Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se gestisci un credito garantito da ipoteca su un immobile di un’impresa finita in liquidazione giudiziale, come funzionario di una banca, come servicer o come cessionario di un portafoglio, e ti arriva la notizia che qualcuno ha depositato una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, hai davanti una sequenza di scelte con termini brevi. Alcune scelte si fanno una volta sola. Altre, se non le fai, vengono fatte per te dalla legge: il tuo silenzio, per esempio, vale come voto favorevole.
La risposta breve alla domanda del titolo è questa. Nel concordato nella liquidazione giudiziale il credito ipotecario può essere pagato per intero, e allora la banca non vota; oppure può essere pagato solo in parte, ma mai meno di quanto la banca ricaverebbe dalla vendita del bene ipotecato, al netto delle spese, secondo la stima di un professionista indipendente designato dal tribunale e senza alterare l’ordine delle prelazioni. La parte non coperta dal valore del bene diventa chirografaria e su quella la banca vota (artt. 240 c. 4 e 243 cc. 2-4 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019). Tutto il resto, dalla verifica dello stato passivo all’opposizione all’omologazione, serve a far sì che quella regola venga rispettata nel tuo caso concreto.
Il piano che segue ti porta mossa per mossa dalla verifica della tua collocazione nello stato passivo fino alla fase di esecuzione del concordato omologato. Ogni mossa ha un obiettivo, un termine, una base giuridica e un controllo da fare prima di passare alla successiva.
Perché Studio Monardo ha titolo per accompagnarti su questo terreno? Il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la logica con cui si costruisce un piano di soddisfazione dei creditori e come si valuta la sua convenienza rispetto alla liquidazione. Il credito ipotecario, poi, è materia bancaria pura (mutui, fondiari, garanzie, cessioni di crediti deteriorati), e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che lavora proprio su questi rapporti. Le due competenze si incontrano esattamente nel punto in cui si colloca la tua domanda.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. del Codice della crisi) può arrivare in momenti diversi della procedura e con contenuti diversi; la tua prima mossa dipende dalle risposte a quattro domande.
Domanda 1: il tuo credito è già nello stato passivo, e con quale collocazione?
Apri il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo (art. 204 CCII) o, se la proposta è arrivata prima, l’elenco provvisorio dei creditori predisposto dal curatore. Verifica tre cose: l’importo ammesso (capitale, interessi, spese), la collocazione in prelazione ipotecaria e il bene su cui la prelazione è riconosciuta. Se l’ipoteca non c’è, o c’è su un bene diverso, o è stata riconosciuta solo per una parte del credito, sei in una situazione da correggere subito: il concordato si costruisce sullo stato passivo, e la Cassazione ha chiarito che una volta consolidata la collocazione ottenuta in quella sede non puoi far valere contro l’assuntore una causa di prelazione diversa da quella accertata.
Domanda 2: sei un creditore fondiario con un’esecuzione in corso?
Se il tuo credito nasce da un mutuo fondiario (art. 38 TUB) e hai avviato, o puoi avviare, l’esecuzione individuale sull’immobile, l’art. 41 c. 2 TUB ti attribuisce il cosiddetto privilegio processuale. La Cassazione, con la sentenza della Sez. I n. 22914 del 19 agosto 2024, ha esaminato l’interferenza di quel privilegio con il Codice della crisi. La tua posizione negoziale nel concordato cambia molto a seconda che tu abbia questa leva in mano o no.
Domanda 3: chi ha presentato la proposta e quando?
Il Codice distingue nettamente. Creditori e terzi possono proporre il concordato anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e il curatore possa predisporre un elenco provvisorio dei creditori. Il debitore, invece (e anche le società cui partecipa o sottoposte a comune controllo), può proporlo solo decorso un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo; e la sua proposta è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento (art. 240 c. 1). Una proposta del debitore fuori da queste finestre, o senza quell’apporto, è il primo profilo da contestare.
Domanda 4: la proposta ti paga per intero o no, e quando?
Leggi la parte della proposta che riguarda i creditori con pegno o ipoteca. Le ipotesi sono tre: pagamento integrale e immediato; pagamento integrale ma dilazionato; pagamento non integrale, con la parte non coperta trattata come chirografaria. Ognuna porta a mosse diverse sul voto e sull’opposizione.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa… |
|---|---|
| Non hai ancora verificato la collocazione nello stato passivo, oppure l’ipoteca non risulta riconosciuta | Mossa 1 |
| Sei creditore fondiario e hai (o puoi avviare) un’esecuzione individuale | Mossa 2 |
| Hai appena ricevuto la proposta e devi capire chi la presenta e cosa ti offre | Mossa 3 |
| La proposta prevede per te un pagamento non integrale | Mossa 4 |
| Il giudice delegato ha fissato il termine per il voto | Mossa 5 |
| La proposta è stata approvata e ti è stata comunicata la fissazione del termine per le opposizioni | Mossa 6 |
| Il concordato è omologato e devi tutelare la tua garanzia in fase di esecuzione | Mossa 7 |
| Il credito è stato ceduto (prima o dopo l’apertura della liquidazione giudiziale) | Mossa 8, poi torna alla mossa indicata sopra |
Un’avvertenza di disciplina transitoria, prima di cominciare. Il Codice della crisi si applica alle procedure aperte dal 15 luglio 2022. Se il tuo debitore è stato dichiarato fallito prima di quella data, la proposta di concordato segue ancora la legge fallimentare (R.D. 267/1942, artt. 124 ss.), che ha una struttura molto simile: l’art. 124 c. 3 l.fall. prevedeva già il pagamento non integrale dei privilegiati con la relazione giurata di un professionista, e l’art. 127 l.fall. regolava il loro voto. Per questo gran parte della giurisprudenza che troverai citata in questo piano è stata resa sulla legge fallimentare: la indicheremo sempre come tale. Anche il lessico si è aggiornato: l’art. 349 CCII stabilisce che, nelle disposizioni vigenti, «fallimento» e «fallito» si intendono sostituiti da «liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale».
Un secondo avvertimento riguarda i tempi. L’art. 9 c. 1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini (quella dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969) per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa disposizione. Se la proposta ti arriva a fine luglio, non contare sull’estate per guadagnare tempo.
Mossa 1: Blocca la tua collocazione ipotecaria nello stato passivo
Obiettivo della mossa: arrivare al concordato con un credito ammesso per l’importo giusto, collocato in via ipotecaria sul bene giusto, con un accertamento che il proponente e l’eventuale assuntore non potranno rimettere in discussione.
Quando va fatta
Subito, e in ogni caso prima che scadano i termini dell’accertamento del passivo. Ricorda i termini del Codice: le impugnazioni dello stato passivo (opposizione se la tua domanda non è stata accolta in tutto o in parte; impugnazione se contesti l’ammissione di un altro creditore) si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’accertamento (artt. 206 e 207 c. 1 CCII). Se non hai ancora presentato la domanda di ammissione, la domanda tardiva va trasmessa non oltre sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, termine che nelle procedure di particolare complessità il tribunale può portare fino a dodici mesi con la sentenza di apertura; dopo, la domanda «ultratardiva» è ammessa solo se provi che il ritardo non dipende da te e la trasmetti entro sessanta giorni dalla cessazione della causa (art. 208 CCII).
Come si esegue
Il primo passo è recuperare il fascicolo completo del credito: contratto di mutuo, atto di concessione dell’ipoteca, nota di iscrizione, eventuali rinnovazioni, piano di ammortamento, conteggio del dovuto alla data di apertura. Poi confronta riga per riga quei documenti con il provvedimento del giudice delegato.
Verifica in particolare:
- il grado dell’ipoteca e la presenza di iscrizioni anteriori (altre banche, ipoteche giudiziali, ipoteca dell’agente della riscossione);
- il perimetro del bene: l’ipoteca colpisce l’immobile come descritto nella nota di iscrizione; frazionamenti, ampliamenti, pertinenze e accessioni vanno ricostruiti con le visure;
- gli interessi: la prelazione ipotecaria copre gli interessi nei limiti di legge, e la ricostruzione degli importi in prelazione e in chirografo deve essere esatta, perché sarà la base del calcolo del tuo voto;
- le eventuali contestazioni del curatore su revocabilità dell’ipoteca o su vizi del contratto: se ci sono, sono la prima cosa da affrontare, perché il concordato può prevedere che le azioni della massa vengano cedute al proponente.
