi. Ad esempio, se la banca senza accordo prenderebbe 80 fra 6 mesi da MCC e nulla dall’azienda, con l’accordo può avere 20 subito e 60 fra qualche mese dal Fondo – in ogni caso, nessuna perdita ulteriore. Potete anche menzionare che in assenza di accordo l’alternativa potrebbe essere il fallimento dell’azienda, in cui la banca rischia contestazioni (taluni curatori hanno eccepito responsabilità delle banche per concessione abusiva di credito confidando nel Fondo) e dilazioni di anni per incassare dal Fondo (se il default non è ancora conclamato). Invece, aderendo ora, la banca chiude la posizione in modo ordinato. È utile far riferimento a eventuali linee guida interne della banca: molte banche, a seguito della circolare MCC, hanno emanato disposizioni ai propri uffici crediti per favorire questi accordi, soprattutto per esposizioni COVID-guaranteed. Se il vostro interlocutore in banca non ne è al corrente, incoraggiatelo a verificare con l’ufficio legale o crediti problematici della sede centrale.
  • Allineare la banca sugli step MCC: assicuratevi che la banca comprenda bene la procedura da seguire con MCC. In alcuni casi operativi, può capitare che la filiale o il gestore non sappiano come inserire la proposta a sistema. Potete gentilmente ricordare che sul Portale FdG esiste un modulo dedicato agli accordi transattivi (introdotto dopo ottobre 2022) e che la circolare interna MCC fornisce istruzioni. Mostrarsi informati su tempi e modi (es. “sapete, MCC di solito delibera entro 30 giorni, poi voi avete 3 mesi per farci firmare…”) fa capire alla banca che non perderà di mano la situazione e che voi siete organizzati.
  • Mettere per iscritto la proposta: dopo i colloqui verbali, è buona norma inviare una lettera formale di proposta di saldo e stralcio (PEC o raccomandata) alla banca, riepilogando i termini offerti e richiedendo esplicitamente che la banca stessa li sottoponga a MCC per l’approvazione (nel capitolo successivo forniremo un fac-simile di tale lettera). Questo costringe in qualche modo la banca a dare riscontro scritto ed evita misunderstanding. Nella lettera, citate espressamente la normativa: ad esempio “ai sensi del par. C Parte VI Disposizioni Operative del Fondo PMI (Circ. MCC 8/2022), Vi invitiamo a presentare al Gestore MCC la seguente proposta transattiva…”. Questo conferisce ufficialità alla richiesta e la sottrae dal mero ambito informale.
  • Negoziare anche la parte non garantita: ricordiamo che la banca potrebbe avere altri crediti verso l’azienda non coperti dal Fondo (fidi di conto corrente, scoperti di conto, leasing, ecc.). Per un vero risanamento, sarebbe opportuno includere anche quelli in un’unica trattativa complessiva. Spesso le banche sono disponibili a fare un “pacchetto” se l’azienda propone una sistemazione generale. Ad esempio: oltre al finanziamento garantito, l’azienda ha un fido scoperto di €10k; si può proporre di stralciare anche quello, magari aggiungendo un piccolo extra al pagamento a saldo. O, se l’importo è esiguo, persino pagarne il 100% contestualmente (per dare un segnale positivo). L’importante è non lasciare dietro di sé piccoli debiti che poi possono creare problemi (come segnalazioni a sofferenza separate).
  • Considerare l’intervento di un consulente del debito: a volte può essere utile farsi affiancare da un professionista specializzato in trattative bancarie. Studi legali o società di advisory con esperienza in saldo e stralcio MCC sanno quali leve toccare e hanno contatti diretti con le strutture centrali delle banche e con MCC. Potrebbero facilitare la comunicazione soprattutto se la controparte bancaria locale è scettica. Naturalmente questo comporta dei costi, ma per posizioni debitorie molto importanti potrebbe valerne la pena.

In generale, il rapporto con la banca in questa fase dovrebbe essere cooperativo e trasparente: voi mostrate la volontà di pagare il possibile e di seguire la procedura regolare; la banca apprezza la proattività e collabora inserendo la pratica. Ricordiamoci che la banca, agendo come “soggetto richiedente”, di fatto diventa l’alleato dell’impresa nel convincere MCC: nella proposta che invierà, è la banca stessa a dover dichiarare di ritenere valida la soluzione e motivarne la convenienza. Dunque è essenziale portare la banca dalla propria parte: da controparte ostile a sponsor presso il Fondo.

Il ruolo di Mediocredito Centrale: come presentare la proposta al meglio

Una volta ottenuto l’ok di massima dalla banca, la partita prosegue “dietro le quinte” dentro MCC. Anche se formalmente l’interlocutore diretto di MCC è la banca, nella sostanza l’impresa può influire fornendo un dossier completo. Alcune dritte:

  • Completezza e chiarezza della documentazione: come già sottolineato, assicuratevi che la banca carichi tutti i documenti richiesti e che siano ben leggibili e ordinati. Se possibile, fatevi condividere il contenuto che la banca inserirà nel portale (alcune banche potrebbero non farlo, ma nulla vieta di chiedere bozza della proposta o quanto meno di concordare i testi chiave). Errori materiali o allegati mancanti possono portare MCC a chiedere integrazioni, allungando i tempi.
  • Enfatizzare la convenienza per il Fondo: ricordate che MCC ragiona soprattutto in termini di tutela dell’erario. Nella proposta (o nella nota a supporto) sottolineate quanto lo Stato risparmia aderendo all’accordo. Ad esempio: “In caso di fallimento della società, il Fondo vanterebbe un credito privilegiato di €80k ma, stante l’assenza di attivo, realizzerebbe verosimilmente €0. Accettando l’accordo, il Fondo limiterà l’esborso a €60k, risparmiando €20k di denaro pubblico.”. Questo tipo di argomentazione è decisiva. Potreste anche far notare eventuali costi evitati: “Senza accordo, l’escussione totale comporterebbe l’emissione di cartella esattoriale, che l’azienda si troverebbe costretta a impugnare in tribunale, con costi per entrambe le parti e probabile infruttuosità; con l’accordo si evitano contenziosi e spese.”.
  • Contestualizzare con eventuali misure concorsuali: se siete in composizione negoziata o avete richiesto misure protettive, informate MCC (tramite la banca) di ciò. Ad esempio, citare che c’è un esperto nominato dal tribunale che segue le trattative, o che il tribunale ha sospeso le azioni esecutive (compresa l’escussione del Fondo), mostra che l’operazione ha anche un imprimatur istituzionale volto a favorire l’accordo.
  • Pazienza e follow-up: una volta inviata la proposta, attendere i tempi di MCC. È controproducente che il debitore contatti direttamente MCC per sollecitare: tutte le comunicazioni formali avvengono tramite la banca. Tuttavia, se avete rapporti con confidi o consulenti vicini a MCC, potete far arrivare informalmente un sollecito qualora i 30 giorni fossero trascorsi senza esito. In genere però MCC rispetta le tempistiche, salvo casi eccezionali o di necessità di chiarimenti.
  • Prepararsi a eventuali negoziazioni aggiuntive: MCC potrebbe approvare l’accordo subordinandolo a piccole modifiche. Ad esempio, potrebbe chiedere un pagamento leggermente più alto del 15% se ritiene l’offerta troppo al limite, oppure potrebbe voler escludere certe spese dal calcolo. In questi casi, la banca vi riferirà le condizioni e potete valutare se accettarle. Di solito, se la differenza non è enorme, conviene adeguarsi per ottenere l’approvazione. Ad esempio, se offrivate €15.000 e MCC ne chiede €20.000, cercate di fare lo sforzo aggiuntivo – magari negoziando un mese in più di tempo per pagarli. Una volta che MCC dà l’assenso, sarebbe un peccato perdere l’occasione per una divergenza su cifre relativamente piccole.

