Che Parere Deve Dare L’esperto Nel Concordato Semplificato?

Questo non è un articolo da leggere e mettere da parte: è un piano da eseguire. Se la composizione negoziata della tua impresa si è chiusa senza un accordo e stai valutando il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, c’è un documento che pesa più di quanto la maggior parte degli imprenditori immagini: il parere che l’esperto rende al tribunale sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024).

Attenzione a non confonderlo con la relazione finale con cui l’esperto chiude la composizione negoziata. La relazione finale guarda indietro: racconta se le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e se le soluzioni dell’art. 23 erano davvero impraticabili. Il parere guarda avanti: dice al giudice quanto potranno realisticamente ricavare i creditori dalla liquidazione che proponi e quanto sono solide le garanzie che metti sul tavolo. Sono due documenti diversi, con funzioni diverse, e vanno preparati in modo diverso.

La promessa di questo piano è semplice: alla fine saprai che cosa l’esperto deve valutare, quali dati devi fornirgli, come costruire la stima di liquidazione e le garanzie perché reggano al suo esame, e come usare il parere davanti al tribunale e ai creditori. Lo faremo in otto mosse, ciascuna con obiettivo, tempi, passaggi concreti, base giuridica, piano B e check di completamento.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo passaggio? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il lavoro dell’esperto, il modo in cui legge i piani, le domande che pone all’imprenditore e i criteri con cui forma il proprio giudizio sulla liquidazione. Chi ha svolto quel ruolo sa quali numeri convincono un esperto e quali lo costringono a un parere critico. Questa esperienza, unita allo staff di avvocati e commercialisti, è la base del metodo che trovi qui.

📩 Hai già ricevuto la relazione finale dell’esperto o stai per depositare la proposta? Scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.

La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti?

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi nel percorso. Il concordato semplificato non è una procedura che si apre quando si vuole: è il possibile sbocco di una composizione negoziata che non ha portato a un accordo. Il parere dell’esperto si colloca in un punto preciso di questo percorso, e il lavoro che devi fare dipende da quanto tempo hai davanti.

Rispondi con sincerità a queste quattro domande.

Domanda 1 — La composizione negoziata è chiusa e hai ricevuto la comunicazione della relazione finale? L’art. 25-sexies, comma 1, ti consente di presentare la proposta di concordato per cessione dei beni entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8. Se la relazione finale non è ancora stata depositata, sei ancora dentro le trattative e hai margini per costruire bene il terreno. Se l’hai già ricevuta, il conto alla rovescia è partito.

Domanda 2 — La relazione finale attesta correttezza e buona fede delle trattative e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b)? Senza questa attestazione il concordato semplificato non è accessibile. La giurisprudenza lo ha ribadito più volte: il Tribunale di Milano (decreto n. 426 del 15 giugno 2024) ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale con quel contenuto. Se la relazione è negativa su questo punto, il piano che leggi qui non fa per te: serve un’altra strada.

Domanda 3 — Hai già una stima credibile di quanto vale il tuo patrimonio in caso di vendita, con tempi e costi? Il parere dell’esperto verte proprio sui “presumibili risultati della liquidazione”. Se non hai perizie, offerte, valori di mercato documentati, il parere rischia di essere costruito su dati incompleti o di evidenziarne la debolezza.

Domanda 4 — La tua proposta contiene garanzie concrete (fideiussioni, depositi, offerte irrevocabili cauzionate, apporti di terzi) oppure si regge solo sulla vendita dei beni? Le garanzie offerte sono il secondo oggetto del parere. Se ci sono, vanno documentate in modo che l’esperto possa valutarne l’effettiva escutibilità. Se non ci sono, devi sapere che il giudizio dell’esperto si concentrerà tutto sulla stima di realizzo.

C’è poi una quinta situazione, diversa: sei un creditore che ha ricevuto la comunicazione della proposta con allegati il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto. In quel caso il tuo interesse è leggere il parere per capire se ti conviene opporti.

Che cosa ti devi aspettare, in concreto, da un parere ben fatto

Prima di scegliere la mossa di partenza, è utile avere un’idea della forma che il parere assumerà. La norma si limita a indicarne l’oggetto (“con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte”) e non ne disciplina il contenuto in dettaglio. Nella sostanza, però, un parere che serva davvero al tribunale e ai creditori affronta di solito alcuni nuclei ricorrenti, ed è su questi che devi prepararti.

Il primo nucleo è la verifica dell’attivo: l’esperto controlla se i beni indicati nel piano esistono, se sono liberi o gravati, se i valori attribuiti sono coerenti con la documentazione e con il mercato. Non rifà necessariamente una perizia, ma valuta l’attendibilità di quelle prodotte e può segnalare scostamenti.

Il secondo nucleo è la stima del risultato netto: dall’attivo lordo si sottraggono costi della procedura, oneri di vendita, imposte, spese di conservazione dei beni. Il “presumibile risultato” è ciò che resta, distribuito secondo l’ordine delle prelazioni.

Il terzo nucleo riguarda i tempi: una liquidazione che produce lo stesso ricavo in trenta mesi anziché in dodici vale meno, per i creditori, e l’esperto lo dirà.

Il quarto nucleo è la valutazione delle garanzie: per ogni garanzia, se è giuridicamente efficace, se è escutibile in tempi ragionevoli, se chi la presta ha la capacità di onorarla.

Il quinto nucleo, spesso implicito, è il confronto con l’alternativa: anche se la norma non lo chiede espressamente all’esperto, il parere sui presumibili risultati sarà inevitabilmente letto dal tribunale alla luce del comma 5, cioè del raffronto con la liquidazione giudiziale. Un esperto che conosce la storia delle trattative è nella posizione migliore per dire se il piano lascia fuori qualcosa che una procedura giudiziale potrebbe recuperare.

Ogni mossa del piano che segue prepara uno di questi nuclei. Se ne trascuri uno, il parere lo farà emergere.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Composizione negoziata ancora in corso, trattative in stallo Mossa 1 Devi capire subito la differenza tra relazione finale e parere e preparare entrambi i terreni
Relazione finale ricevuta, proposta ancora da scrivere Mossa 2 Il cuore del parere è la stima di liquidazione: va costruita prima del deposito
Proposta quasi pronta ma senza scenario alternativo Mossa 3 Il parere verrà letto alla luce del confronto con la liquidazione giudiziale
Hai un terzo disposto a garantire o finanziare Mossa 4 Le garanzie vanno strutturate in modo che l’esperto possa valutarle come effettive
Proposta depositata, l’esperto sta lavorando al parere Mossa 5 Il dialogo con l’esperto in questa fase è decisivo
Il tribunale ha chiesto integrazioni o sta valutando la ritualità Mossa 6 Il parere è uno degli elementi su cui il giudice fonda il suo primo vaglio
Sei creditore e hai ricevuto la comunicazione Mossa 7 Il parere è il tuo principale strumento di lettura della proposta
Si avvicina l’udienza di omologazione o c’è un’opposizione Mossa 8 Il parere va usato (o contrastato) nel giudizio di omologazione

Non passare oltre finché non hai individuato la tua mossa di partenza. Se ti trovi a cavallo tra due situazioni, parti dalla più arretrata: le mosse sono costruite in sequenza e saltarne una significa, di solito, doverci tornare più tardi con meno tempo.

Un’ultima avvertenza di metodo. Il parere dell’esperto non è vincolante per il tribunale, ma è obbligatorio. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) lo ha detto chiaramente: il giudice deve acquisirlo, ma conserva il potere di valutare autonomamente la situazione, compresa la buona fede del debitore. Questo significa due cose per te. Primo: un parere favorevole non ti mette al riparo. Secondo: un parere critico non ti condanna, purché tu sappia rispondere nel merito. Tutto il piano che segue è costruito su questo equilibrio.

Mossa 1 — Separa nettamente la relazione finale dal parere sulla liquidazione

Obiettivo della mossa: avere chiaro che l’esperto, in questa fase, produce due documenti distinti, e organizzare il lavoro in modo che entrambi siano solidi, senza che le debolezze dell’uno si riversino sull’altro.

Quando va fatta

Il primo passo è farla mentre la composizione negoziata è ancora aperta o, al più tardi, nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione della relazione finale. Da quella comunicazione decorrono i sessanta giorni dell’art. 25-sexies, comma 1, per depositare la proposta. È un termine che la giurisprudenza ha letto come limite di accesso allo strumento: la Corte d’Appello di Milano (decreto n. 298 del 30 gennaio 2023) ha chiarito che i sessanta giorni non producono di per sé alcuna protezione automatica, ma segnano soltanto la finestra entro cui la domanda può essere presentata.

Come si esegue

Verifica il testo della relazione finale che hai ricevuto (o che riceverai). Deve contenere due attestazioni: che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non erano praticabili. Questo è il presupposto di accesso.

Poi prendi atto che il comma 3 dell’art. 25-sexies prevede un secondo atto: il tribunale, prima di nominare l’ausiliario, acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Questo parere riguarda la proposta di concordato che tu depositerai, non le trattative. Logicamente non può esistere prima della proposta, perché ha a oggetto proprio il piano di liquidazione e le garanzie che vi sono contenute.

Per orientarti, usa questa griglia di confronto:

Aspetto Relazione finale (art. 17, c. 8) Parere ex art. 25-sexies, c. 3
Quando nasce Alla chiusura della composizione negoziata Dopo il deposito della proposta di concordato semplificato
Oggetto Andamento delle trattative, buona fede, impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 Presumibili risultati della liquidazione proposta e garanzie offerte
Prospettiva Retrospettiva Prospettica
Funzione nel concordato semplificato Presupposto di accesso Elemento istruttorio per il vaglio del tribunale e per l’informazione dei creditori
Destinatari ulteriori Comunicata con la proposta ai creditori Comunicato con la proposta ai creditori
Vincolatività Il giudice ne verifica il contenuto con piena cognizione Obbligatorio ma non vincolante

Prepara quindi due fascicoli separati. Il primo raccoglie la storia delle trattative: verbali degli incontri, proposte formulate ai creditori, risposte ricevute, eventuali offerte di terzi rifiutate. Il secondo, che inizi a costruire subito, raccoglie tutti gli elementi utili a stimare la liquidazione: inventario dei beni, perizie, contratti in corso, offerte di acquisto, dati sui crediti da incassare, contenziosi pendenti.

Chiedi all’esperto, già nel corso della composizione negoziata, quali dati ritiene necessari per esprimersi sulla liquidazione. Non è un favore: è nell’interesse di tutti che il parere sia fondato su informazioni complete.

La base giuridica

Art. 25-sexies, commi 1 e 3, CCII; art. 17, comma 8, CCII per la comunicazione della relazione finale; art. 23 CCII per le soluzioni la cui impraticabilità deve essere attestata. Il Tribunale di Napoli (decreto n. 153 del 25 ottobre 2023) ha precisato che il giudice esercita una cognizione piena sulla relazione finale e sulla buona fede delle trattative, e che conta la praticabilità concreta delle soluzioni, non soltanto quella astratta.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è una relazione finale che contiene osservazioni critiche sulla tua collaborazione durante le trattative (informazioni fornite in ritardo, documenti incompleti, mancata risposta alle proposte dei creditori). In questo caso devi sapere che quelle osservazioni rischiano di influenzare la lettura dell’intero fascicolo, compreso il parere sulla liquidazione. La mossa giusta è affrontarle subito: nella proposta di concordato, documenta come hai colmato le lacune e fornisci all’esperto, per il parere, un quadro dei dati più completo di quello che avevi messo a disposizione durante le trattative.

Se invece la relazione finale non attesta affatto la buona fede, il concordato semplificato non è percorribile. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha richiesto un’interlocuzione effettiva con i creditori, informazioni complete, proposte riconducibili all’art. 23 e una comparazione con la liquidazione giudiziale. Senza questi elementi non c’è parere che tenga.

Check di completamento

  • Hai verificato che la relazione finale contiene entrambe le attestazioni richieste dal comma 1.
  • Hai calcolato la scadenza dei sessanta giorni dalla comunicazione e l’hai annotata con un margine di sicurezza.
  • Hai aperto il fascicolo “liquidazione” separato da quello “trattative” e hai chiesto all’esperto quali dati gli serviranno.

Mossa 2 — Costruisci una stima di liquidazione che l’esperto possa verificare

Obiettivo della mossa: presentare un piano di liquidazione i cui valori siano documentati, prudenti e ricostruibili, in modo che l’esperto possa esprimere un parere sui presumibili risultati senza doverli congetturare.

Quando va fatta

Tra la comunicazione della relazione finale e il deposito della proposta. In concreto, nelle prime cinque-sei settimane dei sessanta giorni disponibili, lasciando le ultime due settimane alla redazione degli atti. Se hai lavorato bene durante la composizione negoziata, molti dati sono già pronti. Se invece la tua impresa è arrivata alla chiusura delle trattative senza una fotografia aggiornata del patrimonio, questa mossa diventa la più impegnativa dell’intero piano.

Come si esegue

Il primo passo è l’inventario. Elenca ogni bene destinato alla liquidazione: immobili, impianti, macchinari, magazzino, crediti verso clienti, partecipazioni, marchi, contratti cedibili, eventuale azienda o ramo d’azienda nel suo complesso. Per ciascuno indica la situazione giuridica: proprietà piena, gravami (ipoteche, pegni, privilegi), contratti di leasing, vincoli.

Poi assegna a ciascun bene un valore di realizzo, non un valore contabile. Il parere dell’esperto verte sui “presumibili risultati”, cioè su quanto si incasserà davvero, al netto dei costi e tenendo conto dei tempi. Un capannone iscritto a bilancio per 1.120.000 euro può valere, in una vendita in tempi ragionevoli e in un mercato locale debole, una cifra sensibilmente inferiore. L’esperto lo sa. Se tu non lo dichiari, sarà lui a farlo nel parere, e il divario tra i tuoi numeri e i suoi diventerà un argomento contro la proposta.

Per ogni categoria di beni procurati la documentazione più forte disponibile:

  • Immobili: perizia di stima con valore di mercato e valore di pronto realizzo; indicazione dei tempi medi di vendita nella zona; eventuali offerte già ricevute.
  • Beni mobili strumentali: perizia o, in mancanza, quotazioni di operatori del mercato dell’usato industriale.
  • Magazzino: inventario fisico aggiornato, con distinzione tra merce vendibile, obsoleta e da smaltire.
  • Crediti verso clienti: elenco con anzianità, contestazioni, garanzie, probabilità di incasso; i crediti scaduti da oltre dodici mesi vanno svalutati con criteri dichiarati.
  • Azienda o ramo d’azienda: se la liquidazione prevede la cessione unitaria, raccogli le offerte o manifestazioni d’interesse, e indica il valore che l’azienda avrebbe se venduta a pezzi, per confronto.
  • Contenziosi attivi: valuta l’esito probabile e i tempi; non inserirli al valore nominale.

Attenzione alla natura della liquidazione. Il concordato semplificato è uno strumento esclusivamente liquidatorio: la Corte d’Appello di Roma (n. 4154 dell’11 giugno 2024) lo ha qualificato come figura autonoma, solo liquidatoria, senza voto dei creditori e senza soglia minima di soddisfacimento dei chirografari. Il Tribunale di Milano (n. 277 del 3 aprile 2025) ha escluso che possa prevedersi una continuità diretta, anche se strumentale alla liquidazione: l’azienda deve essere ceduta. Se il tuo piano prevede di continuare a gestire l’impresa per un periodo, chiediti se si tratta di gestione conservativa in vista della cessione o di vera continuità: nel secondo caso, il piano è fuori schema e l’esperto lo segnalerà.

Due categorie di beni richiedono un’attenzione specifica. La prima sono i beni in leasing: non sono di tua proprietà, e il loro “valore” per i creditori dipende dalla differenza tra prezzo di mercato e debito residuo verso la società di leasing, oltre che dalla sorte del contratto. Indica nel piano come intendi gestirli (riscatto, restituzione, subentro dell’acquirente dell’azienda) e quale effetto netto ne deriva. La seconda sono i beni gravati da garanzie reali: il ricavato va prima al creditore garantito nei limiti del suo credito, e solo l’eventuale eccedenza entra nella massa per gli altri. Se il bene vale meno del credito garantito, la parte incapiente del creditore concorre come chirografaria. L’esperto verificherà che questo meccanismo sia rappresentato correttamente; un piano che conta due volte lo stesso valore (una per il garantito, una per la massa) è uno degli errori più comuni e più visibili.

Poi stima i costi della liquidazione: spese della procedura (compensi dell’ausiliario e del liquidatore, determinati secondo le regole applicabili), costi di custodia e manutenzione dei beni fino alla vendita, imposte sui trasferimenti, oneri di bonifica o smaltimento, costi di eventuali contenziosi. Il “presumibile risultato” è il ricavo netto, e l’esperto lo calcolerà sottraendo questi costi.

Infine, fai una tabella dei tempi. Una liquidazione che promette di chiudersi in otto mesi quando la vendita dell’immobile principale, realisticamente, ne richiede diciotto, è un piano che l’esperto non potrà avallare senza riserve.

La base giuridica

Art. 25-sexies, comma 1, CCII: la proposta è di concordato per cessione dei beni, con un piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39 CCII. Art. 25-sexies, comma 3: il parere dell’esperto verte sui presumibili risultati della liquidazione. Art. 25-sexies, comma 5: in sede di omologazione il tribunale verifica la fattibilità del piano. Il Tribunale di Milano (n. 902 del 21 novembre 2024) ha ricordato che in omologazione il giudice controlla fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore: tre verifiche che poggiano tutte, in larga parte, sulla stima di realizzo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più frequente è il bene difficile da stimare: un immobile con abusi edilizi, un macchinario obsoleto, un marchio che vale solo se venduto insieme all’azienda. Non nasconderlo e non sovrastimarlo. Indica una forbice di valori (minimo, probabile, massimo) e spiega i fattori che ne determinano la posizione. L’esperto apprezza la trasparenza molto più della precisione apparente; un parere che dice “il valore è incerto ma la forbice dichiarata dal debitore è ragionevole” è molto più utile di uno che dice “il valore dichiarato non è supportato da documentazione”.

Altro imprevisto: un perito che non riesce a consegnare in tempo. Se mancano due settimane alla scadenza dei sessanta giorni e la perizia non è pronta, valuta la domanda con riserva, che il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha reso utilizzabile anche per il concordato semplificato (art. 25-sexies, comma 1, come modificato), e fai verificare al legale i termini che ne derivano. Non depositare una proposta con valori “segnaposto”: il parere li metterebbe in luce.

Check di completamento

  • Ogni bene ha un valore di realizzo supportato da un documento (perizia, offerta, quotazione) o, in mancanza, da una motivazione scritta.
  • I costi della liquidazione sono stimati e sottratti, così che il risultato netto sia esplicito.
  • C’è un cronoprogramma realistico delle vendite, coerente con il mercato di riferimento.

Mossa 3 — Metti accanto al piano lo scenario della liquidazione giudiziale

Obiettivo della mossa: dimostrare, con numeri confrontabili, che la tua proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, così che il parere dell’esperto sui presumibili risultati possa essere letto in chiave comparativa.

Quando va fatta

Insieme alla mossa 2, prima del deposito della proposta. Non rimandarla al momento dell’udienza: il confronto con la liquidazione giudiziale è il parametro attraverso cui il tribunale leggerà il parere dell’esperto, e quest’ultimo lo leggerà a sua volta nella tua proposta.

Come si esegue

Il comma 5 dell’art. 25-sexies impone al tribunale di verificare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore. Il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione fornisce al giudice uno degli elementi chiave per questo confronto. Se costruisci tu, in modo trasparente, lo scenario alternativo, l’esperto può verificarlo invece di ricostruirlo da zero.

Prepara una tabella a due colonne, voce per voce.

Voce Concordato semplificato Liquidazione giudiziale
Attivo realizzabile (beni) Valori di realizzo della mossa 2 Valori di vendita forzata, tipicamente inferiori
Apporti di terzi Somme messe a disposizione da soci o terzi Normalmente assenti
Azioni recuperatorie Di regola non previste Revocatorie e azioni di responsabilità esercitabili dal curatore
Costi della procedura Compensi ausiliario e liquidatore, spese di vendita Compensi del curatore, spese di procedura, durata maggiore
Tempi di riparto Cronoprogramma del piano Tempi medi della liquidazione giudiziale nel tribunale competente
Soddisfacimento per classe Percentuali di piano Percentuali stimate nello scenario alternativo

Nella colonna della liquidazione giudiziale non dimenticare le azioni che un curatore potrebbe esercitare: revocatorie, azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, azioni contro terzi. Se il tuo piano non le prevede, devi spiegare perché il loro valore atteso è modesto (ad esempio perché i pagamenti potenzialmente revocabili sono di importo limitato, o perché i potenziali convenuti non sono solvibili), oppure perché le risorse esterne che porti compensano quella rinuncia. È uno dei punti che un esperto attento valuterà, e uno di quelli su cui i creditori costruiscono le opposizioni.

Quanto alle percentuali, ricorda che il concordato semplificato non prevede una soglia minima per i chirografari, ma l’utilità per ciascun creditore deve esserci. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026) ha chiarito che l’utilità non deve essere necessariamente monetaria, ma deve consistere in un vantaggio concreto e apprezzabile: la sola rapidità nella definizione della crisi non basta se ai chirografari non è riconosciuto nulla. Il parere dell’esperto sui presumibili risultati è proprio il documento che permette di capire se quei creditori riceveranno qualcosa.

La base giuridica

Art. 25-sexies, comma 5, CCII. La Corte d’Appello di Potenza (n. 336 del 19 luglio 2024) ha affermato che il giudice deve valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, qualificando il concordato semplificato come rimedio di extrema ratio. La Corte d’Appello di Lecce (n. 22 del 15 gennaio 2025) ha ammesso la falcidia dei debiti tributari nel concordato semplificato, individuando proprio nel confronto con la liquidazione giudiziale il limite di tale trattamento.

Se qualcosa va storto

Può accadere che il confronto non ti sia favorevole su una classe di creditori: ad esempio, nello scenario della liquidazione giudiziale una revocatoria potrebbe portare ai chirografari qualche punto percentuale in più. In questo caso hai due strade. La prima è incrementare l’attivo con risorse esterne che colmino lo scarto (vedi mossa 4). La seconda è dimostrare, con dati, che l’azione recuperatoria ha esito incerto o costi tali da annullarne il beneficio netto. Quello che non devi fare è ignorare il problema: il parere dell’esperto lo farà emergere e il tribunale lo valuterà.

Altro imprevisto: un creditore privilegiato con garanzia su un bene il cui valore, nella tua stima, non copre il credito. Verifica come il piano tratta la parte incapiente e assicurati che il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione sia rigoroso. La Corte d’Appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha ritenuto inderogabile tale ordine nel concordato semplificato: considerazioni di utilità o di equivalenza non possono sostituirlo.

Check di completamento

  • Esiste una tabella comparativa voce per voce tra la proposta e la liquidazione giudiziale.
  • Per ogni classe o categoria di creditori il soddisfacimento previsto è pari o superiore a quello stimato nello scenario alternativo.
  • Ogni creditore riceve un’utilità concreta, documentata e non riducibile alla sola rapidità della procedura.

Mossa 4 — Struttura le garanzie offerte in modo che siano valutabili ed escutibili

Obiettivo della mossa: trasformare gli impegni di soci, terzi o acquirenti in garanzie documentate, efficaci e verificabili, perché il secondo oggetto del parere dell’esperto è proprio la consistenza delle garanzie offerte.

Quando va fatta

Prima del deposito, e possibilmente con un anticipo sufficiente a raccogliere le firme e i documenti dei terzi. Un garante che si dichiara disponibile a voce nelle ultime trattative ma non firma entro la scadenza dei sessanta giorni è, dal punto di vista del parere, un garante che non esiste.

Come si esegue

Il comma 3 dell’art. 25-sexies chiede all’esperto di esprimersi “con specifico riferimento” alle garanzie offerte. La norma non elenca le garanzie ammissibili, e quindi l’esperto valuterà quelle che tu proponi, chiedendosi sostanzialmente tre cose: esistono giuridicamente? Sono escutibili in modo rapido? Chi le presta è in grado di onorarle?

Ecco le forme più comuni e i documenti di cui l’esperto avrà bisogno:

  • Fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta: testo integrale, indicazione dell’emittente, importo, durata coerente con il cronoprogramma della liquidazione, condizioni di escussione. Verifica che l’assicuratore sia autorizzato ad operare nel ramo cauzioni.
  • Fideiussione personale di soci o amministratori: atto di fideiussione e, soprattutto, documentazione patrimoniale del fideiussore (visure immobiliari, situazione bancaria, eventuali altri impegni). Una fideiussione personale da 412.300 euro prestata da chi possiede beni per una frazione di quella cifra varrà poco nel parere.
  • Deposito vincolato: somma versata su un conto vincolato a favore della procedura, con lettera della banca che ne attesta la disponibilità e il vincolo.
  • Offerta irrevocabile di acquisto con cauzione: se un terzo si impegna ad acquistare un bene o l’azienda, l’offerta deve essere irrevocabile per un periodo congruo, accompagnata da una cauzione e da garanzie sul pagamento del saldo.
  • Assunzione di debiti da parte di un terzo (assuntore): atto di impegno, con garanzie a supporto, e analisi della solvibilità dell’assuntore.
  • Finanza esterna (apporti a fondo perduto): impegno scritto, con modalità e tempi di versamento, e prova della disponibilità delle somme.

Sulla finanza esterna fai molta attenzione alla distinzione tra apporti veri e operazioni che non aumentano l’attivo. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 620/2026) ha stabilito che le risorse esterne, nel senso dell’art. 84, comma 4, CCII, devono apportare nuova ricchezza a beneficio dei creditori: la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non rientra in questa nozione, perché non incrementa l’attivo disponibile. L’esperto, nel valutare le garanzie e gli apporti, terrà conto di questo principio.

Per ogni garanzia prepara una scheda sintetica: tipo, importo, soggetto garante, scadenza, condizioni di escussione, documenti allegati, rischi residui. È lo strumento più efficace per consentire all’esperto di esprimersi in modo puntuale.

La base giuridica

Art. 25-sexies, comma 3, CCII per il parere sulle garanzie; art. 25-sexies, comma 5, per la fattibilità del piano che quelle garanzie sostengono; art. 84, comma 4, CCII per la nozione di risorse esterne, come interpretata da Cass. n. 620/2026. Per i rapporti con il Fisco e con gli enti locali, tieni presente che il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), con il suo art. 4, ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice, tra cui la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis: se durante le trattative hai tentato o concluso accordi con un Comune o un altro ente impositore, quell’esito incide sulla massa passiva che il parere deve considerare.

Se qualcosa va storto

Il garante si ritira o pone condizioni nuove all’ultimo momento. Il piano B è avere sempre una versione della proposta che regga anche senza quella garanzia, magari con percentuali inferiori ma ancora non pregiudizievoli rispetto alla liquidazione giudiziale. Se la garanzia era determinante per superare il confronto della mossa 3, valuta con il legale la domanda con riserva per guadagnare il tempo necessario a sostituirla.

Altro imprevisto: la banca non emette la fideiussione nei tempi. Una lettera di impegno della banca, con indicazione delle condizioni e dei tempi di emissione, è meno forte della fideiussione emessa, ma consente all’esperto di esprimersi almeno sulla serietà dell’impegno. Dichiara apertamente lo stato dell’iter.

Check di completamento

  • Ogni garanzia ha una scheda con importo, garante, scadenza e condizioni di escussione.
  • La solvibilità dei garanti personali è documentata, non solo dichiarata.
  • Gli apporti esterni sono vera ricchezza aggiuntiva, distinta da rinunce o rimodulazioni che non incidono sull’attivo.

Mossa 5 — Gestisci il dialogo con l’esperto mentre redige il parere

Obiettivo della mossa: mettere l’esperto nelle condizioni di rendere un parere informato e completo, rispondendo rapidamente alle sue richieste e correggendo i dati che risultassero imprecisi, senza mai tentare di condizionarne l’indipendenza.

Quando va fatta

Dal deposito della proposta fino al momento in cui il tribunale acquisisce il parere. La legge non fissa un termine specifico per il parere dell’esperto: nella prassi è il tribunale a richiederlo, spesso assegnando un termine. Per questo devi essere pronto a fornire dati in tempi stretti.

Come si esegue

Il primo passo è trasmettere all’esperto, contestualmente al deposito, il fascicolo completo: proposta, piano di liquidazione, documenti dell’art. 39 CCII, perizie, schede delle garanzie, tabella comparativa con la liquidazione giudiziale. Non aspettare che sia lui a chiederli uno per uno.

Ricorda chi è l’esperto in questa fase. È lo stesso professionista indipendente che ha condotto la composizione negoziata. Conosce la tua impresa, le trattative, i creditori. Ha già formato un’opinione sulla tua affidabilità. Il parere sulla liquidazione sarà scritto da chi ha visto come ti sei comportato nei mesi precedenti. Ogni risposta tardiva, ogni dato incompleto, ogni incoerenza tra quanto detto in trattativa e quanto scritto nella proposta peserà sul parere.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il lavoro dell’esperto dal lato di chi deve formarsi un giudizio indipendente: sa quali domande pone e quali documenti cerca. Questa conoscenza è utile per prevenire le richieste, non per influenzarne le conclusioni.

Organizza il dialogo così:

  1. Un referente unico. Indica all’esperto una sola persona (l’amministratore, il legale o il commercialista) che risponde alle sue richieste, per evitare risposte contraddittorie.
  2. Un registro delle richieste. Annota ogni domanda dell’esperto, la data, la risposta fornita e i documenti allegati. Ti servirà se il parere contiene osservazioni su informazioni “non fornite”.
  3. Correzioni tempestive. Se scopri un errore nel piano (un credito già incassato, un bene già venduto, un debito sottostimato), comunicalo subito all’esperto con una nota scritta. È molto meglio che emerga da te che dal parere.
  4. Aggiornamenti delle offerte. Se arrivano nuove offerte di acquisto o migliorano le condizioni di una garanzia, trasmettile con prontezza.
  5. Nessuna pressione. L’esperto è indipendente; un tentativo di orientarne il giudizio è controproducente e può essere riportato nel parere stesso.

La base giuridica

Art. 25-sexies, comma 3, CCII. Il carattere obbligatorio ma non vincolante del parere è stato affermato dalla Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025): il giudice deve acquisirlo, ma può discostarsene e valutare autonomamente anche la mancanza di buona fede. Questo significa che il tribunale leggerà il parere insieme a tutto il resto del fascicolo, e che la qualità delle informazioni che hai fornito all’esperto sarà visibile anche al giudice.

Se qualcosa va storto

Il parere arriva con osservazioni critiche su alcuni valori di realizzo. Non è la fine del percorso. Analizza le critiche una per una e distingui tra quelle fondate su dati che non avevi fornito (rimediabili con un’integrazione), quelle fondate su una diversa valutazione tecnica (contestabili con argomenti e documenti) e quelle fondate su elementi che ti erano sfuggiti (da accettare e recepire, eventualmente modificando la proposta). Il comma 3 consente al tribunale di concedere un breve termine per integrazioni, non superiore a quindici giorni: usa quel termine, se concesso, per rispondere nel merito.

Altro imprevisto: l’esperto chiede documenti che non esistono (ad esempio una perizia su un bene minore). In questo caso rispondi spiegando perché non è stata fatta, indicando un criterio alternativo di stima e, se possibile, impegnandoti a produrla in seguito.

Check di completamento

  • L’esperto ha ricevuto il fascicolo completo il giorno stesso del deposito.
  • Esiste un registro scritto di tutte le richieste e risposte.
  • Ogni errore scoperto dopo il deposito è stato segnalato per iscritto all’esperto.

Mossa 6 — Prepara il primo vaglio del tribunale e il passaggio all’ausiliario

Obiettivo della mossa: superare il controllo di ritualità e ammissibilità che il tribunale compie dopo aver acquisito relazione finale e parere, e predisporre il terreno per il lavoro dell’ausiliario, che rende un proprio parere distinto da quello dell’esperto.

Quando va fatta

Subito dopo il deposito del ricorso e in parallelo alla mossa 5. Il ricorso, ai sensi del comma 2, è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito; da quella pubblicazione decorrono gli effetti previsti dagli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. Il tribunale, acquisiti relazione finale e parere dell’esperto, valuta la ritualità della proposta e nomina l’ausiliario.

Come si esegue

Prima di procedere, assicurati che la proposta superi un controllo che non è solo formale. La Cassazione ha chiarito questo punto con decisioni recenti e convergenti. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 (Sez. I) ha affermato che il giudizio di ammissibilità del tribunale non si arresta alla ritualità formale, ma si estende alla legalità sostanziale delle condizioni previste dall’art. 25-sexies. Con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 (Sez. I) ha ribadito che il controllo riguarda le condizioni di ammissibilità verificate sulla base della documentazione richiesta. E con la decisione n. 623/2026 (Sez. I) ha ricondotto il controllo anche alla verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata, sulla base dei documenti dell’art. 25-sexies, comma 1, e dell’art. 39 CCII. Già in precedenza la Corte d’Appello di Milano (n. 1033 del 21 marzo 2024) aveva incluso nel controllo la non manifesta implausibilità della proposta, e il Tribunale di Firenze (Sez. V, ordinanza del 31 agosto 2022) aveva letto la “ritualità” come verifica dell’effettiva interlocuzione con i creditori durante le trattative.

In concreto:

  • Verifica la completezza documentale. I documenti dell’art. 39 CCII devono esserci tutti: elenco dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore, stato analitico ed estimativo delle attività, bilanci, dichiarazioni fiscali, relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
  • Verifica le classi, se le hai formate. Il comma 3 menziona espressamente la valutazione della ritualità anche con riferimento alla corretta formazione delle classi.
  • Verifica la competenza. Il ricorso va depositato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. La Cassazione (ord. n. 9730 del 12 aprile 2023, Sez. I) ha applicato in via analogica la regola dell’irrilevanza del trasferimento della sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito.
  • Prepara un dossier per l’ausiliario. L’ausiliario, nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c., deve rendere un proprio parere entro il termine assegnato dal tribunale. Il suo parere è diverso da quello dell’esperto: l’ausiliario guarda la proposta con gli occhi del tribunale, l’esperto con quelli di chi conosce la storia delle trattative. Metti a disposizione dell’ausiliario lo stesso fascicolo dato all’esperto, più il parere di quest’ultimo e le tue eventuali risposte.

La base giuridica

Art. 25-sexies, commi 2, 3 e 4, CCII; art. 39 CCII; art. 68 c.p.c. Per gli aspetti processuali, ricorda che l’ausiliario non è un contraddittore necessario nei successivi giudizi di impugnazione: lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 (Sez. I), escludendo che ausiliario e liquidatore abbiano interessi autonomi da far valere nel reclamo contro il decreto di omologazione.

Se qualcosa va storto

Il tribunale ritiene la proposta inammissibile. Qui devi sapere che lo spazio per impugnare è molto ristretto. Secondo quanto riportato dalla rassegna delle decisioni di gennaio 2026, la Cassazione (n. 623/2026) ha escluso che il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità sia ricorribile per cassazione, sia ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 7, sia con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Il piano B, dunque, non è puntare sulla Cassazione, ma curare al massimo la proposta prima del deposito e, in caso di rigetto, valutare con il legale gli strumenti alternativi ancora percorribili. Ricorda anche che una rinuncia al concordato semplificato ha conseguenze: il Tribunale di Pesaro (ordinanza del 9 agosto 2023) ha ritenuto che la rinuncia nei quattro mesi precedenti impedisca l’accesso a una nuova composizione negoziata, e il Tribunale di Mantova (ordinanza del 18 ottobre 2024) ha ritenuto incompatibile con una nuova composizione negoziata la pendenza di un’impugnazione sul concordato semplificato.

Check di completamento

  • La documentazione dell’art. 39 CCII è completa e coerente con il piano.
  • Le classi, se formate, sono omogenee per posizione giuridica e interessi economici.
  • L’ausiliario ha ricevuto il fascicolo completo, incluso il parere dell’esperto e le tue osservazioni.

Mossa 7 — Leggi (o fai leggere) il parere con gli occhi dei creditori

Obiettivo della mossa: anticipare come i creditori interpreteranno il parere dell’esperto quando lo riceveranno insieme alla proposta, e preparare le risposte alle obiezioni prevedibili; se sei creditore, usare il parere per decidere se opporti.

Quando va fatta

Dal momento in cui il tribunale, con il decreto previsto dal comma 4, ordina che la proposta sia comunicata ai creditori insieme al parere dell’ausiliario, alla relazione finale e al parere dell’esperto. Da quel momento i creditori hanno in mano gli stessi documenti del giudice. Le opposizioni possono essere proposte fino a dieci giorni prima dell’udienza di omologazione, che a sua volta va fissata non prima di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ausiliario.

Come si esegue

Nel concordato semplificato i creditori non votano. La loro unica arma è l’opposizione all’omologazione. Per questo il parere dell’esperto, che riceveranno insieme alla proposta, è il documento che leggeranno con più attenzione: è la valutazione indipendente di chi ha seguito le trattative, ed è spesso l’unica fonte “terza” sulla credibilità dei numeri.

Se sei l’imprenditore, fai questo esercizio: rileggi il parere come se fossi il creditore più penalizzato dal piano. Chiediti:

  • Il parere conferma i valori di realizzo o li ridimensiona? Su quali beni?
  • Il parere ritiene adeguate le garanzie, o ne segnala limiti (scadenze troppo brevi, garanti di dubbia solvibilità, condizioni di escussione complesse)?
  • Il parere evidenzia azioni recuperatorie che una liquidazione giudiziale consentirebbe?
  • Il parere dice qualcosa sui tempi?

Per ogni punto critico, prepara una breve nota di risposta, documentata, da depositare se necessario prima dell’udienza.

Se sei un creditore, il percorso è simmetrico. Usa il parere come base per verificare:

  • se la tua posizione nell’ordine delle prelazioni è rispettata;
  • se la percentuale che ti viene offerta è almeno pari a quella che otterresti nella liquidazione giudiziale;
  • se l’utilità che ti viene riconosciuta è concreta, alla luce di Cass. n. 624/2026;
  • se le garanzie che sostengono il pagamento a tuo favore sono effettivamente escutibili.

Per orientare la lettura, usa questa griglia, valida sia per l’imprenditore che si prepara alle obiezioni sia per il creditore che decide se opporsi:

Che cosa dice il parere Cosa significa per il creditore Cosa deve fare l’imprenditore
Valori di realizzo confermati La percentuale offerta è credibile Richiamare il parere nella memoria di omologazione
Valori ridimensionati su alcuni beni La percentuale potrebbe essere inferiore Produrre perizie aggiornate o offerte vincolanti, oppure rivedere le percentuali
Tempi ritenuti ottimistici Il pagamento arriverà più tardi Rivedere il cronoprogramma e giustificarlo con dati di mercato
Garanzie ritenute adeguate Il pagamento promesso ha un presidio Mantenere vive le garanzie fino all’esecuzione
Garanzie ritenute deboli o non escutibili Il piano può non reggere Sostituirle o rafforzarle prima dell’udienza
Azioni recuperatorie segnalate La liquidazione giudiziale potrebbe rendere di più Quantificare il valore atteso e compensarlo con risorse esterne

Se il parere segnala criticità che ti riguardano direttamente, hai un argomento qualificato per l’opposizione. Se invece il parere è favorevole su tutti i punti, l’opposizione dovrà fondarsi su elementi nuovi o su una diversa lettura dei dati, e richiederà un supporto tecnico.

La base giuridica

Art. 25-sexies, comma 4, CCII per la comunicazione ai creditori e il termine per le opposizioni; comma 5 per i parametri dell’omologazione (regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità, assenza di pregiudizio, utilità per ciascun creditore). La Corte d’Appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha confermato l’inderogabilità dell’ordine delle cause di prelazione: per un creditore privilegiato è uno degli argomenti di opposizione più solidi.

Se qualcosa va storto

Un creditore importante annuncia opposizione fondandosi su un passaggio critico del parere. Il primo passo è valutare se quel passaggio è superabile con documenti nuovi (una perizia aggiornata, un’offerta migliorativa, una garanzia aggiuntiva). Se lo è, deposita le integrazioni prima dell’udienza. Se non lo è, valuta con il legale se modificare la proposta per neutralizzare la critica, ad esempio migliorando il trattamento della classe interessata con risorse esterne.

Il periodo feriale (1-31 agosto) non va considerato un margine automatico: in materia di crisi d’impresa molti termini hanno natura urgente e non è prudente contare sulla sospensione. Fai verificare caso per caso.

Check di completamento

  • Hai letto il parere dal punto di vista del creditore più penalizzato.
  • Per ogni criticità esiste una nota di risposta con documenti.
  • Hai annotato la data dell’udienza e quella, dieci giorni prima, entro cui possono essere proposte le opposizioni.

Mossa 8 — Usa il parere nell’udienza di omologazione e negli eventuali reclami

Obiettivo della mossa: portare all’udienza di omologazione un quadro in cui il parere dell’esperto, il parere dell’ausiliario e la tua proposta si sostengono a vicenda, e saper rispondere se il parere viene usato contro di te.

Quando va fatta

Nelle settimane che precedono l’udienza e durante il giudizio di omologazione. Poi, se il decreto del tribunale è sfavorevole (o favorevole ma reclamato da un creditore), nei trenta giorni previsti per il reclamo alla corte d’appello dal comma 6 e, ancora, nei trenta giorni dalla comunicazione per il ricorso per cassazione previsto dal comma 7.

Come si esegue

Il primo passo è ricostruire, in una memoria, la coerenza tra i tre documenti istruttori: la relazione finale (buona fede e impraticabilità delle soluzioni negoziali), il parere dell’esperto (presumibili risultati della liquidazione e garanzie) e il parere dell’ausiliario (valutazione della proposta per conto del tribunale). Il giudice deve verificare le condizioni del comma 5, e lo fa leggendo questi documenti insieme. Se tra di essi ci sono divergenze, sei tu a doverle spiegare.

Organizza la memoria attorno ai cinque parametri del comma 5:

  1. Regolarità del contraddittorio e del procedimento: prova delle comunicazioni ai creditori, rispetto dei termini.
  2. Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione: tabella dei creditori per grado, con il trattamento previsto.
  3. Fattibilità del piano: qui il parere dell’esperto sui presumibili risultati è centrale; richiamalo nei passaggi favorevoli e, nei passaggi critici, indica le integrazioni prodotte.
  4. Assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale: la tabella comparativa della mossa 3, aggiornata con le eventuali osservazioni dell’esperto e dell’ausiliario.
  5. Utilità per ciascun creditore: per ogni categoria, che cosa riceve in concreto e perché si tratta di un vantaggio apprezzabile, alla luce di Cass. n. 624/2026.

Il Tribunale di Milano (n. 902 del 21 novembre 2024) ha ricostruito in questi termini il perimetro del controllo in sede di omologa. Rispettare questa struttura nella memoria facilita la lettura del giudice.

Se in udienza un creditore opponente usa il parere contro la proposta, ricorda che il parere non vincola il tribunale (Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025). La tua risposta deve essere sul merito: documenti, perizie, offerte vincolanti successive al parere, garanzie aggiuntive. Non serve contestare l’esperto; serve dimostrare che i dati sono cambiati o che la sua valutazione, su un punto specifico, non tiene conto di un elemento.

La base giuridica

Art. 25-sexies, commi 5, 6, 7 e 8, CCII. Il comma 8 rende applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale: significa, ad esempio, che gli atti di frode o le omissioni scoperte dopo l’apertura possono avere conseguenze serie, e che l’esecuzione del concordato è sottoposta a controlli. Quanto alle impugnazioni, la Cassazione (ord. n. 881 del 16 gennaio 2026) ha escluso che ausiliario e liquidatore siano contraddittori necessari nel reclamo contro il decreto di omologazione: devi notificare correttamente il reclamo alle parti necessarie, senza disperdere energie su soggetti che non lo sono.

Se qualcosa va storto

Il tribunale nega l’omologazione ritenendo che il piano arrechi pregiudizio ai creditori, anche sulla scorta del parere dell’esperto. Hai trenta giorni per il reclamo alla corte d’appello. Il reclamo deve affrontare frontalmente il punto: se il giudice ha accolto una stima di realizzo più bassa di quella del piano, porta elementi che dimostrino l’errore (offerte vincolanti, perizie aggiornate, vendite comparabili). Se il problema è l’utilità per i chirografari, valuta se è possibile, nei limiti consentiti dal procedimento, un miglioramento della proposta sostenuto da risorse esterne.

Se invece il decreto di omologazione è favorevole ma un creditore lo reclama, la tua difesa poggerà molto sul parere dell’esperto, se favorevole: è la valutazione indipendente che ha preceduto la decisione.

Check di completamento

  • La memoria per l’udienza segue i cinque parametri del comma 5 e richiama il parere nei punti pertinenti.
  • Ogni criticità del parere ha una risposta documentata.
  • Hai annotato i termini di trenta giorni per il reclamo e per l’eventuale ricorso per cassazione.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, per mostrare come la qualità del lavoro preparatorio cambi il contenuto del parere e l’esito della procedura. Non riproducono casi reali.

Situazione di partenza comune. Una società di produzione di componenti metallici ha chiuso la composizione negoziata con una relazione finale che attesta buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. La comunicazione della relazione finale è avvenuta il 3 febbraio. Passivo complessivo: 2.847.600 euro, così ripartito: 312.400 euro di crediti di lavoro privilegiati, 1.064.900 euro di mutuo ipotecario sul capannone, 487.300 euro di debiti tributari e previdenziali privilegiati, 983.000 euro di chirografari (fornitori e banche non garantite). Attivo: capannone (valore contabile 1.180.000 euro), impianti (valore contabile 426.700 euro), magazzino (213.450 euro), crediti verso clienti (318.900 euro). Un socio si è detto disponibile a versare 145.000 euro.

Simulazione 1 — Chi esegue le mosse 2, 3 e 4 entro il 20 marzo. L’imprenditore fa periziare il capannone (valore di pronto realizzo 947.000 euro, tempi di vendita stimati dodici-quindici mesi), gli impianti (281.300 euro) e il magazzino (vendibile per 96.800 euro, il resto obsoleto). I crediti verso clienti vengono svalutati del 22% per anzianità: realizzo atteso 248.700 euro. Costi stimati della procedura e delle vendite: 118.400 euro. Il socio versa 145.000 euro su un conto vincolato il 18 marzo. Attivo netto: 947.000 + 281.300 + 96.800 + 248.700 + 145.000 − 118.400 = 1.600.400 euro. Il creditore ipotecario, nei limiti del valore del capannone, riceve 947.000 euro (con la parte residua di 117.900 euro degradata al chirografo); i crediti di lavoro (312.400) e i tributari e previdenziali (487.300) sono pagati integralmente per complessivi 799.700 euro, ferma la verifica del grado dei rispettivi privilegi sui beni mobili. Restano per i chirografari 1.600.400 − 947.000 − 799.700 = −146.300 euro: il conto non chiude. L’imprenditore lo scopre a metà marzo e ha il tempo per rimediare: ottiene dal socio un ulteriore impegno garantito da fideiussione bancaria di 191.600 euro. Ora ai chirografari (983.000 + 117.900 = 1.100.900 euro) vanno 45.300 euro, pari a circa il 4,1%, contro uno scenario di liquidazione giudiziale (senza apporti esterni, con vendite forzate e costi maggiori) che non lascerebbe nulla. Il deposito avviene il 31 marzo, con un fascicolo completo. Il parere dell’esperto conferma i valori, con un’osservazione prudenziale sui tempi del capannone, e giudica adeguate le garanzie. La proposta ha basi solide per l’omologazione.

Simulazione 2 — Chi rimanda la stima e deposita il 2 aprile con valori contabili. Stessa situazione, ma l’imprenditore inserisce nel piano il capannone a 1.180.000 euro e gli impianti a 426.700 euro, senza perizia. Il versamento del socio è promesso con una semplice lettera. Il piano mostra un attivo netto apparente di 2.165.650 euro e una percentuale ai chirografari intorno al 30%. L’esperto, nel parere, ridimensiona i valori, rileva che l’impegno del socio non è garantito né escutibile e conclude che i presumibili risultati della liquidazione sono significativamente inferiori a quelli rappresentati. I creditori ricevono la proposta insieme a quel parere. Una banca chirografaria si oppone. In udienza l’imprenditore non ha documenti per contrastare il parere. Il rischio concreto è il diniego dell’omologazione per difetto di fattibilità e di utilità per i chirografari.

Simulazione 3 — Chi usa la domanda con riserva per completare le garanzie. Stessa situazione della simulazione 1, ma la banca del socio comunica il 28 marzo che la fideiussione sarà emessa solo dopo un’ulteriore istruttoria. L’imprenditore, invece di depositare una proposta che non chiude, si avvale il 1° aprile della facoltà di domanda con riserva introdotta dal correttivo, e deposita la proposta completa entro il termine concesso, con la fideiussione emessa. Il parere dell’esperto trova garanzie definite e documentate.

Simulazione 4 — Il creditore che legge il parere. Un fornitore chirografario con un credito di 73.850 euro riceve la proposta della simulazione 1. Legge il parere: valori confermati, garanzie adeguate, osservazione sui tempi. Calcola: 4,1% di 73.850 = circa 3.028 euro, contro zero nello scenario alternativo descritto dal piano e non contestato dall’esperto. Valuta che un’opposizione avrebbe scarse possibilità e non la propone. Se invece il parere avesse segnalato un’azione revocatoria di valore rilevante non considerata dal piano, avrebbe avuto un argomento concreto per opporsi.

La lezione delle quattro ipotesi è la stessa: il parere dell’esperto fotografa la qualità del lavoro fatto prima del deposito. Chi arriva con numeri documentati ottiene un parere che li conferma; chi arriva con numeri contabili ottiene un parere che li smonta davanti a tutti i creditori.

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania nei sessanta giorni che separano la relazione finale dal deposito, e nelle settimane successive fino all’omologazione.

Il percorso parte dalla consapevolezza che l’esperto, nel concordato semplificato, firma due documenti diversi. La relazione finale apre la porta allo strumento; il parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte è il documento che il tribunale acquisisce prima di nominare l’ausiliario e che i creditori riceveranno insieme alla proposta. Il primo lo hai già (o lo stai per ricevere); il secondo lo stai costruendo adesso, con i dati che fornisci.

Le mosse da 2 a 4 si fanno prima del deposito: stima di realizzo documentata, confronto con la liquidazione giudiziale, garanzie escutibili. Le mosse 5 e 6 si fanno subito dopo: dialogo con l’esperto, vaglio di ammissibilità, dossier per l’ausiliario. Le mosse 7 e 8 si fanno nella fase di omologazione: lettura del parere dal lato dei creditori, memoria strutturata sui parametri del comma 5, eventuale reclamo.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Separare relazione finale e parere Organizzare due fascicoli distinti Entro i primi giorni dei 60 dalla comunicazione ex art. 17 c. 8 Confondere i piani e arrivare al deposito senza dati sulla liquidazione
2. Stima di liquidazione Valori di realizzo documentati Prima del deposito Parere che ridimensiona i valori davanti ai creditori
3. Scenario di liquidazione giudiziale Dimostrare l’assenza di pregiudizio Prima del deposito Diniego per pregiudizio o difetto di utilità
4. Garanzie offerte Garanzie escutibili e risorse esterne effettive Prima del deposito Parere negativo sulle garanzie, piano non fattibile
5. Dialogo con l’esperto Parere informato e completo Dal deposito all’acquisizione del parere Osservazioni su informazioni mancanti
6. Vaglio del tribunale e ausiliario Superare l’ammissibilità Dopo il deposito Inammissibilità difficilmente impugnabile
7. Lettura dei creditori Prevenire o fondare le opposizioni Dalla comunicazione a 10 giorni prima dell’udienza Opposizioni fondate sul parere senza risposta
8. Omologazione e reclami Decreto favorevole e sua tenuta Udienza; 30 giorni per reclamo e per ricorso in Cassazione Diniego o revoca in sede di reclamo

Gli scenari di deviazione

Nessun piano si esegue senza imprevisti. Questi sono i tre che si presentano più spesso nella fase del parere, con il piano B per ciascuno.

Primo scenario: un creditore accelera mentre il parere è in preparazione

Un creditore ipotecario, informato della chiusura negativa delle trattative, avvia o prosegue un’azione esecutiva sul capannone prima che tu depositi la proposta. Il piano B è depositare il ricorso al più presto: gli effetti dell’art. 46, 94 e 96 CCII, oltre a quelli dell’art. 6, decorrono dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, come previsto dal comma 2. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha inoltre esteso le misure protettive al concordato semplificato: valuta subito con il legale se richiederle. Nel frattempo, informa l’esperto dell’iniziativa del creditore: inciderà sui tempi e forse sui valori di realizzo, e il parere deve tenerne conto. Il Tribunale di Avellino (ordinanza del 19 aprile 2023) ha ritenuto applicabile al concordato semplificato il subprocedimento cautelare degli artt. 54 e seguenti, riferendo il fumus ai presupposti di accesso.

Secondo scenario: il termine dei sessanta giorni sta per scadere

Mancano pochi giorni e il fascicolo non è pronto: una perizia è in ritardo, una garanzia non è firmata. Il piano B è la domanda con riserva, che il correttivo ha reso utilizzabile anche in questo strumento: consente di depositare nei termini e di completare la proposta entro il termine assegnato dal tribunale. Non è un rinvio senza costi: il tempo concesso è limitato e la proposta definitiva dovrà essere completa. Ma è di gran lunga preferibile a un deposito con valori non documentati, che condurrebbe a un parere critico (simulazione 2). Ricorda che il termine non offre di per sé protezione: lo ha chiarito la Corte d’Appello di Milano (n. 298 del 30 gennaio 2023).

Terzo scenario: un documento chiave è irreperibile

Manca il titolo di provenienza di un immobile, una certificazione urbanistica, la documentazione di un credito verso un cliente estero. L’esperto non può esprimersi su un valore che non è documentato. Il piano B è triplice: indicare il bene nel piano con un valore prudenziale (anche molto prudenziale), spiegare per iscritto all’esperto la ragione della mancanza e i passi intrapresi per recuperare il documento, e prevedere nel piano che l’eventuale maggior ricavo vada a beneficio dei creditori. In questo modo il parere potrà dire che il valore è incerto ma che il piano lo tratta con prudenza, invece di dire che il piano si fonda su un valore non verificabile.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso chiedere all’esperto di esprimersi sul piano prima di depositarlo?
Il parere previsto dal comma 3 riguarda la proposta depositata e viene acquisito dal tribunale. Nulla ti impedisce, però, di condividere con l’esperto la bozza del piano durante gli ultimi giorni della composizione negoziata o subito dopo, per capire quali dati ritiene necessari. Questo non è un parere anticipato, ma un modo per evitare lacune.

Il parere dell’esperto può impedire l’omologazione?
Non direttamente: è obbligatorio ma non vincolante (Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025). Tuttavia, se il parere segnala che i presumibili risultati della liquidazione sono inferiori a quelli rappresentati o che le garanzie non sono effettive, il tribunale ne terrà conto nella verifica di fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità. Un parere negativo non contrastato con documenti è molto difficile da superare.

Posso fare la mossa 4 prima della mossa 2?
Sì, e anzi conviene iniziare presto a cercare garanzie e apporti esterni, perché richiedono tempo. Ma non definirne l’importo finché non hai completato la stima di realizzo: è il confronto tra attivo netto e passivo a dirti quanta finanza esterna serve davvero.

Il parere dell’esperto è la stessa cosa del parere dell’ausiliario?
No. L’esperto è il professionista che ha condotto la composizione negoziata e si esprime sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie. L’ausiliario è nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 68 c.p.c. dopo l’acquisizione della relazione finale e del parere dell’esperto, e rende un proprio parere nel termine assegnato. I creditori ricevono entrambi.

Il concordato semplificato mi consente di proseguire l’attività?
Non come continuità diretta. Lo strumento è esclusivamente liquidatorio; il Tribunale di Milano (n. 277 del 3 aprile 2025) ha escluso la continuità diretta anche se finalizzata alla liquidazione. È possibile la cessione dell’azienda, che l’esperto valuterà nel parere come modalità di realizzo.

Posso falcidiare i debiti tributari?
La Corte d’Appello di Lecce (n. 22 del 15 gennaio 2025) lo ha ammesso, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Il rispetto dell’ordine delle prelazioni resta comunque inderogabile (Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025). Per i tributi locali, tieni conto delle novità del D.Lgs. 147/2026, che ha esteso gli strumenti del Codice a quei tributi.

Chi paga l’esperto per il parere?
Il compenso dell’esperto è regolato dalle norme sulla composizione negoziata e dalle relative disposizioni attuative; i costi della procedura di concordato semplificato (ausiliario, liquidatore, spese di vendita) gravano sull’attivo e vanno considerati nella stima del risultato netto della liquidazione, come visto nella mossa 2. Prima del deposito, fatti indicare con precisione quali voci di spesa la procedura comporterà, così da inserirle nel piano.

Se nel frattempo arriva un’offerta migliore per l’azienda, devo modificare il piano?
Devi comunicarla subito all’esperto e all’ausiliario, e valutare con il legale come recepirla. Un’offerta migliorativa successiva al parere è uno degli elementi più forti per rispondere a un parere critico o a un’opposizione: dimostra che i presumibili risultati della liquidazione sono superiori a quanto stimato.

Che cosa succede se l’esperto, nel parere, rileva fatti che non erano emersi durante le trattative?
L’esperto ha il dovere di riferire al tribunale ciò che è rilevante per la valutazione della liquidazione e delle garanzie. Se emergono fatti nuovi (un bene ceduto, un pagamento preferenziale, un debito non dichiarato), devi affrontarli con trasparenza: il comma 8 richiama, tra le altre, le norme sugli atti di frode, e le omissioni possono avere conseguenze gravi.

La giurisprudenza che sostiene il piano

I riferimenti che seguono sono stati verificati su fonti indipendenti (repertori di massime, rassegne giurisprudenziali, riviste specialistiche). I principi sono riformulati, non riprodotti. Sono organizzati per mossa.

A sostegno delle mosse 1 e 5 (relazione finale, parere e ruolo dell’esperto)

Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Il parere dell’esperto è un passaggio necessario del procedimento, ma il tribunale non è vincolato alle sue conclusioni e può valutare autonomamente anche la buona fede del debitore. La stessa decisione richiede, per l’accesso, interlocuzione effettiva con i creditori, informazione completa, proposte riconducibili all’art. 23, comparazione con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: è la pronuncia che meglio inquadra il peso del parere: obbligatorio, influente, ma superabile nel merito.

Tribunale di Napoli, decreto n. 153 del 25 ottobre 2023. Il giudice ha piena cognizione sulla relazione finale e sulla buona fede delle trattative, e la valutazione dell’impraticabilità delle soluzioni negoziali va fatta in concreto. Rilevanza: conferma che i documenti dell’esperto non sono atti “insindacabili” e che la qualità delle informazioni fornite durante le trattative si riflette sul giudizio complessivo.

Tribunale di Milano, decreto n. 426 del 15 giugno 2024. È inammissibile la proposta non preceduta da una relazione finale che attesti buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Rilevanza: separa nettamente il presupposto di accesso (relazione finale) dal successivo parere sulla liquidazione.

Tribunale di Milano, decreto n. 236 del 20 marzo 2025. La domanda, di natura esclusivamente liquidatoria, va proposta entro sessanta giorni dalla relazione finale che attesti buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Rilevanza: scandisce la sequenza temporale tra i due documenti dell’esperto.

Corte d’Appello di Milano, decreto n. 298 del 30 gennaio 2023. Il termine di sessanta giorni non produce un effetto protettivo automatico, ma delimita la finestra di accesso allo strumento. Rilevanza: chiarisce che il tempo per preparare la stima di liquidazione non è “protetto” e che le iniziative dei creditori vanno gestite con gli strumenti appositi.

A sostegno delle mosse 2 e 3 (stima di liquidazione e confronto con la liquidazione giudiziale)

Cassazione civile, Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026). L’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore può non essere monetaria, ma deve essere concreta e apprezzabile; la mera rapidità nella soluzione della crisi non basta se i chirografari non ricevono alcuna soddisfazione. Rilevanza: il parere sui presumibili risultati della liquidazione è il documento che consente di verificare se l’utilità esiste davvero per ogni categoria.

Tribunale di Milano, decreto n. 902 del 21 novembre 2024. In sede di omologazione il tribunale verifica fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Rilevanza: sono le tre verifiche su cui il parere dell’esperto incide più direttamente.

Corte d’Appello di Potenza, decreto n. 336 del 19 luglio 2024. Il giudice deve valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; il concordato semplificato è un rimedio residuale. Rilevanza: giustifica la costruzione della tabella comparativa della mossa 3.

Corte d’Appello di Roma, n. 4154 dell’11 giugno 2024. Il concordato semplificato è uno strumento autonomo, esclusivamente liquidatorio, privo di voto dei creditori e di soglie minime di soddisfacimento per i chirografari. Rilevanza: proprio l’assenza di voto rende il parere dell’esperto e quello dell’ausiliario le principali fonti di informazione indipendente per creditori e giudice.

Tribunale di Milano, decreto n. 277 del 3 aprile 2025. Non è ammessa la continuità diretta, nemmeno se strumentale alla liquidazione: l’azienda deve essere ceduta. Rilevanza: orienta la costruzione del piano di realizzo che l’esperto dovrà valutare.

Corte d’Appello di Lecce, decreto n. 22 del 15 gennaio 2025. È ammessa la falcidia dei crediti tributari, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: conferma che il parametro comparativo governa anche il trattamento del Fisco.

A sostegno della mossa 4 (garanzie e risorse esterne)

Cassazione civile, Sez. I, n. 620/2026 (gennaio 2026). Le risorse esterne devono apportare nuova ricchezza all’attivo destinato ai creditori; la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi in composizione negoziata non è una risorsa esterna, perché non incrementa l’attivo. Rilevanza: indica quali “garanzie” e apporti l’esperto potrà considerare effettivi nel parere.

A sostegno delle mosse 6, 7 e 8 (vaglio del tribunale, creditori, omologazione e impugnazioni)

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il giudizio di ammissibilità non si limita alla ritualità formale, ma investe la legalità sostanziale delle condizioni dell’art. 25-sexies. Rilevanza: il controllo che il tribunale compie dopo aver acquisito relazione finale e parere è sostanziale.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026. Il tribunale, in sede di ammissibilità, verifica le condizioni richieste alla luce della documentazione prescritta, senza fermarsi agli aspetti formali. Rilevanza: rafforza l’esigenza di un fascicolo documentale completo.

Cassazione civile, Sez. I, n. 623/2026 (gennaio 2026). Il controllo di ammissibilità si estende ai presupposti di accesso alla composizione negoziata; il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione, neppure in via straordinaria. Rilevanza: l’errore commesso al deposito è difficilmente rimediabile in sede di impugnazione.

Corte d’Appello di Milano, decreto n. 1033 del 21 marzo 2024. Il controllo del giudice comprende la non manifesta implausibilità della proposta. Rilevanza: un piano con valori di realizzo non credibili, segnalati dal parere, rischia già al primo vaglio.

Tribunale di Firenze, Sez. V, ordinanza del 31 agosto 2022. La ritualità della proposta implica la verifica dell’effettiva interlocuzione con i creditori, di un’informazione completa e dell’illustrazione dei vantaggi rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: tra le prime pronunce sul nuovo istituto, collega il vaglio iniziale alla qualità delle trattative.

Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025. L’ordine delle cause di prelazione è inderogabile e non può essere sostituito da valutazioni di utilità o equivalenza. Rilevanza: è il parametro su cui i creditori privilegiati fondano più spesso le opposizioni.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026. Ausiliario e liquidatore non sono contraddittori necessari nel reclamo contro il decreto di omologazione, perché non hanno interessi propri da far valere. Rilevanza: indica a chi notificare correttamente il reclamo.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023. Per individuare il tribunale competente si applica analogicamente la regola dell’irrilevanza del trasferimento della sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito. Rilevanza: evita errori di competenza che pregiudicherebbero l’intero percorso.

Tribunale di Avellino, ordinanza del 19 aprile 2023; Tribunale di Pesaro, ordinanza del 9 agosto 2023; Tribunale di Mantova, ordinanza del 18 ottobre 2024. Rispettivamente: applicabilità della tutela cautelare degli artt. 54 ss. CCII al concordato semplificato; effetto preclusivo della rinuncia nei quattro mesi precedenti rispetto a una nuova composizione negoziata; incompatibilità tra impugnazione pendente sul concordato semplificato e nuova composizione negoziata. Rilevanza: delimitano i piani B disponibili quando il percorso si complica.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il parere dell’esperto nel concordato semplificato

Lo Studio affianca l’imprenditore e, quando serve, il creditore, in ogni passaggio che porta al parere dell’esperto e al suo utilizzo davanti al tribunale. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Analizziamo la relazione finale ricevuta, verificando che contenga entrambe le attestazioni richieste dall’art. 25-sexies, comma 1, e calcoliamo la scadenza dei sessanta giorni.
  2. Costruiamo l’inventario dei beni destinati alla liquidazione, con la situazione giuridica di ciascuno, e coordiniamo i periti per ottenere valori di realizzo documentati.
  3. Redigiamo la tabella comparativa con la liquidazione giudiziale, voce per voce, includendo le azioni recuperatorie che un curatore potrebbe esercitare.
  4. Verifichiamo le garanzie offerte: esaminiamo testi di fideiussioni, solvibilità dei garanti, condizioni di escussione, e distinguiamo gli apporti esterni effettivi da quelli che non incrementano l’attivo.
  5. Predisponiamo il fascicolo per l’esperto e teniamo il registro delle richieste e delle risposte durante la redazione del parere.
  6. Valutiamo l’opportunità della domanda con riserva quando un elemento essenziale non è disponibile entro i sessanta giorni.
  7. Prepariamo il ricorso e la documentazione dell’art. 39 CCII, curando la competenza territoriale e la corretta formazione delle eventuali classi.
  8. Analizziamo il parere dell’esperto e quello dell’ausiliario con gli occhi dei creditori e redigiamo le note di risposta alle criticità.
  9. Redigiamo la memoria per l’udienza di omologazione strutturata sui cinque parametri del comma 5, o l’opposizione se assistiamo un creditore.
  10. Curiamo il reclamo alla corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, nei trenta giorni previsti, notificando alle parti necessarie.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: chi conosce il ruolo dell’esperto sa quali informazioni gli servono per esprimere un parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie, e sa come presentarle in modo che possano essere verificate. Questa conoscenza consente di preparare un fascicolo che regge all’esame indipendente, senza mai interferire con quell’indipendenza.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, nessuna ricostruzione da capo a ogni grado. La qualifica di cassazionista consente di seguire direttamente anche l’ultimo grado, nei limiti in cui l’ordinamento lo ammette.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso: gli avvocati curano gli atti, le garanzie e il contenzioso; i commercialisti la stima di realizzo, il confronto con la liquidazione giudiziale e la coerenza dei dati contabili. È questa combinazione che permette di arrivare al parere dell’esperto con numeri e atti già allineati.

Chiusura

Il parere dell’esperto nel concordato semplificato non è un adempimento di cui preoccuparsi quando arriva: è uno specchio della preparazione che lo ha preceduto. Stima di realizzo documentata, confronto onesto con la liquidazione giudiziale, garanzie escutibili, dialogo trasparente con l’esperto: sono queste le mosse che decidono che cosa leggeranno il tribunale e i creditori.

Il principio guida è uno: l’esperto non può confermare numeri che non gli hai dimostrato, e un parere critico non smentito con documenti diventa la prova contro la tua proposta.

Lo Studio Monardo segue questo passaggio con una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno il lavoro di chi conduce la composizione negoziata e rende il parere sul concordato semplificato. A questa competenza si aggiungono lo staff di avvocati e commercialisti e la possibilità di seguire il caso fino in Cassazione. Analizzeremo la tua relazione finale, verificheremo i dati del piano e costruiremo con te il fascicolo da sottoporre all’esperto.

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