Qual È Il Ruolo Dei Creditori Nella Composizione Negoziata?

Banche, Fisco, fornitori, creditori già in esecuzione e lavoratori: le regole cambiano a seconda di chi sei

Non esiste un unico “ruolo del creditore” nella composizione negoziata della crisi d’impresa: esistono ruoli diversi, con diritti, limiti e strategie diverse, a seconda di chi è il creditore. La banca che ha concesso un fido deve rispettare obblighi che il fornitore di materie prime non ha. L’Agenzia delle Entrate può oggi sedersi al tavolo e firmare un accordo transattivo, mentre l’INPS — secondo l’orientamento più recente dei tribunali — non può accettare uno stralcio dei contributi. Il creditore che ha già pignorato vede la propria esecuzione bloccata, mentre il lavoratore dipendente resta fuori dalle misure protettive e può continuare a far valere il proprio credito.

Tre esempi lampo rendono l’idea. Una banca che, appena saputo dell’accesso del cliente alla procedura, gli blocca il fido senza alcuna comunicazione motivata rischia un ordine del giudice che la costringe a ripristinarlo. Un fornitore che vanta 47.380 € di fatture scadute non può risolvere il contratto di somministrazione per quel solo motivo, ma conserva il diritto di essere pagato per le nuove forniture. Il Fisco, invece, oggi può essere destinatario di una vera proposta di pagamento parziale o dilazionato, introdotta dal correttivo-ter.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti i creditori, poi cinque sezioni dedicate, ciascuna scritta per un profilo preciso:

  1. banche, intermediari finanziari e cessionari dei crediti;
  2. creditori pubblici: Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione, INPS e INAIL;
  3. fornitori e controparti di contratti in corso;
  4. creditori che hanno già agito: esecuzioni pendenti, ipoteche, garanzie personali;
  5. lavoratori dipendenti.

Seguono simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande che tutti si pongono e la giurisprudenza ordinata per profilo.

Perché lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia? Perché la composizione negoziata è un percorso costruito attorno alla figura dell’esperto indipendente, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi dall’interno come si svolgono le trattative, come l’esperto valuta le posizioni dei creditori e come redige la relazione finale. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due materie in cui si concentrano i rapporti con i creditori più pesanti di qualunque impresa in crisi: banche e Fisco.

📩 Sei un creditore coinvolto in una composizione negoziata, o un imprenditore che deve trattare con i propri creditori? Contattaci adesso: tutti i riferimenti dello studio sono in fondo a questo articolo.


Le regole che valgono per ogni creditore, chiunque tu sia

Prima di entrare nel tuo profilo, serve una base comune. La spieghiamo una volta sola, qui; le sezioni successive vi rimandano.

Che cos’è la composizione negoziata e dove si trova

La composizione negoziata della crisi è nata con il D.L. 118/2021 ed è oggi disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), come modificati dal terzo decreto correttivo, il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter). Non è una procedura concorsuale in senso classico: è un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, in cui l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, chiede la nomina di un esperto indipendente attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio.

L’esperto non rappresenta né l’imprenditore né i creditori. Il suo compito è agevolare le trattative tra le parti per individuare una soluzione che permetta di superare la crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Il creditore, in questo schema, non è un soggetto passivo che subisce una decisione del giudice: è una parte delle trattative, chiamata a confrontarsi e, se lo ritiene conveniente, a sottoscrivere un accordo.

I doveri di correttezza e collaborazione

Il Codice impone doveri di correttezza e buona fede a entrambe le parti. L’imprenditore deve rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente e gestire il patrimonio senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 4 e art. 16 CCII). I creditori, dal canto loro, sono tenuti a collaborare lealmente con l’imprenditore e con l’esperto, a rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’impresa e sulle informazioni acquisite durante le trattative, e a dare riscontro alle proposte che ricevono. Per banche e intermediari finanziari, come vedremo, il dovere è ancora più incisivo.

Collaborare non significa accettare. Nessuna norma obbliga un creditore a firmare un accordo che non ritiene conveniente; ciò che la legge chiede è di partecipare con serietà, di non ostacolare pretestuosamente il percorso e di motivare il proprio dissenso.

Le misure protettive: il cuore dell’impatto sui creditori

L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con una richiesta successiva, l’applicazione di misure protettive del patrimonio (art. 18 CCII). L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati:

  • non possono acquisire diritti di prelazione (ad esempio iscrivere ipoteche) se non concordati con l’imprenditore;
  • non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Le misure possono riguardare tutti i creditori oppure solo determinate iniziative o determinati creditori o categorie di creditori. Per la stessa durata, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né quella di accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il tribunale revochi le misure (art. 18, comma 4, CCII).

Sono invece esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori (art. 18, comma 3, CCII): un’eccezione fondamentale, che esaminiamo nel profilo dedicato.

La conferma del tribunale e il contraddittorio con i creditori

Le misure protettive non durano a tempo indeterminato e non sono automatiche. Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore deve chiedere al tribunale competente la conferma o la modifica delle misure (art. 19 CCII). Il giudice fissa un’udienza, sente le parti e l’esperto e, se le misure sono funzionali al buon esito delle trattative, le conferma per una durata da 30 a 120 giorni. Su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, la durata può essere prorogata, ma la durata complessiva non può superare i 240 giorni.

Qui il creditore torna protagonista: può partecipare all’udienza, contestare la conferma, e in qualsiasi momento chiedere la revoca delle misure o la riduzione della loro durata quando non servono ad assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio che gli arrecano (art. 19, comma 6, CCII). È il principale strumento di difesa attiva del creditore.

Accanto alle misure protettive, il tribunale può concedere misure cautelari mirate, cioè provvedimenti specifici necessari per condurre a termine le trattative (ad esempio, ordinare a una banca di non segnalare a sofferenza l’impresa, o inibire l’escussione di una garanzia). La giurisprudenza di merito, come vedremo, ne fa un uso calibrato caso per caso.

I contratti in corso

Una regola trasversale riguarda i contratti pendenti. I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII). Possono però sospendere l’adempimento dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure. Il dettaglio cambia profondamente tra banche e fornitori, e lo vedremo nelle rispettive sezioni.

Come si chiude il percorso e cosa ottiene il creditore

L’art. 23 CCII elenca gli esiti possibili. Quelli che coinvolgono direttamente la volontà dei creditori sono:

  • un contratto con uno o più creditori che, se l’esperto lo ritiene idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, dà accesso a benefici premiali;
  • una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII;
  • un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che rende gli atti esecutivi dell’accordo non revocabili e li sottrae a determinate fattispecie penali;
  • un accordo di ristrutturazione dei debiti da omologare, con la percentuale richiesta per gli accordi a efficacia estesa ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto;
  • per i debiti tributari, l’accordo transattivo con le Agenzie fiscali e l’Agente della riscossione previsto dal nuovo comma 2-bis dell’art. 23.

In alternativa, se le trattative non approdano a un accordo, l’imprenditore può predisporre un piano attestato, presentare un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (al quale i creditori possono opporsi in sede di omologazione) o accedere ad altri strumenti di regolazione della crisi.

Gli atti dell’imprenditore durante le trattative: il controllo dell’esperto a tutela dei creditori

Una preoccupazione comune a ogni creditore è che l’imprenditore, protetto dalle misure, approfitti delle trattative per svuotare l’impresa: vendere beni sottocosto, pagare alcuni creditori a scapito di altri, concedere garanzie a chi gli è più vicino. Il Codice prevede un presidio preciso.

Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa; quando però sussiste già una probabilità di insolvenza, deve gestirla nel prevalente interesse dei creditori (art. 21 CCII). Deve inoltre informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione e di pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento.

Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se l’atto viene compiuto ugualmente, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni; l’iscrizione diventa obbligatoria quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori. Se sono in corso misure protettive o cautelari, l’esperto lo segnala al tribunale, che può revocarle o abbreviarne la durata.

