Cosa Sono I Finanziamenti Prededucibili Nel Concordato Preventivo?

Pochi istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) sono raccontati in modo tanto approssimativo quanto la prededuzione dei finanziamenti. Nelle trattative con le banche, nei consigli di amministrazione, nelle conversazioni tra soci, la parola “prededucibile” viene usata come se fosse una garanzia assoluta, un timbro che una volta apposto mette il denaro al riparo da qualunque esito della procedura. È comprensibile: la legge vuole davvero incoraggiare chi porta nuova finanza a un’impresa in crisi, e la prededuzione è lo strumento principale di questo incoraggiamento. Ma il passaparola ha perso per strada quasi tutte le condizioni.

Questo articolo non è una guida generale al concordato né un elenco delle singole forme di finanziamento: si concentra su due domande precise. La prima riguarda la qualificazione: quando un credito da finanziamento è davvero “prededucibile” ai sensi degli artt. 6, 99, 101 e 102 CCII? La seconda riguarda il rango: che cosa significa, concretamente, stare “in prededuzione” quando si tratta di essere pagati, nel concordato e nell’eventuale liquidazione giudiziale successiva?

Perché insistere sulla verifica? Perché agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: il finanziatore che eroga senza autorizzazione si ritrova chirografario, il socio che conta sul 100% scopre il tetto dell’80%, l’imprenditore che firma un “ponte” senza che il piano lo preveda espone tutti a contestazioni.

I miti che verifichiamo uno per uno:

  1. “Prededucibile vuol dire privilegiato.”
  2. “Qualunque finanziamento erogato durante il concordato è automaticamente prededucibile.”
  3. “Il finanziamento ponte, dato prima della domanda, è sempre in prededuzione.”
  4. “Una volta riconosciuta, la prededuzione non si perde più.”
  5. “I soci che finanziano la società in crisi sono prededucibili come le banche, per l’intero.”
  6. “Il credito prededucibile si paga prima di tutto, anche sul ricavato del bene ipotecato.”
  7. “I compensi di chi prepara il concordato sono ‘finanza’ prededucibile senza limiti.”

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera nella composizione negoziata, dove proprio l’autorizzazione ai finanziamenti prededucibili (oggi art. 22 CCII) è uno dei passaggi più delicati; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, la disciplina che governa il rapporto con le banche finanziatrici, le garanzie che le accompagnano e la loro tenuta in caso di insuccesso del piano.

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Mito n. 1 — “Prededucibile vuol dire privilegiato”

Il mito

“Se il mio credito è prededucibile, allora è un credito privilegiato, come quello dei dipendenti o del fisco.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente: il creditore prededucibile, in effetti, viene pagato prima dei creditori concorsuali, compresi molti privilegiati. Nel linguaggio comune “essere pagati prima” e “avere un privilegio” coincidono, e nei bilanci delle banche la distinzione si sfuma ulteriormente. Si aggiunga che il Codice civile conosce decine di privilegi e il lettore non specialista tende a pensare che la prededuzione sia soltanto “un privilegio in più”, magari il più forte di tutti.

La realtà

In realtà la norma dice un’altra cosa. L’art. 6 CCII, intitolato “Prededucibilità dei crediti”, non crea una nuova causa di prelazione: individua una qualità del credito legata al suo rapporto con la procedura. La prededuzione dipende da quando e perché il credito è sorto (durante la procedura, in funzione di essa, con l’autorizzazione del tribunale), non dalla natura dell’obbligazione come accade per i privilegi del Codice civile, che seguono la causa del credito (lavoro, tributi, ecc.).

Il punto che il passaparola ha perso per strada è questo: la prededuzione colloca il credito fuori dal concorso, non al vertice del concorso. Il creditore prededucibile non vota sulla proposta di concordato, non viene inserito in classi, non subisce la falcidia: deve essere soddisfatto integralmente, e alle scadenze, perché il suo credito è nato per consentire alla procedura di funzionare.

Le conseguenze pratiche sono rilevanti:

  • il privilegio grava su beni o categorie di beni (generale o speciale) e si confronta con le altre prelazioni secondo l’ordine del Codice civile; la prededuzione opera sull’attivo della procedura nel suo complesso, con i limiti che vedremo al Mito n. 6;
  • un credito può essere insieme prededucibile e assistito da garanzia: l’art. 99, comma 4, CCII consente al tribunale di autorizzare il debitore a concedere pegno, ipoteca o cessione di crediti a garanzia del finanziamento autorizzato. Se la prededuzione fosse già un privilegio, questa norma non servirebbe;
  • se l’attivo non basta a pagare tutti i prededucibili, anche tra loro si applica un criterio di graduazione e proporzionalità: la prededuzione non è una corsia unica senza regole.

Un ulteriore elemento aiuta a capire la differenza. Il privilegio, nel Codice civile, è attribuito “in considerazione della causa del credito” (art. 2745 c.c.): conta che cosa il credito remunera. La prededuzione, invece, guarda alla funzione del credito rispetto alla procedura: un medesimo prestito bancario può essere chirografario se erogato un anno prima della crisi, prededucibile se autorizzato ex art. 99 CCII, e di nuovo chirografario se l’autorizzazione manca. La natura del rapporto (mutuo, apertura di credito, anticipo su fatture) resta identica; cambia solo il suo collegamento con lo strumento di regolazione.

Ne deriva un corollario spesso trascurato: la prededuzione non circola automaticamente con il credito come un accessorio del bene, ma resta ancorata ai presupposti che l’hanno generata. Se quei presupposti vengono meno (si veda il Mito n. 4), viene meno anche la collocazione fuori dal concorso, mentre un privilegio legato alla causa del credito sopravvivrebbe.