Se riscontri un errore a tuo danno, prepara il ricorso in opposizione entro i trenta giorni. Se riscontri l’ammissione in prelazione di un creditore che a tuo giudizio non ne ha diritto e che ti precede, valuta l’impugnazione.
La base giuridica
Gli artt. 204-208 CCII regolano formazione, impugnazione e integrazione dello stato passivo. Il collegamento con il concordato è nell’art. 243 c. 1: votano i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo, compresi quelli ammessi con riserva; se la proposta arriva prima dell’esecutività, votano i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.
La giurisprudenza resa sulla legge fallimentare spiega perché questa mossa non è una formalità. Con la sentenza n. 14143 del 27 ottobre 2000 la Cassazione, Sez. I, ha affermato che il creditore che ha ottenuto nello stato passivo un accertamento definitivo su una sola causa di prelazione non può poi far valere un’altra garanzia, nella specie l’ipoteca, nei confronti dell’assuntore del concordato. Ciò che non ottieni nello stato passivo, nel concordato non lo recuperi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire l’errore di collocazione quando i trenta giorni sono già scaduti. In quel caso verifica se ricorrono i presupposti della revocazione (art. 206 c. 5 CCII: falsità, dolo, errore essenziale di fatto, documenti decisivi che non hai potuto produrre per causa a te non imputabile), il cui termine decorre dalla scoperta. Se non ricorrono, la collocazione è quella e il resto del piano va costruito su di essa: lavorerai sulla stima del bene (mossa 4) e sul voto del residuo chirografario (mossa 5).
Un secondo imprevisto: la proposta arriva prima dell’esecutività dello stato passivo e tu non compari nell’elenco provvisorio del curatore, o vi compari in chirografo. Segnala subito per iscritto al curatore e al giudice delegato la tua posizione documentata: l’elenco provvisorio deve essere approvato dal giudice delegato e su di esso si calcolano voto e maggioranze.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai il provvedimento che ti ammette in prelazione ipotecaria, con l’importo esatto ripartito tra capitale, interessi in prelazione e parte chirografaria;
- hai verificato il grado della tua ipoteca e l’elenco dei creditori che ti precedono sullo stesso bene;
- hai annotato in un’agenda condivisa ogni termine ancora aperto (opposizione, tardiva, revocazione).
Mossa 2: Se sei creditore fondiario, metti sul tavolo il privilegio processuale
Obiettivo della mossa: capire se puoi proseguire o avviare l’esecuzione individuale sull’immobile nonostante la liquidazione giudiziale, e usare questa possibilità come elemento di valutazione della proposta concordataria.
Quando va fatta
Appena sai che è stata aperta la liquidazione giudiziale e, comunque, prima di votare: la convenienza del concordato per te va misurata anche su ciò che otterresti percorrendo la strada esecutiva.
Come si esegue
Prima di procedere, assicurati che il tuo credito sia davvero fondiario: non basta che il finanziamento sia garantito da ipoteca. Il credito fondiario, nel Testo unico bancario, è il finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, entro limiti di finanziabilità rispetto al valore del bene (art. 38 TUB). Sulla validità dei mutui che superano quel limite la giurisprudenza di legittimità ha continuato a pronunciarsi anche nel 2026, e il curatore o il proponente potrebbero sollevare la questione per contestare la natura fondiaria del tuo credito.
Poi verifica lo stato dell’esecuzione: se pende, in che fase si trova (pignoramento, perizia, ordinanza di vendita, aggiudicazione), chi è il custode, quali somme sono già state ricavate o distribuite.
La base giuridica
L’art. 41 c. 2 TUB consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore (oggi, per effetto dell’art. 349 CCII, liquidazione giudiziale). La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, pronunciata su rinvio pregiudiziale, ha esaminato l’interferenza di questo privilegio processuale con le nuove regole del Codice della crisi e lo ha ritenuto applicabile anche alla liquidazione controllata; le sintesi pubblicate su dirittobancario.it ne ricavano che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale nelle procedure concorsuali liquidatorie, quindi nella liquidazione giudiziale come nella liquidazione controllata.
Attenzione a non sovrastimare la leva: il privilegio fondiario è un privilegio processuale, cioè riguarda la possibilità di agire in executivis; la misura definitiva di ciò che ti spetta resta legata all’accertamento del credito e della prelazione in sede concorsuale. Per questo la mossa 1 resta indispensabile anche per il creditore fondiario.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il conflitto con il curatore, che chiede di subentrare nell’esecuzione o contesta l’applicabilità del privilegio. Non interrompere l’esecuzione di tua iniziativa: chiedi al giudice dell’esecuzione di pronunciarsi e conserva la documentazione dell’opponibilità della tua iscrizione alla procedura. Un secondo imprevisto è la proposta di concordato che prevede la vendita dell’immobile al di fuori dell’esecuzione individuale, magari con cessione del bene all’assuntore: è uno scenario in cui la valutazione di convenienza diventa decisiva (mosse 4 e 6), perché il proponente ti sta chiedendo di rinunciare a una strada che la legge ti lascia aperta.
Il confronto che devi preparare: valore e tempo
Prima di passare alla proposta, metti per iscritto un confronto a due colonne. Nella prima colonna scrivi ciò che otterresti dalla strada esecutiva: prezzo realistico di aggiudicazione dell’immobile (non il valore di perizia, ma il valore che ragionevolmente il mercato pagherà dopo uno o più esperimenti di vendita), meno le spese dell’esecuzione, meno ciò che spetta ai creditori che ti precedono, con la data stimata di incasso. Nella seconda colonna scrivi ciò che ti offre il concordato, con la sua data di incasso.
Due numeri con date diverse non si confrontano direttamente. Un incasso certo a quattro mesi dall’omologazione può valere più di un incasso teoricamente maggiore a tre anni, specie se l’immobile è un bene strumentale specifico (un capannone attrezzato, un albergo, un impianto) che ha un mercato ristretto. Al contrario, un immobile residenziale o commerciale in zona appetibile può essere venduto in tempi ragionevoli e a valori vicini alla stima. Questa colonna di confronto è lo strumento che userai alla mossa 5 per decidere il voto e alla mossa 6 per dimostrare l’eventuale non convenienza.
Ricorda anche che, se non sei creditore fondiario o se il privilegio processuale non è utilizzabile nel tuo caso, la tua alternativa non è l’esecuzione individuale ma la prosecuzione della liquidazione giudiziale, con i suoi tempi di vendita e di riparto. Il confronto va fatto comunque, cambiando i dati della prima colonna: è il parametro che l’art. 245 c. 5 utilizza esplicitamente («in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale»).
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai accertato la natura fondiaria del credito e il rispetto del limite di finanziabilità, o hai preparato le difese sul punto;
- conosci lo stato esatto dell’esecuzione individuale e una stima realistica dei tempi di vendita;
- hai un numero: quanto ricaveresti, netto, dalla strada esecutiva e in quanto tempo.
Mossa 3: Leggi la proposta come la leggerebbe il tribunale
Obiettivo della mossa: capire se la proposta è ammissibile e se il trattamento previsto per te rispetta i limiti di legge, prima ancora di valutare se ti conviene.
Quando va fatta
Appena ricevi la proposta. Nel concordato nella liquidazione giudiziale la proposta passa per un esame preliminare e poi viene comunicata ai creditori, con il termine fissato dal giudice delegato entro cui far pervenire l’eventuale dissenso (art. 244 c. 2 CCII). I tempi sono stretti: ogni giorno speso senza leggerla è un giorno sottratto alla preparazione del voto.
Come si esegue
Il primo passo è identificare il proponente. Se è un creditore o un terzo, la proposta può arrivare anche prima dell’esecutività dello stato passivo. Se è il debitore, o una società da lui partecipata o sottoposta a comune controllo, controlla le date: la proposta è possibile solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo, e deve prevedere l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento (art. 240 c. 1). Calcola tu quel dieci per cento, sul valore dell’attivo indicato dagli organi della procedura, e verifica che le risorse siano davvero esterne e aggiuntive.
Il secondo passo è leggere la struttura della proposta. L’art. 240 c. 2 consente di suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, di prevedere trattamenti differenziati tra creditori di classi diverse (motivandoli) e di ristrutturare i debiti in qualsiasi forma: cessione dei beni, accollo, attribuzione ai creditori o a società da loro partecipate di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari. Chiediti: in quale classe sono collocato? Con chi sono stato messo? La mia classe è omogenea per posizione giuridica?