Per il creditore questo significa due cose. La prima: il registro delle imprese va consultato periodicamente durante tutta la procedura, perché il dissenso dell’esperto è pubblico ed è l’indizio più forte di una gestione scorretta. La seconda: un dissenso iscritto è la base documentale migliore per un’istanza di revoca delle misure ex art. 19, comma 6, CCII.

Le autorizzazioni del tribunale: finanza nuova e cessione dell’azienda

Alcuni atti richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 22 CCII): l’imprenditore può chiedere di contrarre finanziamenti prededucibili, cioè destinati a essere rimborsati con preferenza rispetto ai crediti anteriori in caso di successiva liquidazione giudiziale o di altro strumento di regolazione; di ottenere finanziamenti dai soci con la stessa prededuzione; di trasferire l’azienda o rami di essa senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c., cioè senza che l’acquirente risponda dei debiti anteriori risultanti dalle scritture contabili.

Sono decisioni che incidono direttamente sui creditori: la finanza prededucibile “scavalca” i crediti esistenti; la cessione libera dai debiti cambia il patrimonio su cui il creditore potrà soddisfarsi. Per questo il tribunale decide dopo aver sentito le parti interessate e verificato che l’atto sia funzionale alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Il creditore che ritiene l’operazione pregiudizievole ha dunque una sede in cui farlo valere, e deve usarla: un’autorizzazione concessa senza opposizioni è molto difficile da rimettere in discussione.

Gli atti compiuti durante le trattative e la revocatoria

C’è un ultimo aspetto comune, spesso trascurato da chi incassa durante la procedura. Il Codice riconosce una protezione rafforzata, rispetto alle azioni revocatorie in caso di successiva liquidazione giudiziale, agli atti, ai pagamenti e alle garanzie posti in essere dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti (art. 24 CCII). Per il creditore che riceve un pagamento concordato nel corso del negoziato, è una garanzia importante; per quello che ottiene un pagamento “di favore”, estraneo alla logica delle trattative, è un campanello d’allarme: la protezione copre ciò che è coerente con il percorso, non ciò che lo aggira.

Il calendario: 180 giorni e la sospensione feriale

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione, salvo le proroghe consentite dalla legge. La sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto, riguarda i termini dei giudizi, non il calendario delle trattative né la durata di misure fissata dal giudice: chi conta di “guadagnare agosto” rischia di sbagliare i conti.

Ora entriamo nel tuo profilo.


Se sei una banca, un intermediario finanziario o un cessionario del credito

La tua situazione

Hai concesso all’impresa un fido di cassa, un anticipo fatture, un finanziamento chirografario, magari un mutuo ipotecario o un finanziamento assistito da garanzia del Fondo di garanzia MCC o di SACE. Oppure hai acquistato un portafoglio di crediti deteriorati e ti ritrovi titolare di una posizione verso un’impresa che ha appena chiesto la nomina dell’esperto. In entrambi i casi, la tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il legislatore ha scritto per te una norma specifica, più severa di quella che vale per gli altri creditori.

Cosa cambia per te

L’art. 16, comma 5, CCII, nella versione riscritta dal correttivo-ter, riguarda espressamente banche, intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti. Contiene due regole.

La prima è un obbligo di partecipazione qualificata: devi partecipare alle trattative in modo attivo e informato, confrontandoti con l’imprenditore, riscontrando le proposte e motivando l’eventuale dissenso. Non basta tacere, non basta un rifiuto generico.

La seconda è un divieto di reazione automatica. L’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di sospensione o di revoca degli affidamenti concessi all’imprenditore. La sospensione o la revoca restano possibili se richieste dalla disciplina di vigilanza prudenziale, ma solo con una comunicazione che dia conto delle ragioni specifiche della decisione, indirizzata anche agli organi di controllo dell’impresa.

L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, nella relazione del 30 gennaio 2025, ha letto questa norma in chiave di neutralità dell’accesso alla procedura: la scelta dell’imprenditore di ricorrere alla composizione negoziata non deve tradursi, in modo automatico, in un peggioramento del suo merito creditizio. È una lettura interpretativa, non una sentenza, ma pesa sulle decisioni dei tribunali.

Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia n. 1344 del 1° dicembre 2025, ha ribadito che la composizione negoziata non è causa di revoca degli affidamenti, pur precisando che la sospensione o la revoca restano sempre possibili se esiste una giusta causa legata al merito del rapporto. Detto in altri termini: puoi reagire all’andamento reale del rapporto, non al fatto che il cliente abbia chiesto aiuto.

A questa norma si somma quella generale dell’art. 18, comma 5, CCII sui contratti pendenti: se nei tuoi confronti operano le misure protettive, non puoi revocare in tutto o in parte le linee di credito, né anticiparne la scadenza, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.

I numeri

Facciamo un esempio. Un’impresa ha con te:

  • un fido di cassa di 150.000 €, utilizzato per 138.920 €;
  • un anticipo fatture di 80.000 €, utilizzato per 61.300 €;
  • un finanziamento chirografario con residuo di 214.750 €, garantito all’80% dal Fondo MCC.

L’impresa pubblica l’istanza con richiesta di misure protettive. Dal giorno della pubblicazione non puoi avviare un decreto ingiuntivo seguito da pignoramento, né iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili dell’impresa. Per il solo fatto dell’accesso, non puoi revocare il fido di 150.000 €. Se però l’andamento del conto mostra sconfinamenti nuovi, successivi all’accesso, o se la disciplina prudenziale impone una diversa classificazione, puoi intervenire, ma con comunicazione motivata.

Sul finanziamento garantito da MCC si apre un terreno delicato: la quota garantita è 171.800 € (l’80% di 214.750 €). Se intendi escutere la garanzia, devi sapere che l’impresa può chiedere al tribunale una misura cautelare per inibirla: il Tribunale di Modena, con l’ordinanza dell’8 marzo 2025, ha qualificato questa richiesta come misura cautelare e non protettiva, cioè da valutare con i requisiti propri della tutela cautelare.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è un ordine del giudice che ti imponga di eseguire i contratti di affidamento, magari con un’indennità che non copre il tuo rischio effettivo. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 22 gennaio 2024, ha ordinato a una banca di dare esecuzione agli affidamenti sospesi, rilevando che mancava la comunicazione scritta delle ragioni richiesta dalla norma e che la misura era funzionale alla prosecuzione dell’attività in continuità diretta.

Un secondo rischio riguarda le segnalazioni. Il Tribunale di Crotone, con il provvedimento depositato il 4 gennaio 2025, ha confermato le misure protettive e ha concesso una misura cautelare che inibiva alla banca la segnalazione a sofferenza dell’impresa alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e nelle banche dati private. Il Tribunale di Padova, con l’ordinanza del 13 gennaio 2025, ha concesso misure cautelari nei confronti dei creditori bancari che hanno riguardato la sospensione degli obblighi di rimborso dei finanziamenti, l’inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche e le iscrizioni in Centrale rischi.

Il terzo rischio è reputazionale-processuale: un dissenso non motivato, o un silenzio prolungato, può essere riportato dall’esperto nella relazione finale e pesare sulla valutazione del tribunale nelle fasi successive, ad esempio quando si tratterà di omologare un accordo di ristrutturazione.

Il contrappeso: dove le regole ti proteggono più di quanto pensi

Non tutto, però, gioca contro di te. La giurisprudenza più recente ha ricordato che la protezione giudiziale non è un automatismo. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 19 giugno 2026, ha rigettato le misure cautelari chieste nei confronti delle banche: il piano dell’impresa si fondava su un presupposto giuridicamente non sostenibile (lo stralcio dei contributi previdenziali) e gli inadempimenti successivi all’accesso dimostravano che l’impresa non riusciva a far fronte nemmeno alle obbligazioni correnti. Imporre il mantenimento degli affidamenti, ha osservato il giudice, avrebbe trasferito sugli intermediari il rischio dell’aggravamento del dissesto.

