Le Cessioni Di Credito Al Factor Sono Opponibili Nel Concordato In Continuità?

Il bivio: incassi al factor o incassi al piano?

Le cessioni di credito al factor sono opponibili nel concordato in continuità? È la domanda che si pongono, quasi sempre nello stesso momento e da lati opposti del tavolo, l’imprenditore che sta per depositare la domanda di concordato e la società di factoring che da anni gli anticipa le fatture. Per il primo, i crediti verso i clienti sono il carburante del piano: senza quegli incassi la continuità aziendale diventa una promessa sulla carta. Per il secondo, quei crediti sono stati acquistati e in parte già pagati: perderli significherebbe trasformare un’operazione di smobilizzo in un credito chirografario da falcidiare.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: l’opponibilità dipende dalla data e dalla forma con cui la cessione si è perfezionata verso i terzi, dal tipo di crediti ceduti (già esistenti o futuri), dalla disciplina applicabile (codice civile o legge sul factoring) e da come il rapporto viene gestito dopo il deposito della domanda. A seconda di questi elementi, la stessa fattura può finire nelle casse del factor, in quelle della procedura, oppure al centro di una trattativa che il piano deve governare.

Questa guida mette a confronto le strade realmente percorribili, con il testo vigente del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al D.Lgs. 136/2024) e con la giurisprudenza di legittimità che ha costruito le regole sull’opponibilità delle cessioni alle procedure concorsuali.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato in continuità è il punto d’arrivo naturale di un percorso di gestione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera proprio nella fase in cui i rapporti con banche e intermediari finanziari (factor compresi) vanno rinegoziati prima che la crisi diventi insolvenza. A questo si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando occorre ricostruire contratti di factoring, estratti conto, annotazioni e date certe dei pagamenti.

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Il quadro di partenza: tre norme che si incrociano

Per confrontare le opzioni servono pochi concetti, ma precisi.

La cessione del credito e la sua efficacia verso i terzi

Tra cedente e cessionario la cessione è efficace con il solo consenso. Verso i terzi, invece, il codice civile fissa regole di priorità. L’art. 2914 n. 2 c.c. (testo letto su Brocardi) stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti notificate al debitore ceduto o da questo accettate dopo il pignoramento. La notifica o l’accettazione, quindi, sono il “momento” che conta nel conflitto con i creditori.

La regola speciale del factoring

Quando il cedente è un imprenditore, i crediti nascono da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa e il cessionario è una banca o un intermediario finanziario, si applica la L. 21 febbraio 1991 n. 52 (testo letto in sessione). In sintesi:

  • art. 3: i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti da cui sorgeranno; la cessione in massa di crediti futuri è ammessa per contratti da stipulare entro ventiquattro mesi e si considera determinata se è indicato il debitore ceduto;
  • art. 4: salvo rinuncia del cessionario, il cedente garantisce la solvenza del debitore nei limiti del corrispettivo pattuito (è la cessione “pro solvendo”);
  • art. 5: se il cessionario ha pagato in tutto o in parte il corrispettivo e il pagamento ha data certa, la cessione è opponibile agli altri aventi causa, al creditore che pignora dopo il pagamento e al fallimento del cedente dichiarato successivamente; il c. 1-bis consente che la data certa risulti anche dall’annotazione sul conto del cedente;
  • art. 6: il pagamento del debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria fallimentare, che può però essere esercitata verso il cedente alle condizioni indicate;
  • art. 7: l’opponibilità dell’art. 5 cade se il curatore prova che il cessionario, al momento del pagamento, conosceva lo stato di insolvenza del cedente, purché il pagamento sia avvenuto nell’anno anteriore alla sentenza e prima della scadenza del credito; il curatore può inoltre recedere dalle cessioni dei crediti non ancora sorti alla data della sentenza, restituendo il corrispettivo eventualmente pagato.

Il concordato preventivo nel Codice della crisi

Il ponte tra queste regole e il concordato è l’art. 96 CCII, modificato dall’art. 23 c. 4 del D.Lgs. 136/2024 (testo vigente su Brocardi, aggiornato al 12/8/2026). La norma dispone che si applicano, «con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo», l’art. 145 e gli artt. da 153 a 162 del Codice. L’art. 145 CCII, a sua volta, prevede che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, «sono senza effetto rispetto ai creditori». Il commento Brocardi lo legge come l’erede dell’art. 45 l.fall. e come norma parallela all’art. 2914 c.c.: la procedura opera come un pignoramento generale.

Tradotto: nel concordato preventivo, anche in continuità, la notifica o l’accettazione della cessione eseguite dopo la domanda non dovrebbero produrre effetti verso la massa dei creditori. È qui che si aprono le alternative, perché le cose non sono così lineari: la legge sul factoring parla di “fallimento” e non di concordato; i crediti futuri seguono regole proprie; e il contratto di factoring, se ancora in corso, è un contratto pendente governato dall’art. 97 CCII.

Il contratto di factoring come contratto pendente

L’art. 97 CCII (Brocardi, aggiornato al 12/8/2026) prevede che i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti proseguono durante il concordato e che i patti contrari sono inefficaci. Il debitore può chiedere di sospenderli o scioglierli se la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione; la richiesta di scioglimento va depositata con il piano e la proposta; la controparte ha diritto a un indennizzo, che è credito chirografario anteriore, mentre restano prededucibili i crediti nati dal contratto dopo la pubblicazione della domanda e prima della notifica del provvedimento di sospensione o scioglimento. Il c. 14 riguarda i contratti di finanziamento bancario nei quali la riscossione diretta dai terzi debitori è prestazione principale e regola ciò che il finanziatore può trattenere in caso di scioglimento.

