Composizione Negoziata E Creditori Non Aderenti: Cosa Sapere Con Gli Avvocati Specializzati

Analisi giurisprudenziale aggiornata a ottobre 2026: le decisioni della Cassazione e dei tribunali che stabiliscono fin dove arriva la protezione dell’impresa e dove cominciano i diritti di chi non firma.


Perché, su questo tema, contano più le sentenze che il codice

La composizione negoziata della crisi è nata come un percorso volontario, riservato e stragiudiziale: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto, si siede al tavolo con i creditori e prova a costruire una soluzione. Sulla carta, nessuno è obbligato a firmare nulla. Ed è proprio qui che nasce la domanda più frequente, sia dal lato dell’impresa sia dal lato di chi vanta un credito: che cosa succede ai creditori che non aderiscono? Possono continuare a pignorare? La banca può revocare i fidi? Un accordo firmato da altri può finire per vincolarli comunque? E se le trattative falliscono, il debitore può imporre loro un concordato senza nemmeno farli votare?

Il Codice della crisi (artt. 12-25-undecies CCII) dà risposte solo parziali. Le norme sulle misure protettive, sui doveri delle banche, sugli esiti delle trattative e sul concordato semplificato sono state riscritte più volte, da ultimo con il correttivo del D.Lgs. 136/2024, e lasciano spazi interpretativi ampi. Negli ultimi due anni quegli spazi sono stati occupati dai giudici: tribunali che hanno esteso o negato la tutela contro le banche, e soprattutto una serie di pronunce della Cassazione tra fine 2025 e maggio 2026 che hanno ridisegnato il rapporto tra trattative e creditori estranei.

In questa guida trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche: cosa può fare il creditore che non aderisce, cosa può opporgli l’impresa, e dove passa oggi il confine.

Perché lo Studio Monardo tratta questa materia in modo specifico? Perché la composizione negoziata è esattamente il terreno disciplinato dal D.L. 118/2021, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il procedimento dall’interno, dal lato di chi conduce le trattative. A questo si aggiungono due competenze che pesano proprio sui creditori non aderenti: il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario (le banche sono i non aderenti più frequenti) e l’abilitazione da cassazionista, perché le questioni su misure protettive, omologazioni e opposizioni oggi si decidono, in ultima battuta, davanti alla Suprema Corte.

📩 Hai avviato una composizione negoziata, o sei un creditore che ha ricevuto l’invito alle trattative? Scrivici ora: tutti i riferimenti dello studio sono in fondo a questo articolo.


Il quadro normativo in breve: le regole su cui i giudici si sono pronunciati

Per leggere la giurisprudenza serve avere in mente pochi snodi normativi.

L’accesso e la durata. L’imprenditore commerciale o agricolo in condizioni di squilibrio che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ma con prospettive concrete di risanamento, chiede tramite la piattaforma telematica della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente (art. 12 e 17 CCII). L’incarico dell’esperto dura, di regola, 180 giorni, prorogabili per altri 180 su accordo delle parti o in caso di misure protettive confermate.

I doveri delle parti. Imprenditore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4 e art. 16 CCII). Le banche e gli intermediari finanziari devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato; l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di sospensione o revoca degli affidamenti, salvo che lo imponga la disciplina di vigilanza prudenziale, e la decisione va motivata e comunicata agli organi dell’impresa (art. 16, comma 5).

Le misure protettive. Se l’imprenditore le chiede, dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni dell’impresa (art. 18). Non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione. I creditori interessati dalle misure non possono, per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’impresa (art. 18, comma 5); dal momento della conferma, le banche non possono mantenere la sospensione delle linee di credito se non dimostrano che è imposta dalla vigilanza prudenziale (art. 18, comma 5-bis). Le misure vanno confermate dal tribunale con un procedimento rapido (art. 19): durata tra 30 e 120 giorni, prorogabile senza superare complessivamente i 240 giorni. Possono essere limitate a determinate iniziative o a determinati creditori.

Le misure cautelari. Accanto alle protettive, l’imprenditore può chiedere al tribunale provvedimenti cautelari necessari a condurre a termine le trattative (art. 19): è attraverso questo canale che si discute di Centrale Rischi, escussione di garanzie, compensazioni bancarie.

Gli esiti (art. 23). Se si trova una soluzione: contratto con uno o più creditori; convenzione di moratoria (art. 62); accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto con gli effetti del piano attestato. In alternativa: piano attestato di risanamento; accordo di ristrutturazione dei debiti, anche ad efficacia estesa, con la soglia di adesione per categoria ridotta dal 75% al 60% quando l’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o la domanda è proposta entro 60 giorni dalla sua comunicazione; concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies), che si omologa senza voto dei creditori; oppure gli altri strumenti del Codice.

I termini processuali. Un dettaglio che spesso sfugge: la sospensione feriale dei termini (che opera dal 1° al 31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi (art. 9 CCII). Le scadenze su misure protettive, opposizioni e reclami corrono anche in agosto.

Su questa impalcatura si innestano le decisioni che seguono.


L’orientamento consolidato: trattative vere, controllo vero del giudice

Il filo conduttore che lega le pronunce di legittimità più recenti è netto: la composizione negoziata produce effetti nei confronti dei creditori estranei solo se è stata una trattativa reale, e il giudice ha il potere di verificarlo nella sostanza, senza fermarsi alle carte o alle dichiarazioni dell’esperto. È questo il principio che, letto dal lato del creditore non aderente, diventa la sua principale garanzia.

Cass. civ., sez. I, ord. n. 31641/2025 (pubblicata il 4 dicembre 2025): il tribunale non è un “notaio” della proposta

La vicenda. Una società, chiusa la composizione negoziata senza accordo, aveva depositato una proposta di concordato semplificato. Il tribunale l’aveva dichiarata inammissibile perché il corredo documentale richiesto dalla legge era incompleto e inattendibile, anche dopo una richiesta di integrazione. La società sosteneva che, in fase di apertura, il giudice dovesse limitarsi a un controllo formale.

Il principio. La Suprema Corte ha chiarito che il vaglio di “ritualità” della proposta di concordato semplificato è un controllo di legalità sostanziale: il tribunale verifica che ricorrano davvero le condizioni dell’art. 25-sexies e che la documentazione prevista dall’art. 39 sia attendibile e ragionevole, pur senza anticipare il giudizio di fattibilità proprio dell’omologazione.

Tradotto in pratica. Se sei un creditore che non ha aderito e ti vedi arrivare una proposta di concordato semplificato, sappi che la proposta non passa per il solo fatto di essere stata depositata. Lacune nella documentazione, elenchi dei creditori incompleti, una relazione dell’esperto generica sono vizi che il tribunale deve rilevare fin dall’inizio, e che tu puoi segnalare.

Cass. civ., sez. I, n. 623/2026 (12 gennaio 2026): la composizione negoziata doveva essere praticabile fin dall’origine

La vicenda. Anche qui un concordato semplificato proposto dopo una composizione negoziata non riuscita. Il tribunale lo aveva ritenuto inammissibile perché la relazione finale dell’esperto non bastava a dimostrare trattative condotte con correttezza e buona fede, e perché il percorso negoziato appariva privo, sin dall’inizio, delle condizioni per un risanamento.

Il principio. La Corte ha affermato che il sindacato del tribunale sull’ammissibilità si estende anche alla verifica che i presupposti di accesso alla composizione negoziata esistessero ab origine, compresa la ragionevole perseguibilità del risanamento. Se la composizione era fin dall’inizio impraticabile, il concordato semplificato è inammissibile.

Tradotto in pratica. Il concordato semplificato non è una scorciatoia liquidatoria da imboccare passando velocemente per la composizione negoziata. Il creditore non aderente può contestare che l’impresa fosse già irrimediabilmente insolvente quando ha chiesto l’esperto, e che il tavolo sia stato aperto solo per arrivare a una liquidazione senza voto.

Cass. civ., sez. I, n. 31856/2025 (dicembre 2025): il giudice dell’insolvenza valuta incidentalmente l’istanza di composizione

La vicenda. Un debitore, con un’istanza di fallimento pendente (regime ancora della legge fallimentare) e una precedente domanda di concordato a cui aveva rinunciato, aveva chiesto l’accesso alla composizione negoziata con misure protettive, sostenendo che solo il giudice di quel procedimento potesse occuparsene e che, nel frattempo, il fallimento non potesse essere dichiarato.

Il principio. La Cassazione ha stabilito che spetta al tribunale investito della domanda di apertura del concorso valutare, in via incidentale, se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive fosse ammissibile: se mancava ab initio il presupposto per accedervi, le misure protettive non impediscono la decisione sull’insolvenza. La natura stragiudiziale dello strumento non lo sottrae al controllo del giudice quando si intreccia con i procedimenti concorsuali.

Tradotto in pratica. Il creditore che ha chiesto la liquidazione giudiziale non resta paralizzato per il solo fatto che il debitore, all’ultimo momento, abbia depositato un’istanza di composizione: può chiedere al tribunale di accertare che l’accesso era inammissibile.

Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, depositata 2 settembre 2025): la composizione negoziata come fattore di stabilizzazione

La vicenda. In un procedimento penale-tributario era stato disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di un’impresa ammessa alla composizione negoziata in continuità.

Il principio. La Corte ha valorizzato la pendenza di una composizione negoziata seria come elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica la misura reale: un percorso di risanamento controllato da un esperto rende meno attuale il rischio di dispersione del patrimonio.

Tradotto in pratica. La pronuncia, pur resa in sede penale, conferma il clima: quando il percorso è serio, i giudici gli riconoscono effetti di protezione anche al di là del perimetro dell’art. 18. Quando non lo è, come mostrano le sentenze civili, la protezione cade.

L’orientamento si è dunque consolidato nel senso che la serietà delle trattative è la chiave di tutto: protegge l’impresa che negozia davvero, e tutela il creditore estraneo quando il negoziato è solo apparente.


Prima questione aperta: il creditore che non aderisce può continuare ad agire?

La questione

È la domanda che si pone il creditore appena riceve la comunicazione dell’esperto, ed è la stessa che angoscia l’imprenditore: “Ho un pignoramento in corso, una banca che ha sospeso il fido, un fornitore che minaccia la risoluzione: la composizione negoziata li ferma?” La risposta dipende da tre variabili: se l’impresa ha chiesto le misure protettive, se il tribunale le ha confermate e nei confronti di chi, e se sono state chieste e concesse misure cautelari ulteriori.

Cosa hanno deciso i giudici

Trib. Como, provv. 27 giugno 2025 (R.G. 974/2025). Il tribunale, chiamato a prorogare misure protettive già confermate per 120 giorni, ha ribadito il contenuto del blocco: dalla pubblicazione dell’istanza i creditori interessati non possono avviare o proseguire esecuzioni e cautele, né rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti per crediti anteriori; dalla conferma, le banche non possono mantenere la sospensione delle linee se non provano ragioni di vigilanza prudenziale. La proroga è stata concessa valorizzando il parere dell’esperto sulla disponibilità dei creditori strategici a proseguire le trattative.

Trib. Milano, ord. 15 luglio 2025. Il tribunale si è pronunciato sull’accesso alla composizione negoziata di un fondo di investimento tramite la SGR che lo gestisce e sull’ammissibilità delle misure protettive richieste: segno che il perimetro soggettivo della protezione è esso stesso oggetto di contenzioso, e che ogni estensione va motivata.

Le misure selettive. I tribunali hanno più volte confermato le misure solo nei confronti di alcuni creditori, ad esempio quelli che stavano già agendo in via esecutiva, anziché erga omnes. È coerente con l’art. 19, che consente di limitare la protezione a determinate iniziative o categorie, e con l’esigenza di proporzionalità: il sacrificio imposto al singolo creditore deve essere giustificato dall’utilità per il risanamento.

Se c’è contrasto

Sulle misure protettive “di base” l’orientamento è sostanzialmente uniforme. Il contrasto vero riguarda le misure cautelari contro le banche, ed è trattato nella questione successiva. Qui basta un punto fermo: la protezione non nasce automaticamente e non è eterna. Senza un ricorso per la conferma depositato nei tempi, e senza un provvedimento del tribunale, il creditore torna libero di agire. E anche quando è confermata, la protezione decade alla scadenza, all’archiviazione o se il tribunale la revoca perché non assolve più la sua funzione.

Cosa significa per te

Se sei un creditore non aderente, la prima cosa da fare è verificare nel registro delle imprese se l’istanza con misure protettive è stata pubblicata, se il ricorso per la conferma è stato depositato e notificato, e quale perimetro ha il provvedimento. Se il tuo nome o la tua iniziativa non rientrano nella conferma selettiva, puoi proseguire. Se rientrano, hai comunque gli strumenti per chiedere la revoca o l’abbreviazione delle misure quando le trattative non hanno serie prospettive, o quando la protezione arreca un sacrificio sproporzionato.

Se sei l’impresa, il punto è l’inverso: una misura chiesta male, o non confermata, non protegge nessuno, e un’esecuzione bloccata solo sulla carta riprende a correre.

Su questo crinale l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, unita all’abilitazione da cassazionista, consente di leggere il fascicolo con gli occhi di chi conduce le trattative e di chi poi deve difenderne gli esiti in giudizio.


Seconda questione aperta: la banca non aderente può revocare i fidi, segnalare in Centrale Rischi, escutere le garanzie?

La questione

Il creditore non aderente più frequente, e più influente, è la banca. La domanda si pone in due direzioni: “La banca può tagliarmi le linee perché ho chiesto l’esperto?” e, dal lato bancario, “Il tribunale può impormi di mantenere il credito o di non segnalare la posizione?”

Cosa hanno deciso i giudici

Trib. Crotone, ord. 4 gennaio 2025. Nell’ambito di una composizione negoziata, il tribunale ha concesso misure cautelari che hanno impedito alla banca la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e nei sistemi di informazione creditizia privati, considerando che quella segnalazione avrebbe compromesso la continuità aziendale e quindi le trattative.

Trib. Napoli, provv. 1° dicembre 2025. Il tribunale ha confermato le misure protettive e ha concesso misure cautelari per neutralizzare, nella fase iniziale, le reazioni “standardizzate” di alcuni istituti: revoche, risoluzioni, escussioni di garanzie, segnalazioni. La lettura valorizza l’art. 16 nella versione vigente, che chiede alle banche una partecipazione attiva e informata e nega che l’accesso al percorso sia, da solo, motivo di revoca.

Trib. Parma, ord. 10 gennaio 2025. In senso opposto sul punto specifico, il tribunale ha chiarito che se la banca dimostra di aver agito in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, la misura di ripristino delle linee non può essere concessa nei suoi confronti.

Trib. Bologna, provv. 16 marzo 2025. Pur confermando le misure protettive, il tribunale ha respinto la richiesta di riattivazione delle linee sospese, riconoscendo alla banca il diritto di mantenere revoche e sospensioni giustificate da specifiche ed esplicitate ragioni di prudente gestione del credito, non superate dal piano.

Nella stessa direzione restrittiva si collocano pronunce di merito che hanno escluso l’inibitoria dell’escussione di garanzie personali, osservando che l’escussione del garante può essere neutra per il debitore (il garante si sostituisce al creditore), e hanno rifiutato misure cautelari quando il piano non dimostrava una tenuta effettiva.

Se c’è contrasto

Il contrasto c’è, ed è dichiarato. Un primo filone (Crotone, Napoli) usa le misure cautelari in chiave protettiva della continuità, anche contro condotte bancarie formalmente lecite ma automatiche. Un secondo filone (Parma, Bologna) sottolinea che la composizione negoziata non obbliga la banca a finanziare e che il tribunale non può trasferire sul creditore il rischio dell’aggravamento del dissesto. Va ricordato anche il punto di vista dell’Ufficio del Massimario della Cassazione (relazione n. 10 del 30 gennaio 2025), che ha richiamato il principio di neutralità dell’accesso alla composizione negoziata rispetto alla classificazione del credito.

L’assunzione prudenziale è questa: la misura cautelare contro la banca si ottiene se il piano è credibile, se la condotta della banca è dimostrabilmente automatica e non motivata da vigilanza prudenziale, e se il pregiudizio per la continuità è concreto. Mancando uno di questi tre elementi, i tribunali tendono a negarla.

Cosa significa per te

Per l’impresa, la richiesta di cautele contro la banca va costruita sulla motivazione della banca stessa: l’art. 16, comma 5, impone che la revoca o la sospensione siano comunicate con le ragioni specifiche, ed è su quelle ragioni che si gioca la partita. Una motivazione generica o assente è l’indizio più forte di una reazione “standardizzata” che il tribunale può inibire.

Per la banca non aderente, la difesa passa dalla documentazione: dimostrare che la decisione discende dalla disciplina prudenziale e da una valutazione individuale del rischio, non dalla sola notizia della composizione. È esattamente la prova che, secondo Parma e Bologna, blocca il ripristino delle linee.


Terza questione aperta: un accordo firmato da altri, o un concordato senza voto, possono vincolare chi non ha aderito?

La questione

Qui la domanda del creditore estraneo diventa decisiva: “Io non firmo. Ma se firmano gli altri, il mio credito resta intatto?” La risposta cambia radicalmente a seconda dello sbocco scelto.

Contratto e accordo dell’art. 23, comma 1: vincolano solo chi li sottoscrive. Il creditore estraneo conserva tutti i suoi diritti.

Accordo di ristrutturazione “ordinario” (art. 57): i non aderenti devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se il credito è già scaduto, o entro 120 giorni dalla scadenza, se successiva. Subiscono quindi al massimo una moratoria.

Accordo ad efficacia estesa (art. 61) e convenzione di moratoria (art. 62): qui gli effetti si estendono ai non aderenti della stessa categoria, a condizioni rigorose. Per l’accordo dell’art. 61 servono, tra l’altro: categoria omogenea per posizione giuridica e interessi economici, informazione completa e possibilità di partecipare alle trattative in buona fede, piano non liquidatorio, adesione del 75% della categoria (60% se l’accordo nasce dalla composizione negoziata), soddisfazione dei non aderenti non inferiore a quella della liquidazione giudiziale. Ai non aderenti non possono essere imposti nuovi finanziamenti, il mantenimento degli affidamenti o nuove prestazioni.

Concordato semplificato (art. 25-sexies): è l’unico sbocco in cui nessun creditore vota. Il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore. Ai creditori resta l’opposizione, da proporre costituendosi entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza.

Cosa hanno deciso i giudici

App. Venezia, decr. 28 marzo 2024. La Corte ha ritenuto compatibile con la buona fede l’esclusione dalle trattative dei creditori destinati a essere pagati integralmente: chi non subisce sacrifici non deve necessariamente sedere al tavolo.

Trib. Ancona, 1° aprile 2025. Il tribunale ha escluso di potersi limitare a recepire la dichiarazione dell’esperto sulla buona fede delle trattative, affermando il dovere di verificarla autonomamente sulla base di elementi oggettivi.

Trib. Milano, decr. 29 settembre 2025. La buona fede è stata ricondotta alla disponibilità effettiva a discutere e riformulare le proposte: non basta inviare un’offerta “prendere o lasciare”.

Sullo sfondo restano le pronunce di legittimità già viste (Cass. 31641/2025 e 623/2026), che hanno reso pieno il controllo del giudice sull’accesso al concordato semplificato.

Se c’è contrasto

Il punto ancora non pacifico è se la dichiarazione dell’esperto vincoli il tribunale. La tendenza è chiara (Ancona, e poi la Cassazione sul controllo sostanziale): la relazione dell’esperto è un presupposto necessario ma non sufficiente; il tribunale la vaglia nel merito. Alcune decisioni di merito hanno però ammesso che lacune della relazione finale possano essere colmate dal successivo parere dell’esperto previsto nel procedimento di omologazione. L’assunzione prudenziale, per l’impresa, è non contare su questa sanatoria.

Cosa significa per te

Per il creditore non aderente, i punti di attacco sono concreti: chiedere di verificare la formazione delle categorie (chi è stato messo con chi, e perché), la completezza dell’informazione ricevuta durante le trattative, i tempi concessi per esaminare le proposte, la reale disponibilità del debitore a modificarle. Ogni prova che le trattative siano state solo formali indebolisce sia l’estensione degli effetti dell’art. 61 sia l’accesso al concordato semplificato.

Per l’impresa, la lezione è speculare: le trattative vanno documentate passo per passo, con proposte valutabili, dati completi e risposte motivate alle controproposte. È quel fascicolo che, mesi dopo, il tribunale leggerà per decidere se i non aderenti possono essere vincolati.

Un approfondimento necessario: moratoria, accordo ordinario e tempi di reazione del non aderente

Il principio, calato nella pratica, significa che il creditore estraneo deve sapere con precisione in quale “contenitore” giuridico è stato collocato, perché ogni contenitore ha i propri rimedi e i propri termini.

La convenzione di moratoria (art. 62). È lo strumento con cui l’impresa ottiene una dilazione temporanea: proroga delle scadenze, rinuncia ad atti o sospensione di azioni esecutive e conservative, ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. Gli effetti si estendono ai creditori non aderenti della stessa categoria quando aderisce almeno il 75% dei crediti della categoria, tutti i creditori sono stati informati delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e l’omogeneità della categoria. La convenzione va comunicata ai non aderenti, che possono proporre opposizione davanti al tribunale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Anche qui vale il limite già visto: al non aderente non possono essere imposti nuove prestazioni, nuovi affidamenti o il mantenimento di quelli esistenti.

L’accordo ordinario (art. 57). Chi non firma resta estraneo e va pagato per intero. La sola compressione ammessa è temporale: centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, centoventi giorni dalla scadenza per quelli successivi. Per il creditore, la verifica da fare è doppia: che il piano preveda effettivamente le risorse per pagarlo in quei termini, e che l’attestazione del professionista lo confermi in modo specifico e non con formule di stile. Se il pagamento non arriva, il creditore torna libero di agire.

I contratti dell’art. 23, comma 1. Il contratto con uno o più creditori, che l’esperto ritenga idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, produce benefici per l’impresa, ma resta un contratto: chi non lo firma conserva intatte le proprie pretese, salvo che le misure protettive siano ancora efficaci.

I tempi di reazione. Per il creditore non aderente il calendario è serrato: trenta giorni per opporsi alla convenzione di moratoria; termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza per opporsi al concordato semplificato; termini brevi per il reclamo contro i provvedimenti sulle misure protettive e cautelari. Nessuno di questi termini si ferma ad agosto. L’errore più costoso del creditore estraneo non è perdere nel merito, ma arrivare tardi.

Una verifica preliminare utile a entrambe le parti. Prima di qualsiasi mossa conviene ricostruire, con documenti alla mano: la data di pubblicazione dell’istanza e dell’eventuale richiesta di misure protettive; il provvedimento di conferma e il suo perimetro; le comunicazioni ricevute dall’esperto e le proposte effettivamente formulate; la data di comunicazione della relazione finale, che fa partire le finestre dei sessanta giorni per l’accordo con soglia ridotta e per il concordato semplificato. Su questa mappa si costruisce sia la difesa dell’impresa sia l’opposizione del creditore, e la giurisprudenza esaminata mostra che proprio questi dettagli decidono l’esito.


La pronuncia più recente: Cass. civ., sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13997

Il contesto

Tra le decisioni dell’ultimo anno, quella che incide più direttamente sul rapporto tra impresa e creditori estranei è l’ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026, primo precedente di legittimità sull’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII.

La regola generale è severa: se un terzo, tipicamente un creditore non aderente, ha già chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, il debitore che vuole accedere a uno strumento di regolazione della crisi deve farlo entro la prima udienza di quel procedimento, a pena di decadenza. L’ultimo periodo della norma prevede un’eccezione: il termine non si applica se la domanda è proposta “all’esito” della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto.

La vicenda

Un creditore aveva chiesto la liquidazione giudiziale di una società in accomandita semplice e del suo socio accomandatario. In pendenza dell’istanza, i debitori avevano avviato la composizione negoziata. L’esperto aveva però segnalato che il giudizio di liquidazione pendente rendeva di fatto impossibile proseguire. I debitori avevano allora chiesto essi stessi l’archiviazione e, subito dopo, depositato una domanda di accesso con riserva a uno strumento di regolazione, con misure protettive. Tribunale e Corte d’appello di Brescia avevano ritenuto la domanda tardiva e aperto la liquidazione. Il Procuratore Generale, in Cassazione, aveva sostenuto la tesi più favorevole ai debitori.

La motivazione, in linguaggio piano

La Corte ha respinto il ricorso. La finestra dei sessanta giorni presuppone che le trattative siano giunte a conclusione e che l’esperto abbia depositato la relazione finale; non può decorrere dalla semplice rinuncia del debitore alla composizione negoziata. Gli argomenti sono quattro: il significato letterale di “esito”, che indica lo sbocco di un percorso e non l’uscita anticipata; la relazione illustrativa al D.Lgs. 83/2022, secondo cui non basta l’accesso alla composizione, serve la conclusione delle trattative; la finalità anti-abuso, perché lo strumento non deve servire ad attivare e abbandonare il tavolo solo per scavalcare la decadenza; la conferma sistematica del correttivo del 2024, che ha collegato gli esiti dell’art. 23 alla “conclusione delle trattative”.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima di questa ordinanza, una parte della prassi riteneva che qualunque chiusura della composizione negoziata, anche su istanza del debitore, aprisse la finestra dei sessanta giorni. Ora il quadro è diverso, e le ricadute toccano entrambe le parti.

Per il creditore non aderente che ha chiesto la liquidazione giudiziale, la pronuncia è un’arma: se il debitore esce dalla composizione prima della relazione finale, non può invocare la deroga, e la sua domanda di accesso a uno strumento di regolazione proposta dopo la prima udienza è tardiva.

Per l’impresa, la pronuncia impone una disciplina rigorosa: quando pende un’istanza di liquidazione altrui, la composizione negoziata va condotta fino alla relazione finale, e la decisione di abbandonarla va presa sapendo che chiude la porta alla deroga. I commentatori hanno segnalato il rischio di un disincentivo all’uso dello strumento, e una tensione con l’art. 18, comma 4, che invece dà rilievo all’archiviazione “comunque” avvenuta ai fini del blocco della sentenza di liquidazione. Finché il legislatore non interviene, il principio è quello fissato dalla Cassazione, ed è prudente regolarsi di conseguenza.


I principi applicati ai casi reali

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati realistici, costruiti per mostrare come i principi giurisprudenziali si traducono in numeri e scadenze. Non riproducono casi reali.

Ipotesi 1 — Accordo ad efficacia estesa nato dalla composizione negoziata

Dati: impresa manifatturiera in continuità; categoria “creditori finanziari” con crediti per 1.847.300 €. Aderiscono tre banche per 1.152.600 €. Una banca, titolare di 694.700 €, non aderisce. Relazione finale dell’esperto comunicata il 9 marzo 2026.

Sviluppo: la percentuale di adesione nella categoria è 1.152.600 / 1.847.300 = 62,4%. Sotto la soglia ordinaria del 75%, ma sopra il 60% richiesto quando l’accordo deriva dalla composizione negoziata. Perché la soglia ridotta operi, la domanda di omologazione deve essere depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale: entro l’8 maggio 2026. La banca non aderente riceve il trattamento della categoria; il piano le riconosce il 48,7% in cinque anni, contro un recupero stimato del 31,2% in liquidazione giudiziale.

Esito: se l’impresa deposita il 6 maggio, l’estensione degli effetti è possibile. La banca non aderente può opporsi contestando l’omogeneità della categoria, la completezza dell’informazione ricevuta nelle trattative o la stima di liquidazione. Non le si può però imporre di mantenere i fidi o concedere nuova finanza: un piano che lo presupponga non può essere omologato con efficacia estesa. Se l’impresa deposita il 12 maggio, la soglia torna al 75% e l’estensione salta.

Ipotesi 2 — Concordato semplificato e utilità per i chirografari (Cass. 620/2026 e 624/2026)

Dati: attivo realizzabile 438.900 €; prededuzioni e privilegi 401.250 €; chirografari 1.212.480 €. Prima versione della proposta: nulla ai chirografari, con l’argomento che la procedura semplificata chiude la crisi più rapidamente della liquidazione giudiziale.

Sviluppo: Cass. civ., sez. I, n. 624/2026 (12 gennaio 2026) ha stabilito che l’utilità richiesta per l’omologazione, pur non necessariamente monetaria, non può consistere nella sola rapidità della soluzione quando ai chirografari non è riconosciuto nulla. Il chirografario non aderente che si oppone ha quindi un motivo solido. Seconda versione: i soci rinunciano alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati erogati durante la composizione, per 52.300 €, e il debitore qualifica questa rinuncia come “risorsa esterna”. Cass. civ., sez. I, n. 620/2026 (12 gennaio 2026) ha escluso che la rinuncia alla prededuzione dei finanziamenti soci sia una risorsa esterna, perché non incrementa l’attivo. Terza versione: un terzo apporta 41.700 € di finanza nuova, effettivamente destinata ai chirografari. Disponibile per i chirografari: 438.900 − 401.250 + 41.700 = 79.350 €, pari al 6,5%.

Esito: solo la terza versione supera il vaglio dell’utilità; resta comunque da dimostrare che il 6,5% non sia inferiore a quanto i chirografari otterrebbero in liquidazione giudiziale. Il creditore che vuole opporsi deve costituirsi entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza: con udienza fissata al 25 novembre 2026, l’ultimo giorno utile è il 15 novembre.

Ipotesi 3 — Misure protettive, liquidazione pendente e uscita anticipata (Cass. 13997/2026)

Dati: un fornitore non aderente, creditore di 27.840 €, ha in corso un pignoramento presso terzi e ha depositato istanza di liquidazione giudiziale, con prima udienza fissata al 23 giugno 2026. L’impresa pubblica l’istanza di composizione con misure protettive il 14 aprile 2026 e deposita lo stesso giorno il ricorso per la conferma.

Sviluppo: dal 14 aprile il pignoramento è bloccato e la sentenza di liquidazione non può essere pronunciata. Il tribunale conferma le misure per 120 giorni: scadenza 12 agosto 2026. Attenzione: la sospensione feriale non opera nei procedimenti del Codice della crisi, quindi agosto non sposta nulla. Il 18 giugno l’impresa, scoraggiata dal fornitore, chiede l’archiviazione e il 25 giugno deposita una domanda di accesso a uno strumento di regolazione.

Esito: alla luce della Cass. 13997/2026, la domanda del 25 giugno è successiva alla prima udienza (23 giugno) e non beneficia della deroga, perché la composizione non si è chiusa con la relazione finale. Il fornitore può insistere per l’apertura della liquidazione. Se invece l’impresa avesse proseguito fino alla relazione finale, comunicata ad esempio il 30 luglio, avrebbe avuto tempo fino al 28 settembre per depositare la domanda.


La giurisprudenza in tabella

La tabella raccoglie tutti i riferimenti esaminati, con la questione decisa, il principio in una riga e la sua ricaduta per chi tratta con creditori non aderenti. Le pronunce di legittimità fissano i principi; quelle di merito mostrano come vengono applicati in concreto e dove resta il contrasto, specie sui rapporti con le banche. Gli estremi sono quelli riportati dalle fonti pubbliche consultate; prima di citarli in un atto, vanno sempre riscontrati sul testo integrale.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ., sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13997Deroga alla decadenza dell’art. 40, c. 10, CCIII 60 giorni decorrono dalla relazione finale, non dalla rinuncia del debitoreIl creditore istante in liquidazione può eccepire la tardività
Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624Utilità nel concordato semplificatoLa sola rapidità non è utilità per chirografari a zeroMotivo di opposizione del chirografario
Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 623Ammissibilità del concordato semplificatoIl tribunale verifica che la composizione fosse praticabile ab origineContrasta l’uso della composizione come anticamera liquidatoria
Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620Risorse esterneLa rinuncia dei soci alla prededuzione non è risorsa esternaSmonta proposte che non aggiungono attivo
Cass. civ., sez. I, ord. n. 31641/2025 (pubbl. 4 dicembre 2025)Vaglio di ritualitàControllo di legalità sostanziale, non formaleLacune documentali rilevabili subito
Cass. civ., sez. I, n. 31856/2025 (dicembre 2025)Rapporto con il procedimento di insolvenzaIl giudice del concorso valuta incidentalmente l’istanza di composizioneLe misure protettive non bloccano se l’accesso era inammissibile
Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025 (dep. 2 settembre 2025)Sequestro preventivoUna composizione seria può escludere il periculumEffetto stabilizzante del percorso serio
Trib. Como, 27 giugno 2025 (R.G. 974/2025)Proroga delle misureProroga ammessa se i creditori strategici restano al tavoloIl parere dell’esperto è decisivo
Trib. Milano, ord. 15 luglio 2025Accesso tramite SGRPerimetro soggettivo delle misure da motivareOgni estensione è contestabile
Trib. Crotone, ord. 4 gennaio 2025Segnalazione in Centrale RischiInibitoria concessa a tutela della continuitàLeva cautelare per l’impresa
Trib. Napoli, 1° dicembre 2025Condotte bancarie standardizzateCautele contro revoche ed escussioni automaticheOrientamento favorevole all’impresa
Trib. Parma, ord. 10 gennaio 2025Ripristino delle lineeNessun ripristino se la banca prova la vigilanza prudenzialeDifesa della banca non aderente
Trib. Bologna, 16 marzo 2025Riattivazione dei fidiRevoche motivate da prudente gestione legittimeIl piano deve superare le ragioni della banca
App. Venezia, decr. 28 marzo 2024Perimetro delle trattativeSi possono escludere i creditori pagati integralmenteBuona fede non significa coinvolgere tutti
Trib. Ancona, 1° aprile 2025Valore della relazione dell’espertoIl tribunale verifica autonomamente la buona fedeLa relazione non è una sanatoria
Trib. Milano, decr. 29 settembre 2025Contenuto della buona fedeBuona fede è disponibilità a discutere e riformulareLe offerte rigide non bastano

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce si ricava un decalogo pratico, valido sia per l’impresa sia per il creditore che non aderisce.

  • Il creditore non aderente non è vincolato da contratti e accordi che non ha firmato, salvo i casi tipici di estensione (art. 61, art. 62) e il concordato semplificato omologato.
  • Le misure protettive non sono automatiche nel tempo: senza conferma tempestiva del tribunale, il creditore torna libero di agire.
  • La conferma può essere selettiva: conta verificare se la propria iniziativa rientra nel perimetro del provvedimento.
  • La banca non può revocare o sospendere i fidi per la sola notizia della composizione; può farlo se lo impone la vigilanza prudenziale e lo motiva.
  • Le cautele contro la banca (Centrale Rischi, escussioni, compensazioni) dividono i tribunali: si ottengono con un piano credibile e la prova di una reazione automatica.
  • Nell’accordo ad efficacia estesa nato dalla composizione, la soglia del 60% per categoria vale solo se la domanda rispetta la finestra dei sessanta giorni.
  • Al creditore esteso non si possono imporre nuovi finanziamenti né il mantenimento degli affidamenti.
  • Il concordato semplificato richiede trattative effettive e documentate: la relazione dell’esperto è necessaria ma il tribunale la verifica nel merito.
  • L’utilità per ciascun creditore deve essere reale: la rapidità da sola non basta, e la rinuncia dei soci alla prededuzione non è finanza esterna.
  • Se pende un’istanza di liquidazione altrui, chi abbandona la composizione prima della relazione finale perde la deroga alla decadenza.
  • I termini del Codice della crisi corrono anche in agosto: la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto qui non si applica.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Sono un fornitore e ho ricevuto la convocazione dell’esperto. Se non partecipo, rischio qualcosa? Non sei obbligato ad aderire, ma il Codice ti chiede di comportarti secondo buona fede. Non partecipare non ti espone a sanzioni, ma ti priva della possibilità di incidere sulla soluzione. Se poi si arriva a un concordato semplificato, la tua assenza dal tavolo non ti toglie il diritto di opposizione, ma rende più difficile sostenere che le trattative non siano state effettive (Trib. Ancona 2025; Cass. 623/2026).

La banca mi ha sospeso il fido il giorno dopo la pubblicazione dell’istanza. Posso ottenerne il ripristino? Dipende dalla motivazione. Dalla conferma delle misure protettive, la banca deve dimostrare ragioni di vigilanza prudenziale per mantenere la sospensione. Se le dimostra, i tribunali tendono a negare il ripristino (Trib. Parma, Trib. Bologna 2025); se la reazione appare automatica e immotivata, alcuni tribunali concedono cautele (Trib. Napoli, Trib. Crotone).

Un accordo firmato dal 62% dei miei colleghi creditori può ridurre il mio credito? Solo se si tratta di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, nella tua stessa categoria omogenea, depositato nei tempi previsti per la soglia del 60%, con un trattamento non inferiore alla liquidazione giudiziale. Altrimenti, se non hai firmato, hai diritto al pagamento integrale nei termini di legge.

Il debitore propone un concordato semplificato che dà zero ai chirografari. Si può opporre? Sì. La Cassazione (n. 624/2026) ha escluso che la sola rapidità della procedura integri l’utilità richiesta. L’opposizione va proposta costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza, termine perentorio.

Ho chiesto la liquidazione giudiziale e il debitore è entrato in composizione. Devo aspettare? Finché le misure protettive sono efficaci, la sentenza non può essere pronunciata. Ma puoi chiedere al tribunale di valutare se l’accesso era inammissibile (Cass. 31856/2025) e, se il debitore abbandona il tavolo prima della relazione finale, eccepire la tardività della sua successiva domanda (Cass. 13997/2026).


Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti esaminati al tuo fascicolo concreto, che tu sia l’impresa in composizione negoziata o un creditore che ha scelto di non aderire.

  1. Verifichiamo la pubblicazione dell’istanza e il ricorso per la conferma delle misure protettive, controllando date, notifiche e perimetro dei creditori coinvolti, perché una protezione chiesta male non protegge.
  2. Costruiamo o contestiamo la richiesta di conferma selettiva delle misure, calibrandola sulle iniziative esecutive effettivamente in corso e sul principio di proporzionalità.
  3. Analizziamo la motivazione con cui la banca ha sospeso o revocato gli affidamenti, confrontandola con l’art. 16, comma 5, e con la giurisprudenza di Parma, Bologna, Napoli e Crotone, per decidere se chiedere cautele o difendere la legittimità della revoca.
  4. Predisponiamo i ricorsi per misure cautelari su Centrale Rischi, escussione di garanzie e compensazioni, oppure le difese del creditore che le subisce.
  5. Documentiamo le trattative passo per passo: proposte, dati forniti, controproposte e risposte, perché è quel fascicolo che il tribunale leggerà per valutare la buona fede.
  6. Verifichiamo la formazione delle categorie negli accordi ad efficacia estesa e nelle convenzioni di moratoria, e calcoliamo le soglie di adesione e la finestra dei sessanta giorni.
  7. Redigiamo o impugniamo la proposta di concordato semplificato, verificando utilità per ciascun creditore, risorse esterne effettive e confronto con la liquidazione giudiziale alla luce delle sentenze di gennaio 2026.
  8. Proponiamo opposizioni e reclami nei termini perentori, ricordando che nel Codice della crisi la sospensione feriale non opera.
  9. Presidiamo il rapporto con l’istanza di liquidazione pendente, pianificando la durata della composizione in modo da non perdere la deroga dell’art. 40, comma 10, come chiarito da Cass. 13997/2026.
  10. Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso caso, perché piano, stime di liquidazione e strategia processuale devono parlare la stessa lingua.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia ridisegnata quasi interamente dalla Cassazione, l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori fa la differenza: gli orientamenti analizzati in questa guida si difendono, o si contestano, fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa linea strategica, senza passaggi di consegne tra la fase delle misure protettive, l’omologazione e il ricorso in Cassazione. La qualifica di Esperto Negoziatore aggiunge la conoscenza diretta di come le trattative si svolgono e di cosa un tribunale si aspetta di trovare nella relazione finale.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i professionisti contabili verificano piano, attestazioni e stime di liquidazione; i legali costruiscono ricorsi, opposizioni e impugnazioni. Analizziamo, verifichiamo, costruiamo la strategia: è l’impegno che possiamo assumere in una materia in cui l’esito dipende anche dalla condotta delle controparti e dalle valutazioni del giudice.


In chiusura

La composizione negoziata non è più lo spazio libero da regole che sembrava nel 2021. La giurisprudenza ha tracciato un perimetro preciso: protegge l’impresa che negozia davvero, consente di vincolare i non aderenti solo nei casi tipici e a condizioni rigorose, e restituisce al creditore estraneo strumenti concreti quando il tavolo è solo di facciata. Per chi siede da una parte o dall’altra, conoscere queste decisioni significa scegliere le mosse con cognizione di causa.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché coincide con le competenze certificate del suo titolare: la composizione negoziata è il procedimento del D.L. 118/2021 di cui l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore; i creditori non aderenti più frequenti sono le banche, terreno dello staff nazionale in diritto bancario che coordina; e le questioni più delicate, dalle misure protettive al concordato semplificato, approdano in Cassazione, dove l’Avvocato patrocina come cassazionista.

📩 I termini in questa materia sono brevi e non si fermano nemmeno ad agosto: contatta subito lo Studio Monardo usando i recapiti che trovi in fondo a questa pagina, e valutiamo insieme la tua posizione.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata