Si Possono Proporre Trattamenti Differenziati Tra Creditori Nel Concordato Semplificato?

Sul concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) circolano due idee opposte e tutte e due sbagliate. Per alcuni, dato che i creditori non votano, l’imprenditore può distribuire il ricavato come preferisce. Per altri tutti devono ricevere la stessa percentuale, perché senza voto non avrebbe senso parlare di classi. Entrambe le idee partono da qualcosa di vero e poi lo deformano. La norma dice che la proposta “può prevedere la suddivisione dei creditori in classi”, quindi un trattamento differenziato è possibile. Il tribunale però omologa solo se la proposta rispetta l’ordine delle cause di prelazione, non pregiudica i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascuno di loro.

Il tema è tornato d’attualità con tre pronunce della Prima Sezione civile della Cassazione del 12 gennaio 2026 (n. 620, n. 623 e n. 624). Sono le prime indicazioni di legittimità che contano davvero su utilità, risorse esterne e accesso allo strumento. Agire in base a una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto. Una proposta con classi costruite male viene dichiarata inammissibile o non omologata, e a quel punto i sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto sono già trascorsi.

I miti che esaminiamo:

  1. “Nel concordato semplificato tutti i creditori vanno pagati nella stessa percentuale.”
  2. “Senza voto le classi sono un adempimento formale e il tribunale non le controlla.”
  3. “Con le classi posso pagare i chirografari prima di aver soddisfatto i privilegiati.”
  4. “Basta che il piano sia più rapido del fallimento, l’utilità c’è sempre.”
  5. “Se i soci rinunciano ai loro crediti, quei soldi li distribuisco come voglio.”
  6. “Posso trattare meglio i fornitori strategici per continuare l’attività.”
  7. “Fisco e creditori privilegiati non si possono falcidiare.”

Perché ne parliamo noi. Il concordato semplificato si può proporre solo dopo una composizione negoziata della crisi che non ha avuto esito positivo. Ci si arriva attraverso la relazione finale dell’esperto, e il tribunale decide anche sulla base del suo parere sui presumibili risultati della liquidazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che porta a questa proposta e sa quali elementi della relazione e del parere peseranno sulla tenuta delle classi.

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Mito 1 — “Nel concordato semplificato tutti i creditori devono essere pagati nella stessa percentuale”

Il mito

“Il concordato semplificato è una procedura liquidatoria imposta ai creditori, quindi deve trattarli tutti allo stesso modo: stessa percentuale per tutti, senza eccezioni.”

Perché ci credono in tanti

L’idea ha una base solida. La parità di trattamento (par condicio creditorum, art. 2741 c.c.) è il principio di fondo di ogni procedura concorsuale, e nella liquidazione giudiziale il riparto segue rigidamente la graduazione. Il concordato semplificato, poi, non prevede il voto dei creditori: la Corte d’appello di Roma (sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024) lo ha definito uno strumento di natura esclusivamente liquidatoria, autonomo rispetto al concordato preventivo. Da qui molti concludono che, se nessuno può accettare o rifiutare, la soluzione più “neutra” sia una percentuale identica per tutti.

La realtà

In realtà la norma dice altro. L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente all’imprenditore di presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell’esperto, una proposta di concordato per cessione dei beni con il piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39. Lo stesso comma aggiunge che la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. Il legislatore ha quindi previsto in modo espresso che creditori in posizioni diverse possano ricevere trattamenti diversi.

Il passaggio che il passaparola ha perso è questo: la parità di trattamento vale all’interno della stessa classe, non tra tutti i creditori. Il Codice definisce la classe come un insieme di creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Una percentuale differenziata tra classi è quindi legittima se è giustificata dalla diversità delle posizioni. È illegittima se serve a favorire qualcuno senza motivo.

Restano poi i limiti del comma 5 dell’art. 25-sexies: il tribunale omologa se il piano è fattibile, se le modalità di distribuzione rispettano l’ordine delle cause di prelazione, se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e se assicura un’utilità a ciascun creditore. La possibilità di differenziare esiste, ma entro questi confini.

Nella pratica le differenziazioni ammissibili sono di tre tipi.

  • Tra gradi diversi di privilegio. È la differenza “naturale”: il lavoratore con privilegio di grado più alto riceve il 100% e l’erario in un grado successivo una percentuale minore. È una conseguenza della graduazione, non una scelta discrezionale. Le classi servono a renderla visibile e verificabile.
  • Tra creditori dello stesso rango con interessi economici diversi. Per esempio, tra i chirografari, i fornitori che hanno già subito l’interruzione dei pagamenti e le banche che hanno anche una quota garantita, oppure i creditori che sono anche debitori dell’impresa. La differenza va spiegata con elementi oggettivi e non con la convenienza del proponente.
  • Tra destinatari della finanza esterna. Qui la libertà è massima, perché quelle somme non appartengono al patrimonio del debitore. Resta però il limite dell’utilità per ciascuno e la qualificazione rigorosa delle risorse come davvero esterne (Mito 5).

Chi ripete che “tutti vanno pagati uguale” confonde la parità all’interno della classe con un’uguaglianza generale che il Codice non chiede e che, con un patrimonio incapiente, sarebbe anzi contraria all’ordine delle prelazioni.

La prova

Il testo dell’art. 25-sexies, comma 1, CCII, che prevede espressamente le classi, basta a chiudere la questione. Lo conferma, al contrario, il Tribunale di Ferrara (pronuncia del 25 marzo 2025, riportata in dottrina). Il tribunale ha giudicato illegittima una classe unica che metteva insieme creditori di diverso grado di prelazione, con un patrimonio insufficiente a soddisfarli tutti. Secondo il giudice il trattamento differenziato avrebbe richiesto classi distinte. Quindi lo strumento non soltanto ammette le classi: in certe situazioni la loro mancanza rende la proposta non omologabile.

Cosa rischia chi ci crede

Chi applica una percentuale piatta a tutti rischia due errori. Il primo: se il patrimonio non basta a pagare per intero i privilegiati di grado più alto, una percentuale uguale per tutti significa pagare i gradi inferiori a spese di quelli superiori, in violazione dell’ordine delle prelazioni. Il secondo: si rinuncia allo strumento che permetterebbe di destinare con criterio l’eventuale finanza esterna a categorie diverse (vedi il Mito 5). In entrambi i casi la proposta arriva in udienza con un difetto strutturale. Un’opposizione di un creditore o il parere dell’ausiliario possono farlo emergere quando non c’è più tempo per rimediare.

Mito 2 — “Tanto i creditori non votano: le classi sono un adempimento formale che nessuno controlla”

Il mito

“Nel concordato semplificato non c’è voto, quindi le classi non servono a raggiungere maggioranze: posso formarle come mi conviene, il tribunale non entra nel merito.”

Perché ci credono in tanti

Nel concordato preventivo le classi servono soprattutto a organizzare il voto: si conta la maggioranza in ciascuna classe e, se una dissente, si verifica la possibilità della ristrutturazione trasversale. Nel concordato semplificato il voto non c’è. La Corte d’appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha ricordato che i creditori non votano e possono soltanto opporsi. Molti ne deducono che le classi, senza voto, siano un’etichetta priva di conseguenze.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Senza voto le classi non servono a contare maggioranze. Servono a giustificare un trattamento differenziato, e proprio per questo vanno sottoposte a un controllo che non è solo formale. Il procedimento dell’art. 25-sexies lo prevede in modo puntuale. Il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, nomina un ausiliario, ordina la comunicazione della proposta ai creditori e fissa l’udienza di omologazione. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza.

La giurisprudenza ha chiarito da subito che il tribunale non è un notaio della proposta:

  • la Corte d’appello di Milano (sent. n. 1033 del 21 marzo 2024) richiede, già all’accesso, la verifica della non manifesta implausibilità della proposta, oltre ai requisiti formali;
  • il Tribunale di Napoli (sent. n. 153 del 25 ottobre 2023) riconosce al tribunale piena cognizione sulla composizione negoziata svolta, compresa la relazione finale e la buona fede dell’imprenditore;
  • la Cassazione (ord. n. 623 del 12 gennaio 2026) ha confermato che il tribunale può verificare in via preliminare, sulla base della documentazione degli artt. 25-sexies e 39, la sussistenza fin dall’origine dei presupposti per accedere alla composizione negoziata.

Con un controllo di questa ampiezza su accesso e omologazione, le classi passano per forza dalla verifica del giudice. L’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici va dimostrata, e la differenza di trattamento va spiegata.

Il controllo segue più canali. Il primo è il parere dell’esperto: chi ha seguito le trattative sa quali creditori hanno partecipato, quali offerte sono state discusse e perché sono state respinte. Se una classe riceve nella proposta un trattamento molto peggiore di quello offerto durante le trattative, l’incoerenza emerge dal parere. Il secondo è l’ausiliario nominato dal tribunale, che esamina piano, stime e distribuzione. Il terzo sono le opposizioni: il creditore che si considera discriminato in una classe ha interesse a dimostrare che la sua posizione è identica a quella di un’altra classe trattata meglio, oppure che riceverebbe di più dalla liquidazione giudiziale.

La Corte d’appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha precisato che il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante. Il tribunale può quindi discostarsene in entrambe le direzioni, e un parere favorevole non mette al riparo da una classe mal costruita. Senza voto, la motivazione delle classi è l’unico argomento che l’imprenditore ha per difendere le proprie scelte: va scritta come se dovesse convincere un creditore contrario, perché è proprio quello che dovrà fare.

La prova

Lo chiude la Cassazione, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026: il vaglio del tribunale sulla proposta di concordato semplificato è sostanziale e parte dalla verifica dei presupposti del percorso negoziale. Nel caso deciso la proposta era stata dichiarata inammissibile perché la relazione finale non dimostrava trattative corrette e in buona fede, e la Corte d’appello aveva confermato. La Cassazione ha poi ritenuto non ricorribile il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità.

Cosa rischia chi ci crede

Una classe “di comodo”, per esempio creata solo per isolare un creditore scomodo o per riunire posizioni non omogenee, offre all’opponente e all’ausiliario l’argomento più semplice per chiedere il rigetto. E come mostra l’ord. 623/2026, un provvedimento di inammissibilità confermato in appello può non essere più impugnabile in Cassazione: l’errore iniziale diventa definitivo.

Mito 3 — “Con le classi posso pagare i chirografari anche se i privilegiati non sono soddisfatti per intero”

Il mito

“Le classi mi permettono di riequilibrare: un po’ meno ai privilegiati, qualcosa in più ai chirografari, così tutti ricevono qualcosa e la proposta passa.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste e viene dal concordato preventivo in continuità. Dopo la riforma del 2022, lì il valore eccedente quello di liquidazione può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa. Molti trasferiscono questa flessibilità al concordato semplificato. Inoltre la regola dell'”utilità per ciascun creditore” spinge a pensare che basti dare qualcosa a tutti.

La realtà

Il concordato semplificato è uno strumento liquidatorio e l’art. 25-sexies, comma 5, chiede che le modalità di distribuzione rispettino l’ordine delle cause di prelazione. Su come leggere questa formula i giudici di merito hanno adottato una linea rigorosa:

  • il Tribunale di Ferrara (25 marzo 2025) applica la regola della priorità assoluta: non si può pagare un creditore di grado inferiore finché quello di grado superiore non è soddisfatto per intero. La regola riguarda le risorse del patrimonio messo a disposizione dei creditori, non la finanza esterna dei terzi. Il tribunale ha escluso anche il pagamento pro quota di tutti i privilegiati successivi ai lavoratori senza tenere conto del grado;
  • la Corte d’appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha qualificato il rispetto dell’ordine delle prelazioni come requisito autonomo e non derogabile, che non può essere sostituito dall’utilità minima assicurata ai chirografari. Una deroga è ammessa solo quando il bene gravato dalla garanzia è incapiente, cioè quando il creditore privilegiato, per la parte non coperta dal valore del bene, è in sostanza un chirografario.

Quindi le classi possono distinguere tra creditori di pari rango o tra gradi diversi, ma non possono invertire la graduazione usando il patrimonio del debitore.

Va precisato che questa è la linea prevalente nelle pronunce di merito esaminate, non un principio già affermato dalla Cassazione in termini generali per il concordato semplificato. Le sentenze del gennaio 2026 riguardano utilità, risorse esterne e accesso, e non si pronunciano espressamente sulla priorità assoluta. Una tesi più flessibile è quindi sostenibile in astratto. Chi la adotta, però, si espone a un rischio di rigetto difficile da giustificare, dato che la norma usa la stessa formula (“ordine delle cause di prelazione”) che nelle procedure liquidatorie si è sempre letta in senso rigido.

Un’ultima precisazione riguarda la parte incapiente. Il creditore ipotecario su un immobile che vale 180.000 € e garantisce un credito di 260.000 € è privilegiato solo fino al valore di realizzo del bene, al netto dei costi. Per la differenza è, nella sostanza, un chirografario e può essere inserito in una classe chirografaria con il trattamento di quella classe. Questa è la deroga riconosciuta da App. Catania. Si regge sulla stima del bene, e quindi sulla qualità della perizia e sul parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione.

La prova

Il decreto della Corte d’appello di Catania del 14 febbraio 2025 è il riferimento più netto. Le due condizioni del comma 5, cioè ordine delle prelazioni e utilità per ciascun creditore, si sommano e non si compensano: una proposta che dà qualcosa a tutti ma viola la graduazione non è omologabile.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia il diniego di omologazione al termine di una procedura in cui il patrimonio è già stato esposto. La revoca dell’omologazione decisa in appello nel caso esaminato dalla Cass. n. 624/2026 mostra che anche un’omologa ottenuta in primo grado può cadere in sede di reclamo. Chi vuole davvero dare qualcosa ai chirografari quando i privilegiati sono incapienti deve trovare risorse esterne vere. Non può prenderle dal patrimonio.

Su questo punto si gioca gran parte delle proposte: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, verifica la graduazione dei crediti prima di costruire le classi, non dopo.

Mito 4 — “Il concordato semplificato è più rapido del fallimento: questa è già un’utilità per tutti”

Il mito

“L’utilità per ciascun creditore si dimostra facilmente: i creditori incassano prima che con la liquidazione giudiziale, e questo basta anche se ai chirografari non va niente.”

Perché ci credono in tanti

La norma non dice che l’utilità debba essere economica, e il Codice in altri punti valorizza anche utilità non monetarie. In più la rapidità ha un valore reale: la liquidazione giudiziale dura anni, ha costi e comporta rischi di realizzo. Per un creditore privilegiato incassare prima può avere un peso effettivo.

La realtà

La Cassazione ha tracciato il confine con la sent. n. 624 del 12 gennaio 2026. L’utilità non deve essere per forza economica o quantificabile, ma deve essere un vantaggio concreto e apprezzabile per il singolo creditore. La sola maggiore rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale non basta, soprattutto quando i chirografari non ricevono nulla. Nel caso esaminato la proposta assicurava qualcosa ai creditori in prededuzione e ai privilegiati, ma niente ai chirografari. La Corte d’appello aveva revocato l’omologazione e la Cassazione ha condiviso questa impostazione.

Le conseguenze per i trattamenti differenziati sono dirette. L’utilità va verificata per ciascun creditore, e quindi anche per ciascuna classe. Una classe a cui si assegna lo zero non supera il vaglio. Un trattamento differenziato è possibile, ma nessuna categoria può essere differenziata fino a scomparire.

Quali utilità non monetarie possono essere considerate concrete? La Cassazione non ne fornisce un elenco e sarebbe scorretto attribuirgliene uno. In termini generali, un vantaggio “apprezzabile” è un vantaggio che il singolo creditore può riconoscere come tale. Pensiamo, con le dovute cautele, alla prosecuzione di un rapporto commerciale con l’acquirente dell’azienda, oppure al trasferimento di un bene in natura con un valore verificabile. Tutto va dimostrato in concreto e collegato a quel creditore o a quella classe. Formule generiche come “evitare i tempi del fallimento” sono proprio ciò che la sentenza n. 624/2026 ha escluso.

Il requisito si collega a quello del non pregiudizio. Il confronto con la liquidazione giudiziale fissa una soglia minima (nessuno deve stare peggio), ma superarla non basta: ogni creditore deve anche ricevere qualcosa di concreto. Una proposta che dà ai chirografari esattamente lo zero che avrebbero nella liquidazione giudiziale supera la prima verifica e non la seconda.

Il requisito è distinto da quello dell’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Milano (sent. n. 902 del 21 novembre 2024) li ha indicati insieme alla fattibilità come oggetto del controllo per l’omologazione. La Corte d’appello di Potenza (sent. n. 336 del 19 luglio 2024) ha ribadito che il giudice deve valutare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

La prova

Cass. civ., sez. I, sent. n. 624 del 12 gennaio 2026: l’utilità ex art. 25-sexies, comma 5, CCII non coincide con la sola rapidità della soluzione e richiede un vantaggio concreto per ciascun creditore, chirografari compresi.

Cosa rischia chi ci crede

Chi costruisce una proposta “a scalare”, con la percentuale che si esaurisce prima di arrivare all’ultima classe, si espone alla revoca dell’omologazione anche dopo averla ottenuta. Per i chirografari serve qualcosa di misurabile o comunque apprezzabile. Quando il patrimonio non lo consente, l’unica strada è un apporto esterno che abbia i requisiti indicati dalla Cassazione (vedi il mito seguente).

Mito 5 — “Se i soci rinunciano ai loro crediti, posso destinare quella somma a chi voglio”

Il mito

“I soci hanno finanziato l’impresa durante la composizione negoziata: se rinunciano alla prededuzione, quella somma è ‘finanza esterna’ e la posso usare per pagare i chirografari fuori dall’ordine dei privilegi.”

Perché ci credono in tanti

L’idea parte da una regola vera. Le risorse esterne, cioè quelle che non provengono dal patrimonio del debitore, possono essere distribuite con maggiore libertà. Il Tribunale di Ferrara (25 marzo 2025) ha precisato che la priorità assoluta riguarda il patrimonio del debitore e non la finanza dei terzi. Se un socio rinuncia a un credito prededucibile, l’effetto pratico sembra lo stesso: ai creditori “resta” di più.

La realtà

La Cassazione, con la sent. n. 620 del 12 gennaio 2026, ha chiarito che anche nel concordato semplificato vale la nozione di risorsa esterna dell’art. 84, comma 4, CCII. Una risorsa è esterna solo se è nuova ricchezza, estranea al patrimonio del debitore, liberamente distribuibile e idonea ad aumentare l’attivo. Un vantaggio contabile o una diversa allocazione del rischio non bastano.

Applicando questo criterio, la Corte ha escluso che sia risorsa esterna la rinuncia dei soci alla prededuzione per i finanziamenti erogati durante la composizione negoziata, autorizzati dal tribunale e soggetti a postergazione. La rinuncia non porta liquidità nuova e non aumenta l’attivo: cambia soltanto l’ordine in cui i crediti vengono soddisfatti. Quella somma resta quindi nel perimetro del patrimonio e segue l’ordine delle prelazioni.

In pratica i trattamenti differenziati “liberi” sono possibili soltanto con denaro realmente nuovo: un versamento a fondo perduto di un socio, l’apporto di un terzo, un pagamento di un garante non riconducibile a un diritto già presente nel patrimonio.

Vanno distinti alcuni casi frequenti. Il prezzo pagato da un acquirente per i beni dell’impresa non è finanza esterna, perché è il corrispettivo di un bene del patrimonio, anche se l’acquirente “paga di più” del valore di stima. Il maggior prezzo resta valore del patrimonio e segue la graduazione. Una somma versata da un terzo senza corrispettivo e senza diritto di rivalsa sul patrimonio, e destinata per patto alla distribuzione, ha invece le caratteristiche della risorsa esterna. Lo stesso vale per un socio che versa denaro nuovo a fondo perduto, cosa diversa dal rinunciare a un credito che aveva già. Il criterio decisivo, secondo la Cassazione, è se l’attivo aumenta davvero o se cambia solo la fila dei creditori.

Per chi costruisce le classi questo significa una cosa precisa: prima di assegnare una percentuale “libera” a una classe chirografaria va documentata l’origine della somma. Servono l’atto di impegno del terzo, i tempi del versamento e le garanzie che sarà effettivamente eseguito. Sono proprio le “garanzie offerte” su cui l’art. 25-sexies chiede il parere dell’esperto.

La prova

Cass. civ., sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026: la nozione di risorsa esterna dell’art. 84, comma 4, CCII si applica al concordato semplificato, e la rinuncia alla prededuzione dei soci non vi rientra.

Cosa rischia chi ci crede

Chi costruisce le classi contando su una rinuncia dei soci come se fosse finanza esterna presenta una proposta che, ricalcolata, viola l’ordine delle prelazioni. Spesso, poi, ai chirografari finisce per non arrivare nulla, con il problema dell’utilità visto nel Mito 4. Due difetti, entrambi sufficienti per il rigetto.

Mito 6 — “Posso trattare meglio i fornitori strategici, perché mi servono per continuare l’attività”

Il mito

“Nel concordato semplificato creo una classe privilegiata di fornitori indispensabili, così l’impresa continua a lavorare e intanto liquido il resto.”

Perché ci credono in tanti

Nel concordato preventivo in continuità il pagamento dei fornitori strategici è uno strumento noto e riconosciuto, e nella composizione negoziata la prosecuzione dell’attività è la regola. Chi arriva al concordato semplificato dopo mesi di trattative in cui l’impresa ha continuato a lavorare tende a pensare che si possa andare avanti nello stesso modo.

La realtà

Il concordato semplificato è per cessione dei beni: la legge lo chiama “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”. La giurisprudenza di merito è compatta:

  • la Corte d’appello di Roma (sent. n. 4154/2024) ne afferma la natura esclusivamente liquidatoria e nega l’applicazione analogica delle regole del concordato preventivo;
  • il Tribunale di Milano (sent. n. 132 del 23 febbraio 2024) esclude un piano di continuità con conservazione dell’azienda in assenza del voto dei creditori;
  • il Tribunale di Milano (sent. n. 277 del 3 aprile 2025) esclude anche la continuità diretta pensata come fase preparatoria di una successiva liquidazione.

Una classe di fornitori strategici, pensata per la prosecuzione dell’attività, non ha quindi base. Un trattamento differenziato a favore dei fornitori può essere giustificato solo da elementi propri della liquidazione: per esempio la diversa natura del credito, l’esistenza di garanzie, oppure un apporto esterno destinato a loro. Non dalla loro utilità per un’attività che, nello strumento, non deve proseguire. Resta possibile la cessione dell’azienda o di rami d’azienda come modalità di liquidazione, che è cosa diversa dalla continuità diretta.

Il punto delicato è questo: in una cessione d’azienda l’acquirente ha spesso interesse a mantenere i rapporti con certi fornitori, e può essere tentato di “pagarli” tramite la proposta. Se lo fa con denaro proprio, versato in aggiunta al prezzo e senza corrispettivo, si tratta di finanza esterna e può essere destinato a una classe di fornitori, nei limiti visti. Se invece il trattamento di favore è ricavato dal prezzo di cessione, quindi dal patrimonio, torna applicabile l’ordine delle prelazioni. Un fornitore chirografario non può essere pagato di più a scapito dei privilegiati solo perché all’acquirente serve.

C’è infine un profilo di coerenza con la composizione negoziata. Se durante le trattative l’imprenditore ha pagato regolarmente alcuni fornitori per proseguire l’attività, la proposta di concordato semplificato deve tenerne conto nel quadro complessivo, e il parere dell’esperto lo farà emergere. Non si tratta di un divieto automatico. È però un elemento che il tribunale valuta nel giudizio sulla buona fede e sulla correttezza del percorso che ha portato alla proposta.

La prova

Trib. Milano, sent. n. 277 del 3 aprile 2025, e Trib. Milano, sent. n. 132 del 23 febbraio 2024: nel concordato semplificato non c’è spazio per la continuità diretta. Viene meno quindi la giustificazione tipica dei trattamenti di favore verso i fornitori strategici.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia che l’intero impianto venga qualificato come un concordato in continuità “travestito”, con conseguente inammissibilità. Se l’impresa ha bisogno di continuare, lo strumento da valutare è un altro, cioè il concordato preventivo in continuità con voto delle classi. La scelta va fatta durante la composizione negoziata, non dopo.

Mito 7 — “Fisco e creditori privilegiati non si possono falcidiare nel concordato semplificato”

Il mito

“Nel concordato semplificato i debiti fiscali e i privilegiati vanno pagati per intero: le classi servono solo a distribuire quello che resta ai chirografari.”

Perché ci credono in tanti

La transazione fiscale ha regole proprie e una storia di interpretazioni restrittive. L’art. 25-sexies non contiene una disciplina specifica sui crediti tributari. Molti concludono che, in mancanza di una norma espressa, il fisco debba essere pagato per intero.

La realtà

La Corte d’appello di Lecce (sent. n. 22 del 15 gennaio 2025) ha ammesso nel concordato semplificato la falcidia dei debiti tributari e dei creditori prelatizi anche senza una disciplina specifica. L’unico limite indicato è il confronto con la liquidazione giudiziale: nessun creditore deve ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione del patrimonio in quella sede. Anche il privilegiato, fisco compreso, può quindi essere pagato in parte quando il valore di realizzo dei beni su cui grava la prelazione non è sufficiente. Resta fermo l’ordine delle prelazioni: il fisco, nel proprio grado, va soddisfatto prima dei gradi successivi.

Sui tributi locali c’è una novità del 2026. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali (GU n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026) attua la delega fiscale della L. 111/2023 e, con l’art. 4, modifica il Codice della crisi estendendo ai tributi regionali e locali gli strumenti del Codice, tra cui la transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). È un decreto di riforma della fiscalità locale e non un correttivo del Codice. Rafforza però l’idea che anche IMU, TARI e gli altri tributi locali possano entrare nel percorso di composizione negoziata. Quali effetti abbia in concreto sul concordato semplificato che segue una composizione fallita dovrà essere verificato caso per caso, perché la norma interviene sugli strumenti e non riscrive l’art. 25-sexies.

Per i trattamenti differenziati la conseguenza è precisa. I crediti tributari non formano una categoria a parte: si collocano nel loro grado di privilegio, e per la parte incapiente o per i crediti chirografari (per esempio le sanzioni, secondo la loro natura) possono entrare in una classe con il relativo trattamento. È possibile, in astratto, prevedere una classe dedicata ai crediti tributari chirografari, distinta da quella dei fornitori, se le posizioni giuridiche sono effettivamente diverse. Valgono le stesse regole delle altre classi: omogeneità, utilità concreta e nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale.

Proprio perché il creditore pubblico non vota, resta lo strumento dell’opposizione. Una classe tributaria trattata peggio di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale è il bersaglio più prevedibile. La stima di cosa riceverebbe il fisco in quella sede va quindi documentata con la stessa cura riservata agli altri creditori.

La prova

Corte d’appello di Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025: falcidia di tributi e prelatizi ammessa nei limiti del confronto con la liquidazione giudiziale.