Il terzo passo è isolare il tuo trattamento. Qui la regola chiave è l’art. 240 c. 4: la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni su cui sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene, come attestato da un professionista indipendente designato dal tribunale; e il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Il quarto passo è leggere i limiti degli impegni del proponente. L’art. 240 c. 5 consente al proponente creditore o terzo di limitare i propri impegni ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva al momento della proposta; verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore. Se il tuo credito è in una di queste situazioni «di confine» (ammesso con riserva, oggetto di opposizione pendente, tardivo), verifica come la proposta lo tratta. La Cassazione, sulla legge fallimentare, ha precisato che una volta passata in giudicato l’omologazione la clausola che limita gli obblighi dell’assuntore ai crediti ammessi non è più contestabile (Cass. Sez. I n. 4698 del 25 febbraio 2011) e che, in presenza di quella clausola, il creditore non insinuato può rivolgersi solo al debitore e non all’assuntore (Cass. Sez. I n. 5391 del 17 marzo 2004). Se una clausola ti penalizza, la devi contestare prima dell’omologazione: dopo è tardi.
Infine, se la liquidazione giudiziale riguarda un gruppo di imprese aperta in forma unitaria (art. 287 CCII), l’art. 240 c. 4-bis consente una proposta con domanda unica, coordinata o autonoma, che deve illustrare le ragioni di maggiore convenienza: in quel caso verifica come vengono trattati i creditori garantiti su beni di ciascuna società, perché il tuo bene ipotecato appartiene a una specifica entità del gruppo.
Il creditore ipotecario e le classi
Una proposta con classi può collocare il creditore ipotecario in modi diversi. Può prevedere una classe per i creditori garantiti pagati per intero (che non votano, salvo rinuncia), una classe per i garantiti pagati in parte (che votano per il residuo), oppure collocare il residuo chirografario dei garantiti nella stessa classe dei chirografari comuni. Ogni scelta ha conseguenze.
Se il tuo residuo chirografario è collocato insieme ai fornitori e agli altri chirografari, il tuo voto conta nella maggioranza di quella classe ma può essere sopravanzato dai crediti degli altri; se invece è collocato in una classe propria o con altri istituti di credito, la tua classe può diventare decisiva nel computo della maggioranza delle classi. Verifica che la formazione delle classi rispetti il criterio della posizione giuridica e degli interessi economici omogenei (art. 240 c. 2) e che i trattamenti differenziati tra classi siano motivati. Una classe costruita su misura per ottenere la maggioranza delle classi, unendo creditori con interessi diversi o separando creditori con interessi uguali, è un argomento da far valere in sede di omologazione.
Tieni presente un effetto meno visibile: la proposta può offrire ai chirografari strumenti diversi dal denaro (azioni, quote, obbligazioni, strumenti finanziari: art. 240 c. 2). Per una banca il valore di questi strumenti va stimato con prudenza, perché la loro liquidità può essere modesta e la loro detenzione può porre questioni regolamentari interne. Per la parte privilegiata, invece, la soglia dell’art. 240 c. 4 parla di soddisfazione «in misura non inferiore» al valore netto del bene: se ti viene offerto qualcosa di diverso dal denaro anche su quella parte, chiedi come è stato valutato e se l’attestazione del professionista lo considera.
La base giuridica
Art. 240 cc. 1, 2, 4, 4-bis e 5 CCII (testo in vigore dal 28 settembre 2024). Sulla legge fallimentare la Cassazione ha delimitato il controllo sulla proposta: il controllo sul proponente attiene alla sua capacità di adempiere; un abuso del diritto è configurabile quando la procedura sacrifica il patrimonio oltre il necessario, ma la sola deviazione dalla parità di trattamento non basta (Cass. Sez. I n. 3274 del 10 febbraio 2011). La stessa Corte ha ritenuto ammissibile una proposta del terzo che riservi a sé l’eventuale eccedenza del valore dei beni trasferiti rispetto ai crediti, entro limiti di ragionevolezza (Cass. Sez. VI n. 2674 del 22 febbraio 2012).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una proposta che non specifica come verrà soddisfatto il creditore ipotecario, o che lo inserisce in una classe insieme a chirografari senza distinguere la parte coperta dal valore del bene. Non aspettare l’opposizione: segnala per iscritto al curatore e al giudice delegato il vizio già nella fase di esame della proposta. Un secondo imprevisto: la proposta prevede la cessione dell’immobile ipotecato all’assuntore senza indicare come e quando verrà pagato il tuo credito garantito. Pretendi chiarezza sul punto, perché da esso dipende il destino della tua garanzia (mossa 7).
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai verificato la legittimazione del proponente e, se è il debitore, finestra temporale e apporto del dieci per cento;
- sai in quale classe sei collocato e con quali altri creditori;
- sai se la proposta ti paga per intero o no, in quanto tempo, e con quali clausole di limitazione degli impegni.
Mossa 4: Smonta e rimonta la stima del bene ipotecato
Obiettivo della mossa: verificare che la somma offerta per la parte privilegiata del tuo credito non sia inferiore al valore di mercato del bene ipotecato, al netto delle sole spese di procedura inerenti a quel bene, come attestato dal professionista indipendente designato dal tribunale.
Quando va fatta
Appena la relazione del professionista è disponibile, e comunque prima della scadenza del termine per il dissenso. Se la proposta prevede per te un pagamento non integrale, questa è la mossa più importante dell’intero piano: tutto il tuo trattamento si regge su un numero, e quel numero viene da una stima.
Come si esegue
Il primo passo è chiedere e ottenere la relazione completa, con gli allegati: perizia, comparabili utilizzati, criteri di valutazione, eventuali abbattimenti per vendita forzata, quantificazione delle spese.
Poi smonta la stima in quattro parti.
Il valore di mercato. L’art. 240 c. 4 parla di «valore di mercato» dei beni su cui grava la prelazione. Confrontalo con il valore attribuito al bene nell’inventario del curatore, con eventuali perizie dell’esecuzione individuale (se c’è stata), con la tua perizia di erogazione del mutuo aggiornata e con i comparabili di zona. Una differenza significativa va spiegata.
Le spese. La norma ammette di sottrarre il «presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene»: spese di custodia, di vendita, di cancellazione dei gravami, la quota di compenso degli organi imputabile a quel bene. Non le spese generali della procedura. Se nella stima trovi un abbattimento forfettario non motivato, contestalo.
Il grado. Ricostruisci la catena delle prelazioni sullo stesso bene. Il valore netto del bene si distribuisce secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione: se davanti a te c’è un’altra ipoteca o un privilegio speciale che ti precede, la tua quota «coperta» è ciò che resta dopo di loro. Il divieto di alterare l’ordine delle prelazioni (art. 240 c. 4, ultima parte) vale anche qui: nessun creditore di grado successivo può ricevere, nella proposta, un trattamento che lo avvantaggi rispetto a te sul ricavato dello stesso bene.
Il professionista. Verifica che sia stato designato dal tribunale, come richiede la norma, e che sia indipendente. Una relazione predisposta da un tecnico scelto dal proponente non è la relazione che la legge richiede.
Più beni, più creditori sullo stesso bene
La stima si complica in due situazioni frequenti.
L’ipoteca grava su più beni. Se il mutuo è garantito da ipoteca su più immobili, la relazione deve stimare ciascun bene e indicare per ciascuno il valore netto e i creditori che vi concorrono. Non accettare una valutazione «in blocco» che non consente di verificare la distribuzione del ricavato bene per bene: se su uno degli immobili sei di primo grado e su un altro di secondo grado, il tuo minimo legale è la somma delle tue quote sui singoli beni, ciascuna calcolata secondo l’ordine delle prelazioni su quel bene.
Sullo stesso bene concorrono più creditori. Davanti a te possono esserci altre ipoteche di grado anteriore o privilegi speciali che la legge antepone all’ipoteca; dopo di te, ipoteche di grado successivo e, soprattutto, ipoteche giudiziali iscritte da altri creditori. La relazione deve ricostruire l’intera catena. Una proposta che, a fronte dello stesso valore netto, paga un creditore di grado successivo in misura che erode la tua quota viola il divieto di alterare l’ordine delle prelazioni (art. 240 c. 4, ultima parte), anche se il tuo importo complessivo sembra «ragionevole».
