Quali Garanzie Deve Offrire Chi Propone Il Concordato Nella Liquidazione Giudiziale?

Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che emergono più spesso quando un creditore, un terzo investitore, i soci o lo stesso imprenditore vogliono chiudere una liquidazione giudiziale con un concordato e si sentono chiedere: «Sì, ma con quali garanzie?». Le domande sono scritte come le farebbe chi non è del mestiere; le risposte sono quelle che daremmo a voce, con i riferimenti di legge e di giurisprudenza che servono.

Il quadro normativo, in breve. Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli artt. 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024. È l’erede del vecchio concordato fallimentare (artt. 124-141 l.fall.). Il Codice non elenca un “catalogo” di garanzie obbligatorie, ma le garanzie compaiono in tre momenti decisivi: quando il curatore esprime il parere sulla proposta, quando il tribunale omologa e fissa le modalità di esecuzione, e quando un creditore chiede la risoluzione perché le garanzie promesse non sono state costituite (art. 250 CCII). Per completezza, il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026) ha esteso ai tributi locali alcuni strumenti del Codice, profilo che va considerato quando tra i creditori ci sono enti territoriali.

Perché ce ne occupiamo noi? Perché le garanzie concordatarie sono, prima che un problema giuridico, un problema di sostenibilità della proposta: chi le offre deve dimostrare che le risorse promesse arriveranno davvero ai creditori. È esattamente la verifica che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo svolge come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, chiamato a valutare la praticabilità del risanamento e la serietà degli impegni dell’imprenditore e dei terzi, e come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, ruolo nel quale l’esame della fattibilità del piano e delle garanzie che lo assistono è il cuore dell’attività.

📩 Hai una proposta di concordato da costruire o da valutare e non sai quali garanzie reggeranno al vaglio del curatore? Scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questa pagina.


Blocco A — Le basi

La legge mi obbliga a dare garanzie se propongo un concordato nella liquidazione giudiziale?

No, non c’è un obbligo generale scritto nel Codice, ma in pratica una proposta senza garanzie adeguate ha poche possibilità di arrivare all’omologazione.

Partiamo da ciò che la norma dice davvero. L’art. 240 CCII stabilisce chi può proporre il concordato e che cosa la proposta può contenere (suddivisione in classi, trattamenti differenziati, cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di partecipazioni o strumenti finanziari). Non c’è una frase che dica «la proposta deve essere assistita da fideiussione». La differenza con il vecchio concordato preventivo ante 2005, dove le garanzie erano un requisito di ammissibilità, è netta.

Però le garanzie entrano dalla porta di servizio, e ci entrano con forza:

  • il giudice delegato, quando riceve la proposta, chiede il parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte (art. 241 CCII, che riproduce la formula dell’art. 125 l.fall.);
  • l’art. 249 CCII, a esecuzione completata, prevede che il giudice delegato ordini lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia: il legislatore dà per scontato che, di regola, cauzioni e ipoteche ci siano;
  • l’art. 250 CCII mette la mancata costituzione delle garanzie promesse sullo stesso piano dell’inadempimento degli obblighi di pagamento, come causa di risoluzione.

Tradotto: la garanzia non è un requisito formale, è un requisito di credibilità. Se lei offre ai creditori chirografari il 18% in diciotto mesi e alle spalle non c’è nulla se non la sua parola, il curatore lo scriverà nel parere, il comitato dei creditori ne terrà conto e i creditori voteranno di conseguenza. Esiste una sola situazione in cui la garanzia può risultare davvero superflua: quando il pagamento è contestuale, cioè il proponente deposita sul conto della procedura l’intera somma prima dell’omologazione. In quel caso la “garanzia” è il denaro stesso.

Chi è che deve garantire: io che propongo o il fallito?

Garantisce chi si impegna a pagare, cioè di regola il proponente o l’assuntore; il debitore entra in gioco solo se resta obbligato.

Nel concordato nella liquidazione giudiziale il proponente può essere un creditore, un terzo o, a determinate condizioni temporali e con apporto di risorse, il debitore stesso o società a lui collegate (art. 240 CCII). La persona che firma la proposta è quella che si impegna verso la massa: è lei che deve dimostrare di poter pagare e, se serve, rafforzare la promessa con una garanzia.

Ci sono poi due figure da distinguere:

  1. l’assuntore: è il terzo (o il creditore) che si accolla gli obblighi del concordato, spesso acquistando in cambio l’attivo della procedura. Se l’accollo avviene con liberazione immediata del debitore, l’art. 250, comma 5, CCII esclude l’applicazione delle regole sulla risoluzione: i creditori avranno come unico obbligato l’assuntore, ed è proprio per questo che le garanzie da lui prestate diventano decisive;
  2. il garante: è chi presta la garanzia a favore del proponente o dell’assuntore (la banca, la compagnia assicurativa, il socio, la capogruppo). Non è parte della proposta, ma è così coinvolto che l’art. 250, comma 3, CCII lo chiama a partecipare al procedimento di risoluzione.

Il fallito, in tutto questo, garantisce solo in un caso: quando la proposta non lo libera e lui continua a rispondere verso i creditori, oppure quando, come debitore proponente, offre beni personali o di terzi a sostegno. Anche qui, come detto sopra, la legge non impone la garanzia: è la credibilità della proposta a richiederla.

