Come Funziona Il Concordato Di Gruppo Tra Più Società?

Se guidi un gruppo di società e la crisi ha già toccato più di una di esse, questo non è un articolo da leggere da cima a fondo e poi archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per portare tutte le società del gruppo davanti a un unico tribunale con un’unica strategia, senza perdere per strada la tutela dei creditori di ciascuna. Ogni sezione ti dice cosa fare, entro quando, con quali documenti e cosa succede se salti un passaggio.

Il concordato di gruppo esiste nel nostro ordinamento da quando è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 284-292), poi ritoccato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024. Prima, con la legge fallimentare, la Cassazione aveva più volte negato che più società potessero presentare un concordato unitario davanti allo stesso giudice. Oggi lo strumento c’è, ma ha regole rigorose: un unico ricorso, ma masse attive e passive separate; un unico commissario, ma voto separato dei creditori di ciascuna società; un piano unitario, ma con un beneficio da dimostrare impresa per impresa.

Ti spieghiamo anche perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che il Codice della crisi colloca a monte degli strumenti concorsuali, quella che entra nelle imprese (anche nei gruppi, con la composizione negoziata unitaria prevista dall’art. 25 CCII) quando c’è ancora margine per trattare. Chi conosce dall’interno la fase negoziale sa riconoscere il momento in cui la trattativa non basta più e serve un concordato di gruppo, e sa costruirne il piano partendo da ciò che le trattative hanno già prodotto. A questo si affianca uno staff di avvocati e commercialisti che lavora sugli stessi numeri: indispensabile quando i bilanci da leggere non sono uno, ma cinque o dieci.

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Prima di muoverti: capisci da dove parte il tuo gruppo

Il primo passo è sapere in quale punto della strada ti trovi. Un concordato di gruppo non si improvvisa: chi parte dalla mossa sbagliata spreca settimane preziose, e nella crisi d’impresa le settimane valgono quanto i soldi. Rispondi con sincerità a queste quattro domande.

Domanda 1 — Le tue società sono davvero un “gruppo” per il Codice della crisi?

Il Codice non considera gruppo qualunque insieme di società con soci in comune. L’art. 2 CCII definisce il gruppo di imprese come l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che sono sottoposti alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies del codice civile. Il cuore è quindi la direzione e coordinamento: una regia unitaria che decide le politiche finanziarie, commerciali e strategiche delle altre società.

Verifica: la capogruppo è indicata nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2497-bis c.c.? Gli atti e la corrispondenza delle controllate riportano la soggezione a direzione e coordinamento? Esiste un bilancio consolidato? Esistono contratti di tesoreria accentrata (cash pooling), di servizi infragruppo, garanzie incrociate? Se la risposta è sì su più punti, il presupposto c’è con buona probabilità. Il Codice aiuta con alcune presunzioni: si presume, salvo prova contraria, che la direzione e coordinamento sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei bilanci e da chi controlla le altre società ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Se le tue società sono solo “sorelle” con gli stessi soci, ma ciascuna decide per conto proprio, il concordato di gruppo non è la tua strada. Già prima della riforma la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19014) aveva escluso la proposta congiunta di soggetti legati da forme di aggregazione diverse dalla direzione e coordinamento.

Domanda 2 — Quante società del gruppo sono in crisi o insolventi, e dove hanno il centro degli interessi?

L’art. 284 CCII consente il ricorso unitario a più imprese in stato di crisi o di insolvenza del medesimo gruppo che hanno il centro degli interessi principali nel territorio dello Stato. Non è necessario che tutte le società del gruppo partecipino: possono entrare solo quelle in difficoltà. Ma ciascuna di quelle che entrano deve trovarsi in crisi o insolvenza. La società sana non può “salire a bordo” solo per comodità, anche se può partecipare al piano come finanziatrice, garante o acquirente di asset.

Annota per ciascuna società: sede legale, sede effettiva, luogo da cui viene diretta, ultimo bilancio approvato, indebitamento complessivo. Ti serviranno alla Mossa 6 per individuare il tribunale competente.

Domanda 3 — C’è ancora spazio per trattare, oppure i creditori stanno già agendo?

Se le banche non hanno ancora revocato gli affidamenti, se non ci sono pignoramenti in corso, se i fornitori strategici continuano a consegnare, hai margine per una fase negoziale (Mossa 3). Se invece sono già arrivati decreti ingiuntivi, pignoramenti presso terzi sui conti, istanze di liquidazione giudiziale, devi accelerare verso la protezione del patrimonio e la domanda di accesso.

Domanda 4 — Il gruppo vuole sopravvivere, in tutto o in parte?

Il piano di gruppo può prevedere che alcune società proseguano l’attività e altre vengano liquidate (art. 285 CCII). Chiediti con onestà: quali rami producono margine operativo? Quali sono solo contenitori di debiti? La risposta orienta tutta la struttura del piano.

Tabella di orientamento: da quale mossa partire

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Non sai se il gruppo è formalmente tale (nessuna pubblicità ex art. 2497-bis, nessun consolidato) Mossa 1 Senza direzione e coordinamento dimostrabile non c’è concordato di gruppo
Il gruppo è chiaro ma non hai una fotografia contabile affidabile di ogni società Mossa 2 La separazione delle masse è il presupposto di tutto
Difficoltà finanziarie serie ma nessuna azione esecutiva aggressiva in corso Mossa 3 La composizione negoziata di gruppo può evitare il concordato o prepararlo
Trattative fallite o creditori già in azione, piano non ancora scritto Mossa 4 e poi 5 Devi scegliere lo strumento e costruire il piano velocemente
Piano pronto, attestatore individuato Mossa 6 Il deposito del ricorso unico è la tappa successiva
Ricorso già depositato, commissario nominato Mossa 7 Ti attende la fase del voto separato per ogni società
Votazioni concluse, udienza di omologazione fissata Mossa 8 Gestisci opposizioni ed esecuzione

Non passare oltre finché non hai individuato con precisione la tua mossa di partenza. Chi entra nel processo dalla porta sbagliata, per esempio depositando una domanda senza aver verificato il presupposto del gruppo, rischia una pronuncia di inammissibilità che brucia tempo e credibilità con i creditori.

Mossa 1 — Dimostra che il tuo è un gruppo in senso tecnico

Obiettivo della mossa: arrivare al deposito con la prova documentale che una società (o una persona fisica, o un ente) esercita direzione e coordinamento su tutte le società che chiederanno il concordato unitario. Senza questa prova, il ricorso unico non sta in piedi.

Quando va fatta

Subito, prima di qualsiasi altra attività. Questa verifica dura in genere pochi giorni se la documentazione societaria è in ordine, ma può richiedere settimane se la regia del gruppo è sempre stata informale. Non rimandarla: se emergono lacune, hai bisogno di tempo per colmarle (iscrizioni tardive, delibere ricognitive, ricostruzione dei flussi infragruppo).

Come si esegue

Raccogli per ogni società una visura camerale aggiornata e verifica la sezione dedicata alla soggezione a direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c. Recupera gli ultimi tre bilanci approvati e controlla la nota integrativa: la società soggetta a direzione e coordinamento deve esporre un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della capogruppo. Cerca i contratti infragruppo: tesoreria accentrata, finanziamenti soci, contratti di servizi amministrativi, affitti d’azienda tra società del gruppo, garanzie e lettere di patronage rilasciate dalla capogruppo a favore delle banche delle controllate.

Ricostruisci poi la catena partecipativa con un organigramma: chi controlla chi, con quali percentuali, attraverso quali veicoli. Se esistono società fiduciarie, annota anche questo: il commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 286 c. 4 CCII, potrà chiedere alle fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle partecipazioni, e tu non vuoi che la verità emerga in quel momento anziché nel tuo ricorso.

Infine verifica il coordinamento sostanziale: verbali dei consigli di amministrazione delle controllate che recepiscono direttive della capogruppo, budget di gruppo, piani industriali unitari, figure dirigenziali comuni. È la prova più convincente, perché dimostra una regia effettiva e non solo formale.