La prova

L’art. 6 CCII, al comma 1, elenca i crediti prededucibili “oltre a quelli così espressamente qualificati dalla legge”: dunque è la legge che qualifica, caso per caso, e non l’accordo tra le parti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 6865/2025, ha chiarito sul credito dell’OCC che la sua prededucibilità non gli attribuisce automaticamente una preferenza sul ricavato dei beni gravati da garanzie reali: segno evidente che prededuzione e privilegio operano su piani distinti.

Cosa rischia chi ci crede

Chi confonde i due concetti commette tipicamente due errori. Il finanziatore rinuncia a chiedere pegno o ipoteca ex art. 99, comma 4, convinto di essere già “privilegiato”, e scopre in un’eventuale liquidazione giudiziale che sul ricavato dell’immobile ipotecato a terzi la sua prededuzione pesa poco. L’imprenditore, dal canto suo, inserisce nel piano i prededucibili come se fossero una classe di privilegiati da pagare parzialmente: ma il prededucibile non si falcidia, e un piano che li tratta così rischia di non superare il vaglio del commissario giudiziale e del tribunale.

Mito n. 2 — “Qualunque finanziamento erogato durante il concordato è automaticamente prededucibile”

Il mito

“Dopo il deposito della domanda di concordato, ogni euro che entra nell’impresa come prestito è prededucibile per legge.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è l’art. 6, comma 1, lett. d), CCII: sono prededucibili i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa. Leggendo in fretta, “sorti durante la procedura” diventa “qualunque credito sorto dopo la domanda”, e da qui si passa all’idea che anche il finanziamento rientri automaticamente nella categoria. A rafforzare la confusione c’è il fatto che nella fase del concordato “con riserva” l’impresa continua a operare e a pagare i fornitori correnti.

La realtà

Vero, ma solo a metà: il debitore in concordato può compiere atti di ordinaria amministrazione e i crediti che ne derivano, se “legalmente sorti”, sono prededucibili. Ma il finanziamento non è un atto qualsiasi. Per contrarre finanziamenti prededucibili prima dell’omologazione, l’art. 99 CCII richiede un percorso preciso:

  • ricorso al tribunale, anche contestuale alla domanda di accesso e perfino prima del deposito della documentazione (quindi anche nel concordato con riserva);
  • indicazione della destinazione dei fondi, dell’impossibilità di reperirli altrimenti e del grave pregiudizio che deriverebbe dalla loro mancanza;
  • relazione di un professionista indipendente che attesti la funzionalità del finanziamento all’attività aziendale fino all’omologazione e alla migliore soddisfazione dei creditori (la relazione può mancare solo se il tribunale ravvisa un’urgenza tale da evitare un danno grave e irreparabile);
  • decreto motivato del tribunale, emesso in camera di consiglio entro dieci giorni, sentito il commissario giudiziale e, se occorre, i principali creditori.

Il D.Lgs. 136/2024 ha ritoccato i commi 1 e 5 della norma; nel testo consolidato aggiornato al 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 (l’ulteriore correttivo, noto soprattutto per l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali), l’impianto autorizzatorio dell’art. 99 resta quello descritto.

La correzione essenziale: senza decreto di autorizzazione, il prestito erogato in corso di procedura non diventa prededucibile per il solo fatto della data.

Due precisazioni completano il quadro. La prima: l’autorizzazione è una valutazione di merito del tribunale, non una presa d’atto. Il giudice verifica che il finanziamento sia funzionale all’attività fino all’omologazione e alla migliore soddisfazione dei creditori: un prestito destinato a pagare debiti anteriori, o a finanziare attività estranee al piano, difficilmente supera il vaglio. La seconda: il ricorso deve indicare con precisione la destinazione dei fondi, e l’impiego effettivo dovrà essere coerente con quella destinazione. Una banca prudente, infatti, non si limita a ottenere il decreto ma vincola l’erogazione agli scopi indicati, ad esempio con tranche condizionate o conti dedicati.

È qui che emerge la differenza tra il credito del fornitore corrente, che sorge da un atto di ordinaria amministrazione durante la procedura e può rientrare nell’art. 6, comma 1, lett. d), e il credito del finanziatore, per il quale il legislatore ha scelto una disciplina speciale e più rigorosa. La legge tratta il denaro nuovo con più cautela delle forniture, perché un finanziamento mal indirizzato può aggravare il dissesto a danno di tutti i creditori concorsuali.

La prova

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3724 del 7 febbraio 2023 (Sez. VI), ha esaminato il caso di un finanziamento erogato al proponente dopo l’apertura del concordato per pagare le spese di giustizia: il credito del finanziatore è stato ammesso nel successivo fallimento solo in chirografo. La data successiva alla domanda, dunque, non basta: occorrono i presupposti normativi della prededuzione.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è massimo per i fornitori strategici e per i soggetti vicini all’impresa che, nella concitazione delle prime settimane, “danno una mano” con un bonifico. Se il piano fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, quel credito finisce tra i chirografari, spesso con percentuali di soddisfazione minime. Per l’imprenditore, inoltre, un finanziamento non autorizzato può essere letto come atto di straordinaria amministrazione compiuto senza autorizzazione (art. 94 CCII), con le conseguenze che la legge collega a tali atti sulla procedura stessa.

Mito n. 3 — “Il finanziamento ponte, dato prima della domanda, è sempre in prededuzione”

Il mito

“Basta che la banca eroghi il ponte ‘in vista’ del concordato: la prededuzione arriva da sé, anche se poi il concordato non va in porto.”

Perché ci credono in tanti

Sotto la legge fallimentare, l’art. 182-quater riconosceva la prededuzione anche ai finanziamenti erogati “in funzione” della presentazione della domanda. L’idea di un ponte protetto è entrata nel lessico bancario e vi è rimasta. Il Codice della crisi, del resto, conserva l’istituto: l’art. 99, comma 5, CCII estende le regole dei commi precedenti ai finanziamenti erogati in funzione della domanda di concordato preventivo.

La realtà

Il comma 5 dell’art. 99 pone però due condizioni cumulative, che il passaparola ha cancellato:

  1. il finanziamento deve essere previsto dal piano di concordato;
  2. la prededuzione deve essere espressamente disposta nel decreto con cui il tribunale apre la procedura.

Non esiste, quindi, un ponte prededucibile “per natura”: la prededuzione nasce da un provvedimento del giudice, e senza apertura del concordato non nasce affatto. Chi eroga prima della domanda corre un rischio di qualificazione che può essere governato solo con un piano ben costruito, una disclosure completa e un decreto che si pronunci in modo esplicito.

In sede di composizione negoziata, invece, la strada è l’art. 22 CCII (che ha raccolto la disciplina dell’art. 10 del D.L. 118/2021): su richiesta dell’imprenditore, il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzarlo a contrarre finanziamenti prededucibili. È un percorso diverso dal concordato, con presupposti propri.

È proprio in questo passaggio, quando la crisi è ancora trattabile e il ponte decide se l’impresa arriverà o no alla domanda, che si colloca l’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021.

Il motivo di questa cautela è intuitivo. Prima della domanda nessun organo della procedura vigila sull’impresa: non c’è un commissario giudiziale, non c’è un tribunale che abbia esaminato i conti. Riconoscere la prededuzione a un finanziamento erogato in quella fase significa anteporlo ai creditori concorsuali senza alcun controllo preventivo. Per questo il CCII sposta il controllo a valle: il ponte viene “illuminato” dal piano, che deve indicarlo, e dal decreto di apertura, che deve qualificarlo espressamente. Se il tribunale tace, la prededuzione non si presume.

Ne segue anche un’indicazione pratica per i finanziatori: il contratto di finanziamento ponte dovrebbe prevedere obblighi informativi stringenti e condizionare la permanenza dell’erogazione al deposito di una domanda che includa il finanziamento nel piano. Chi eroga “al buio”, affidandosi a rassicurazioni verbali sul futuro concordato, assume un rischio che la legge non copre.

La prova

La Cassazione, con la sentenza n. 41772 del 28 dicembre 2021 (Sez. I), ha riconosciuto la prededuzione nel successivo fallimento ai finanziamenti erogati in funzione e in esecuzione di un concordato preventivo ai sensi dell’art. 182-quater l.fall., ma sulla base dei presupposti che quella norma richiedeva: si tratta di una pronuncia resa sulla legge fallimentare, utile come indicazione di metodo e non come regola trasferibile automaticamente al CCII. Il CCII, oggi, ha reso quei presupposti ancora più espliciti con il richiamo al piano e al decreto di apertura.

Cosa rischia chi ci crede

Il finanziatore che eroga il ponte senza che il piano lo preveda, o senza che il decreto di apertura disponga la prededuzione, rischia di trovarsi con un credito chirografario se la domanda viene dichiarata inammissibile o se il concordato si trasforma in liquidazione giudiziale. L’imprenditore rischia a sua volta che la nuova finanza venga considerata un aggravamento del dissesto, con possibili riflessi sulla responsabilità degli amministratori.

Mito n. 4 — “Una volta riconosciuta, la prededuzione non si perde più”

Il mito

“Se il tribunale ha autorizzato il finanziamento, sono coperto per sempre: qualunque cosa succeda dopo, sarò pagato in prededuzione.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è solido: l’art. 6, comma 2, CCII stabilisce che la prededucibilità permane anche nelle successive procedure esecutive o concorsuali. La giurisprudenza parla da anni di “consecuzione delle procedure”: se al concordato segue senza soluzione di continuità la liquidazione giudiziale, il credito prededucibile conserva il suo rango. È naturale dedurne una sorta di immunità perpetua.

La realtà

La permanenza della prededuzione non è incondizionata. Il Codice prevede espressamente ipotesi di perdita:

  • per i finanziamenti autorizzati prima dell’omologazione, l’art. 99, comma 6, prevede che in caso di successiva liquidazione giudiziale la prededuzione venga meno quando, congiuntamente, il ricorso o l’attestazione contengano dati falsi od omettano informazioni rilevanti (o il debitore abbia commesso altri atti in frode per ottenere l’autorizzazione) e il curatore dimostri che i finanziatori conoscevano tali circostanze al momento dell’erogazione;
  • per i finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato o di accordi omologati, l’art. 101 prevede un meccanismo analogo, legato ai dati falsi o alle omissioni del piano e alla conoscenza in capo ai finanziatori.

C’è poi un limite temporale che la giurisprudenza ha messo a fuoco: la consecuzione presuppone un legame effettivo tra le procedure. La prededuzione protegge i crediti funzionali alla procedura in corso, non quelli sorti quando la procedura si è già chiusa.

Va sottolineato che le cause di perdita previste dagli artt. 99, comma 6, e 101 CCII sono costruite per proteggere il finanziatore in buona fede: la prededuzione cade solo se il curatore prova che egli conosceva la falsità dei dati o le omissioni. È una scelta di equilibrio: da un lato non si vuole scoraggiare la nuova finanza con il timore di invalidazioni postume; dall’altro non si vuole premiare chi ha finanziato sapendo che l’autorizzazione era stata ottenuta con informazioni inveritiere. Per il finanziatore, quindi, la diligenza nell’esame della documentazione non è un costo burocratico ma la vera assicurazione della prededuzione.

Anche la nozione di consecuzione merita attenzione. La regola dell’art. 6, comma 2, presuppone che la procedura successiva sia collegata alla precedente da un nesso di continuità sostanziale (tipicamente: concordato non omologato o risolto e successiva liquidazione giudiziale fondata sulla medesima crisi). Quando invece la prima procedura si è chiusa e l’impresa ha ripreso a operare, i crediti nati dopo appartengono a una storia nuova.

La prova

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10307 del 18 aprile 2025 (Sez. I), ha escluso la prededuzione nel successivo fallimento per i crediti sorti nella fase esecutiva di un concordato in continuità dopo la chiusura della procedura, perché non funzionali alla prima procedura. Con la sentenza n. 43 del 3 gennaio 2023 (Sez. I), la Corte aveva già individuato i presupposti necessari perché i finanziamenti concessi nella fase esecutiva di un concordato omologato conservino la prededuzione nel fallimento consecutivo. Entrambe sono rese sulla legge fallimentare, ma ragionano sul concetto di funzionalità che il CCII ha codificato.

Cosa rischia chi ci crede

Il finanziatore “distratto”, che non verifica la correttezza dei dati del ricorso o dell’attestazione o che ne conosce le lacune, si espone alla perdita della prededuzione proprio nel momento in cui servirebbe di più, cioè nella liquidazione giudiziale. Chi finanzia un’impresa dopo la chiusura del concordato in continuità, pensando di godere ancora della protezione, si ritrova creditore ordinario in un’eventuale nuova procedura.

Mito n. 5 — “I soci che finanziano la società in crisi sono prededucibili come le banche, per l’intero”

Il mito

“Se il socio mette soldi nella società durante il concordato, con l’autorizzazione del tribunale, recupera tutto in prededuzione come qualsiasi altro finanziatore.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da una semplificazione comprensibile: la legge ha davvero derogato alla regola della postergazione dei finanziamenti dei soci (art. 2467 c.c.) e di quelli infragruppo (art. 2497-quinquies c.c.), per incoraggiare chi conosce meglio l’impresa a sostenerla. Da “non sono più postergati” a “sono prededucibili per l’intero” il passo, nel passaparola, è breve. All’estremo opposto circola anche il mito contrario, secondo cui il socio sarebbe sempre e comunque postergato: anche questa è una semplificazione.

La realtà

L’art. 102 CCII dice qualcosa di più preciso:

  • in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., la prededuzione prevista dagli artt. 99 e 101 si applica ai finanziamenti dei soci fino all’80% del loro ammontare;
  • la prededuzione si estende all’intero ammontare solo se il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione o del concordato.

La correzione essenziale: il socio “storico” ottiene la prededuzione solo sull’80% del finanziamento; il restante 20% segue le regole ordinarie, compresa, se ne ricorrono i presupposti, la postergazione. La ragione è che il socio, a differenza della banca, è anche responsabile delle scelte che hanno portato alla crisi e beneficia della prosecuzione dell’impresa come titolare del capitale.

È qui che il coordinamento in diritto bancario e societario diventa decisivo: occorre confrontare la posizione del socio con quella delle banche, che di regola non subiscono quel tetto, e verificare se convenga strutturare l’operazione in modo diverso (ad esempio con un ingresso nel capitale in esecuzione del piano).

C’è poi un aspetto di coordinamento con le regole societarie che il mito ignora del tutto. La quota del 20% esclusa dalla prededuzione non è automaticamente postergata: lo è se ricorrono i presupposti dell’art. 2467 c.c. (finanziamento concesso in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento). Nella crisi conclamata, però, questi presupposti ricorrono quasi sempre, ed è prudente considerarli presenti in sede di pianificazione.

La seconda parte dell’art. 102 apre invece una strada che molti trascurano: chi diventa socio in esecuzione del concordato o dell’accordo (ad esempio un investitore che sottoscrive un aumento di capitale previsto dal piano e contestualmente finanzia la società) ottiene la prededuzione sull’intero importo. La differenza di trattamento si spiega con la diversa posizione: l’investitore nuovo non ha contribuito alla crisi, ma entra per superarla.

La prova

Il Tribunale di Ravenna, Ufficio fallimenti, con decreto del 6 febbraio 2020, ha riconosciuto la prededuzione al finanziamento interinale del socio in un concordato con riserva, ma nel limite dell’80% della somma erogata: una pronuncia di merito resa sulla legge fallimentare (art. 182-quater), che il CCII ha recepito nella stessa misura.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio che finanzia 300.000 € contando di recuperarli integralmente si ritrova con 60.000 € fuori dalla prededuzione e potenzialmente postergati, cioè pagati solo dopo tutti gli altri creditori: in una liquidazione giudiziale, quasi sempre nulla. Chi crede invece al mito opposto (“tanto il socio è postergato”) rinuncia a uno strumento che la legge mette a disposizione proprio per salvare l’impresa.

Mito n. 6 — “Il credito prededucibile si paga prima di tutto, anche sul ricavato del bene ipotecato”

Il mito

“Prededuzione significa che il mio credito passa davanti a tutti, compresa la banca con ipoteca sull’immobile.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nell’ordine di distribuzione della liquidazione giudiziale: l’art. 221 CCII colloca il pagamento dei crediti prededucibili al primo posto, prima dei crediti ammessi con prelazione e dei chirografari. Chi legge solo l’elenco ne ricava che il prededucibile prevalga su qualunque altra posizione, ovunque e comunque.

La realtà

L’ordine dell’art. 221 riguarda le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo nel loro insieme, ma il Codice tiene distinto il ricavato dei beni gravati da pegno, ipoteca o privilegio speciale. Su quel ricavato il creditore garantito ha una posizione di preferenza, ferma restando la deduzione delle spese di procedura riferibili a quei beni. Il prededucibile “generico” si soddisfa quindi in primo luogo sulla massa libera; sul ricavato dei beni gravati può incidere solo nei limiti in cui il credito sia riferibile alla conservazione o alla liquidazione di quei beni.

Nel concordato preventivo il discorso si sposta sul piano: i prededucibili vanno soddisfatti integralmente, e il piano deve dimostrare di avere le risorse per farlo senza intaccare le prelazioni dei creditori garantiti oltre quanto consentito dalle regole di distribuzione proprie del tipo di concordato (con le differenze tra concordato liquidatorio e in continuità).

La correzione essenziale: la prededuzione dà priorità sulla massa, non cancella le garanzie reali altrui. Proprio per questo l’art. 99, comma 4, CCII consente di affiancare alla prededuzione un pegno o un’ipoteca autorizzati dal tribunale.

Il tema del rango si intreccia anche con la graduazione tra prededucibili. Quando l’attivo libero non basta a pagare integralmente tutti i crediti prededucibili (spese di procedura, compensi degli organi, finanziamenti autorizzati, debiti della gestione), questi concorrono tra loro secondo l’ordine delle eventuali cause di prelazione e, a parità, in proporzione. Il finanziatore che aveva fatto affidamento su un pagamento integrale “in quanto prededucibile” può così ricevere solo una percentuale. È uno scenario non frequente, ma tipico delle procedure in cui l’impresa ha continuato a operare in perdita durante il concordato.

Per questo, nella valutazione di un finanziamento prededucibile, conta meno l’etichetta e più la composizione dell’attivo: quanta parte del valore aziendale è libera, quanta è vincolata a garanzie, quanta dipende dalla prosecuzione dell’attività e potrebbe svanire con la liquidazione.

La prova

Con l’ordinanza n. 6865/2025 la Cassazione ha stabilito che il credito dell’OCC, pur prededucibile, non gode di preferenza sul ricavato dei beni garantiti, perché non costituisce una spesa sostenuta nell’interesse di tutti i creditori. Il principio, affermato per un credito diverso dal finanziamento, spiega bene il rapporto tra prededuzione e garanzie reali.

Cosa rischia chi ci crede

Il finanziatore che rinuncia a chiedere garanzie, convinto che la prededuzione basti, può scoprire che l’attivo libero è modesto e che il valore dell’impresa è concentrato in immobili già ipotecati. In quel caso la sua prededuzione resta in parte insoddisfatta. Per il debitore, un piano che sovrastima l’attivo disponibile per i prededucibili espone la proposta a rilievi di non fattibilità.

Mito n. 7 — “I compensi di chi prepara il concordato sono ‘finanza’ prededucibile senza limiti”

Il mito

“Advisor, attestatore e legali che preparano la domanda vengono pagati in prededuzione al 100%, come chi presta denaro all’impresa.”

Perché ci credono in tanti

Sotto la legge fallimentare la prededuzione dei crediti professionali è stata a lungo discussa, con orientamenti molto ampi. Molti operatori ricordano quella stagione e assimilano il compenso del professionista a una “nuova finanza” della procedura, perché in effetti senza quelle prestazioni il concordato non potrebbe nemmeno essere presentato.

La realtà

Il CCII ha scelto una disciplina precisa, distinta da quella dei finanziamenti. L’art. 6, comma 1, CCII qualifica come prededucibili:

  • i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo e del deposito della proposta e del piano, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47 CCII;
  • analogamente, con il medesimo limite del 75%, i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, a condizione che vi sia l’omologazione;
  • i crediti per spese e compensi dell’OCC;
  • i crediti legalmente sorti durante la procedura, compreso il compenso degli organi e delle prestazioni professionali da essi richieste.

La correzione essenziale: il compenso del professionista del debitore non è “finanza” e non è prededucibile per intero; lo è per il 75% e solo se la procedura viene aperta. Le somme anticipate dal professionista per conto del debitore, poi, non sono compenso e seguono regole proprie.

La scelta del legislatore di fissare un tetto del 75% risponde a un’esigenza di equilibrio: i costi professionali della procedura gravano sui creditori, e una prededuzione integrale e incondizionata finirebbe per trasferire su di loro il rischio di domande infondate. Collegare la prededuzione all’apertura del concordato (o all’omologazione degli accordi) significa riconoscerla solo alle prestazioni che hanno superato un primo filtro giudiziale. Diverso è il caso dei professionisti nominati o incaricati dagli organi della procedura, i cui compensi rientrano tra i crediti sorti durante la procedura e seguono le regole proprie degli organi.

Va infine ricordato che il compenso del professionista non è un finanziamento: non porta risorse nuove all’impresa, ma remunera un servizio. Confondere i due piani porta a sovrapporre la disciplina degli artt. 99-102 CCII, pensata per il denaro nuovo, con quella dell’art. 6, comma 1, pensata per i costi di accesso alla procedura.

La prova

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021, hanno ricondotto la prededuzione del credito del professionista che assiste il debitore alla funzionalità della prestazione rispetto alla procedura, valutata ex ante dal giudice del merito, e all’effettiva ammissione del debitore al concordato. Con la sentenza n. 26176 del 6 settembre 2022 (Sez. I) la Corte ha poi ammesso in chirografo, nel successivo fallimento, il credito del professionista per le spese di deposito anticipate per conto del debitore, distinguendolo dal compenso. Entrambe sono rese sulla legge fallimentare, ma il CCII ha recepito l’idea della condizione di apertura e vi ha aggiunto il tetto del 75%.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che pianifica la procedura senza considerare questi limiti sottostima il fabbisogno e costruisce un piano con prededucibili calcolati male. Il professionista che anticipa spese per il cliente, ritenendole automaticamente prededucibili, rischia di vederle trattate come credito chirografario.

I miti alla prova dei numeri

Le quattro simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici ma non riferite a casi reali.

Simulazione 1 — Il socio che contava sul 100%.
Ipotesi: società in concordato con riserva; il socio di maggioranza eroga 312.700 € autorizzati dal tribunale ex art. 99 CCII. Il concordato non viene omologato e si apre la liquidazione giudiziale.
– Quota prededucibile ex art. 102, comma 1: 312.700 × 80% = 250.160 €.
– Quota fuori prededuzione: 62.540 €, che segue le regole ordinarie e, se ricorrono i presupposti dell’art. 2467 c.c., è postergata.
– Se l’attivo libero, dopo le spese di procedura, ammonta a 418.900 € e gli altri prededucibili sono pari a 97.350 €, il socio viene pagato per intero sui 250.160 €; dei 62.540 € residui, con chirografari al 6,8%, non recupera nulla se la quota è postergata.
Esito: il convincimento “recupero tutto” vale 62.540 € di perdita sicura.

Simulazione 2 — Il prestito non autorizzato.
Ipotesi: un fornitore strategico presta 148.300 € il 9 febbraio, venti giorni dopo il deposito della domanda con riserva, senza ricorso ex art. 99. Il 14 ottobre si apre la liquidazione giudiziale.
– Prededuzione: esclusa, manca l’autorizzazione.
– Ammissione: chirografo. Con riparto chirografario stimato al 9,2% → 13.643,60 €.
– Se lo stesso prestito fosse stato autorizzato, e non vi fossero state le condizioni di perdita dell’art. 99, comma 6, il fornitore avrebbe concorso con gli altri prededucibili sull’intera somma.
Esito: la differenza tra un ricorso depositato e uno mai depositato vale, in questa ipotesi, oltre 134.000 €.

Simulazione 3 — Il compenso del professionista del debitore.
Ipotesi: compenso accertato per la predisposizione di domanda, proposta e piano pari a 64.800 €.
– Se la procedura viene aperta ex art. 47 CCII: prededuzione su 64.800 × 75% = 48.600 €; il residuo di 16.200 € è chirografario.
– Se la domanda è dichiarata inammissibile: nessuna prededuzione ex art. 6, comma 1, lett. c); l’intero credito concorre secondo le regole ordinarie.
– Se il professionista ha anticipato 2.370 € di spese di deposito: secondo il principio di Cass. 26176/2022, quelle somme non seguono la sorte del compenso.
Esito: anche la prededuzione “dei professionisti” è graduata e condizionata.

Simulazione 4 — Il ponte senza menzione nel decreto.
Ipotesi: la banca eroga il 3 marzo un finanziamento ponte di 527.400 €, previsto nel piano depositato il 21 marzo; il decreto di apertura del 16 aprile non dispone espressamente la prededuzione. A novembre il concordato non viene omologato e si apre la liquidazione giudiziale.
– Prededuzione ex art. 99, comma 5: non riconosciuta, perché manca la seconda condizione (disposizione espressa nel decreto).
– Se la banca aveva ottenuto un’ipoteca su un capannone stimato 389.150 €, concorre come creditore ipotecario su quel ricavato; il residuo di 138.250 € è chirografario.
– Se invece il decreto avesse disposto la prededuzione, i 138.250 € avrebbero concorso con gli altri prededucibili sulla massa libera.
Esito: un’istanza di integrazione del decreto, o una domanda formulata con richiesta espressa, avrebbe cambiato radicalmente la posizione del finanziatore.

Il fondo di verità

I miti non sono invenzioni gratuite: ciascuno nasce da un frammento vero, che va ricomposto nel quadro corretto.

È vero che la legge favorisce chi porta nuova finanza. Gli artt. 99, 101 e 102 CCII esistono proprio per rompere il circolo vizioso per cui nessuno presta denaro a un’impresa in crisi, rendendo la crisi irreversibile. Ma il favore si conquista con un percorso: ricorso, attestazione, decreto, oppure piano omologato.

È vero che il prededucibile viene pagato per primo. Ma “per primo” significa fuori dal concorso e prima dei concorsuali sulla massa disponibile, non sopra le garanzie reali altrui né senza graduazione tra prededucibili quando l’attivo è insufficiente.

È vero che la prededuzione sopravvive alla procedura successiva. L’art. 6, comma 2, CCII lo dice espressamente. Ma la consecuzione presuppone un legame tra le procedure, e gli artt. 99, comma 6, e 101 prevedono la perdita della prededuzione in caso di dati falsi o omissioni conosciuti dal finanziatore.

È vero che il socio non è più automaticamente postergato. Ma la deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. è parziale (80%), salvo che il socio abbia acquisito tale qualità in esecuzione del concordato o dell’accordo.

È vero che il ponte può essere prededucibile. Ma solo se è previsto dal piano e se la prededuzione è espressamente disposta nel decreto di apertura (art. 99, comma 5); nella composizione negoziata il percorso è diverso (art. 22 CCII).

È vero che i professionisti del debitore godono di prededuzione. Ma nei limiti del 75% e a condizione dell’apertura o dell’omologazione, secondo l’art. 6, comma 1, CCII.

Ricomposti così, i frammenti mostrano la vera logica della prededuzione: una qualifica funzionale, attribuita dalla legge o dal giudice a crediti che servono alla procedura, con un rango forte ma non assoluto.

Mito e realtà a confronto

La tabella riassume, per ciascuna convinzione, la regola effettiva e la norma di riferimento. È uno strumento di verifica rapida da usare prima di firmare un contratto di finanziamento o un piano: se una delle affermazioni della colonna di sinistra compare nelle vostre valutazioni, conviene fermarsi e ricontrollare.

Il mito Come stanno le cose
Prededucibile = privilegiato La prededuzione colloca il credito fuori dal concorso; non è una causa di prelazione su beni (art. 6 CCII)
Ogni prestito in corso di procedura è prededucibile Serve l’autorizzazione del tribunale con ricorso motivato e attestazione (art. 99, commi 1-3, CCII)
Il ponte è sempre prededucibile Solo se previsto dal piano e disposto nel decreto di apertura (art. 99, comma 5, CCII)
La prededuzione non si perde mai Si perde con dati falsi/omissioni conosciuti dal finanziatore (artt. 99, comma 6, e 101 CCII); non copre crediti sorti dopo la chiusura
Il socio è prededucibile per l’intero Fino all’80%; per l’intero solo se socio divenuto tale in esecuzione del piano (art. 102 CCII)
Il prededucibile batte anche l’ipoteca Priorità sulla massa; sul ricavato dei beni gravati resta la preferenza del creditore garantito (art. 221 CCII)
I compensi dei professionisti del debitore sono prededucibili al 100% 75% del credito accertato, solo con apertura o omologazione (art. 6, comma 1, CCII)

Domande di verifica: quindi è vero che…?

…una banca può ottenere sia la prededuzione sia un’ipoteca sullo stesso finanziamento?
Sì. L’art. 99, comma 4, CCII consente al tribunale di autorizzare il debitore a concedere pegno, ipoteca o cessione di crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati. Le due tutele si sommano e coprono rischi diversi: la prededuzione opera sulla massa, la garanzia sul bene.

…il tribunale decide in tempi rapidi sull’istanza di finanziamento?
Sì, almeno sulla carta. L’art. 99, comma 3, prevede un decreto motivato entro dieci giorni dal deposito, sentito il commissario giudiziale. Nella pratica i tempi dipendono dalla completezza del ricorso e dell’attestazione.

…i finanziamenti erogati dopo l’omologazione sono sempre prededucibili?
Dipende. L’art. 101 CCII riconosce la prededuzione ai finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi omologati e previsti dal piano; non la riconosce a qualsiasi credito sorto dopo l’omologazione, e la Cassazione (ord. 10307/2025) ha escluso la prededuzione per crediti sorti dopo la chiusura di un concordato in continuità.

…il finanziatore perde la prededuzione se l’attestazione si rivela sbagliata?
No, non automaticamente. Servono entrambe le condizioni dell’art. 99, comma 6: dati falsi, omissioni rilevanti o atti in frode, e prova da parte del curatore che il finanziatore ne fosse a conoscenza al momento dell’erogazione.

…nella composizione negoziata valgono le stesse regole del concordato?
No. L’autorizzazione segue l’art. 22 CCII, che deriva dall’art. 10 del D.L. 118/2021, con presupposti propri; la prededuzione così ottenuta, per la regola generale dell’art. 6, comma 2, permane nelle procedure successive.

Le sentenze che smontano i miti

Le pronunce che seguono sono state verificate nei loro estremi. Molte sono rese sulla legge fallimentare (in particolare sull’art. 182-quater l.fall., antenato degli artt. 99-102 CCII): lo segnaliamo espressamente, perché ne va valutata la trasferibilità al Codice.

  1. Cass., Sez. Unite, sentenza 31 dicembre 2021 n. 42093 (legge fallimentare). Principio: il credito del professionista che assiste il debitore nell’accesso al concordato è prededucibile se la prestazione è funzionale alla procedura secondo una valutazione ex ante del giudice e se il debitore viene ammesso. Mito smontato: n. 7, i compensi non sono prededucibili “a prescindere”.

  2. Cass., Sez. I, sentenza 28 dicembre 2021 n. 41772 (legge fallimentare). Principio: i finanziamenti erogati in funzione e in esecuzione del concordato conservano la prededuzione nel fallimento successivo se ricorrono i presupposti dell’art. 182-quater. Mito smontato: n. 3, la prededuzione dipende dai presupposti legali, non dall’etichetta “ponte”.

  3. Cass., Sez. I, sentenza 3 gennaio 2023 n. 43 (legge fallimentare). Principio: la Corte individua i presupposti perché i finanziamenti erogati nella fase esecutiva di un concordato omologato siano prededucibili nel fallimento consecutivo. Mito smontato: n. 4, la consecuzione richiede condizioni precise.

  4. Cass., Sez. VI, ordinanza 7 febbraio 2023 n. 3724 (legge fallimentare). Principio: il finanziamento erogato dopo l’apertura del concordato per pagare le spese di giustizia non è prededucibile nel fallimento successivo e va ammesso in chirografo. Mito smontato: n. 2, la data successiva alla domanda non basta.

  5. Cass., Sez. I, ordinanza 18 aprile 2025 n. 10307 (legge fallimentare). Principio: i crediti sorti nella fase esecutiva di un concordato in continuità dopo la chiusura della procedura non sono prededucibili nel fallimento successivo perché non funzionali alla prima procedura. Mito smontato: n. 4, la prededuzione non è perpetua.

  6. Cass., Sez. I, sentenza 6 settembre 2022 n. 26176 (legge fallimentare). Principio: le spese anticipate dal professionista per conto del debitore, diverse dal compenso, sono ammesse in chirografo nonostante la domanda di prededuzione. Mito smontato: n. 7, non tutto ciò che il professionista vanta è prededucibile.

  7. Cass., Sez. I, sentenza 11 giugno 2019 n. 15724 (legge fallimentare). Principio: la consecuzione tra procedure è presupposto della prededuzione nella seconda; il professionista attestatore può ottenerla per le attività strumentali svolte nelle varie fasi. Mito smontato: n. 4, la prededuzione “sopravvive” solo dentro la consecuzione.

  8. Cass., sentenza n. 9166/2023 (legge fallimentare; data non reperita nella fonte consultata). Principio: in caso di consecuzione tra concordato con riserva e amministrazione straordinaria, la prededucibilità dei crediti nati da prestazioni continuative o periodiche anteriori alla dichiarazione di insolvenza richiede presupposti specifici. Mito smontato: n. 4.

  9. Cass., ordinanza n. 6865/2025 (data non reperita nella fonte consultata). Principio: il credito dell’OCC è prededucibile ma non gode di preferenza sul ricavato dei beni gravati da garanzie reali, non essendo spesa sostenuta nell’interesse di tutti i creditori. Mito smontato: n. 1 e n. 6, prededuzione e prelazione restano distinte.

  10. Trib. Ravenna, Ufficio fallimenti, decreto 6 febbraio 2020 (legge fallimentare). Principio: il finanziamento interinale del socio in un concordato con riserva è prededucibile solo nei limiti dell’80% della somma erogata. Mito smontato: n. 5, il socio non è equiparato alla banca.

  11. Trib. Milano, Sez. II civ., 4 dicembre 2019 (legge fallimentare). Principio: accordi di ristrutturazione e concordato hanno natura concorsuale; il credito dell’amministratore per l’attività svolta in fase esecutiva è prededucibile nel fallimento successivo. Mito smontato: n. 4, la consecuzione opera anche tra strumenti diversi, se ne ricorrono i presupposti.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che vi hanno raccontato, con un lavoro tecnico su norme, documenti e numeri. In concreto:

  1. Qualifichiamo il credito: esaminiamo il contratto di finanziamento, la data di erogazione e il titolo, e stabiliamo se rientra nell’art. 99, nell’art. 101, nell’art. 102 o nell’art. 6 CCII, oppure in nessuno di essi.
  2. Redigiamo il ricorso ex art. 99 CCII: costruiamo la motivazione su destinazione dei fondi, impossibilità di reperirli altrimenti e grave pregiudizio, coordinandoci con l’attestatore indipendente.
  3. Verifichiamo il piano e il decreto di apertura per il finanziamento ponte: controlliamo che il piano lo preveda e che il decreto disponga espressamente la prededuzione (art. 99, comma 5).
  4. Strutturiamo le garanzie: valutiamo con lo staff bancario se e come chiedere al tribunale l’autorizzazione a pegno, ipoteca o cessione di crediti (art. 99, comma 4).
  5. Calcoliamo la quota prededucibile del socio (80% o intero) e verifichiamo se l’operazione possa essere strutturata con ingresso nel capitale in esecuzione del piano.
  6. Mappiamo il rango in caso di insuccesso: simuliamo il riparto della liquidazione giudiziale distinguendo massa libera e beni gravati, per stimare l’effettiva copertura del finanziamento.
  7. Presidiamo i rischi di perdita della prededuzione: analizziamo ricorso, attestazione e piano alla luce degli artt. 99, comma 6, e 101, documentando la buona fede del finanziatore.
  8. Assistiamo nella composizione negoziata: predisponiamo l’istanza di autorizzazione ai finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII.
  9. Contestiamo o difendiamo l’ammissione al passivo: curiamo insinuazioni in prededuzione, opposizioni allo stato passivo e impugnazioni, fino al giudizio di legittimità.
  10. Riesaminiamo i crediti professionali del debitore applicando il limite del 75% e la condizione di apertura o omologazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: la composizione negoziata è il luogo in cui la nuova finanza prededucibile viene negoziata e autorizzata prima che la crisi diventi insolvenza, e conoscerne le dinamiche consente di impostare fin dall’inizio un finanziamento che regga anche nel successivo concordato. Ad essa si affianca il coordinamento dello staff in diritto bancario, indispensabile per leggere i contratti di finanziamento, le garanzie e le clausole che la banca inserisce a propria tutela.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la qualificazione del finanziamento è lo stesso difensore che, se necessario, la sostiene nell’opposizione allo stato passivo e nel giudizio di legittimità. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la prededuzione è insieme una questione giuridica e una questione di numeri.

In chiusura: la prededuzione si costruisce, non si presume

L’informazione corretta è la prima difesa: chi finanzia un’impresa in concordato, e chi quella finanza la riceve, deve sapere che la prededuzione è una qualifica attribuita dalla legge o dal giudice a condizioni precise (autorizzazione, previsione nel piano, decreto, limiti percentuali) e che il suo rango, pur forte, convive con le garanzie reali altrui e può venire meno in caso di dati falsi conosciuti dal finanziatore.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da competenze verificabili: l’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, che lo colloca proprio nella fase in cui la nuova finanza viene autorizzata, e il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario, che consente di valutare il finanziamento dal lato della banca, del socio e dell’impresa. Analizzeremo i documenti, verificheremo la qualificazione e costruiremo con voi la strategia più adatta.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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