Il TFR Dei Dipendenti Viene Pagato Nel Concordato Liquidatorio?

Alla domanda “il mio TFR verrà pagato?” non c’è una sola risposta: dipende da chi sei dentro quel concordato. Un lavoratore che ha lasciato l’azienda un anno prima del deposito della domanda e uno che è ancora al suo posto il giorno in cui il tribunale omologa il piano hanno in mano lo stesso diritto, scritto nell’art. 2120 del codice civile. Il percorso per incassarlo, i tempi e perfino l’importo finale possono però essere molto diversi.

Qualche esempio lampo. Chi è uscito prima della procedura ha un credito già esigibile, assistito dal privilegio di primo grado dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., che il piano liquidatorio deve rispettare. Chi resta in servizio durante la liquidazione si ritrova con un TFR “spaccato”: una parte maturata prima della domanda e una parte maturata dopo, che segue regole diverse. Chi passa all’acquirente insieme all’azienda ceduta può oggi chiedere subito il TFR al vecchio datore, cosa impossibile fino a pochi anni fa. Chi lavora in un’impresa con almeno 50 dipendenti, o ha scelto un fondo pensione, scopre che una parte del suo TFR non è mai rimasta in azienda. Infine l’imprenditore che propone il concordato deve costruire un piano in cui il TFR è uno dei passaggi più controllati da commissario, creditori e tribunale.

In questa guida trovi, nell’ordine:
– le regole comuni a tutti (privilegio, art. 84 CCII, Fondo di garanzia INPS);
– profilo 1: il dipendente già cessato prima della domanda;
– profilo 2: il dipendente ancora in forza durante la liquidazione;
– profilo 3: il dipendente trasferito all’acquirente dell’azienda;
– profilo 4: il dipendente con TFR al Fondo di Tesoreria INPS o a un fondo pensione;
– profilo 5: l’imprenditore datore di lavoro che propone il concordato.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Il concordato liquidatorio è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase in cui si decide se e come pagare i lavoratori, prima ancora che il piano sia depositato. Quando l’impresa è piccola e non è soggetta a liquidazione giudiziale, lo strumento corrispondente è il concordato minore, che passa per l’OCC: qui entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC.

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Le regole comuni a tutti

Prima di entrare nei singoli profili, vediamo una volta per tutte la base normativa. Ogni sezione successiva rimanda a questi punti.

1. Il TFR matura ogni anno ma si incassa alla cessazione

L’art. 2120 c.c. prevede che ogni anno il datore accantoni una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata con un indice fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dei prezzi al consumo. Dalla quota si sottrae il contributo dello 0,50% destinato al Fondo di garanzia. La giurisprudenza lo ripete da tempo: il diritto al TFR cresce anno per anno, ma diventa esigibile solo quando il rapporto di lavoro finisce davvero (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Questo dettaglio, che sembra solo tecnico, decide quasi tutto nei profili 2 e 3.

2. Il TFR è un credito privilegiato di primo rango

L’art. 2751-bis n. 1 c.c. assiste con privilegio generale sui mobili le retribuzioni e “tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro”: il TFR rientra pienamente. Per l’art. 2777 c.c. questo privilegio viene subito dopo le spese di giustizia e prima di ogni altro privilegio generale, compreso quello dell’Erario. Se i beni mobili non bastano, l’art. 2776 c.c. consente la collocazione sussidiaria sul ricavato degli immobili, dopo i creditori ipotecari.

3. Che cosa chiede il CCII al concordato liquidatorio

Il concordato preventivo è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), aggiornato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024 e dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147. Quest’ultimo è noto soprattutto per aver esteso la transazione fiscale ai tributi locali. Dalle fonti consultate non risultano modifiche dirette al trattamento del TFR nel concordato liquidatorio: va comunque verificato il testo vigente al momento del deposito.

Per il liquidatorio l’art. 84, comma 4, CCII pone due condizioni:
– un apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati, rispetto a quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale;
– una soddisfazione dei chirografari che non può comunque scendere sotto il 20% del credito chirografario complessivo.

L’art. 84, comma 5, aggiunge la regola che più interessa ai lavoratori: i creditori privilegiati possono essere pagati in misura non integrale solo se ricevono almeno quanto ricaverebbero dalla vendita dei beni su cui grava il privilegio, tenuto conto del loro rango. Lo deve certificare la relazione di un professionista indipendente. La parte di credito non coperta viene trattata come chirografaria (cosiddetto “degrado”).

4. Voto: chi è pagato per intero non vota

Per l’art. 109 CCII i privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia al privilegio. Chi invece è soddisfatto solo in parte vota per la quota degradata, equiparata al chirografo. In pratica, se il piano promette il TFR al 100%, il lavoratore non partecipa al voto. Se lo taglia, il lavoratore vota per la parte tagliata.

5. Il Fondo di garanzia INPS è la rete di sicurezza

L’art. 2 della L. 297/1982 ha istituito presso l’INPS il Fondo di garanzia per il TFR. Interviene quando il datore è sottoposto a una procedura concorsuale, compreso il concordato preventivo, e non paga il TFR dovuto. Nel concordato, secondo la disciplina e la prassi INPS (da ultimo la circolare n. 70 del 26 luglio 2023, che ha aggiornato le istruzioni al Codice della crisi), la domanda al Fondo presuppone l’omologazione e l’accertamento del credito. Dopo aver pagato, l’INPS subentra al lavoratore nel privilegio.

Il rapporto con il Fondo è previdenziale e autonomo rispetto al rapporto di lavoro. Ne derivano due conseguenze già affermate in Cassazione:
– gli accordi tra lavoratore, cedente e cessionario non sono opponibili all’INPS (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2024, n. 30835; Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6842);
– il Fondo copre i crediti rimasti insoddisfatti a causa dell’insolvenza, non qualsiasi inadempimento (Cass., sez. lav., 23 febbraio 2021, n. 4897).

6. La pronuncia che riguarda proprio il concordato liquidatorio

Con la sentenza 11 novembre 2025, n. 29754, la Sezione Lavoro della Cassazione ha esaminato il caso di una lavoratrice che, in un concordato preventivo liquidatorio, aveva visto il proprio TFR degradato a chirografo e in parte falcidiato. La Corte ha stabilito due principi. Primo: il degrado al chirografo del TFR nel concordato omologato non toglie al lavoratore il diritto di rivolgersi al Fondo di garanzia, anche se compromette la surrogazione dell’INPS. Secondo: la falcidia del credito decisa nel concordato omologato riduce in proporzione ciò che si può chiedere al Fondo. La vicenda era regolata dalla legge fallimentare, ma il principio si fonda sull’art. 2 della L. 297/1982, rimasto invariato, e sulla stessa struttura del concordato. È quindi un riferimento centrale anche per i concordati regolati dal CCII.

7. Chi fa cosa nel concordato liquidatorio

Per capire quando e da chi arriva il pagamento del TFR bisogna conoscere i soggetti della procedura:
– il commissario giudiziale, nominato dal tribunale all’apertura, verifica l’elenco dei creditori, controlla la gestione e redige la relazione per i creditori in vista del voto. Ai lavoratori interessa soprattutto per la correttezza degli importi e per la valutazione dell’attestazione sui privilegi;
– il professionista indipendente, scelto dal debitore, attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano e, se il piano non paga integralmente i privilegiati, attesta che essi ricevono almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni;
– il liquidatore giudiziale, nominato con l’omologazione nel concordato con cessione dei beni (art. 114 CCII), vende i beni e distribuisce il ricavato secondo il piano e l’ordine delle prelazioni. È lui, in concreto, a pagare il TFR concorsuale;
– il tribunale, che omologa il concordato dopo aver verificato regolarità della procedura, esito del voto e, in caso di opposizioni, il rispetto delle regole di trattamento dei creditori.

