Quali Documenti Servono Per Il Ricorso Di Concordato Liquidatorio?

Questa guida è costruita come una conversazione: raccoglie le domande che imprenditori, amministratori di società e loro consulenti ci pongono più spesso quando capiscono che l’impresa non ha più un futuro operativo ma vogliono chiudere in modo ordinato, proponendo ai creditori un concordato preventivo liquidatorio invece di subire la liquidazione giudiziale. Le risposte sono complete e pensate per chi deve davvero mettere insieme il fascicolo da depositare in tribunale.

Il quadro normativo, in sintesi, è questo. Il concordato con liquidazione del patrimonio è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024 e dal successivo correttivo dell’agosto 2026. I documenti da allegare al ricorso derivano da tre norme che vanno lette insieme: l’art. 39 (la documentazione che ogni debitore deve depositare quando chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi), l’art. 87 (il contenuto del piano e l’attestazione del professionista indipendente) e l’art. 84, comma 4 (i requisiti specifici del concordato liquidatorio: risorse esterne che aumentino l’attivo di almeno il 10% e pagamento dei chirografari non inferiore al 20%).

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché preparare un ricorso di concordato liquidatorio significa leggere i numeri dell’impresa con gli occhi di chi gestisce professionalmente la crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è abituato a esaminare piani, situazioni patrimoniali e prospettive di soddisfazione dei creditori dal lato di chi deve valutarne la serietà. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, cioè opera stabilmente dentro procedure in cui la completezza documentale è il primo filtro di ammissibilità. Sono esattamente le competenze che servono per costruire un fascicolo che regga al vaglio del tribunale.

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Blocco A — Le basi

Ma il concordato liquidatorio è diverso da quello “normale”? Cambiano i documenti?

Sì, cambia in parte: la base documentale è la stessa di ogni concordato, ma il liquidatorio richiede prove aggiuntive che nel concordato in continuità non servono.

Il concordato preventivo ha due anime. Nel concordato in continuità l’impresa continua a lavorare e i creditori vengono pagati, in tutto o in parte, con i flussi generati dall’attività. Nel concordato liquidatorio l’attività si ferma (o viene ceduta) e i creditori vengono soddisfatti con il ricavato della vendita dei beni, integrato da risorse che arrivano dall’esterno.

Proprio questa seconda caratteristica è il cuore del problema documentale. Il legislatore guarda con sospetto il concordato puramente liquidatorio, perché per vendere i beni e distribuire il ricavato esiste già la liquidazione giudiziale. Per questo l’art. 84, comma 4, CCII pretende due cose in più:

  • un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile alla data della domanda;
  • un pagamento dei creditori chirografari (e dei privilegiati degradati al chirografo per incapienza) non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

Ne consegue che, oltre ai documenti “comuni” (bilanci, dichiarazioni, elenchi dei creditori, stato estimativo delle attività), nel fascicolo del liquidatorio devono comparire documenti che dimostrano questi due requisiti: l’impegno scritto di chi apporta le risorse esterne, la quantificazione dell’attivo disponibile su cui calcolare il 10%, le stime dei beni che sorreggono la percentuale del 20%.

Chi arriva da esperienze di concordato in continuità tende a sottovalutare questo punto: non si tratta di “un documento in più”, ma di un diverso onere di prova che attraversa tutto il fascicolo. Il piano deve spiegare da dove vengono i soldi, quanto valgono i beni e perché ai creditori conviene questa soluzione rispetto alla liquidazione giudiziale.

Chi può presentare il ricorso e chi lo deve firmare?

Lo presenta il debitore, imprenditore commerciale non minore; il ricorso è firmato da un avvocato munito di procura e, per le società, è preceduto da una decisione formale degli amministratori.

Il concordato preventivo è riservato all’imprenditore commerciale che non rientra nella categoria dell’impresa minore (per l’impresa minore e per il consumatore esistono il concordato minore e gli altri strumenti di sovraindebitamento). La domanda si presenta con ricorso al tribunale competente, che è quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

Dal punto di vista documentale, questo significa che nel fascicolo servono:

  • la procura alle liti al difensore, perché il ricorso va sottoscritto da un avvocato;
  • per le società, la decisione dell’organo amministrativo di accedere allo strumento: il Codice (art. 120-bis) attribuisce questa scelta in via esclusiva agli amministratori, e la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio, depositato e iscritto nel registro delle imprese;
  • la visura camerale aggiornata, utile al tribunale per verificare sede, oggetto, organi e poteri di firma;
  • i documenti d’identità e i poteri del legale rappresentante che conferisce la procura.

Attenzione a un errore frequente: nelle società di persone e nelle situazioni in cui l’organo amministrativo è collegiale, la decisione deve essere assunta con le regole statutarie corrette. Un vizio nella deliberazione è un argomento che i creditori ostili sollevano volentieri, perché mette in discussione la legittimazione stessa del ricorrente.

Qual è l’elenco base dei documenti dell’art. 39?

L’art. 39, comma 1, CCII prevede un nucleo fisso di documenti contabili, fiscali e patrimoniali che il debitore deve depositare sempre, qualunque sia lo strumento scelto.

Il nucleo comprende:

  1. le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  2. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi (o dell’intera vita dell’impresa, se più breve);
  3. le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA degli stessi periodi;
  4. i bilanci degli ultimi tre esercizi;
  5. una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  6. uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
  7. una certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
  8. l’elenco nominativo dei creditori, con i rispettivi crediti e le cause di prelazione;
  9. l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, con indicazione dei beni e del titolo.

Entrambi gli elenchi devono riportare il domicilio digitale di creditori e titolari di diritti: è il canale attraverso cui il commissario giudiziale effettuerà le comunicazioni, e un elenco privo di PEC crea problemi pratici seri nelle fasi successive.

Il comma 2 aggiunge un documento che molti dimenticano: la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti. Nel liquidatorio questo documento pesa più che altrove, perché i creditori e il commissario lo useranno per valutare se ci sono azioni revocatorie o di responsabilità da esercitare: un valore che il piano deve considerare.

Queste carte sono la base. Il concordato liquidatorio richiede poi il piano, la proposta, l’attestazione e le prove sulle risorse esterne, di cui parliamo nelle risposte seguenti.

Entro quando devo depositare tutto? Posso partire con meno documenti?

Sì, puoi partire con un fascicolo ridotto usando la domanda con riserva, ma il resto va depositato entro il termine fissato dal tribunale, e quel termine non perdona.

L’art. 44 CCII consente di presentare una domanda “con riserva” di depositare in seguito proposta, piano e documentazione. In questo caso l’art. 39, comma 3, richiede che con il ricorso iniziale siano depositati subito soltanto:

  • i bilanci degli ultimi tre esercizi (per chi non è tenuto al bilancio, le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre anni precedenti);
  • l’elenco nominativo dei creditori, con crediti, cause di prelazione e domicilio digitale.

Tutto il resto va depositato entro il termine assegnato dal tribunale, che la legge colloca in una forbice compresa tra trenta e sessanta giorni, con possibilità di proroga solo in presenza di giustificati motivi e in assenza di istanze di liquidazione giudiziale, entro limiti di durata complessiva.

La domanda con riserva serve a ottenere subito la protezione del patrimonio (le misure protettive) mentre si completa il lavoro. Ma va usata con consapevolezza: durante il termine il debitore è soggetto a obblighi informativi periodici, e se il termine scade senza deposito completo la domanda diventa improcedibile, con il concreto rischio che il tribunale, su istanza di un creditore o del pubblico ministero, apra la liquidazione giudiziale.

La regola pratica che suggeriamo è semplice: non si deposita la riserva se non si sa già, con ragionevole certezza, da dove arriveranno le risorse esterne e chi firmerà l’attestazione. Sono i due documenti che richiedono più tempo e che più spesso fanno saltare il calendario.


Blocco B — La procedura

Cosa deve contenere il piano di un concordato liquidatorio?

Il piano deve rispettare il lungo elenco dell’art. 87 CCII, ma nel liquidatorio contano soprattutto il valore di liquidazione, le modalità di vendita, le azioni recuperatorie e la provenienza delle risorse esterne.

L’art. 87, comma 1, elenca il contenuto obbligatorio del piano. Non tutte le lettere hanno lo stesso peso nel liquidatorio: quelle sulla prosecuzione dell’attività e sul piano industriale si applicano solo se una parte dell’azienda continua (direttamente o presso un cessionario). Le voci decisive per chi liquida sono queste:

  • lett. a) identificazione del debitore e delle parti correlate, attivo e passivo alla data del piano, posizione dei lavoratori;
  • lett. b) cause ed entità della crisi o dell’insolvenza;
  • lett. c) il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda, cioè quanto i creditori incasserebbero dalla liquidazione giudiziale, compreso l’eventuale maggior valore della cessione dell’azienda in esercizio e le prospettive delle azioni esperibili, al netto delle spese;
  • lett. d) le modalità di soddisfacimento dei crediti (cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di strumenti ai creditori);
  • lett. e) gli effetti finanziari di modalità e tempi di adempimento;
  • lett. g) gli eventuali apporti di finanza nuova e il motivo per cui sono necessari;
  • lett. h) le azioni risarcitorie e recuperatorie, comprese quelle esperibili solo in liquidazione giudiziale, con le relative prospettive di realizzo;
  • lett. i) le iniziative da adottare se i risultati si discostano dagli obiettivi;
  • lett. l), m), n) le parti interessate, le eventuali classi con i criteri di formazione, le parti non interessate e il perché;
  • lett. o) l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Il comma 2 aggiunge un obbligo motivazionale: nella domanda il debitore deve spiegare perché la proposta è preferibile alla liquidazione giudiziale. Nel liquidatorio questa spiegazione è quasi tutto: il confronto tra il “valore di liquidazione” della lett. c) e quanto offre il concordato (beni più risorse esterne) è il punto su cui si giocano il giudizio del tribunale e il voto dei creditori.

In concreto, il piano deve essere accompagnato da allegati che rendano verificabili i numeri: perizie di stima dei beni immobili e mobili, valutazioni dei crediti verso clienti (con analisi dell’anzianità e dell’esigibilità), valutazione delle partecipazioni, ricognizione dei contenziosi attivi e passivi, quantificazione delle spese di procedura (compensi degli organi stabiliti per legge, costi di vendita, oneri fiscali sulle cessioni).

Un capitolo a parte merita la suddivisione dei creditori in classi. Nel liquidatorio non è sempre obbligatoria, ma diventa necessaria in alcune situazioni previste dal Codice, ad esempio per i creditori che hanno garanzie prestate da terzi o che vengono soddisfatti con utilità diverse dal denaro. Quando le classi ci sono, il piano deve documentare i criteri di formazione (posizione giuridica e interessi economici omogenei) e il valore dei crediti in ciascuna classe: una classe costruita su misura per garantire la maggioranza, senza una giustificazione oggettiva, è uno dei primi profili che il commissario e i creditori dissenzienti esaminano. Anche per questo conviene allegare al piano un prospetto di riparto che mostri, classe per classe, quanto riceve ciascun gruppo di creditori nel concordato e quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale.

Chi è l’attestatore e cosa deve scrivere nella sua relazione?

È un professionista indipendente che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano: senza la sua relazione il ricorso non è ammissibile.

L’art. 87, comma 3, CCII richiede che alla domanda sia allegata la relazione di un professionista indipendente che attesti:

  • la veridicità dei dati aziendali, cioè che i numeri su cui si fonda il piano corrispondono alla contabilità e alla realtà;
  • la fattibilità del piano, cioè che le vendite previste sono realisticamente realizzabili ai valori e nei tempi indicati e che le risorse esterne arriveranno davvero.

Nel concordato in continuità l’attestazione deve coprire anche altri profili (superamento dell’insolvenza, sostenibilità economica, trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale). Nel liquidatorio l’attenzione dell’attestatore si concentra sulla tenuta delle stime e sulla certezza dell’apporto esterno, perché sono questi gli elementi che fanno raggiungere la soglia del 20%.

Il professionista deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice: non deve avere avuto con il debitore rapporti personali o professionali tali da comprometterne il giudizio, né aver prestato attività di lavoro o consulenza per l’impresa nel periodo precedente stabilito dalla legge. È buona prassi allegare alla relazione una dichiarazione di indipendenza firmata, con l’elenco dei rapporti eventualmente intercorsi.

Una relazione “di adesione”, che si limita a riprendere i numeri forniti dall’azienda senza verifiche a campione, senza circolarizzazione dei crediti e senza analisi critica delle perizie, è un rischio per tutti: il tribunale e il commissario giudiziale la leggono con attenzione, e una relazione debole indebolisce l’intero fascicolo. Se poi il piano cambia in modo sostanziale dopo il deposito, serve una nuova attestazione sulle modifiche.

Come dimostro le risorse esterne del 10%? Basta una lettera del socio?

No, una semplice lettera di intenti non basta: serve un impegno scritto, preciso e possibilmente irrevocabile, che renda le risorse realmente disponibili per i creditori.

L’art. 84, comma 4, CCII chiede risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Precisa anche che si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, a condizione che il piano ne preveda la diretta destinazione ai creditori concorsuali.

Dal punto di vista documentale servono quindi:

  • un atto di impegno del soggetto che apporta (socio, terzo, società del gruppo, familiare dell’imprenditore), con importo, tempi di versamento e condizioni;
  • l’indicazione della natura dell’apporto: a fondo perduto, oppure come finanziamento postergato, con la relativa clausola;
  • prove della capacità finanziaria di chi si impegna (estratti conto, garanzie bancarie, fideiussioni, deposito vincolato), perché un impegno privo di copertura non regge l’attestazione di fattibilità;
  • il calcolo dell’attivo disponibile su cui misurare il 10%, coerente con lo stato estimativo delle attività.

Un aspetto delicato riguarda le operazioni che sembrano apporti ma non lo sono. La rinuncia di un socio al proprio credito verso la società, ad esempio, riduce il passivo ma non porta denaro nuovo: alcune pronunce, anche secondo le rassegne pubblicate dalle riviste di settore, hanno escluso che una mera rinuncia equivalga ad apporto di risorse esterne. Chi costruisce il piano deve quindi chiedersi non “quanto vale l’operazione”, ma “quanto denaro o valore in più entra davvero nella massa a disposizione dei creditori”.

Le risorse esterne, inoltre, possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. (cioè senza rispettare rigidamente l’ordine dei privilegi), purché sia rispettata la soglia minima del 20% per i chirografari. Il piano deve spiegare con precisione come vengono ripartite.

Quali sono i passaggi e i termini, dal deposito all’omologazione?

I passaggi sono scanditi dalla legge: deposito, verifica di ammissibilità, apertura, voto, omologazione; in ogni fase i documenti giocano un ruolo diverso.

La tabella riassume la sequenza essenziale, con il riferimento ai documenti che contano in ciascun momento.

Fase Atto Termine Davanti a chi Documenti decisivi
Domanda con riserva (eventuale) Ricorso ex art. 44 CCII Termine per il deposito completo tra 30 e 60 giorni, prorogabile per giustificati motivi Tribunale Bilanci ultimi tre esercizi, elenco creditori con PEC
Deposito completo Proposta, piano, attestazione, documentazione art. 39 Con il ricorso, o entro il termine della riserva Tribunale Piano art. 87, attestazione, impegni sulle risorse esterne, perizie
Esame di ammissibilità Verifica della ritualità della proposta e della non manifesta inidoneità del piano Prima dell’apertura; possibile termine breve (non oltre 15 giorni) per integrazioni Tribunale Completezza del fascicolo, coerenza tra piano e attestazione
Apertura Decreto di apertura, nomina del giudice delegato e del commissario giudiziale Alla conclusione della verifica Tribunale Fascicolo completo depositato
Relazione del commissario Relazione sui dati e sul piano Prima del voto, nei termini fissati dal decreto Commissario giudiziale Relazione art. 39 co. 2, perizie, contabilità
Voto Espressione del voto dei creditori Nei termini del decreto di apertura Creditori, commissario Proposta, eventuali classi, piano
Omologazione Giudizio di omologazione Dopo l’approvazione Tribunale Esito del voto, eventuali opposizioni, aggiornamento attestazione
Esecuzione Vendite e riparti Secondo il piano Liquidatore giudiziale, commissario Programma di vendita, rendiconti

Il punto da tenere a mente è che i documenti non servono solo per “entrare”: vengono riletti in ogni fase successiva. Il commissario giudiziale li usa per la sua relazione ai creditori; i creditori li usano per decidere come votare; il tribunale li riprende in sede di omologazione, specialmente se qualcuno contesta la convenienza della proposta.

Se il tribunale trova un buco nel fascicolo, la domanda viene subito respinta?

Non necessariamente: il tribunale può concedere un termine breve per integrare, ma solo per lacune colmabili, non per un piano che manca dei suoi elementi essenziali.

Il Codice prevede che, nel verificare l’ammissibilità, il tribunale possa assegnare al debitore un termine breve (non superiore a quindici giorni) per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. È una valvola di sicurezza pensata per correggere omissioni formali o chiarire passaggi poco chiari.

Ci sono però lacune che nessuna integrazione può sanare in quindici giorni:

  • un’attestazione mancante o redatta da un professionista privo di indipendenza;
  • un apporto esterno inesistente o affidato a semplici dichiarazioni d’intenti;
  • un piano che, con i numeri presentati, non raggiunge il 20% per i chirografari;
  • un elenco dei creditori gravemente incompleto, che impedisce la formazione corretta del voto.

Bisogna anche sapere che il controllo del tribunale non è soltanto formale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, pronunciandosi sul concordato semplificato liquidatorio, ha chiarito che il giudice non può limitarsi a “spuntare” la presenza dei documenti: deve verificare la legalità sostanziale della proposta alla luce del contenuto della documentazione richiesta, anche quella dell’art. 39. Benché riferito al semplificato, il principio esprime una linea di fondo: i documenti non sono adempimenti formali, sono la base su cui il giudice misura la serietà della proposta.


Blocco C — I casi particolari

E se ho debiti con il Fisco e con l’INPS? Servono documenti in più?

Sì: oltre alla certificazione dei debiti fiscali e contributivi richiesta dall’art. 39, se vuoi proporre un pagamento parziale di tributi e contributi devi attivare la transazione fiscale e previdenziale, che ha una sua documentazione.

La certificazione dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi va sempre allegata: il Codice prevede che gli enti (Agenzia delle Entrate, agente della riscossione, INPS, INAIL) rilascino su richiesta del debitore le certificazioni sui debiti risultanti dai loro archivi. Conviene chiederle per tempo, perché i tempi di rilascio non sono sempre compatibili con un calendario stretto, soprattutto in caso di domanda con riserva.

Se poi il piano prevede il pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e contributivi, entra in gioco l’art. 88 CCII: la proposta di transazione va presentata agli uffici competenti con copia della proposta, del piano e della documentazione, e l’attestazione deve contenere una valutazione specifica sulla convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa liquidatoria. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali ha inciso sulla materia, estendendo tra l’altro la transazione ai tributi locali: se il tuo passivo comprende IMU, TARI o altri tributi comunali, è un aspetto da verificare con attenzione al momento della redazione del piano.

Nel concordato liquidatorio la transazione fiscale ha un peso particolare: spesso il Fisco è il creditore più grande, e il suo voto (o il suo mancato voto) può decidere l’esito. Per questo il piano deve includere un prospetto chiaro dei debiti tributari e contributivi, suddivisi per natura e per grado di privilegio, con l’indicazione di quanto ciascuno riceverebbe nella liquidazione giudiziale e quanto riceve invece con il concordato.

Vengo da una composizione negoziata che non è andata in porto: cosa cambia?

Cambia molto, perché hai già un patrimonio documentale importante e, in certi casi, puoi accedere al concordato semplificato liquidatorio, che segue regole proprie.

Chi ha attraversato la composizione negoziata della crisi ha già prodotto buona parte della documentazione: situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, piano di risanamento, test pratico di risanabilità, carteggio con i creditori. La relazione finale dell’esperto è un documento che fotografa le trattative e il loro esito.

Se le trattative non hanno avuto successo e l’esperto, nella relazione finale, ha dichiarato che si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma che le soluzioni negoziali non sono praticabili, il debitore può presentare entro un termine breve una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). È uno strumento diverso dal concordato preventivo liquidatorio: non c’è il voto dei creditori, non c’è il vincolo del 10% di risorse esterne né la soglia fissa del 20%, ma il tribunale verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicuri a ciascuno un’utilità.

Anche qui, però, la documentazione è decisiva. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 la Cassazione ha stabilito che, già in fase di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, il tribunale deve controllarne la legalità sostanziale, comprese le condizioni dell’art. 25-sexies, alla luce dei contenuti della documentazione richiesta da quella norma e dall’art. 39.

Qui la competenza specifica fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno il percorso che porta dalla composizione negoziata alle soluzioni concordatarie. Saper leggere una relazione finale dell’esperto e trasformarla nella base documentale di un concordato è un lavoro che richiede di conoscere entrambi i mondi.

E se l’azienda la compra già qualcuno? Posso allegare l’offerta?

Sì, puoi allegarla, ma un’offerta di un terzo già individuato non chiude la partita: la legge impone di aprire la vendita alla concorrenza.

Capita spesso che il concordato liquidatorio nasca proprio da un’offerta: un concorrente, un ex dipendente, una società del gruppo si dicono disposti a rilevare l’azienda o un ramo, e su quell’offerta si costruisce il piano. In questo caso il fascicolo deve contenere:

  • l’offerta irrevocabile sottoscritta dal terzo, con prezzo, perimetro dei beni e dei rapporti trasferiti, condizioni e garanzie;
  • eventuali contratti preliminari o di affitto d’azienda già stipulati, con la loro documentazione;
  • la perizia del ramo o dell’azienda, che consenta di verificare che il prezzo offerto sia congruo;
  • la posizione dei lavoratori coinvolti nel trasferimento e le comunicazioni sindacali previste.

Il Codice disciplina le offerte concorrenti (art. 91 CCII): quando il piano prevede la cessione a un soggetto già individuato, il tribunale o il giudice delegato dispone la ricerca di interessati, con procedure competitive, per verificare se altri sono disposti a offrire di più. Il piano deve quindi essere costruito tenendo conto che l’offerente iniziale potrebbe essere superato, e che il prezzo finale potrebbe cambiare. Una buona documentazione prevede anche cosa accade in questo scenario (ad esempio, il rimborso delle spese sostenute dall’offerente originario, nei limiti consentiti).

E se i creditori privilegiati non vengono pagati per intero?

Puoi prevederlo, ma solo dimostrando con una perizia che la parte non pagata non troverebbe capienza nemmeno vendendo il bene su cui grava il privilegio.

I creditori con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene su cui insiste la prelazione. La parte residua del credito viene “degradata” al chirografo e partecipa al riparto come credito chirografario (concorrendo, quindi, al calcolo della soglia del 20%).

Il documento indispensabile è la relazione giurata di stima del bene o del diritto su cui grava la prelazione, redatta da un professionista indipendente: è quella relazione a fissare il “valore di mercato attribuibile ai beni”, al netto dei costi di liquidazione, e quindi la misura della soddisfazione minima dovuta al creditore privilegiato.

Il rispetto dell’ordine delle prelazioni resta un vincolo serio. La Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, pronunciandosi sul concordato minore (che richiama le regole del concordato preventivo), ha affermato che la proposta deve rispettare le regole della responsabilità patrimoniale e la graduazione delle cause legittime di prelazione, e che la loro violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, prima dell’omologazione. Già sotto la vecchia legge fallimentare, la sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024 aveva ribadito, in tema di concordato in continuità, che il valore generato dall’impresa appartiene alla garanzia patrimoniale e non può essere distribuito liberamente alterando l’ordine dei privilegi: un principio che spiega perché, nel liquidatorio, l’unico spazio di deroga sia quello espressamente riconosciuto per le risorse esterne dall’art. 84, comma 4.


Blocco D — Le paure finali

Se sbaglio un documento, rischio il fallimento?

Il rischio esiste, ma non è automatico: un errore documentale porta all’inammissibilità della domanda, e la liquidazione giudiziale si apre solo se ne ricorrono i presupposti e c’è un’istanza.

Il Codice ha costruito un procedimento unitario: domanda di concordato e domande di liquidazione giudiziale vengono trattate insieme. Se il concordato viene dichiarato inammissibile e pende un’istanza di liquidazione giudiziale (di un creditore, del pubblico ministero), il tribunale può aprire la liquidazione, previo accertamento dello stato di insolvenza.

La rassicurazione fondata è questa: molte lacune documentali sono sanabili, e il tribunale può concedere un termine per integrare. Il limite reale è questo: se la lacuna riguarda gli elementi essenziali (attestazione, risorse esterne, soglia del 20%), il tempo concesso non basta per rimediare, e l’impresa si ritrova scoperta, spesso dopo aver consumato i mesi di protezione ottenuti con la riserva.

C’è anche un profilo processuale che vale la pena conoscere. Le rassegne del 2026 riferiscono un orientamento della Cassazione secondo cui la dichiarazione di inammissibilità del concordato, quando non è accompagnata dall’apertura della liquidazione giudiziale, non è un provvedimento decisorio e quindi non è impugnabile direttamente in Cassazione. Tradotto: se il concordato salta per motivi documentali, non sempre si può contare su un ulteriore grado di giudizio per rimediare. Meglio arrivare al deposito con il fascicolo completo.

Perderò la casa o i miei beni personali?

Dipende da chi sei: se sei un imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile sì, i tuoi beni sono coinvolti; se sei socio o amministratore di una società di capitali, in linea di principio no.

Nel concordato preventivo di una società di capitali, il patrimonio che si liquida è quello della società. I beni personali dei soci non entrano nella procedura, salvo che i soci abbiano prestato garanzie personali (fideiussioni) ai creditori sociali: in quel caso i creditori garantiti conservano le loro azioni verso i garanti, e il piano deve tenerne conto, anche ai fini della formazione delle classi.

Diverso è il caso dell’imprenditore individuale, il cui patrimonio personale coincide con quello dell’impresa, e delle società di persone, dove i soci illimitatamente responsabili rispondono con i loro beni. Qui la documentazione dell’art. 39 si estende: occorre indicare anche il valore dei beni e i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili.

La rassicurazione fondata: il concordato, se omologato, produce effetti esdebitatori anche per i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario. Il limite reale: i beni personali che servono al piano vanno inseriti nello stato estimativo e messi a disposizione dei creditori, e le fideiussioni prestate dai soci di una società di capitali non si estinguono automaticamente con il concordato della società.

Quanto tempo ho davvero per preparare il fascicolo?

Meno di quanto pensi: un fascicolo completo di concordato liquidatorio richiede settimane di lavoro, e i termini della riserva corrono indipendentemente da quanto sei pronto.

Se presenti subito una domanda completa, il tempo è quello che ti concedi prima del deposito. Ma nella pratica molti imprenditori si muovono quando la pressione dei creditori è già forte (decreti ingiuntivi, pignoramenti, istanze di liquidazione giudiziale) e scelgono la domanda con riserva per bloccare le azioni esecutive. Da quel momento il calendario lo detta il tribunale.

La rassicurazione fondata: il termine della riserva, tra trenta e sessanta giorni, è sufficiente se prima del deposito sono già stati individuati l’attestatore, il soggetto che apporta le risorse esterne e i periti. Il limite reale: se uno di questi tre pezzi manca, sessanta giorni diventano pochissimi, e le proroghe sono concesse solo per giustificati motivi e in assenza di istanze di liquidazione giudiziale.

Un’ultima avvertenza: durante la riserva il debitore deve depositare periodicamente informazioni sulla gestione e sull’attività svolta per la predisposizione del piano. Sono documenti che il tribunale legge, e che dimostrano (o smentiscono) la serietà del percorso.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Certamente. Ecco due simulazioni dimostrative: sono ipotesi costruite per spiegare il meccanismo, non casi reali.

Simulazione 1 — Verifica del 10% e del 20%.
Ipotesi: una S.r.l. del settore edile, attività cessata. Attivo disponibile alla data della domanda, secondo lo stato estimativo: 1.284.700 € (capannone stimato 812.000 €, crediti verso clienti realizzabili 297.300 €, attrezzature e automezzi 175.400 €). Passivo: privilegiati 643.900 € (di cui 418.250 € erariali e contributivi), chirografari 2.156.800 €. Spese di procedura stimate (compensi degli organi stabiliti per legge, costi di vendita, oneri): 164.200 €.

  • Soglia del 10%: 1.284.700 × 10% = 128.470 €. Il socio di maggioranza sottoscrive un impegno irrevocabile a versare 141.000 € a fondo perduto, garantito da deposito vincolato.
  • Attivo totale con risorse esterne: 1.284.700 + 141.000 = 1.425.700 €.
  • Al netto delle spese: 1.425.700 − 164.200 = 1.261.500 €.
  • Pagamento integrale dei privilegiati: 1.261.500 − 643.900 = 617.600 € residui per i chirografari.
  • Percentuale chirografari: 617.600 / 2.156.800 = 28,6%.

Esito: entrambe le soglie sono rispettate. I documenti decisivi del fascicolo sono lo stato estimativo con le perizie (per il denominatore del 10%), l’atto di impegno del socio con la prova del deposito vincolato, il prospetto delle spese e il calcolo del riparto.

Variante: se la perizia del capannone venisse ridimensionata in sede di attestazione a 690.000 €, l’attivo scenderebbe a 1.162.700 €, il 10% a 116.270 € (l’apporto resterebbe sufficiente), ma il residuo per i chirografari diventerebbe 495.600 €, pari al 23,0%. Soglia ancora rispettata, ma con margine ridotto: l’attestatore dovrà spiegare perché la stima è prudente.

Simulazione 2 — Calendario della domanda con riserva.
Ipotesi: ricorso con riserva depositato il 7 aprile, con bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco dei creditori con PEC. Il tribunale concede 45 giorni: scadenza il 22 maggio.

  • Entro il 15 aprile: incarico all’attestatore, richiesta delle certificazioni dei debiti a Agenzia delle Entrate, agente della riscossione, INPS e INAIL.
  • Entro il 30 aprile: perizie di stima dei beni immobili e mobili, relazione sugli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni.
  • Entro il 10 maggio: impegno scritto per le risorse esterne, bozza di piano e proposta.
  • Entro il 20 maggio: attestazione definitiva e deposito del fascicolo completo.

Se il 18 maggio l’impegno del terzo venisse ritirato, il debitore avrebbe due strade: chiedere una proroga motivata (concedibile solo se non pendono istanze di liquidazione giudiziale) oppure ripensare lo strumento. Lasciar scadere il termine senza deposito renderebbe la domanda improcedibile.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“I documenti che deposito potranno essere usati contro di me o contro gli amministratori?”

È la domanda che quasi nessuno pone e che invece cambia il modo di preparare il fascicolo. La risposta onesta è: sì, potenzialmente.

La relazione sugli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, la contabilità, le dichiarazioni fiscali, la lettera h) del piano dedicata alle azioni risarcitorie e recuperatorie: tutti questi documenti finiscono nelle mani del commissario giudiziale, che li esamina e ne riferisce ai creditori. Se emergono operazioni anomale (cessioni di beni a parti correlate a prezzi incongrui, pagamenti preferenziali, distrazioni), il commissario le segnala, e in caso di successiva liquidazione giudiziale quei documenti diventano la base per azioni di responsabilità o revocatorie e, nei casi più gravi, per valutazioni di rilievo penale.

La conseguenza pratica è che il fascicolo non va “addomesticato”, va reso trasparente. Tacere un’operazione o descriverla in modo reticente è la scelta peggiore: il commissario ha poteri ampi di verifica, e l’omissione può portare alla revoca del concordato per atti di frode. Al contrario, un piano che espone apertamente le operazioni discutibili e ne valuta il recupero (magari prevedendo che il valore di un’azione di responsabilità entri nell’attivo) è più credibile e più difendibile.

Nel concordato liquidatorio questo aspetto pesa doppio, perché la lett. c) dell’art. 87 obbliga a confrontare il concordato con il valore della liquidazione giudiziale, e in quel valore rientrano proprio le azioni che solo un curatore potrebbe esercitare. Un piano che finge di non vederle offre ai creditori un confronto falsato, e il tribunale può accorgersene.


Ma i giudici cosa dicono?

Riportiamo le pronunce che abbiamo potuto verificare nelle fonti consultate per questa guida, con estremi, principio riformulato e motivo di rilevanza per chi prepara il ricorso.

Pronuncia Principio (riformulato) Perché conta per i documenti del liquidatorio
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 Nel concordato semplificato liquidatorio il tribunale, già in sede di ammissibilità, deve controllare la legalità sostanziale della proposta alla luce del contenuto della documentazione prevista dall’art. 25-sexies e dall’art. 39 CCII, non solo la presenza formale dei documenti Conferma che i documenti dell’art. 39 sono letti nel merito: un fascicolo completo ma incoerente non supera il vaglio
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025 Nel concordato minore la proposta deve rispettare le regole della responsabilità patrimoniale e l’ordine delle cause di prelazione richiamate dagli artt. 84 e 112 CCII; la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio prima dell’omologazione Il prospetto di riparto allegato al piano deve rispettare la graduazione dei privilegi: errori sul punto non sono “sanabili” al voto
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22474 dell’8 agosto 2024 (legge fallimentare) Il surplus generato dalla continuità aziendale accresce il patrimonio del debitore e rientra nella garanzia generica dei creditori, quindi non può essere distribuito alterando l’ordine delle prelazioni Per contrasto, spiega perché nel liquidatorio solo le risorse realmente esterne possono essere distribuite in deroga: occorre documentarne la natura
Cass. civ., Sez. I, n. 618 del 12 gennaio 2026 Pronuncia dedicata, secondo il titolo del commento pubblicato nella rassegna “Procedure concorsuali e crisi d’impresa” n. 2/2026, al rapporto tra risorse esterne, attivo disponibile e soddisfazione dei creditori chirografari Riguarda esattamente i due parametri numerici dell’art. 84, comma 4: va letta per intero prima di impostare il calcolo del 10% e del 20%
Cass. civ., n. 9371/2025 In tema di concordato preventivo con riserva, la Corte si è occupata del termine entro cui il giudice adito deve rilevare la propria incompetenza e della possibilità per le parti di proporre regolamento necessario di competenza Ricorda che anche la scelta del tribunale (centro degli interessi principali) va documentata già nel ricorso con riserva

A queste si aggiunge l’orientamento, riportato dalle rassegne di settore del marzo 2026, secondo cui la declaratoria di inammissibilità del concordato non accompagnata dall’apertura della liquidazione giudiziale non ha carattere decisorio e non è ricorribile per cassazione: un motivo in più per non affidarsi a rimedi successivi e curare il fascicolo fin dall’inizio.

Va detto con chiarezza: la giurisprudenza sul concordato liquidatorio nel Codice della crisi è ancora in fase di consolidamento, e molte questioni (ad esempio la nozione esatta di “attivo disponibile” o il trattamento di apporti misti) sono affrontate soprattutto dai tribunali di merito. Per questo ogni piano va costruito sulla giurisprudenza più aggiornata del tribunale competente.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un’impresa valuta un ricorso di concordato liquidatorio.

  1. Esaminiamo i bilanci, le dichiarazioni e la contabilità degli ultimi tre esercizi per verificare che i documenti dell’art. 39 siano completi e coerenti tra loro prima del deposito.
  2. Ricostruiamo l’elenco nominativo dei creditori con importi, cause di prelazione e domicilio digitale, confrontandolo con estratti conto, solleciti, decreti ingiuntivi e certificazioni degli enti.
  3. Calcoliamo l’attivo disponibile e la soglia del 10% sulla base dello stato estimativo e delle perizie, segnalando le voci che un attestatore o un commissario potrebbero contestare.
  4. Redigiamo gli atti di impegno per le risorse esterne, definendo natura dell’apporto (fondo perduto o finanziamento postergato), tempi, garanzie e destinazione diretta ai creditori.
  5. Simuliamo il riparto tra privilegiati e chirografari per verificare il raggiungimento del 20%, anche in scenari di stima prudenziale.
  6. Coordiniamo il lavoro con l’attestatore e i periti, trasmettendo dati verificati e rispondendo alle loro richieste, senza compromettere l’indipendenza del professionista.
  7. Predisponiamo la relazione sugli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, valutando con trasparenza le operazioni che il commissario esaminerà.
  8. Impostiamo la proposta di transazione fiscale e previdenziale quando il piano prevede un pagamento parziale di tributi e contributi, verificando le novità dei correttivi.
  9. Redigiamo il ricorso e, se opportuno, la domanda con riserva, pianificando il calendario dei depositi in funzione del termine che il tribunale concederà.
  10. Assistiamo l’impresa nelle fasi successive: rapporti con il commissario giudiziale, voto, omologazione ed eventuali opposizioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un ricorso di concordato liquidatorio l’abilitazione più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno come si valutano un piano, una situazione patrimoniale e le prospettive di soddisfazione dei creditori, e saper collegare la composizione negoziata agli strumenti concordatari. L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario OCC aggiunge la pratica quotidiana con procedure in cui la completezza documentale decide l’ammissibilità.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione tra professionisti diversi. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di affrontare in un unico tavolo i profili giuridici, contabili e fiscali del fascicolo.


In chiusura: i tre messaggi da portare con sé

Il primo messaggio è che il concordato liquidatorio si regge su documenti che provano due numeri: risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo e almeno il 20% ai chirografari. Tutto il resto del fascicolo serve a rendere credibili quei due numeri.

Il secondo è che la domanda con riserva compra tempo, non risolve i problemi: va depositata solo quando attestatore, periti e soggetto che apporta le risorse sono già individuati.

Il terzo è che trasparenza e completezza proteggono l’impresa e i suoi amministratori: i documenti vengono letti nel merito dal tribunale e dal commissario, e la reticenza costa molto più della franchezza.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il terreno naturale delle competenze dell’Avv. Monardo: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) lavora sulla valutazione di piani e situazioni patrimoniali di imprese in crisi; come Gestore della crisi (L. 3/2012) e fiduciario OCC opera dentro procedure in cui ogni documento mancante può costare l’accesso allo strumento. Sono le stesse verifiche che un ricorso di concordato liquidatorio richiede.

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