Poche materie producono tanta disinformazione quanto l’incrocio tra due mondi che quasi nessuno conosce insieme: da un lato le cartelle esattoriali e il funzionamento della riscossione, dall’altro il concordato nella liquidazione giudiziale, cioè quello che fino a pochi anni fa si chiamava concordato fallimentare. Chi conosce bene il primo mondo ragiona per notifiche, termini di decadenza, ruoli e rateazioni. Chi conosce bene il secondo ragiona per stato passivo, classi, maggioranze, omologazione. Nel mezzo si è formato un enorme deposito di convinzioni approssimative, che circolano nei capannoni, negli studi, nei forum e perfino in certi articoli divulgativi: “tanto con la liquidazione giudiziale le cartelle si cancellano”, “senza cartella notificata il Fisco non entra al passivo”, “l’IVA non si tocca mai”, “se l’Agenzia vota no il concordato salta”. Nessuna di queste frasi è completamente falsa. Ed è proprio questo il problema: ognuna nasce da un frammento di verità, spesso da una norma davvero esistita e poi cambiata, che il passaparola ha conservato amputandola delle sue condizioni.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi crede che il debito fiscale si estingua da solo lascia scadere i termini per contestarlo; chi crede che l’IVA sia intoccabile rinuncia in partenza a una proposta che sarebbe stata ammissibile; chi crede che il voto contrario dell’Agenzia sia la fine della storia abbandona una procedura che il tribunale avrebbe potuto omologare comunque. I miti che smonteremo in questa guida sono otto: la cancellazione automatica delle cartelle con l’apertura della procedura; la necessità della cartella notificata per l’ammissione al passivo; l’idea che il credito fiscale non sia più contestabile dopo la riforma sull’estratto di ruolo; la convinzione che serva una transazione fiscale come nel concordato preventivo; l’intangibilità assoluta dell’IVA; l’idea che il concordato lo possa proporre solo il debitore e quando vuole; la certezza che il “no” del Fisco blocchi tutto; e infine la persuasione che l’omologazione liberi anche soci, garanti e coobbligati.
Lo Studio Monardo lavora esattamente nel punto di sovrapposizione tra questi due mondi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: è la competenza che serve quando il credito da esaminare è una cartella, con il suo ruolo, la sua notifica, i suoi accessori e le sue possibili decadenze. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a muoversi dentro la disciplina della crisi e dell’insolvenza dove quella cartella diventa un credito concorsuale da collocare, far votare ed eventualmente falcidiare. Ed è avvocato cassazionista: la verifica del passivo e l’omologazione finiscono spesso davanti alla Suprema Corte, e qui la strategia non cambia mano per strada.
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Mito n. 1 — “Quando si apre la liquidazione giudiziale, le cartelle si cancellano”
Il mito, come circola davvero: “appena il tribunale apre la liquidazione giudiziale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione esce di scena: le cartelle sono bloccate, i pignoramenti saltano, e quello che non viene pagato dalla procedura semplicemente sparisce.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste, ed è robusto. Dal giorno dell’apertura della liquidazione giudiziale scatta davvero un blocco: l’art. 150 CCII stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, e ciò vale anche per i crediti maturati durante la liquidazione stessa. Il debitore che fino al giorno prima riceveva preavvisi di fermo, ipoteche esattoriali e pignoramenti presso terzi, dall’oggi al domani smette di riceverli. L’effetto psicologico è potentissimo: il silenzio viene letto come estinzione.
Ci si mette anche un secondo elemento: spesso, al termine della procedura, l’Erario incassa poco o nulla, perché i crediti tributari di rango chirografario arrivano in fondo alla fila. Chi guarda solo il risultato finale conclude che “il debito è stato cancellato dalla procedura”. E un terzo elemento, più recente: la riforma della riscossione del 2024, con il meccanismo del cosiddetto discarico automatico dei ruoli non riscossi, ha generato l’idea che i carichi vecchi evaporino da soli.
La realtà
Il blocco dell’art. 150 CCII è una regola di concorso, non una causa di estinzione dell’obbligazione tributaria. Significa una cosa sola: il creditore pubblico non può più aggredire individualmente i beni del debitore, perché quei beni sono ormai destinati a una liquidazione unitaria gestita dal curatore. Il credito non muore: cambia soltanto la strada che deve percorrere, e quella strada si chiama ammissione allo stato passivo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione deposita la propria domanda, chiede il riconoscimento del privilegio dove spetta, e concorre con gli altri creditori sul ricavato.
Va aggiunto che il divieto conosce eccezioni espresse (“salvo diversa disposizione della legge”): l’ipotesi classica è quella del credito fondiario, che può proseguire l’esecuzione individuale. Non è dunque nemmeno vero che “tutto si ferma” in senso assoluto.
E soprattutto: ciò che non viene pagato nella procedura resta giuridicamente dovuto, salvo che intervenga un atto ulteriore. Per la persona fisica quell’atto si chiama esdebitazione (artt. 278 e seguenti CCII), che comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti; per la società che accede a un concordato nella liquidazione giudiziale, l’atto si chiama omologazione, con gli effetti dell’art. 248 CCII. Senza uno di questi passaggi, il carico fiscale residuo rimane esattamente dov’era.
C’è poi un dettaglio che smentisce da solo l’intero mito: il discarico automatico previsto dalla riforma della riscossione riguarda i rapporti tra agente della riscossione ed ente creditore, cioè chi resta incaricato di recuperare che cosa. Non è un condono, e non cancella la pretesa nei confronti del contribuente.
La prova
La giurisprudenza più recente è chiarissima sul punto, perché continua a occuparsi di come il credito fiscale entra nella procedura, non di se vi entri. Nel dicembre 2025 la Suprema Corte è intervenuta due volte sul tema dell’insinuazione dei crediti tributari nelle procedure liquidatorie (Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2025, n. 32399 e Cass. civ., Sez. I, 18 dicembre 2025, n. 33070): un contenzioso di questo tipo non avrebbe senso se l’apertura della liquidazione giudiziale estinguesse le cartelle. Sul versante opposto, l’art. 278 CCII elenca in modo tassativo i debiti che restano esclusi dall’esdebitazione, e i tributi non figurano tra questi: segno evidente che, senza esdebitazione, i tributi residui sarebbero ancora esigibili.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per scontata la cancellazione automatica commette tipicamente tre errori in sequenza. Primo: non esamina le domande di ammissione dell’agente della riscossione, lasciando entrare al passivo importi, privilegi e accessori che in parte non spettavano. Secondo: non si attiva per l’esdebitazione, o non ne cura le condizioni, trovandosi dopo la chiusura con lo stesso carico di prima, aggiornato di interessi. Terzo, il più grave per l’imprenditore: scarta a priori l’ipotesi di un concordato nella liquidazione giudiziale, cioè l’unico strumento che avrebbe potuto chiudere la partita fiscale in modo definitivo, ordinato e con un risultato negoziato, per affidarsi all’idea che “tanto si cancella tutto da solo”.
Mito n. 2 — “Se la cartella non è stata notificata al curatore, il credito non può entrare al passivo”
Il mito, come circola davvero: “il curatore deve ricevere le cartelle; se l’Agenzia non prova la notifica di ogni singola cartella, il credito va escluso dallo stato passivo.”
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità è grande e, in un altro contesto, perfettamente corretto. Nel diritto della riscossione la notifica della cartella è un passaggio essenziale: scandisce i termini di decadenza, apre il termine per l’impugnazione, condiziona la possibilità stessa di procedere a riscossione coattiva. Chi ha sempre lavorato in ambito tributario ha ragione a considerarla il fulcro di tutto. L’errore sta nel trasportare quel ragionamento, intatto, nella verifica del passivo, che è un procedimento diverso, con una funzione diversa.
Contribuisce anche la memoria di vecchie massime di merito, e qualche pronuncia isolata, che in passato avevano preteso la prova della notifica: ma è un’impostazione che non corrisponde al diritto vivente.
La realtà
Ai fini dell’ammissione al passivo, la domanda dell’agente della riscossione può fondarsi sull’estratto di ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella di pagamento. La ragione è funzionale: nella verifica del passivo la funzione informativa che nella riscossione ordinaria è svolta dalla notifica della cartella viene assolta dal deposito della domanda di insinuazione, corredata dall’estratto, che porta a conoscenza degli organi della procedura la pretesa e i suoi elementi. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il credito può entrare sulla base del ruolo, ma entra in modo condizionato: se il curatore contesta, il credito va ammesso con riserva, e in quella sede la cartella e la sua notifica tornano a pesare.
La regola oggi è anche di diritto positivo. Il testo unico in materia di versamenti e di riscossione, adottato con D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, prevede espressamente che, per il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa, l’agente della riscossione chieda l’ammissione al passivo sulla base del ruolo, e che, se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito sia ammesso con riserva, anche quando la domanda sia tardiva. Lo stesso testo unico conferma che, nelle ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale successiva alla chiusura di altre procedure, l’insinuazione avviene senza necessità di notificare la cartella.
Esiste però un’altra faccia della medaglia, che il mito ignora e che spesso penalizza il creditore pubblico: ciò che la domanda deve contenere a pena di preclusione. La domanda di ammissione al passivo è immutabile nei suoi elementi costitutivi, e il titolo di prelazione va dedotto lì, non in un atto successivo. Chi insinua un carico indicando genericamente l’importo e pretende poi di specificare il privilegio nelle osservazioni al progetto di stato passivo arriva tardi.
In questa materia conta la doppia lettura, fiscale e concorsuale, dello stesso documento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, ed è questa combinazione che consente di leggere un estratto di ruolo depositato al passivo sia come atto della riscossione sia come domanda giudiziale, con i rispettivi punti deboli.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2025, n. 32399 ha confermato che l’agente della riscossione resta legittimato a insinuare i crediti tributari al passivo sulla base dell’estratto di ruolo, anche dopo l’intervento normativo che ha reso l’estratto non autonomamente impugnabile, precisando che, in caso di contestazione del curatore e conseguente ammissione con riserva, la produzione della cartella torna necessaria. Nello stesso senso, pochi giorni dopo, Cass. civ., Sez. I, 18 dicembre 2025, n. 33070, secondo cui per l’insinuazione dei crediti tributari nelle procedure concorsuali liquidatorie è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione. Sul fronte della rigidità della domanda, Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2025, n. 30639 ha ribadito che la domanda di ammissione al passivo non è modificabile nei suoi elementi costitutivi e che il fatto attributivo del privilegio deve essere dedotto nel ricorso.
Cosa rischia chi ci crede
Il curatore o il debitore che impostano la difesa sul solo argomento “manca la notifica” si giocano l’unica carta che non vale, e perdono per strada quelle che valgono: la prescrizione maturata tra un atto e l’altro, l’insussistenza del presupposto impositivo, il privilegio richiesto per voci che non lo hanno, gli accessori calcolati oltre i limiti di legge, gli oneri di riscossione non dovuti. Peggio: non chiedendo l’ammissione con riserva, rinunciano al meccanismo che avrebbe consentito di portare la contestazione davanti al giudice competente mantenendo la posizione nella procedura.
Mito n. 3 — “Dopo la riforma, l’estratto di ruolo non si può più impugnare: il credito fiscale è ormai incontestabile”
Il mito, come circola davvero: “ormai l’estratto di ruolo non è impugnabile, quindi se il Fisco si insinua con il ruolo nessuno può più discutere quel credito dentro la procedura.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui, la premessa è vera. L’estratto di ruolo, di regola, non è autonomamente impugnabile dal contribuente: è un documento privo di contenuto provvedimentale, una riproduzione di quanto iscritto a ruolo, e la legge ne ha espressamente escluso l’impugnabilità diretta, ammettendo la diretta impugnazione del ruolo e della cartella che si assuma invalidamente notificata soltanto nei casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio. È una regola che ha chiuso una stagione di ricorsi “preventivi” e che è stata molto commentata.
Da lì il salto logico: se non posso impugnare l’estratto, e il Fisco si insinua proprio con l’estratto, allora quel credito è blindato. Il salto è comprensibile, ma confonde due piani: l’impugnazione dell’atto della riscossione e la verifica del credito nel concorso.
La realtà
Nella liquidazione giudiziale la contestazione non passa dall’impugnazione dell’estratto: passa dalla verifica del passivo. Il curatore può contestare la pretesa, e a quel punto il credito viene ammesso con riserva, in attesa che la questione sia decisa dal giudice munito di giurisdizione. La non impugnabilità dell’estratto di ruolo non rende il credito incontestabile: sposta soltanto la sede e il modo in cui la contestazione va fatta valere. È esattamente quanto la Suprema Corte ha avuto cura di precisare quando ha confermato la sufficienza dell’estratto per l’insinuazione.
Il meccanismo, però, non è a disposizione illimitata. L’ammissione con riserva è consentita nei soli casi tassativamente previsti: non è una comoda soluzione di ripiego da invocare ogni volta che una questione appare complicata. Se il caso non rientra tra quelli tipizzati, il giudice delegato deve ammettere o escludere, e la partita si gioca lì.
Sul riparto di giurisdizione, la regola che interessa l’operatore è la seguente: le questioni che attengono all’esistenza e alla misura della pretesa tributaria, compresa l’eccezione di prescrizione del credito tributario, appartengono al giudice tributario, mentre al tribunale della procedura resta la verifica concorsuale (collocazione, graduazione, opponibilità). Chi sbaglia porta il reclamo nella sede sbagliata e perde tempo prezioso.
Un’ultima precisazione, perché anche qui si fa confusione con i calendari: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi i termini processuali corrono anche nel periodo di sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto; davanti alle Corti di giustizia tributaria, invece, la sospensione feriale del 1°-31 agosto opera secondo le regole ordinarie. Trattare allo stesso modo le due scadenze è uno degli errori più banali e più costosi.