Nel liquidatorio l’ordine di distribuzione è rigido: prima le spese e i crediti prededucibili, poi i privilegiati secondo il grado (con il TFR in posizione di testa tra i privilegi generali sui mobili), quindi i chirografari, compresi i privilegiati degradati. Nel concordato liquidatorio il TFR non può essere “scavalcato” da crediti di rango inferiore: è la differenza più importante rispetto al concordato in continuità, dove per il valore eccedente la liquidazione la legge ammette la cosiddetta priorità relativa.

8. Il tempo come variabile del pagamento

Una regola pratica che vale per tutti i profili: nel liquidatorio i lavoratori sono pagati con i riparti, cioè quando il liquidatore ha venduto abbastanza beni. Se il piano prevede di vendere un immobile difficile da collocare, i riparti possono slittare. Secondo un orientamento formatosi sotto la legge fallimentare e ripreso dalla dottrina sul CCII, un pagamento dei privilegiati con tempi lunghi equivale a una soddisfazione non integrale e incide sul diritto di voto. Per i lavoratori questo significa che una promessa del “100%” diluita in anni non è uguale a un 100% pagato subito dopo l’omologazione.

9. Concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale: cosa cambia per il TFR

Molti lavoratori si chiedono se per loro sarebbe meglio la liquidazione giudiziale. Le differenze principali sono tre.
– Accertamento. Nella liquidazione giudiziale il TFR viene accertato nello stato passivo con un provvedimento del giudice delegato, che diventa definitivo. Nel concordato preventivo il commissario verifica i crediti ai fini del voto, ma non c’è uno stato passivo con effetti di giudicato. In caso di contestazione si va davanti al giudice del lavoro.
– Percentuale. Il liquidatorio, per essere ammissibile, deve portare un apporto esterno che migliori la soddisfazione rispetto alla liquidazione giudiziale. Per i lavoratori pagati integralmente in entrambi i casi la differenza è nulla. Per quelli degradati, il liquidatorio dovrebbe dare qualcosa in più sulla parte chirografaria.
– Fondo di garanzia. In entrambi i casi il Fondo interviene. Nella liquidazione giudiziale il riferimento è lo stato passivo esecutivo; nel concordato l’omologazione e, secondo Cass. 29754/2025, la misura del credito risultante dal concordato.

Non esiste una procedura “migliore” in assoluto per il TFR: conta la combinazione tra tempi di vendita dei beni, percentuale offerta e rapidità di accesso al Fondo.

Tienilo a mente: in quasi tutti i profili la vera domanda non è soltanto “il concordato mi paga il TFR?”, ma anche “quanto paga il concordato, quando, e cosa copre il Fondo per la differenza?”

Profilo 1 — Il dipendente già cessato prima della domanda di concordato

La tua situazione

Hai lasciato l’azienda prima che depositasse la domanda di concordato: ti sei dimesso, sei stato licenziato o il contratto a termine è scaduto. Nell’ultima busta paga il TFR non c’era, oppure c’era solo in parte. Poi hai ricevuto dal commissario giudiziale la comunicazione che l’impresa è in concordato liquidatorio. Il tuo è il caso più “pulito”: il credito esiste, è esigibile e ha un importo determinabile.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei un creditore concorsuale privilegiato in senso pieno. Il tuo TFR è sorto prima della domanda e quindi subisce gli effetti del concordato omologato, che vincola tutti i creditori anteriori (art. 117 CCII). Allo stesso tempo gode del privilegio di primo rango. In concreto il piano può fare tre cose:

  1. pagarti al 100%: è l’ipotesi più frequente quando l’attivo mobiliare è sufficiente, e in questo caso non voti;
  2. pagarti in parte, con degrado del residuo: è possibile solo se il professionista indipendente attesta che la vendita dei beni mobili (e, in via sussidiaria, degli immobili) non ti darebbe di più;
  3. pagarti in tempi lunghi: nel liquidatorio i pagamenti seguono i riparti del liquidatore giudiziale, quindi il fattore tempo pesa quanto l’importo.

Il commissario giudiziale verifica i crediti sulla base delle scritture contabili e ti invia l’avviso per il voto. Nel concordato preventivo non c’è un accertamento del passivo come nella liquidazione giudiziale: è quindi importante controllare che l’importo indicato per te sia corretto, perché eventuali contestazioni seguono la via ordinaria davanti al giudice del lavoro.

I numeri

Facciamo un esempio. Hai cessato il rapporto il 30 aprile; la domanda di concordato è del 18 settembre. TFR lordo maturato: 21.470 €. Il piano prevede:
– attivo mobiliare stimato: 312.000 €, su cui gravano spese di procedura per 58.400 € e crediti di lavoro di pari rango per 297.600 € (compreso il tuo);
– disponibile per i crediti di lavoro: 312.000 − 58.400 = 253.600 €, cioè il 85,2% del loro ammontare;
– residuo degradato a chirografo: 14,8%, pagato al 22% come gli altri chirografari.

Il tuo conto: 21.470 × 85,2% = 18.292,44 € in privilegio. Residuo degradato: 21.470 − 18.292,44 = 3.177,56 €; al 22% fanno 699,06 €. Totale atteso dal concordato: 18.991,50 €, cioè l’88,5% del TFR.

E il Fondo di garanzia? Applicando Cass. 29754/2025, il degrado non ti esclude, ma la falcidia omologata riduce la misura della prestazione. Il Fondo ti garantisce in sostanza l’importo stabilito dal concordato, con il vantaggio dei tempi della domanda all’INPS. Sul destino dei 2.478,50 € tagliati è bene un esame specifico del caso, perché la sentenza è recente e la prassi applicativa è ancora in via di assestamento.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è l’attestazione sull’incapienza. Se il professionista sopravvaluta le spese o sottovaluta i beni, la percentuale di pagamento in privilegio si abbassa e la differenza finisce nel chirografo. Ci sono poi altri rischi:
– un importo del TFR indicato nel piano più basso di quello reale (scatti, superminimi, straordinari continuativi non inclusi nella base di calcolo);
– tempi di riparto lunghi, se l’attivo è costituito da beni difficili da vendere;
– l’inerzia: se non verifichi il credito né presenti la domanda al Fondo dopo l’omologazione, perdi tempo prezioso, e la prescrizione nei confronti dell’INPS continua a decorrere.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci il tuo TFR con le buste paga e il CUD/CU degli ultimi anni e confrontalo con l’elenco dei creditori del commissario.
  2. Leggi la relazione del professionista indipendente sulla parte che riguarda i privilegi ex art. 2751-bis: se la percentuale non ti convince, segnalalo al commissario prima del voto.
  3. Se il piano ti taglia, vota consapevolmente: per la parte degradata il tuo voto conta come quello di un chirografario.
  4. Dopo l’omologazione presenta la domanda al Fondo di garanzia INPS in via telematica, con la documentazione richiesta dalla circolare INPS.
  5. Conserva tutto ciò che ricevi dalla procedura: il riparto e le comunicazioni del liquidatore servono all’INPS per calcolare quanto spetta ancora.

Le domande che ti farai

Il commissario mi ha scritto un importo diverso da quello che risulta a me: cosa faccio? Nel concordato preventivo il commissario non “ammette” i crediti come nella liquidazione giudiziale: li verifica ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze. Se l’importo è più basso, segnalalo per iscritto allegando buste paga e prospetti TFR. L’inserimento nell’elenco non pregiudica il tuo diritto, ma un errore non corretto ti fa votare per una somma inferiore e può complicare la domanda al Fondo, che chiede la prova dell’importo dovuto.

Posso fare causa al datore per ottenere tutto subito? Dalla pubblicazione della domanda di concordato i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (art. 54 CCII sulle misure protettive, quando richieste e confermate). Puoi però agire davanti al giudice del lavoro per far accertare il credito se è contestato. L’accertamento serve, il pignoramento no.

Ho firmato una conciliazione con il datore prima del concordato, con un pagamento a rate mai onorato: vale ancora il privilegio? Sì, la natura del credito non cambia per effetto della conciliazione: resta TFR, con il suo rango. Conserva il verbale, perché è la prova più forte dell’importo e del titolo.

