Concordato Nella Liquidazione Giudiziale Per Aziende Tessili E Di Moda: Cosa Succede A Marchi, Collezioni E Magazzino

Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, se la tua azienda tessile, il tuo maglificio, il tuo marchio di abbigliamento o la tua linea di accessori è finita in liquidazione giudiziale, oppure se sei un creditore, un fornitore, un licenziatario o un investitore che guarda a quel patrimonio come a un’occasione da non perdere.

Nel settore moda la liquidazione giudiziale ha una caratteristica che la rende diversa da quasi ogni altra: il valore si consuma con il calendario. Un capannone vale più o meno lo stesso a gennaio e a settembre. Una collezione primavera-estate no: a marzo è merce di stagione, a ottobre è stock da saldo. Un marchio lasciato fermo per due stagioni perde visibilità nei negozi, nei buyer, nei social. Un magazzino di filati, tessuti e capi finiti, se resta chiuso per mesi, si trasforma da attivo in costo. Il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli articoli 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è lo strumento che permette di chiudere la procedura con un accordo con i creditori invece che con la vendita frammentata dei beni. Ma funziona solo se chi lo usa conosce la sequenza giusta e rispetta i tempi.

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La promessa di questa guida è precisa: alla fine saprai da quale mossa partire, quali termini rispettare, quali documenti preparare e cosa succede concretamente a marchi, collezioni e magazzino in ogni fase.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto d’incontro tra crisi d’impresa e contenzioso concorsuale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè formato e abilitato a gestire le trattative tra impresa in difficoltà e creditori; è avvocato cassazionista, quindi in grado di seguire le opposizioni all’omologazione, i reclami e le impugnazioni fino all’ultimo grado; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando tra i creditori di un’azienda di moda ci sono banche con pegni e garanzie sul marchio o sul magazzino.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il concordato nella liquidazione giudiziale ha regole diverse a seconda di chi sei e di quanto tempo è passato dalla sentenza di apertura. Rispondi con onestà alle quattro domande che seguono: la risposta ti dirà da quale mossa iniziare.

Domanda 1: chi sei rispetto alla procedura?

Le possibilità sono quattro.

Sei l’imprenditore o il socio della società in liquidazione giudiziale, oppure una società di cui l’imprenditore fa parte o che è sotto controllo comune. In questo caso la legge ti tiene fuori dalla porta per un periodo preciso: la proposta non può arrivare da te prima che sia passato un anno dalla sentenza di apertura, e non può arrivare dopo che siano trascorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. In più, la tua proposta è ammissibile solo se porti risorse che aumentano il valore dell’attivo di almeno il 10%.

Sei un creditore (un fornitore di tessuti, una banca, un terzista, un agente, un lavoratore). Puoi proporre il concordato subito dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e il curatore possa formare un elenco provvisorio dei creditori.

Sei un terzo (un concorrente che vuole il marchio, un gruppo della moda che vuole il know-how produttivo, un fondo, un ex dirigente con un investitore alle spalle). Hai le stesse possibilità del creditore: proposta immediata, senza l’obbligo dell’apporto del 10%, con la possibilità di farti cedere anche le azioni della massa.

Sei un licenziatario, un distributore o un titolare di merce in conto vendita nei magazzini dell’azienda. Non sei necessariamente un proponente, ma il concordato tocca direttamente i tuoi diritti: devi sapere come tutelarli.

Domanda 2: a che punto è la procedura?

Verifica la data della sentenza di apertura e lo stato della verifica del passivo. È stata già fissata l’udienza di verifica? Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo? Il curatore ha già depositato il programma di liquidazione? Quest’ultimo va predisposto entro sessanta giorni dall’inventario e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza di apertura: se quel termine è vicino, il curatore sta per decidere come vendere marchi, collezioni e magazzino, e la tua finestra per una proposta alternativa si restringe.

Domanda 3: l’azienda è ancora in attività?

Il tribunale può avere autorizzato l’esercizio dell’impresa da parte del curatore (art. 211 CCII), anche solo per specifici rami, oppure il giudice delegato può avere autorizzato l’affitto dell’azienda a un terzo (art. 212 CCII). Se l’azienda è ancora attiva, la collezione in corso può essere completata e venduta in stagione, e il marchio resta vivo sul mercato. Se invece l’attività si è fermata con la sentenza, il valore sta già scendendo e la velocità diventa decisiva.

Domanda 4: cosa c’è davvero nel patrimonio “moda”?

Hai un quadro chiaro di quali marchi sono registrati, in quali Paesi, per quali classi di prodotti, con quale scadenza? Sai se ci sono licenze in corso, pegni sul marchio, merce di terzi in magazzino, campionari presso agenti o showroom, capi presso laboratori esterni? Se la risposta è no, sei ancora alla prima mossa, qualunque sia il tuo ruolo.

Tabella di orientamento

La tua situazioneParti dalla mossa
Non hai ancora un inventario affidabile di marchi, collezioni e magazzinoMossa 1
L’azienda è ferma e la stagione sta passandoMossa 2
Sei il debitore o il socio e vuoi capire se e quando puoi proporreMossa 3
Sei un terzo o un creditore e hai già un interesse concreto sul marchioMossa 3, poi subito Mossa 4
Hai già una bozza di proposta e devi depositarlaMossa 5
La proposta è stata approvata e attendi l’omologazioneMossa 6
Il concordato è omologato e va eseguitoMossa 7
Il concordato è in esecuzione ma qualcosa non vaMossa 8
Sei licenziatario, distributore o titolare di merce in conto venditaMossa 1 (per la tutela) e Mossa 4 (per il perimetro)

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Ogni mossa presuppone che quelle precedenti siano state completate o che non ti riguardino.


Mossa 1: fotografa il patrimonio “moda” prima che cambi forma

Obiettivo della mossa: ottenere una mappa completa e documentata di marchi, collezioni e magazzino, distinguendo ciò che appartiene alla massa da ciò che appartiene a terzi.

Quando va fatta

Subito. Dalla sentenza di apertura il patrimonio passa sotto la gestione del curatore (spossessamento) e il curatore procede all’inventario. Se sei il debitore, hai l’obbligo di collaborare consegnando le scritture contabili. Se sei un potenziale proponente esterno, l’inventario è il documento su cui costruirai l’offerta: chiedine copia o consultalo appena è disponibile, e in ogni caso prima che il curatore depositi il programma di liquidazione (entro i 150 giorni dalla sentenza).

Come si esegue

Il primo passo è separare tre categorie che nel settore moda si confondono facilmente.

I marchi. Raccogli per ciascun segno: numero di registrazione, ufficio (UIBM per l’Italia, EUIPO per il marchio dell’Unione europea, WIPO per le estensioni internazionali), classi di prodotti (tipicamente la 25 per l’abbigliamento, la 18 per pelletteria e borse, la 14 per gioielleria e orologi, la 3 per profumi e cosmetici), data di scadenza del rinnovo decennale, titolare formale. Capita spesso che il marchio non sia intestato alla società in liquidazione giudiziale ma al fondatore persona fisica o a una holding: in quel caso non fa parte della massa, e chi vuole il marchio dovrà trattare con il titolare effettivo. Verifica anche se esistono marchi di fatto (non registrati) usati da anni, nomi di linee secondarie, domini internet e account social intestati alla società.

Le licenze e i vincoli. Elenca le licenze attive (in entrata e in uscita): l’azienda può essere licenziataria di un marchio altrui (produce per un brand più noto) oppure licenziante (ha concesso il proprio marchio a un produttore di accessori o a un distributore estero). Verifica eventuali pegni sul marchio a garanzia di finanziamenti bancari: sono frequenti nel settore e incidono direttamente sul trattamento dei creditori privilegiati nel concordato.

Le collezioni. Qui il lavoro è più delicato. Una collezione non è un bene unico: è fatta di modelli, cartamodelli, schede tecniche, campionari, prototipi, disegni, eventuali modelli registrati (design), ordini già raccolti dagli agenti, contratti con laboratori esterni. Distingui la collezione in corso di vendita, quella in produzione e quella in fase di campionatura. Ognuna ha un orizzonte temporale diverso.

Il magazzino. Separa materie prime (filati, tessuti, accessori, bottoni, etichette), semilavorati e capi finiti. Per i capi finiti, distingui per stagione: la merce delle stagioni passate vale come stock, quella della stagione corrente vale a prezzo pieno ancora per poche settimane. Individua dove si trova fisicamente la merce: nel magazzino della società, presso terzisti e laboratori, presso showroom, presso negozi in conto vendita, in transito.