Cosa rischia chi ci crede

Chi dà per scontato il pagamento integrale del fisco “brucia” risorse che spetterebbero ad altri gradi, oppure rinuncia allo strumento ritenendolo impraticabile. All’opposto, chi falcidia il fisco senza una stima seria dei valori di realizzo si espone a un’opposizione fondata sul pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi reali. Usano gli stessi numeri di partenza per mostrare cosa succede davvero a chi costruisce le classi seguendo il passaparola. Dati comuni: relazione finale dell’esperto comunicata il 3 marzo 2026, termine per depositare la proposta in scadenza il 2 maggio 2026 (sessanta giorni). Attivo stimato dalla liquidazione 412.600 €, spese di procedura stimate 31.400 €, quindi netto distribuibile 381.200 €.

Creditore Importo Rango
Lavoratori (retribuzioni e TFR) 96.300 € privilegio di grado più alto
INPS (contributi) 58.750 € privilegio di grado successivo
Erario (IVA e ritenute) 247.800 € privilegio di grado ancora successivo
Fornitori 312.400 € chirografo
Banche (quota non garantita) 187.650 € chirografo
Professionisti 38.850 € chirografo

Ipotesi 1 — “Diamo l’85% a tutti i privilegiati e il 5% ai chirografari”

Convinto che le classi permettano di “riequilibrare” (Mito 3), l’imprenditore propone l’85% a ogni privilegiato (342.422,50 €) e il 5% ai chirografari (26.945 €), per un totale di 369.367,50 €, che rientra nei 381.200 € disponibili. Sembra una proposta equilibrata.

La sequenza reale: con la graduazione corretta i lavoratori ricevono 96.300 € (100%), restano 284.900 €; l’INPS riceve 58.750 € (100%), restano 226.150 €; l’erario riceve 226.150 €, pari a circa il 91,26%. Ai chirografari, con il patrimonio, non spetta nulla. La proposta paga i lavoratori all’85% mentre i chirografari ricevono il 5%: secondo la lettura di Trib. Ferrara 25 marzo 2025 e App. Catania 14 febbraio 2025 viola l’ordine delle prelazioni. Se però si corregge l’ordine, i chirografari scendono a zero e manca l’utilità richiesta da Cass. n. 624/2026. Senza finanza esterna la proposta non regge in nessuna delle due versioni.

Ipotesi 2 — Classi differenziate finanziate da un apporto esterno vero

Un terzo, per esempio un soggetto interessato all’acquisto di un ramo d’azienda nell’ambito della liquidazione, versa 41.300 € a fondo perduto, destinati ai soli chirografari. È nuova ricchezza, estranea al patrimonio e liberamente distribuibile: ha quindi i requisiti indicati da Cass. n. 620/2026.

Il patrimonio segue l’ordine (lavoratori 100%, INPS 100%, erario 91,26%) e la finanza esterna viene ripartita per classi:

  • classe A fornitori: 9% di 312.400 € = 28.116 €;
  • classe B banche chirografarie: 6% di 187.650 € = 11.259 €;
  • classe C professionisti: 1.925 €, pari a circa il 4,95% di 38.850 €.

Il trattamento differenziato è possibile perché la finanza esterna si sottrae alla priorità assoluta (Trib. Ferrara). Ogni scelta va comunque motivata in base all’omogeneità delle classi, per esempio la diversa posizione delle banche, che hanno già una parte garantita, rispetto ai fornitori. Ogni classe riceve qualcosa di concreto.

Ipotesi 3 — La rinuncia dei soci “girata” ai chirografari

Variante dell’ipotesi 1: durante la composizione negoziata i soci hanno erogato 74.500 € di finanziamenti autorizzati, prededucibili. Senza rinuncia la distribuzione è: prededuzione 74.500 €, restano 306.700 €; lavoratori 96.300 €; INPS 58.750 €; all’erario restano 151.650 €, circa il 61,20%.

I soci rinunciano alla prededuzione e l’imprenditore vorrebbe destinare i 74.500 € ai chirografari (circa il 13,82% di 538.900 €), come se fossero finanza esterna (Mito 5). Per Cass. n. 620/2026 non lo sono: la rinuncia non porta nuova ricchezza e cambia solo l’ordine di soddisfazione. Quei 74.500 € tornano nel patrimonio e seguono la graduazione: l’erario sale da 151.650 € a 226.150 € (91,26%) e ai chirografari continua a non arrivare nulla. La rinuncia è utile, ma all’erario, non ai chirografari.

Il fondo di verità

Ogni mito esaminato contiene qualcosa di esatto. Rimettendo quei frammenti al loro posto si ottiene il quadro corretto.

È vero che la parità di trattamento è il principio di base. Opera però all’interno della classe. Tra classi diverse la differenza è ammessa perché l’art. 25-sexies, comma 1, prevede espressamente la suddivisione in classi, e il Codice lega la classe all’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.

È vero che i creditori non votano. Proprio per questo il controllo si sposta sul tribunale, sul parere dell’esperto, sulla relazione dell’ausiliario e sulle opposizioni. La Cassazione (ord. n. 623/2026) e i giudici di merito (App. Milano n. 1033/2024; App. Napoli 7 gennaio 2025; Trib. Napoli n. 153/2023) hanno descritto un vaglio sostanziale, che riguarda sia l’accesso sia l’omologazione.

È vero che esistono strumenti più flessibili nella distribuzione. La priorità relativa del concordato in continuità ne è un esempio. Il concordato semplificato però è liquidatorio (App. Roma n. 4154/2024), e la giurisprudenza di merito esaminata vi applica l’ordine delle prelazioni in modo rigido (Trib. Ferrara 25 marzo 2025; App. Catania 14 febbraio 2025).

È vero che l’utilità non deve essere per forza economica. Deve però essere concreta e apprezzabile per ciascun creditore: la sola rapidità non basta (Cass. n. 624/2026).

È vero che la finanza esterna si può distribuire con più libertà. Deve però essere davvero esterna: nuova ricchezza, non una riallocazione di crediti già presenti come la rinuncia alla prededuzione (Cass. n. 620/2026).

È vero che nella composizione negoziata l’impresa prosegue. Il concordato semplificato è lo sbocco liquidatorio di una composizione che non ha funzionato e non prevede la continuità diretta (Trib. Milano n. 132/2024 e n. 277/2025).

È vero che il fisco gode di tutele particolari. Può però essere falcidiato nel rispetto del confronto con la liquidazione giudiziale (App. Lecce n. 22/2025). Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali amplia l’accesso alla transazione fiscale per i tributi locali negli strumenti del Codice.

Ricomposti questi frammenti, la risposta al titolo è questa: sì, i trattamenti differenziati sono ammessi, se le classi sono omogenee, l’ordine delle prelazioni sul patrimonio è rispettato, ogni creditore riceve un’utilità concreta, nessuno sta peggio che nella liquidazione giudiziale e gli eventuali apporti liberi sono finanza esterna vera.

Mito e realtà a confronto

La tabella riassume ciascuna convinzione accanto alla regola effettiva e alla fonte che la conferma. Serve come promemoria quando si discute la proposta con soci, consulenti o finanziatori. Ogni riga rimanda alla sezione in cui il punto è sviluppato e alla pronuncia indicata nel blocco di giurisprudenza più avanti.

Il mito Come stanno le cose
Stessa percentuale per tutti La proposta può prevedere classi (art. 25-sexies, c. 1); in certi casi le classi distinte sono necessarie (Trib. Ferrara 25/3/2025)
Senza voto le classi non si controllano Il vaglio del tribunale è sostanziale, all’accesso e all’omologa (Cass. ord. 623/2026; App. Milano 1033/2024)
Con le classi si può scavalcare la graduazione L’ordine delle prelazioni sul patrimonio è requisito autonomo e inderogabile (App. Catania 14/2/2025)
La rapidità è già un’utilità Serve un vantaggio concreto per ciascun creditore, chirografari compresi (Cass. 624/2026)
La rinuncia dei soci è finanza esterna Non lo è: non è nuova ricchezza e non aumenta l’attivo (Cass. 620/2026)
Si può favorire chi serve alla continuità Lo strumento è liquidatorio, la continuità diretta è esclusa (Trib. Milano 277/2025 e 132/2024)
Fisco e privilegiati non si falcidiano Falcidia ammessa nei limiti della liquidazione giudiziale (App. Lecce 22/2025)

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso pagare di più una classe di chirografari rispetto a un’altra?
Sì, a certe condizioni. I creditori di ciascuna classe devono avere posizione giuridica e interessi economici omogenei, la differenza deve avere una ragione spiegabile e ogni classe deve ricevere un’utilità concreta. Se la differenza è finanziata con il patrimonio, va comunque rispettata la graduazione rispetto ai privilegiati.

Quindi è vero che posso pagare i chirografari se i privilegiati non sono soddisfatti per intero?
No, non con il patrimonio del debitore. Secondo la giurisprudenza di merito più recente si può fare solo con finanza esterna vera, o per la parte di credito privilegiato che risulta incapiente rispetto al valore del bene (App. Catania 14 febbraio 2025).

Quindi è vero che il creditore scontento non può fare nulla, visto che non vota?
No. Può proporre opposizione all’omologazione costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza, e il decreto del tribunale è reclamabile davanti alla Corte d’appello. Nel caso deciso da Cass. n. 624/2026 l’omologazione è stata revocata proprio in appello.

Quindi è vero che la rinuncia dei soci non serve a niente?
No, serve, ma non come pensano in molti. Aumenta il patrimonio a disposizione dei creditori secondo l’ordine delle prelazioni. Non può però essere destinata liberamente a una classe come se fosse finanza esterna (Cass. n. 620/2026).

Quindi è vero che con i sessanta giorni ho tutto il tempo di sistemare le classi?
Dipende. Il termine decorre dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto ed è il limite per depositare la proposta. La Corte d’appello di Milano (sent. n. 298 del 30 gennaio 2023) ha precisato che non introduce una nuova protezione automatica del patrimonio. Graduazione dei crediti, stime e apporti esterni vanno quindi preparati già durante la composizione negoziata.

Le sentenze che smontano i miti

Ogni riferimento è collegato al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riassunti con parole nostre.

