Le domande che riceviamo più spesso, con risposte complete
Chi gestisce una società che sviluppa software, assiste sistemi informativi o fornisce servizi digitali a Comuni, ASL, Regioni e ministeri conosce bene il paradosso: il fatturato c’è, i crediti sono certi, ma la cassa non arriva. Nel frattempo, però, gli stipendi dei programmatori e dei sistemisti scadono ogni mese, i contributi pure, e le banche guardano il conto corrente, non le fatture emesse verso l’ente. È così che un’impresa sana sulla carta scivola in una crisi di liquidità vera.
Abbiamo raccolto in questa guida le domande che gli imprenditori del settore ci pongono più spesso, nella forma in cui ce le pongono, con risposte complete e aggiornate. Il quadro normativo di riferimento è questo: il D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (che vale anche per la pubblica amministrazione), le regole speciali sull’esecuzione contro gli enti pubblici (art. 14 del D.L. 669/1996), il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024) e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, aggiornato dal correttivo D.Lgs. 136/2024).
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo intreccio? Perché qui si sommano tre problemi diversi, e ciascuno corrisponde a una competenza certificata dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il recupero del credito verso la PA si gioca spesso fino all’ultimo grado di giudizio, ed è la materia del cassazionista. La gestione della crisi aziendale con l’impresa ancora in attività è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. I debiti con banche, Fisco ed enti previdenziali che accompagnano quasi sempre questi casi richiedono il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario.
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BLOCCO A — LE BASI
“La PA mi paga con mesi di ritardo: è normale o posso pretendere qualcosa?”
No, non è normale, e sì, può pretendere molto più del semplice capitale.
La regola generale per le forniture e i servizi resi alla pubblica amministrazione è il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Le parti possono concordare un termine più lungo, ma per la PA il tetto massimo è di 60 giorni, e solo se giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto. Un termine più lungo, o una clausola che esclude gli interessi, è a forte rischio di nullità perché gravemente iniqua per il creditore.
Molti imprenditori del settore informatico pensano che “con l’ente non si discute”. È un errore che costa caro. La giurisprudenza è costante nel dire che la disciplina antiritardo si applica alla pubblica amministrazione senza trattamenti di favore: quando l’ente compra un servizio e paga un prezzo, si comporta come qualunque contraente commerciale. Lo ha ricordato anche di recente la Corte d’Appello di Catania (sentenza 19 dicembre 2025), precisando che nei rapporti tra imprese e PA gli interessi moratori corrono dal trentunesimo giorno dal ricevimento della fattura elettronica, senza bisogno di alcuna messa in mora, salvo il termine pattuito più lungo nei limiti dei 60 giorni.
Concretamente, il ritardo le dà diritto a tre cose:
- gli interessi moratori al tasso legale di mora (tasso BCE di riferimento del semestre maggiorato di 8 punti percentuali), che decorrono automaticamente;
- un importo forfettario di 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo, a titolo di costi di recupero, senza dover provare nulla;
- il risarcimento dei maggiori costi di recupero effettivamente sostenuti, se superiori.
Attenzione a un dettaglio pratico: nei contratti informatici la fattura spesso non è “pagabile” finché l’ente non chiude la verifica di conformità o l’attestazione di regolare esecuzione. Se però l’amministrazione tarda anche in quella fase, il termine non resta sospeso all’infinito: la legge fissa anche i tempi della verifica, e il ritardo nella verifica non può diventare un modo per spostare in avanti il pagamento a piacimento.
“Quanti interessi mi deve davvero l’ente? Devo prima mandare una diffida?”
La diffida non serve per far partire gli interessi: corrono da soli. Serve però per altro, come vedremo.
Gli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002 sono automatici. Il giorno dopo la scadenza del termine di pagamento il credito inizia a produrli, senza lettere, senza raccomandate, senza PEC. Il saggio è comunicato ogni semestre dal Ministero dell’Economia: si prende il tasso di riferimento BCE in vigore al 1° gennaio o al 1° luglio e si aggiungono 8 punti. Per dare un ordine di grandezza, nel primo semestre 2025 il tasso di riferimento era del 3,15%, quindi il saggio di mora era dell’11,15% annuo. È un tasso che, su crediti di centinaia di migliaia di euro, sposta numeri importanti.
Un punto che la Cassazione ha chiarito in modo utile per chi lavora con la sanità pubblica: con l’ordinanza n. 27135/2024 della Prima Sezione civile, la Corte ha stabilito che se la data da cui il credito è diventato esigibile non è contestata dall’ente, gli interessi decorrono da lì anche se il documento che la attesta (nel caso concreto, una delibera della ASL) non è stato prodotto in giudizio. E ha aggiunto che, se l’ente paga solo una parte, gli interessi si calcolano sull’intero fino all’acconto e poi sul residuo fino al saldo.
E allora a cosa serve la diffida? A tre cose molto concrete: fissa per iscritto l’importo preteso (capitale, interessi e forfait); mette l’ente nella condizione di non poter dire di “non sapere”; e soprattutto prepara il ricorso per decreto ingiuntivo, dimostrando che lei ha tentato una soluzione bonaria. Come detto, gli interessi però corrono comunque.