Che tipo di garanzie vengono accettate?

Tutte quelle che rendono il pagamento certo e rapidamente escutibile; nella pratica le più frequenti sono quattro.

Il Codice non contiene un elenco, ma la prassi dei tribunali e dei curatori si è assestata su alcune forme:

Garanzia Chi la presta Punto di forza Punto debole da controllare
Fideiussione bancaria a prima richiesta Banca autorizzata Escussione rapida, senza eccezioni Costo, scadenza, clausole di “rinuncia” alla prima richiesta
Polizza fideiussoria assicurativa Compagnia autorizzata Più accessibile della fideiussione bancaria Solidità dell’emittente, esclusioni, termini di escussione
Pegno su denaro o titoli Proponente o terzo Il bene è già vincolato Volatilità dei titoli, corretta costituzione e spossessamento
Deposito vincolato / escrow Proponente È liquidità immediatamente disponibile Intestazione del conto, condizioni di svincolo
Ipoteca Proponente, assuntore o terzo Grava su un bene stabile Valore di realizzo, tempi della vendita forzata
Garanzia personale di soci o capogruppo Persone fisiche o società Coinvolge chi ha interesse al risultato Patrimonio effettivo del garante

Le prime quattro sono quelle che i curatori tendono a gradire perché mettono a disposizione della procedura denaro o un impegno di pagamento immediato. L’ipoteca e la garanzia personale vengono accettate soprattutto come rinforzo, non come unico presidio.

Un’avvertenza pratica. Quando si parla di polizze fideiussorie e garanzie rilasciate da intermediari finanziari, il controllo sull’emittente non è un dettaglio: occorre verificare che la compagnia sia autorizzata a operare nel ramo cauzioni e che l’intermediario sia iscritto negli albi di vigilanza. Una garanzia di un emittente non autorizzato, o di dubbia solvibilità, vale poco più di una promessa e il curatore lo rileverà nel parere.

Quanto deve coprire la garanzia: tutto o una parte?

Dipende da come è strutturata la proposta: la garanzia deve coprire ciò che non è già pagato al momento dell’omologazione.

Se lei promette di versare l’intera somma concordataria entro trenta giorni dall’omologazione, la garanzia dovrà coprire l’intero importo (più, di solito, le spese di procedura e il compenso del curatore che restano a carico della proposta). Se invece una parte viene versata subito e il resto a rate, la garanzia può coprire solo il residuo.

Ci sono poi le somme destinate ai creditori contestati, condizionali o irreperibili: l’art. 249, comma 2, CCII prevede che siano depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. Una proposta seria tiene conto di questo accantonamento e lo inserisce nel perimetro garantito, altrimenti si rischia che al momento del riparto manchi la provvista proprio per i crediti in contestazione.

Infine, la garanzia deve essere misurata sulla percentuale concordataria, non sul credito originario: lo hanno chiarito le Sezioni Unite (Cass. SU n. 11396/2009, su cui torneremo) affermando che la garanzia concordataria, essendo funzionale al concordato, è limitata alla percentuale promessa.


Blocco B — La procedura

Quando devo indicare le garanzie: già nella proposta o posso aggiungerle dopo?

Vanno indicate nella proposta, almeno nella forma e nell’importo; la loro materiale costituzione può essere programmata per dopo, ma deve essere scritta.

La proposta di concordato si presenta con ricorso al giudice delegato. È in quel momento che il curatore è chiamato a esprimersi sulle garanzie offerte: se nella proposta non ci sono, non c’è nulla da valutare, e il parere non potrà che rilevarlo.

Nella pratica si vedono tre modelli:

  1. garanzia già allegata: il proponente deposita, insieme al ricorso, la fideiussione o la polizza, magari con efficacia condizionata all’omologazione. È il modello più solido, perché il curatore valuta un documento vero, non un impegno a procurarselo;
  2. impegno a costituire la garanzia entro un termine: la proposta indica tipo, importo, emittente e un termine (ad esempio «entro quindici giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione»). È ammissibile, ma espone al rischio che la banca, nel frattempo, cambi idea;
  3. deposito di una cauzione iniziale con garanzia per il resto: un acconto in denaro, versato su un conto vincolato alla procedura, dimostra la serietà del proponente e riduce l’importo garantito.

Le modifiche successive alla proposta sono possibili nei limiti in cui il procedimento lo consente, ma se il miglioramento delle garanzie avviene dopo la comunicazione ai creditori occorre fare attenzione: i creditori hanno votato su una proposta precisa, e un cambiamento sostanziale può richiedere una nuova comunicazione. Il consiglio è di presentarsi già con la garanzia in mano, o almeno con una delibera di affidamento della banca.

Chi controlla se le mie garanzie vanno bene?

Le controllano in sequenza il curatore, il comitato dei creditori, i creditori con il voto e infine il tribunale.