Disciplina transitoria

Il Codice si applica alle domande depositate dal 15 luglio 2022. Per le domande anteriori resta la legge fallimentare (art. 169 l.fall., che richiamava tra l’altro l’art. 45). Le modifiche del D.Lgs. 136/2024, compresa la nuova formulazione dell’art. 96, valgono per le domande e le proposte depositate dal 28 settembre 2024, secondo la disposizione transitoria del decreto. Buona parte della giurisprudenza che segue è resa sulla legge fallimentare o in materia di esecuzione forzata: lo diremo ogni volta.

Opzione 1 — Far valere la cessione come già opponibile: i crediti restano al factor

In cosa consiste

È la strada di chi sostiene che la cessione si è perfezionata verso i terzi prima della domanda di concordato. In questo caso i crediti sono usciti dal patrimonio del debitore e non entrano nell’attivo del piano: il debitore ceduto paga il factor, e il factor resta creditore della procedura solo per l’eventuale residuo (per esempio, nella cessione pro solvendo, quando il ceduto non paga e scatta la garanzia dell’art. 4 L. 52/1991).

La base normativa è doppia:

  1. regola civilistica: notifica al ceduto o accettazione da parte sua con data certa anteriore alla domanda (art. 2914 n. 2 c.c., richiamato in ambito concorsuale dall’art. 145 CCII tramite l’art. 96);
  2. regola del factoring: pagamento del corrispettivo, totale o parziale, con data certa anteriore alla domanda (art. 5 L. 52/1991), anche se la notifica al ceduto non è mai stata fatta.

Quando ha senso: tre scenari concreti

  • Factoring “notificato” con crediti già esistenti. Le fatture sono state emesse, il factor ha comunicato la cessione ai clienti con PEC mesi prima della domanda, i clienti hanno anche risposto confermando di aver preso nota. Qui la posizione del factor è solida.
  • Factoring “non notificato” ma con anticipo pagato. Il factor ha accreditato l’anticipo sul conto del cedente con valuta e annotazione certe prima della domanda, ma per ragioni commerciali non ha avvisato i clienti. La legge sul factoring consente di agganciare l’opponibilità alla data certa del pagamento, ma resta il dubbio sulla sua applicazione al concordato (lo vediamo tra poco).
  • Cessione in blocco di un portafoglio con accettazione del ceduto principale. Un grande cliente (ad esempio una catena distributiva) ha sottoscritto l’accettazione della cessione dei crediti derivanti da un contratto quadro già in essere.

Come si esegue in sintesi

Si raccolgono il contratto di factoring, le distinte di cessione, la prova della notifica o dell’accettazione, la prova della data certa del pagamento (contabili, annotazioni sul conto, estratti); si verifica che ogni singola fattura rientri nelle distinte anteriori alla domanda; si comunica al commissario giudiziale e al debitore la posizione del factor, chiedendo che quei crediti siano esclusi dall’attivo; se il ceduto paga al debitore, si chiede la restituzione.

Vantaggi motivati

La giurisprudenza riconosce alla notifica una forma libera: la Cass. Sez. I n. 10668 del 27/9/1999 ha escluso che serva l’ufficiale giudiziario anche nel caso di fallimento del cedente, e ha ammesso che l’accettazione del ceduto risulti perfino da un atto processuale che la manifesti in modo inequivoco. Quanto alla legge sul factoring, la Cass. Sez. I n. 14260 dell’8/7/2015 (resa sulla legge fallimentare) ha affermato che la cessione è opponibile al fallimento del cedente dalla data del pagamento del corrispettivo con data certa, non dalla semplice conclusione del contratto, salvo la prova del curatore sulla conoscenza dell’insolvenza alle condizioni dell’art. 7. Per il factor che ha pagato con data certa prima della domanda, la legge speciale offre un’opponibilità che prescinde dalla notifica al ceduto.

Va soppesato anche un dato di sistema: il concordato non conosce le revocatorie della liquidazione giudiziale. Finché la procedura resta un concordato, il rischio di vedersi contestare la conoscenza dell’insolvenza ex art. 7 L. 52/1991 è più contenuto rispetto a una successiva liquidazione giudiziale.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è triplice.

  • La data certa non si presume. Se la notifica è stata fatta con una semplice e-mail ordinaria, o l’accettazione non ha data certa, la priorità rispetto alla domanda va dimostrata. La Cass. Sez. I n. 4090 del 22/3/2001 ha affermato, per il fallimento, che sono opponibili solo le cessioni notificate o accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione.
  • L’art. 5 L. 52/1991 nomina il fallimento, non il concordato. Una rassegna pubblicata su ecnews.it (Ceradini-Grillone, 25/9/2014) riferisce che parte della giurisprudenza escludeva l’applicazione dell’art. 5 al concordato preventivo, perché l’art. 169 l.fall. non lo richiamava. Il nuovo art. 96 CCII richiama l’art. 145 e gli artt. 153-162, ma non la legge sul factoring. La questione, sotto il Codice, è aperta: chi sceglie questa opzione deve essere pronto a sostenerla anche sul piano interpretativo.
  • I crediti futuri sono il punto debole. Se la cessione riguarda fatture che nascono dopo la domanda (tipico nella continuità), l’opponibilità è molto più discutibile (Opzione 2).

Profilo ideale di questa opzione: factor (o debitore che ne prende atto) con crediti già sorti prima della domanda, cessione notificata o accettata con data certa, oppure corrispettivo pagato con data certa documentabile; rapporto stabile e documentazione ordinata.