  1. Cass. civ., sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026. Anche nel concordato semplificato vale la nozione di risorsa esterna dell’art. 84, comma 4, CCII: nuova ricchezza, estranea al patrimonio, liberamente distribuibile e capace di aumentare l’attivo. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non ne fa parte. Smonta il Mito 5.
  2. Cass. civ., sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026. Il concordato semplificato è uno strumento residuale. Il tribunale può verificare in via preliminare, anche nel merito, i presupposti originari di accesso alla composizione negoziata e la buona fede delle trattative risultante dalla relazione finale. Il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione. Smonta il Mito 2.
  3. Cass. civ., sez. I, sent. n. 624 del 12 gennaio 2026. L’utilità per ciascun creditore non deve essere necessariamente economica ma deve essere concreta. La maggiore rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale non basta se ai chirografari non arriva nulla. Smonta il Mito 4.
  4. Trib. Ferrara, 25 marzo 2025 (estremi riportati in dottrina, senza numero). Una classe unica con creditori di gradi diversi e patrimonio incapiente è illegittima. Sul patrimonio si applica la priorità assoluta, mentre la finanza esterna ne è esclusa. Smonta i Miti 1 e 3 e circoscrive il 5.
  5. App. Catania, decreto del 14 febbraio 2025. Il rispetto dell’ordine delle prelazioni è un requisito autonomo e non può essere sostituito dall’utilità minima ai chirografari. La deroga è ammessa solo per la parte incapiente del credito garantito. Smonta il Mito 3.
  6. App. Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025. Nel concordato semplificato si possono falcidiare debiti tributari e crediti prelatizi; il limite è il confronto con la liquidazione giudiziale. Smonta il Mito 7.
  7. App. Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Il tribunale non è un controllore formale. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante, e i creditori, che non votano, possono opporsi. La buona fede richiede un’interlocuzione effettiva e proposte formalizzate. Ridimensiona il Mito 2.
  8. Trib. Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024. Per l’omologazione si verificano fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Collegata al Mito 4.
  9. App. Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024. Lo strumento è esclusivamente liquidatorio e autonomo, senza voto, senza soglie minime per i chirografari e senza obbligo di risorse esterne. Collegata ai Miti 1 e 6.
  10. App. Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024. Il concordato semplificato è un rimedio di extrema ratio e il giudice ne valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Collegata al Mito 4.
  11. App. Milano, sent. n. 1033 del 21 marzo 2024. All’accesso il controllo comprende la non manifesta implausibilità della proposta. Smonta il Mito 2.
  12. Trib. Milano, sent. n. 277 del 3 aprile 2025. Nel concordato semplificato non è ammessa la continuità diretta, neppure in funzione di una successiva liquidazione. Smonta il Mito 6.
  13. Trib. Milano, sent. n. 132 del 23 febbraio 2024. Senza voto dei creditori non è ammissibile un piano di continuità con conservazione dell’azienda. Smonta il Mito 6.
  14. Trib. Milano, sent. n. 426 del 15 giugno 2024. È inammissibile la proposta non preceduta da una relazione finale che attesti la correttezza delle trattative e l’impraticabilità delle altre soluzioni. Collegata al Mito 2.
  15. App. Milano, sent. n. 298 del 30 gennaio 2023. Il termine di sessanta giorni non introduce una nuova protezione automatica: è un termine finale legato alla negoziazione. Collegata alle domande di verifica.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato e costruiamo la proposta sulla norma e sulla giurisprudenza effettive. Concretamente:

  1. Ricostruiamo la graduazione completa dei crediti, privilegio per privilegio, e calcoliamo fino a quale grado arriva il patrimonio, così che le classi poggino su numeri e non su ipotesi.
  2. Verifichiamo l’omogeneità di ogni classe sotto il profilo della posizione giuridica e degli interessi economici, e redigiamo la motivazione di ciascuna differenza di trattamento.
  3. Accertiamo la capienza dei beni gravati da garanzia per individuare la parte incapiente dei crediti privilegiati, l’unico spazio in cui la giurisprudenza ammette un trattamento da chirografario.
  4. Qualifichiamo gli apporti esterni secondo i criteri di Cass. n. 620/2026 e distinguiamo la nuova ricchezza dalle rinunce o riallocazioni che restano nel patrimonio.
  5. Misuriamo l’utilità per ciascuna classe e controlliamo che nessuna resti a zero, come richiede Cass. n. 624/2026.
  6. Confrontiamo la proposta con l’alternativa della liquidazione giudiziale, creditore per creditore, insieme ai commercialisti dello staff, per prevenire opposizioni fondate sul pregiudizio.
  7. Esaminiamo la relazione finale e il percorso negoziale alla luce di Cass. ord. n. 623/2026, per verificare che documentino trattative corrette e in buona fede e l’impraticabilità delle altre soluzioni.
  8. Valutiamo la posizione dei crediti tributari, compresi i tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026, e il loro grado nella graduazione.
  9. Pianifichiamo i sessanta giorni con un calendario degli adempimenti (proposta, piano di liquidazione, documenti dell’art. 39) che parte già durante la composizione negoziata.
  10. Assistiamo nelle opposizioni e nei reclami, sia quando l’impresa difende l’omologazione sia quando un creditore la contesta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema conta soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore. Il concordato semplificato nasce dalla relazione finale dell’esperto e viene valutato anche sul suo parere. Conoscere dall’interno come l’esperto legge le trattative e stima i risultati della liquidazione aiuta a impostare classi che reggano il vaglio del tribunale.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta le classi è lo stesso professionista che le difende in udienza, nel reclamo e, se ammesso, davanti alla Suprema Corte. Su ogni posizione avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla tenuta giuridica delle classi, i secondi sulla graduazione, sulle stime di realizzo e sul confronto con la liquidazione giudiziale.

In chiusura

La risposta al titolo è sì: nel concordato semplificato i trattamenti differenziati tra creditori sono possibili, ma entro limiti che la Cassazione e i giudici di merito hanno reso più netti. Servono classi omogenee, il rispetto della graduazione sul patrimonio, un’utilità concreta per ciascuno, nessun peggioramento rispetto alla liquidazione giudiziale e, per i trattamenti più liberi, finanza esterna vera. L’informazione corretta è la prima difesa, perché in questo strumento i creditori non votano e gli errori emergono soltanto davanti al giudice.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato semplificato è il passo successivo a una composizione negoziata che non ha avuto esito positivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il percorso che porta alla relazione finale e al parere dell’esperto. Come avvocato cassazionista può seguire le classi anche nei reclami e fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Prima che i sessanta giorni scadano, scrivici: i riferimenti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa guida.

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