Chi arriva all’esdebitazione dopo una liquidazione controllata o giudiziale tende a immaginare il decreto del tribunale come una spugna che passa su tutto. Non è così, e soprattutto non lo pensano i creditori più attrezzati. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo i correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024) stabilisce all’art. 278 che la liberazione riguarda i debiti rimasti insoddisfatti, ma subito dopo ritaglia una serie di eccezioni: gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non sono accessorie a debiti estinti. A queste si aggiungono due “zone grigie” che i creditori conoscono benissimo: la posizione dei creditori che non hanno partecipato al concorso, per i quali l’effetto liberatorio è limitato, e la salvezza dei diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Il punto è che ciascuna di queste eccezioni corrisponde a una mossa precisa che un creditore razionale si prepara a giocare dopo la chiusura della procedura. L’ex coniuge che attende l’assegno, il danneggiato da un sinistro, l’amministrazione che ha irrogato una sanzione autonoma, la banca che ha in tasca la fideiussione del padre o del socio: tutti sanno che il decreto di esdebitazione non li tocca, o li tocca solo in parte. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: ed è proprio questo il taglio di questa guida, che non spiega l’esdebitazione in generale, ma ciò che resta in piedi dopo e come gestirlo prima.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché l’esdebitazione è l’atto finale di due percorsi che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presidia per qualifica certificata. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno le procedure di liquidazione controllata da cui nasce la gran parte delle esdebitazioni delle persone fisiche; come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lavora sul versante delle imprese, dove la sorte delle garanzie personali dei soci e degli amministratori è spesso decisiva quanto la crisi della società stessa. Capire in anticipo quali debiti sopravvivranno è il modo più serio di progettare la procedura.
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Chi hai di fronte: i creditori che sopravvivono al decreto
La prima cosa da capire è che i creditori “esclusi” non formano un fronte unico. Hanno interessi, strumenti e orizzonti temporali diversissimi, e proprio per questo ognuno ragiona sulla propria convenienza, non su quella degli altri.
Il primo gruppo è composto dai creditori di mantenimento e alimenti: l’ex coniuge, i figli, talvolta i genitori anziani. Non sono attori economici nel senso bancario del termine, ma hanno una posizione fortissima. Il loro credito è periodico, si rinnova ogni mese, è assistito da strumenti esecutivi rapidi (ordine al terzo datore di lavoro, sequestro, iscrizione di ipoteca) e, quel che più conta, l’art. 278 lo sottrae espressamente all’effetto liberatorio. Dal loro punto di vista l’esdebitazione del debitore è perfino una buona notizia: libera il reddito futuro dalla concorrenza degli altri creditori.
Il secondo gruppo è quello dei creditori da illecito extracontrattuale: chi ha subito un danno da un incidente non coperto da assicurazione, da una lesione, da una diffamazione, da un danneggiamento. Spesso il loro credito è stato accertato con sentenza, a volte è ancora in via di liquidazione. Ragionano in termini di tempo: sanno che l’esdebitazione non li tocca e possono permettersi di attendere che il debitore torni a produrre reddito o acquisisca beni.
Il terzo gruppo è la pubblica amministrazione sanzionatrice: prefetture, comuni, autorità indipendenti, enti che hanno irrogato sanzioni pecuniarie autonome, e lo Stato quando si tratta di pene pecuniarie inflitte con sentenza penale. Qui la convenienza è quasi irrilevante, perché la riscossione è doverosa; conta invece la qualificazione giuridica della sanzione, perché solo la sanzione non accessoria a un debito estinto resta in piedi.
Il quarto gruppo è quello dei creditori che non hanno partecipato al concorso. Possono essere creditori distratti, creditori che non hanno ricevuto l’avviso, creditori che hanno scelto deliberatamente di non insinuarsi ritenendo inutile la procedura. La legge li tratta in modo peculiare: per loro l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. È una norma oggi sotto la lente della Corte costituzionale, come vedremo.
Il quinto gruppo, e spesso il più temibile, è composto dalle banche e dalle finanziarie garantite da fideiussioni. L’esdebitazione del debitore principale non pregiudica i loro diritti verso i fideiussori e i coobbligati. Dal punto di vista della banca, il fideiussore solvibile vale più di qualunque riparto concorsuale.
Infine c’è il Fisco e l’agente della riscossione. Qui il quadro è diverso da quello che molti si aspettano: il Codice della crisi non contiene un’esclusione generale dei debiti tributari dall’esdebitazione. La Cassazione, già sotto la legge fallimentare, ha riconosciuto che anche l’IVA può essere esdebitata. Ma il creditore pubblico ha altre carte: le sanzioni autonome, i debiti sorti dopo l’apertura, la contestazione dei requisiti di meritevolezza.
Ecco la chiave di lettura dell’intero articolo: ciascun creditore escluso valuta se gli conviene agire subito, attendere o trattare, e la risposta dipende da quanto vale il suo credito rispetto al reddito e al patrimonio futuri del debitore, e da quanto è solido il titolo che vanta. Se il debitore conosce questa logica prima di depositare la domanda di liquidazione, può costruire la procedura in modo da ridurre al minimo ciò che resterà fuori.
Il campo di gioco: da quale procedura arriva l’esdebitazione
Prima di studiare le singole mosse, il creditore esperto si pone una domanda preliminare: da quale procedura nasce l’esdebitazione che ha davanti? La risposta cambia le carte in tavola.
Nel Codice della crisi l’esdebitazione è disciplinata nel capo dedicato (artt. 278-283) e segue le procedure liquidatorie. Per l’imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il beneficio è concesso dal tribunale se ricorrono le condizioni dell’art. 280: in sostanza, l’assenza di condanne definitive per determinati reati (bancarotta e delitti contro l’economia, tra gli altri), la collaborazione con gli organi della procedura, l’assenza di comportamenti che abbiano ostacolato lo svolgimento della liquidazione, il fatto di non aver già beneficiato dell’esdebitazione entro un certo arco di tempo. Per il debitore persona fisica non fallibile, consumatore o professionista, la procedura di riferimento è la liquidazione controllata, per la quale l’art. 282 prevede che l’esdebitazione operi di diritto alla chiusura della procedura o comunque decorso un determinato periodo dall’apertura, con un decreto del tribunale che i creditori possono impugnare. C’è poi il caso del debitore incapiente (art. 283), che non ha nulla da offrire ai creditori: può ottenere l’esdebitazione una sola volta, con l’obbligo di pagare se nel periodo successivo sopravvengono utilità rilevanti.
Dal punto di vista del creditore escluso, queste differenze contano poco: il catalogo dell’art. 278 vale per tutte le esdebitazioni regolate dal Codice, e il mantenimento, l’illecito extracontrattuale e le sanzioni autonome sopravvivono comunque. Conta molto, invece, per i creditori “normali” che vogliono contestare il beneficio, e per il creditore pubblico che punta sulla meritevolezza: nella liquidazione giudiziale il vaglio delle condizioni è più penetrante; nella liquidazione controllata il beneficio è la regola e la contestazione deve passare per il reclamo contro il decreto.
C’è poi la questione di diritto intertemporale, che la Cassazione ha chiarito con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025: chi è stato dichiarato fallito sotto la legge fallimentare resta soggetto agli artt. 142 e seguenti l.fall. anche se presenta l’istanza di esdebitazione dopo l’entrata in vigore del Codice. Il creditore lo sa, e sceglie le proprie argomentazioni in base alla legge applicabile.
Il calendario dell’avversario
Ogni creditore escluso ha un proprio calendario, e conoscerlo significa sapere quando aspettarsi la sua mossa.
- Durante la procedura: i creditori esclusi possono insinuarsi e partecipare al riparto. Molti lo fanno, perché la percentuale incassata è denaro certo. Questa è la fase in cui il debitore può ridurre il residuo che sopravvivrà.
- Alla chiusura: il liquidatore deposita il rendiconto e il piano di riparto finale. È il documento che fotografa quanto ogni creditore ha ricevuto e che, per i creditori non insinuati, fissa il tetto della loro pretesa.
- Nel procedimento di esdebitazione: i creditori ricevono la comunicazione e possono interloquire o impugnare il decreto. È il momento in cui il creditore che vuole contestare la meritevolezza deve muoversi.
- Dopo il decreto: i creditori esclusi riprendono le azioni individuali. L’ex coniuge e il danneggiato tornano a esigere; l’amministrazione riprende la riscossione delle sanzioni autonome; la banca escute il garante.
- Negli anni successivi: il creditore paziente monitora il patrimonio del debitore (eredità, acquisti, nuovi rapporti di lavoro) e agisce quando trova qualcosa da aggredire, nei limiti dei termini di prescrizione.
Il debitore che conosce questo calendario non viene sorpreso: sa che le partite più importanti si giocano nelle prime due fasi, quando può ancora incidere sulla qualificazione e sull’ammontare dei debiti che sopravvivranno.
Cosa NON è escluso: il perimetro della liberazione
Per capire le mosse dei creditori esclusi bisogna avere chiaro anche il rovescio della medaglia. Tutto ciò che non rientra nelle esclusioni tassative viene liberato: i debiti verso banche e finanziarie per mutui, prestiti personali, cessioni del quinto e carte revolving; i debiti verso fornitori, professionisti, locatori; i debiti tributari e contributivi anteriori all’apertura, con le relative sanzioni accessorie; i debiti risarcitori di natura contrattuale; gli interessi e le spese accessorie a questi debiti.
Il creditore ordinario, cioè quello il cui credito rientra nella liberazione, ha davanti a sé un’unica vera mossa: contestare il beneficio nel procedimento di esdebitazione, sostenendo la mancanza delle condizioni di legge. Se il beneficio viene concesso e il decreto non è impugnato con successo, il suo credito residuo diventa inesigibile. Ogni tentativo successivo di riscuoterlo è un’azione priva di fondamento, contestabile con l’opposizione all’esecuzione.
Questa distinzione spiega perché, nella pratica, alcuni creditori ordinari cercano di “travestirsi” da creditori esclusi: la banca che sostiene che il proprio credito nasce da un illecito (per esempio da una truffa del cliente), il locatore che qualifica come risarcimento extracontrattuale il danno all’immobile, l’ex socio che presenta come illecito un credito da rapporti sociali. La qualificazione del credito è il terreno su cui si gioca la maggior parte delle partite dopo l’esdebitazione, e su quel terreno il debitore ben assistito ha argomenti solidi, perché le esclusioni vanno interpretate in modo restrittivo.
Mossa n. 1 — Il creditore di mantenimento continua a esigere, e lo fa sul reddito futuro
La mossa
Chiusa la liquidazione e ottenuto il decreto di esdebitazione, l’ex coniuge o il figlio maggiorenne non autosufficiente torna a esigere l’assegno. Lo fa con gli strumenti ordinari: precetto fondato sul provvedimento di separazione o divorzio, pignoramento presso terzi dello stipendio, ordine diretto al datore di lavoro (art. 156 c.c. e, per il divorzio, art. 8 L. 898/1970), talvolta iscrizione di ipoteca sui beni sopravvenuti. Il fondamento è l’art. 278, comma 7, lett. a) del Codice della crisi, che esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per il creditore di mantenimento agire è quasi sempre conveniente. Il credito è periodico e si alimenta da sé; gli arretrati maturati prima dell’apertura della procedura e non soddisfatti nel riparto non vengono cancellati; e dopo la chiusura il reddito del debitore non è più vincolato alla quota destinata alla liquidazione. La strada dell’ordine al terzo è rapida e poco costosa.
Il creditore preferisce non agire, invece, quando il debitore ha un reddito appena sufficiente al proprio sostentamento o quando c’è una prospettiva di revisione dell’assegno: un’azione aggressiva può spingere il debitore a chiedere la modifica delle condizioni al giudice della famiglia, con il rischio di vedere ridotto l’importo per il futuro.
I suoi limiti
Il primo limite riguarda il perimetro della nozione. Sono esclusi gli “obblighi di mantenimento e alimentari”: la formula copre l’assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, l’assegno divorzile, gli alimenti ex art. 433 c.c. Non copre automaticamente ogni debito che il debitore abbia contratto nei confronti dell’ex coniuge: un prestito tra coniugi, il rimborso di una quota del mutuo cointestato, l’indennità per l’occupazione della casa sono crediti di natura diversa, e la qualificazione va verificata titolo per titolo. Il creditore tende a “gonfiare” la categoria, presentando come mantenimento ciò che è un normale credito restitutorio: è lì che si gioca la prima partita.
Il secondo limite riguarda la misura. L’esclusione dall’esdebitazione non attribuisce al creditore di mantenimento una pretesa più ampia di quella risultante dal titolo. Se l’assegno è stato ridotto o revocato, le somme non dovute non rinascono per effetto della procedura.
Il terzo limite è di ordine esecutivo: anche il creditore di mantenimento deve rispettare i limiti di pignorabilità che la legge prevede, salvo le regole speciali per i crediti alimentari, e deve agire con un titolo esecutivo valido e notificato. L’esclusione dall’esdebitazione non lo esonera dalle regole del processo esecutivo.
La tua contromossa
La contromossa più efficace si gioca prima, non dopo il decreto. Nel momento in cui si prepara la domanda di liquidazione controllata, l’elenco dei creditori e la relazione dell’OCC devono indicare con precisione quali crediti hanno natura di mantenimento e quali no. Se l’arretrato di mantenimento viene ammesso al passivo con il suo privilegio, una parte di esso può essere soddisfatta nel riparto, riducendo ciò che sopravviverà. Allo stesso tempo, occorre valutare se le condizioni economiche che hanno giustificato l’assegno siano ancora attuali: una domanda di revisione davanti al giudice della famiglia, fondata sul peggioramento documentato delle condizioni del debitore, è uno strumento autonomo e spesso più incisivo dell’esdebitazione stessa.
Dopo il decreto, la contromossa consiste nel verificare la qualificazione di ogni voce che il creditore pretende come mantenimento: tutto ciò che non ha natura alimentare o di mantenimento rientra nella liberazione, e la sua esecuzione può essere contrastata con l’opposizione all’esecuzione.
Le pronunce che ti proteggono
Sul tema specifico della qualificazione dei crediti di mantenimento in sede di esdebitazione, nella ricerca svolta per questa guida non sono emerse pronunce di legittimità recenti con estremi verificabili; per questo non ne citiamo. Il quadro generale è però tracciato dalla Cassazione nella sentenza n. 18124 del 6 giugno 2022, che, ricostruendo il sistema delle esclusioni previste già dalla legge fallimentare, ha confermato che le eccezioni all’effetto liberatorio sono tassative: ciò che non rientra nell’elenco legale è attratto dalla regola generale della liberazione. Questo principio di tassatività è la base di ogni contestazione sulla “dilatazione” della categoria del mantenimento.
Mossa n. 2 — Il danneggiato aspetta e poi aggredisce il patrimonio sopravvenuto
La mossa
Il creditore da fatto illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c. e norme collegate) è il creditore paziente per eccellenza. Durante la procedura può anche insinuarsi e partecipare al riparto, ma sa che l’art. 278, comma 7, lett. b) gli garantisce che la parte non soddisfatta del risarcimento non sarà cancellata. Dopo la chiusura, attende che il debitore acquisisca beni (un’eredità, un immobile, un’auto, un nuovo reddito) e poi agisce in executivis con il titolo già formato.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il danneggiato ha di solito un titolo giudiziale solido, spesso una sentenza civile o una condanna in sede penale con statuizioni civili. Il suo credito si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato (art. 2953 c.c.), quindi ha un orizzonte lungo. La sua convenienza è aspettare il momento in cui il debitore ha qualcosa da perdere. Preferisce non agire subito se il debitore è incapiente, perché ogni procedura esecutiva infruttuosa è un costo vivo.
C’è però un’eccezione importante: quando il danneggiato è un’impresa assicurativa surrogata nei diritti del danneggiato (ad esempio dopo un sinistro pagato dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), la logica diventa più industriale: la pratica viene gestita in serie, con tempi e soglie di convenienza standardizzati, e la disponibilità a transigere può essere maggiore.
I suoi limiti
Il limite decisivo è la natura extracontrattuale del debito. L’esclusione riguarda il risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, non ogni debito risarcitorio. Il risarcimento da inadempimento contrattuale resta pienamente esdebitabile: la penale di un contratto di locazione, i danni per la mancata consegna di un bene, gli interessi moratori di un mutuo, il danno da recesso illegittimo. È frequente che il creditore contrattuale tenti di presentare il proprio credito come “da illecito” per sottrarlo alla liberazione; ed è altrettanto frequente che nel titolo la qualificazione sia ambigua.
Un secondo limite riguarda la responsabilità precontrattuale e le ipotesi di responsabilità da “contatto sociale”: la loro collocazione nell’area contrattuale o extracontrattuale è stata storicamente dibattuta, e in sede di esdebitazione la qualificazione incide direttamente sulla sopravvivenza del debito. Qui non esiste un automatismo: occorre leggere il titolo e la domanda originaria.
Un terzo limite riguarda la prescrizione: il fatto che il debito sopravviva all’esdebitazione non lo rende imprescrittibile. Se il danneggiato non compie atti interruttivi, il decorso del tempo opera regolarmente.
La tua contromossa
La contromossa si articola su tre piani. Primo: ricostruire la fonte del debito leggendo l’atto di citazione, la sentenza e le domande proposte; se il titolo accerta un inadempimento contrattuale, il debito rientra nell’esdebitazione e l’esecuzione successiva al decreto è contestabile. Secondo: sfruttare il riparto. Il danneggiato che si insinua viene soddisfatto in percentuale; quella percentuale riduce il residuo che sopravvive. Terzo: valutare una transazione con il danneggiato nel momento in cui la procedura gli ha già restituito una parte del credito e il debitore si presenta come incapiente nel breve periodo: per il creditore, una somma certa oggi vale spesso più di un’esecuzione incerta domani.
Su questa mossa, più che su ogni altra, conta l’esperienza processuale: l’Avv. Monardo, cassazionista e Gestore della crisi L. 3/2012, legge il titolo del danneggiato con l’occhio di chi deve difenderne la qualificazione fino all’ultimo grado.
Le pronunce che ti proteggono
La sentenza Cass. n. 18124/2022, già citata, è utile anche qui perché ribadisce che le esclusioni dall’effetto liberatorio vanno lette restrittivamente. Inoltre, la Cassazione con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 ha chiarito che l’art. 278 presuppone l’apertura e lo svolgimento di una liquidazione giudiziale o controllata secondo le regole del Codice: chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto, anche se presenta l’istanza dopo, alla disciplina della legge fallimentare. Per il danneggiato e per il debitore questo significa che il catalogo dei debiti esclusi da applicare dipende dalla procedura di provenienza, e che il primo controllo da fare è proprio questo.
Mossa n. 3 — La pubblica amministrazione riscuote la sanzione “autonoma”
La mossa
Prefetture, comuni, autorità amministrative e lo Stato per le pene pecuniarie inflitte in sede penale continuano a riscuotere le sanzioni dopo la chiusura della procedura. La base è ancora l’art. 278, comma 7, lett. b): sono escluse dall’esdebitazione le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Lo strumento è tipicamente il ruolo o l’ingiunzione fiscale per le entrate locali, seguiti dagli atti esecutivi dell’agente della riscossione o del concessionario.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per l’ente pubblico la riscossione è un obbligo, non una scelta di convenienza. Tuttavia anche l’amministrazione ha tempi e priorità: le sanzioni di modesto importo spesso restano in carico per anni senza azioni esecutive concrete, mentre quelle rilevanti vengono seguite con pignoramenti presso terzi e fermi amministrativi. La pena pecuniaria inflitta con sentenza penale, invece, ha un canale proprio, gestito dalla cancelleria e dall’agente della riscossione, con regole che non dipendono dalla procedura concorsuale.
I suoi limiti
Qui il limite più importante è la distinzione tra sanzione accessoria e sanzione autonoma. Una sanzione è accessoria quando accede a un debito principale (tipicamente la sanzione tributaria per omesso o tardivo versamento di un’imposta): se il debito principale è estinto dall’esdebitazione, cade anche la sanzione che lo accompagna. Una sanzione è autonoma quando colpisce un comportamento in sé, a prescindere da un debito sottostante: la multa per violazione del codice della strada, la sanzione per un illecito urbanistico o ambientale, la pena pecuniaria per un reato.
L’amministrazione tende a trattare in blocco le cartelle, mescolando nel medesimo carico imposte, interessi e sanzioni. Il suo margine si restringe quando il debitore separa le voci e dimostra che una parte delle sanzioni è accessoria a tributi esdebitati.
Un secondo limite: la sanzione resta soggetta ai termini di prescrizione e decadenza propri. Il fatto che sia esclusa dall’esdebitazione non sana un ruolo notificato oltre i termini o un’ingiunzione viziata.
La tua contromossa
La contromossa è un lavoro analitico sulle cartelle e sugli estratti di ruolo. Ogni carico va scomposto: tributo, interessi, sanzioni; per ogni sanzione si verifica se è accessoria a un debito che l’esdebitazione ha estinto. Se lo è, l’esecuzione è contestabile con gli strumenti propri (opposizione all’esecuzione o, a seconda della natura della pretesa e dell’atto, i rimedi davanti al giudice competente). Per le sanzioni autonome, la contromossa consiste nel verificare prescrizione e regolarità degli atti, e nel valutare le definizioni agevolate eventualmente disponibili al momento.
Va ricordato che il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, il decreto di riforma dei tributi regionali e locali (attuazione della L. 111/2023, in vigore dal 12 agosto 2026), non è un correttivo del Codice della crisi, ma con il suo art. 4 interviene sul CCII estendendo ai tributi locali gli strumenti del Codice, come la transazione fiscale anche nella composizione negoziata. Per chi ha debiti verso comuni e regioni questo apre spazi negoziali prima dell’esdebitazione, che è proprio il momento in cui conviene giocare d’anticipo.
Le pronunce che ti proteggono
Il principio per cui l’esdebitazione copre anche i debiti tributari, compresa l’IVA, è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 18124 del 6 giugno 2022, che ha richiamato la Corte di giustizia UE, sez. VII, 16 marzo 2017, causa C-493/15. La Corte europea ha ritenuto che un meccanismo di esdebitazione soggetto a condizioni rigorose non costituisca una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA. Se il tributo principale è esdebitabile, la sanzione accessoria a quel tributo segue la stessa sorte: è questo il passaggio logico che limita la riscossione delle sanzioni da parte dell’amministrazione.
Mossa n. 4 — Il creditore che non si è insinuato si presenta a procedura chiusa
La mossa
Questa è la mossa più sottile. Un creditore anteriore all’apertura della procedura non presenta domanda di ammissione al passivo. A procedura chiusa e a esdebitazione ottenuta, si presenta con il proprio titolo e pretende il pagamento. La sua base è l’art. 278, comma 2: per i creditori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene: non sostiene il costo della partecipazione alla procedura, non si espone a contestazioni in sede di verifica del passivo, e conserva il diritto a ricevere la percentuale che avrebbe ottenuto partecipando. Se i creditori di pari grado sono stati soddisfatti al 100 per cento, nei fatti il creditore non insinuato conserva l’intero credito. È esattamente lo scenario che ha portato il Tribunale di Verona a sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Il creditore preferisce invece insinuarsi quando teme che il debitore, una volta chiuso il concorso, non abbia alcun patrimonio residuo: in quel caso partecipare al riparto è l’unico modo di incassare.
I suoi limiti
Il limite fondamentale è quantitativo: il creditore non concorrente può pretendere al massimo la stessa percentuale che hanno ottenuto i creditori di pari grado. Tutto ciò che eccede quella percentuale è cancellato dall’esdebitazione. Se i chirografari hanno ricevuto il 7,3 per cento, il chirografario non insinuato può esigere solo il 7,3 per cento del proprio credito.
Il secondo limite riguarda il contraddittorio. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104 del 2026 (decisa il 4 maggio 2026 e depositata l’11 giugno 2026), ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e di Milano che avevano sollevato questioni sull’art. 278, comma 2, perché le ordinanze di rimessione non erano state notificate ai creditori. Nel farlo, la Corte ha ribadito che i creditori sono parti del giudizio di esdebitazione, richiamando l’art. 282 del Codice e la propria sentenza n. 181 del 2008. Questo ha una conseguenza pratica: il creditore che è stato messo in condizione di interloquire nel procedimento di esdebitazione non può poi lamentare di esserne stato all’oscuro.
Il terzo limite riguarda i crediti esclusi dal passivo per ragioni di merito, ad esempio per prescrizione: è il caso deciso dal Tribunale di Milano, in cui i crediti di Agenzia delle entrate-Riscossione e INPS erano stati esclusi perché prescritti. La questione di come trattarli in sede di esdebitazione è proprio uno dei punti sottoposti alla Consulta.
La tua contromossa
La contromossa si gioca su due tempi. Prima dell’apertura: un elenco dei creditori completo e documentato, che consenta al liquidatore di avvisare tutti. Più creditori ricevono l’avviso, minore sarà lo spazio per l’argomento “non sapevo”. Dopo il decreto: di fronte al creditore che si presenta, si calcola la percentuale effettivamente distribuita ai creditori di pari grado (dal piano di riparto finale) e si oppone ogni pretesa che la superi.
La contromossa chiave è conservare il piano di riparto finale e la prova delle comunicazioni ai creditori: sono i due documenti che, anni dopo, limitano l’azione del creditore ritardatario.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre all’ordinanza della Corte costituzionale n. 104/2026, sono rilevanti le due ordinanze di rimessione: quella del Tribunale di Verona, sez. II civile, del 4 agosto 2025 (r.o. n. 230/2025), che contesta l’esclusione dell’esdebitazione verso creditori informati ma non insinuati quando i creditori di pari grado sono stati integralmente soddisfatti; e quella del Tribunale di Milano, sezione crisi d’impresa, del 22 dicembre 2025 (r.o. n. 27/2026), che mette in discussione la compatibilità della regola della “sola eccedenza” con la direttiva UE 2019/1023. Il giudizio di costituzionalità riprenderà dopo le notifiche: è una partita aperta, e conviene seguirla da vicino se nella propria procedura ci sono creditori non insinuati di peso.
Mossa n. 5 — La banca si rivolge al fideiussore e al coobbligato
La mossa
È la mossa che i debitori sottovalutano più spesso, e che le banche pianificano con maggiore precisione. Il debitore principale ottiene l’esdebitazione; la banca, il giorno dopo, escute la fideiussione del coniuge, del genitore, del socio, oppure agisce contro il cointestatario del mutuo. La base è l’art. 278, comma 6: l’esdebitazione non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per la banca il fideiussore è la vera garanzia. Il riparto concorsuale vale poco; il patrimonio del garante, soprattutto se immobiliare, può valere molto. La fideiussione omnibus o specifica, spesso con clausola di pagamento “a prima richiesta” e con deroga all’art. 1957 c.c., consente un’escussione rapida. La banca preferisce non agire solo quando il fideiussore è a sua volta incapiente o in procedura, o quando la fideiussione presenta vizi che espongono la banca a un contenzioso dall’esito incerto (si pensi alle questioni sulle clausole conformi allo schema ABI censurato in sede antitrust).
I suoi limiti
Il primo limite è che la banca non può pretendere dal fideiussore più di quanto è dovuto dal debitore principale, al netto di quanto incassato nel riparto. Ogni somma ricevuta nella procedura va imputata e riduce l’esposizione del garante.
Il secondo limite riguarda la validità della garanzia. La fideiussione ha i suoi vizi: importo massimo garantito, decadenza ex art. 1957 c.c. se non derogata, nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI, eventuale natura di contratto autonomo di garanzia con le relative conseguenze sulle eccezioni opponibili. L’esdebitazione del debitore non rende inattaccabile la fideiussione.
Il terzo limite riguarda i rapporti tra più garanti. Se il debito è garantito da più fideiussori, quello che paga ha diritto di regresso verso gli altri solo se sussiste una vera co-fideiussione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 8697 del 28 marzo 2023 (Sez. I), ha precisato che la co-fideiussione, con regresso ex art. 1304 c.c., presuppone un vincolo di solidarietà tra i garanti dello stesso debito, che richiede consapevolezza reciproca e intento comune; in mancanza si ha fideiussione plurima, senza quel regresso. Per la banca questo è indifferente; per i garanti, che devono poi ripartire il peso tra loro, è decisivo.
La tua contromossa
La contromossa si progetta a monte della procedura, e qui il collegamento con le competenze dello Studio diventa concreto. Quando la crisi riguarda un’impresa, la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione possono essere costruiti tenendo conto delle garanzie personali dei soci: un accordo con la banca che coinvolga anche la liberazione dei garanti è spesso più efficiente di un’esdebitazione del solo debitore principale. Quando la crisi riguarda una famiglia, il Codice consente procedure familiari (art. 66 CCII) che possono coinvolgere congiuntamente i membri della famiglia sovraindebitati, compresi quelli che hanno prestato garanzie. La contromossa chiave è non lasciare il fideiussore fuori dalla strategia: se è a sua volta sovraindebitato, va valutata per lui una procedura autonoma o congiunta.
A valle, la difesa del fideiussore escusso passa per l’esame della garanzia: data, testo, clausole, importo massimo, comportamento della banca.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre a Cass. n. 8697/2023 sui rapporti tra garanti, è utile ricordare il quadro generale dell’esdebitazione tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24214 del 18 novembre 2011 sull’art. 142 l.fall. (pronuncia resa nel regime previgente): la Corte ha interpretato in modo non restrittivo il requisito della soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali, valorizzando la funzione di “nuovo inizio” del beneficio. La funzione di nuovo inizio riguarda il debitore, non i suoi garanti: è proprio per questo che la tutela del fideiussore va pianificata con strumenti propri.
Mossa n. 6 — Il Fisco contesta la meritevolezza o insegue i debiti sorti dopo
La mossa
Il creditore tributario ha imparato che, sotto il Codice della crisi, non può contare su un’esclusione generale dei debiti fiscali. Le sue mosse sono allora due. La prima è a monte: contestare i requisiti dell’esdebitazione, ad esempio sostenendo che il debitore abbia agito con dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, o non abbia collaborato con gli organi della procedura (art. 280 CCII per la liquidazione giudiziale; per la liquidazione controllata il controllo passa per l’art. 282). La seconda è a valle: riscuotere i debiti sorti dopo l’apertura della procedura, che non sono concorsuali e quindi non sono toccati dall’esdebitazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per l’agente della riscossione e per l’ente impositore, la partita si gioca soprattutto sui grandi debitori: contestare l’esdebitazione di un debito modesto non vale lo sforzo. Il Fisco preferisce invece trattare quando ci sono strumenti di transazione fiscale disponibili nella fase precedente (composizione negoziata, concordato minore, accordi di ristrutturazione), perché lì può ottenere un pagamento certo.
I suoi limiti
Il primo limite è che la legge vigente non esclude i debiti tributari dall’esdebitazione. La vecchia L. 3/2012, nel testo previgente, conteneva un’esclusione per i debiti fiscali accertati successivamente in ragione di nuovi elementi; il catalogo dell’art. 278, comma 7, CCII non la riproduce. Il secondo limite è la regola, affermata da Cass. n. 18124/2022 e dalla Corte di giustizia UE nella causa C-493/15, per cui l’esdebitazione dell’IVA non contrasta con il diritto europeo, purché il beneficio sia sottoposto a condizioni rigorose. Il terzo limite è il contraddittorio: le contestazioni sulla meritevolezza vanno proposte nelle forme e nei tempi del procedimento di esdebitazione, non a posteriori con atti di riscossione.
La tua contromossa
La contromossa è documentare la meritevolezza fin dall’inizio: la relazione dell’OCC, la ricostruzione delle cause dell’indebitamento, la prova della collaborazione con il liquidatore. Sul versante dei debiti successivi, la contromossa è separare con precisione ciò che è sorto prima dell’apertura (concorsuale, esdebitabile) da ciò che è sorto dopo (non concorsuale, da pagare). Le cartelle spesso contengono carichi misti; distinguere le annualità d’imposta e i periodi di riferimento è la prima difesa.
Le pronunce che ti proteggono
Le pronunce chiave sono la sentenza Cass. n. 18124 del 6 giugno 2022 e la Corte di giustizia UE, 16 marzo 2017, causa C-493/15. A queste si aggiunge, sul piano della procedura applicabile, l’ordinanza Cass. n. 14835 del 3 giugno 2025: per sapere quali debiti sopravvivono bisogna prima stabilire quale legge governa l’esdebitazione, e per i falliti ante 15 luglio 2022 resta la legge fallimentare.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a vedere come cambia l’esito quando il debitore anticipa la mossa del creditore invece di subirla.
Simulazione A — Mantenimento, prestito tra ex coniugi e riparto
Ipotesi: debitore lavoratore dipendente con stipendio netto di 1.870 €. Passivo complessivo di 96.420 €, di cui 11.360 € di arretrati di assegno di mantenimento per i figli, 8.700 € di prestito ricevuto dall’ex coniuge durante il matrimonio, il resto verso banche e finanziarie. Liquidazione controllata aperta il 14 febbraio; il liquidatore distribuisce nel riparto finale il 100 per cento ai privilegiati e il 6,4 per cento ai chirografari.
- Mossa del creditore senza contromossa: a procedura chiusa, l’ex coniuge notifica un unico precetto per 20.060 € (11.360 + 8.700), qualificando tutto come “mantenimento”, e avvia l’ordine al datore di lavoro.
- Contromossa: nella domanda di apertura gli arretrati di mantenimento vengono indicati con il loro privilegio e ammessi al passivo; il prestito viene qualificato come credito restitutorio chirografario. Nel riparto, gli arretrati privilegiati ricevono una parte significativa del dovuto, mentre il prestito riceve il 6,4 per cento, cioè 556,80 €.
- Esito: dopo l’esdebitazione, sopravvive solo l’eventuale residuo di mantenimento non soddisfatto nel riparto, oltre all’assegno corrente; i restanti 8.143,20 € del prestito sono cancellati. La qualificazione fatta all’inizio vale più di qualunque opposizione fatta alla fine.
Simulazione B — Il danneggiato e la transazione al momento giusto
Ipotesi: debitore condannato con sentenza civile al risarcimento di 47.380 € per lesioni causate in un incidente senza copertura assicurativa valida. Il danneggiato si insinua e riceve nel riparto 3.126 €. Residuo: 44.254 €, escluso dall’esdebitazione ai sensi dell’art. 278, comma 7, lett. b). Il debitore, dopo la chiusura, ha un reddito di 1.540 € netti e nessun bene.
- Dal punto di vista del danneggiato: può pignorare un quinto dello stipendio, circa 308 € al mese, per oltre dodici anni, sostenendo il costo e il rischio di un’esecuzione lunga e sensibile a ogni cambio di lavoro.
- Contromossa: il debitore, con l’aiuto di un familiare disposto a prestare una somma, propone 9.870 € in unica soluzione a saldo e stralcio, oppure un piano di 36 rate da 340 €.
- Esito possibile: per il danneggiato, la somma certa immediata o il piano breve possono valere più dell’esecuzione decennale. La trattativa ha senso dopo il riparto e prima che il creditore abbia sostenuto i costi dell’esecuzione: è la finestra in cui la sua convenienza si sposta.
Simulazione C — Il fideiussore e il creditore non insinuato
Ipotesi: piccolo imprenditore individuale in liquidazione giudiziale; passivo chirografario di 213.650 €. Un finanziamento bancario di 58.900 € è garantito dalla fideiussione della sorella, con importo massimo di 50.000 €. Un fornitore con credito di 17.240 €, pur avvisato, non si insinua. I chirografari ricevono il 4,9 per cento.
- Mossa della banca: dopo l’esdebitazione del fratello, escute la sorella per 50.000 €.
- Contromossa sul fideiussore: la banca ha incassato nel riparto 2.886,10 € (4,9 per cento di 58.900); il debito residuo garantito si riduce, e si verifica se la garanzia è valida, se la banca ha rispettato l’art. 1957 c.c. o se questo è stato derogato, se il testo riproduce clausole dello schema ABI censurate. Se la sorella è a sua volta sovraindebitata, si valuta per lei una procedura autonoma.
- Mossa del fornitore non insinuato: chiede il pagamento integrale di 17.240 €.
- Contromossa: si oppone il limite dell’art. 278, comma 2; il fornitore può pretendere al massimo il 4,9 per cento, cioè 844,76 €. Il resto, 16.395,24 €, è cancellato. Il piano di riparto finale è la prova che chiude la partita, salvo l’esito delle questioni pendenti davanti alla Corte costituzionale.
Quando all’avversario conviene trattare
Molti debitori pensano che la trattativa con i creditori esclusi sia inutile: “tanto il debito non si cancella”. È un errore di prospettiva. Proprio perché il debito sopravvive, il creditore escluso ha un interesse concreto a trasformarlo in denaro certo, e ci sono momenti precisi in cui questo interesse diventa massimo.
Il primo momento è subito dopo il riparto finale. Il creditore escluso ha appena incassato la sua percentuale e vede, nero su bianco nella relazione del liquidatore, che il debitore non ha patrimonio aggredibile. Sa che dovrà attendere anni per recuperare il residuo. In questa fase una proposta di saldo e stralcio, sostenuta magari da un aiuto familiare o da una piccola liquidità, ha buone possibilità di essere accolta.
Il secondo momento è prima che il creditore investa nell’esecuzione. Ogni pignoramento ha un costo vivo: contributo unificato, notifiche, eventuali spese per il custode o per le aste. Il creditore razionale preferisce non sostenere questi costi se può ottenere una somma ragionevole senza azioni. Una proposta formalizzata prima del precetto ha più peso di una fatta dopo.
Il terzo momento riguarda i creditori di mantenimento. Qui la trattativa ha una forma diversa: non il saldo e stralcio, ma la rimodulazione dell’assegno e degli arretrati, eventualmente con un accordo da omologare davanti al giudice della famiglia. L’ex coniuge ha interesse a una soluzione stabile, specie se c’è il rischio di una domanda di revisione.
Il quarto momento riguarda le banche con fideiussione. La banca sa che l’escussione del garante può innescare un contenzioso sulla validità della garanzia. Sa anche che, se il garante è sovraindebitato, può accedere a sua volta a una procedura con effetti esdebitatori. In questa prospettiva, un accordo che liberi il garante contro un pagamento parziale può essere la soluzione economicamente più razionale anche per la banca.
Il quinto momento riguarda il Fisco e gli enti locali. La trattativa vera, con il creditore pubblico, si fa prima della liquidazione, attraverso gli strumenti di transazione fiscale previsti nella composizione negoziata, nel concordato minore e negli accordi di ristrutturazione; il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali ha esteso questi strumenti anche ai tributi di comuni e regioni. Dopo l’esdebitazione, invece, il margine negoziale con l’amministrazione si riduce alle definizioni agevolate eventualmente previste dalla legge.
La lettura strategica è questa: il creditore escluso tratta quando il tempo lavora contro di lui, cioè quando il recupero futuro appare incerto, costoso e lontano. Il debitore che sa individuare questo momento negozia da una posizione molto più forte di quella che immagina.
Il conto economico del creditore escluso
Per capire quando un creditore escluso è disposto a trattare, conviene fare il suo conto economico, come farebbe un commercialista che lo assiste.
Dal lato dei ricavi attesi, il creditore stima quanto potrà recuperare nel tempo: un quinto dello stipendio, se il debitore lavora; il valore di realizzo di eventuali beni futuri, se ne prevede l’acquisto; nulla, se il debitore resta incapiente. Questo flusso va attualizzato: 300 € al mese per dieci anni non valgono 36.000 € oggi, perché nel frattempo il debitore può perdere il lavoro, cambiare datore, ammalarsi, trasferirsi all’estero.
Dal lato dei costi, il creditore deve mettere in conto il contributo unificato e le spese di notifica per ogni procedura esecutiva, il tempo del proprio legale, il rischio di opposizioni, il rischio che una parte del credito venga ritenuta rientrante nell’esdebitazione. Per un’amministrazione o una banca questi costi sono gestiti in serie; per un privato, come l’ex coniuge o il danneggiato persona fisica, pesano molto di più.
Il risultato è che il valore reale di un credito escluso è quasi sempre inferiore al suo valore nominale, e talvolta di molto. Una proposta di pagamento che si colloca sopra il valore attuale netto atteso dal creditore, pur restando molto sotto il valore nominale, è razionale per entrambe le parti. Il compito del debitore e dei suoi consulenti è proprio quello di individuare questa soglia e di presentarla con la documentazione che la rende credibile: la relazione del liquidatore, il piano di riparto, la situazione reddituale aggiornata.
C’è infine un elemento che i debitori trascurano: il creditore escluso non sa con certezza quanto del suo credito sia davvero escluso. Se nel titolo ci sono poste di natura incerta (interessi, spese legali, voci miste), il rischio che il giudice dell’esecuzione le consideri esdebitate è un costo in più per lui e un argomento negoziale in più per il debitore.
La partita in tabella
La tabella riassume, per ciascuna mossa, il vincolo che la legge pone al creditore e la contromossa che il debitore ha a disposizione.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| L’ex coniuge esige mantenimento e arretrati | Solo obblighi di mantenimento e alimentari (art. 278, c. 7, lett. a); limiti del titolo | Qualificare ogni voce; ammettere gli arretrati al passivo; valutare revisione dell’assegno | Prima della domanda di apertura e dopo il decreto, su ogni precetto |
| Il danneggiato aggredisce il patrimonio futuro | Solo illecito extracontrattuale (art. 278, c. 7, lett. b); prescrizione decennale del giudicato | Verificare la natura contrattuale del debito; sfruttare il riparto; proporre transazione | Dopo il riparto, prima dell’esecuzione |
| L’ente riscuote la sanzione | Solo sanzioni non accessorie a debiti estinti; termini di riscossione | Scomporre i carichi; contestare le sanzioni accessorie a tributi esdebitati | Alla notifica di cartella, ingiunzione o atto esecutivo |
| Il creditore non insinuato chiede l’intero | Limite della percentuale dei creditori di pari grado (art. 278, c. 2) | Opporre il piano di riparto finale e la prova delle comunicazioni | Alla prima richiesta o atto esecutivo |
| La banca escute il fideiussore | Salvezza dei diritti verso garanti (art. 278, c. 6); validità della garanzia | Imputare il riparto; contestare la garanzia; procedura per il garante | Prima dell’apertura (strategia) e all’escussione |
| Il Fisco contesta i requisiti o riscuote debiti successivi | Nessuna esclusione generale dei debiti fiscali; contraddittorio nel procedimento | Documentare la meritevolezza; separare debiti anteriori e successivi | Durante il procedimento di esdebitazione |
Le domande di chi è sotto attacco
Dopo l’esdebitazione la mia ex moglie può ancora pignorarmi lo stipendio per gli arretrati?
Sì, per gli arretrati di mantenimento non soddisfatti nel riparto. L’art. 278 esclude dalla liberazione gli obblighi di mantenimento e alimentari. Ma solo quelli: se nel precetto compaiono somme di natura diversa, come un prestito o il rimborso di spese comuni non qualificabili come mantenimento, quelle somme rientrano nell’esdebitazione e la loro esecuzione è contestabile.
Ho causato un incidente e sono stato condannato a risarcire: l’esdebitazione mi libera?
No, se il risarcimento deriva da fatto illecito extracontrattuale. Il danneggiato conserva il diritto al residuo non soddisfatto. Se invece la condanna riguarda un inadempimento contrattuale, il debito è esdebitabile. La differenza si legge nel titolo e nella domanda originaria.
Le multe stradali vengono cancellate?
Di regola no, perché sono sanzioni amministrative autonome. Sono escluse le sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Le sanzioni tributarie collegate a imposte esdebitate, al contrario, seguono la sorte del tributo. Resta sempre possibile verificare la prescrizione e la regolarità degli atti di riscossione.
Mio padre aveva firmato una fideiussione per il mio mutuo: con la mia esdebitazione è libero anche lui?
No. L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. La banca può escutere la garanzia. La difesa del garante passa per l’esame della fideiussione e, se anche lui è sovraindebitato, per una procedura propria o familiare.
Un creditore che non si era insinuato ora pretende tutto: deve pagarlo?
Solo nei limiti della percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado. Per il resto opera l’esdebitazione. La regola è oggi oggetto di questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Verona e Milano, che la Corte costituzionale non ha ancora deciso nel merito.
I debiti con l’Agenzia delle entrate sono esclusi dall’esdebitazione?
No, non in via generale. Il Codice della crisi non prevede un’esclusione dei debiti tributari; la Cassazione ha ammesso l’esdebitazione anche dell’IVA. Restano fuori i debiti sorti dopo l’apertura della procedura e le sanzioni autonome; e il Fisco può contestare i requisiti di meritevolezza nel procedimento.
I paletti fissati dai giudici
Riepiloghiamo le pronunce richiamate nella guida, organizzate per mossa del creditore che ciascuna limita o orienta. Tutte sono state riscontrate in fonti indipendenti; i principi sono riformulati in parole nostre.
Sulla legge applicabile e sul catalogo delle esclusioni (tutte le mosse)
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025. Principio: l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 278 CCII presuppone una liquidazione giudiziale o controllata aperta e svolta secondo il Codice. Rilevanza: prima di stabilire quali debiti sopravvivono, bisogna individuare la disciplina applicabile; il catalogo delle esclusioni non è identico nei due regimi.
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Cass. civ., sent. n. 18124 del 6 giugno 2022. Principio: l’esdebitazione del fallito si estende anche ai debiti IVA, senza contrasto con la disciplina europea, perché il beneficio è subordinato a requisiti rigorosi; la sentenza ricostruisce inoltre l’elenco delle esclusioni dall’effetto liberatorio (mantenimento e alimenti, illecito extracontrattuale, sanzioni non accessorie). Rilevanza: limita le pretese del Fisco e conferma che le esclusioni sono un elenco chiuso, base per contestare ogni “dilatazione” delle categorie (mosse 1, 2, 3 e 6). Pronuncia resa sulla legge fallimentare.
Sui debiti tributari e sulle sanzioni (mosse 3 e 6)
- Corte di giustizia UE, Sez. VII, sentenza 16 marzo 2017, causa C-493/15. Principio: un meccanismo nazionale di esdebitazione che consente di liberare il debitore anche dai debiti IVA, se sottoposto a condizioni rigorose, non equivale a una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’imposta. Rilevanza: è il presupposto europeo che impedisce all’amministrazione di sostenere un’esclusione “implicita” dei debiti IVA; e se il tributo cade, cade anche la sanzione accessoria.
Sui creditori che non hanno partecipato al concorso (mossa 4)
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Corte costituzionale, ord. n. 104 del 2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026). Principio: i creditori sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze di rimessione vanno notificate anche a loro; per questo gli atti sono stati restituiti ai giudici rimettenti senza decisione nel merito sull’art. 278, comma 2. Rilevanza: valorizza il contraddittorio con i creditori e lascia aperta la questione sulla regola della “sola eccedenza”.
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Trib. Verona, sez. II civile, ord. 4 agosto 2025 (r.o. n. 230/2025). Principio: dubita della legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, nella parte in cui esclude la liberazione verso creditori informati ma non insinuati quando i creditori di pari grado sono stati soddisfatti per intero. Rilevanza: individua lo scenario in cui il creditore non concorrente conserva l’intero credito, cioè il punto di massima forza della sua mossa.
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Trib. Milano, sezione crisi d’impresa, ord. 22 dicembre 2025 (r.o. n. 27/2026). Principio: dubita della compatibilità della regola della liberazione “per la sola eccedenza” con la direttiva UE 2019/1023; il caso riguardava anche crediti di Agenzia delle entrate-Riscossione e INPS esclusi dal passivo per prescrizione. Rilevanza: mostra come la mossa del creditore non insinuato possa intrecciarsi con quella del creditore pubblico.
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Corte costituzionale, sent. n. 181 del 2008 (richiamata dall’ord. n. 104/2026). Principio: i creditori devono poter partecipare al procedimento di esdebitazione che incide sui loro diritti. Rilevanza: fonda l’onere del debitore di garantire che i creditori siano stati messi in condizione di interloquire, e limita il successivo argomento “non sapevo”. Data esatta della pronuncia non riscontrata nella ricerca: ne indichiamo solo numero e anno.
Sulla funzione del beneficio e sui garanti (mossa 5)
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Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 24214 del 18 novembre 2011. Principio: il requisito della soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali previsto dall’art. 142 l.fall. va interpretato senza pretendere che ogni creditore abbia ricevuto qualcosa, in coerenza con la funzione di nuovo inizio del beneficio. Rilevanza: chiarisce che il beneficio è pensato per il debitore persona, non per i suoi garanti, la cui posizione resta regolata dalle norme sulle garanzie. Pronuncia resa sulla legge fallimentare.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8697 del 28 marzo 2023. Principio: si ha co-fideiussione, con il regresso tra garanti previsto dall’art. 1304 c.c., solo quando più fideiussori garantiscono lo stesso debito con reciproca consapevolezza e intento comune; altrimenti la fideiussione è plurima e quel regresso non opera. Rilevanza: dopo l’esdebitazione del debitore principale, la banca escute i garanti; la ripartizione del peso tra loro dipende da questa distinzione.
Il filo comune di queste decisioni è che l’esdebitazione non è un perdono indiscriminato, ma un beneficio con confini precisi: dove il confine è tracciato dalla legge, il creditore escluso ha una posizione forte; dove il confine è incerto, la difesa ha spazio.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti ai creditori che sopravvivono all’esdebitazione, il nostro lavoro è giocare la partita al posto tuo, partendo dalle mosse che la controparte farà e non da quelle che ha già fatto. Concretamente:
- Mappiamo i debiti prima della domanda di apertura, classificando ciascuno secondo la sua sorte: esdebitabile, escluso ex art. 278, comma 7, relativo a garanzie di terzi, sorto dopo l’apertura.
- Qualifichiamo i crediti di mantenimento, separando gli arretrati di assegno da prestiti, rimborsi e altre poste che l’ex coniuge potrebbe presentare come alimentari, e ne curiamo l’ammissione al passivo con il corretto privilegio.
- Leggiamo i titoli dei danneggiati, verificando se il debito nasce da fatto illecito extracontrattuale o da inadempimento contrattuale, perché da questo dipende la sua sopravvivenza.
- Scomponiamo cartelle ed estratti di ruolo in tributo, interessi e sanzioni, individuando le sanzioni accessorie a debiti esdebitati e quelle autonome.
- Costruiamo la documentazione della meritevolezza insieme all’OCC e al liquidatore, per ridurre lo spazio di contestazione del creditore pubblico e dei creditori privati nel procedimento di esdebitazione.
- Presidiamo l’elenco dei creditori e le comunicazioni, perché ogni creditore avvisato è un creditore che non potrà poi invocare l’ignoranza della procedura.
- Conserviamo e opponiamo il piano di riparto finale al creditore non insinuato che si presenta a procedura chiusa, limitandone la pretesa alla percentuale dei creditori di pari grado.
- Esaminiamo le fideiussioni dei familiari e dei soci (importo massimo, art. 1957 c.c., clausole dello schema ABI) e valutiamo per il garante sovraindebitato una procedura autonoma o familiare.
- Apriamo il tavolo della trattativa con i creditori esclusi nel momento in cui la loro convenienza si sposta: dopo il riparto, prima dell’esecuzione.
- Proponiamo opposizioni all’esecuzione contro le azioni che pretendono di riscuotere debiti già cancellati dall’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in particolare due abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario OCC, l’Avvocato conosce dall’interno la liquidazione controllata, cioè la procedura da cui nasce l’esdebitazione delle persone fisiche, e sa come la relazione dell’Organismo e l’elenco dei creditori incidano su ciò che resterà in piedi dopo. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, lavora sulla crisi dell’impresa, dove la sorte delle garanzie personali dei soci è spesso il vero nodo e dove la transazione fiscale va giocata prima della liquidazione.
La qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva che ha qualificato un credito come non alimentare o come contrattuale viene sostenuta, se necessario, in tutti i gradi di giudizio, senza cambi di difensore.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i carichi fiscali, il piano di riparto e la convenienza economica di ogni creditore a trattare o agire; gli avvocati ne traggono le contromosse processuali.
Chiusura
Non tutti i debiti si cancellano con l’esdebitazione, e i creditori che lo sanno si muovono di conseguenza: l’ex coniuge sul reddito futuro, il danneggiato sul patrimonio sopravvenuto, l’amministrazione sulle sanzioni autonome, il creditore non insinuato sul suo residuo, la banca sul fideiussore. Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: e i tempi giusti, qui, sono soprattutto quelli che precedono la domanda di liquidazione.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’esdebitazione è il punto d’arrivo dei percorsi che l’Avv. Monardo segue per qualifica certificata: la crisi da sovraindebitamento, come Gestore della crisi L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e la crisi d’impresa, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Da questa doppia prospettiva analizzeremo quali tuoi debiti sopravviveranno, verificheremo come ridurne il peso e costruiremo la strategia per affrontare ciascun creditore nel momento in cui la sua convenienza cambia.
📩 Non lasciare che siano i creditori esclusi a scegliere i tempi della partita: scrivici oggi stesso, tutti i contatti dello Studio Monardo sono qui sotto, in fondo all’articolo.