Pronunce a supporto

Cass. 10668/1999 (forma libera della notifica), Cass. 4090/2001 (data certa anteriore alla procedura), Cass. 14260/2015 (pagamento con data certa nella legge sul factoring), Cass. Sez. III n. 17162 del 3/12/2002 (cessioni anteriori alla domanda di concordato: v. Opzione 2 per il contrasto).

Opzione 2 — Contestare l’opponibilità: i crediti tornano al servizio del piano

In cosa consiste

È la posizione speculare: il debitore (e con lui il commissario giudiziale, nell’interesse dei creditori) sostiene che la cessione non è opponibile alla procedura, in tutto o in parte, e che gli incassi delle fatture devono confluire nel concordato, lasciando al factor un credito concorsuale da collocare nella proposta (chirografario, salvo garanzie). In un concordato in continuità questo significa trattenere nel piano la liquidità prodotta dall’attività, che è la condizione stessa della continuità.

La base normativa è l’art. 96 CCII, che rende applicabile l’art. 145 «con riferimento alla data di presentazione della domanda»: le formalità di opponibilità successive restano senza effetto verso i creditori. A questo si aggiungono i principi della giurisprudenza sui crediti futuri.

Quando ha senso: tre scenari concreti

  • Cessione notificata solo dopo la domanda. Il factor, appresa la notizia del deposito, invia in fretta la PEC di notifica ai clienti. La notifica tardiva è proprio la formalità che l’art. 145 neutralizza.
  • Cessione di crediti futuri nati dopo la domanda. Il contratto di factoring prevede la cessione di tutti i crediti verso determinati clienti, ma le forniture, e quindi le fatture, sono eseguite dopo il deposito, nell’ambito della continuità e con risorse della procedura.
  • Factoring non notificato senza pagamento del corrispettivo per certe fatture. Le distinte includono fatture per le quali il factor non ha versato alcun anticipo (o lo ha versato senza data certa): manca sia la notifica sia il pagamento con data certa.

Come si esegue in sintesi

Si ricostruisce, fattura per fattura, la data di nascita del credito, la data della notifica o dell’accettazione, la data certa dell’eventuale pagamento del corrispettivo; si separano i crediti “anteriori e perfezionati” da quelli “anteriori ma non perfezionati” e dai crediti futuri sorti dopo la domanda; si comunica ai clienti ceduti a chi devono pagare, con il coordinamento del commissario; se il factor incassa somme che non gli spettano, si agisce per la restituzione; nella proposta si colloca il credito del factor tra i crediti concorsuali.

Vantaggi motivati

Sul punto della notifica tardiva, la Cassazione ha attribuito rilievo decisivo al momento del perfezionamento della notifica: secondo la Cass. n. 19199/2014 (estremi riportati da ecnews, senza data), se alla data della dichiarazione di fallimento la cessione non era stata notificata né accettata, il debitore ceduto deve pagare il curatore e non il cessionario, anche se conosceva la cessione. La stessa rassegna ritiene il principio estensibile al concordato, con riferimento al deposito della domanda; con l’art. 96 CCII questa estensione ha oggi un appiglio testuale.

Sui crediti futuri gli argomenti sono ancora più forti. La Cass. Sez. III n. 551 del 17/1/2012 ha spiegato che la cessione di un credito futuro vincola le parti fin dall’accordo, ma il trasferimento si produce solo quando il credito viene a esistenza; se prima di quel momento il cedente fallisce, la cessione non è opponibile al fallimento, anche se notificata o accettata. E la Cass. Sez. I n. 11432 del 12/10/1999 ha ritenuto inefficace verso i creditori anteriori la cessione di un credito futuro sorto dopo l’ammissione alla procedura (amministrazione controllata seguita da concordato e fallimento), perché contrastante con la “cristallizzazione” della massa. Nel concordato in continuità, le fatture emesse per forniture eseguite dopo la domanda nascono con le risorse della procedura: è l’argomento centrale per sottrarle alla cessione globale.

Per i rapporti già esistenti, poi, la giurisprudenza di legittimità ha tracciato una distinzione utile. La Cass. Sez. Lav. n. 15141 dell’ottobre 2002 ha separato i crediti “maturandi” da un rapporto unico già in essere (che possono prevalere sul pignoramento se la cessione è stata notificata o accettata prima) dai crediti soltanto eventuali, per i quali occorre una notifica successiva alla loro nascita. La Cass. Sez. Lav. n. 19501 del 10/9/2009 ha aggiunto che il credito futuro è cedibile e pignorabile anche se non ancora certo e liquido, purché nasca da un rapporto già esistente e non sia meramente eventuale. Applicata al factoring, la distinzione impone di guardare al contratto con il cliente: un contratto quadro di somministrazione già firmato prima della domanda è cosa diversa da ordini occasionali acquisiti dopo.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questi vantaggi, c’è un precedente di segno opposto che non si può ignorare. La Cass. Sez. III n. 17162 del 3/12/2002, sulla legge fallimentare, ha affermato che le cessioni compiute prima della domanda di concordato sono opponibili ai creditori concorsuali e possono essere notificate o accettate anche dopo la domanda, senza che un successivo fallimento cambi le cose; e che l’equiparazione dell’art. 2914 n. 2 c.c. al pignoramento vale nel fallimento ma non nel concordato preventivo. La stessa sentenza ha precisato che dopo la domanda sono vietate le cessioni a pagamento di debiti anteriori, mentre quelle a fronte di debiti nuovi sono ammesse con autorizzazione.

Va soppesato quanto questo precedente regga dopo il Codice: l’art. 96 CCII richiama espressamente l’art. 145 «con riferimento alla data di presentazione della domanda», e l’impostazione della Cass. 19199/2014 va nella direzione opposta. La questione, sotto il Codice, è quindi controversa e non ancora decisa in modo stabile dalla Cassazione per il concordato: chi contesta l’opponibilità deve mettere in conto un contenzioso con il factor.

C’è poi un rischio pratico: un contenzioso con l’intermediario che finanzia il circolante può compromettere proprio la continuità che il piano vuole preservare. E se il concordato non viene omologato e si apre la liquidazione giudiziale, entrano in gioco l’art. 7 L. 52/1991 e il recesso del curatore dalle cessioni di crediti non ancora sorti.

Profilo ideale di questa opzione: debitore in continuità con cessioni notificate dopo la domanda, crediti futuri nati da forniture successive, distinte prive di pagamento con data certa; piano che dipende in misura decisiva dalla liquidità di quegli incassi.

Pronunce a supporto

Cass. 19199/2014, Cass. 551/2012, Cass. 11432/1999, Cass. 15141/2002 (ottobre), Cass. 19501/2009; in senso contrario, Cass. 17162/2002.

Opzione 3 — Governare il rapporto: prosecuzione, nuove cessioni autorizzate o scioglimento

In cosa consiste

La terza strada non si chiede soltanto “chi ha ragione”, ma come gestire il contratto di factoring dentro il piano. Il contratto di factoring “a tempo” (con impegno del factor ad acquistare e anticipare crediti futuri e del cedente a cederli) è tipicamente un contratto pendente: entrambe le parti hanno ancora prestazioni principali da eseguire. L’art. 97 CCII offre quindi due esiti:

  • prosecuzione: il contratto continua, i patti che lo farebbero cessare per effetto della domanda sono inefficaci, e i crediti del factor sorti dal contratto dopo la pubblicazione della domanda sono prededucibili; le nuove cessioni a fronte di nuovi anticipi diventano una forma di finanza per la continuità, da inserire nel piano e da autorizzare secondo le regole sugli atti di straordinaria amministrazione;
  • sospensione o scioglimento: se la prosecuzione non è coerente con il piano, il debitore la chiede al tribunale (o, dopo l’apertura, al giudice delegato), notificando l’istanza al factor, che può opporsi entro sette giorni; lo scioglimento va chiesto con il piano e la proposta; al factor spetta un indennizzo, che è credito chirografario anteriore.

Quando ha senso: tre scenari concreti

  • Il factor è disposto a continuare. Il piano prevede che una parte del fatturato futuro continui a essere smobilizzata, con commissioni e anticipi rinegoziati: la cessione dei crediti nuovi è autorizzata e il credito del factor per i nuovi anticipi è prededucibile.
  • Il factoring è un costo insostenibile. Il contratto prevede commissioni e interessi che il piano non regge; il debitore ha alternative di finanziamento e chiede lo scioglimento per riportare nel piano i crediti futuri.
  • Situazione mista. Le cessioni anteriori perfezionate restano al factor (Opzione 1), quelle future vengono rinegoziate e la parte contestata viene definita con un accordo transattivo che il commissario valuta.

Come si esegue in sintesi

Si qualifica il contratto (factoring con anticipo, pro soluto o pro solvendo, maturity, notificato o no); si verifica se è “pendente” nel senso dell’art. 97; si costruisce nel piano il flusso degli incassi con e senza il factor; si negoziano le condizioni di prosecuzione o si predispone l’istanza di sospensione o scioglimento, con la quantificazione dell’indennizzo; si coordina l’autorizzazione delle nuove cessioni.

Vantaggi motivati

Questa opzione sposta il confronto dal terreno incerto dell’opponibilità a quello, più prevedibile, della funzionalità rispetto al piano. Già la Cass. 17162/2002 ammetteva le cessioni successive alla domanda a fronte di debiti nuovi, se autorizzate: il Codice offre oggi una cornice esplicita (prosecuzione dei contratti, prededuzione dei crediti sorti dopo la domanda). Per il factor, la prededuzione dei crediti nuovi è una garanzia concreta; per il debitore, la continuità del circolante è spesso ciò che rende il piano fattibile.

Rischi e svantaggi onesti

Lo scioglimento non cancella le cessioni già opponibili: riguarda il rapporto per il futuro. L’indennizzo, pur chirografario, entra nel fabbisogno concordatario. Il c. 14 dell’art. 97, scritto per i finanziamenti bancari con riscossione diretta dai terzi debitori, lascia al finanziatore la possibilità di trattenere quanto riscosso entro i limiti fissati dalla norma: se e in che misura questa disciplina si estenda al factoring è una questione interpretativa da valutare sul singolo contratto. E la prosecuzione costa: commissioni e interessi prededucibili pesano sui flussi del piano.

Profilo ideale di questa opzione: imprese in continuità con un rapporto di factoring ancora “vivo”, fatturato futuro significativo e un factor con cui esiste margine di trattativa; oppure contratti onerosi che il piano non può sostenere.

Pronunce a supporto

Cass. 17162/2002 (cessioni successive per debiti nuovi, con autorizzazione); Cass. 551/2012 e Cass. 11432/1999 (sorte dei crediti futuri, che orienta la scelta tra prosecuzione e scioglimento); Cass. Sez. III ord. n. 14682 del maggio 2025 (differenza tra cessione del contratto e cessione dei crediti).

Elementi trasversali che pesano su tutte e tre le opzioni

Prima di passare ai numeri, alcuni profili attraversano tutte le strade e vanno soppesati in ciascuna.

Pro soluto e pro solvendo non cambiano l’opponibilità, ma cambiano il credito residuo. L’opponibilità della cessione riguarda il trasferimento del credito verso i terzi; la clausola pro soluto o pro solvendo riguarda invece il rischio dell’insolvenza del ceduto. Nella cessione pro solvendo, se il cliente non paga, il factor ha un’azione di garanzia verso il cedente nei limiti del corrispettivo (art. 4 L. 52/1991): quel credito di rivalsa, se nasce da cessioni anteriori alla domanda, è un credito concorsuale da collocare nella proposta. Nella cessione pro soluto, il rischio del mancato pagamento resta al factor e il suo credito verso il cedente si riduce, di regola, alle sole voci contrattuali residue. A parità di opponibilità, la cessione pro solvendo trasforma il factor in un creditore che partecipa al voto; quella pro soluto lo lascia più ai margini del concordato.

Il factoring “maturity” e quello con anticipo hanno esposizioni diverse. Quando il factor non anticipa ma si limita a gestire e pagare alla scadenza, la protezione offerta dall’art. 5 L. 52/1991, che ruota attorno al pagamento del corrispettivo, viene meno per le fatture non ancora pagate. Per queste conta soltanto la notifica o l’accettazione con data certa. È un dettaglio che, nel confronto tra Opzione 1 e Opzione 2, sposta spesso l’ago della bilancia.

Il debitore ceduto non è uno spettatore. Il cliente che riceve due richieste di pagamento (dal factor e dall’impresa in concordato) rischia di pagare male. La giurisprudenza richiamata nel confronto (Cass. 19199/2014) mostra che la conoscenza della cessione, da sola, non basta a liberare il ceduto che paga il cessionario quando la notifica non si è perfezionata in tempo. Ne deriva che, in tutte e tre le opzioni, la comunicazione ai clienti va costruita con cura: chi la sbaglia rischia contenziosi su più fronti e un rallentamento degli incassi, che nella continuità è un costo reale.

La consecuzione con la liquidazione giudiziale cambia lo scenario. Se il concordato non arriva all’omologazione o viene risolto, la successiva liquidazione giudiziale porta con sé regole che nel concordato non operano: l’art. 7 L. 52/1991 consente al curatore di provare che il factor conosceva l’insolvenza al momento del pagamento e di recedere dalle cessioni dei crediti non ancora sorti, restituendo il corrispettivo. Questo incide sulla valutazione di ciascuna opzione: per il factor, insistere oggi su un’opponibilità fragile può esporre domani a un’azione più incisiva; per il debitore, un accordo sbilanciato a favore del factor può essere riletto in sede di liquidazione.

La qualità della documentazione è il vero spartiacque. In concreto, la maggior parte delle controversie sull’opponibilità non si decide su questioni di principio ma sulla prova: PEC conservate, ricevute di consegna, accettazioni firmate digitalmente, contabili con valuta, estratti conto con annotazioni. La legge sul factoring consente che la data certa del pagamento risulti dall’annotazione sul conto del cedente: è una facilitazione importante, ma va dimostrata con documenti bancari leggibili e coerenti con le distinte. Dove la documentazione è lacunosa, l’Opzione 1 si indebolisce anche se in astratto sarebbe fondata.

La differenza tra concordato in continuità e concordato liquidatorio. Nel concordato liquidatorio il conflitto con il factor riguarda soprattutto la ripartizione dell’attivo esistente; nella continuità riguarda anche i crediti che l’impresa genererà lavorando durante la procedura. È questa la ragione per cui, nel titolo di questa guida, il tema dei crediti futuri pesa più che in qualsiasi altro contesto: le fatture emesse dopo la domanda sono il prodotto della continuità e, se fossero attratte dalla cessione globale anteriore, l’impresa lavorerebbe per il factor e non per i creditori concorsuali. Il rischio di questa sovrapposizione è l’argomento che spinge molti piani verso la rinegoziazione del rapporto piuttosto che verso lo scontro frontale.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con gli stessi dati di partenza per tutte le opzioni. Non riproducono casi reali.

Dati comuni. Impresa metalmeccanica in continuità diretta. Contratto di factoring pro solvendo con anticipo dell’80%. Domanda di concordato depositata lunedì 16 marzo 2026. Portafoglio crediti verso clienti alla data della domanda e nei mesi successivi:

Gruppo di crediti Importo Nascita del credito Notifica/accettazione Anticipo del factor
A 184.300 € gennaio-febbraio 2026 PEC ai clienti del 2/3/2026 147.440 € accreditati con valuta 4/3/2026
B 96.750 € febbraio 2026 nessuna notifica 77.400 € accreditati con valuta 6/3/2026
C 61.380 € febbraio-marzo 2026 PEC del factor del 20/3/2026 nessun anticipo
D 213.900 € aprile-luglio 2026 (forniture eseguite dopo la domanda) cessione “globale” notificata nel 2025 nessun anticipo

Totale crediti: 556.330 €. Il piano prevede, in assenza del factor, un fabbisogno di circolante di circa 240.000 € nei primi sei mesi.

Simulazione 1 — Opzione 1 (il factor fa valere l’opponibilità su tutto)

Il factor sostiene che tutti i gruppi gli spettano: A per notifica anteriore, B per pagamento con data certa (art. 5 L. 52/1991), C perché la cessione era anteriore alla domanda e la notifica successiva sarebbe irrilevante (Cass. 17162/2002), D in forza della cessione globale notificata nel 2025. Se la tesi passasse per intero, il factor incasserebbe 556.330 € a fronte di 224.840 € di anticipi (147.440 + 77.400): la differenza di 331.490 € dovrebbe tornare al cedente secondo il regolamento contrattuale, ma con tempi e compensazioni gestiti dal factor. Per il piano, il circolante disponibile nei primi mesi sarebbe vicino allo zero: la continuità richiederebbe nuova finanza esterna.

Simulazione 2 — Opzione 2 (il debitore contesta tutto ciò che è contestabile)

  • Gruppo A (184.300 €): notifica con data certa anteriore alla domanda. Difficilmente contestabile: resta al factor.
  • Gruppo B (96.750 €): pagamento con data certa anteriore, ma nessuna notifica. È la zona grigia: se si applica l’art. 5 L. 52/1991 anche al concordato, resta al factor; se si segue l’orientamento che lo esclude, rientra nel piano e il factor diventa creditore concorsuale per 77.400 €.
  • Gruppo C (61.380 €): notifica successiva alla domanda, nessun anticipo. Con l’art. 96 e l’art. 145 CCII la notifica tardiva è senza effetto verso i creditori: rientra nel piano.
  • Gruppo D (213.900 €): crediti nati da forniture eseguite dopo la domanda. Sulla scorta di Cass. 551/2012 e Cass. 11432/1999, la cessione non dovrebbe sottrarli alla procedura: rientrano nel piano.

Esito: liquidità che torna al servizio del piano tra 275.280 € (C + D) e 372.030 € (B + C + D), contro un fabbisogno di circa 240.000 €. Il rovescio della medaglia: il factor contesterà almeno B e D, e per alcuni mesi gli incassi potrebbero restare congelati in attesa di chiarimento con i clienti.

Simulazione 3 — Opzione 3 (accordo e prosecuzione governata)

Il debitore riconosce l’opponibilità di A e, in via transattiva, di B; il factor rinuncia a pretese su C e accetta che D sia gestito con un nuovo accordo: i crediti futuri vengono ceduti solo a fronte di nuovi anticipi al 75%, con cessioni autorizzate e crediti del factor per i nuovi anticipi in prededuzione. Su D (213.900 €) il factor anticipa 160.425 €; insieme a C (61.380 €) il piano dispone di circa 221.805 € di liquidità nei primi mesi, poco sotto il fabbisogno, con commissioni prededucibili da coprire. L’elemento dirimente è la sostenibilità del costo del factoring nel piano: se le commissioni erodono la continuità, la strada si sposta verso lo scioglimento dell’art. 97.

Il confronto in tabella

La tabella riassume ciò che le tre strade comportano per chi le percorre. I soli costi indicati sono quelli di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato per eventuali giudizi ordinari di restituzione o accertamento); il deposito della domanda di concordato e le istanze nella procedura seguono le regole proprie del Codice.

Criterio Opzione 1 — Cessione opponibile Opzione 2 — Contestazione Opzione 3 — Gestione del rapporto
Tempi Immediati se la documentazione è chiara Lunghi se il factor resiste (giudizio ordinario o incidente nella procedura) Medi: istanza ex art. 97, opposizione entro sette giorni, decisione del tribunale o del giudice delegato
Complessità Prova della data certa di notifica, accettazione o pagamento Ricostruzione fattura per fattura; questioni interpretative aperte Negoziale e tecnica: piano finanziario con e senza factor
Rischi in caso di esito negativo Per il factor: credito chirografario falcidiato e restituzione degli incassi Per il debitore: liquidità sottratta al piano e contenzioso con un finanziatore chiave Indennizzo chirografario in caso di scioglimento; costi prededucibili in caso di prosecuzione
Effetti sulla continuità Riduce la liquidità del piano Aumenta la liquidità, ma può bloccare gli incassi nel breve Rende prevedibili i flussi
Reversibilità Bassa: gli incassi del factor sono difficili da recuperare Media: un accordo resta possibile fino all’omologazione Alta in fase di trattativa; lo scioglimento autorizzato non torna indietro
Costi di legge Contributo unificato solo in caso di giudizio Contributo unificato per l’eventuale giudizio Nessun giudizio ordinario necessario se non c’è contestazione dell’indennizzo

I criteri per scegliere

Nessuna delle tre strade è una trappola; ciascuna ha una sua platea. Il ragionamento più utile è condizionale.

1. La data certa della formalità rispetto alla domanda. Se la notifica o l’accettazione hanno data certa anteriore al deposito della domanda, generalmente la posizione del factor è solida e la contestazione rischia di consumare risorse senza risultato. Se la formalità è successiva, l’art. 96 CCII, con il richiamo all’art. 145, offre al debitore un argomento testuale serio, da bilanciare con il precedente contrario del 2002.

2. Il pagamento del corrispettivo e la sua prova. Se il factor ha anticipato con data certa (anche risultante dall’annotazione sul conto del cedente), entra in gioco l’art. 5 L. 52/1991. Se invece le distinte comprendono fatture mai anticipate, l’argomento della legge speciale viene meno. L’applicabilità dell’art. 5 al concordato resta il punto più incerto del confronto.

3. La data di nascita dei crediti. Crediti già sorti prima della domanda e crediti futuri nati con la continuità hanno destini diversi. Se il piano si regge su fatture future, generalmente il debitore ha argomenti forti (Cass. 551/2012, Cass. 11432/1999); se i crediti derivano da un contratto quadro già in essere, la distinzione tra crediti maturandi ed eventuali (Cass. 15141/2002, Cass. 19501/2009) va applicata con attenzione.

4. Il peso del factor nel voto e nel circolante. Il credito residuo del factor (ad esempio per la garanzia di solvenza nella cessione pro solvendo) va collocato in una classe. Nel concordato in continuità, l’art. 109 c. 5 CCII richiede che tutte le classi votino a favore perché la proposta sia approvata (salva l’omologazione forzosa): un factor scontento in una classe ristretta può pesare. Se il factor è decisivo sia per il voto sia per il circolante, l’Opzione 3 tende a essere la più razionale.

5. La tenuta del piano in caso di consecuzione. Se l’esito negativo del concordato porterebbe alla liquidazione giudiziale, tornano gli artt. 6 e 7 L. 52/1991 (revocatoria verso il cedente, prova della conoscenza dell’insolvenza, recesso dalle cessioni di crediti non ancora sorti). Una scelta aggressiva oggi può avere conseguenze domani.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista, valuta le cessioni al factor fattura per fattura e costruisce una linea difendibile dal deposito della domanda fino all’ultimo grado di giudizio.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Chi contesta l’opponibilità può sempre chiudere con un accordo, che il commissario valuterà nell’interesse dei creditori. La prosecuzione del contratto può diventare scioglimento se il piano cambia, ma la richiesta di scioglimento va depositata con il piano e la proposta. Ciò che non torna indietro sono gli incassi già fatti dall’uno o dall’altro senza titolo: recuperarli richiede tempo.

E se il cliente ceduto paga il soggetto sbagliato? Il debitore ceduto ha interesse a sapere a chi pagare. La Cass. 19199/2014 ha chiarito, per il fallimento, che senza notifica o accettazione anteriore il ceduto deve pagare la procedura, anche se conosceva la cessione. Per questo, in concordato, una comunicazione coordinata ai clienti è essenziale.

Il factor può sospendere gli anticipi appena depositata la domanda? I patti che fanno cessare il contratto per effetto della domanda sono inefficaci (art. 97 c. 1); la sospensione dell’esecuzione è però prevista su istanza del debitore. Il comportamento del factor va letto alla luce del contratto e delle regole sui contratti pendenti: è un punto da verificare caso per caso.

La legge sul factoring vale anche se il cessionario non è una banca? La L. 52/1991 si applica quando il cessionario è una banca o un intermediario finanziario (o una società di capitali che acquista crediti nei limiti indicati dalla legge). Fuori da questi casi valgono le sole regole del codice civile, e quindi conta la notifica o l’accettazione con data certa.

Se ho ceduto l’intero contratto con il cliente, cambia qualcosa? Sì: la Cass. Sez. III ord. 14682 del maggio 2025 ha distinto la cessione del contratto dalla cessione dei crediti; l’art. 2914 n. 2 c.c. riguarda i crediti, salvo che la cessione del contratto comprenda crediti già sorti o futuri derivanti da prestazioni eseguite dal cedente prima della cessione. Qualificare correttamente l’operazione è il primo passo.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono state lette in sessione nelle massime pubblicate da Brocardi.it o, dove indicato, in una rassegna. Gran parte è resa sulla legge fallimentare o in materia di esecuzione forzata: i principi vanno adattati al concordato del Codice, e su alcuni punti, come detto, la questione è aperta.

Per l’Opzione 1 (cessione opponibile)

  • Cass. civ. Sez. I, n. 14260 dell’8/7/2015 (legge fallimentare). Nel factoring regolato dalla L. 52/1991 la cessione è opponibile al fallimento del cedente a partire dal pagamento del corrispettivo con data certa, non dalla mera stipula; resta la possibilità per il curatore di provare la conoscenza dell’insolvenza alle condizioni dell’art. 7. Rilevanza: è il fondamento della tesi del factor che ha anticipato prima della domanda.
  • Cass. civ. Sez. I, n. 10668 del 27/9/1999 (legge fallimentare). La notifica della cessione non richiede forme particolari neppure in caso di fallimento del cedente; l’accettazione può risultare anche da un atto processuale inequivoco. Rilevanza: allarga gli strumenti di prova a disposizione del factor.
  • Cass. civ. Sez. I, n. 4090 del 22/3/2001 (legge fallimentare). L’art. 2914 n. 2 c.c. vale anche nel fallimento del cedente: sono opponibili solo le cessioni notificate o accettate con data certa anteriore alla dichiarazione. Rilevanza: fissa il criterio temporale che, tramite l’art. 96 CCII, si riferisce alla domanda di concordato.
  • Cass. civ. Sez. III, n. 15981 del 7/6/2023 (esecuzione forzata). In tema di sostituzione esecutiva, una cessione con data certa anteriore alla domanda di sostituzione ne impedisce gli effetti; la notifica o l’accettazione servono a risolvere il conflitto tra più cessionari dello stesso credito. Rilevanza: conferma la centralità della data certa.

Per l’Opzione 2 (contestazione)

