Tra gli imprenditori in difficoltà circola una convinzione molto rassicurante: “basta depositare la domanda di concordato e gli interessi si fermano”. Si sente dire dal fornitore che ci è già passato, dal collega che ha letto un titolo di giornale e qualche volta perfino da chi lavora in amministrazione. È comprensibile crederci, perché qualcosa di vero c’è: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) prevede davvero una sospensione degli interessi. Il problema è che il passaparola ha tolto di mezzo tutte le condizioni. La sospensione non vale per tutti i crediti, non scatta con qualunque domanda, non cancella nulla e non funziona allo stesso modo nella composizione negoziata.
Chi decide i tempi della domanda, la scelta dello strumento o il rapporto con la banca partendo da un’idea sbagliata rischia di trovarsi con un debito più alto di quello previsto, un piano che non regge i numeri o un concordato che, se viene meno, riporta in vita l’intera esposizione con gli interessi maturati nel frattempo. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto.
In questa guida verifichiamo uno per uno sette miti molto diffusi:
- “La domanda, anche con riserva, ferma subito gli interessi su tutti i debiti.”
- “Gli interessi sospesi sono interessi cancellati.”
- “La sospensione vale anche per la banca con l’ipoteca e per i creditori privilegiati.”
- “Se gli interessi sono fermi, i creditori non possono più fare niente.”
- “Con la composizione negoziata gli interessi si fermano come nel concordato.”
- “Gli interessi maturati prima della domanda spariscono.”
- “Dopo l’omologazione gli interessi ripartono pieni sul debito originario.”
Perché ce ne occupiamo noi? Perché si tratta di crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica che porta a lavorare proprio dentro i percorsi in cui si decide se un’impresa va in composizione negoziata, se deposita una domanda di concordato e cosa succede ai debiti nel frattempo. A questa si aggiungono la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC. Per questo il tema degli interessi lo guardiamo dall’interno degli strumenti di regolazione della crisi e non come un argomento letto di seconda mano.
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Mito n. 1 — “Basta depositare la domanda, anche con riserva, e gli interessi si fermano subito su tutti i debiti”
Il mito
“Appena il ricorso viene depositato in tribunale, su tutti i miei debiti smettono di correre gli interessi.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è ed è preciso. L’art. 96 del Codice della crisi stabilisce che dal deposito della domanda di concordato si applicano, in quanto compatibili, alcune regole pensate per la liquidazione giudiziale: l’art. 145 e gli articoli da 153 a 162. Tra questi c’è l’art. 154, che regola la sospensione del corso degli interessi. Il collegamento tra “deposito della domanda” e “interessi sospesi” quindi esiste davvero nel testo di legge.
Il passaparola però ha accorciato la frase. Ha tolto il “quale domanda”, ha tolto il “in quanto compatibili” e soprattutto ha tolto la parte dell’art. 154 che elenca i crediti esclusi. Se si aggiunge la convinzione diffusa che la cosiddetta domanda “in bianco” o “con riserva” (art. 44 CCII) produca subito tutti gli effetti del concordato, nasce l’idea che basti un ricorso essenziale per fermare tutto.
La realtà
In realtà la norma dice qualcosa di più articolato. Primo punto: secondo la formulazione attuale dell’art. 96, il rinvio alle regole sugli effetti del concorso opera dal deposito della domanda corredata da proposta, piano e documentazione prevista dall’art. 39, comma 3. In dottrina si sottolinea che, durante il periodo concesso con la riserva, la cosiddetta “cristallizzazione” del ceto creditorio opera dalla domanda completa. Su questo punto le letture non sono del tutto uniformi e il caso concreto va esaminato con attenzione.
Secondo punto: l’art. 154 sospende gli interessi convenzionali o legali “agli effetti del concorso”, cioè ai fini della partecipazione del creditore alla procedura e del suo trattamento nel piano. Non si tratta di una regola che rende il debito infruttifero in assoluto (lo vediamo nel mito n. 2).
Terzo punto: la sospensione non riguarda i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, per i quali valgono le regole speciali richiamate dall’art. 153, comma 3, e dal codice civile (mito n. 3).
Quarto punto: i crediti che nascono dopo la domanda, ad esempio per forniture legittimamente acquistate durante la procedura, non sono crediti anteriori. Per quei rapporti gli interessi corrono secondo le regole ordinarie e, se ne ricorrono i presupposti, il credito è prededucibile.
La correzione essenziale: la sospensione esiste, ma è parziale, riguarda soprattutto i crediti chirografari anteriori, opera agli effetti del concorso e dipende da quale domanda è stata depositata.
La prova
Il testo combinato degli artt. 96 e 154 del D.Lgs. 14/2019 è la prova principale. Riprende quasi alla lettera il sistema della vecchia legge fallimentare, in cui l’art. 169 estendeva al concordato preventivo l’art. 55 l.fall. sulla sospensione degli interessi. La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza 9 marzo 2017, n. 6042, ha ricostruito questo meccanismo: la regola generale è la sospensione degli interessi convenzionali o legali, salvo che il credito sia assistito da garanzia, e per l’ipoteca il trattamento segue l’art. 2855 c.c.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita un ricorso con riserva pensando di aver “congelato” tutto può commettere tre errori costosi. Il primo è sottostimare il passivo nel piano che presenterà poi, dimenticando gli interessi che continuano a maturare sui crediti garantiti. Il secondo è lasciar passare settimane senza preparare la proposta, convinto che il tempo non costi nulla. Il terzo è non chiedere le misure protettive, che sono un’altra cosa e vanno domandate espressamente (mito n. 4). Nella pratica, il tempo che passa tra la domanda con riserva e la domanda completa è un tempo in cui il debito non smette di muoversi. Va gestito, non ignorato.
C’è anche una conseguenza meno visibile. Se il piano è costruito su un passivo “fotografato” in modo sbagliato, l’attestatore e il commissario giudiziale troveranno un divario tra numeri dichiarati e numeri reali. Questo divario può pesare sulla fattibilità, sul voto dei creditori e sull’omologazione. Un errore di calcolo nato da un mito diventa così un problema di procedura.
