Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sembra un passaggio di cancelleria. Non lo è. L’art. 25-sexies, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) stabilisce che il ricorso con cui l’imprenditore chiede l’omologazione è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito. Dalla data di quella pubblicazione, e non da un momento qualsiasi, si producono gli effetti richiamati dagli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. Sono gli effetti che decidono quali prelazioni restano in piedi, quali atti dell’impresa restano efficaci e quali crediti diventano prededucibili.
Per questo la pubblicazione è anche una data che i creditori più attrezzati tengono d’occhio. Una banca, un fornitore strategico o un ente impositore capisce bene che tra la fine della composizione negoziata e la pubblicazione del ricorso si apre una finestra. Alcune iniziative sono ancora possibili, altre diventano inefficaci dal giorno dopo. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questa guida segue il percorso dal lato della controparte. Spiega cosa fa il creditore prima, durante e dopo la pubblicazione, quali limiti la legge gli impone e come l’impresa può giocare d’anticipo.
Il tema rientra nella competenza specifica dello Studio. Il concordato semplificato non si sceglie liberamente: nasce solo al termine di una composizione negoziata della crisi, dopo che l’esperto ha depositato una relazione finale. Questa relazione deve attestare che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Conosce quindi dall’interno la fase che precede il ricorso: come si costruisce la relazione finale, quali informazioni ricevono i creditori, come si arriva alla comunicazione che fa partire il termine di sessanta giorni. Proprio in quel passaggio si gioca la tempestività del deposito e della pubblicazione.
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Chi hai di fronte: i creditori di un’impresa che arriva al concordato semplificato
Prima di vedere le mosse conviene capire chi le compie. Quando un’impresa arriva al concordato semplificato ha già alle spalle una composizione negoziata fallita. I creditori quindi non sono sorpresi. Hanno partecipato alle trattative o ne sono stati informati, hanno ricevuto dati sul patrimonio e sulle prospettive, hanno visto le proposte. Sono creditori informati, e un creditore informato è un creditore che pianifica.
La controparte tipica si divide in quattro figure, ciascuna con una convenienza propria.
La banca con garanzie reali. Ha un’ipoteca volontaria o un pegno e sa che nel concordato semplificato l’ordine delle cause di prelazione va rispettato. La giurisprudenza di merito lo ha ribadito (Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025, che considera inderogabile l’ordine delle prelazioni salvo incapienza del bene). Dal suo punto di vista il concordato non è una minaccia mortale. La sua preoccupazione principale è il valore di realizzo del bene e i tempi della liquidazione.
Il creditore chirografario con un titolo esecutivo. È il giocatore più pericoloso nella finestra che precede la pubblicazione. Ha un decreto ingiuntivo esecutivo o una sentenza e sa che, nel concordato semplificato, rischia una soddisfazione molto bassa. Dal suo punto di vista conviene trasformare il credito chirografario in credito garantito prima che scattino gli effetti della pubblicazione: iscrivere un’ipoteca giudiziale, avviare un pignoramento, ottenere un pagamento.
Il fornitore strategico. Spesso preferisce trattare, perché la prosecuzione del rapporto con chi acquisterà l’azienda o i beni gli interessa più del recupero integrale. È il creditore con cui la partita si chiude più facilmente.
L’ente impositore e il creditore pubblico. L’Erario, gli enti previdenziali e, dopo il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, anche gli enti locali per i propri tributi si muovono secondo regole proprie. Il decreto, che riforma i tributi regionali e locali in attuazione della L. 111/2023 e non è un correttivo del Codice della crisi, con l’art. 4 estende ai tributi locali gli strumenti del Codice, compreso l’accordo transattivo nella composizione negoziata previsto dall’art. 23, comma 2-bis. La conseguenza pratica è che anche il Comune creditore è oggi un interlocutore della fase negoziale che precede il concordato semplificato, e non solo un soggetto che attende il riparto.
Un tratto accomuna queste figure: nel concordato semplificato i creditori non votano. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha sottolineato che i creditori possono solo opporsi all’omologazione. Questa è la chiave di lettura di tutto ciò che segue. Il creditore che non può bocciare la proposta con il voto concentra le energie in due momenti. Il primo è prima della pubblicazione, per migliorare la propria posizione. Il secondo è dopo, per contestare l’omologazione con l’opposizione e i mezzi di impugnazione.
C’è poi un dato di fondo che il creditore razionale conosce. La Corte d’Appello di Potenza (n. 336 del 19 luglio 2024) ha definito il concordato semplificato una extrema ratio, utilizzabile solo quando accordi e altre soluzioni concordate sono risultati impossibili. Il Tribunale di Milano (n. 132 del 23 febbraio 2024; n. 277 del 3 aprile 2025) ne ha affermato la natura esclusivamente liquidatoria, senza spazio per la continuità diretta. Il creditore sa quindi che la partita riguarda il valore di liquidazione del patrimonio, non il futuro dell’impresa. La sua domanda di fondo è una sola: “Prendo di più dentro il concordato o fuori, nella liquidazione giudiziale?” Ogni sua mossa risponde a questa domanda.
Va chiarito subito come funziona tecnicamente la pubblicazione, perché ogni mossa dipende dal calendario. Il ricorso si deposita telematicamente presso il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. La pubblicazione nel registro delle imprese è curata dal cancelliere, non dall’imprenditore, ed è dovuta entro il giorno successivo al deposito. La guida operativa della Camera di commercio di Firenze sui rapporti tra composizione negoziata e registro delle imprese individua nel cancelliere il soggetto obbligato all’iscrizione del ricorso e dei successivi provvedimenti del tribunale. Indica anche le modalità tecniche con cui l’informazione compare in visura: codice atto A15, con la dicitura che segnala il deposito della domanda di concordato semplificato. Dalla visura camerale, quindi, chiunque può sapere che il ricorso è stato depositato e da quando decorrono gli effetti.
Prima mossa: il creditore sorveglia il calendario della composizione negoziata
La mossa
La prima cosa che il creditore farà è leggere il calendario. Non deve aspettare una notifica. Sa che l’istanza di composizione negoziata è iscritta nel registro delle imprese. Sa che, alla chiusura, l’esperto redige una relazione finale che l’imprenditore riceve con la comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8, CCII. Sa che da quella comunicazione decorre il termine di sessanta giorni entro cui l’imprenditore può proporre il concordato semplificato (art. 25-sexies, comma 1). Un creditore organizzato, tipicamente una banca o una società di recupero, consulta periodicamente la visura camerale del debitore e segue la cronologia.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene conoscere le date per una ragione semplice: il periodo tra la chiusura della composizione negoziata e la pubblicazione del ricorso è il momento in cui il creditore ha più libertà di azione. Le misure protettive concesse durante la composizione negoziata hanno durata limitata e cessano con la chiusura delle trattative. La Corte d’Appello di Milano (n. 298 del 30 gennaio 2023) lo ha detto chiaramente. Il termine di sessanta giorni per proporre il concordato semplificato non è un nuovo blocco automatico delle azioni dei creditori. È solo un limite temporale entro cui accedere all’istituto. Cessate le misure protettive, i creditori possono riprendere le azioni esecutive e la liquidazione giudiziale può essere aperta.
Il creditore preferisce non attivarsi solo quando prevede che il concordato semplificato gli darà di più della liquidazione giudiziale, o quando il costo di un’azione esecutiva supera il beneficio atteso. Un fornitore con un credito modesto raramente si muove. Una banca con un’esposizione chirografaria rilevante lo fa quasi sempre.
I suoi limiti
Il creditore non controlla il calendario: lo legge e basta. Il termine di sessanta giorni appartiene all’imprenditore, e solo l’imprenditore può depositare il ricorso. Il Tribunale di Milano (n. 236 del 20 marzo 2025) ha precisato che la domanda va proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, solo dal debitore e solo dopo il deposito di tale relazione. Il creditore non può anticipare né provocare il concordato semplificato. Può solo prepararsi.
Un secondo limite riguarda l’accesso alle informazioni. Il registro delle imprese mostra il deposito del ricorso, ma non rende pubblico il contenuto riservato della composizione negoziata. La guida camerale citata segnala, per esempio, che il nominativo dell’esperto non viene reso noto in sede di iscrizione dell’istanza. Il creditore ricostruisce il calendario, non le carte.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è ridurre al minimo l’intervallo tra la comunicazione della relazione finale e il deposito del ricorso, preparando prima della chiusura delle trattative tutto ciò che l’art. 25-sexies, comma 1, richiede: il piano di liquidazione e la documentazione dell’art. 39 CCII (scritture contabili, elenchi dei creditori con le cause di prelazione, stato delle attività, relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, dichiarazioni fiscali). Chi aspetta di ricevere la relazione finale per iniziare a raccogliere i documenti regala al creditore settimane di libertà.
Il testo vigente dell’art. 25-sexies, comma 1, consente inoltre di presentare, entro lo stesso termine di sessanta giorni, una domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 CCII. È uno strumento da valutare con attenzione quando la documentazione non è pronta. Anche la domanda con riserva è soggetta a pubblicazione nel registro delle imprese, e la data di quella pubblicazione diventa il riferimento per la difesa del patrimonio. In alternativa si può depositare subito il ricorso completo, se il materiale c’è.
Una seconda contromossa riguarda il foro. Il ricorso va depositato presso il tribunale del centro degli interessi principali. Un errore sul tribunale competente non incide sulla pubblicazione in sé, ma espone a una declaratoria di incompetenza e a ritardi. La Cassazione (ord. n. 9730 del 12 aprile 2023) ha applicato al concordato semplificato, in via analogica, la regola per cui il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito è irrilevante ai fini della competenza. Un’impresa che ha spostato la sede di recente deve quindi verificare con cura il tribunale a cui rivolgersi.
Le pronunce che ti proteggono
- Corte d’Appello di Milano, n. 298 del 30 gennaio 2023: il termine di sessanta giorni non equivale a un blocco automatico delle azioni; per questo la rapidità del deposito è decisiva.
- Tribunale di Milano, n. 236 del 20 marzo 2025: il potere di proporre il concordato semplificato è riservato al debitore, entro il termine, dopo la relazione finale.
- Cass., ord. n. 9730 del 12 aprile 2023: irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno anteriore ai fini della competenza territoriale.
Seconda mossa: la corsa alla prelazione prima della pubblicazione
La mossa
La seconda mossa è la più insidiosa ed è quella che rende la data di pubblicazione davvero decisiva. Il creditore chirografario con un titolo (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sentenza di condanna) iscrive un’ipoteca giudiziale sugli immobili dell’impresa. Oppure cerca di ottenere in altro modo una garanzia o un pagamento preferenziale. Lo scopo è passare dalla massa dei chirografari alla categoria dei creditori garantiti prima che il concordato fotografi la situazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene per una ragione aritmetica. Nel concordato semplificato i creditori chirografari possono ricevere percentuali molto basse, e la legge chiede solo che la proposta assicuri un’utilità a ciascun creditore e non li pregiudichi rispetto alla liquidazione giudiziale. Un’ipoteca giudiziale iscritta in tempo utile, invece, può trasformare quel credito in un credito da soddisfare con priorità sul ricavato dell’immobile.
Il creditore rinuncia a questa mossa quando l’impresa non ha beni immobili liberi o capienti, quando i beni sono già gravati da ipoteche di grado anteriore che ne assorbono il valore, o quando valuta che l’ipoteca sarebbe comunque esposta a inefficacia per ragioni temporali.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone un vincolo preciso. L’art. 25-sexies, comma 2, richiama l’art. 46 CCII, e gli effetti di quest’ultimo decorrono dalla pubblicazione del ricorso. L’art. 46 contiene due regole che colpiscono proprio questa mossa.
La prima: le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Il creditore che iscrive l’ipoteca giudiziale pochi giorni o poche settimane prima della pubblicazione non ottiene alcuna priorità opponibile agli altri creditori. Il conto dei novanta giorni si fa a ritroso proprio dalla data di pubblicazione: ecco perché quella data conta.
La seconda: dopo la pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo autorizzazione del tribunale. La finestra si chiude definitivamente con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Il creditore che iscrive un’ipoteca giudiziale più di novanta giorni prima della pubblicazione si colloca invece fuori dal perimetro dell’inefficacia. Su quella garanzia bisognerà ragionare con gli strumenti ordinari (contestazione del titolo, verifica della capienza, rispetto delle cause di prelazione nel piano).
La tua contromossa
La contromossa è duplice. Primo, conoscere con esattezza le iscrizioni ipotecarie esistenti e le loro date, con una visura ipotecaria aggiornata su tutti gli immobili dell’impresa all’avvio della crisi e una nuova visura subito prima del deposito. Solo così si sa quali ipoteche giudiziali cadranno nel periodo dei novanta giorni e quali no.
Secondo, non ritardare il deposito, perché il conteggio a ritroso parte dalla pubblicazione. Ogni giorno di ritardo sposta in avanti la data di riferimento e può far uscire dal periodo dei novanta giorni un’ipoteca che altrimenti sarebbe stata inefficace. Se un creditore ha iscritto l’ipoteca giudiziale, poniamo, ottanta giorni prima della data in cui il ricorso potrebbe essere depositato, ogni settimana persa la avvicina alla salvezza. Ciò che la legge offre al debitore si perde solo con la lentezza.
Va poi controllato che la pubblicazione avvenga davvero nei tempi. La norma la affida al cancelliere entro il giorno successivo al deposito. È buona pratica verificare la visura camerale nei giorni immediatamente successivi e, se l’iscrizione non compare, sollecitare formalmente la cancelleria, conservando traccia della data di deposito. La data che conta per gli effetti è quella di pubblicazione, e un ritardo dell’ufficio non è indifferente per chi difende il patrimonio.
Lo Studio, che vede nell’Avv. Monardo un Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, prepara il deposito già durante le trattative, così che la data di pubblicazione cada il prima possibile dopo la relazione finale e il periodo di novanta giorni copra il maggior numero di iscrizioni pregiudizievoli.
Le pronunce che ti proteggono
In questo ambito, per il concordato semplificato, le fonti consultate non riportano pronunce di legittimità specifiche sull’inefficacia delle ipoteche giudiziali. Il presidio è normativo: il richiamo dell’art. 46 contenuto nell’art. 25-sexies, comma 2, che ancora gli effetti alla pubblicazione. Resta utile il principio della Corte d’Appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) sul rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Un’ipoteca inefficace non genera una causa di prelazione da rispettare. Un’ipoteca efficace, invece, va collocata al suo posto nel piano.
Terza mossa: il pignoramento nella finestra scoperta
La mossa
La terza mossa è l’aggressione diretta. Cessate le misure protettive della composizione negoziata, il creditore munito di titolo notifica un precetto e avvia un pignoramento: presso terzi sui conti correnti e sui crediti verso clienti, mobiliare sulle giacenze di magazzino, immobiliare sui beni dell’impresa. L’obiettivo è sottrarre liquidità o beni al futuro piano di liquidazione, o almeno creare una pressione che spinga l’impresa a pagarlo per primo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene muoversi finché il campo è libero. Come si è visto, il termine di sessanta giorni non è di per sé un blocco delle azioni. Un pignoramento presso terzi sui conti dell’impresa, notificato nella finestra giusta, può bloccare somme che servirebbero a gestire la fase di liquidazione.
Il creditore preferisce non farla quando il costo dell’esecuzione (contributo unificato, spese di notifica, tempi) supera il valore che può realisticamente recuperare. La rinuncia è probabile anche quando teme che le somme pignorate vengano comunque attratte nel concordato, e quando sa che il tribunale potrebbe concedere misure protettive sul ricorso.
I suoi limiti
L’art. 25-sexies, comma 2, non richiama l’art. 54 CCII sulle misure protettive. Questo è il punto su cui la giurisprudenza di merito si è divisa, e la divisione incide direttamente sul margine d’azione del creditore.
Un primo orientamento esclude le misure protettive nel concordato semplificato. Secondo il Tribunale di Torino (25 novembre 2022) e il Tribunale di Avellino (23 marzo 2023), l’art. 54 non menziona il concordato semplificato e, in assenza di trattative da proteggere, mancherebbe la funzione stessa delle misure.
Un secondo orientamento, più diffuso, le ammette. Il Tribunale di Padova (12 ottobre 2023) ha ritenuto che l’imprenditore possa chiedere le misure protettive dell’art. 54, comma 2, nella domanda di accesso al concordato semplificato. Ha osservato che il concordato semplificato rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi e che la definizione di misure protettive non è limitata alla tutela delle trattative. Nello stesso senso si sono espressi il Tribunale di Milano (16 settembre 2022) e il Tribunale di Trieste (8 settembre 2023). Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 19 aprile 2023 riportata nel massimario camerale 2025, ha ritenuto applicabile al concordato semplificato il sub-procedimento cautelare degli artt. 54 e seguenti.
Ne discende che il pignoramento avviato dopo la pubblicazione può essere neutralizzato se il tribunale adito aderisce all’orientamento favorevole e concede le misure richieste nel ricorso. Il pignoramento avviato prima resta invece esposto solo alle regole ordinarie dell’esecuzione e agli effetti degli artt. 46 e 96.
La tua contromossa
La contromossa chiave è chiedere le misure protettive già nel ricorso ex art. 25-sexies, con una motivazione costruita sulla giurisprudenza favorevole, così che la pubblicazione nel registro delle imprese coincida con la richiesta di protezione. Nel tribunale che segue l’orientamento favorevole, la domanda pubblicata diventa uno scudo. Nel tribunale che segue l’orientamento contrario, bisogna sapere in anticipo che lo scudo potrebbe mancare e accelerare ulteriormente.
Sul piano pratico, conviene anche mappare prima del deposito i rapporti che il creditore potrebbe aggredire: conti correnti, crediti commerciali, beni in magazzino. Valutare con i commercialisti dello staff come gestire la liquidità nel rispetto della par condicio aiuta a non trovarsi con i conti bloccati il giorno dopo la chiusura delle trattative.
Infine, per i pignoramenti già in corso, occorre verificare titolo, precetto e atti esecutivi. I vizi ordinari dell’esecuzione restano rilevanti anche quando la crisi è aperta, e un’opposizione fondata può guadagnare il tempo necessario ad arrivare alla pubblicazione.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Padova, 12 ottobre 2023; Trib. Milano, 16 settembre 2022; Trib. Trieste, 8 settembre 2023: misure protettive richiedibili nel concordato semplificato.
- Trib. Avellino, ord. 19 aprile 2023: applicabilità del sub-procedimento cautelare degli artt. 54 e ss.
- In senso contrario, da conoscere per prevenire l’obiezione: Trib. Torino, 25 novembre 2022; Trib. Avellino, 23 marzo 2023.
- Corte d’Appello di Milano, n. 298 del 30 gennaio 2023: senza misure protettive in corso, le azioni esecutive possono riprendere.
Quarta mossa: l’istanza di liquidazione giudiziale e la contestazione dell’ammissibilità
La mossa
La quarta mossa è la più radicale. Il creditore, o il pubblico ministero a cui il ricorso viene comunicato, punta a far cadere il concordato semplificato già sull’ammissibilità e ad aprire la liquidazione giudiziale. Il creditore può depositare o coltivare un’istanza di liquidazione giudiziale. Può anche segnalare al tribunale le ragioni per cui la proposta non dovrebbe superare il vaglio iniziale: relazione finale carente, trattative non svolte in buona fede, documentazione incompleta.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene quando ritiene che la liquidazione giudiziale gli renda di più: perché consente azioni revocatorie, perché il curatore ha poteri d’indagine più ampi, o perché vuole che la gestione passi a un organo terzo. Il creditore preferisce non farla quando la liquidazione giudiziale costerebbe di più in tempi e spese senza un vantaggio reale nel riparto.
I suoi limiti
Il controllo di ammissibilità spetta al tribunale e non è nelle mani del creditore. Il creditore può sollecitarlo, ma non può sostituirlo. La Cassazione ha però chiarito che questo controllo è effettivo, ed è proprio qui che le segnalazioni del creditore possono avere peso.
Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, la Suprema Corte ha affermato che il giudizio di ammissibilità del tribunale sul concordato semplificato deve estendersi ai profili di legalità sostanziale, non limitandosi alla mera regolarità formale. Con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 ha precisato che il vaglio non si esaurisce nella ritualità formale, ma verifica le condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione richiesta. Nel merito, il Tribunale di Milano (n. 426 del 15 giugno 2024) ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale che attestasse buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b). Il Tribunale di Napoli (n. 153 del 25 ottobre 2023) ha affermato che il tribunale può verificare pienamente la veridicità della relazione finale. La Corte d’Appello di Milano (n. 1033 del 21 marzo 2024) ha incluso nel controllo la non manifesta implausibilità della proposta.
Le fonti consultate attribuiscono inoltre a una pronuncia della Prima Sezione della Cassazione del gennaio 2026 il principio per cui il controllo di ammissibilità si estende, fin dall’inizio, alla verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII), attraverso la documentazione degli artt. 25-sexies e 39. Su numero e data di questa pronuncia le fonti non concordano, come si dirà nel riepilogo finale.
Il limite per il creditore è questo: se la relazione finale è solida e la documentazione completa, le sue contestazioni sull’ammissibilità hanno poco spazio, perché il tribunale verifica fatti documentati e non opinioni.
La tua contromossa
La contromossa si prepara prima della pubblicazione, perché il ricorso pubblicato è il documento su cui il creditore costruirà le sue obiezioni. Il ricorso deve essere completo dal primo giorno: relazione finale dell’esperto con l’attestazione di correttezza e buona fede, piano di liquidazione coerente, tutta la documentazione dell’art. 39 e una ricostruzione dei presupposti di accesso alla composizione negoziata. L’art. 25-sexies, comma 3, consente al tribunale di concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni, ma contare su quel termine significa offrire al creditore un argomento in più.
Sulla buona fede, la Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha richiesto un’interlocuzione effettiva con i creditori, con informazioni complete e una comparazione con la liquidazione giudiziale. La traccia documentale delle trattative (verbali, comunicazioni, proposte inviate e risposte ricevute) è la migliore difesa contro l’accusa di trattative di facciata.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass., ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 e Cass., ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026: il controllo di ammissibilità è sostanziale e ancorato alla documentazione. Un ricorso completo lo supera.
- Trib. Milano, n. 426 del 15 giugno 2024; Trib. Napoli, n. 153 del 25 ottobre 2023; App. Milano, n. 1033 del 21 marzo 2024: estensione del controllo su relazione finale e plausibilità della proposta.
- App. Napoli, decreto 7 gennaio 2025: contenuto concreto della buona fede nelle trattative.
Quinta mossa: l’opposizione all’omologazione
La mossa
Superata l’ammissibilità, il tribunale nomina un ausiliario ex art. 68 c.p.c. e acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto (art. 25-sexies, comma 3). Con decreto ordina poi la comunicazione della proposta e dei pareri ai creditori e fissa l’udienza di omologazione (comma 4). Il creditore insoddisfatto gioca qui la sua carta principale: l’opposizione all’omologazione, da proporre costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza. Possono opporsi i creditori e qualsiasi interessato.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista l’opposizione è lo strumento che sostituisce il voto che non ha. Conviene quando può dimostrare che la proposta lo pregiudica rispetto alla liquidazione giudiziale, che il piano non è fattibile, che le cause di prelazione non sono rispettate, o che non gli viene assicurata alcuna utilità. Il creditore preferisce non opporsi quando il confronto con la liquidazione giudiziale è chiaramente favorevole al concordato, o quando il costo del giudizio non vale il recupero atteso.
I suoi limiti
Il termine per opporsi è perentorio nella sua logica: dieci giorni prima dell’udienza. Il creditore che si costituisce tardi perde la possibilità di far valere le sue ragioni come opponente.
Sul merito, i parametri sono quelli del comma 5. Il tribunale omologa se verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano e se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e assicura un’utilità a ciascun creditore. Il Tribunale di Milano (n. 902 del 21 novembre 2024) ha riassunto così i criteri. La Corte d’Appello di Potenza (n. 336 del 19 luglio 2024) ha richiesto al giudice di valutare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
Qui la giurisprudenza ha dato al creditore un argomento concreto. Con la pronuncia n. 624/2026 della Prima Sezione, la Cassazione ha stabilito che l’utilità per ciascun creditore può anche non essere economicamente misurabile, ma non può ridursi alla sola soluzione più rapida della crisi quando i chirografari non ricevono alcuna soddisfazione. Il principio è riportato in modo concorde dalle fonti consultate, che però divergono sulla data (12 gennaio 2026 secondo una fonte, 16 gennaio 2026 secondo un’altra) e sul tipo di provvedimento. Le fonti riportano inoltre che, secondo la Cassazione, le somme liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei propri finanziamenti non costituiscono “risorse esterne” ai sensi dell’art. 84, comma 4, perché non incrementano l’attivo. Sul numero di quella pronuncia, però, le fonti non concordano.
Per il creditore chirografario, questi principi sono un’arma. Per l’impresa sono un vincolo di costruzione del piano.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire la proposta già sapendo come verrà attaccata: un confronto puntuale con la liquidazione giudiziale, dati verificabili, e un’utilità concreta per ciascun creditore, anche chirografario. Non basta promettere tempi rapidi. Serve dimostrare che ogni creditore riceve qualcosa che nella liquidazione giudiziale non riceverebbe, o lo riceverebbe in misura inferiore.
Sul piano procedurale, la pubblicazione nel registro delle imprese e la comunicazione del decreto ai creditori sono i presupposti della regolarità del contraddittorio. Un contraddittorio viziato è un argomento di opposizione che il debitore non deve concedere: va verificato che ogni creditore abbia ricevuto la comunicazione del decreto con la proposta e i pareri, e che tra la scadenza del termine assegnato all’ausiliario e l’udienza intercorrano almeno quarantacinque giorni, come richiede il comma 4.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass., Sez. I, n. 624/2026 (data indicata in modo discordante dalle fonti): l’utilità non può ridursi alla rapidità.
- Trib. Milano, n. 902 del 21 novembre 2024; App. Potenza, n. 336 del 19 luglio 2024: i parametri dell’omologazione e il confronto con la liquidazione giudiziale.
- App. Napoli, decreto 7 gennaio 2025: i creditori non votano e possono solo opporsi. Il perimetro dell’opposizione è quindi quello della legge.
- App. Catania, decreto 14 febbraio 2025: inderogabilità dell’ordine delle prelazioni salvo incapienza.
Sesta mossa: il reclamo e il tentativo di arrivare in Cassazione
La mossa
L’ultima mossa arriva dopo il decreto del tribunale. Il decreto di omologazione è motivato, immediatamente esecutivo e viene iscritto nel registro delle imprese. Il creditore che ha perso può proporre reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni. Contro il decreto della Corte d’appello è possibile il ricorso per cassazione, anch’esso entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 25-sexies, commi 6-8 nella sintesi delle fonti consultate).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene quando ha argomenti forti sull’utilità o sul confronto con la liquidazione, o quando il valore in gioco giustifica un altro grado di giudizio. Preferisce non farla quando il decreto è ben motivato e il reclamo comporterebbe solo costi e rischio di soccombenza.
I suoi limiti
Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo: il reclamo non blocca di per sé l’esecuzione del concordato. Sul piano processuale, la Cassazione (ord. n. 881 del 16 gennaio 2026) ha chiarito che né l’ausiliario né il commissario liquidatore sono contraddittori necessari nel reclamo contro il decreto di omologazione, non avendo interessi propri da far valere. Il perimetro del giudizio resta quello tra debitore e creditori opponenti.
Le fonti riportano inoltre un principio speculare, che opera quando la proposta viene respinta: il decreto con cui la Corte d’appello, in sede di reclamo, conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile in Cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, perché privo di carattere decisorio. Il principio è attribuito a pronunce della Prima Sezione del gennaio 2026, ma una fonte lo collega alla n. 620 e un’altra alla n. 623. Per questo lo si richiama qui solo come principio, senza un estremo certo.
La tua contromossa
La contromossa è far emergere già davanti al tribunale tutto ciò che servirà nei gradi successivi. Gli argomenti non spesi in primo grado sono argomenti che il creditore potrà sfruttare. Se la proposta viene dichiarata inammissibile, il principio sulla non ricorribilità per cassazione del decreto confermativo dice che, di fatto, la partita si chiude in Corte d’appello. Il reclamo va quindi costruito con la massima completezza, perché potrebbe essere l’ultimo grado utile.
Per chi ha ottenuto l’omologazione, la pubblicazione del decreto nel registro delle imprese è il passaggio che rende la situazione conoscibile ai terzi e chiude la stagione della corsa alle prelazioni. Anche questa iscrizione va controllata in visura.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass., ord. n. 881 del 16 gennaio 2026: niente contraddittori necessari ulteriori nel reclamo.
- Cass., Sez. I, gennaio 2026 (n. 620 o n. 623 secondo fonti divergenti): non ricorribilità in Cassazione del decreto che conferma l’inammissibilità.
- Trib. Mantova, ord. 18 ottobre 2024: la pendenza dell’impugnazione sul concordato semplificato è incompatibile con l’apertura di una nuova composizione negoziata. Il creditore non deve temere un “ritorno” alle trattative mentre il giudizio pende.
- Trib. Pesaro, ord. 9 agosto 2023: la rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti preclude l’accesso alla composizione negoziata.
Il giorno dopo la pubblicazione: come cambia il campo per il creditore
Le sei mosse descritte ruotano tutte intorno a un punto fermo: la data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese. Conviene quindi guardare da vicino cosa succede il giorno dopo, dal punto di vista di chi deve recuperare un credito. L’art. 25-sexies, comma 2, non elenca gli effetti uno per uno. Rinvia a quattro norme del Codice, e ciascuna toglie al creditore uno strumento o gliene cambia il valore.
Il rinvio all’art. 46: atti dell’impresa e prelazioni
Il primo rinvio è all’art. 46 CCII, già visto per le ipoteche giudiziali. Oltre all’inefficacia delle ipoteche recenti e al divieto di acquisire nuove prelazioni senza autorizzazione, la norma incide sugli atti dell’impresa. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del tribunale sono inefficaci, e i crediti di terzi che ne derivano non godono della prededuzione. Per il creditore questo significa che, dopo la pubblicazione, non può più ottenere dall’impresa garanzie, cessioni o pagamenti straordinari che lo favoriscano rispetto agli altri. Un creditore che, nei giorni successivi alla pubblicazione, chiede all’imprenditore una cessione di crediti a garanzia o una datio in solutum riceve un atto esposto all’inefficacia. Un creditore razionale lo sa e, se ci prova, lo fa prima.
La contromossa è organizzativa. Dal giorno della pubblicazione, ogni atto che esce dalla gestione corrente va valutato prima di essere compiuto e, se necessario, autorizzato. Chi continua a firmare come se nulla fosse cambiato espone gli atti all’inefficacia e consegna ai creditori un argomento per l’opposizione.
Il rinvio all’art. 94: la gestione dell’impresa in pendenza del ricorso
Il secondo rinvio è all’art. 94 CCII, norma del concordato preventivo sugli effetti della domanda. L’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. Nel concordato semplificato non c’è un commissario giudiziale come nel concordato preventivo, e il tribunale si avvale dell’ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. Il principio, però, è lo stesso: la pubblicazione segna il passaggio da una gestione libera a una gestione controllata.
Dal punto di vista del creditore, questo ha un risvolto preciso. Se l’impresa compie atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione dopo la pubblicazione, il creditore ottiene materiale per contestare la regolarità del procedimento e, nei casi più gravi, la fattibilità o la correttezza della proposta. È uno dei vizi su cui un creditore attento costruisce un’opposizione.
Il rinvio all’art. 96: le regole sui crediti
Il terzo rinvio è all’art. 96 CCII, che rende applicabili, dalla domanda, alcune regole della liquidazione giudiziale sugli effetti per i creditori, come la disciplina della compensazione e il corso degli interessi. Il creditore che è anche debitore dell’impresa, per esempio la banca che detiene somme sul conto o il cliente-fornitore con posizioni reciproche, valuta subito se può compensare. La data di pubblicazione è il riferimento per capire quali crediti e debiti sono “anteriori” e possono entrare nella compensazione secondo le regole richiamate. Movimenti e accrediti successivi vanno guardati con attenzione, perché sono il terreno su cui la banca proverà a recuperare per prima.
La contromossa, anche qui, è preventiva. Prima del deposito si ricostruiscono le posizioni reciproche con banche e controparti commerciali. Dopo la pubblicazione si sorvegliano gli addebiti e le compensazioni operate unilateralmente, per contestare quelle che la legge non consente.
Il rinvio all’art. 6: la prededuzione
Il quarto rinvio è all’art. 6 CCII sulla prededuzione. Da un lato è uno strumento a favore dell’impresa: chi lavora con l’impresa dopo la pubblicazione, per atti legalmente compiuti, sa che il suo credito sarà soddisfatto prima degli altri. Questo aiuta a mantenere i rapporti necessari alla liquidazione ordinata dei beni. Dall’altro lato, il creditore anteriore vede crescere i crediti che lo precedono nel riparto. Dal suo punto di vista, ogni credito prededucibile riduce l’attivo disponibile per i chirografari, ed è proprio su questo che concentrerà le verifiche in sede di opposizione.
Le fonti consultate riportano, in proposito, il principio per cui le somme liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione negoziata non sono “risorse esterne” ai sensi dell’art. 84, comma 4. Per l’impresa la lezione è chiara: le rinunce alla prededuzione non bastano, da sole, a dare utilità ai creditori. Servono apporti effettivi o un attivo che li soddisfi.
La visura come campo di gioco
Tutto questo spiega perché la visura camerale diventa il campo di gioco comune. Il creditore la legge per sapere da quando decorrono gli effetti. L’impresa la controlla per verificare che la pubblicazione sia avvenuta nei tempi. Anche i provvedimenti successivi del tribunale, cioè i decreti sull’ausiliario, sull’omologazione o sull’inammissibilità, vengono iscritti secondo le indicazioni operative delle Camere di commercio, e la loro presenza o assenza in visura racconta ai terzi lo stato della procedura. Una pubblicazione tempestiva e verificata è la prima difesa del patrimonio, perché fissa una data certa che il creditore non può spostare.
La partita giocata: tre simulazioni mossa contro contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Servono a mostrare come la data di pubblicazione sposta gli equilibri, e non descrivono casi reali.
Simulazione 1: l’ipoteca giudiziale e il conteggio dei novanta giorni
Dati di partenza. Una società di distribuzione ha un immobile stimato 214.500 €, già gravato da un’ipoteca volontaria di primo grado a favore di una banca per 158.300 €. Un fornitore con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 37.860 € iscrive ipoteca giudiziale di secondo grado il 7 gennaio 2026. La composizione negoziata si chiude senza accordo e la relazione finale dell’esperto è comunicata all’imprenditore il 3 marzo 2026. Il termine di sessanta giorni scade quindi il 2 maggio 2026.
Scenario A: deposito rapido. L’impresa ha preparato piano e documenti durante le trattative. Deposita il ricorso il 24 marzo 2026 e la cancelleria lo pubblica nel registro delle imprese il 25 marzo 2026. Contando novanta giorni a ritroso dal 25 marzo si arriva al 25 dicembre 2025. L’ipoteca del 7 gennaio 2026 cade dentro il periodo: è stata iscritta 77 giorni prima della pubblicazione. È inefficace rispetto ai creditori anteriori. Il fornitore resta chirografario per 37.860 € e il valore residuo dell’immobile dopo la banca, pari a 56.200 €, entra nel piano a beneficio della massa.
Scenario B: deposito lento. L’impresa inizia a raccogliere i documenti solo dopo il 3 marzo. Deposita il 14 aprile 2026 e la pubblicazione avviene il 15 aprile 2026, quindi ancora entro il termine di sessanta giorni. Ma dal 7 gennaio al 15 aprile 2026 corrono 98 giorni. L’ipoteca giudiziale è fuori dal periodo dei novanta giorni e resta efficace. Il fornitore si colloca in secondo grado su quei 56.200 € e, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, va soddisfatto prima dei chirografari sul ricavato dell’immobile.
Esito. Tre settimane di ritardo nel deposito valgono, per gli altri creditori, fino a 37.860 € di valore spostato a favore di un solo creditore. Per il fornitore, la strategia di attendere era razionale. Per l’impresa, la contromossa era tutta nella preparazione anticipata.
Simulazione 2: il pignoramento sui conti nella finestra scoperta
Dati di partenza. Una piccola impresa manifatturiera chiude la composizione negoziata il 10 giugno 2026 con la comunicazione della relazione finale. Le misure protettive concesse durante le trattative cessano. Un creditore con sentenza esecutiva per 18.740 € ha già notificato il precetto e attende la scadenza del termine di dieci giorni.
Mossa del creditore. Il 29 giugno 2026 il creditore notifica un pignoramento presso terzi alla banca dell’impresa. Sul conto ci sono 26.910 €, destinati a coprire i costi della fase liquidatoria.
Contromossa, versione A. L’impresa deposita il ricorso ex art. 25-sexies il 22 giugno 2026, con richiesta di misure protettive motivata sulla giurisprudenza favorevole (Trib. Padova, 12 ottobre 2023; Trib. Milano, 16 settembre 2022; Trib. Trieste, 8 settembre 2023). La pubblicazione avviene il 23 giugno. Se il tribunale aderisce all’orientamento favorevole, il pignoramento del 29 giugno interviene quando il debitore ha già chiesto protezione con un ricorso pubblicato. Il creditore si trova a eseguire contro un patrimonio che il debitore ha chiesto di proteggere. La conferma delle misure dipende dal tribunale.
Contromossa, versione B. L’impresa deposita solo il 20 luglio 2026. Il pignoramento del 29 giugno è già perfezionato quando il ricorso viene pubblicato. Le somme vincolate escono, di fatto, dalla disponibilità del piano finché la questione non viene risolta, e la gestione della fase liquidatoria si complica.
Esito. In entrambe le versioni il creditore ha agito in modo razionale. Solo nella prima il calendario lo ha preceduto.
Simulazione 3: l’opposizione fondata sulla sola rapidità
Dati di partenza. Il ricorso è pubblicato e il tribunale, acquisito il parere dell’ausiliario, fissa l’udienza di omologazione per il 20 novembre 2026. Il piano prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nulla ai chirografari. L’utilità per questi ultimi viene indicata nella “chiusura rapida della crisi”. Un fornitore chirografario per 64.270 € si costituisce opponendosi il 6 novembre 2026, quindi nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza (entro il 10 novembre).
Mossa del creditore. L’opponente invoca il principio della Cassazione n. 624/2026: l’utilità non può ridursi alla sola rapidità se i chirografari non ricevono nulla.
Contromossa preventiva (quella che avrebbe dovuto esserci). Il piano avrebbe dovuto prevedere un’utilità concreta per i chirografari, documentata e confrontata con la liquidazione giudiziale. Per esempio: un riparto del 3,4% proveniente dall’attivo, a fronte di una stima di riparto nullo in liquidazione giudiziale per effetto delle prelazioni e delle spese. Costruita così, la proposta toglie all’opponente l’argomento principale.
Esito. Il creditore non ha votato, ma con un’opposizione tempestiva e ben fondata ha messo a rischio l’omologazione. Se la proposta viene respinta, la strada del reclamo resta aperta. Ma il principio sulla non ricorribilità per cassazione del decreto che conferma l’inammissibilità ricorda che i gradi utili possono essere pochi.
Quando all’avversario conviene trattare
Dal suo punto di vista il creditore non è un nemico per partito preso. È un attore economico che confronta scenari. Ci sono momenti precisi in cui l’accordo diventa per lui la scelta più razionale, e riconoscerli cambia la partita.
Il primo momento è subito prima della pubblicazione, quando la sua ipoteca giudiziale è nel periodo dei novanta giorni. Il creditore che sa di aver iscritto da poco e che l’impresa sta per depositare capisce che la sua garanzia è a rischio. Per lui un accordo che gli riconosca qualcosa in più dei chirografari può valere più di una garanzia destinata a cadere. Va però ricordato che dopo la pubblicazione non si possono più acquisire prelazioni efficaci senza autorizzazione. Ogni accordo va quindi costruito nel rispetto della par condicio e delle regole del concordato, mai con pagamenti preferenziali occulti.
Il secondo momento è quando le misure protettive vengono concesse. Un creditore che ha investito in un pignoramento e se lo vede neutralizzare rivaluta la convenienza. Spesso preferisce sostenere il piano, magari chiedendo chiarimenti sulle stime, piuttosto che opporsi senza argomenti forti.
Il terzo momento è il deposito della relazione dell’ausiliario e dei pareri. Se il parere dell’esperto e quello dell’ausiliario confermano la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, il creditore sa che l’opposizione ha poche possibilità. È qui che i creditori chirografari più razionali smettono di combattere e iniziano a chiedere informazioni sui tempi del riparto.
Il quarto momento è dopo l’omologazione. Il decreto è immediatamente esecutivo e il reclamo costa. Il creditore che non ha argomenti nuovi tende a non reclamare, soprattutto alla luce della Cass. ord. n. 881/2026, che limita il contraddittorio ai soggetti con interessi propri, e della giurisprudenza che restringe l’accesso alla Cassazione.
C’è poi la questione del creditore pubblico. Durante la composizione negoziata, l’accordo transattivo con l’Erario e, ora, con gli enti locali per i tributi locali (D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, art. 4) può ridurre il peso del debito pubblico prima che si arrivi al concordato semplificato. Un debito fiscale definito nella fase negoziale è un problema in meno nel piano di liquidazione. La Corte d’Appello di Lecce (n. 22 del 15 gennaio 2025) ha ritenuto ammissibile nel concordato semplificato la falcidia dei debiti tributari, con il solo limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Anche l’ente impositore, quindi, ragiona in termini di convenienza comparata.
La lettura strategica è questa. Il creditore tratta quando il suo scenario alternativo peggiora. La pubblicazione del ricorso è il momento in cui molti scenari alternativi peggiorano insieme: le ipoteche recenti cadono, le prelazioni si chiudono, gli effetti degli artt. 94 e 96 si attivano. Chi deposita presto sposta prima di tutti gli altri la convenienza del creditore verso l’accordo.
La partita in tabella
La tabella riassume le sei mosse, il vincolo che la legge o la giurisprudenza impone al creditore e la finestra in cui l’impresa può agire.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Sorveglianza del calendario della composizione negoziata | Il termine di 60 giorni appartiene al debitore (Trib. Milano n. 236/2025) | Preparare piano e documenti art. 39 durante le trattative; valutare la domanda con riserva ex art. 40 | Prima della comunicazione della relazione finale |
| Iscrizione di ipoteca giudiziale | Inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione; divieto di nuove prelazioni dopo (art. 46 richiamato dall’art. 25-sexies, c. 2) | Visure ipotecarie aggiornate; deposito rapido; controllo della pubblicazione in visura | Dalla comunicazione della relazione al deposito |
| Pignoramento dopo la cessazione delle misure protettive | Il termine di 60 giorni non è un blocco automatico (App. Milano n. 298/2023); misure protettive richiedibili secondo l’orientamento prevalente | Chiedere le misure protettive nel ricorso; mappare conti e crediti aggredibili | Dalla chiusura delle trattative alla pubblicazione |
| Istanza di liquidazione giudiziale e contestazione dell’ammissibilità | Il controllo è del tribunale, sostanziale ma ancorato ai documenti (Cass. 31641/2025; Cass. 1353/2026) | Ricorso completo dal primo giorno; prova documentale della buona fede | Al deposito del ricorso |
| Opposizione all’omologazione | Costituzione entro 10 giorni prima dell’udienza; parametri del comma 5; utilità non ridotta alla rapidità (Cass. 624/2026) | Piano con utilità concreta per ciascun creditore; verifica della regolarità del contraddittorio | Dalla redazione della proposta all’udienza |
| Reclamo e ricorso per cassazione | 30 giorni per ciascun mezzo; decreto immediatamente esecutivo; nessun contraddittorio necessario con ausiliario e commissario (Cass. 881/2026) | Difese complete già davanti al tribunale; controllo dell’iscrizione del decreto | Dal decreto alla scadenza dei termini |
Le domande di chi è sotto attacco
Devo occuparmi io di pubblicare il ricorso nel registro delle imprese?
No: la pubblicazione è curata dal cancelliere, entro il giorno successivo al deposito. L’imprenditore deposita il ricorso telematicamente presso il tribunale competente. La comunicazione al pubblico ministero e l’iscrizione nel registro delle imprese sono compiti dell’ufficio. È però prudente controllare la visura camerale nei giorni successivi, perché è la data di pubblicazione, non quella di deposito, a far scattare gli effetti.
Un creditore può pignorarmi i conti dopo che ho depositato il ricorso?
Dipende dalle misure protettive. L’art. 25-sexies non richiama l’art. 54 CCII e la giurisprudenza di merito è divisa. Il Tribunale di Padova (12 ottobre 2023) e altri tribunali le ammettono. Il Tribunale di Torino (25 novembre 2022) le ha escluse. Se si chiedono nel ricorso e vengono concesse, le azioni esecutive sono bloccate. In mancanza, il creditore conserva margini d’azione.
L’ipoteca giudiziale iscritta dal mio fornitore il mese scorso vale?
Se cade nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso, è inefficace rispetto ai creditori anteriori. Il conteggio parte dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese, per effetto del richiamo all’art. 46 contenuto nell’art. 25-sexies, comma 2. Per questo depositare presto è decisivo.
I creditori possono bocciare il mio concordato semplificato con il voto?
No, nel concordato semplificato i creditori non votano. Possono opporsi all’omologazione costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza, come ha ricordato la Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025). La decisione spetta al tribunale, sulla base dei parametri dell’art. 25-sexies, comma 5.
Quanto tempo ho per depositare il ricorso?
Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Il termine è previsto dall’art. 25-sexies, comma 1, e il Tribunale di Milano (n. 236 del 20 marzo 2025) ha ribadito che decorre dalla comunicazione della relazione e che solo il debitore può proporre la domanda. Entro lo stesso termine, il testo vigente consente anche la domanda con riserva ex art. 40.
Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, posso arrivare in Cassazione?
Dopo il reclamo, di regola no. Le fonti riportano concordemente il principio per cui il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione, perché privo di carattere decisorio. Sul numero della pronuncia (n. 620 o n. 623 del 2026) le fonti divergono. In pratica, il reclamo va costruito come se fosse l’ultimo grado.
I paletti fissati dai giudici
Questo è il riepilogo delle pronunce richiamate, ordinate secondo la mossa del creditore che limitano o regolano. Dove le fonti divergono su numero o data, lo si segnala espressamente.
Paletti sul calendario e sulla scadenza dei sessanta giorni
Corte d’Appello di Milano, n. 298 del 30 gennaio 2023. Il termine di sessanta giorni per accedere al concordato semplificato non introduce un nuovo blocco automatico delle azioni dei creditori. Cessate le misure protettive, le azioni esecutive possono riprendere. Rilevanza: spiega perché il creditore si muove nella finestra e perché l’impresa deve accelerare il deposito.
Tribunale di Milano, n. 236 del 20 marzo 2025. La domanda di concordato semplificato spetta solo al debitore, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale e dopo il suo deposito. Rilevanza: il creditore non può anticipare né provocare la procedura. Il calendario è nelle mani dell’impresa.
Cassazione, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023. Ai fini della competenza territoriale si applica, in via analogica, la regola dell’irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito. Rilevanza: un errore sul tribunale competente rallenta deposito e pubblicazione.
Paletti sulle azioni esecutive e sulle misure protettive
Tribunale di Padova, 12 ottobre 2023. L’imprenditore può chiedere le misure protettive dell’art. 54, comma 2, nella domanda di concordato semplificato, nonostante il mancato richiamo dell’art. 25-sexies. Rilevanza: consente di far coincidere pubblicazione del ricorso e protezione del patrimonio.
Tribunale di Milano, 16 settembre 2022, e Tribunale di Trieste, 8 settembre 2023. Nello stesso senso favorevole all’applicabilità delle misure protettive. Rilevanza: rafforzano la motivazione della richiesta.
Tribunale di Avellino, ord. 19 aprile 2023. Il sub-procedimento cautelare degli artt. 54 e seguenti è applicabile al concordato semplificato. Rilevanza: apre la strada anche alle misure cautelari a tutela del patrimonio.
Tribunale di Torino, 25 novembre 2022, e Tribunale di Avellino, 23 marzo 2023. Orientamento contrario: senza trattative da proteggere, le misure protettive non avrebbero funzione. Rilevanza: è l’argomento che il creditore opporrà alla richiesta, e va anticipato nel ricorso.
Paletti sull’ammissibilità
Cassazione, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il controllo di ammissibilità del tribunale riguarda anche la legalità sostanziale della proposta, non solo la regolarità formale. Rilevanza: il ricorso pubblicato deve reggere un esame di merito fin dall’inizio.
Cassazione, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Il vaglio di ammissibilità verifica le condizioni di accesso in rapporto al contenuto della documentazione richiesta. Rilevanza: la completezza documentale è la vera difesa contro le contestazioni del creditore.
Tribunale di Milano, n. 426 del 15 giugno 2024. Senza una relazione finale che attesti buona fede e impraticabilità delle soluzioni negoziali, la proposta è inammissibile. Rilevanza: la relazione finale è il presupposto del ricorso che verrà pubblicato.
Tribunale di Napoli, n. 153 del 25 ottobre 2023, e Corte d’Appello di Milano, n. 1033 del 21 marzo 2024. Il tribunale può verificare la veridicità della relazione finale, e il controllo include la non manifesta implausibilità della proposta. Rilevanza: le segnalazioni del creditore trovano ascolto se i documenti sono deboli.
Corte d’Appello di Napoli, decreto 7 gennaio 2025. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante. La buona fede richiede un’interlocuzione effettiva e informata con i creditori, che non votano e possono solo opporsi. Rilevanza: definisce sia il contenuto della buona fede sia il perimetro dell’azione dei creditori.
Paletti sull’opposizione e sull’omologazione
Cassazione, Sez. I, n. 624/2026. L’utilità per ciascun creditore può non essere economicamente misurabile, ma non può coincidere con la sola rapidità della soluzione quando i chirografari non ricevono nulla. Nota sugli estremi: le fonti consultate concordano su numero e principio, ma indicano date diverse (12 o 16 gennaio 2026) e qualificano diversamente il provvedimento. Rilevanza: è l’argomento principale del creditore chirografario opponente.
Tribunale di Milano, n. 902 del 21 novembre 2024. In sede di omologazione si verificano fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Rilevanza: definisce il campo dell’opposizione.
Corte d’Appello di Potenza, n. 336 del 19 luglio 2024. Il giudice deve valutare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, e il concordato semplificato è una extrema ratio. Rilevanza: il confronto con la liquidazione è il cuore del piano.
Corte d’Appello di Catania, decreto 14 febbraio 2025. L’ordine delle cause di prelazione è inderogabile, salvo incapienza del bene. Rilevanza: collega gli effetti della pubblicazione sulle ipoteche al riparto finale.
Corte d’Appello di Lecce, n. 22 del 15 gennaio 2025. È ammissibile la falcidia dei debiti tributari, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: anche il creditore pubblico è soggetto al criterio di convenienza comparata.
Paletti sulle impugnazioni
Cassazione, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Ausiliario e commissario liquidatore non sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologazione. Rilevanza: semplifica il giudizio di reclamo.
Cassazione, Sez. I, gennaio 2026 (n. 620 o n. 623). Il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione. Nota sugli estremi: il principio è riportato in modo concorde, ma il numero è attribuito alla n. 620 da una fonte e alla n. 623 da un’altra. Rilevanza: il reclamo può essere l’ultimo grado utile.
Tribunale di Mantova, ord. 18 ottobre 2024, e Tribunale di Pesaro, ord. 9 agosto 2023. L’impugnazione pendente o la rinuncia recente al concordato semplificato precludono una nuova composizione negoziata. Rilevanza: chiariscono i rapporti tra gli strumenti e la stabilità del quadro per i creditori.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel concordato semplificato giochiamo la partita al posto tuo e con i tempi giusti. Analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che la legge impone a te e a loro, e apriamo il tavolo della trattativa quando la loro convenienza si sposta. In concreto:
- Ricostruiamo il calendario della composizione negoziata: data della comunicazione della relazione finale ex art. 17, comma 8, scadenza dei sessanta giorni, data prevedibile di deposito e di pubblicazione.
- Prepariamo il ricorso ex art. 25-sexies durante le trattative, con piano di liquidazione e documentazione dell’art. 39 pronti prima della chiusura, così da ridurre al minimo la finestra a disposizione dei creditori.
- Esaminiamo le visure ipotecarie e camerali dell’impresa, individuiamo le ipoteche giudiziali che cadranno nel periodo dei novanta giorni e quelle che ne resteranno fuori.
- Verifichiamo l’avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese controllando la visura dopo il deposito e, se l’iscrizione tarda, sollecitiamo formalmente la cancelleria conservando la prova delle date.
- Formuliamo nel ricorso la richiesta di misure protettive e cautelari, motivandola sulla giurisprudenza favorevole e confutando in anticipo l’orientamento contrario.
- Esaminiamo titoli, precetti e pignoramenti notificati nella finestra scoperta e, quando i vizi ci sono, proponiamo le opposizioni esecutive.
- Costruiamo il confronto con la liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore, con i commercialisti dello staff, per togliere all’opposizione i suoi argomenti principali.
- Presidiamo il procedimento di omologazione: comunicazioni ai creditori, termini dell’ausiliario, distanza minima di quarantacinque giorni dall’udienza, costituzioni degli opponenti entro i dieci giorni.
- Gestiamo reclamo e ricorso per cassazione, sapendo dove la partita si può ancora giocare e dove invece si chiude.
- Coordiniamo la definizione dei debiti pubblici già nella composizione negoziata, anche con gli enti locali per i tributi locali alla luce del D.Lgs. 147/2026.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il concordato semplificato nasce solo dopo una composizione negoziata, e conoscere quella fase dal lato dell’esperto significa sapere come si forma la relazione finale, cosa deve attestare e quando viene comunicata. Accanto a questa qualifica, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: lo stesso difensore e la stessa linea, dal ricorso al tribunale al reclamo e, quando ammesso, al giudizio di legittimità.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso. La convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato. Il confronto con la liquidazione giudiziale, la stima dei riparti e l’analisi delle prelazioni sono numeri prima che argomenti giuridici, e un piano è difendibile solo se regge su entrambi i piani.
Chiusura
La pubblicazione del ricorso di concordato semplificato nel registro delle imprese è un atto di cancelleria, ma le sue conseguenze sono strategiche. Dalla sua data dipendono l’inefficacia delle ipoteche giudiziali recenti, il blocco delle nuove prelazioni e l’attivazione degli effetti degli artt. 6, 94 e 96. I creditori più attrezzati lo sanno e si muovono di conseguenza. Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il concordato semplificato è l’esito di una composizione negoziata, e chi conosce quella fase sa preparare il ricorso prima che le trattative si chiudano. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente poi di seguire la stessa linea difensiva in tutti i gradi, e lo staff di avvocati e commercialisti traduce la strategia nei numeri del piano.
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