  • Cass. n. 19199/2014 (legge fallimentare; estremi senza data, letti nella rassegna ecnews del 25/9/2014). Se alla dichiarazione di fallimento la cessione non era notificata né accettata, il ceduto deve pagare il curatore e non il cessionario, anche se conosceva la cessione. Rilevanza: la notifica tardiva non salva il factor.
  • Cass. civ. Sez. III, n. 551 del 17/1/2012 (legge fallimentare). La cessione di crediti futuri vincola le parti subito, ma il trasferimento avviene quando il credito nasce; se il cedente fallisce prima, la cessione non è opponibile alla massa anche se notificata o accettata. Rilevanza: decisiva per le fatture della continuità.
  • Cass. civ. Sez. I, n. 11432 del 12/10/1999 (legge fallimentare, amministrazione controllata seguita da concordato e fallimento). La cessione di un credito futuro sorto dopo l’ammissione alla procedura contrasta con la cristallizzazione ed è inefficace verso i creditori anteriori. Rilevanza: è il precedente più vicino al concordato in continuità.
  • Cass. civ. Sez. Lav., n. 15141 dell’ottobre 2002 (esecuzione forzata). Distingue i crediti maturandi da un rapporto unico già esistente da quelli soltanto eventuali, per i quali la notifica deve seguire la loro nascita. Rilevanza: separa i crediti da contratti quadro dalle forniture occasionali.
  • Cass. civ. Sez. Lav., n. 19501 del 10/9/2009 (esecuzione forzata). Il credito futuro è cedibile e pignorabile anche se non ancora certo e liquido, purché derivi da un rapporto esistente e non sia meramente eventuale. Rilevanza: delimita il perimetro dei crediti futuri.
  • Cass. civ. Sez. III, n. 23644 del 24/9/2019 (esecuzione presso terzi, testo anteriore alla L. 228/2012). Il debitore esecutato ha interesse a far valere che il credito pignorato è uscito dal suo patrimonio per una cessione prevalente sul pignoramento. Rilevanza: anche il debitore ha titolo a discutere la prevalenza della cessione.

Per l’Opzione 3 (gestione del rapporto) e in senso contrario all’Opzione 2

  • Cass. civ. Sez. III, n. 17162 del 3/12/2002 (legge fallimentare). Le cessioni anteriori alla domanda di concordato sono opponibili ai creditori concorsuali e possono essere notificate o accettate anche dopo; le cessioni successive alla domanda sono vietate se servono a pagare debiti anteriori, mentre sono ammesse con autorizzazione per debiti nuovi; l’equiparazione dell’art. 2914 n. 2 c.c. al pignoramento non opererebbe nel concordato. Rilevanza: è l’argomento più forte del factor contro la contestazione, da rileggere alla luce del richiamo all’art. 145 contenuto nell’art. 96 CCII.
  • Cass. civ. Sez. III, ord. n. 14682 del maggio 2025 (esecuzione forzata). L’art. 2914 n. 2 c.c. riguarda i crediti e non la posizione contrattuale, salvo che la cessione del contratto includa crediti già sorti o futuri derivanti dall’adempimento eseguito dal cedente prima della cessione. Rilevanza: aiuta a qualificare le operazioni di factoring costruite come cessione di rapporti.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando il tema è l’opponibilità delle cessioni al factor in un concordato in continuità, il lavoro concreto dello studio si articola in questi strumenti.

  1. Ricostruiamo il portafoglio ceduto fattura per fattura: data di nascita del credito, distinta di cessione, notifica o accettazione, anticipo e sua data certa, separando i crediti anteriori perfezionati, quelli non perfezionati e i crediti futuri.
  2. Analizziamo il contratto di factoring: pro soluto o pro solvendo, con o senza notifica, maturity, clausole di risoluzione legate alla crisi, per capire se è un contratto pendente ai sensi dell’art. 97 CCII.
  3. Verifichiamo la data certa dei pagamenti del factor sugli estratti conto e sulle annotazioni, con il supporto dei commercialisti dello staff.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, pesando gli orientamenti contrastanti e la disciplina applicabile (Codice o legge fallimentare, testo anteriore o successivo al D.Lgs. 136/2024).
  5. Costruiamo nel piano il flusso degli incassi con e senza il factor, per misurare quanto la continuità dipenda da quei crediti.
  6. Predisponiamo l’istanza di sospensione o scioglimento ex art. 97 CCII con la quantificazione dell’indennizzo, oppure le condizioni di prosecuzione del rapporto e la richiesta di autorizzazione per le nuove cessioni.
  7. Coordiniamo le comunicazioni ai clienti ceduti, perché sappiano a chi pagare senza esporsi al rischio di pagare due volte.
  8. Assistiamo il factor o il creditore nel far valere l’opponibilità delle cessioni perfezionate, nella collocazione del credito residuo in classe e nell’esercizio del voto.
  9. Gestiamo il contenzioso sulla restituzione degli incassi in tutti i gradi di giudizio, fino alla Corte di cassazione.
  10. Valutiamo le conseguenze di una eventuale liquidazione giudiziale successiva (artt. 6 e 7 L. 52/1991), per evitare che una scelta di oggi si ritorca contro il cliente domani.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La leva decisiva in questa materia è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta al momento del deposito della domanda (riconoscere, contestare o rinegoziare la cessione) dovrà essere difesa davanti al tribunale, in appello e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare mani né linea. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di affrontare il rapporto con il factor già nella fase che precede il concordato, quando la trattativa è ancora possibile.

Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sull’opponibilità e sul contenzioso, i secondi sulla ricostruzione contabile delle cessioni e sulla tenuta finanziaria del piano.

In chiusura

La risposta alla domanda del titolo è quindi articolata: le cessioni al factor sono opponibili nel concordato in continuità quando si sono perfezionate verso i terzi prima della domanda, con notifica o accettazione di data certa o, secondo una tesi discussa, con il pagamento del corrispettivo di data certa previsto dalla legge sul factoring; sono invece fortemente contestabili quando la notifica è tardiva o quando i crediti nascono dopo la domanda, con le risorse della continuità. Tra questi due poli resta lo spazio della gestione del contratto pendente.

La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, liquidità e diritti: per il debitore, la tenuta stessa del piano; per il factor, la differenza tra incassare e concorrere.

Lo Studio Monardo tratta questa materia perché si colloca esattamente nell’area di competenza dell’Avv. Monardo: la crisi d’impresa, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e i rapporti con gli intermediari finanziari, attraverso lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, con la possibilità di sostenere la stessa linea fino al giudizio di legittimità come avvocato cassazionista.

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