Si Può Presentare Un Secondo Concordato Preventivo?

Il primo concordato è stato omologato. Le classi hanno votato, il tribunale ha firmato la sentenza, il piano è partito. Poi qualcosa si è inceppato: un cliente importante è fallito, i costi dell’energia hanno mangiato i margini, la vendita dell’immobile che doveva finanziare il riparto si è arenata. Le rate concordatarie cominciano a slittare e l’imprenditore si pone la domanda che dà il titolo a questa guida: si può presentare un secondo concordato preventivo, dopo che il primo è stato omologato?

La risposta breve è sì: nessuna norma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) vieta in modo assoluto una nuova domanda dopo l’omologazione. Ma la risposta breve è anche la più pericolosa, perché fa credere che il secondo concordato sia un diritto da esercitare con calma. Non lo è. Dal momento in cui il piano omologato comincia a non essere rispettato, sul tavolo non c’è solo l’impresa: ci sono i creditori del primo concordato, quelli nati dopo, il commissario giudiziale che vigila sull’esecuzione, il pubblico ministero. Ognuno di loro ha un proprio arsenale e una propria convenienza.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questa guida è costruita esattamente così: non come un elenco di articoli di legge, ma come la ricostruzione della partita che i creditori giocano quando il concordato omologato vacilla, e delle contromosse che l’impresa può opporre per arrivare a una seconda proposta credibile, ammissibile e votabile.

Il tema è il cuore della crisi d’impresa, ed è il motivo per cui lo Studio Monardo lo tratta con un’attenzione specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il legislatore ha creato proprio per accompagnare l’imprenditore nella trattativa con i creditori prima che la crisi diventi insolvenza conclamata. Chi conosce dall’interno la logica della negoziazione sa leggere il momento in cui un creditore preferisce un nuovo accordo alla risoluzione, ed è questa lettura che fa la differenza quando il primo concordato si inceppa.

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Chi hai di fronte quando il concordato omologato si inceppa

Per capire se e come un secondo concordato può reggere, bisogna prima smettere di pensare ai creditori come a un blocco unico. Dopo un’omologazione, la platea si divide in almeno quattro gruppi, ciascuno con interessi diversi e spesso contrapposti.

I creditori concordatari sono quelli il cui credito è sorto prima della domanda del primo concordato. Con l’omologazione, per effetto dell’art. 117 CCII, il concordato è diventato obbligatorio per tutti loro: il loro credito non vale più l’importo originario, ma quello promesso nella proposta (la percentuale ai chirografari, i tempi di pagamento dei privilegiati). Hanno già accettato un sacrificio una volta, o lo hanno subito se erano dissenzienti. Dal loro punto di vista, un secondo concordato significa un secondo sacrificio sullo stesso credito: è naturale che partano diffidenti.

I creditori successivi sono quelli nati dopo la domanda del primo concordato: fornitori dell’esercizio in continuità, dipendenti, banche che hanno erogato finanza nuova, Erario per le imposte correnti. Questi non sono vincolati dal primo concordato: il loro credito è integro, e se è sorto in funzione o in esecuzione della procedura può godere della prededuzione (art. 6 CCII). Un secondo concordato, per loro, è la prima volta in cui rischiano di essere falcidiati. E hanno un’arma che i concordatari non hanno, come vedremo: possono chiedere la liquidazione giudiziale senza passare dalla risoluzione.

Il commissario giudiziale, che sopravvive all’omologazione con compiti di sorveglianza sull’adempimento (art. 118 CCII), non è un avversario in senso proprio, ma è l’occhio del tribunale e dei creditori. Riferisce, segnala, e su istanza di uno o più creditori può egli stesso promuovere la risoluzione.

Il pubblico ministero può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale quando ha notizia dell’insolvenza, anche attraverso le segnalazioni che arrivano dal tribunale.

Dal suo punto di vista, ciascun creditore fa un calcolo semplice: quanto incasso, e quando, se l’impresa continua; quanto incasso, e quando, se l’impresa va in liquidazione giudiziale. È un attore economico razionale, non un nemico caricaturale. La banca con ipoteca di primo grado su un capannone ben collocato ha poco da temere dalla liquidazione: il suo valore è nel bene, e potrebbe persino preferire una vendita competitiva rapida. Il fornitore chirografario che ha già subito una falcidia del 70% sa che in una liquidazione giudiziale prenderebbe probabilmente meno, e più tardi: è il creditore che, se ben informato, ha più convenienza a sostenere un secondo tentativo. L’Erario ragiona con regole proprie e con la disciplina della transazione fiscale (art. 88 CCII), e tende a valutare la proposta secondo il parametro della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Qui sta la chiave di lettura di tutto l’articolo. Il secondo concordato non si conquista con un’istanza ben scritta: si conquista spostando la convenienza dei creditori decisivi dalla parte della prosecuzione. Ogni mossa che vedremo — la diffida, il ricorso per risoluzione, l’istanza di liquidazione giudiziale, l’eccezione di abuso, il voto contrario, l’opposizione all’omologazione — è uno strumento con cui un creditore cerca di migliorare la propria posizione. A volte vuole davvero chiudere la partita; molto più spesso vuole solo trattare da una posizione di forza. Saper distinguere i due casi è metà del lavoro.

C’è infine un dato tempo che domina tutto: il secondo concordato funziona solo se arriva prima che la partita sia chiusa dagli altri. Una volta aperta la liquidazione giudiziale, lo spazio per un concordato preventivo si chiude e restano soltanto gli strumenti interni alla procedura liquidatoria. Ogni settimana conta.

Prima mossa: il creditore conta le rate e prepara il terreno

La mossa

La prima cosa che il creditore farà è documentare l’inadempimento. Non parte subito con un ricorso: prima raccoglie prove. Manda una PEC al debitore per chiedere il pagamento della rata scaduta; scrive al commissario giudiziale per segnalare il ritardo; chiede copia dei rapporti periodici che il commissario redige in fase esecutiva. L’art. 118 CCII affida al commissario la sorveglianza sull’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, e gli impone di riferire al tribunale ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori. Per un creditore attento, il commissario è la fonte di informazione più preziosa: sa quanto è stato incassato, quanto distribuito, quali asset sono ancora invenduti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene costruire il fascicolo prima di attaccare, per due ragioni. La prima è che la risoluzione non è automatica: l’art. 119, comma 3, CCII esclude la risoluzione per inadempimento di scarsa importanza, e il creditore sa che dovrà dimostrare un inadempimento serio. La seconda è che la diffida è anche uno strumento di pressione: un debitore che riceve una contestazione formale, con il commissario in copia, è più incline a pagare per primo quel creditore o a offrirgli un trattamento di favore.

Il creditore preferisce invece non muoversi quando il ritardo è modesto, quando la liquidazione si annuncia lunga e povera, o quando è un fornitore strategico che ha interesse a continuare a lavorare con l’impresa. Il silenzio di un creditore non è benevolenza: è un calcolo di convenienza.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone vincoli precisi. Il creditore concordatario non può pretendere più di quanto il concordato gli abbia attribuito: con l’omologazione il suo credito è quello previsto nella proposta, e ogni pagamento preferenziale fuori dalle regole del piano altera la parità di trattamento su cui l’intero concordato si regge. Il creditore non può nemmeno avviare azioni esecutive individuali per il credito originario fino a quando il concordato non è risolto o annullato, perché l’efficacia obbligatoria dell’art. 117 CCII lo vincola all’esito concordatario. Può agire per l’adempimento di quanto promesso, ma nei limiti della proposta.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è non lasciare al creditore il monopolio della narrazione dell’inadempimento. Significa: fare per primi il punto con il commissario; predisporre un aggiornamento del piano con i numeri reali; quantificare lo scostamento rispetto alle previsioni; individuare quali rate sono a rischio e quali possono essere salvate. Se lo scostamento è contenuto, la strada può non essere un secondo concordato, ma un riequilibrio dei tempi concordato con i creditori più esposti. Se è strutturale, il momento giusto per preparare la nuova proposta è adesso, non dopo la notifica del ricorso per risoluzione.

C’è anche un’opzione che molti imprenditori ignorano: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), nata con il D.L. 118/2021 e confluita nel Codice. È un percorso stragiudiziale, con un esperto indipendente, che può servire a ricostruire il dialogo con i creditori e a verificare se ci sono le condizioni per un nuovo strumento. Va però valutata con attenzione la compatibilità temporale con domande di accesso a strumenti di regolazione pendenti o rinunciate di recente (art. 25-quinquies CCII), perché il legislatore ha posto paletti proprio per evitare l’uso a catena degli strumenti.

Le pronunce che ti proteggono

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine per chiedere la risoluzione non si anticipa al momento in cui il mancato soddisfacimento dei creditori diventa evidente: Cass. civ., sez. VI, 29 maggio 2019, n. 14601 ha affermato, sotto la legge fallimentare ma con una regola riprodotta nell’art. 119 CCII, che il termine annuale decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Per l’impresa, significa che il primo inadempimento non fa scattare un conto alla rovescia immediato per il creditore: il creditore ha tempo, e proprio per questo l’impresa deve usare quel tempo meglio di lui.

Seconda mossa: il ricorso per la risoluzione del concordato

La mossa

Quando il fascicolo è pronto, il creditore deposita il ricorso per risoluzione ai sensi dell’art. 119 CCII. Ogni creditore è legittimato; il commissario giudiziale può proporre il ricorso solo su istanza di uno o più creditori; se c’è un garante, partecipa al procedimento. Il rito è quello del procedimento unitario degli artt. 40 e 41 CCII. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal concordato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La risoluzione è la mossa che sblocca tutte le altre. Finché il concordato non è risolto, il creditore concordatario resta vincolato alla percentuale promessa e, per l’art. 119, comma 7, CCII, il tribunale non può aprire la liquidazione giudiziale se non dopo la risoluzione (salvo l’eccezione per i debiti successivi, che vedremo nella prossima mossa). La risoluzione è quindi il grimaldello: rimette in discussione l’intero assetto e apre la porta alla liquidazione.

Dal suo punto di vista, però, la risoluzione ha anche costi. Il creditore deve sostenere un procedimento, dimostrare la gravità dell’inadempimento, e soprattutto accettare che l’esito più probabile sia la liquidazione giudiziale, con i suoi tempi e le sue incertezze. Per questo molti ricorsi per risoluzione sono, nella sostanza, aperture di trattativa: il creditore vuole che l’impresa si sieda al tavolo con un’offerta migliore.

Preferisce non farla quando l’attivo residuo è modesto, quando i suoi crediti sono già stati in gran parte pagati, o quando un terzo ha assunto gli obblighi del concordato con liberazione immediata del debitore: in questo caso, per l’art. 119, comma 5, CCII, le regole sulla risoluzione non si applicano.

I suoi limiti

Primo limite invalicabile: il termine di un anno dall’ultimo adempimento previsto. Decorso quel termine, il creditore non può più chiedere la risoluzione. È un termine di decadenza, e va calcolato sulla scadenza dell’ultimo adempimento indicato nel piano, non sulla data in cui l’inadempimento si manifesta.

Secondo limite invalicabile: l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza. Il tribunale non risolve un concordato per un ritardo marginale o per uno scostamento contenuto rispetto alla percentuale promessa. La valutazione è di sostanza: conta l’incidenza dell’inadempimento sull’economia complessiva del piano e sulla soddisfazione dei creditori.

Terzo limite: il creditore deve provare l’inadempimento e la sua gravità. Non basta allegare un generico pessimismo sul futuro del piano; servono dati.

La tua contromossa

La difesa nel procedimento di risoluzione ha due livelli. Il primo è tecnico: verificare la tempestività del ricorso, la legittimazione, la corretta individuazione dell’ultimo adempimento previsto, la consistenza effettiva dello scostamento. Il secondo è strategico, e conta di più: la contromossa chiave è arrivare all’udienza sulla risoluzione con un’alternativa concreta già sul tavolo, cioè con un secondo concordato depositato o in avanzata preparazione, con i numeri che dimostrano che i creditori otterrebbero di più dalla nuova proposta che dalla liquidazione.

Qui sta il punto che pochi colgono. Il tribunale che decide sulla risoluzione non lo fa nel vuoto: se c’è una domanda di nuovo concordato pendente, il rapporto tra le due procedure va gestito secondo le regole del procedimento unitario, che privilegiano la trattazione degli strumenti di regolazione rispetto alla liquidazione quando la domanda non è manifestamente inammissibile o abusiva. La seconda domanda, se seria, può cambiare l’esito della partita.

È in questa fase che l’esperienza di chi è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, diventa concreta: leggere quale creditore sta davvero chiudendo e quale sta solo alzando il prezzo della trattativa.

Le pronunce che ti proteggono

La regola sul termine annuale, fissata da Cass. civ., sez. VI, 29 maggio 2019, n. 14601, protegge l’impresa dalla tesi secondo cui il termine potrebbe decorrere da quando l’inadempimento è evidente: la decorrenza è ancorata a un dato oggettivo del piano. Il rovescio della medaglia è che il creditore ha davanti a sé un orizzonte ampio. Sul piano del rapporto tra concordato e procedura liquidatoria, le Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., 15 maggio 2015, n. 9935) hanno inquadrato i rapporti tra concordato preventivo e fallimento nella legge fallimentare, ponendo le basi dell’impostazione che il Codice ha poi trasfuso nel procedimento unitario: la pendenza di una domanda concordataria non rende improcedibile l’istanza di apertura della procedura liquidatoria, ma ne condiziona i tempi e l’ordine di trattazione.

Che cosa ottiene davvero il creditore con la risoluzione

C’è un aspetto che il creditore valuta con freddezza e che l’impresa dovrebbe conoscere altrettanto bene: che cosa resta in mano a chi ottiene la risoluzione. Risolto il concordato, cade il vincolo che riduceva il credito alla percentuale promessa; secondo l’impostazione prevalente il creditore torna a far valere il credito nella misura originaria, al netto di quanto già ricevuto in esecuzione del piano. Sembra una vittoria piena, ma nella maggior parte dei casi è una vittoria sulla carta: se l’impresa non ha pagato le rate concordatarie, difficilmente potrà pagare il credito integrale. Il valore reale della risoluzione, per il creditore, sta quasi sempre nell’accesso alla liquidazione giudiziale e alle sue azioni (revocatorie, responsabilità degli amministratori), non nel recupero diretto.

Dal suo punto di vista, quindi, la domanda decisiva non è “ho diritto alla risoluzione?”, ma “quanto incasserò, e in quanto tempo, dopo la risoluzione?”. Una liquidazione giudiziale che si apre su un patrimonio già in parte distribuito, con immobili invenduti e un’azienda senza più avviamento, può durare anni e restituire percentuali modeste. È qui che il secondo concordato diventa competitivo: non deve essere generoso in assoluto, deve essere migliore e più rapido dell’alternativa concreta che il creditore ha davanti.

Per l’impresa, la lettura corretta è quindi quella di trattare il ricorso per risoluzione non come una sentenza già scritta, ma come il segnale di prezzo del creditore. Prima di replicare in giudizio conviene stimare, con i commercialisti, il ritorno atteso dalla liquidazione per ciascun creditore che ha agito: è il numero che la nuova proposta dovrà superare.

Gli errori che regalano la risoluzione al creditore

Ci sono comportamenti dell’impresa che trasformano un inadempimento contestabile in una risoluzione quasi certa. Il primo è il silenzio: non rispondere alla diffida, non informare il commissario, lasciare che sia il ricorso a raccontare per primo la storia dell’inadempimento. Il secondo è il pagamento selettivo: saldare il creditore più aggressivo fuori dalle regole del piano per farlo desistere, alterando la parità di trattamento e consegnando agli altri un argomento formidabile. Il terzo è la proposta tardiva: depositare la nuova domanda alla vigilia dell’udienza, senza attestazione completa e senza numeri aggiornati, con il risultato di presentarla esattamente come il creditore la descrive, cioè come una manovra dilatoria.

L’impresa che arriva all’udienza sulla risoluzione con un piano attestato, una stima del valore di liquidazione e le prime adesioni dei creditori chiave gioca una partita diversa da quella che il creditore aveva previsto.

Terza mossa: il creditore successivo chiede la liquidazione giudiziale

La mossa

Il creditore successivo — il fornitore dell’esercizio in continuità rimasto insoluto, la banca che ha erogato finanza dopo la domanda, l’ente previdenziale per i contributi correnti — non ha bisogno di passare dalla risoluzione. Deposita direttamente un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e 40 CCII, sostenendo che l’impresa è insolvente rispetto ai debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

È la mossa più rapida e più insidiosa. L’art. 119, comma 7, CCII stabilisce che il tribunale può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo. Il creditore successivo sfrutta esattamente questa eccezione: non deve dimostrare la gravità dell’inadempimento concordatario, né rispettare il termine annuale dell’art. 119; deve dimostrare l’insolvenza per debiti nuovi.

Dal suo punto di vista, conviene agire quando il credito è significativo, quando ha già tentato senza successo il recupero ordinario, e quando teme che un secondo concordato lo trasformi, per la prima volta, in un creditore falcidiato. Preferisce non agire se è un fornitore strategico che ha bisogno della continuità dell’impresa, o se il suo credito è assistito da prededuzione e quindi già destinato a essere pagato prima degli altri in qualsiasi scenario.

I suoi limiti

Primo limite invalicabile: l’insolvenza deve derivare da debiti successivi alla domanda del primo concordato. Se l’incapacità di pagare riguarda in realtà le rate concordatarie, il creditore successivo non può aggirare la regola della previa risoluzione: la via resta quella dell’art. 119.

Secondo limite: valgono le soglie e i presupposti ordinari per l’apertura della liquidazione giudiziale, compresa la soglia minima di debiti scaduti e non pagati prevista dall’art. 49, comma 5, CCII, e la prova dello stato di insolvenza.

Terzo limite: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione proposta dall’impresa va trattata con priorità, se non è manifestamente inammissibile o abusiva, secondo le regole del procedimento unitario (art. 7 CCII).

La tua contromossa

La contromossa chiave è doppia. Da un lato, separare con rigore i debiti concordatari da quelli successivi: il creditore tende a sommarli per gonfiare la rappresentazione dell’insolvenza, mentre solo i secondi giustificano la scorciatoia dell’art. 119, comma 7. Dall’altro, disinnescare la convenienza del creditore successivo: spesso si tratta di pochi creditori, con importi gestibili, e un accordo transattivo o un pagamento mirato, compatibile con le regole sulla parità di trattamento e sulle prededuzioni, può togliere di mezzo l’istanza prima che il tribunale fissi l’udienza.

Se invece i debiti successivi sono strutturali, la nuova proposta di concordato dovrà includerli, e il piano dovrà spiegare come verranno trattati: i prededucibili vanno pagati per intero, i chirografari successivi possono essere inseriti in classi con trattamento differenziato.

Le pronunce che ti proteggono

Il tema ha una storia giurisprudenziale importante. Sotto la legge fallimentare, Cass. civ., SS.UU., 14 febbraio 2022, n. 4696 aveva affermato che il debitore con concordato omologato, che non adempie, può essere dichiarato fallito anche senza previa risoluzione (il cosiddetto fallimento omisso medio), perché l’inadempimento riapre lo stato di insolvenza sotto altra forma. Il Codice della crisi ha preso una strada diversa: l’art. 119, comma 7, come modificato dal D.Lgs. 147/2020, richiede la previa risoluzione, con l’unica eccezione dei debiti successivi alla domanda. È un limite che protegge l’impresa dal creditore concordatario che volesse saltare il passaggio della risoluzione, e che va fatto valere ogni volta che l’istanza di liquidazione mescola crediti vecchi e nuovi. Per le procedure regolate dalla legge fallimentare, invece, il principio delle Sezioni Unite resta il riferimento.

Quarta mossa: l’attacco alla seconda domanda come abuso del processo

La mossa

L’impresa deposita la seconda domanda di concordato. La prima cosa che il creditore farà, in questa fase, è sostenerne l’inammissibilità: la domanda, dirà, non serve a regolare la crisi, ma solo a guadagnare tempo e a bloccare la risoluzione o la liquidazione giudiziale. Lo farà con una memoria nel procedimento unitario, chiedendo al tribunale di dichiarare la domanda abusiva e di procedere sulla sua istanza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

L’eccezione di abuso è economica per il creditore: non richiede di contestare nel dettaglio il piano, ma di mettere in luce la sequenza temporale — primo concordato omologato, inadempimento, seconda domanda depositata proprio mentre pendeva il ricorso per risoluzione — e di farla sembrare una manovra dilatoria. È un argomento suggestivo, perché la cronologia parla da sé.

Il creditore preferisce non giocare questa carta quando la seconda proposta è oggettivamente migliore della liquidazione per lui, o quando la sua posizione è comunque protetta da garanzie reali solide. In quel caso combattere l’ammissibilità significa solo perdere tempo.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone un onere che non è facile da soddisfare. Non esiste nel Codice un divieto generale di presentare un nuovo concordato dopo l’omologazione del precedente. La vecchia legge fallimentare prevedeva, all’art. 161, comma 9, un divieto di reiterazione biennale, ma riferito soltanto alla domanda con riserva presentata da chi non era stato ammesso a una precedente procedura con riserva o a un accordo di ristrutturazione: non era una preclusione per qualunque concordato successivo.

L’abuso non si presume dalla sola successione di due domande: va dimostrato in concreto. Il creditore deve provare che la nuova domanda non ha come scopo la regolazione della crisi, ma soltanto il differimento della procedura liquidatoria. Se la seconda proposta contiene una soluzione sostanzialmente diversa e credibile, l’eccezione cade.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire la seconda domanda in modo che non possa essere confusa con una riedizione della prima. Questo significa, in pratica:

  • spiegare con dati verificabili perché il primo piano non ha funzionato (cause esterne, scostamenti di mercato, mancate vendite) e che cosa è cambiato da allora;
  • presentare un piano nuovo nella sostanza, non solo nelle date: diverso perimetro aziendale, nuovo assuntore o investitore, apporto di risorse esterne, dismissioni diverse, classi ricostruite;
  • dimostrare con il confronto con l’alternativa liquidatoria che i creditori ottengono di più dalla nuova proposta;
  • scegliere con attenzione tra concordato in continuità e concordato liquidatorio, sapendo che quest’ultimo deve rispettare i requisiti dell’art. 84, comma 4, CCII: apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile e soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

Un dettaglio spesso trascurato: se il primo concordato era stato preceduto da un accordo di ristrutturazione o da una composizione negoziata, la storia completa delle procedure va esposta con trasparenza nella nuova domanda. Omettere i precedenti è il modo più rapido per trasformare un problema di convenienza in un problema di lealtà, con conseguenze ben più gravi.

Le pronunce che ti proteggono

La pronuncia più vicina al tema è Cass. civ. n. 10106/2019, che ha confermato la decisione della Corte d’appello di Ancona (App. Ancona, 27 gennaio 2016, n. 82): una domanda di concordato pieno presentata dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione non può essere dichiarata inammissibile in limine; occorre verificare in concreto se è diretta a regolare la crisi o solo a rinviare la procedura liquidatoria, e se esprime una soluzione sostanzialmente diversa dalla precedente. Il caso riguardava un accordo seguito da un concordato, ma il criterio — valutazione in concreto, non preclusione automatica — si attaglia al secondo concordato dopo il primo.

Sul versante dell’abuso, Cass. civ., 22 maggio 2023, n. 13997 ha ribadito che la domanda di concordato è inammissibile quando è proposta per ritardare la procedura liquidatoria e non per regolare la crisi, ma ha cassato la decisione di merito che aveva desunto l’abuso dal solo fatto che il debitore avesse rinunciato a una prima domanda e ne avesse proposta un’altra mesi dopo: la mera successione di domande non basta a fondare l’abuso, serve una motivazione concreta sul pregiudizio ai creditori.

Infine, se la seconda proposta è liquidatoria, va tenuta presente Cass. civ., ord. n. 21336/2024, secondo cui la soglia minima di soddisfazione dei chirografari nel concordato liquidatorio è un presupposto di ammissibilità che non può essere recuperato con argomenti successivi: un piano che non la raggiunge offre al creditore l’eccezione più semplice di tutte.

Il dossier che il tribunale vorrà vedere

Il vaglio di ammissibilità del secondo concordato si gioca sulla qualità del dossier. L’art. 87 CCII elenca il contenuto del piano: la descrizione delle cause e dell’entità della crisi, la definizione delle strategie d’intervento, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio, le modalità di soddisfacimento dei creditori, il confronto con l’alternativa liquidatoria; il piano va accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano stesso. In un secondo concordato, ognuno di questi elementi viene letto in controluce rispetto al primo.

Il creditore che vuole bloccare la domanda cercherà le incongruenze: cause della crisi descritte in modo generico, identiche a quelle del primo ricorso; previsioni di fatturato ottimistiche come quelle che si sono già rivelate sbagliate; attestazione che non spiega perché le stime precedenti siano fallite. La contromossa è un piano che affronta di petto il fallimento del primo: dove si è sbagliato, di quanto, perché adesso le ipotesi sono più prudenti. Un attestatore che analizza criticamente gli scostamenti del primo piano è il miglior argomento contro l’eccezione di abuso.

Va poi ricordato che il tribunale, nella fase di apertura, verifica l’ammissibilità della proposta e, per il concordato liquidatorio, anche la sua fattibilità nei limiti indicati dall’art. 47 CCII; nel concordato in continuità il controllo si concentra sulla non manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali. In entrambi i casi, la qualità dell’informazione è decisiva.

Chi deve stare dalla tua parte prima del deposito

Un secondo concordato depositato senza aver sondato i creditori chiave è un rischio inutile. Prima della domanda conviene individuare i due o tre soggetti che, per peso nelle classi o per forza processuale, possono determinare l’esito: la banca con il credito più rilevante, il fornitore che ha già presentato ricorso, l’ente previdenziale o l’Erario se pesano molto nel passivo privilegiato. Con ciascuno, l’obiettivo non è ottenere un impegno formale, che spesso il creditore non può dare prima di vedere il piano definitivo, ma capire che cosa lo porterebbe a votare a favore o almeno a non opporsi.

Questa ricognizione preventiva è il lavoro tipico del negoziatore della crisi: ascoltare le ragioni della controparte prima di formalizzare la proposta, così che la proposta risponda già alle obiezioni prevedibili. È anche il modo più efficace per sottrarre al creditore l’argomento dell’abuso: una domanda costruita dialogando con i creditori difficilmente può essere descritta come uno strumento contro di loro.

Quinta mossa: il voto contrario e l’opposizione all’omologazione

La mossa

Superato il vaglio di ammissibilità, la partita si sposta sul voto (artt. 107 ss. CCII). Il creditore dissenziente vota contro e, se la proposta viene comunque approvata dalle maggioranze necessarie, si oppone all’omologazione ai sensi dell’art. 112 CCII, contestando la convenienza della proposta, la corretta formazione delle classi, il rispetto delle regole di distribuzione o, nel concordato in continuità, le condizioni per l’omologazione forzosa.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il voto contrario è la mossa con il costo più basso: non richiede un ricorso, non richiede prove, è un’espressione di dissenso. Dal suo punto di vista, conviene votare no quando il creditore pesa abbastanza da influenzare l’esito di una classe e vuole negoziare un trattamento migliore, o quando ritiene di poter dimostrare che la liquidazione giudiziale gli darebbe di più.

L’opposizione all’omologazione è più impegnativa: richiede argomenti tecnici, spesso una perizia sul valore di liquidazione, e il rischio di soccombere. Il creditore la sceglie quando la differenza tra quanto riceve con il concordato e quanto riceverebbe con la liquidazione è significativa e documentabile.

I suoi limiti

Nel concordato in continuità, l’opposizione sulla convenienza è respinta se il credito dell’opponente risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale (art. 112, comma 3, CCII). Nel concordato liquidatorio o con assuntore, il parametro è analogo e l’opposizione sulla convenienza spetta ai creditori dissenzienti di una classe dissenziente o, in assenza di classi, a quelli che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (art. 112, comma 5, CCII).

Il voto contrario di una o più classi non è sempre decisivo nel concordato in continuità: l’art. 112, comma 2, CCII consente l’omologazione forzosa trasversale (cross-class cram down) se ricorrono congiuntamente le condizioni previste, tra cui il rispetto delle cause di prelazione sul valore di liquidazione, la regola di priorità relativa sul valore eccedente e l’approvazione da parte della maggioranza delle classi (con almeno una di privilegiati) o, in mancanza, di almeno una classe di creditori che sarebbero almeno in parte soddisfatti nel rispetto della graduazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

La tua contromossa

La contromossa chiave è progettare le classi e il riparto pensando già all’opposizione: ogni creditore deve ricevere almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, e il piano deve dimostrarlo con una stima seria del valore di liquidazione, aggiornata rispetto a quella del primo concordato. Nel concordato in continuità, la struttura delle classi deve consentire, se necessario, di accedere al cram down; nel liquidatorio, bisogna prevenire l’opposizione del 20% dei crediti ammessi al voto lavorando sui creditori che possono raggiungere quella soglia.

Un secondo concordato ha un vantaggio paradossale rispetto al primo: i creditori concordatari conoscono già l’impresa e hanno già misurato quanto vale la liquidazione. Se la nuova proposta è costruita sui numeri veri, il confronto può giocare a favore della prosecuzione.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 ha chiarito che, nel concordato in continuità, il tribunale può omologare forzosamente anche quando manca l’approvazione della maggioranza delle classi, purché almeno una classe abbia approvato e risulti soddisfatta, in tutto o in parte, applicando le prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione: una lettura che amplia i margini dell’impresa contro il dissenso di classi influenti. Cass. civ., sez. I, ord. 13 febbraio 2025, n. 3659 ricorda invece il presupposto di fondo: l’omologazione richiede che i creditori abbiano potuto votare, e se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta impedendo il voto, la Corte d’appello non può omologarla direttamente. Per il secondo concordato significa che la battaglia sull’ammissibilità va vinta nella prima fase: non c’è scorciatoia in appello che salti il voto.

Sesta mossa: l’annullamento, le azioni esecutive e il periodo sospetto

La mossa

Se la partita sul secondo concordato si chiude male per l’impresa, il creditore ha ancora tre carte, che gioca spesso in combinazione.

La prima è l’annullamento del primo concordato (art. 120 CCII): se emerge che il debitore aveva dolosamente esagerato il passivo, sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo, ogni creditore e il commissario possono chiedere l’annullamento, nei termini fissati dalla norma (sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto).

La seconda è la ripresa delle azioni esecutive individuali dopo la risoluzione: risolto il concordato, il vincolo dell’art. 117 cade e il creditore torna a ragionare sul proprio credito, anche se l’apertura della liquidazione giudiziale, se segue, riporta tutto in sede concorsuale.

La terza è l’azione revocatoria nella successiva liquidazione giudiziale: il curatore, spesso sollecitato dai creditori, guarderà agli atti compiuti nel periodo sospetto.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

L’annullamento è una mossa che il creditore gioca quando ha prove di comportamenti dolosi: elimina il concordato in radice e riapre ogni discussione. È costosa e richiede prove precise; per questo resta un’arma rara, ma la sua sola minaccia pesa enormemente sulla trattativa.

Le azioni esecutive, invece, sono la mossa del creditore che punta a recuperare prima degli altri, ed è razionale solo se non segue a breve una procedura concorsuale che ne vanificherebbe gli effetti.

I suoi limiti

L’annullamento è ammesso solo per le condotte tipizzate dall’art. 120 CCII, e non per un semplice inadempimento: chi non paga non è per questo un debitore che ha dissimulato l’attivo. Sono condotte dolose, che vanno provate.

Gli atti compiuti in esecuzione del concordato omologato sono esenti da revocatoria (art. 166, comma 3, lett. e, CCII): i pagamenti e le garanzie posti in essere in attuazione del piano non possono essere aggrediti dal curatore della successiva liquidazione, purché rientrino effettivamente nell’esecuzione del concordato.

Le azioni esecutive individuali restano bloccate dalle misure protettive se la seconda domanda di concordato ne chiede la concessione (artt. 54 e 55 CCII): dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, nei limiti e con la conferma richiesti dalla legge.

La tua contromossa

La contromossa chiave è la trasparenza preventiva. Se nella gestione del primo concordato ci sono state irregolarità o informazioni incomplete, la seconda domanda è il momento per esporle e correggerle, non per sperare che nessuno se ne accorga. La giurisprudenza è severa verso le omissioni informative nelle procedure concorsuali, e un secondo concordato costruito su un’omissione è destinato a cadere.

Sul fronte esecutivo, la contromossa è chiedere le misure protettive con la domanda, documentandone l’utilità per la conservazione del patrimonio e della continuità, e ottenerne la conferma nei termini.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., ord. n. 12148/2025 ha precisato che, in caso di consecuzione tra concordato preventivo e procedura liquidatoria, il periodo sospetto per la revocatoria decorre dal deposito della domanda di concordato e non dal decreto di ammissione. Per l’impresa che tenta il secondo concordato è un dato da conoscere bene: gli atti compiuti a ridosso della nuova domanda saranno letti alla luce di quella data, se la procedura dovesse poi sfociare nella liquidazione. La consecuzione tra procedure, del resto, è riconosciuta anche dalla già citata Cass. civ. n. 10106/2019, che ne ha tratto la conseguenza della trasmissibilità della prededuzione da una procedura all’altra: un elemento che rende più finanziabile il secondo tentativo.

Il ruolo dell’assuntore e del terzo investitore

Una variabile che cambia radicalmente la convenienza dei creditori è la presenza di un terzo. Se nel secondo concordato interviene un assuntore che si accolla gli obblighi concordatari, o un investitore che apporta risorse esterne, la partita cambia natura: il creditore non deve più fidarsi della stessa impresa che ha già mancato una volta, ma di un soggetto nuovo, con un patrimonio proprio.

Dal suo punto di vista, è il fattore che più di ogni altro riduce la diffidenza. Ed è anche un fattore che limita le sue mosse successive: come si è visto, l’art. 119, comma 5, CCII esclude l’applicazione delle regole sulla risoluzione quando gli obblighi del concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Il creditore, in quel caso, avrà di fronte l’assuntore e le sue garanzie, non più il debitore originario.

Per l’impresa, cercare un terzo prima di depositare la seconda domanda non è un’opzione di lusso: è spesso la condizione per renderla credibile. Può trattarsi di un concorrente interessato al ramo d’azienda, di un fondo specializzato nelle ristrutturazioni, dei soci che conferiscono nuova finanza. In tutti i casi, l’apporto va formalizzato con impegni vincolanti, condizionati all’omologazione, che l’attestatore possa verificare.

La responsabilità di chi ha gestito il primo concordato

C’è infine un tema che il creditore tiene sullo sfondo e che emerge soprattutto se la seconda domanda fallisce: la responsabilità degli amministratori. Nella liquidazione giudiziale successiva, il curatore valuterà se la gestione del primo concordato e la scelta di proporne un secondo siano state condotte con diligenza, se siano stati aggravati i debiti, se gli organi sociali abbiano attivato tempestivamente gli strumenti previsti dalla legge. Il Codice della crisi impone all’imprenditore e agli organi sociali doveri di attivazione tempestiva di fronte alla crisi (artt. 3 e 4 CCII), e il loro rispetto o la loro violazione pesano anche su questo piano.

Proporre un secondo concordato con un piano serio e documentato non è solo una strategia di salvataggio dell’impresa: è anche la migliore tutela per chi la amministra. Al contrario, un secondo tentativo improvvisato, che consuma risorse senza prospettive reali, rischia di aggravare il dissesto e di diventare esso stesso oggetto di contestazione.

La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come cambia la convenienza dei creditori in base al momento in cui l’impresa muove. Non sono casi reali.

Simulazione 1 — Il creditore concordatario e il termine annuale

Ipotesi: concordato in continuità omologato con sentenza del 14 giugno 2023; piano quinquennale; ultimo adempimento previsto il 30 giugno 2028; ai chirografari promesso il 27,4% di 1.836.900 € di crediti, cioè 503.310,60 €, in dieci rate semestrali da 50.331,06 €. Le prime quattro rate sono pagate; la quinta (31 dicembre 2025) viene pagata solo per 21.740 €.

Mossa del creditore: un fornitore chirografario con credito originario di 312.480 € (rata semestrale a lui spettante: 8.562,35 €) invia diffida il 20 gennaio 2026 e deposita ricorso per risoluzione il 3 marzo 2026. Il termine annuale non è un problema per lui: scadrà il 30 giugno 2029.

Contromossa: l’impresa contesta la gravità dell’inadempimento (lo scostamento cumulato è di 28.591,06 € su 503.310,60 €, il 5,7% del dovuto complessivo) e, contestualmente, deposita il 15 aprile 2026 una nuova proposta in continuità che prevede l’ingresso di un investitore con apporto di 410.000 € e il pagamento ai chirografari concordatari residui del 24,1% del credito originario in quattro anni. Il fornitore riceverebbe circa 75.307,68 €; con la liquidazione, secondo la stima aggiornata del valore di liquidazione, al 9-11%. A quel punto, per la controparte, la convenienza di insistere sulla risoluzione si capovolge: il ricorso diventa la leva per ottenere una classe dedicata ai fornitori strategici, non lo strumento per chiudere l’impresa.

Simulazione 2 — Il creditore successivo e la scorciatoia dell’art. 119, comma 7

Ipotesi: concordato liquidatorio omologato il 9 febbraio 2024. Dopo la domanda (depositata il 22 maggio 2023), l’impresa ha accumulato debiti verso un fornitore di servizi logistici per 47.860 € e verso un ente previdenziale per 18.215 €, tutti scaduti da oltre sei mesi.

Mossa del creditore: il fornitore deposita ricorso per liquidazione giudiziale il 10 settembre 2026, invocando l’eccezione dell’art. 119, comma 7, CCII per i debiti sorti dopo la domanda. Il totale dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di 30.000 € dell’art. 49, comma 5, CCII.

Contromossa: l’impresa separa i debiti (66.075 € successivi, contro 1.284.600 € residui concordatari ancora in esecuzione), dimostra che le rate concordatarie sono in regola e negozia con il fornitore un piano di pagamento in sei mesi garantito dalla cessione di un credito commerciale da 52.300 € in scadenza. Il fornitore rinuncia al ricorso. Se l’impresa non avesse avuto liquidità né crediti cedibili, la sola strada sarebbe stata una nuova domanda di concordato con misure protettive, depositata prima dell’udienza.

Simulazione 3 — Il voto e il confronto con la liquidazione

Ipotesi: seconda proposta in continuità depositata il 2 ottobre 2026; passivo complessivo 4.917.340 €, articolato in quattro classi: ipotecari (1.620.000 €), privilegiati generali degradati (432.780 €), fornitori strategici (946.215 €), chirografari residuali (1.918.345 €). Valore di liquidazione stimato: 1.902.400 €.

Mossa del creditore: la banca ipotecaria, che con la liquidazione sarebbe soddisfatta all’89%, vota contro; anche la classe dei chirografari residuali, guidata da un creditore finanziario, vota contro. Approvano privilegiati degradati e fornitori strategici.

Contromossa: l’impresa ha strutturato il piano in modo da garantire alla banca il 91,3% (più di quanto avrebbe in liquidazione) e ai chirografari residuali il 6,8% contro una stima liquidatoria del 2,1%. Con due classi su quattro favorevoli, di cui una di privilegiati, e il rispetto delle regole di distribuzione dell’art. 112, comma 2, CCII, l’impresa chiede l’omologazione forzosa. L’eventuale opposizione della banca sulla convenienza si scontra con il parametro dell’art. 112, comma 3: il suo credito è soddisfatto in misura superiore al valore di liquidazione.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è una lettura della partita che i creditori conoscono benissimo e che le imprese in difficoltà sottovalutano: la disponibilità a trattare non è costante nel tempo, ma ha picchi precisi. Chi sa riconoscerli trasforma il secondo concordato da una richiesta di clemenza in un’offerta conveniente.

Il primo picco è prima del ricorso per risoluzione. Il creditore che ha appena scoperto l’inadempimento non ha ancora sostenuto costi, non ha ancora una posizione processuale da difendere, e sa che la risoluzione porta con sé tempi lunghi. È il momento migliore per proporre un riequilibrio dei tempi o un nuovo piano condiviso. Una composizione negoziata, se compatibile con lo stato delle procedure, può essere la cornice giusta per questa fase.

Il secondo picco è subito dopo il deposito della domanda con misure protettive. Le azioni esecutive sono bloccate, il creditore vede che l’impresa ha un piano e un attestatore: la prospettiva di ottenere di più con la liquidazione diventa meno concreta, e quella di ottenere qualcosa di certo con il nuovo concordato più attraente. È qui che si costruiscono le adesioni dei creditori chiave.

Il terzo picco è a ridosso del voto. Il creditore che pesa in una classe sa che il suo voto vale qualcosa ed è disposto a trattare un trattamento migliore della sua classe o la formazione di una classe dedicata, entro i limiti della parità di trattamento all’interno di ciascuna classe.

Il quarto picco, meno noto, arriva quando il creditore capisce che il cram down è possibile. Se la struttura delle classi rende probabile l’omologazione forzosa, il voto contrario perde valore negoziale e il creditore tende a rientrare nella trattativa per migliorare almeno i tempi di pagamento.

Ci sono invece momenti in cui il creditore non vuole trattare: quando ha prove di condotte fraudolente (e punta all’annullamento o alla liquidazione con azioni di responsabilità); quando la sua garanzia reale lo rende indifferente all’esito; quando ha già perso fiducia nel management dopo un primo concordato gestito senza trasparenza. In questi casi, la sola risposta efficace è cambiare i fattori della partita: un nuovo investitore, un assuntore, un cambio di governance, un piano con apporti esterni che non dipenda dalle promesse di chi ha già mancato una volta.

L’Erario merita un discorso a parte. La transazione fiscale (art. 88 CCII) segue regole proprie, con un parametro di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e, nel concordato in continuità, la possibilità per il tribunale di superare il dissenso in presenza dei presupposti di legge. Una seconda transazione fiscale dopo un primo concordato inadempiuto richiede un lavoro di ricostruzione dei debiti tributari e contributivi ancora più accurato, perché l’amministrazione valuterà con particolare attenzione l’affidabilità del piano.

La partita in tabella

La tabella riassume l’arsenale dei creditori quando il concordato omologato si inceppa: per ogni mossa, il vincolo normativo che la limita, la contromossa tipica dell’impresa e la finestra utile per giocarla.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Diffida e segnalazione al commissario Credito ridotto all’importo concordatario (art. 117 CCII); niente esecuzioni per il credito originario prima della risoluzione Aggiornamento del piano con i numeri reali; dialogo con il commissario (art. 118 CCII) Dalla prima rata mancata
Ricorso per risoluzione Entro un anno dall’ultimo adempimento previsto; inadempimento non di scarsa importanza (art. 119 CCII) Contestazione di tempestività e gravità; deposito di una nuova proposta Fino all’udienza nel procedimento unitario
Istanza di liquidazione giudiziale del creditore successivo Solo per insolvenza da debiti successivi alla domanda (art. 119, co. 7); soglia 30.000 € (art. 49, co. 5) Separazione debiti vecchi/nuovi; accordo mirato; domanda con misure protettive Prima della sentenza di apertura
Eccezione di abuso sulla seconda domanda Onere di provare in concreto lo scopo dilatorio Piano sostanzialmente diverso, cause dell’insuccesso spiegate, confronto con la liquidazione Nella fase di ammissione
Voto contrario Maggioranze e regole del cram down (artt. 109 e 112 CCII) Classi progettate per l’omologazione forzosa Fino alla chiusura delle operazioni di voto
Opposizione all’omologazione Rigetto se il creditore riceve almeno il valore di liquidazione (art. 112, co. 3 e 5) Stima aggiornata del valore di liquidazione Nel giudizio di omologazione
Annullamento del concordato Solo per condotte dolose tipiche; sei mesi dalla scoperta e non oltre due anni dall’ultimo adempimento (art. 120 CCII) Trasparenza preventiva nella nuova domanda Sempre, prima che la scoperta arrivi da altri
Azioni esecutive individuali Bloccate dalle misure protettive (artt. 54-55 CCII) Istanza di misure protettive con la domanda e conferma Contestualmente al deposito

Le domande di chi è sotto attacco

Posso presentare un nuovo concordato mentre il primo è ancora in esecuzione?

Sì, non c’è un divieto generale. La nuova domanda sarà però valutata con attenzione: deve regolare la crisi in modo credibile e sostanzialmente diverso dal primo piano, non solo spostare in avanti le scadenze. Se è solo dilatoria, il creditore potrà farne dichiarare l’inammissibilità per abuso.

Il creditore può farmi aprire la liquidazione giudiziale senza chiedere prima la risoluzione?

Il creditore concordatario no; il creditore successivo sì. Nel Codice della crisi, l’art. 119, comma 7, richiede la previa risoluzione, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda del primo concordato. Sotto la legge fallimentare, le Sezioni Unite avevano ammesso il fallimento senza risoluzione: è una differenza da tenere presente in base alla disciplina applicabile alla procedura.

Quanto tempo ha il creditore per chiedere la risoluzione?

Un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal concordato. Il termine non decorre dal primo inadempimento né da quando diventa evidente che il piano non regge: decorre dall’ultima scadenza del piano.

Un ritardo di qualche mese basta per far risolvere il concordato?

Non necessariamente. La risoluzione è esclusa se l’inadempimento è di scarsa importanza. Conta l’incidenza dello scostamento sull’economia complessiva del piano e sulla soddisfazione promessa ai creditori, valutata in concreto dal tribunale.

Con il secondo concordato i creditori del primo vengono falcidiati di nuovo?

Possono esserlo, ma devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale se si oppongono sulla convenienza. La nuova proposta deve indicare con chiarezza il trattamento dei crediti residui del primo concordato e di quelli successivi, rispettando le cause di prelazione e la parità di trattamento all’interno di ogni classe.

Posso bloccare i pignoramenti mentre preparo la seconda proposta?

Sì, chiedendo le misure protettive con la domanda di accesso allo strumento di regolazione. Gli effetti decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese e richiedono conferma da parte del tribunale nei termini di legge. Senza la richiesta, la protezione non scatta.

I paletti fissati dai giudici

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nell’articolo, organizzati in base alla mossa del creditore che ciascuno limita o regola. Dove la pronuncia riguarda la legge fallimentare lo si indica espressamente: i principi vanno letti alla luce del Codice della crisi vigente.

Sui tempi della risoluzione

Cass. civ., sez. VI, 29 maggio 2019, n. 14601 (legge fallimentare, art. 186). Principio: il termine annuale per la risoluzione decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, e non può essere anticipato al momento in cui risulta evidente che i creditori non saranno soddisfatti nella misura promessa. Rilevanza: la regola è riprodotta nell’art. 119, comma 4, CCII e consente di calcolare con certezza fino a quando il creditore può muovere.

Sulla liquidazione senza risoluzione

Cass. civ., SS.UU., 14 febbraio 2022, n. 4696 (legge fallimentare). Principio: l’omologazione rende improcedibili le istanze di fallimento pendenti, ma se il debitore non adempie lo stato di insolvenza può riproporsi sotto altra forma e i creditori possono chiederne il fallimento anche senza previa risoluzione. Rilevanza: segna la differenza con l’art. 119, comma 7, CCII, che nel nuovo sistema richiede la risoluzione salvo per i debiti successivi alla domanda; resta il riferimento per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare.

Cass. civ., SS.UU., 15 maggio 2015, n. 9935 (legge fallimentare). Principio: la pendenza della domanda di concordato non rende improcedibile l’istanza di fallimento, ma ne condiziona la decisione, che deve tener conto della procedura concordataria in corso. Rilevanza: è la radice dell’ordine di trattazione che il Codice ha poi disciplinato nel procedimento unitario e che consente alla seconda domanda di essere esaminata prima della liquidazione.

Sull’ammissibilità della seconda domanda e sull’abuso

Cass. civ. n. 10106/2019 (legge fallimentare; data non reperita nelle fonti consultate). Principio: una domanda di concordato pieno successiva all’omologazione di un accordo di ristrutturazione non è inammissibile a priori; il giudice deve verificare in concreto se serve a regolare la crisi o solo a rinviare il fallimento, e la consecuzione tra procedure consente di trasferire la prededuzione. Rilevanza: è il precedente più vicino al tema del concordato successivo a uno strumento omologato.

App. Ancona, 27 gennaio 2016, n. 82 (legge fallimentare, confermata dalla Cassazione). Principio: la seconda domanda è inammissibile in limine solo se manifestamente abusiva; negli altri casi deve esprimere un interesse reale e una soluzione sostanzialmente diversa dalla precedente. Rilevanza: fornisce i criteri pratici per costruire una seconda proposta che superi il vaglio di ammissibilità.

Cass. civ., 22 maggio 2023, n. 13997 (legge fallimentare). Principio: la domanda di concordato proposta al solo scopo di ritardare la procedura liquidatoria integra abuso del processo, ma l’abuso non può essere desunto dalla sola rinuncia a una prima domanda seguita da una seconda; occorre motivare sul concreto pregiudizio ai creditori. Rilevanza: è il limite più importante all’eccezione di abuso che il creditore solleva contro il secondo concordato.

Cass. civ., ord. n. 21336/2024 (data non reperita nelle fonti consultate). Principio: nel concordato liquidatorio la soglia minima di soddisfazione dei chirografari è un presupposto di ammissibilità, non recuperabile con argomentazioni successive. Rilevanza: se la seconda proposta è liquidatoria, il mancato rispetto della soglia offre al creditore la via più breve per l’inammissibilità.

Sul voto e sull’omologazione

Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 (CCII). Principio: nel concordato in continuità il tribunale può omologare forzosamente anche in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, se almeno una classe ha approvato e risulta soddisfatta, anche in parte, applicando le prelazioni sul valore eccedente quello di liquidazione. Rilevanza: amplia lo spazio per superare il dissenso delle classi più influenti nel secondo concordato.

Cass. civ., sez. I, ord. 13 febbraio 2025, n. 3659 (CCII). Principio: l’omologazione presuppone che i creditori abbiano votato; se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta impedendo il voto, la Corte d’appello non può omologarla direttamente. Rilevanza: impone di vincere la partita dell’ammissibilità in primo grado, senza contare su una scorciatoia in sede di reclamo.

Sugli effetti della consecuzione

Cass. civ., ord. n. 12148/2025 (data non reperita nelle fonti consultate). Principio: nella consecuzione tra concordato e procedura liquidatoria, il periodo sospetto per la revocatoria decorre dal deposito della domanda di concordato, non dal decreto di ammissione. Rilevanza: gli atti compiuti a ridosso della seconda domanda saranno misurati su quella data se la procedura sfocerà nella liquidazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita accanto all’impresa: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo lo stato di esecuzione del primo concordato, confrontando la sentenza di omologazione, il piano, i rapporti del commissario e i pagamenti effettivi, per misurare con precisione lo scostamento e la sua incidenza.
  2. Calcoliamo i termini che vincolano i creditori, a partire dall’anno dall’ultimo adempimento previsto per la risoluzione e dai termini per l’annullamento, e verifichiamo la tempestività di ogni ricorso notificato.
  3. Separiamo i debiti concordatari da quelli successivi, per contestare le istanze di liquidazione giudiziale che li mescolano in violazione dell’art. 119, comma 7, CCII.
  4. Valutiamo con l’impresa se esistono le condizioni per una composizione negoziata o per un riequilibrio stragiudiziale prima della nuova domanda, verificando la compatibilità con le procedure pendenti.
  5. Impostiamo la seconda domanda di concordato scegliendo tra continuità e liquidazione, costruendo un piano sostanzialmente diverso dal primo e documentando le cause dell’insuccesso.
  6. Progettiamo classi e riparto in funzione del voto e del cram down, con il supporto dei commercialisti dello staff sulla stima del valore di liquidazione.
  7. Chiediamo le misure protettive e ne curiamo la conferma, per bloccare le azioni esecutive durante la preparazione e la trattazione della proposta.
  8. Rispondiamo all’eccezione di abuso con memorie fondate sui dati del piano e sulla giurisprudenza che esclude l’abuso automatico.
  9. Gestiamo la trattativa con i creditori chiave, compresa la ricostruzione dei debiti tributari e contributivi in vista della transazione fiscale.
  10. Difendiamo la proposta nel giudizio di omologazione e nelle impugnazioni, fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita come quella del secondo concordato, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa pesa in modo particolare: è la competenza costruita proprio sul dialogo strutturato tra imprenditore e creditori, sulla lettura della loro convenienza e sulla ricerca di soluzioni che evitino la liquidazione. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, anche quando il confronto sull’omologazione o sulla risoluzione approda ai gradi di impugnazione.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora insieme sullo stesso caso: la convenienza dei creditori è materia da commercialista quanto da avvocato, perché il secondo concordato si vince sui numeri del valore di liquidazione, dei flussi di cassa e della sostenibilità del nuovo piano, prima ancora che sugli argomenti giuridici.

Chiusura

Un secondo concordato preventivo dopo l’omologazione del primo è possibile, ma non è una seconda chance automatica: è una partita in cui i creditori hanno già un vantaggio di informazione e strumenti precisi per chiuderla. Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: prima del ricorso per risoluzione, prima dell’istanza di liquidazione, prima che la sequenza delle domande venga letta come un abuso.

È per questo che il tema è al centro del lavoro dello Studio Monardo. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo nasce esattamente per questo terreno: capire quando un creditore è pronto a sostenere un nuovo piano, costruire la proposta che sposta la sua convenienza, e farlo con un team di avvocati e commercialisti che legge insieme diritto e numeri.

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