Concordato Nella Liquidazione Giudiziale Per Aziende Metalmeccaniche: Come Funziona Per Macchinari, Commesse E Fornitori

Un’azienda metalmeccanica entra in liquidazione giudiziale. Il curatore prende in consegna capannone, centri di lavoro, presse, magazzino e ordini aperti. I committenti chiedono se le commesse verranno completate. I fornitori e i subfornitori vogliono sapere se e quando saranno pagati. Le società di leasing chiedono indietro i macchinari.

In questo scenario esiste uno strumento poco conosciuto ma decisivo: il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli artt. 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Consente di chiudere la procedura in anticipo, con un’offerta che di regola trasferisce macchinari e rapporti a un assuntore e paga i creditori in tempi più brevi rispetto alle vendite all’asta.

Il rischio principale è temporale: se nessuno presenta una proposta quando il valore dell’azienda è ancora integro, le commesse si sciolgono, il personale specializzato se ne va e i macchinari vengono venduti a pezzi, a prezzi di realizzo. Ogni mese di inerzia riduce ciò che fornitori, lavoratori e soci potranno recuperare.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché riguarda la regolazione della crisi d’impresa, ambito in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il concordato si gioca poi in larga parte sui crediti bancari e fiscali, che lo studio presidia con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario. Le opposizioni all’omologa e i reclami arrivano spesso fino in Cassazione, dove l’Avvocato può difendere direttamente in quanto cassazionista.

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Inquadramento normativo: che cos’è il concordato nella liquidazione giudiziale

Sul piano normativo, il concordato nella liquidazione giudiziale è l’erede del vecchio concordato fallimentare (artt. 124 ss. della legge fallimentare). Non è una procedura autonoma. È una modalità di chiusura della liquidazione giudiziale alternativa alla liquidazione dell’attivo bene per bene.

In termini essenziali: un soggetto (creditore, terzo o, a certe condizioni, il debitore) propone ai creditori un pagamento in percentuale e in tempi definiti; se la maggioranza approva e il tribunale omologa, la procedura si chiude e il patrimonio residuo segue le sorti previste dalla proposta.

La disciplina prevede tre elementi strutturali.

  1. La proposta (art. 240 CCII). Può prevedere la suddivisione dei creditori in classi omogenee, trattamenti differenziati tra classi, la ristrutturazione dei debiti attraverso qualsiasi forma (cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie) e l’intervento di un assuntore che si obbliga a pagare i creditori e riceve in cambio l’attivo.
  2. Il voto dei creditori (artt. 241-244 CCII). Il giudice delegato, acquisito il parere del curatore e del comitato dei creditori, ordina la comunicazione della proposta. Chi non esprime dissenso nel termine fissato si considera consenziente.
  3. L’omologazione (artt. 245-247 CCII). Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto e le eventuali opposizioni, quindi omologa con decreto motivato.

Va precisato che il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) ha modificato punti importanti. Tra questi: il limite al trattamento non integrale dei privilegiati (art. 240, comma 4), la proposta nei gruppi di imprese (nuovo comma 4-bis), il voto su più proposte concorrenti (art. 241 e art. 244, comma 4), il cram down sui creditori dissenzienti e sui crediti pubblici (art. 245, comma 5) e l’efficacia immediata del decreto di omologa dalla pubblicazione (art. 246).

La ratio della norma è duplice: accelerare la chiusura di procedure che, con le sole vendite giudiziali, durerebbero anni, e consentire a chi crede nel valore dell’azienda di investirvi, offrendo ai creditori un risultato migliore, più rapido e più certo rispetto alla liquidazione atomistica dei beni.

Distinzione da istituti affini. Il concordato nella liquidazione giudiziale va tenuto separato da due figure con cui viene spesso confuso.

  • Concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII): lo propone solo il debitore, prima della liquidazione giudiziale, per evitarla. Nel concordato nella liquidazione giudiziale, invece, la liquidazione è già aperta e la proposta può arrivare anche da creditori e terzi.
  • Cessione dell’azienda o di rami da parte del curatore (art. 214 CCII): è un atto di liquidazione. Il ricavato va nella massa e la procedura prosegue con riparti e verifiche. Il concordato, invece, chiude la procedura.

Esempio concreto. Un concorrente vuole acquisire il reparto di carpenteria pesante di un’azienda in liquidazione giudiziale. Può partecipare alla vendita competitiva del ramo indetta dal curatore: pagherà il prezzo, ma la procedura resterà aperta per anni. Oppure può presentare una proposta di concordato come assuntore: si accolla il pagamento dei creditori nella misura promessa, acquisisce l’intero attivo con il decreto di omologa e la procedura si chiude.