La prova
Cass. civ., 2 novembre 2025, n. 28928 ha ribadito che l’estratto di ruolo non è di regola autonomamente impugnabile dal contribuente, in quanto privo di contenuto provvedimentale. Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2025, n. 32399 ha chiarito che tale non impugnabilità non priva l’agente della riscossione della legittimazione a insinuarsi con l’estratto e, specularmente, che la contestazione del curatore conduce all’ammissione con riserva. Sulla tassatività dei casi di ammissione con riserva si veda Cass. civ., Sez. I, n. 26733/2026, che ha escluso l’ammissione riservata al di fuori delle ipotesi tipizzate; sull’ampiezza di quelle ipotesi, in senso favorevole alla riserva quando esiste un giudizio pendente, Cass. civ., Sez. I, n. 30911/2025. Quanto alla prescrizione del credito tributario insinuato, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato il riparto di giurisdizione nei rapporti tra tribunale della procedura e giudice tributario (Cass. civ. n. 24588/2019).
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera incontestabile il credito fiscale lascia cristallizzare al passivo importi che spesso non reggerebbero a un esame serio, e lo fa nel momento peggiore: perché la misura del passivo fiscale determina la percentuale che una futura proposta di concordato dovrà offrire e, soprattutto, il peso del voto del creditore pubblico. Un credito tributario gonfiato non è solo un danno distributivo: è un creditore con più potere di voto di quanto gli spetti.
Mito n. 4 — “Nel concordato in liquidazione giudiziale serve la transazione fiscale, come nel concordato preventivo”
Il mito, come circola davvero: “per toccare i debiti fiscali bisogna sempre depositare una proposta di transazione fiscale agli uffici: senza quella, la falcidia dei crediti tributari è inammissibile.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da una norma vera, che però vive altrove. Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione il trattamento dei crediti tributari e contributivi ha una disciplina sua, con un procedimento dedicato: la proposta va depositata presso gli uffici competenti, l’adesione o il diniego seguono regole proprie, e il tribunale può omologare anche senza adesione alle condizioni di legge. Chi conosce quel meccanismo tende a considerarlo l’unico modo in cui il Fisco può essere “trattato” in una procedura concorsuale.
Si aggiunga che, negli ultimi anni, la transazione fiscale è stata al centro di un’enorme produzione di commenti e di pronunce: è diventata, nell’immaginario, la porta obbligata per qualunque falcidia di crediti pubblici.
La realtà
Nel concordato nella liquidazione giudiziale non esiste un procedimento di transazione fiscale analogo a quello previsto per il concordato preventivo. Il Codice della crisi non contiene, per questa procedura, una norma che riproduca lo schema dell’art. 88 CCII. Il credito tributario è trattato come gli altri crediti concorsuali: viene ammesso al passivo, classificato secondo il suo rango, inserito nella proposta e sottoposto al voto, senza che occorra attivare un procedimento negoziale separato con gli uffici.
Questo non significa che il creditore pubblico sia privo di tutele: significa che le sue tutele sono quelle del concorso. Opera anzitutto il limite generale dell’art. 240, comma 4, CCII sui creditori muniti di prelazione, che possono essere soddisfatti parzialmente purché il piano assicuri loro una misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione: una formulazione che il correttivo-ter del 2024 ha reso più precisa proprio per ancorarla al valore dei beni gravati. Opera poi il meccanismo del voto, con la particolarità, decisiva nella pratica, che il silenzio del creditore vale come consenso ai sensi dell’art. 244, comma 2, CCII. E opera infine, dal correttivo, un controllo giudiziale di convenienza quando l’ente pubblico abbia votato contro: l’art. 245, comma 5, CCII consente l’omologazione se la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o degli enti equiparati risulta conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente.
Il quadro, dunque, è rovesciato rispetto al mito: non serve una transazione fiscale, ma serve una proposta che regga il confronto con lo scenario liquidatorio. È un onere diverso, e in molti casi più gravoso, perché impone di dimostrare numeri, non di ottenere una firma.
La prova
Il dato normativo è il più eloquente: il correttivo-ter è intervenuto sull’art. 245, comma 5, CCII per disciplinare l’omologazione in caso di voto negativo dell’amministrazione finanziaria e degli enti equiparati, introducendo nel concordato della liquidazione giudiziale una forma di superamento del dissenso dei creditori pubblici, mentre nessuna norma ha esteso a questa procedura lo schema procedimentale della transazione fiscale. Sul piano dei principi, la Suprema Corte ha mostrato più volte che le discipline dell’omologazione forzosa non sono intercambiabili tra procedure: Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555, in tema di concordato minore, ha escluso che operi il richiamo alla disciplina del concordato preventivo proprio perché la procedura minore contiene una regola sua. Lo stesso metodo vale, a maggior ragione, per il concordato nella liquidazione giudiziale.
Cosa rischia chi ci crede
Due errori opposti, entrambi letali. Il primo: avviare un’inutile interlocuzione con gli uffici come se si dovesse “negoziare” una transazione, perdendo settimane e, nei casi peggiori, lasciando scadere la finestra temporale in cui la proposta poteva essere presentata. Il secondo: rinunciare del tutto al concordato ritenendo che, senza l’adesione dell’Agenzia, non ci sia nulla da fare. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: la procedura prosegue in liquidazione pura, con tempi più lunghi, costi di procedura che erodono l’attivo e creditori che incassano meno di quanto avrebbero potuto.
Mito n. 5 — “L’IVA non si può toccare: va pagata per intero, sempre”
Il mito, come circola davvero: “puoi falcidiare tutto, ma non l’IVA e non le ritenute: quelle vanno pagate al cento per cento, altrimenti la proposta è inammissibile.”
Perché ci credono in tanti
Questo è forse il mito meglio fondato di tutti, perché per anni è stato diritto vigente. Sotto la vecchia legge fallimentare, la disciplina speciale della transazione fiscale prevedeva, per l’IVA e per le ritenute operate e non versate, la sola dilazione e non la falcidia. La Corte di cassazione, con due sentenze gemelle del 4 novembre 2011 (nn. 22931 e 22932), aveva affermato l’intangibilità del debito IVA anche nel concordato preventivo senza transazione fiscale, ritenendo quella previsione espressione di una regola sostanziale e inderogabile. Per tutta una generazione di professionisti, “l’IVA non si tocca” è stata una verità operativa, ripetuta nei pareri e nelle attestazioni.
Il mito, insomma, non nasce da un fraintendimento: nasce da una norma che è stata davvero in vigore e che è poi cambiata. È il caso classico della regola vecchia creduta ancora viva.
La realtà
Il quadro si è capovolto in tre passaggi. Primo: la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente circoscritto la regola di intangibilità alla sola disciplina speciale della transazione fiscale, escludendo che potesse essere estesa al concordato che quella transazione non conteneva. Secondo: la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la pronuncia del 2016 poi richiamata dalla stessa Amministrazione finanziaria, ha affermato che il diritto dell’Unione non osta al pagamento parziale del credito IVA in una procedura concorsuale, quando un esperto indipendente attesti che quel credito non riceverebbe un trattamento migliore nell’alternativa liquidatoria. Terzo: il legislatore ha riscritto la materia e l’Agenzia delle Entrate ne ha preso atto, chiarendo che la falcidia dei crediti tributari, IVA compresa, con degradazione a chirografo della parte non soddisfatta, non equivale a una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’imposta.