Mito n. 2 — “Gli interessi sospesi sono interessi cancellati: non li pagherò mai”
Il mito
“Se la legge sospende gli interessi, quelli maturati durante la procedura non li dovrò più a nessuno.”
Perché ci credono in tanti
Nel linguaggio comune “sospeso” e “eliminato” finiscono per coincidere. L’imprenditore vede che nel piano di concordato i chirografari sono indicati per capitale e interessi fino alla domanda, e nient’altro. Ne deduce che quello che matura dopo semplicemente non esiste. A rafforzare l’equivoco c’è l’effetto esdebitatorio dell’omologazione: chi ha visto un concordato chiudersi bene ricorda solo che “alla fine si è pagata la percentuale e basta”.
La realtà
La sospensione opera solo “agli effetti del concorso”: il credito per interessi non si estingue, semplicemente non partecipa al riparto concorsuale. La giurisprudenza lo ha chiarito con nettezza, con riferimento all’art. 55 l.fall., il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 154 CCII. La sospensione distingue tra effetti interni alla procedura ed effetti esterni. Fuori dal concorso, gli interessi continuano a maturare secondo l’art. 1282 c.c. o secondo le pattuizioni, anche nella misura moratoria.
Questo ha conseguenze molto concrete in almeno tre situazioni.
Primo: il concordato non va a buon fine. Se la domanda è dichiarata inammissibile, se la proposta non è approvata, se l’omologazione è negata o se il concordato omologato viene poi risolto o annullato, il “velo” del concorso cade. I creditori tornano a far valere il credito originario, comprensivo degli interessi maturati nel frattempo.
Secondo: i coobbligati e i garanti. Ai sensi dell’art. 117, comma 2, CCII, i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il socio o l’amministratore che ha firmato una fideiussione per la società non beneficia della sospensione degli interessi prevista per la società. Nei suoi confronti il creditore può chiedere il capitale e gli interessi secondo il contratto.
Terzo: la chiusura della procedura liquidatoria successiva. Se al concordato segue la liquidazione giudiziale, la regola dell’art. 154 opera fino alla chiusura. Le norme sull’esdebitazione e sulla riacquisizione delle azioni individuali determinano poi cosa resta esigibile.
La prova
La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 luglio 2020, n. 14527, ha affermato che la sospensione degli interessi vale soltanto ai fini del concorso e tiene distinti gli effetti endoconcorsuali da quelli esterni. Con la sentenza 19 giugno 2020, n. 11983, ha precisato che fuori dal concorso gli interessi maturano secondo le regole generali o le convenzioni, anche moratori: la procedura non rende infruttiferi i crediti. Sul versante della revoca, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4696, richiamando Corte cost. 2 aprile 2004, n. 106, ha chiarito che il venir meno del concordato fa cadere la falcidia.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio più serio riguarda le persone fisiche che hanno garantito i debiti dell’impresa. Molti soci e amministratori scoprono solo a procedura avviata che la banca può chiedere a loro, come fideiussori, interessi che la società in concordato non paga. Sul piano aziendale, chi considera gli interessi “cancellati” tende a sottovalutare il costo di un concordato che non arriva all’omologa. Un’impresa che deposita la domanda, si ferma per mesi e poi vede dichiarata l’inammissibilità si ritrova con un passivo cresciuto, perché gli interessi sono maturati per tutto il periodo. Ricostruire il passivo “reale”, e non quello immaginato, è il primo passo per capire se il concordato è davvero la strada giusta oppure se conviene un accordo di ristrutturazione o un percorso di composizione negoziata.
C’è infine un effetto psicologico che conta. Chi crede che il debito sia ormai “fermo” smette di negoziare con i garanti, con le banche e con i fornitori strategici. Proprio nella fase in cui il dialogo servirebbe di più, perché il voto dei creditori si costruisce anche con la fiducia.
Mito n. 3 — “La sospensione vale per tutti, anche per la banca con l’ipoteca e per i creditori privilegiati”
Il mito
“Dal giorno della domanda nemmeno il mutuo ipotecario produce più interessi, e lo stesso vale per dipendenti, erario e istituti previdenziali.”
Perché ci credono in tanti
La frase “il concordato sospende gli interessi” viene ripetuta senza eccezioni, e chi la ascolta la applica d’istinto all’esposizione più pesante, che di solito è il mutuo ipotecario o il debito verso i dipendenti e gli enti. L’equivoco è alimentato anche da un dato vero: nei concordati i creditori privilegiati possono essere pagati in percentuale (art. 84 CCII), purché non in misura inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui cade la garanzia. Chi sente parlare di “privilegiati falcidiati” pensa che anche gli interessi siano stati azzerati.
La realtà
L’art. 154 CCII esclude espressamente dalla sospensione i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Per questi crediti gli interessi continuano a decorrere, nei limiti delle regole speciali richiamate dall’art. 153, comma 3, che rinvia agli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3, del codice civile.
In concreto, per il credito ipotecario la prelazione copre gli interessi nella misura convenzionale per le due annate anteriori e per quella in corso al momento della domanda (che nel concordato sostituisce il pignoramento). Per le annate successive e fino alla vendita del bene la prelazione copre gli interessi nella misura legale. Per i privilegi l’art. 2749 c.c. estende la prelazione agli interessi dell’anno in corso e di quello precedente, e a quelli successivi nella misura legale fino alla vendita. Per i privilegiati generali, nell’impianto della liquidazione giudiziale, il decorso cessa con il deposito del progetto di riparto in cui il credito è soddisfatto.
C’è un altro aspetto che il mito trascura. Nel concordato in continuità l’art. 86 CCII consente al piano di prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di prelazione, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni gravati. La moratoria sposta il pagamento in avanti, ma non trasforma il credito in un credito senza interessi: il costo del tempo va considerato nella costruzione del piano e nella valutazione di convenienza.
Nel lavoro sulla crisi d’impresa, lo Studio Monardo affronta questi conteggi con la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e di Gestore della crisi, coordinando avvocati e commercialisti sullo stesso passivo, perché il calcolo degli interessi privilegiati è il punto in cui diritto e numeri devono coincidere.
La prova
La Cassazione, Sez. III, sentenza 9 marzo 2017, n. 6042, ha deciso un caso di concordato seguito da fallimento. Gli interessi su un credito ipotecario spettano nella misura convenzionale per le due annualità anteriori alla domanda di concordato e per quella in corso, poi nella misura legale fino alla vendita del bene. La Corte ha spiegato che la regola bilancia la tutela del credito garantito con quella dei creditori di grado successivo, che subirebbero un pregiudizio dalla durata della procedura. Sul versante dei privilegi, la Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2001 ha esteso ai crediti privilegiati, nelle procedure concorsuali, l’applicazione dell’art. 2749 c.c.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è un piano con un passivo privilegiato sottostimato. Se il piano prevede di pagare la banca ipotecaria “per il capitale e gli interessi alla data della domanda”, ma la vendita dell’immobile arriva dopo diciotto mesi, mancano all’appello gli interessi maturati nel frattempo. Questa differenza può rendere il piano non fattibile o ridurre ciò che resta per i chirografari. Se la differenza emerge durante le operazioni di voto o nel giudizio di omologazione, può essere contestata dal creditore stesso o rilevata dal commissario.
C’è poi un rischio strategico: sottovalutare gli interessi privilegiati porta a trattare con la banca da una posizione negoziale debole, sulla base di cifre che la banca sa essere sbagliate. Avere il conteggio corretto in mano fin dall’inizio significa negoziare sullo stesso terreno della controparte.
Mito n. 4 — “Se gli interessi sono sospesi, i creditori non possono più fare niente”
Il mito
“Una volta che gli interessi sono fermi, è tutto bloccato: niente pignoramenti, niente decreti ingiuntivi, niente ipoteche.”
Perché ci credono in tanti
Nell’immaginario comune il concordato è un “ombrello” che protegge da tutto. Chi ha vissuto o ascoltato l’esperienza di un’impresa in concordato ricorda che a un certo punto le procedure esecutive si sono fermate e collega quell’effetto alla stessa causa degli interessi sospesi. In effetti la domanda di concordato può portare con sé il blocco delle azioni esecutive. Solo che si tratta di un istituto diverso, con presupposti diversi.
La realtà
La sospensione degli interessi e il blocco delle azioni dei creditori sono due effetti distinti, con regole distinte. Il blocco delle azioni esecutive e cautelari si chiama “misure protettive” ed è disciplinato dall’art. 54 CCII. Le misure protettive:
- vanno chieste dal debitore nella domanda di accesso (non operano in automatico);
- decorrono dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, non dal semplice deposito in tribunale;
- impediscono ai creditori per titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa;
- devono essere confermate dal tribunale con un procedimento apposito, che ne fissa la durata entro i limiti massimi previsti dal Codice;
- dalla stessa data sospendono le prescrizioni e impediscono le decadenze.
Le misure protettive non impediscono invece ai creditori di agire in giudizio per far accertare il loro credito, né di far valere le loro ragioni nei confronti dei garanti. Un decreto ingiuntivo, ad esempio, può essere chiesto e ottenuto, ma non potrà essere eseguito sul patrimonio protetto finché le misure sono efficaci.
Inoltre l’art. 46 CCII stabilisce che, dopo il deposito della domanda, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data di pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Anche qui il meccanismo è diverso dalla sospensione degli interessi e ha presupposti propri.
La prova
Il testo dell’art. 54 CCII, nella formulazione risultante dai correttivi, è la prova: le misure protettive richiedono la domanda del debitore, la pubblicazione nel registro delle imprese e la successiva conferma del giudice. La disciplina degli interessi, invece, si trova negli artt. 96 e 154 e segue una logica autonoma. I due binari possono correre insieme, ma non si confondono.
Cosa rischia chi ci crede
L’errore classico è depositare una domanda senza chiedere le misure protettive, o chiederle senza seguire il procedimento di conferma, convinti che “tanto gli interessi sono sospesi”. Nel frattempo un creditore procede con un pignoramento presso terzi sui conti correnti o con il pignoramento dei crediti verso i clienti, e l’impresa si trova senza liquidità proprio quando ne avrebbe più bisogno per sostenere il piano. Al contrario, chi ottiene la protezione ma pensa che il debito sia “fermo” può sottovalutare le iniziative che i creditori possono comunque intraprendere in sede di cognizione o verso i garanti.
Distinguere i due istituti consente di pianificare bene il calendario: quando pubblicare la domanda, quando chiedere la conferma delle misure, come gestire i rapporti con i creditori che hanno già avviato procedure esecutive. Questa pianificazione è parte del lavoro tecnico che precede la domanda, non un dettaglio da risolvere dopo.
Mito n. 5 — “Con la composizione negoziata gli interessi si fermano come nel concordato”
Il mito
“Chiedo la nomina dell’esperto negoziatore e ottengo le stesse protezioni del concordato, compresa la sospensione degli interessi.”
Perché ci credono in tanti
La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi (con le modifiche del D.Lgs. 136/2024), è percepita come una sorta di “concordato leggero”. Anche nella composizione negoziata si possono chiedere misure protettive (art. 18 CCII) e anche qui c’è un professionista indipendente che accompagna l’impresa. Il passo verso “funziona tutto come il concordato” è breve.
La realtà
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale e non comporta la sospensione legale degli interessi prevista dall’art. 154 CCII. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Non c’è un concorso di creditori in senso tecnico, e quindi non c’è un “effetto del concorso” a cui agganciare la sospensione. Gli interessi corrispettivi e moratori continuano a maturare secondo i contratti.
Cosa offre allora la composizione negoziata? Offre la possibilità di chiedere misure protettive (art. 18 CCII), che impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati e di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, con la conferma del tribunale. Prevede che l’accesso alla composizione non sia di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari (art. 16, comma 5, CCII). Soprattutto offre un tavolo di trattativa assistito, in cui gli interessi si possono rinegoziare per accordo: riduzione del tasso, consolidamento, rinuncia agli interessi di mora, piani di rientro. Tutto questo però dipende dal consenso dei creditori, non da una regola di legge.
L’esperto negoziatore non ha il potere di sospendere gli interessi: facilita un accordo, che è cosa diversa. È proprio qui che la competenza specifica conta: conoscere dall’interno il ruolo e i limiti dell’esperto, come accade per l’Avv. Monardo in quanto Esperto Negoziatore iscritto ai sensi del D.L. 118/2021, aiuta a costruire richieste realistiche alle banche e ai fornitori.
La prova
La prova è nella struttura stessa del Codice. Il rinvio agli artt. 153-162 (e dunque all’art. 154) è contenuto nell’art. 96, collocato nella disciplina del concordato preventivo, e non ha un equivalente nella disciplina della composizione negoziata. Gli artt. 12-25-undecies regolano la composizione senza richiamare la sospensione degli interessi. L’art. 18 elenca gli effetti delle misure protettive senza includere il corso degli interessi.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che entra in composizione negoziata pensando di aver congelato gli interessi rischia di arrivare al termine delle trattative con un’esposizione cresciuta, senza aver negoziato nulla su quel fronte. Se poi le trattative falliscono e l’impresa deve ripiegare su un concordato semplificato o su un concordato preventivo, il passivo su cui costruire la proposta sarà più pesante del previsto.
C’è anche un errore opposto: credere che la composizione negoziata sia “inutile” perché non sospende gli interessi. In realtà, proprio perché lascia spazio alla trattativa, può portare a risultati che la sospensione legale non dà: un tasso rinegoziato vale per tutta la durata del piano di rientro, non solo per la durata di una procedura.
Mito n. 6 — “Gli interessi maturati prima della domanda spariscono”
Il mito
“Con il concordato si riparte da zero: si paga il capitale, e gli interessi già maturati vengono cancellati.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce dalla sovrapposizione tra due concetti: la sospensione degli interessi “da qui in avanti” e la falcidia del credito “nel suo complesso”. Dato che nel concordato i chirografari ricevono spesso una percentuale, l’imprenditore immagina che quella percentuale si calcoli solo sul capitale. In più, nei prospetti semplificati che girano nelle prime riunioni con i consulenti, le colonne “interessi” a volte non compaiono affatto.
La realtà
Gli interessi maturati fino alla data della domanda fanno parte del credito anteriore e partecipano al concorso come il capitale. La sospensione dell’art. 154 guarda avanti, non indietro. Il creditore chirografario partecipa per capitale più interessi maturati fino alla domanda. Il creditore privilegiato vede gli interessi coperti dalla prelazione nei limiti degli artt. 2749 e 2855 c.c., come visto nel mito n. 3.
Il piano concordatario può poi prevedere un trattamento che, nei fatti, riduce quell’importo: ad esempio una percentuale di pagamento ai chirografari. Ma la base su cui si calcola la percentuale comprende anche gli interessi anteriori, e i creditori votano sulla base dell’intero credito (salvo contestazioni). Non c’è alcuna regola che li faccia “sparire”.
Il mito ha però un fondo di verità sul piano procedurale. Il creditore che vuole veder riconosciuta la prelazione anche sugli interessi deve indicare con precisione da quando decorrono e a quale tasso. Senza questi elementi, il giudice non può verificare l’importo.
Gli interessi anteriori alla domanda si discutono nel piano; non si cancellano per effetto della domanda.
La prova
La Cassazione, con la sentenza 15 settembre 2017, n. 21459, ha affermato in tema di procedure concorsuali che l’estensione legale del privilegio agli interessi non esonera il creditore dal formulare una domanda specifica. Questa deve indicare almeno la data di scadenza del credito e il tasso applicabile, perché non basta un importo complessivo separato dal capitale. Il principio conferma che gli interessi anteriori esistono come voce autonoma del credito concorsuale e vanno quantificati in modo verificabile.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che costruisce il piano sul solo capitale si ritrova con un passivo sottostimato, e quindi con una percentuale ai chirografari che non è sostenibile. Il commissario giudiziale, nella sua relazione, ricostruisce il passivo anche sulla base delle pretese dei creditori, e la differenza emerge. Nei casi più seri può portare a un giudizio negativo sulla fattibilità del piano o a contestazioni in sede di omologazione.
Il rischio esiste anche dalla parte del creditore. Il fornitore che ignora il tema e si limita a comunicare il capitale perde, di fatto, una parte del credito su cui avrebbe potuto calcolare la percentuale. E se il suo credito è privilegiato rischia di non vedersi riconosciuti gli interessi coperti dalla prelazione, per non averli indicati con decorrenza e tasso.
Mito n. 7 — “Dopo l’omologazione gli interessi ripartono pieni sul debito originario”
Il mito
“La sospensione dura solo fino all’omologa: dopo, i creditori possono pretendere tutto quello che non hanno avuto, interessi compresi.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito è speculare ai precedenti ed è diffuso soprattutto tra i creditori. Nasce da un dato vero: l’art. 96 collega l’applicazione delle regole sul concorso al periodo che va dalla domanda in poi, e molti ne deducono che con l’omologa “si torni alla normalità”. Inoltre chi ha visto un concordato risolto ricorda che, dopo la risoluzione, i creditori hanno potuto chiedere di nuovo l’intero credito.
La realtà
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (art. 117 CCII): i loro crediti vengono soddisfatti nella misura e nei tempi previsti dal piano, non nella misura originaria. Dopo l’omologa il debitore deve rispettare il piano; il creditore non può pretendere il credito originario con gli interessi originari.
Le cose cambiano se il concordato viene risolto per inadempimento o annullato (artt. 119 e 120 CCII). In quel caso cade l’effetto esdebitatorio e il creditore torna a far valere il credito originario. Ma anche qui ci sono condizioni. La risoluzione va chiesta entro un anno dalla scadenza del termine fissato nel piano per l’ultimo adempimento. Se il termine passa senza che nessuno agisca, la falcidia resta definitiva.
Per i crediti ipotecari, poi, l’omologa non fa rivivere la misura convenzionale degli interessi. Il trattamento resta quello agganciato all’art. 2855 c.c. fino alla liquidazione del bene.
La prova
La Cassazione, con la sentenza 22 maggio 2019, n. 13850, ha ricondotto l’esdebitazione da concordato a una proiezione concorsuale dell’art. 1372 c.c.: il piano omologato vincola come un contratto. Con la sentenza 16 maggio 2017, n. 17703, ha affermato che la domanda di risoluzione o di fallimento successiva va proposta sul credito originario e non su quello falcidiato. Con la sentenza 17 ottobre 2018, n. 26002, ha precisato che, decorso il termine per chiedere la risoluzione, la falcidia resta applicabile. La già citata Cass. n. 6042/2017 ha escluso che l’omologa di un concordato poi risolto faccia rivivere gli interessi convenzionali sul credito ipotecario.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che, dopo l’omologa, notifica un precetto per l’intero credito originario con gli interessi pieni si espone a un’opposizione con ottime probabilità di accoglimento e alla condanna alle spese. Il creditore che invece, di fronte a un inadempimento del piano, resta inerte convinto che “tanto può sempre chiedere tutto” rischia di perdere il termine annuale per la risoluzione. Da quel momento resta vincolato alla falcidia.
Dal lato del debitore, credere che dopo l’omologa “tutto riparta” può portare a decisioni affrettate: ad esempio rinegoziare con un singolo creditore condizioni peggiorative non previste dal piano, temendo un’azione che in realtà il creditore non potrebbe esercitare. Al contrario, ignorare che l’inadempimento del piano può portare alla risoluzione, con il ritorno dell’intero debito e dei relativi interessi, è il modo più rapido per vanificare anni di lavoro.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi: dati inventati ma realistici, servono a vedere cosa succede quando si agisce credendo a uno dei miti. Non sono casi seguiti dallo studio. I tassi sono semplificati per rendere leggibile il calcolo; nella pratica vanno usati i tassi contrattuali e il tasso legale vigente anno per anno.
Ipotesi A — Il mutuo ipotecario “congelato” (mito n. 3)
Situazione di partenza. Una s.r.l. deposita domanda completa di concordato liquidatorio il 14 marzo 2025. Ha un mutuo ipotecario con capitale residuo di 412.600 €, tasso convenzionale del 6,4% annuo, rate insolute dal 2023. L’amministratore è convinto che dal 14 marzo gli interessi siano fermi e costruisce il piano prevedendo di pagare la banca per 412.600 € più gli interessi maturati fino alla domanda.
Sviluppo. Gli interessi convenzionali coperti dall’ipoteca riguardano il biennio anteriore e l’annata in corso alla domanda (2023, 2024 e 2025 fino alla domanda). Dopo la domanda e fino alla vendita la prelazione copre gli interessi al tasso legale. Supponiamo che l’immobile venga venduto il 20 settembre 2026, circa 18 mesi e mezzo dopo, e che si applichi per semplicità un tasso legale medio del 2,3%. Gli interessi post-domanda coperti dalla prelazione sono circa 412.600 € x 2,3% x 1,54 anni, cioè circa 14.600 €.
Esito. Il piano ha “dimenticato” circa 14.600 € di credito privilegiato. Se il prezzo di vendita è di 455.000 €, quei 14.600 € spettano alla banca prima che il residuo vada ai creditori successivi. La quota destinata ai chirografari si riduce di conseguenza. Se il commissario giudiziale lo rileva nella sua relazione, l’impresa deve correggere il piano o rischia un giudizio negativo sulla convenienza e sulla fattibilità.
Ipotesi B — Il fideiussore che si credeva al sicuro (mito n. 2)
Situazione di partenza. La stessa società ha un’apertura di credito in conto corrente scoperta per 96.350 €, garantita dalla fideiussione personale dell’amministratore. Interessi di mora pattuiti al 9,1%. La domanda di concordato è del 14 marzo 2025. Il piano prevede il pagamento dei chirografari al 22%.
Sviluppo. Nei confronti della società, ai fini del concorso, la banca partecipa per 96.350 € più gli interessi maturati fino al 14 marzo 2025, e riceverà il 22% di quell’importo. Nei confronti dell’amministratore-fideiussore però la sospensione non opera e l’art. 117 CCII conserva i diritti verso i garanti. Il 3 febbraio 2026 la banca notifica all’amministratore un decreto ingiuntivo per il debito garantito, chiedendo gli interessi moratori dal recesso fino al saldo.
Esito. In circa 11 mesi gli interessi di mora sul capitale sono pari a circa 96.350 € x 9,1% x 0,9, cioè circa 7.900 €, oltre al capitale. L’amministratore aveva pianificato solo la propria quota di contribuzione al concordato, non la posizione personale verso la banca. Avrebbe potuto aprire una trattativa con la banca prima del deposito, o valutare se la propria esposizione personale richiedesse uno strumento di sovraindebitamento. Credere al mito gli ha fatto perdere tempo utile.
Ipotesi C — La composizione negoziata “sospensiva” (mito n. 5)
Situazione di partenza. Un’impresa artigiana con 238.700 € di debiti chirografari verso fornitori e banche chiede l’accesso alla composizione negoziata il 7 aprile 2025 e ottiene la conferma delle misure protettive. Il titolare è convinto che gli interessi siano sospesi e non affronta il tema nelle trattative. Tasso medio ponderato dei rapporti: 7,2%.
Sviluppo. Le trattative durano 180 giorni senza accordo; l’impresa ripiega su un concordato semplificato. Gli interessi non sono mai stati sospesi per legge: in sei mesi sui 238.700 € maturano circa 238.700 € x 7,2% x 0,5, cioè circa 8.590 €.
Esito. Il passivo da cui partirà la proposta di concordato semplificato è salito a circa 247.300 €. Se nelle trattative l’impresa avesse chiesto alle banche di congelare consensualmente gli interessi di mora per il periodo delle trattative, quel costo poteva essere ridotto o evitato. Lo strumento c’era, ma il mito ha fatto credere che non servisse.