Infine, verifica la data a cui è riferita la stima. Se tra la stima e il voto è passato molto tempo e il mercato di riferimento si è mosso, o se l’immobile si è deteriorato o è stato liberato da un conduttore, chiedi un aggiornamento: il valore che conta è quello che il professionista attesta per la proposta che voti.
La base giuridica
Art. 240 c. 4 CCII, che riprende la regola dell’art. 124 c. 3 della legge fallimentare. La Cassazione, sulla legge fallimentare, ha spiegato a che cosa serve la relazione: verificare il valore di mercato dei beni oggetto di prelazione, in modo che il creditore non ottenga meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione fallimentare (Cass. Sez. I n. 22045 del 31 ottobre 2016). Più di recente, l’ordinanza della Cassazione n. 13331 del 19 maggio 2025, resa in un concordato fallimentare e commentata da Eutekne con il titolo «Per la falcidia nel concordato fallimentare si guarda alla perizia di stima», è stata sintetizzata nel senso che la relazione del professionista è funzionale anche al voto: la misura della falcidia del privilegiato, e quindi la parte di credito che vota come chirografaria, si determina sulla base della stima.
Il numero che il professionista mette nella relazione decide due cose insieme: quanto incassi e quanto pesi nel voto. Se la stima è bassa, ricevi meno in privilegio e voti per una parte chirografaria più ampia; se è alta, accade il contrario. Per questo una banca con un credito molto superiore al valore del bene può avere interesse a una stima bassa (pesa di più nel voto), mentre una banca con un credito di poco superiore al valore del bene ha interesse a una stima corretta e piena.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una stima che ritieni sottovalutata, ma che non hai gli strumenti tecnici per contestare in tempo. Il piano B è duplice: fai redigere subito una stima di parte con criteri dichiarati e comparabili verificabili; comunicala al curatore e al giudice delegato con osservazioni scritte; conservala per l’eventuale opposizione all’omologazione (mossa 6), dove il tribunale può disporre anche un’istruttoria (art. 245 c. 4).
Un secondo imprevisto: la relazione manca del tutto. Se la proposta prevede per te un pagamento non integrale e il professionista designato dal tribunale non ha attestato nulla, la proposta è viziata nel punto che ti riguarda.
Un terzo imprevisto: la proposta prevede un pagamento integrale ma dilazionato e il proponente sostiene che la relazione non serve. Qui la giurisprudenza resa sulla legge fallimentare gli dà in parte ragione: secondo Cass. 22045/2016 la relazione giurata non è necessaria nel caso di mero pagamento dilazionato, perché l’incidenza del tempo sulla soddisfazione può essere valutata dagli organi della procedura. Ma la stessa sentenza afferma che il pagamento dilazionato oltre i tempi tecnici della procedura equivale a una soddisfazione non integrale, con le conseguenze sul voto che vedrai nella mossa 5.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai la relazione del professionista designato dal tribunale, con valore di mercato, spese detratte e ricostruzione dei gradi;
- hai calcolato tu la somma minima che la legge ti garantisce e l’hai confrontata con quella offerta;
- sai quale parte del tuo credito risulta chirografaria e quindi con quale peso voterai.
Mossa 5: Esprimi il voto, e ricorda che il silenzio vale sì
Obiettivo della mossa: votare (o non votare) con piena consapevolezza, sapendo se e per quale importo hai diritto di voto e che, se non manifesti il dissenso nel termine, sei contato tra i favorevoli.
Quando va fatta
Entro il termine fissato dal giudice delegato per far pervenire il dissenso. Mettilo in agenda il giorno stesso in cui ricevi la comunicazione, con almeno una settimana di margine interno: la delibera di un organo deliberante della banca o del servicer richiede tempo, e il termine non si sospende ad agosto.
Come si esegue
Il primo passo è capire se voti. L’art. 243 CCII distingue tre situazioni.
Pagamento integrale. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se la garanzia è contestata, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione (art. 243 c. 2). Puoi rinunciare anche in parte, ma la rinuncia parziale deve riguardare una quota non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale e accessori. Se rinunci, per la parte rinunciata sei trattato come chirografario e la rinuncia produce effetti solo ai fini del concordato (art. 243 c. 3).
Pagamento non integrale ex art. 240 c. 4. Se la proposta prevede per te una soddisfazione non integrale, per la parte residua del credito sei considerato chirografario e voti per quella parte (art. 243 c. 4).
Pagamento integrale ma dilazionato. Sulla legge fallimentare la Cassazione ha affermato che il pagamento dei privilegiati oltre i tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale: il creditore riceve gli interessi legali ma perde la disponibilità immediata delle somme, e limitatamente a questa perdita deve essere ammesso al voto (Cass. Sez. I n. 22045 del 31 ottobre 2016). Se la proposta ti paga per intero ma in rate pluriennali, chiedi di essere ammesso al voto per la perdita economica da ritardo, quantificandola.
Il secondo passo è decidere se rinunciare alla prelazione. Ha senso raramente, e quasi sempre per una banca che vuole pesare nel voto di una proposta che ritiene dannosa per sé come chirografaria su altri crediti o che ritiene comunque destinata a essere approvata. Ricorda che la rinuncia opera solo ai fini del concordato: se il concordato non viene approvato o omologato, la rinuncia non produce effetti fuori da esso.
Il terzo passo è manifestare il dissenso, se dissenti. L’art. 244 c. 2 è chiaro: i creditori che non fanno pervenire il proprio dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. Nel concordato nella liquidazione giudiziale chi tace approva. Invia il dissenso nelle forme indicate nella comunicazione, conserva la prova della ricezione, indica l’importo per cui voti.
Il quarto passo è leggere le maggioranze. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, serve anche la maggioranza delle classi (art. 244 c. 1). Le variazioni del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei crediti disposte dopo la scadenza del termine per il voto non influiscono sul calcolo (art. 244 c. 3). Se sono sottoposte al voto più proposte, prevale quella che ha la maggioranza più elevata e, a parità, quella presentata per prima (art. 244 c. 4, modificato dal D.Lgs. 136/2024).
La base giuridica
Artt. 243 e 244 CCII. Nota anche le esclusioni dal voto dell’art. 243 c. 5: coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto, parenti e affini del debitore fino al quarto grado, società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, cessionari dei loro crediti da meno di un anno, creditori in conflitto d’interessi. Se scopri che una parte dei crediti favorevoli appartiene a uno di questi soggetti, il calcolo delle maggioranze va rifatto.
E l’art. 243 c. 6: il creditore che propone il concordato, e le società a lui collegate, votano solo se la proposta li colloca in una classe apposita. Se la proposta viene da un’altra banca creditrice, o da un fondo che ha acquistato crediti, verifica questo punto.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più grave è il termine scaduto senza dissenso: sei contato tra i consenzienti e non c’è un rimedio per «ritirare» il silenzio. Il piano B passa per l’opposizione all’omologazione (mossa 6), che resta possibile per il creditore che contesta la regolarità della procedura o, a certe condizioni, la convenienza; ma è una strada più difficile.
Un altro imprevisto: il curatore non ti riconosce il diritto di voto per la parte chirografaria perché la stima ti considera interamente coperto. Contesta la stima (mossa 4) e chiedi espressamente di essere ammesso al voto per la parte residua, motivando: è una questione che potrai riproporre in sede di omologazione, dove il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito delle votazioni (art. 245 c. 4).
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai stabilito se voti, per quale importo e a quale titolo (residuo chirografario, rinuncia, perdita da dilazione);
- hai inviato il voto o il dissenso nel termine e hai la prova della ricezione;
- hai verificato, per quanto possibile, l’assenza di creditori esclusi dal voto tra i favorevoli.
Mossa 6: Opponiti all’omologazione con argomenti che il tribunale può accogliere
Obiettivo della mossa: far valere davanti al tribunale i vizi della procedura o, se ne ricorrono i presupposti, la non convenienza del concordato per il tuo credito.
Quando va fatta
Nel termine fissato dal giudice delegato con il decreto che segue l’approvazione: non meno di quindici e non più di trenta giorni (art. 245 c. 2). L’opposizione si propone con memoria depositata in quel termine (art. 245 c. 3). È un termine breve e non soggetto a sospensione feriale.
Come si esegue
Il primo passo è leggere la relazione del curatore sull’esito del voto (art. 245 c. 1) e il decreto del giudice delegato. Poi scegli i motivi.