Gli interessi e la rivalutazione sul TFR arretrato si fermano? Nel concordato preventivo il corso degli interessi convenzionali e legali sui crediti chirografari si arresta dalla domanda, salvo i crediti garantiti (art. 96 CCII richiama le regole della liquidazione giudiziale). Per i crediti privilegiati gli interessi seguono il privilegio nei limiti previsti dal codice civile. Su questo punto il conto va rifatto sul tuo caso, perché la rivalutazione dei crediti di lavoro ha regole proprie.

Giurisprudenza dedicata

Per te il riferimento principale è Cass., sez. lav., 11 novembre 2025, n. 29754. Ti assicura che il degrado non ti priva del Fondo, ma ti avverte che la falcidia omologata ne riduce la prestazione. Sullo sfondo resta il principio di Cass., sez. lav., 23 febbraio 2021, n. 4897: il Fondo interviene sui crediti rimasti insoddisfatti per effetto dell’insolvenza. Nel tuo profilo il collegamento è evidente, perché il TFR non pagato precede di poco la domanda.

Profilo 2 — Il dipendente ancora in forza durante la liquidazione

La tua situazione

Il giorno in cui l’impresa deposita la domanda di concordato tu sei al lavoro. Magari continui per mesi: il piano prevede di vendere il magazzino, completare alcune commesse, cedere i beni pezzo per pezzo. Poi arriva la lettera di licenziamento, spesso collettivo, al termine della liquidazione. Il tuo TFR sta in parte prima e in parte dopo la data della domanda.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione la distinzione cruciale è temporale. Il TFR maturato fino alla domanda è un credito concorsuale; la quota maturata dopo, mentre lavori per la procedura, può aspirare alla prededuzione. L’art. 6 CCII riconosce la prededuzione ai crediti legalmente sorti durante la procedura per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’esercizio. È una lettura diffusa ma non pacifica in ogni dettaglio: alcuni la applicano pro rata temporis, altri discutono la natura unitaria del TFR. Va quindi verificata sul singolo piano.

Il CCII, inoltre, esclude i rapporti di lavoro subordinato dal regime di sospensione e scioglimento dei contratti pendenti nel concordato (art. 97). Il tuo contratto non si “congela”: prosegue finché il datore lo fa cessare secondo le regole ordinarie del diritto del lavoro, comprese quelle sui licenziamenti collettivi. Questo ti protegge, perché fino alla cessazione maturi retribuzione e TFR. Però sposta in avanti il momento in cui il TFR diventa esigibile.

Il principio è quello già visto: il TFR si incassa solo alla cessazione del rapporto (Cass. 5376/2020). Finché lavori non puoi chiederlo né al datore né al Fondo di garanzia, salvo le anticipazioni ordinarie previste dall’art. 2120 c.c., che in una procedura concorsuale sono difficilmente praticabili.

I numeri

Retribuzione annua utile: 27.950 €. Quota annua: 27.950 / 13,5 = 2.070,37 €, meno lo 0,50% (139,75 €) = 1.930,62 € netti accantonati, oltre alla rivalutazione.

  • TFR al giorno della domanda (14 marzo): 16.385 € → credito concorsuale privilegiato.
  • Mesi lavorati dopo la domanda fino al licenziamento (31 ottobre): 7,5 mesi → 1.930,62 × 7,5/12 = 1.206,64 € → quota candidata alla prededuzione.

Se il piano paga i privilegiati del lavoro al 91,4%: 16.385 × 91,4% = 14.975,89 €. A questi si aggiungono 1.206,64 € in prededuzione, pagati come debiti della procedura. Se la prededuzione viene riconosciuta, il totale atteso è 16.182,53 €; il residuo degradato (1.409,11 €) segue la percentuale dei chirografari.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è che la quota post-domanda venga confusa con quella concorsuale e subisca la stessa falcidia. Altri rischi:
– un licenziamento collettivo a fine liquidazione con TFR non pagato subito: dovrai attendere i riparti, oppure attivare il Fondo dopo l’omologazione;
– una cessione dell’azienda durante la procedura, che ti fa passare al profilo 3 con regole diverse;
– le dimissioni affrettate: se lasci prima del tempo per timore, devi comunque attendere l’omologazione per il Fondo e rinunci alla maturazione ulteriore.

Le mosse giuste

  1. Chiedi per iscritto all’ufficio del personale l’importo del TFR maturato alla data della domanda: è il numero da cui dipende tutto.
  2. Verifica come il piano tratta i costi del personale durante la liquidazione: è lì che compare la prededuzione.
  3. Non dimetterti senza una valutazione: i tempi dell’esigibilità e della prestazione del Fondo cambiano.
  4. Alla cessazione, separa nella richiesta le due quote (ante e post domanda) quando ti rivolgi al liquidatore.
  5. Dopo l’omologazione e la cessazione, presenta la domanda al Fondo per la parte non coperta dal concordato.

Le domande che ti farai

Durante la liquidazione mi pagano regolarmente lo stipendio: anche il TFR futuro è al sicuro? Lo stipendio corrente è un debito della procedura e viene pagato come costo della gestione. Il TFR futuro, cioè la quota che matura dopo la domanda, segue lo stesso ragionamento, ma lo incasserai solo alla cessazione. Al momento della cessazione la procedura deve avere risorse sufficienti per pagarlo. Per questo è utile controllare, nel piano, se il costo del personale fino alla chiusura è stato stimato con prudenza.

Mi offrono un incentivo all’esodo in cambio delle dimissioni: conviene? Un incentivo è un accordo individuale che va letto attentamente. Se contiene una rinuncia o una transazione sul TFR maturato prima della domanda, valuta che quel credito ha il privilegio di primo rango e una copertura del Fondo di garanzia. Una rinuncia “a saldo” deve essere conveniente rispetto alla somma di quanto pagherebbe il concordato e di quanto coprirebbe il Fondo. Le transazioni sui diritti del lavoratore, inoltre, sono stabili solo se concluse nelle sedi protette (art. 2113 c.c.).

E se il datore non mi licenzia ma mi mette in cassa integrazione? Durante la cassa integrazione il rapporto non cessa e il TFR continua a maturare secondo le regole proprie degli ammortizzatori. L’esigibilità resta rinviata alla cessazione. Nella pianificazione della liquidazione la durata degli ammortizzatori conta anche per stimare il TFR complessivo.

Il TFR maturato dopo la domanda è davvero prededucibile in ogni caso? È la soluzione coerente con l’art. 6 CCII per i crediti sorti nella gestione della procedura, ma la qualificazione del TFR, credito che matura nel tempo e si esige alla fine, è oggetto di discussione. Alcuni piani lo trattano pro rata, altri adottano soluzioni diverse. Il consiglio pratico è di verificare come il tuo piano lo qualifica e, se la soluzione ti penalizza, sollevare la questione prima del voto.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo valgono soprattutto Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376, sull’esigibilità alla cessazione, e Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34292. Quest’ultima, citata in Cass. 4265/2025, ricorda che il Fondo presuppone l’insolvenza del datore al momento della cessazione. Se il rapporto finisce durante la procedura, il presupposto è normalmente soddisfatto.

Profilo 3 — Il dipendente trasferito all’acquirente dell’azienda

La tua situazione

Nel concordato liquidatorio l’azienda, o un suo ramo, viene venduta in blocco a un acquirente, che ti assume. Continui a lavorare nello stesso posto, magari con la stessa scrivania, ma il datore è cambiato. Ti chiedi: il TFR maturato con il vecchio datore chi me lo paga? E quando?