Questo è il punto da tenere a mente: le misure tutelano il risanamento possibile, non la sopravvivenza artificiale di un’impresa senza prospettive. Se sei in grado di dimostrarlo con dati, hai buone carte.

Se sei un servicer o un cessionario di crediti deteriorati

Per chi è nella tua posizione c’è un equivoco frequente: pensare che, avendo acquistato il credito a sconto e non avendo un rapporto commerciale da preservare, si possa restare fuori dalle trattative e attendere la scadenza delle misure. La norma dice il contrario: i cessionari dei crediti di banche e intermediari, e i loro mandatari, sono soggetti agli stessi obblighi di partecipazione attiva e informata. In pratica, il servicer deve avere un interlocutore con poteri effettivi di valutazione, rispondere alle proposte entro tempi compatibili con il calendario delle trattative e motivare il dissenso facendo riferimento alla convenienza concreta, non soltanto alle proprie politiche interne di recupero. Il vantaggio, per te, è che la composizione negoziata ti offre un tavolo strutturato e un interlocutore indipendente, l’esperto, con cui verificare la reale capacità di rimborso dell’impresa prima di decidere se transigere o attendere.

Le mosse giuste

  1. Verifica immediatamente la pubblicazione nel registro delle imprese e il perimetro delle misure richieste: riguardano tutti i creditori o solo alcuni? Riguardano anche te?
  2. Non sospendere né revocare gli affidamenti senza una comunicazione motivata, scritta, che indichi le specifiche ragioni di vigilanza prudenziale o di merito del rapporto, inviata anche agli organi di controllo dell’impresa.
  3. Partecipa all’udienza di conferma con una memoria documentata: andamento dei rapporti, sconfinamenti successivi all’accesso, coerenza del piano. È lì che si decide la durata e l’ampiezza della protezione.
  4. Rispondi per iscritto e in tempi brevi a ogni proposta dell’esperto e dell’imprenditore, motivando il dissenso o indicando le condizioni alle quali potresti aderire.
  5. Valuta l’istanza di revoca ex art. 19, comma 6, CCII se le misure diventano sproporzionate o se le trattative si rivelano un mero espediente dilatorio.

Lo Studio Monardo, grazie al coordinamento dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario e alla sua abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, legge la posizione bancaria con lo stesso metro che userà l’esperto nella relazione finale.

E se sei l’imprenditore che deve trattare con la banca? Le stesse regole, viste dall’altra parte: pretendi la comunicazione motivata, documenta il nesso tra mantenimento del fido e continuità, e non chiedere al giudice ciò che il tuo piano non può sostenere.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo contano soprattutto: Trib. Verona 22 gennaio 2024 (comunicazione scritta necessaria), Trib. Crotone 4 gennaio 2025 e Trib. Padova 13 gennaio 2025 (misure cautelari verso le banche), Trib. Modena 8 marzo 2025 (garanzia MCC), Trib. Napoli 1° dicembre 2025 n. 1344 (neutralità dell’accesso, salva giusta causa) e Trib. Milano 19 giugno 2026 (rigetto delle cautelari quando il piano non regge). Il dettaglio è nella sezione dedicata alla giurisprudenza.


Se sei un creditore pubblico: Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione, INPS, INAIL

La tua situazione

In moltissime imprese in crisi, il debito verso l’Erario e gli enti previdenziali è la voce più pesante del passivo: IVA non versata, ritenute, IRES, cartelle affidate all’Agente della riscossione, avvisi di addebito INPS, premi INAIL. Se rappresenti uno di questi enti, o se sei l’imprenditore che deve trattare con loro, sappi che per chi è nella tua posizione il correttivo-ter ha cambiato le regole in modo profondo, ma non per tutti allo stesso modo: Fisco e previdenza oggi seguono strade diverse.

Cosa cambia per te: il Fisco

Fino al correttivo-ter, nella composizione negoziata l’imprenditore poteva ottenere dal Fisco soprattutto benefici premiali e rateazioni, ma non un vero stralcio. Con il nuovo comma 2-bis dell’art. 23 CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, l’imprenditore può, nel corso delle trattative, proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo transattivo con pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e dei relativi accessori.

La condizione decisiva è la convenienza: la proposta deve assicurare al Fisco un trattamento non inferiore a quello che otterrebbe nell’alternativa liquidatoria, e questa convenienza deve essere attestata da un professionista indipendente.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria lettura con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026. Tra i chiarimenti più rilevanti emersi dai primi commenti: la falcidia dell’IVA è ammessa se l’attestazione certifica che il trattamento proposto non è inferiore all’alternativa liquidatoria; la competenza dell’ufficio si individua sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore; la proposta deve riguardare i debiti sorti fino alla data della sua presentazione. Su un punto l’Agenzia ha scelto la linea rigorosa: secondo la circolare servono due professionisti distinti, uno che attesti la convenienza e uno (il revisore) che attesti la veridicità dei dati aziendali; la lettura è stata criticata da parte della dottrina, ma è quella che gli uffici applicheranno.

Sul piano della protezione, la pubblicazione dell’istanza di misure protettive impedisce anche all’Agente della riscossione e all’Agenzia delle Entrate di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni dell’impresa. Restano invece possibili gli atti di accertamento e la formazione dei titoli: le misure bloccano l’azione esecutiva, non l’attività impositiva.

Cosa cambia per te: INPS e INAIL

Qui le regole ti proteggono più di quanto l’imprenditore spera. Il comma 2-bis dell’art. 23 menziona le Agenzie fiscali e l’Agente della riscossione, ma non gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 19 giugno 2026, ha tratto la conseguenza: nella composizione negoziata un piano di risanamento fondato sullo stralcio dei debiti previdenziali, anche “previo accordo con gli istituti”, non è giuridicamente sostenibile. I contributi restano indisponibili.

Per l’imprenditore questo significa che il debito contributivo, in composizione negoziata, può essere gestito con le rateazioni ordinarie e con gli strumenti previsti dalla legge, ma non falcidiato; per ottenere un trattamento diverso occorre migrare verso strumenti di regolazione della crisi che prevedono la transazione su crediti contributivi (come gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo).

C’è poi la questione del DURC. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 24 gennaio 2025, ha chiarito che il debitore non può chiedere al giudice un ordine diretto all’INPS di rilasciare il documento, ma può chiedere l’accertamento giudiziale della sussistenza dei presupposti di regolarità contributiva, con effetto vincolante per l’ente.

I numeri

Ipotizziamo un’impresa con questo debito pubblico:

VoceImporto
IVA non versata186.420 €
IRES e ritenute74.910 €
Sanzioni e interessi51.310 €
Totale tributario312.640 €
Contributi INPS97.860 €

Se l’attestatore stima che nella liquidazione giudiziale il Fisco recupererebbe il 22% del proprio credito, cioè circa 68.780 €, una proposta transattiva che offra il 35% (109.424 €) in cinque anni potrebbe superare la prova di convenienza. Sul debito INPS di 97.860 €, invece, nessuno stralcio è proponibile nella composizione negoziata: l’imprenditore dovrà pagarlo integralmente, eventualmente in forma rateale.

I rischi specifici

Per l’imprenditore, il rischio principale è costruire il piano su un presupposto sbagliato, cioè su uno stralcio contributivo che la legge non consente: il Tribunale di Milano ha negato la protezione proprio per questo. Per il creditore pubblico, il rischio è opposto: arroccarsi su un rifiuto che porta l’impresa alla liquidazione, dove l’incasso sarebbe inferiore. Non a caso, la Cassazione penale (sez. III, n. 30109/2025, udienza del 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025) ha valorizzato l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità come elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo per reati tributari: il percorso di risanamento è considerato un fattore di stabilizzazione anche a tutela dell’interesse erariale.

Un secondo rischio, per l’imprenditore, è informativo: nascondere o ricostruire male la storia dei debiti fiscali compromette la credibilità della proposta, perché l’ufficio confronta i dati dell’impresa con quelli dell’anagrafe tributaria e dei carichi affidati alla riscossione.

Le mosse giuste

  1. Per l’ente: verifica la pubblicazione delle misure e sospendi le azioni esecutive in corso, ma prosegui l’attività di accertamento se necessaria.
  2. Esamina la proposta transattiva sul piano della convenienza attestata, confrontandola con l’alternativa liquidatoria e non con il credito nominale.
  3. Per l’imprenditore: ricostruisci il debito tributario e contributivo con estratti di ruolo, cassetto fiscale e posizione INPS aggiornati prima di formulare qualsiasi proposta.
  4. Separa nettamente il trattamento dei tributi da quello dei contributi: il primo è negoziabile anche nell’importo, il secondo solo nei tempi.
  5. Valuta per tempo il passaggio a un accordo di ristrutturazione o a un concordato se il debito previdenziale è tale da rendere impossibile il risanamento senza falcidia.

Giurisprudenza dedicata

Trib. Milano 19 giugno 2026 (contributi non falcidiabili; rigetto delle cautelari), Trib. Milano 24 gennaio 2025 (DURC: accertamento sì, ordine diretto no), Cass. pen. sez. III n. 30109/2025 (composizione negoziata e periculum nel sequestro preventivo). Prassi: circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026.


Se sei un fornitore o la controparte di un contratto in corso

La tua situazione

Fornisci materie prime, energia, servizi logistici, manutenzione, software, locali in locazione; oppure sei il cliente che riceve le prestazioni dell’impresa in crisi. Hai fatture scadute e non pagate, e ti chiedi se puoi smettere di consegnare, risolvere il contratto o pretendere il pagamento anticipato. Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che il Codice ti chiede di non usare il vecchio debito come leva per abbandonare il cliente, ma ti lascia strumenti per non finanziarlo a fondo perduto.

Cosa cambia per te

L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza.

Le parole chiave sono “per il solo fatto”: il divieto colpisce la reazione al debito pregresso, non la tutela contro i nuovi inadempimenti. Se l’impresa non paga le forniture successive all’accesso alla procedura, l’eccezione di inadempimento e gli altri rimedi contrattuali tornano utilizzabili.

La norma consente inoltre ai creditori di sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure protettive. È una finestra breve, ma reale: nei giorni che precedono l’udienza puoi legittimamente attendere di capire se la protezione verrà confermata.

C’è poi un limite logico, chiarito dalla giurisprudenza: la protezione riguarda i contratti pendenti. Il Tribunale di Modena, con l’ordinanza del 26 dicembre 2022, ha escluso che le misure possano imporre la prosecuzione di un rapporto ormai cessato per il decorso del suo termine naturale: l’art. 18, comma 5, tutela i rapporti in corso sino alla loro naturale scadenza, non oltre.

Infine, l’esperto può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica o differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se l’equilibrio del rapporto è alterato per circostanze sopravvenute (art. 17, comma 5, CCII). Si tratta di un invito alla rinegoziazione, non di un’imposizione: puoi aderire, controproporre o rifiutare motivando. Il tuo contratto, dunque, può essere ridiscusso, ma non contro la tua volontà e non gratuitamente.

Se sei il locatore dell’immobile aziendale

Il contratto di locazione del capannone o del negozio è, per l’impresa, spesso il contratto più essenziale di tutti: senza i locali non c’è continuità. Anche al locatore si applica l’art. 18, comma 5, CCII: con le misure protettive operanti, non puoi intimare lo sfratto o chiedere la risoluzione per il solo fatto dei canoni scaduti prima della pubblicazione dell’istanza, e nemmeno avviare un’esecuzione per recuperarli. I canoni che maturano dopo, però, devono essere pagati: il loro mancato pagamento è un inadempimento nuovo, che riapre i rimedi ordinari. Se il contratto giunge alla sua scadenza naturale durante la procedura, vale il principio affermato da Trib. Modena 26 dicembre 2022: le misure non possono imporre la prosecuzione di un rapporto ormai cessato. Il locatore, dunque, ha un ruolo negoziale forte: può offrire una dilazione dei canoni arretrati in cambio di garanzie sui canoni futuri, o di un rinnovo a condizioni aggiornate.

I numeri

Hai un contratto di fornitura con consegne mensili da 12.640 €, pagamento a 60 giorni. Al momento della pubblicazione dell’istanza vanti 47.380 € di fatture scadute.

  • Prima della conferma delle misure: puoi sospendere le consegne.
  • Dopo la conferma: non puoi risolvere il contratto né rifiutare le consegne per i 47.380 € pregressi.
  • Sulle nuove consegne: se l’impresa non paga la fornitura di marzo da 12.640 €, successiva all’accesso, quell’inadempimento è nuovo e puoi far valere i rimedi contrattuali, compresa la sospensione delle consegne successive.
  • Sui 47.380 €: il credito resta tale e sarà oggetto delle trattative; non puoi agire in via esecutiva per recuperarlo finché operano le misure.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è reagire nel modo sbagliato e nel momento sbagliato: una risoluzione comunicata dopo la conferma delle misure, motivata con i debiti vecchi, ti espone a un ordine del giudice di proseguire il rapporto e a contestazioni di condotta sleale. Il rischio opposto è continuare a consegnare senza verificare la regolarità dei pagamenti correnti, accumulando un nuovo credito che non gode di alcuna corsia preferenziale se l’impresa non si risana.

Un ulteriore rischio riguarda la compensazione: se sei contemporaneamente debitore dell’impresa (ad esempio per forniture ricevute), compensare i crediti anteriori con i debiti successivi può essere contestato come atto che altera la posizione debitoria durante le trattative. Sul punto la giurisprudenza di merito si è divisa e va valutato caso per caso.

Le mosse giuste

  1. Classifica subito i tuoi crediti in “anteriori” e “successivi” alla data di pubblicazione dell’istanza: è la linea che decide quali rimedi hai.
  2. Usa la finestra di sospensione fino alla conferma solo se ti serve davvero, comunicandolo per iscritto.
  3. Chiedi garanzie per le forniture future: pagamento anticipato, consegna contro pagamento, garanzie bancarie. Non è vietato chiederle, purché non siano una modifica in danno motivata solo dal debito pregresso.
  4. Partecipa alle trattative con una proposta tua: piano di rientro sul pregresso, condizioni di fornitura per il futuro. Il fornitore strategico ha più potere negoziale di quanto creda, perché la continuità dipende da lui.
  5. Se ritieni che le misure ti arrechino un pregiudizio sproporzionato, valuta con il tuo legale l’istanza di revoca o di limitazione ex art. 19, comma 6, CCII.

Giurisprudenza dedicata

Trib. Modena 26 dicembre 2022 (nessuna prosecuzione oltre la scadenza naturale del contratto) e, per il versante bancario dei contratti pendenti, Trib. Verona 22 gennaio 2024.


Se hai già agito: esecuzioni in corso, ipoteche, garanzie personali, istanze di liquidazione giudiziale

La tua situazione

Non hai aspettato. Hai ottenuto un decreto ingiuntivo, notificato il precetto, avviato un pignoramento presso terzi sui conti dell’impresa o un pignoramento immobiliare sul capannone. Oppure hai già iscritto ipoteca, o hai in mano una fideiussione del socio. O ancora hai depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Poi, all’improvviso, l’impresa pubblica l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei il creditore che la composizione negoziata ferma per primo, e allo stesso tempo quello che ha più strumenti per contestare uno stop ingiustificato.

Cosa cambia per te

Dal giorno della pubblicazione dell’istanza, non puoi proseguire le azioni esecutive e cautelari già iniziate né iniziarne di nuove sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività (art. 18, comma 1, CCII). Il pignoramento resta, ma l’esecuzione si arresta. Allo stesso modo, non puoi acquisire diritti di prelazione non concordati: un’ipoteca giudiziale non ancora iscritta non potrà esserlo.

Ciò che hai acquisito prima, invece, conserva il suo valore: l’ipoteca già iscritta resta efficace, il pignoramento già eseguito conserva il vincolo, la tua posizione privilegiata viene considerata nelle trattative. Le prime raccolte di provvedimenti in materia segnalano anche che le misure cautelari, in linea generale, non si spingono fino a ordinare la cancellazione di iscrizioni ipotecarie già esistenti o la restituzione della disponibilità delle somme già pignorate: la protezione congela, non cancella.

Se hai presentato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, la regola è chiara: finché operano le misure, la sentenza di apertura non può essere pronunciata (art. 18, comma 4, CCII), salvo revoca delle misure. Ma il tuo ricorso resta pendente. Il Tribunale di Torino, con la sentenza dell’8 gennaio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale subito dopo che il giudice designato aveva rigettato l’istanza di conferma delle misure protettive, revocandole: la protezione caduta riapre immediatamente la strada al tuo ricorso.

Sul punto è intervenuta anche la Cassazione. Con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, la Prima sezione civile ha affermato che spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, in via incidentale, l’eventuale inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, ai fini della pronuncia richiesta. Tradotto per te: il giudice della tua istanza non deve fermarsi davanti a qualunque istanza di composizione negoziata, ma può verificare se quella istanza sia ammissibile.

Le garanzie personali: fideiussori e terzi garanti

Le misure protettive riguardano il patrimonio dell’imprenditore. Ma i soci e gli amministratori che hanno firmato fideiussioni sono terzi. Possono essere protetti anche loro? La risposta della giurisprudenza è articolata. Il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza del 17 aprile 2025, ha confermato le misure protettive e le ha estese ai terzi garanti, in una vicenda in cui l’esperto aveva ritenuto la composizione negoziata la soluzione più idonea a soddisfare il ceto creditorio e i creditori presenti all’udienza si erano rimessi alla decisione del giudice.

Altre pronunce di merito sono state più prudenti, negando misure cautelari che, sospendendo in via preventiva e generalizzata gli obblighi verso le banche o l’escussione delle garanzie personali, avrebbero prodotto effetti irreversibili e riscritto il sinallagma contrattuale. La regola pratica è questa: l’estensione ai garanti non è automatica, va chiesta e motivata, e tu puoi contrastarla in udienza.

Il creditore ipotecario davanti alla cessione dell’azienda

Un caso particolare riguarda il creditore che ha ipoteca su un immobile compreso nell’azienda che l’imprenditore intende cedere nel corso delle trattative. La cessione autorizzata dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII libera l’acquirente dalla responsabilità per i debiti anteriori risultanti dalle scritture, ma non cancella automaticamente le garanzie reali iscritte sui beni. Per questo il creditore ipotecario ha tutto l’interesse a partecipare al procedimento di autorizzazione e a pretendere che il prezzo e la sua destinazione tengano conto della propria prelazione: è in quella sede, e non dopo, che si decide quanto del valore del bene arriverà davvero a lui.

I numeri

Hai ottenuto un decreto ingiuntivo per 83.560 € e pignorato presso la banca dell’impresa un saldo di 41.270 €. L’udienza per l’assegnazione è fissata tra venti giorni. L’impresa pubblica l’istanza con misure protettive.

  • Il pignoramento resta, ma l’assegnazione non può essere disposta finché operano le misure.
  • I 41.270 € restano vincolati: l’impresa non può disporne liberamente, ma tu non puoi incassarli.
  • Se le misure vengono confermate per 120 giorni e poi prorogate fino al massimo di 240, il tuo incasso slitta di circa otto mesi.
  • Se il tribunale non conferma le misure, o le revoca su tua istanza, l’esecuzione riprende dal punto in cui si era fermata.

Contemporaneamente, il socio fideiussore ha un conto personale con 26.890 €. Se le misure non sono state estese ai garanti, nulla ti impedisce di agire contro di lui, salvo che il tribunale disponga diversamente su richiesta dell’impresa.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è la passività: lasciare che misure eccessive o non motivate restino in vigore per mesi senza contestarle. Hai già investito tempo e denaro in un’esecuzione; vederla congelata da un percorso che non porta da nessuna parte è il danno più frequente. Il rischio opposto è l’eccesso di aggressività: insistere su iniziative vietate (come tentare di iscrivere un’ipoteca dopo la pubblicazione) espone a contestazioni e indebolisce la tua posizione nelle trattative.

Le mosse giuste

  1. Comunica al giudice dell’esecuzione l’intervenuta pubblicazione e chiedi che l’esecuzione resti ferma ma non venga dichiarata estinta: il vincolo deve sopravvivere.
  2. Costituisciti nel procedimento di conferma delle misure e contesta, con dati, la funzionalità delle misure rispetto alle trattative e la loro proporzionalità rispetto al tuo pregiudizio.
  3. Opponiti in modo specifico all’estensione ai garanti, se richiesta, evidenziando gli effetti irreversibili su di te.
  4. Monitora la durata: annota la scadenza fissata dal giudice e preparati a contestare eventuali proroghe non supportate dal parere dell’esperto sulla disponibilità effettiva dei creditori strategici a trattare.
  5. Se hai un ricorso per liquidazione giudiziale pendente, chiedi al tribunale di valutare incidentalmente l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata, alla luce di Cass. n. 31856/2025.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 (valutazione incidentale dell’ammissibilità), Trib. Torino 8 gennaio 2025 (liquidazione giudiziale dopo la revoca delle misure), Trib. Brescia 17 aprile 2025 (estensione ai terzi garanti).


Se sei un lavoratore dipendente dell’impresa

La tua situazione

Lavori nell’impresa che ha chiesto la composizione negoziata. Forse hai qualche mensilità arretrata, ratei di tredicesima non pagati, rimborsi spese in sospeso. E hai una paura molto concreta: perdere lo stipendio, o il posto. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: sei l’unico creditore che la legge esclude espressamente dalle misure protettive.

Cosa cambia per te

L’art. 18, comma 3, CCII stabilisce che sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Questo significa che, anche durante la composizione negoziata, puoi chiedere un decreto ingiuntivo per le retribuzioni non pagate e procedere in via esecutiva, senza che le misure protettive ti blocchino. È una scelta precisa del legislatore: il risanamento non può essere finanziato con i salari.

Non solo. La composizione negoziata ti coinvolge anche sul piano collettivo. L’art. 4, comma 3, CCII prevede che il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, quando nel corso delle trattative sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, informi con comunicazione scritta i soggetti sindacali di cui all’art. 47 della L. 428/1990. I sindacati possono chiedere un incontro entro tre giorni dalla ricezione; la consultazione inizia entro cinque giorni e, salvo diverso accordo, si esaurisce dopo dieci giorni dal suo inizio. Le decisioni sulla riorganizzazione del personale non possono essere prese senza passare da questo confronto.

L’imprenditore, inoltre, può continuare a pagarti regolarmente: le misure protettive non inibiscono i pagamenti, e le retribuzioni correnti sono un costo essenziale della continuità aziendale.

Il trasferimento dell’azienda e il tuo rapporto di lavoro

Se le trattative si chiudono con la cessione dell’azienda o di un ramo, il tuo rapporto di lavoro non si interrompe automaticamente: continua con l’acquirente secondo le regole generali sul trasferimento d’azienda, e l’operazione passa per la procedura di informazione e consultazione sindacale. È in quella fase che si discutono eventuali accordi sul mantenimento dei livelli occupazionali e sul trattamento dei crediti maturati. Per te, il momento giusto per far sentire la tua voce è prima della firma, non dopo: una volta conclusa la cessione autorizzata dal tribunale, le condizioni sono molto più difficili da rinegoziare. Chiedi al sindacato o alla rappresentanza aziendale di verificare che i tuoi crediti arretrati e il TFR maturato siano espressamente considerati nell’accordo, indicando chi ne risponde e con quali tempi di pagamento.

I numeri

Hai una retribuzione netta mensile di 1.740 € e vanti tre mensilità arretrate, pari a 5.220 €, più ratei di tredicesima per 870 €: totale 6.090 €. L’impresa pubblica l’istanza con misure protettive a febbraio.

  • Puoi chiedere un decreto ingiuntivo per 6.090 € e, una volta esecutivo, pignorare i conti dell’impresa: le misure protettive non ti si applicano.
  • Se l’impresa riprende a pagarti le retribuzioni correnti, il risanamento procede e il tuo arretrato sarà, verosimilmente, oggetto di pagamento nel piano.
  • Se il percorso fallisce e si apre una liquidazione giudiziale, il tuo credito gode del privilegio generale sui mobili e, nei limiti di legge, dell’intervento del Fondo di garanzia INPS per le ultime tre mensilità e per il TFR.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è agire in modo individuale e prematuro quando il percorso collettivo sta funzionando: un pignoramento sui conti dell’impresa può sottrarre liquidità proprio mentre si sta negoziando la continuità che garantisce il tuo posto. Non è un divieto, è una valutazione di convenienza. Il rischio opposto è attendere troppo: se le trattative si trascinano senza pagamento delle retribuzioni correnti, quel ritardo è un segnale da non ignorare.

Le mosse giuste

  1. Fai quantificare con precisione il tuo credito, distinguendo retribuzioni, ratei, TFR maturato.
  2. Informa il sindacato o la rappresentanza aziendale e verifica che la procedura di informazione e consultazione dell’art. 4, comma 3, sia rispettata.
  3. Verifica che le retribuzioni correnti vengano pagate: è l’indicatore più affidabile della serietà del percorso.
  4. Se gli arretrati crescono, valuta il decreto ingiuntivo senza timore delle misure protettive, che non ti riguardano.
  5. Conserva tutta la documentazione (buste paga, comunicazioni), utile in ogni scenario, compreso l’eventuale intervento del Fondo di garanzia.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo la regola di esclusione è testuale (art. 18, comma 3, CCII) e non ha generato contrasti significativi; le pronunce rilevanti riguardano piuttosto gli effetti indiretti, come il rigetto delle misure quando l’impresa non riesce a far fronte alle obbligazioni correnti (Trib. Milano 19 giugno 2026), tra le quali rientrano proprio le retribuzioni.


Tre crediti, tre esiti: le simulazioni a confronto

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono tutti dalla stessa impresa e dalla stessa data, per mostrare come la composizione negoziata produca effetti diversi su creditori diversi.

Dati comuni. Una società manifatturiera pubblica nel registro delle imprese, il 3 febbraio 2026, l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive. Il giorno successivo deposita il ricorso per la conferma. Il tribunale conferma le misure per 120 giorni con decorrenza dalla pubblicazione: scadenza 3 giugno 2026. Su istanza delle parti e con parere favorevole dell’esperto, le misure vengono prorogate fino al limite complessivo di 240 giorni: nuova scadenza 1° ottobre 2026.

Simulazione 1 — La banca con il fido

Ipotesi: fido di cassa di 185.000 €, utilizzato per 172.430 €. Il 10 febbraio la banca comunica la sospensione del fido “a seguito dell’accesso del cliente alla composizione negoziata”, senza indicare ragioni di vigilanza.

Sviluppo: l’impresa chiede una misura cautelare per l’esecuzione del contratto. La comunicazione della banca richiama solo l’accesso alla procedura, cioè la causa che l’art. 16, comma 5, esclude. Il giudice, secondo l’orientamento di Trib. Verona 22 gennaio 2024, può ordinare il ripristino dell’affidamento.

Variante: se invece la banca avesse documentato sconfinamenti successivi all’accesso per 23.870 € e un piano privo di sostenibilità giuridica, l’esito potrebbe ribaltarsi, sulla scia di Trib. Milano 19 giugno 2026.

Esito: la banca non perde il diritto di reagire, perde il diritto di reagire senza motivare.

Simulazione 2 — Il fornitore con fatture scadute

Ipotesi: fornitore di componenti con crediti scaduti al 3 febbraio per 47.380 €; consegne mensili da 12.640 €.

Sviluppo:

  • dal 3 febbraio fino alla conferma il fornitore sospende legittimamente le consegne;
  • dopo la conferma riprende le consegne, ma chiede il pagamento alla consegna per le nuove forniture;
  • l’impresa paga regolarmente le forniture di marzo, aprile e maggio (37.920 €);
  • i 47.380 € pregressi entrano nelle trattative: il fornitore accetta un piano di rientro in 18 rate da 2.632,22 €.

Esito: il fornitore ha mantenuto il cliente, è stato pagato per il nuovo e ha ottenuto un piano sul vecchio. La leva del fornitore strategico è la continuità, non la risoluzione.

Simulazione 3 — Il Fisco e l’INPS

Ipotesi: debito tributario di 312.640 €; contributi INPS per 97.860 €. L’attestatore stima un recupero del 22% per il Fisco nella liquidazione giudiziale.

Sviluppo:

  • l’impresa propone all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione il pagamento del 35%, cioè 109.424 €, in 60 rate mensili da circa 1.823,73 €;
  • la proposta è corredata dall’attestazione di convenienza e dalla dichiarazione di veridicità dei dati del revisore, come richiesto dalla circolare 5/E/2026;
  • per l’INPS l’impresa non può proporre stralcio: propone il pagamento integrale dei 97.860 € in forma rateale.

Esito: il Fisco, se accetta, incassa circa 40.640 € in più rispetto all’alternativa liquidatoria stimata (109.424 € contro 68.780 €); l’INPS conserva il credito integrale ma con tempi più lunghi. Due creditori pubblici, due regimi opposti.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

La vita reale raramente rispetta le categorie. Ecco come si combinano le regole quando un soggetto ha più ruoli.

La banca che è anche creditrice ipotecaria

Una banca può avere contemporaneamente un fido chirografario e un mutuo ipotecario. Per il fido valgono le regole dell’art. 16, comma 5 (niente revoca automatica, obbligo di comunicazione motivata). Per il mutuo, l’ipoteca già iscritta resta pienamente efficace, ma l’esecuzione immobiliare non può iniziare né proseguire finché operano le misure. Il doppio ruolo non somma i poteri: li separa. Nelle trattative, però, la garanzia reale pesa: un’eventuale proposta dovrà riconoscere alla banca almeno quanto ricaverebbe dal bene in caso di liquidazione.

Il fornitore che è anche cliente

Un’impresa può essere contemporaneamente fornitrice e cliente della società in crisi: le vende semilavorati e le acquista prodotti finiti. Qui il nodo è la compensazione. Compensare il credito anteriore (per forniture non pagate) con il debito successivo (per acquisti fatti dopo la pubblicazione) può essere contestato come atto che altera la parità di trattamento durante le trattative e che sottrae liquidità alla continuità. La giurisprudenza di merito si è espressa in modi non uniformi; la prudenza suggerisce di non compensare unilateralmente e di negoziare la compensazione dentro l’accordo.

Il socio che è garante e creditore

Il socio che ha prestato fideiussione alla banca e, nello stesso tempo, ha finanziato la società è in una posizione delicatissima. Come garante, rischia di essere escusso; come finanziatore, il suo credito può essere postergato secondo le regole del codice civile sui finanziamenti dei soci. Le misure protettive possono essere estese a lui come terzo garante solo se il tribunale lo dispone (Trib. Brescia 17 aprile 2025). Per chi è nella sua posizione, la strategia va costruita su due piani paralleli: proteggere il patrimonio personale e definire il destino del proprio credito nel piano.

Il lavoratore che è anche socio

Il dipendente che detiene una quota della società conserva l’esclusione dalle misure protettive per i suoi crediti di lavoro. Ma se ha anche finanziato la società come socio, quel credito non gode della stessa esclusione. È essenziale tenere separate le due posizioni anche documentalmente.

L’ente pubblico che è anche controparte contrattuale

Un comune può essere creditore per tributi locali e, al tempo stesso, committente di un appalto in corso con l’impresa. Sul versante tributario, la transazione dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda le Agenzie fiscali e l’Agente della riscossione: per i tributi locali occorre verificare la loro posizione nel caso concreto (ad esempio se sono affidati in riscossione). Sul versante contrattuale, il comune è soggetto all’art. 18, comma 5, come ogni controparte: non può risolvere l’appalto per il solo fatto del mancato pagamento di debiti anteriori dell’impresa nei suoi confronti.

Il cessionario del credito bancario

Il fondo che ha acquistato un credito deteriorato da una banca eredita gli obblighi dell’art. 16, comma 5: la norma menziona espressamente i cessionari dei crediti di banche e intermediari. Non può dunque sottrarsi al dovere di partecipazione attiva e informata invocando la sua natura di semplice investitore.


Il confronto tra profili

La tabella che segue riassume le differenze principali. Ogni riga va letta insieme alla sezione del profilo corrispondente.

AspettoBanche e intermediariFisco e AdERINPS e INAILFornitoriCreditori già in esecuzioneLavoratori
Soggetti alle misure protettiveSìSìSìSìSìNo (art. 18, c. 3)
Obbligo specifico di partecipazioneSì, attiva e informata (art. 16, c. 5)Dovere generale di collaborazioneDovere generale di collaborazioneDovere generale di collaborazioneDovere generale di collaborazioneInformazione sindacale (art. 4, c. 3)
Possibilità di stralcio del creditoSì, se accettanoSì, accordo transattivo (art. 23, c. 2-bis)No, secondo Trib. Milano 19.6.2026Sì, se accettanoSì, se accettanoNo, crediti tutelati
Reazione vietataRevoca/sospensione affidamenti per il solo accessoAzioni esecutive e cautelariAzioni esecutive e cautelariRisoluzione o rifiuto per crediti anterioriProseguire l’esecuzione, nuove prelazioniNessuna
Rischio principaleOrdine di ripristino degli affidamentiRifiuto che porta a incasso minorePiano dell’impresa fondato su stralcio illegittimoReazione sbagliata dopo la confermaMisure sproporzionate non contestateAzione individuale prematura
Strumento di difesa principaleComunicazione motivata, memoria in udienzaValutazione della convenienza attestataIndisponibilità del creditoDistinzione crediti anteriori/successiviIstanza di revoca ex art. 19, c. 6Decreto ingiuntivo

Il dato che emerge è netto: la stessa procedura produce, per ogni creditore, una combinazione diversa di vincoli e di poteri. Chi applica al proprio caso le regole pensate per un altro profilo sbaglia quasi sempre.


Le domande che si pongono tutti i creditori

Posso rifiutarmi di partecipare alle trattative?

Puoi rifiutare un accordo, non il confronto. Il dovere di collaborazione leale vale per tutti i creditori e, per banche e intermediari, si traduce in un obbligo di partecipazione attiva e informata. Un silenzio sistematico o un rifiuto immotivato può essere riportato dall’esperto e pesare nelle fasi successive, in particolare se l’impresa approda a un accordo di ristrutturazione o a un concordato.

L’accordo raggiunto in composizione negoziata mi vincola anche se non l’ho firmato?

In linea generale no: gli esiti contrattuali (contratto, convenzione di moratoria, accordo con l’esperto) vincolano solo chi li sottoscrive. Gli effetti verso i non aderenti si producono solo attraverso strumenti specifici, come la convenzione di moratoria o gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, che hanno presupposti e tutele propri, compresa la possibilità di opposizione.

Cosa succede se l’impresa non ce la fa?

Se le trattative falliscono, l’esperto redige la relazione finale e l’imprenditore può accedere ad altri strumenti, come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, al quale i creditori possono opporsi in sede di omologazione, oppure a un accordo di ristrutturazione o a un concordato preventivo. Attenzione ai tempi: la Cassazione, con l’ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026, ha affrontato per la prima volta la deroga al termine decadenziale dell’art. 40, comma 10, CCII per chi accede a uno strumento “all’esito della composizione negoziata” entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’art. 17, comma 8, adottando secondo i primi commenti una lettura rigorosa della deroga.

Le informazioni che ricevo durante le trattative sono riservate?

Sì. I creditori sono tenuti alla riservatezza sulla situazione dell’impresa, sulle iniziative assunte e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Utilizzarle per scopi estranei al negoziato (ad esempio per anticipare altri creditori) è una violazione del dovere di correttezza.

Se l’impresa chiede la composizione negoziata solo per prendere tempo, cosa posso fare?

Puoi chiedere al tribunale la revoca delle misure protettive o l’abbreviazione della loro durata (art. 19, comma 6, CCII), dimostrando che non sono funzionali al buon esito delle trattative o che sono sproporzionate rispetto al tuo pregiudizio. Puoi anche segnalare all’esperto le circostanze che indicano l’assenza di concrete prospettive di risanamento: l’esperto, se le ritiene fondate, ne dà conto e può determinare l’archiviazione.

Posso chiedere io, come creditore, l’apertura della composizione negoziata?

No. L’istanza di nomina dell’esperto è riservata all’imprenditore: la composizione negoziata è un percorso volontario, che presuppone la sua iniziativa e la sua disponibilità a trattare. Il creditore può però sollecitare l’imprenditore a valutare questa strada, e i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione, INPS e INAIL) sono tenuti a inviare segnalazioni all’impresa e all’organo di controllo quando i debiti superano determinate soglie, invitandola anche a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Le banche, quando comunicano variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne informano anche l’organo di controllo della società, se esistente.

Posso cedere il mio credito mentre le trattative sono in corso?

Sì, la cessione del credito resta possibile secondo le regole generali. Il cessionario, però, subentra nella posizione del cedente con i vincoli già operanti: se le misure protettive sono in corso, non potrà avviare esecuzioni; se il cedente era una banca o un intermediario, il cessionario sarà soggetto anche agli obblighi dell’art. 16, comma 5, CCII, che menziona espressamente i cessionari dei loro crediti. Comprare un credito non significa comprare la libertà di agire.

Quanto pesa la relazione finale dell’esperto per me creditore?

Molto, anche se non è una sentenza. La relazione finale descrive l’andamento delle trattative, le posizioni assunte dalle parti, la serietà delle proposte. È un documento che il tribunale considera nelle fasi successive: per esempio, se l’imprenditore presenta un accordo di ristrutturazione, la percentuale di adesioni richiesta per estenderne gli effetti ai non aderenti scende al 60% quando il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione dell’esperto. Un creditore che ha partecipato con serietà e ha motivato il proprio dissenso compare in quella relazione in una luce ben diversa da chi è rimasto in silenzio.


La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono ordinate in base al profilo di creditore cui si applicano principalmente. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta.

Banche e intermediari finanziari

1. Tribunale di Verona, provvedimento del 22 gennaio 2024. Principio: la banca può sospendere gli affidamenti solo se lo impone la vigilanza prudenziale e motivando per iscritto la decisione; il mero accesso alla procedura non basta. Rilevanza: in assenza della comunicazione scritta, il giudice ha ordinato alla banca di eseguire i contratti di affidamento, fissando un’indennità.

2. Tribunale di Crotone, provvedimento depositato il 4 gennaio 2025. Principio: nell’ambito della composizione negoziata, il giudice può inibire alla banca la segnalazione a sofferenza in Centrale rischi e nelle banche dati private come misura cautelare funzionale alle trattative. Rilevanza: mostra che la tutela può estendersi alle condotte che compromettono l’accesso al credito dell’impresa.

3. Tribunale di Padova, ordinanza del 13 gennaio 2025. Principio: oltre alle misure protettive tipiche, possono essere concesse misure cautelari verso i creditori bancari, incluse la sospensione degli obblighi di rimborso, l’inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche e delle iscrizioni in Centrale rischi. Rilevanza: è uno dei provvedimenti più ampi a favore dell’impresa verso il sistema bancario.

4. Tribunale di Modena, ordinanza dell’8 marzo 2025. Principio: la richiesta di vietare alla banca l’escussione della garanzia MCC, o al garante di pagare, ha natura cautelare e non protettiva, e va valutata con i requisiti della tutela cautelare. Rilevanza: chiarisce il regime delle garanzie pubbliche, frequentissime nei finanziamenti alle PMI.

5. Tribunale di Napoli, sentenza n. 1344 del 1° dicembre 2025. Principio: l’accesso alla composizione negoziata non giustifica la revoca degli affidamenti; resta salva la reazione della banca fondata su una giusta causa attinente al merito del rapporto. Rilevanza: definisce il confine tra reazione legittima e reazione vietata.

6. Tribunale di Milano, ordinanza del 19 giugno 2026. Principio: la protezione non è automatica; se il piano si fonda su presupposti giuridicamente insostenibili e l’impresa non fa fronte alle obbligazioni correnti, le misure cautelari verso le banche vanno negate. Rilevanza: è il principale contrappeso a favore degli intermediari.

Creditori pubblici

7. Tribunale di Milano, ordinanza del 19 giugno 2026 (già citata). Principio: il comma 2-bis dell’art. 23 CCII non comprende gli enti previdenziali; uno stralcio dei contributi non è ammissibile nella composizione negoziata. Rilevanza: separa il regime del Fisco da quello di INPS e INAIL.

8. Tribunale di Milano, sez. II civile, ordinanza del 24 gennaio 2025. Principio: non si può chiedere al giudice un ordine all’INPS di rilasciare il DURC, ma si può ottenere l’accertamento della regolarità contributiva, che vincola l’ente. Rilevanza: indica la corretta formulazione delle istanze che coinvolgono l’ente previdenziale.

9. Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Principio: l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità può escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo per reati tributari. Rilevanza: valorizza il percorso di risanamento come elemento di stabilizzazione anche sul fronte erariale.

Fornitori e controparti contrattuali

10. Tribunale di Modena, sez. III civile, ordinanza del 26 dicembre 2022. Principio: la tutela dei contratti pendenti copre i rapporti fino alla loro scadenza naturale e non consente di imporre la prosecuzione di un contratto già cessato. Rilevanza: delimita la portata dell’art. 18, comma 5, a garanzia della controparte.

Creditori che hanno già agito

11. Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025. Principio: il tribunale investito della domanda di fallimento verifica in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, ai fini della propria decisione. Rilevanza: rafforza la posizione del creditore istante di fronte a istanze strumentali.

12. Tribunale di Torino, sentenza dell’8 gennaio 2025. Principio: una volta rigettata l’istanza di conferma e revocate le misure, viene meno l’ostacolo alla pronuncia sulla domanda di liquidazione giudiziale. Rilevanza: mostra l’immediata riespansione dei poteri del creditore istante.

13. Tribunale di Brescia, ordinanza del 17 aprile 2025. Principio: le misure protettive possono essere estese ai terzi garanti quando la composizione negoziata è ritenuta la soluzione più idonea per il ceto creditorio. Rilevanza: riguarda direttamente i creditori che contano sulle garanzie personali.

Trasversale a tutti i profili

14. Corte di Cassazione, ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026. Principio: prima pronuncia di legittimità sulla deroga al termine dell’art. 40, comma 10, CCII per l’accesso agli strumenti di regolazione all’esito della composizione negoziata, con una lettura che i commentatori definiscono rigorosa. Rilevanza: incide sui tempi e sulle prospettive di tutti i creditori quando le trattative non si chiudono con un accordo.

A queste pronunce si aggiungono due documenti interpretativi di prassi, non giurisprudenziali ma molto influenti: la relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione del 30 gennaio 2025 sull’art. 16 CCII e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 sull’accordo transattivo fiscale.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio assiste sia i creditori sia gli imprenditori che devono trattare con loro, con strumenti calibrati sul profilo di ciascuno.

  1. Verifichiamo la pubblicazione dell’istanza e il perimetro delle misure nel registro delle imprese, individuando con precisione quali creditori, iniziative e beni sono coinvolti.
  2. Per le banche e i loro clienti, esaminiamo le comunicazioni di sospensione o revoca degli affidamenti confrontandole con i requisiti dell’art. 16, comma 5, CCII e con l’andamento effettivo dei rapporti.
  3. Redigiamo memorie e ricorsi nel procedimento di conferma, proroga e revoca delle misure (art. 19 CCII), con documentazione contabile e bancaria analizzata dallo staff.
  4. Per il Fisco, ricostruiamo il debito tributario da cassetto fiscale ed estratti di ruolo e coordiniamo con i commercialisti la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, e le attestazioni richieste.
  5. Per INPS e INAIL, impostiamo il trattamento del debito contributivo compatibile con la composizione negoziata e valutiamo per tempo il passaggio a strumenti che consentono la transazione contributiva.
  6. Per i fornitori, classifichiamo i crediti tra anteriori e successivi e costruiamo condizioni di fornitura futura e piani di rientro sul pregresso.
  7. Per i creditori in esecuzione, gestiamo il coordinamento con il giudice dell’esecuzione per preservare i vincoli già acquisiti e predisponiamo le istanze di revoca ex art. 19, comma 6, CCII.
  8. Per i garanti, analizziamo le fideiussioni e le richieste di estensione delle misure, sostenendo o contrastando l’estensione a seconda della posizione assistita.
  9. Per i lavoratori, quantifichiamo i crediti di lavoro e verifichiamo il rispetto della procedura di informazione e consultazione sindacale.
  10. Seguiamo il contenzioso che nasce dalla composizione negoziata in ogni grado, dal reclamo fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia l’abilitazione di Esperto Negoziatore è decisiva: significa conoscere i criteri con cui l’esperto valuta la serietà delle proposte, la disponibilità dei creditori a trattare e la sostenibilità del piano, cioè proprio gli elementi su cui il tribunale fonda le sue decisioni sulle misure. Per i creditori bancari e pubblici, il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario consente di leggere ogni posizione con competenze specialistiche, mentre l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC completa la visione dell’intero sistema degli strumenti di regolazione.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne che disperdono informazioni. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché nella composizione negoziata il diritto e i numeri non si separano mai.


In chiusura: prima capire chi sei, poi agire secondo le tue regole

Il primo passo è capire a quale profilo appartieni; il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle di un altro creditore. La banca che si comporta come un fornitore, il fornitore che si comporta come un creditore in esecuzione, l’imprenditore che tratta l’INPS come l’Agenzia delle Entrate: sono gli errori che costano di più, sia a chi vanta un credito sia a chi deve onorarlo.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio nel ruolo dei creditori nella composizione negoziata perché questo ruolo si gioca su tre terreni che coincidono con le competenze certificate dell’Avvocato: le trattative condotte davanti all’esperto, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; i rapporti con banche e Fisco, presidiati dallo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che coordina; il contenzioso sulle misure protettive e cautelari, che può arrivare fino alla Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato al patrocinio.

📩 Le trattative hanno tempi stretti e le misure protettive hanno una scadenza: scrivici oggi, trovi tutti i recapiti dello studio al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata