Non esiste un solo termine per depositare il piano dopo la domanda prenotativa: quanto tempo hai davvero dipende da chi sei, da dove arrivi e da quale strumento vuoi raggiungere. La regola di partenza è scritta nell’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): il tribunale fissa un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60. Ma questa cornice, letta da sola, inganna.
Pensa a tre imprese che depositano la domanda con riserva lo stesso giorno. La prima punta a un concordato in continuità, non ha creditori che premono e ottiene 60 giorni più una proroga: arriva a circa quattro mesi di tempo. La seconda ha già sulle spalle un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale: la proroga oggi non le è più preclusa per legge, ma il tribunale la valuterà con una severità ben diversa, e ogni giorno di ritardo pesa. La terza esce da una composizione negoziata fallita e vuole un concordato semplificato: per lei il termine non è “30-60 più proroga”, ma un unico blocco di sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, che la riserva non allunga di un’ora.
In questa guida trovi un percorso per ciascuno di questi lettori:
- l’impresa che punta al concordato preventivo (in continuità o liquidatorio);
- l’impresa che punta agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- l’impresa che sceglie il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO);
- l’impresa che deposita la riserva con un’istanza di liquidazione giudiziale già pendente;
- l’impresa che arriva dalla composizione negoziata e guarda al concordato semplificato.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la domanda prenotativa è quasi sempre il punto d’arrivo di un percorso di crisi d’impresa che comincia prima, spesso proprio nelle trattative della composizione negoziata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il momento in cui una trattativa si chiude e i termini cominciano a correre, e sa quale strumento di regolazione ha davvero il tempo di essere costruito. È questa competenza che orienta il lavoro dello Studio sul calendario della riserva.
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La base comune: cosa dice l’art. 44 CCII per tutti
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta per tutte le regole che valgono per chiunque depositi una domanda “in bianco”. Ogni sezione successiva rimanderà a questa.
Che cos’è la domanda prenotativa
La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza si propone con ricorso ai sensi dell’art. 40 CCII. L’art. 44, comma 1, consente al debitore di depositarla corredata soltanto di alcuni documenti (quelli dell’art. 39, comma 3, cioè essenzialmente i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione), riservandosi di presentare in un secondo momento la proposta, il piano, l’attestazione e gli accordi. È lo strumento che consente di “prenotare” gli effetti protettivi mentre il piano viene completato.
Il decreto del tribunale e i quattro contenuti obbligatori
Ricevuta la domanda, il tribunale pronuncia un decreto che, secondo il testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo ter), contiene quattro statuizioni:
- lettera a): fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione prevista dall’art. 45, comma 2, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato con il piano, l’attestazione e la documentazione, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis). Il termine è prorogabile, su istanza del debitore, fino a ulteriori sessanta giorni, in presenza di giustificati motivi supportati da una bozza del progetto di ristrutturazione;
- lettera b): nomina un commissario giudiziale, che deve segnalare immediatamente al tribunale eventuali atti in frode ai creditori o comportamenti che pregiudicano una soluzione efficace della crisi;
- lettera c): impone al debitore obblighi informativi periodici, almeno mensili, sotto la vigilanza del commissario, fino alla scadenza del termine, oltre al deposito di una situazione economico-patrimoniale e finanziaria che viene iscritta nel registro delle imprese;
- lettera d): ordina il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura fino alla scadenza del termine.
La decorrenza: perché conta il registro delle imprese
Prima del correttivo ter, i tribunali facevano partire il termine da momenti diversi: dal deposito della domanda, dalla data del decreto, oppure dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Una ricognizione della prassi pubblicata da uno studio internazionale riferiva orientamenti difformi tra Busto Arsizio e Como (deposito della domanda), alcuni precedenti milanesi (data del decreto) e Milano e Genova (pubblicazione nel registro). Oggi la norma è chiara: il termine decorre dall’iscrizione prevista dall’art. 45, comma 2, cioè dall’iscrizione nel registro delle imprese. Questo significa che tra il deposito e l’inizio effettivo del conto alla rovescia possono passare alcuni giorni, che non si “perdono”.
Niente sospensione feriale
L’art. 44, comma 3, stabilisce che i termini delle lettere a), c) e d) non sono soggetti alla sospensione feriale. La sospensione feriale dei termini processuali, che per regola generale opera dal 1° al 31 agosto, qui non si applica. Chi deposita la riserva a fine giugno o a luglio deve sapere che agosto conta come ogni altro mese.
Come si conta, giorno per giorno
Il calcolo materiale del termine segue le regole generali sul computo dei termini processuali (art. 155 c.p.c.). Tre regole pratiche evitano la maggior parte degli errori:
- il giorno iniziale non si conta: se l’iscrizione nel registro delle imprese avviene il 5 marzo, il primo giorno del termine è il 6 marzo;
- se l’ultimo giorno cade di domenica o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo;
- lo stesso slittamento vale quando la scadenza cade di sabato, per gli atti processuali da compiere fuori udienza.
Questo significa che il termine “di 60 giorni” può diventare, in concreto, di 61, 62 o anche 63 giorni quando la scadenza cade a ridosso di un fine settimana con festività. Non è un margine su cui fare affidamento: è un dettaglio da verificare sul calendario dell’anno in corso. Va poi ricordato che il deposito avviene in via telematica e che l’atto si considera tempestivo se la ricevuta di accettazione è generata entro la fine del giorno di scadenza; i problemi tecnici dell’ultimo minuto restano a carico di chi deposita. Il calendario della riserva si costruisce il giorno stesso dell’iscrizione, non la settimana prima della scadenza.
Un ultimo aspetto riguarda la proroga: quando viene concessa, il nuovo periodo si innesta sulla scadenza originaria, salvo che il decreto disponga diversamente. È buona regola leggere con attenzione il provvedimento di proroga, che spesso indica la nuova data in modo esplicito, e attenersi a quella.
Gli effetti durante il termine
Il comma 1-bis dell’art. 44 prevede che, dal deposito della domanda fino alla scadenza del termine, si producano gli effetti dell’art. 46 CCII: gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale; quelli urgenti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e possono portare alla revoca del decreto (comma 1-ter). Nello stesso periodo non operano le regole del codice civile sulla riduzione del capitale per perdite e sullo scioglimento (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 n. 4 e 2545-duodecies c.c.). Il comma 1-quater, infine, consente al debitore di chiedere fin da subito, o in seguito, l’applicazione del regime proprio dello strumento prescelto, depositando un progetto conforme alla relativa disciplina.
La revoca anticipata del termine
Il termine non è un diritto acquisito. L’art. 44, comma 2, permette al tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, di revocare il termine con decreto non reclamabile, sentiti il debitore e i creditori che hanno chiesto la liquidazione, quando emergono atti in frode, quando il debitore viola gravemente gli obblighi informativi o quando non versa la somma per le spese. Il tempo concesso dal tribunale si conserva solo rispettando ogni obbligo che accompagna la riserva.
La natura del termine
La giurisprudenza formatasi sull’omologo art. 161, comma 6, della legge fallimentare ha costantemente qualificato il termine come perentorio e decadenziale, prorogabile solo per giustificati motivi allegati dal debitore e verificati dal giudice (Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277). Sotto il CCII, la Corte d’Appello di Venezia, in una vicenda poi giunta in Cassazione (Cass. civ., ord. 26 maggio 2026, n. 16358), ha confermato la qualificazione decadenziale del termine dell’art. 44, comma 1, lett. a). Chi lo lascia scadere senza depositare nulla vede la domanda dichiarata inammissibile, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Il conto massimo teorico
Mettendo insieme le regole: massimo 60 giorni nel decreto, più massimo 60 giorni di proroga, per un totale teorico di 120 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese. È il tetto astratto. Nei profili che seguono vedrai che, nella realtà, quel tetto si raggiunge solo in alcune situazioni, mentre in altre il tempo utile è molto più corto.
Se vuoi arrivare a un concordato preventivo
La tua situazione
Sei un imprenditore commerciale sopra le soglie della crisi minore, o una società, e hai deciso che la strada giusta è il concordato preventivo: in continuità aziendale, se vuoi salvare l’attività e il valore dell’avviamento; liquidatorio, se l’obiettivo è dismettere con ordine i beni con un apporto di risorse esterne. Non hai ancora il piano pronto, non hai l’attestazione, magari stai ancora trattando con un investitore o con le banche. La domanda prenotativa è nata esattamente per te.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, l’art. 44 si applica nella sua versione “piena”. Il tribunale ti assegna da 30 a 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese per depositare proposta, piano, attestazione del professionista indipendente e documentazione. Il termine che il giudice ti concede dipende anche da quanto ti mostri pronto nella domanda: una riserva depositata con una prima idea di piano e un calendario di lavoro ottiene più facilmente il massimo.
La proroga fino a ulteriori 60 giorni è possibile, ma richiede due cose: giustificati motivi (un’attestazione che richiede più tempo per la complessità dell’azienda, un investitore che sta completando la due diligence, una trattativa con il ceto bancario non ancora chiusa) e, dopo il correttivo ter, una bozza del progetto di ristrutturazione che renda credibile la richiesta. Non basta scrivere “abbiamo bisogno di più tempo”.
Se il tuo piano è di continuità, tieni presente un’ulteriore leva: il comma 1-quater dell’art. 44 ti consente di chiedere l’applicazione anticipata della disciplina del concordato in continuità depositando un progetto conforme. È una scelta che va ponderata, perché incide sugli effetti verso i creditori e sui contratti pendenti.
Come ottenere il termine più lungo già nel decreto
Il tribunale sceglie la durata del termine sulla base di quello che legge nel ricorso. Una domanda con riserva ridotta al minimo indispensabile (bilanci ed elenco creditori, senza una parola sul progetto) rischia di ottenere 30 o 40 giorni. Una domanda che spiega con precisione lo stato dei lavori ha molte più probabilità di ottenere il massimo. In concreto, è utile che il ricorso indichi:
- il tipo di concordato a cui si punta (continuità diretta o indiretta, liquidatorio) e le ragioni della scelta;
- lo stato di avanzamento del piano: quali parti sono già scritte, quali dati mancano, chi li sta raccogliendo;
- il nome dell’attestatore già incaricato e i tempi stimati per l’attestazione;
- le trattative in corso con investitori, banche o acquirenti, anche senza rivelarne i dettagli riservati;
- il numero dei creditori e la complessità del passivo, che incidono sul lavoro di classamento.
Per chi è nella tua posizione, questo non è un adempimento formale: è il modo in cui il tribunale misura la serietà dell’iniziativa fin dal primo giorno, la stessa serietà che verrà poi valutata nell’istanza di proroga e nelle informative mensili al commissario. Una riserva “vuota” consuma credibilità prima ancora di consumare tempo.
I numeri
Facciamo i conti su un’ipotesi dimostrativa. Una S.r.l. manifatturiera con debiti per 3.784.250 € deposita la domanda con riserva lunedì 2 marzo 2026; il ricorso viene iscritto nel registro delle imprese giovedì 5 marzo. Il tribunale concede 60 giorni.
- Inizio del termine: 5 marzo 2026 (il giorno dell’iscrizione non si computa).
- Scadenza: lunedì 4 maggio 2026.
- Versamento delle spese entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto: se il decreto viene comunicato il 9 marzo, l’ultimo giorno è il 19 marzo.
- Informative mensili al commissario: indicativamente a inizio aprile e a inizio maggio, secondo il calendario fissato dal decreto.
- Se la proroga di 60 giorni viene concessa, la nuova scadenza diventa venerdì 3 luglio 2026.
In totale, dall’iscrizione al termine prorogato, passano 120 giorni. Se invece il tribunale avesse concesso solo 30 giorni, la scadenza sarebbe stata sabato 4 aprile 2026, prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo (lunedì 6 aprile, che peraltro nel 2026 è il Lunedì dell’Angelo, festivo: si slitta a martedì 7 aprile). Calendario alla mano, la differenza tra 30 e 60 giorni vale un mese di lavoro dell’attestatore.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è uno: arrivare alla scadenza con un piano che c’è, ma non regge. Il deposito formale entro il termine non chiude la partita, perché il tribunale verifica poi l’ammissibilità del concordato (art. 47 CCII). Nella vicenda decisa dalla Cassazione con l’ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026, la proposta era stata depositata ma dichiarata inammissibile perché il piano era manifestamente inidoneo: mancavano prospettive concrete di incasso dei crediti, il valore di liquidazione del patrimonio, l’analisi delle azioni recuperatorie, la suddivisione dei creditori in classi e un’attestazione idonea. Il risultato è stato l’apertura della liquidazione giudiziale.
Altri rischi tipici del tuo profilo:
- compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione durante il termine (cessione di un ramo, nuovi finanziamenti con garanzie), con il rischio di inefficacia e di revoca del decreto;
- sottovalutare gli obblighi informativi mensili, che non sono un adempimento burocratico ma lo strumento con cui il commissario misura la serietà del percorso;
- dimenticare il versamento delle spese nel termine perentorio di dieci giorni.
Le mosse giuste
- Prima del deposito, costruisci un calendario a ritroso dalla scadenza massima, con le date in cui l’attestatore deve ricevere i dati definitivi.
- Chiedi subito 60 giorni, motivando nel ricorso perché ne servono tanti (complessità, numero di creditori, trattative in corso).
- Prepara la bozza del progetto già nel primo mese: ti servirà sia per la proroga sia per non arrivare impreparato all’informativa al commissario.
- Deposita l’istanza di proroga prima della scadenza, mai a ridosso dell’ultimo giorno.
- Verifica l’ammissibilità sostanziale del piano (classi, valore di liquidazione, attestazione) come se il termine scadesse una settimana prima.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo imposta il calendario della riserva partendo dalla sostenibilità del piano, non dalla data di scadenza.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione, con l’ordinanza 9 maggio 2025, n. 12352, pronunciata su un concordato con riserva ancora regolato dall’art. 161, comma 6, l. fall., ha escluso che il mancato, tardivo o insufficiente versamento della somma per le spese determini automaticamente l’inammissibilità della domanda; la Corte ha precisato che le regole del CCII non si applicavano a quel caso per ragioni temporali. Sotto il CCII, invece, il mancato versamento è espressamente previsto come causa di revoca del termine (art. 44, comma 2): la cautela, per chi deposita oggi, è massima. La stessa Cassazione, con ordinanza 8 maggio 2024, n. 12523, ha chiarito che il decreto che fissa la somma per le spese ai sensi della lett. d) non è reclamabile: eventuali contestazioni sull’importo vanno fatte valere con l’impugnazione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale.
Se punti agli accordi di ristrutturazione dei debiti
La tua situazione
La tua impresa ha un’esposizione concentrata su pochi grandi creditori, tipicamente banche e qualche fornitore strategico. Non ti serve il voto di tutto il ceto creditorio: ti serve la firma dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57 CCII), oppure il 30% nella versione agevolata dell’art. 60, se ricorrono le condizioni, o ancora un accordo a efficacia estesa ai sensi dell’art. 61. La riserva ti serve per mettere al riparo l’azienda mentre raccogli le adesioni.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: entro il termine dell’art. 44 non depositi una proposta da votare, ma la domanda di omologazione di accordi già sottoscritti. Il termine è lo stesso (30-60 giorni dall’iscrizione, prorogabile fino a ulteriori 60), ma il lavoro da fare in quel periodo è diverso: non devi solo scrivere un piano, devi ottenere le firme. E le firme dipendono dai tempi dei comitati crediti delle banche, non dai tuoi.
Per questo, nel tuo caso, la proroga è spesso decisiva, e la bozza del progetto di ristrutturazione richiesta dalla norma assume la forma di una term sheet condivisa con i principali creditori. Un tribunale che vede adesioni già raccolte per una parte significativa del passivo ha elementi concreti per ritenere giustificata la richiesta di ulteriore tempo.
Ricorda anche che, per gli accordi, il CCII prevede un percorso alternativo: la richiesta di misure protettive in pendenza di trattative (art. 54, comma 3), che non passa necessariamente per la riserva. La scelta tra le due strade va fatta prima del deposito, perché incide su tempi, obblighi e pubblicità.
Le varianti degli accordi e il loro peso sul calendario
Non tutti gli accordi richiedono lo stesso lavoro nel termine. Nell’accordo ordinario dell’art. 57 il traguardo è il 60% dei crediti. Nell’accordo agevolato dell’art. 60 la soglia scende al 30%, ma a condizione che il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei e non abbia chiesto misure protettive temporanee: una scelta che va fatta prima di depositare la riserva, perché la riserva stessa comporta effetti protettivi e potrebbe essere incompatibile con l’impostazione agevolata. Nell’accordo a efficacia estesa dell’art. 61 l’accordo vincola anche i creditori non aderenti della stessa categoria, purché ricorrano le condizioni di legge, tra cui l’informazione completa a tutti i creditori della categoria e la soglia del 75% di adesioni nella categoria interessata.
Per il calendario, la conseguenza è pratica: più è ampio il perimetro dei creditori da informare e coinvolgere, più il termine della riserva si accorcia nei fatti. Un accordo a efficacia estesa con decine di creditori finanziari richiede comunicazioni formali, tempi di risposta e verifiche sulle adesioni che vanno programmati dal primo giorno.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: una società di distribuzione con debiti complessivi per 5.217.900 €, di cui 3.402.600 € verso quattro banche. Per un accordo ex art. 57 servono adesioni pari ad almeno il 60% dei crediti, cioè almeno 3.130.740 €. Le quattro banche, da sole, rappresentano il 65,2% del passivo.
- Domanda con riserva iscritta il 14 settembre 2026; il tribunale concede 45 giorni: scadenza giovedì 29 ottobre 2026.
- A metà ottobre hanno firmato due banche per 1.988.300 € (38,1%). Le altre due hanno la delibera in calendario per novembre.
- Il debitore chiede la proroga, allegando le lettere delle banche che confermano i tempi della delibera e la bozza dell’accordo: se il tribunale concede 60 giorni, la scadenza si sposta a lunedì 28 dicembre 2026.
Senza proroga, alla scadenza del 29 ottobre il debitore non avrebbe la maggioranza. Con la proroga, ha il tempo per completare il quadro.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è contare su firme che arrivano dopo la scadenza. Il termine è decadenziale: un’adesione bancaria deliberata il giorno dopo non salva la domanda. Inoltre:
- l’accordo deve essere accompagnato dall’attestazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità; anche l’attestatore ha bisogno di tempo dopo che le firme sono state raccolte;
- i creditori estranei devono essere pagati nei termini previsti dall’art. 57 (120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti): il piano deve dimostrare che le risorse ci sono;
- se le adesioni non arrivano, devi avere un piano B: il comma 1 dell’art. 44 consente di depositare nel termine anche una proposta di concordato o un PRO, ma solo se il lavoro preparatorio è stato fatto.
Le mosse giuste
- Mappa le date delle delibere dei creditori bancari prima di depositare la riserva.
- Chiedi nel ricorso il termine massimo, spiegando i tempi delle istruttorie bancarie.
- Raccogli le adesioni progressivamente e documentale nelle informative mensili: sono la prova dei giustificati motivi per la proroga.
- Coinvolgi l’attestatore in parallelo, non dopo l’ultima firma.
- Prepara un’alternativa (concordato o PRO) se a metà termine le adesioni sono sotto la soglia.
Giurisprudenza dedicata
Il principio di unicità della procedura, affermato da Cass. civ., Sez. I, 14 gennaio 2015, n. 495 (in regime di legge fallimentare), conserva utilità pratica per chi, nel corso del termine, deve passare dagli accordi a un altro strumento: una nuova iniziativa è compatibile con quella pendente solo se risulta in modo inequivoco la volontà di sostituire la precedente. Nel sistema del CCII, la stessa logica emerge dalla lett. a) dell’art. 44, che consente di depositare nel termine strumenti diversi da quello inizialmente immaginato, senza bisogno di una nuova domanda prenotativa.
Se scegli il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
La tua situazione
Hai un’impresa con un valore di continuità significativo e un passivo articolato. Vuoi una soluzione che ti consenta di trattare con i creditori per classi e di derogare, con il consenso di tutte le classi, alle regole di distribuzione del patrimonio (artt. 2740 e 2741 c.c.). Hai scelto il PRO, introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e disciplinato dagli artt. 64-bis e seguenti CCII.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la buona notizia è che la riserva dell’art. 44 ti è espressamente accessibile: la lettera a) menziona proprio la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis. Il termine è quello comune (30-60 giorni più proroga fino a 60).
La notizia meno buona è che il PRO richiede l’approvazione unanime delle classi: in mancanza, il debitore deve convertire la domanda in concordato preventivo. Il tempo della riserva, quindi, non serve solo a scrivere il piano, ma anche a sondare se l’unanimità delle classi è realistica. Se non lo è, conviene scegliere subito il concordato, piuttosto che bruciare settimane su uno strumento destinato alla conversione.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: un’impresa alberghiera con 2.946.300 € di debiti, articolati in quattro classi (ipotecario 1.312.000 €, erario e previdenza 584.700 €, fornitori 761.900 €, finanziatori chirografari 287.700 €).
- Domanda con riserva iscritta il 20 aprile 2026; termine concesso 60 giorni: scadenza venerdì 19 giugno 2026.
- Il debitore deposita un progetto di PRO nel termine; la successiva fase di voto delle classi segue le regole dell’art. 64-ter.
- Se le classi non approvano tutte, la domanda va convertita in concordato: il debitore deve aver già previsto quali modifiche il piano richiede per reggere come concordato (in particolare in termini di soddisfazione minima dei crediti e di regole di distribuzione).
Calendario e calcolo vanno quindi fatti due volte: uno per il PRO, uno per l’eventuale concordato di “ricaduta”.
I rischi specifici
Il rischio principale è scegliere il PRO senza aver verificato la disponibilità di tutte le classi, consumando il termine della riserva su un’ipotesi irrealizzabile. Altri rischi:
- costruire classi “artificiali” che il tribunale non condivide;
- trascurare la posizione dei creditori pubblici: dopo il correttivo del 2026 (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026), la transazione fiscale è stata estesa anche ai tributi locali, il che rende più articolata, ma anche più promettente, la trattativa con questi creditori. Il tempo per istruirla va computato nel termine;
- non prevedere una procedura competitiva o una disciplina adeguata dei contratti pendenti.
Le mosse giuste
- Sonda le classi prima del deposito, almeno quelle decisive.
- Usa il primo mese per un confronto con i creditori pubblici, tenendo conto della transazione fiscale estesa ai tributi locali.
- Predisponi il piano in modo “convertibile”, così che la conversione in concordato non richieda di ripartire da zero.
- Documenta nelle informative lo stato del confronto con ciascuna classe.
Giurisprudenza dedicata
Sul PRO depositato all’esito di una domanda con riserva non ho reperito, nelle fonti consultate, pronunce di legittimità specifiche sulla durata del termine. Restano applicabili, per quanto compatibili, i principi generali sulla natura decadenziale del termine (Cass. n. 6277/2016) e sul controllo di serietà dell’iniziativa (Cass. n. 16358/2026).
Se contro di te pende già un’istanza di liquidazione giudiziale
La tua situazione
Un creditore, magari un fornitore o l’erario, oppure il pubblico ministero, ha già depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Hai ricevuto la notifica e l’udienza è fissata. Decidi di reagire depositando una domanda con riserva. È una situazione frequentissima, ed è quella in cui il tempo vale di più e si consuma più in fretta.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma un po’ più di quanto accadeva fino al 2024.
Nella formulazione originaria del CCII, l’art. 44, lett. a), consentiva la proroga solo “in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale”: chi aveva un’istanza pendente non poteva ottenere più del termine iniziale. Il correttivo ter (D.Lgs. 136/2024) ha eliminato questa esclusione: oggi la proroga è ammessa anche in pendenza di istanze di liquidazione, purché sussistano giustificati motivi supportati da una bozza del progetto. Lo segnala anche il commento all’ordinanza Cass. n. 16358/2026, che ha deciso un caso ancora regolato dal vecchio testo.
Ma la pendenza dell’istanza cambia l’occhio con cui il tribunale guarda la tua domanda. Il CCII prevede la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione e di quelle di liquidazione (art. 7), con priorità alla soluzione negoziale solo se questa non è manifestamente inammissibile o infondata. La Cassazione, nell’ordinanza n. 16358/2026, ha richiamato la finalità dell’art. 44, ispirata a criteri oggettivi di celerità e a criteri soggettivi di serietà dell’iniziativa che il debitore assume per contrastare la richiesta di liquidazione. Il messaggio è chiaro: se depositi la riserva per guadagnare tempo e basta, il tribunale se ne accorge.
Come si incrociano i due procedimenti
Quando la domanda prenotativa si innesta su un procedimento di liquidazione già pendente, i due procedimenti non corrono separati. L’art. 7 CCII stabilisce che le domande di accesso agli strumenti di regolazione e quelle di apertura della liquidazione giudiziale sono trattate in un unico procedimento e che il tribunale esamina in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con uno strumento diverso dalla liquidazione, a condizione che non sia manifestamente inammissibile e che il piano non sia manifestamente inadeguato.
Per chi è nella tua posizione, questo ha due implicazioni. La prima è favorevole: finché pende il termine e la domanda non appare manifestamente inammissibile, la liquidazione non dovrebbe essere aperta. La seconda è un avvertimento: il vaglio di “non manifesta inammissibilità” accompagna l’intero termine, e una riserva priva di qualsiasi contenuto progettuale espone al rischio che il tribunale, sentite le parti, ritenga di non dover attendere. Il creditore istante, inoltre, partecipa attivamente: può segnalare al tribunale le circostanze che giustificano la revoca del termine ed è sentito nel relativo procedimento.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: un’impresa edile con debiti per 1.873.450 €. Un fornitore deposita ricorso per liquidazione giudiziale; l’udienza è fissata per il 22 giugno 2026. Il 10 giugno l’impresa deposita la domanda con riserva; l’iscrizione avviene il 12 giugno. Il tribunale, considerata la pendenza dell’istanza, concede solo 30 giorni.
- Scadenza: domenica 12 luglio 2026, che slitta a lunedì 13 luglio.
- Il debitore chiede la proroga il 1° luglio, allegando una bozza di piano con un investitore che ha firmato una lettera di intenti: se il tribunale concede ulteriori 45 giorni, la scadenza diventa giovedì 27 agosto 2026. Nessuna sospensione feriale: agosto si lavora.
- Senza bozza credibile, la proroga viene negata e, scaduto il termine senza deposito, il tribunale dichiara inammissibile la domanda e decide sull’istanza di liquidazione.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è che la riserva venga percepita come abusiva. Già sotto la legge fallimentare, le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., nn. 9935 e 9936 del 2015) avevano chiarito che la domanda di concordato presentata al solo scopo di differire la dichiarazione di fallimento integra un abuso dello strumento; al tempo stesso, finché il concordato non ha avuto esito negativo, il fallimento non poteva essere dichiarato. Sono principi resi in un sistema diverso, ma la logica è passata nel CCII.
Altri rischi tipici:
- il commissario giudiziale, nominato con il decreto, può segnalare atti in frode e chiedere la revoca del termine;
- i creditori istanti sono sentiti nel procedimento di revoca (art. 44, comma 2);
- se il piano depositato risulta manifestamente inidoneo, la liquidazione si apre nella stessa sequenza, come accaduto nella vicenda della Cass. n. 16358/2026.
Le mosse giuste
- Deposita la riserva solo se hai già un progetto: anche una bozza, ma con numeri reali.
- Allega fin da subito elementi di serietà (lettere di intenti, manifestazioni di interesse, piano di tesoreria).
- Versa immediatamente la somma per le spese: in questo profilo, ogni inadempimento viene letto come segnale di scarsa serietà.
- Prepara la proroga con anticipo e collegala alla bozza del progetto, come richiede il testo vigente.
- Tieni conto della competenza territoriale: la domanda va depositata presso il tribunale del centro degli interessi principali del debitore.
Giurisprudenza dedicata
Sulla competenza, rilevante anche per chi corre contro il tempo perché una domanda depositata al tribunale sbagliato fa perdere giorni preziosi, la Cassazione ha ribadito che il giudice competente è quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, presunto coincidente con la sede legale, salvo prova che il centro effettivo, riconoscibile dai terzi, si trovi altrove (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620; Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865).
Se arrivi dalla composizione negoziata e guardi al concordato semplificato
La tua situazione
Hai già fatto un percorso. Hai chiesto la nomina di un esperto, hai trattato per mesi con i creditori nella composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII. Le trattative non hanno portato a un accordo, ma l’esperto, nella relazione finale, ha dato atto che sono state condotte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non erano praticabili. Ora guardi al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), oppure a un altro strumento di regolazione.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: se scegli il concordato semplificato, il tuo termine non è quello dell’art. 44, ma quello di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, previsto dall’art. 25-sexies. E quel termine ha natura decadenziale.
La domanda che molti si pongono è: posso depositare una riserva per guadagnare altri 30-60 giorni, più l’eventuale proroga? La risposta dei tribunali è netta. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 17 febbraio 2026, ha affermato che la domanda di concordato semplificato con riserva ex art. 44 non sposta il termine decadenziale dei sessanta giorni: piano e proposta vanno comunque depositati entro il sessantesimo giorno, senza alcuna proroga possibile oltre quel limite. La riserva può servire, al più, a frazionare il deposito (prima la domanda, poi la proposta e il piano), ma non ad allungare la finestra. Il Tribunale di Milano, con decreto del 5 dicembre 2024, si era già espresso nello stesso senso, anche prima delle modifiche del correttivo ter.
Se invece, dopo la composizione negoziata, scegli un concordato preventivo ordinario, un accordo di ristrutturazione o un PRO, torni nella disciplina comune dell’art. 44. In questo caso, però, il percorso pregresso diventa un vantaggio: il materiale prodotto durante le trattative (piano di risanamento, test pratico, corrispondenza con i creditori) consente di depositare una riserva già “carica” di contenuti e di motivare in modo convincente sia il termine massimo sia l’eventuale proroga.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi su un punto: il lavoro svolto con l’esperto non va perso, perché molte informazioni sono già state verificate in un contesto di trasparenza. E ti proteggono meno di quanto speri sull’altro: il cronometro del semplificato parte quando ricevi la relazione finale, non quando decidi cosa fare.
Il ruolo della relazione finale dell’esperto
Nel tuo profilo, il documento che fa partire il cronometro non è un provvedimento del tribunale, ma la relazione finale dell’esperto. È l’esperto che, chiudendo l’incarico, dà atto dell’esito delle trattative e attesta che si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate dalla legge per la composizione negoziata non sono praticabili. Senza questa attestazione, il concordato semplificato non è accessibile, a prescindere dal tempo disponibile.
Conviene quindi, negli ultimi giorni della composizione negoziata, verificare con l’esperto il contenuto della relazione e la data prevista della sua comunicazione. Non si tratta di influenzarne il giudizio, che resta indipendente, ma di sapere con precisione da quando decorrono i sessanta giorni. Un imprenditore che riceve la relazione senza averla attesa perde, di fatto, una parte del termine nella sola fase di decisione.
Va considerato anche il rapporto con le misure protettive eventualmente ottenute nella composizione negoziata: esse hanno una durata propria, e alla chiusura delle trattative l’impresa può trovarsi esposta alle azioni dei creditori proprio nei giorni in cui deve predisporre il piano. Anche per questo la riserva, pur non allungando il termine del semplificato, può avere un’utilità pratica: anticipare gli effetti protettivi collegati alla domanda.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: una società commerciale con debiti per 963.480 € chiude la composizione negoziata senza accordo. La relazione finale dell’esperto viene comunicata lunedì 2 febbraio 2026.
- Il termine di sessanta giorni dell’art. 25-sexies scade venerdì 3 aprile 2026.
- Se il debitore deposita il 10 marzo una domanda di concordato semplificato con riserva, il tribunale non può assegnare un termine che vada oltre il 3 aprile, né prorogarlo.
- Se il 3 aprile il piano non è depositato, la strada del semplificato è chiusa.
- Se invece il debitore sceglie un concordato preventivo ordinario e deposita la riserva il 10 marzo, con iscrizione il 12 marzo e termine di 60 giorni, la scadenza cade lunedì 11 maggio 2026, prorogabile fino a ulteriori 60 giorni secondo la disciplina comune. Ma, ovviamente, dovrà rispettare tutti i requisiti del concordato ordinario, compresa la soddisfazione minima dei creditori nel liquidatorio.
La differenza di calendario è evidente: con il semplificato il traguardo è fisso e vicino; con il concordato ordinario il traguardo è più lontano ma la soglia d’accesso è più alta.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è credere che la riserva “allunghi” il semplificato. Non è così, e i tribunali lo hanno detto chiaramente. Altri rischi:
- lasciar passare settimane dopo la relazione finale prima di decidere lo strumento: ogni giorno di indecisione è un giorno sottratto al piano di liquidazione;
- non avere un ausiliario o un perito in grado di predisporre in tempo la relazione e i documenti richiesti dall’art. 25-sexies;
- sottovalutare la necessità che la relazione finale dell’esperto attesti la correttezza e buona fede delle trattative, presupposto del semplificato.
Le mosse giuste
- Pianifica l’uscita dalla composizione negoziata prima che finisca: quando le trattative si avviano a chiudersi senza accordo, il piano di liquidazione dovrebbe essere già in bozza.
- Annota il giorno di comunicazione della relazione finale come “giorno zero” e calcola subito il sessantesimo.
- Decidi entro i primi quindici giorni se semplificato o strumento ordinario.
- Se scegli il semplificato, usa la riserva solo per necessità tecniche (ad esempio per anticipare l’effetto protettivo), sapendo che non guadagni tempo.
- Se scegli lo strumento ordinario, sfrutta i documenti delle trattative per motivare il termine massimo.
Proprio nel passaggio tra composizione negoziata e strumento di regolazione si concentra l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è il punto in cui un calendario sbagliato chiude strade che sarebbero state percorribili.
Giurisprudenza dedicata
Oltre al Tribunale di Bologna (decreto 17 febbraio 2026) e al Tribunale di Milano (decreto 5 dicembre 2024), che fissano il principio dell’insuperabilità del termine di sessanta giorni, va ricordato che la natura decadenziale dei termini nel diritto della crisi è un orientamento consolidato (Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277, in regime di legge fallimentare).
Tre imprese, tre calendari: le simulazioni a confronto
Mettiamo ora fianco a fianco tre situazioni costruite a scopo dimostrativo, con lo stesso giorno di partenza: deposito della domanda prenotativa mercoledì 1° luglio 2026, iscrizione nel registro delle imprese venerdì 3 luglio 2026. Le cifre sono ipotesi, non casi reali.
Simulazione A — Concordato in continuità senza istanze pendenti
Una S.p.A. con debiti per 7.412.600 € e 64 dipendenti deposita la riserva con una prima bozza di piano industriale. Nessun creditore ha chiesto la liquidazione giudiziale.
- Il tribunale concede 60 giorni: dal 3 luglio, il conto è 28 giorni fino al 31 luglio, altri 31 fino al 31 agosto e un ultimo giorno, per una scadenza a martedì 1° settembre 2026. Agosto non è sospeso: l’art. 44, comma 3, esclude la sospensione feriale.
- Somma per spese da versare entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto (comunicato il 7 luglio): entro il 17 luglio.
- Informative mensili: inizio agosto, inizio settembre.
- A metà agosto l’attestatore segnala che servono altre settimane per verificare il magazzino. La società chiede la proroga il 20 agosto, allegando la bozza del piano. Proroga concessa di 60 giorni: nuova scadenza sabato 31 ottobre 2026, che slitta a lunedì 2 novembre 2026 (il 1° novembre è festivo e domenica).
- Tempo complessivo dall’iscrizione: circa 122 giorni, per effetto dello slittamento festivo.
Simulazione B — Concordato con istanza di liquidazione pendente
Una S.r.l. di logistica con debiti per 2.138.750 € riceve un ricorso per liquidazione giudiziale da parte di un sub-vettore. Deposita la riserva lo stesso 1° luglio.
- Il tribunale, considerata la pendenza dell’istanza, concede 30 giorni: scadenza domenica 2 agosto 2026, che slitta a lunedì 3 agosto 2026.
- Il debitore ha una lettera di intenti di un concorrente interessato all’affitto d’azienda. Chiede la proroga il 24 luglio. Il tribunale concede 30 giorni ulteriori (non 60), valutando la serietà ma anche l’esigenza di celerità: nuova scadenza mercoledì 2 settembre 2026.
- Se il debitore non deposita il piano entro il 2 settembre, il tribunale dichiara inammissibile la domanda e procede sull’istanza di liquidazione.
- Tempo complessivo: circa 61 giorni, la metà della Simulazione A.
Simulazione C — Concordato semplificato dopo composizione negoziata
Una S.r.l. commerciale con debiti per 963.480 € ha ricevuto la relazione finale dell’esperto il 12 giugno 2026. Il 1° luglio deposita una domanda di concordato semplificato con riserva.
- Il termine di sessanta giorni dell’art. 25-sexies scade: 12 giugno + 18 = 30 giugno; + 31 = 31 luglio; + 11 = martedì 11 agosto 2026.
- La riserva non sposta questo limite (Trib. Bologna, 17 febbraio 2026): anche se il tribunale assegnasse formalmente un termine, piano e proposta vanno depositati entro l’11 agosto.
- Tempo effettivo dalla data del deposito della riserva: 41 giorni, ben meno dei 60 del concordato ordinario.
Cosa insegnano le tre simulazioni
| Elemento | Simulazione A | Simulazione B | Simulazione C |
|---|---|---|---|
| Strumento | Concordato in continuità | Concordato con istanza pendente | Concordato semplificato |
| Termine iniziale | 60 giorni | 30 giorni | Vincolato all’art. 25-sexies |
| Proroga | 60 giorni concessi | 30 giorni concessi | Non possibile |
| Scadenza finale | 2 novembre 2026 | 2 settembre 2026 | 11 agosto 2026 |
| Giorni effettivi dal deposito | circa 124 | circa 63 | 41 |
| Fattore decisivo | Bozza del piano e attestatore | Serietà della lettera di intenti | Data della relazione finale |
Stesso giorno di deposito, tre traguardi a distanza di quasi tre mesi l’uno dall’altro: il tempo per il piano non lo decide la data della riserva, ma il tuo profilo.
Quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà le imprese raramente stanno in una sola casella. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
Accordo di ristrutturazione con istanza di liquidazione pendente
È il caso dell’impresa che tratta con le banche mentre un fornitore ha già chiesto la liquidazione. Le regole del profilo “accordi” (necessità di raccogliere le adesioni nel termine) si sommano a quelle del profilo “istanza pendente” (scrutinio più severo sulla serietà e sulla proroga). In pratica, la bozza del progetto che accompagna l’istanza di proroga deve contenere la prova delle adesioni già raccolte, perché è l’unico elemento oggettivo che può bilanciare l’esigenza di celerità. Un accordo al 20% del passivo, con delibere bancarie ancora da avviare, difficilmente giustifica ulteriori 60 giorni davanti a un creditore che chiede la liquidazione.
Composizione negoziata conclusa e passaggio a un PRO o a un concordato ordinario
Chi esce dalla composizione negoziata non è obbligato al semplificato. Se sceglie un concordato ordinario o un PRO, si applica l’art. 44 nella sua versione comune. Le regole del profilo “composizione negoziata” restano rilevanti solo per un aspetto: l’impresa si presenta al tribunale con un patrimonio informativo già formato, e questo dovrebbe tradursi in tempi più rapidi, non più lunghi. Un tribunale potrebbe ragionevolmente aspettarsi che chi ha trattato per mesi con un esperto sia in grado di depositare il piano senza chiedere proroghe.
Gruppo di imprese
Quando più società di un gruppo depositano una domanda unitaria (artt. 284 e seguenti CCII), il termine dell’art. 44 è unico per la procedura di gruppo, ma il lavoro si moltiplica: piani coordinati, attestazioni per ciascuna impresa, rapporti infragruppo da ricostruire. Per chi è nella tua posizione, la proroga è quasi fisiologica, ma va motivata con la complessità reale del gruppo. Attenzione alla competenza: per i gruppi le regole sul tribunale competente seguono criteri specifici, e un errore iniziale può costare settimane.
Società con perdite che azzerano il capitale
Per qualunque profilo, se la società ha perdite che superano il terzo del capitale o lo riducono sotto il minimo, la domanda con riserva sospende l’operatività degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento (art. 44, comma 1-bis). È un effetto prezioso, ma dura solo fino alla scadenza del termine: se il termine scade senza deposito del piano, gli amministratori tornano esposti agli obblighi del codice civile e alla gestione conservativa dell’art. 2486 c.c. Per gli amministratori, questo è il profilo misto più delicato: il termine della riserva è anche il termine della loro tutela personale.
Imprenditore sotto soglia
Se l’impresa è “minore” (sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d, CCII) o è un’impresa agricola, gli strumenti tipici sono quelli del sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata), gestiti con l’Organismo di composizione della crisi. Il meccanismo della riserva dell’art. 44 è pensato per il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e il PRO; per le imprese minori i tempi seguono regole diverse, legate al lavoro dell’OCC. Prima di depositare una riserva, quindi, va verificato che lo strumento a cui si punta sia davvero accessibile all’impresa.
Impresa con un forte debito fiscale e contributivo
Un caso misto frequente è quello dell’impresa che rientra in uno dei profili principali, ma ha come primo creditore l’erario o gli enti previdenziali. Qui il calendario della riserva deve includere i tempi della transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII per gli accordi, art. 88 CCII per il concordato): la proposta all’amministrazione finanziaria va depositata con la documentazione richiesta, e l’istruttoria degli uffici ha tempi propri. Il correttivo del 2026 (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026) ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi locali, aprendo un fronte nuovo di trattativa con i Comuni e gli altri enti impositori. Per un’impresa con molti debiti tributari locali, questa novità può cambiare la convenienza dello strumento, ma va istruita dentro lo stesso termine della riserva, che non si allunga per questo. È quindi prudente avviare l’interlocuzione con gli enti già nelle prime settimane, verificando quali dati e quali certificazioni dei debiti servono.
Il confronto tra profili in una sola tabella
Le sezioni precedenti mostrano che la risposta alla domanda “quanto tempo ho?” cambia in modo sostanziale. La tabella che segue mette in fila gli aspetti chiave. Il dato da tenere a mente è che il massimo teorico di 120 giorni è raggiungibile solo in alcuni profili e solo con una proroga ben motivata.
| Aspetto | Concordato preventivo | Accordi di ristrutturazione | PRO | Istanza di liquidazione pendente | Da composizione negoziata (semplificato) |
|---|---|---|---|---|---|
| Norma sul termine | Art. 44, c. 1, lett. a) | Art. 44, c. 1, lett. a) | Art. 44, c. 1, lett. a) | Art. 44, c. 1, lett. a) + art. 7 | Art. 25-sexies |
| Termine iniziale | 30-60 giorni | 30-60 giorni | 30-60 giorni | 30-60 giorni (spesso al minimo) | 60 giorni dalla relazione finale |
| Decorrenza | Iscrizione ex art. 45, c. 2 | Iscrizione ex art. 45, c. 2 | Iscrizione ex art. 45, c. 2 | Iscrizione ex art. 45, c. 2 | Comunicazione relazione finale |
| Proroga | Fino a 60 giorni | Fino a 60 giorni | Fino a 60 giorni | Ammessa dopo il correttivo ter, scrutinio severo | Esclusa |
| Massimo teorico | 120 giorni | 120 giorni | 120 giorni | 120 giorni (di rado) | 60 giorni |
| Cosa depositi nel termine | Proposta, piano, attestazione | Domanda di omologazione con accordi firmati | Domanda di omologazione del PRO | Proposta e piano (o accordi) | Proposta e piano di liquidazione |
| Rischio principale | Piano depositato ma inammissibile | Firme che arrivano tardi | Classi non unanimi | Riserva ritenuta abusiva | Credere che la riserva allunghi il termine |
| Sospensione feriale | No | No | No | No | Termine decadenziale autonomo |
Le domande che valgono per tutti
Cosa succede se il termine scade senza che io abbia depositato nulla?
La domanda è dichiarata inammissibile. Gli effetti protettivi e quelli dell’art. 44, comma 1-bis (compresa la sospensione delle regole sulla riduzione del capitale), cessano. Se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, il tribunale può procedere ad aprirla. Sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva anche precisato che, respinta la proroga e scaduto il termine, il debitore poteva ancora presentare una domanda “piena” finché pendeva il procedimento, a condizione di rinunciare a quella con riserva e senza abuso dello strumento (Cass. n. 6277/2016). Si tratta di un principio reso in un quadro normativo diverso, la cui applicabilità sotto il CCII va valutata caso per caso.
Posso chiedere la proroga anche l’ultimo giorno?
Formalmente l’istanza va depositata prima della scadenza. Ma chiederla l’ultimo giorno è una pessima idea: il tribunale deve avere il tempo di decidere, e un’istanza dell’ultimo momento comunica disorganizzazione. La proroga si prepara, non si improvvisa: il testo vigente richiede una bozza del progetto di ristrutturazione, che va costruita nelle settimane precedenti.
Il tribunale è obbligato a concedermi 60 giorni se li chiedo?
No. Il tribunale fissa il termine “tra trenta e sessanta giorni” con valutazione discrezionale, che tiene conto della complessità dell’impresa, dello stato di preparazione del piano e della presenza di istanze di liquidazione. La valutazione sulla proroga, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 6277/2016). Ecco perché la motivazione della richiesta, nel ricorso e nell’istanza di proroga, conta quanto i documenti.
Il mese di agosto conta?
Sì, interamente. L’art. 44, comma 3, esclude la sospensione feriale (che di regola opera dal 1° al 31 agosto) per i termini delle lettere a), c) e d). Chi deposita una riserva in estate lavora durante le ferie.
Posso cambiare strumento durante il termine?
Sì. La lett. a) dell’art. 44 consente di depositare, nel termine, la proposta di concordato oppure la domanda di omologazione degli accordi o del PRO. La scelta iniziale non è vincolante. Ma ogni cambio di strada costa tempo, e il termine non si allunga per questo.
Le misure protettive durano quanto il termine?
Non necessariamente. Le misure protettive (il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari) seguono una disciplina propria (artt. 54 e 55 CCII): se richieste con la domanda, producono effetti dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese, ma devono essere confermate dal tribunale con un provvedimento che ne fissa la durata. La legge prevede inoltre un tetto complessivo alla durata delle misure protettive, comprensivo di rinnovi e proroghe (art. 8 CCII). Il termine per il deposito del piano e la durata delle misure protettive sono quindi due calendari distinti, da tenere sotto controllo separatamente.
Il commissario giudiziale può chiedere di accorciare il termine?
Il commissario non chiede un “accorciamento”, ma può segnalare al tribunale atti in frode ai creditori, comportamenti che pregiudicano una soluzione efficace della crisi o gravi violazioni degli obblighi informativi. Su questa base, sentito il debitore, il tribunale può revocare il termine (art. 44, comma 2). In pratica, il risultato è lo stesso: il tempo a disposizione finisce prima del previsto. Una gestione trasparente e regolare delle informative mensili è il modo migliore per evitare questo scenario.
Posso rinunciare alla domanda prenotativa prima della scadenza?
Sì, la rinuncia è possibile, ma comporta la cessazione degli effetti della domanda, comprese le tutele per gli amministratori e gli eventuali effetti protettivi. Va valutata con attenzione se pendono istanze di liquidazione, perché il tribunale può procedere su di esse. La rinuncia ha senso, ad esempio, quando l’impresa ha trovato una soluzione stragiudiziale con i creditori o quando intende accedere a uno strumento diverso con una nuova domanda completa: in quest’ultimo caso, come insegnava già Cass. n. 495/2015 per il concordato, la volontà di sostituire la domanda precedente deve risultare in modo inequivoco.
Cosa rischia l’amministratore se il termine scade?
Durante il termine operano la sospensione degli obblighi da perdite e le cautele dell’art. 46. Allo scadere senza deposito, quella protezione viene meno e tornano gli obblighi di gestione conservativa (art. 2486 c.c.), salvo quanto previsto dall’art. 20 CCII sulla pendenza delle trattative. Per gli amministratori, sapere esattamente quando scade il termine significa sapere quando finisce la propria tutela.
Le pronunce da conoscere, ordinate per profilo
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali verificati che sorreggono quanto detto nelle sezioni precedenti. Ogni principio è riformulato con parole proprie; dove la pronuncia riguarda la legge fallimentare, lo segnaliamo espressamente.
Per tutti i profili
1. Cass. civ., Sez. I, sentenza 31 marzo 2016, n. 6277 (legge fallimentare, art. 161, comma 6). Il termine assegnato per il deposito della proposta dopo la domanda “in bianco” è perentorio e decadenziale; la proroga richiede giustificati motivi allegati dal debitore e verificati dal giudice, con valutazione non censurabile in Cassazione se congruamente motivata; scaduto il termine, il debitore può proporre una nuova domanda piena solo rinunciando a quella con riserva e senza abusare dello strumento. Rilevanza: è la base del ragionamento sulla natura del termine, che la giurisprudenza di merito ha trasposto all’art. 44 CCII.
2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 maggio 2026, n. 16358. Decidendo su un caso ancora regolato dall’art. 44 CCII nella versione anteriore al correttivo ter, la Corte ha ricondotto la disciplina dei termini a criteri di celerità e di serietà dell’iniziativa e ha ritenuto inammissibile, e comunque manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata contro la scansione temporale; nel merito, la proposta era stata dichiarata inammissibile per manifesta inidoneità del piano. Rilevanza: conferma che il deposito nel termine non basta, se il piano non regge; rilevante sia per il profilo “concordato” sia per quello “istanza pendente”.
Per il profilo concordato preventivo
3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 9 maggio 2025, n. 12352 (legge fallimentare). Il mancato pagamento della somma per le spese, il pagamento tardivo o insufficiente non determinano automaticamente l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda con riserva regolata dall’art. 161, comma 6, l. fall.; le norme del CCII non si applicano ratione temporis. Rilevanza: segna la differenza con il regime attuale, nel quale l’inadempimento all’obbligo di versamento è causa espressa di revoca del termine.
4. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 8 maggio 2024, n. 12523. Il decreto che determina la somma da versare per le spese della procedura ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), non è reclamabile; le contestazioni sull’importo si fanno valere impugnando la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Rilevanza: chi ritiene eccessiva la somma deve comunque versarla nel termine perentorio, per non perdere il tempo concesso.
Per il profilo accordi di ristrutturazione e cambio di strumento
5. Cass. civ., Sez. I, sentenza 14 gennaio 2015, n. 495 (legge fallimentare). Il concordato è unico: in pendenza di una procedura, una nuova domanda autonoma è ammissibile solo se emerge in modo inequivoco la volontà di rinunciare alla precedente. Rilevanza: utile per chi, nel termine, valuta di passare da uno strumento all’altro e deve evitare sovrapposizioni.
Per il profilo con istanza di liquidazione pendente
6. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenze nn. 9935 e 9936 del 2015 (legge fallimentare; la data esatta di deposito non è stata reperita nelle fonti consultate). La domanda di concordato presentata al solo fine di differire la dichiarazione di fallimento costituisce abuso dello strumento; fuori da questa ipotesi, il fallimento non può essere dichiarato finché il concordato non ha avuto esito negativo. Rilevanza: il principio della serietà dell’iniziativa è la chiave con cui i tribunali valutano oggi termine e proroga in presenza di istanze di liquidazione.
7. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 marzo 2025, n. 6620. La competenza territoriale spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede effettiva dell’impresa, presunta coincidente con la sede legale, salvo prova che il centro dell’attività fosse altrove e riconoscibile come tale dai terzi. Rilevanza: in un profilo in cui ogni giorno conta, un deposito presso il tribunale incompetente può costare settimane.
8. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 29 luglio 2025, n. 21865. Ribadisce che la competenza appartiene al tribunale del centro degli interessi principali del debitore, con presunzione relativa di coincidenza con la sede legale. Rilevanza: conferma l’orientamento della pronuncia precedente, da verificare prima di qualunque deposito urgente.
Per il profilo da composizione negoziata
9. Tribunale di Bologna, decreto 17 febbraio 2026 (numero di registro non reperito nelle fonti consultate). La domanda di concordato semplificato con riserva non sposta il termine decadenziale di sessanta giorni dell’art. 25-sexies CCII; piano e proposta vanno depositati entro quel limite, senza proroga. Rilevanza: è la pronuncia più recente e diretta sul punto; chiarisce che la riserva frammenta il deposito ma non allunga il tempo.
10. Tribunale di Milano, decreto 5 dicembre 2024 (numero non reperito; pronuncia riportata da fonti di commento). Già prima del correttivo ter, l’accesso con riserva non ampliava la durata del termine decadenziale previsto per il concordato semplificato. Rilevanza: dimostra la continuità dell’orientamento.
Sulla decorrenza del termine (prassi anteriore al correttivo ter)
Prima del D.Lgs. 136/2024 la prassi dei tribunali era divisa: alcuni uffici (Busto Arsizio, Como) facevano decorrere il termine dal deposito della domanda, altri (alcuni precedenti di Milano) dalla data del decreto, altri ancora (Milano, Genova) dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Le fonti consultate non riportano gli estremi di questi provvedimenti, che citiamo solo come orientamenti. Oggi il testo dell’art. 44, lett. a), fa decorrere il termine dall’iscrizione prevista dall’art. 45, comma 2, superando il contrasto.
Lo Studio Monardo al tuo fianco, profilo per profilo
Il tempo della riserva è breve e non si recupera. Per questo lo Studio lavora con strumenti precisi, ciascuno pensato per una fase o per un profilo.
- Calcoliamo il calendario esatto della tua riserva: giorno di iscrizione nel registro delle imprese, scadenza del termine, scadenza dei dieci giorni per le spese, date delle informative mensili, eventuale slittamento per i giorni festivi. Il calendario viene consegnato all’impresa e all’attestatore.
- Scegliamo con te lo strumento prima del deposito: concordato, accordi, PRO o semplificato, confrontando i tempi reali di ciascuno con lo stato di preparazione dell’impresa.
- Redigiamo il ricorso con la motivazione del termine richiesto, illustrando al tribunale perché la complessità dell’impresa giustifica i 60 giorni.
- Per chi punta al concordato, coordiniamo il lavoro con l’attestatore e verifichiamo in anticipo i punti che più spesso portano all’inammissibilità: classi, valore di liquidazione, azioni recuperatorie, idoneità dell’attestazione.
- Per chi punta agli accordi, mappiamo le delibere dei creditori bancari e documentiamo le adesioni raccolte, così che l’istanza di proroga poggi su elementi oggettivi.
- Per chi sceglie il PRO, verifichiamo la tenuta delle classi e predisponiamo un piano convertibile in concordato, includendo la trattativa con i creditori pubblici alla luce della transazione fiscale estesa ai tributi locali dal D.Lgs. 147/2026.
- Per chi ha un’istanza di liquidazione pendente, costruiamo la bozza del progetto di ristrutturazione da allegare alla richiesta di proroga e prepariamo la difesa nel procedimento di revoca del termine dell’art. 44, comma 2.
- Per chi esce dalla composizione negoziata, fissiamo il “giorno zero” della relazione finale, calcoliamo il sessantesimo giorno e valutiamo se il semplificato sia davvero percorribile in quella finestra.
- Prepariamo le informative mensili al commissario giudiziale, in modo che siano complete e coerenti con l’andamento del piano.
- Seguiamo le eventuali impugnazioni, dal reclamo alla Corte d’Appello fino al ricorso in Cassazione, con la stessa linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per gli imprenditori, l’abilitazione che pesa di più su questo tema è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere il percorso della composizione negoziata dal lato di chi la conduce, sapere quando una trattativa non può più chiudersi e quale strumento di regolazione ha davvero il tempo di essere costruito dopo. Per le imprese minori che non possono accedere alla riserva dell’art. 44, entrano invece in gioco le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il calendario della riserva è lo stesso difensore che, se necessario, sostiene il reclamo e il ricorso di legittimità. Lo staff dello Studio è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sui termini, sugli atti e sul contenzioso; i secondi sui numeri del piano, sulla situazione patrimoniale da depositare e sul dialogo con l’attestatore.
Per chiudere: il tuo tempo dipende da chi sei
Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è lavorare secondo le tue regole, non secondo il massimo teorico di 120 giorni. Chi punta a un concordato senza creditori che premono può arrivare a quattro mesi; chi ha un’istanza di liquidazione pendente deve dimostrare serietà fin dal primo giorno; chi esce da una composizione negoziata e vuole il semplificato ha sessanta giorni dalla relazione finale, e la riserva non li allunga.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché la domanda prenotativa è il ponte tra la fase negoziale della crisi d’impresa e gli strumenti di regolazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce quel ponte da entrambe le sponde: sa come si chiudono le trattative e quali termini si aprono subito dopo. È per questo che lo Studio parte sempre dal calendario, per costruire con l’impresa un piano che arrivi in tempo e regga all’esame del tribunale.
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