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo dal luglio 2022. L’art. 47 della L. 428/1990 distingue due ipotesi:
– comma 4-bis: trasferimenti in procedure con finalità di continuità (ad esempio accordi di ristrutturazione o concordato in continuità). L’art. 2112 c.c. si applica nei limiti dell’accordo sindacale;
– comma 5: trasferimenti in liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa, quando l’attività non continua o è cessata. Ai lavoratori trasferiti l’art. 2112 c.c. non si applica, salvo condizioni più favorevoli concordate. Di regola, quindi, il cessionario non risponde in solido dei debiti del cedente.

Proprio per il tuo caso il Codice della crisi (art. 368, comma 4, D.Lgs. 14/2019) ha aggiunto il comma 5-bis: nei trasferimenti del comma 5, il TFR maturato presso il cedente diventa immediatamente esigibile nei suoi confronti, anche se il rapporto prosegue con il cessionario, e il Fondo di garanzia interviene anche a favore di chi passa all’acquirente. È una scelta legislativa di rottura: la Cassazione l’ha definita una “discontinuità consapevole” rispetto al diritto vivente, che finora negava il TFR finché il rapporto proseguiva (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31338).

C’è però un limite temporale preciso. Il comma 5-bis vale solo per le procedure regolate dal CCII, in vigore dal 15 luglio 2022, e non si applica retroattivamente, nemmeno come criterio interpretativo (Cass., sez. lav., 3 settembre 2024, n. 23562; Cass., sez. lav., ord. 28 luglio 2025, n. 21676; Cass., sez. lav., ord. 21 novembre 2025, n. 30746). Per i concordati più vecchi resta la vecchia regola: niente TFR al cessionario finché il rapporto prosegue.

I numeri

Trasferimento del ramo il 1° giugno. TFR maturato presso il cedente: 13.215 €.

  • Concordato liquidatorio regolato dal CCII: i 13.215 € sono subito esigibili verso il cedente; entrano nel concordato come credito privilegiato. Se il piano paga i crediti di lavoro all’87%, ricevi 11.497,05 €. Dopo l’omologazione puoi rivolgerti al Fondo nei limiti visti nelle regole comuni. Il TFR che maturi da giugno in poi lo paga il cessionario, quando il nuovo rapporto cesserà.
  • Procedura anteriore al 15 luglio 2022: i 13.215 € restano “congelati” nel rapporto con il cessionario. Se nell’accordo sindacale hai rinunciato alla solidarietà del cessionario, rischi di non poterli chiedere né a lui né, per ora, al Fondo (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2025, n. 4265).

I rischi specifici

Il rischio principale per te è la rinuncia firmata nell’accordo sindacale senza capirne la portata. Le rinunce alla solidarietà del cessionario, frequenti negli accordi ex art. 47, non sono opponibili all’INPS (Cass. 6842/2023 e 30835/2024), ma producono effetti nel tuo rapporto con il nuovo datore. Altri rischi:
– confondere il trasferimento in liquidatorio (comma 5) con quello in continuità (comma 4-bis): nel secondo il comma 5-bis non si applica;
– non insinuare il TFR nel concordato del cedente perché “tanto lavoro ancora”: con il comma 5-bis il credito è già esigibile e va fatto valere subito.

Le mosse giuste

  1. Prima di firmare l’accordo individuale o sindacale, verifica in quale comma dell’art. 47 rientra il trasferimento.
  2. Fatti attestare per iscritto il TFR maturato alla data del trasferimento.
  3. Verifica che il tuo credito compaia nell’elenco dei creditori del cedente, con il privilegio ex art. 2751-bis n. 1.
  4. Dopo l’omologazione, presenta la domanda al Fondo per la parte non pagata, richiamando il comma 5-bis.
  5. Tieni separato il TFR “nuovo” che maturi presso il cessionario: non riguarda il concordato.

Le domande che ti farai

Il cessionario mi dice che il TFR maturato prima “non è affar suo”: ha ragione? Nel trasferimento in concordato liquidatorio regolato dall’art. 47, comma 5, L. 428/1990, l’art. 2112 c.c. non si applica, salvo accordi più favorevoli. Di regola, quindi, il cessionario non risponde del TFR maturato presso il cedente. Proprio per questo il comma 5-bis rende il credito esigibile subito verso il cedente e apre la strada del Fondo di garanzia. Il cessionario non ha torto, ma tu non resti senza debitore.

L’accordo sindacale prevede che io rinunci a ogni pretesa verso il cessionario: firmo? Prima di firmare, verifica tre cose: se il trasferimento rientra davvero nel comma 5 e non nel 4-bis; se il TFR maturato è indicato con precisione; se il credito verso il cedente compare nel concordato. La giurisprudenza ripete che queste rinunce non vincolano l’INPS (Cass. 30835/2024; Cass. 6842/2023), ma sono vincolanti nei rapporti con il nuovo datore.

Il TFR che maturerò presso il cessionario è garantito dal Fondo se anche lui va in crisi? Sì: è un nuovo credito verso un nuovo datore. Se in futuro il cessionario finirà in una procedura concorsuale, il Fondo interverrà per quel TFR secondo le regole generali.

Che cosa succede se l’azienda è stata prima affittata e poi venduta nel concordato? L’affitto d’azienda è un trasferimento ai fini dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 47 L. 428/1990. Molto dipende da quando è avvenuto l’affitto (prima o dopo la domanda), da quale disciplina era in vigore e da cosa prevedeva l’accordo sindacale. Le pronunce del 2024-2025 citate in questo profilo riguardano proprio situazioni di affitto o cessione anteriori al CCII. Va ricostruita con attenzione la cronologia del tuo rapporto.

Giurisprudenza dedicata

Cass., sez. lav., ord. 21 novembre 2025, n. 30746, ha affermato che gli accordi ex art. 47 non vincolano l’INPS e ha chiarito l’ambito del comma 5-bis: trasferimenti in liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio o liquidazione coatta, senza continuazione dell’attività. Cass., sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31338, ne ha spiegato la ratio: equiparare il trasferimento a una cessazione ai fini del TFR.

Profilo 4 — Il dipendente con TFR al Fondo di Tesoreria INPS o a un fondo pensione

La tua situazione

Lavori in un’impresa che, quando hai fatto la scelta sul TFR, aveva almeno 50 dipendenti. Oppure, a prescindere dalle dimensioni, hai aderito a un fondo di previdenza complementare. Il tuo TFR non è rimasto tutto “in azienda”: una parte è andata al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS (L. 296/2006, art. 1, comma 755) oppure al fondo pensione. Ora l’impresa è in concordato liquidatorio e ti chiedi che fine fanno quelle somme.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione la risposta è: dipende da dove sono finite davvero le somme, non da dove avrebbero dovuto andare.

  • TFR conferito al Fondo di Tesoreria: dal 2007 le quote sono versate mensilmente all’INPS. Il datore anticipa il TFR in busta paga alla cessazione e poi lo recupera compensandolo con i contributi. Se il datore è insolvente, la quota di Tesoreria segue i canali di liquidazione previsti dalla prassi INPS, distinti dal concordato. Resta invece concorsuale il TFR maturato in azienda fino al 2006 o comunque non versato.
  • TFR destinato al fondo pensione e regolarmente versato: è già fuori dal patrimonio dell’impresa e non viene toccato dal concordato.
  • TFR destinato al fondo pensione ma non versato: è il caso più delicato. Secondo la Cassazione, finché non viene versata la quota non diventa previdenziale: se il datore non la versa, il credito torna retributivo nei suoi confronti (Cass., sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198; Cass., sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18477). Concretamente, quelle somme diventano un credito da far valere nel concordato con il privilegio dei crediti di lavoro. Per i contributi omessi alla previdenza complementare esiste anche la tutela del Fondo di garanzia prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 80/1992.

I numeri

TFR complessivo maturato: 24.630 €, così composto:
– 6.820 € maturati in azienda fino al 2006: credito concorsuale privilegiato;
– 15.940 € versati al Fondo di Tesoreria dal 2007: liquidazione tramite canali INPS;
– 1.870 € di quote destinate al fondo pensione ma non versate negli ultimi 14 mesi: credito retributivo verso il datore, nel concordato.

Il concordato riguarda quindi 6.820 + 1.870 = 8.690 €, non 24.630 €. Se il piano paga i crediti di lavoro all’83%, ricevi dal concordato 7.212,70 €. I 15.940 € seguono un’altra strada e non subiscono la falcidia concordataria.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è credere che “è tutto all’INPS” e non controllare i versamenti effettivi. Altri rischi:
– quote al fondo pensione omesse da mesi senza che tu te ne accorga, perché la busta paga le riporta come trattenute;
– confusione tra quota di Tesoreria e quota aziendale nell’elenco dei creditori del commissario;
– ritardi nella richiesta al Fondo di garanzia per la previdenza complementare.

Le mosse giuste

  1. Scarica l’estratto conto del fondo pensione e confronta i versamenti con le buste paga.
  2. Chiedi al datore, o al commissario, la ripartizione del TFR tra quota aziendale e quota di Tesoreria.
  3. Fai valere nel concordato le quote non versate al fondo pensione, qualificandole come credito retributivo.
  4. Attiva i canali INPS per la quota di Tesoreria e, se ne ricorrono i presupposti, per i contributi omessi alla previdenza complementare.

Le domande che ti farai

Come faccio a sapere se il mio TFR va alla Tesoreria INPS? Il conferimento riguarda le imprese che, al momento della scelta, avevano almeno 50 dipendenti, e la quota di TFR non destinata alla previdenza complementare maturata dal 2007. Nelle buste paga e nel prospetto annuale del TFR la ripartizione dovrebbe essere evidenziata. In caso di dubbio, chiedi al consulente del lavoro dell’azienda o al commissario giudiziale.

Il fondo pensione mi dice che mancano versamenti: devo segnalarlo al concordato? Sì. Le quote non versate tornano a essere un credito retributivo verso il datore (Cass. 11198/2024) e vanno quindi fatte valere nella procedura, con il privilegio dei crediti di lavoro. In parallelo, per i contributi omessi alla previdenza complementare esiste la tutela del Fondo di garanzia (D.Lgs. 80/1992, art. 5), con presupposti e documenti propri.

La quota alla Tesoreria subisce la percentuale del concordato? La quota effettivamente versata all’INPS non fa parte del patrimonio dell’impresa e non viene falcidiata dal piano. Il problema nasce quando l’impresa ha omesso i versamenti alla Tesoreria: in quel caso occorre ricostruire con l’INPS quali quote risultano accreditate e quali no.

Posso chiedere l’anticipazione del TFR durante la procedura? Le anticipazioni previste dall’art. 2120 c.c. (spese sanitarie, prima casa) restano possibili in astratto, ma in concreto dipendono dalla liquidità della procedura e dalle autorizzazioni. Per la quota al fondo pensione valgono le regole del fondo, che sono indipendenti dal concordato.

Giurisprudenza dedicata

Cass., sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198 e Cass., sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18477 stabiliscono che il TFR destinato alla previdenza complementare e non versato torna a essere un credito retributivo verso il datore. Cass., sez. lav., 18 febbraio 2025, n. 4265 applica lo stesso principio quando il rapporto prosegue con un cessionario.

Profilo 5 — L’imprenditore datore di lavoro che propone il concordato liquidatorio

La tua situazione

Sei l’amministratore o il titolare di un’impresa che non può più continuare. Hai deciso, o stai valutando, di chiedere un concordato preventivo liquidatorio invece di subire una liquidazione giudiziale. Nei conti hai un fondo TFR accantonato in bilancio che non corrisponde a liquidità reale. Hai dipendenti in forza e altri già usciti che aspettano il TFR. Il tuo problema non è “se” pagare il TFR, ma come scrivere un piano che il commissario, i creditori e il tribunale possano accettare.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione il TFR è al tempo stesso un vincolo e un indicatore di serietà del piano. Un piano che taglia il TFR senza un’attestazione solida sull’incapienza dei beni mobili è un piano a forte rischio di inammissibilità o di mancata omologazione. In concreto devi:

  • collocare il TFR nel rango corretto: privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., subito dopo le spese di giustizia (art. 2777 c.c.), prima di ogni altro privilegio generale, compreso quello fiscale e previdenziale;
  • rispettare l’art. 84, comma 5, CCII: se non paghi integralmente, il professionista indipendente deve attestare che i lavoratori ricevono almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni su cui grava il privilegio;
  • rispettare l’art. 84, comma 4: apporto di risorse esterne che migliori di almeno il 10% la soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati, e soglia minima del 20% per i chirografari;
  • gestire il personale durante la liquidazione: i rapporti di lavoro non si sciolgono per effetto del concordato (art. 97 CCII). Le retribuzioni e il TFR maturati dopo la domanda gravano sulla procedura e vanno previsti nel piano;
  • coordinare l’eventuale cessione dell’azienda con l’art. 47, commi 5 e 5-bis, L. 428/1990: il TFR dei lavoratori trasferiti diventa esigibile verso di te alla data del trasferimento e va quindi inserito subito tra i debiti da pagare.

Il punto in cui i piani falliscono più spesso è la sottovalutazione del monte TFR complessivo: quote non versate ai fondi pensione, TFR dei lavoratori trasferiti, TFR maturato durante la liquidazione. Nell’elenco dei creditori la somma deve tornare al centesimo.

I numeri

Impresa con 23 dipendenti in forza e 6 cessati. Dati:
– TFR dei cessati: 94.380 €;
– TFR dei dipendenti in forza alla domanda: 361.920 €;
– retribuzioni arretrate (ultimi mesi): 48.700 €;
– attivo mobiliare netto stimato in liquidazione giudiziale: 410.000 €;
– spese prededucibili della procedura stimate: 71.300 €.

Crediti di lavoro di rango 2751-bis n. 1: 94.380 + 361.920 + 48.700 = 505.000 €. Disponibile: 410.000 − 71.300 = 338.700 €. Copertura: 67,07%.

Se il piano offre ai lavoratori il 67,07% in privilegio e degrada il resto, rispetta il minimo dell’art. 84, comma 5. Ma il residuo degradato (166.300 €) va pagato almeno come i chirografari, e l’apporto esterno deve garantire l’incremento del 10% sulla liquidazione giudiziale e la soglia del 20%. Se invece l’apporto esterno, ad esempio dei soci, consente di pagare i lavoratori al 100%, i dipendenti non votano e il voto si concentra sui chirografari. È una scelta strategica che va valutata con i numeri dell’intero passivo.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è un piano che i lavoratori, attraverso il voto sulla parte degradata, e il commissario giudicano non credibile. A questo si aggiungono:
– responsabilità personale se la crisi è stata aggravata da ritardi (art. 2086 c.c. e doveri di adeguatezza degli assetti);
– la surrogazione dell’INPS: quando paga i lavoratori tramite il Fondo di garanzia, l’INPS diventa tuo creditore privilegiato nello stesso rango;
– il contenzioso del lavoro su importi contestati, che rallenta riparti e omologazione.

Le mosse giuste

  1. Fai ricostruire il monte TFR complessivo, separando quota aziendale, Tesoreria e fondi pensione, e verificando gli omessi versamenti.
  2. Commissiona una perizia sui beni mobili utilizzabile dal professionista indipendente per l’attestazione dell’art. 84, comma 5.
  3. Pianifica l’uscita del personale rispettando le procedure di licenziamento collettivo e i tempi della liquidazione.
  4. Valuta prima la composizione negoziata: se ci sono ancora margini, un percorso con l’esperto può preservare l’occupazione e ridurre il TFR da pagare subito grazie al trasferimento in continuità.
  5. Coordina la cessione d’azienda con il sindacato, distinguendo con precisione tra commi 4-bis e 5 dell’art. 47.

Su questo profilo pesa l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): il trattamento dei lavoratori è uno dei passaggi su cui si decide se un’impresa può essere ancora salvata o deve liquidare.

Le domande che ti farai

Conviene pagare il TFR al 100% anche se l’attestazione consentirebbe un taglio? Dipende dal passivo. Pagare integralmente i lavoratori li esclude dal voto, riduce il rischio di contestazioni e di surrogazione dell’INPS su crediti degradati, e rafforza la credibilità del piano. Richiede però risorse che devono uscire dall’attivo o dall’apporto esterno, a scapito dei chirografari. Se il piano rischia di non superare il 20% per i chirografari, un pagamento integrale dei lavoratori può non essere sostenibile. È un bilanciamento da fare sui numeri.

Posso usare la finanza esterna per pagare solo i lavoratori? Nel liquidatorio l’apporto esterno deve incrementare la soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati nella misura dell’art. 84, comma 4. Le risorse esterne non sono soggette alle regole di distribuzione dell’attivo del debitore, ma devono rispettare il vincolo del miglioramento minimo. Destinarle solo ai lavoratori, senza garantire quel miglioramento, renderebbe il piano inammissibile.

Il fondo TFR in bilancio è una riserva: posso considerarlo liquidità disponibile? No. Il “fondo TFR” iscritto in bilancio è una posta del passivo, cioè un debito, non una somma accantonata su un conto. L’errore più comune nei piani è considerarlo coperto quando in cassa non c’è nulla di corrispondente.

Se il concordato fallisce, rischio personalmente per il TFR non pagato? Il TFR è un debito della società, non dell’amministratore. Tuttavia una gestione tardiva della crisi può esporre gli amministratori ad azioni di responsabilità, e in alcuni casi le omissioni contributive hanno conseguenze anche penali. È un motivo in più per affrontare il tema dei lavoratori fin dalla fase di composizione negoziata.

Giurisprudenza dedicata

Cass., sez. lav., 11 novembre 2025, n. 29754 riguarda il datore quanto il lavoratore. Il degrado e la falcidia del TFR approvati nel concordato non chiudono il rapporto con l’INPS: il Fondo paga in misura del credito concordatario e poi si surroga. Cass., sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31338, chiarisce invece che con il comma 5-bis la cessione nel liquidatorio rende il TFR immediatamente dovuto dal cedente.

Tre buste paga, tre esiti: il TFR alla prova dei numeri

Mettiamo a confronto tre situazioni principali, più una quarta di controllo, nello stesso concordato liquidatorio, con il piano che paga i crediti di lavoro al 79,6% in privilegio e i chirografari al 24%. Le ipotesi sono dimostrative e non riferite a casi reali.

Ipotesi A — Dipendente cessato prima della domanda

  • Retribuzione annua 31.200 €, 11 anni di anzianità, TFR maturato 29.845 €.
  • Pagamento in privilegio: 29.845 × 79,6% = 23.756,62 €.
  • Residuo degradato: 6.088,38 €; al 24% = 1.461,21 €.
  • Totale dal concordato: 25.217,83 € (84,5%).
  • Fondo di garanzia: dopo l’omologazione, domanda all’INPS. In applicazione di Cass. 29754/2025 la prestazione si misura sul credito come ridotto dal concordato. Il beneficio concreto è anticipare i tempi rispetto ai riparti.

Ipotesi B — Dipendente in forza, licenziato a fine liquidazione

  • TFR alla domanda: 12.470 €; TFR maturato nei 9 mesi successivi: 1.548,90 €.
  • Concorsuale: 12.470 × 79,6% = 9.926,12 €; degradato 2.543,88 € × 24% = 610,53 €.
  • Post-domanda, se riconosciuto in prededuzione: 1.548,90 € pagati per intero.
  • Totale: 12.085,55 €, pari all’86,2% del TFR complessivo (14.018,90 €).
  • Differenza chiave rispetto ad A: la quota prededucibile non subisce falcidia, ma il TFR diventa esigibile solo al licenziamento.

Ipotesi C — Dipendente trasferito al cessionario del ramo d’azienda

  • TFR alla data del trasferimento: 17.320 €; procedura regolata dal CCII.
  • Per l’art. 47, comma 5-bis, il credito è immediatamente esigibile verso il cedente: 17.320 × 79,6% = 13.786,72 €; degradato 3.533,28 € × 24% = 847,99 €.
  • Totale: 14.634,71 € (84,5%), pur continuando a lavorare presso il cessionario.
  • Se la procedura fosse anteriore al 15 luglio 2022: nessun TFR fino alla cessazione del rapporto con il cessionario, e nessuna tutela del Fondo se si è rinunciato alla solidarietà (Cass. 4265/2025).

Ipotesi D — Dipendente di impresa con almeno 50 dipendenti, con quote al fondo pensione omesse

  • TFR complessivo: 33.410 €, di cui 7.980 € maturati in azienda fino al 2006, 22.660 € versati alla Tesoreria INPS e 2.770 € destinati al fondo pensione ma non versati negli ultimi 18 mesi.
  • Nel concordato entrano 7.980 + 2.770 = 10.750 €: in privilegio 10.750 × 79,6% = 8.557 €; degradati 2.193 € × 24% = 526,32 €.
  • Totale dal concordato: 9.083,32 €, cui si aggiunge la quota di Tesoreria (22.660 €) che segue i canali INPS e non subisce la falcidia.
  • Lezione dell’ipotesi: senza la verifica degli omessi versamenti, i 2.770 € rischiano di non comparire nell’elenco dei creditori.

Il confronto dimostra un punto spesso trascurato: a parità di percentuale offerta dal piano, ciò che cambia l’esito è il momento in cui il TFR diventa esigibile e la presenza di quote prededucibili. La percentuale nominale è solo l’inizio del calcolo.

I casi misti

Molti lavoratori non rientrano in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.

Il dipendente in forza che viene poi trasferito. Lavori durante la liquidazione (profilo 2) e dopo qualche mese il ramo viene ceduto (profilo 3). Il TFR maturato fino alla domanda è concorsuale. Quello maturato tra la domanda e il trasferimento è candidato alla prededuzione. Alla data del trasferimento, con il comma 5-bis, l’intero importo diventa esigibile verso il cedente. Da quel momento il TFR nuovo matura presso il cessionario. Avrai quindi tre “blocchi” di TFR con tre trattamenti diversi.

Il dipendente di un’impresa con almeno 50 dipendenti che esce prima della domanda. È un incrocio tra profilo 1 e profilo 4. La quota maturata fino al 2006 e quella non versata alla Tesoreria sono concorsuali e privilegiate. La quota versata alla Tesoreria segue i canali INPS. Attenzione all’elenco dei creditori: deve riportare solo la quota aziendale, altrimenti il tuo voto e il riparto vengono calcolati su basi errate.

Il dipendente che è anche socio o familiare dell’imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato deve essere reale: il commissario può contestarne l’effettività, specie per amministratori o soci di controllo. Se il rapporto è genuino, il TFR ha lo stesso privilegio. In caso contrario il credito può essere riqualificato e perdere il rango.

Il lavoratore che è anche creditore dell’impresa per altri titoli (ad esempio un prestito ai soci o rimborsi spese). Solo il TFR e le retribuzioni godono del privilegio ex art. 2751-bis n. 1. Gli altri crediti sono di regola chirografari. Nel voto conta la parte degradata del TFR più il credito chirografario.

Il dipendente cessato che ha anche un contenzioso pendente sul TFR. Se prima della domanda avevi avviato una causa di lavoro per un TFR calcolato male (ad esempio senza straordinari o indennità continuative), la causa può proseguire per l’accertamento. Il pagamento seguirà comunque le regole del concordato. Per il voto il commissario può ammettere il credito in via provvisoria; la differenza contestata incide sulle maggioranze e va quindi segnalata subito.

Il lavoratore a termine il cui contratto scade durante la liquidazione. Il TFR diventa esigibile alla scadenza: la quota anteriore alla domanda è concorsuale, quella successiva candidata alla prededuzione. Nella sostanza è il profilo 2 con una data di cessazione già nota, il che rende più semplice programmare la domanda al Fondo dopo l’omologazione.

Il lavoratore che si dimette per giusta causa a causa dei mancati pagamenti. Le dimissioni per giusta causa determinano la cessazione e quindi l’esigibilità del TFR. Se avvengono prima della domanda sei nel profilo 1; se avvengono dopo, nel profilo 2. In entrambi i casi conviene documentare bene gli inadempimenti, anche ai fini della NASpI.

L’imprenditore individuale sotto soglia con dipendenti. Se l’impresa non supera i limiti dimensionali della liquidazione giudiziale, il concordato preventivo non è disponibile: lo strumento è il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), che passa per l’Organismo di Composizione della Crisi. Le regole sul privilegio del TFR restano le stesse del codice civile. Cambia la procedura, con la presenza del gestore della crisi nominato dall’OCC, e cambia il ruolo del Fondo di garanzia, il cui intervento per le procedure minori va verificato caso per caso alla luce della prassi INPS.

Il confronto tra profili

Riepilogando, la stessa domanda (“il TFR viene pagato?”) ha cinque risposte diverse.

  • Per il dipendente già cessato, il TFR è concorsuale, privilegiato e subito esigibile.
  • Per il dipendente in forza, il TFR si divide in una quota concorsuale e una candidata alla prededuzione, ed è esigibile solo alla cessazione.
  • Per il dipendente trasferito nel liquidatorio regolato dal CCII, il TFR è subito esigibile verso il cedente.
  • Per il dipendente con Tesoreria o fondo pensione, il concordato tocca solo la quota rimasta o tornata in azienda.
  • Per l’imprenditore, il TFR è il primo credito da rispettare dopo le spese di procedura.
Aspetto Cessato prima In forza Trasferito Tesoreria / fondo pensione Imprenditore
Natura del credito Concorsuale privilegiato Concorsuale + quota post-domanda Concorsuale verso il cedente Concorsuale solo per quota aziendale o non versata Debito di primo rango
Esigibilità Già esigibile Alla cessazione Al trasferimento (comma 5-bis) Quota aziendale: alla cessazione —
Norma chiave Art. 84 c. 5 CCII Art. 6 e 97 CCII Art. 47 c. 5-bis L. 428/1990 Art. 1 c. 755 L. 296/2006 Art. 84 c. 4-5 CCII
Voto Solo per la parte degradata Solo per la parte degradata concorsuale Solo per la parte degradata Solo per la parte degradata Non vota
Fondo di garanzia Dopo l’omologazione, nei limiti della falcidia Dopo cessazione e omologazione Sì, anche se il rapporto prosegue (CCII) Canali INPS distinti L’INPS si surroga
Rischio principale Attestazione sull’incapienza Confusione tra quote Rinuncia alla solidarietà Omessi versamenti non rilevati Piano non credibile

Le domande trasversali

Cosa succede se perdo il lavoro durante la procedura?
Il TFR diventa esigibile alla cessazione. La parte maturata fino alla domanda resta concorsuale; quella maturata dopo può essere prededucibile. Per il Fondo di garanzia servono la cessazione e l’omologazione.

Il piano può non pagarmi il TFR per niente?
No, non può ignorarlo. Il TFR è un credito di primo rango e nel liquidatorio vale l’ordine delle cause di prelazione. Può essere pagato in parte solo se l’attestazione dimostra che la vendita dei beni non darebbe di più. Se l’attivo è quasi assente la percentuale può essere bassa, ma il Fondo di garanzia resta la tua rete.

Se il concordato non viene omologato cosa succede al mio TFR?
Il credito resta intatto. Se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, il TFR sarà accertato nello stato passivo e il Fondo interverrà secondo le regole di quella procedura. Non perdi il privilegio.

Il Fondo di garanzia mi paga tutto il TFR che il concordato taglia?
Secondo Cass. 29754/2025, la falcidia omologata incide sulla misura della prestazione del Fondo, mentre il semplice degrado al chirografo non la esclude. Il quadro va letto sul tuo caso concreto, perché la pronuncia è recente.

Quanto tempo ci vuole?
Nel liquidatorio i tempi dipendono dalla vendita dei beni e dai riparti del liquidatore giudiziale. Il Fondo di garanzia, una volta presentata la domanda completa dopo l’omologazione, paga entro i termini previsti dalla L. 297/1982 e dalla prassi INPS. Per molti lavoratori è la via più rapida.

Posso oppormi all’omologazione se ritengo che il mio TFR sia trattato male?
Sì. Il creditore dissenziente può opporsi all’omologazione. Se il piano paga il TFR meno di quanto otterrebbe dalla vendita dei beni su cui grava il privilegio, è violato l’art. 84, comma 5, CCII e il tribunale deve tenerne conto. L’opposizione richiede una contestazione tecnica dell’attestazione, non una semplice insoddisfazione per la percentuale.

Se l’INPS mi paga tramite il Fondo, devo restituire qualcosa quando arriva il riparto del concordato?
Il Fondo, pagando, si surroga nel tuo credito verso l’impresa. Le somme distribuite dal liquidatore per quel credito spettano quindi all’INPS per la parte pagata. Se ricevi due volte lo stesso importo, la differenza va restituita. Conviene comunicare al liquidatore la presentazione della domanda al Fondo, per evitare pagamenti doppi.

Le ultime retribuzioni non pagate seguono le stesse regole del TFR?
Hanno lo stesso privilegio (art. 2751-bis n. 1 c.c.) e lo stesso trattamento nel concordato. Per il Fondo di garanzia, invece, valgono le regole sulle ultime tre mensilità del D.Lgs. 80/1992, con limiti e presupposti propri, distinti da quelli del TFR.

La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state verificate sui testi o su rassegne che ne riportano gli estremi. Molte riguardano casi ancora regolati dalla legge fallimentare o da procedure anteriori al CCII: le indichiamo come tali, perché i principi sul Fondo di garanzia e sull’esigibilità del TFR poggiano su norme rimaste invariate (art. 2120 c.c., art. 2 L. 297/1982), mentre il comma 5-bis dell’art. 47 L. 428/1990 vale solo per le procedure regolate dal Codice della crisi.

Per il dipendente già cessato (profilo 1)

Cass., sez. lav., 11 novembre 2025, n. 29754. In un concordato preventivo liquidatorio regolato dalla legge fallimentare, la lavoratrice aveva accettato degrado e falcidia del TFR. La Corte ha escluso che il pregiudizio alla surrogazione dell’INPS faccia perdere la prestazione del Fondo, ma ha stabilito che la riduzione del credito omologata nel concordato limita l’importo dovuto dal Fondo. Rilevanza: è la pronuncia che collega direttamente concordato liquidatorio e Fondo di garanzia.

Cass., sez. lav., 23 febbraio 2021, n. 4897. Il Fondo copre i crediti rimasti insoddisfatti nel periodo in cui l’inadempimento è conseguenza dell’insolvenza del datore, non qualunque inadempimento. Rilevanza: per chi è uscito poco prima della domanda il nesso con l’insolvenza è di solito evidente; per chi è uscito molto prima va dimostrato.

Per il dipendente in forza (profilo 2)

Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376. Il TFR matura progressivamente con gli accantonamenti annuali ma diventa esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto. Rilevanza: spiega perché chi è in servizio durante la liquidazione non può chiedere subito il TFR.

Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34292. Per l’intervento del Fondo occorre che il datore sia insolvente al momento della cessazione; non è coperto un inadempimento se il rapporto è proseguito con un nuovo datore. Rilevanza: chi cessa durante la procedura soddisfa il presupposto; chi prosegue altrove no, salvo il comma 5-bis.

Per il dipendente trasferito (profilo 3)

Cass., sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31338. Il comma 5-bis dell’art. 47 L. 428/1990, introdotto dal CCII, è una discontinuità voluta dal legislatore: rende il TFR esigibile verso il cedente e assimila il trasferimento a una cessazione ai fini del TFR. Rilevanza: è la chiave di lettura della norma che tutela il lavoratore trasferito nel liquidatorio.

Cass., sez. lav., ord. 3 settembre 2024, n. 23562. L’immediata esigibilità del TFR verso il cedente è stata introdotta dall’art. 368, comma 4, lett. d), D.Lgs. 14/2019, e non si applica alle vicende anteriori. Rilevanza: separa con nettezza procedure vecchie e nuove.

Cass., sez. lav., ord. 28 luglio 2025, n. 21676. Se il rapporto prosegue con il cessionario, il TFR non è ancora sorto; la nuova disciplina non opera per procedure anteriori al 15 luglio 2022, per le quali restava necessaria, tra l’altro, l’omologazione del concordato. Rilevanza: conferma il limite temporale e il ruolo dell’omologazione.

Cass., sez. lav., ord. 21 novembre 2025, n. 30746. La domanda al Fondo nasce da un rapporto previdenziale autonomo; gli accordi sindacali ex art. 47 non sono opponibili all’INPS. Il comma 5-bis riguarda i trasferimenti in liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio o liquidazione coatta senza continuità, non le ipotesi del comma 4-bis. Rilevanza: delimita con precisione il perimetro del profilo 3.

Cass., sez. lav., 18 febbraio 2025, n. 4265. Il Fondo non interviene per il TFR maturato presso il cedente se il rapporto continua con il cessionario e la procedura è regolata dalla vecchia disciplina; le pattuizioni private sulla solidarietà non vincolano il Fondo. Rilevanza: mostra il rischio della rinuncia alla solidarietà nei trasferimenti anteriori al CCII.

Cass., sez. lav., 2 dicembre 2024, n. 30835. Ribadisce l’autonomia del rapporto previdenziale con l’INPS e l’inopponibilità all’Istituto degli accordi conclusi tra lavoratori, cedente e cessionario. Rilevanza: utile per chi ha firmato accordi sindacali.

Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6842. L’accordo sindacale di deroga all’art. 2112 c.c. non vincola l’INPS, che non è parte del contratto (art. 1372 c.c.). Rilevanza: rafforza la posizione del lavoratore verso il Fondo.

Per il dipendente con Tesoreria o fondo pensione (profilo 4)

Cass., sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198. Il TFR destinato alla previdenza complementare acquista natura previdenziale solo con il versamento al fondo; se il datore non versa, il credito torna retributivo verso di lui. Rilevanza: le quote non versate vanno fatte valere nel concordato.

Cass., sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18477. Stesso principio: il mancato versamento al fondo pensione fa rivivere il credito del lavoratore verso il datore. Rilevanza: conferma un orientamento ormai stabile.

Per l’imprenditore che propone il concordato (profilo 5)

Per l’imprenditore valgono tutte le pronunce precedenti, lette dall’altro lato: Cass. 29754/2025 sul rapporto tra falcidia concordataria e Fondo (e quindi sulla futura surrogazione dell’INPS); Cass. 31338/2024 e 30746/2025 sul TFR dei lavoratori trasferiti, che con il comma 5-bis diventa subito un debito del cedente da inserire nel piano; Cass. 11198/2024 sulle quote non versate ai fondi pensione, che riemergono come debito verso i lavoratori.

Pronuncia Profilo Principio in sintesi
Cass. lav. 29754/2025 1, 5 Degrado non esclude il Fondo; falcidia ne riduce la misura
Cass. lav. 4897/2021 1 Fondo legato all’insolvenza, non a ogni inadempimento
Cass. I 5376/2020 2 TFR esigibile solo alla cessazione
Cass. lav. 34292/2024 2 Insolvenza al momento della cessazione
Cass. lav. 31338/2024 3, 5 Comma 5-bis: discontinuità voluta
Cass. lav. 23562/2024 3 Comma 5-bis non retroattivo
Cass. lav. 21676/2025 3 Procedure anteriori al 15/7/2022
Cass. lav. 30746/2025 3 Perimetro del comma 5-bis; accordi inopponibili
Cass. lav. 4265/2025 3 Rinuncia alla solidarietà e Fondo
Cass. lav. 30835/2024 3 Rapporto previdenziale autonomo
Cass. lav. 6842/2023 3 Accordi di deroga non vincolano l’INPS
Cass. lav. 11198/2024 4, 5 TFR non versato al fondo torna retributivo
Cass. lav. 18477/2023 4 Idem

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il TFR nel concordato liquidatorio è una materia dove diritto della crisi, diritto del lavoro e previdenza si incrociano. Per questo lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso, sia dal lato dei lavoratori sia dal lato dell’impresa. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo il TFR maturato partendo da buste paga, prospetti annuali e CU, separando quota aziendale, quota di Tesoreria INPS e quote destinate ai fondi pensione (profili 1, 2 e 4).
  2. Confrontiamo l’importo ricostruito con l’elenco dei creditori del commissario giudiziale e predisponiamo le segnalazioni scritte di correzione prima del voto.
  3. Analizziamo la relazione del professionista indipendente sulla parte che riguarda il privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., verificando stime dei beni mobili, spese prededucibili e collocazione sussidiaria sugli immobili.
  4. Distinguiamo, per chi è in servizio durante la liquidazione, la quota concorsuale da quella maturata dopo la domanda, e verifichiamo come il piano la qualifica (profilo 2).
  5. Esaminiamo, per i lavoratori trasferiti, l’accordo sindacale e il contratto di cessione, stabilendo se si applica il comma 4-bis o il comma 5 dell’art. 47 L. 428/1990 e, di conseguenza, il comma 5-bis (profilo 3).
  6. Prepariamo la domanda al Fondo di garanzia INPS dopo l’omologazione, con la documentazione del concordato, e seguiamo l’eventuale contenzioso su importo e presupposti.
  7. Valutiamo l’opportunità di un’opposizione all’omologazione quando il trattamento del TFR non rispetta l’art. 84, comma 5, CCII.
  8. Per l’imprenditore, costruiamo con i commercialisti dello staff il quadro del monte TFR, verifichiamo gli omessi versamenti ai fondi pensione e simuliamo l’impatto di diverse percentuali sul voto e sulle soglie dell’art. 84, comma 4 (profilo 5).
  9. Verifichiamo se la composizione negoziata è ancora praticabile prima di scegliere il liquidatorio, valutando soluzioni di trasferimento in continuità che tutelino l’occupazione.
  10. Per le imprese sotto soglia, valutiamo il percorso del concordato minore davanti all’OCC, con lo stesso rigore sul trattamento dei crediti di lavoro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: chi ha operato nella composizione negoziata conosce il momento in cui si decide se i lavoratori resteranno, saranno trasferiti o usciranno, e quindi come sarà trattato il loro TFR. Per i piccoli imprenditori, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di seguire con la stessa competenza il concordato minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: un unico difensore e un’unica linea, dalla verifica dell’elenco dei creditori all’opposizione all’omologazione, fino al contenzioso con l’INPS sul Fondo di garanzia.

In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Il TFR nel concordato liquidatorio viene pagato, ma “quanto” e “quando” dipendono dal profilo. Chi è già uscito ha un credito privilegiato da difendere sull’attestazione. Chi è ancora in servizio deve tenere separate le quote. Chi viene trasferito, oggi, può chiedere subito il TFR al cedente. Chi ha la Tesoreria o un fondo pensione deve controllare dove sono finite davvero le somme. L’imprenditore deve costruire un piano in cui il TFR occupa il posto che la legge gli assegna. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato liquidatorio è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa. L’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), fiduciario di un OCC: conosce sia la fase in cui l’impresa sceglie lo strumento, sia le procedure delle imprese minori, in cui il TFR segue percorsi analoghi davanti all’Organismo di Composizione della Crisi.

📩 Il tuo TFR, o quello dei tuoi dipendenti, merita un controllo prima del voto e prima della domanda all’INPS: contatta lo studio oggi stesso, trovi recapiti e modalità di contatto in fondo a questa guida.

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