Un’impresa in crisi ha spesso più debiti che liquidità. Pagare tutti in denaro, subito o a rate, non è sempre possibile. Il Codice della crisi d’impresa consente però una strada diversa: trasformare una parte dei crediti in partecipazioni al capitale della società debitrice, cioè in quote di S.r.l. o azioni di S.p.A. Il creditore smette di essere solo creditore e diventa anche socio. La società riduce l’indebitamento e conserva la cassa per la continuità.
La risposta breve al titolo è quindi sì. Ma la conversione incide su tre interessi diversi: quello dei creditori che ricevono titoli al posto del denaro, quello dei soci che vedono diluita la propria partecipazione, quello della società che deve rispettare regole societarie e concorsuali insieme. Il rischio principale è un piano che prevede la conversione senza classi corrette, senza valutazione attendibile delle partecipazioni e senza rispettare i limiti di trattamento dei soci: in questi casi l’omologazione può essere negata o contestata in sede di opposizione.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché rientra direttamente nella crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che accompagna le trattative tra impresa e creditori proprio nella fase in cui la conversione dei crediti viene proposta e negoziata. La stessa qualifica porta a conoscere dall’interno il passaggio dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione, dove la conversione trova la sua disciplina più completa.
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Inquadramento normativo: dove il Codice della crisi ammette la conversione
Sul piano normativo, la conversione dei crediti in capitale (in gergo debt-equity swap) non è un istituto autonomo. È una modalità di soddisfazione dei crediti che il piano può adottare all’interno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal D.Lgs. 14/2019 (CCII), come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024.
Definizione essenziale: la conversione dei crediti in quote o azioni è l’operazione con cui il piano attribuisce ai creditori, al posto (in tutto o in parte) del pagamento in denaro, partecipazioni al capitale della società debitrice o strumenti finanziari, normalmente attraverso un aumento di capitale riservato e sottoscritto mediante utilizzo del credito.
Le norme di riferimento sono le seguenti.
- Art. 85 CCII. Disciplina il contenuto del piano di concordato preventivo. Consente la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, includendo espressamente l’attribuzione ai creditori, o a società da questi partecipate, di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
- Art. 120-bis CCII. Apre la sezione sugli strumenti di regolazione della crisi delle società. Riserva agli amministratori la decisione di accedere allo strumento e il contenuto della proposta. Consente al piano di prevedere qualsiasi modificazione dello statuto, inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, quando ciò è funzionale al risanamento. Il comma 5 attribuisce ai soci titolari di almeno il 10% del capitale la facoltà di presentare proposte concorrenti.
- Art. 120-ter CCII. Impone la formazione di una classe dei soci quando il piano incide sui loro diritti di partecipazione.
- Art. 120-quater CCII. Regola il trattamento dei soci rispetto alle classi di creditori dissenzienti, anche quando ai soci vengono attribuite partecipazioni o strumenti.
- Art. 120-quinquies CCII. Disciplina l’esecuzione: il decreto di omologazione produce gli effetti delle modificazioni statutarie previste dal piano e consente di superare eventuali resistenze degli organi sociali.
- Art. 116 CCII. Regola le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) previste nel piano di concordato.
Va precisato che la conversione resta governata anche dal diritto societario comune: art. 2441 c.c. per l’esclusione dell’opzione nelle S.p.A., art. 2481-bis c.c. per l’aumento nelle S.r.l., art. 2346, comma 6, c.c. per gli strumenti finanziari partecipativi (SFP). Il CCII non cancella queste norme. Le adatta al contesto concorsuale e consente al piano omologato di realizzare l’operazione anche se l’assemblea non collabora.
Ratio. Il legislatore, recependo la Direttiva (UE) 2019/1023, ha spostato il baricentro dal socio al risanamento. Se la società è in crisi, il valore dell’impresa appartiene economicamente ai creditori prima che ai soci. Per questo il piano può incidere sulle partecipazioni senza il consenso dei singoli soci, purché i soci votino in una classe e ricevano un trattamento compatibile con l’ordine delle priorità.
Distinzione da istituti affini. La conversione va distinta da tre figure vicine.
- Rinuncia al credito da parte del socio. Il socio-creditore rinuncia al proprio finanziamento a favore del patrimonio netto. È un atto unilaterale, non richiede un piano concorsuale e non attribuisce nuove partecipazioni.
- Cessione dei beni ai creditori. Il creditore riceve beni o il ricavato della loro vendita. Nella conversione riceve invece un titolo di partecipazione: il suo recupero dipende dall’andamento futuro della società.
- Attribuzione di obbligazioni. Il creditore riceve un titolo di debito. Resta creditore, con scadenze diverse. Con la conversione diventa socio e partecipa al rischio d’impresa.
Esempio concreto: una S.r.l. deve 640.380 € a un fornitore strategico. Se il piano prevede il pagamento del 30% in 4 anni, il fornitore resta creditore. Se invece prevede che il 50% del credito sia utilizzato per sottoscrivere un aumento di capitale riservato, il fornitore diventa titolare di una quota della S.r.l. e potrà beneficiare dell’eventuale recupero di valore. Sono due logiche diverse, con rischi e vantaggi diversi.
Requisiti e termini
La disciplina prevede alcune condizioni che il piano deve rispettare perché la conversione sia ammissibile e omologabile.
1. Uno strumento di regolazione idoneo. La conversione trova la sua sede naturale nel concordato preventivo in continuità aziendale, negli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII) e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). Nel concordato liquidatorio la conversione ha poco senso, perché la società è destinata a cessare. Nel piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) e negli accordi raggiunti in composizione negoziata la conversione è possibile, ma richiede il consenso individuale dei creditori interessati e l’applicazione ordinaria delle regole societarie.
2. Una società di capitali o comunque un ente che emette partecipazioni. L’imprenditore individuale non ha quote da attribuire. Per le S.r.l. la conversione avviene tramite quote; l’emissione di SFP è propria delle S.p.A.
3. La formazione delle classi. Nel concordato in continuità le classi sono obbligatorie per alcuni creditori. Quando il piano modifica i diritti di partecipazione dei soci, l’art. 120-ter CCII impone una classe dei soci. I creditori destinatari delle partecipazioni hanno interessi economici diversi da chi riceve denaro e vanno normalmente collocati in classe autonoma.
4. Una valutazione attendibile delle partecipazioni. Il valore attribuito alle quote o azioni deve essere giustificato nel piano e verificato dall’attestatore. Senza una stima credibile il creditore non può confrontare la proposta con l’alternativa liquidatoria.
5. Il rispetto delle regole di priorità. L’art. 84, comma 6, CCII distribuisce il valore di liquidazione secondo la graduazione delle cause di prelazione (priorità assoluta) e il plusvalore della continuità secondo la priorità relativa. L’art. 120-quater CCII aggiunge un limite specifico verso i soci.
6. Il rispetto dei vincoli per i crediti dei lavoratori. Nel concordato in continuità i crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. vanno pagati in denaro, integralmente, entro un termine breve dall’omologazione (art. 84, comma 7, CCII). Non possono essere convertiti in partecipazioni.
I termini principali da tenere sotto controllo sono riepilogati nella tabella.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito di piano e proposta dopo domanda con riserva (art. 44 CCII) | Dal decreto che concede il termine | Perentorio, prorogabile su istanza motivata | Il tribunale dichiara improcedibile la domanda |
| Proposte concorrenti di creditori e soci con almeno il 10% (artt. 90 e 120-bis CCII) | Non oltre 30 giorni prima della data iniziale del voto | Perentorio | La proposta concorrente è inammissibile |
| Relazione del commissario giudiziale (art. 105 CCII) | Almeno 45 giorni prima del voto | Ordinatorio per il commissario, ma condiziona l’informazione | Possibile differimento delle operazioni di voto |
| Opposizioni all’omologazione (art. 48 CCII) | Almeno 10 giorni prima dell’udienza | Perentorio | L’opposizione tardiva è inammissibile |
| Reclamo contro la sentenza di omologazione (art. 51 CCII) | 30 giorni dalla notificazione | Perentorio | La sentenza diventa definitiva |
| Pagamento dei crediti di lavoro privilegiati nel concordato in continuità (art. 84, comma 7, CCII) | Dall’omologazione | Vincolo di contenuto del piano | Piano non omologabile |
| Durata della composizione negoziata (art. 17 CCII) | Dall’accettazione dell’esperto | 180 giorni, prorogabili alle condizioni di legge | Archiviazione dell’istanza |
Il termine più critico per chi vuole contestare una conversione è quello per l’opposizione all’omologazione: almeno 10 giorni prima dell’udienza, a pena di inammissibilità. Il creditore o il socio dissenziente che lo lascia scadere perde la possibilità di far valere in quella sede il difetto delle classi o la violazione delle priorità.
Quanto alla sospensione feriale (1-31 agosto), l’art. 9 CCII stabilisce che, salvo diversa previsione, i termini processuali del codice non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale. In termini operativi: un’udienza di omologazione fissata a inizio settembre impone di depositare l’opposizione nella seconda metà di agosto, senza alcun differimento.
Procedura passo-passo
In termini operativi, la conversione dei crediti in un concordato preventivo in continuità si sviluppa in questa sequenza.
1. Decisione degli amministratori. L’art. 120-bis CCII riserva in via esclusiva agli amministratori la decisione di accedere allo strumento e la definizione del contenuto della proposta e del piano. La decisione risulta da verbale redatto da notaio ed è iscritta nel registro delle imprese. Non serve una delibera assembleare preventiva che approvi la conversione: è il piano a prevederla.
2. Analisi della struttura del capitale. Prima di scrivere il piano occorre conoscere: capitale sociale, patrimonio netto (spesso negativo), patti parasociali, clausole statutarie di prelazione o gradimento, eventuali pegni sulle partecipazioni. Le clausole statutarie possono essere modificate dal piano, ma vanno individuate.
3. Stima del valore della società risanata. Il piano deve indicare il valore dell’impresa dopo la ristrutturazione e, di conseguenza, il valore delle quote o azioni attribuite ai creditori. Senza questo dato non è possibile dire quanto ricevono i creditori convertiti.
4. Costruzione delle classi. Si formano classi distinte per: creditori che ricevono solo denaro; creditori che ricevono denaro e partecipazioni; creditori che ricevono solo partecipazioni o SFP; soci. Il tribunale verifica la correttezza della formazione delle classi.
5. Attestazione. Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Per la conversione l’attestazione deve coprire anche la ragionevolezza della valutazione delle partecipazioni e la coerenza con il confronto liquidatorio.
6. Deposito del ricorso. Il ricorso si deposita presso il tribunale competente, individuato dall’art. 27 CCII sulla base del centro degli interessi principali del debitore; per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione la competenza spetta al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese. Il centro degli interessi principali si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese.
7. Apertura e informazione. Il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale. Dal deposito della domanda, l’art. 89 CCII sospende gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per perdite: la società può arrivare al voto anche con patrimonio netto negativo.
8. Voto dei creditori e dei soci. Ogni classe vota separatamente. Il concordato in continuità è approvato se tutte le classi votano favorevolmente; in mancanza, può essere omologato con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. I soci votano nella loro classe in proporzione alla quota di capitale posseduta prima della domanda.
9. Omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all’interno delle classi e, in caso di dissenso, il rispetto dei requisiti della ristrutturazione trasversale e dell’art. 120-quater CCII.
10. Esecuzione. Ai sensi dell’art. 120-quinquies CCII il provvedimento di omologazione consente di realizzare le modificazioni statutarie previste dal piano. Se gli amministratori o i soci ostacolano l’esecuzione, il tribunale può attribuire a un amministratore giudiziario i poteri necessari, compresi quelli di convocare l’assemblea e votare.
Avvertenza decisiva: la conversione deve essere descritta nel piano con precisione tecnica (numero e categoria delle partecipazioni, prezzo di emissione, eventuale sovrapprezzo, diritti amministrativi e patrimoniali, limiti di circolazione), perché il decreto di omologazione non può integrare ciò che il piano non dice.
I punti dove più spesso si sbaglia sono tre. Primo: si attribuiscono partecipazioni a creditori inseriti nella stessa classe di chi riceve denaro, violando l’omogeneità degli interessi. Secondo: si ignora la classe dei soci, ritenendo che la conversione riguardi solo i creditori. Terzo: si sovrastima il valore delle partecipazioni, facendo apparire la proposta più conveniente della liquidazione quando non lo è. Un valore di conversione non sostenuto da una stima verificabile espone il piano alla contestazione sul test di convenienza.
Negli accordi di ristrutturazione la sequenza è più semplice. Non c’è voto per classi, ma adesione individuale dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57 CCII), con soglie ridotte negli accordi agevolati e meccanismi di estensione negli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII). La conversione vincola solo chi aderisce o chi rientra nella categoria cui l’accordo viene esteso, nei limiti di legge.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative di calcolo. Non riproducono casi reali.
Esempio di calcolo 1 — Concordato in continuità con conversione parziale dei crediti bancari
Dati di partenza. Alfa S.r.l., capitale sociale 50.000 €, patrimonio netto negativo. Debiti chirografari verso banche: 1.912.400 €. Valore di liquidazione stimato per i chirografari bancari: 18,4%, pari a 351.882 €. Valore dell’impresa risanata prima dell’aumento (pre-money), stimato nel piano e verificato dall’attestatore: 512.300 €.
Proposta alle banche (classe autonoma).
– 35% del credito in denaro in 5 anni: 669.340 €.
– 40% del credito utilizzato per sottoscrivere un aumento di capitale riservato con esclusione dell’opzione: 764.960 €.
– 25% residuo falcidiato: 478.100 €.
Calcolo della partecipazione. Valore post-money = 512.300 + 764.960 = 1.277.260 €. Quota delle banche = 764.960 / 1.277.260 = 59,89%. I soci originari conservano il 40,11%.
Confronto con la liquidazione. Denaro (669.340 €) + valore stimato della quota (764.960 €) = 1.434.300 €, contro 351.882 € in liquidazione. Anche applicando alla partecipazione uno sconto prudenziale del 50% per illiquidità, il valore complessivo (1.051.820 €) resta nettamente superiore.
Verifica ex art. 120-quater CCII. I soci originari conservano il 40,11% di una società valutata 1.277.260 €, cioè un valore teorico di circa 512.300 €. Se la classe dei fornitori chirografari, con crediti pari a 846.270 €, riceve solo il 22% in denaro (186.179 €) e vota contro, il tribunale deve verificare che il trattamento proposto a quella classe dissenziente non sia meno favorevole di quello riservato ai soci. Con questi numeri il rischio è concreto: il piano dovrebbe ridurre il valore trattenuto dai soci o migliorare l’offerta ai fornitori, ad esempio estendendo anche a loro una quota di partecipazioni o SFP.
Tempistica. Domanda completa depositata il 3 febbraio 2026; voto fissato con inizio il 18 maggio 2026; proposte concorrenti entro il 17 aprile 2026; udienza di omologazione il 22 giugno 2026; opposizioni entro il 12 giugno 2026.
Esempio di calcolo 2 — Composizione negoziata con conversione del credito di un fornitore strategico
Dati di partenza. Beta S.p.A., capitale 240.000 € diviso in 240.000 azioni. Istanza di composizione negoziata depositata il 14 gennaio 2026; l’esperto accetta il 21 gennaio 2026. Scadenza dei 180 giorni: 20 luglio 2026. Fornitore strategico con credito di 287.450 €.
Soluzione negoziata. Il fornitore accetta di convertire 172.470 € (60% del credito) in azioni di nuova emissione e di ricevere il restante 40% (114.980 €) in 24 rate mensili da 4.790,83 €.
Calcolo. Valore per azione concordato sulla base di una perizia: 2,35 €. Azioni da emettere = 172.470 / 2,35 = 73.391 (arrotondando per difetto). Valore effettivamente imputato: 172.468,85 €; la differenza di 1,15 € viene pagata in denaro. Partecipazione del fornitore = 73.391 / (240.000 + 73.391) = 23,42%.
Passaggi societari. Poiché la composizione negoziata non è uno strumento di regolazione omologato, non opera la deroga dell’art. 120-bis CCII. Serve una delibera di assemblea straordinaria con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., con relazione degli amministratori e parere di congruità del collegio sindacale sul prezzo di emissione (art. 2441, comma 6, c.c.). La sottoscrizione mediante utilizzo del credito richiede che il credito sia certo, liquido ed esigibile; diversamente occorre trattarlo come conferimento in natura, con la relativa stima. Se l’assemblea non approva entro la scadenza della composizione negoziata, l’accordo non si perfeziona e l’impresa dovrà valutare uno strumento di regolazione in cui la conversione possa essere imposta tramite il piano.
Casi particolari
1. Il creditore pubblico e gli strumenti finanziari partecipativi. Erario ed enti previdenziali non sono soggetti abituati a diventare soci. La prassi ha però ammesso l’attribuzione di SFP anche al creditore pubblico. Il Tribunale di Brindisi, con decreto del 23 giugno 2025, ha escluso ostacoli giuridici a questa soluzione, richiamando l’esperienza del concordato Astaldi. In termini operativi, gli SFP consentono di attribuire al creditore diritti patrimoniali legati ai risultati senza farne un socio con diritto di voto in assemblea.
2. La S.r.l. e i limiti di emissione. La S.r.l. non può emettere azioni né, secondo l’impostazione prevalente, SFP del tipo previsto dall’art. 2346 c.c. La conversione passa quindi per l’attribuzione di quote, eventualmente con diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., o per l’emissione di titoli di debito (art. 2483 c.c.). Lo statuto va adeguato nel piano.
3. Il creditore-banca. Le banche possono acquisire partecipazioni nell’ambito di operazioni di recupero crediti o di ristrutturazione, entro i limiti della normativa di vigilanza. Va precisato che il piano deve tenerne conto: una banca che non può o non vuole detenere partecipazioni voterà contro una proposta di sola conversione. Per questo si prevede spesso l’attribuzione a un veicolo partecipato dai creditori, possibilità espressamente richiamata dall’art. 85 CCII.
4. Il credito postergato del socio. Il socio che ha finanziato la società ha un credito postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. Convertirlo in capitale non pregiudica i creditori esterni, ma il socio non può ricevere un trattamento migliore di quello dei creditori anteriori nel rango. Il piano deve rispettare la postergazione anche nella conversione.
5. Il creditore divenuto socio e i nuovi finanziamenti. Dopo la conversione, il creditore è socio. Se in seguito finanzia la società, il nuovo finanziamento può ricadere nella postergazione dell’art. 2467 c.c. (o dell’art. 2497-quinquies c.c. nei gruppi), salva l’applicazione delle regole sulla prededuzione dei finanziamenti previsti dal piano omologato.
6. La conversione nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Il PRO dell’art. 64-bis CCII consente di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga alle regole di graduazione, ma richiede l’approvazione unanime delle classi. In termini operativi, la conversione è qui uno strumento di negoziazione: se una sola classe dissente, non opera la ristrutturazione trasversale e il debitore deve convertire la domanda in concordato preventivo, dove valgono le regole di priorità e l’art. 120-quater CCII. Va precisato che anche nel PRO i crediti di lavoro devono essere soddisfatti in denaro entro i termini di legge.
7. La conversione con operazioni straordinarie. Il piano può combinare la conversione con una fusione, una scissione o un conferimento d’azienda in una nuova società (art. 116 CCII). Il caso tipico è il conferimento del ramo sano in una newco, le cui partecipazioni vengono attribuite ai creditori. La disciplina prevede che le opposizioni dei creditori alle operazioni straordinarie siano proposte nel giudizio di omologazione e non con gli strumenti ordinari del codice civile. Dopo l’omologazione, gli effetti dell’operazione restano fermi anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento.
8. La riduzione del capitale per perdite prima della conversione. Quando il patrimonio netto è negativo, la conversione presuppone spesso un azzeramento del capitale per perdite e la sua ricostituzione con l’aumento riservato ai creditori. Senza piano concorsuale, i soci dovrebbero ricapitalizzare o accettare la diluizione integrale. L’art. 89 CCII sospende gli obblighi di ricapitalizzazione dal deposito della domanda fino all’omologazione, e l’art. 120-bis CCII consente al piano di prevedere la riduzione e il successivo aumento. Il risultato pratico può essere l’uscita totale dei vecchi soci, se il valore dell’impresa non è sufficiente a soddisfare i creditori.
9. Il creditore che diventa socio di controllo. Se la conversione attribuisce ai creditori la maggioranza del capitale, cambiano gli assetti di governo. Le banche, in particolare, spesso non intendono esercitare il controllo. Il piano può allora prevedere categorie di azioni senza diritto di voto o con voto limitato, patti parasociali tra i creditori convertiti, clausole di uscita a scadenza (exit) o opzioni di riacquisto a favore dei soci originari a un prezzo predeterminato. Sul piano normativo, queste clausole devono essere compatibili con il tipo sociale e con la parità di trattamento all’interno della classe.
Nell’esperienza professionale dello Studio, questi profili si incontrano proprio al confine tra trattativa e procedura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, valuta già in fase di composizione negoziata se la conversione può essere ottenuta con il consenso dei singoli creditori o se deve essere costruita all’interno di uno strumento omologabile.
Domande frequenti
Un fornitore può essere costretto a diventare socio della società debitrice?
Nel concordato preventivo omologato, sì: il piano approvato e omologato vincola anche i creditori dissenzienti appartenenti alla classe che ha ricevuto quella proposta. Il fornitore dissenziente ha però strumenti di tutela: votare contro, proporre opposizione all’omologazione entro il termine perentorio, contestare la formazione delle classi o il test di convenienza. Negli accordi di ristrutturazione e nei piani attestati, invece, la conversione vincola solo chi aderisce, salvo i casi di efficacia estesa previsti dalla legge.
I soci possono bloccare la conversione votando contro in assemblea?
No, se la conversione è prevista da un piano omologato. L’art. 120-bis CCII riserva la decisione agli amministratori e consente al piano di modificare lo statuto e di aumentare il capitale con esclusione dell’opzione. I soci votano nella loro classe e possono presentare proposte concorrenti se detengono almeno il 10% del capitale. Dopo l’omologazione, l’art. 120-quinquies CCII consente di superare eventuali resistenze, anche tramite un amministratore giudiziario.
Quanto vale la quota che ricevo al posto del denaro?
Il valore è quello indicato nel piano sulla base della stima dell’impresa risanata, verificata dall’attestatore e controllata dal commissario giudiziale. È un valore teorico: la partecipazione non è liquida e il suo valore reale dipende dall’esecuzione del piano. Prima di votare conviene chiedere il dettaglio della valutazione, il metodo usato e il confronto con la liquidazione, oltre ai diritti collegati alle partecipazioni.
Si possono convertire i debiti con il Fisco e l’INPS?
La conversione in partecipazioni ordinarie del credito pubblico è rara. È però possibile attribuire al creditore pubblico strumenti finanziari partecipativi: il Tribunale di Brindisi, con il decreto del 23 giugno 2025, non ha ravvisato ostacoli giuridici. Il trattamento dei crediti tributari e contributivi resta comunque soggetto alla disciplina della transazione fiscale e previdenziale (art. 88 CCII).
La conversione si può fare anche nella composizione negoziata?
Sì, ma solo con l’accordo del creditore interessato e con una delibera societaria ordinaria. La composizione negoziata non attribuisce al piano il potere di modificare lo statuto senza assemblea. Se il consenso non arriva, la conversione può essere ripresa in un accordo di ristrutturazione, in un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o in un concordato in continuità.
Che differenza c’è tra ricevere quote e ricevere strumenti finanziari partecipativi?
Le quote o azioni rendono il creditore socio a pieno titolo, con diritto di voto in assemblea e partecipazione agli utili e alle perdite. Gli SFP, emessi solo dalle S.p.A. ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c., attribuiscono diritti patrimoniali (ad esempio una quota degli utili o del ricavato di una vendita) e solo eventualmente diritti amministrativi, ma non il voto nell’assemblea generale. Per un creditore che vuole partecipare al recupero di valore senza entrare nel governo della società, gli SFP sono spesso la soluzione più adatta.
Se voto contro e la mia classe approva, ricevo comunque le quote?
Sì. Nel concordato il voto si esprime per classi: se la maggioranza della classe approva e il concordato è omologato, la proposta vincola tutti i creditori della classe, compresi i dissenzienti. Il creditore dissenziente può però proporre opposizione all’omologazione e, se appartiene a una classe dissenziente, eccepire il difetto di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. In termini operativi, l’opposizione va preparata prima dell’udienza, con una contro-valutazione delle partecipazioni.
La conversione ha effetti fiscali per la società?
La riduzione dei debiti realizzata in esecuzione di un concordato omologato o di un accordo di ristrutturazione ha un trattamento fiscale specifico nel TUIR, che limita la tassazione delle sopravvenienze attive. La conversione del credito in capitale pone questioni ulteriori sul valore fiscale delle partecipazioni ricevute dal creditore. Sono profili che vanno esaminati dai commercialisti contestualmente alla redazione del piano, perché incidono sul fabbisogno di cassa e quindi sulla fattibilità.
Caso limite: se la società fallisce dopo la conversione, il creditore-socio può tornare creditore?
Di regola no. Con la conversione il credito si estingue nella parte convertita e il creditore diventa socio, con tutti i rischi propri del capitale. Se il concordato viene risolto per inadempimento o annullato, occorre verificare cosa prevede il piano e gli effetti della risoluzione: è un profilo che va regolato con attenzione già in fase di redazione, ad esempio con clausole che disciplinano la sorte delle partecipazioni.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza specifica sulla conversione dei crediti in capitale è ancora limitata, perché la disciplina degli artt. 120-bis e seguenti CCII è recente. Le pronunce che seguono, verificate negli estremi, delineano i principi di contorno: classi, soci, ristrutturazione trasversale, strumenti finanziari.
1. Cass. civ., sez. I, ord. n. 7663/2026, pubblicata il 30 marzo 2026.
Principio. Nel concordato in continuità, l’omologazione con ristrutturazione trasversale è possibile anche quando una sola classe vota a favore, purché sia formata da creditori che riceverebbero almeno una soddisfazione parziale applicando l’ordine delle prelazioni anche al valore eccedente la liquidazione. La lettura è coerente con l’art. 11 della Direttiva (UE) 2019/1023 e con il testo dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII riformulato dal D.Lgs. 136/2024.
Rilevanza. Quando la classe dei creditori convertiti vota a favore e altre classi dissentono, la sorte del piano dipende da questa regola.
2. Cass. civ., sez. I, ord. n. 7663/2026 (secondo profilo).
Principio. Il D.Lgs. 136/2024 si applica ai procedimenti pendenti, ma senza rinnovare gli atti già compiuti; il tribunale verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di risanamento e non sia manifestamente inidoneo a raggiungere i suoi obiettivi. Il concordato non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore.
Rilevanza. Il piano con conversione è sottoposto a un controllo di non manifesta inidoneità: la stima del valore delle partecipazioni deve reggere a questo vaglio.
3. Tribunale di Palermo, sez. IV civ., decreto del 5 febbraio 2025.
Principio. È legittimo il piano di concordato in continuità che prevede una modifica statutaria e un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, se: è formata una classe dei soci quando la modifica incide sui loro diritti; i soci votano in proporzione al capitale posseduto prima della domanda; la modifica è funzionale al risanamento; i soci sono adeguatamente informati. Il socio con almeno il 10% può chiedere informazioni ex art. 92 CCII anche senza presentare proposta concorrente.
Rilevanza. È la pronuncia più vicina al tema: l’aumento riservato è il veicolo tipico della conversione.
4. Tribunale di Brindisi, decreto di omologazione del 23 giugno 2025 (P.U. n. 46/2023).
Principio. Il Tribunale ha omologato un concordato in continuità approvato da 4 classi su 15, ritenendo sufficiente il voto di una classe di creditori “interessati”, distinti da quelli che non riceverebbero nulla; ha ammesso il cram down fiscale ex art. 88 CCII e non ha ravvisato ostacoli giuridici all’attribuzione di strumenti finanziari partecipativi al creditore pubblico.
Rilevanza. Conferma la praticabilità degli SFP come forma di soddisfazione anche per creditori non tradizionalmente orientati a diventare soci.
5. Tribunale di Napoli, sez. fallimentare, sentenza n. 254/2024 del 14 novembre 2024.
Principio. Pronuncia in tema di ristrutturazione trasversale, richiamata dal Tribunale di Brindisi tra i precedenti sull’interpretazione dell’art. 112, comma 2, CCII.
Rilevanza. Utile per valutare l’omologabilità di un piano con conversione approvato solo da alcune classi.
6. Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 2968/2024 del 24 aprile 2024.
Principio. Ha confermato la decisione del Tribunale di Roma in materia di omologazione del concordato in continuità con approvazione non unanime delle classi, secondo la ricostruzione del Tribunale di Brindisi.
Rilevanza. Mostra la tenuta in sede di gravame dell’interpretazione favorevole alla ristrutturazione trasversale.
7. Tribunale di Roma, sez. fallimentare, sentenza n. 677/2023 del 24 ottobre 2023.
Principio. Decisione di primo grado, poi confermata dalla Corte d’Appello di Roma, richiamata tra i precedenti sull’applicazione dell’art. 112, comma 2, CCII alla luce della Direttiva (UE) 2019/1023.
Rilevanza. Fa parte del primo nucleo di pronunce che hanno applicato la ristrutturazione trasversale, presupposto operativo di molti piani con conversione.
8. Cass. civ., n. 26560/2024.
Principio. Nel concordato preventivo, la decisione del giudice delegato sull’ammissione dei crediti serve solo a calcolare le maggioranze di voto e non forma giudicato sull’esistenza, l’entità e il rango dei crediti.
Rilevanza. Il numero di partecipazioni assegnate dipende dall’importo del credito convertito: se l’ammissione al voto non fa stato, l’importo definitivo del credito può essere ancora contestato, e il piano deve prevedere come gestire le partecipazioni relative a crediti contestati.
Va precisato che la prassi applicativa richiama spesso il concordato Astaldi come precedente di riferimento per l’uso degli strumenti finanziari partecipativi a favore dei creditori; il relativo decreto non è qui riportato negli estremi perché non verificato.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affronta la conversione dei crediti in capitale con un lavoro coordinato tra avvocati e commercialisti, perché l’operazione è insieme concorsuale, societaria e contabile.
- Analizziamo la struttura del capitale e lo statuto della società: clausole di prelazione e gradimento, patti parasociali, pegni sulle partecipazioni, diritti particolari dei soci.
- Verifichiamo l’idoneità dello strumento: confrontiamo composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e concordato in continuità per stabilire dove la conversione è realizzabile.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff la stima del valore dell’impresa risanata e delle partecipazioni da attribuire, con il confronto rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Predisponiamo la suddivisione in classi distinguendo creditori pagati in denaro, creditori convertiti, titolari di SFP e soci, motivando l’omogeneità di ciascuna classe.
- Redigiamo le clausole di conversione del piano: numero e categoria delle partecipazioni, prezzo di emissione, diritti patrimoniali e amministrativi, limiti di circolazione, sorte delle partecipazioni su crediti contestati.
- Verifichiamo il rispetto dell’art. 120-quater CCII simulando il trattamento delle classi dissenzienti rispetto a quello riservato ai soci.
- Assistiamo il creditore che riceve la proposta: esaminiamo la valutazione, chiediamo integrazioni al commissario, prepariamo il voto o l’opposizione all’omologazione nei termini perentori.
- Assistiamo i soci nella classe loro riservata, nella richiesta di informazioni ex art. 92 CCII e, se ne ricorrono i presupposti, nella proposta concorrente.
- Seguiamo l’esecuzione societaria del piano omologato: delibere, iscrizioni nel registro delle imprese, eventuale ricorso all’amministratore giudiziario ex art. 120-quinquies CCII.
- Impugniamo o difendiamo la sentenza di omologazione nel reclamo e, se necessario, fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema della conversione dei crediti pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: la conversione nasce quasi sempre da una trattativa con banche e fornitori, e la conoscenza delle dinamiche della composizione negoziata consente di capire subito se l’accordo può essere raggiunto in via consensuale o se occorre uno strumento omologabile. La qualifica di cassazionista assicura la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dal piano al reclamo fino al ricorso per cassazione contro la decisione sull’omologazione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché valutazione delle partecipazioni, classi e clausole statutarie devono essere coerenti tra loro.
Chiusura
In sintesi: il piano può prevedere la conversione dei crediti in quote o azioni, e il Codice della crisi la disciplina in modo espresso negli artt. 85 e 120-bis–120-quinquies CCII. La conversione richiede classi corrette, una classe dei soci quando i loro diritti sono incisi, una valutazione attendibile delle partecipazioni e il rispetto dei limiti di trattamento dei soci. I crediti di lavoro privilegiati restano esclusi nel concordato in continuità. I termini per opporsi all’omologazione sono perentori e non beneficiano della sospensione feriale.
Lo Studio Monardo tratta questa materia perché è materia di crisi d’impresa nel senso più stretto: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 colloca l’Avv. Monardo proprio nel punto in cui imprese, banche e fornitori discutono se e come trasformare i crediti in capitale, e lo staff di avvocati e commercialisti consente di tradurre quella trattativa in un piano tecnicamente sostenibile.
📩 Prima che il piano venga depositato o che scada il termine per opporvi, contattate lo Studio Monardo: telefono, email e indirizzi sono indicati al termine di questo articolo.