Il fondo di verità
Ogni mito di questa guida nasce da un frammento corretto. Rimettiamo insieme i frammenti nel quadro normativo vigente.
Primo frammento: la sospensione esiste. L’art. 154 CCII sospende davvero il corso degli interessi convenzionali o legali, e l’art. 96 lo rende applicabile al concordato preventivo dal deposito della domanda. Chi dice “il concordato sospende gli interessi” non inventa: generalizza.
Secondo frammento: la sospensione è legata al concorso. È proprio la formula “agli effetti del concorso” che spiega come mai gli interessi non spariscano. Il concorso è una regola di parità tra creditori, che fotografa il passivo a una certa data per distribuire le risorse in modo equo. Gli interessi successivi non entrano nella fotografia, ma il credito resta. È per questo che, se il concordato viene meno, o se si agisce contro i garanti, gli interessi riemergono.
Terzo frammento: i creditori garantiti hanno un regime diverso. La regola speciale per ipoteca, pegno e privilegio esiste per proteggere chi ha negoziato una garanzia, senza però scaricare sui creditori successivi il costo della durata della procedura. Il compromesso del legislatore è la misura legale dopo la domanda, fino alla vendita.
Quarto frammento: esiste un blocco delle azioni. Le misure protettive dell’art. 54 CCII (nel concordato) e dell’art. 18 CCII (nella composizione negoziata) fermano davvero le azioni esecutive e cautelari. Chi le ha viste operare le confonde con la sospensione degli interessi, ma sono due strumenti che vanno chiesti, ottenuti e gestiti in modo autonomo.
Quinto frammento: il concordato omologato vincola tutti. L’art. 117 CCII rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi gli interessi. Da qui nasce la sensazione che “alla fine si paga la percentuale e basta”. È vero, ma solo se il piano viene eseguito e se il termine per la risoluzione decorre senza iniziative dei creditori.
Sesto frammento: la composizione negoziata è un percorso protetto. L’impresa può davvero chiedere protezione e beneficia di regole a tutela degli affidamenti. Il frammento che manca è che non c’è un concorso e quindi non c’è una sospensione legale degli interessi: il risultato si ottiene per accordo.
Ricomposto il quadro, la risposta alla domanda del titolo è: sì, ma solo per alcuni crediti, solo ai fini del concorso, solo con la domanda di concordato (non con la composizione negoziata), e senza cancellare nulla. È una risposta meno rassicurante del passaparola, ma consente di prendere decisioni corrette. Sapere esattamente come e quando opera la sospensione permette di scegliere il momento del deposito, lo strumento più adatto e il modo in cui trattare con banche, fornitori ed enti.
Dalla legge fallimentare al Codice della crisi: cosa è cambiato davvero
Parte della confusione nasce anche dal cambio di legge. Fino all’entrata in vigore del Codice della crisi (15 luglio 2022), il concordato preventivo era regolato dalla legge fallimentare del 1942. L’art. 169 l.fall. rinviava all’art. 55 l.fall. per la sospensione degli interessi e all’art. 54 l.fall. per l’estensione della prelazione. Molti articoli, forum e prontuari che circolano ancora oggi citano queste norme come se fossero in vigore per le domande depositate adesso.
Il Codice della crisi ha mantenuto l’impianto, spostandolo in articoli diversi: l’art. 96 CCII prende il posto dell’art. 169 l.fall., l’art. 154 CCII quello dell’art. 55 l.fall., l’art. 153 CCII quello dell’art. 54 l.fall. La sostanza della regola sugli interessi è rimasta molto simile, e questo spiega perché la giurisprudenza formata sulla legge fallimentare resti un punto di riferimento. Sono però cambiati il contesto e gli strumenti: il concordato in continuità ha regole proprie sul trattamento dei creditori (artt. 84 e seguenti), le misure protettive hanno un procedimento autonomo di conferma (artt. 54 e 55), e la composizione negoziata ha preso il posto di molte trattative che un tempo si svolgevano in modo informale. I correttivi, fino al D.Lgs. 136/2024, hanno ritoccato numerose disposizioni del Codice, anche in materia di composizione negoziata e di concordato.
Prima di fidarsi di una regola letta altrove, conviene controllare se si riferisce alla legge fallimentare o al Codice della crisi, e se la domanda in questione è stata depositata prima o dopo il 15 luglio 2022. Le procedure aperte prima di quella data continuano infatti a seguire la disciplina previgente.
Le verifiche da fare prima del deposito
Dalla ricomposizione dei frammenti nasce un elenco di controlli concreti che l’imprenditore, insieme ai suoi consulenti, dovrebbe fare prima di depositare una domanda di concordato o di chiedere l’accesso alla composizione negoziata:
- Elenco completo dei creditori con natura del credito: chirografario, privilegiato (e quale privilegio), ipotecario, pignoratizio. Solo così si sa per quali crediti gli interessi si sospendono e per quali no.
- Tassi contrattuali e tassi di mora di ciascun rapporto, con le date di decorrenza. Servono sia per il conteggio degli interessi anteriori, sia per quello degli interessi post-domanda sui crediti garantiti.
- Garanzie personali rilasciate da soci, amministratori o terzi, con il relativo contratto. È la parte del passivo che il concordato della società non protegge.
- Procedure esecutive in corso o minacciate: pignoramenti, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi. Indicano se e quando servono le misure protettive.
- Stima dei tempi di liquidazione dei beni gravati da garanzia. Più è lunga, più pesano gli interessi al tasso legale coperti dalla prelazione.
- Scenario alternativo: cosa succede se il concordato non viene omologato o viene risolto. È il conteggio che mostra quanto vale, davvero, la sospensione degli interessi.
Questo lavoro preliminare non è una formalità. È la differenza tra un piano costruito su ciò che “si dice” e un piano costruito su ciò che la legge prevede.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume in modo sintetico ciò che abbiamo verificato mito per mito. È utile come promemoria quando si prepara una riunione con il consulente, con la banca o con il commissario giudiziale: la colonna di destra indica dove guardare nella legge per controllare.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| La domanda, anche con riserva, ferma subito gli interessi su tutti i debiti | Gli artt. 96 e 154 CCII sospendono gli interessi agli effetti del concorso dalla domanda di concordato; il collegamento con la domanda completa e l’esclusione dei crediti garantiti limitano molto la portata della regola |
| Gli interessi sospesi sono interessi cancellati | Il credito non si estingue: fuori dal concorso gli interessi maturano (Cass. 14527/2020 e 11983/2020); riemergono se il concordato cade e verso i garanti (art. 117 CCII) |
| La sospensione vale anche per ipoteca e privilegi | Esclusa per ipoteca, pegno, privilegio: interessi convenzionali per il biennio anteriore e l’annata in corso, poi al tasso legale fino alla vendita (art. 153 CCII, art. 2855 c.c., Cass. 6042/2017) |
| Con gli interessi sospesi i creditori non possono fare nulla | Il blocco delle azioni è l’effetto delle misure protettive (art. 54 CCII): vanno chieste, decorrono dalla pubblicazione e vanno confermate |
| La composizione negoziata sospende gli interessi | No: non c’è concorso; ci sono misure protettive (art. 18 CCII) e la possibilità di rinegoziare per accordo |
| Gli interessi anteriori alla domanda spariscono | Partecipano al concorso come il capitale; per la prelazione vanno indicati decorrenza e tasso (Cass. 21459/2017) |
| Dopo l’omologa gli interessi ripartono pieni | Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori (art. 117 CCII); solo risoluzione o annullamento fanno rivivere il credito originario |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se deposito la domanda di concordato, la banca chirografaria non può più chiedermi interessi?
Dipende. Ai fini del concorso, la banca chirografaria partecipa con capitale e interessi maturati fino alla domanda; quelli successivi non entrano nel riparto. Fuori dal concorso, però, gli interessi continuano a maturare: se il concordato non arriva all’omologa o viene risolto, la banca potrà farli valere. E se c’è un fideiussore, la banca può chiederli a lui.
Quindi è vero che il ricorso “in bianco” basta a far partire la sospensione?
Non necessariamente. Nella formulazione attuale, l’art. 96 aggancia l’applicazione delle regole sul concorso al deposito della domanda corredata da proposta, piano e documentazione. Esistono letture diverse sul periodo della riserva, e il caso concreto va valutato. Per proteggere il patrimonio dalle esecuzioni, comunque, serve un’altra cosa: chiedere le misure protettive e ottenerne la conferma.
Quindi è vero che per il mutuo ipotecario continuano a correre gli interessi?
Sì, con un limite. Dopo la domanda la prelazione ipotecaria copre gli interessi al tasso legale fino alla vendita del bene, mentre per il biennio anteriore e l’annata in corso vale il tasso convenzionale. È un costo che il piano deve prevedere fin dall’inizio.
Quindi è vero che la composizione negoziata non serve a nulla sugli interessi?
No. Non sospende gli interessi per legge, ma permette di rinegoziarli con i creditori in un contesto assistito dall’esperto e, se richieste e confermate, protetto dalle azioni esecutive. Un accordo sugli interessi raggiunto in composizione negoziata può valere più di una sospensione legale, perché incide sulla durata dell’intero piano di rientro.
Quindi è vero che dopo l’omologa posso stare tranquillo per sempre?
Solo se esegui il piano. Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori. Se però il piano non viene rispettato, i creditori possono chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Con la risoluzione torna il credito originario, con gli interessi.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito le pronunce che abbiamo richiamato nella guida, con gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e il mito che ciascuna aiuta a demolire. Molte sono state rese con riferimento alla legge fallimentare (artt. 54, 55 e 169 l.fall.). Le regole corrispondenti del Codice della crisi (artt. 96, 117, 153 e 154 CCII) ne riproducono in larga parte il contenuto, per questo i principi restano utili anche per le domande depositate oggi. L’applicazione al singolo caso va sempre verificata.
1. Cass. civ., Sez. III, sentenza 9 marzo 2017, n. 6042.
Principio: nel concordato preventivo seguito da fallimento, gli interessi su un credito ipotecario spettano al tasso convenzionale per le due annualità anteriori alla domanda e per quella in corso, poi al tasso legale fino alla vendita del bene; l’omologa di un concordato poi risolto non fa rivivere la misura convenzionale.
Rilevanza: smonta il mito n. 3 (sospensione per tutti) e il mito n. 7 (interessi pieni dopo l’omologa).
2. Cass. civ., sentenza 9 luglio 2020, n. 14527.
Principio: la sospensione degli interessi prevista per le procedure concorsuali opera soltanto ai fini del concorso; vanno tenuti distinti gli effetti interni alla procedura da quelli esterni.
Rilevanza: è la base per smontare il mito n. 2 (interessi sospesi = cancellati).
3. Cass. civ., sentenza 19 giugno 2020, n. 11983.
Principio: al di fuori del concorso gli interessi maturano secondo le regole generali o secondo i patti, compresi quelli moratori; l’apertura della procedura non rende infruttifero il credito.
Rilevanza: conferma il mito n. 2 come falso e spiega perché gli interessi riemergono quando il concorso viene meno.
4. Cass. civ., sentenza 14 febbraio 2022, n. 4696.
Principio: con la revoca del concordato viene meno la falcidia, e i creditori tornano a far valere l’esposizione originaria.
Rilevanza: mostra il costo concreto di un concordato che non arriva in porto (miti n. 2 e n. 7).
5. Corte costituzionale, sentenza 2 aprile 2004, n. 106.
Principio: il vincolo del concordato omologato cessa solo con la risoluzione o con l’annullamento, i cui effetti sono retroattivi.
Rilevanza: chiarisce quando, e solo quando, il credito originario con i suoi interessi può tornare in gioco (mito n. 7).
6. Cass. civ., sentenza 22 maggio 2019, n. 13850.
Principio: l’effetto esdebitatorio del concordato omologato è riconducibile a una proiezione, in sede concorsuale, della forza vincolante del contratto prevista dall’art. 1372 c.c.
Rilevanza: spiega perché dopo l’omologa i creditori non possono pretendere il credito originario (mito n. 7).
7. Cass. civ., sentenza 16 maggio 2017, n. 17703.
Principio: la domanda di risoluzione o di fallimento dopo il concordato va proposta in relazione al credito originario e non a quello falcidiato.
Rilevanza: individua il momento in cui gli interessi “sospesi” tornano rilevanti (miti n. 2 e n. 7).
8. Cass. civ., sentenza 17 ottobre 2018, n. 26002.
Principio: scaduto il termine per chiedere la risoluzione del concordato, la falcidia diventa definitiva e il creditore resta vincolato alla percentuale.
Rilevanza: demolisce l’idea che il creditore possa “sempre” tornare a chiedere tutto (mito n. 7).
9. Cass. civ., sentenza 15 settembre 2017, n. 21459.
Principio: l’estensione legale del privilegio agli interessi non esonera il creditore dal chiederli in modo specifico, indicando almeno la decorrenza e il tasso, così da consentirne la verifica.
Rilevanza: dimostra che gli interessi anteriori sono una voce autonoma del credito concorsuale e non spariscono (mito n. 6).
10. Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 2001.
Principio: è illegittima la norma fallimentare sull’estensione della prelazione agli interessi nella parte in cui non richiamava l’art. 2749 c.c. per i crediti privilegiati.
Rilevanza: è l’origine della regola, oggi trasfusa nell’art. 153 CCII, per cui anche i crediti privilegiati, non solo quelli ipotecari, sfuggono alla sospensione degli interessi nei limiti di legge (mito n. 3).
Accanto alla giurisprudenza, sono decisive le norme del D.Lgs. 14/2019 nella versione vigente dopo il D.Lgs. 136/2024: art. 96 (norme applicabili dal deposito della domanda di concordato), art. 154 (sospensione degli interessi agli effetti del concorso, con esclusione dei crediti garantiti), art. 153 (estensione della prelazione agli interessi con rinvio agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.), art. 54 (misure protettive nel concordato), art. 18 (misure protettive nella composizione negoziata), art. 117 (effetti del concordato omologato sui creditori e sui coobbligati), artt. 119 e 120 (risoluzione e annullamento).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro parte da un’idea semplice: separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e costruire le scelte sui numeri reali. Sul tema degli interessi nella crisi d’impresa questo si traduce in attività precise.
- Ricostruiamo il passivo reale alla data della domanda, credito per credito, distinguendo capitale, interessi maturati e tassi applicati, con il supporto dei commercialisti dello staff.
- Classifichiamo ogni credito come chirografario, privilegiato generale, privilegiato speciale, ipotecario o pignoratizio, e verifichiamo per ciascuno se gli interessi sono sospesi o continuano a correre.
- Calcoliamo gli interessi post-domanda sui crediti garantiti applicando le regole degli artt. 2749 e 2855 c.c., e li inseriamo nel piano come costo da sostenere fino alla vendita o al pagamento.
- Verifichiamo quale domanda conviene depositare e quando: con riserva o completa, concordato in continuità o liquidatorio, accordo di ristrutturazione, considerando gli effetti di ciascuna sul corso degli interessi.
- Predisponiamo la richiesta di misure protettive e seguiamo il procedimento di conferma, coordinando i tempi con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
- Valutiamo il percorso di composizione negoziata e, in quella sede, impostiamo la trattativa sugli interessi con banche e fornitori, perché lì la sospensione si ottiene per accordo e non per legge.
- Analizziamo la posizione dei garanti personali (soci, amministratori, familiari), verificando quali interessi il creditore può pretendere da loro e se la loro situazione richieda uno strumento autonomo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Contestiamo le pretese di interessi non dovuti, ad esempio quelle relative a crediti chirografari calcolate oltre la data della domanda nel concorso, o quelle avanzate per il credito originario dopo l’omologa.
- Assistiamo i creditori nel quantificare correttamente gli interessi da far valere, con decorrenza e tasso, e nel decidere se e quando chiedere la risoluzione del concordato inadempiuto.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano omologato, segnalando i rischi di inadempimento che potrebbero portare alla risoluzione e al ritorno dell’intero debito con gli interessi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la funzione prevista dal D.L. 118/2021, oggi confluita nel Codice della crisi, per accompagnare l’impresa nelle trattative con i creditori. Conoscere dall’interno come lavora l’esperto, cosa può e cosa non può ottenere, aiuta a scegliere fra composizione negoziata e concordato anche in base al trattamento degli interessi. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC completano il quadro quando la crisi dell’impresa si riflette sui garanti persone fisiche.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il piano e i conteggi è lo stesso difensore che, da avvocato cassazionista, può seguire le impugnazioni fino all’ultimo grado, senza cambi di linea. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: il calcolo degli interessi è un tema giuridico e contabile insieme, e lo trattiamo così.
In chiusura
La domanda del titolo merita una risposta onesta, non uno slogan. Il deposito della domanda di concordato sospende gli interessi, ma solo sui crediti non garantiti, solo ai fini del concorso e senza cancellare nulla. Per ipoteche e privilegi gli interessi continuano a correre nei limiti di legge, nella composizione negoziata non c’è alcuna sospensione automatica e, se il concordato viene meno, il credito originario torna con tutti i suoi interessi. L’informazione corretta è la prima difesa: è da lì che dipendono la scelta dello strumento, i numeri del piano e la tenuta dell’intero percorso.
Lo Studio Monardo segue questi temi perché sono il cuore della crisi d’impresa. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, insieme a quella di Gestore della crisi e al ruolo di fiduciario OCC, porta l’Avv. Monardo a lavorare proprio nel punto in cui si decide tra composizione negoziata, concordato e accordi con i creditori, e in cui il trattamento degli interessi cambia il risultato. Il lavoro congiunto con i commercialisti dello staff permette di tradurre queste regole in numeri verificabili.
📩 Prima di decidere sulla base di quello che hai sentito dire, parlane con noi: i riferimenti per contattare lo studio ti aspettano in fondo a questa pagina.