“Chi risponde degli stipendi dei miei dipendenti se non riesco a pagarli? Solo io?”
Prima di tutto risponde la società datrice di lavoro. Ma i suoi dipendenti hanno anche una strada diretta verso l’ente committente, entro un limite preciso.
Qui c’è una differenza importante rispetto agli appalti tra privati. Negli appalti privati il committente risponde in solido con l’appaltatore per retribuzioni e contributi dei dipendenti per due anni dalla fine dell’appalto (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003). Questa solidarietà “piena”, però, non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni: lo ha stabilito espressamente il legislatore con l’art. 9 del D.L. 76/2013.
Resta però l’art. 1676 del codice civile, che vale anche verso la PA. I dipendenti che hanno lavorato per eseguire il servizio appaltato possono agire direttamente contro l’ente committente per ottenere quanto loro dovuto, ma solo fino a concorrenza di quanto l’ente deve ancora alla società nel momento in cui loro presentano la domanda. Da quel momento l’ente deve pagare loro, e non più la società.
Per un’impresa informatica questo ha due conseguenze pratiche. La prima: una parte del credito che lei aspetta dalla PA può essere “intercettata” dai suoi stessi dipendenti. La seconda: se l’ente ha già pagato tutto, l’azione diretta dei lavoratori non ha più spazio. Ne riparliamo nel blocco dei casi particolari, perché è uno dei temi più fraintesi.
“Quando una crisi di liquidità diventa ‘crisi’ per la legge?”
Prima di quanto pensi la maggior parte degli imprenditori, e la legge lo misura con numeri precisi.
Il Codice della crisi distingue tra crisi (lo stato che rende probabile l’insolvenza, che si manifesta con flussi di cassa inadeguati a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi) e insolvenza (quando l’impresa non riesce più a pagare regolarmente). Una società che vanta crediti certi verso la PA ma non ha cassa per i prossimi dodici mesi di stipendi può essere già in crisi in senso tecnico, anche se il bilancio mostra un patrimonio positivo.
L’art. 3 del Codice impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a cogliere i segnali per tempo. E indica i segnali d’allarme principali. Quello che più ci riguarda è il primo: debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni. Seguono i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni e superiori a quelli non ancora scaduti, le esposizioni verso le banche scadute da oltre 60 giorni e le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate, agente della riscossione) oltre determinate soglie.
Perché importa? Perché da quel momento gli amministratori hanno il dovere di attivarsi. Non per forza con una procedura “pesante”: a volte basta un piano di tesoreria serio, altre volte serve la composizione negoziata. Ma restare fermi aspettando il bonifico dell’ente non è più un’opzione neutra.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
“Come si recupera concretamente un credito verso un Comune o una ASL?”
Il percorso, in sintesi, è questo. Lo vediamo passo per passo, e lo riassumiamo nella tabella che trova più sotto.
Primo: si mette ordine nei crediti. Prima di qualsiasi atto bisogna sapere esattamente quali fatture sono scadute, da quando, se sono state accettate sul Sistema di Interscambio, se l’ente ha sollevato contestazioni o applicato penali, se c’è una verifica di conformità pendente. Molti crediti “certi” si rivelano contestabili proprio qui. È utile anche la consultazione della Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) del MEF, dove le fatture verso la PA sono tracciate e dove è possibile chiedere la certificazione del credito.
Secondo: la diffida formale via PEC. Indica capitale, interessi moratori calcolati fattura per fattura, il forfait di 40 euro per ciascuna, e un termine per il pagamento. Non è un passaggio obbligatorio, ma come detto sopra rafforza la posizione successiva.
Terzo: il ricorso per decreto ingiuntivo. Se le fatture sono accettate e non contestate, il credito verso la PA è il terreno ideale per il procedimento monitorio. Si può chiedere al giudice la provvisoria esecuzione del decreto quando il credito è fondato su prova scritta particolarmente solida o quando c’è pericolo nel ritardo. L’ente ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione.
Quarto: se l’ente si oppone, si apre un giudizio ordinario. In quella sede, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, si può chiedere al giudice di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Quinto: l’esecuzione, con le regole speciali che vediamo nella prossima risposta.
Un’avvertenza sui tempi. I termini processuali ordinari, come quello di opposizione a decreto ingiuntivo, restano sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Non così le cause di lavoro, che non godono della sospensione feriale: è un dettaglio che conta quando, in parallelo, i suoi dipendenti agiscono contro la società.
“Ho il decreto ingiuntivo esecutivo: perché non posso pignorare subito l’ente?”
Perché la legge dà alla PA un “periodo di grazia” di 120 giorni. Ed è uno dei motivi per cui i tempi si allungano più di quanto l’imprenditore si aspetti.
L’art. 14 del D.L. 669/1996 stabilisce che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano il pagamento dei titoli esecutivi entro 120 giorni dalla notifica del titolo. Prima di quel termine il creditore non può notificare il precetto né avviare l’esecuzione. Un precetto notificato prima è esposto a opposizione e alla sospensione. Solo scaduti i 120 giorni si notifica il precetto e, decorsi gli ulteriori 10 giorni, si può procedere con il pignoramento, di regola presso il tesoriere dell’ente.
Ci sono poi due insidie tipiche.
La prima riguarda le somme impignorabili. Gli enti locali e le aziende sanitarie possono rendere non pignorabili le somme destinate a finalità essenziali (stipendi del personale, rate di mutui, servizi locali indispensabili) adottando delibere periodiche di quantificazione. Se la delibera c’è ed è regolare, il pignoramento su quelle somme non va a buon fine. Bisogna quindi verificare in anticipo cosa ha deliberato l’ente, e se ha poi rispettato l’ordine cronologico dei pagamenti, perché la sua violazione può far cadere il vincolo.
La seconda riguarda la strada alternativa. Quando il titolo è una sentenza passata in giudicato, oltre al pignoramento civile si può ricorrere al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, che può nominare un commissario ad acta e fissare una penalità per ogni giorno di ritardo. La giurisprudenza amministrativa più recente lo applica con regolarità quando i 120 giorni sono decorsi inutilmente. Per un credito commerciale rilevante, valutare quale delle due strade sia più efficace è una scelta tecnica, non un dettaglio.
“Posso chiedere protezione dai miei creditori mentre aspetto i soldi della PA?”
Sì, ed è spesso la mossa più sensata. Lo strumento si chiama composizione negoziata della crisi.
La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi) nasce proprio per le imprese in squilibrio ma ancora risanabili. L’imprenditore presenta un’istanza sulla piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio, viene nominato un esperto indipendente che facilita le trattative con i creditori, e la società continua a lavorare normalmente, con gli amministratori al loro posto.
Insieme all’istanza si possono chiedere le misure protettive: dalla pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa né acquisire nuovi diritti di prelazione non concordati. Il tribunale deve poi confermarle, per una durata iniziale tra 30 e 120 giorni, prorogabile entro un limite complessivo. Il tribunale può anche concedere misure cautelari atipiche, se servono al buon esito delle trattative.
C’è però un’eccezione che per una società di servizi informatici, dove il costo principale è il personale, pesa moltissimo: i diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive. I dipendenti non pagati possono quindi continuare ad agire, anche con decreto ingiuntivo e pignoramento. Ne consegue che qualunque piano serio deve mettere gli stipendi al primo posto della tesoreria, non all’ultimo.
Un’avvertenza tratta dalla prassi dei tribunali: le misure protettive non sono uno scudo automatico. Il Tribunale di Milano, ad esempio, ha rigettato la conferma delle misure chieste da una società che voleva bloccare anche iniziative di una pubblica amministrazione regionale, ritenendo che mancassero i presupposti minimi di un piano di risanamento credibile. Serve un progetto, non solo un’istanza.
“Cosa succede ai miei contratti con la PA se entro in composizione negoziata o in concordato?”
Di regola continuano. E i creditori non possono usare la crisi come pretesto per sciogliersi.
Durante la composizione negoziata, la legge stabilisce che i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutarsi di adempiere i contratti pendenti, né risolverli o anticiparne la scadenza, per il solo fatto che l’impresa non ha pagato crediti anteriori. Inoltre l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari.
Se invece si arriva a un concordato preventivo in continuità aziendale, entra in gioco l’art. 95 del Codice della crisi, specifico per i contratti pubblici. In sintesi: il deposito della domanda non fa sciogliere i contratti in corso con le amministrazioni, purché un professionista indipendente attesti che l’impresa è in grado di eseguirli conformemente al piano. Con le cautele previste dalla norma, l’impresa può anche partecipare a nuove gare.
Il codice dei contratti pubblici, dal canto suo, collega le cause di esclusione alle procedure liquidatorie, non agli strumenti di risanamento in continuità gestiti nelle forme di legge. Tradotto: il modo peggiore per perdere gli appalti pubblici è arrivare tardi alla liquidazione giudiziale, non attivare per tempo uno strumento di regolazione della crisi.
“Con i dipendenti, cosa devo fare passo per passo?”
È la domanda che ci fanno con più imbarazzo, ed è anche quella in cui gli errori costano di più.
Primo: trasparenza tempestiva. Comunicare ai lavoratori il ritardo prima che si accumuli riduce il rischio di una raffica di decreti ingiuntivi e di dimissioni per giusta causa. Nelle imprese con più di quindici dipendenti, chi accede alla composizione negoziata e prende decisioni che incidono sui rapporti di lavoro deve informare e consultare le rappresentanze sindacali, come prevede il Codice della crisi.
Secondo: priorità ai contributi trattenuti. Le ritenute previdenziali operate sulle buste paga e non versate espongono l’amministratore a conseguenze anche penali oltre una certa soglia annua. Nel piano di tesoreria vanno trattate come intoccabili.
Terzo: accordi scritti e verificabili. Un piano di rientro sulle mensilità arretrate, firmato e rispettato, vale più di promesse verbali. Attenzione però: accordi sindacali o individuali che spostano i debiti retributivi su altri soggetti non sono opponibili all’INPS ai fini del Fondo di garanzia, come ha ribadito la Cassazione (ordinanza n. 30746 del 21 novembre 2025).
Quarto: sapere cosa succede se la crisi precipita. Se si apre una procedura concorsuale, i lavoratori il cui rapporto cessa possono chiedere al Fondo di garanzia INPS il TFR e le ultime tre mensilità, nei limiti di legge. Ma solo a precise condizioni, che vedremo nel blocco successivo.
Ecco la mappa dei passaggi principali che abbiamo descritto fin qui.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Scadenza della fattura | Decorrenza automatica degli interessi di mora | 30 giorni dal ricevimento (max 60 se pattuito e giustificato) | Nessuno: opera per legge |
| Sollecito | Diffida via PEC con conteggio interessi e forfait | Termine indicato in diffida (prassi 15 giorni) | Ente debitore |
| Monitorio | Ricorso per decreto ingiuntivo, con eventuale provvisoria esecuzione | Nessun termine di decadenza (salvo prescrizione) | Tribunale o Giudice di pace competente |
| Opposizione dell’ente | Atto di citazione in opposizione | 40 giorni dalla notifica del decreto (sospensione feriale 1-31 agosto) | Stesso ufficio giudiziario |
| Spatium per la PA | Attesa obbligatoria prima del precetto | 120 giorni dalla notifica del titolo | Nessuno: opera per legge |
| Esecuzione | Precetto, poi pignoramento presso il tesoriere | Almeno 10 giorni dopo il precetto; precetto inefficace dopo 90 giorni | Giudice dell’esecuzione |
| Alternativa sul giudicato | Ricorso per ottemperanza, commissario ad acta, penalità di mora | Dopo i 120 giorni | TAR competente |
| Protezione dell’impresa | Istanza di composizione negoziata e misure protettive | Conferma in tribunale; durata 30-120 giorni prorogabile | Piattaforma CCIAA, poi Tribunale |
| Lavoratori | Azione diretta ex art. 1676 c.c. verso l’ente | Fino a concorrenza del debito residuo dell’ente al momento della domanda | Giudice del lavoro |
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
“E se l’ente non mi paga perché il DURC risulta irregolare?”
L’ente non può semplicemente congelare tutto. Deve attivare l’intervento sostitutivo.
È una situazione frequentissima: l’impresa in crisi ritarda qualche versamento contributivo, il DURC esce irregolare, e l’amministrazione blocca l’intero pagamento. Ma il Codice dei contratti pubblici disegna un meccanismo diverso. L’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di inadempienza contributiva relativa al personale impiegato nell’appalto, la stazione appaltante trattenga dal certificato di pagamento l’importo corrispondente e lo versi direttamente agli enti previdenziali. Allo stesso modo, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l’ente invita per iscritto l’appaltatore a pagare entro quindici giorni e, se la richiesta non viene contestata in modo motivato, paga direttamente i lavoratori, detraendo l’importo da quanto deve all’impresa.
Il resto del corrispettivo resta dovuto. È un principio che i giudici hanno affermato già con la vecchia disciplina e che si applica, per identità di ratio, a quella nuova: un tribunale laziale (Velletri, sentenza del 2026) ha escluso che la stazione appaltante possa sospendere in modo integrale e indiscriminato il corrispettivo a causa di ritardi retributivi o contributivi dell’appaltatore, richiamando il principio già espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 4092/2017) sul nesso tra trattenuta e pagamento diretto dei creditori.
Due ulteriori elementi da conoscere. Il primo: sull’importo netto progressivo delle prestazioni la stazione appaltante opera una ritenuta di garanzia dello 0,50%, che viene svincolata solo alla fine, previa verifica della regolarità. Il secondo: prima di pagare somme superiori a 5.000 euro, l’ente verifica se l’impresa ha cartelle non pagate (art. 48-bis del D.P.R. 602/1973) e, in caso positivo, può bloccare il pagamento fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo. Anche questo va messo in conto nella tesoreria.
“I miei dipendenti possono andare direttamente dall’ente a farsi pagare?”
Sì, possono, e succede più spesso di quanto si pensi. Ma solo entro il “tesoretto” che l’ente deve ancora all’impresa.
Come anticipato, l’art. 1676 c.c. dà ai lavoratori che hanno eseguito il servizio un’azione diretta verso il committente. La giurisprudenza ne ha chiarito i confini in modo ormai stabile.
L’azione è ammessa anche contro la pubblica amministrazione: la Corte d’Appello di Catanzaro (sentenza n. 1362 del 9 dicembre 2024) lo ha ribadito, precisando però che serve la prova che, al momento della richiesta di pagamento, l’ente avesse ancora un debito verso l’appaltatore per quello specifico servizio, di importo almeno pari a quanto rivendicato. Senza quel debito residuo, la domanda verso l’ente cade.
Dal momento in cui i lavoratori si rivolgono al committente, il credito dell’appaltatore diventa indisponibile nei loro confronti: l’ente diventa loro debitore diretto, in solido con la società, e se paga lo stesso all’appaltatore non si libera verso i lavoratori (così Cass. lav., ordinanza n. 33407 del 17 dicembre 2019). La Cassazione ha poi precisato che, nella catena dei subappalti, i dipendenti del subappaltatore possono agire contro il loro diretto committente, cioè l’appaltatore, e non contro il committente originario (ordinanza n. 28408 dell’11 ottobre 2023). Inoltre l’azione è autonoma rispetto a quella verso il datore di lavoro e, se proposta prima dell’apertura della procedura concorsuale, non viene travolta dall’insolvenza della società.
Per l’impresa questo significa che la tesoreria non può contare sull’intero credito verso l’ente se ci sono stipendi arretrati legati a quel contratto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta questi casi partendo proprio da qui: mappare quanta parte del credito pubblico è già “prenotata” dai lavoratori prima di costruire qualsiasi piano.
“Se cedo un ramo d’azienda o l’appalto passa a un’altra società, i lavoratori perdono il TFR?”
Non lo perdono, ma cambia chi glielo deve e cambia l’accesso al Fondo di garanzia INPS. È un punto delicatissimo, su cui la Cassazione si è pronunciata più volte tra il 2025 e il 2026.
Nel settore IT è frequente che, in crisi, si ceda il ramo che gestisce un contratto pubblico a un’altra società, o che l’appalto passi a un nuovo affidatario con clausola sociale. In caso di cessione d’azienda, il cessionario risponde in solido dei crediti dei lavoratori trasferiti. Il Fondo di garanzia INPS, invece, interviene solo a condizioni tassative.
La Cassazione (sezione lavoro, sentenza n. 1860 del 27 gennaio 2025) ha ribadito che il Fondo paga TFR e ultime tre mensilità solo se è stato dichiarato insolvente e sottoposto a procedura concorsuale il datore di lavoro che era tale al momento della cessazione del rapporto. Se il rapporto prosegue senza interruzioni con il cessionario, il Fondo non interviene per i debiti del cedente. Con l’ordinanza n. 33037 del 17 dicembre 2025 la Corte ha aggiunto che, finché il rapporto di lavoro continua, il TFR non è esigibile, e quindi non lo sono nemmeno le prestazioni del Fondo legate a esso. E con l’ordinanza n. 30746 del 21 novembre 2025, già citata, ha precisato che gli accordi sindacali che modificano la solidarietà non vincolano l’INPS.
La conseguenza pratica è netta: una cessione di ramo fatta senza pianificare la posizione dei lavoratori può lasciarli senza la rete del Fondo, e trasformarli in creditori agguerriti dell’impresa e del cessionario. Va progettata prima, insieme al consulente del lavoro e dentro la strategia di risanamento.
“Ho anche debiti con INPS e Fisco: possono bloccare tutto?”
Possono complicare molto, ma esistono strumenti per regolarli dentro la soluzione della crisi.
Gli enti previdenziali e l’Agenzia delle Entrate sono quasi sempre tra i creditori principali di una società in crisi di liquidità, perché i contributi e l’IVA sono le prime voci che l’imprenditore rinvia per pagare gli stipendi. Oltre al blocco dei pagamenti pubblici visto prima (art. 48-bis), il rischio è l’avvio di riscossioni coattive su conti e crediti.
Nella composizione negoziata il correttivo del 2024 ha introdotto una possibilità di accordo con il Fisco sul pagamento dei debiti tributari. Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo esiste la transazione fiscale e contributiva (artt. 63 e 88 del Codice della crisi), che permette di proporre un pagamento parziale o dilazionato. Se l’amministrazione non aderisce, il tribunale può omologare comunque quando la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria: la Cassazione (sentenza n. 27782 del 28 ottobre 2024) ha confermato che ciò vale anche quando il Fisco ha espresso un voto contrario, non solo quando è rimasto inerte. Il correttivo ha poi posto limiti specifici a questo meccanismo, soprattutto negli accordi di ristrutturazione, legati alla quota di adesione dei creditori non pubblici.
Qui il confine con il diritto tributario è sottile, ed è il motivo per cui questi dossier vanno gestiti da un gruppo che unisce avvocati e commercialisti.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
“Rischio di perdere gli appalti in corso o di essere escluso dalle prossime gare?”
Il rischio esiste, ma dipende quasi tutto da quando e come si interviene.
Le cause che portano più facilmente all’esclusione o alla risoluzione sono le violazioni gravi e definitivamente accertate in materia contributiva e fiscale, e l’apertura di una procedura liquidatoria. Uno strumento di risanamento in continuità attivato per tempo, invece, è pensato proprio per preservare i contratti: come visto, l’art. 95 del Codice della crisi consente di proseguirli con l’attestazione di un professionista indipendente, e la composizione negoziata impedisce ai creditori di sciogliersi per i soli debiti pregressi.
La rassicurazione fondata è questa: la crisi in sé non fa perdere gli appalti. Il limite reale è che l’irregolarità contributiva definitiva, lasciata incancrenire, può farlo. Ecco perché nel piano i contributi correnti vanno pagati con regolarità anche quando gli arretrati si negoziano.
“Rispondo personalmente io, come amministratore?”
Dipende da come ha gestito la società da quando sono comparsi i segnali di crisi.
Gli amministratori non rispondono dei debiti sociali per il solo fatto che la società è in difficoltà. Rispondono però dei danni causati da una gestione che, a crisi già visibile, ha aggravato la posizione dei creditori: proseguire come se nulla fosse, pagare alcuni creditori a scapito di altri senza un piano, non dotare la società di assetti adeguati a cogliere la crisi (art. 2086 c.c.). Il Codice della crisi, in questo senso, è anche una tutela per l’amministratore: chi attiva tempestivamente gli strumenti previsti e li gestisce secondo correttezza ha una posizione molto più solida.
Ci sono poi aspetti personali spesso sottovalutati: le fideiussioni prestate a banche e leasing. Se la società non paga, la banca può rivolgersi al garante. Per il socio o l’amministratore persona fisica schiacciato da garanzie personali esistono strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, che vanno coordinati con quelli della società.
Il limite reale è che le conseguenze delle omissioni contributive sulle ritenute dei dipendenti e delle scelte preferenziali di pagamento non si cancellano a posteriori. Si prevengono gestendo bene i mesi della crisi.
“Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?”
Meno di quanto il calendario dei pagamenti PA le faccia credere.
Mettiamo in fila i tempi che abbiamo visto: almeno 30-60 giorni perché il credito scada; settimane o mesi per ottenere un decreto ingiuntivo; 40 giorni per un’eventuale opposizione (che apre un giudizio di durata variabile); 120 giorni di attesa obbligatoria prima di poter agire esecutivamente; poi il pignoramento. Dall’emissione della fattura all’incasso forzoso possono passare un anno e oltre. Nello stesso anno, gli stipendi scadono dodici volte.
Il momento giusto per agire è quando compare il primo segnale d’allarme dell’art. 3 del Codice, non quando i dipendenti hanno già depositato i ricorsi. In quella finestra si possono ancora scegliere gli strumenti; dopo, spesso, si subiscono quelli scelti dai creditori.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri ipotetici costruiti per illustrare il meccanismo delle norme: non sono casi reali seguiti dallo studio.
Simulazione 1 — Quanto vale davvero il ritardo dell’ente.
Ipotesi: una società fornisce assistenza applicativa a un’Azienda sanitaria. Fattura un canone semestrale con imponibile di 87.640 €, ricevuta dall’ente tramite SdI il 16 febbraio 2026. Il contratto non prevede termini diversi, quindi vale il termine legale di 30 giorni: scadenza 18 marzo 2026. L’ente paga il 14 settembre 2026.
- Giorni di ritardo: dal 19 marzo al 14 settembre 2026 = 180 giorni.
- Saggio di mora ipotetico (riferimento BCE del semestre + 8 punti; il valore reale va preso dal comunicato MEF del periodo): 10,15% annuo.
- Interessi: 87.640 × 10,15% × 180/365 = 4.386,80 €.
- Forfait per costi di recupero: 40 €.
- Totale dovuto oltre al capitale: 4.426,80 €.
Variante: se il contratto avesse previsto validamente 60 giorni, la scadenza sarebbe stata il 17 aprile 2026, il ritardo di 150 giorni e gli interessi pari a 3.655,67 €. Su un portafoglio di venti fatture analoghe, la differenza tra chiedere e non chiedere gli interessi supera gli 80.000 €: sono spesso le somme che finanziano il piano di risanamento.
Simulazione 2 — Stipendi arretrati, segnale d’allarme e azione diretta dei dipendenti.
Ipotesi: una società con 14 dipendenti ha un monte retribuzioni mensile lordo di 64.900 €. Al 15 settembre 2026 risultano scadute da oltre 30 giorni retribuzioni per 38.120 €. Vanta crediti scaduti verso una ASL per 412.700 €.
- Soglia del segnale d’allarme: metà del monte mensile = 32.450 €.
- Retribuzioni scadute oltre 30 giorni: 38.120 € > 32.450 € → il segnale dell’art. 3 del Codice della crisi è scattato.
Il 22 settembre 2026 i 14 dipendenti, che lavorano tutti sul contratto con la ASL, inviano all’ente la richiesta di pagamento diretto ex art. 1676 c.c. per tre mensilità ciascuno, in media 7.254 € a testa (2.418 € × 3), per un totale di 101.556 €. In quella data, però, il debito residuo della ASL verso la società per quello specifico contratto è di 19.380 €, perché gli altri crediti riguardano contratti diversi o sono già stati pagati.
- Esito: l’ente può essere chiamato a pagare ai lavoratori al massimo 19.380 € e, da quel momento, non può più versarli alla società.
- I restanti 82.176 € di crediti retributivi restano a carico della società, e i lavoratori possono agire con decreto ingiuntivo anche se la società chiede le misure protettive in composizione negoziata, perché i loro crediti ne sono esclusi.
- Lettura strategica: la società deve togliere dalla propria previsione di cassa quei 19.380 € e costruire un piano che dia priorità alle retribuzioni, usando gli interessi di mora e il recupero coattivo degli altri 393.320 € verso l’ente come leva.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il mio credito verso la PA vale davvero quanto c’è scritto in fattura?”
Quasi mai esattamente. E costruire un piano di risanamento su un numero sbagliato è il modo più rapido per farlo fallire.
Tra l’importo nominale delle fatture e la cassa che arriverà davvero si inseriscono diverse voci. Le penali contrattuali per ritardi negli SLA o per malfunzionamenti, che l’ente spesso applica in compensazione al momento del pagamento. Le contestazioni sulla verifica di conformità, frequenti nei progetti di sviluppo dove le specifiche cambiano in corso d’opera. La ritenuta di garanzia dello 0,50%, che si sblocca solo a fine contratto. Il blocco ex art. 48-bis in presenza di cartelle non pagate. Le trattenute per intervento sostitutivo su contributi e stipendi. E, come visto, la quota “prenotata” dai dipendenti con l’azione diretta.
C’è poi il tema della prescrizione: i crediti commerciali si prescrivono in dieci anni, ma i canoni periodici possono ricadere nella prescrizione breve. Un portafoglio di crediti vecchi, mai sollecitati, può contenere sorprese.
Per questo il primo atto di qualunque strategia seria non è il ricorso, ma una due diligence dei crediti pubblici: fattura per fattura, contratto per contratto, distinguendo il credito certo, quello contestato, quello compensabile e quello già intercettato. È anche l’analisi che l’esperto della composizione negoziata e il professionista attestatore chiederanno per primi.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce di riferimento, con il principio riformulato in parole nostre e la ragione per cui contano in questo tema.
1. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27135/2024. Principio: se l’ente pubblico non contesta la data in cui il credito è diventato esigibile, gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 decorrono da lì anche senza produrre il documento che la attesta; in caso di pagamento parziale, si calcolano sull’intero fino all’acconto e poi sul residuo. Rilevanza: rafforza il creditore della PA contro le eccezioni puramente formali sul calcolo degli interessi.
2. Corte d’Appello di Catania, sentenza 19 dicembre 2025. Principio: nei rapporti tra impresa e PA gli interessi di mora decorrono automaticamente dal trentunesimo giorno dal ricevimento della fattura elettronica, salvo termine pattuito più lungo e comunque non oltre sessanta giorni; resta dovuto il risarcimento dei costi di recupero. Rilevanza: conferma l’applicazione piena della disciplina antiritardo agli enti pubblici.
3. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 27782 del 28 ottobre 2024. Principio: nel concordato preventivo il tribunale può omologare la proposta anche se l’amministrazione finanziaria ha votato contro, quando l’adesione è determinante e la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: apre la strada al trattamento dei debiti fiscali e contributivi dentro il risanamento di una società che ha rinviato tasse e contributi per pagare gli stipendi.
4. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 32996 del 17 dicembre 2024. Principio: la Corte ha chiarito gli effetti del fallimento sopravvenuto all’omologazione di accordi di ristrutturazione sui crediti che erano stati oggetto dell’accordo, ai fini dell’ammissione al passivo. Rilevanza: ricorda che un accordo mal calibrato e poi fallito ha conseguenze sui creditori; il piano deve essere sostenibile, non solo omologabile.
5. Cassazione civile, ordinanza n. 31856/2025. Principio: la Corte si è espressa sull’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e delle relative misure protettive quando è già pendente una domanda di concordato. Rilevanza: chiarisce i rapporti tra strumenti diversi, utile quando l’impresa deve scegliere in che ordine muoversi.
6. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 1860 del 27 gennaio 2025. Principio: il Fondo di garanzia INPS paga TFR e ultime tre mensilità solo se è insolvente e in procedura concorsuale il datore di lavoro che era tale alla cessazione del rapporto; non copre i debiti del cedente se il rapporto è proseguito con il cessionario. Rilevanza: decisiva per chi valuta cessioni di ramo d’azienda nel pieno della crisi.
7. Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 30746 del 21 novembre 2025. Principio: gli accordi sindacali e individuali che incidono sulla solidarietà tra cedente e cessionario non sono opponibili all’INPS, la cui obbligazione nasce dalla legge. Rilevanza: gli accordi con i lavoratori vanno scritti sapendo che non possono “spostare” il Fondo di garanzia.
8. Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 33037 del 17 dicembre 2025. Principio: se il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni, il TFR non è esigibile e non scatta l’intervento del Fondo di garanzia, neppure per le ultime tre mensilità collegate. Rilevanza: completa il quadro sulle conseguenze per i dipendenti delle operazioni straordinarie in crisi.
9. Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 28408 dell’11 ottobre 2023. Principio: l’azione diretta dell’art. 1676 c.c. spetta verso il soggetto nel cui interesse il lavoratore ha eseguito la prestazione; i dipendenti del subappaltatore agiscono contro l’appaltatore, non contro il committente originario. Rilevanza: fondamentale nelle filiere IT con subappalti e consorzi.
10. Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 33407 del 17 dicembre 2019. Principio: dalla richiesta dei lavoratori il credito dell’appaltatore verso il committente diventa indisponibile; il committente diventa debitore diretto e non si libera pagando all’appaltatore. Rilevanza: spiega perché una parte del credito verso la PA può sparire dalla cassa dell’impresa.
11. Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, sentenza n. 1362 del 9 dicembre 2024. Principio: l’azione diretta ex art. 1676 c.c. è esperibile anche verso la pubblica amministrazione committente, ma richiede la prova di un debito residuo dell’ente verso l’appaltatore, al momento della richiesta, almeno pari al credito rivendicato. Rilevanza: delimita con precisione il rischio per l’impresa e la tutela effettiva per i lavoratori.
12. Cassazione, Sezioni Unite, n. 4092/2017, richiamata da Tribunale di Velletri, sentenza 2026. Principio: in presenza di inadempienze retributive o contributive dell’appaltatore la stazione appaltante può trattenere le somme corrispondenti, ma per pagare direttamente i creditori; non può sospendere in blocco tutto il corrispettivo. Rilevanza: è l’argomento da opporre all’ente che “congela” i pagamenti per un DURC irregolare.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo in questi casi, descritti per quello che facciamo davvero.
1. Due diligence del portafoglio crediti verso la PA. Ricostruiamo fattura per fattura scadenze, stato SdI, verifiche di conformità, penali e contestazioni, e separiamo il credito certo da quello contestato o già intercettato.
2. Calcolo e richiesta degli interessi moratori e dei costi di recupero. Calcoliamo gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 con i tassi semestrali corretti e il forfait per ogni fattura, e li inseriamo in diffide motivate.
3. Ricorsi per decreto ingiuntivo e gestione delle opposizioni. Prepariamo i ricorsi chiedendo, quando ne ricorrono i presupposti, la provvisoria esecuzione, e difendiamo l’impresa nelle opposizioni dell’ente.
4. Esecuzione contro l’ente e giudizio di ottemperanza. Gestiamo il termine dei 120 giorni, verifichiamo le delibere di impignorabilità e scegliamo tra pignoramento presso il tesoriere e ottemperanza davanti al TAR.
5. Contestazione dei blocchi impropri dei pagamenti. Verifichiamo se l’ente ha applicato correttamente intervento sostitutivo, ritenute e verifiche ex art. 48-bis, e contestiamo la sospensione integrale del corrispettivo.
6. Analisi dei segnali d’allarme e piano di tesoreria. Misuriamo con i commercialisti dello staff gli indicatori dell’art. 3 del Codice della crisi e costruiamo un piano che metta in sicurezza retribuzioni e contributi correnti.
7. Composizione negoziata e misure protettive. Predisponiamo l’istanza, il piano di risanamento e il ricorso per la conferma delle misure protettive, e seguiamo le trattative con l’esperto.
8. Strumenti di regolazione della crisi con salvaguardia dei contratti pubblici. Valutiamo accordi di ristrutturazione e concordato in continuità, coordinando l’attestazione richiesta dall’art. 95 per la prosecuzione dei contratti con la PA.
9. Gestione delle azioni dei lavoratori. Mappiamo le azioni dirette ex art. 1676 c.c. e i ricorsi monitori dei dipendenti, e impostiamo accordi di rientro e operazioni sul personale tenendo conto dei limiti del Fondo di garanzia.
10. Tutela personale di amministratori e garanti. Verifichiamo le fideiussioni prestate e, per la persona fisica esposta, valutiamo gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento coordinati con quelli della società.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno come funziona la composizione negoziata, cosa si aspetta l’esperto e come ragionano i tribunali sulle misure protettive permette di costruire un’istanza e un piano credibili fin dal primo giorno. Accanto a questo, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dalla prima diffida all’ente fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza dispersioni tra un grado e l’altro.
Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la parte legale (recupero, contenzioso, procedure) e la parte economica (piano di tesoreria, transazione fiscale e contributiva, rapporti con le banche) vengono costruite in parallelo, non in sequenza.
In sintesi
Dalle risposte emergono tre messaggi. Il primo: il credito verso la PA è un’arma, non solo un’attesa: interessi di mora automatici, forfait, decreto ingiuntivo ed esecuzione vanno usati con metodo, conoscendo i 120 giorni e i limiti di pignorabilità. Il secondo: i lavoratori sono il punto più delicato, perché restano fuori dalle misure protettive, possono intercettare parte del credito verso l’ente e dipendono dal Fondo di garanzia solo a condizioni rigorose. Il terzo: il tempo è la variabile decisiva, e il momento per agire è il primo segnale d’allarme, non l’ultimo.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché unisce le competenze che il caso richiede: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per gestire la crisi mantenendo l’impresa e i contratti in vita, quella di cassazionista per seguire il recupero del credito pubblico fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per trattare i debiti con banche, Fisco ed enti previdenziali che accompagnano queste crisi.
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