La base giuridica

L’art. 2, comma 1, lett. h) CCII definisce il gruppo di imprese; l’art. 284 CCII riserva il concordato con ricorso unico alle imprese appartenenti al medesimo gruppo; gli artt. 2497 ss. c.c. disciplinano l’attività di direzione e coordinamento e la relativa pubblicità. Le presunzioni a favore della sussistenza della direzione e coordinamento (consolidamento dei bilanci, controllo ex art. 2359 c.c.) ti aiutano, ma restano superabili con la prova contraria.

La Cassazione, ancora sotto la legge fallimentare, aveva fissato un punto che il Codice ha recepito: la proposta congiunta di più soggetti presuppone che uno di essi eserciti direzione e coordinamento sugli altri, mentre aggregazioni di natura diversa non bastano (Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19014; nello stesso senso Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2019, n. 30445). Si tratta di pronunce rese sulla disciplina previgente, ma il principio sul presupposto della direzione unitaria è oggi scritto nella legge.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: la capogruppo non ha mai curato la pubblicità ex art. 2497-bis. Non è necessariamente un ostacolo insuperabile, perché la direzione e coordinamento è un fatto, e la pubblicità ne è una conseguenza; ma è un segnale che il tribunale guarderà con attenzione. Fai regolarizzare subito la pubblicità e prepara una relazione che documenti la direzione unitaria effettivamente esercitata negli ultimi anni.

Secondo imprevisto: alcune società sono collegate solo da soci comuni persone fisiche, senza una holding. Il Codice ammette che la direzione e coordinamento sia esercitata anche da una persona fisica, ma devi dimostrarlo con atti concreti. Se la prova è debole, valuta procedure autonome coordinate (ne parliamo alla Mossa 4).

Gli amministratori: doveri che partono prima della crisi

Prima di procedere, assicurati che gli amministratori di ogni società abbiano chiaro il proprio ruolo. L’art. 2086 c.c., richiamato dall’art. 3 CCII, impone a chi gestisce un’impresa in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi. In un gruppo questo dovere si moltiplica: la capogruppo deve avere strumenti che le consentano di vedere in tempo i segnali di squilibrio delle controllate, e ciascuna controllata deve avere un proprio sistema di allerta interno, non delegato interamente alla holding.

L’art. 3 CCII indica come segnali da monitorare, tra gli altri, l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, esposizioni bancarie scadute da più di sessanta giorni o che hanno superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti. Fai fare questa verifica società per società: oltre a orientare il piano, ti protegge rispetto alle future contestazioni sulla tempestività dell’intervento.

Non dimenticare poi la responsabilità da direzione e coordinamento prevista dall’art. 2497 c.c.: la capogruppo che agisce nell’interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate risponde verso i soci e i creditori di queste. Anche per questo il piano di gruppo deve giustificare ogni sacrificio richiesto a una controllata con un vantaggio compensativo concreto: è la stessa logica che il codice civile applica fuori dalla crisi.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 2, verifica di avere: un organigramma societario firmato dall’organo amministrativo della capogruppo; la documentazione della pubblicità ex art. 2497-bis per ogni controllata (o il piano per regolarizzarla); almeno tre elementi sostanziali che provano la direzione unitaria (contratti infragruppo, verbali, budget comuni).

Mossa 2 — Fotografa ogni società separatamente e blinda l’autonomia delle masse

Obiettivo della mossa: ottenere, per ciascuna società, un quadro contabile autonomo e affidabile di attivo e passivo, perché nel concordato di gruppo ogni creditore resta creditore della sua debitrice e soltanto di quella. È il principio cardine dell’istituto, e su di esso si giocano ammissibilità e omologazione.

Quando va fatta

In parallelo alla Mossa 1, e comunque prima di scrivere una sola riga del piano. Calcola dalle due alle sei settimane, a seconda della qualità della contabilità. Se il gruppo usa un unico gestionale contabile e una tesoreria accentrata, il lavoro è più lungo, perché devi “sciogliere” i saldi infragruppo e attribuirli correttamente.

Come si esegue

Per ogni società predisponi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata a una data recente e omogenea (la stessa data per tutte le società del gruppo). Prepara l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore, il valore dei beni. Sono i documenti che l’art. 39 CCII richiede per qualsiasi domanda di accesso, moltiplicati per il numero di società.

Poi affronta i rapporti infragruppo, che sono la vera insidia. Elenca tutti i crediti e i debiti tra società del gruppo, riconcilia i saldi (il credito della società A verso B deve coincidere con il debito di B verso A), individua l’origine di ciascun rapporto: finanziamento, fornitura, servizi, cash pooling. Ti serve per due ragioni. La prima: le imprese del gruppo creditrici di altre imprese del gruppo sono escluse dal voto (art. 286 c. 6 CCII). La seconda: i rimborsi dei finanziamenti infragruppo sono soggetti a regole di postergazione (art. 292 CCII) che incidono sulla graduazione.

Infine, mappa le garanzie incrociate. Se la capogruppo ha garantito i debiti bancari della controllata, quella banca è creditrice di due società: della controllata come debitrice principale e della capogruppo come garante. Nel concordato di gruppo voterà in entrambe le procedure, ciascuna per il suo credito, e il piano deve gestire con coerenza la doppia esposizione.

La base giuridica

L’art. 284 c. 3 CCII è netto: resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. Il principio non è nuovo. La Cassazione lo aveva posto come requisito imprescindibile già quando negava l’ammissibilità del concordato di gruppo nella legge fallimentare, affermando che le masse dovessero restare distinte e le maggioranze calcolate per singola società (Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559; Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19014). Il legislatore del Codice ha introdotto il ricorso unitario, ma ha mantenuto quel paletto.

Se qualcosa va storto

Il problema più frequente è la commistione patrimoniale: beni di una società usati da un’altra senza titolo, pagamenti di debiti altrui senza registrazione, conti correnti promiscui. Se la scopri, non nasconderla. Ricostruisci i flussi, fai emergere i crediti e i debiti di regresso che ne derivano e inseriscili nella situazione contabile. Una commistione documentata e “sciolta” è gestibile; una commistione occultata che emerge durante la procedura mina la credibilità dell’intero piano e può portare all’inammissibilità o, più avanti, alla revoca.

Se la contabilità di una società è talmente inaffidabile da non consentire una fotografia attendibile, valuta di escluderla dal ricorso unitario e di trattarla separatamente, magari come destinataria di una liquidazione autonoma.

Check di completamento

Prima della Mossa 3 devi avere: una situazione patrimoniale per ogni società alla stessa data di riferimento; un prospetto di riconciliazione dei rapporti infragruppo firmato dagli amministratori; una mappa delle garanzie incrociate con indicazione di garante, garantito e creditore beneficiario.

Mossa 3 — Valuta prima la composizione negoziata di gruppo

Obiettivo della mossa: verificare se il gruppo può risolvere la crisi con una trattativa assistita da un esperto indipendente, senza aprire subito una procedura concorsuale, oppure usare quella trattativa per preparare un concordato di gruppo più solido. Non è una mossa facoltativa da saltare per fretta: anche quando non risolve, spesso migliora la posizione di partenza.

Quando va fatta

Quando la crisi è ancora gestibile, cioè quando è ragionevolmente perseguibile il risanamento. La composizione negoziata dura 120 giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, prorogabili fino a ulteriori 120 giorni quando tutte le parti lo consentono o in caso di misure protettive confermate (art. 17 c. 7 CCII). Se aspetti che le banche revochino tutti gli affidamenti, perdi il vantaggio principale di questo strumento: la possibilità di trattare con i creditori senza il marchio della procedura concorsuale.

Come si esegue

L’art. 25 CCII consente alle imprese di un gruppo che hanno il centro degli interessi principali in Italia di chiedere la nomina di un unico esperto per la conduzione delle trattative di tutte le società interessate. La domanda si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale, presso la camera di commercio del luogo in cui la capogruppo ha la sede, o, in mancanza, presso quella della società con la maggiore esposizione debitoria. Devi allegare, tra l’altro, le informazioni sulla struttura del gruppo, i vincoli partecipativi e contrattuali e l’indicazione del registro in cui è stata effettuata la pubblicità ex art. 2497-bis c.c., oltre al bilancio consolidato se esistente.

L’esperto unico agevola trattative unitarie, ma può anche, se lo ritiene opportuno, condurre trattative separate per singole società. Durante la composizione negoziata puoi chiedere misure protettive del patrimonio (artt. 18 e 19 CCII), che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari; il tribunale, se le conferma, ne fissa la durata entro i limiti di legge.

Nel corso delle trattative puoi raggiungere soluzioni diverse: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo con gli istituti finanziari, un piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione, oppure, se nessuna intesa regge, puoi accedere a uno degli strumenti concorsuali, compreso il concordato di gruppo, o al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), applicabile con le cautele del caso anche ai gruppi.

La base giuridica

La composizione negoziata nasce con il D.L. 118/2021, convertito con modifiche dalla L. 147/2021, ed è oggi disciplinata dagli artt. 12-25-undecies CCII. L’art. 25 CCII regola specificamente i gruppi di imprese.

Su questa mossa l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 pesa in modo diretto: conoscere dall’interno il lavoro dell’esperto significa preparare la domanda, il piano di risanamento e la documentazione nel modo in cui un esperto ha bisogno di riceverli per lavorare bene.

Se qualcosa va storto

Può succedere che l’esperto, dopo il primo incontro, ritenga non sussistenti concrete prospettive di risanamento e archivi la composizione. Non è una sconfitta definitiva: devi passare rapidamente alla Mossa 4, perché le misure protettive cessano e i creditori riacquistano piena libertà d’azione. Avere già pronta la documentazione della Mossa 2 ti consente di depositare in pochi giorni.

Altro rischio: un creditore importante si sfila dalla trattativa a metà percorso. In quel caso il lavoro fatto non è perso, perché il materiale raccolto, le stime e le proposte già discusse con gli altri creditori diventano la base del piano concordatario.

Check di completamento

Prima della Mossa 4 assicurati di sapere: se la composizione negoziata è stata avviata (e in che fase si trova) o se è stata scartata con motivazione scritta; se ci sono misure protettive in essere e quando scadono; quali creditori hanno già manifestato disponibilità e su quali condizioni.

Mossa 4 — Scegli lo strumento giusto per il gruppo

Obiettivo della mossa: decidere con quale veicolo giuridico portare il gruppo fuori dalla crisi, tra concordato di gruppo, accordi di ristrutturazione di gruppo, piano attestato di gruppo o procedure autonome coordinate. È una scelta strategica che condiziona maggioranze, tempi e grado di coinvolgimento del tribunale.

Quando va fatta

Subito dopo la Mossa 3, o immediatamente se la composizione negoziata è stata esclusa. Datti una scadenza interna stretta, ad esempio dieci giorni lavorativi, perché ogni giorno di indecisione è un giorno in cui un creditore può pignorare un conto o depositare un’istanza di liquidazione giudiziale.

Come si esegue

Metti a confronto le opzioni con la tabella che segue, applicandola alla tua realtà.

Strumento Base normativa Quando conviene Limite principale
Concordato preventivo di gruppo Artt. 284-286 CCII Crisi diffusa, creditori numerosi e frammentati, necessità di vincolare anche i dissenzienti Voto separato per ogni società, procedura giudiziale completa
Accordi di ristrutturazione di gruppo Art. 284 c. 2 CCII, che richiama artt. 57, 60 e 61 Debito concentrato su banche e pochi grandi creditori Servono adesioni qualificate per ogni società; i non aderenti vanno pagati integralmente nei termini di legge, salvo efficacia estesa
Piano attestato di risanamento di gruppo Art. 284 CCII e art. 56 CCII Crisi reversibile, rapporti ancora collaborativi Nessun effetto verso i creditori che non accettano
Procedure autonome coordinate Disciplina generale di ciascuno strumento Società in tribunali diversi con piani non integrabili, o presupposto del gruppo dubbio Nessun organo unico, rischio di soluzioni incoerenti

Il concordato di gruppo è lo strumento più potente perché, una volta omologato, vincola tutti i creditori anteriori di ciascuna società, anche quelli che hanno votato contro. Ma è anche il più impegnativo: richiede un piano che superi l’esame del commissario, l’approvazione dei creditori di ciascuna impresa e l’omologazione del tribunale.

Gli accordi di ristrutturazione di gruppo funzionano bene quando la gran parte del debito è bancario: con la maggioranza del 60% dei crediti per ciascuna società (art. 57), ridotta al 30% negli accordi agevolati se ricorrono le condizioni dell’art. 60, oppure con l’estensione degli effetti ai non aderenti della stessa categoria omogenea ex art. 61, puoi ottenere un’omologazione in tempi più contenuti.

La base giuridica

L’art. 284 CCII disciplina sia il concordato sia gli accordi di ristrutturazione e il piano attestato di gruppo. Il comma 1 prevede che le imprese del gruppo possano proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti; il comma 2 estende la possibilità di un’unica domanda all’omologazione di accordi di ristrutturazione.

Ricorda che la scelta del ricorso unitario non è obbligatoria. Le imprese del gruppo possono anche presentare domande separate, ciascuna davanti al tribunale competente. In quel caso valgono gli obblighi di informazione e coordinamento tra organi delle diverse procedure che il Codice prevede nelle disposizioni successive del Titolo VI.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: una delle società del gruppo ha caratteristiche tali da non poter accedere al concordato preventivo (per esempio perché è un’impresa minore sotto le soglie, che per il Codice ha strumenti propri). Non forzare il perimetro: valuta di escluderla dal ricorso unitario e di gestirla con lo strumento che le è proprio, coordinandolo con il piano principale.

Gli accordi di ristrutturazione di gruppo nel dettaglio

Se la Mossa 4 ti porta verso gli accordi di ristrutturazione, verifica tre aspetti prima di decidere. Il primo: le adesioni si calcolano società per società. Non puoi sommare il debito di tutto il gruppo e cercare il 60% complessivo: ciascuna società deve raggiungere la propria soglia con i propri creditori. Il secondo: i creditori estranei all’accordo devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se i crediti sono già scaduti a quella data, o entro centoventi giorni dalla scadenza, se scadono dopo (art. 57 CCII). Calcola quindi la liquidità necessaria per gli estranei di ogni società, perché è lì che molti accordi naufragano. Il terzo: l’accordo a efficacia estesa dell’art. 61 CCII consente di vincolare anche i creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria, a condizione che la categoria sia omogenea per posizione giuridica e interessi economici, che tutti i creditori siano stati informati e messi in condizione di partecipare alle trattative, che le adesioni rappresentino almeno il 75% dei crediti della categoria e che i non aderenti ricevano un trattamento non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Il piano attestato di gruppo: quando basta

Il piano attestato di risanamento è lo strumento più leggero: nessun tribunale, nessun voto, nessuna omologazione. Il suo vantaggio principale è la protezione degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione del piano dalle azioni revocatorie in caso di successiva liquidazione giudiziale, se il piano è idoneo e attestato. Il limite è evidente: vincola solo i creditori che accettano. Per un gruppo con un numero contenuto di creditori finanziari, tutti disposti a rinegoziare, è una soluzione da considerare seriamente. Per un gruppo con centinaia di fornitori dispersi, non è sufficiente.

Le procedure autonome coordinate

Se decidi di non usare il ricorso unitario, ogni società presenta la propria domanda davanti al proprio tribunale. Non significa agire come se il gruppo non esistesse. Il Codice prevede obblighi di informazione reciproca e di collaborazione tra gli organi delle diverse procedure, e ogni domanda deve comunque dare conto dell’appartenenza al gruppo. Questa strada ha senso quando le società sono troppo diverse per stare nello stesso piano, quando il presupposto del gruppo è dubbio o quando una sola società è in crisi e le altre sono sane. Il prezzo da pagare è l’assenza di organi unici e il rischio di soluzioni tra loro incoerenti.

Check di completamento

Prima della Mossa 5 devi aver deciso: lo strumento; il perimetro esatto delle società che partecipano; per ciascuna società, se è destinata alla continuità o alla liquidazione.

Mossa 5 — Costruisci il piano di gruppo e quantifica il beneficio per ogni società

Obiettivo della mossa: scrivere un piano (unitario o articolato in piani collegati) che dimostri, società per società, che la soluzione di gruppo è più conveniente per i creditori di quanto lo sarebbero piani separati. È la mossa più tecnica, e quella in cui si decide se il concordato verrà ammesso e omologato.

Quando va fatta

Dopo la Mossa 4. Se hai già depositato una domanda con riserva (la variante “prenotativa” prevista dall’art. 44 CCII), il piano va completato entro il termine assegnato dal tribunale, compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi. Organizza il lavoro all’indietro partendo da quella scadenza.

Come si esegue

Parti dal contenuto obbligatorio previsto dall’art. 284 c. 4 CCII. Il ricorso deve contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Deve inoltre quantificare il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi conseguiti o fondatamente prevedibili derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. Deve infine dare informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, e indicare il registro della pubblicità ex art. 2497-bis c.c. Va allegato il bilancio consolidato, se redatto.

Concretamente, per ogni società costruisci due scenari: lo scenario “di gruppo” (cosa ricevono i suoi creditori con il piano unitario) e lo scenario “stand alone” (cosa riceverebbero con un piano autonomo e, come termine di confronto minimo, con la liquidazione giudiziale della sola società). La differenza è il beneficio che devi quantificare.

Poi individua le operazioni infragruppo che il piano richiede. L’art. 285 CCII consente che il piano preveda operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo, tenuto conto dei vantaggi compensativi. Esempi: la capogruppo che rinuncia a un credito verso la controllata; la controllata che cede un immobile alla società operativa; la fusione di due società del gruppo dopo l’omologazione; il conferimento di un ramo d’azienda in una newco.

Infine stabilisci il regime di ciascuna società. L’art. 285 c. 1 CCII ammette che il piano preveda la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre. Il Codice indica come stabilire se al concordato si applichi la disciplina della continuità: occorre confrontare i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con quelli derivanti dalla liquidazione, e verificare se i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale, diretta o indiretta. La qualificazione cambia regole di voto, di omologazione e di trattamento dei creditori: falla con precisione.

La base giuridica

Art. 284 c. 4 e c. 5 CCII sul contenuto del ricorso e sull’attestazione; art. 285 CCII sul contenuto del piano o dei piani di gruppo; art. 87 CCII sul contenuto del piano di concordato in generale; art. 84 CCII sulle finalità del concordato e sulle soglie di soddisfacimento nel concordato liquidatorio. Il D.Lgs. 136/2024 ha rivisto alcune formulazioni degli artt. 284 e 285: verifica sempre il testo vigente prima di depositare.

Se qualcosa va storto

L’errore più comune è un piano che “toglie” a una società per “dare” a un’altra senza compensazione dimostrabile. Se i creditori della controllata A vedono che il suo immobile migliore viene trasferito alla società B senza un corrispettivo adeguato o un vantaggio compensativo concreto, si opporranno, e il tribunale potrebbe dar loro ragione. Rimedio: per ogni trasferimento infragruppo documenta il vantaggio per la società che cede (un prezzo, una garanzia di pagamento, l’estinzione di un debito, la continuità di contratti essenziali) e fai in modo che, comunque, i suoi creditori non ricevano meno di quanto avrebbero ottenuto nella liquidazione giudiziale della singola impresa.

Altro imprevisto: il bilancio consolidato non esiste perché il gruppo era sotto le soglie di obbligo. Non è un impedimento, perché la legge chiede di allegarlo solo se redatto; ma devi compensare con informazioni analitiche particolarmente complete sulla struttura e sui flussi.

Come documentare i vantaggi compensativi

Il vantaggio compensativo è il concetto che rende legittimo un sacrificio imposto a una società del gruppo nell’interesse delle altre. Non basta affermarlo: devi provarlo. Ecco come procedere in concreto. Per ogni operazione infragruppo prevista dal piano, compila una scheda con quattro voci: la società che dà, la società che riceve, il valore dell’operazione stimato a valori correnti, il vantaggio per la società che dà. Il vantaggio può essere diretto (un corrispettivo, l’estinzione di un debito, una garanzia) oppure indiretto ma misurabile (la sopravvivenza di un cliente essenziale, la continuità di un contratto di fornitura, la conservazione di un’autorizzazione amministrativa che vale solo se l’attività prosegue). I vantaggi meramente sperati, non quantificabili, non reggono davanti a un’opposizione.

Fai poi verificare all’attestatore che, sommando sacrifici e vantaggi, i creditori di ciascuna società non ricevano meno di quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale della singola impresa. È il limite che il tribunale applicherà in sede di omologazione se qualcuno si oppone: conviene che sia il tuo piano, e non l’oppositore, a mostrarlo per primo.

Le classi e il trattamento dei creditori società per società

Ogni società del gruppo ha la sua proposta e, quindi, le sue eventuali classi. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria (art. 85 CCII), con classi separate almeno per i titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti e le parti ad essi correlate. Nel concordato di gruppo la questione delle “parti correlate” è particolarmente delicata, perché la rete di rapporti infragruppo e di soci comuni rende frequenti situazioni in cui un creditore è anche socio o amministratore di un’altra società del gruppo. Mappa queste posizioni con cura e collocale nelle classi corrette.

Ricorda anche le regole di distribuzione: nel concordato in continuità il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre il plusvalore generato dalla continuità può essere distribuito con maggiore flessibilità, purché i crediti inseriti in una classe dissenziente ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Sono regole che vanno applicate separatamente per ogni società, perché ogni società ha la sua massa e la sua graduazione.

Check di completamento

Prima della Mossa 6 devi avere: per ogni società un prospetto comparativo “gruppo contro stand alone contro liquidazione”; l’elenco delle operazioni infragruppo con indicazione dei vantaggi compensativi; la qualificazione di ciascuna società come in continuità o in liquidazione, motivata con i flussi.

Mossa 6 — Fai attestare il piano e deposita il ricorso unico davanti al tribunale giusto

Obiettivo della mossa: depositare un unico ricorso, completo dell’attestazione di un professionista indipendente, davanti al tribunale individuato secondo le regole speciali del gruppo. Un ricorso al giudice sbagliato o senza attestazione completa è un ricorso che parte zoppo.

Quando va fatta

Appena il piano è definito e l’attestatore ha concluso il suo lavoro. Se hai già depositato una domanda con riserva, rispetta tassativamente il termine fissato dal tribunale: alla sua scadenza, senza deposito di proposta e piano, la domanda diventa improcedibile e le misure protettive cadono.

Una nota sui termini estivi: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma nei procedimenti del Codice della crisi non va mai data per scontata. Ragiona come se i tuoi termini corressero anche ad agosto e fai verificare caso per caso al legale se e quale termine ne beneficia.

Come si esegue

Il primo passo è individuare il tribunale competente. L’art. 286 c. 1 CCII stabilisce che, se le imprese del gruppo hanno il centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII con riferimento alla società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità ex art. 2497-bis c.c., esercita la direzione e il coordinamento; in mancanza, il tribunale competente è quello del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato. Ricorda anche che l’art. 27 CCII riserva le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di imprese di rilevante dimensione alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Il secondo passo è l’attestazione. L’art. 284 c. 5 CCII richiede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e, per il gruppo, la maggiore convenienza della soluzione unitaria rispetto ai piani separati, il beneficio quantificato per i creditori di ciascuna impresa e le informazioni sulla struttura del gruppo. Scegli un attestatore in possesso dei requisiti di indipendenza dell’art. 2, comma 1, lett. o) CCII, senza legami professionali recenti con nessuna delle società del gruppo, non solo con la capogruppo.

Il terzo passo è il deposito. Il ricorso si presenta con le forme dell’art. 40 CCII, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società proponenti, previa delibera degli organi competenti di ciascuna (per le società di capitali, l’art. 120-bis CCII attribuisce la decisione sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi agli amministratori, con verbale notarile). Allega per ciascuna società la documentazione dell’art. 39 CCII, la relazione attestativa, il piano o i piani, il bilancio consolidato se esistente.

Puoi anche chiedere, ai sensi dell’art. 284 c. 6 CCII, che il piano unitario o i piani collegati siano pubblicati nel registro delle imprese: utile per dare trasparenza ai creditori e prevenire contestazioni sulla conoscenza del piano.

La base giuridica

Art. 284 c. 5 e c. 6 CCII; art. 286 c. 1 CCII; artt. 27, 39, 40, 44 e 120-bis CCII. Sotto la legge fallimentare, in mancanza di una norma di competenza per il gruppo, la Cassazione aveva ribadito che la competenza territoriale nelle procedure concorsuali è inderogabile e spetta al tribunale del luogo in cui ciascuna impresa ha la sede principale, identificata nel centro direttivo e amministrativo degli affari (Cass. civ., Sez. Un., 25 giugno 2013, n. 15872, richiamata da Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559). L’art. 286 CCII ha introdotto proprio la regola speciale che mancava, attraendo tutte le società davanti a un unico giudice.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: un creditore deposita un’istanza di liquidazione giudiziale contro una delle controllate presso il tribunale della sua sede, diverso da quello scelto per il ricorso unitario. Non ignorarla: costituisciti in quel procedimento, segnala la pendenza del ricorso di gruppo e chiedi il coordinamento. In base all’art. 7 CCII le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e le istanze di liquidazione giudiziale vanno trattate in un unico procedimento, con priorità per lo strumento di regolazione se ricorrono le condizioni di legge.

Altro imprevisto: l’attestatore, durante il lavoro, ritiene non dimostrata la maggiore convenienza per una delle società. Non insistere per un’attestazione “forzata”: rivedi il perimetro, escludi quella società dal ricorso unitario o rimodula le operazioni infragruppo. Un’attestazione debole viene smontata dal commissario.

Check di completamento

Prima della Mossa 7 verifica: che il ricorso sia stato depositato presso il tribunale individuato con la regola dell’art. 286; che contenga per ogni società tutta la documentazione di legge; che l’attestazione copra espressamente tutti i punti richiesti dall’art. 284 c. 5.

Mossa 7 — Gestisci la procedura unitaria e il voto separato dei creditori

Obiettivo della mossa: guidare il gruppo attraverso la fase che va dall’apertura al voto, collaborando con il commissario unico e ottenendo l’approvazione dei creditori di ciascuna società. Qui il concordato si vince o si perde sul piano del consenso.

Quando va fatta

Dal decreto di apertura fino alla chiusura delle votazioni. Il tribunale, con il decreto di apertura, fissa la data iniziale e finale per il voto dei creditori, il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori e il termine per il deposito delle somme per le spese. Rispetta quel calendario senza margini di errore.

Come si esegue

Con il decreto di apertura il tribunale nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia (art. 286 c. 2 CCII). I costi della procedura sono poi ripartiti tra le imprese del gruppo in proporzione alle rispettive masse attive (art. 286 c. 3). Pianifica la liquidità: ogni società deve contribuire alla propria quota.

Il commissario esamina la documentazione di tutte le società e redige la sua relazione per i creditori. Ha poteri informativi rafforzati: con l’autorizzazione del giudice può chiedere alla Consob o ad altre autorità pubbliche notizie utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo e, alle società fiduciarie, le generalità degli effettivi titolari delle partecipazioni (art. 286 c. 4). Collabora attivamente: rispondi entro pochi giorni a ogni richiesta, metti a disposizione il personale amministrativo, fornisci le riconciliazioni dei rapporti infragruppo già preparate alla Mossa 2.

Durante la procedura gli amministratori di ciascuna società conservano la gestione, sotto la vigilanza del commissario. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 94 CCII). Non firmare cessioni di beni, nuovi finanziamenti o transazioni senza verificare se rientrano in questa categoria.

Poi arriva il voto. L’art. 286 c. 5 CCII stabilisce che i creditori di ciascuna impresa votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle diverse imprese ottengono il voto favorevole della maggioranza prevista dall’art. 109 CCII per ciascuna di esse. Se il piano prevede classi, la maggioranza va calcolata secondo le regole dell’art. 109 anche classe per classe, società per società.

Attenzione al comma 6: sono esclusi dal voto le imprese appartenenti al gruppo che sono titolari di crediti nei confronti dell’impresa ammessa alla procedura. La capogruppo creditrice della controllata, quindi, non vota nella procedura della controllata. È una regola anti-abuso: impedisce che il gruppo si approvi da solo il proprio concordato.

La base giuridica

Art. 286 c. 2-6 CCII; artt. 94, 105, 107 e 109 CCII. La regola del voto separato è la traduzione legislativa di quanto la giurisprudenza aveva affermato già prima del Codice: in un concordato che coinvolge più società, le maggioranze vanno calcolate sulla posizione debitoria di ciascuna, senza confusione di masse (Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2019, n. 30445; Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559).

Se qualcosa va storto

Il rischio maggiore è che i creditori di una sola società votino contro. In un concordato di gruppo questo può bloccare l’intera operazione, perché il concordato è approvato solo se tutte le proposte ottengono la maggioranza. Le contromosse sono tre. Primo: già prima del voto, individua le società “a rischio” e intensifica il dialogo con i loro creditori principali. Secondo: se il piano è in continuità e una classe dissenziente blocca l’approvazione, valuta con il legale se ricorrono i presupposti della ristrutturazione trasversale (art. 112 c. 2 CCII), che consente l’omologazione nonostante il dissenso di una o più classi a condizioni rigorose. Terzo: se non c’è margine, valuta la modifica della proposta nei limiti consentiti dalla legge prima dell’inizio delle operazioni di voto.

Altro imprevisto: il commissario segnala atti di frode o occultamento di attivo in una delle società. In quel caso il tribunale può revocare l’ammissione (art. 106 CCII). Non aspettare la relazione: se sai che ci sono operazioni discutibili nel passato del gruppo, falle emergere tu nel ricorso, con le spiegazioni del caso.

Il dialogo con i creditori prima del voto

Il voto si prepara settimane prima che si apra. Individua per ciascuna società i creditori che da soli, o in piccoli gruppi, sono in grado di determinare la maggioranza: di solito banche, fornitori strategici, erario ed enti previdenziali. Per ciascuno prepara una nota sintetica che spieghi, con i numeri, cosa riceve con il concordato di gruppo rispetto alla liquidazione della sua debitrice. Usa la relazione del commissario come base, non come ostacolo: se il commissario ha sollevato rilievi, rispondi pubblicamente con integrazioni documentate.

Con i creditori pubblici, verifica la possibilità di una transazione fiscale e contributiva nell’ambito del concordato (art. 88 CCII), che segue regole proprie e che nel concordato di gruppo va impostata per ciascuna società. Le adesioni dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali richiedono tempi istruttori che non puoi comprimere: avvia le interlocuzioni appena depositato il ricorso.

Check di completamento

Prima della Mossa 8 verifica: che ogni società abbia versato la propria quota del fondo spese; che la votazione sia chiusa e il commissario abbia depositato la relazione sull’esito del voto, società per società; che nessuna impresa del gruppo creditrice sia stata ammessa al voto nella procedura della società debitrice.

Mossa 8 — Ottieni l’omologazione e mantieni il piano in esecuzione

Obiettivo della mossa: superare il giudizio di omologazione per ciascuna società, gestire le opposizioni di creditori e soci e poi eseguire il piano senza inadempimenti che ne compromettano la tenuta. L’omologazione non è il traguardo: è la partenza della fase più lunga.

Quando va fatta

Il giudizio di omologazione si apre dopo l’approvazione. Gli oppositori devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata dal tribunale; il commissario deposita il suo parere motivato almeno cinque giorni prima (art. 48 CCII). Contro la sentenza di omologazione è ammesso reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione (art. 51 CCII); contro la decisione della Corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione.

Come si esegue

Il tribunale omologa il concordato di gruppo quando sussistono per ciascuna impresa i presupposti degli artt. 48 e 112 CCII (art. 286 c. 7). Significa che il giudizio di omologazione si scompone in tante verifiche quante sono le società: regolarità della procedura, esito della votazione, ammissibilità della proposta, fattibilità del piano, e, se ci sono opposizioni sulla convenienza, confronto con l’alternativa liquidatoria.

Prepara le risposte alle opposizioni prima che arrivino. L’art. 285 CCII consente ai creditori dissenzienti di contestare la convenienza del piano e ai soci di far valere il pregiudizio alla redditività e al valore della propria partecipazione derivante dalle operazioni infragruppo. Il tribunale omologa il concordato di gruppo, nonostante le contestazioni, quando ritiene che i creditori possano essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore a quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale della singola impresa. Hai già i numeri, se hai fatto bene la Mossa 5: portali in udienza in forma chiara, società per società.

Con il decreto di omologazione, il tribunale nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il piano prevede la liquidazione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese (art. 286 c. 8). Da quel momento la vigilanza sull’esecuzione passa al commissario e ai comitati.

Durante l’esecuzione, rispetta scrupolosamente il cronoprogramma dei pagamenti e delle operazioni infragruppo. Gli inadempimenti possono condurre alla risoluzione del concordato, su domanda dei creditori, entro i termini dell’art. 119 CCII.

La base giuridica

Art. 286 c. 7, 8 e 9 CCII; artt. 48, 51, 112, 119 e 120 CCII; art. 285 CCII per le opposizioni. Una regola di sistema è particolarmente protettiva per il gruppo: l’art. 286 c. 9 CCII stabilisce che il concordato di gruppo omologato non può essere revocato, risolto o annullato quando i presupposti per la revoca, la risoluzione o l’annullamento ricorrono soltanto rispetto a una o ad alcune imprese, salvo che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.

Se l’operazione fallisce del tutto e una o più società finiscono in liquidazione giudiziale, entrano in gioco l’art. 287 CCII sulla liquidazione giudiziale di gruppo (con possibilità di procedura unitaria e curatore unico), l’art. 290 CCII sulle azioni di inefficacia degli atti e contratti infragruppo e l’art. 292 CCII sulla postergazione dei rimborsi dei finanziamenti infragruppo. Tienile presenti fin dall’inizio: sono la prospettiva che rende credibile, agli occhi dei creditori, la convenienza del concordato.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: una controllata non riesce a rispettare i pagamenti per un calo di fatturato. Grazie all’art. 286 c. 9 l’inadempimento di una società non travolge automaticamente le altre, ma devi dimostrare che l’attuazione del piano delle altre imprese non è significativamente compromessa. Intervieni subito: informa il commissario, valuta una modifica del piano nella fase esecutiva nei limiti consentiti, cerca risorse integrative nel gruppo documentando il vantaggio compensativo.

La liquidazione giudiziale di gruppo come scenario di confronto

Ogni piano di concordato di gruppo deve tenere presente l’alternativa: cosa succede se il concordato non viene approvato o omologato? L’art. 287 CCII consente, quando più imprese del gruppo sono in stato di insolvenza, di aprire con un unico ricorso una liquidazione giudiziale unitaria, con un unico giudice delegato e un unico curatore, sempre mantenendo separate le masse. Nella liquidazione giudiziale il curatore ha strumenti incisivi: l’art. 290 CCII gli consente di esercitare azioni di inefficacia sugli atti e i contratti posti in essere nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza che hanno avuto l’effetto di spostare risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il principio dei vantaggi compensativi; può inoltre promuovere le azioni di responsabilità e la denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti degli amministratori delle società del gruppo.

È proprio questa prospettiva a dare forza contrattuale al concordato. I creditori di una controllata sanno che, in liquidazione, il curatore potrebbe recuperare risorse dalla capogruppo, ma sanno anche che le azioni giudiziali richiedono anni e hanno esito incerto. Un piano di concordato che offre subito una parte di quel valore, in modo certo, è spesso più conveniente. Fallo vedere con i numeri nel confronto di convenienza.

Check di completamento

Il piano è sotto controllo quando: la sentenza di omologazione è definitiva o il reclamo è stato respinto; per ogni società è attivo un calendario dei pagamenti con verifiche periodiche; le operazioni infragruppo previste sono state eseguite nei tempi indicati e documentate al commissario.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione di base e mostrano come cambiano gli esiti a seconda della tempestività e della correttezza delle mosse.

Situazione di partenza comune. Gruppo con tre società: Alfa S.r.l. (capogruppo, holding con un immobile strategico e partecipazioni), Beta S.r.l. (società operativa, produzione) e Gamma S.r.l. (società commerciale, distribuzione). Debiti verso terzi: Alfa 1.284.600 €, Beta 3.917.350 €, Gamma 846.920 €. Crediti infragruppo: Alfa vanta 1.150.000 € verso Beta per finanziamenti soci. Il valore di liquidazione stimato dell’attivo, società per società: Alfa 712.400 €, Beta 1.488.300 €, Gamma 203.750 €. Nella liquidazione giudiziale separata i creditori chirografari di Beta riceverebbero circa il 14%, quelli di Gamma circa il 9%.

Simulazione 1 — Chi parte dalla Mossa 1 e segue la sequenza

Il 3 febbraio l’organo amministrativo di Alfa avvia la verifica del gruppo; la pubblicità ex art. 2497-bis risulta regolare per Beta e Gamma. Entro il 10 marzo è pronta la fotografia contabile alla data del 31 gennaio, con i rapporti infragruppo riconciliati. Il 17 marzo il gruppo presenta istanza di composizione negoziata con esperto unico; le trattative con le banche portano a un accordo di moratoria di diciotto mesi, ma due fornitori rilevanti di Beta non aderiscono. Il 21 luglio, con documentazione e trattative già mature, le tre società depositano ricorso unitario per concordato di gruppo.

Il piano prevede: continuità per Beta, che riceve in affitto e poi acquista da Alfa l’immobile produttivo; liquidazione di Gamma, il cui ramo distributivo viene ceduto a un terzo per 286.400 €; Alfa resta in continuità come holding e rinuncia alla parte di credito postergato verso Beta. Beneficio quantificato: i chirografari di Beta passano dal 14% al 27,6%; quelli di Gamma dal 9% al 19,3% grazie all’avviamento valorizzato in continuità prima della cessione. Il voto, separato, raggiunge la maggioranza in tutte e tre le procedure; Alfa non vota in quella di Beta. Esito: omologazione con piano eseguibile su quattro anni.

Simulazione 2 — Chi salta la Mossa 2 e deposita con le masse confuse

Stesso gruppo, ma gli amministratori depositano il 21 luglio senza aver riconciliato i rapporti infragruppo. Il commissario, entro poche settimane, rileva che 418.700 € di pagamenti effettuati da Beta a favore di fornitori di Gamma non risultano registrati come crediti di regresso. Ne deriva una rettifica delle masse: l’attivo di Beta cresce sulla carta, il passivo di Gamma si riduce, la convenienza calcolata nel ricorso non regge più. Il tribunale assegna un termine per integrazioni; nel frattempo un fornitore di Beta deposita istanza di liquidazione giudiziale. Esito: procedura sopravvissuta solo dopo una modifica sostanziale del piano, quattro mesi di ritardo e perdita di fiducia di una parte dei creditori.

Simulazione 3 — Chi arriva tardi, con i creditori già in azione

Stesso gruppo, ma gli amministratori aspettano fino a novembre. Nel frattempo una banca ha pignorato i conti di Beta per 327.540 € e un fornitore ha chiesto la liquidazione giudiziale di Gamma presso un tribunale diverso. Il gruppo deposita una domanda con riserva unitaria; le misure protettive bloccano nuove azioni ma non restituiscono la liquidità già vincolata. Beta perde due commesse per mancanza di capitale circolante e il valore in continuità scende. Il piano, depositato nel termine assegnato, prevede ora un soddisfacimento dei chirografari di Beta al 18,2%, comunque superiore al 14% della liquidazione ma molto inferiore al 27,6% della Simulazione 1. Esito: concordato possibile, ma con margini ridotti e opposizioni più agguerrite.

Simulazione 4 — Una società inadempiente dopo l’omologazione

Stesso gruppo della Simulazione 1, omologazione ottenuta. Nel secondo anno Gamma, ormai in liquidazione, incassa dal cessionario solo 214.900 € anziché 286.400 € perché una parte del prezzo era legata a obiettivi di fatturato non raggiunti. I creditori di Gamma valutano la risoluzione. Gli amministratori dimostrano, con una relazione aggiornata, che il piano di Alfa e Beta prosegue regolarmente e non dipende dagli incassi di Gamma. Per effetto dell’art. 286 c. 9 CCII l’eventuale risoluzione non travolge le altre società. Esito: il gruppo resta in piedi; per Gamma si valuta una rimodulazione o, in alternativa, la sua uscita dal perimetro con le conseguenze di legge.

Il piano in una pagina

Se devi ricordare una sola cosa, ricorda questa sequenza: prima provi che sei un gruppo, poi separi le masse, poi tenti la trattativa, poi scegli lo strumento, poi scrivi il piano con il beneficio per ogni società, poi depositi davanti al giudice giusto, poi conquisti il voto società per società, infine omologhi ed esegui. Ogni salto in avanti senza aver chiuso la mossa precedente si paga più avanti, con interessi.

Mossa Obiettivo Termine di riferimento Rischio se la salti
1. Prova del gruppo Dimostrare direzione e coordinamento Subito, prima di ogni altra attività Inammissibilità del ricorso unitario
2. Fotografia e masse separate Situazione contabile autonoma per società Prima della stesura del piano Rettifiche, perdita di credibilità, revoca
3. Composizione negoziata di gruppo Trattare con esperto unico 120 giorni, prorogabili fino a ulteriori 120 Perdita della fase protetta e riservata
4. Scelta dello strumento Concordato, accordi, piano attestato o procedure autonome Entro pochi giorni dalla fine della Mossa 3 Strumento inadatto, maggioranze irraggiungibili
5. Piano di gruppo Beneficio quantificato per ogni società Entro il termine della domanda con riserva (30-60 giorni) Opposizioni fondate, mancata omologazione
6. Attestazione e deposito Ricorso unico al tribunale competente Alla scadenza del termine assegnato Incompetenza, improcedibilità
7. Procedura e voto Maggioranza ex art. 109 in ogni società Calendario fissato dal decreto di apertura Blocco dell’intera operazione
8. Omologazione ed esecuzione Sentenza e rispetto del cronoprogramma Opposizioni: 10 giorni prima dell’udienza; reclamo: 30 giorni Risoluzione, liquidazione giudiziale

Stampa questa tabella e tienila sulla scrivania di chi coordina l’operazione. A ogni riunione con consulenti e amministratori, verifica in quale riga ti trovi e quali condizioni di completamento mancano.

Gli scenari di deviazione

Anche un piano ben costruito incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti nei concordati di gruppo e il piano B per ciascuno.

Scenario A — Un creditore forte accelera e colpisce la società più debole

Mentre prepari il ricorso, una banca revoca gli affidamenti di una controllata e notifica un precetto, oppure un fornitore deposita un’istanza di liquidazione giudiziale. Il rischio è che quella società venga “staccata” dal gruppo prima del deposito.

Piano B: deposita senza indugio una domanda con riserva unitaria ex art. 44 CCII per tutte le società del perimetro, chiedendo le misure protettive. Se sei già in composizione negoziata, chiedi la conferma delle misure protettive per la società colpita. In parallelo, costituisciti nel procedimento per la liquidazione giudiziale e chiedi che sia trattato unitamente alla domanda di accesso allo strumento di regolazione. Non lasciare che la società più debole affronti da sola un procedimento che la riguarda come parte di un gruppo.

Scenario B — Il termine per il deposito del piano sta per scadere

Hai depositato la domanda con riserva, ma il piano non è pronto: l’attestatore chiede altre verifiche, un investitore non ha ancora firmato l’offerta vincolante. Il termine assegnato dal tribunale è a pochi giorni.

Piano B: prima della scadenza, deposita un’istanza motivata di proroga indicando con precisione cosa manca e perché, allegando la documentazione delle attività in corso (lettera dell’attestatore, stato delle trattative con l’investitore). La proroga è possibile solo in presenza di giustificati motivi e nei limiti di legge: non chiederla come atto di routine. Se la proroga non è concedibile, valuta di depositare un piano per un perimetro più ristretto, rinviando l’ingresso delle società non pronte, oppure di convertire la domanda in accordi di ristrutturazione se le adesioni bancarie lo consentono.

Scenario C — Un documento essenziale non si trova

I bilanci di una controllata degli anni precedenti non sono mai stati depositati, oppure manca il contratto che regola un finanziamento infragruppo da centinaia di migliaia di euro. Senza quel documento, la riconciliazione delle masse non regge.

Piano B: ricostruisci il dato da fonti alternative (estratti conto bancari, registri IVA, dichiarazioni fiscali, corrispondenza), fai redigere dagli amministratori una dichiarazione ricognitiva con l’indicazione delle fonti utilizzate e fai verificare la ricostruzione dall’attestatore. Esponi la lacuna nel ricorso: un vuoto dichiarato e colmato con metodo è molto meno pericoloso di un vuoto scoperto dal commissario. Se la ricostruzione è impossibile, valuta l’esclusione di quella società dal perimetro unitario.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la Mossa 5 prima della 2?

No. Il piano di gruppo si regge sul confronto, società per società, tra lo scenario unitario e quello autonomo. Se non hai una fotografia attendibile e separata di ogni società, quel confronto è costruito sulla sabbia. Puoi lavorare in parallelo sulle linee strategiche, ma i numeri del piano vengono dopo la Mossa 2.

Tutte le società del gruppo devono partecipare al concordato?

No. Partecipano solo le società in crisi o insolventi che decidono di presentare il ricorso unitario. Le società sane possono restare fuori, pur partecipando al piano come finanziatori, garanti o controparti di operazioni infragruppo, sempre nel rispetto degli interessi dei loro soci e creditori.

I creditori di una società possono essere pagati con i beni di un’altra?

Non in modo automatico. Le masse restano separate. Tuttavia il piano può prevedere trasferimenti di risorse infragruppo, attestati come necessari e coerenti con il miglior soddisfacimento di tutti i creditori, tenuto conto dei vantaggi compensativi. Ciò che il Codice non consente è la fusione delle masse a danno dei creditori di una società.

La capogruppo creditrice di una controllata vota nel concordato di questa?

No. L’art. 286 c. 6 CCII esclude dal voto le imprese del gruppo che vantano crediti verso l’impresa ammessa alla procedura. In più, i rimborsi dei finanziamenti infragruppo sono soggetti alle regole di postergazione dell’art. 292 CCII.

Se una controllata viene dichiarata in liquidazione giudiziale, cade tutto il concordato?

Dipende dalla fase. Prima dell’omologazione, l’uscita di una società può richiedere la modifica del piano e il rinnovo delle valutazioni di convenienza. Dopo l’omologazione, l’art. 286 c. 9 CCII protegge le altre società: revoca, risoluzione o annullamento riferiti a una sola impresa non travolgono il concordato, salvo che risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche per le altre.

Le società del gruppo con sede all’estero possono entrare nel ricorso unitario?

Il ricorso unitario dell’art. 284 CCII riguarda le imprese con centro degli interessi principali in Italia. Per le società con centro degli interessi in altri Stati dell’Unione si applicano le regole del Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza, che prevede forme di cooperazione e coordinamento tra procedure di gruppo aperte in Paesi diversi. In questi casi il coordinamento tra legali dei diversi Stati è indispensabile.

Quanto dura, in concreto, un concordato di gruppo?

Dipende dalla complessità del gruppo e dalla fase da cui parti. Considera alcune grandezze: la composizione negoziata, se la tenti, dura fino a centoventi giorni prorogabili; la domanda con riserva ti concede da trenta a sessanta giorni, prorogabili per giustificati motivi; dall’apertura al voto e poi all’omologazione passano normalmente diversi mesi; l’esecuzione del piano può durare anni. Per questo la pianificazione della liquidità di ogni società, mese per mese, è parte integrante del piano.

Durante la procedura le società possono continuare a lavorare?

Sì. Gli amministratori conservano la gestione sotto la vigilanza del commissario; i pagamenti dei crediti anteriori sono in linea di principio sospesi, mentre l’attività corrente prosegue. Per gli atti di straordinaria amministrazione serve l’autorizzazione del tribunale. Nel concordato in continuità puoi inoltre chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare crediti anteriori per prestazioni essenziali, se un professionista indipendente ne attesta la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori.

Le garanzie personali dei soci sui debiti delle società vengono travolte?

No, in linea generale. I creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione per i soci illimitatamente responsabili delle società di persone, per i quali la proposta omologata produce effetti limitati ai debiti sociali. Se hai rilasciato fideiussioni personali, valuta con il legale la tua posizione separatamente, eventualmente anche con gli strumenti della crisi da sovraindebitamento.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Una premessa di trasparenza. Il concordato di gruppo è una figura nata con il Codice della crisi, e la giurisprudenza di legittimità che ne ha costruito i principi si è formata in larga parte sotto la legge fallimentare, quando la Cassazione negava che un unico ricorso potesse coinvolgere più società. Le pronunce che seguono sono quindi rese sulla disciplina previgente: le citiamo perché i principi che affermano (direzione e coordinamento, separazione delle masse, voto per singola società, inderogabilità della competenza) sono stati recepiti, e in parte superati, dagli artt. 284-292 CCII. Le raggruppiamo per mossa.

A sostegno della Mossa 1 — Il presupposto del gruppo

Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19014. La Corte ha confermato l’inammissibilità di una proposta concordataria congiunta presentata da soggetti uniti da conferimenti e accolli di debiti, ma privi di un rapporto di direzione e coordinamento. Principio, in sintesi: la proposta unitaria presuppone che una delle società eserciti sulle altre una direzione unitaria ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c.; altre forme di aggregazione non bastano. Rilevanza: è la stessa logica dell’art. 2 CCII, che definisce il gruppo proprio attraverso la direzione e coordinamento. Prima di depositare, verifica di poterlo dimostrare.

Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2019, n. 30445. La Corte ha ribadito che, in mancanza di una disciplina positiva su competenza, forme del ricorso, organi e masse, il concordato di gruppo non poteva essere proposto davanti a un unico tribunale e che, in ogni caso, l’ipotesi presuppone la direzione e coordinamento. Rilevanza: la sentenza è del periodo di transizione, quando il Codice era già stato pubblicato ma non ancora in vigore, e mostra con chiarezza quali “vuoti” gli artt. 284-286 CCII sono stati chiamati a colmare.

A sostegno della Mossa 2 — La separazione delle masse

Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559. È la pronuncia di riferimento sul tema. La Corte ha cassato senza rinvio l’omologazione di un concordato presentato da più società come un’unica procedura, affermando che il concordato va proposto da ciascuna società, che le masse attive e passive restano distinte e che le maggioranze vanno calcolate per singola società. Ha inoltre precisato che l’effetto esdebitatorio per i soci illimitatamente responsabili riguarda i soli debiti sociali. Rilevanza: l’art. 284 c. 3 CCII ha reso legge il principio di autonomia delle masse, che resta il criterio con cui commissario e tribunale leggeranno il tuo piano.

Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095. La Corte ha confermato che società di capitali possono essere socie di una società di fatto e, accertata l’insolvenza di quest’ultima, essere attinte dall’estensione della procedura come socie illimitatamente responsabili, senza necessità di accertare direttamente la loro insolvenza. Rilevanza: pur non riguardando il concordato di gruppo in senso proprio, segnala il rischio che rapporti infragruppo informali e commistioni operative vengano riqualificati come società di fatto, con conseguenze gravi per le società coinvolte. È una ragione in più per eseguire con rigore la Mossa 2.

A sostegno della Mossa 6 — La competenza

Cass. civ., Sez. Un., 25 giugno 2013, n. 15872. Le Sezioni Unite hanno affermato che anche nelle crisi di gruppo la competenza resta quella del tribunale nel cui circondario ciascuna impresa ha la sede principale, intesa come centro direttivo e amministrativo degli affari. Rilevanza: chiarisce perché è stata necessaria la norma speciale dell’art. 286 c. 1 CCII, che oggi attrae tutte le società del gruppo davanti al tribunale competente per la capogruppo (o per l’impresa più esposta). Fuori dal ricorso unitario, però, la regola generale torna a valere: se depositi domande separate, ciascuna segue la propria competenza.

Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559 (già citata). Sul punto della competenza, la Corte ha escluso che l’operazione di gruppo potesse radicare la competenza di un unico tribunale in base alla sede di una delle società, ribadendo l’inderogabilità della competenza territoriale nelle procedure concorsuali. Rilevanza: oggi questo limite è superato solo entro i confini dell’art. 286 CCII; non spostare la sede di una società poco prima del deposito per “scegliere” il giudice, perché l’art. 28 CCII rende irrilevante il trasferimento della sede nell’anno antecedente al deposito della domanda.

A sostegno della Mossa 7 — Il voto separato

Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2019, n. 30445 e Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559 (già citate). Entrambe le pronunce hanno posto al centro il principio per cui l’approvazione si misura sulla posizione debitoria di ciascuna impresa. Rilevanza: l’art. 286 c. 5 CCII ha recepito questo criterio prevedendo il voto contestuale ma separato dei creditori di ciascuna società e la maggioranza dell’art. 109 per ognuna.

Nota per la lettura

Abbiamo scelto di citare solo pronunce di cui abbiamo potuto verificare estremi e contenuto. La giurisprudenza di merito sull’applicazione degli artt. 284-292 CCII si sta formando in questi anni, soprattutto nei tribunali sede delle sezioni specializzate: quando prepari il tuo ricorso, chiedi al legale di aggiornare la ricerca sulle decisioni più recenti del tribunale che sarà competente per il tuo gruppo, perché prassi e orientamenti locali sui contenuti del piano e sull’attestazione possono fare la differenza.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo gruppo

Un concordato di gruppo richiede competenze giuridiche, contabili e negoziali che lavorano insieme sugli stessi numeri e sulla stessa strategia. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Verifichiamo il presupposto del gruppo: esaminiamo visure, pubblicità ex art. 2497-bis c.c., bilanci, contratti infragruppo e verbali per stabilire se la direzione e coordinamento è dimostrabile, e predisponiamo la relazione documentale da allegare al ricorso.
  2. Ricostruiamo e riconciliamo i rapporti infragruppo con i commercialisti dello staff: crediti, debiti, cash pooling, garanzie incrociate, società per società, alla stessa data di riferimento.
  3. Prepariamo e seguiamo la composizione negoziata di gruppo ex art. 25 CCII: istanza sulla piattaforma, piano di risanamento, check-list, richiesta e conferma delle misure protettive.
  4. Confrontiamo gli strumenti disponibili (concordato di gruppo, accordi di ristrutturazione, piano attestato, procedure autonome) e mettiamo per iscritto, per ciascuna società, vantaggi, maggioranze necessarie e rischi.
  5. Costruiamo il piano di gruppo con il calcolo del beneficio per i creditori di ciascuna impresa e la documentazione dei vantaggi compensativi delle operazioni infragruppo.
  6. Coordiniamo il lavoro con l’attestatore indipendente, fornendogli i dati riconciliati e verificando che l’attestazione copra tutti i punti richiesti dall’art. 284 c. 5 CCII.
  7. Redigiamo e depositiamo il ricorso unitario o la domanda con riserva, individuando il tribunale competente secondo l’art. 286 CCII.
  8. Assistiamo le società nei rapporti con il commissario unico e nella fase di voto, curando il dialogo con i creditori di ciascuna società.
  9. Difendiamo il piano nel giudizio di omologazione, rispondendo alle opposizioni di creditori e soci con i confronti di convenienza società per società.
  10. Seguiamo l’eventuale contenzioso nei gradi successivi: reclamo in Corte d’appello e ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un concordato di gruppo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la competenza che consente di leggere il gruppo con gli occhi di chi conduce le trattative, di capire quali soluzioni sono ancora negoziabili e quali richiedono il passaggio al tribunale, e di costruire il piano in modo che sia credibile sia per i creditori sia per il commissario.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, nessuna ripartenza da zero a ogni grado. E dietro c’è uno staff di avvocati e commercialisti che lavora insieme sullo stesso caso: i primi sulle regole e sugli atti, i secondi sui bilanci, sulle riconciliazioni e sui flussi. In un gruppo con più società, questa integrazione non è un dettaglio organizzativo, è la condizione per presentare un piano che regga.

Chiusura

Un concordato di gruppo è una sequenza di decisioni, ciascuna con un suo momento giusto. Hai visto che le regole del Codice della crisi offrono al gruppo un unico tribunale, un unico commissario e un piano integrato, ma pretendono in cambio la prova della direzione unitaria, la separazione delle masse, il beneficio dimostrato per i creditori di ciascuna società e il loro voto separato. Ogni mossa eseguita in tempo conserva un’opzione per il gruppo; ogni mossa rimandata ne chiude una, e spesso la più conveniente.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la fase negoziale da cui molti concordati di gruppo nascono e sa costruire la transizione verso il tribunale quando le trattative non bastano. Con lo staff di avvocati e commercialisti analizziamo i numeri di ogni società e, se la vicenda arriva fino in Cassazione, la seguiamo con la stessa strategia dall’inizio alla fine.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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