Il percorso, in sintesi:

  • il curatore esprime il parere al giudice delegato, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Qui la domanda è: se la procedura proseguisse, i creditori incasserebbero di più o di meno? E la garanzia è sufficiente a rendere certo quanto promesso?
  • il comitato dei creditori esprime anch’esso il proprio parere e, quando ci sono più proposte, insieme al curatore può selezionare quella o quelle più convenienti da sottoporre al voto (art. 241, comma 2, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024);
  • i creditori votano; la proposta è approvata se riceve il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, quando ci sono classi, la maggioranza nel maggior numero di classi;
  • il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione, decide le eventuali opposizioni e omologa con decreto motivato (art. 245 CCII). Se una classe dissente, o se il voto contrario determinante è dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, il tribunale può omologare solo se il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione (art. 245, comma 5, CCII).

Nel giudizio di convenienza del tribunale le garanzie pesano moltissimo: un creditore opponente che dimostri che la fideiussione offerta è inesigibile, o che l’emittente non è affidabile, toglie alla proposta il suo principale argomento, cioè la certezza del pagamento.

In concreto, cosa guarda il curatore quando valuta una fideiussione?

Guarda cinque cose: chi la emette, quanto copre, quando scade, come si escute e a favore di chi è intestata.

Ecco la lista di controllo che ogni proponente dovrebbe fare prima del curatore:

  1. emittente: banca o compagnia autorizzata, solidità patrimoniale, assenza di procedure a suo carico;
  2. importo: deve coprire il fabbisogno concordatario non ancora versato, comprese spese di procedura e accantonamenti per i creditori contestati;
  3. durata: deve superare la data dell’ultimo pagamento previsto e, prudenzialmente, il periodo entro cui si può chiedere la risoluzione. L’art. 250, comma 2, CCII fissa questo termine in un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento: una garanzia che scade il giorno dell’ultima rata lascia scoperta proprio la fase in cui un creditore potrebbe agire;
  4. modalità di escussione: la formula “a prima richiesta” e senza eccezioni rende la garanzia rapida; clausole che subordinano il pagamento alla prova dell’inadempimento o alla preventiva escussione del debitore la rendono lenta;
  5. beneficiario: deve essere la procedura (o i creditori concordatari tramite gli organi della procedura), non il singolo creditore proponente.
Fase Atto Termine Davanti a chi
Deposito proposta Ricorso con indicazione delle garanzie Nei limiti temporali dell’art. 240 CCII Giudice delegato
Istruttoria Parere sulle garanzie offerte e sui presumibili risultati della liquidazione Fissato dal giudice delegato Curatore e comitato dei creditori
Voto Comunicazione ai creditori e voto Termine fissato nel decreto del giudice delegato Creditori
Omologazione Verifica regolarità, opposizioni, convenienza Procedimento ex art. 245 CCII Tribunale
Costituzione garanzie Consegna fideiussione, deposito, iscrizione ipoteca Come stabilito nella proposta e nel decreto di omologazione Curatore, sotto sorveglianza del giudice delegato
Esecuzione Pagamenti e depositi Scadenze del piano Sorveglianza ex art. 249 CCII
Svincolo Ordine di svincolo cauzioni e cancellazione ipoteche Dopo l’accertata completa esecuzione Giudice delegato
Risoluzione Ricorso del creditore Entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento Tribunale, con partecipazione del garante

Dopo l’omologazione, entro quando devo costituire le garanzie?

Entro il termine che lei stesso ha indicato nella proposta e che il decreto di omologazione ha recepito: il Codice non fissa un termine unico.

È un punto che sorprende molti. Non c’è un articolo che dica «entro trenta giorni dall’omologazione». L’art. 249, comma 1, CCII stabilisce che, dopo l’omologazione, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. È quindi il decreto, sulla base della proposta, a fissare quando e come la garanzia deve essere consegnata.

Ne derivano due conseguenze pratiche:

  • il termine lo scrive lei: se nella proposta indica «entro dieci giorni», deve essere in grado di rispettarlo. Un termine troppo stretto è una trappola; uno troppo lungo indebolisce la proposta agli occhi del curatore;
  • l’omologazione produce effetti dalla pubblicazione del decreto (art. 246, comma 1, CCII): da quel momento il curatore inizierà a pretendere quanto promesso. Se la proposta collega la costituzione della garanzia al passaggio in giudicato, conviene dirlo espressamente per evitare equivoci.

Una garanzia condizionata all’omologazione, rilasciata prima e consegnata insieme al ricorso, risolve alla radice il problema dei termini: diventa efficace automaticamente al verificarsi dell’evento. Le Sezioni Unite, del resto, hanno qualificato la tipica fideiussione concordataria proprio come una garanzia sottoposta alla condizione sospensiva dell’omologazione.

Cosa succede alle garanzie quando il concordato è eseguito?

Vengono liberate su ordine del giudice delegato, ma solo dopo che è stata accertata la completa esecuzione.

L’art. 249, comma 3, CCII è chiaro: accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. Se sono stati ceduti beni della liquidazione, una volta eseguito il trasferimento e riscosso l’intero prezzo, il giudice delegato ordina anche la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (comma modificato dal D.Lgs. 136/2024).

Il provvedimento viene pubblicato e affisso secondo l’art. 45 CCII e le spese sono a carico del debitore (art. 249, comma 4).

Due consigli concreti. Primo: non chieda alla banca di ridurre o revocare la fideiussione prima di quel provvedimento; anche se ha pagato tutto, finché il giudice delegato non ha accertato la completa esecuzione, la garanzia resta il presidio dei creditori. Secondo: conservi le quietanze dei pagamenti e la documentazione dei depositi per i creditori contestati, perché sono gli atti che il curatore userà per attestare l’esecuzione.

Il D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto all’art. 249 anche il comma 1-bis: se il decreto di omologazione viene riformato o cassato, restano salvi gli effetti degli atti legittimamente compiuti in esecuzione del concordato. Questo protegge anche i pagamenti eseguiti e, in linea di principio, le escussioni già avvenute.


Blocco C — I casi particolari

E se le garanzie le dà un assuntore che si prende tutta l’azienda?

È lo scenario in cui le garanzie contano di più, perché spesso l’assuntore diventa l’unico obbligato verso i creditori.

Lo schema classico è questo: un investitore propone il concordato, si accolla i debiti concordatari nella misura offerta e riceve in cambio l’attivo della liquidazione (azienda, immobili, crediti, azioni di massa). Se la proposta prevede la liberazione immediata del debitore, l’art. 250, comma 5, CCII stabilisce che le regole sulla risoluzione non si applicano: i creditori non possono chiedere di “tornare indietro” e far riaprire la liquidazione, ma hanno diritto di agire contro l’assuntore.

Ecco perché, in questi casi, il curatore guarda con particolare rigore alle garanzie: se l’assuntore non paga e il debitore è liberato, ai creditori resta solo la garanzia. Le soluzioni più usate sono:

  • pagamento contestuale del prezzo/fabbisogno concordatario, con trasferimento dei beni subordinato all’incasso;
  • fideiussione a prima richiesta per l’intero residuo, di durata superiore all’ultimo pagamento;
  • riserva di proprietà o differimento del trasferimento dei beni di maggior valore fino al pagamento.

C’è poi la limitazione di responsabilità: il proponente può limitare gli impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva al momento della proposta (art. 240, comma 5, CCII). Verso gli altri continua a rispondere il debitore, e l’art. 250, comma 6, CCII esclude che quei creditori possano chiedere la risoluzione. Quando si costruiscono le garanzie, quindi, il perimetro dei creditori garantiti deve coincidere con quello degli impegni assunti: garantire di più costa inutilmente, garantire di meno espone a contestazioni.

Nel valutare queste operazioni, la nostra lettura parte sempre dallo stesso punto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, esamina le proposte con gli occhi di chi deve attestarne la praticabilità, verificando che ogni promessa sia sostenuta da risorse effettive.

Il garante può essere chiamato in causa se il concordato salta?

Sì: partecipa al procedimento di risoluzione e, secondo la giurisprudenza, resta tenuto anche dopo la risoluzione, ma nei limiti della percentuale concordataria.

L’art. 250, comma 3, CCII prevede espressamente che al procedimento di risoluzione partecipi anche l’eventuale garante. Non è una formalità: la giurisprudenza formatasi sull’analoga norma della legge fallimentare (art. 137 l.fall.) ha esteso l’obbligo di convocazione anche al fideiussore dell’assuntore, considerato nella stessa posizione del garante del debitore (Cass. civ., Sez. I, n. 13900 del 19 settembre 2003). Una risoluzione pronunciata senza aver coinvolto il garante rischia di essere viziata.

Quanto alla sorte della garanzia dopo la risoluzione, le Sezioni Unite (Cass. SU n. 11396 del 18 maggio 2009), in una pronuncia resa in materia di concordato preventivo e da applicare con cautela per analogia, hanno affermato che la garanzia concordataria:

  • è una fideiussione sottoposta alla condizione sospensiva dell’omologazione;
  • sopravvive alla risoluzione, perché nasce proprio per assicurare l’adempimento;
  • è limitata alla percentuale concordataria, non al credito originario;
  • spetta ai soli creditori concordatari e va fatta valere nell’ambito della procedura.

Già in precedenza le Sezioni Unite (Cass. SU n. 1482 del 18 febbraio 1997) avevano ritenuto che il terzo garante resti obbligato anche quando il concordato preventivo viene risolto e segue il fallimento. Per il garante, dunque, la risoluzione non è una via di fuga: anzi, è il momento in cui la garanzia “lavora”.

E se il proponente paga regolarmente ma non ha mai consegnato la fideiussione?

Il creditore può comunque chiedere la risoluzione: la legge mette la mancata costituzione delle garanzie sullo stesso piano dell’inadempimento.

L’art. 250, comma 1, CCII prevede due presupposti alternativi: le garanzie promesse non vengono costituite in conformità al concordato, oppure il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato. Il primo basta da solo.

Questo significa che un proponente che sta pagando le rate, ma che non ha mai consegnato la fideiussione promessa, è esposto alla risoluzione. Il ragionamento è comprensibile: i creditori hanno votato una proposta in cui il rischio di insolvenza del proponente era coperto; senza garanzia, quel rischio è tornato su di loro.

Sul margine di valutazione del tribunale, la giurisprudenza formata sulla legge fallimentare è stata rigorosa: nel giudizio di risoluzione il tribunale deve verificare se il concordato è stato eseguito nei modi e nei termini dell’omologazione, senza poter graduare discrezionalmente gravità e imputabilità dell’inadempimento (Cass. civ., Sez. I, n. 157 del 10 gennaio 1996). Va però ricordato che quel principio è stato elaborato prima del Codice; il Brocardi, commentando l’art. 250, osserva che la norma non replica il limite della “scarsa importanza” dell’inadempimento previsto per altri istituti. Resta che un ritardo di pochi giorni nella consegna della garanzia, poi sanato, è cosa ben diversa dalla garanzia mai prestata, e in giudizio la differenza va argomentata.

Posso sostituire una garanzia con un’altra durante l’esecuzione?

Sì, se la nuova garanzia è almeno equivalente e la sostituzione viene autorizzata dagli organi che sorvegliano l’esecuzione.

Capita spesso: la banca che ha rilasciato la fideiussione chiede di ridurla, oppure il proponente vuole liberare un immobile ipotecato per venderlo e offre in cambio un deposito vincolato. Poiché l’esecuzione è sorvegliata da giudice delegato, curatore e comitato dei creditori secondo le modalità fissate dal decreto di omologazione (art. 249, comma 1, CCII), è a loro che va rivolta l’istanza.

La strada corretta è:

  1. depositare un’istanza motivata al giudice delegato, spiegando perché si chiede la sostituzione;
  2. allegare la nuova garanzia, già rilasciata o almeno deliberata;
  3. dimostrare che copre almeno lo stesso importo residuo e ha durata e modalità di escussione non peggiori;
  4. attendere il provvedimento prima di chiedere lo svincolo della garanzia originaria.

Sostituire di propria iniziativa, o lasciar scadere la vecchia garanzia confidando di procurarne una nuova, espone esattamente al presupposto dell’art. 250: garanzia “promessa” non costituita o non mantenuta.


Blocco D — Le paure finali

Se non riesco a costituire la garanzia, si riapre la liquidazione?

Sì, se un creditore lo chiede e il tribunale accoglie, la sentenza di risoluzione riapre la liquidazione giudiziale.

L’art. 250, comma 4, CCII stabilisce che la sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale, è provvisoriamente esecutiva e comporta i provvedimenti dell’art. 237, comma 2, CCII; è reclamabile ai sensi dell’art. 51. Il procedimento si svolge secondo l’art. 41 CCII.

Ma ci sono limiti precisi, che rappresentano anche margini di difesa:

  • solo un creditore può chiedere la risoluzione, non il tribunale d’ufficio: la giurisprudenza lo aveva già affermato per il concordato fallimentare dopo la riforma del 2007 (Cass. civ., Sez. VI, n. 2672 del 22 febbraio 2012) e il testo dell’art. 250 conferma che è «ciascuno dei creditori» a poterla chiedere;
  • il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento (art. 250, comma 2, CCII);
  • se gli obblighi sono stati assunti dal proponente o da creditori con liberazione immediata del debitore, la risoluzione non si applica (art. 250, comma 5).

Il limite reale: se la garanzia manca e nessuna delle eccezioni ricorre, la difesa nel merito è molto stretta. Conviene muoversi prima, chiedendo agli organi della procedura una soluzione alternativa, piuttosto che attendere il ricorso di un creditore.

Che fine fanno i soldi che ho già versato se il concordato viene risolto?

I creditori, in linea di principio, non devono restituire quanto validamente incassato, ma lei come proponente rischia di perdere l’investimento.

Con la riapertura della liquidazione, la regola tradizionale (art. 140 l.fall., ripresa nel Codice) è che i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora dovute in base al concordato risolto, non restituiscono quanto già riscosso e concorrono per l’importo originario detratta la parte incassata. Per chi ha proposto il concordato, la conseguenza è pesante: le somme versate restano acquisite ai creditori e la liquidazione riprende il suo corso.

Inoltre il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto, per il caso di riforma o cassazione dell’omologazione, la salvezza degli atti legittimamente compiuti in esecuzione (art. 249, comma 1-bis, CCII). È una norma che protegge i terzi e la stabilità degli effetti, non il proponente inadempiente.

La rassicurazione fondata: se ha pagato regolarmente e il problema riguarda solo un dettaglio della garanzia, la regolarizzazione tempestiva, prima del ricorso, toglie al creditore il presupposto della risoluzione. Il limite reale: dopo il ricorso, la sanatoria tardiva è un argomento difensivo, non una garanzia di salvezza.

Io sono il fideiussore: rischio di pagare più di quanto ho garantito?

No, la sua esposizione è limitata all’importo garantito e, secondo le Sezioni Unite, alla percentuale concordataria.

Il garante concordatario risponde per l’obbligazione assunta dal proponente nei confronti dei creditori concordatari, non per l’intero debito originario del fallito né per i debiti nati dopo. È questo il senso della pronuncia delle Sezioni Unite del 2009 già ricordata: estendere la garanzia a crediti futuri o all’importo pieno sarebbe arbitrario, perché la garanzia è funzionale al concordato e ne segue la misura.

Due attenzioni, però:

  • legga bene il testo che firma: se la fideiussione è “omnibus” o richiama obbligazioni ulteriori, la protezione della percentuale concordataria può non bastare;
  • pretenda di essere convocato nel procedimento di risoluzione: l’art. 250, comma 3, CCII lo prevede, e già sotto la legge fallimentare la convocazione era considerata necessaria anche per il fideiussore dell’assuntore. Non serve la comparizione davanti al collegio: la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. I, n. 9528 del 20 luglio 2000) ha ritenuto sufficiente l’invito a comparire davanti al giudice delegato, ma la convocazione deve esserci.

Quanto tempo resta “appesa” la garanzia?

Fino all’ordine di svincolo del giudice delegato, che arriva dopo l’accertata completa esecuzione; prudenzialmente, va calcolato anche l’anno per la risoluzione.

È la domanda che fanno banche e compagnie quando devono fissare la durata della fideiussione, ed è giusto porsela fin dall’inizio. La sequenza è:

  1. scadenza dell’ultimo pagamento previsto dal concordato;
  2. verifica del curatore e accertamento della completa esecuzione;
  3. ordine del giudice delegato di svincolo delle cauzioni e cancellazione delle ipoteche (art. 249, comma 3, CCII).

In parallelo corre il termine di un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento entro cui un creditore può chiedere la risoluzione. Una garanzia che copre l’esecuzione più un margine di dodici mesi è quella che dà maggiore tranquillità a tutti; una garanzia più corta va almeno accompagnata da una clausola di proroga automatica fino allo svincolo giudiziale.


«Mi fa vedere un esempio concreto?»

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative: numeri e date sono ipotetici, servono solo a mostrare come si ragiona.

Simulazione 1 — Il terzo assuntore con fideiussione bancaria.
Ipotesi: liquidazione giudiziale con attivo stimato dal curatore in 1.384.600 €, di cui un immobile strumentale (valore di realizzo 712.000 €) e crediti verso clienti. Passivo chirografario ammesso: 3.926.300 €. Un terzo propone di acquisire tutto l’attivo e di pagare:
– spese di procedura e prededuzioni stimate: 147.850 €;
– creditore ipotecario sull’immobile: 640.000 € (non inferiore al valore di realizzo al netto delle spese, come richiede l’art. 240, comma 4, CCII);
– chirografari: 16,5%, pari a 647.840 €.

Fabbisogno totale: 1.435.690 €. Struttura proposta: versamento di 300.000 € su conto vincolato della procedura al deposito del ricorso (cauzione), 500.000 € entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologazione, residuo 635.690 € in due rate a 6 e 12 mesi. Garanzia: fideiussione bancaria a prima richiesta per 635.690 €, condizionata all’omologazione, durata fino a 24 mesi dall’ultima rata, rinnovabile fino allo svincolo del giudice delegato.

Valutazione del curatore: il rapporto tra quanto offerto e quanto stimato dalla prosecuzione della liquidazione è favorevole (1.435.690 € contro un realizzo netto stimato inferiore, tenuto conto dei tempi e dei costi); la parte non versata è interamente garantita; la durata copre anche l’anno per la risoluzione. Esito: parere favorevole sulle garanzie. Se la proposta prevede la liberazione immediata del debitore, i creditori non potranno chiedere la risoluzione (art. 250, comma 5) ma potranno escutere la fideiussione tramite gli organi della procedura.

Variante critica: stessa proposta, ma la fideiussione scade alla data dell’ultima rata. Il curatore rileverà che, se l’ultima rata non viene pagata il giorno della scadenza, la garanzia è già spenta. La correzione costa poco in fase di proposta e moltissimo dopo.

Simulazione 2 — Il debitore proponente con pegno e polizza.
Ipotesi: l’imprenditore, decorso il termine minimo dall’apertura, propone il concordato con risorse di un socio. Fabbisogno: 418.760 €. Il socio costituisce in pegno titoli di Stato per un valore nominale di 260.000 € (valore di mercato alla data del ricorso 251.400 €) e offre una polizza fideiussoria per 180.000 € emessa da una compagnia. La proposta prevede che pegno e polizza siano costituiti «entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologazione».

Problemi rilevati: (a) i titoli, al valore di mercato, coprono 251.400 €, e la polizza 180.000 €: totale 431.400 €, margine di appena 12.640 € rispetto al fabbisogno, insufficiente se i titoli perdono valore; (b) la compagnia non risulta autorizzata al ramo cauzioni; (c) il termine di 20 giorni cade a cavallo di agosto, ma attenzione: la sospensione feriale (1-31 agosto) riguarda i termini processuali, non il termine negoziale per costituire una garanzia. Il curatore suggerisce di sostituire la polizza con una fideiussione bancaria e di aumentare lo scarto di garanzia sui titoli al 15%.

Scenario di inadempimento: omologazione pubblicata il 9 luglio; garanzie da costituire entro il 29 luglio. Al 29 luglio il pegno è costituito, la fideiussione no. Il 3 settembre un creditore deposita ricorso per la risoluzione ai sensi dell’art. 250, comma 1, CCII. Il socio deposita la fideiussione il 15 settembre, prima dell’udienza. La difesa potrà sostenere l’avvenuta costituzione, sia pure tardiva; il creditore insisterà sul mancato rispetto del termine. Nessun esito è scontato, ed è per questo che il termine va calibrato prima.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

«La garanzia che offro è escutibile davvero dalla procedura, oppure è scritta in modo da non poter mai essere pagata?»

È la domanda che separa una proposta robusta da una che crolla al primo inadempimento. Molti proponenti si concentrano sull’importo e trascurano il testo. Eppure, nella fase esecutiva, ciò che conta è come la garanzia si attiva. Gli errori più frequenti che vediamo nei testi sono:

  • beneficiario sbagliato: la fideiussione è intestata a un singolo creditore o al proponente stesso, anziché alla procedura;
  • condizioni di escussione impossibili: il garante paga solo se il curatore prova l’inadempimento con sentenza passata in giudicato, cioè dopo anni;
  • clausole di decadenza brevi: la richiesta di pagamento deve pervenire entro 15 giorni dalla scadenza della rata, altrimenti la garanzia si estingue;
  • assenza di coordinamento con il decreto di omologazione: la garanzia richiama una proposta in una versione precedente, poi modificata;
  • foro e legge applicabile incompatibili con la procedura italiana, nel caso di emittenti esteri.

Ognuno di questi difetti può rendere la garanzia, per il curatore, poco più di carta. E il curatore, che ha l’obbligo di esprimere il parere proprio sulle garanzie offerte, non ha interesse a minimizzarli. Far leggere il testo della garanzia prima di depositarlo è il modo più economico di proteggere l’intera operazione. Nel nostro lavoro chiediamo sempre la bozza della fideiussione o della polizza all’emittente prima della firma e la confrontiamo, clausola per clausola, con il calendario dei pagamenti previsto dalla proposta.


«Ma i giudici cosa dicono?»

Ecco le pronunce di riferimento. Una premessa di metodo: gli articoli 240-253 del Codice della crisi sono ancora poco esplorati dalla giurisprudenza di legittimità. Per questo le pronunce che seguono riguardano il concordato fallimentare (artt. 124-141 l.fall.) e, dove indicato, il concordato preventivo: le richiamiamo perché le norme del Codice ne riproducono in larga parte la struttura, ma la loro applicazione al nuovo istituto va sempre verificata caso per caso.

1. Cass. civ., Sezioni Unite, n. 11396 del 18 maggio 2009 (concordato preventivo).
Principio: la garanzia prestata per il concordato è una fideiussione condizionata all’omologazione, che resta efficace dopo la risoluzione, è limitata alla percentuale concordataria e spetta ai soli creditori concordatari, da far valere nella procedura.
Rilevanza: è la pronuncia cardine per capire che cosa garantisce il fideiussore concordatario e per quanto.

2. Cass. civ., Sezioni Unite, n. 1482 del 18 febbraio 1997 (concordato preventivo, seguito da fallimento).
Principio: il terzo che ha garantito l’adempimento del concordato resta obbligato anche quando il concordato viene risolto. (Il contenuto è ricostruito da una fonte secondaria che la richiama.)
Rilevanza: chiarisce che la risoluzione non libera il garante, anzi rende attuale la garanzia.

3. Cass. civ., Sez. I, n. 13900 del 19 settembre 2003 (concordato fallimentare).
Principio: l’obbligo di convocare il garante nel procedimento di risoluzione si estende al fideiussore dell’assuntore, che si trova nella stessa posizione del garante del fallito.
Rilevanza: trova oggi corrispondenza nell’art. 250, comma 3, CCII, che chiama a partecipare «l’eventuale garante».

4. Cass. civ., Sez. I, n. 9528 del 20 luglio 2000 (concordato fallimentare).
Principio: la previa audizione del debitore e dei fideiussori non richiede la comparizione davanti al collegio; basta l’invito a comparire davanti al giudice delegato.
Rilevanza: delimita le modalità del contraddittorio con il garante, utile per valutare la regolarità del procedimento.

5. Cass. civ., Sez. I, n. 157 del 10 gennaio 1996 (concordato fallimentare).
Principio: in sede di risoluzione il tribunale verifica soltanto se il concordato è stato eseguito nei tempi e nei modi dell’omologazione, senza apprezzamento discrezionale su gravità o imputabilità dell’inadempimento.
Rilevanza: sottolinea il rigore con cui viene valutata anche la mancata costituzione delle garanzie; va riletto alla luce del nuovo procedimento dell’art. 41 CCII.

6. Cass. civ., Sez. VI, n. 2672 del 22 febbraio 2012 (concordato fallimentare).
Principio: dopo la riforma del 2007 la risoluzione si applica anche ai concordati omologati in precedenza e può essere promossa solo su istanza di un creditore, non d’ufficio.
Rilevanza: conferma che, anche per la garanzia mancata, l’iniziativa spetta ai creditori, come prevede oggi l’art. 250, comma 1, CCII.

7. Cass. civ., Sezioni Unite, n. 10095 del 19 novembre 1996 (concordato fallimentare e preventivo).
Principio: il decreto che respinge l’istanza di risoluzione non decide definitivamente su diritti e non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.; il creditore può riproporre l’istanza o agire contro il debitore, il garante o l’assuntore.
Rilevanza: ricorda che, anche se la risoluzione viene negata, il creditore conserva l’azione diretta verso il garante e l’assuntore.

8. Cass. civ., Sez. I, n. 3499 del 7 marzo 2003 (concordato fallimentare).
Principio: soltanto l’accoglimento della risoluzione assume forma di sentenza; il rigetto va adottato con decreto, soggetto a reclamo, e l’impiego erroneo della forma di sentenza non apre il ricorso straordinario.
Rilevanza: utile per orientarsi nelle impugnazioni; nel Codice la sentenza di risoluzione è reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII.

9. Cass. civ., Sez. I, n. 9118 del 10 dicembre 1987 (concordato fallimentare, disciplina previgente).
Principio: il termine annuale andava rispettato con riferimento alla pronuncia della risoluzione, non al solo deposito della domanda.
Rilevanza: oggi l’art. 250, comma 2, CCII collega il termine annuale alla proposizione del ricorso; la pronuncia serve a capire perché il legislatore ha cambiato riferimento e perché la durata della garanzia va misurata su questo anno.

Per l’interpretazione del testo vigente sono stati consultati anche i commenti agli artt. 249 e 250 CCII pubblicati su Brocardi.it, che danno conto delle modifiche del D.Lgs. 136/2024 (in particolare il nuovo comma 1-bis dell’art. 249 e la riformulazione del comma 3).


«E voi, concretamente, cosa fate?»

Quando ci viene sottoposta una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, o la necessità di difendersi da una richiesta di risoluzione per garanzie mancate, lavoriamo con strumenti precisi:

  1. Ricostruiamo il fabbisogno concordatario: sommiamo prededuzioni, spese di procedura, crediti privilegiati, percentuale ai chirografari e accantonamenti per i creditori contestati ex art. 249, comma 2, CCII, per stabilire l’importo esatto da garantire.
  2. Confrontiamo la proposta con la prosecuzione della liquidazione, utilizzando i dati del programma di liquidazione e delle relazioni del curatore, per anticipare il parere sulle garanzie offerte.
  3. Selezioniamo la forma di garanzia più adatta (fideiussione, polizza, pegno, deposito vincolato, ipoteca) in base al profilo del proponente e ai tempi dei pagamenti.
  4. Verifichiamo l’emittente: autorizzazione, ramo assicurativo, iscrizione negli albi di vigilanza, solidità patrimoniale.
  5. Rivediamo clausola per clausola il testo della garanzia: beneficiario, condizione sospensiva di omologazione, escussione a prima richiesta, durata estesa oltre l’anno per la risoluzione, proroga fino allo svincolo.
  6. Scriviamo nella proposta i termini di costituzione in modo coerente con il decreto di omologazione e con i tempi reali della banca.
  7. Predisponiamo le istanze di sostituzione o riduzione delle garanzie durante l’esecuzione, da sottoporre al giudice delegato.
  8. Assistiamo il garante nel procedimento di risoluzione ex art. 250 CCII, verificando la regolarità della convocazione e i limiti della sua esposizione.
  9. Difendiamo il proponente o il creditore nel giudizio di risoluzione e nel successivo reclamo ex art. 51 CCII, fino all’eventuale ricorso per cassazione.
  10. Curiamo la fase finale: richiesta di accertamento della completa esecuzione e dell’ordine di svincolo delle cauzioni e cancellazione delle ipoteche.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: chi svolge quel ruolo deve valutare se un percorso di risanamento è concretamente praticabile e se gli impegni dei terzi sono sostenuti da risorse vere, che è esattamente la domanda a cui rispondono le garanzie concordatarie. A essa si affianca l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC, abituata a esaminare la fattibilità dei piani e la consistenza delle garanzie offerte ai creditori.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la proposta, l’omologazione, l’esecuzione e le impugnazioni, senza passaggi di mano. E lo fa con uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono fabbisogno e flussi, gli avvocati traducono quei numeri in clausole di proposta e di garanzia che reggano al vaglio del curatore e del tribunale.


In chiusura: i tre messaggi da portare a casa

Il primo: il Codice non impone un catalogo di garanzie, ma senza garanzie credibili la proposta difficilmente supera il parere del curatore e il voto dei creditori. Fideiussione a prima richiesta, polizza di emittente autorizzato, pegno e deposito vincolato sono le forme che rendono certo il pagamento.

Il secondo: i termini per costituire le garanzie li scrive il proponente e li recepisce il decreto di omologazione; vanno calibrati sui tempi reali di banche e compagnie, e la durata della garanzia deve coprire anche l’anno entro cui si può chiedere la risoluzione.

Il terzo: la garanzia promessa e non costituita è, da sola, causa di risoluzione ai sensi dell’art. 250 CCII, salvo che gli obblighi siano stati assunti con liberazione immediata del debitore; e il garante partecipa al procedimento e resta tenuto nei limiti della percentuale concordataria.

Su questa materia lo Studio Monardo lavora con le competenze che il tema richiede: la valutazione della praticabilità degli impegni e della consistenza delle risorse offerte ai creditori è il mestiere dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e l’esame della fattibilità dei piani e delle garanzie che li assistono è il lavoro quotidiano del Gestore della crisi (L. 3/2012) e fiduciario OCC.

📩 Prima di firmare una fideiussione o di depositare la proposta, mettiamo alla prova le tue garanzie insieme: scrivici o chiamaci oggi, trovi tutti i recapiti dello studio in fondo a questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata