A chi conviene affidarsi quando un’impresa viene posta in liquidazione coatta amministrativa, o quando un credito resta intrappolato dentro quella procedura: a un avvocato concorsualista, a un amministrativista, oppure a una struttura che tenga insieme entrambi i fronti? La domanda arriva quasi sempre tardi, quando il provvedimento è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e i termini hanno cominciato a correre. E arriva con un’aspettativa sbagliata: che esista un unico profilo professionale “giusto”, identificabile una volta per tutte. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la liquidazione coatta amministrativa è l’unica procedura concorsuale italiana che vive contemporaneamente davanti a due giudici diversi, e la scelta del difensore dipende da quale dei due fronti è quello decisivo nella tua posizione.
Lo Studio Monardo lavora esattamente sul crinale dove questa scelta si gioca. La liquidazione coatta amministrativa è una procedura di crisi d’impresa disciplinata dagli artt. 293-316 del Codice della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: l’abilitazione che presuppone la conoscenza tecnica degli strumenti con cui una crisi aziendale viene incanalata, prevenuta o gestita. Una parte consistente delle liquidazioni coatte riguarda banche, intermediari finanziari e imprese vigilate, e lo Studio coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è il perimetro naturale del contenzioso con le procedure bancarie. Infine, il contenzioso sullo stato passivo nella liquidazione coatta bancaria si chiude in Cassazione senza passare dall’appello: l’Avvocato è cassazionista, e questo significa che la linea difensiva impostata al primo atto può essere portata fino all’ultimo grado senza cambiare mani.
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Il quadro di partenza: una procedura che cammina su due binari
La liquidazione coatta amministrativa, oggi regolata dagli artt. 293-316 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che hanno sostituito gli artt. 194-213 della legge fallimentare, è definita dall’art. 293 come il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge. La stessa norma precisa che è la legge a determinare quali imprese vi siano soggette, in quali casi la procedura possa essere disposta e quale autorità sia competente a disporla. Da questo rinvio discende una conseguenza che spiega buona parte delle difficoltà pratiche: non esiste una sola liquidazione coatta, ma tante quante sono le leggi speciali che la prevedono. Per le banche valgono gli artt. 80 e seguenti del Testo Unico Bancario; per le imprese assicurative il Codice delle assicurazioni private; per le società cooperative l’art. 2545-terdecies del codice civile; e per ciascuna di esse la disciplina speciale prevale, mentre il Codice della crisi opera come normativa di struttura e di riferimento procedurale.
L’elemento che rende la materia diversa da ogni altra procedura concorsuale è la natura duplice degli atti che la compongono. Il provvedimento che dispone la liquidazione è un atto amministrativo, adottato dall’autorità di vigilanza e pubblicato in Gazzetta Ufficiale: in quanto tale è soggetto alle impugnative proprie degli atti amministrativi, quindi ricorso al TAR in primo grado e appello al Consiglio di Stato. L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, invece, è pronunciato dal tribunale, prima o dopo l’apertura della procedura a seconda dei casi (artt. 297 e 298 del Codice), e segue le impugnazioni proprie dei provvedimenti giurisdizionali. La formazione dello stato passivo è attività amministrativa del commissario liquidatore, ma l’opposizione contro le sue decisioni si propone davanti al tribunale civile e si svolge secondo le regole dell’accertamento del passivo della liquidazione giudiziale.
A fronte di questa architettura, i termini sono tutt’altro che generosi. L’art. 309 concede a chi non ha ricevuto comunicazione sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale per chiedere il riconoscimento del proprio credito. L’art. 310 impone al commissario di formare, salvo maggior termine previsto da leggi speciali, l’elenco dei crediti ammessi e respinti entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione e di depositarlo in cancelleria. Dal deposito, e più precisamente dalla comunicazione individuale che ne dà notizia, decorrono i trenta giorni perentori per l’opposizione. Sul versante amministrativo il ricorso al TAR va proposto entro sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto. In entrambi i sistemi opera la sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto e non un giorno di più.
Il rovescio della medaglia di questa doppia natura è che un professionista eccellente su un binario può risultare strutturalmente inadeguato sull’altro, non per difetto di capacità ma per difetto di strumenti. Da qui il bivio.
Opzione 1 — L’avvocato concorsualista: presidiare il fronte del passivo
In cosa consiste
È il profilo del civilista specializzato in procedure concorsuali: accertamento del passivo, privilegi e prededuzione, azioni revocatorie, rapporti processuali con gli organi della procedura. La sua base normativa, nella liquidazione coatta, è il blocco degli artt. 303-310 del Codice della crisi — effetti del provvedimento di liquidazione, effetti per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti, poteri del commissario, comunicazioni, domande dei creditori, formazione dello stato passivo — integrato dal richiamo alle norme sull’accertamento del passivo della liquidazione giudiziale per la fase contenziosa delle opposizioni e delle impugnazioni.
Quando ha senso
Tre scenari concreti la rendono la scelta naturale. Il primo: sei un fornitore, un professionista o un lavoratore con un credito verso l’impresa in liquidazione, e l’obiettivo è essere ammesso al passivo nella collocazione corretta. Il secondo: hai un giudizio civile già pendente contro l’impresa quando la procedura si apre, e devi decidere se riassumerlo, abbandonarlo o convertirlo in insinuazione. Il terzo: sei destinatario di un’azione promossa dal commissario liquidatore, tipicamente una revocatoria o un’azione di inefficacia, e devi difenderti nel merito.
Come si esegue in sintesi
Il percorso è lineare nella forma e insidioso nei dettagli: domanda di ammissione al commissario nei termini dell’art. 309; osservazioni sul progetto di stato passivo; verifica della comunicazione di deposito; se il credito è escluso o collocato in chirografo quando spetterebbe il privilegio, opposizione al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione; poi, secondo il regime applicabile, appello oppure ricorso diretto per cassazione.
Vantaggi
Il primo vantaggio è di ordine sistematico: nella liquidazione coatta vale il principio di esclusività dell’accertamento concorsuale, e la giurisprudenza più recente lo ha ribadito con nettezza. Con l’ordinanza del 18 luglio 2025, n. 20184, la Prima sezione civile della Cassazione ha affermato, con riferimento alle cosiddette Banche Venete, che ogni credito vantato verso le banche in liquidazione coatta deve essere fatto valere all’interno della procedura, restando improponibile la domanda di condanna o di accertamento proposta in sede ordinaria. In parallelo, la sezione lavoro, con la pronuncia del 28 ottobre 2024, n. 27796, ha chiarito che le azioni di accertamento o costitutive possono essere proposte fuori dalla verifica dello stato passivo solo quando sostengano un interesse che non troverebbe altrimenti tutela. Significa che chi sbaglia sede perde tempo e, spesso, il credito.
Il secondo vantaggio è la padronanza dei termini e delle forme, che in questa materia decidono le cause più di quanto le decida il merito. La Cassazione, con l’ordinanza dell’11 aprile 2025, n. 9452, ha dichiarato improcedibile un’opposizione allo stato passivo per l’omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza come notificati. Con la pronuncia del 3 aprile 2025, n. 8875, ha ribadito la natura necessaria, a pena di improcedibilità, delle modalità e dei tempi di costituzione dell’opponente. Sono esiti che non dipendono dalla fondatezza del credito.
Rischi e svantaggi onesti
Il limite è speculare al pregio. Il concorsualista opera dentro la procedura e la presuppone legittima: non ha gli strumenti né, di regola, la postura professionale per contestare a monte il provvedimento che quella procedura ha aperto, né per aggredire gli atti dell’autorità di vigilanza. Se il problema reale è la legittimità del decreto di liquidazione, o l’autorizzazione con cui è stata disposta una vendita, questa opzione lascia scoperto proprio il punto decisivo. Va inoltre soppesato un rischio di sequenza: quando la difesa si concentra solo sul passivo, può accorgersi troppo tardi che il termine di sessanta giorni per il ricorso amministrativo è ormai consumato.
Il profilo ideale di questa opzione è il creditore — fornitore, professionista, lavoratore, risparmiatore — che non contesta l’apertura della procedura ma vuole uscirne con il proprio credito riconosciuto nella misura e nel grado giusti.
Opzione 2 — L’avvocato amministrativista: aggredire l’atto a monte
In cosa consiste
È il profilo del giurista del processo amministrativo: impugnazione di provvedimenti, vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, tutela cautelare, giudizio di ottemperanza. Nella liquidazione coatta il suo terreno è l’insieme degli atti che non hanno natura giurisdizionale: il provvedimento che ordina la liquidazione, gli atti dell’autorità che vigila, la nomina e la revoca del commissario liquidatore, le autorizzazioni discrezionali rilasciate nel corso della liquidazione dell’attivo.
Quando ha senso
Anche qui tre scenari ricorrenti. Il primo: sei l’organo sociale di un’impresa colpita dal provvedimento e ritieni che manchino i presupposti o che l’istruttoria dell’autorità sia viziata. Il secondo: contesti un atto della vigilanza intervenuto durante la procedura, tipicamente l’autorizzazione a una vendita che ritieni pregiudizievole. Il terzo: sei il commissario liquidatore revocato e vuoi reagire al provvedimento che ti ha rimosso.
Come si esegue in sintesi
Ricorso al TAR competente entro sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto, con eventuale domanda cautelare decisa in camera di consiglio sulla base del fumus boni iuris e del periculum in mora; appello al Consiglio di Stato entro i termini di legge; in alternativa, nei casi in cui è ammesso, ricorso straordinario. La tutela cautelare è il vero elemento di attrattiva, perché è l’unico strumento in grado di incidere rapidamente su un atto già efficace.
Vantaggi
A fronte di questo rigore formale, il vantaggio è la possibilità di colpire la fonte anziché gli effetti. Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione VI del 10 ottobre 2023, n. 8835, ha confermato che l’autorizzazione ministeriale alla stipula di una vendita nell’ambito di una liquidazione coatta ha natura provvedimentale, essendo adottata nell’esercizio dei poteri autoritativi di vigilanza sulla procedura, e rientra perciò nella giurisdizione del giudice amministrativo: una conferma che ampie porzioni dell’attività di gestione restano sindacabili davanti al TAR. Nella stessa direzione si colloca l’orientamento consolidato in tema di revoca del commissario liquidatore, rispetto alla quale la posizione del commissario è qualificata come interesse legittimo e non come diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa.
C’è poi un vantaggio meno evidente: l’amministrativista è abituato a ragionare sull’istruttoria e sulla motivazione dell’atto, e quindi a leggere il provvedimento di liquidazione come il risultato di un procedimento di vigilanza che può avere avuto passaggi deboli.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è duplice. Il primo rischio è di giurisdizione: la linea di confine tra interesse legittimo e diritto soggettivo, in questa materia, è mobile, e l’errore si paga con una declaratoria di difetto di giurisdizione dopo mesi di giudizio. L’impugnazione dei crediti, l’opposizione allo stato passivo e la revocazione restano saldamente davanti al giudice ordinario, così come restano davanti al giudice ordinario i negozi di vendita in sé, a differenza dei provvedimenti che li autorizzano.
Il secondo rischio è di efficacia pratica. Anche un ricorso vittorioso al TAR, da solo, non ammette al passivo un credito, non blocca i termini dell’art. 309 e non impedisce che lo stato passivo diventi definitivo per chi non ha opposto nei trenta giorni. L’annullamento di un atto amministrativo e l’ammissione di un credito sono risultati che non si sostituiscono a vicenda.
Il profilo ideale di questa opzione è chi contesta il potere prima ancora del credito: l’organo sociale che ritiene illegittimo il provvedimento di liquidazione, o chi è leso da un atto discrezionale dell’autorità di vigilanza adottato durante la procedura.
Opzione 3 — Lo studio multidisciplinare con continuità fino in Cassazione
In cosa consiste
La terza strada non è una via di mezzo: è una struttura organizzata in modo da coprire i due fronti contemporaneamente e, soprattutto, da reggere la verticalità del contenzioso concorsuale, che in materia bancaria arriva in Cassazione saltando un grado. Si fonda su tre elementi: un presidio civilistico-concorsuale, un presidio sul fronte degli atti amministrativi, e una componente contabile stabile — commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo degli avvocati — perché nella liquidazione coatta la quantificazione e la qualificazione del credito sono questioni tecniche prima che giuridiche.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello delle procedure bancarie e finanziarie, dove il credito nasce da rapporti che vanno ricostruiti con competenze bancarie prima che processuali. Il secondo è quello dell’impresa colpita dal provvedimento che deve difendersi su entrambi i piani: il TAR sull’atto, il tribunale sull’accertamento dell’insolvenza, il passivo sulle pretese dei creditori. Il terzo è quello, molto frequente, in cui la vera domanda è preliminare: quale procedura si applica davvero a questo debitore.
Proprio su questo terzo punto la giurisprudenza ha mosso di recente il quadro. Con la sentenza della Prima sezione civile del 16 gennaio 2026, n. 880, la Cassazione ha stabilito che l’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa, in quanto assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile, non può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: l’appartenenza al tipo cooperativo attrae la crisi nel canale della liquidazione coatta. Che la questione fosse tutt’altro che pacifica lo dimostra l’ordinanza interlocutoria della stessa sezione del 29 maggio 2025, n. 14386, che l’aveva rimessa alla pubblica udienza per la sua rilevanza nomofilattica. Un’impostazione difensiva costruita sul canale sbagliato, in questi casi, non è semplicemente debole: è inammissibile.
Come si esegue in sintesi
Analisi preliminare sulla qualificazione del debitore e sulla procedura applicabile; mappatura simultanea di tutti i termini pendenti sui due binari; decisione su quali fronti aprire e in quale ordine; gestione unitaria del contenzioso fino al grado finale.
Vantaggi
Il vantaggio principale è la coerenza della linea nel tempo. Nella liquidazione coatta bancaria, la Cassazione ha precisato con la pronuncia del 3 aprile 2025, n. 8883, che le sentenze del tribunale sulle opposizioni allo stato passivo pronunciate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 181/2015 sono impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione, anche nelle procedure già in corso: l’appello è precluso. Significa che ciò che non è stato dedotto davanti al tribunale non potrà più esserlo nel merito, perché il grado successivo è un giudizio di legittimità. La continuità del difensore smette di essere una comodità e diventa un requisito tecnico.
Il secondo vantaggio è la capacità di tenere insieme profili che il contenzioso presenta intrecciati. Le pronunce del 12 giugno 2025, nn. 15670 e 15678, hanno delimitato il perimetro della cessione a Intesa Sanpaolo nelle liquidazioni delle Banche Venete, escludendo rispettivamente i contenziosi pendenti relativi a rapporti bancari già estinti e i debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalla commercializzazione di quei titoli o dalla violazione delle regole sui servizi di investimento. Capire chi sia il soggetto legittimato passivo, in quelle vicende, è un problema di diritto bancario prima che di diritto concorsuale.
Rischi e svantaggi onesti
Va soppesato anche qui un rovescio. Una struttura articolata richiede un investimento iniziale di analisi maggiore, e non è la risposta proporzionata a ogni situazione: per un credito modesto, documentale e non contestato, l’apparato rischia di essere sovradimensionato rispetto al problema. Inoltre, nessuna organizzazione elimina il rischio processuale: amplia il ventaglio delle opzioni praticabili, non garantisce l’esito.
Il profilo ideale di questa opzione è chi ha davanti più fronti aperti insieme — o chi non sa ancora quale sia il fronte decisivo — e chi sa fin dall’inizio che la partita si chiuderà in Cassazione.
Le opzioni alla prova dei conti
Le tre strade si misurano meglio applicandole agli stessi dati di partenza. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su termini di legge, non casi reali.
Ipotesi A — Il fornitore escluso dal passivo. Credito per forniture di 147.300 €, assistito da privilegio generale. Provvedimento di liquidazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio; nessuna comunicazione individuale ricevuta. Il termine dell’art. 309 per chiedere il riconoscimento del credito scade sessanta giorni dopo, intorno al 10 aprile. Il commissario deve formare l’elenco entro novanta giorni dal provvedimento, quindi entro circa il 10 maggio, e depositarlo; la comunicazione del deposito arriva il 14 maggio e il credito risulta ammesso in chirografo anziché in privilegio, con una perdita attesa stimabile in decine di migliaia di euro sul riparto. Con l’opzione 1: opposizione al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione, quindi entro il 13 giugno, contestando la sola collocazione; il giudizio verte sul titolo di prelazione e sulla documentazione già depositata. Con l’opzione 2: non esiste atto amministrativo utilmente impugnabile, perché la decisione sul credito confluisce in uno stato passivo la cui contestazione appartiene al giudice ordinario; il ricorso al TAR sarebbe esposto a una pronuncia in rito e, nel frattempo, i trenta giorni si consumerebbero. Con l’opzione 3: stessa opposizione, con la differenza che la ricostruzione contabile del rapporto di fornitura e l’individuazione della causa di prelazione vengono preparate insieme al professionista contabile, in vista di un eventuale ricorso per cassazione.
Ipotesi B — L’impresa colpita dal provvedimento. Società con passivo complessivo di 2.317.400 €, destinataria del provvedimento di liquidazione del 9 febbraio. Gli organi sociali ritengono che l’istruttoria di vigilanza abbia ignorato un accordo di ristrutturazione in corso. Con l’opzione 1: la difesa si concentra sull’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza davanti al tribunale, ma lascia intatto il provvedimento amministrativo; se il termine di sessanta giorni per il TAR, che scade intorno al 10 aprile, matura senza ricorso, quella strada si chiude definitivamente. Con l’opzione 2: ricorso al TAR entro il 10 aprile con istanza cautelare; resta però scoperto il fronte dell’insolvenza davanti al tribunale e, soprattutto, la gestione dei rapporti pendenti. Con l’opzione 3: entrambi i termini vengono presidiati nello stesso calendario difensivo, e la scelta su quale fronte investire di più viene presa dopo aver letto la motivazione del provvedimento, non prima.
Ipotesi C — Il risparmiatore con sentenza non definitiva. Credito risarcitorio di 62.850 € riconosciuto da una sentenza di merito emessa prima dell’apertura della procedura e impugnata dalla banca, poi sottoposta a liquidazione coatta. Con l’opzione 1: insinuazione al passivo con richiesta di ammissione con riserva, nel solco della pronuncia della Cassazione n. 17272/2024, che in tema di liquidazione coatta delle banche venete ha ritenuto ammissibile con riserva il credito risarcitorio fondato su sentenza anteriore ancora sub iudice; parallelamente, va governata l’improcedibilità del giudizio ordinario, in coerenza con l’ordinanza del 18 luglio 2025, n. 20184. Con l’opzione 2: nessun atto amministrativo è in discussione; la strada è semplicemente fuori bersaglio. Con l’opzione 3: alla gestione dell’insinuazione si aggiunge la verifica preliminare della legittimazione passiva, che nelle vicende di cessione d’azienda bancaria è tutt’altro che scontata alla luce delle pronunce nn. 15670 e 15678 del 12 giugno 2025.
Il confronto in tabella
Messe una accanto all’altra, le tre strade si distinguono meno per il grado di “aggressività” e più per l’oggetto su cui incidono, per la rigidità dei termini e per la reversibilità delle scelte. La tabella che segue riassume gli elementi che pesano davvero nella decisione. Quanto ai costi, si considerano esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge: nel giudizio civile di opposizione il contributo unificato è parametrato al valore della domanda, mentre nel processo amministrativo è dovuto in misura fissa stabilita per legge, oltre ai diritti di notifica.
| Elemento di confronto | Opzione 1 — Concorsualista | Opzione 2 — Amministrativista | Opzione 3 — Studio multidisciplinare |
|---|---|---|---|
| Oggetto dell’intervento | Credito, collocazione, azioni della procedura | Provvedimento di liquidazione e atti di vigilanza | Entrambi, più la qualificazione preliminare del debitore |
| Organo competente | Tribunale civile (sede concorsuale) | TAR, poi Consiglio di Stato | Tribunale, TAR e Corte di cassazione secondo il fronte |
| Atto tipico | Domanda di ammissione, opposizione allo stato passivo | Ricorso di annullamento con istanza cautelare | Piano difensivo su più atti coordinati |
| Termine chiave | 60 giorni per la domanda; 30 giorni per l’opposizione | 60 giorni dalla conoscenza dell’atto | Tutti i precedenti, presidiati nello stesso calendario |
| Natura del termine | Perentorio | Decadenziale | Perentorio su entrambi i binari |
| Tempi medi | Da alcuni mesi a oltre un anno per il grado di merito | Più rapido in fase cautelare, lungo nel merito | Variabili, con la verticalità fino alla legittimità |
| Effetti sulla procedura | Incide sulla posizione del singolo creditore | Può incidere sull’atto, non sul passivo | Incide su entrambi, secondo la strategia scelta |
| Rischio in caso di esito negativo | Esclusione definitiva dal concorso | Inammissibilità o difetto di giurisdizione | Resta il rischio processuale di ciascun fronte |
| Reversibilità | Nulla dopo la scadenza dei trenta giorni | Nulla dopo i sessanta giorni | Nessuna scadenza si recupera: la differenza è non lasciarle correre |
| Costi di giustizia | Contributo unificato per scaglione di valore | Contributo unificato in misura fissa | Quelli dei giudizi effettivamente instaurati |
Letta nel suo insieme, la tabella restituisce un dato che vale più delle singole righe: le tre opzioni non si distinguono per quanta tutela promettono, ma per quale tipo di lesione sono in grado di aggredire. Nessuna di esse è una scorciatoia rispetto alle altre, e nessuna è una trappola: ciascuna è efficace nel proprio ambito e sostanzialmente inerte fuori da esso. L’unico elemento davvero comune è l’ultima riga, quella sulla reversibilità, dove tutte e tre convergono sullo stesso avvertimento — in questa materia i termini non si recuperano, e la qualità della difesa si misura soprattutto su ciò che viene fatto nelle prime settimane.
I criteri per scegliere
Il primo criterio è il più semplice e il più trascurato. Se la tua posizione è quella di creditore e non contesti l’apertura della procedura, il fronte decisivo è il passivo, e ogni energia spesa altrove è energia sottratta all’unico giudizio che deciderà se sarai pagato. La giurisprudenza su questo è severa in modo quasi meccanico: l’ordinanza del 25 novembre 2022, n. 34821, ha chiarito che solo la comunicazione del commissario corredata dallo stato passivo fa decorrere il termine di trenta giorni per l’impugnazione, ma una volta che quel termine decorre, nessuna buona ragione di merito lo riapre.
Il secondo criterio riguarda la natura dell’atto che ti danneggia. Se il pregiudizio nasce da una decisione discrezionale dell’autorità che vigila — l’apertura della procedura, un’autorizzazione, una revoca — allora il giudice naturale è quello amministrativo, e un’azione civile su quello stesso atto rischia di arenarsi in rito. La distinzione non è teorica: la giurisprudenza amministrativa ha più volte confermato che gli atti adottati nell’esercizio dei poteri autoritativi di vigilanza restano sindacabili davanti al TAR, mentre i negozi conclusi in esecuzione di quelle autorizzazioni appartengono al giudice ordinario.
Il terzo criterio è il grado finale prevedibile. Se la procedura è bancaria, la partita si chiude in Cassazione senza passare dall’appello, e questo cambia il modo in cui va costruito il primo atto. La pronuncia n. 8883 del 3 aprile 2025 è esplicita sul punto, e la conseguenza pratica è che ogni questione di fatto va introdotta e documentata davanti al tribunale, perché dopo non ci sarà più un giudice del merito.
Il quarto criterio è la presenza di un giudizio già pendente. Se avevi una causa in corso quando la procedura si è aperta, la prima verifica non è sul merito ma sulla sorte del processo. La Cassazione, con l’ordinanza del 6 agosto 2025, n. 22714, ha affermato che l’apertura della liquidazione coatta nei confronti di una delle parti determina l’interruzione automatica del processo, con decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione secondo le regole proprie dell’istituto; nello stesso senso si era già espressa la Terza sezione con la pronuncia del 28 dicembre 2024, n. 34785. Lasciare scorrere quel termine significa perdere un giudizio già avviato.
Il quinto criterio è la qualificazione del debitore. Se c’è anche solo un dubbio su quale procedura si applichi — liquidazione coatta, liquidazione giudiziale, strumenti di composizione della crisi — quel dubbio va sciolto prima di scegliere il difensore, perché determina tutto il resto. La vicenda delle cooperative agricole definita dalla sentenza n. 880 del 16 gennaio 2026 lo dimostra con chiarezza: la stessa impresa che credeva di poter accedere al sovraindebitamento si è trovata collocata, per effetto del tipo societario, nel canale della liquidazione coatta.
Su questo intreccio, la figura professionale rilevante non è una sola: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e sono proprio queste tre abilitazioni insieme a consentire di stabilire, prima di qualunque atto, su quale binario concorsuale ci si trova davvero.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte. Nulla impedisce di affiancare in un secondo momento un’azione amministrativa a una difesa concorsuale, o viceversa, purché i termini siano ancora aperti. Il problema è che i termini della liquidazione coatta scadono presto e quasi tutti insieme: trenta giorni per l’opposizione, sessanta per il ricorso amministrativo, sessanta per la domanda di chi non è stato avvisato. Cambiare strada dopo che una di queste finestre si è chiusa non è una scelta strategica, è una rinuncia.
E se scelgo quella sbagliata? Dipende da cosa si intende per sbagliata. Una scelta sub-ottimale ma tempestiva lascia aperte quasi tutte le porte. Una scelta corretta ma tardiva non ne lascia aperta nessuna. Nella valutazione del rischio, in questa materia, il fattore tempo pesa più del fattore merito.
Serve davvero un avvocato “specializzato”, o basta un bravo civilista? La specializzazione conta per una ragione misurabile: le pronunce che chiudono le opposizioni allo stato passivo riguardano quasi sempre adempimenti formali — modalità di costituzione, deposito degli atti notificati, tempestività — e non il merito del credito. Le decisioni nn. 9452 e 8875 del 2025 sono esattamente di questo tipo. Un professionista che frequenta abitualmente il rito concorsuale conosce quelle trappole perché le ha viste funzionare.
Il commissario liquidatore può nominare a sua volta un avvocato senza autorizzazione? Sì, entro certi limiti. La Cassazione, con la pronuncia del 22 ottobre 2025, n. 28129, ha ricordato che al commissario liquidatore competono gli stessi poteri del curatore e che l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza è richiesta solo per gli atti espressamente previsti, riconoscendo il diritto al compenso del legale nominato in assenza di una autorizzazione non necessaria. È un dato utile anche per chi si trova dall’altra parte, perché delimita il perimetro dei poteri della controparte.
Conviene attendere l’esito del ricorso amministrativo prima di insinuarsi al passivo? È la tentazione più comprensibile e, nella maggior parte dei casi, la più dannosa. I due binari corrono in parallelo e non si sospendono a vicenda: il termine dell’art. 309 e quello per l’opposizione maturano mentre il giudizio amministrativo è ancora pendente, e nessuna pronuncia del TAR riapre una decadenza già maturata nella procedura concorsuale. A fronte di questo, l’insinuazione al passivo non pregiudica in alcun modo la contestazione del provvedimento: sono domande diverse, rivolte a giudici diversi, su oggetti diversi. Coltivare entrambe è quasi sempre la scelta prudente; sceglierne una per risparmiare un passaggio è una scommessa sul termine che non si potrà rigiocare.
Che differenza fa, in concreto, che l’impresa sia una cooperativa anziché una società di capitali? Ne fa una che precede ogni valutazione di merito. La forma cooperativa attrae l’impresa nell’orbita della liquidazione coatta per effetto dell’art. 2545-terdecies del codice civile, e questo produce due conseguenze: da un lato l’impresa non è assoggettabile, in quanto tale, alla liquidazione giudiziale nei termini ordinari; dall’altro le resta preclusa, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 880 del 16 gennaio 2026, la via delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’elemento dirimente è la qualificazione tipologica del soggetto, non la natura dell’attività svolta, ed è per questo che la verifica va condotta sullo statuto e sull’iscrizione prima che sui bilanci. Quando poi la cooperativa svolga anche attività commerciale, il rapporto tra i canali concorsuali si regge su un criterio di prevenzione, il che rende la ricostruzione ancora più delicata.
Posso aggredire direttamente chi ha ricevuto pagamenti dall’impresa prima della procedura? Quell’iniziativa spetta al commissario liquidatore, non ai singoli creditori. La Terza sezione civile, con la sentenza del 18 marzo 2024, n. 7201, ha affrontato l’onere probatorio gravante sul commissario in sede di revocatoria ordinaria, assimilandone la posizione a quella del curatore quanto ai presupposti dell’eventus damni. Chi riceve una domanda di questo tipo si difende nel merito; chi vorrebbe promuoverla, di regola, può solo sollecitare gli organi della procedura.
I nodi tecnici su cui le tre strade divergono davvero
Il confronto tra i profili professionali resta astratto finché non lo si cala sui punti in cui le competenze si separano concretamente. Sono pochi, ricorrenti, e in ciascuno di essi una delle tre opzioni mostra un vantaggio che le altre non possono colmare con la sola diligenza.
Chi è il soggetto obbligato quando l’azienda è stata ceduta
Nelle liquidazioni coatte bancarie accade spesso che l’attivo, e una parte selezionata delle passività, siano trasferiti a un altro istituto per effetto di un provvedimento legislativo speciale. Il creditore si trova allora davanti a un problema preliminare rispetto a ogni altro: stabilire se debba insinuarsi al passivo della procedura oppure agire contro il cessionario. È un bivio dentro il bivio, e sbagliarlo significa perdere il termine utile sull’uno mentre si coltiva l’altro.
Le due ordinanze gemelle del 12 giugno 2025, nn. 15670 e 15678, hanno fissato criteri destinati a orientare a lungo questa valutazione. La prima ha escluso dal perimetro della cessione i contenziosi pendenti relativi a rapporti bancari già estinti alla data del contratto stipulato dai commissari liquidatori. La seconda ha escluso i debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati che traggono origine dalla commercializzazione di quei titoli o dalla violazione della disciplina sui servizi di investimento, precisando che non è invocabile la regola generale civilistica sulla cessione d’azienda, perché la disciplina speciale limita espressamente la responsabilità del cessionario ai debiti effettivamente oggetto di cessione.
A fronte di questo quadro, la competenza che fa la differenza non è processuale ma sostanziale: occorre qualificare il rapporto da cui nasce il credito — un contratto bancario ancora in essere, un rapporto estinto, un’operazione di investimento — perché è quella qualificazione a decidere il destinatario della domanda. È un lavoro che appartiene al diritto bancario e che un presidio multidisciplinare svolge prima di scrivere l’atto, non dopo averlo depositato nella sede sbagliata.
Prededuzione, contratti pendenti e subentro del commissario
Un secondo nodo riguarda chi ha fornito beni o servizi all’impresa a cavallo dell’apertura della procedura. L’art. 304 del Codice della crisi regola gli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti, rinviando alla disciplina della liquidazione giudiziale: i contratti pendenti possono essere sciolti o proseguiti secondo le determinazioni del commissario, e la scelta che l’organo compie incide direttamente sulla collocazione del credito.
La differenza pratica è radicale. Un credito ammesso in prededuzione viene soddisfatto prima degli altri; lo stesso credito, collocato in chirografo, in molte procedure non riceve nulla. La Cassazione è tornata di recente sui presupposti perché, in caso di subentro del commissario nel contratto, la prededuzione sia riconosciuta anche per le prestazioni rese prima dell’apertura della procedura (ordinanza n. 3891/2026): un tema in cui l’esito dipende dalla ricostruzione analitica del rapporto e dalla documentazione delle singole prestazioni, più che dall’argomentazione giuridica.
A fronte di questo vantaggio potenziale va però soppesato un rischio: la richiesta di prededuzione formulata senza un supporto contabile solido viene respinta con facilità, e la contestazione in sede di opposizione arriva quando ormai il progetto di stato passivo è stato redatto. Anche qui, il momento decisivo precede il contenzioso.
Dove finisce l’atto amministrativo e comincia il negozio civile
Il terzo nodo è quello su cui l’opzione amministrativa mostra il proprio spazio reale, e insieme i propri confini. Nella fase di liquidazione dell’attivo il commissario non opera liberamente: per le operazioni di maggiore rilievo occorre l’autorizzazione dell’autorità che vigila, sentito il comitato di sorveglianza. Quell’autorizzazione è un provvedimento amministrativo, e la giurisprudenza amministrativa ne ha confermato la sindacabilità davanti al TAR proprio perché adottata nell’esercizio di poteri autoritativi di vigilanza sulla procedura.
Il contratto di vendita stipulato in esecuzione dell’autorizzazione, invece, è un negozio di diritto privato, e le controversie che lo riguardano appartengono al giudice ordinario. La linea di confine corre dunque tra l’atto che consente e l’atto che dispone: impugnare il secondo davanti al giudice amministrativo, o il primo davanti al giudice ordinario, espone a una pronuncia declinatoria che consuma mesi senza produrre alcun effetto.
L’elemento dirimente, in questa valutazione, è la posizione giuridica che si fa valere. Dove si deduce la lesione di un interesse legittimo rispetto all’esercizio di un potere discrezionale, la sede è amministrativa; dove si deduce la lesione di un diritto soggettivo — il credito, la proprietà di un bene rivendicato, la validità di un contratto — la sede resta quella ordinaria. È una distinzione che nessuna delle due specializzazioni, da sola, è attrezzata a gestire in modo neutrale, perché ciascuna tende a leggere la controversia con le categorie che le sono familiari.
Le domande presentate fuori termine
Un quarto nodo riguarda chi scopre la procedura quando i termini sono già decorsi: accade ai creditori non censiti nelle scritture contabili, a chi ha cambiato sede o indirizzo di posta elettronica certificata, a chi ha ricevuto una comunicazione incompleta. Il sistema non chiude del tutto la porta, ma la socchiude a condizioni precise.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di trenta giorni per l’opposizione decorre dalla comunicazione del commissario corredata dallo stato passivo, e non dalla semplice notizia del deposito: è il principio affermato dall’ordinanza del 25 novembre 2022, n. 34821. Quel precedente non serve a riaprire un termine scaduto, ma a dimostrare che non è mai iniziato a decorrere, il che è un argomento diverso e tecnicamente più solido. La verifica documentale delle comunicazioni ricevute — cosa è stato trasmesso, quando, con quali allegati — è perciò il primo adempimento sensato di chi arriva tardi, prima ancora di interrogarsi sul merito del credito.
Il rovescio della medaglia va detto con franchezza: quando la comunicazione è stata regolare e completa, la scadenza è definitiva, e nessuna ricostruzione successiva la recupera. In quelle situazioni la domanda ultratardiva, dove ammessa, resta subordinata a presupposti rigorosi e produce effetti limitati sui riparti già eseguiti.
Le specialità di settore che cambiano le regole
Infine, un elemento che distingue la liquidazione coatta da ogni altra procedura: la disciplina generale del Codice della crisi convive con una pluralità di statuti speciali che prevalgono su di essa. Per le banche valgono gli artt. 80 e seguenti del Testo Unico Bancario, con un regime delle impugnazioni modificato dal D.Lgs. 181/2015 che, come la pronuncia n. 8883 del 3 aprile 2025 ha confermato anche per le procedure in corso, esclude l’appello e ammette il solo ricorso per cassazione. Per le imprese assicurative opera il Codice delle assicurazioni private, con regole proprie sui riparti e sulle relative contestazioni. Per le società cooperative il riferimento è l’art. 2545-terdecies del codice civile, con il corollario — affermato dalla sentenza n. 880 del 16 gennaio 2026 — dell’esclusione dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il punto pratico è semplice: un professionista che conosce bene la liquidazione giudiziale non per questo conosce il regime delle impugnazioni della liquidazione coatta bancaria, che è diverso e più severo. Verificare quale statuto speciale si applica non è un preliminare accademico, è la condizione per non impugnare nella forma sbagliata.
Le pronunce che orientano la scelta
Pronunce che illuminano l’opzione concorsuale
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 18 luglio 2025, n. 20184. Nelle liquidazioni coatte delle cosiddette Banche Venete, ogni credito verso l’ente in liquidazione va fatto valere dentro la procedura concorsuale: le domande di condanna o di accertamento proposte in sede ordinaria sono improponibili. Rilevanza: individua la sede obbligata della tutela e rende la scelta del rito, non del merito, il primo nodo difensivo.
Cass. civ., Sez. lavoro, 28 ottobre 2024, n. 27796. Le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili fuori dall’accertamento concorsuale del passivo soltanto se sorrette da un interesse che non potrebbe essere tutelato altrimenti. Rilevanza: delimita con precisione lo spazio residuo del giudizio ordinario, che è stretto ma non inesistente.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 11 aprile 2025, n. 9452. L’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta è improcedibile se l’opponente omette di depositare copia del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza come notificati. Rilevanza: mostra come il contenzioso si perda su un adempimento documentale, prima ancora che sul credito.
Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2025, n. 8875. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, tempistica e modalità di costituzione dell’opponente sono richieste a pena di improcedibilità, a prescindere dal momento in cui il ricorso sia stato prodotto. Rilevanza: conferma la natura non recuperabile degli errori di costituzione.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 25 novembre 2022, n. 34821. Solo la comunicazione del commissario accompagnata dallo stato passivo fa decorrere il termine di trenta giorni per l’impugnazione. Rilevanza: individua il dies a quo effettivo e offre un argomento di rimessione in termini a chi ha ricevuto comunicazioni incomplete.
Cass. civ., n. 27163/2023. La sentenza di condanna pronunciata nei confronti del soggetto poi sottoposto a liquidazione coatta è opponibile alla procedura anche se non ancora passata in giudicato, e il commissario può proseguire il relativo giudizio in sede di impugnazione. Rilevanza: chiarisce la sorte dei titoli formatisi prima dell’apertura.
Cass. civ., n. 17272/2024. Il credito risarcitorio riconosciuto da una sentenza emessa prima dell’apertura della procedura e oggetto di impugnazione va ammesso al passivo con riserva. Rilevanza: indica la richiesta corretta da formulare al commissario quando il titolo è ancora provvisorio.
Pronunce che illuminano il fronte processuale e i rapporti pendenti
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 6 agosto 2025, n. 22714. L’apertura della liquidazione coatta nei confronti di una parte determina l’interruzione automatica del processo, con conseguente decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione. Rilevanza: è la norma di comportamento per chi aveva già una causa in corso.
Cass. civ., Sez. III, 28 dicembre 2024, n. 34785. In tema di interruzione del processo conseguente alla liquidazione coatta di una parte, la pronuncia precisa la decorrenza del termine per la riassunzione. Rilevanza: completa il quadro sull’unico adempimento che salva un giudizio già instaurato.
Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7201. Il commissario liquidatore è assimilabile al curatore fallimentare quanto all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, con il relativo onere probatorio sui presupposti dell’eventus damni. Rilevanza: fissa il perimetro probatorio delle azioni recuperatorie della procedura.
Cass. civ., Sez. I, 13 novembre 2025, n. 30032. La pronuncia affronta la legittimazione passiva nell’azione di inefficacia del pagamento eseguito dal terzo pignorato, quale debitor debitoris, dopo l’apertura della liquidazione coatta del creditore. Rilevanza: riguarda chi ha eseguito pagamenti a ridosso dell’apertura e teme di doverli ripetere.
Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2025, n. 28129. Al commissario liquidatore competono gli stessi poteri del curatore e l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza è necessaria solo per gli atti tassativamente previsti, con conseguente riconoscimento del compenso al legale nominato. Rilevanza: delimita i poteri dell’organo con cui la difesa si confronta quotidianamente.
Pronunce che illuminano il fronte bancario e la qualificazione del debitore
Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2025, n. 8883. Nella liquidazione coatta bancaria, le sentenze del tribunale sulle opposizioni allo stato passivo pronunciate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 181/2015 sono impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione, anche nelle procedure già pendenti. Rilevanza: elimina il grado di appello e rende decisivo il primo atto.
Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2025, n. 15678. La cessionaria delle Banche Venete non risponde dei debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalla commercializzazione di quei titoli o dalla violazione della disciplina sui servizi di investimento, non potendosi invocare la regola generale sulla cessione d’azienda. Rilevanza: individua il soggetto effettivamente obbligato, e quindi il destinatario corretto della pretesa.
Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2025, n. 15670. Dalla cessione dei rapporti bancari restano esclusi i contenziosi pendenti relativi a rapporti già estinti alla data del contratto di cessione. Rilevanza: completa il criterio di riparto della legittimazione passiva nelle liquidazioni bancarie.
Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 880. L’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa, assoggettato a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c., non può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Rilevanza: è la pronuncia che decide, a monte, quale difesa sia ammissibile.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria 29 maggio 2025, n. 14386. La questione dei rapporti tra liquidazione coatta amministrativa e procedure da sovraindebitamento è stata rimessa alla pubblica udienza per la sua rilevanza nomofilattica. Rilevanza: documenta che il confine tra i due canali è stato oggetto di contrasto, e giustifica una verifica preliminare accurata.
Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2023, n. 8835. L’autorizzazione ministeriale alla stipula di una vendita nell’ambito della liquidazione coatta ha natura provvedimentale, essendo adottata nell’esercizio dei poteri autoritativi di vigilanza, e appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Rilevanza: è il perno dell’opzione amministrativa e il criterio per distinguerla da quella civile.
Cosa può fare lo Studio Monardo
- Verifichiamo quale procedura concorsuale si applica davvero al debitore, confrontando tipo societario, attività esercitata e leggi speciali, per stabilire se si è nel canale della liquidazione coatta, in quello della liquidazione giudiziale o in quello degli strumenti di composizione della crisi.
- Ricostruiamo il calendario completo dei termini pendenti su entrambi i binari — sessanta giorni per la domanda ex art. 309, novanta giorni per la formazione dell’elenco, trenta giorni per l’opposizione, sessanta giorni per il ricorso amministrativo — e lo consegniamo per iscritto.
- Predisponiamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo, documentando il titolo, la causa di prelazione e, quando il titolo è provvisorio, la richiesta di ammissione con riserva.
- Confrontiamo la comunicazione ricevuta dal commissario con lo stato passivo depositato per stabilire da quale momento decorrono effettivamente i trenta giorni e se esistono i presupposti di una rimessione in termini.
- Redigiamo l’opposizione o l’impugnazione dello stato passivo curando in prima persona gli adempimenti di costituzione e il deposito degli atti notificati, che sono il punto su cui questi giudizi si perdono più spesso.
- Analizziamo i provvedimenti dell’autorità di vigilanza — decreto di liquidazione, nomine, revoche, autorizzazioni alla vendita — per individuare i vizi di legittimità e stabilire se la via del ricorso amministrativo sia concretamente percorribile.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, scartando quelle che l’orientamento di legittimità ha già dichiarato inammissibili o improponibili, invece di aprire fronti destinati a chiudersi in rito.
- Gestiamo la sorte dei giudizi pendenti al momento dell’apertura della procedura, decidendo tra interruzione, riassunzione e conversione della pretesa in insinuazione.
- Difendiamo chi è destinatario di azioni revocatorie o di inefficacia promosse dal commissario liquidatore, contestando i presupposti nel merito e sul piano probatorio.
- Ricostruiamo contabilmente i rapporti bancari e finanziari sottostanti al credito, perché nelle procedure di banche e intermediari la quantificazione precede e condiziona la qualificazione giuridica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia dove il contenzioso sullo stato passivo bancario sale direttamente in Cassazione saltando l’appello, l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non è un titolo da esibire a fine causa: è la condizione perché la linea difensiva impostata nel primo atto venga difesa fino all’ultimo grado dallo stesso professionista che l’ha costruita. La scelta compiuta oggi — quale fronte aprire, quali questioni dedurre, quali documenti depositare — è esattamente ciò che domani il giudice di legittimità potrà esaminare, e nulla di più. Per questo la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione non è un dettaglio organizzativo, ma un elemento della difesa.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che intervengono insieme sullo stesso fascicolo: i profili contabili — ricostruzione dei saldi, qualificazione delle poste, individuazione delle cause di prelazione e delle prededuzioni — vengono elaborati in parallelo agli atti processuali e non dopo, così che il giudizio si fondi su numeri già verificati.
In sintesi
Non c’è un avvocato “giusto” per la liquidazione coatta amministrativa in assoluto: c’è il professionista adeguato al fronte che, nella tua posizione, decide l’esito. Per il creditore quel fronte è quasi sempre lo stato passivo, con i suoi trenta giorni perentori e i suoi adempimenti formali spietati. Per l’impresa colpita dal provvedimento può essere il giudice amministrativo, ma solo se il termine di sessanta giorni non è ancora maturato. Per chi si muove nel perimetro bancario, o per chi non sa ancora in quale procedura si trovi, il fronte è duplice e va presidiato insieme. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla raramente costa una causa: costa il diritto stesso di partecipare al concorso, che è un risultato irreversibile.
È per questo che lo Studio Monardo segue questa materia con le abilitazioni che le corrispondono una per una: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la lettura tecnica della crisi aziendale che sta a monte della procedura; coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per le liquidazioni di banche e intermediari, dove il credito va prima ricostruito e poi difeso; Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per stabilire, nei casi di confine ormai definiti dalla Cassazione, se il canale concorsuale corretto sia davvero quello della liquidazione coatta; e l’abilitazione da cassazionista per accompagnare il contenzioso fino al grado in cui, nelle procedure bancarie, esso si conclude.
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