In sintesi, mettetevi nei panni di MCC quando allestite la pratica: l’operazione deve apparire come la scelta più logica e conveniente anche per loro, non come un favore all’azienda o alla banca. Professionalità, trasparenza e concretezza nei numeri sono gli ingredienti per conquistare il sì del Fondo.

Gestione di situazioni particolari

1. Credito ceduto o cartolarizzato: può accadere che la banca originaria abbia ceduto il credito deteriorato ad una società di recupero crediti o ad un veicolo di cartolarizzazione (SPV). In tal caso, la garanzia del Fondo rimane valida solo se il cessionario è anch’esso soggetto abilitato e subentra nei rapporti con MCC secondo le regole (MCC aveva emanato istruzioni ad hoc, ad es. la circolare dell’8/2/2017, per il caso di cartolarizzazione dei crediti garantiti). Nella pratica, l’impresa potrebbe trovarsi a trattare non più con la banca ma con un servicer che gestisce quel credito. La buona notizia è che anche tali soggetti possono aderire agli accordi transattivi MCC, essendo succeduti nei diritti del finanziatore. La strategia in questo caso: individuare il nuovo creditore (dovreste aver ricevuto una comunicazione di cessione) e contattarlo illustrando la possibilità di definire l’incasso grazie al Fondo. Attenzione: a volte la banca cede la sola parte non garantita (lo scoperto) e mantiene la parte garantita fino a escussione. In altri casi cede tutto ma poi versa al cessionario l’importo di garanzia incassato. Le strutture possono complicarsi, ma l’obiettivo vostro resta proporre un pacchetto chiuso: tot a carico vostro, tot a carico del Fondo. Il servicer potrebbe essere persino più disposto di una banca a stralciare, perché spesso acquista i crediti a prezzi bassi. D’altra parte, potrebbe pretendere percentuali più alte per massimizzare il profitto. Qui davvero si negozia caso per caso, tenendo presente che bisogna sempre passare dall’approvazione MCC. Se notate scarsa competenza sul tema da parte del servicer, fornite voi i riferimenti normativi e magari coinvolgete MCC (tramite la procedura standard, con il servicer come soggetto richiedente).

  • 2. Presenza di più banche o creditori: se l’azienda ha più debiti bancari (magari tutti garantiti dal Fondo) con banche diverse, l’ideale sarebbe cercare un accordo coordinato. In assenza di un’unica procedura concorsuale che li aggreghi, potete comunque avviare trattative parallele con ciascuna banca. Ciascuna dovrà fare la sua richiesta a MCC. Può aiutare informare le banche che anche le altre stanno aderendo a soluzioni simili, creando un effetto di “convergenza”: nessuna banca vuole restare l’unica a non aderire se le altre chiudono positivamente. Nel caso di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII (ex art. 182-bis L.F.), potreste inserire clausole tali per cui l’efficacia dell’accordo è subordinata all’adesione di tutte le banche e del Fondo. Anche la composizione negoziata può fungere da contenitore multi-creditore: l’esperto nominato può coordinare i tavoli con tutte le banche e presentare a MCC proposte cumulative. Ad esempio, l’azienda propone di pagare 100k suddivisi tra 3 banche, e ciascuna escute il Fondo per il resto: MCC potrebbe esaminare contestualmente le tre proposte (anche se formalmente separate) sapendo di dare una risposta unitaria. Coordinare più transazioni è complesso, ma in alcuni casi necessario (si pensi ad un leasing e un mutuo entrambi con garanzia MCC sulla stessa azienda – non si può risanare l’azienda se non si risolvono entrambi).
  • 3. Garanzie personali (fideiussioni) dei soci: spesso, oltre alla garanzia statale, la banca aveva ottenuto fideiussioni da parte dei soci dell’azienda o di terzi. Queste garanzie non sono coperte dal Fondo (sono aggiuntive) e la banca può escuterle per qualsiasi importo non pagato dall’azienda. Come si combinano con il saldo e stralcio? La banca, aderendo all’accordo, in genere dovrà rinunciare ad escutere anche i fideiussori per la quota stralciata. È opportuno che l’accordo di saldo e stralcio indichi espressamente la liberazione dei garanti da ogni obbligazione residua legata al finanziamento. Se ciò non fosse previsto, rischiereste che il garante si veda richiedere dalla banca (o da MCC) il pagamento a posteriori. Esempio: debito 100, accordo che azienda paga 20 e Fondo 60; la banca incassa 80 e chiude verso l’azienda, ma teoricamente potrebbe dire al fideiussore di pagare i 20 “mancanti” – cosa ovviamente inaccettabile e contraria allo spirito dell’accordo. Dunque va pattuito che la rinuncia al credito vale verso tutti i coobbligati. Attenzione però: se la fideiussione è stata già escussa prima (es. il socio ha pagato qualcosa o è stato coinvolto in decreto ingiuntivo), occorre gestire la posizione separatamente. Una possibilità è includere anche il garante nell’accordo di transazione come terza parte che paga una parte (in solido con l’azienda) e viene liberata. Nota: se ritenete che la fideiussione sia nulla (come molti modelli ABI), potete impugnarla in tribunale. Ci sono pronunce che liberano i garanti per nullità o per decadenza ex art. 1957 c.c. (se la banca non agisce nei loro confronti tempestivamente). Queste azioni possono dare ulteriore leva negoziale: la banca potrebbe accettare lo stralcio anche per evitare cause dall’esito incerto con i garanti.
  • 4. Caso in cui la garanzia sia già stata escussa e cartella emessa: scenario peggiore ma non infrequente: la banca ha escusso il Fondo per l’intero importo garantito, MCC ha pagato e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già notificato una cartella all’azienda (e magari ai garanti) per il recupero. A questo punto il rapporto banca-azienda è chiuso (la banca ha incassato dal Fondo e può solo agire per l’eventuale scoperto). L’azienda si trova con un debito erariale verso MCC. Ufficialmente, la procedura transattiva MCC non copre più questa fase, perché l’accordo doveva essere fatto prima. Cosa si può fare? Essenzialmente due cose: (a) impugnare la cartella se ci sono vizi formali o sostanziali (non per dilazionare all’infinito, ma magari per guadagnare tempo e cercare intese); (b) ricorrere a strumenti di composizione della crisi: un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64 CCII) o un concordato preventivo potrebbero includere il creditore pubblico MCC, proponendo il pagamento parziale del suo credito privilegiato. In tal caso, però, serve il voto favorevole (o comunque bisogna rispettare le regole di trattamento dei privilegiati nel concordato: pagamento integrale salvo degradazione per incapienza). Non essendo un credito fiscale o previdenziale, non si applica la disciplina della transazione fiscale, ma il credito MCC rimane soggetto alle regole generali. In pratica l’azienda dovrebbe offrire di pagare ad esempio il 30-40% in concordato a MCC, motivato dall’incapienza patrimoniale, e vedere se MCC vota a favore (oppure pagare integralmente la parte privilegiata fino a capienza dei beni e la restante come chirografo). La Cassazione 2022 n.1485 ha precisato che il privilegio di MCC opera anche se l’escussione avviene durante una procedura di composizione negoziata, quindi non c’è scampo al privilegio salvo accordo. In mancanza di procedure concorsuali, l’unica via resterebbe attendere eventuali “rottamazioni” delle cartelle disposte per legge: in alcune definizioni agevolate (es. “Rottamazione-ter” o “quater”) i debiti da ruoli diversi dalle imposte sono stati inclusi, consentendo di pagare solo il capitale senza interessi. Se il governo di turno aprirà a tali misure, il debito MCC potrebbe rientrarvi e allora converrebbe aderire, ma non è garantito e comunque è dilatorio. In generale, non conviene arrivare a questa fase: il potere contrattuale del debitore crolla, perché lo Stato difficilmente negozia individualmente. Ecco perché è fondamentale agire prima che la garanzia venga escussa completamente.
  • 5. Concordato preventivo con debiti garantiti dal Fondo: un breve cenno merita il caso in cui un’impresa opti direttamente per un concordato preventivo, coinvolgendo anche il credito della banca/Fondo. In tal caso, se la banca non ha ancora escusso, ci si trova con la banca come creditore (chirografario o privilegiato se c’erano garanzie reali) e il Fondo “in agguato” come creditore potenziale privilegiato. Il piano concordatario potrebbe prevedere il pagamento parziale del debito bancario e, contestualmente, l’accordo con la banca affinché escuta il Fondo solo per la parte concordatariamente dovuta. In pratica, replicare lo schema transattivo dentro il concordato e poi far votare la banca (che vota sul suo credito originario) favorevolmente. Se il concordato viene omologato e l’azienda paga secondo il piano, la banca incasserà la percentuale concordataria e poi richiederà al Fondo la differenza fino alla percentuale garantita, con il Fondo che si surrogherà per tale differenza. In passato c’erano dubbi se il privilegio MCC valesse anche in questi casi, ma come detto Cassazione ha confermato di sì. Quindi attenzione: se, ad esempio, la banca ha privilegio ipotecario per il 50% e chirografo per il resto, e il concordato paga i privilegiari al 100% e i chirografari 20%, la banca prenderà 100% sul 50 (privilegio ipoteca), 20% sul 50 chirografo = 60 totale; poi escuterà il Fondo che copriva magari l’80% originario = 80, ma siccome ha già avuto 60 dal concordato, il Fondo potrebbe dover coprire solo ulteriori 20 (per farle arrivare a 80). Il Fondo si insinuerà poi in privilegio per quei 20 pagati. Questo scenario è intricato, ma il succo è: anche nel concordato, si può prevedere che la banca attivi la garanzia per la parte scoperta dal piano e il Fondo partecipi di conseguenza. Serve però un accordo ben congegnato e va discusso con MCC durante la fase concordataria (o la banca rischia di perdere la garanzia se rinuncia a parte del credito fuori dalle regole MCC). Insomma, percorsi possibili ma che richiedono elevata competenza tecnica e coordinamento con le autorità (commissario, giudice, MCC). Nella maggior parte dei casi, se l’azienda è destinata al concordato, è comunque preferibile aver già definito l’accordo col Fondo in composizione negoziata prima, in modo da entrare in concordato con il debito già ridotto e stabilizzato.

In conclusione su questa sezione: la flessibilità negoziale è importante. Ogni situazione ha peculiarità (tipo di credito, numero di creditori, presenza di garanzie varie) che vanno affrontate adattando la strategia senza però uscire dal perimetro normativo. Quando possibile, sfruttate la composizione negoziata della crisi come “ombrello” protettivo: attivandola tramite la piattaforma camerale, si possono ottenere misure cautelari dal tribunale che bloccano le azioni dei creditori (inclusa come visto l’escussione della garanzia) e si può negoziare con tutti avendo un esperto terzo che guida. Molte transazioni Fondo PMI di successo sono avvenute proprio in sede di composizione negoziata nel 2023, beneficiando di questa cornice. Se invece si opera in via del tutto stragiudiziale, la chiave è muoversi prima e con professionalità per guadagnare la fiducia sia della banca che di MCC.

Nei capitoli successivi forniremo alcuni modelli pratici che possono essere utilizzati come base nella negoziazione e formalizzazione dell’accordo, nonché esempi concreti di calcolo e di casi risolti, per illustrare meglio i concetti esposti.

Modelli Pratici (Lettere, Accordi e Piani di Rientro)

In questa sezione presentiamo alcuni fac-simili e schemi che possono essere utili all’atto pratico. Si tratta di modelli generici da adattare al caso specifico, che tuttavia contengono gli elementi fondamentali da includere.

Fac-simile di Lettera di Proposta di Saldo e Stralcio alla Banca

Oggetto: Proposta di accordo transattivo a saldo e stralcio – Finanziamento [numero] garantito dal Fondo PMI

Egregi Signori [Nome Banca] – Ufficio Crediti Problematici,
la scrivente società XYZ S.r.l., debitrice nei confronti della Vs. spett.le banca in relazione al finanziamento [tipo finanziamento] n. [numero contratto], espone quanto segue.

A causa di [breve descrizione delle cause della difficoltà finanziaria: es. calo di fatturato per crisi settore, insoluti clienti, effetti pandemia], la società si trova nell’impossibilità di proseguire secondo il piano di ammortamento originario. Alla data odierna, il debito residuo risulta pari a €[totale], di cui rate scadute per €[importo scaduto] (comprensivo di interessi di mora stimati fino ad oggi).

Si evidenzia che tale operazione è assistita da garanzia pubblica del Fondo di Garanzia PMI (Mediocredito Centrale) per l’[percentuale]% del suo importo, come da Vostra attestazione in sede di erogazione. Pertanto, ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo (Parte VI, sez. C – Accordi Transattivi), è possibile perseguire una composizione stragiudiziale della posizione debitoria attraverso un accordo a saldo e stralcio che coinvolga anche il Fondo.

Proposta transattiva:
La società XYZ propone di definire il proprio debito con un pagamento a Vostro favore di complessivi €[X], pari al [Y]% dell’esposizione complessiva al [data] (capitale, interessi, spese). Tale importo sarebbe corrisposto nelle seguenti modalità: [es. “in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’accettazione della presente” oppure “in n. 3 rate mensili di pari importo, a partire da … e fino a …”].

A fronte di detto pagamento, XYZ richiede che la Banca rinunci irrevocabilmente a ogni ulteriore pretesa sul finanziamento in oggetto, liberando contestualmente anche i garanti personali [se presenti], e si impegni a richiedere al Fondo di Garanzia l’attivazione della garanzia limitatamente all’importo residuo. In altri termini, la Banca incasserebbe €[X] dalla Debitrice e richiederebbe a MCC l’importo di €[garanzia] (in luogo di €[importo garantito pieno]), concordando con MCC la rinuncia all’azione di regresso verso la Debitrice per la quota oggetto di stralcio.

Motivazioni e convenienza dell’accordo:
La presente proposta è formulata nell’interesse di tutte le parti coinvolte:

  • per la Banca, essa garantisce un recupero immediato di una quota significativa (100% della parte non garantita) e l’incasso rapido della quota garantita, evitando il prolungarsi dell’inadempimento e i costi di eventuali azioni legali;
  • per il Fondo di Garanzia (MCC), l’accordo proposto risulta più vantaggioso rispetto ad una escussione integrale seguita da procedimento esattoriale: stante l’attuale situazione patrimoniale della Debitrice (vedasi documentazione allegata), in caso di liquidazione giudiziale del patrimonio il Fondo recupererebbe presumibilmente un importo nullo. Accettando il presente saldo e stralcio, il Fondo limiterebbe invece il proprio esborso a €[garanzia ridotta], risparmiando circa €[risparmio], pari a [risparmio%]% di quanto dovrebbe corrispondere in assenza di accordo;
  • per la Debitrice, infine, l’accordo consentirebbe di far fronte agli impegni per quanto nelle sue possibilità, evitando il tracollo definitivo e ponendo le basi per un risanamento. In mancanza, la società sarebbe costretta a ricorrere a procedure concorsuali, con impatti negativi anche per i creditori.

Documentazione allegata:

  • Situazione analitica del debito aggiornato (prospetto rate scadute/future);
  • Visura camerale e relazione sulla situazione economico-patrimoniale di XYZ S.r.l.;
  • Elenco delle principali esposizioni debitorie verso altri creditori (evidenziando che alcuni hanno già aderito a manovre di stralcio analoghe, ove applicabile);
  • [eventuale] Piano di risanamento aziendale e attestazione di fattibilità redatta dal professionista indipendente [Nome], nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata in data [data] (Registro Imprese);
  • [eventuale] Situazione ipocatastale dei soci garanti [Nome1, Nome2] da cui risulta l’assenza di immobili aggredibili.

Confidando nella Vostra valutazione positiva, Vi invitiamo a presentare al Gestore MCC la suddetta proposta transattiva secondo quanto previsto dalla Circolare MCC n. 8/2022, affinché possa essere sottoposta al Comitato di Gestione del Fondo per la necessaria approvazione. Rimanendo a disposizione per qualunque chiarimento o integrazione documentale, si porgono distinti saluti.

Firma
XYZ S.r.l. – Legale Rappresentante [Nome Cognome]

(Da inviare via PEC all’ufficio crediti della banca e, per conoscenza, alla filiale/gestore. Conservare la ricevuta. Allegare copia di documento del firmatario.)

Schema di Accordo Transattivo a Saldo e Stralcio

Di seguito indichiamo gli elementi essenziali che un accordo scritto tra banca e debitore dovrebbe contenere per formalizzare il saldo e stralcio con intervento del Fondo:

  • Identificazione delle parti: indicare la banca (con denominazione e rappresentante autorizzato) e il debitore (società, con legale rappresentante). Eventuali garanti personali dovrebbero comparire come parti aggiuntive se coinvolti nell’accordo (es. “Tizio Caio, fideiussore, nel prosieguo anche lui ‘Parte’ dell’accordo…”).
  • Premesse (detti “attesi”): elencare i fatti salienti: ad es. “a) La Banca ha concesso a XYZ Srl un finanziamento di €… in data …, garantito dall’intervento del Fondo di Garanzia PMI gestito da MCC per l’80%. b) XYZ Srl è inadempiente e ad oggi il debito residuo è €…. c) Le Parti intendono definire bonariamente la posizione secondo quanto stabilito dalla Circolare MCC 8/2022, avendo la Banca ottenuto l’assenso del Fondo con delibera CdG n. … del … (allegata).” Le premesse servono a contestualizzare e soprattutto a richiamare l’approvazione di MCC, che va allegata o comunque citata con riferimento (es. numero di delibera o protocollo MCC). Ciò perché l’accordo è spesso condizionato a tale assenso.
  • Oggetto dell’accordo: la clausola principale dovrà prevedere che “a completa definizione di ogni reciproca obbligazione relativa al finanziamento…, le Parti convengono quanto segue…”. Quindi si specifica che XYZ pagherà €[X] alla banca entro una certa data (o a rate fino a tot data), e che la Banca accetta tale importo a saldo e stralcio di ogni suo credito derivante da quel finanziamento.
  • Impegno della banca verso il Fondo: inserire la dichiarazione che “la Banca richiederà al Fondo di Garanzia il pagamento di €[Y] (pari alla quota garantita residua dopo il pagamento di XYZ) ai sensi della delibera MCC sopracitata, rinunciando a richiedere al Fondo qualsiasi ulteriore importo”. Praticamente la banca formalizza che anche nei confronti di MCC rispetterà l’accordo limitando l’escussione.
  • Rinuncia alla rivalsa e liberatoria di MCC: se MCC non è formalmente parte contrattuale, non può firmare direttamente l’accordo. Tuttavia, si può includere la frase “Le Parti danno atto che Mediocredito Centrale, gestore del Fondo PMI, ha approvato la presente transazione rinunciando all’esercizio di qualsiasi azione di regresso/surroga verso XYZ Srl per la parte di credito oggetto di stralcio, come da delibera allegata.” Questo mette nero su bianco l’effetto della delibera MCC in termini di liberatoria per il debitore.
  • Liberazione dei garanti: se ci sono fideiussori o garanti ipotecari, prevedere espressamente che “con il presente accordo la Banca dichiara soddisfatte ed estinte anche le obbligazioni di garanzia assunte da [Tizio] a fronte del medesimo finanziamento, rinunciando ad ogni azione verso di lui”. Così il garante è tranquillo che non verrà inseguito.
  • Effetti in caso di inadempimento del nuovo accordo: poiché c’è spesso un lasso temporale (es. l’azienda deve pagare entro 60 giorni), si può prevedere che se il debitore non paga nei termini pattuiti, l’accordo si intende risolto di diritto e la banca potrà escutere il Fondo per l’intero importo originario (o per la quota rimanente) come se l’accordo non fosse mai intervenuto. Questo per tutelare la banca e indurre l’azienda a rispettare puntualmente il nuovo impegno.
  • Clausola di riservatezza (eventuale): alcune banche inseriscono che i termini dell’accordo sono confidenziali e non costituiranno precedente né riconoscimento di debolezza (questo per evitare che altri debitori chiedano lo stesso trattamento, ecc.). Il debitore deve stare attento a non divulgare i dettagli, ma nulla gli vieta di sfruttare l’accordo a fini fiscali o contabili (dovrà eventualmente dichiarare la sopravvenienza attiva, salvo esenzioni).
  • Spese e competenze: specificare che ognuno si accolla le proprie (di solito si fa così: la banca le proprie spese legali eventualmente sostenute, il debitore le sue). Nessuna parte paga l’altra se non quanto convenuto.
  • Forma e legge applicabile: l’accordo va fatto per iscritto (scrittura privata) e soggetto alla legge italiana. Non c’è bisogno di atto pubblico (a meno di garanzie reali da costituire ex novo, ma nel saldo e stralcio di solito no).
  • Firma delle parti: firme del legale rappresentante della banca (munito di poteri per transigere) e del legale rappresentante dell’azienda. Se i garanti sono parti, firmano anch’essi per accettazione delle clausole di loro interesse.

Una volta firmato l’accordo, è opportuno che la banca fornisca una lettera di liberatoria finale dopo aver incassato il pagamento, in cui attesta che il debito è estinto e che nulla più è dovuto (né da parte della società né dei garanti). Questa liberatoria sarà utile all’impresa per eventuali cancellazioni di segnalazioni in Centrale Rischi e per archiviare definitivamente la posizione. La banca, parallelamente, invierà a MCC la richiesta di escussione corredata dell’accordo e della prova del pagamento, come visto.

Esempio di Piano di Rientro (pagamento dilazionato a saldo)

Nel caso in cui l’accordo preveda un pagamento rateale dell’importo a saldo, è consigliabile allegare all’accordo un piano di rientro dettagliato. Di seguito un esempio, ipotizzando un saldo di €30.000 suddiviso in 6 rate mensili:

  • Importo totale a carico di XYZ Srl: €30.000, da corrispondersi in 6 rate mensili come segue:
    • Rata 1: €5.000 con scadenza 30 giugno 2025
    • Rata 2: €5.000 con scadenza 31 luglio 2025
    • Rata 3: €5.000 con scadenza 31 agosto 2025
    • Rata 4: €5.000 con scadenza 30 settembre 2025
    • Rata 5: €5.000 con scadenza 31 ottobre 2025
    • Rata 6: €5.000 con scadenza 30 novembre 2025
  • Modalità di pagamento: Bonifico bancario sul c/c IBAN IT… intestato a [Banca] con causale “Saldo transattivo finanziamento XYZ – Rata [n] di 6”.
  • Interessi: trattandosi di saldo e stralcio, si concorda che sulle rate non matureranno interessi (sono importi fissi). L’eventuale ritardo oltre 5 giorni determinerà la risoluzione dell’accordo salvo diverso accordo scritto tra le parti.
  • Escussione Fondo: la banca invierà la richiesta di escussione a MCC entro 30 giorni dall’incasso dell’ultima rata, per l’importo residuo garantito pari a €[garanzia ridotta]. (Se l’azienda pagasse anticipatamente tutte le rate, la banca potrebbe escutere prima).

Questo schema va adeguato alle cifre del caso concreto. Idealmente, il numero di rate dovrebbe essere limitato (massimo 6-12 mesi) per rimanere nel semestre di tempo concesso a MCC per la liquidazione. Pagamenti troppo diluiti comportano il rischio che MCC chieda alla banca di escutere comunque entro 6 mesi, quindi meglio non andare oltre.

Simulazione di Calcolo di un Accordo Saldo e Stralcio

Per comprendere i numeri in gioco, proponiamo una simulazione basata su un caso ipotetico. Questo servirà anche da esempio pratico di come distribuire oneri e benefici tra impresa, banca e Fondo.

Scenario ipotetico:
Una PMI ha un finanziamento chirografario con la Banca Alfa di cui restano da rimborsare €100.000 di capitale + interessi arretrati. Il finanziamento è garantito dall’80% dal Fondo PMI (MCC). L’impresa è in difficoltà e la banca sta per escutere il Fondo. Senza accordo, la banca otterrebbe €80.000 da MCC e rimarrebbe con €20.000 di perdita (salvo tentare di recuperarli dal debitore o dai garanti), mentre MCC emetterebbe cartella per €80.000 verso l’impresa.

Proposta di saldo e stralcio: l’impresa, tramite composizione negoziata, propone di pagare €20.000 (pari al 20%) a saldo. La banca e MCC valutano la proposta.

  • Impresa paga alla banca: €20.000 (in un’unica soluzione). Questo copre interamente il 20% non garantito della banca.
  • Banca escute il Fondo in via ridotta: invece di chiedere €80.000, la banca chiede a MCC solo €60.000. Questa è la quota garantita ridotta corrispondente al restante 60% del debito.
  • MCC paga alla banca: €60.000. La banca così incassa in totale €80.000 (20k dall’azienda + 60k dal Fondo), cioè esattamente la stessa somma che avrebbe ottenuto escutendo l’80% originario (80k). Dunque la banca risulta indifferente dal punto di vista finanziario: non subisce alcuna perdita sul suo credito di 100k (ha recuperato 80k, che era il massimo coperto dalla garanzia).
  • Quota stralciata: è di €20.000, ossia la differenza tra il garantito originario (80k) e quello effettivamente pagato da MCC (60k). Questa parte viene condonata: la banca vi rinuncia e MCC non la recupererà dall’impresa. Infatti MCC, avendo pagato 60k, avrebbe diritto di surroga per 60k: tale importo però verrà azzerato dall’accordo (nessuna cartella esattoriale verrà emessa).
  • Risparmio per MCC: rispetto a pagare 80k, MCC ha sborsato solo 60k. Ha quindi risparmiato €20.000, pari al 25% di quanto avrebbe dovuto pagare. Questa somma di denaro pubblico è rimasta nelle casse statali grazie all’accordo.
  • Vantaggio per l’impresa: con €20.000 è riuscita a saldare un debito di 100k, liberandosi completamente sia dalla banca sia dal possibile contenzioso esattoriale di 80k. Ha evitato una cartella che, con interessi e sanzioni, sarebbe rapidamente lievitata magari oltre 100k, e soprattutto ha evitato il fallimento (in quanto con questo accordo nell’ambito della composizione negoziata ha risolto la principale esposizione). I garanti personali sono sollevati perché la banca non ha più nulla da pretendere.
  • Cosa succede a eventuali restanti €20k teorici? Nulla: quella parte di debito viene annullata. La banca formalmente li ha “perduti” ma erano coperti dal Fondo, e il Fondo li abbuona all’impresa per convenienza. Nessuno li recupererà mai, ma è il prezzo per aver chiuso rapidamente la posizione. In mancanza di accordo, comunque, quasi certamente quei 20k sarebbero rimasti inesigibili (perché l’impresa, con 100k di debito, sarebbe fallita e la banca avrebbe perso il 20% scoperto).

Verifica requisiti: nell’esempio, l’offerta del 20% rispetta il minimo (15%). La banca ha valutato positivamente (prende 80k in totale su 100k di credito nominale – accettabile data la situazione). MCC approva perché 60k su 80k è meglio di 0 su 80k (fallimento) e in linea con un possibile realizzo in liquidazione (dove i privilegiati prendono mediamente percentuali ben inferiori al 75% se l’attivo è modesto).

Conclusione dell’esempio: Tutti e tre i soggetti hanno convenienza: l’impresa sopravvive alleggerita, la banca incassa in tempi brevi senza strascichi giudiziari, MCC limita la perdita pubblica. L’accordo dunque viene perfezionato e l’azienda prosegue l’attività. Si noti che questo scenario ricalca molti casi reali di piccole imprese post-Covid che, grazie alla composizione negoziata e alla circolare 8/2022, hanno stralciato con successo debiti garantiti MCC del 75-85%.

Variante: se l’azienda avesse offerto solo il minimo 15% (€15.000), probabilmente la banca avrebbe recuperato 15k + 65k = 80k (sempre 80%). MCC avrebbe risparmiato 15k (pagando 65 invece di 80). Forse MCC avrebbe gradito uno sforzo leggermente maggiore, ma se la stima di recupero in fallimento era zero, anche il 15% può passare. D’altro canto, se l’azienda era un po’ più solida, MCC avrebbe potuto esigere il 25-30%. Ecco perché le percentuali effettive variano caso per caso: 15% è un pavimento legale, ma la media delle transazioni 2023 si è aggirata intorno al 20-30% di saldo (dati interni MCC, non pubblici, ma desumibili da fonti di settore).

Esempi Pratici di Casi Risolti

Presentiamo ora due casi di studio semplificati, tratti dall’esperienza, che illustrano l’applicazione concreta di quanto esposto, evidenziando le criticità affrontate e le soluzioni adottate.

Esempio 1: Saldo e Stralcio Stragiudiziale di PMI Commerciale

Contesto: Alfa S.r.l., azienda commerciale, contrae nel 2019 un finanziamento bancario di €250.000 garantito all’80% dal Fondo PMI. Nel 2024, complici un forte calo di vendite e i rincari delle materie prime, Alfa accumula insoluti e non riesce più a pagare le rate. Debito residuo a quel momento: circa €200.000 (capitale + interessi). La banca minaccia di escutere il Fondo. Alfa S.r.l. non è (ancora) in procedura concorsuale, ma è sostanzialmente decotta: possiede solo magazzino e pochi macchinari non ipotecati; ha anche altri debiti minori verso fornitori.

Azione intrapresa: I soci di Alfa, assistiti da un legale, decidono di tentare un accordo. Contattano subito la banca e prospettano un saldo e stralcio. Dalle analisi risulta che l’impresa può racimolare al massimo €50.000 vendendo il magazzino (il cui ricavato stimato è proprio quella cifra). €50.000 su 200.000 è il 25%. La banca, dopo qualche titubanza iniziale, accetta di portare la proposta a MCC, anche perché senza accordo Alfa fallirebbe e la banca recupererebbe solo l’80% (160k) dal Fondo perdendo 40k. Con l’accordo proposto, recupererebbe 50k+? dal Fondo: se la logica fosse come l’esempio precedente, dovrebbe essere 50+?= steso tot 160? vediamo: se azienda paga 50 (25%), la banca vorrebbe arrivare a incassare 160 tot come con fondo pieno. Quindi proporranno di escutere 110 (… Con l’accordo proposto, la banca incasserebbe €50.000 dall’azienda e potrebbe escutere il Fondo per circa €110.000 (invece di €160.000), raggiungendo comunque un incasso totale di €160.000 (pari all’80% originario garantito). MCC pagherebbe €110.000 anziché €160.000, risparmiando €50.000. Dato che senza accordo Alfa S.r.l. sarebbe presumibilmente fallita con recupero nullo sul chirografo, la perdita per lo Stato si riduce sensibilmente. MCC approva dunque la proposta (percentuale di saldo 25%). L’accordo viene formalizzato, Alfa vende il magazzino e versa €50.000, la banca chiede a MCC €110.000. Esito: Alfa S.r.l. evita il fallimento (i fornitori minori accettano anch’essi piccoli stralci coerenti), la banca chiude la pratica senza perdite ulteriori, MCC limita l’esborso al 55% del credito totale (110 su 200). I fideiussori dei soci sono liberati. Dopo un anno Alfa S.r.l., risanata, ottiene anche un nuovo piccolo fido bancario (dimostrando che il saldo e stralcio non l’ha esclusa dal sistema creditizio, anzi la sua posizione in Centrale Rischi è ripulita dal debito pregresso).

Criticità affrontate: In questo caso è stato fondamentale agire in fretta prima che la banca escutesse il Fondo. Inoltre i soci hanno dovuto sacrificare l’intero magazzino (perdendo di fatto potenziale fatturato) ma era l’unica leva. Si è gestito un timing stretto: la banca stava per inviare richiesta a MCC entro poche settimane dalla proposta, ma è stata convinta a attendere. La comunicazione trasparente e il ricorso ad un professionista per predisporre i documenti hanno fatto la differenza nel convincere MCC (che inizialmente aveva espresso perplessità, poi superate alla luce delle visure che mostravano l’assenza di immobili e la stima di recupero zero in fallimento).

Esempio 2: Composizione Negoziata con Blocco dell’Escussione

Contesto: Beta S.p.A., azienda manifatturiera, ha due finanziamenti: uno con Banca X (€500.000 garantito 60% da MCC) e uno con Banca Y (€300.000 garantito 80% da MCC), oltre a debiti fiscali e verso fornitori. Nel 2024 Beta entra in crisi di liquidità e attiva la Composizione Negoziata della Crisi nominando un esperto indipendente. Beta ha ancora un buon portafoglio ordini, ma servono sconti sui debiti per riequilibrare. Il rischio maggiore è che le banche, vedendo il peggiorare della situazione, escutano subito le garanzie, trasformando €300k di debiti chirografari in crediti privilegiati dello Stato e complicando il piano di risanamento. Su istanza di Beta, il Tribunale concede misure protettive che inibiscono ai creditori di alterare la situazione, incluso il divieto per le banche di escutere le garanzie MCC per la durata delle trattative. Ciò crea lo spazio negoziale necessario.

Azione intrapresa: Con l’aiuto dell’esperto, Beta elabora un piano che prevede l’ingresso di un investitore disposto a apportare €200.000 freschi, a condizione di ridurre l’indebitamento. Si avviano trattative parallele con Banca X e Banca Y: viene proposta una soddisfazione rispettivamente del 70% e 50% dei loro crediti. In concreto, Banca X (60% garantita) otterrebbe €350k totali (di cui 200k dal Fondo e 150k da Beta/investitore), Banca Y (80% garantita) otterrebbe €240k totali (di cui 160k dal Fondo e 80k da Beta). Il tutto da formalizzare in accordi transattivi MCC contestuali. L’esperto attesta che, in caso di liquidazione, i privilegi di MCC sarebbero coperti solo al 20%, dunque la proposta è largamente migliorativa per tutti. MCC approva entrambe le proposte (percentuali di stralcio: Banca X rinuncia al 30% del credito, Banca Y al 20%; Beta paga complessivamente €230k sui €800k dovuti alle banche, il Fondo paga €360k invece di €560k garantiti, risparmiando €200k). Le banche votano favorevolmente all’eventuale concordato (che poi non si renderà necessario, essendosi concluso tutto in composizione negoziata). Beta ottiene anche dalla maggior parte dei fornitori uno stralcio del 40% in linea con il piano. L’investitore apporta i €200k che vengono in parte utilizzati per i pagamenti a saldo.

Esito: Beta S.p.A. evita la procedura concorsuale mediante la composizione negoziata andata a buon fine. L’azienda continua l’attività con una nuova struttura finanziaria sostenibile. Le banche hanno incassato subito percentuali elevate e mantenuto in essere i rapporti (Banca X peraltro ha mantenuto un affidamento operativo all’azienda). Il Fondo di Garanzia ha supportato il risanamento accettando un sacrificio (200k) inferiore a quello che avrebbe subito in fallimento, proteggendo al contempo le risorse pubbliche e facilitando la continuità aziendale.

Criticità affrontate: In questo esempio la chiave è stata l’uso intelligente degli strumenti di legge: grazie all’ordinanza del Tribunale che ha bloccato le escussioni, si è potuto negoziare senza la spada di Damocle dell’automatica privilegiatura dei crediti. Inoltre, mettere sul piatto un nuovo investitore ha fornito liquidità per pagare le quote di saldo richieste (senza capitali freschi, Beta non avrebbe potuto offrire abbastanza e il piano sarebbe fallito). La gestione simultanea di due accordi MCC ha richiesto coordinamento: MCC li ha deliberati nello stesso Consiglio, per coerenza. Questo caso dimostra come la transazione col Fondo possa integrarsi in maniera virtuosa con gli strumenti di crisi d’impresa introdotti dal nuovo Codice, perseguendo l’obiettivo comune di massimizzare il recupero e favorire la continuità aziendale quando possibile.

Conclusioni

La possibilità di transigere i debiti garantiti dal Fondo di Garanzia PMI rappresenta una svolta importante nella gestione delle crisi finanziarie delle imprese. Grazie agli aggiornamenti normativi fino al 2025, oggi è percorribile una strada negoziale che bilancia l’esigenza delle imprese di ridurre l’indebitamento con quella del sistema bancario e pubblico di contenere le perdite. La chiave del successo risiede in una preparazione accurata, nella trasparenza e nella collaborazione tra tutte le parti: l’impresa deve mettere sul tavolo il massimo sforzo sostenibile, la banca deve adottare un approccio pragmatico e il Fondo, nel ruolo di arbitro pubblico, valuterà favorevolmente le soluzioni che offrano un miglior esito rispetto alle alternative distruttive.

Dal punto di vista legale-operativo, è fondamentale rispettare il perimetro di regole definito (tempistiche, percentuali, procedure tramite portale MCC) per non incorrere in decadenze o rifiuti formali. Le sentenze e prassi recenti confermano la validità di questi accordi e, anzi, ne incoraggiano l’utilizzo: la giurisprudenza di merito ha mostrato apertura (arrivando persino a sospendere le escussioni per facilitare le trattative), mentre la Cassazione ha consolidato il quadro giuridico su privilegio e riscossione, dando certezza agli operatori.

In definitiva, transazione e saldo e stralcio con il Fondo PMI sono strumenti oggi concreti e collaudati, che avvocati e imprenditori possono utilizzare per risolvere situazioni critiche. Non sono panacee universali – richiedono condizioni di convenienza e buon senso – ma laddove applicati correttamente riescono a contemperare gli interessi pubblici e privati in gioco. Il suggerimento finale è di non aspettare oltre: appena si profilano difficoltà serie nel rimborso di un finanziamento garantito, valutate con professionisti la fattibilità di un accordo transattivo. Agire tempestivamente può fare la differenza tra un’azienda salvata (con debiti ridotti e nuove prospettive) e un’azienda persa tra le macerie di procedure concorsuali e cartelle esattoriali insostenibili. Con le giuste competenze e un approccio proattivo, il saldo e stralcio con il Fondo di Garanzia può trasformare una crisi in un nuovo inizio, nell’interesse di tutti.

Fonti Normative, Prassi e Giurisprudenza (agg. Aprile 2025)

Normativa e disposizioni di riferimento:

  • L. 23/12/1996 n.662, art. 2 c.100 lett. a) – Istituzione del Fondo di Garanzia per le PMI e criteri generali di intervento.
  • D.M. 31/05/1999 n.248 e D.M. 23/09/2005 – Regolamenti attuativi sulla concessione della garanzia e gestione del Fondo (condizioni di ammissibilità, ecc.).
  • D.L. 24/01/2015 n.3, art. 8-bis (conv. L. 33/2015) – Disposizioni sul diritto di rivalsa del Fondo: natura pubblica e privilegio generale ex lege del credito garantito.
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi) – Articoli in tema di misure protettive nella composizione negoziata (es. art.20) utilizzabili per sospendere l’escussione.
  • Decreto MISE 03/10/2022 – Modifica delle Disposizioni Operative del Fondo PMI: introduzione della disciplina accordi transattivi e prolungamento garanzia in ambito crisi d’impresa.
  • Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia PMI (MIMIT) – Parte VI, sez. C (Accordi transattivi) e Parte B.2 (Recupero crediti) – Regole tecniche per presentazione proposte, requisiti (15%, tempistiche), e indicazioni sul recupero tramite ruolo.

Circolari e documenti operativi:

  • MCC – Circolare n. 8/2022Istruzioni operative per accordi transattivi e prolungamenti garanzia. Definisce procedure di presentazione proposte (tramite portale), sospensione termini di escussione, iter di approvazione (30+10 gg).
  • MCC – Circolare n. 14/2023 – Aggiornamento Disposizioni Operative del Fondo; conferma possibilità di accordi transattivi motivati e approvati da banca e MCC.
  • Invitalia (Gestore Fondo PMI)Portale FdG, modulo “Accordo Transattivo”: modulo online per l’inserimento delle proposte da parte delle banche (introdotto da MCC dopo 14/10/2022).
  • Relazione illustrativa MCC 2022 – Documentazione interna MCC citata in EC News 17/1/2023, che chiarisce finalità delle modifiche normative (favorire ristrutturazioni consensuali con garanzia).

Giurisprudenza (sentenze e provvedimenti):

  • Cass. civ. Sez. I, 18/01/2022 n. 1485: conferma la natura privilegiata ex lege del credito di rivalsa di MCC/SACE anche se il credito originario era chirografario, data la finalità pubblicistica.
  • Cass. civ. Sez. III, 16/01/2023 n. 1005: legittima la riscossione tramite cartella esattoriale del credito MCC, affermando che l’escussione della garanzia pubblica comporta surroga con credito privilegiato e che l’Agente Riscossione può procedere senza titolo giudiziale.
  • Cass. civ. Sez. I, 02/03/2023 n. 6276 (ord.): ribadisce la legittimità dell’insinuazione al passivo di MCC per il credito privilegiato di rivalsa, anche se la banca ha già ottenuto pagamento dal Fondo (surroga piena, nessuna “doppia pretesa”).
  • Tribunale di Milano, ord. 12/05/2024: in composizione negoziata, ha disposto in via cautelare il divieto per le banche di escutere la garanzia MCC, per salvaguardare le trattative di risanamento (evitando che il credito da chirografario diventi privilegiato).
  • Tribunale di Gorizia, 2023: provvedimento analogo a Trib. Milano, inibendo l’escussione del Fondo durante le negoziazioni (non pubblicato ufficialmente, citato in dottrina).
  • Tribunale di Pavia, ord. 2023: sospensione di cartella esattoriale MCC per presunta mancanza titolo esecutivo – orientamento superato da Cass. 1005/2023.
  • Tribunale di Napoli, sent. 2024: conferma procedura esattoriale MCC valida (ha rigettato opposizione del debitore, conformandosi al quadro normativo).

Transazione e Saldo e Stralcio con il Fondo di Garanzia PMI: Perché Affidarsi a Studio Monardo

Hai ricevuto una richiesta di pagamento da parte della banca o dell’Agenzia Entrate Riscossione per un prestito garantito dal Fondo di Garanzia PMI?

Dopo la decadenza dal beneficio del termine, l’escussione della garanzia e l’intervento dello Stato, molti imprenditori si ritrovano con una richiesta integrale di rimborso a cui non riescono a far fronte.

Ma sappi che è possibile intervenire legalmente per chiudere il debito a saldo e stralcio o tramite una transazione fiscale, evitando pignoramenti, segnalazioni e danni irreversibili alla tua attività.

Affidati allo Studio Monardo, specializzato nella trattativa con enti pubblici e creditori finanziari

L’Avvocato Giuseppe Monardo ha esperienza diretta nella gestione di situazioni complesse legate a prestiti garantiti dallo Stato, fondi MCC e cartelle AdER.
Il suo intervento ti consente di negoziare una riduzione del debito, bloccare le procedure e tutelare l’azienda.

Cosa fa per te l’Avvocato Monardo

Verifica la tua posizione e la legittimità della richiesta di pagamento

Predispone la documentazione necessaria per attivare una procedura di saldo e stralcio con i creditori

Tratta direttamente con l’Agenzia Entrate Riscossione, le banche e gli enti pubblici coinvolti

Valuta l’accesso alla transazione fiscale o alla procedura di esdebitazione, se ricorrono i requisiti

Blocca azioni esecutive in corso, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia
🔹 Negoziazione della Crisi d’Impresa, abilitato ex D.L. 118/2021
🔹 Fiduciario OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
🔹 Coordinatore di una rete nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario

Perché agire subito

– I tempi per avviare una transazione o un saldo e stralcio sono limitati e richiedono una strategia rapida

– Dopo l’attivazione della garanzia, il recupero passa all’Agenzia Entrate Riscossione

– Se non agisci subito, rischi azioni esecutive aggressive e segnalazioni pregiudizievoli

– Solo un intervento legale tempestivo può fermare la procedura e ottenere una soluzione sostenibile

Conclusione

Non sei solo: ogni giorno decine di imprenditori si trovano in difficoltà con prestiti garantiti dal Fondo PMI.
La buona notizia è che puoi uscire dalla crisi senza soccombere, anche con una transazione o con un saldo e stralcio concordato legalmente.

Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere accanto un esperto capace di trattare con i creditori pubblici e chiudere la posizione proteggendo impresa, famiglia e patrimonio.

Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza dedicata. Agisci ora con Studio Monardo e inizia a risolvere davvero.

Leggi con attenzione: Se stai affrontando difficoltà con il Fisco e hai bisogno di una rapida valutazione delle tue cartelle esattoriali e dei debiti, non esitare a contattarci. Siamo pronti ad aiutarti immediatamente! Scrivici su WhatsApp al numero 351.3169721 oppure inviaci un’e-mail all’indirizzo info@fattirimborsare.com. Ti ricontatteremo entro un’ora per offrirti supporto immediato.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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