Requisiti e termini: chi può proporre, quando e con quali limiti

Legittimazione a proporre

La disciplina distingue tra soggetti esterni e debitore.

  • Creditori e terzi possono presentare la proposta anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato.
  • Il debitore, le società cui partecipa e quelle sottoposte a comune controllo possono proporre solo dopo un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 240, comma 1).

Per un’azienda metalmeccanica la differenza è rilevante. Il titolare che vuole recuperare l’attività deve attendere dodici mesi. Nel frattempo un concorrente, un fornitore strategico o un investitore possono muoversi subito.

Contenuto minimo e limiti della proposta

  1. Classi. Se la proposta prevede classi, deve indicare le ragioni dei trattamenti differenziati e il criterio di formazione.
  2. Privilegiati non pagati integralmente. È ammesso, ma i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni o diritti su cui grava la prelazione, al netto delle spese di procedura e della quota di spese generali. Questo valore va indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente (art. 240, comma 4, come riformulato dal correttivo-ter).
  3. Garanzie. Il curatore esprime parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. In pratica, una proposta senza fideiussione bancaria, deposito o assuntore solido difficilmente supera il vaglio.
  4. Limitazione dell’impegno dell’assuntore. Secondo la disciplina, l’assuntore può limitare l’impegno ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva al momento della proposta. Verso gli altri risponde il debitore.

Voto e maggioranze

  • Votano i creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente. I privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione.
  • I crediti acquistati dopo la sentenza di apertura non danno diritto di voto, salvo che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario.
  • Sono esclusi dal voto il proponente e i soggetti con esso collegati in situazioni di conflitto.
  • Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, la maggioranza deve formarsi anche nel maggior numero di classi.
  • Se ci sono più proposte, prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata; a parità, quella presentata per prima (art. 244, comma 4).

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
1 anno (attesa per il debitore)Sentenza di apertura della liquidazione giudizialeRequisito di ammissibilitàProposta del debitore inammissibile
2 anni (finestra finale per il debitore)Decreto di esecutività dello stato passivoPerentorioIl debitore perde la legittimazione
60 giorni (subentro nell’appalto)Apertura della liquidazione giudizialePerentorio per il curatoreIl contratto d’appalto resta sciolto
60 giorni massimo (messa in mora del curatore sui contratti pendenti)Istanza del contraente al giudice delegatoAssegnato dal giudiceIl contratto si intende sciolto
20-30 giorni (voto dei creditori)Comunicazione della propostaFissato dal giudice delegatoIl silenzio vale consenso
15-30 giorni (opposizioni all’omologa)Comunicazione dell’approvazioneFissato dal giudice delegatoDecadenza dall’opposizione
30 giorni (reclamo in Corte d’appello)Notificazione del decretoPerentorioIl decreto diventa definitivo

Il termine più critico per un’azienda metalmeccanica è quello dei 60 giorni sull’appalto: se il curatore non subentra, le commesse in corso si sciolgono e con esse il valore che rendeva appetibile una proposta di concordato.

Va precisato che la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) di regola non opera per i termini processuali disciplinati dal Codice della crisi (art. 9 CCII). Chi conta su agosto per guadagnare tempo rischia di decadere.


Procedura passo-passo: dalla proposta all’esecuzione

1. Analisi dell’attivo e del passivo

Il proponente acquisisce dalla curatela inventario, relazione ex art. 130 CCII, stato passivo o elenco provvisorio dei creditori. Per un’azienda metalmeccanica servono almeno quattro mappature:

  • macchinari: proprietà piena, leasing, riserva di proprietà, privilegio speciale su beni strumentali, pegno mobiliare non possessorio;
  • commesse: contratti pendenti, stato di avanzamento, penali, garanzie a prima richiesta rilasciate a favore dei committenti;
  • fornitori: chirografari ordinari, artigiani con privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c., subfornitori strategici, creditori in prededuzione per forniture all’esercizio provvisorio;
  • lavoratori: crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. e posizione del Fondo di garanzia INPS surrogato.

2. Costruzione della proposta

In termini operativi, la proposta indica: percentuale per ciascuna classe, tempi di pagamento, garanzie, destino dei macchinari e dei rapporti contrattuali, eventuale assuntore. Se i privilegiati non sono pagati integralmente occorre la relazione giurata del professionista indipendente.

Avvertenza decisiva: la proposta deve dire espressamente che cosa succede a ciascun contratto pendente (leasing, appalti, forniture continuative). Le lacune su questo punto generano contestazioni in sede di omologa.

3. Deposito al giudice delegato

La proposta si presenta con ricorso al giudice delegato del tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale. È competente quindi lo stesso tribunale della procedura, individuato in base al centro degli interessi principali dell’impresa.

4. Pareri

Il giudice delegato chiede il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, e quello del comitato dei creditori. Se sono pervenute più proposte, tutte vanno al voto, salvo che curatore e comitato, congiuntamente, ne individuino una o più come maggiormente convenienti (art. 241, comma 2, dopo il correttivo-ter).

5. Comunicazione e voto

Il curatore comunica la proposta ai creditori, indicando dove reperire gli atti e avvertendo che il silenzio vale come voto favorevole. I creditori esprimono l’eventuale dissenso nel termine fissato.

6. Approvazione e opposizioni

Raggiunte le maggioranze, il giudice delegato dispone la comunicazione al proponente, al debitore e ai creditori dissenzienti, fissando il termine per le opposizioni. Possono opporsi i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato.

7. Giudizio di omologazione

Il tribunale verifica regolarità della procedura, esito del voto e opposizioni, assume i mezzi istruttori anche delegando un componente del collegio, e omologa con decreto motivato. Se un creditore di una classe dissenziente contesta la convenienza, l’omologa è possibile solo se il tribunale ritiene che il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Lo stesso criterio vale quando è determinante il voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.

8. Effetti e reclamo

Dopo il correttivo-ter il decreto di omologa produce effetti dalla pubblicazione. Il reclamo alla Corte d’appello non sospende automaticamente l’esecuzione; in caso di riforma o cassazione, restano salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato (art. 249, comma 1-bis).

Cosa produce concretamente l’omologa su beni, debiti e garanzie

La disciplina prevede che il concordato omologato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Questi ultimi, però, non beneficiano delle garanzie prestate da terzi per l’esecuzione del concordato. In termini operativi, il fornitore che non si è insinuato resta vincolato alla percentuale, ma non può escutere la fideiussione bancaria rilasciata dall’assuntore.

Sul piano patrimoniale, con il decreto di omologa i beni dell’attivo passano all’assuntore se la proposta lo prevede. Per un’azienda metalmeccanica questo significa che centri di lavoro, attrezzature, magazzino e crediti verso committenti cambiano titolare senza passare per le vendite competitive. Restano fuori i beni di terzi: macchinari in leasing non riscattati e beni con riserva di proprietà opponibile.

Va precisato che le ipoteche e i privilegi speciali non si estinguono automaticamente con l’omologa: la proposta deve indicare come vengono soddisfatti i creditori garantiti e, dopo l’esecuzione, si procede alla cancellazione delle formalità. Un assuntore che acquisisce un capannone ipotecato senza aver previsto il pagamento del creditore ipotecario acquisisce un bene ancora gravato.

Il debitore persona fisica o la società, chiusa la procedura per concordato, tornano nella disponibilità del patrimonio non trasferito e sono liberati dai debiti concorsuali nei limiti della percentuale concordata; restano invece ferme le obbligazioni di fideiussori e coobbligati.

9. Esecuzione e sorveglianza

Il curatore, il giudice delegato e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento. Se l’assuntore o il debitore non adempiono, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato entro i termini di legge.

Dove si sbaglia più spesso

  • presentare una proposta senza garanzie adeguate, contando sulla sola solidità dichiarata dell’assuntore;
  • non stimare i crediti in prededuzione maturati durante l’esercizio provvisorio;
  • formare classi non omogenee, ad esempio unendo subfornitori strategici e fornitori di servizi generali senza motivazione;
  • trascurare i macchinari in leasing o con riserva di proprietà, che non appartengono alla massa;
  • dimenticare che il voto di cessionari di crediti post-apertura non sempre è computabile.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le ipotesi che seguono sono esempi dimostrativi con dati di fantasia. Non descrivono casi reali.

Esempio 1 — Confronto tra liquidazione e proposta con assuntore

Ipotesi. Una S.r.l. di lavorazioni meccaniche di precisione è in liquidazione giudiziale. Un concorrente interessato a centri di lavoro e portafoglio clienti valuta una proposta come assuntore.

Attivo, stima di realizzo in liquidazione (perizia del curatore):

VoceValore di realizzo
Centri di lavoro CNC e attrezzature (valore contabile 412.700 €)298.450 €
Magazzino materie prime e semilavorati41.230 €
Crediti verso committenti incassabili151.900 €
Totale491.580 €

Passivo:

VoceImporto
Spese di procedura stimate a chiusura68.940 €
Crediti in prededuzione74.260 €
Lavoratori privilegiati219.480 €
Crediti fiscali privilegiati96.315 €
Chirografari, di cui subfornitori 412.660 € e altri 935.260 €1.347.920 €

Scenario A — prosecuzione della liquidazione. Netto distribuibile: 491.580 − 68.940 − 74.260 = 348.380 €. Lavoratori pagati al 100%: residuano 128.900 €. Fisco pagato al 100%: residuano 32.585 €. Chirografari: 32.585 / 1.347.920 = 2,42%, con tempi stimati di 3-4 anni.

Scenario B — proposta con assuntore e due classi chirografarie.

VoceTrattamentoEsborso
Prededuzioni100%74.260 €
Spese residue di procedura (chiusura anticipata)100%31.470 €
Lavoratori100%219.480 €
Fisco privilegiato100%96.315 €
Classe A — subfornitori strategici (412.660 €)9%37.139,40 €
Classe B — altri chirografari (935.260 €)6%56.115,60 €
Totale514.780 €

Pagamento entro 120 giorni dall’omologa, garantito da fideiussione bancaria.

Voto. I privilegiati, pagati integralmente, non votano. Crediti ammessi al voto: 1.347.920 €. Maggioranza necessaria: oltre 673.960 €.

  • Classe A: favorevoli espressi 251.300 €, silenti 98.410 €, contrari 62.950 €. Consenzienti: 349.710 € (84,7%).
  • Classe B: favorevoli espressi 301.880 €, silenti 197.540 €, contrari 435.840 €. Consenzienti: 499.420 € (53,4%).
  • Totale consenzienti: 849.130 € (63,0%).

Esito. Maggioranza raggiunta sul totale e in entrambe le classi. L’assuntore riceve con il decreto di omologa macchinari, magazzino e crediti verso committenti. I chirografari passano dal 2,42% in 3-4 anni al 6-9% in quattro mesi circa.

Esempio 2 — Tempistica su commessa, leasing e proposta del debitore

Ipotesi. Liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 14 gennaio 2026.

Commessa. Appalto per carpenteria metallica, valore 286.400 €, eseguito al 61%. Ai sensi dell’art. 186 CCII il contratto si scioglie se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di subentrare entro 60 giorni. Calcolo: 17 giorni a gennaio (dal 15 al 31), 28 a febbraio, 15 a marzo. Scadenza: 15 marzo 2026. Se il curatore subentra, offrendo idonee garanzie, la commessa resta in vita e può essere inclusa nel perimetro trasferito all’assuntore. Se non subentra, la parte eseguita (61%, pari a 174.704 €) diventa un credito della procedura verso il committente, al netto delle eventuali contestazioni.

Leasing. Pressa piegatrice in leasing. Credito residuo del concedente in linea capitale: 109.215 €. Canoni scaduti e non pagati prima dell’apertura: 7.982 €. Il curatore scioglie il contratto. Il concedente rivende la pressa a 94.600 €.

  • Differenza a favore del concedente: 109.215 − 94.600 = 14.615 €, da insinuare al passivo.
  • Canoni scaduti ante apertura: 7.982 €, anch’essi concorsuali.
  • Se la rivendita avesse fruttato 121.340 €, il concedente avrebbe dovuto versare alla procedura 121.340 − 109.215 = 12.125 €.

Se invece la proposta prevede che l’assuntore subentri nel leasing, la pressa resta in reparto e il valore produttivo non si disperde.

Proposta del debitore. Stato passivo reso esecutivo il 22 giugno 2026.

  • Prima data utile: 14 gennaio 2027 (un anno dalla sentenza).
  • Ultima data utile: 22 giugno 2028 (due anni dal decreto di esecutività). Una proposta depositata dai soci il 9 novembre 2026 sarebbe inammissibile perché prematura. Un fornitore strategico, invece, avrebbe potuto depositarla già nel febbraio 2026, sulla base dell’elenco provvisorio dei creditori.

Casi particolari: macchinari altrui, appalti pubblici, gruppi e crediti ceduti

Macchinari in leasing o con riserva di proprietà

Nelle aziende metalmeccaniche una quota rilevante del parco macchine è spesso in leasing o acquistata con patto di riservato dominio. Questi beni non entrano automaticamente nell’attivo.

  • Leasing (art. 177 CCII). Se il contratto è pendente all’apertura, il curatore sceglie tra subentro e scioglimento. In caso di scioglimento, il concedente ha diritto alla restituzione, rivende o ricolloca il bene e regola la differenza come nell’Esempio 2.
  • Riserva di proprietà (art. 173 CCII e art. 1524 c.c.). Il patto è opponibile alla procedura se risulta da atto scritto con data certa anteriore all’apertura. Tra imprese vale anche la forma semplificata: patto scritto, conferma nelle singole fatture con data certa e registrazione nelle scritture contabili.

In termini operativi, l’assuntore che vuole i macchinari deve negoziare con concedenti e venditori il subentro o il riscatto, e la proposta deve darne conto.

Appalti pubblici

L’art. 186 CCII fa salve le norme speciali sui contratti pubblici. Per le commesse con stazioni appaltanti pubbliche la prosecuzione dipende anche dalla disciplina del codice dei contratti pubblici e dai requisiti soggettivi richiesti all’esecutore. La verifica va fatta commessa per commessa, prima di costruire la proposta.

Gruppi di imprese

Molte realtà metalmeccaniche sono articolate in più società: una produce, una detiene immobili e macchinari, una commercializza. Se il tribunale ha aperto una liquidazione giudiziale unitaria (art. 287 CCII), la proposta può essere presentata con unica domanda, con domande coordinate o con domanda autonoma. Le masse attive e passive restano distinte e la domanda deve spiegare perché la soluzione unitaria è più conveniente per i creditori di ciascuna società (art. 240, comma 4-bis).

Crediti ceduti dopo l’apertura

Se una banca cede in blocco crediti chirografari a un veicolo di cartolarizzazione dopo la sentenza di apertura, il cessionario vota solo se rientra tra banche e intermediari finanziari iscritti. Questo può spostare le maggioranze in modo determinante.

Crediti fiscali e previdenziali

Dopo il correttivo-ter il voto contrario di Agenzia delle Entrate o INPS, se determinante, non impedisce l’omologa quando la proposta per quei crediti risulta conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione, anche alla luce della relazione del professionista indipendente.

Fornitori e subfornitori: privilegi, prededuzione e compensazioni

La categoria dei fornitori non è omogenea. Sul piano normativo occorre distinguere almeno quattro posizioni, perché ciascuna ha un trattamento diverso nella proposta.

  1. Fornitori chirografari ordinari. Acciaierie, commercianti di metalli, fornitori di utensili, consumabili, servizi di manutenzione. Il loro credito anteriore all’apertura è concorsuale e privo di prelazione. Ricevono la percentuale prevista per la loro classe.
  2. Fornitori artigiani. Le imprese artigiane godono del privilegio generale sui mobili per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (art. 2751-bis, n. 5, c.c.). Nelle filiere metalmeccaniche sono frequenti: verniciatori, trattamenti termici, zincature, piccole officine di tornitura. Va precisato che il privilegio spetta solo se ricorrono i requisiti dell’impresa artigiana, che vanno documentati in sede di insinuazione. Se il privilegio è riconosciuto, il fornitore artigiano non può essere trattato come un chirografario: o viene pagato integralmente, o riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione, attestato dal professionista indipendente.
  3. Fornitori in prededuzione. Chi ha fornito materiali o servizi al curatore durante l’esercizio provvisorio (art. 211 CCII) è creditore della procedura, non del debitore. Il suo credito va pagato per intero e con precedenza. Una proposta che non stanzia queste somme non è attuabile.
  4. Subfornitori strategici. Sono i fornitori senza i quali le commesse non possono essere completate: lavorazioni conto terzi, componentistica su disegno, stampi. La proposta può collocarli in una classe separata con percentuale più alta, purché la scelta sia motivata dall’interesse alla prosecuzione dell’attività e non da favoritismi.

In termini operativi, il fornitore che è contemporaneamente creditore e debitore dell’impresa (ad esempio perché ha ricevuto anticipi su forniture non consegnate) deve verificare se può opporre la compensazione. La disciplina concorsuale (art. 155 CCII) ammette la compensazione tra debiti e crediti reciproci anteriori all’apertura, anche se non ancora scaduti. Non è ammessa, invece, quando il credito nasce da un fatto successivo all’apertura o è stato acquistato per cessione dopo la procedura o nell’anno anteriore.

Esercizio provvisorio e affitto d’azienda come ponte verso il concordato

Il concordato richiede tempo: predisposizione della proposta, pareri, voto, omologa. In questi mesi l’azienda metalmeccanica rischia di fermarsi. La disciplina offre due strumenti per mantenerla in vita.

  • Esercizio dell’impresa (art. 211 CCII). Il tribunale può autorizzare il curatore a proseguire l’attività, anche limitatamente a specifici rami, se dall’interruzione può derivare un grave danno e la prosecuzione non arreca pregiudizio ai creditori. I contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o scioglierli.
  • Affitto dell’azienda o di rami (art. 212 CCII). Il curatore, autorizzato dal giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, può affittare l’azienda a un terzo, anche limitatamente a specifici rami, quando appare utile per la più proficua vendita.

Va precisato che l’affittuario è spesso lo stesso soggetto che poi presenta la proposta come assuntore. Il contratto di affitto può contenere un diritto di prelazione sull’acquisto. In questo modo macchinari, maestranze e clienti restano operativi durante la fase concordataria e l’offerta finale conserva il valore di un’azienda funzionante.

Lavoratori e trasferimento del reparto produttivo

Nelle aziende metalmeccaniche il personale specializzato (programmatori CNC, saldatori certificati, collaudatori) è parte essenziale del valore. Sul piano normativo la liquidazione giudiziale non scioglie automaticamente i rapporti di lavoro: restano sospesi finché il curatore non comunica il subentro o il recesso, secondo la disciplina speciale dell’art. 189 CCII.

In termini operativi, l’assuntore che rileva il reparto deve affrontare tre questioni:

  • quali rapporti di lavoro proseguono e con quali condizioni, tenendo conto delle procedure di consultazione sindacale previste per i trasferimenti d’azienda nelle procedure concorsuali;
  • come vengono trattati i crediti pregressi dei dipendenti, che sono privilegiati e spesso già in parte anticipati dal Fondo di garanzia INPS, il quale si surroga nel privilegio;
  • quali costi di prededuzione sono maturati durante la sospensione o l’esercizio provvisorio.

Un errore ricorrente è stimare il passivo da lavoro solo sullo stato passivo, dimenticando le surroghe del Fondo di garanzia e le indennità maturate dopo l’apertura.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: “In un’azienda metalmeccanica il valore sta nell’insieme di macchine, commesse e competenze. Il concordato funziona se arriva prima che quell’insieme si disgreghi.”


Domande frequenti sul concordato nella liquidazione giudiziale

1. Sono un fornitore di acciaio e la mia cliente è in liquidazione giudiziale: posso proporre io un concordato? Sì. Creditori e terzi possono presentare la proposta anche prima che lo stato passivo sia esecutivo, se la contabilità consente al curatore di redigere un elenco provvisorio dei creditori. Un fornitore strategico può avere interesse a farlo per rilevare impianti e clienti. Non potrà però votare la propria proposta, e il voto di società a lui collegate può essere escluso per conflitto di interessi.

2. Se non voto, il mio credito è perso? No, ma il silenzio vale come voto favorevole. Se la proposta viene omologata, sarà comunque vincolante anche per chi non ha votato o ha votato contro. Chi non è d’accordo deve esprimere il dissenso nel termine e, se necessario, proporre opposizione all’omologa.

3. Il macchinario che ho venduto con riserva di proprietà finisce all’assuntore? Non automaticamente. Se il patto ha data certa anteriore all’apertura della procedura, il bene resta di proprietà del venditore. Il curatore può subentrare nel contratto pagando il prezzo residuo; se non subentra, il venditore può recuperare il bene, restituendo le rate ricevute salvo un equo compenso per l’uso.

4. Che fine fa la commessa che stavamo eseguendo per un committente privato? Con l’apertura della liquidazione giudiziale l’appalto si scioglie, salvo che il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, dichiari di subentrare entro 60 giorni offrendo garanzie. Il committente deve il corrispettivo per la parte eseguita fino allo scioglimento. Se il curatore subentra, la commessa può essere trasferita all’assuntore.

5. Il concordato libera anche i soci fideiussori? No. Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura, ma i creditori conservano le azioni contro fideiussori e coobbligati. Il socio che ha garantito personalmente i debiti verso banche o fornitori resta esposto e deve valutare separatamente la propria posizione.

6. Caso limite: dopo l’omologa l’assuntore non paga. Cosa succede? I creditori possono chiedere la risoluzione del concordato. Per questo il curatore e il comitato valutano le garanzie già nella fase dei pareri. In presenza di fideiussione bancaria, i creditori possono escuterla. Senza garanzie, la risoluzione riapre la procedura con un patrimonio spesso ormai depauperato.

7. Sono un artigiano e ho fatto trattamenti termici per l’azienda fallita: vengo pagato come gli altri fornitori? Non necessariamente. Se il tuo credito è stato ammesso con il privilegio previsto per le imprese artigiane, la proposta deve pagarti integralmente o garantirti almeno quanto otterresti dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio, secondo la relazione del professionista indipendente. In questo caso, se sei pagato per intero, non voti. Se il privilegio non è stato riconosciuto, puoi valutare l’impugnazione dello stato passivo nei termini di legge.

8. Ho fornito acciaio al curatore durante l’esercizio provvisorio: rischio la falcidia? No. Le forniture eseguite su richiesta del curatore durante l’esercizio dell’impresa generano crediti in prededuzione, che vanno pagati integralmente e prima dei crediti concorsuali. La proposta di concordato deve prevederne il pagamento. Conviene comunque conservare ordini, documenti di trasporto e fatture intestate alla procedura, per dimostrare che il credito è sorto dopo l’apertura e su impulso del curatore.

9. L’azienda è stata affittata a un concorrente: posso ancora presentare una proposta migliore? Sì. L’affitto non impedisce ad altri creditori o terzi di depositare proposte concorrenti. Dopo il correttivo-ter tutte le proposte vengono sottoposte ai creditori, salvo che curatore e comitato, congiuntamente, ne selezionino una o più come maggiormente convenienti. Occorre però verificare se il contratto di affitto attribuisce all’affittuario un diritto di prelazione, che può incidere sulla concreta realizzabilità dell’offerta concorrente.


Il quadro giurisprudenziale

Molte pronunce sono state rese sotto la legge fallimentare. I principi restano utili perché il Codice della crisi ha riprodotto in larga parte la disciplina dei rapporti pendenti e del concordato fallimentare.

Voto, maggioranze e conflitto di interessi

1. Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 febbraio 2025, n. 3220. Principio: i cessionari di crediti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento votano solo se sono banche o intermediari finanziari; una società di cartolarizzazione non iscritta nell’albo degli intermediari non ha diritto di voto. Rilevanza: nelle aziende metalmeccaniche i crediti bancari chirografari vengono spesso ceduti in blocco durante la procedura. Il calcolo delle maggioranze va rifatto escludendo questi voti, oggi alla luce dell’art. 243, comma 7, CCII.

2. Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 17186 del 2018. Principio: sono escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano il proponente, ne sono controllate o sono sottoposte a comune controllo. Rilevanza: se la proposta arriva da un gruppo industriale che è anche creditore tramite società collegate, quei voti non contano.

3. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948. Principio: pur in assenza di una norma generale, i divieti di voto per conflitto di interessi vanno estesi a ogni ipotesi di contrasto tra l’interesse della massa e quello del singolo creditore votante. Rilevanza: consente di contestare voti determinanti espressi da creditori legati all’assuntore, ad esempio un fornitore che sarà socio della newco acquirente.

Opposizione e controllo in sede di omologa

4. Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402. Principio: la sola qualità di socio della società fallita non basta a legittimare l’opposizione all’omologa; occorre verificare in concreto un interesse giuridicamente rilevante, come la conservazione del valore della partecipazione. Rilevanza: i soci dell’azienda metalmeccanica che ritengono svenduto il patrimonio devono dimostrare un interesse concreto per opporsi.

5. Cass. civ., Sez. I, 26 agosto 2021, n. 23487. Principio: non è ricorribile per cassazione il decreto reso in sede di reclamo contro il provvedimento del giudice delegato che sceglie quale proposta trasmettere ai creditori. Rilevanza: le contestazioni sulla selezione tra proposte concorrenti vanno fatte valere nei rimedi interni alla procedura e poi in sede di omologa. Oggi, dopo il correttivo-ter, tutte le proposte vanno al voto salvo diversa scelta congiunta di curatore e comitato.

6. Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168. Principio: il compenso del curatore in caso di chiusura per concordato si liquida dopo l’esecuzione, considerando anche l’attività di sorveglianza successiva all’omologa. Rilevanza: chi formula la proposta deve stimare correttamente le spese di procedura che restano a carico del concordato, come nell’Esempio 1.

7. Cass. civ., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 17992. Principio: dichiarato il fallimento, il giudizio sull’omologabilità del concordato preventivo non può proseguire; i motivi contro il diniego vanno trasformati in motivi di impugnazione della sentenza dichiarativa. Rilevanza: chiarisce il rapporto tra concordato preventivo fallito e liquidazione giudiziale. Da quel momento lo strumento disponibile è il concordato nella liquidazione giudiziale.

Esecuzione, inadempimento e prededuzione

8. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 14525 del 2024. Principio: l’omologa supera lo stato di insolvenza originario, ma non impedisce l’apertura di una nuova procedura se l’impresa torna insolvente per inadempimento del piano, anche senza previa risoluzione. Rilevanza: un concordato sottofinanziato non mette al riparo l’impresa rilevata o il debitore tornato in bonis.

9. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 29 maggio 2024, n. 15029. Principio: l’omologa di un piano liquidatorio non toglie al creditore la legittimazione a chiedere l’apertura della procedura concorsuale quando il piano è oggettivamente inattuabile, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione. Rilevanza: rafforza l’importanza delle garanzie e della fattibilità concreta della proposta.

10. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 10307 del 2025. Principio: i crediti sorti durante l’esecuzione di un concordato preventivo in continuità, dopo l’omologa, non godono della prededuzione nel successivo fallimento. Rilevanza: i fornitori che riforniscono l’impresa durante l’esecuzione di un concordato devono valutare il rischio di una nuova procedura e pretendere garanzie autonome.

Rapporti pendenti: commesse e macchinari

11. Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5694. Principio: l’apertura della procedura determina lo scioglimento immediato dell’appalto con effetto per il futuro, solo risolutivamente condizionato alla scelta di subentro dell’organo della procedura entro il termine di legge. Rilevanza: le commesse si considerano sciolte dall’apertura; il valore della commessa si conserva solo con un subentro tempestivo, oggi entro i 60 giorni dell’art. 186 CCII.

12. Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2025, n. 25701. Principio: in caso di scioglimento del leasing nella procedura, il credito del concedente si determina tenendo conto del valore ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene; il deficit si insinua al passivo. Rilevanza: per presse, piegatrici e centri di lavoro in leasing, la convenienza del subentro dell’assuntore va confrontata con il deficit che il concedente insinuerebbe.

Crediti pubblici

13. Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. Principio: la Corte ha precisato i limiti di applicazione del cram down fiscale e previdenziale previsto dalla disciplina anteriore al 2024 per il concordato in continuità. Rilevanza: conferma l’attenzione della giurisprudenza al trattamento dei crediti pubblici, oggi regolato nel concordato nella liquidazione giudiziale dall’art. 245, comma 5, CCII come modificato dal correttivo-ter.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affronta il concordato nella liquidazione giudiziale come un’operazione che tiene insieme diritto concorsuale, contratti industriali, crediti bancari e crediti fiscali. Questi sono gli strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo la mappa di macchinari, commesse e fornitori, distinguendo beni di proprietà, beni in leasing e beni con riserva di proprietà, e verificando data certa e opponibilità dei patti.
  2. Verifichiamo lo stato passivo o l’elenco provvisorio dei creditori, controllando privilegi, prededuzioni e crediti ceduti dopo l’apertura, per calcolare le maggioranze reali.
  3. Predisponiamo la proposta di concordato, per conto di creditori, terzi assuntori o, decorso l’anno, del debitore, con classi motivate e trattamenti differenziati.
  4. Coordiniamo con il professionista indipendente la relazione giurata sui valori di liquidazione dei beni gravati da prelazione, ai sensi dell’art. 240, comma 4, CCII.
  5. Interloquiamo con curatore e comitato dei creditori sui pareri, sulle garanzie e sul trattamento delle commesse, anche in vista del subentro entro i 60 giorni.
  6. Negoziamo con società di leasing e venditori con riserva di proprietà il subentro o il riscatto dei macchinari necessari alla prosecuzione.
  7. Analizziamo la posizione di Agenzia delle Entrate e INPS con lo staff tributario, valutando la convenienza della proposta e i presupposti del cram down.
  8. Assistiamo i creditori nella valutazione della proposta, nella manifestazione del dissenso e nella contestazione di voti in conflitto di interessi.
  9. Proponiamo o contrastiamo le opposizioni all’omologa e seguiamo il reclamo in Corte d’appello e l’eventuale ricorso per Cassazione.
  10. Verifichiamo l’esecuzione del concordato e, se necessario, promuoviamo la risoluzione o l’escussione delle garanzie.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa riguarda direttamente la materia di questo articolo: richiede la capacità di leggere un’azienda in crisi, valutarne il valore in funzionamento e costruire soluzioni condivise con creditori e investitori. La qualifica di cassazionista consente invece di seguire il contenzioso sull’omologa senza cambi di difensore.

Lo studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva, costruita all’inizio, viene portata avanti in ogni grado.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i primi presidiano procedura, voto e opposizioni; i secondi lavorano su valori di liquidazione, piani di pagamento, crediti fiscali e previdenziali.


Chiusura: i punti da ricordare

Il concordato nella liquidazione giudiziale è l’unico strumento che consente di chiudere in anticipo la procedura e di conservare insieme macchinari, commesse e rapporti con i fornitori. Creditori e terzi possono proporlo subito; il debitore solo dopo un anno. Le commesse si sciolgono se il curatore non subentra entro 60 giorni, e i macchinari in leasing o con riserva di proprietà restano fuori dall’attivo salvo accordi. Le maggioranze vanno calcolate escludendo i voti in conflitto e quelli dei cessionari non abilitati.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché unisce la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, centrata sulla gestione delle crisi aziendali, al presidio dei crediti bancari e fiscali tramite lo staff multidisciplinare nazionale. La qualifica di cassazionista consente di seguire le opposizioni all’omologa fino all’ultimo grado. Analizzeremo i numeri della procedura, verificheremo i rapporti pendenti e costruiremo la strategia più adatta alla tua posizione, che tu sia proponente, creditore o socio.

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