Oggi, nel concordato nella liquidazione giudiziale, l’IVA non gode di alcuna immunità: come ogni credito assistito da prelazione, può essere soddisfatta parzialmente purché sia rispettato il limite dell’art. 240, comma 4, CCII, cioè la misura realizzabile in caso di liquidazione dei beni gravati dalla causa di prelazione, e purché il trattamento non alteri l’ordine delle cause legittime di prelazione. Il vincolo non è più “pagare tutto”: è “non pagare meno di quanto il creditore otterrebbe proseguendo la liquidazione”.
Resta vero, e va detto con precisione, che il credito IVA mantiene il suo rango privilegiato e che gli accessori seguono il grado del tributo cui accedono, mentre le sanzioni, secondo l’impostazione consolidata, non godono della prelazione: è un dettaglio tecnico che cambia radicalmente i numeri di una proposta, perché sposta masse rilevanti dal privilegio al chirografo.
La prova
Il percorso è documentato: dalle sentenze gemelle Cass. 22931 e 22932 del 4 novembre 2011, che affermavano l’infalcidiabilità, si è passati a Cass. civ. 27 dicembre 2016, n. 26988, che ha ricondotto la regola dell’intangibilità alla sola disciplina speciale del concordato con transazione fiscale, escludendone l’estensione alla disciplina generale; sino alla presa d’atto dell’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 16/E del 23 luglio 2018, che ha riconosciuto l’ammissibilità della falcidia e il declassamento a chirografo della quota non soddisfatta.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio qui è di segno opposto a quello degli altri miti: non si subisce un danno, lo si auto-infligge. L’imprenditore o il terzo assuntore che costruiscono una proposta prevedendo il pagamento integrale dell’IVA perché “non si può fare altrimenti” destinano a un solo creditore risorse che la legge consentiva di distribuire secondo l’ordine delle prelazioni. Il risultato è una proposta più costosa, spesso insostenibile, che o non viene presentata o viene presentata e non regge. In molti casi è esattamente questa convinzione a far naufragare un concordato che sarebbe stato fattibile.
Mito n. 6 — “Il concordato lo può proporre solo il debitore, e può farlo quando vuole”
Il mito, come circola davvero: “è il debitore che propone il concordato, come nel concordato preventivo; se vuole può farlo in qualsiasi momento della procedura.”
Perché ci credono in tanti
L’origine è la familiarità con il concordato preventivo, dove la proposta è effettivamente del debitore e precede l’apertura della liquidazione. Chi applica quello schema al concordato endoconcorsuale si trova davanti a una fotocopia sbagliata. C’è poi un secondo fattore: nella pratica, la proposta del terzo assuntore è tradizionalmente poco pubblicizzata, perché nasce da trattative riservate, e molti imprenditori ne ignorano semplicemente l’esistenza.
La realtà
L’art. 240 CCII disegna una platea di proponenti ampia e un calendario asimmetrico. Creditori e terzi possono proporre il concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato. Il debitore, invece, può proporlo solo dopo che sia decorso un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e prima che siano trascorsi due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo. La differenza di trattamento non è un capriccio: la finestra ritardata per il debitore serve a incentivarlo a cercare prima una soluzione negoziata della crisi, invece di attendere che la pendenza della procedura spinga i creditori ad accontentarsi.
Il contenuto della proposta è altrettanto flessibile di quanto il mito non immagini: suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra classi con indicazione delle ragioni, ristrutturazione dei debiti con qualsiasi forma, inclusa la cessione dei beni, l’accollo o altre operazioni straordinarie. La proposta di un creditore o di un terzo può prevedere anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa, se autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può inoltre limitare gli impegni assunti ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva al tempo della proposta.
Per i gruppi di imprese, il correttivo ha aggiunto all’art. 240 il comma 4-bis: quando il tribunale ha disposto l’apertura di una liquidazione giudiziale unitaria, la proposta può essere presentata con una domanda unica, con più domande coordinate o con domanda autonoma.
Un ultimo elemento spesso ignorato: quando sono sottoposte al voto più proposte, l’art. 244, comma 4, CCII, nel testo riscritto dal correttivo, considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, quella presentata per prima. Significa che la competizione tra proposte è un dato strutturale della procedura, non un’anomalia.
La prova
Oltre al testo dell’art. 240 CCII nella versione vigente dal 28 settembre 2024, la giurisprudenza ha confermato la fisionomia “aperta” dell’istituto. Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258 ha stabilito che, di fronte a una proposta del terzo, il voto del proponente e delle società a questo correlate non va escluso dal computo ai fini del riscontro dell’approvazione, non ravvisandosi un conflitto di interessi tra i partecipanti: una decisione che presuppone e valorizza proprio il ruolo del terzo proponente. Sulla posizione del debitore, Cass. civ., Sez. I, n. 25924/2022 ha ritenuto ammissibile che la proposta formulata dal terzo preveda la liberazione immediata del fallito, escludendo l’applicabilità del divieto di accollo liberatorio del debito d’imposta previsto dallo Statuto del contribuente.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che la proposta spetti solo al debitore perde due occasioni. La prima è temporale: aspetta l’anno richiesto per sé, quando un creditore o un investitore terzo avrebbe potuto muoversi subito, anche prima dell’esecutività dello stato passivo, in una fase in cui l’attivo è ancora integro e i costi di procedura non lo hanno eroso. La seconda è strategica: non cerca un assuntore. In moltissime liquidazioni giudiziali con forte esposizione verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la via d’uscita realistica non è il patrimonio del debitore ma la finanza di un terzo che rileva l’attivo e assume gli obblighi concordatari. Ignorare questa possibilità significa consegnare la procedura al suo esito naturale.
Mito n. 7 — “Se l’Agenzia vota contro, il concordato salta”
Il mito, come circola davvero: “con un debito fiscale così grosso decide tutto l’Agenzia: se vota no, non c’è omologazione.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è aritmetico. Quando il credito tributario rappresenta una quota rilevante del passivo ammesso, il voto del creditore pubblico è spesso determinante per il raggiungimento delle maggioranze. Non è una percezione: è un calcolo. Da qui l’equazione “Fisco contrario uguale concordato morto”, che fino a qualche anno fa era anche sostanzialmente corretta, almeno in questa procedura.
Contribuisce anche una certa prudenza degli uffici, che in passato hanno frequentemente espresso dinieghi o voti negativi: l’esperienza concreta ha rafforzato la credenza.
La realtà
Due meccanismi, letti insieme, smontano il mito. Il primo è il silenzio-assenso: ai sensi dell’art. 244, comma 2, CCII il creditore che non vota si intende consenziente, e nelle procedure reali l’inerzia dell’ente non è affatto rara. Il secondo è il superamento giudiziale del dissenso: con l’art. 245, comma 5, CCII, come riscritto dal correttivo-ter, il tribunale può omologare anche quando l’amministrazione finanziaria o gli enti equiparati hanno votato contro, se la proposta di soddisfacimento di quei creditori è conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale, valutazione che si appoggia anche alla relazione del professionista indipendente.
Il parametro è stato affinato dal correttivo proprio per renderlo più puntuale: non un generico confronto con “la liquidazione”, ma il confronto con la prosecuzione di quella liquidazione giudiziale, con i suoi tempi residui, i suoi costi e la sua prevedibile realizzazione. È un giudizio di numeri, ed è qui che si vince o si perde.
La giurisprudenza di legittimità, intervenuta sul meccanismo gemello previsto per il concordato preventivo, ha precisato la natura di questo controllo in termini che orientano anche il nostro istituto: il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria e non un autonomo requisito di meritevolezza del debitore; neppure violazioni tributarie sistematiche o deliberate bastano, da sole, a precludere l’omologazione. È un principio che ribalta l’approccio difensivo tradizionale degli uffici, che spesso argomentano sulla condotta fiscale pregressa anziché sui numeri.
Attenzione però, perché il mito opposto è altrettanto pericoloso. Il superamento del dissenso non è un automatismo: la Suprema Corte ha stigmatizzato come uso distorto dell’istituto la richiesta di omologazione forzosa in un contesto in cui l’Amministrazione finanziaria era l’unico creditore interessato e mancava un numero significativo di creditori aderenti, confermando il rigetto dell’omologazione di un piano che si risolveva in una mera falcidia imposta al Fisco. La regola, insomma, serve a impedire che un singolo dissenso blocchi un risultato conveniente per tutti; non serve a costruire una procedura concorsuale contro un creditore solo.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 ha affermato che, ai fini dell’omologazione forzata, il controllo del tribunale riguarda la convenienza dell’offerta rispetto al soddisfacimento ricavabile dall’alternativa liquidatoria, e non la meritevolezza del debitore, con la conseguenza che neppure la violazione sistematica degli obblighi tributari preclude di per sé l’omologazione. In senso limitativo, Cass. civ., Sez. I, n. 4365/2026 ha qualificato come uso distorto dell’istituto la richiesta di superamento del dissenso in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, quando l’Amministrazione finanziaria è l’unico creditore interessato. Sul metodo della ristrutturazione forzosa e sul valore dell’approvazione anche di una sola classe penalizzata dall’alternativa liquidatoria si veda Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera il voto contrario del Fisco una condanna definitiva chiude la pratica il giorno in cui arriva il diniego, senza nemmeno predisporre la documentazione che avrebbe consentito al tribunale di valutare la convenienza. E chi, all’opposto, dà per scontato il superamento del dissenso costruisce proposte prive di adesioni private reali, destinate a essere respinte. Nel mezzo c’è l’unica strada percorribile: una relazione di convenienza costruita con dati verificabili e una struttura di consensi che non si regga esclusivamente sul forzamento del voto pubblico.
Mito n. 8 — “Con l’omologazione i debiti fiscali spariscono per tutti: soci, garanti, coobbligati”
Il mito, come circola davvero: “una volta omologato il concordato, le cartelle sono chiuse: l’Agenzia non può più chiedere nulla a nessuno, neanche ai soci o a chi aveva firmato le fideiussioni.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità, anche qui, è ampio. L’art. 248 CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. È una regola di grande portata: chi non si è insinuato subisce comunque la falcidia. Letta di corsa, sembra dire che il debito è chiuso erga omnes.
Si aggiunga la confusione, diffusissima, tra l’effetto esdebitatorio del concordato e l’esdebitazione del debitore persona fisica, che è un istituto diverso con regole proprie.
La realtà
Lo stesso art. 248 CCII contiene il limite che il mito cancella: i creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dunque, può continuare a escutere integralmente il garante, il coobbligato solidale, il terzo datore. E per chi non ha presentato domanda di ammissione al passivo c’è un’ulteriore limitazione: la falcidia lo vincola, ma non gli si estendono le garanzie prestate nel concordato da terzi.
Anche l’ambito soggettivo è più stretto di quanto si creda: gli effetti liberatori riguardano i creditori concorsuali del soggetto che ha ottenuto il concordato, e non si propagano automaticamente ad altre società del medesimo gruppo. Nella realtà delle imprese familiari, dove la stessa cartella può riguardare più entità collegate o essere assistita da garanzie incrociate, è una precisazione decisiva.
Va poi ricordato che il concordato omologato non è un punto di non ritorno assoluto: restano i poteri di vigilanza del giudice delegato, del comitato dei creditori e del curatore sull’esecuzione (art. 249 CCII), e l’inadempimento può condurre alla risoluzione, con riapertura della procedura. Il correttivo ha previsto, su un piano diverso, la salvezza degli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione.
Per la persona fisica, infine, la liberazione dai debiti residui passa dall’esdebitazione: i debiti tributari e contributivi rientrano tra quelli che l’esdebitazione rende inesigibili, mentre restano esclusi, tra gli altri, le sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti. È una distinzione che, su un carico esattoriale composto da tributo, interessi e sanzioni, produce effetti molto concreti.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 24 giugno 2026, n. 21449 ha precisato che gli effetti esdebitatori del concordato restano confinati ai creditori concorsuali della società che ha proposto e ottenuto la procedura, senza estendersi alle società controllate del gruppo. Sul regime successivo all’omologazione, Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054 ha affermato che la procedura chiusa a seguito dell’omologazione può essere riaperta solo se il concordato è stato risolto o annullato; e Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7059 ha stabilito che, in caso di risoluzione e riapertura, il vincolo di destinazione costituito dal proponente su un proprio immobile continua a operare a vantaggio dei creditori anteriori aderenti. Sulla liberazione del debitore nella proposta del terzo, Cass. civ., Sez. I, n. 25924/2022.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio ricade quasi sempre su chi non è parte della procedura: l’amministratore che aveva garantito i debiti fiscali, il socio coobbligato, il familiare che aveva concesso ipoteca. Mentre la società chiude la propria vicenda con l’omologazione, costoro restano esposti per l’intero, e scoprono la propria posizione quando arriva il primo atto esecutivo. La pianificazione corretta prevede il contrario: la posizione dei garanti va esaminata prima, insieme alla proposta, valutando se e come includerla nell’operazione, oppure se per quelle persone fisiche la strada sia una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il mito alla prova dei numeri
Le convinzioni sbagliate producono numeri sbagliati. Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati di fantasia ma coerenti con i termini e i meccanismi di legge: servono a mostrare che cosa accade davvero a chi agisce credendo al mito.
Simulazione 1 — “Tanto le cartelle si cancellano”. Liquidazione giudiziale di una S.r.l. aperta il 14 marzo. Passivo ammesso: 1.347.000 €, di cui 612.400 € insinuati dall’agente della riscossione (473.900 € in privilegio, 138.500 € in chirografo tra sanzioni e accessori non privilegiati). L’amministratore, convinto che la procedura “azzeri” le cartelle, non segnala al curatore che due dei carichi insinuati, per complessivi 91.200 €, derivano da ruoli risalenti rispetto ai quali, tra l’ultimo atto interruttivo e la domanda di insinuazione, erano decorsi oltre cinque anni. Il credito viene ammesso per intero. Conseguenze in sequenza: la massa privilegiata da soddisfare cresce di 91.200 €; il peso del voto del creditore pubblico sul totale ammesso passa dal 38,7% al 45,5%, rendendolo determinante in qualunque futura votazione; la percentuale offribile ai chirografari in una proposta di concordato si riduce di circa tre punti. Se invece la contestazione fosse stata sollevata in sede di verifica, il credito sarebbe stato ammesso con riserva e la questione decisa nella sede competente: nello scenario in cui la contestazione risulta fondata, la stessa proposta avrebbe potuto offrire ai chirografari una percentuale superiore a parità di risorse.
Simulazione 2 — “L’IVA va pagata per intero”. Attivo realizzabile stimato dal curatore: 418.000 €. Passivo: IVA in privilegio 236.700 €, altri privilegi anteriori di grado poziore 109.400 €, chirografari 884.300 €. Un terzo è disponibile ad assumere il concordato apportando finanza esterna per 180.000 €. Ipotesi A, costruita sul mito: la proposta prevede il pagamento integrale dell’IVA. Dopo i privilegi di grado superiore e i costi di procedura, le risorse residue si esauriscono quasi interamente sul credito erariale e ai chirografari resta una percentuale dell’ordine di pochi punti; l’assuntore valuta l’operazione non sostenibile e si ritira. Ipotesi B, costruita sulla legge: l’attestatore stima in 164.300 € la somma che l’IVA realizzerebbe, in ragione della collocazione preferenziale, proseguendo la liquidazione; la proposta offre all’erario 171.000 €, cioè una misura non inferiore a quella realizzabile sui beni gravati, e destina il residuo ai chirografari. Risultato: proposta ammissibile, assuntore che resta, creditore pubblico che incassa più di quanto avrebbe ottenuto dalla prosecuzione, chirografari che per la prima volta vedono una percentuale. Il mito, nell’ipotesi A, non ha protetto nessuno: ha solo fatto fallire l’operazione.
Simulazione 3 — “Se il Fisco vota no è finita” e “con l’omologa sono tutti liberi”. Stesso scenario della simulazione 2, ipotesi B. L’ente pubblico vota contro. Il proponente, convinto che la partita sia chiusa, non deposita alcuna documentazione a sostegno della convenienza. Il tribunale, privo degli elementi per il confronto con l’alternativa liquidatoria, non ha materiale su cui esercitare il controllo previsto dall’art. 245, comma 5, CCII. Se invece la relazione del professionista indipendente avesse documentato che la prosecuzione della liquidazione avrebbe prodotto per l’erario 164.300 € in un orizzonte di ulteriori due anni, a fronte di 171.000 € pagabili entro novanta giorni dall’omologazione, il voto negativo sarebbe stato esaminato alla luce di quel confronto. Secondo elemento: l’ex amministratore aveva prestato fideiussione per 240.000 € a garanzia di parte dei carichi fiscali. A concordato omologato ed eseguito, egli ritiene di essere liberato. Non lo è: ai sensi dell’art. 248 CCII i creditori conservano l’azione per l’intero contro fideiussori e coobbligati, e la sua posizione andava affrontata contestualmente, non scoperta dopo.
Il fondo di verità
Se si mettono in fila i frammenti veri da cui questi otto miti sono nati, si ottiene un quadro normativo del tutto coerente: il passaparola non ha inventato nulla, ha solo smarrito le condizioni.
È vero che l’apertura della liquidazione giudiziale blocca le azioni esecutive individuali: l’art. 150 CCII lo dice espressamente, e il blocco copre anche i crediti maturati durante la procedura. Ciò che il mito elimina è l’inciso iniziale, “salvo diversa disposizione della legge”, e soprattutto la natura del blocco, che è processuale e non estintiva.
È vero che il credito fiscale entra al passivo sulla base del ruolo, senza previa notifica della cartella: oggi lo prevede il testo unico in materia di versamenti e riscossione del 2025 e lo conferma la giurisprudenza di legittimità più recente. Ciò che il mito elimina è il meccanismo compensativo, cioè l’ammissione con riserva nel caso di contestazione, che restituisce al curatore la possibilità di discutere la pretesa nella sede dovuta.
È vero che l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. Ciò che il mito elimina è la distinzione tra impugnazione dell’atto e verifica del credito nel concorso: due percorsi distinti, con giudici e tempi propri.
È vero che la transazione fiscale esiste e ha un procedimento rigoroso. Ciò che il mito elimina è il suo perimetro: quel procedimento appartiene al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione, non al concordato nella liquidazione giudiziale, dove il credito pubblico è trattato con le regole del concorso e con il controllo di convenienza dell’art. 245, comma 5, CCII.
È vero che per anni l’IVA è stata infalcidiabile, e che due sentenze gemelle del 2011 lo avevano affermato con nettezza. Ciò che il mito elimina è tutto ciò che è accaduto dopo: la riconduzione della regola alla sola disciplina speciale, l’intervento della Corte di giustizia, la riscrittura legislativa, la presa d’atto dell’Amministrazione finanziaria nel 2018.
È vero che il debitore può proporre il concordato. Ciò che il mito elimina è che non è il solo a poterlo fare e che, anzi, è l’unico a dover attendere: un anno dall’apertura, e comunque entro due anni dall’esecutività dello stato passivo.
È vero che il voto dell’Agenzia è spesso determinante. Ciò che il mito elimina è il silenzio-assenso dell’art. 244, comma 2, CCII e il superamento giudiziale del dissenso introdotto dal correttivo, insieme al suo limite: non è uno strumento per costruire una procedura contro un creditore unico.
È vero, infine, che il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, anche i non insinuati. Ciò che il mito elimina è la frase immediatamente successiva dell’art. 248 CCII, quella che conserva ai creditori l’azione integrale contro coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso.
Ricomposti così, i frammenti raccontano una regola unica: in questa materia nulla è automatico, né in senso favorevole né in senso sfavorevole. Tutto dipende da adempimenti, termini e numeri.
Mito vs realtà in tabella
La tabella che segue riassume gli otto miti e la regola che li corregge. Va letta come una mappa di orientamento, non come un sostituto dell’analisi del singolo caso: ogni voce presuppone verifiche documentali che cambiano da procedura a procedura, a partire dall’esame delle domande di ammissione al passivo e dalla loro documentazione.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| “Con l’apertura della liquidazione giudiziale le cartelle si cancellano” | L’art. 150 CCII blocca le azioni esecutive individuali, salvo diversa disposizione di legge, ma non estingue il credito: l’Agenzia si insinua al passivo e il residuo resta dovuto salvo esdebitazione od omologazione del concordato |
| “Senza cartella notificata al curatore il credito non entra al passivo” | L’insinuazione avviene sulla base del ruolo; in caso di contestazione del curatore il credito è ammesso con riserva e lì la cartella torna rilevante |
| “L’estratto di ruolo non è impugnabile, quindi il credito è incontestabile” | La contestazione non passa dall’impugnazione dell’estratto ma dalla verifica del passivo, con ammissione con riserva nei casi tassativi e decisione nella sede munita di giurisdizione |
| “Serve la transazione fiscale come nel concordato preventivo” | Il concordato nella liquidazione giudiziale non prevede quel procedimento: il credito pubblico vota con le regole del concorso, con silenzio-assenso e controllo di convenienza ex art. 245, comma 5, CCII |
| “L’IVA non si tocca mai” | L’IVA è falcidiabile nei limiti dell’art. 240, comma 4, CCII, cioè non meno di quanto realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sui beni gravati |
| “Il concordato lo propone solo il debitore, quando vuole” | Creditori e terzi possono proporlo anche prima dell’esecutività dello stato passivo; il debitore solo dopo un anno dall’apertura ed entro due anni dall’esecutività dello stato passivo |
| “Se l’Agenzia vota contro, il concordato salta” | Il silenzio vale consenso e il tribunale può omologare se la proposta è conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione, fermo il divieto di usi distorti dell’istituto |
| “Con l’omologazione sono liberi tutti, anche garanti e soci” | L’art. 248 CCII vincola i creditori anteriori ma conserva loro l’azione integrale contro coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso; gli effetti non si estendono automaticamente ad altre società del gruppo |
Le domande di verifica
Dipende. È vero che posso ignorare le cartelle una volta aperta la liquidazione giudiziale? Sul piano delle azioni esecutive individuali il blocco opera ed è reale. Sul piano del credito, no: la pretesa entra nella procedura attraverso la domanda di ammissione, e proprio quella domanda va esaminata nel dettaglio, voce per voce, perché determina quanto il creditore pubblico incasserà e quanto peserà il suo voto.
No. È vero che senza la notifica della cartella il credito va escluso? L’agente della riscossione può insinuarsi sulla base dell’estratto di ruolo, e la produzione della cartella diventa necessaria nel diverso momento in cui il curatore contesti e il credito sia ammesso con riserva. Impostare la difesa solo sulla notifica significa rinunciare alle contestazioni che invece possono incidere: prescrizione, insussistenza della pretesa, privilegi richiesti indebitamente, accessori oltre i limiti.
Sì, ma a condizioni precise. È vero che l’IVA si può falcidiare? Sì, nel concordato della liquidazione giudiziale il credito IVA è trattato come ogni credito privilegiato: può essere soddisfatto parzialmente purché la misura non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni gravati dalla prelazione e purché non si alteri l’ordine delle cause legittime di prelazione. Serve un’attestazione che regga questi numeri.
No. È vero che devo presentare una transazione fiscale agli uffici? Non in questa procedura. Qui non esiste un procedimento di transazione fiscale analogo a quello del concordato preventivo: la proposta si sottopone al voto dei creditori, e l’eventuale dissenso del creditore pubblico si affronta con il controllo di convenienza previsto dall’art. 245, comma 5, CCII.
Dipende dai numeri, non dalla condotta. È vero che il tribunale può omologare nonostante il voto contrario del Fisco? Sì, quando la proposta risulta conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il controllo verte sulla convenienza e non su un autonomo requisito di meritevolezza del debitore, ma ha anche sanzionato gli usi distorti dell’istituto quando il creditore pubblico è sostanzialmente l’unico interessato.
No, e questo è il punto più trascurato. È vero che l’omologazione libera anche i garanti? No. I creditori conservano l’azione per l’intero contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Chi ha firmato garanzie sui debiti fiscali della società deve affrontare la propria posizione con un percorso autonomo.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali e normativi utilizzati in questa guida, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi.
1) Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2025, n. 32399. L’agente della riscossione resta legittimato a chiedere l’ammissione al passivo dei crediti tributari producendo l’estratto di ruolo, nonostante la sopravvenuta non impugnabilità dell’estratto; se il curatore contesta, il credito va ammesso con riserva e in quella sede occorre la cartella. Rilevanza: smonta il mito n. 2 e ridimensiona il n. 3, indicando dove si sposta la contestazione.
2) Cass. civ., Sez. I, 18 dicembre 2025, n. 33070. Ai fini dell’insinuazione dei crediti tributari al passivo delle procedure concorsuali liquidatorie è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione. Rilevanza: conferma a distanza di pochi giorni l’orientamento, rendendo definitivamente insostenibile l’argomento della mancata notifica.
3) Cass. civ., 2 novembre 2025, n. 28928. In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è di regola autonomamente impugnabile dal contribuente, trattandosi di documento privo di contenuto provvedimentale. Rilevanza: è la premessa vera del mito n. 3, che però non si traduce in incontestabilità del credito nel concorso.
4) Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2025, n. 30639. La domanda di ammissione al passivo è immutabile nei suoi elementi costitutivi e il fatto attributivo del privilegio deve essere dedotto nel ricorso, non potendo essere integrato con atti successivi al deposito del progetto di stato passivo. Rilevanza: individua un terreno di contestazione reale delle insinuazioni fiscali, alternativo all’argomento inefficace della notifica.
5) Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 949. Sugli effetti interruttivi della prescrizione derivanti dalla domanda di insinuazione al passivo, in una vicenda relativa a crediti dell’agente della riscossione, con applicazione del termine decennale ritenuta corretta nel merito. Rilevanza: dimostra che la prescrizione dei carichi è un terreno vivo di contenzioso, da verificare e non da presumere in un senso o nell’altro.
6) Cass. civ. n. 24588/2019. In tema di crediti tributari insinuati al passivo e di eccezione di prescrizione, la pronuncia affronta il riparto di attribuzioni tra tribunale della procedura e giudice tributario. Rilevanza: conferma che la contestazione del credito fiscale nel concorso segue percorsi propri, smontando l’idea del credito “blindato”.
7) Cass. civ., Sez. I, n. 26733/2026. L’ammissione al passivo con riserva è consentita soltanto nei casi tassativamente indicati dalla legge e non può essere disposta per la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento. Rilevanza: delimita lo strumento su cui si regge la difesa corretta contro le insinuazioni fiscali contestate.
8) Cass. civ., Sez. I, n. 30911/2025. È possibile l’ammissione con riserva anche del credito oggetto di accertamento contenuto in una sentenza pronunciata prima dell’apertura della procedura e impugnata, con scioglimento della riserva al verificarsi dell’evento. Rilevanza: mostra l’estensione applicativa della riserva, utile nelle verifiche con contenzioso pendente.
9) Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nell’omologazione forzosa il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e non un autonomo requisito di meritevolezza del debitore; neppure violazioni tributarie sistematiche e deliberate precludono di per sé l’omologazione. Rilevanza: smonta il mito n. 7 e sposta il baricentro della difesa dalla condotta ai numeri.
10) Cass. civ., Sez. I, n. 4365/2026. In materia di accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, la richiesta di omologazione forzosa in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, con l’Amministrazione finanziaria quale unico creditore interessato, integra un uso distorto dell’istituto. Rilevanza: fissa il limite del superamento del dissenso, contro il mito speculare dell’omologazione “comunque”.
11) Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. In tema di omologazione forzosa, è sufficiente l’approvazione da parte di almeno una classe di creditori che sarebbe soddisfatta, in tutto o in parte, applicando l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Rilevanza: chiarisce la logica del confronto con lo scenario liquidatorio che governa anche il controllo di convenienza.
12) Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. In tema di concordato minore, l’esistenza di una disciplina specifica dell’omologazione forzosa esclude il richiamo a quella dettata per il concordato preventivo. Rilevanza: conferma il metodo che vale anche per il concordato nella liquidazione giudiziale, dove la disciplina della transazione fiscale non è importabile.
13) Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258. Nel concordato con proposta del terzo, il voto del proponente e delle società correlate non va escluso dal computo ai fini del riscontro dell’approvazione, non sussistendo conflitto di interessi tra i partecipanti. Rilevanza: smonta il mito n. 6, valorizzando il ruolo del terzo proponente.
14) Cass. civ., Sez. I, n. 25924/2022. La proposta di concordato formulata dal terzo può prevedere la liberazione immediata del debitore, senza che operi il divieto di accollo liberatorio del debito d’imposta previsto dallo Statuto del contribuente. Rilevanza: incrocia direttamente il tema fiscale con la struttura della proposta dell’assuntore.
15) Cass. civ., Sez. I, 24 giugno 2026, n. 21449. Gli effetti esdebitatori del concordato riguardano i creditori concorsuali della società che ha proposto e ottenuto la procedura e non si estendono automaticamente a quelli delle società controllate. Rilevanza: smonta il mito n. 8 sul versante dei gruppi.
16) Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054 e n. 7059. La procedura chiusa a seguito dell’omologazione può essere riaperta solo in presenza di risoluzione o annullamento del concordato; in caso di riapertura, il vincolo di destinazione costituito dal proponente su un proprio immobile continua a operare a favore dei creditori anteriori aderenti. Rilevanza: delimita la stabilità dell’omologazione e la sorte delle garanzie del proponente.
17) Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 12096. Per i crediti non prededucibili sorti nel corso della procedura, il termine per l’insinuazione al passivo è di sessanta giorni dal momento in cui si sono originati. Rilevanza: scandisce i tempi della verifica, rilevanti anche per i carichi fiscali successivi all’apertura.
18) Cass. civ. 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932; Cass. civ. 27 dicembre 2016, n. 26988; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 23 luglio 2018. La prima coppia di pronunce aveva affermato l’infalcidiabilità dell’IVA; la seconda ha ricondotto quella regola alla sola disciplina speciale della transazione fiscale; la circolare ha preso atto dell’ammissibilità della falcidia con degradazione a chirografo della parte non soddisfatta. Rilevanza: ricostruisce la parabola completa del mito n. 5.
Sul piano normativo, i riferimenti essenziali sono gli artt. 150, 240, 244, 245, 248, 249 e 278 CCII nel testo risultante dal D.Lgs. 136/2024, il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (testo unico in materia di versamenti e di riscossione) e il D.Lgs. 110/2024 per la riforma della riscossione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro, in questa materia, consiste prima di tutto nel separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato. Ecco, in concreto, che cosa facciamo.
- Analizziamo la domanda di ammissione al passivo dell’agente della riscossione voce per voce, distinguendo tributo, interessi, sanzioni, oneri di riscossione e spese, e verificando per ciascuna voce il rango richiesto rispetto a quello effettivamente spettante.
- Ricostruiamo la storia di ogni carico confrontando ruoli, estratti, relate di notifica e atti interruttivi, per individuare decadenze, prescrizioni maturate e duplicazioni tra più insinuazioni.
- Predisponiamo le contestazioni del curatore o del debitore in sede di verifica, chiedendo, dove ne ricorrono i presupposti tassativi, l’ammissione con riserva e impostando il successivo giudizio nella sede munita di giurisdizione.
- Redigiamo osservazioni al progetto di stato passivo e, se necessario, l’opposizione, curando che ogni eccezione sia formulata nei termini e nelle forme che ne consentono l’esame.
- Costruiamo la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, scegliendo la struttura (cessione dei beni, accollo, assunzione da parte di un terzo, operazioni straordinarie), la formazione delle classi e il trattamento dei crediti pubblici nel rispetto del limite dell’art. 240, comma 4, CCII.
- Calcoliamo lo scenario alternativo con il professionista indipendente, documentando che cosa produrrebbe davvero la prosecuzione della liquidazione giudiziale per ciascun creditore pubblico, perché è su quel confronto che si gioca l’omologazione in caso di voto negativo.
- Gestiamo la fase del voto e dell’omologazione, inclusa l’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria o gli enti equiparati esprimano dissenso, e seguiamo le opposizioni dei creditori.
- Verifichiamo la posizione dei garanti, dei coobbligati e dei soci, valutando per ciascuno il percorso più adatto, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento quando il soggetto non è assoggettabile a liquidazione giudiziale.
- Curiamo l’esecuzione del concordato e il rapporto con gli organi della procedura, monitorando gli adempimenti la cui violazione espone al rischio di risoluzione.
- Impostiamo l’esdebitazione per il debitore persona fisica, verificando condizioni ed effetti sui carichi residui, inclusa la distinzione tra tributi e sanzioni non accessorie a debiti estinti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema che incrocia cartelle esattoriali e procedura concorsuale, il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è l’abilitazione che pesa di più: la verifica di un carico esattoriale insinuato al passivo richiede competenze tributarie piene — ruoli, notifiche, prescrizioni, privilegi, accessori — che vanno però esercitate dentro le regole del concorso. Accanto a questa, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di impostare la proposta con la logica di chi conosce gli strumenti di regolazione della crisi dall’interno, mentre l’abilitazione cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea difensiva impostata in sede di verifica del passivo prosegue, senza cambi di mano, nel reclamo e nel ricorso per cassazione.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso: è l’unico assetto che consente di tenere nella stessa stanza il calcolo dell’attivo realizzabile, la ricostruzione dei carichi fiscali e la strategia processuale. Per i soci, i garanti e gli amministratori rimasti esposti, le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC permettono di affrontare la loro posizione personale senza affidarla a un professionista diverso, con la stessa visione d’insieme della vicenda principale. In tutte le fasi il nostro impegno è di mezzi: analizziamo, verifichiamo, costruiamo la strategia e la portiamo avanti fino in fondo.
In chiusura
In questa materia l’informazione corretta è la prima difesa. Gli otto miti che abbiamo smontato non sono curiosità da forum: sono le convinzioni che, ogni giorno, inducono imprenditori e professionisti a non contestare un credito che andava contestato, a non presentare una proposta che era ammissibile, ad abbandonare una procedura che il tribunale avrebbe potuto omologare, o a scoprire troppo tardi che una fideiussione non si era mai estinta. Dietro ciascuno c’è un frammento di verità: ed è proprio per questo che sono così resistenti e così pericolosi.
Lo Studio Monardo opera esattamente su questo crinale. Le cartelle esattoriali richiedono la competenza tributaria che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo esercita coordinando uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; il concordato nella liquidazione giudiziale richiede la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi che gli deriva dall’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la verifica del passivo e l’omologazione, quando diventano contenzioso, richiedono un cassazionista che possa seguire la stessa linea fino all’ultimo grado. Ed è lo stesso insieme di competenze che consente di guardare, insieme alla società, anche alla posizione personale di soci e garanti.
📩 Non lasciare che una convinzione sbagliata decida l’esito della tua procedura: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