Motivi di regolarità. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione (art. 245 c. 4). Rientrano qui: la proposta del debitore fuori dalla finestra temporale o senza l’apporto del dieci per cento; la mancanza della relazione del professionista designato dal tribunale quando sei pagato in misura non integrale; una somma offerta inferiore al valore netto del bene; l’alterazione dell’ordine delle prelazioni; l’errato computo del tuo voto o il computo di voti di creditori esclusi; classi formate in violazione dei criteri di omogeneità.
Motivi di convenienza. L’art. 245 c. 5 consente al tribunale di sindacare la convenienza solo in un caso preciso: quando la proposta prevede classi e il concordato è stato approvato con la maggioranza delle classi (art. 244 c. 1, secondo periodo), e un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza. In quel caso il tribunale omologa se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Se sei in una classe che ha votato contro, questo è il tuo argomento principale: devi dimostrare, numeri alla mano, che dalla prosecuzione della liquidazione (o dalla tua esecuzione fondiaria, se ne ricorrono le condizioni) otterresti di più.
Lo stesso comma prevede, nella formulazione modificata dal D.Lgs. 136/2024 e, secondo la nota di Brocardi aggiornata al 12 agosto 2026, anche dal D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, che il tribunale omologhi anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria, degli enti territoriali o degli enti previdenziali quando il loro voto è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione, anche sulla base della relazione del professionista indipendente. Se il tuo voto contrario era stato decisivo insieme a quello del fisco, aspettati che la partita si sposti su questo terreno.
Legittimazione. Ricorda che l’opposizione richiede un interesse concreto. Sulla legge fallimentare la Cassazione ha escluso che il socio della società fallita sia legittimato di per sé, richiedendo l’accertamento concreto dell’incidenza negativa del concordato sulla sua posizione (Cass. 22045/2016). Per la banca ipotecaria l’interesse si dimostra con il confronto tra il trattamento concordatario e il ricavato atteso dal bene.
Come si costruisce il prospetto di convenienza
Se sei in una classe dissenziente e vuoi contestare la convenienza, il tribunale ti chiederà di dimostrare che dalla prosecuzione della liquidazione giudiziale il tuo credito otterrebbe di più. Prepara un prospetto con quattro voci.
Il ricavato atteso dal bene ipotecato nella liquidazione: valore di realizzo realistico, tempi di vendita, spese inerenti al bene, creditori che ti precedono. Se hai una stima di parte, allegala; se il curatore ha già effettuato tentativi di vendita, usa i loro esiti.
Il ricavato atteso sulla parte chirografaria nella liquidazione: qui servono i dati del programma di liquidazione e dei rendiconti del curatore sull’attivo residuo, sulle azioni pendenti (revocatorie, responsabilità) e sui crediti prededucibili che verranno pagati prima dei chirografari. Se la proposta prevede la cessione delle azioni della massa al proponente (art. 240 c. 5), chiediti quanto valgono quelle azioni nella liquidazione e quanto stai «vendendo» al proponente con il tuo assenso.
Il fattore tempo. Un concordato che paga entro pochi mesi e una liquidazione che chiuderà in anni non sono confrontabili a valori nominali. Attualizza entrambi con un tasso dichiarato e motivato.
Il rischio di inadempimento. Il concordato paga se il proponente o l’assuntore adempiono; la liquidazione paga se il curatore vende. Valuta le garanzie offerte dal proponente e la sua solidità.
Il prospetto non deve essere più lungo del necessario, ma deve essere verificabile: il tribunale, che può disporre attività istruttoria (art. 245 c. 4), deve poter seguire il calcolo e confrontarlo con la relazione del professionista indipendente.
La base giuridica
Art. 245 CCII (testo aggiornato al 12 agosto 2026). La richiesta di omologazione è proposta con ricorso secondo le forme dell’art. 124 c. 3 e il tribunale, se vi sono opposizioni, ne esamina il contenuto, può assumere mezzi istruttori anche delegando un componente del collegio e provvede con decreto motivato; il decreto è pubblicato secondo l’art. 45 (art. 245 cc. 3, 4 e 6).
Nel valutare gli argomenti di abuso, ricorda che la Cassazione, sulla legge fallimentare, ha escluso che la sola deviazione dalla parità di trattamento o la cessione delle azioni revocatorie al terzo integrino un abuso (Cass. 3274/2011): un’opposizione che si limiti a lamentare un trattamento «diverso» rischia di non bastare se non dimostri che il tuo credito riceve meno di quanto la legge ti garantisce.
In una mossa delicata come questa, il punto non è dire che la proposta è ingiusta, ma dimostrare con i numeri che viola l’art. 240 c. 4 o che non è conveniente per la tua classe. È il lavoro che lo Studio Monardo imposta mettendo insieme la lettura giuridica della proposta e l’analisi del valore del credito: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, coordina sullo stesso fascicolo avvocati e commercialisti dello staff bancario e tributario.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il termine per l’opposizione già decorso quando ti accorgi del problema. Valuta se il decreto di omologazione è reclamabile e da chi: le regole sul reclamo contro il decreto di omologazione vanno verificate sul testo vigente del Codice al momento in cui ti serve, perché il termine è breve. Un secondo imprevisto: l’opposizione è respinta perché non hai dimostrato la non convenienza. Il piano B è prepararla fin dall’inizio con una stima di parte (mossa 4) e con il confronto con i tempi reali della liquidazione o dell’esecuzione fondiaria (mossa 2).
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai depositato la memoria di opposizione nel termine, con i motivi di regolarità e, se sei in una classe dissenziente, di convenienza;
- hai allegato la documentazione tecnica (stima, prospetto del ricavato atteso, calcolo del voto);
- sai quando il tribunale deciderà e come ti sarà comunicato il decreto.
Mossa 7: Custodisci la garanzia dopo l’omologazione
Obiettivo della mossa: assicurarti che il concordato omologato venga eseguito come previsto nei tuoi confronti e che la tua ipoteca non venga cancellata prima di aver ricevuto ciò che ti spetta.
Quando va fatta
Dal giorno in cui il decreto di omologazione diventa definitivo e per tutta la durata dell’esecuzione del concordato, che può durare anni se la proposta prevede pagamenti dilazionati.
Come si esegue
Il primo passo è rileggere il concordato omologato con gli occhi del creditore che deve incassare: chi paga (il debitore tornato in bonis, l’assuntore, entrambi), con quali somme, entro quali date, con quali garanzie. Sulla legge fallimentare la Cassazione ha distinto con nettezza: l’assuntore è successore a titolo particolare del fallito solo se subentra nei debiti con liberazione del debitore originario; in mancanza, è garante e coobbligato, non successore (Cass. Sez. I n. 18382 del 2 dicembre 2003). La differenza conta: se il debitore originario non è stato liberato, conservi due obbligati.
Il secondo passo è presidiare il destino dell’immobile ipotecato. Se la proposta prevede la cessione dei beni all’assuntore, verifica come è regolato il trasferimento: la Cassazione, sulla legge fallimentare, ha affermato che se il trasferimento dei beni è differito al completo adempimento, i beni restano nella massa, gli atti dispositivi sono sospensivamente condizionati e, se la condizione diventa impossibile, inefficaci (Cass. Sez. I n. 5147 del 29 aprile 1992). Per una banca ipotecaria la regola pratica è una sola: non prestare consenso alla cancellazione dell’ipoteca e non lasciare che venga ordinata senza la prova del pagamento della quota che ti spetta sul bene. Le modalità della cancellazione dei gravami dipendono da quanto previsto nella proposta omologata e dai provvedimenti degli organi della procedura: chiedi che il pagamento della tua quota privilegiata preceda o accompagni la liberazione del bene.
Il terzo passo è vigilare sulle azioni cedute. Se il concordato cede all’assuntore le azioni della massa (revocatorie, responsabilità), ricorda che sulla legge fallimentare la Cassazione ha richiesto che la cessione delle azioni revocatorie sia prevista espressamente nella proposta e recepita nell’omologazione, non potendo ritenersi implicita nella cessione dei beni (Cass. Sez. I n. 6587, aprile 2003). Se tra quelle azioni ce n’è una che riguarda la tua ipoteca, la tua controparte non è più il curatore ma l’assuntore.
Il quarto passo è il monitoraggio. Annota le scadenze di pagamento previste, chiedi i rendiconti, conserva le comunicazioni. Se l’assuntore o il debitore non pagano, valuta i rimedi che il Codice prevede per la risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale, verificandone termini e legittimazione sul testo vigente: il mancato adempimento non riapre automaticamente nulla.
La base giuridica
Art. 240 c. 5 CCII (cessione dei beni e delle azioni della massa, limitazione degli impegni del proponente) e le norme del Codice sugli effetti e sull’esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale. Sulla legge fallimentare, oltre alle pronunce già citate, la Cassazione ha affermato che l’assuntore deve pagare nella percentuale concordataria anche i creditori concorsuali non insinuati, in assenza di una limitazione dei suoi impegni (Cass. Sez. V n. 2400 del 3 marzo 2000).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’assuntore che non paga alla scadenza. Prima di agire, verifica se il debitore originario è stato liberato (Cass. 18382/2003) e se il tuo credito rientra tra quelli per cui l’assuntore si è obbligato (Cass. 5391/2004 e 4698/2011). Un secondo imprevisto: il bene viene venduto dall’assuntore a un terzo prima che tu sia stato pagato. Qui la tua ipoteca, se non cancellata, conserva il diritto di seguito: è la ragione per cui non devi prestare consenso alla cancellazione prima del pagamento.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai una scheda di esecuzione con obbligati, importi, scadenze e garanzie;
- sai se e quando è prevista la cancellazione della tua ipoteca e a fronte di quale pagamento;
- hai verificato quali azioni della massa sono state cedute e se qualcuna riguarda la tua garanzia.
Mossa 8: Se il credito è stato ceduto, verifica chi vota e per cosa
Obiettivo della mossa: evitare che una cessione del credito ipotecario (tipica nelle operazioni sui crediti deteriorati) faccia perdere il diritto di voto o crei incertezza sulla legittimazione.
Quando va fatta
Prima del voto, e idealmente prima di cedere o acquistare il credito se l’operazione avviene a liquidazione giudiziale già aperta.
Come si esegue
Il primo passo è ricostruire la catena dei titoli: chi era il creditore alla data della sentenza di apertura, chi ha presentato la domanda di ammissione, chi risulta nello stato passivo, chi è oggi titolare del credito e chi lo gestisce come servicer. Ogni passaggio deve risultare da documenti opponibili alla procedura.
Il secondo passo è leggere l’art. 243 c. 7: i trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o di intermediari finanziari. Se il cessionario è una banca o un intermediario finanziario, vota; se non lo è, la cessione post-apertura gli trasferisce il credito, ma non il voto. La qualifica del cessionario (veicolo di cartolarizzazione, fondo, intermediario iscritto all’albo) va verificata caso per caso, perché da essa dipende la sua legittimazione al voto.
Il terzo passo è controllare le esclusioni dell’art. 243 c. 5: sono esclusi dal voto anche i cessionari dei crediti dei soggetti vicini al debitore (familiari, società del gruppo) da meno di un anno. Un credito ipotecario ceduto da una società del gruppo a un terzo vicino all’imprenditore merita una verifica supplementare.
Il quarto passo, se sei il cedente, è coordinare la cessione con i termini: non cedere un credito pochi giorni prima della scadenza del termine per il dissenso senza aver regolato chi esprimerà il voto e chi ne risponderà.
La base giuridica
Art. 243 cc. 5 e 7 CCII. Sullo sfondo, l’art. 240 c. 2 consente di attribuire ai creditori strumenti finanziari o partecipazioni: un cessionario professionale può avere interessi diversi da quelli della banca originaria, e la composizione delle classi deve tenerne conto.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il voto espresso dal cedente dopo la cessione, o dal cessionario non legittimato. Segnala subito l’anomalia al curatore: il tribunale verificherà l’esito delle votazioni in sede di omologazione (art. 245 c. 4) e un voto non legittimato può cambiare le maggioranze.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- la catena delle cessioni è documentata e nota al curatore;
- hai verificato se il titolare attuale ha diritto di voto alla luce dell’art. 243 c. 7;
- è chiaro chi esprimerà il voto o il dissenso e chi seguirà l’eventuale opposizione.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare come le regole degli artt. 240, 243 e 244 CCII si traducono in importi e voti. La situazione di partenza è la stessa per tutte, salvo dove diversamente indicato.
Situazione di partenza. Una banca è ammessa allo stato passivo per 412.730 € in prelazione ipotecaria di primo grado su un capannone artigianale. Nessun creditore la precede sul bene. Il professionista indipendente designato dal tribunale stima il valore di mercato del capannone in 268.450 € e le spese di procedura inerenti al bene (custodia, vendita, cancellazione dei gravami, quota di compenso degli organi imputabile al bene) in 21.340 €. Il valore netto è quindi 247.110 €.
Simulazione 1: proposta corretta, banca che agisce alla mossa 4 e alla mossa 5 nei termini
La proposta di un terzo offre alla banca 252.600 € in privilegio entro 120 giorni dall’omologazione e, per il residuo, la percentuale offerta ai chirografari, pari al 9,4%.
- Parte privilegiata: 252.600 € ≥ 247.110 €. Il limite dell’art. 240 c. 4 è rispettato con un margine di 5.490 €.
- Parte chirografaria: 412.730 − 252.600 = 160.130 €. Su questa parte la banca vota (art. 243 c. 4).
- Incasso chirografario atteso: 160.130 × 9,4% = 15.052,22 €.
- Incasso totale atteso: 252.600 + 15.052,22 = 267.652,22 €.
La banca che ha completato la mossa 4 entro il termine sa che la proposta rispetta il minimo legale; a quel punto il voto è una scelta di convenienza, non di legittimità. Il confronto da fare è con la prosecuzione della liquidazione: se il ricavato realistico dalla vendita del capannone, in tempi realistici, è vicino ai 247.110 € netti stimati, la proposta offre un margine e tempi certi.
Simulazione 2: proposta sotto il minimo, banca che arriva tardi
Stessa situazione, ma la proposta offre 238.900 € in privilegio.
- Differenza rispetto al minimo: 247.110 − 238.900 = 8.210 €.
- La proposta viola l’art. 240 c. 4 per quella parte.
Chi agisce alla mossa 3 e alla mossa 4 segnala subito il vizio, chiede la relazione completa, invia le proprie osservazioni scritte e, se la proposta viene comunque approvata, propone opposizione all’omologazione entro il termine di quindici-trenta giorni fissato dal giudice delegato, chiedendo al tribunale di verificare la regolarità della proposta (art. 245 c. 4).
Chi arriva alla mossa 6 con il termine scaduto non ha più lo strumento processuale tipico per far valere il vizio davanti al tribunale dell’omologazione, e deve verificare se e come il decreto sia ancora contestabile: una strada più stretta e incerta, a fronte di un pregiudizio di 8.210 € sulla sola parte privilegiata, oltre all’effetto sul peso nel voto.
Simulazione 3: pagamento integrale ma dilazionato
Un’altra banca è ammessa per 186.340 € in prelazione ipotecaria su un immobile il cui valore netto stimato è 231.000 €: il credito è interamente coperto. La proposta prevede il pagamento integrale in tre rate annuali di 62.113,33 €, alla fine del primo, del secondo e del terzo anno dall’omologazione.
Applicando la logica di Cass. 22045/2016 (resa sulla legge fallimentare), il pagamento oltre i tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale. Ipotizziamo, solo a fini dimostrativi, un tasso di attualizzazione del 4,5% annuo:
- valore attuale della prima rata: 62.113,33 / 1,045 ≈ 59.438,59 €;
- valore attuale della seconda rata: 62.113,33 / 1,045² ≈ 56.879,03 €;
- valore attuale della terza rata: 62.113,33 / 1,045³ ≈ 54.429,69 €;
- valore attuale complessivo ≈ 170.747,31 €;
- perdita da ritardo ≈ 186.340 − 170.747,31 = 15.592,69 €.
La banca che chiede di essere ammessa al voto per la perdita da ritardo, documentandone il calcolo, vota per circa 15.592,69 €; quella che non lo chiede viene trattata come creditore pagato integralmente e non vota. Il tasso da utilizzare non è fissato dalla legge: è un punto da argomentare con gli organi della procedura.
Simulazione 4: il silenzio che decide
Torniamo alla banca della simulazione 1, che vota per 160.130 € di residuo chirografario. I crediti ammessi al voto sono complessivamente 1.284.560 €; la maggioranza richiesta è quindi superiore a 642.280 €. Nel termine pervengono voti favorevoli espressi per 517.380 € e dissensi per 486.920 €; restano silenti creditori per 280.260 €, tra cui la banca.
- Con la banca silente: favorevoli 517.380 + silenti 280.260 = 797.640 € → il concordato è approvato (art. 244 c. 2: chi tace consente).
- Con la banca che invia il dissenso: favorevoli 517.380 + silenti 120.130 = 637.510 € → sotto la soglia di 642.280 €: il concordato non è approvato. I dissensi salgono a 647.050 €.
Lo stesso credito, con la stessa opinione negativa sulla proposta, porta a due esiti opposti a seconda che il dissenso sia stato inviato nel termine o no. È la ragione per cui la mossa 5 va messa in agenda il giorno in cui arriva la comunicazione.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Il credito ipotecario nel concordato nella liquidazione giudiziale si difende in otto mosse, ciascuna con un termine e un rischio preciso. La logica è sempre la stessa: prima fissi il tuo credito e la tua garanzia, poi misuri il valore del bene, poi decidi il voto, poi presidi l’omologazione e l’esecuzione.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Collocazione nello stato passivo | Credito ammesso in prelazione ipotecaria sul bene giusto | 30 giorni per le impugnazioni (art. 207); 6 mesi per le tardive, prorogabili a 12 (art. 208) | Non poter far valere l’ipoteca contro l’assuntore |
| 2. Privilegio fondiario | Misurare l’alternativa esecutiva (art. 41 TUB) | Prima del voto | Valutare la proposta senza conoscere la propria alternativa |
| 3. Lettura della proposta | Verificare legittimazione, classi, trattamento, limiti degli impegni | Subito dopo la comunicazione | Clausole sfavorevoli non più contestabili dopo l’omologazione |
| 4. Stima del bene | Verificare il minimo dell’art. 240 c. 4 | Prima del termine per il dissenso | Ricevere meno del valore netto del bene; votare per un importo errato |
| 5. Voto | Votare per l’importo giusto; inviare il dissenso | Termine fissato dal giudice delegato | Essere contato tra i consenzienti (art. 244 c. 2) |
| 6. Opposizione | Far valere vizi e, se in classe dissenziente, non convenienza | 15-30 giorni fissati dal giudice delegato (art. 245 c. 2) | Omologazione di una proposta viziata |
| 7. Esecuzione | Incassare prima della cancellazione dell’ipoteca | Per tutta la durata del concordato | Perdere la garanzia senza essere pagato |
| 8. Cessioni | Assicurare la legittimazione al voto | Prima del voto o della cessione | Credito ceduto senza voto (art. 243 c. 7) |
Due regole valgono per tutte le mosse. Primo: i termini del Codice non si sospendono ad agosto (art. 9 c. 1 CCII). Secondo: ogni scelta va documentata per iscritto e comunicata agli organi della procedura, perché in sede di omologazione il tribunale lavora sugli atti.
Gli scenari di deviazione
Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti per una banca ipotecaria, e il piano B per ciascuno.
Scenario A: il proponente accelera
Il proponente è un creditore o un terzo e deposita la proposta prima che lo stato passivo sia esecutivo, come la legge gli consente (art. 240 c. 1). Il voto si basa sull’elenco provvisorio del curatore approvato dal giudice delegato (art. 243 c. 1). Se nell’elenco provvisorio il tuo credito non c’è, è sottostimato o non ha la collocazione ipotecaria, rischi di votare per un importo sbagliato o di non votare affatto, e di vederti offrire un trattamento costruito su numeri che non sono i tuoi.
Piano B. Scrivi subito al curatore e al giudice delegato con la documentazione del credito e dell’iscrizione ipotecaria, chiedendo la correzione dell’elenco provvisorio prima della sua approvazione. Contemporaneamente porta avanti la tua domanda di ammissione nei termini. Ricorda l’art. 244 c. 3: le variazioni disposte dopo la scadenza del termine per le votazioni non incidono sulla maggioranza. Quindi la correzione serve prima, non dopo.
Scenario B: il termine per il dissenso è già scaduto
La comunicazione è arrivata a una casella PEC non presidiata, o è rimasta ferma in un ufficio, e il termine è scaduto. Per la legge sei consenziente (art. 244 c. 2).
Piano B. Verifica subito la regolarità della comunicazione: indirizzo, data, contenuto, indicazione del termine. Se ci sono vizi, sono un motivo di irregolarità della procedura da far valere con l’opposizione all’omologazione. Se la comunicazione è regolare, concentra l’opposizione sui vizi sostanziali che non dipendono dal tuo voto: rispetto del minimo dell’art. 240 c. 4, presenza della relazione del professionista designato dal tribunale, rispetto dell’ordine delle prelazioni, legittimazione del proponente. Il silenzio ti toglie il voto, non il diritto di pretendere che la proposta sia conforme alla legge.
Scenario C: la documentazione dell’ipoteca è incompleta
Il credito è stato ceduto più volte, il fascicolo originale non si trova, la nota di iscrizione non è stata rinnovata, oppure non riesci a ricostruire il conteggio degli interessi in prelazione.
Piano B. Ricostruisci la posizione dalle fonti pubbliche: visure ipotecarie, copie degli atti notarili, provvedimenti dello stato passivo. Se il problema è la rinnovazione dell’iscrizione, verificane subito le conseguenze sulla collocazione: un’ipoteca non più efficace non può essere recuperata nel concordato. Se il problema è il conteggio, prepara un prospetto analitico e sottoponilo al curatore. Se il problema è la catena delle cessioni, completa la documentazione prima del voto (mossa 8).
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 5 (voto) prima della mossa 4 (stima)?
Puoi, ma non dovresti. Senza la stima non sai se la proposta rispetta il minimo dell’art. 240 c. 4, né per quale importo voti come chirografario (art. 243 c. 4). Votare a favore senza stima significa accettare un numero che non hai controllato; votare contro senza stima significa rinunciare a un argomento che ti servirà in sede di opposizione.
Se la proposta mi paga per intero, ho qualche ragione per occuparmene?
Sì, per tre motivi. Primo: verifica che «per intero» significhi davvero per intero e subito; se il pagamento è dilazionato oltre i tempi tecnici, la giurisprudenza resa sulla legge fallimentare lo equipara a soddisfazione non integrale e ti riconosce il voto per la perdita da ritardo (Cass. 22045/2016). Secondo: verifica chi paga e con quali garanzie (mossa 7). Terzo: verifica come e quando verrà cancellata la tua ipoteca.
Conviene rinunciare alla prelazione per poter votare?
Raramente. La rinuncia, anche parziale (non meno di un terzo del credito), trasforma la parte rinunciata in chirografo ai fini del concordato (art. 243 cc. 2-3). Ha senso quando il peso del tuo voto può bloccare una proposta che ti danneggia su altri fronti e quando la quota rinunciata è comunque eccedente rispetto a ciò che il bene può realisticamente coprire. Va decisa con un calcolo, non per principio.
Il tribunale può omologare anche se la mia classe ha votato contro?
Sì, se la maggioranza dei crediti e la maggioranza delle classi hanno approvato (art. 244 c. 1). In quel caso, se contesti la convenienza come creditore di una classe dissenziente, il tribunale omologa solo se ritiene che il tuo credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione giudiziale (art. 245 c. 5). La partita si gioca sui numeri.
Il concordato nella liquidazione giudiziale funziona come il concordato preventivo in continuità?
No. Nel concordato preventivo in continuità il Codice prevede regole proprie sulla distribuzione del valore e sull’omologazione con classi dissenzienti (art. 112 CCII), sulle quali la Cassazione si è pronunciata anche di recente (Cass. Sez. I n. 7663 del 30 marzo 2026, in tema di omologazione con il voto favorevole di una sola classe). Nel concordato nella liquidazione giudiziale la tutela del creditore ipotecario passa invece per la regola dell’art. 240 c. 4 (mai meno del valore netto del bene), per il voto sul residuo e per il giudizio di convenienza dell’art. 245 c. 5. Non trasporre automaticamente argomenti da un istituto all’altro.
Se il debitore torna in bonis dopo il concordato, la mia ipoteca sopravvive?
Dipende da quanto prevede la proposta omologata e da cosa accade in esecuzione. La regola pratica è non prestare consenso alla cancellazione senza aver ricevuto il pagamento della tua quota privilegiata. Se il concordato non viene adempiuto, vanno verificati i rimedi che il Codice prevede per la risoluzione, con i loro termini.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono state lette in sessione nelle loro massime o sintesi; quelle rese sulla legge fallimentare sono indicate come tali. I principi sono riformulati.
A sostegno della mossa 1 (stato passivo e collocazione)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14143 del 27 ottobre 2000 (legge fallimentare). Il creditore che ha consolidato nello stato passivo l’accertamento di una sola causa di prelazione non può far valere un’altra garanzia, come l’ipoteca, nei confronti dell’assuntore. Rilevanza: la collocazione ipotecaria si conquista nello stato passivo, non nel concordato.
A sostegno della mossa 2 (credito fondiario)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22914 del 19 agosto 2024. Resa su rinvio pregiudiziale, esamina l’interferenza del privilegio processuale fondiario (art. 41 c. 2 TUB) con il Codice della crisi e lo ritiene operante anche nella liquidazione controllata; le sintesi la leggono come applicabile alle procedure liquidatorie, liquidazione giudiziale compresa. Rilevanza: la strada esecutiva del creditore fondiario è il termine di paragone della convenienza.
A sostegno della mossa 3 (lettura della proposta)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011 (legge fallimentare). Il controllo sul proponente riguarda la sua capacità di adempiere; l’abuso è configurabile se la procedura sacrifica il patrimonio oltre il necessario, mentre la sola deviazione dalla parità di trattamento o la cessione delle revocatorie non bastano. Rilevanza: le contestazioni vanno fondate su violazioni precise, non su una generica disparità.
- Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 2674 del 22 febbraio 2012 (legge fallimentare). È ammissibile la proposta del terzo che si riserva l’eventuale eccedenza del valore dei beni trasferiti rispetto ai crediti, entro limiti di ragionevolezza. Rilevanza: se l’immobile ipotecato vale più del tuo credito, l’eccedenza può restare al proponente; il tuo interesse è che la tua quota sia calcolata correttamente.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4698 del 25 febbraio 2011 (legge fallimentare). Passata in giudicato l’omologazione, la clausola che limita gli obblighi dell’assuntore ai crediti ammessi non è più contestabile. Rilevanza: le clausole di limitazione si contestano prima dell’omologazione.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5391 del 17 marzo 2004 (legge fallimentare). Se gli obblighi dell’assuntore sono limitati ai crediti insinuati, il creditore non insinuato può agire solo contro il debitore. Rilevanza: l’ammissione al passivo è condizione per beneficiare dell’impegno dell’assuntore.
A sostegno delle mosse 4 e 5 (stima e voto)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22045 del 31 ottobre 2016 (legge fallimentare). Il pagamento dei privilegiati oltre i tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale e dà diritto al voto per la perdita da ritardo; la relazione giurata serve a verificare il valore di mercato dei beni gravati quando la soddisfazione non è integrale, mentre non è necessaria per la sola dilazione; il socio che si oppone deve dimostrare un interesse concreto. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento sul rapporto tra trattamento dei privilegiati, stima e voto.
- Cass. civ., ord. n. 13331 del 19 maggio 2025 (concordato fallimentare; sintesi Eutekne del 21 maggio 2025). Per misurare la falcidia del creditore privilegiato nel concordato fallimentare si guarda alla perizia di stima, e la relazione del professionista è funzionale anche al voto. Rilevanza: la stima determina insieme l’incasso privilegiato e il peso nel voto.
A sostegno della mossa 7 (esecuzione)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18382 del 2 dicembre 2003 (legge fallimentare). Senza liberazione del debitore originario l’assuntore è garante e coobbligato, non successore. Rilevanza: la banca può conservare due obbligati.
- Cass. civ., Sez. V, sent. n. 2400 del 3 marzo 2000 (legge fallimentare). In assenza di limitazione, l’assuntore deve pagare nella percentuale concordataria anche i creditori concorsuali non insinuati. Rilevanza: la portata dell’impegno dell’assuntore dipende dalla proposta.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6587, aprile 2003 (legge fallimentare). La cessione delle azioni revocatorie all’assuntore deve essere espressamente prevista nella proposta e recepita nell’omologazione. Rilevanza: se una revocatoria riguarda la tua ipoteca, devi sapere chi ne è titolare dopo l’omologazione.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5147 del 29 aprile 1992 (legge fallimentare). Se il trasferimento dei beni all’assuntore è differito al completo adempimento, i beni restano nella massa e gli atti dispositivi sono condizionati; se la condizione diventa impossibile, sono inefficaci. Rilevanza: il destino dell’immobile ipotecato dipende dall’adempimento.
Per distinguere gli istituti
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026. Nel concordato preventivo in continuità (art. 112 CCII, testo anteriore al D.Lgs. 136/2024) l’omologazione con classi dissenzienti può fondarsi anche sull’approvazione di una sola classe che ne abbia i requisiti. Rilevanza: aiuta a non confondere le regole del concordato preventivo in continuità con quelle del concordato nella liquidazione giudiziale.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la banca ipotecaria
Lo Studio lavora su questi fascicoli mettendo insieme la lettura giuridica della proposta e l’analisi tecnica del valore del credito e del bene. In concreto:
- Ricostruiamo la posizione del credito: contratto, iscrizione, rinnovazioni, cessioni, conteggio di capitale e interessi in prelazione, confrontandoli con lo stato passivo.
- Verifichiamo lo stato passivo e, se emergono errori di collocazione, predisponiamo il ricorso in opposizione o l’impugnazione nei trenta giorni dell’art. 207 CCII.
- Analizziamo la natura fondiaria del credito e lo stato dell’eventuale esecuzione individuale, per misurare la leva dell’art. 41 TUB.
- Esaminiamo la proposta clausola per clausola: legittimazione del proponente, finestra temporale e apporto del dieci per cento, classi, limitazione degli impegni, cessione dei beni e delle azioni.
- Controlliamo la relazione del professionista indipendente con i commercialisti dello staff: valore di mercato, spese detratte, ordine delle prelazioni, e prepariamo osservazioni scritte o una stima di parte.
- Calcoliamo il tuo voto: parte residua chirografaria, eventuale perdita da dilazione, effetti di una rinuncia alla prelazione.
- Predisponiamo e inviamo il dissenso nel termine fissato dal giudice delegato, con prova della ricezione.
- Redigiamo la memoria di opposizione all’omologazione con i motivi di regolarità e, se sei in una classe dissenziente, con la dimostrazione della non convenienza ex art. 245 c. 5.
- Presidiamo l’esecuzione del concordato: scadenze, obbligati, garanzie, condizioni per la cancellazione dell’ipoteca.
- Verifichiamo la legittimazione al voto nelle cessioni di crediti deteriorati, alla luce dell’art. 243 cc. 5 e 7.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi ha la funzione di agevolare le trattative tra impresa e creditori conosce come si costruisce un piano di soddisfazione e come si misura la convenienza di una proposta rispetto alla liquidazione, ed è esattamente la lente con cui va letto un concordato nella liquidazione giudiziale. Il coordinamento dello staff in diritto bancario porta sullo stesso fascicolo la conoscenza dei rapporti di mutuo, delle garanzie e delle cessioni di crediti.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la verifica dello stato passivo e l’opposizione all’omologazione può seguire il fascicolo in tutti i gradi, con la stessa linea difensiva. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché in questa materia la questione giuridica e il numero della stima non si possono separare.
Chiusura
Il credito della banca ipotecaria nel concordato nella liquidazione giudiziale non è lasciato alla discrezione del proponente: la legge fissa un pavimento, il valore netto del bene secondo la stima di un professionista indipendente designato dal tribunale, e vieta di alterare l’ordine delle prelazioni. Ma quel pavimento tiene solo se lo difendi: nello stato passivo, sulla stima, nel voto, nell’opposizione, nell’esecuzione. Ogni mossa fatta nei termini è una garanzia che conservi; ogni mossa rimandata è una garanzia che si assottiglia.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché si colloca all’incrocio delle due competenze che essa richiede: la crisi d’impresa, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e il diritto bancario, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale che l’Avvocato coordina. Leggere una proposta concordataria dal lato del creditore garantito significa unire queste due prospettive.
📩 Il termine per il dissenso o per l’opposizione potrebbe essere già fissato: scrivici oggi stesso, i contatti dello Studio Monardo sono indicati al termine di questa guida.