I beni di terzi. Nel magazzino di un’azienda di moda c’è spesso merce che non le appartiene: tessuti forniti dal committente per lavorazioni conto terzi, capi ricevuti in conto deposito, materiali con riserva di proprietà. Questi beni non entrano nella massa, ma il titolare deve attivarsi: le domande di restituzione e rivendicazione si propongono nella verifica del passivo, con le stesse forme della domanda di ammissione (art. 201 CCII).

Le differenze tra i comparti della filiera

Non tutte le aziende del settore hanno lo stesso patrimonio, e la fotografia va adattata al comparto.

Filature e tessiture. Il valore sta soprattutto negli impianti, nel know-how tecnico e nel portafoglio clienti. Il magazzino è fatto di filati e tessuti greggi o finiti, meno esposti alla stagionalità ma soggetti a obsolescenza per colori e titoli fuori tendenza. Il marchio, quando esiste, è spesso un marchio “business to business”, noto ai confezionisti più che al pubblico: il suo valore dipende dalla continuità del rapporto con i clienti, che va documentata (ordini ricorrenti, contratti quadro, certificazioni di filiera).

Confezioni e maglifici conto terzi. Il patrimonio coincide in gran parte con la capacità produttiva e con le commesse. Nel magazzino c’è molta merce di proprietà dei committenti (tessuti forniti, capi in lavorazione): è il comparto in cui la separazione tra beni della massa e beni di terzi richiede più attenzione. Il marchio proprio è spesso marginale; conta di più l’organizzazione.

Brand con collezioni proprie. Qui il marchio è il centro di tutto, seguito dalla collezione corrente e dalla rete commerciale (agenti, showroom, negozi multimarca, e-commerce). Il magazzino si divide nettamente tra merce di stagione e stock. È il caso in cui la stagionalità pesa di più e in cui il concordato con un terzo assuntore ha le maggiori probabilità di produrre valore per i creditori.

Pelletteria e accessori. Il valore sta nel marchio, nei modelli (spesso iconici e ripetuti da una stagione all’altra) e nel saper fare artigianale. Il magazzino è meno stagionale dell’abbigliamento, ma i modelli registrati come design vanno censiti con la stessa cura dei marchi.

Identificare il comparto serve a capire quale componente del patrimonio guiderà la proposta: l’organizzazione produttiva, il marchio o la collezione.

La base giuridica

L’art. 142 CCII stabilisce lo spossessamento: dalla data della sentenza il debitore è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni. La disciplina del marchio si trova nell’art. 2573 del codice civile e nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005). Per il marchio la regola chiave è che, quando è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume trasferito insieme all’azienda (art. 2573, secondo comma, c.c.). La Cassazione ha confermato che questa presunzione opera anche quando la vendita dell’azienda avviene nella procedura concorsuale, salvo patto contrario espresso (Cass. civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24832).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che le scritture contabili siano incomplete o che il magazzino non coincida con le risultanze contabili (differenze inventariali, merce dichiarata e non trovata, merce trovata e non registrata). In questo caso il curatore non può predisporre un elenco provvisorio attendibile dei creditori e la proposta del terzo prima dello stato passivo esecutivo diventa impraticabile, perché la legge la consente solo se la contabilità è stata tenuta e permette al curatore di formare quell’elenco. Se sei un proponente esterno, non fermarti: prepara comunque la tua offerta e attendi l’esecutività dello stato passivo, oppure valuta con il curatore un affitto d’azienda ponte (mossa 2) per non perdere la stagione.

Un secondo imprevisto: il marchio risulta scaduto o in scadenza. Il rinnovo spetta al curatore, che deve essere sollecitato con un’istanza motivata: lasciar decadere un marchio della moda significa distruggere in un giorno il bene di maggior valore della procedura.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa successiva verifica di avere: (a) un elenco dei marchi con titolare, classi, territori e scadenze; (b) una classificazione del magazzino per categoria, stagione e ubicazione, con evidenza dei beni di terzi; (c) un quadro delle licenze e dei pegni gravanti sul marchio.


Mossa 2: proteggi il valore stagionale mentre la procedura avanza

Obiettivo della mossa: impedire che collezioni e magazzino perdano valore nei mesi necessari per arrivare al concordato.

Quando va fatta

Il momento ideale è la sentenza stessa: è con la sentenza di apertura che il tribunale può autorizzare il curatore a proseguire l’attività. Se non è avvenuto, la richiesta va fatta il prima possibile, idealmente nelle prime settimane, quando ordini e rapporti con clienti e fornitori sono ancora recuperabili. Per le collezioni il riferimento è il calendario commerciale: le consegne della primavera-estate si concentrano tra gennaio e marzo, quelle dell’autunno-inverno tra luglio e settembre. Se l’apertura cade a ridosso di queste finestre, ogni settimana conta.

Come si esegue

Le strade sono tre, da valutare con il curatore.

L’esercizio dell’impresa (art. 211 CCII). Con la sentenza di apertura, o anche dopo, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l’attività, anche limitatamente a specifici rami, se dall’interruzione può derivare un grave danno e purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. Nel settore moda il grave danno è quasi sempre dimostrabile: ordini raccolti che verrebbero cancellati, collezione in produzione che resterebbe a metà, perdita dei clienti multimarca. Se sei il debitore o un creditore, puoi segnalare al curatore queste circostanze con una nota documentata (ordini, conferme, piano consegne). Il tribunale può comunque far cessare l’esercizio in qualsiasi momento.

L’affitto dell’azienda o di un ramo (art. 212 CCII). Anche prima del programma di liquidazione, su proposta del curatore e con il parere favorevole del comitato dei creditori, il giudice delegato può autorizzare l’affitto dell’azienda o di specifici rami a un terzo, quando è utile per una vendita più proficua. Il contratto deve contenere clausole tipiche: diritto di ispezione del curatore, durata compatibile con la liquidazione, retrocessione dell’azienda alla scadenza o in caso di aggiudicazione ad altri, prelazione dell’affittuario. Per chi intende proporre il concordato come terzo assuntore, l’affitto è spesso il ponte perfetto: gestisce il marchio, completa la collezione, mantiene i clienti, e nel frattempo prepara la proposta.

La liquidazione anticipata di singoli beni (art. 213 CCII). Prima dell’approvazione del programma di liquidazione il curatore può vendere singoli beni, con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, ma solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori. Una collezione di stagione invenduta è l’esempio più evidente di questo pregiudizio. Attenzione però: se il tuo progetto è un concordato con acquisizione dell’intero patrimonio, la vendita anticipata del magazzino a uno stockista può svuotare la tua proposta. In questo caso devi presentare al curatore un’alternativa concreta (affitto, offerta irrevocabile, impegno a rilevare la merce al prezzo di stima) prima che l’autorizzazione venga chiesta.

La base giuridica

Artt. 211, 212 e 213 CCII. L’art. 213 prevede anche che il curatore possa rinunciare ad acquisire o a liquidare beni quando l’attività risulta manifestamente non conveniente: nel settore moda accade con materie prime obsolete o con capi di stagioni molto vecchie, il cui costo di conservazione supera il valore di realizzo.

Se qualcosa va storto

Il comitato dei creditori esprime parere contrario all’affitto, oppure il curatore ritiene troppo rischioso l’esercizio dell’impresa. In questo caso l’alternativa è un’offerta di acquisto anticipato della sola collezione corrente o del solo magazzino stagionale, formulata in modo da essere compatibile con la successiva proposta concordataria (per esempio prevedendo che il prezzo pagato sia computato nell’apporto complessivo). Se sei un creditore danneggiato da una decisione del curatore o del giudice delegato, ricorda che gli atti degli organi della procedura sono impugnabili con i reclami previsti dal Codice della crisi: i termini sono brevi e, come vedremo, non beneficiano della sospensione feriale.

Check di completamento

Prima di procedere verifica che: (a) sia stata presa una decisione formale su esercizio dell’impresa, affitto o vendita anticipata della merce stagionale; (b) il marchio sia mantenuto in vita (rinnovi, uso effettivo, presidio dei canali digitali); (c) tu sappia con precisione quale parte del magazzino è ancora disponibile per una proposta di concordato.


Mossa 3: verifica se puoi proporre e quando

Obiettivo della mossa: stabilire con certezza la tua legittimazione e la finestra temporale in cui la tua proposta è ammissibile.

Quando va fatta

Appena hai deciso di valutare il concordato e comunque prima di investire in perizie, attestazioni e negoziazioni. Una proposta presentata fuori dalla finestra è inammissibile, e il tempo perso non si recupera.

Come si esegue

Applica l’art. 240, comma 1, CCII alla tua posizione.

Se sei un creditore o un terzo, puoi presentare la proposta dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a due condizioni: il debitore deve aver tenuto la contabilità, e i dati contabili insieme alle altre notizie disponibili devono consentire al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato. Nel settore moda questa possibilità è preziosa: ti permette di agire mentre la collezione è ancora vendibile e il marchio ancora presente sul mercato. Se la contabilità è lacunosa, la tua finestra si apre solo con l’esecutività dello stato passivo.

Se sei il debitore, una società di cui fa parte, o una società sotto controllo comune, la regola è opposta. Non puoi presentare la proposta prima che sia decorso un anno dalla sentenza di apertura, e non puoi presentarla quando siano già passati due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Inoltre devi prevedere un apporto di risorse che incrementi il valore dell’attivo di almeno il 10%. Questa limitazione colpisce spesso i fondatori dei marchi di moda, che dopo la crisi vorrebbero “riprendersi” il proprio nome: devono attendere un anno e portare risorse nuove. Se il marchio è registrato a nome di una holding del fondatore, verifica se quella holding rientra tra le società partecipate o sotto controllo comune: in caso affermativo, il vincolo si applica anche a lei.

Il calcolo pratico delle finestre si fa così:

  • data della sentenza di apertura + 1 anno = primo giorno utile per la proposta del debitore;
  • data del decreto di esecutività dello stato passivo + 2 anni = ultimo giorno utile per la proposta del debitore;
  • per creditori e terzi: dalla sentenza in poi, con la condizione contabile se si vuole anticipare lo stato passivo.

Se la procedura è unitaria per un gruppo (liquidazione giudiziale di gruppo ai sensi dell’art. 287 CCII, situazione frequente quando un marchio di moda è organizzato in una società commerciale, una società produttiva e una società immobiliare), dopo il correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) la proposta può essere presentata con domanda unica, con più domande coordinate o con domanda autonoma, restando separate le masse attive e passive di ciascuna società. La domanda unica o coordinata deve spiegare perché è più conveniente per i creditori delle singole imprese rispetto a domande separate.

Perché la legge favorisce il terzo e il creditore

Fermati un momento su una scelta di fondo del legislatore, perché ti aiuta a decidere chi debba presentare la proposta. Il Codice della crisi incentiva l’iniziativa dei creditori e dei terzi rispetto a quella del debitore: possono agire prima dell’accertamento del passivo, non devono garantire l’apporto di risorse aggiuntive, possono farsi cedere le azioni della massa e possono limitare i propri impegni ai soli creditori ammessi, opponenti o tardivi. La logica è chiara: il debitore ha già avuto la possibilità di risanare l’impresa prima dell’apertura della liquidazione giudiziale (con la composizione negoziata o il concordato preventivo); dopo l’apertura, la legge preferisce che l’iniziativa venga da chi porta denaro e capacità imprenditoriale nuovi.

Nel settore moda questo si traduce in un’indicazione operativa. Se sei un investitore o un operatore del settore interessato al marchio, non aspettare che il debitore “maturi” il proprio diritto a proporre: hai una finestra di almeno un anno in cui la tua proposta non può essere contrastata da una proposta del fondatore. Se invece sei il fondatore, usa quell’anno non per tentare scorciatoie, ma per trovare un partner credibile o per preparare un apporto che renda la tua proposta competitiva quando potrai presentarla.

La base giuridica

Art. 240, commi 1 e 4-bis, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024.

Se qualcosa va storto

Il caso più frequente: il debitore vuole proporre subito, prima dell’anno. Non è possibile a suo nome, e l’uso di un terzo “di comodo” espone la proposta a contestazioni per abuso e a problemi di genuinità del voto. La strada corretta, se il fondatore ha un progetto credibile, è individuare un vero terzo (un investitore, un partner industriale) che presenti la proposta a proprio nome assumendo i relativi impegni, oppure attendere la scadenza dell’anno preparando nel frattempo l’apporto del 10% e la documentazione.

Secondo imprevisto: il proponente esterno scopre che il marchio di maggior valore non è intestato alla società in liquidazione. In questo caso il concordato non può trasferirlo, perché non fa parte dell’attivo: occorre un accordo separato con il titolare, da coordinare con la proposta.

Check di completamento

Prima della mossa successiva: (a) hai individuato con certezza la tua categoria (creditore, terzo, debitore o soggetto collegato); (b) hai calcolato la data di apertura e di chiusura della tua finestra; (c) se sei il debitore, hai quantificato l’apporto minimo del 10% sull’attivo stimato.


Mossa 4: costruisci la proposta intorno a marchi, collezioni e magazzino

Obiettivo della mossa: scrivere una proposta che dica con precisione cosa succede a ogni componente del patrimonio moda e come vengono soddisfatti i creditori.

Quando va fatta

Dopo aver chiarito legittimazione e finestra temporale, e prima del deposito. Per una proposta del terzo su un’azienda di moda, un tempo realistico di preparazione è di alcune settimane, che vanno pianificate tenendo conto della stagione commerciale e della data prevista per il programma di liquidazione.

Come si esegue

L’art. 240, comma 2, CCII lascia ampia libertà sul contenuto. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra classi (motivati), e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma: cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari.

Per un’azienda di moda, la proposta deve sciogliere alcuni nodi specifici.

Il perimetro del marchio. Devi dire esattamente quali marchi acquisisci, per quali classi e per quali territori. Ricorda che la presunzione dell’art. 2573, secondo comma, c.c. fa sì che, se rilevi l’azienda, il marchio di fantasia o figurativo si considera trasferito con essa salvo patto contrario. Se invece vuoi solo il marchio senza azienda, oggi la legge lo consente (il Codice della proprietà industriale ammette il trasferimento del marchio anche separatamente, purché non ne derivi inganno per il pubblico sui caratteri essenziali dei prodotti), ma devi spiegarlo nella proposta e devi chiarire cosa accade ai rapporti collegati (licenze, contratti con i terzisti, personale). Al contrario, se il curatore o un creditore vuole tenere separato il marchio da una cessione d’azienda, serve un patto espresso.

Le licenze in corso. I contratti pendenti alla data di apertura restano sospesi finché il curatore non dichiara di subentrare o di sciogliersi (art. 172 CCII); il contraente può metterlo in mora chiedendo al giudice delegato di fissare un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Se vuoi rilevare il marchio con le licenze attive (per esempio una licenza per occhiali o profumi che genera royalties), la proposta deve prevedere il subentro e coordinarsi con le scelte del curatore. Non dimenticare che la licenza, anche esclusiva, è cosa diversa dalla cessione: la giurisprudenza ha da tempo distinto il trasferimento della titolarità dalla semplice concessione temporanea dell’uso (Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2007, n. 14787).

Le collezioni. Precisa se acquisisci anche cartamodelli, schede tecniche, archivio storico, campionari, modelli registrati e diritti sui disegni. L’archivio storico di un marchio di moda ha spesso un valore autonomo, anche culturale: se non lo indichi espressamente, rischi controversie su cosa sia stato trasferito.

Il magazzino. Indica se lo rilevi in blocco al valore di stima, a una percentuale del valore contabile, o se lo lasci alla liquidazione del curatore. Specifica come tratti la merce di terzi presente in magazzino (esclusa dal perimetro) e la merce presso terzisti (che potrebbero vantare diritti di ritenzione per lavorazioni non pagate).

I creditori privilegiati. Se ci sono banche con pegno sul marchio o creditori con privilegio, l’art. 240, comma 4, CCII consente di non soddisfarli integralmente, a condizione che ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene su cui grava la prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota di spese generali. Questo valore deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. Il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Le azioni della massa. Se sei un creditore o un terzo, puoi chiedere la cessione, oltre che dei beni, anche delle azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di responsabilità contro gli amministratori), purché autorizzate dal giudice delegato e con l’indicazione specifica dell’oggetto e del fondamento della pretesa (art. 240, comma 5, CCII). Nel settore moda le revocatorie riguardano spesso pagamenti a fornitori strategici o cessioni di marchi a società collegate nei mesi precedenti la crisi: rilevarle può cambiare l’economia della proposta.

Il perimetro dei creditori. Il proponente creditore o terzo può limitare i propri impegni ai creditori ammessi al passivo e a quelli che, al tempo della proposta, hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva. Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore.

Come costruire le classi in un’azienda di moda

La suddivisione in classi non è obbligatoria, ma in un’azienda di moda è quasi sempre utile, perché i creditori hanno interessi molto diversi. Una struttura tipica, da adattare al caso concreto, può prevedere:

  • una classe dei creditori garantiti degradati, cioè la parte del credito della banca con pegno sul marchio che eccede il valore di realizzo attestato dal professionista;
  • una classe dei fornitori strategici (tessiture, stamperie, laboratori), che hanno interesse alla continuità del marchio perché potrebbero lavorare per l’assuntore: per loro una percentuale più bassa accompagnata da un contratto di fornitura futura può essere più attraente di una percentuale più alta senza prospettive;
  • una classe dei fornitori non strategici e dei servizi (trasporti, consulenze, utenze), interessati solo alla percentuale;
  • una classe degli agenti e dei distributori, i cui crediti per provvigioni e indennità hanno spesso un trattamento proprio e il cui interesse è il mantenimento della rete commerciale;
  • una classe dei creditori finanziari chirografari, comprese eventuali società veicolo legittimate al voto.

Ogni trattamento differenziato va motivato nella proposta. Il criterio è la posizione giuridica e l’omogeneità degli interessi economici: classi costruite al solo scopo di “fabbricare” una maggioranza espongono la proposta a contestazioni sulla genuinità del voto e, in caso di classe dissenziente, al controllo di convenienza del tribunale. Ricorda infine che, se la proposta prevede classi, per l’approvazione serve anche la maggioranza nel maggior numero di classi: con cinque classi, il consenso di almeno tre.

Le garanzie da offrire

Il curatore, nel suo parere, si esprime anche sulle garanzie. Per un’operazione su un’azienda di moda le garanzie più efficaci sono quelle che coprono il rischio tipico del settore, cioè una stagione commerciale negativa subito dopo il subentro: fideiussioni bancarie o assicurative a prima richiesta, depositi vincolati presso la procedura, pagamento immediato della quota destinata ai privilegiati. Promettere percentuali elevate senza garanzie è la via più breve verso un parere negativo o, peggio, verso la risoluzione del concordato.

La base giuridica

Art. 240, commi 2, 4 e 5, CCII; art. 172 CCII; art. 2573 c.c. e Codice della proprietà industriale per il marchio.

Se qualcosa va storto

Il professionista indipendente stima il marchio a un valore di liquidazione superiore a quello su cui hai costruito l’offerta ai creditori pignoratizi. La proposta va riformulata: o aumenti il trattamento della classe garantita fino al valore attestato, o modifichi il perimetro escludendo il marchio gravato dal pegno, lasciandolo alla liquidazione del curatore. Non tentare di aggirare la soglia con classi artificiose: l’ordine delle prelazioni non si può alterare, e il vizio emergerebbe in sede di omologazione.

Check di completamento

Prima del deposito verifica che la proposta indichi: (a) perimetro esatto di marchi, collezioni, archivio e magazzino; (b) sorte delle licenze e dei contratti pendenti; (c) trattamento di ogni classe con la relazione giurata per i privilegiati non soddisfatti integralmente; (d) garanzie offerte per l’adempimento.


Mossa 5: deposita la proposta e governa la fase del voto

Obiettivo della mossa: portare la proposta al voto dei creditori nelle condizioni migliori, prevenendo contestazioni sulla legittimazione al voto e sulle maggioranze.

Quando va fatta

Subito dopo aver completato la mossa 4, nella finestra temporale verificata con la mossa 3. Se sai che altri soggetti stanno preparando proposte concorrenti (accade spesso quando il marchio è noto), il tempismo diventa anche un fattore di vantaggio: a parità di maggioranza prevale la proposta presentata per prima.

Come si esegue

La proposta si deposita con ricorso nella procedura di liquidazione giudiziale. Da quel momento il percorso è scandito dagli organi della procedura.

Il parere del curatore e del comitato dei creditori. Il giudice delegato acquisisce il parere del curatore, che si esprime in particolare sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte (art. 241 CCII), e il parere del comitato dei creditori. Per un’azienda di moda il parere del curatore è il momento in cui si confrontano due scenari: quanto renderebbero marchio, collezioni e magazzino venduti separatamente all’asta, e quanto offre la proposta. Prepara un memorandum per il curatore che documenti il valore “a stagione” e il valore “a stock” della merce, l’andamento del marchio sul mercato, il costo di conservazione del magazzino: sono gli elementi che rendono evidente la convenienza della tua offerta.

La comunicazione ai creditori e il termine per il voto. Se la proposta supera il vaglio, il giudice delegato ne dispone la comunicazione ai creditori e fissa un termine entro il quale i dissenzienti devono far pervenire la propria dichiarazione.

Il silenzio-assenso. Nel concordato nella liquidazione giudiziale vige una regola fondamentale: il creditore che non fa pervenire il proprio dissenso entro il termine fissato si considera consenziente. Per il proponente è un vantaggio enorme, perché i piccoli fornitori, i lavoratori e i creditori poco organizzati che non rispondono contano come voti favorevoli. Per il creditore contrario, è una trappola: chi non vota contro nei tempi, vota a favore.

Le maggioranze. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se ci sono classi, serve anche la maggioranza nel maggior numero di classi (art. 244 CCII). Le variazioni nel numero o nell’importo dei crediti che avvengono per provvedimenti successivi alla scadenza del termine per il voto non incidono sul calcolo. Se più proposte sono sottoposte al voto, si considera approvata quella con la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, quella presentata per prima.

La legittimazione al voto. Non tutti i creditori votano. Nel settore moda, dove i crediti bancari deteriorati vengono spesso ceduti in blocco a società veicolo, attenzione a un principio recente: la Cassazione ha escluso che le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati possano essere ammesse al voto nel concordato fallimentare, salvo che possiedano i requisiti soggettivi richiesti dalla legge (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220). Inoltre il voto del creditore in conflitto d’interessi con la massa può essere neutralizzato anche in assenza di una norma generale che lo disciplini (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948): pensa al terzista legato al proponente o al fornitore che è anche socio dell’assuntore.

Lo specialista come regia. «Nel concordato su un’azienda di moda il voto si vince prima del termine fissato dal giudice: si vince con un parere del curatore ben documentato, con classi costruite su interessi realmente omogenei e con un controllo puntuale di chi ha diritto di votare» — è questo il metodo con cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, imposta la fase del voto.

Il memorandum di convenienza da consegnare al curatore

Il parere del curatore si forma su documenti. Prepara un memorandum di poche pagine, chiaro e verificabile, con questi contenuti:

  • il confronto tra due scenari: la tua proposta e la liquidazione separata dei beni, con i tempi realistici di ciascuna vendita;
  • la curva di svalutazione del magazzino: valore della merce a stagione e valore a stock, con riferimenti di mercato (listini degli stockisti, esiti di vendite comparabili);
  • lo stato del marchio: presenza nei punti vendita, traffico del sito e dei canali digitali, ordini in corso, rischio di perdita di notorietà in caso di inattività prolungata;
  • i costi della conservazione: affitto del magazzino, assicurazioni, personale, rischio di deterioramento;
  • le garanzie offerte e i tempi di pagamento.

Un memorandum ben fatto non sostituisce le valutazioni del curatore, ma gli offre gli elementi per esprimersi con cognizione di causa. È anche il documento che userai in sede di omologazione, se un creditore della classe dissenziente contesterà la convenienza.

La base giuridica

Artt. 241, 243 e 244 CCII. Sulla scelta del giudice delegato riguardo a quali proposte trasmettere ai creditori, la Cassazione ha chiarito che il decreto del tribunale che decide il reclamo su tale scelta non è ricorribile per cassazione (Cass. civ., Sez. I, 26 agosto 2021, n. 23487): se il giudice delegato non trasmette la tua proposta, il reclamo al tribunale è il rimedio da usare con la massima cura, perché difficilmente ci sarà un grado successivo.

Se qualcosa va storto

Il curatore esprime parere negativo sostenendo che la vendita separata del marchio a un grande gruppo renderebbe di più. Non arrenderti: chiedi di conoscere le basi della stima e contrapponi una valutazione tecnica che tenga conto dei tempi reali di vendita, della perdita di valore del marchio inattivo, dei costi di conservazione del magazzino. Valuta di migliorare l’offerta o di rafforzare le garanzie (fideiussione bancaria, deposito vincolato), che spesso pesano quanto il prezzo.

Se invece sei un creditore contrario alla proposta, il tuo errore più grave sarebbe non inviare la dichiarazione di dissenso nel termine: con il silenzio-assenso, la tua inerzia diventa un voto a favore.

Check di completamento

Prima della mossa successiva: (a) la proposta è stata comunicata ai creditori con fissazione del termine; (b) hai verificato l’elenco dei creditori ammessi al voto e segnalato eventuali conflitti o difetti di legittimazione; (c) hai la relazione del curatore sull’esito delle votazioni.


Mossa 6: supera il giudizio di omologazione

Obiettivo della mossa: ottenere il decreto di omologazione resistendo alle opposizioni o, se sei creditore dissenziente, far valere le tue ragioni nel modo e nei tempi corretti.

Quando va fatta

Immediatamente dopo l’approvazione. Decorso il termine per il voto, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sull’esito; se la proposta è approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia comunicazione via PEC al proponente, affinché chieda l’omologazione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, e ai creditori dissenzienti (art. 245 CCII). Dieci giorni sono pochissimi: il ricorso per omologazione va preparato prima che arrivi la comunicazione.

Attenzione al calendario: i termini processuali previsti dal Codice della crisi, salvo diversa previsione, non sono soggetti alla sospensione feriale. La sospensione feriale ordinaria opera solo dal 1° al 31 agosto, ma in questa materia non conviene contarci: se la comunicazione arriva il 28 luglio, il termine scade comunque in pieno agosto.

Come si esegue

Il ricorso per omologazione. Il proponente deposita il ricorso nei dieci giorni. Il tribunale fissa l’udienza e i termini per le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato; l’opposizione si propone con memoria depositata nel termine stabilito.

Il controllo del tribunale. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione. Il giudizio sulla convenienza economica spetta in linea di principio ai creditori: la Cassazione ha ribadito, in materia di concordato, che il sindacato del giudice non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito delle stime già accettate dal ceto creditorio con il voto (Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2024, n. 1393). C’è però un’eccezione: se la proposta prevede classi e un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa solo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Chi può opporsi. I creditori dissenzienti e ogni interessato. Sulla posizione dei soci della società in liquidazione, la Cassazione ha chiarito la propria interpretazione circa l’interesse del socio a opporsi all’omologazione del concordato fallimentare, collegandolo all’incidenza concreta che il concordato ha sulla sua sfera giuridica (Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402). Nel settore moda il tema emerge quando il fondatore-socio contesta il prezzo pagato dall’assuntore per il marchio che porta il suo nome.

Il reclamo. Contro il decreto del tribunale sull’omologazione è ammesso reclamo alla corte d’appello nei termini brevi previsti dal Codice della crisi, e poi ricorso per cassazione. È qui che la continuità della difesa diventa decisiva: le eccezioni non sollevate in primo grado difficilmente possono essere recuperate dopo.

Cosa deve contenere un’opposizione efficace (se sei il creditore dissenziente)

Se sei dall’altra parte, cioè un creditore contrario, l’opposizione va costruita su motivi concreti e documentati. I motivi più solidi in un concordato su un’azienda di moda sono, di regola:

  • vizi della procedura di voto: creditori ammessi al voto senza titolo, voti in conflitto d’interessi, comunicazioni irregolari che hanno falsato il computo del silenzio-assenso;
  • violazione dell’ordine delle prelazioni: trattamenti di classe che finiscono per alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione;
  • inferiorità rispetto alla liquidazione, se appartieni a una classe dissenziente: dimostrazione, con stime alternative, che la vendita separata del marchio o del magazzino ti garantirebbe di più;
  • inadeguatezza o mancanza della relazione giurata del professionista indipendente quando i privilegiati non sono soddisfatti integralmente;
  • indeterminatezza del perimetro: una proposta che non chiarisce quali marchi, licenze o beni trasferisce impedisce ai creditori di valutarne la convenienza.

Le contestazioni generiche sulla “scarsa convenienza”, senza dati, raramente superano il vaglio del tribunale, proprio perché il giudizio di convenienza spetta ai creditori che hanno votato.

La base giuridica

Art. 245 CCII (giudizio di omologazione, modificato dal D.Lgs. 136/2024) e disposizioni successive sul reclamo. Le pronunce richiamate, pur riferite in parte al concordato preventivo o alla legge fallimentare, esprimono principi che la giurisprudenza applica anche al concordato nella liquidazione giudiziale, in ragione della continuità tra le discipline.

Se qualcosa va storto

Un creditore della classe dissenziente (per esempio i fornitori di tessuti, raggruppati in una classe che ha votato contro) contesta la convenienza. Il tribunale farà un confronto tra quanto il fornitore riceve dal concordato e quanto riceverebbe proseguendo la liquidazione. La tua difesa deve mostrare con dati verificabili che la vendita separata del magazzino e del marchio, nei tempi reali di una liquidazione, produrrebbe meno: per questo la documentazione della mossa 1 e della mossa 2 (valori a stagione, valori a stock, costi di conservazione) è il cuore anche di questa fase.

Check di completamento

Prima della mossa successiva: (a) il ricorso per omologazione è stato depositato nei dieci giorni; (b) le opposizioni sono state discusse; (c) il decreto di omologazione è stato emesso e, se reclamato, sei pronto a difenderlo davanti alla corte d’appello.


Mossa 7: esegui il concordato e trasferisci marchi, collezioni e magazzino

Obiettivo della mossa: rendere effettivo il passaggio dei beni e delle azioni all’assuntore e adempiere puntualmente gli obblighi verso i creditori.

Quando va fatta

Dal decreto di omologazione secondo i termini previsti dalla proposta. Il trasferimento può essere immediato oppure subordinato all’esecuzione completa del concordato: è una scelta che va fatta nella proposta e che ha conseguenze importanti, come si vede qui sotto.

Come si esegue

Gli effetti per i creditori. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo (art. 248 CCII), salvo che il proponente abbia limitato i propri impegni ai soli creditori ammessi, opponenti o tardivi: in questo caso verso gli altri risponde il debitore.

Il trasferimento del marchio. Il marchio passa all’assuntore in base alla proposta omologata. Il passaggio va poi reso opponibile ai terzi con la trascrizione presso l’ufficio competente (UIBM per il marchio nazionale, EUIPO per quello dell’Unione, WIPO per le registrazioni internazionali). Non trascurare questo adempimento: finché non è trascritto, il nuovo titolare può trovarsi in difficoltà nel far valere il marchio contro contraffattori o nel rinnovarlo. Se nella proposta hai previsto il trasferimento dell’azienda, ricorda la presunzione dell’art. 2573, secondo comma, c.c., confermata dalla Cassazione anche nelle vendite concorsuali (Cass. civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24832): il marchio di fantasia segue l’azienda salvo patto contrario espresso, quindi verifica che la documentazione esecutiva sia coerente con la proposta.

Le collezioni e l’archivio. Fai redigere un verbale di consegna dettagliato di cartamodelli, schede tecniche, campionari, archivio storico, file digitali e modelli registrati. Per i modelli e disegni registrati vale la stessa logica del marchio: trascrizione del trasferimento.

Il magazzino. La consegna della merce avviene in base all’inventario aggiornato. Se tra la proposta e l’omologazione il curatore ha venduto parte della merce (autorizzazione per pregiudizio da ritardo) o se l’affittuario ha venduto la collezione, la proposta dovrebbe già prevedere un meccanismo di conguaglio. Se non lo prevede, serve un accordo esecutivo con il curatore sotto la vigilanza del giudice delegato.

Le azioni della massa. Se la proposta comprendeva la cessione delle azioni revocatorie o di responsabilità, l’assuntore subentra come successore a titolo particolare nel diritto controverso, e le azioni non diventano improcedibili con la chiusura della procedura; se però il trasferimento è subordinato alla completa esecuzione del concordato, la perdita della legittimazione del curatore si collega al provvedimento che accerta l’esecuzione (Cass. civ., Sez. III, ord. 3 marzo 2023, n. 6393). L’assuntore che esercita le azioni rinvenute nel patrimonio del debitore si colloca nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, con la conseguenza che gli sono opponibili le scritture formate dal debitore (Cass. civ., Sez. II, ord. 5 dicembre 2023, n. 33908). Tradotto per il settore moda: se rilevi una revocatoria sulla cessione del marchio a una società collegata, erediti anche le difficoltà probatorie che il debitore avrebbe avuto.

La sorveglianza. Durante l’esecuzione il curatore, il giudice delegato e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento (art. 249 CCII). Il compenso del curatore si liquida dopo l’esecuzione, considerando anche l’attività di sorveglianza svolta dopo l’omologazione (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168). Gli atti già legalmente compiuti in esecuzione del concordato restano salvi anche in caso di successiva risoluzione.

La rete commerciale: agenti, clienti, ordini e resi

Il valore di un’azienda di moda non sta solo nei beni che si possono inventariare, ma anche nei rapporti con il mercato. Durante l’esecuzione presta attenzione a tre aspetti.

Gli agenti e i distributori. I contratti in corso alla data di apertura seguono la regola dei rapporti pendenti: sospesi finché il curatore non decide. Se la proposta prevede la prosecuzione della rete commerciale, il subentro va formalizzato con ciascun agente o distributore, chiarendo che i crediti anteriori seguono il trattamento concordatario e che il nuovo rapporto nasce con l’assuntore.

Gli ordini raccolti. Gli ordini della collezione in corso, se l’impresa è stata esercitata o affittata, sono un valore da trasferire con cura: conferma ai clienti chi effettuerà le consegne e a quali condizioni, per evitare cancellazioni.

I resi e le garanzie commerciali. I clienti multimarca possono avere diritto a resi o note di credito per merce consegnata prima dell’apertura. La proposta dovrebbe chiarire se l’assuntore se ne fa carico o se restano crediti concorsuali da trattare nel concordato: lasciare il punto aperto genera contenziosi proprio nel momento in cui il marchio ha più bisogno di ricostruire la fiducia del mercato.

La base giuridica

Artt. 248 e 249 CCII; art. 2573 c.c.; Codice della proprietà industriale per la trascrizione dei trasferimenti.

Se qualcosa va storto

Il terzista che ha in deposito i capi di una collezione rifiuta la consegna perché vanta crediti per lavorazioni non pagate. Verifica se il suo credito è stato ammesso al passivo, con quale grado, e se la proposta lo tratta: se il credito è concorsuale, il terzista è vincolato dal concordato omologato. La consegna va chiesta formalmente, coinvolgendo il curatore e, se necessario, il giudice delegato.

Check di completamento

Prima di considerare chiusa l’esecuzione: (a) trascrizioni dei marchi e dei modelli eseguite; (b) verbali di consegna di collezioni, archivio e magazzino firmati; (c) pagamenti ai creditori effettuati nei termini e documentati al curatore.


Mossa 8: proteggi il risultato dopo l’omologazione

Obiettivo della mossa: evitare la risoluzione o l’annullamento del concordato e, se sei creditore, sapere quando e come reagire all’inadempimento.

Quando va fatta

Per tutta la durata dell’esecuzione e fino al decorso dei termini per le azioni di risoluzione e annullamento.

Come si esegue

La risoluzione (art. 250 CCII). Il concordato può essere risolto se non vengono costituite le garanzie promesse o se gli obblighi derivanti dal concordato non vengono regolarmente adempiuti. La sentenza che risolve il concordato riapre la liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Non possono chiedere la risoluzione i creditori verso i quali il terzo, avendo limitato i propri impegni ai sensi dell’art. 240, comma 5, non ha assunto responsabilità. Per l’assuntore di un’azienda di moda il rischio tipico è una stagione commerciale negativa subito dopo l’acquisto, che rende difficile pagare le rate promesse: la proposta dovrebbe essere costruita con pagamenti sostenibili e garanzie adeguate fin dall’inizio, non dopo.

L’annullamento (art. 251 CCII). Il concordato può essere annullato quando si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata. Nel settore moda la casistica tipica riguarda magazzini “paralleli” non dichiarati o marchi trasferiti di nascosto a società collegate prima della crisi.

La nuova insolvenza. Dopo l’omologazione l’insolvenza originaria è superata dalla nuova struttura di debiti prevista dal concordato, ma può nascere una nuova insolvenza dall’inadempimento: la Cassazione, in materia di concordato preventivo, ha ammesso che in tal caso i creditori o il pubblico ministero possano chiedere direttamente l’apertura della procedura (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14525/2024), e che il creditore conserva la legittimazione anche in pendenza dei termini di esecuzione se il piano è oggettivamente inattuabile (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2024, n. 15029). Sono principi utili, per analogia, a comprendere i rischi dell’assuntore che rileva un’azienda di moda con una sua attività propria.

La base giuridica

Artt. 249, 250 e 251 CCII.

Se qualcosa va storto

Se sei l’assuntore e prevedi di non riuscire a rispettare una scadenza, non aspettare l’inadempimento: valuta con il curatore e i creditori principali soluzioni che non alterino il concordato (anticipazione tramite garanzie già prestate, cessione di una licenza per generare liquidità). Se sei un creditore non pagato, documenta l’inadempimento e attivati con il curatore: la risoluzione ha termini precisi oltre i quali non è più possibile chiederla.

Check di completamento

Hai concluso il piano quando: (a) tutti gli obblighi del concordato sono stati adempiuti e il giudice delegato ne ha preso atto; (b) le garanzie sono state svincolate; (c) i termini per risoluzione e annullamento sono decorsi senza azioni.


Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma realistici, per mostrare come la tempestività delle mosse cambi il risultato. Partono tutte dalla stessa situazione.

Situazione di partenza comune. Una società di abbigliamento donna viene posta in liquidazione giudiziale con sentenza del 13 gennaio 2026. Passivo stimato: 4.318.700 €, di cui 118.400 € prededucibili, 336.700 € privilegiati generali (lavoratori e professionisti), 517.300 € di una banca con pegno sul marchio principale, e chirografari per il resto. Il marchio principale è stimato 386.400 €. Il magazzino ha un valore contabile di 1.147.300 €: 468.900 € di capi finiti della collezione primavera-estate 2026, 392.700 € di capi delle stagioni precedenti, 285.700 € di materie prime (filati, tessuti, accessori). Spese di procedura inerenti al marchio stimate in 31.900 € e quota di spese generali in 12.700 €.

Simulazione 1: il terzo che agisce alla mossa 2 e deposita a marzo

Un gruppo concorrente ottiene il 2 febbraio 2026 l’autorizzazione all’affitto d’azienda (mossa 2) e il 9 marzo 2026 deposita la proposta di concordato come terzo assuntore, prima dell’esecutività dello stato passivo, perché la contabilità consente al curatore un elenco provvisorio dei creditori (mossa 3).

Valori del magazzino a stagione: capi primavera-estate al 55% del costo = 257.895 €; capi delle stagioni precedenti al 20% = 78.540 €; materie prime al 35% = 99.995 €. Totale: 436.430 €.

Trattamento della banca con pegno (art. 240, comma 4): valore di realizzo del marchio 386.400 € meno 31.900 € di spese inerenti e 12.700 € di spese generali = 341.800 €. È il minimo che la banca deve ricevere; la parte residua del suo credito (517.300 − 341.800 = 175.500 €) è trattata come chirografaria.

Offerta complessiva dell’assuntore: 1.209.300 €. Distribuzione: 118.400 € ai prededucibili, 336.700 € ai privilegiati generali, 341.800 € alla banca. Restano 412.400 € per i chirografari, il cui monte complessivo (compresa la quota degradata della banca) è di 2.946.300 €. Percentuale ai chirografari: circa il 14,0%.

Simulazione 2: lo stesso terzo che aspetta lo stato passivo esecutivo

Lo stesso gruppo decide di attendere l’esecutività dello stato passivo, che arriva il 21 settembre 2026. Nel frattempo non c’è stato affitto: l’azienda è ferma da gennaio.

Valori del magazzino a fine stagione: capi primavera-estate ormai fuori stagione al 20% = 93.780 €; stagioni precedenti al 12% = 47.124 €; materie prime al 30% = 85.710 €. Totale: 226.614 €, cioè 209.816 € in meno rispetto alla simulazione 1.

Il marchio, assente dai negozi per due stagioni, viene stimato 298.600 €, cioè 87.800 € in meno. Il valore minimo per la banca scende a 298.600 − 31.900 − 12.700 = 254.000 €, e la quota degradata a chirografo sale a 263.300 €.

L’offerta si riduce della perdita di valore complessiva (209.816 + 87.800 = 297.616 €): 911.684 €. Dopo prededucibili (118.400 €), privilegiati generali (336.700 €) e banca (254.000 €) restano 202.584 €, da ripartire su un monte chirografario salito a 3.034.100 €. Percentuale ai chirografari: circa il 6,7%.

Lo stesso patrimonio, la stessa offerta in proporzione, ma la metà del risultato per i chirografari: è il prezzo di sei mesi di attesa in un settore stagionale.

Simulazione 3: il fondatore che vuole riprendersi il marchio

Il socio fondatore intende presentare una proposta tramite una sua nuova società. Per la mossa 3 la sua proposta non è ammissibile prima del 13 gennaio 2027 (un anno dalla sentenza) e non oltre il 21 settembre 2028 (due anni dall’esecutività dello stato passivo). Supponendo un attivo stimato a gennaio 2027 di 1.074.900 €, l’apporto minimo di risorse nuove che la proposta deve prevedere è del 10%, cioè almeno 107.490 €. Se nel frattempo il curatore ha venduto il marchio in esecuzione del programma di liquidazione, la proposta del fondatore perde il suo oggetto principale: per questo chi vuole riprendersi il proprio nome deve presidiare il programma di liquidazione fin dal primo giorno, anche se non può ancora proporre.

Simulazione 4: due proposte concorrenti e il silenzio-assenso

Due proposte vengono sottoposte al voto: la proposta A di un fondo, la proposta B di un gruppo industriale della moda. I crediti ammessi al voto ammontano a 3.871.900 €. Un gruppo di piccoli fornitori titolari di 403.600 € non invia alcuna dichiarazione: per il silenzio-assenso sono computati come favorevoli a entrambe le proposte.

Risultato: la proposta A raccoglie consensi (espressi e taciti) per 2.214.300 €, pari al 57,19%; la proposta B per 2.496.700 €, pari al 64,48%. Entrambe superano la maggioranza, ma si considera approvata la proposta B, che ha ottenuto la maggioranza più elevata. Se le due percentuali fossero state identiche, avrebbe prevalso la proposta depositata per prima.


Il piano in una pagina

Se devi ricordare una sola cosa, ricorda la sequenza. Prima si fotografa il patrimonio, distinguendo marchi, collezioni, magazzino e beni di terzi. Poi si protegge il valore stagionale con l’esercizio dell’impresa, l’affitto o, in casi estremi, la vendita anticipata della merce. Poi si verifica chi può proporre e in quale finestra: creditori e terzi subito, il debitore e le sue società solo dopo un anno e con il 10% di risorse aggiuntive. Poi si scrive la proposta con un perimetro preciso, rispettando la soglia minima per i creditori garantiti attestata dal professionista indipendente. Poi si governa il voto, ricordando che il silenzio vale consenso. Poi si supera l’omologazione, con i dieci giorni per il ricorso e senza contare sulla sospensione feriale. Poi si esegue: trascrizioni, consegne, pagamenti. Infine si protegge il risultato da risoluzione e annullamento.

MossaObiettivoTermine chiaveRischio se saltata
1. Fotografa il patrimonioMappa di marchi, collezioni, magazzino, beni di terziPrima del programma di liquidazione (max 150 giorni dalla sentenza)Proposta su beni non disponibili o non della massa
2. Proteggi il valoreEsercizio, affitto o vendita urgentePrime settimane; calendario stagionaleCollezione invenduta, marchio inattivo, svalutazione
3. Verifica la legittimazioneCapire se e quando puoi proporreTerzi/creditori: subito; debitore: da 1 anno dalla sentenza a 2 anni dall’esecutivitàProposta inammissibile
4. Costruisci la propostaPerimetro, classi, garanzie, privilegiatiPrima del depositoBocciatura in omologazione, contestazioni sul trasferito
5. Governa il votoOttenere la maggioranzaTermine fissato dal giudice delegatoVoti contestati, prevalenza di una proposta concorrente
6. Supera l’omologazioneDecreto di omologa10 giorni dalla comunicazione per il ricorsoDecadenza, accoglimento delle opposizioni
7. EseguiTrasferire e pagareTermini della propostaInefficacia verso terzi, conflitti sulla consegna
8. Proteggi il risultatoEvitare risoluzione e annullamentoFino al decorso dei termini di leggeRiapertura della liquidazione giudiziale

Gli scenari di deviazione

Nessun piano si esegue in un ambiente perfetto. Questi sono i tre imprevisti più frequenti nel settore moda e il piano B per ciascuno.

Deviazione 1: il curatore accelera la vendita separata del marchio

Hai una proposta in preparazione, ma il curatore inserisce nel programma di liquidazione la vendita competitiva del marchio a breve, perché ha ricevuto un’offerta da un grande gruppo. Il tuo piano A (concordato su tutto il patrimonio) rischia di perdere il pezzo più prezioso.

Piano B. Accelera il deposito della proposta: una proposta concordataria depositata prima della vendita offre al curatore e ai creditori un’alternativa da valutare, e il curatore deve tenerne conto nell’interesse della massa. In parallelo, partecipa alla procedura competitiva con un’offerta per il marchio che sia coerente con la tua proposta (per esempio con un prezzo computabile nell’offerta concordataria se questa viene poi approvata). Se sei un creditore che ritiene l’operazione pregiudizievole, valuta i rimedi contro gli atti del curatore e del giudice delegato, ricordando che i termini sono brevi e non beneficiano della sospensione feriale.

Deviazione 2: il termine è scaduto

Sei il fondatore e hai lasciato passare i due anni dall’esecutività dello stato passivo. Oppure sei il proponente e non hai depositato il ricorso per omologazione nei dieci giorni.

Piano B. Nel primo caso, la tua proposta come debitore non è più ammissibile, ma la legge consente sempre a un terzo di proporre: se hai un partner industriale o finanziario realmente indipendente, la proposta può essere presentata da lui, assumendone gli impegni. Nel secondo caso occorre valutare immediatamente con il legale le conseguenze del mancato deposito e se la situazione sia rimediabile: una nuova proposta, se le condizioni lo consentono, è spesso l’unica strada. In entrambi i casi la lezione è la stessa: il calendario delle scadenze va fissato il giorno della sentenza e controllato ogni settimana.

Deviazione 3: un documento essenziale è irreperibile

Il certificato di registrazione di un marchio estero non si trova, il contratto di licenza con il distributore asiatico non è nell’archivio, l’inventario fisico del magazzino presso un terzista non coincide con le scritture.

Piano B. Per i marchi, le banche dati pubbliche degli uffici (UIBM, EUIPO, WIPO e uffici nazionali esteri) consentono di ricostruire titolarità, classi e scadenze: chiedi al curatore di acquisire le visure. Per i contratti di licenza, la controparte è tenuta a esibirli nell’ambito dei rapporti pendenti; in ogni caso la proposta deve indicare espressamente come vengono trattate le licenze “non documentate”, evitando di promettere ai creditori valori che dipendono da contratti non verificati. Per il magazzino, prevedi nella proposta una clausola di conguaglio basata sull’inventario fisico alla data della consegna: è la clausola che protegge sia l’assuntore sia i creditori dalle sorprese.


Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la mossa 4 prima della mossa 3? Puoi preparare una bozza di proposta in parallelo, ma non depositarla senza aver verificato la legittimazione. Una proposta perfetta presentata dal soggetto sbagliato o nel momento sbagliato è inammissibile. Il consiglio è lavorare su entrambe insieme e depositare solo quando la mossa 3 è chiusa.

Se rilevo l’azienda, il marchio passa automaticamente? Se il marchio è un segno figurativo, una denominazione di fantasia o una ditta derivata, la legge presume che sia trasferito con l’azienda, e la Cassazione ha confermato che la presunzione opera anche nelle vendite concorsuali, salvo patto contrario espresso. Non affidarti però alla presunzione: scrivi nella proposta, in modo esplicito, quali marchi acquisisci, e trascrivi il trasferimento presso gli uffici competenti.

Posso acquistare solo il marchio e lasciare il magazzino al curatore? Sì. La proposta può avere qualsiasi contenuto, purché sia chiara e conveniente per i creditori. Considera però che un marchio senza magazzino e senza collezione corrente può valere meno per i creditori di un pacchetto unitario, e il curatore lo terrà presente nel suo parere sulla convenienza.

Sono un licenziatario: cosa succede alla mia licenza se arriva un assuntore? Alla data di apertura la licenza è un contratto pendente: resta sospesa finché il curatore non decide se subentrare o sciogliersi, e puoi chiedere al giudice delegato di assegnargli un termine non superiore a sessanta giorni. Se c’è una proposta di concordato, verifica come tratta la tua licenza: se l’assuntore intende subentrare, puoi negoziare con lui le condizioni; se la proposta tace, chiedi chiarimenti prima del voto.

Ho merce in conto vendita nel magazzino della società: è persa? No, se dimostri la proprietà. Devi però presentare domanda di restituzione nella verifica del passivo. Il concordato non può trasferire all’assuntore beni che non appartengono alla massa, ma un inventario impreciso può creare confusione: muoviti prima della consegna del magazzino.

Il silenzio-assenso vale anche per i creditori che non hanno ricevuto la comunicazione? Il silenzio-assenso presuppone una comunicazione regolare. Se un creditore dimostra di non aver ricevuto la comunicazione per vizi della procedura, il problema può emergere in sede di opposizione all’omologazione. Per il proponente è un motivo in più per verificare con il curatore che l’elenco dei destinatari e gli indirizzi PEC siano corretti.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono organizzate in base alla mossa che sostengono. I principi sono riformulati e, dove la pronuncia riguarda la legge fallimentare o il concordato preventivo, se ne indica la rilevanza per il concordato nella liquidazione giudiziale, che ne ha raccolto l’eredità.

A sostegno delle mosse 1, 4 e 7 (marchio)

Cass. civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24832. Principio: quando si cede un’azienda, il marchio costituito da segno figurativo, denominazione di fantasia o ditta derivata si presume trasferito con essa, e la presunzione opera anche se la vendita avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, salvo patto espresso contrario. Rilevanza: è la regola che decide se il marchio di moda segue l’azienda ceduta con il concordato o con la liquidazione.

Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2007, n. 14787. Principio: il divieto, vigente in passato, di cedere il marchio separatamente dall’azienda riguardava solo il trasferimento della titolarità e non la concessione della licenza d’uso, anche esclusiva ma temporanea. Rilevanza: aiuta a distinguere, nella proposta, la cessione del marchio dalla sorte delle licenze in corso.

A sostegno della mossa 5 (voto)

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Principio: nel concordato fallimentare le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati non possono essere ammesse al voto se prive dei requisiti soggettivi richiesti. Rilevanza: nelle aziende di moda con forte esposizione bancaria, i crediti ceduti a veicoli di cartolarizzazione possono spostare le maggioranze.

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948. Principio: anche senza una norma generale sul conflitto d’interessi dei votanti, il voto del creditore portatore di un interesse confliggente con quello della massa può essere escluso. Rilevanza: terzisti, fornitori o soci legati al proponente non possono determinare l’esito del voto.

Cass. civ., Sez. I, 26 agosto 2021, n. 23487. Principio: il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, conferma la decisione del giudice delegato di trasmettere ai creditori una sola delle proposte di concordato fallimentare non è impugnabile con ricorso per cassazione. Rilevanza: il reclamo al tribunale contro la mancata trasmissione della propria proposta va curato come se fosse l’ultima occasione.

A sostegno della mossa 6 (omologazione)

Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2024, n. 1393. Principio: in sede di omologazione il tribunale può rilevare la manifesta inidoneità della proposta, ma non può sostituire la propria valutazione di merito e di convenienza a quella espressa dai creditori con il voto. Rilevanza: chi difende l’omologazione può contare su un controllo giudiziale delimitato, salvo la contestazione di convenienza del creditore di classe dissenziente.

Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402. Principio: la Corte ha precisato la propria interpretazione sull’interesse del socio della società fallita a opporsi all’omologazione del concordato fallimentare, collegandolo agli effetti concreti del concordato sulla sua posizione. Rilevanza: frequente nel settore moda quando il fondatore contesta la cessione del marchio che porta il suo nome.

Cass. civ., Sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17992. Principio: una volta dichiarata l’apertura della procedura liquidatoria dopo il diniego o la revoca dell’omologazione di un concordato, le censure vanno fatte valere impugnando la sentenza dichiarativa, perché il giudizio sull’omologabilità non può proseguire separatamente. Rilevanza: chiarisce la necessità di coordinare le impugnazioni quando concordato e liquidazione si intrecciano.

A sostegno della mossa 7 (esecuzione)

Cass. civ., Sez. III, ord. 3 marzo 2023, n. 6393. Principio: se il concordato con assunzione prevede la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura della procedura non le rende improcedibili, perché l’assuntore succede a titolo particolare nel diritto controverso; se il trasferimento è subordinato alla completa esecuzione, la perdita di legittimazione del curatore si collega al provvedimento che accerta l’esecuzione. Rilevanza: decisiva quando l’assuntore rileva revocatorie su marchi o merci ceduti prima della crisi.

Cass. civ., Sez. II, ord. 5 dicembre 2023, n. 33908. Principio: l’assuntore che esercita azioni rinvenute nel patrimonio del debitore o prosegue giudizi già avviati si trova nella stessa posizione sostanziale e processuale del debitore, con opponibilità nei suoi confronti delle scritture da questi formate. Rilevanza: l’assuntore eredita punti di forza e debolezze probatorie dell’azienda di moda.

Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168. Principio: nella procedura chiusa con concordato, il compenso del curatore va liquidato dopo l’esecuzione, tenendo conto anche dell’attività di sorveglianza successiva all’omologazione. Rilevanza: conferma che l’esecuzione resta sotto il controllo degli organi della procedura.

A sostegno della mossa 8 (dopo l’omologazione)

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14525/2024. Principio: l’omologazione supera l’insolvenza originaria, ma dall’inadempimento degli obblighi concordatari può emergere una nuova insolvenza, che legittima l’istanza di apertura della procedura anche senza passare per la risoluzione. Rilevanza: per analogia, l’assuntore deve sapere che l’inadempimento lo espone a conseguenze dirette.

Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2024, n. 15029. Principio: l’omologazione del piano liquidatorio non priva il creditore della legittimazione a chiedere l’apertura della procedura, anche in pendenza dei termini di esecuzione, quando il piano è oggettivamente inattuabile. Rilevanza: i creditori del concordato non sono costretti ad attendere passivamente un’esecuzione già compromessa.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Questi sono gli strumenti concreti con cui lo Studio affianca imprese, soci, creditori e investitori nel concordato nella liquidazione giudiziale di aziende tessili e di moda.

  1. Ricostruiamo la mappa dei marchi con visure presso gli uffici nazionali, europeo e internazionale, verificando titolarità, classi, territori, scadenze, pegni e licenze collegate.
  2. Analizziamo l’inventario del curatore confrontandolo con le scritture contabili e con le informazioni su merce presso terzisti, showroom e negozi in conto vendita, segnalando beni di terzi e differenze.
  3. Prepariamo le istanze e le note al curatore per l’esercizio dell’impresa, l’affitto d’azienda o la tutela della collezione stagionale, documentando il grave danno da interruzione.
  4. Calcoliamo le finestre di legittimazione del cliente (creditore, terzo, debitore o società collegata) e costruiamo il calendario delle scadenze dal giorno della sentenza.
  5. Redigiamo la proposta di concordato con perimetro preciso di marchi, collezioni, archivio e magazzino, classi, trattamenti differenziati, garanzie e clausole di conguaglio.
  6. Coordiniamo con i commercialisti dello staff le stime a stagione e a stock, l’apporto minimo del 10% quando propone il debitore e la verifica della soglia per i creditori garantiti.
  7. Presidiamo la fase del voto controllando l’elenco dei creditori ammessi, i conflitti d’interessi, la legittimazione dei cessionari di crediti e il computo del silenzio-assenso.
  8. Depositiamo il ricorso per omologazione nei dieci giorni e difendiamo il concordato dalle opposizioni, oppure, per il creditore dissenziente, redigiamo l’opposizione e la contestazione di convenienza.
  9. Seguiamo l’esecuzione e le eventuali impugnazioni fino in Cassazione: trascrizioni dei marchi, verbali di consegna, rapporti con il curatore, difesa da risoluzione e annullamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un concordato che riguarda un’impresa, la competenza che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa saper condurre trattative strutturate tra l’impresa, i creditori, le banche e i potenziali investitori, cercando un equilibrio sostenibile per tutti. A questa si affianca la qualifica di cassazionista, perché l’omologazione può essere contestata e una proposta va costruita fin dall’inizio pensando a come difenderla davanti alla corte d’appello e alla Corte di cassazione.

La strategia è la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un professionista e l’altro. E lo staff lavora insieme sullo stesso fascicolo: avvocati e commercialisti esaminano in parallelo i profili giuridici della proposta e i numeri che la sostengono, perché in questa materia un errore di stima vale quanto un errore di diritto.


Chiusura

Nel settore tessile e della moda il concordato nella liquidazione giudiziale non è una formalità di chiusura: è l’ultima occasione per salvare insieme marchio, collezioni e magazzino, invece di vederli dispersi in vendite separate a valori di realizzo. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è una stagione che si chiude, e in questo settore le stagioni non tornano.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la sua guida riunisce le competenze che la procedura richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per condurre le trattative tra impresa, creditori e investitori; quella di avvocato cassazionista per difendere la proposta fino all’ultimo grado; il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per gestire banche, pegni sul marchio e numeri del piano.

📩 Che tu sia l’imprenditore, un creditore o chi vuole rilevare il marchio, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa guida.

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