Quali Atti Tra Società Del Gruppo Si Presumono Dannosi Per I Creditori?

Quali Atti Tra Società Del Gruppo Si Presumono Dannosi Per I Creditori?

Quando una società di un gruppo entra in crisi, la prima domanda che si pongono amministratori, soci, banche e fornitori riguarda quasi sempre le operazioni concluse con le “sorelle”, con la controllante o con le controllate. La garanzia rilasciata alla capogruppo, il finanziamento girato alla consociata in difficoltà, il capannone ceduto alla società immobiliare del gruppo, la tesoreria accentrata: tutto viene riletto con il sospetto che sia stato un modo per spostare valore lontano dai creditori. Sul tema circolano molte idee approssimative. Si legge che il Codice della crisi “presume dannoso tutto ciò che avviene nel gruppo”, che “cinque anni di operazioni sono automaticamente a rischio”, che “se l’atto serviva al gruppo è sempre salvo”. Sono convinzioni comprensibili, perché ciascuna contiene un pezzo di verità. Ma nessuna, presa alla lettera, descrive correttamente l’art. 290 del D.Lgs. 14/2019.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: l’amministratore che si crede al riparo non documenta i vantaggi compensativi quando è ancora possibile farlo; il creditore che si crede tutelato da una presunzione inesistente costruisce una causa senza prove; la società beneficiaria che si crede spacciata rinuncia a una difesa che la legge le concede.

I miti che verificheremo sono sette:

  1. Il Codice della crisi presume dannosi tutti gli atti infragruppo.
  2. Il periodo sospetto è sempre di cinque anni, per qualsiasi atto.
  3. Se l’operazione era nell’interesse del gruppo, è comunque salva.
  4. Le garanzie prestate per un’altra società del gruppo sono sempre gratuite, e quindi sempre aggredibili.
  5. I finanziamenti tra società del gruppo si rimborsano come qualsiasi altro debito, e il cash pooling è neutro.
  6. Se c’è un prezzo pagato, la cessione di beni alla consociata non può essere pregiudizievole.
  7. Senza iscrizione del gruppo nel registro delle imprese, le regole sui gruppi non si applicano.

Lo Studio Monardo segue questa materia con una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e nella composizione negoziata la ricostruzione dei rapporti infragruppo è una delle prime verifiche che l’esperto compie per capire se il risanamento è percorribile. Allo stesso tempo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce il versante delle persone fisiche coinvolte nei gruppi, cioè soci e garanti che spesso pagano per primi le conseguenze delle operazioni infragruppo.

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Mito 1 — “Il Codice della crisi presume dannosi tutti gli atti tra società del gruppo”

Il mito: “Nel Codice della crisi ogni operazione tra società dello stesso gruppo si presume fatta in danno dei creditori; tocca a chi l’ha compiuta dimostrare il contrario.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste. L’art. 290 CCII, intitolato “Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo”, contiene davvero una presunzione, ed è una presunzione favorevole alla procedura. La sintesi giornalistica, però, l’ha spostata sull’oggetto sbagliato. Si è passati da “la legge presume qualcosa a carico della società beneficiaria” a “la legge presume che l’atto sia dannoso”, che è un’affermazione molto diversa. Contribuisce all’equivoco anche il fatto che, nei commenti divulgativi, l’art. 290 viene spesso descritto come la norma “anti-svuotamento” dei gruppi: un’espressione efficace, che però fa pensare a un meccanismo automatico.

La realtà

In realtà la norma dice tre cose distinte, e vanno lette nell’ordine giusto.

Il comma 1 attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale di una società del gruppo il potere di promuovere azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti e i contratti compiuti nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale, a condizione che tali atti abbiano avuto l’effetto di spostare risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori. Lo spostamento di risorse e il pregiudizio sono elementi costitutivi dell’azione: li deve allegare e provare il curatore. La norma fa salvo, espressamente, il primo comma dell’art. 2497 c.c., cioè la regola sui vantaggi compensativi.

Il comma 2 contiene la vera presunzione: è la società beneficiaria a dover dimostrare di non aver conosciuto il carattere pregiudizievole dell’atto o del contratto. Si presume, quindi, la conoscenza del pregiudizio da parte della consociata che ha ricevuto le risorse, non il pregiudizio in sé. È una presunzione relativa, che ammette prova contraria.

Il comma 3 consente al curatore di esercitare contro le altre società del gruppo la revocatoria dell’art. 166 CCII con periodi sospetti allungati (ne parliamo nel mito 2).

La correzione essenziale è questa: il CCII non presume dannosi gli atti infragruppo; presume che la società del gruppo che ne ha beneficiato conoscesse il pregiudizio, una volta che il curatore abbia dimostrato lo spostamento di risorse e il danno ai creditori.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio la ripartizione degli oneri. Il curatore non può limitarsi a elencare le operazioni infragruppo degli ultimi cinque anni: deve ricostruire, per ciascuna, quale risorsa è uscita, verso chi, e perché il patrimonio a disposizione dei creditori ne è risultato impoverito. Solo a quel punto scatta l’alleggerimento probatorio sul piano soggettivo. Per la società beneficiaria, d’altra parte, la presunzione pesa: nei gruppi la conoscenza reciproca delle condizioni economiche è fisiologica, e superare la presunzione richiede elementi concreti, non dichiarazioni di principio.

Un ulteriore dettaglio, segnalato dai commenti alla norma, è che l’azione è esperibile anche quando la società convenuta è a sua volta insolvente, superando un orientamento che in passato escludeva la revocatoria tra procedure concorsuali.

In pratica, per ogni operazione il curatore deve rispondere a quattro domande: quale bene, credito o utilità è uscito dal patrimonio della società poi liquidata; quale impresa del gruppo lo ha ricevuto, direttamente o attraverso passaggi intermedi; quale contropartita, se c’è stata, è rientrata; e di quanto si è ridotto, per effetto dell’operazione, ciò che i creditori possono aggredire. Solo quando questa ricostruzione è completa la presunzione del comma 2 produce il suo effetto. È una differenza che si vede bene nei processi: un’azione costruita sull’elenco delle operazioni e sulla sola appartenenza al gruppo è debole; un’azione costruita su perizie, estratti conto e confronto con i valori di mercato è molto più difficile da contrastare.

La prova

Il testo vigente dell’art. 290 CCII, commi 1 e 2, consultato nella versione aggiornata ad agosto 2026: il comma 1 richiede l’effetto di spostamento di risorse con pregiudizio dei creditori, il comma 2 pone a carico della beneficiaria la prova dell’ignoranza del pregiudizio. Sul versante civilistico, la regola generale secondo cui i vantaggi compensativi vanno allegati e provati da chi li invoca è stata affermata da Cass. civ., Sez. I, 24 agosto 2004, n. 16707 (pronuncia sul codice civile, anteriore al CCII).

Cosa rischia chi ci crede

Il curatore o il creditore che confida in una presunzione di dannosità avvia un’azione priva della prova del pregiudizio e la perde, con le spese a carico della massa. Al contrario, l’amministratore della beneficiaria che crede di dover dimostrare l’innocuità dell’atto spende energie sul terreno sbagliato e trascura quello giusto: la prova dell’ignoranza del pregiudizio o, meglio ancora, la dimostrazione che il pregiudizio non c’è stato perché compensato.

Mito 2 — “Il periodo sospetto è sempre di cinque anni, per qualsiasi atto”

Il mito: “Con il Codice della crisi tutte le operazioni infragruppo degli ultimi cinque anni possono essere revocate, qualunque sia il tipo di atto.”

Perché ci credono in tanti

Il numero “cinque” è quello che colpisce. Nella revocatoria fallimentare ordinaria i periodi sospetti si misurano in mesi o in un anno; il quinquennio dell’art. 290 è un salto evidente e ha fatto notizia. Da lì l’estensione a tutto: se il termine è di cinque anni per un’azione, deve esserlo per tutte.

La realtà

Vero, ma solo a metà. L’art. 290 contiene due strumenti distinti con due regimi temporali diversi.

Il primo è l’azione di inefficacia del comma 1. Riguarda gli atti e i contratti dei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale che abbiano spostato risorse verso un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori. Qui il quinquennio vale, ma vale insieme ai presupposti: senza spostamento di risorse e senza pregiudizio, il termine lungo non serve a nulla.

Il secondo è la revocatoria del comma 3, che rinvia all’art. 166 CCII. Per questa i periodi sospetti sono allungati ma non arrivano a cinque anni:

Atto (art. 166, comma 1, CCII) Periodo sospetto infragruppo (art. 290, comma 3)
Lett. a) atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate due anni anteriori al deposito della domanda
Lett. b) pagamenti di debiti scaduti con mezzi anormali due anni anteriori al deposito della domanda
Lett. c) pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti un anno anteriore al deposito della domanda
Lett. d) pegni, anticresi e ipoteche giudiziali o volontarie per debiti scaduti un anno anteriore al deposito della domanda

Per gli atti compiuti dopo il deposito della domanda resta fermo il regime ordinario. Il quinquennio riguarda solo l’azione di inefficacia del comma 1, con i suoi presupposti; la revocatoria infragruppo dell’art. 166 ha termini di due anni o di un anno.

C’è poi un dato che il mito cancella del tutto: entrambi gli strumenti presuppongono l’apertura di una liquidazione giudiziale e sono nelle mani del curatore. Nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o nella composizione negoziata, l’art. 290 non è uno strumento azionabile. Questo non significa che le operazioni infragruppo siano irrilevanti in quelle sedi: il commissario giudiziale le valuta nella relazione ai creditori, e la prospettiva di cosa potrebbe recuperare un curatore entra nel confronto con l’alternativa liquidatoria. Ma la “minaccia” dell’azione si concretizza solo con la liquidazione giudiziale.

Per la disciplina generale della revocatoria infragruppo, che qui tocchiamo solo per quanto serve a distinguere i due regimi, rinviamo all’approfondimento dedicato.

Un dettaglio pratico sul calcolo: il periodo si conta a ritroso dal deposito dell’istanza o della domanda, non dalla data della sentenza che apre la liquidazione. Tra le due date possono passare mesi, e un’operazione che sembrava fuori dal periodo sospetto rispetto alla sentenza può rientrarvi rispetto al deposito. Per le operazioni a esecuzione frazionata (finanziamenti erogati a tranche, cessioni con pagamenti differiti, contratti di servizi pluriennali) occorre poi individuare con precisione quale atto si intende colpire: il contratto quadro, la singola erogazione o il singolo pagamento. È una scelta che incide sia sul termine applicabile sia sulla prova dello spostamento di risorse.

La prova

L’art. 290, comma 3, CCII nel testo vigente, che fissa i periodi di due anni (lett. a e b dell’art. 166) e di un anno (lett. c e d), e il comma 1, che fissa il quinquennio per l’azione di inefficacia.

Cosa rischia chi ci crede

Chi teme che ogni pagamento infragruppo degli ultimi cinque anni sia revocabile tende a bloccare anche operazioni utili e lecite, irrigidendo la gestione del gruppo proprio quando servirebbe flessibilità. Chi, al contrario, conosce solo i termini dell’art. 166 e ignora il quinquennio del comma 1 sottovaluta il rischio delle operazioni strutturali (cessioni di asset, conferimenti, rinunce a crediti) concluse tre o quattro anni prima della crisi.

Mito 3 — “Se l’operazione era nell’interesse del gruppo, è comunque salva”

Il mito: “Basta dimostrare che l’atto serviva al gruppo nel suo complesso: i vantaggi compensativi coprono qualsiasi operazione infragruppo.”

Perché ci credono in tanti

Perché la teoria dei vantaggi compensativi è reale ed è codificata. L’art. 2497, primo comma, c.c. esclude la responsabilità della società che esercita direzione e coordinamento quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo di tale attività, oppure è stato integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. E l’art. 290 CCII richiama espressamente questo comma. Da qui la conclusione semplificata: interesse di gruppo uguale atto inattaccabile.

La realtà

In realtà il criterio legale è molto più stretto dell'”interesse di gruppo” generico. Le condizioni sono due, alternative:

  • il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento: occorre un bilancio concreto tra ciò che la società ha dato e ciò che ha ricevuto dall’appartenenza al gruppo;
  • il danno è stato integralmente eliminato, anche attraverso operazioni successive dirette a compensarlo.

I vantaggi compensativi non sono un’etichetta: sono un saldo, che deve essere almeno pari al pregiudizio e deve essere dimostrato da chi li invoca. Un vantaggio solo sperato, futuro e incerto non basta; un vantaggio che va al gruppo ma non torna alla società che ha subito il sacrificio non compensa nulla per i creditori di quella società.

La giurisprudenza civile ha precisato questi passaggi già prima del Codice della crisi. Cass. civ., Sez. I, 24 agosto 2004, n. 16707 ha affermato che i vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo possono neutralizzare il danno, ma che l’amministratore deve allegarli e provarli. Secondo la rassegna dottrinale che abbiamo consultato, Cass. civ., 11 dicembre 2006, n. 26325 ha posto l’onere della prova a carico di chi invoca i vantaggi, e Cass. civ., 7 dicembre 2011, n. 26362 ha richiesto un legame causale tra il vantaggio e il medesimo atto di gestione. Si tratta di pronunce sul codice civile, ma il richiamo dell’art. 290 all’art. 2497, primo comma, le rende pienamente utili per leggere la norma della crisi.

Nella logica dell’art. 290, quindi, la difesa fondata sui vantaggi compensativi opera sul piano oggettivo: se il pregiudizio non c’è perché compensato, manca un presupposto dell’azione, e la presunzione del comma 2 non entra neppure in gioco. È la difesa più solida a disposizione della beneficiaria, ma anche la più impegnativa, perché richiede numeri.

Su questi conteggi lo Studio lavora con il metodo dell’Esperto Negoziatore D.L. 118/2021: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ricostruisce i flussi tra le società del gruppo con lo staff di commercialisti, prima ancora di discutere di diritto.

La prova

L’art. 2497, primo comma, c.c. (testo vigente) e il richiamo contenuto nell’art. 290, comma 1, CCII; Cass. civ., Sez. I, 24 agosto 2004, n. 16707 sull’onere di allegazione e prova dei vantaggi compensativi.

Cosa rischia chi ci crede

L’amministratore che delibera una garanzia, un finanziamento o una rinuncia a un credito “per il bene del gruppo” senza documentare la contropartita per la propria società si espone su due fronti: l’atto può essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 290, e lui stesso può essere chiamato a rispondere, insieme alla capogruppo. Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26765 ha ricordato che la responsabilità per abuso dell’attività di direzione si estende in solido a chi ha preso parte al fatto lesivo.

Mito 4 — “Le garanzie per un’altra società del gruppo sono sempre gratuite, quindi sempre aggredibili”

Il mito: “Se la controllata garantisce il debito della capogruppo verso la banca, è un atto gratuito: il curatore lo travolge senza bisogno di altro.”

Perché ci credono in tanti

Perché nella maggior parte dei casi la garanzia infragruppo non prevede alcuna commissione. La società garante non incassa nulla, si accolla un rischio e, se la garantita non paga, perde patrimonio. In più, il Codice della crisi tratta con severità gli atti a titolo gratuito (art. 163 CCII), e da lì il passo verso “garanzia infragruppo uguale atto gratuito uguale inefficace” è breve.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la qualificazione di un atto come gratuito o oneroso, nei gruppi, non si fa guardando al singolo contratto isolato. Le Sezioni Unite, con Cass. civ., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538 (pronuncia sulla legge fallimentare, riportata nella rassegna dottrinale consultata), hanno affermato che occorre valutare la causa concreta dell’operazione e l’eventuale collegamento negoziale: il vantaggio per il garante può provenire anche da un rapporto diverso da quello garantito, ad esempio dal fatto che il finanziamento garantito sia servito anche al garante.

La garanzia infragruppo non è gratuita per definizione: lo è quando il garante non riceve alcun vantaggio concreto e apprezzabile, e questa valutazione si fa sull’insieme dei rapporti.

Nell’ottica dell’art. 290, la garanzia rilasciata da una società poi finita in liquidazione giudiziale a favore di una consociata è un caso tipico di potenziale “spostamento di risorse”: il patrimonio del garante viene messo a servizio del debito altrui. Se però la garanzia era la condizione per ottenere un finanziamento di cui il garante ha beneficiato, o se ha permesso al gruppo di mantenere commesse e forniture essenziali per la stessa garante, il pregiudizio può mancare o essere compensato. La revocatoria dell’art. 166, lett. c) e d), riguarda invece le garanzie reali per debiti propri preesistenti o scaduti, con il periodo infragruppo di un anno.

Va distinto anche il caso inverso: la capogruppo che garantisce il debito della controllata. Qui l’interesse della garante è spesso più evidente, perché protegge il valore della propria partecipazione; ma se la controllata era già decotta, la garanzia può tradursi in un trasferimento di valore dai creditori della capogruppo a quelli della controllata.

La prova

Cass. civ., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538, sul criterio della causa concreta e del collegamento negoziale nella valutazione della gratuità delle garanzie infragruppo (legge fallimentare); art. 290, commi 1 e 3, CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Il curatore che tratta la garanzia come gratuita senza indagare sull’operazione complessiva rischia di trovarsi di fronte alla dimostrazione che il garante ne ha tratto un beneficio concreto. La banca o la consociata beneficiaria che, al contrario, dà per scontata l’onerosità rischia di non conservare la documentazione (delibere, piani finanziari, corrispondenza) che proverebbe il vantaggio del garante. E i soci persone fisiche che a loro volta hanno garantito la capogruppo devono sapere che l’eventuale inefficacia della garanzia della controllata sposta il peso del debito su di loro.

Mito 5 — “I finanziamenti infragruppo si rimborsano come gli altri debiti, e il cash pooling è neutro”

Il mito: “Un prestito tra società dello stesso gruppo è un credito come un altro; e con la tesoreria accentrata il denaro non esce dal gruppo, quindi nessuno ci perde.”

Perché ci credono in tanti

Perché sul piano contabile un finanziamento infragruppo genera un credito ordinario, iscritto in bilancio come quello verso una banca. E perché il cash pooling è uno strumento diffuso, spesso imposto da esigenze di efficienza finanziaria: le società del gruppo riversano la liquidità su un conto della capogruppo (o di una società di tesoreria) e ne ricevono quando serve. L’idea che “il denaro resta in famiglia” sembra di buon senso.

La realtà

Sui finanziamenti la regola è chiara e non è quella del mito. L’art. 2497-quinquies c.c. estende ai finanziamenti erogati da chi esercita direzione e coordinamento, o da altre società a essa sottoposte, la postergazione dell’art. 2467 c.c.: il rimborso viene dopo la soddisfazione degli altri creditori se il finanziamento è stato concesso quando c’era un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il Codice della crisi rafforza la regola con l’art. 292 CCII, dedicato proprio ai finanziamenti infragruppo, che collega la postergazione e la sorte dei rimborsi effettuati nell’anno anteriore alla domanda alla disciplina dell’art. 164 CCII, con le eccezioni per i finanziamenti autorizzati o funzionali agli strumenti di regolazione della crisi.

Un finanziamento infragruppo concesso in una fase di squilibrio non è un credito come gli altri: è postergato, e il suo rimborso a ridosso della crisi può essere travolto.

La giurisprudenza del 2025 ha allargato, non ristretto, il perimetro:

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599 ha ritenuto postergati anche i finanziamenti “discendenti” che la controllante fa arrivare alla controllata attraverso una società intermedia, per evitare aggiramenti;
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22166 ha affermato che la postergazione opera anche quando il finanziamento è stato effettuato in forme diverse dal contratto di credito;
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22403 ha invece escluso la postergazione per il finanziamento di un ente pubblico alla fondazione da esso costituita, ritenendo la regola propria della disciplina delle società di capitali: un limite utile a capire dove la norma si ferma.

Sul cash pooling non abbiamo individuato, in questa ricerca, una pronuncia di legittimità civile da citare con estremi verificati, e preferiamo non riportarne a memoria. I principi, però, si ricavano dalle norme. Ogni versamento verso il conto accentrato genera un credito della società partecipante verso la società di tesoreria. Se la capogruppo che gestisce la tesoreria è in difficoltà, quel credito vale poco; se la società partecipante è stata “prosciugata” in modo sistematico mentre altre consociate prelevavano senza restituire, il saldo netto può configurare proprio lo spostamento di risorse con pregiudizio dei creditori previsto dall’art. 290, comma 1. Al contrario, se il sistema ha garantito alla società partecipante linee di liquidità che da sola non avrebbe ottenuto, a tassi migliori, quei benefici entrano nel calcolo dei vantaggi compensativi.

Chi gestisce un sistema di tesoreria accentrata può ridurre il rischio con accorgimenti concreti: un contratto scritto che disciplini i limiti di esposizione di ciascuna società, gli interessi attivi e passivi a condizioni di mercato, la periodicità delle riconciliazioni e la possibilità di uscire dal sistema; un monitoraggio periodico dei saldi netti, con soglie di allarme quando una società diventa stabilmente creditrice verso la società di tesoreria; una valutazione documentata, da parte dell’organo amministrativo di ciascuna partecipante, dei benefici ricevuti (minori oneri finanziari, accesso a linee di credito, coperture). Sono gli stessi documenti che, in caso di liquidazione, serviranno a dimostrare l’assenza di pregiudizio o la presenza di vantaggi compensativi. In loro assenza, il saldo creditorio verso il pool diventa il punto di partenza dell’analisi del curatore.

La prova

Gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., l’art. 292 CCII e le tre ordinanze della Cassazione del 2025 sopra indicate (pronunce sul codice civile, applicate anche in ambito concorsuale).

Cosa rischia chi ci crede

La società che ha finanziato una consociata in squilibrio e si vede rimborsare poco prima della crisi può dover restituire quanto incassato. La società che partecipa al cash pooling senza monitorare il proprio saldo, e senza contratti che regolino interessi, limiti e garanzie, scopre in sede di liquidazione di avere un credito verso il gruppo di difficile recupero, mentre il curatore valuta l’azione di inefficacia sui flussi degli ultimi cinque anni.

Mito 6 — “Se c’è un prezzo pagato, la cessione alla consociata non può essere pregiudizievole”

Il mito: “Abbiamo venduto l’immobile alla società immobiliare del gruppo, regolarmente pagato: un atto a titolo oneroso con corrispettivo incassato non può danneggiare nessuno.”

Perché ci credono in tanti

Perché nella revocatoria ordinaria il pagamento del prezzo è spesso un elemento decisivo, e perché nella cultura aziendale un’operazione regolata a valori di libro, con atto notarile e bonifico, appare automaticamente corretta. Il passaparola ha trasformato “atto oneroso” in “atto innocuo”.

La realtà

In realtà la norma ragiona su un concetto diverso: lo spostamento di risorse. Una cessione di beni a un prezzo inferiore al valore di mercato sposta valore anche se il prezzo viene pagato per intero; lo sposta in misura pari alla differenza. Lo stesso vale per l’acquisto, da parte della società in crisi, di beni o servizi dalla consociata a prezzi superiori al mercato, per i canoni di locazione infragruppo fuori scala, per le royalty sul marchio di gruppo non giustificate, per le prestazioni di servizi centralizzati addebitate senza un criterio di ripartizione verificabile.

Il corrispettivo non basta: conta se era congruo e se la società ha davvero ricevuto valore equivalente a quello che ha ceduto.

Lo sproporzionamento rileva su due piani. Per l’azione del comma 1, il curatore deve dimostrare che la differenza tra valore ceduto e valore ricevuto ha prodotto pregiudizio ai creditori nei cinque anni. Per la revocatoria del comma 3, l’art. 166, lett. a), CCII colpisce gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dalla società sorpassano notevolmente ciò che le è stato dato o promesso, con un periodo sospetto infragruppo di due anni.

C’è un ulteriore aspetto spesso trascurato: anche una cessione a prezzo congruo può essere pregiudizievole se trasforma un bene facilmente aggredibile (l’immobile) in un credito verso una consociata che poi non paga, o in liquidità subito girata ad altre società del gruppo. Il curatore guarda la sequenza, non il singolo atto.

La prova

L’art. 290, comma 1, CCII (effetto di spostamento di risorse) e il comma 3 in rapporto all’art. 166, lett. a), CCII. Sul piano dei principi, la già citata Cass. civ., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538 ha insegnato a valutare l’operazione infragruppo nella sua causa concreta e nei suoi collegamenti, non nel solo schema contrattuale.

Cosa rischia chi ci crede

La consociata acquirente può subire la dichiarazione di inefficacia dell’acquisto, con l’obbligo di restituire il bene o il suo valore, e dovrà insinuarsi nella liquidazione per il prezzo pagato, magari come creditore postergato se il pagamento è avvenuto attraverso un finanziamento infragruppo. Gli amministratori che hanno deliberato la cessione possono essere coinvolti nelle azioni di responsabilità.

Mito 7 — “Senza iscrizione del gruppo nel registro delle imprese, le regole sui gruppi non si applicano”

Il mito: “La nostra società non risulta soggetta a direzione e coordinamento nel registro delle imprese: quindi l’art. 290 e l’art. 2497 non ci riguardano.”

Perché ci credono in tanti

Perché l’art. 2497-bis c.c. impone effettivamente alla società eterodiretta di indicare negli atti e nella corrispondenza la società che esercita direzione e coordinamento, e di iscriversi in un’apposita sezione del registro. Molti ne deducono che, in mancanza di quell’adempimento, il gruppo “non esiste” per il diritto.

La realtà

La pubblicità ha una funzione informativa, non costitutiva. Il Codice della crisi definisce il gruppo di imprese (art. 2 CCII) con riferimento all’esercizio effettivo della direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies c.c., e prevede presunzioni, superabili, legate al consolidamento dei bilanci e al controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. (richiamato anche dall’art. 2497-sexies c.c.).

Ciò che conta è il fatto dell’eterodirezione, non la sua dichiarazione nel registro.

La Cassazione è netta. Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24943 ha affermato che l’esistenza del gruppo dipende dalla situazione di fatto, secondo il principio di effettività, e non da iscrizioni o forme di pubblicità. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19943 ha precisato che la tutela risarcitoria presuppone l’effettivo esercizio della direzione e coordinamento, e che la presunzione legata al consolidamento o al controllo va dimostrata da chi intende avvalersene. Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2023, n. 7930 ha però posto un limite: la sola dipendenza economica, tecnologica o finanziaria di fatto non basta a far scattare le presunzioni degli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.

Il mito ha quindi un rovescio: non basta neppure il rapporto commerciale intenso con un grande cliente per parlare di gruppo. E la direzione può essere esercitata anche da persone fisiche: Cass. civ., Sez. I, ord. 29 dicembre 2023, n. 36378 e Cass. civ., Sez. I, ord. 15 febbraio 2023, n. 4784 hanno distinto la “supersocietà di fatto” dalla holding di fatto, nella quale le società perseguono l’interesse dei controllanti persone fisiche, che possono rispondere ai sensi dell’art. 2497 c.c. e anche essere assoggettati autonomamente a procedura concorsuale.

La prova

Art. 2 CCII (definizione di gruppo di imprese), artt. 2497-bis e 2497-sexies c.c.; Cass. 24943/2019, 19943/2025 e 7930/2023 (pronunce sul codice civile).

Cosa rischia chi ci crede

Chi ha omesso la pubblicità resta esposto a tutte le regole sui gruppi, comprese l’azione di inefficacia dell’art. 290 e la responsabilità della capogruppo, e in più perde la possibilità di dimostrare che i terzi conoscevano la struttura del gruppo. Le persone fisiche che dirigono di fatto più società, convinte di essere “soci e basta”, possono scoprire di essere considerate una holding.

I miti alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come si applicano le regole; non riproducono casi reali.

Simulazione A — La garanzia “per il bene del gruppo”

Ipotesi: Alfa S.r.l., controllata al 100% da Holding S.p.A., il 14 marzo 2022 concede ipoteca sul proprio stabilimento (valore stimato 1.276.400 €) a garanzia di un mutuo di 940.000 € erogato a Beta S.r.l., consociata. Alfa non riceve alcuna commissione né alcuna parte del finanziamento. Il 9 ottobre 2026 un creditore deposita l’istanza di liquidazione giudiziale di Alfa; la liquidazione viene aperta.

Chi credeva al mito 3 (“era nell’interesse del gruppo”) non ha predisposto alcun documento sul vantaggio per Alfa. Sequenza reale:

  1. L’atto rientra nel quinquennio del comma 1 (marzo 2022 – ottobre 2026: quattro anni e sette mesi).
  2. Il curatore dimostra lo spostamento di risorse: il valore dello stabilimento, al netto dell’ipoteca, si riduce per i creditori di Alfa fino a 940.000 € più interessi.
  3. Scatta la presunzione del comma 2: Beta deve provare di non aver conosciuto il carattere pregiudizievole. Con gli stessi amministratori nominati dalla holding, la prova è molto difficile.
  4. Beta potrebbe evitare l’inefficacia solo dimostrando vantaggi compensativi concreti per Alfa (ad esempio che il mutuo ha finanziato un impianto usato da Alfa). Senza documenti coevi, quella dimostrazione non regge.

Esito probabile: inefficacia della garanzia nei confronti della procedura di Alfa, con l’immobile che torna disponibile per i creditori di Alfa per l’intero valore.

Simulazione B — Il rimborso del finanziamento infragruppo

Ipotesi: Gamma S.r.l. finanzia la consociata Delta S.r.l. con 318.750 € nel febbraio 2024, quando Delta ha un patrimonio netto di 41.200 € e debiti per 2.870.000 €. Delta rimborsa 287.300 € a Gamma il 22 dicembre 2025. Il 3 settembre 2026 viene depositata la domanda che porta alla liquidazione giudiziale di Delta.

Chi credeva al mito 5 (“si rimborsa come qualsiasi debito”) considera chiusa la partita. Sequenza reale:

  1. Il finanziamento è stato erogato in una situazione di evidente squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto: è postergato ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.
  2. Il rimborso del 22 dicembre 2025 cade nell’anno anteriore alla domanda: si applica la disciplina degli artt. 164 e 292 CCII.
  3. Gamma deve restituire 287.300 € alla procedura e potrà insinuarsi solo come creditore postergato, cioè dopo che tutti gli altri creditori saranno stati soddisfatti.

Esito probabile: restituzione integrale del rimborso, recupero per Gamma prossimo allo zero.

Simulazione C — La cessione dell’immobile “regolarmente pagata”

Ipotesi: Epsilon S.r.l. vende alla consociata Immobiliare Zeta S.r.l., il 17 giugno 2023, un magazzino iscritto a bilancio per 412.000 € e con valore di mercato peritato in 683.500 €, al prezzo di 415.000 €, pagato con bonifico. Liquidazione giudiziale di Epsilon su istanza depositata il 6 luglio 2026.

Chi credeva al mito 6 (“c’è il prezzo, quindi nessun danno”) non ha fatto stimare il bene prima della vendita. Sequenza reale:

  1. Lo spostamento di risorse è pari alla differenza tra 683.500 € e 415.000 €, cioè 268.500 €.
  2. L’atto è nel quinquennio (tre anni e circa venti giorni): azione del comma 1. Fuori invece dal biennio della revocatoria infragruppo dell’art. 166, lett. a), che sarebbe stato di due anni.
  3. Zeta, società immobiliare dello stesso gruppo, deve vincere la presunzione di conoscenza del pregiudizio; può anche provare che il danno è stato eliminato, ad esempio con un successivo contratto di locazione a canone di favore per Epsilon. Ipotizziamo che Zeta abbia concesso a Epsilon tre anni di canone gratuito, per un valore di mercato di 61.800 €: la compensazione è parziale e non elimina integralmente il pregiudizio.

Esito probabile: inefficacia dell’atto, con discussione sulle restituzioni e sul credito di Zeta per il prezzo versato.

Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento corretto. Ricomposti, questi frammenti disegnano la disciplina reale.

È vero che nel gruppo il Codice della crisi rende la vita più facile al curatore. Lo fa però sul piano soggettivo (conoscenza del pregiudizio presunta in capo alla beneficiaria) e temporale (cinque anni per l’azione di inefficacia, due anni o un anno per la revocatoria dell’art. 166). Sul piano oggettivo, cioè lo spostamento di risorse e il pregiudizio, il curatore deve ancora fare il suo lavoro di ricostruzione contabile.

È vero che i vantaggi compensativi contano: l’art. 290 rinvia espressamente all’art. 2497, primo comma, c.c. Ma contano come saldo dimostrato, non come affermazione di principio. Il gruppo è un’organizzazione legittima, e la legge non vieta alle società di sostenersi reciprocamente; chiede però che il sacrificio della singola società trovi una contropartita reale, perché i suoi creditori non sono creditori del gruppo.

È vero che molte garanzie infragruppo sono, nei fatti, gratuite. Ma la qualificazione dipende dalla causa concreta dell’operazione complessiva, come hanno insegnato le Sezioni Unite nel 2010.

È vero che il finanziamento infragruppo genera un credito. Ma, se concesso in una fase di squilibrio, quel credito è postergato, e la Cassazione nel 2025 ha confermato una lettura ampia, che guarda alla sostanza dell’operazione e non alla sua forma.

È vero che la pubblicità della direzione e coordinamento è obbligatoria. Ma il gruppo esiste o non esiste a prescindere dalla pubblicità.

E c’è un ultimo frammento di verità, spesso dimenticato: l’art. 290 non è l’unico strumento. Accanto all’azione di inefficacia restano la responsabilità della capogruppo ai sensi dell’art. 2497 c.c., che in caso di liquidazione giudiziale della società eterodiretta è esercitata dal curatore (art. 2497, quarto comma, c.c.), e le azioni di responsabilità contro gli amministratori. Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196 ha precisato che il curatore esercita l’azione spettante ai creditori, e non un generico potere di rappresentanza della società eterodiretta contro la holding. Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2017, n. 29139 ha escluso che i creditori debbano prima escutere inutilmente la controllata o chiederle il risarcimento. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2015, n. 12254 ha chiarito che l’azione è unica. E Cass. civ., Sez. I, ord. 13 marzo 2023, n. 7262 ha collegato la decorrenza della prescrizione quinquennale alla conoscibilità del pregiudizio, non al compimento dei singoli atti.

Il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata di gruppo

Un frammento di verità riguarda anche la fase che precede l’insolvenza. Il Codice della crisi consente alle imprese di un gruppo di accedere alla composizione negoziata, anche in modo coordinato (art. 25 CCII). In questa sede l’art. 290 non è ancora un’arma del curatore, ma ne proietta l’ombra: un piano di risanamento che ignora operazioni infragruppo sbilanciate rischia di non essere credibile per i creditori, che sanno di poter contare, in caso di liquidazione giudiziale, su un’azione con periodo quinquennale e presunzione di conoscenza del pregiudizio. Per questo, nella composizione negoziata, la trasparenza sui rapporti infragruppo e l’eventuale riequilibrio volontario delle operazioni pregiudizievoli (restituzioni, rinunce, rinegoziazione di garanzie e canoni) sono spesso una condizione per ottenere il consenso dei creditori. È qui che il lavoro dell’esperto negoziatore incontra la disciplina dell’art. 290: non per minacciare azioni, ma per mettere al tavolo tutti gli elementi che un futuro curatore valuterebbe.

Lo stesso vale per le persone fisiche coinvolte. Soci e amministratori che hanno prestato fideiussioni a favore delle banche del gruppo vedono la propria posizione cambiare se una garanzia infragruppo viene dichiarata inefficace o se un finanziamento viene postergato. Quando la loro esposizione personale diventa insostenibile, i percorsi di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi, con l’assistenza dell’OCC, diventano parte della stessa strategia.

Mito e realtà a confronto

La tabella riassume, mito per mito, la versione corretta. È utile come promemoria per amministratori, sindaci e consulenti che devono valutare operazioni infragruppo già concluse o da concludere, e per i creditori che vogliono capire se e come quelle operazioni possono essere rimesse in discussione.

Il mito Come stanno le cose
Il CCII presume dannosi tutti gli atti infragruppo Il curatore prova spostamento di risorse e pregiudizio; si presume solo la conoscenza del pregiudizio da parte della beneficiaria (art. 290, c. 2)
Il periodo sospetto è sempre di cinque anni Cinque anni per l’azione di inefficacia (c. 1); due anni (art. 166 lett. a-b) o un anno (lett. c-d) per la revocatoria infragruppo (c. 3); serve la liquidazione giudiziale
L’interesse del gruppo salva sempre l’atto Il danno deve risultare mancante nel risultato complessivo o essere integralmente eliminato; prova a carico di chi invoca i vantaggi
La garanzia infragruppo è sempre gratuita Si valuta la causa concreta e il collegamento con altri rapporti (Cass. SU 6538/2010)
Il finanziamento infragruppo si rimborsa come ogni debito; il cash pooling è neutro Postergazione (artt. 2467, 2497-quinquies c.c., 292 CCII); rimborsi a ridosso della crisi a rischio; il saldo di tesoreria può costituire spostamento di risorse
Se il prezzo è pagato, la cessione è innocua Conta la congruità: la differenza tra valore e prezzo è spostamento di risorse
Senza pubblicità non c’è gruppo Vale il principio di effettività (Cass. 24943/2019)

Le domande di verifica

Quindi è vero che tutti gli atti infragruppo degli ultimi cinque anni sono a rischio?
Dipende. Sono esposti all’azione del comma 1 solo quelli che hanno spostato risorse verso un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, e solo se la società viene posta in liquidazione giudiziale. Gli altri, come i rapporti commerciali a condizioni di mercato regolarmente eseguiti, non sono attaccabili per il solo fatto di essere infragruppo.

Quindi è vero che la società beneficiaria deve provare che l’atto non era dannoso?
No. Il danno lo prova il curatore. La beneficiaria deve provare di non aver conosciuto il pregiudizio; può inoltre difendersi dimostrando che il pregiudizio manca perché compensato, ma questa è una difesa sul fatto, non un onere imposto da una presunzione di dannosità.

Quindi è vero che l’art. 290 si applica anche nel concordato preventivo?
No. L’azione spetta al curatore della liquidazione giudiziale. Nel concordato preventivo le operazioni infragruppo vengono esaminate dal commissario giudiziale e pesano nella valutazione della proposta, ma l’art. 290 non è uno strumento azionabile in quella sede.

Quindi è vero che un finanziamento erogato da una sorella è postergato come quello della controllante?
Sì, in linea di principio. L’art. 2497-quinquies c.c. riguarda i finanziamenti di chi esercita direzione e coordinamento e quelli di altri soggetti sottoposti alla stessa direzione; il CCII, con l’art. 292, conferma l’attenzione a tutti i finanziamenti infragruppo. Resta necessario il presupposto dello squilibrio o della situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, e restano le eccezioni previste per i finanziamenti funzionali agli strumenti di regolazione della crisi.

Quindi è vero che se anche la consociata beneficiaria è insolvente non si può agire?
No. Secondo i commenti alla norma, l’art. 290 consente l’azione anche nei confronti di una società del gruppo a sua volta sottoposta a procedura, superando le incertezze del passato. Il problema, semmai, è il grado di soddisfazione concreto della pretesa restitutoria.

Le sentenze che smontano i miti

Avvertenza di metodo: le pronunce che seguono riguardano in larga parte il codice civile (artt. 2497, 2497-quinquies, 2467) o la legge fallimentare; non abbiamo individuato, in questa ricerca, pronunce di legittimità che applichino direttamente l’art. 290 CCII, norma che opera per le procedure aperte secondo il Codice della crisi. Le richiamiamo perché l’art. 290 rinvia espressamente all’art. 2497, primo comma, c.c. e perché il CCII ha recepito categorie già elaborate dalla giurisprudenza.

  1. Cass. civ., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538 (legge fallimentare). Principio: la gratuità o onerosità di un atto infragruppo, come una garanzia per debito altrui, si valuta sulla causa concreta e sull’eventuale collegamento con altri rapporti, da cui il vantaggio per il garante può derivare. Rilevanza: smonta il mito 4 e guida il mito 6.
  2. Cass. civ., Sez. I, 24 agosto 2004, n. 16707 (codice civile). Principio: i vantaggi che derivano dall’appartenenza al gruppo possono neutralizzare il danno, ma vanno allegati e provati da chi li fa valere. Rilevanza: miti 1 e 3.
  3. Cass. civ., 11 dicembre 2006, n. 26325 (codice civile, estremi tratti da rassegna dottrinale). Principio: l’onere di provare i vantaggi compensativi grava su chi li invoca. Rilevanza: mito 3.
  4. Cass. civ., 7 dicembre 2011, n. 26362 (codice civile, estremi tratti da rassegna dottrinale). Principio: il vantaggio compensativo deve essere collegato causalmente allo stesso atto di gestione che ha prodotto il sacrificio. Rilevanza: mito 3.
  5. Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26765. Principio: chi ha preso parte al fatto lesivo risponde in solido con la società che ha abusato della direzione e coordinamento. Rilevanza: conseguenze del mito 3 per gli amministratori.
  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599. Principio: sono postergati anche i finanziamenti discendenti che la controllante fa giungere alla controllata attraverso una società intermedia. Rilevanza: mito 5.
  7. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22166. Principio: la postergazione opera anche se il finanziamento ha assunto forme diverse dal contratto di credito. Rilevanza: mito 5, e utile per leggere le operazioni di tesoreria accentrata.
  8. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22403. Principio: la postergazione non si estende al finanziamento di un ente pubblico a una fondazione da esso costituita, perché la regola appartiene alla disciplina delle società di capitali. Rilevanza: segna il confine del mito 5.
  9. Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24943. Principio: l’esistenza del gruppo si accerta sui fatti, non sulle iscrizioni pubblicitarie. Rilevanza: mito 7.
  10. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19943. Principio: occorre l’effettivo esercizio della direzione e coordinamento; chi invoca la presunzione legata al consolidamento o al controllo deve dimostrarne i presupposti. Rilevanza: mito 7.
  11. Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2023, n. 7930. Principio: la mera dipendenza economica, tecnologica o finanziaria non basta per le presunzioni di direzione e coordinamento. Rilevanza: rovescio del mito 7.
  12. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 dicembre 2023, n. 36378. Principio: quando le società perseguono l’interesse dei controllanti persone fisiche si configura una holding di fatto, che può rispondere ai sensi dell’art. 2497 c.c. e fallire autonomamente. Rilevanza: mito 7 e posizione dei soci persone fisiche.
  13. Cass. civ., Sez. I, ord. 15 febbraio 2023, n. 4784. Principio: distinzione tra supersocietà di fatto e holding di fatto. Rilevanza: mito 7.
  14. Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196. Principio: il curatore esercita l’azione che spetta ai creditori contro la holding, non un potere generale di rappresentanza della società eterodiretta. Rilevanza: fondo di verità, rapporto tra art. 290 CCII e art. 2497 c.c.
  15. Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2017, n. 29139. Principio: l’azione contro la capogruppo non richiede la previa infruttuosa escussione della controllata. Rilevanza: fondo di verità.
  16. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2015, n. 12254. Principio: l’azione di responsabilità verso la capogruppo è unica; il mancato soddisfacimento da parte della controllata non fonda una responsabilità autonoma e sussidiaria. Rilevanza: fondo di verità.
  17. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 marzo 2023, n. 7262. Principio: la prescrizione quinquennale dell’azione decorre dalla conoscibilità del pregiudizio, non dai singoli atti. Rilevanza: tempi delle azioni collegate agli atti infragruppo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato sulle operazioni tra società del gruppo. In concreto:

  1. Mappiamo il gruppo: verifichiamo visure, bilanci consolidati, patti parasociali e composizione degli organi per stabilire se esiste direzione e coordinamento effettiva, al di là delle risultanze del registro.
  2. Ricostruiamo i flussi infragruppo del quinquennio: con i commercialisti dello staff esaminiamo partitari, contratti e movimenti bancari per individuare garanzie, finanziamenti, cessioni, addebiti di servizi e saldi di cash pooling.
  3. Calcoliamo il saldo dei vantaggi compensativi: quantifichiamo, operazione per operazione e nel complesso, ciò che la società ha dato e ciò che ha ricevuto dall’appartenenza al gruppo.
  4. Verifichiamo la congruità dei prezzi: confrontiamo i corrispettivi infragruppo con valori di mercato, perizie e criteri di ripartizione dei costi.
  5. Classifichiamo le garanzie: analizziamo la causa concreta di ciascuna garanzia infragruppo e i collegamenti con i finanziamenti ricevuti dal garante.
  6. Valutiamo la postergazione dei finanziamenti: accertiamo lo squilibrio patrimoniale alla data di erogazione e di rimborso e le eccezioni previste dal Codice della crisi.
  7. Prepariamo la documentazione difensiva della società beneficiaria: raccogliamo gli elementi utili a superare la presunzione di conoscenza del pregiudizio o a dimostrarne l’assenza.
  8. Impostiamo o contestiamo l’azione: per i creditori e per gli organi della procedura valutiamo la percorribilità dell’azione dell’art. 290 e delle azioni collegate ai sensi dell’art. 2497 c.c.; per le società convenute costruiamo le eccezioni.
  9. Integriamo i rapporti infragruppo nel percorso di risanamento: nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi, rappresentiamo con trasparenza le operazioni infragruppo e studiamo come neutralizzarne gli effetti prima che diventino contenzioso.
  10. Tuteliamo soci e garanti persone fisiche: verifichiamo l’esposizione personale derivante da fideiussioni prestate per le società del gruppo e i percorsi di composizione della crisi da sovraindebitamento disponibili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è la sede in cui le operazioni infragruppo possono essere rese trasparenti e riequilibrate quando la liquidazione giudiziale non è ancora aperta, e quindi prima che l’art. 290 diventi un’azione del curatore. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di seguire anche il versante dei soci e dei garanti persone fisiche.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue il caso in tutti i gradi, senza passaggi di consegne che disperdano argomenti e documenti. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché sulle operazioni infragruppo la partita si vince o si perde sui numeri prima che sulle norme.

Chiusura

La domanda del titolo ha una risposta più precisa di quella che circola. Il Codice della crisi non considera dannosi per definizione gli atti tra società del gruppo: colpisce quelli che, nei cinque anni anteriori all’istanza di liquidazione giudiziale, hanno spostato risorse verso un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, e in quel caso presume che la beneficiaria conoscesse il pregiudizio. Accanto a questa azione c’è la revocatoria infragruppo con periodi sospetti di due anni o di un anno, e sullo sfondo restano la postergazione dei finanziamenti e la responsabilità della capogruppo. L’informazione corretta è la prima difesa, sia per chi deve agire sia per chi deve difendersi.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze certificate del suo titolare: come Esperto Negoziatore D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo lavora sulla ricostruzione dei rapporti infragruppo nel momento in cui l’impresa può ancora essere risanata; come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, conosce le conseguenze che quelle operazioni producono su soci e garanti persone fisiche. Analizzeremo le tue operazioni con lo staff di avvocati e commercialisti e costruiremo la strategia più adatta alla tua posizione.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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